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COPIA NON VALIDA - uniupo.it · effettuano tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera stessa. Il...

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COPIA NON VALIDA COPIA NON VALIDA 83 5. Studenti e Diritto allo Studio: 2/2002/5.1 Errata corrige delibera n. 3/2001/5.1 del 22 giugno 2001 in materia di contribuzione studentesca AREA STUDENTI Vercelli, 06/02/2002 Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione l’esigenza di correggere alcuni errori materiali riscontrati nella delibera n. 3/2001/5.1 del 22 giugno 2001 in materia di contribuzione studentesca per l’anno accademico 2001/2002. In particolare, si fa presente che, nell’operazione di conversione dell’indennità di mora da Lire 100.000 a Euro, è stato effettuato un mero errore di calcolo e che tale conversione è stata erroneamente quantificata in € 51,64 anziché € 51,65. Si chiede, pertanto, a codesto Spettabile Consiglio di modificare formalmente gli importi in Euro dell’indennità di mora, attraverso la correzione dei punti 2 , 11 e 21 dell’anzidetta delibera del 22/06/2001. Distinti saluti. Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI) f.to Antonino GANCI OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la Legge del 02/12/1991 n. 390 concernente le “Norme sul diritto agli studi universitari”; VISTO il D.P.R. del 25/07/1997 n. 306 recante “Regolamento e disciplina in materia di contribuzione”; VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30/07/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2001/5.1 del 22/06/2001 relativa alla Contribuzione studentesca 2001/2002; CONSIDERATO che a causa di un mero errore materiale nel calcolo di conversione dell’indennità di mora da Lire 100.000 a Euro è stato erroneamente riportato l’importo di € 51,64 anziché € 51,65; RILEVATA l’esigenza di introdurre le modifiche necessarie a rendere formalmente corretta la delibera in esame attraverso la correzione dei punti 2, 11 e 21 della predetta delibera del 22/06/2001; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA
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COPIA NON VALIDA

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5. Studenti e Diritto allo Studio: 2/2002/5.1 Errata corrige delibera n. 3/2001/5.1 del 22 giugno 2001 in materia di

contribuzione studentesca AREA STUDENTI Vercelli, 06/02/2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione

l’esigenza di correggere alcuni errori materiali riscontrati nella delibera n. 3/2001/5.1 del 22 giugno 2001 in materia di contribuzione studentesca per l’anno accademico 2001/2002.

In particolare, si fa presente che, nell’operazione di conversione dell’indennità di mora da Lire 100.000 a Euro, è stato effettuato un mero errore di calcolo e che tale conversione è stata erroneamente quantificata in € 51,64 anziché € 51,65.

Si chiede, pertanto, a codesto Spettabile Consiglio di modificare formalmente gli importi in Euro dell’indennità di mora, attraverso la correzione dei punti 2 , 11 e 21 dell’anzidetta delibera del 22/06/2001.

Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge del 02/12/1991 n. 390 concernente le “Norme sul diritto agli studi

universitari”; VISTO il D.P.R. del 25/07/1997 n. 306 recante “Regolamento e disciplina in materia

di contribuzione”; VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza adottato ai sensi

dell’art. 9 del D.M. 30/07/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2001/5.1 del 22/06/2001 relativa alla Contribuzione studentesca 2001/2002;

CONSIDERATO che a causa di un mero errore materiale nel calcolo di conversione dell’indennità di mora da Lire 100.000 a Euro è stato erroneamente riportato l’importo di € 51,64 anziché € 51,65;

RILEVATA l’esigenza di introdurre le modifiche necessarie a rendere formalmente corretta la delibera in esame attraverso la correzione dei punti 2, 11 e 21 della predetta delibera del 22/06/2001;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

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1. il punto 2 della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2001/5.1 del 22 Giugno 2001 è così corretto:

“di fissare: i termini per la immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea del nuovo e del vecchio ordinamento e ai corsi di Diploma Universitario ad accesso libero nel periodo: dal 1° agosto al 30 settembre 2001. Oltre tale ultima data di scadenza possono essere accolte domande di immatricolazione e di iscrizione ai corsi ad accesso libero previa disposizione del Rettore su specifica domanda dello studente con evidenziati i motivi della tardiva iscrizione. Accolta la domanda di immatricolazione e di iscrizione tardiva lo studente dovrà procedere al pagamento della I rata della contribuzione studentesca dell’importo in favore dell’E.DI.S.U. e dell’indennità di mora di L. 100.000 (€. 51,65) ”.

2. il punto 11 della medesima delibera è così corretto: “di stabilire l’indennità di mora nella misura di L. 100.000 corrispondente a €. 51,65 per ritardato pagamento della contribuzione studentesca (I rata da versare entro il 30.09.2001 – II rata da versare entro il 31.03.2002) ”.

3. il punto 21 della medesima delibera è cosi corretto:

“gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica che effettueranno il versamento della contribuzione studentesca oltre i termini indicati in precedenti punti saranno tenuti a versare l’indennità di mora pari a L. 100.000 corrispondente a €. 51,65”.

****************** 2/2002/5.2 Convenzione con l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di

Alessandria per la fruizione dei pasti da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Rinnovo per l’a.a. 2001-2002

AREA STUDENTI Vercelli 18 Marzo 2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione In data 30/03/2001, in seguito alle richieste pervenute da parte degli studenti interessati,

l’Ateneo ha stipulato, per l’anno accademico 2000-2001, una convenzione con l’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria al fine di provvedere al servizio di ristorazione dei frequentanti il corso di Diploma Universitario di Infermiere di Alessandria che effettuano tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera stessa.

Il servizio di ristorazione, rivolto alla generalità degli studenti, riveste un ruolo di centralità strategica all’interno dei servizi del diritto allo studio gestiti direttamente dall’Ateneo in seguito alla Convenzione stipulata con l’Edisu Piemonte. A tal fine l’Ateneo ha già provveduto, attraverso precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ad assicurarne il godimento all’utenza, oltre ad allargarne i confini quantitativi.

Di qui la necessità di addivenire al rinnovo della convenzione tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliera sopra citata al fine di assicurare il servizio di ristorazione agli studenti interessati anche per l’anno accademico 2001-2002. Distinti saluti,

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

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OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari della legge n. 390/91” e successive modificazioni; VISTO il “Programma degli interventi e criteri per l’erogazione delle borse di studio, dei servizi e dei benefici per l’anno accademico 2001/2002” approvato dalla Giunta Regionale della Regione Piemonte con deliberazione n. 46-3467 del 09/07/2001 e in particolare il punto 8 sul servizio di ristorazione riguardo il prezzo del pasto completo che, come stabilito dalla normativa regionale, è di € 6,70 per l’anno accademico 2001-2002; VISTA la Convenzione stipulata in data 31/05/2000 tra l’Edisu Piemonte e l’Ateneo per la gestione diretta dei servizi per il diritto allo studio; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.3 in data 04/01/2001; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.6720 del 22/12/1997 ed adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M.U.R.S.T. 30/07/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” VISTO il Regolamento per il Servizio di Ristorazione emanato con D.R. 119 del 07/03/2001; VISTO il Bando per il Servizio di Ristorazione a.a. 2001-2002 emanato con D.R. 374 del 27/09/2001 e in particolare gli artt. 2 e 4 che individuano tra i beneficiari anche gli studenti iscritti a corsi di diploma universitario; ACCERTATA la copertura economica sulla base di quanto stabilito al punto 2 del decreto di emanazione del Bando per il servizio di ristorazione per l’anno accademico 2001-2002; VISTA la convenzione per l’anno accademico 2000-2001 stipulata in data 30/03/2001 tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria per la fruizione dei pasti da parte degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario in Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia frequentanti presso la sede formativa di Alessandria; VISTA la comunicazione del 22/03/2002 n.2364, con la quale l’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria ha dato il proprio assenso al testo convenzionale sottoriportato; VISTA la necessità di assicurare il servizio di ristorazione agli studenti iscritti al corso di Diploma Universitario in Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia frequentanti presso la sede formativa di Alessandria ed agli altri studenti dell’Ateneo iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia frequentanti tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la Convenzione, nel testo sotto riportato, tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria per l’anno accademico 2001-2002;

2. Di autorizzare il Rettore alla stipula della convenzione di cui al punto uno; 3. La spesa graverà per l’anno finanziario 2002 al Tit. 1, Sez. 2, Cat. 8, Cap. 15 “Spese per

servizi finalizzati al diritto allo studio – Edisu”, art. 2 “Ristorazione – Unipmn”

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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER LA FRUIZIONE DEI PASTI DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

TRA L'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" , in prosieguo d'atto denominata "Azienda", C.F. e P. IVA n. 01640560064, rappresentata dal Commissario Dr. Paolo TOFANINI, nato a Montepulciano (SI) il 19.08.1950, domiciliato ai fini della presente convenzione in Alessandria, Via Venezia n. 16

E L'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, in prosieguo d’atto denominata “Università”, C.F.e P.IVA n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14 aprile 1949, Rettore pro-tempore, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del

PREMESSO - che gli ordinamenti didattici di taluni corsi di laurea, specializzazione, dottorati e di diploma

universitario, prevedono che parte dell’attività didattica possa essere svolta presso laboratori e centri esterni, sotto la responsabilità didattica dei docenti dei corsi, mediante stipula di apposite convenzioni;

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2000/7.5 del 06/03/2000 si è autorizzato l’Accordo attuativo tra l’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria e l’Università per la formazione del Diploma Universitario in Infermiere (a partire dall’a.a. 1999/2000);

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 5534 del 29 dicembre 1994 è stata costituita l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

- che principi e finalità dell’Azienda Ospedaliera sono disciplinati dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, dalla legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 e dal Decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;

- che l’art. 7 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n.517 e l’art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1995 n.10 disciplinano i rapporti generali tra il Servizio Sanitario Nazionale – Regioni e Università;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Gli studenti iscritti al corso di Diploma Universitario in Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia frequentanti presso la sede formativa di Alessandria possono fruire dei pasti forniti dall'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, secondo gli orari di accesso concordati con il Responsabile di servizio. Possono inoltre fruire dei pasti forniti dall'Azienda eventuali altri studenti dell’Ateneo iscritti ai corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia frequentanti tirocinio presso l’Azienda, regolarmente autorizzati dall’Ateneo. Art. 2 La fornitura dei pasti sarà effettuata in base al seguente menù: Pasto completo: Primo piatto Secondo piatto Contorno

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Pane o grissini Frutta o dessert Acqua minerale 1/2 Lt., naturale o gassata Art. 3 Il prezzo del pasto completo è fissato in € 6.70 IVA compresa ed è impegnativo per tutta la durata della convenzione. Il costo del pasto sarà sostenuto dall’Università e dallo studente nella misura stabilita dall’Università stessa, secondo la normativa regionale vigente, mediante l’individuazione delle fasce di contribuzione che saranno preventivamente notificate all’Azienda Ospedaliera. Art. 4 Gli studenti, aventi diritto, saranno dotati dall'Azienda di Alessandria di badge magnetico ai fini della sola prenotazione del pasto, presentando al momento della consumazione dei pasti i buoni mensa rilasciati dall’Azienda Ospedaliera con le modalità conseguenti a quanto stabilito dal precedente art.3, comma 2. Art. 5 Gli studenti saranno vincolati alla organizzazione interna della mensa con rispetto della fascia oraria di accesso alla mensa stessa. Eventuali variazioni saranno tuttavia preventivamente comunicate sia all'Università, sia agli studenti mediante avvisi in bacheca. Art. 6 Gli studenti sono tenuti ad un comportamento decoroso. Qualora non ottemperino possono essere allontanati con conseguente comunicazione all’Università. Art. 7 Le fatture relative alla quota di contribuzione di pertinenza dell’Università, emesse da parte dell’Azienda Ospedaliera, dovranno pervenire all’Università stessa con cadenza trimestrale e dovranno essere corredate dalla documentazione relativa ai pasti consumati. Art. 8 La presente convenzione ha durata a partire dalla data di sottoscrizione, fino al termine dell’anno accademico 2001/2002 e potrà essere prorogata per l’intero anno accademico 2002/2003. La medesima potrà essere consensualmente sciolta per sopravvenute variazioni dei presupposti programmatici e legislativi previa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni. Art. 9 Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’Ente utilizzante. Letto, confermato e sottoscritto. Vercelli, ……………………… Per l’Università degli Studi del Piemonte

Orientale “Amedeo Avogadro” Per L’Azienda Ospedaliera

“SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”

IL RETTORE IL COMMISSARIO (Prof. Ilario Viano) (Dott. Paolo Tofanini)

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La Dott.ssa Germana GANDINO lascia momentaneamente la seduta alle ore 17.05.

****************** 2/2002/5.3 Accordo attuativo per la formazione degli iscritti ai corsi di D.U. con l’Azienda

Ospedaliera “SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo” di Alessandria AREA STUDENTI Vercelli, 26.03.2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Facendo seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18.02.2002, si prega di sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione dell’accordo attuativo per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria per l’anno accademico 2001/02, con la sede formativa di Alessandria (Azienda “SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo”). Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 3 del D.L.vo 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del

personale di area sanitaria; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto MURST in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria (anno accademico 2001/2002), sottoscritto in data 11.03.2002, e in particolare gli artt. 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, l’inserimento di Alessandria tra le sedi formative per l’anno accademico 2001/2002 e la stipulazione di appositi accordi attuativi che regolamentino la collaborazione tra l’Università e la strutture sanitarie regionali interessate, nonché la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2002/9-2 del 18.02.2002; VISTO lo Statuto dell’Università; VALUTATO ogni opportuno elemento Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’accordo attuativo tra l’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e L'Azienda “SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo” di Alessandria per la formazione del diploma Universitario in Infermiere (anno accademico 2001/2002) nel testo sottoriportato.

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ACCORDO ATTUATIVO TRA L’AZIENDA “SS. ANTONIO, BIAGIO E CESARE ARRIGHO” (di seguito indicata come Azienda) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” (di seguito indicata come Università) PER LA FORMAZIONE DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFERMIERE. ANNO 2001-2002

Tra l'Azienda “SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo”, codice fiscale e partita IVA n. 01640560064, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo TOFANINI, nato a Montepulciano il 19.08.1950, domiciliato ai fini della presente convenzione a Alessandria in Via Venezia n. 16

e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, cod. fisc. 94021400026, di seguito indicata come Università, nella persona del rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Vercelli, Via Duomo, 6, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01.02.2002, n. 1/2002/7.5

premesso che con D.G.R. n. 53-4287 del 29.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di intesa fra Regione ed Università per quanto attiene la formazione di area sanitaria così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel protocollo d'intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, convengono che nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Diplomi Universitari per l’anno 2001/2002: - INFERMIERE di realizzare le sottoindicate attività didattiche:

- attività di docenza mediante procedure di teledidattica per le discipline attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- attività di tirocinio e tutorato di cui al D.M. 24 luglio 1996.

Art. 2 L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Unità Operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3 L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno scolastico.

Art. 4 L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5

L'Azienda attua quanto previsto dagli art 5 e 6 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 6 Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema:

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- numero degli studenti iscritti; - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici); - servizi amministrativi; - servizi per studenti e tutorato; - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, - attività professionalizzanti) sulla base di quanto definito all'art. 7 del protocollo d'intesa

Università - Regione.

Art. 7 L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.

Art. 8 La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti. Letto, firmato e sottoscritto Vercelli, lì Il Magnifico Rettore ......................... Il Direttore Generale ......................... (Allegato 3) Tabella 1 U.O. Sedi di tirocinio Laboratori didattici Aule Biblioteche Palestre Segreterie didattiche (Allegato 3) Tabella 2 Personale: Amministrativo Ausiliario Allegato 4 Requisiti minimi per i protocolli attuativi 1. Gestione attività segreteria Per le sedi formative: due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 D.U. assicurando il personale sufficiente e la strumentazione ( telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria.

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Per le sedi di tirocinio: un'unità amministrativa anche a tempo parziale. 2. Personale Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti. Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio. 3. Contratti di integrazione Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 6 del protocollo d'intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Diploma , impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi. 4. Servizi per gli studenti - locali spogliatoio - accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda. 2. di autorizzare il Rettore alla stipulazione dell’atto di cui al punto 1.

****************** 2/2002/5.4 Accordo attuativo per la formazione degli iscritti ai corsi di D.U. con l’Ospedale

Maggiore della Carità di Novara AREA STUDENTI Vercelli, 26.03.2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Facendo seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18.12.2002, sin prega di sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione dell’accordo attuativo per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria per l’anno accademico 2001/02, con la sede formativa di Novara (Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”). Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 3 del D.L.vo 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del

personale di area sanitaria; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto MURST in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale;

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VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria (anno accademico 2001/2002), sottoscritto in data 11.03.2002, e in particolare gli artt. 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, l’inserimento di Novara tra le sedi formative per l’anno accademico 2001/2002 e la stipulazione di appositi accordi attuativi che regolamentino la collaborazione tra l’Università e la strutture sanitarie regionali interessate, nonché la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2002/9-2 del 18.02.2002; VISTO lo Statuto dell’Università; VALUTATO ogni opportuno elemento Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’accordo attuativo tra l’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e L'Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara per la formazione dei Diplomi Universitari in Fisioterapista, Infermiere, Igienista Dentale, Ostetrica/o, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (anno accademico 2001/2002) nel testo sottoriportato. ACCORDO ATTUATIVO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI NOVARA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LA FORMAZIONE DEI DIPLOMI UNIVERSITARI IN FISIOTERAPISTA, IGIENISTA DENTALE, INFERMIERE, OSTETRICA/O, TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO. ANNO 2001-2002

Tra L'Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”, codice fiscale 01521330033, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Balzarro, nato a Torino il 17.06.1956 domiciliato ai fini della presente convenzione a Novara in C.so Mazzini n. 18

e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, cod. fisc. 94021400026, di seguito indicata come Università, nella persona del rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Vercelli, Via Duomo, 6, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01.02.2002, n. 1/2002/7.5

premesso che con D.G.R. n. 53-4287 del 29.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di intesa fra Regione e Università per quanto attiene la formazione di area sanitaria così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel protocollo d'intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, convengono che nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Diplomi Universitari per l’anno 2001/2002:

- FISIOTERAPISTA; - IGIENISTA DENTALE; - INFERMIERE; - OSTETRICA/O; - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

di realizzare le sottoindicate attività didattiche:

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 93

- attività di docenza per le discipline attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia; - attività di tirocinio e tutorato di cui al D.M. 24 luglio 1996.

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Unità Operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3 L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno scolastico.

Art. 4 L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5 L'Azienda attua quanto previsto dagli art 5 e 6 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 6 Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema: - numero degli studenti iscritti; - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici); - servizi amministrativi; - servizi per studenti e tutorato; - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, - attività professionalizzanti) sulla base di quanto definito all'art. 7 del protocollo d'intesa

Università - Regione.

Art. 7 L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.

Art. 8 La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti. Letto, firmato e sottoscritto Vercelli, lì Il Magnifico Rettore ......................... Il Direttore Generale ......................... (Allegato 3) Tabella 1 U.O. Sedi di tirocinio

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COPIA NON VALIDA 94

Laboratori didattici Aule Biblioteche Palestre Segreterie didattiche (Allegato 3) Tabella 2 Personale: Amministrativo Ausiliario Allegato 4 Requisiti minimi per i protocolli attuativi 1. Gestione attività segreteria Per le sedi formative: due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 D.U. assicurando il personale sufficiente e la strumentazione ( telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria. Per le sedi di tirocinio: un'unità amministrativa anche a tempo parziale. 2. Personale Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti. Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio. 3. Contratti di integrazione Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 6 del protocollo d'intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Diploma , impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi. 4. Servizi per gli studenti - locali spogliatoio - accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda. 2. di autorizzare il Rettore alla stipulazione dell’atto di cui al punto 1.

****************** 2/2002/5.5 Accordo attuativo per la formazione degli iscritti ai corsi di D.U. con l’ASL 14 di

Omegna (VB) AREA STUDENTI Vercelli, 26.03.2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 95

Facendo seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18.02.2002, si prega di sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione dell’accordo attuativo per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario in Fisioterapista e in Infermiere per l’anno accademico 2001/02, con la sede formativa Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna (VB). Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 3 del D.L.vo 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del

personale di area sanitaria; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto MURST in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria (anno accademico 2001/2002), sottoscritto in data 11.03.2002, e in particolare gli artt. 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, l’inserimento di Omegna (VB) tra le sedi formative per l’anno accademico 2001/2002 e la stipulazione di appositi accordi attuativi che regolamentino la collaborazione tra l’Università e la strutture sanitarie regionali interessate, nonché la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2002/9-2 del 18.02.2002; VISTO lo Statuto dell’Università; VALUTATO ogni opportuno elemento Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’accordo attuativo tra l’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e L'Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna (VB) per la formazione dei Diplomi Universitari in Fisioterapista e Infermiere (anno accademico 2001/2002) nel testo sottoriportato. ACCORDO ATTUATIVO TRA L’AZIENDA SANITARIA N. 14 DI OMEGNA (VB) (di seguito indicata come Azienda) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” (di seguito indicata come Università) PER LA FORMAZIONE DEI DIPLOMI UNIVERSITARI IN FISIOTERAPISTA E INFERMIERE - ANNO 2001-2002

Tra L'Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna (VB), codice fiscale 00634880033, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario VANNINI, nato a Soriso il25.04.1946, domiciliato ai fini della presente convenzione a Omegna (VB), in Via Mazzini, 117

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COPIA NON VALIDA 96

e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, cod. fisc. 94021400026, di seguito indicata come Università, nella persona del rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Vercelli, Via Duomo, 6, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01.02.2002, n. 1/2002/7.5

premesso che con D.G.R. n 53-4287 del 29.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di intesa fra Regione ed Università per quanto attiene la formazione di area sanitaria così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel protocollo d'intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, convengono che nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Diplomi Universitari per l’anno 2001/2002:

- FISIOTERAPISTA; - INFERMIERE.........................

di realizzare le sottoindicate attività didattiche: - attività di docenza mediante procedure di teledidattica per le discipline attivate dalla Facoltà

di Medicina e Chirurgia; - attività di tirocinio e tutorato di cui al D.M. 24 luglio 1996.

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Unità Operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3 L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno scolastico.

Art. 4 L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5

L'Azienda attua quanto previsto dagli art 5 e 6 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 6 Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema: - numero degli studenti iscritti; - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici); - servizi amministrativi; - servizi per studenti e tutorato; - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, - attività professionalizzanti) sulla base di quanto definito all'art. 7 del protocollo d'intesa

Università - Regione.

Art. 7 L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.

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Art. 8

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti. Letto, firmato e sottoscritto Vercelli, lì Il Magnifico Rettore ......................... Il Direttore Generale ......................... (Allegato 3) Tabella 1 U.O. Sedi di tirocinio Laboratori didattici Aule Biblioteche Palestre Segreterie didattiche (Allegato 3) Tabella 2 Personale: Amministrativo Ausiliario Allegato 4 Requisiti minimi per i protocolli attuativi 1. Gestione attività segreteria Per le sedi formative: due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 D.U. assicurando il personale sufficiente e la strumentazione ( telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria. Per le sedi di tirocinio: un'unità amministrativa anche a tempo parziale. 2. Personale Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti. Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio. 3. Contratti di integrazione Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 6 del protocollo d'intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso

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COPIA NON VALIDA 98

di Diploma , impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi. 4. Servizi per gli studenti - locali spogliatoio - accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda. 2. di autorizzare il Rettore alla stipulazione dell’atto di cui al punto 1.

****************** 2/2002/5.6 Accordo attuativo per la formazione degli iscritti ai corsi di D.U. con l’ASL 12 di

Biella AREA STUDENTI Vercelli, 26.03.2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Facendo seguito a quanto deliberato dal senato Accademico nella seduta del 18.02.2002, si prega di sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione dell’accordo attuativo per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria per l’anno accademico 2001/02, con la sede formativa di Biella (Azienda Sanitaria Locale N. 12 di Biella). Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 3 del D.L.vo 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del

personale di area sanitaria; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto MURST in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’istituzione dei corsi di Diploma Universitario dell’area sanitaria (anno accademico 2001/2002), sottoscritto in data 11.03.2002, e in particolare gli artt. 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, l’inserimento di Biella tra le sedi formative per l’anno accademico 2001/2002 e la stipulazione di appositi accordi attuativi che regolamentino la collaborazione tra l’Università e la strutture sanitarie regionali interessate, nonché la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2002/9-2 del 18.02.2002; VISTO lo Statuto dell’Università; VALUTATO ogni opportuno elemento Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 99

DELIBERA

1. di approvare l’accordo attuativo tra l’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e L'Azienda Sanitaria Locale N. 12 di Biella per la formazione del diploma Universitario in Infermiere (anno accademico 2001/2002) nel testo sottoriportato. ACCORDO ATTUATIVO TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 12 DI BIELLA (di seguito indicata come Azienda) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” (di seguito indicata come Università) PER LA FORMAZIONE DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFERMIERE. ANNO 2001-2002

Tra l'Azienda Sanitaria Locale N. 12 di Biella, codice fiscale 01810260024, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo FRASCISCO nato a Torino il 24.03.1958, domiciliato ai fini della presente convenzione a Biella in Via Marconi n. 23 e l'Università

e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, cod. fisc. 94021400026, di seguito indicata come Università, nella persona del rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Vercelli, Via Duomo, 6, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01.02.2002, n. 1/2002/7.5

premesso che con D.G.R. n53-4287 del 29.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di intesa fra Regione ed Università per quanto attiene la formazione di area sanitaria così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel protocollo d'intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, convengono che nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Diplomi Universitari per l’anno 2001/2002:

- INFERMIERE di realizzare le sottoindicate attività didattiche:

- attività di docenza mediante procedure di teledidattica per le discipline attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- attività di tirocinio e tutorato di cui al D.M. 24 luglio 1996.

Art. 2 L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Unità Operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3 L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno scolastico.

Art. 4 L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5

L'Azienda attua quanto previsto dagli art 5 e 6 del Protocollo di intesa Università - Regione.

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 100

Art. 6 Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema: - numero degli studenti iscritti; - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici); - servizi amministrativi; - servizi per studenti e tutorato; - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, - attività professionalizzanti) sulla base di quanto definito all'art. 7 del protocollo d'intesa

Università - Regione.

Art. 7 L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.

Art. 8 La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti. Letto, firmato e sottoscritto Il Magnifico Rettore ......................... Il Direttore Generale ......................... (Allegato 3) Tabella 1 U.O. Sedi di tirocinio Laboratori didattici Aule Biblioteche Palestre Segreterie didattiche (Allegato 3) Tabella 2 Personale: Amministrativo Ausiliario Allegato 4 Requisiti minimi per i protocolli attuativi 1. Gestione attività segreteria Per le sedi formative: due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 D.U. assicurando il personale sufficiente e la strumentazione ( telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria.

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 101

Per le sedi di tirocinio: un'unità amministrativa anche a tempo parziale. 2. Personale Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti. Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio. 3. Contratti di integrazione Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 6 del protocollo d'intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Diploma , impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi. 4. Servizi per gli studenti - locali spogliatoio - accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda. 2. di autorizzare il Rettore alla stipulazione dell’atto di cui al punto 1.

****************** 2/2002/5.7 Utilizzazione della struttura extraregionale Casa di Cura “S. Gaudenzio” di Milano

per le scuole di specializzazione AREA STUDENTI Vercelli, 26.03.2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si prega di sottoporre all’esame del Senato Accademico, l’allegata proposta di delibera

concernente l’approvazione della convenzione tra questa Università e l’Azienda Policlinico di Monza, Presidio Casa di Cura S. Gaudenzio, per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2001/02. Distinti saluti.

IL Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257; VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368; VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517; VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 11.12.2001;

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 102

VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento di Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30.07.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2002/9-7 del 18.02.2002; VISTO lo Statuto dell’Università; CONSIDERATO che le strutture sanitarie l’Azienda Policlinico di Monza Presidio Casa di Cura S. Gaudenzio sono giudicate, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, idonee ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare, nel testo sottoriportato, la Convenzione con l’Azienda Policlinico di Monza Presidio Casa di Cura San Gaudenzio per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico - applicativa da parte degli specializzandi iscritti a detta Scuola.

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA POLICLINICO DI MONZA C.D.C. PRIVATA S.P.A. PRESIDIO C.D.C. S. GAUDENZIO PER L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA . TRA L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14 aprile 1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Azienda Policlinico di Monza C.d.C. privata S.p.a. presidio C.d.C. S. Gaudenzio (di seguito indicata Azienda), con sede in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10 e sede operativa in Novara, Via Bottini n. 3, C.F. n. 10072970154, rappresentata dal Responsabile Dott. Gian Paolo VERGANI, nato a Milano il 13.11.1950 e domiciliato ai fini della presente convenzione in Piazza Cinque Giornate n. 10, Milano

PREMESSO - che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di

avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999;

- che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);

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COPIA NON VALIDA 103

VISTO - l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale

prevede che le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possano essere coinvolti nella formazione degli specializzandi;

- ritenuto che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, il numero degli specializzandi da ammettere in soprannumero, possa essere definito dai competenti organi accademici sulla base delle proposte formulate dalle aziende ospedaliere, dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

CONSIDERATO CHE • La struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo

didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. • Presso l’Azienda è operante una unità operativa di Anestesia e Rianimazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Azienda si impegna ad ospitare, nella propria struttura, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico - applicativa. Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda garantisce inoltre la possibilità, per gli specializzandi di accedere, a pagamento dell’intero costo, al servizio mensa ivi esistente. L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di specializzazione; - all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; - all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche; - all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti. Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università, ad esperti dipendenti dall’Azienda.

ART. 2 Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Dirigente di II livello responsabile del U.O. di Anestesia e Rianimazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

ART. 3 Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell’Azienda.

ART. 4

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COPIA NON VALIDA 104

L’Università, nell’ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli specializzandi, garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di specializzazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5 L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dall’Azienda.

ART. 6

L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.

ART. 7 L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.

ART. 8

La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2001/02 e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti.

ART. 9 Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, sono a carico dell’Azienda. Vercelli, lì Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” IL RETTORE Prof. Ilario VIANO Per l’Azienda Policlinico di Monza C.d.C. privata S.p.a. Presidio C.d.C. S. Gaudenzio IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gian Paolo VERGANI

2. di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto.

****************** 2/2002/5.8 Utilizzazione della struttura extraregionale Azienda Ospedaliera di Legnano per le

scuole di specializzazione AREA STUDENTI Vercelli, 26.03.2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Facendo seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18.02.2002, si

prega di sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione, l’allegata proposta di delibera

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COPIA NON VALIDA 105

concernente l’approvazione della convenzione tra questa Università e l’Azienda Ospedaliera di Legnano, per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2001/02. Distinti saluti.

IL Coordinatore dell’Area Studenti

(Antonino GANCI) f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257; VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368; VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517; VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 11.12.2001; VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento di Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30.07.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2002/9-6 del 18.02.2002; VISTO lo Statuto dell’Università; CONSIDERATO che le strutture sanitarie l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano sono giudicate, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, idonee ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare, nel testo sottoriportato, la Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa da parte degli specializzandi iscritti a detta Scuola.

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO PER L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA .

TRA L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14 aprile 1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”

E

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COPIA NON VALIDA 106

L’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano (di seguito indicata Azienda), con sede in Legnano, Via Candiani n. 2, C.F. e P.I.. 12313480159, rappresentata dal Direttore Generale Dott. _________, nato a ______ il ________ e domiciliato ai fini della presente convenzione in ____________

PREMESSO - che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di

avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999;

- che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);

VISTO - l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale

prevede che le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possano essere coinvolti nella formazione degli specializzandi mediante la stipula di protocolli di intesa tra Regione e Università;

- ritenuto che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, il numero degli specializzandi da ammettere in soprannumero, possa essere definito dai competenti organi accademici sulla base delle proposte formulate dalle aziende ospedaliere, dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

CONSIDERATO CHE • La struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo

didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria. • Presso l’Azienda è operante una unità operativa di Otorinolaringoiatria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Azienda si impegna ad ospitare, nella propria struttura, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico - applicativa. Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda garantisce inoltre la possibilità, per gli specializzandi di accedere, a pagamento dell’intero costo, al servizio mensa ivi esistente. L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di specializzazione; - all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; - all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche; - all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti. Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999,

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COPIA NON VALIDA 107

eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università, ad esperti dipendenti dall’Azienda.

ART. 2 Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Dirigente di II livello responsabile del U.O. di Otorinolaringoiatria. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

ART. 3 Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell’Azienda.

ART. 4

L’Università, nell’ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli specializzandi, garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di specializzazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5 L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dall’Azienda.

ART. 6

L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria.

ART. 7 L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.

ART. 8

La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2001/02 e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti.

ART. 9 Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, sono a carico dell’Azienda. Vercelli, lì Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” IL RETTORE Prof. Ilario VIANO

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COPIA NON VALIDA 108

Per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano IL DIRETTORE GENERALE Dott. ____________________

2. di autorizzare il Rettore alla stipulazione dell’atto.

La Dott.ssa Germana GANDINO rientra alle ore 17.15. Il Dott. Alfonso AURICCHIO lascia la seduta alle ore 17.15

****************** 2/2002/5.9 Residenzialità studentesca presso il Chiostro conventuale di Santa Maria di

Castello, in Alessandria UFFICIO CONTRATTI Vercelli, 04.04.2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione La Provincia di Alessandria si è resa disponibile a destinare l’immobile avuto in concessione dal Demanio, denominato “Chiostro conventuale di S. Maria di Castello”, in Alessandria, per finalità universitarie. La gestione di detto immobile, destinato a funzioni di ricettività quale ostello della gioventù, era stata affidata dalla stessa Provincia all’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, con sede in Roma, Via Cavour n.44, e per essa alla Società Serenity 2000 S.r.l., con sede in Genova, Viale Brigata Bisagno n.14/4.

Nella città di Alessandria non sono state ancora realizzate dalla Regione Piemonte strutture e servizi per la residenzialità studentesca, pertanto, l’Ateneo ha ritenuto di avviare, a livello sperimentale, il servizio di ricettività studentesca, impegnandosi direttamente. A tal fine, ha avviato delle trattative con la Società Serenity 2000 S.r.l, la quale ha dichiarato la propria disponibilità e si impegna a svolgere, in favore dell’Università, per la durata di un anno, la gestione del servizio di ricettività degli studenti, presso i locali siti al piano terreno e al piano primo del Chiostro conventuale menzionato, destinati, rispettivamente, ad aule studio e ad alloggi.

Il servizio fornito dalla Società consta di: servizio di segreteria, reception-custodia, pulizia corridoi, locali comuni, servizi igienici e scale, rifacimento camere, piccola manutenzione. Il gestore dovrà, altresì, fornire coperte per i letti, lenzuola e federe per cuscini e dovrà provvedere al cambio della biancheria settimanalmente.

La Società Serenity 2000 S.r.l. si impegna a rendere disponibili le aule studio dal 2 aprile 2002 fino al 30 giugno 2003, e i locali siti al primo piano dal 1 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2003.

A fronte del servizio reso, la Società richiede un corrispettivo di Euro 56.810,26. A tale importo concorrono le quote mensili che gli studenti dovranno corrispondere direttamente alla Società, per gli alloggi, per un totale di Euro 39.880,62. Qualora il numero degli studenti risultasse inferiore a quello programmato, l’Università provvederà ad integrare le quote mancanti.

La Provincia di Alessandria interviene all’atto in qualità di garante del corretto adempimento delle prestazioni del gestore. Si chiede, pertanto, a codesto Consiglio di Amministrazione di voler deliberare in merito.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTRATTI (Dott.ssa Cristina Puglisi)

f.to Cristina Puglisi

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 109

CONSIDERATO che la Provincia di Alessandria ha dichiarato la propria disponibilità a destinare

l’immobile avuto in concessione dal Demanio, denominato “Chiostro conventuale di S. Maria di Castello”, in Alessandria, per finalità universitarie;

RILEVATO che detto immobile è destinato a funzioni di ricettività quale ostello della gioventù, la cui gestione era stata affidata dalla stessa Provincia all’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, con sede in Roma, Via Cavour n.44, e per essa alla Società Serenity 2000 S.r.l., con sede in Genova, Viale Brigata Bisagno n.14/4;

CONSIDERATO che nella città di Alessandria non sono state ancora realizzate dalla Regione Piemonte strutture e servizi per la residenzialità studentesca;

RITENUTO la prioritaria importanza della residenzialità studentesca nella politica perseguita dall’Università;

RITENUTO di avviare, a livello sperimentale, il servizio di ricettività studentesca impegnandosi direttamente;

DATO ATTO che la Società Serenity 2000 S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità e si impegna a svolgere, in favore dell’Università, per la durata di un anno, il servizio di ricettività degli studenti, presso i locali siti al piano terreno e al piano primo del Chiostro conventuale menzionato, destinati, rispettivamente, ad aule studio e ad alloggi per studenti;

CONSIDERATO che il servizio fornito dalla Società consta di: servizio di segreteria, reception-custodia, pulizia corridoi, locali comuni, servizi igienici e scale, rifacimento camere, piccola manutenzione. Il gestore dovrà, altresì, fornire coperte per i letti, lenzuola e federe per cuscini;

RILEVATO che la Società Serenity 2000 S.r.l. si impegna a rendere disponibili le aule studio dal 2 aprile 2002 fino al 30 giugno 2003, e i locali siti al primo piano dal 1 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2003;

CONSIDERATO che, a fronte del servizio reso, la Società richiede un corrispettivo di Euro 56.810,26. A tale importo concorrono le quote mensili che gli studenti dovranno corrispondere direttamente alla Società, per gli alloggi, per un totale di Euro 39.880,62. Il canone mensile è stato differenziato in ragione della tipologia dell’alloggio e dei servizi connessi ed è stato calcolato tenendo conto dei parametri e limiti economici stabiliti negli accordi stipulati ex art.2 Legge 431/98 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che, qualora il numero di studenti risultasse inferiore a quello programmato, l’Università provvederà ad integrare le quote mancanti;

DATO ATTO che la Provincia di Alessandria interviene all’atto in qualità di garante del corretto adempimento delle prestazioni del gestore;

RITENUTO quanto emerso in sede di discussione; VISTO lo Statuto dell’Università; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del D.MURST 30.07.1998, di istituzione dell’Università;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. di avviare sperimentalmente per un anno e, precisamente, dal 2 aprile 2002 al 30 giugno

2003 il servizio di residenzialità studentesca ed aule studio, presso i locali siti nel Chiostro conventuale di S. Maria di Castello, in Alessandria;

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COPIA NON VALIDA 110

2. il contratto per il servizio di residenzialità ed aule studio, il cui schema è approvato con

Decreto del Direttore Amministrativo, dovrà contenere:

a) la durata del contratto dal 2 aprile 2002 al 30 giugno 2003, per i locali siti al piano terreno, destinati a N.4 aule studio, e dal 1 ottobre 2002 al 30 giugno 2003, per i locali siti al piano primo, destinati a residenzialità;

b) il servizio fornito dalla Società consiste in: servizio di segreteria, reception-custodia, pulizia corridoi, locali comuni, servizi igienici e scale, rifacimento camere, piccola manutenzione. Il gestore dovrà, altresì, fornire coperte per i letti, lenzuola e federe per cuscini e dovrà provvedere al cambio della biancheria settimanalmente;

c) il corrispettivo sarà pari ad Euro 56.810,26. A tale importo concorrono le quote mensili che gli studenti dovranno corrispondere direttamente alla Società, per gli alloggi, per un totale di Euro 39.880,62, così ripartite: Euro 113,62 “pro-capite”, per le stanze a due posti (arredate, con servizi igienici comuni), per un totale di 12 posti, ed Euro 170,43 “pro-capite”, per le stanze a tre posti (arredate, con servizio igienico interno), per un totale di 18 posti. Qualora il numero di studenti risultasse inferiore a quello programmato, l’Università provvederà ad integrare le quote mancanti;

3. il contratto verrà stipulato con il gestore attuale del servizio, Società Serenity 2000 S.r.l., con

sede in Genova, Viale Brigata Bisagno n.14/4, Codice Fiscale e Partita IVA 01147710998, e la Provincia di Alessandria. Le parti potranno essere individuate in altri soggetti, sulla base delle indicazioni della Provincia di Alessandria che, seppur abbia partecipato a tutti gli incontri, non ha ancora dato formale assenso;

4. il Rettore è autorizzato alla stipula del contratto e di altri atti che dovessero essere necessari,

acquisite le formali determinazioni della Provincia, purché siano finalizzati allo scopo e contengano le clausole sopra indicate;

5. di impegnare l’importo di €.17.000,00, comprensivo di IVA al 20%, da imputare alla voce “

Spese per servizi finalizzati al Diritto allo Studio - Ateneo”, nel Tit. 1 Sez. 2 Catg. 8 Cap. 16 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002. Qualora il numero degli studenti risultasse inferiore a quello programmato, l’Università provvederà ad integrare le quote mancanti prelevando i relativi fondi dal Tit. 1 Sez.2 Catg. 14 Cap.1 “Fondo di riserva”, con provvedimento del Rettore;

6. con successivo provvedimento verranno individuati i criteri per determinare gli studenti

aventi diritto.

****************** 2/2002/5.10 Servizio di Counseling AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Si sottopone all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta di

rinnovo per l’anno 2002 della convenzione con il Dipartimento di Scienze Mediche per la gestione del Servizio di Counseling per gli studenti delle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli.

L’iniziativa, che nella fase sperimentale ha dato risultati positivi nel corso del 2001, è finalizzata ad offrire un punto di riferimento nella scelta del corso di studi universitari agli allievi

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dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori ed un supporto agli studenti universitari per un proficuo svolgimento della loro carriera accademica attraverso la risoluzione di eventuali problemi psicologici e relazionali.

Oltre alla relazione scientifica sull’attività svolta nel 2001, già presentata al termine del primo anno, sarà predisposto, come richiesto dall’Amministrazione, un dettagliato resoconto sui fruitori del servizio.

Attraverso la continuità delle suddette iniziative l’Ateneo intende dotarsi di una struttura di accoglienza psicologica altamente professionale e garantire agli utenti una proposta orientativa di qualità.

La responsabilità ed il coordinamento dell’attività di Counseling rimangono affidati al Prof. Eugenio Torre, ideatore del progetto e titolare dell’Insegnamento di Psichiatria.

Il Servizio sarà articolato in diverse tipologie di intervento, quali colloqui individuali e di gruppo, per l’analisi dei bisogni della popolazione studentesca, il chiarimento degli orientamenti vocazionali lungo l’intero percorso di studi e l’individuazione delle necessarie strategie di intervento.

Quale corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di Counseling sopra descritta, articolata in predisposizione delle iniziative previste in fase progettuale, acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie e compenso dell’attività professionale di tutto il personale coinvolto, l’Amministrazione corrisponderà al Dipartimento di Scienze Mediche la somma di € 95.773,41, di cui, in base all’art. 4 del vigente “Regolamento delle prestazioni, dei contratti di ricerca, di consulenza e delle convenzioni di ricerca per conto terzi”, € 63.271,15 per spese vive inerenti l’espletamento dell’incarico, incluse le prestazioni di soggetti esterni all’amministrazione e i rimborsi, e € 32.502,26 per compensi al personale universitario che esegue la prestazione.

Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria Dott. Paolo PASQUINI

f.to Paolo PASQUINI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VALUTATO l’esito positivo delle attività svolte dal Servizio di Counseling attivato in via sperimentale nell’anno 2001;

CONSIDERATO che l’iniziativa è finalizzata ad offrire un punto di riferimento nella scelta del corso di studi universitari agli allievi dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori ed un supporto agli studenti universitari per un proficuo svolgimento della loro carriera accademica attraverso la risoluzione di eventuali problemi psicologici e relazionali;

CONSIDERATO che oltre alla relazione scientifica sull’attività svolta nel 2001, già presentata al termine del primo anno, sarà predisposto, come richiesto dall’Amministrazione, un dettagliato resoconto sui fruitori del servizio;

PRESO ATTO che attraverso la continuità e l’implementazione delle suddette iniziative l’Ateneo intende dotarsi di una struttura di accoglienza psicologica altamente professionale e garantire agli utenti una proposta orientativa di qualità;

CONSIDERATO che la responsabilità ed il coordinamento dell’attività di Counseling rimangono affidati al Prof. Eugenio Torre, ideatore del progetto e titolare dell’Insegnamento di Psichiatria;

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 112

CONSIDERATO che il Servizio si articolerà in diverse tipologie di intervento, quali colloqui individuali e di gruppo, per l’analisi dei bisogni della popolazione studentesca, il chiarimento degli orientamenti vocazionali lungo l’intero percorso di studi e l’individuazione delle necessarie strategie di intervento;

CONSIDERATO che quale corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di Counseling sopra descritta, articolata in predisposizione delle iniziative previste in fase progettuale, acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie e compenso dell’attività professionale di tutto il personale coinvolto, l’Amministrazione corrisponderà al Dipartimento di Scienze Mediche la somma di € 95.773,41, di cui € 63.271,15 per spese vive, incluse le prestazioni di soggetti esterni all’amministrazione e rimborsi, e € 32.502,26 per compensi al personale universitario che esegue la prestazione;

PRESO ATTO che il capitolo del bilancio 2002 Tit. 1 Cat. 15 Cap. 04 “Trasferimenti correnti ai Centri di Gestione Autonoma - Altre assegnazioni” non presenta la necessaria disponibilità e che pertanto occorre reintegrarlo con prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo di € 95.773,41;

VISTA la legge 9/5/89 n.168; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

pubblicato in G.U. n.3 del 4/01/2002; VISTO l’art.4 del “Regolamento delle prestazioni, dei contratti di ricerca, di

consulenza e delle convenzioni di ricerca per conto terzi” emanato con D.R. n. 13 del 15/01/2002;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il rinnovo dell’accordo tra l’Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e il Dipartimento di Scienze Mediche per l’attivazione di un Servizio di Counseling per gli studenti delle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli, secondo il testo sottoriportato.

2. di autorizzare il seguente storno al bilancio dell’esercizio 2002 con prelievo dal Fondo di

Riserva: a. dal Tit. 1 Cat. 14 Cap. 01 “Fondo di Riserva” € 95.773,41 b. al Tit. 1 Cat. 15 Cap. 04 “Trasferimenti correnti ai Centri di Gestione Autonoma -

Altre assegnazioni” € 95.773,41 c. Disponibilità residua del Fondo di Riserva: € 1.149.883,76

3. di impegnare sui fondi del bilancio 2002 Tit. 1 Cat. 15 Cap. 04 “Trasferimenti correnti ai Centri di Gestione Autonoma - Altre assegnazioni” la somma di € 95.773,41, per l’attivazione del Servizio di Counseling per gli studenti delle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli nell’anno 2002.

ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI COUNSELING PER GLI STUDENTI DELLE SEDI DI ALESSANDRIA, NOVARA E VERCELLI

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 113

Tra l’Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, di seguito denominata Università, con sede in Vercelli, Via Duomo 6, C.F. 94021400026, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. Enzo FRAGAPANE

e il Dipartimento di Scienze Mediche, di seguito denominato Dipartimento, con sede in Novara, Via Solaroli 17, nella persona del Direttore, Prof. Emanuele ALBANO

considerata l’utilità per il compito educativo dell’Università di un servizio di Counseling finalizzato ad offrire un punto di riferimento nella scelta del corso di studi universitari agli allievi dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori ed un supporto agli studenti universitari per un proficuo svolgimento della loro carriera accademica e per la risoluzione di eventuali problemi psicologici e relazionali;

valutata l’esperienza positiva del servizio di Counseling affidato in fase sperimentale dal Dipartimento di Scienze Mediche nell’anno 2001;

visto l’art.4 del Regolamento delle prestazioni, dei contratti di ricerca, di consulenza e delle convenzioni di ricerca per conto terzi vigente;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Il Dipartimento di Scienze Mediche si impegna ad eseguire, per conto dell’Amministrazione dell’Università, l’incarico relativo alla realizzazione e all’implementazione di un servizio di Counseling per gli studenti che afferiscono ai Corsi di Laurea e ai Diplomi Universitari delle Sedi di Alessandria, Novara e Vercelli.

Art.2 Il servizio di Counseling sarà finalizzato alla risoluzione delle problematiche connesse con il

passaggio dalla Scuola Media Superiore all’Università, alla programmazione di un curriculum didattico rispondente alle esigenze manifestate, a porre in essere risorse di supporto a situazioni di crisi e disagio psichico manifestatesi in difficoltà nello studio, problematiche relazionali e stress psicosomatico, disordini alimentari, abuso di sostanze, problematiche sessuali.

Art.3 Il Servizio si articolerà in diverse tipologie di intervento, quali:

- “Sportello delle richieste” per l’analisi, attraverso colloqui individuali, dei bisogni della popolazione studentesca e l’individuazione delle necessarie strategie di intervento;

- Counseling finalizzato al chiarimento degli orientamenti vocazionali degli utenti lungo l’intero percorso di studi;

- Counseling individuale, attraverso colloqui di sostegno, per la chiarificazione delle problematiche manifestate dagli studenti;

- Counseling di gruppo, per la discussione di specifiche problematiche di interesse comune; - Orientamento per la scuola superiore.

L’insieme delle suddette attività, svolte con le metodologie e gli strumenti più adatti, quali colloqui, lavori in gruppo, giochi di ruolo, seminari, test e questionari, consentirà di restituire all’Università un adeguato feedback sull’efficacia e la qualità dei servizi offerti, e sulla rispondenza degli stessi alle esigenze degli studenti.

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COPIA NON VALIDA 114

Art. 4 La responsabilità ed il coordinamento dell’attività di Counseling sono affidati al Prof.

Eugenio TORRE, ideatore del progetto e titolare dell’Insegnamento di Psichiatria. Collaboreranno alla realizzazione del Servizio quattro Consulenti, due Specializzandi in Psichiatria.

Le attività realizzate e i relativi risultati saranno illustrati in una relazione predisposta dal Coordinatore del Servizio.

L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del suddetto personale, presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli, locali idonei allo svolgimento dell’attività di consulenza.

Art.5 Quale corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di Counseling sopra descritta, articolata

in predisposizione delle iniziative previste in fase progettuale, acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie e compenso dell’attività professionale di tutto il personale coinvolto, l’Amministrazione corrisponderà al Dipartimento di Scienze Mediche la somma di € 95.773,41, di cui, in base all’art. 4 del vigente “Regolamento delle prestazioni, dei contratti di ricerca, di consulenza e delle convenzioni di ricerca per conto terzi”:

- € 63.271,15 - spese vive per l’espletamento dell’incarico, incluse le prestazioni di soggetti esterni all’amministrazione e i rimborsi;

- € 32.502,26 – compensi al personale universitario che esegue la prestazione; Il corrispettivo per l’attività in oggetto sarà trasferito al Dipartimento secondo la seguente

modalità: - 50% entro i primi sei mesi del periodo previsto per l’attività; - 50% entro 30 giorni dalla consegna all’Amministrazione della relazione conclusiva sull’attività

svolta, comprendente dettagliato resoconto sul numero e sulla tipologia di utenti del servizio.

Art.6 Il presente accordo decorre dalla data di stipula ed ha validità annuale.

Alla scadenza di tale periodo potrà essere rinnovato con delibera degli Organi competenti. Il Gruppo di lavoro garantisce l’impegno stabilito dal progetto presentato. Nel caso che l’attività svolta sia inferiore all’impegno temporale previsto, il corrispettivo

verrà diminuito proporzionalmente. Per eventuali nuove esigenze sopravvenute in corso d’opera, adeguatamente documentate a

mezzo di relazione scritta, è prevista la possibilità di riesaminare in itinere l’accordo. Letto, approvato e sottoscritto Vercelli,……………………. Il Direttore amministrativo dell’Università degli studi del Piemonte Orientale Dott. Enzo Fragapane Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Prof. Emanuele Albano

Il Dott. Gabriello GILARDONI lascia la seduta alle ore 17.30.

******************

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COPIA NON VALIDA 115

2/2002/5.11 Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica

AREA STUDENTI Vercelli, 8 aprile 2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Facendo seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18.03.2002, si

prega di sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica.

Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI) f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980; VISTA la L. n. 398 del 30.11.1989; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2002/6-1 del 18.03.2002; VISTO l’art. 97 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto MURST in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale; VISTO lo Statuto dell’Università; RITENUTO di dover procedere, a seguito dell’approvazione dello Statuto dell’Università, all’adozione di un Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno della didattica Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. E’ approvato, nel testo sottoriportato, il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica.

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO, PERFEZIONAMENTO E SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

Articolo 1

(Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati) 1) Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica nell’ambito delle aree disciplinari individuate dalle Facoltà dell’Ateneo. 2) Ai fini del presente regolamento si intende: per “Università” l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; per “Facoltà” le Facoltà dell’Università che hanno deliberato e finanziato l’attribuzione delle borse di studio nelle aree disciplinari da esse individuate;

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COPIA NON VALIDA 116

per “responsabile scientifico” il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista nello svolgimento dell’attività di studio, ricerca e supporto alla didattica; per “borsista” il soggetto a cui, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, è attribuita la borsa di studio.

Articolo 2 (Finanziamento)

1) Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà.

Articolo 3 (Istituzione)

1) Le Facoltà, con propria delibera, stabiliscono il numero di borse che intendono finanziare, ripartendole fra aree disciplinari individuate con la medesima delibera. 2) Le borse di studio sono conferite a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio preceduto da bando di concorso emanato secondo i criteri di cui al presente Regolamento.

Articolo 4 (Tipologia, periodo di svolgimento e importo delle borse di studio)

1) Possono essere istituite borse di studio annuali e semestrali. 2) Le borse di studio hanno la seguente decorrenza: a) borse di studio annuali: 1 novembre – 31 ottobre; b) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del successivo art. 8, comma 5) entro il 30 settembre di ogni anno: 1 novembre – 30 aprile e 1 maggio – 31 ottobre; c) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del successivo art. 8, comma 5), entro il 28 febbraio di ogni anno: 1 aprile – 30 settembre;

3) L’importo delle borse di studio, al lordo del premio della polizza assicurativa di cui al successivo art. 11 e degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa, è di € 6.200,00 per le borse annuali e di € 3.100,00 per le borse semestrali.

Articolo 5 (Requisiti)

1) Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di emanazione del relativo bando, siano in possesso di diploma di laurea e di laurea specialistica o titolo universitario straniero equipollente e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Articolo 6 (Bando di concorso)

1) Il bando di concorso, emanato dalle Facoltà entro il 31 luglio di ogni anno, deve prevedere: a) l’indicazione delle aree disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 1); b) l’oggetto e la durata dell’attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica, nonché l’indicazione della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento; c) l’importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal diritto alla corresponsione della stessa ai sensi dei successivi artt. 13 e 14 del presente Regolamento; d) i requisiti di ammissione al concorso; e) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso; f) i criteri di composizione della commissione esaminatrice; g) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e le materie oggetto del colloquio.

Articolo 7 (Presentazione della domanda di ammissione al concorso)

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1) La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata alla Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, utilizzando il modello di domanda in distribuzione presso le stesse Facoltà, allegando alle stesse la documentazione ivi richiesta che può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un curriculum riguardante la propria attività scientifica e professionale.

Articolo 8 (Svolgimento delle procedure concorsuali)

1) Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, i Presidi di Facoltà nominano la commissione giudicatrice la cui composizione deve necessariamente prevedere la presenza di due docenti, di ruolo o fuori ruolo, e di un ricercatore. 2) Previa valutazione dei titoli, la commissione procede all’esame orale, che consiste in un colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. 3) A conclusione del colloquio, è redatta una graduatoria di merito determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio.

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso presso la Facoltà che assegna la borsa di studio e, in caso di ulteriore parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 4) La graduatoria di merito sarà affissa nei locali della Facoltà. 5) Le procedure concorsuali, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria di merito, devono concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno e, per le sole borse di studio semestrali che hanno decorrenza dal 1 aprile, al cui concorso possono partecipare unicamente candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto entro la data di pubblicazione del bando di concorso, entro il 28 febbraio.

Articolo 9 (Decreto di conferimento, accettazione della borsa, rinuncia e decadenza)

1) Le borse di studio sono conferite con Decreto del Direttore Amministrativo. 2) In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di

studio, prima dell’adozione del decreto di conferimento. 3) In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si

procederà, nei casi e secondo le modalità di cui al successivo art. 14, alla chiamata degli altri candidati in ordine di graduatoria.

Articolo 10

(Natura della borsa di studio, obblighi del borsista e situazioni di incompatibilità) 1) La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro

subordinato e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico. 2) La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari o meno di borsa di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole di Specializzazione presso l’Università o altro Ateneo.

3) La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università o da altri enti e aziende pubblici e privati, nonché incompatibile con l’esercizio del

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commercio, dell’industria, di attività di lavoro subordinato o attività professionale e di consulenza retribuita alle dipendenze dell’Università o di enti e aziende pubblici e privati.

4) La borsa di studio può essere assegnata al medesimo borsista per un massimo di tre volte nell’arco di un quinquennio, fatto salvo il limite di età di cui all’art. 5.

Articolo 11 (Assicurazione)

1) A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata idonea polizza assicurativa personale obbligatoria a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni a persone e cose ascrivibili all’attività del borsista.

Articolo 12 (Modalità di svolgimento dell’attività di borsa)

1) L’attività di studio, ricerca e sostegno alla didattica è programmata e dirette da un responsabile scientifico, professore o ricercatore, nominato dalla Facoltà che, ai fini della corresponsione della borsa di studio, redigerà, e farà pervenire, al termine dei periodi di riferimento per il pagamento della borsa di cui al successivo art. 13, ai competenti Uffici dell’Amministrazione una sommaria relazione attestante lo svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio.

Articolo 13 (Corresponsione delle borse di studio)

1) La corresponsione delle borse di studio annuali avverrà in due rate posticipate al mese successivo a quello di conclusione di ciascun semestre di attività. 2) Le borse di studio semestrali sono corrisposte in un’unica soluzione con pagamento posticipato al mese successivo a quello della loro scadenza.

Articolo 14 (Rinuncia e riassegnazione delle borse di studio)

1) In caso di rinuncia alla borsa di studio nei primi sei mesi di attività per le borse annuali e nei primi tre mesi di attività per le borse semestrali, si procederà alla riassegnazione della stessa, con chiamata degli idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di sei mesi per le borse di studio annuali e tre mesi per le borse di studio semestrali.

2) Non si procederà alla riassegnazione delle borse di studio annuali e semestrali in caso di rinuncia alle stesse in periodi successivi a quelli indicati al precedente comma 1).

3) Il titolare della borsa di studio che rinuncia alla stessa prima dello svolgimento di sei mesi di attività per le borse annuali e di tre mesi di attività per le borse semestrali o che, beneficiando, ai sensi del comma 1) del presente articolo, della riassegnazione della stessa non completa il periodo di attività previsto, decade dal diritto alla retribuzione della borsa di studio.

Articolo 15

(Regime fiscale) 1) Le borse di studio sono da considerarsi, ai sensi della vigente legislazione fiscale, redditi

assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, in quanto tali, assoggettate a I.R.P.E.F. a scaglioni con applicazione delle detrazioni fiscali e per i carichi di famiglia, nonché a I.R.A.P. a carico dell’Università.

Articolo 16 (Norma transitoria)

1) L’assegnazione delle borse di studio effettuata sulla base di graduatorie già approvate sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuerà a essere disciplinata dal

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previgente Regolamento in materia di cui alla delibera del Senato Accademico n. 1/1998/1-1 del 5 ottobre 1998.

Articolo 17 (Norma finale)

1) Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla legislazione vigente in materia di borse di studio. L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri fiscali.

Il Sig. Valerio MARINUCCI lascia momentaneamente la seduta alle ore 17.35.

****************** 2/2002/5.12 Regolamento di Ateneo per le borse di studio agli studenti AREA STUDENTI Vercelli, 9 aprile 2002 Oggetto: approvazione del Regolamento atto a disciplinare le modalità per il conferimento delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo. (Rif. D.M. 20 settembre 2001)

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Nel sottoporre il testo del Regolamento per il conferimento di borse di studio finalizzate alla

incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo, si chiede l’approvazione della allegata proposta di delibera.

Il D.M. 20 settembre 2001 prevede che gli Atenei possano emanare propri Regolamenti atti a disciplinare le modalità per il conferimento delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo.

La borsa di cui all’allegata proposta di delibera, come previsto dal citato D.M., non è compatibile con altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati, con prestiti d’onore, e con il servizio abitativo garantito dalla Regione o dall’Ateneo.

Come previsto dal citato D.M. il beneficio delle borse di studio di cui all’oggetto, prevede l’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, oltre che l’erogazione di una somma il cui importo minimo è stabilito con riferimento a quanto previsto all’art. 9 del DPCM 9 aprile 2001 per la tipologia degli studenti fuori sede. Si propone che le borse di studio siano finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà, siano indette con bando di Facoltà e erogate attraverso graduatorie formulate dalle Facoltà stesse. La borsa di studio consiste nell’erogazione di una somma il cui importo, in riferimento al sopra citato D.M. non può essere inferiore a € 4.000, e che comunque potrà essere incrementato direttamente nei bandi. Si propone che il numero delle borse messe a concorso possa essere stabilito nei bandi, facendo in modo che almeno il 20% dei posti messi a concorso siano riservati agli studenti iscritti al primo anno. In aggiunta l’Amministrazione provvederà ad esonerare dal pagamento della contribuzione studentesca (prima e seconda rata), per l’anno accademico di riferimento.

Si riterrebbe opportuno incentivare gli studenti capaci e meritevoli, pur con un reddito di poco superiore alla fascia consentita per l’accesso alla borsa di studio dell’Edisu Piemonte. Il numero delle borse messe a concorso sarà stabilito nei successivi bandi. Nel definire i criteri di massima, l’Amministrazione propone nel regolamento allegato, le seguenti specifiche: beneficiari: tutti gli studenti iscritti, ad un Corso di Laurea, di Diploma, di Laurea Specialistica e di Laurea specialistica a ciclo unico, presso questo Ateneo che non abbiano già conseguito un Diploma Universitario e/o la Laurea, e che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti.

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COPIA NON VALIDA 120

Non è valida l’iscrizione in qualità di fuori corso, fuori corso intermedio e ripetente. Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti: la qualifica di impegno a tempo pieno. Si propone inoltre che il candidato possieda il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida l’iscrizione sotto condizione) per l’anno accademico cui si riferisce il bando. Si propongono sia requisiti di reddito che di merito. Reddito: entro la terza fascia di contribuzione studentesca. Merito: superamento dei due terzi degli esami/crediti previsti dal piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente, riportando un voto medio pari a 28/30 per gli iscritti ad anni successivi al primo, voto di maturità tra i 95 e i 100 centesimi per gli iscritti al primo anno, che devono necessariamente aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico precedente quello cui si riferisce il bando. I criteri proposti dall’Area Studenti per la formulazione delle graduatorie sono i seguenti: a parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. A parità di condizioni di merito e di reddito avranno priorità gli studenti iscritti ad anni di corso successivi e, a parità di anno di iscrizione avrà priorità lo studente più giovane, a parità di questo ulteriore requisito si procederà per sorteggio.

Si propone inoltre che non sia previsto l’obbligo, da parte delle Facoltà, di emanare annualmente il bando per il conferimento di borse di studio di cui all’oggetto; che le graduatorie per l’accesso alle borse di studio messe a concorso abbiano validità esclusivamente per l’anno accademico di riferimento espresso nel bando e che non siano previste procedure di riconferma delle borse di studio per gli anni accademici successivi quello cui si riferisce il bando.

Distinti saluti,

IL COORDINATORE DELL’AREA STUDENTI (Antonino Ganci)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. 390 del 2/12/1991 e in particolare l’art. 17 che prevede l’istituzione di borse di studio destinate alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; VISTO il D.P.C.M. 9/4/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; VISTO il D.M. 509 del 3/11/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; VISTO il D.M. 20 settembre 2001 “Modalità per la concessione delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria”; RITENUTO opportuno intervenire in favore degli studenti capaci e meritevoli che, pur con un reddito limitato, non rientrano nella fascia prevista per l’accesso alla borsa di studio; CONSIDERATA l’opportunità di definire le modalità per il conferimento delle borse di studio di cui all’art. 17 della citata L. 390/1991, allo scopo di formulare un Regolamento sul quale basare gli interventi finalizzati alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 3 in data 04/01/2002; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. del 22/12/1997 ed adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M.U.R.S.T. 30/07/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro;

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VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2002/6-2 del 18/02/2002 relativa all’approvazione del Regolamento di cui alla presente delibera; VISTO il testo del Regolamento; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. Di approvare il “Regolamento per il conferimento di borse di studio di Ateneo finalizzate

alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria”, nel testo sotto riportato;

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEO FINALIZZATE ALLA INCENTIVAZIONE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FREQUENZA UNIVERSITARIA ART. 1 (FINALITA’) Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità per il conferimento delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo, come previsto dal D.M. 20 settembre 2001. ART. 2 (FINANZIAMENTO) Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà.

ART.3 (CONSISTENZA ECONOMICA DELLA BORSA) La borsa di studio consiste nell’erogazione di una somma il cui importo non può essere inferiore a € 4.000, e che comunque potrà essere incrementato direttamente nei bandi. Il numero delle borse messe a concorso sarà stabilito nei bandi, facendo in modo che almeno il 20% dei posti messi a concorso siano riservati agli studenti iscritti al primo anno. In aggiunta l’Amministrazione provvederà ad esonerare dal pagamento della contribuzione studentesca (prima e seconda rata), per l’anno accademico di riferimento. ART.4 (MODALITA’ DI EROGAZIONE) Le modalità di attribuzione e di erogazione della borsa saranno stabilite nei bandi, facendo comunque in modo che gli studenti beneficiari possano beneficiare del contributo in oggetto nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre l’anno accademico di riferimento del bando. L’esonero dalla contribuzione studentesca da parte dell’Amministrazione dovrà avvenire negli stessi termini, in seguito a comunicazione del Preside di Facoltà dei nominativi dei vincitori.

ART. 5 (BENEFICIARI) Possono beneficiare delle borse di studio di cui al presente regolamento, tutti gli studenti iscritti, ad un Corso di Laurea, di Diploma, di Laurea Specialistica e di Laurea specialistica a ciclo unico, presso l’Ateneo, per l’anno cui si riferisce il bando, che non abbiano già conseguito un Diploma Universitario e/o la Laurea, e che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dai successivi articoli. Non è valida l’iscrizione in qualità di fuori corso, fuori corso intermedio e ripetente.

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 122

Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti è richiesta la qualifica di impegno a tempo pieno. Per la partecipazione, è comunque necessario che il candidato possegga il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida l’iscrizione sotto condizione) all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per l’anno accademico cui si riferisce il bando. Inoltre lo studente non dovrà risultare beneficiario, per l’anno accademico di riferimento, di:

• altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati; • prestiti d’onore; • servizio abitativo garantito dalla Regione o dall’Ateneo.

ART. 6 (REQUISITI ECONOMICI) I beneficiari devono possedere una situazione reddituale non superiore al limite previsto per l’inserimento nella terza fascia di contribuzione studentesca, per l’anno accademico di riferimento. A tal fine si specifica che i requisiti reddituali dello studente sono individuati sulla base dei dati forniti dallo studente attraverso l’apposita dichiarazione per l’inserimento nelle fasce agevolate di contribuzione studentesca. ART. 7 (REQUISITI DI MERITO) Per gli iscritti al primo anno:

• aver conseguito il diploma di scuola media superiore nell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando, con votazione compresa tra 95/100 e 100/100

Per gli iscritti a partire dal secondo anno: • Vecchio ordinamento: aver superato complessivamente almeno i due terzi degli esami

previsti dal piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente, riportando una media non inferiore ai 28/30;

• Nuovo ordinamento: aver acquisito complessivamente almeno i due terzi dei crediti previsti dal piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente riportando una media non inferiore ai 28/30;

Il numero degli esami e il numero dei crediti previsti dal piano di studi sono specificati, anno per anno, per ogni corso di studio, nella tabella allegata al bando. Nella determinazione del predetto requisito si considera la somma degli esami superati (vecchio ordinamento) o crediti acquisiti (nuovo ordinamento) in tutti gli anni accademici precedenti quello corrente ed entro il 28 febbraio dell’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando. ART. 8 (DOMANDA) Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, su un modulo appositamente predisposto, dovranno essere indirizzate al Preside di Facoltà e dovranno essere presentate nei termini fissati dall’apposito bando. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine fissato dal rispettivo bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) luogo di residenza; d) il domicilio che elegge ai fini del concorso ed il recapito telefonico;

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e) l’iscrizione alla Facoltà, l’anno del Corso di studio ed il numero di matricola; f) il codice fiscale; g) di non avere già conseguito un Diploma Universitario e/o Laurea; h) di essere iscritto a un corso di studi secondo il vecchio/nuovo ordinamento; i) di essere iscritto in qualità di studente a tempo pieno (solo per studenti iscritti al nuovo

ordinamento); j) di non essere beneficiario, per l’anno accademico cui si riferisce il bando, di altre borse di

studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati, di prestiti d’onore e di servizio abitativo garantito gratuitamente dalla Regione o dall’Ateneo;

k) di avere superato almeno i due terzi dei crediti o degli esami previsti dal piano di studio, con riferimento agli anni di corso precedenti fino all’anno accademico di cui siano terminate tutte le sessioni d’esame (per gli iscritti ad anni successivi al primo)/ di aver conseguito il diploma di scuola media superiore nell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando (per gli studenti iscritti al primo anno);

l) di possedere tutti i requisiti di merito richiesti dal bando di riferimento; m) indicazione del voto di maturità (per gli iscritti al primo anno), e indicazione della media dei

voti (per gli iscritti ad anni successivi al primo); All’istanza il candidato deve allegare autocertificazione, secondo le disposizioni di legge, attestante gli esami previsti dal piano di studio prescelto e gli esami superati con votazione oltre che eventuale indicazione dei crediti (nuovo ordinamento) come previsto nei successivi bandi, con riferimento agli anni di corso precedenti, e fino al 28 febbraio dell’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando. ART.9 (GRADUATORIE) Entro i termini fissati dall’apposito bando, saranno predisposte due graduatorie, una per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento e una per gli studenti iscritti al nuovo ordinamento, e le borse messe a concorso saranno equamente suddivise. A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. A parità di condizioni di merito e di reddito avranno priorità gli studenti iscritti ad anni di corso successivi, e a parità di anno di iscrizione avrà priorità lo studente più giovane, a parità di questo ulteriore requisito si procederà per sorteggio. Le graduatorie sono predisposte autonomamente dalle singole Facoltà, e approvate ed emanate con Decreto del Preside, solo in seguito alla individuazione delle fasce universitarie per la contribuzione studentesca dell’anno accademico di riferimento. E’ ammesso ricorso al Preside entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali. ART 10 (PUBBLICAZIONE GRADUATORIE) Le graduatorie, dopo l’approvazione con Decreto del Preside avranno validità per l’anno accademico di riferimento e saranno affisse all’Albo delle Facoltà, e saranno consultabili nella pagina web delle Facoltà. ART. 11 (SANZIONI) Le Facoltà si riservano di effettuare controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti riguardo le condizioni di merito e di reddito. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire del beneficio, sarà richiesta la restituzione dell’intera somma versata in favore dello studente e verrà disposta una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento della contribuzione studentesca nell’importo

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doppio rispetto alla fascia più alta, salva in ogni caso l’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 12 (BANDO) Le Facoltà non sono obbligate all’emanazione annuale del bando per il conferimento delle borse di studio di cui al presente Regolamento, finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria. Le graduatorie per l’accesso alle borse di studio messe a concorso hanno validità esclusivamente per l’anno accademico di riferimento espresso nel bando. Non sono previste procedure di riconferma delle borse di studio per gli anni accademici successivi quello cui si riferisce il bando. ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675) I dati personali acquisiti con il modulo di autocertificazione saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione della borsa. Lo studente alla data e all’atto della presentazione dell’autocertificazione, con la sottoscrizione della stessa, presta il proprio consenso, espressamente e liberamente al trattamento di tutti i dati in essa indicati e alla diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione. Allo studente sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/1996. Si informa che, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.

****************** 2/2002/5.13 Proroga dei termini per il versamento II rata contribuzione studentesca

AREA STUDENTI Vercelli, 8 aprile 2002

Al Consiglio Di Amministrazione Con D.R. N. 27 del 05/02/2002, dietro parere favorevole di codesto Consiglio riunito in

adunanza il 19/12/2001, è stata prorogata la scadenza della II rata della contribuzione studentesca per l’anno accademico 2001/2002 dal 31/03/2002 al 30/04/2002. Ciò a seguito della comunicazione, da parte dell’Istituto Sanpaolo IMI S.p.A., che informava l’Ateneo circa l’avvio della procedura finalizzata alla stampa in proprio dei bollettini di conto corrente postali.

La predetta procedura è giunta al termine, ma i bollettini saranno messi a disposizione dell’Ateneo solamente verso la metà del mese di aprile c.a. e sarà quindi necessaria un’ulteriore proroga dal 30/04/2002 al 31/05/2002, al fine di provvedere alla personalizzazione, all’imbustamento e alla trasmissione dei bollettini al recapito degli studenti.

Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l’Istituto Sanpaolo IMI, con comunicazione telefonica del 4.04.2002, ha informato che la fornitura dei bollettini relativi al versamento della II rata di

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contribuzione studentesca non sarà possibile prima della metà del mese di Aprile, a causa dell’aggravio di procedura scaturito dall’ingresso della moneta unica europea;

CONSIDERATO che sarà, pertanto, impossibile procedere all’invio dei suddetti bollettini presso il recapito degli studenti in tempo utile per il pagamento della II rata entro il termine precedentemente prorogato, fissato in data 30.04.2002;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2001/5.1 del 22.6.2001 concernente disposizioni sulla Contribuzione studentesca per l’anno accademico 2001/2002;

VISTO il Decreto Rettorale n. 27 del 05.02.2002, relativo alla proroga della scadenza del termine per il versamento della II rata di contribuzione universitaria dal 31.03.2002 al 30.04.2002;

RITENUTO di dover ulteriormente prorogare, in via eccezionale, la scadenza del termine precedentemente stabilito per il versamento della II rata di contribuzione universitaria per l’anno accademico 2001/2002 da parte degli studenti al 31.05.2002;

CONSIDERATO ogni opportuno elemento; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. Di prorogare il termine di scadenza per il pagamento della II rata di contribuzione

studentesca relativa all’anno accademico 2001/2002 dal 30.04.2002 al 31.05.2002.

****************** 6. Didattica: 2/2002/6.1 Istituzione ed attivazione Master di II livello in “Teledidattica applicata alla

Medicina” AREA STUDENTI Vercelli, 8 Aprile 2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio la proposta di istituzione

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2002/2003 del Corso di Master di II livello in “Teledidattica applicata alla Medicina”, al cui ordinamento didattico generale aderiscono, in forma consorziata, le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Ancona, Bari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Genova, Milano, II Università di Napoli, Roma “La Sapienza” II Facoltà e Pisa .

Si tratta di un progetto molto ampio che vede il coinvolgimento di 11 Atenei italiani e ha come obiettivo prioritario la formazione di personale medico laureato in grado di affrontare, con adeguata preparazione, problematiche che richiedono competenze multidisciplinari integrate da esperienze applicative in settori differenziati.

Nell’ottica di una promozione reale della cultura telematica e multimediale nell’ambito della comunità scientifica, l’istituendo Corso di Master mira a soddisfare istanze di interoperabilità e di interscambio di informazioni in campo sanitario, sfruttando l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e di quelle diagnostiche e terapeutiche.

Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’allegata proposta di delibera volta ad istituire ed attivare, per l’anno accademico 2002/2003, il Corso di Master di II livello in “Teledidattica applicata alla Medicina”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Distinti saluti.

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IL COORDINATORE DELL’AREA STUDENTI

(Antonino GANCI) f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO la legge 9 maggio 1989, N. 168; VISTA la legge 14 gennaio 1999, N 4, ed in particolare l’art. 1, comma 15; VISTO l’art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il Titolo V; VISTO l’art. 30 dello Statuto dell’Università; VISTO il Protocollo d’intesa 11/04/2001 per lo sviluppo di un Progetto pilota di

Teledidattica applicata alla Medicina tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministero della Sanità;

VISTO il D.M. 21/11/2001 n. 243 del MIUR, che approva l’istituzione del Master di II livello da parte delle Università coinvolte nel Progetto, ai sensi del Protocollo citato, ed eroga i relativi contributi;

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 12 marzo 2002 in ordine all’approvazione dell’ordinamento didattico dell’istituendo Corso di Master, in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti, di attività formative e dei relativi crediti;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; CONSIDERATO ogni opportuno elemento; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare l’istituzione e l’attivazione del Corso di Master universitario biennale di II livello in “Teledidattica applicata alla Medicina”, per l’anno accademico 2002/2003, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo l’Ordinamento Didattico, le modalità organizzative, le regole per le iscrizioni e per la relativa contribuzione sotto riportati:

MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “Teledidattica applicata alla Medicina”

ART. 1 Il Master si inserisce nell’ambito di un network interuniversitario costituito dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia di 12 Università italiane che, sulla base di un programma didattico comune, controlla l’attuazione del Corso garantendone lo standard di efficienza e rilascia un certificato riconosciuto in ambito nazionale.

ART. 2 Il Corso di Master si propone di fornire a laureati in Medicina e Chirurgia, nonché in Odontoiatria e Protesi Dentaria, una preparazione specifica nel campo della didattica a distanza, in tutti i settori della Medicina e della Sanità in generale, attraverso l’impiego di nuove tecnologie ed innovative strategie didattiche. Si prefigge i seguenti obiettivi generali: a) insegnare al discente l’utilizzo della tecnologia di telecomunicazione e di interconnessione,

nonché metodi di telemedicina nell'ambito dell'attività professionale;

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b) favorire l'utilizzo di metodologie di teleconsulto e "second opinion" per migliorare l'assistenza clinico-terapeutica ai propri pazienti garantendo professionalità, interdisciplinarietà e continuità di cura;

c) porre lo studente a contatto con la ricerca tecnologica e clinica al fine di fornire le informazioni e nozioni di carattere tecnico e metodologico utili nelle professione indicando le possibili applicazioni in settori specializzati;

d) far esercitare lo studente all'utilizzo di tecnologie già consolidate e disponibili nella professione quotidiana.

ART. 3 Al Corso verrà ammesso un numero massimo di 20 allievi. L’attività didattica si articola in quattro semestri suddivisi in due anni di corso per un totale di 120 CFU - di cui almeno 40 di tipo professionalizzante, acquisibili prevalentemente attraverso l’utilizzo di postazioni telematiche che verranno rese disponibili per l’attività di ogni singolo studente - articolati in 16 corsi integrati ed attività di tirocinio guidato. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso è consentito solo se lo studente abbia maturato una frequenza pari al 75% di quella prescritta e previo superamento di una prova d’esame semestrale. L’acquisizione dei crediti avverrà previa verifica dell’apprendimento mediante tests di autovalutazione, prove in itinere, esami semestrali ed una prova finale comprendente la discussione di una dissertazione tecnico-pratica e una prova didattica simulata.

ART. 4 La selezione per l’ammissione sarà effettuata sulla base di una valutazione dei curricula dei candidati e di un colloquio. La prova di selezione si svolgerà nella data che sarà successivamente comunicata nel Decreto Rettorale di attivazione del Corso.

ART. 5 L’attività didattica, rivolta a conseguire livelli specifici di formazione nell’impiego professionale e didattico delle tecnologie e delle reti telematiche, si distingue in attività didattica formale (ADF), attività didattica opzionale (ADO), attività integrative (AI), attività formative professionalizzanti (AFP), tirocinio tecnico-pratico.

ART. 6 Il Corso di Master è organizzato per obiettivi formativi generali e specifici di ogni insegnamento. Dei quattro semestri previsti, i primi tre vengono svolti con didattica in presenza, l’ultimo con didattica a distanza. La frequenza delle attività didattica è obbligatoria. Ciascun semestre è suddiviso in corsi integrati, secondo il sotto riportato schema di ordinamento:

I ANNO

FONDAMENTI DI TELEFORMAZIONE

I SEMESTRE

OBIETTIVO GENERALE: Apprendere il linguaggio multimediale e saperlo convertire in comunicazione/ informazione nell’ambito della didattica medica. A-1 – Corso Integrato di STATISTICA MEDICA, FISICA, INFORMATICA GENERALE

Insegnamento Settore CF Ore Ore Statistica Medica MED 01 CFdf 2 24 26Informatica INFORMATICA 01 CFdf 4 48 52

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Fisica FIS 07 CFdf 3 36 39Totale CFdf 9 108 117 - STATISTICA MEDICA ( MED 01 )

Sapere : - effettuare un corretto rilievo di dati controllandone la qualità - effettuare distribuzioni semplici e di frequenza - strutturare tabelle e rappresentazioni grafiche - effettuare indagini campionarie con rilevazione di errore standard - estrapolare i principali tests di significatività

- INFORMATICA ( INF 01 ) Conoscere e saper utilizzare :

- Le diverse componenti di un Elaboratore elettronico - Il linguaggio di base o linguaggio macchina - Il linguaggio macchina di tipo simbolico di alto livello Conoscere :

- La struttura ed il funzionamento di una postazione telematica - Tecnologie e sistemi basati su CD-ROM e DVD

Apprendere : - Un soddisfacente utilizzo di Internet

- FISICA ( FIS 07 ) Conoscere :

- La natura fisica dei suoni e le applicazioni multimediali - La natura fisica delle immagini e dei colori e le applicazioni multimediali - I dispositivi di controllo

- Gli ambienti della multimedialità (Docenti di altre Facoltà: 1) OBIETTIVO INTERMEDIO: Conoscere gli elementi di base tecnici e strutturali per la costruzione e la comprensione di un linguaggio multimediale basato sull’utilizzo di suoni ed immagini ed i relativi dispositivi di controllo. A-2 – Corso Integrato di PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA GENERALE

Insegnamento Settore CF Ore Ore Didattica e Pedagogia Speciale M – PED 03 –

Programmazione e gestione dei sistemi di educazione e formazione

CFdf 2 24 26

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

PSICOLOGIA 04 CFdf 1,5 18

19,5

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi

SPS – 08 – SOCIOLOGIA CFdf 1,5 18 19,5

Totale CFdf 5 60 65 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE ( M-PED 03)

Conoscere : - Significati, campi di applicazione e di sviluppo della Teledidattica in Medicina

- La Didattica in presenza e La Didattica Remota : contenuti di base,

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caratterizzanti e professionalizzanti attraverso il teleseminario, la teleconferenza ed il tutoraggio virtuale. - La scelta delle informazioni in teledidattica : differenze e similitudini tra linguaggi contingenti e linguaggi strutturati ; le diverse possibilità di rappresentazione di entità non linguistiche come significati , fatti o eventi - Gli Ipertesti : Problem based learning e problem solving learning - PSICOLOGIA ( PSI 04 )

Saper valutare : - Le possibili interazioni tra Uomo ed Elaboratore - Tipologia e forma mentis di un educatore telematico - Etiologia, diagnosi e possibili terapie circa il rifiuto o l’abuso della tecnologia nella didattica

- Se e come testo ed ipertesto telematico possano convivere nella didattica moderna - SOCIOLOGIA ( SPS 08 ) Conoscere : - I diversi aspetti dello sviluppo dei processi culturali e comunicativi nella Società contemporanea - La telematica come sistema sociale adattivo - Complessità, aspetti antropologici e dimensioni etiche dei sistemi informatici e telecomunicativi - Le prospettive etiche e scientifiche della teledidattica (Docenti di altre Facoltà: 3) OBIETTIVO INTERMEDIO: Apprendere gli elementi fondamentali e le filosofie analitiche inerenti le varie forme del linguaggio per una ottimale comunicazione / informazione nell’ambito della teledidattica. A-3 – Corso Integrato di PRINCIPI DI TELEMATICA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Informatica INFORMATICA 01 CFdf 2 24 26Telecomunicazioni INGEGNERIA DELLE

TELECOMUNICAZIONI 03

CFdf 2 24 26

Diagnostica per Immagini MED 36 CFdf 2 24 26Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFdf 2 24 26

Totale CFdf 8 96 104 - INFORMATICA ( INF 01 )

Conoscere : - Gli elementi di base dei sistemi multimediali interattivi Acquisire : - I concetti di base per una comunicazione/informazione di tipo interattivo - I fondamenti tecnologici per la gestione ed elaborazioni delle immagini

- I fondamenti tecnologici per la gestione ed elaborazione di mezzi vocali e sonori

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- TELECOMUNICAZIONI ( ING 03 ) Conoscere : - Elementi di ingegneria delle telecomunicazioni come scienza al servizio della diffusione capillare delle informazioni - Sistemi e metodiche per la strutturazione e la trasmissione di un teleseminario - Sistemi e metodiche per la strutturazione e la trasmissione di una teleconferenza - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ( MED 36 )

Conoscere : - Le problematiche inerenti la trasmissione delle immagini - Le possibilità di traduzione di dati analogici in dati digitali - I fattori di correzione per una migliore definizione delle immagini - Fondamenti di teleradiologia

- SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE ( MED 50 ) Conoscere : - Terminologie mediche e sistemi di classificazione informatica - Il problema delle codificazioni : unificazione dei linguaggi - Elementi di progettazione e costruzione di sistemi informatici in medicina : la cartella clinica elettronica - Le interazioni tra didattica in presenza e didattica remota : teleseminario, teleconferenza - Elementi di teletutoraggio ( telementoring )

(Docenti di altre Facoltà: 2) OBIETTIVO INTERMEDIO: Conoscere e classificare gli strumenti e le tecnologie di teledidattica in relazione alla tipologia degli obiettivi ed alle potenzialità d’impiego. A-4 – Corso Integrato di NORME, ETICA, DEONTOLOGIA DELLA MULTIMEDIALITÀ

Insegnamento Settore CF Ore Ore Medicina Legale MED 43 CFdf 3 36 39Diritto Privato GIURISPRUDENZA 01 CFdf 1 12 13Totale CFdf 4 48 52 - MEDICINA LEGALE ( MED 43 )

Conoscere : - I problemi di ordine medico-legale nella teledidattica e nella telemedicina : rispetto della privacy nella comunicazione dei dati oggettivi e soggettivi (crittazione, scrambling) - La ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori della teledidattica e della telemedicina e la codificazione delle possibili negligenze - Il consenso informato alla utilizzazione dei canali telematici

- La regolamentazione delle diverse interdisciplinarietà - DIRITTO PRIVATO ( IUS 01 )

Conoscere : - Leggi e normative in tema di sicurezza informatica - I fondamenti del diritto informatico e delle telecomunicazioni in Italia, nella Comunità europea e negli Stati Uniti d’America

- L’attuale giurisprudenza in tema di certificazione e firma digitale

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(Docenti di altre Facoltà: 1) OBIETTIVO INTERMEDIO: Apprendere l’etica e la deontologia alla luce della giurisprudenza italiana ed internazionale circa le comunicazioni multimediali finalizzate alla teledidattica ed alla telemedicina. A-5 – Attività di tirocinio e didattica opzionale

Insegnamento Settore CF Ore Ore Tirocinio* da MED 01 a MED 50 CFpr 2 36 14Attività didattica opzionale CFdf 2 24 26

II SEMESTRE

OBIETTIVO GENERALE: Saper integrare i modelli tradizionali della didattica medica con le nuove tecnologie di telecomunicazione, teledidattica ed interconnessione. B-1 – Corso Integrato di NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICA DELL’AGGIORNAMENTO

Insegnamento Settore CF Ore Ore Informatica INFORMATICA 01 CFdf 2 24 26Telecomunicazioni INGEGNERIA DELLE

TELECOMUNICAZIONI 03

CFdf 2 24 26

Pedagogia Sperimentale M-PED 04 – Programmazione e Gestione dei Sistemi di Educazione e Formazione

CFdf 3 36 39

Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFdf 2 24 26

Totale CFdf 9 108 117 - MEDICINA LEGALE ( MED 43 )

Conoscere : - I problemi di ordine medico-legale nella teledidattica e nella telemedicina : rispetto della privacy nella comunicazione dei dati oggettivi e soggettivi (crittazione, scrambling) - La ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori della teledidattica e della telemedicina e la codificazione delle possibili negligenze - Il consenso informato alla utilizzazione dei canali telematici

- La regolamentazione delle diverse interdisciplinarietà - DIRITTO PRIVATO ( IUS 01 )

Conoscere : - Leggi e normative in tema di sicurezza informatica - I fondamenti del diritto informatico e delle telecomunicazioni in Italia, nella Comunità europea e negli Stati Uniti d’America

- L’attuale giurisprudenza in tema di certificazione e firma digitale

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(Docenti di altre Facoltà: 3) OBIETTIVO INTERMEDIO: Attualizzare i nuovi ordinamenti didattici nell’ambito delle Scienze Mediche e saper convertire la didattica tradizionale in presenza nella didattica remota. B-2 – Corso Integrato di METODOLOGIA DI DIDATTICA ATTIVA E DEGLI AUDIOVISIVI

Insegnamento Settore CF Ore Ore Pedagogia Generale e Sociale M-PED 01 –

Programmazione e Gestione dei Sistemi di Educazione e Formazione

CFdf 3,5 42 46,5

Diagnostica per Immagini MED 36 CFdf 1 12 13Anatomia patologica MED 08 CFdf 1 12 13Malattie dell’apparato cardiovascolare

MED 11 CFdf 1 12 13

Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFdf 2,5 30 32,5

Totale CFdf 9 108 117 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE ( M-PED 01 ) Conoscere : - Metodiche di analisi di tipo induttivo, deduttivo ed abduttivo inferenziale - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ( MED 36 )

Conoscere : - Elementi di teleradiologia

- ANATOMIA PATOLOGICA ( MED 08 ) Conoscere : - Elementi di Telepatologia - MALATTIEDELL'APPARATOCARDIOVASCOLARE ( MED 11 )

Conoscere : - Elementi di telecardiologia

- SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE ( MED 50 ) Acquisire : - Metodiche didattiche ipertestuali di tipo radiologico, cardiologico, e patologico

(Docenti di altre Facoltà: 1) OBIETTIVO INTERMEDIO: Definire i parametri di riqualificazione i Docenti Medici alla luce dell’impiego delle nuove tecnologie individuando modelli di valutazione e verifica dell’oggetto della teledidattica. B-3 – Corso Integrato di SISTEMI DI PRODUZIONE DELLE IMMAGINI IN MEDICINA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Anatomia Umana BIO 16 CFpr 1 18 7Medicina Interna MED 09 CFpr 1 18 7Chirurgia Generale MED 18 CFpr 1 18 7Diagnostica per Immagini MED 36 CFpr 1 18 7

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Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFpr 1 18 7

Totale CFpr 5 90 35 - ANATOMIA UMANA NORMALE ( BIO 16 )

Conoscere e sapersi orientare : - Nell'ambito di un atlante anatomico multimediale - MEDICINA INTERNA ( MED 09 )

Conoscere : - Elementi di telepneumologia

- CHIRURGIA GENERALE ( MED 18 ) Conoscere : - Elementi di telementoring e teletriage

- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ( MED 36 ) Conoscere : - Elementi di teleradiologia

- SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE ( MED 50 ) Acquisire : - Metodiche didattiche ipertestuali di tipo radiologico, pneumologico, e chirurgico

OBIETTIVO INTERMEDIO: Individuare i settori di impiego della teledidattica nella Medicina, intesa come risposta alla esigenza di salute di una comunità in senso olistico. B-4 – Corso Integrato di MANAGEMENT SANITARIO

Insegnamento Settore CF Ore Ore Igiene MED 42 CFdf 1,5 18 20,5Economia Aziendale 8 SECS - P 07 CFdf 1,5 18 20,5Totale CFdf 3 36 39 - IGIENE ( MED 42 )

Apprendere le conoscenze di base circa : - Elementi di Gestione Sanitaria informatizzata di ASL e Strutture ospedaliere

- Elementi di Gestione informatizzata di strutture di preospedalizzazione e day hospital - Elementi di Gestione informatizzata di Hospice ed Homecare Conoscere : - Le implicazioni del contatto diretto tra cliente e personale di "front line" - ECONOMIA AZIENDALE ( 8 SECS - P 07 ) Conoscere : - Fondamenti di Gestione Aziendale informatizzata alla luce del rapporto costo/beneficio - Le abilità comunicative del medico-manager - L'azione manageriale ed i fattori esterni Indagare circa : - Le soluzioni applicative telematiche del SIO (Sistema informativo ospedaliero) - Le soluzioni applicative telematiche del SCD (Sistema di controllo direzionale) - Le soluzioni applicative telematiche del CUP (Centro Unificato di Prenotazione)

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 134

OBIETTIVO INTERMEDIO: Individuare metodi di valutazione delle tecnologie impiegate e dei risultati dei processi formativi alla luce del rapporto costi / benefici. B-5 – Attività di tirocinio e didattica opzionale

Insegnamento Settore CF Ore Ore Tirocinio* da MED 01 a MED 50 CFpr 2 36 14Attività didattica opzionale CFdf 2 24 26

II ANNO

APPLICAZIONI DI TELEDIDATTICA ED INTERCONNESSIONE

I SEMESTRE

OBIETTIVO GENERALE: Saper utilizzare le moderne tecnologie di Teledidattica e Telecomunicazione applicate alle Scienze Mediche. C-1 – Corso Integrato di APPLICAZIONI INFORMATICHE ALLA DIDATTICA MEDICA APPLICATA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Medicina Interna MED 09 CFpr 1,5 27 10,5Chirurgia Generale MED 18 CFpr 1,5 27 10,5Diagnostica per Immagini MED 36 CFpr 2 36 14Totale CFpr 5 90 35 OBIETTIVO INTERMEDIO: Conoscere valori e limiti dei sistemi audiovisivi interattivi per la formulazione di nuove esperienze di didattica medica. C-2 – Corso Integrato di ORGANIZZAZIONE D’AULA PER MULTIMEDIALITÀ LOCALE E REMOTA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Informatica INFORMATICA 01 CFpr 1,5 27 10,5Telecomunicazioni INGEGNERIA DELLE

TELECOMUNICAZIONI 03

CFpr 1 18 7

Diagnostica per Immagini MED 36 CFpr 1,5 27 10,5Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFpr 1 18 7

Totale CFpr 5 90 35 (Docenti di altre Facoltà : 2) OBIETTIVO INTERMEDIO: Saper utilizzare le nuove tecnologie audio – video informatiche per una didattica da postazione remota.

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 135

C-3 – Corso Integrato di PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFpr 5 90 35

Totale CFpr 5 90 35 OBIETTIVO INTERMEDIO: Saper programmare e produrre pacchetti didattici non tradizionali. C-4 – Corso Integrato di RICERCA EPIDEMIOLOGICA DI BASE E MULTIMEDIALITÀ IN MEDICINA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Igiene e Metodologia Epidemiologica

MED 42 CFdf 3 36 39

Totale CFdf 3 36 39 OBIETTIVO INTERMEDIO: Saper evidenziare i punti di intersezione tra ricerca epidemiologica di base e ricerca tecnologica. C-5 – Attività formative per la prova finale, attività di tirocinio e didattica opzionale

Insegnamento Settore CF Ore Ore Tirocinio* da MED 01 a MED 50 CFpr 3 54 21Attività didattica opzionale CFdf 1 12 13Attività formative per la prova finale

CFpr 8 200

II SEMESTRE

OBIETTIVO GENERALE: Saper effettuare cicli didattici in video – conferenza e Forum telematici di discussione. - Evidence based Medicine - Tecnologie di base per la telemedicina - Esperienze applicative in Telepatologia - Teleradiologia e Teleimaging - Telecardiologia -

Telepneumologia - Teledermatologia - Teledialisi - Teletriage e Telesoccorso - Telechirurgia - Telepsichiatria - Tele homecare

- Quality care evaluation D-1 – Corso Integrato di ANALISI DELL’INSEGNAMENTO, TECNICHE AUDIOVISIVE E METODOLOGIA DI DIDATTICA ATTIVA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Didattica e Pedagogia Speciale M-PED 03 –

Programmazione e Gestione dei Sistemi di Educazione e Formazione

CFpr 3 54 21

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COPIA NON VALIDA 136

Totale CFpr 3 54 21 (Docenti di altre Facoltà: 1) OBIETTIVO INTERMEDIO: Elaborare nuove strategie di comunicazione attraverso il linguaggio multimediale audio – video – informatico. D-2 – Corso Integrato di FORMAZIONE A DISTANZA E TECNICHE TELEMATICHE

Insegnamento Settore CF Ore Ore Medicina Interna MED 09 CFpr 2 36 14Chirurgia Generale MED 18 CFpr 2 36 14Diagnostica per Immagini MED 36 CFpr 1 18 7Totale CFpr 5 90 35 OBIETTIVO INTERMEDIO: Saper strutturare un Forum telematico di discussione su specifici argomenti di didattica medica applicata. D-3 – Corso Integrato di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN MEDICINA

Insegnamento Settore CF Ore Ore Anatomia Umana BIO 16 CFpr 1 18 7Anatomia Patologica MED 08 CFpr 1 18 7Malattie dell’apparato cardiovascolare

MED 11 CFpr 1 18 7

Diagnostica per Immagini MED 36 CFpr 2 36 14Totale CFpr 5 90 35 OBIETTIVO INTERMEDIO: Saper integrare diverse tipologie e strumenti della diagnostica per immagini in Medicina. D-4 – Corso Integrato di TECNOLOGIA DELLE RETI, SISTEMI DI TELEDIDATTICA ED AUDIOVISIVI IN SANITÀ

Insegnamento Settore CF Ore Ore Telecomunicazioni INGEGNERIA DELLE

TELECOMUNICAZIONI 03

CFpr 2,5 45 17,5

Scienze Tecniche Mediche applicate

MED 50 CFpr 2,5 45 17,5

Totale CFpr 5 90 35 OBIETTIVO INTERMEDIO: Saper utilizzare le reti telematiche anche in funzione dell’utilizzo delle metodologie di teleconsulto e “second opinion”. D-5 – Attività formative per la prova finale e attività di tirocinio

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COPIA NON VALIDA 137

Insegnamento Settore CF Ore Ore Tirocinio* da MED 01 a MED 50 CFpr 3 54 21Attività formative per la prova finale

CFpr 9 225

(*) Per ciò che attiene i tirocini, che possono insistere su tutte le aree disciplinari, si raccomanda in particolare di curare l’offerta formativa professionalizzante di: - MED05 - Patologia Clinica - MED10 - Pneumologia - MED15 - Ematologia - MED30 - Oftalmologia - MED31 - Otorinolaringoiatria - MED37 - Neuroradiologia - MED40 - Ginecologia e Ostetricia - MED41 - Anestesia e Rianimazione

ART. 7 Il Master avrà inizio nel corso dell’anno accademico 2002/2003, secondo un calendario che sarà comunicato agli interessati prima dell’inizio delle lezioni, e l’attività normativa si svolgerà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART. 8 La domanda di ammissione al Corso, redatta in carta libera ed indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel Decreto Rettorale di attivazione del Master.

ART. 9 Il Consiglio del Corso di Master è composto da tutti i docenti incaricati dalla Facoltà allo svolgimento delle lezioni; assume la direzione del Master il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART. 10 L’attestato di Master verrà rilasciato agli iscritti che abbiano superato la prova finale a firma del Direttore del Corso e del Responsabile dell’ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera scolastica degli interessati. 2. di individuare l’afferenza amministrativa del Corso di Master universitario di II livello in “Teledidattica applicata alla Medicina” nel Centro di Gestione Autonomo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 3. di stabilire, per l’iscrizione al Corso di Master di cui al punto precedente e per la relativa contribuzione, le seguenti modalità organizzative:

“All’atto della presentazione della domanda di iscrizione gli ammessi al Master sono tenuti a versare il contributo di € 1.807,60 per ciascun anno di corso. La domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso al Master, predisposta dalla Facoltà e distribuita dalla Segreteria Studenti, dovrà essere presentata alla Segreteria stessa, e alla medesima domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea e indicante tutti i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea, ovvero certificato di laurea;

2) copia autentica dei titoli valutabili per l’ammissione al corso (i titoli devono essere documentati);

3) quietanza di versamento della quota di partecipazione al concorso di ammissione di €21,00.

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 138

Coloro che saranno ammessi al corso dovranno presentare, sotto pena di decadenza, entro 10 giorni dall’affissione all’albo della Segreteria di Facoltà della graduatoria di ammissione, i seguenti documenti:

1) domanda di immatricolazione indirizzata al Rettore su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio di segreteria, in bollo da € 10,33;

2) dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri Corsi Universitari; 3) quietanza di versamento del contributo di partecipazione al Master; 4) numero 2 fotografie formato tessera dello stesso negativo. All’iscritto viene rilasciato un libretto tessera di riconoscimento e di iscrizione.”

4. di autorizzare il Rettore ad emanare il decreto di attivazione del Corso di Master universitario di II livello in “Teledidattica applicata alla Medicina”.

Il sig. Valerio MARINUCCI rientra alle ore 17.45.

****************** 2/2002/6.2 Istituzione corso di laurea interfacoltà in “Educatore professionale” AREA STUDENTI

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’allegata proposta, volta ad

istituire il Corso di Laurea interfacoltà in “Educatore Professionale”. Tale Corso, finalizzato alla formazione della figura professionale prevista dal D.M. del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998 n° 520, appartiene alla Classe n° 2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al D.M. 2 aprile 2001. Le Facoltà coinvolte sono le seguenti: • Facoltà di Lettere e Filosofia; • Facoltà di Medicina e Chirurgia; • Facoltà di Scienze Politiche.

Distinti saluti. Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (« Regolamento recante norme concernenti

l’autonomia didattica degli atenei »), pubblicato nella G.U. n. 2 del 04.01.2000;

VISTO il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 («Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale »), pubblicato nella G.U. n. 98 del 28.04.99;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 di determinazione delle classi delle Lauree universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.01;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella G.U. n. 39 del 17.02.98; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 139

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche in data 1 febbraio 2002;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 febbraio 2002;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia in data 13 febbraio 2002;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 18 febbraio 2002; VISTO lo Statuto dell’Università Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

D E L I B E R A

1. E’ istituito, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia il

Corso di Laurea interfacoltà in EDUCATORE PROFESSIONALE, della Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (SNT/2), secondo gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative e le caratteristiche della prova finale di cui alla scheda sottoriportata.

CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE (SNT/2)

Corso di Laurea Interfacoltà in “Educatore Professionale”

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

I laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare per l'educatore professionale, al fine di connotarne la figura di operatore dell'area sanitaria, è indispensabile una adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 140

professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali. In particolare: Nell'ambito della professione sanitaria dell'educatore professionale, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. I laureati in educazione professionale programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipano ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all'educazione alla salute; svolgono la loro attività professionale, nell'ambito delle loro competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio (D.M. 3 novembre 1999 n° 509 art. 6 comma 1)

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Educatore Professionale occorrerà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo idoneo conseguito all’estero. Il numero degli studenti in accesso ogni anno verrà stabilito all’interno degli appositi protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consisterà nella redazione di un elaborato scritto e nella dimostrazione di attività pratiche.

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Attività formative indispensabili Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot CFU

CFU D.M.

Tot CFU D.M.

Scienze propedeutiche

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) INF/01 - Informatica M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale MED/01 - Statistica medica SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

39 Di base

Scienze biologiche e psicologiche

BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia M-PSI/01 - Psicologia generaleM-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/04 - Patologia generale MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

14

53

18

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Scienze della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

BIO/14 - Farmacologia M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/26 - Neurologia MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative

9 Caratterizzanti

Scienze della riabilitazione psichiatrica

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/43 - Medicina legale MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative

10

64

53

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COPIA NON VALIDA 143

Scienze dell’educazione professionale

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/07 - Psicologia dinamicaM-STO/06 - Storia delle religioni MED/25 - Psichiatria MED/42 - Igiene generale e applicata MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

45

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 144

Affini o integrative

Scienze interdisciplinari cliniche

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie MED/03 - Genetica medica MED/06 - Oncologia medica MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 - Gastroenterologia MED/13 - Endocrinologia MED/14 - Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 - Reumatologia MED/19 - Chirurgia plastica MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 - Chirurgia toracica MED/22 - Chirurgia vascolare MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/27 - Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/29 - Chirurgia maxillofacciale MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/32 - Audiologia MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/41 - Anestesiologia

8

28

18

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 145

Scienze umane e psicopedagogiche

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/01 - Psicologia generaleM-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/07 - Psicologia dinamicaMED/02 - Storia della medicinaSPS/07 - Sociologia generale

10

Scienze del management sanitario

IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

5

Scienze interdisciplinari

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioniING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica IUS/10 - Diritto amministrativoIUS/13 - Diritto internazionale L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/05 - Statistica sociale

5

Attività formative

Tipologie CFU Tot CFU

CFU D.M.

Tot CFU D.M.

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 146

A scelta dello studente

9 9

Prova finale 6 Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Lingua straniera 5 11

11

Altre (Art.10, comma 1, lettera f)

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocinio, etc.

15 9

TOTALE

180

118

****************** 2/2002/6.3 Istituzione ed attivazione Master di I livello in “Filosofia-teologia” AREA STUDENTI

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si chiede di prendere in considerazione, per l’approvazione, l’allegata proposta di delibera,

volta ad attivare per l’anno accademico 2002/2003, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del Regolamento Didattico d’Ateneo, il Corso di Master di I livello in “FILOSOFIA E TEOLOGIA” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Distinti saluti. Il Coordinatore dell’Area Studenti

(Antonino GANCI) f.to Antonino GANCI

OMISSIS

I L C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare il suo articolo 1 comma 15; VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (« Regolamento recante norme concernenti

l’autonomia didattica degli atenei »), pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, ed in particolare il suo Titolo V; VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia in data 13

febbraio 2002, con la quale viene proposta l’attivazione del Corso di Master universitario di primo livello in “Filosofia e Teologia”;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 18 febbraio 2002, di approvazione dell’ordinamento didattico del predetto Corso di Master

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

D E L I B E R A

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 147

1. Di istituire e attivare presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per l’anno accademico 2002/2003, il corso di Master Universitario di primo livello in “FILOSOFIA E TEOLOGIA”, secondo l’ordinamento didattico sottoriportato:

ORDINAMENTO DIDATTICO del

Corso di Master Universitario di I livello in Filosofia e Teologia Obiettivo del Corso di Master è:

- Rispondere al crescente interesse per il problema del rapporto e dell’intreccio tra filosofia e teologia sia in ambito filosofico sia in ambito teologico.

- Perfezionare i curricula formativi filosofico e teologico attraverso lo studio dei momenti teorici e storici di relazione fra le due discipline.

- Offrire un’occasione di alta specializzazione eventualmente spendibile anche sul mercato del lavoro (insegnamento di discipline religiose, editoria).

- Creare occasioni di sviluppo della ricerca in questo ambito. Il Corso si svolge presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Al Corso sono ammessi allievi fino a un massimo di 30. Possono presentare domanda di ammissione al Master i laureati nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue, Scienze della formazione, Scienze politiche, o forniti di laurea giudicata equipollente dal Collegio dei docenti, i laureati in genere che abbiano conseguito il titolo rilasciato dagli Istituti di Scienze religiose, i licenziati in teologia. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta sulle nozioni di base delle discipline filosofiche e teologiche, e in una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione dei seguenti titoli: - fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea; - fino a un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea o di licenza attinenti il perfezionamento; - fino a un massimo di 8 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente il perfezionamento, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata, viene in ogni caso valutata una sola volta); - fino ad un massimo di 12 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti il perfezionamento. Sono ammessi coloro che siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Il Corso è articolato in lezioni teoriche e seminari per complessive 279 ore distribuite in due semestri e comprenderà una prova finale consistente in un elaborato su un tema concordato con uno dei docenti del Corso. Le discipline insegnate sono le seguenti: Filosofia e cristianesimo 30 ore, 5 crediti

Ermeneutica filosofica ed ermeneutica teologica

21 ore, 3,5 crediti

Etica religiosa ed etica razionale

21 ore, 3,5 crediti

Metodologia dell’esegesi del testo sacro

21 ore, 3,5 crediti

Filosofie e religioni dell'India e dell'Estremo oriente

21 ore, 3,5 crediti

Teologie e filosofie islamiche

30 ore, 5 crediti

Teologia e filosofia nel pensiero ebraico moderno e contemporaneo 30 ore, 5 crediti

Teologia protestante e filosofia 21 ore, 3,5 crediti

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Teologia cattolica e filosofia 21 ore, 3,5 crediti

Teologia ortodossa e filosofia 21 ore, 3,5 crediti

Letteratura religiosa 21 ore, 3,5 crediti

Teologia e scienze umane 21 ore, 3,5 crediti

Prova finale 15 crediti

TOTALE 279 ore 61,5 crediti

Al termine del Corso, al candidato che abbia superato la prova finale verrà rilasciato un Attestato di Master a firma del Direttore del Corso ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Didattico d’Ateneo.

2. Di individuare l’afferenza amministrativa del Corso di Master Universitario di primo livello in “Filosofia e Teologia” al centro di gestione autonomo della Facoltà di Lettere e Filosofia.

3. Di stabilire, per l’iscrizione al Corso di Master di cui al punto precedente e per la relativa

contribuzione, le seguenti modalità organizzative:

« La domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso al Master, predisposta dalla Facoltà e distribuita dalla Segreteria Studenti, dovrà essere presentata alla Segreteria stessa nel periodo dal 15-7-2002 al 25-9-2002.

Alla suddetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R.

28/12/2000 n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea e indicante tutti i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea, ovvero certificato di laurea;

2) copia autentica dei titoli valutabili per l’ammissione al corso (i titoli devono essere documentati);

3) quietanza di versamento della quota di partecipazione al concorso di ammissione di € 20,66. Coloro che saranno ammessi al corso dovranno presentare, sotto pena di decadenza, entro dieci

giorni dall’affissione all’albo della Segreteria di Facoltà della graduatoria di ammissione, i seguenti documenti:

1) domanda di immatricolazione indirizzata al Rettore su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio di segreteria, in carta resa legale da € 10,33;

2) dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri Corsi Universitari; 3) quietanza di versamento del contributo di partecipazione al Master, fissato in € 413; 4) numero 2 fotografie formato tessera dello stesso negativo. All’iscritto viene rilasciato un libretto tessera di riconoscimento e di iscrizione. »

4. Di autorizzare il Rettore a emanare il Decreto di attivazione del Corso di Master Universitario di primo livello in “Filosofia e Teologia”.

****************** 7. Edilizia e Patrimonio: 2/2002/7.1 Locazione “Ex Collegio Dal Pozzo”: comunicazione superfici UFFICIO CONTRATTI Vercelli, 03.04.2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

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La Società I.C.O.M. Torino S.r.l., con sede in Asti, C.so Dante n. 51, nuova proprietaria dell’immobile denominato “Ex Collegio Dal Pozzo”, sito in Vercelli, Via Duomo n. 6, ha proceduto, in vista della stipulazione del nuovo contratto di locazione dell’immobile medesimo, relativo sia alle superfici già occupate sia a quelle di nuova locazione, a rideterminare la superficie totale dello stesso, quantificandola in mq. 4.382,21, oltre a mq. 75,53 di terrazzo al secondo piano, mq. 127,38 di scale e ascensori, mq. 105 di porticato, mq. 1.359 di area cortilizia e mq. 68 adibiti ad autorimesse.

Il contratto di locazione dell’edificio è stato stipulato in data 11 marzo 2002, sulla base dei parametri di cui alla delibera n. 8/2001/8.3 del 19.12.2001.

A tutt’oggi, si è ancora in attesa di ricevere il parere di congruità sul prezzo di locazione da parte dell’Agenzia del Territorio di Vercelli.

Si chiede, pertanto, a codesto Consiglio di Amministrazione di voler deliberare in merito.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTRATTI (Dott.ssa Cristina PUGLISI)

f.to Cristina PUGLISI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la deliberazione n. 8/2001/8.3 del 19.12.2001 con cui si approvava di procedere alla

locazione di nuovi spazi dell’immobile sito in Vercelli, Via Duomo 6, sede del Rettorato;

RILEVATO che la Società I.C.O.M. Torino S.r.l, nuova proprietaria dell’immobile denominato “Ex Collegio Dal Pozzo”, ha proceduto a rideterminare la superficie totale dello stesso, quantificandola in mq. 4.382,21, oltre a mq. 75,53 di terrazzo al secondo piano, mq. 127,38 di scale e ascensori, mq. 105 di porticato, mq. 1.359 di area cortilizia e mq. 68 adibiti ad autorimesse;

VISTO il contratto di locazione stipulato tra l’Università e la Società I.C.O.M. Torino S.r.l., in data 11 marzo 2002, registrato a Vercelli il 19 marzo 2002, al N.1255 Serie 3;

DATO ATTO che è pervenuto il parere di congruità sul prezzo di locazione da parte dell’Agenzia del Territorio di Vercelli;

RITENUTO di dover procedere alla correzione della predetta deliberazione riportando in modo corretto i dati della superficie dell’immobile, conosciuti successivamente;

VISTO lo Statuto dell’Università; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del D.MURST 30.07.1998, di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

a. di rettificare il punto 1 della delibera n.8/2001/8.3 del 19.12.2001, nel modo seguente: la

superficie totale dell’immobile denominato “Ex Collegio Dal Pozzo”, sito in Vercelli, Via Duomo n. 6, risulta pari a mq. 4.382,21, oltre a mq. 75,53 di terrazzo al secondo piano, mq. 127,38 di scale e ascensori, mq. 105 di porticato, mq. 1.359 di area cortilizia e mq. 68 adibiti ad autorimesse.

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****************** 2/2002/7.2 Palazzo Tartara, facoltà di recesso contratto preliminare di vendita: rinuncia

temporanea all’esercizio del diritto SERVIZIO TECNICO Ufficio Amministrativo Vercelli, 03.04.2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Con atto, repertorio n.44881, veniva stipulato, in data 18.10.2000, un contratto preliminare di vendita tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e l’Amministrazione provinciale di Vercelli, per la compravendita dell’edificio denominato “Palazzo Tartara”, in Vercelli, in esecuzione dell’Accordo di programma, allegato al D. M.U.R.S.T. 30.07.1998 di istituzione dell’Università medesima. Le parti, con la stipulazione del contratto a c.d. effetti obbligatori si vincolavano, l’una al trasferimento, entro il 30.09.2001, della proprietà dell’edificio per effetto della stipulazione del contratto definitivo, l’altra al pagamento della rata di saldo, pari a Lire 1.800.000.000 (oggi Euro 929.622,42). L’Amministrazione provinciale, parte promittente venditrice, per cause ad essa non direttamente imputabili, si trovava al 30.09.2001 nella difficoltà di consegnare l’immobile e, pertanto, veniva rinviata la data per la stipulazione del contratto definitivo. In fase di redazione della bozza di contratto definitivo di vendita, l’Ufficio scrivente rilevava l’assenza dell’autorizzazione, da parte della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Architettonici del Piemonte e Valle d’Aosta, all’alienazione dell’edificio menzionato, sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 29.10.1999, n.490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” e del D.P.R. 07.09.2000, n.283 “Regolamento che disciplina l’alienazione di beni immobili del demanio storico e artistico”. Con nota, prot.n.6618 del 25.02.2002, l’Amministrazione provinciale di Vercelli comunicava di aver provveduto ad inoltrare, presso la competente Soprintendenza regionale per i Beni Storici, Artistici ed Architettonici, la richiesta per l’autorizzazione all’alienazione dell’immobile oggetto di compravendita. I termini per il rilascio della predetta autorizzazione variano tra i 90 ed i 120 giorni ex L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni. Rilevato che tale “tempo di ritardo” nella stipulazione dell’atto non è immediatamente né direttamente imputabile alla parte promittente venditrice, e considerata l’importanza per l’Ateneo, di concludere la compravendita immobiliare dell’edificio “Palazzo Tartara”, in quanto inserito in una più ampia area di servizi universitari, si propone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di rinunciare, temporaneamente e precisamente fino al 30.06.2002, all’esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di vendita. Si chiede, pertanto, di voler deliberare in merito. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO TECNICO (Dott.ssa Emma ALTOMARE)

f.to Emma ALTOMARE

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l’Accordo di programma allegato al D. MURST 30.07.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con il quale

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l’Amministrazione provinciale di Vercelli si impegnava a vendere al costituendo Ateneo, parte dell’edificio denominato “Palazzo Tartara”, in Vercelli;

VISTO il contratto preliminare di vendita, repertorio n. 44881 del 18.10.2000, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e l’Amministrazione provinciale di Vercelli, per l’acquisto dell’edificio predetto;

CONSIDERATO che per cause, non direttamente imputabili all’Amministrazione provinciale di Vercelli, non è stato possibile definire la compravendita al 30.09.2001;

RILEVATO che, in base a quanto pattuito con il contratto preliminare di vendita, l’Università ha la facoltà di recedere dal contratto decorsi 180 giorni dalla scadenza fissata per la stipulazione del rogito definitivo di vendita;

VISTA la nota, prot. n.795 del 08.02.2002, con la quale l’Amministrazione universitaria segnalava alla parte promittente venditrice l’impossibilità di stipulare l’atto definitivo di vendita, per assenza di autorizzazione all’alienazione dell’edificio menzionato, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la nota, prot.n. 6618 del 25.02.2002, con la quale l’Amministrazione provinciale di Vercelli comunicava all’Ateneo, parte promittente acquirente, l’avvenuta richiesta, presso la competente Soprintendenza regionale per i Beni Storici, Artistici ed Archeologici, di autorizzazione all’alienazione dell’edificio “Palazzo Tartara”, vincolato ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n.490;

RILEVATO che i termini per il rilascio dell’autorizzazione predetta, variano tra i 90 ed i 120 giorni dalla data della richiesta, ex L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che l’ulteriore ritardo nella stipulazione dell’atto definitivo di vendita non è, immediatamente, imputabile alla parte promittente venditrice, ma è determinato dal rilascio dell’autorizzazione suindicata;

CONSIDERATA l’importanza per l’Ateneo di concludere la compravendita menzionata, anche in funzione della localizzazione del predetto edificio in un’area ad alto insediamento di servizi e strutture universitarie;

VISTO il D.Lgs. 29.10.1999, n.490; VISTO il D.P.R. 07.09.2000, n.283; VISTA la Legge 07.08.1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; VISTI gli artt.1470-1539 del Codice Civile; VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n.165; VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università di Torino adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto D. M.U.R.S.T. 30.07.1998;

VISTO il D.R. n.539 del 12.12.2001, con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

D E L I B E R A

1. di rinunciare, temporaneamente e fino al 30.06.2002, all’esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di vendita dell’edificio denominato “Palazzo Tartara”, in Vercelli, stipulato, in data 18.10.2000, con l’Amministrazione provinciale di Vercelli;

2. di comunicare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli, parte promittente

venditrice, la presente deliberazione.

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****************** 8. Accordi Convenzioni e Contratti per la Ricerca Scientifica: 2/2002/8.1 Convenzione quadro con il C.N.R. AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Il D.Lgs. 30/1/1999 n. 19 nel disegnare una nuova struttura della rete scientifica del CNR, ha

previsto all’articolo 12 un sistema organico di collaborazione tra le Università e il CNR in materia di programmazione delle rispettive attività scientifiche, attraverso l’utilizzo di Convenzioni che regolamentino lo svolgimento dell’attività di ricerca dei ricercatori e professori universitari presso il CNR e dei ricercatori del CNR presso le Università, nonché la partecipazione di questi ultimi alle attività didattiche.

Il CNR ha proposto alle Università la collaborazione per l’applicazione del disposto legislativo, attraverso la formalizzazione dei rapporti di collaborazione scientifica con una Convenzione Quadro.

La Convenzione Quadro prevede che CNR e l’Università si impegnino reciprocamente, anche attraverso l’attuazione di successive Convenzioni, a collaborare in ordine alla istituzione da parte del CNR di Istituti e Sezioni dello stesso presso l’Università per la realizzazione della mobilità dei ricercatori e tecnologi del CNR presso l’Università e viceversa e per la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori in esso operanti a Dottorati di ricerca.

Verrà istituito un Comitato paritetico misto, con compiti consultivi e propositivi, composto dal Presidente del CNR o da un suo delegato, dal Rettore dell’Università o da un suo delegato, da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR e da due rappresentanti nominati dal Rettore dell’Università.

La Convenzione avrà durata di cinque anni, eventualmente rinnovabili, dalla data della stipula e non prevede oneri a carico dell’Università.

Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria Dott. Paolo Pasquini f.to Paolo Pasquini

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. 30/1/1999 n. 19 nel disegnare una nuova struttura della rete

scientifica del CNR, ha previsto all’articolo 12 un sistema organico di collaborazione tra le Università e il CNR in materia di programmazione delle rispettive attività scientifiche, attraverso l’utilizzo di Convenzioni che regolamentino lo svolgimento dell’attività di ricerca dei ricercatori e professori universitari presso il CNR e dei ricercatori del CNR presso le Università, nonché la partecipazione di questi ultimi alle attività didattiche;

CONSIDERATO che il CNR ha proposto alle Università la collaborazione per l’applicazione del disposto legislativo, attraverso la formalizzazione dei rapporti di collaborazione scientifica con una Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che la Convenzione Quadro prevede che CNR e Università del Piemonte Orientale si impegnino reciprocamente, anche attraverso l’attuazione di successive Convenzioni, a collaborare in ordine alla istituzione da parte del

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CNR di Istituti e Sezioni dello stesso presso l’Università per la realizzazione della mobilità dei ricercatori e tecnologi del CNR presso l’Università e viceversa e per la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori in esso operanti a Dottorati di ricerca;

CONSIDERATO che verrà istituito un Comitato paritetico misto, con compiti consultivi e propositivi, tra i cui componenti vi è il Rettore dell’Università o un suo delegato e due rappresentanti nominati dal Rettore dell’Università;

CONSIDERATO che la Convenzione avrà durata di cinque anni, eventualmente rinnovabili, dalla data della stipula, e non prevede oneri a carico dell’Università;

VISTA la legge n.168 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” pubblicato in G.U. n.3 del 4/1/2002; VISTO il D.Lgs. n. 19 del 30/1/99 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di approvare nel testo sottoriportato la Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ………………………….

Premesso - che in base al Decreto legislativo 30.1.1999 n. 19, "Riordino del Consiglio Nazionale delle

Ricerche", il CNR "svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale ed internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria", che "nel quadro della collaborazione con le Università ed altri soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonché sostiene attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale" ed ha per finalità "attività di formazione nei corsi universitari di Dottorato di ricerca" ed "attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente" (comma 1 lett. a, b, e art. 2);

- che ai sensi dello Statuto emanato il …………………l'Università di………… è una comunità che ha come compito ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………..e che a tal fine esplica ………………………………………….;

- che è inoltre prevista (comma 1 art. 8 del D.Lgs. n. 19/99) la razionalizzazione della rete scientifica finalizzata alla creazione di qualificati istituti di ricerca attraverso la conferma, soppressione o accorpamento in nuovi istituti, di tutti gli istituti e i centri di studio operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti di ricerca del CNR di cui al Decreto CNR 14.1.2000 n. 015446 e successive integrazioni e modificazioni di cui al decreto CNR 07.01.2002 n. 16117 (nel prosieguo Regolamento Istituti CNR);

- considerato che sono tuttora vigenti numerose ed attive collaborazioni tra Organi del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;

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- considerato che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative comuni di durata predeterminata, nell'ottica di quanto previsto dal comma 1 lett. b art. 8 del citato D.lgs. n. 19/99 e dagli art. 89 e 92 del DPR n. 382, dell'11-7-80, nonché di quanto innovato dall'art.12 del D.Lgs. n. 19/99 medesimo in materia di mobilità di personale di ricerca verso l'Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR sulla base di Convenzioni tra Università e CNR;

- riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di mantenere e, possibilmente, incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca risultanti dalla riorganizzazione del CNR ai sensi del D.Lgs. n. 19/99 e del successivo regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli stessi di cui al decreto CNR 14.1.2000 n. 015446;

- riconosciuta altresì da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione sulla base dei recenti interventi legislativi nel settore al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti e Sezioni del CNR all'interno dell'Università;

- riconosciuta infine da parte di entrambi gli Enti l'opportunità di dare attuazione alla previsione della mobilità dei ricercatori e tecnologi del CNR presso l'Università e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti o Sezioni del CNR per periodi predeterminati, di consentire la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori del CNR in essi operanti allo svolgimento dei corsi di dottorato, a parità di funzioni, e di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Pertanto

TRA

Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Prof. Lucio BIANCO, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, c.a.p. 00185

E Il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di …………………, Prof……………………., con sede a ……….., Via …………………, c.a.p. ………..

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1-Scopo Il CNR e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 2-Oggetto Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla: - istituzione da parte del CNR, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Istituti CNR, di Istituti e

Sezioni dello stesso presso l'Università, la quale dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;

- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;

- realizzazione della mobilità di ricercatori e tecnologi del CNR presso l'Università e viceversa;

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- partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori in esso operanti a Dottorati di ricerca. Tali forme di collaborazione saranno attuate attraverso specifiche Convenzioni adottate sulla

base del presente accordo quadro.

Art. 3-Istituti di ricerca Gli Istituti del CNR e/o le Sezioni degli stessi potranno avere sede presso l'Università sulla base di specifiche Convenzioni adottate nel rispetto dei principi di autonomia che governano le strutture predette. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dell'Università destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'associazione di docenti e ricercatori allo svolgimento degli eventuali programmi di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto e/o Sezione, la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti per l'attivazione dei progetti comuni.

Art. 4-Attività in collaborazione Il CNR e l'Università possono concordare, attraverso le Convenzioni definite in sede di Comitato di cui al successivo art. 8, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse ai sensi dell'art. 8 lettera b) del D.Lgs. n. 19/99, individuando le strutture scientifiche di ciascun Ente responsabili del Progetto.

Art. 5-Associazione del Personale In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 art. 12 del D.Lgs. n. 19/99 e dai commi 1 e 2 art. 19 del Regolamento Istituti CNR, il CNR e l'Università dichiarano la propria disponibilità a realizzare attraverso le Convenzioni citate l'associazione del rispettivo personale, per periodi e progetti predeterminati, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR da parte di ricercatori e professori universitari nonché per lo svolgimento di attività scientifiche e tecnologiche da parte di ricercatori e tecnologi del CNR presso strutture scientifiche dell'Università. Pertanto agli Istituti del CNR ed ai Dipartimenti o altre strutture dell'Università potranno afferire professori, ricercatori e tecnologi rispettivamente dell'Università e del CNR. L'Università può attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto MURST 21/5/98 n.242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il CNR, le modalità della cui partecipazione per la durata del contratto alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche scientifiche verranno stabilite da apposito regolamento di Ateneo. Il CNR e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 6-Modalità di associazione del personale L'associazione di ricercatori e professori universitari ad un Istituto del CNR, per l'attuazione di specifici progetti di ricerca, è disposta, a domanda, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, dal Direttore dell'Istituto sentito il Comitato di Istituto. A tale autorizzazione può accompagnarsi, su richiesta dell’interessato e secondo la normativa vigente, l'esonero totale o parziale dai carichi didattici, ai sensi comma 2 dell'art. 19 del Regolamento Istituti CNR. Tutte le proposte saranno comunicate al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 8.

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Il Direttore stabilirà la possibilità di una retribuzione a carico del bilancio dell'Istituto, nei limiti che saranno determinati in via generale dal Consiglio Direttivo del CNR. Il personale universitario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura del CNR e potrà assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso l'Istituto. Ai ricercatori e professori universitari associati ad un Istituto del CNR si applicano le disposizioni, previste dal citato Regolamento CNR, sulla possibilità di essere nominati responsabili di Sezioni o di Strutture tecniche di servizio.

Si applicano altresì le disposizioni sul riconoscimento del diritto a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo subordinatamente al riconoscimento da parte dell'Università ai ricercatori del CNR, associati ad attività di ricerca presso l’Università, dei diritti di cui al comma successivo. L'associazione di ricercatori e tecnologi del CNR presso i Dipartimenti dell'Università è disposta dal Direttore di questi ultimi, previo parere del Consiglio di Dipartimento secondo quanto stabilito dalla normativa interna di Ateneo anche in ordine alla partecipazione dei ricercatori e tecnologi del CNR, per la durata delle attività, alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento in materia di programmazione delle attività scientifiche. L'operatività di tale partecipazione sarà assicurata mediante adeguamento della normativa interna di Ateneo. L'associazione avviene su domanda dell'interessato e previa autorizzazione dei competenti Organi dell'Istituto del CNR di appartenenza e comunicata al Comitato di cui al successivo art. 8 dal Direttore del Dipartimento.

Art. 7-Dottorati di ricerca L'Università favorisce la stipula di specifiche Convenzioni con gli Istituti del CNR per l'attuazione di corsi di dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 210/98. Il CNR, sulla base delle proprie disposizioni regolamentari, e compatibilmente con i limiti di bilancio contribuisce con proprie borse allo svolgimento dei corsi di dottorato indetti dall'Università. Ai fini dei commi precedenti gli Istituti del CNR interessati stipulano le Convenzioni attuative con gli Organi competenti dell'Università in relazione ai corsi di dottorato da attivare, nelle quali viene prevista: - la partecipazione dei ricercatori CNR ai collegi di dottorato - la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione

finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca nei limiti di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 5 del decreto MURST 30/4/99 n. 224

- lo svolgimento, presso gli Istituti, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei dottori di ricerca.

L'Università si impegna ad adeguare la relativa normativa interna di Ateneo per assicurare la parità di funzioni ai ricercatori del CNR partecipanti allo svolgimento dei corsi di dottorato.

Art. 8-Coordinamento

Per l'elaborazione e il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico misto composto come segue: - dal Presidente del CNR o da un suo delegato - dal Rettore dell'Università o da un suo delegato - da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR - da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'Università.

Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato. Il Comitato redigerà un regolamento per il suo funzionamento. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo

della Convenzione medesima.

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I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Organi del CNR od all'Università.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza. Il Comitato ha compiti consultivi e propositivi, in particolare: - propone agli Organi decisionali competenti del CNR e dell'Università le Convenzioni specifiche

concernenti le iniziative da intraprendersi in attuazione della presente Convenzione Quadro; - pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi

del CNR e dell'Università; - effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni

periodiche sul loro andamento.

Art. 9-Proprietà intellettuale dei risultati In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime. La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolta in collaborazione appartiene congiuntamente al CNR e all'Università, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto le attività di ricerca.

Art. 10 – Norma transitoria (*) Nella fase transitoria di trasformazione degli attuali Centri di studio in Istituti del CNR o in loro Sezioni, al fine di non recare danno o interruzione alla ricerca scientifica, le Convenzioni istitutive dei Centri presso l’Università attualmente in essere, rimangono in vigore, con valore di convenzioni attuative provvisorie per gli aspetti operativi, quali la sede, le responsabilità degli Enti, la gestione amministrativa e contabile, i servizi, in quanto applicabili.

I ricercatori e professori universitari formalmente assegnati ai Centri di studio nell’ambito delle rispettive convenzioni, in seguito alla revisione, possono essere associati, a domanda, presso i nuovi Istituti che accorpino Centri di studio cui è conservata la precedente unità organizzativa e di ricerca. Sulla domanda decide il nuovo Direttore dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt. 5 e 6, in conformità con le previsioni del Regolamento Istituti CNR.

Art. 11-Durata La presente Convenzione avrà la durata di anni cinque a far data dalla stipula; l'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Art. 12-Registrazione La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Roma, UNIVERSITA' DEGLI STUDI CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DI …………. RICERCHE IL RETTORE IL PRESIDENTE Prof. ……………….. Prof. Lucio BIANCO ---------------------------------------------------------

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(*) Articolo da inserire ove esistano Centri di studio con Convenzione tra Università e CNR

****************** 2/2002/8.2 Adesione alla proposta C.R.U.I. di apertura di un ufficio a Bruxelles per lo

sviluppo delle attività internazionali AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Si sottopone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta da parte

dell’Assemblea della CRUI di aumento della quota sociale, finalizzato a dotare la Conferenza dei Rettori di una sede di rappresentanza a Bruxelles per un periodo sperimentale di tre anni (2002/2004).

Le attività della sede di Bruxelles indicate dalla CRUI saranno la diffusione delle informazioni sulle iniziative e le attività della UE, la diffusione delle informazioni sulle iniziative degli Atenei, il contatto costante con le Università italiane, attività di supporto tecnico, rapporti con partner internazionali, la partecipazione diretta della CRUI a progetti comunitari di ricerca, formazione e valutazione sui sistemi di educazione superiore.

L’affitto della sede a Bruxelles, le spese di funzionamento e il costo per il personale sono stimate in € 435.000,00 annui, i costi di avvio in € 78.000,00.

L’onere a carico di ciascuna Università per l’apertura e le spese di funzionamento è di € 6197,48 annui (pari a L. 12.000.000). La quota associativa aumenterebbe quindi, per l’anno 2002, indicativamente da € 11.000,00 a € 17.200,00.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo 2002. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria

Dott. Paolo PASQUINI f.to Paolo PASQUINI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO l’Assemblea della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane –

ha proposto alle Università italiane di dotarsi di una sede di rappresentanza a Bruxelles per un periodo sperimentale di tre anni (2002/2004);

CONSIDERATO che le attività della sede di Bruxelles indicate dalla CRUI saranno la diffusione delle informazioni sulle iniziative e le attività della UE, la diffusione delle informazioni sulle iniziative degli Atenei, il contatto costante con le Università italiane, attività di supporto tecnico, rapporti con partner internazionali, la partecipazione diretta della CRUI a progetti comunitari di ricerca, formazione e valutazione sui sistemi di educazione superiore;

CONSIDERATO che l’affitto della sede a Bruxelles, le spese di funzionamento e il costo per il personale sono stimate in € 435.000,00 annui, e i costi di avvio in € 78.000,00.

CONSIDERATO che l’onere a carico di ciascuna Università per l’apertura e le spese di funzionamento è di € 6197,48 annui (pari a L. 12.000.000).

CONSIDERATO che la quota associativa aumenterebbe, per l’anno 2002, indicativamente da € 11.000,00 a € 17.200,00;

VISTA la legge n.168 9/5/89;

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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” pubblicato in G.U. n.3 del 4/1/2002;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30/7/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18/3/2002; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di aderire all’iniziativa dell’Assemblea della CRUI di dotare la Conferenza dei Rettori di

una sede di rappresentanza a Bruxelles con lo scopo di promuovere la diffusione delle informazioni sulle iniziative della U. E. in tema di ricerca e formazione, di offrire un supporto tecnico per gli Atenei e favorire i rapporti con partner internazionali;

2. di impegnare sui fondi del bilancio 2002 Tit. 1 Sez. 2 Cat. 14 Cap. 04 “Trasferimenti di

varia natura” € 6197,48 in aumento della quota associativa annuale.

****************** 2/2002/8.3 Convenzione con la Società per lo Sviluppo Universitario Alessandria Spa per il

sostegno della struttura didattica per lo svolgimento del Corso di Perfezionamento in Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali

AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Si sottopone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta di rinnovo per

l’anno accademico 2001/2002 della Convenzione tra questo Ateneo e la Società per lo Sviluppo Universitario Alessandria S.p.A.

La suddetta convenzione, di durata annuale, è in vigore dal 1999 ed è finalizzata al sostegno della struttura didattica per lo svolgimento del Corso di Perfezionamento in Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali.

In base all’accordo la suddetta Società mette a disposizione della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria la somma di € 10.329,00, quale parziale copertura finanziaria per gli insegnamenti, per seminari e conferenze e per la predisposizione del necessario materiale didattico.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo u.s. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria

Dott. Paolo Pasquini f.to Paolo Pasquini

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Facoltà di Giurisprudenza ha proposto il rinnovo per l’anno

accademico 2001/2002 della Convenzione tra questo Ateneo e la Società lo Sviluppo Universitario Alessandria S.p.A.;

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CONSIDERATO che la suddetta convenzione, di durata annuale, è in vigore dal 1999 ed è finalizzata al sostegno di una struttura didattica per lo svolgimento del Corso di Perfezionamento in Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali;

CONSIDERATO che in base all’accordo la suddetta Società si impegna a mettere a disposizione della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria per l’anno accademico 2001/2002 la somma di € 10.329,00, quale parziale copertura finanziaria per gli insegnamenti relativi al Corso di Perfezionamento in Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali, per seminari e conferenze e per la predisposizione del necessario materiale didattico;

VISTA la legge n.168 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” pubblicato in G.U. n.3 del 4/1/2002; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 27/02/2002; VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. Di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte

Orientale “A. Avogadro” e la Società per lo Sviluppo Universitario Alessandria S.p.A., secondo il testo sottoriportato.

TRA

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nel prosieguo denominata semplicemente Università, C.F. 94021400026, avente sede in Vercelli, Via Duomo 6, nella persona del Rettore pro tempre Viano Prof. Ilario, nato a Torino il 14/04/1949 a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico con deliberazione del ………

E La Società per lo Sviluppo Universitario Alessandria S.p.A., nel prosieguo denominata semplicemente Società, P.I. 01688540069, avente sede in Alessandria, Viale Michel 5, nella persona del Presidente Avv. Gianpiero Mazzone, nato ad Alessandria il 27/9/1936 ed ivi residente

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Al fine di costituire nella città di Alessandria una struttura didattica per lo svolgimento del Corso di Perfezionamento in Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali, per l’anno accademico 2001/2002 la Società mette a disposizione della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria la parziale copertura dell’onere finanziario degli insegnamenti, costituito dalla somma di € 103,00 (L. 200.000) lorde IVA inclusa se dovuta, per ogni ora di lezione prevista dal regolamento del Corso) oltre che dall’eventuale preparazione in sede del materiale didattico, delle ricerche, conferenze e seminari, organizzati sulla base di apposite deliberazioni dei competenti organi accademici.

Art.2 Tutti gli adempimenti amministrativi, l’organizzazione e la responsabilità dei corsi sono di competenza del Corso di Perfezionamento e del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria.

Art.3 La presente Convenzione si intende in vigore per l’anno accademico 2001/2002.

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Art.4

Con riferimento all’art.1 della presente Convenzione, la Società mette a disposizione della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria la somma di € 10.329,00 (L. 20.000.000) da trasferire direttamente alla Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria, sul c/c 10/46450 dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., agenzia di Alessandria, Piazza Garibaldi n.58 (ABI 1025 – CAB 10400), intestato alla Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria. I fondi trasferiti alla Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria e non impegnati nel 2002 saranno automaticamente stornati al cap. II 15 (acquisto materiale bibliografico).

Art.5 Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico dell’Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso L’Università degli Studi Società per lo Sviluppo Universitario del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Alessandria S.p.A. Il Rettore Il Presidente Prof. Ilario Viano

****************** 2/2002/8.4 Criteri per il Cofinanziamento dei Progetti di ricerca di rilevante interesse

nazionale bando COFIN 2002 AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Con D.M. 19 febbraio 2002 n.20 è stato pubblicato il bando relativo alla richiesta di

cofinanziamento per programmi di ricerca di interesse nazionale per l’anno 2002. La compilazione delle richieste avverrà attraverso la procedura predisposta del CINECA, le

cui caratteristiche tecniche sono invariate rispetto ai precedenti bandi. Allo scopo di uniformare le modalità di compilazione delle domande, in particolare la parte

riguardante le Risorse finanziarie Disponibili ed Acquisibili a sostegno del programma di ricerca, si ritiene opportuno individuare un criterio di Cofinanziamento da parte dell’Ateneo per i programmi che saranno approvati.

Allo scopo di incentivare la partecipazione finanziaria da parte dei Dipartimenti, si propone che, come in occasione del bando 2001, l’Ateneo finanzi i fondi indicati dai richiedenti come Risorse Acquisibili dall’Università e in misura non superiore alla quota di fondi indicati alla voce Risorse Disponibili e messi a disposizione dal Dipartimento o dal richiedente stesso come fondi propri.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del suddetto criterio nella seduta del 18 marzo u.s.

Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

IL COORDINATORE DELL’AREA FINANZIARIA Dott. Paolo PASQUINI f.to Paolo PASQUINI

OMISSIS

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con D.M. 19 febbraio 2002 n.20 è stato pubblicato il bando relativo alla richiesta di cofinanziamento per programmi di ricerca di interesse nazionale per l’anno 2002;

CONSIDERATO che la compilazione delle richieste avverrà attraverso la procedura predisposta del CINECA, le cui caratteristiche tecniche sono invariate rispetto ai precedenti bandi;

RITENUTO che allo scopo di uniformare le modalità di compilazione delle domande, in particolare la parte riguardante le Risorse finanziarie Disponibili ed Acquisibili a sostegno del programma di ricerca, si ritiene opportuno individuare un criterio di Cofinanziamento da parte dell’Ateneo per i programmi che saranno approvati;

VISTA la legge 9/5/89 n.168; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

pubblicato in G.U. n.3 del 4/01/2002; VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. nell’ambito del Bando MIUR COFIN 2002 - Programmi ricerca di rilevante interesse

nazionale - sono confermati i criteri di cofinanziamento da parte dell’Ateneo già stabiliti in occasione del bando COFIN 2001:

2. l’Ateneo metterà a disposizione a cofinanziamento dei Programmi che saranno approvati

esclusivamente le risorse finanziarie che saranno indicate nei modelli di richiesta alla voce Risorse Acquisibili (RA), in misura non superiore al totale delle somme indicate come Risorse Disponibili (RD), messe invece a disposizione dal Dipartimento o dal richiedente stesso come fondi propri.

Il Prof. Claudio CIANCIO lascia la seduta alle ore 17.55. Il Dott. Ferruccio ARALDI lascia la seduta alle ore 18.00.

****************** 2/2002/8.5 Progetto “Rafforzamento Lauree Professionalizzanti di I livello” AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

al Presidente del Consiglio di Amministrazione La Regione Piemonte ha disciplinato, con la Direttiva biennale “Rafforzamento lauree

professionalizzanti di 1° livello” (D.G.R. n.57 – 3775 del 6/8/2001), l’attuazione e il finanziamento delle azioni oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali, secondo le modalità previste dal Programma Operativo per l’obiettivo 3 ex. reg. CEE 1260/99, per gli interventi a sostegno della formazione superiore da parte del sistema universitario piemontese.

La Regione contribuisce all’attivazione dei corsi di laurea professionalizzanti di 1° livello, sostenendo in particolare gli obiettivi di innovazione dei percorsi universitari al fine di incentivare una occupazione qualificata in grado di contribuire a processi di sviluppo locali fondati sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Regione, con Determinazione n. 1161 del 30/11/01, ha approvato la graduatoria generale dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali i Corsi di Laurea dell’Università del Piemonte Orientale “Studio e Gestione dei Beni Culturali”, “Informatica”, “Scienze Ambientali e Gestione

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COPIA NON VALIDA 163

del Territorio” e “Servizio Sociale” (per le sedi di Asti e Novara), per un totale di € 1.195.401,47 (L. 2.134.620.000) ripartito nei tre anni di gestione 2002-2004.

L’anticipo di finanziamento di circa € 166.000,00 (pari all’80% dell’importo relativo al primo anno di gestione) sarà versato previa sottoscrizione dei documenti “Atto di adesione” e “Dichiarazione di responsabilità sulle attività avviate” predisposti dalla Regione Piemonte.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo 2002. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria Dott. Paolo Pasquini

f.to Paolo Pasquini

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Regione Piemonte ha disciplinato, con la Direttiva biennale “Rafforzamento lauree professionalizzanti di 1° livello” (D.G.R. n.57–3775 del 6/8/2001), l’attuazione e il finanziamento delle azioni oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali, secondo le modalità previste dal programma Operativo per l’obiettivo 3 ex. reg. CEE 1260/99 approvato dalla Commissione Europea, per gli interventi a sostegno della formazione superiore da parte del sistema universitario piemontese;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con la Direttiva biennale di cui sopra, contribuisce all’attivazione dei corsi di laurea professionalizzanti di 1° livello, allo scopo di incentivare una occupazione qualificata in grado di contribuire a processi di sviluppo locali fondati sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

CONSIDERATO che l’Università degli studi del Piemonte Orientale ha presentato domanda di contributi per il finanziamento di Corsi di Laurea e azioni di sistema di Ateneo;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 1161 del 30/11/01, la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria generale dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali i Corsi di Laurea dell’Università del Piemonte Orientale “Studio e Gestione dei Beni Culturali”, “Informatica”, “Scienze Ambientali e Gestione del Territorio” e “Servizio Sociale” (per le sedi di Asti e Novara), per un totale di € 1.195.401,47 (L. 2.134.620.000) ripartito nei tre anni di gestione 2002-2004;

CONSIDERATO che l’anticipo di finanziamento di circa € 166.000,00 (pari all’80% dell’importo relativo al primo anno di gestione) sarà versato previa sottoscrizione dei documenti “Atto di adesione” e “Dichiarazione di responsabilità sulle attività avviate” predisposti dalla Regione Piemonte;

VISTA la legge n.168 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” pubblicato in G.U. n.3 del 4/1/2002; VISTA la Legge Regionale n.63 del 13/04/1995 “Disciplina delle attività di

formazione e orientamento professionale”; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.57-3775 del 6/8/01 VISTA la Determinazione n. 1161 del 30/11/01 della Regione Piemonte di

approvazione della graduatoria dei progetti; VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002;

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VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30/7/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1) di procedere alla sottoscrizione, autorizzando a tal fine il Rettore, dei documenti “Atto di adesione” e “Dichiarazione di responsabilità sulle attività avviate” predisposti dalla Regione Piemonte per l’avvio del progetto “Rafforzamento Lauree Professionalizzanti di I livello” che coinvolge i Corsi di Laurea “Studio e Gestione dei Beni Culturali”, “Informatica”, “Scienze Ambientali e Gestione del Territorio” e “Servizio Sociale” (per le sedi di Asti e Novara).

****************** 9. Forniture e Servizi: 9/2002/9.1 Conferimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo oo. pp. al Provveditorato OO. PP. di Torino per la manutenzione e il restauro di Palazzo Tartara SERVIZIO TECNICO Ufficio Amministrativo Vercelli, 03.04.2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione In fase di pianificazione dell’elenco annuale dei lavori per l’edilizia universitaria 2002, l’Amministrazione centrale dell’Ateneo ha inserito l’intervento di manutenzione e restauro dell’edificio denominato “Palazzo Tartara”, in Vercelli, da destinare ad aule, uffici e sale studio per la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.

Dato atto che, attualmente, il Servizio Tecnico dell’Università risulta già impegnato, con il proprio personale in servizio, nell’esercizio delle correnti attività d’Istituto e, pertanto, non è in grado di seguire adeguatamente tutte le fasi degli interventi edilizi programmati dalle Autorità Accademiche, è stata richiesta al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte e Valle d’Aosta la disponibilità ad effettuare le attività di progettazione, direzione lavori e collaudi, anche con eventuale supporto di professionisti esterni, per la realizzazione dei lavori di manutenzione e restauro dell’edificio menzionato. Rilevata la disponibilità del Provveditorato alle OO.PP. ad eseguire le prestazioni richieste, e considerato che i Provveditorati sono organi dotati di specifiche competenze tecniche e/o organizzative in materia di realizzazione di opere pubbliche ed in quanto tali possono svolgere, in tale materia, compiti di supporto e assistenza tecnica di altre amministrazioni tali da consentire l’espletamento delle procedure relative all’affidamento e all’esecuzione di lavori pubblici, si rende opportuno conferire il predetto incarico. L’affidamento delle attività suindicate al Provveditorato OO.PP. comporta, inoltre, un abbattimento dei costi, per le spese tecniche, superiore al 20%, trattandosi di un rapporto tra Enti Pubblici. Si chiede, pertanto, a codesto Consiglio di Amministrazione di voler deliberare in merito. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO TECNICO (Dott.ssa Emma ALTOMARE)

f.to Emma ALTOMARE

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COPIA NON VALIDA

COPIA NON VALIDA 165

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l’elenco annuale dei lavori per l’edilizia universitaria 2002; DATO ATTO che, attualmente, il Servizio Tecnico dell’Università risulta impegnato, con il proprio

personale in servizio, nell’esercizio delle correnti attività d’istituto e, pertanto, non è in grado di seguire adeguatamente tutte le fasi degli interventi edilizi programmati dagli organi dell’Ateneo;

VISTA la nota, in data 25.03.2002, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Laura GILI, certificava la difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere tutte le funzioni d’istituto, con il personale in servizio;

CONSIDERATO che i Provveditorati alle OO.PP. sono organi dotati di specifiche competenze tecniche e/o organizzative in materia di realizzazione di opere pubbliche e, in quanto tali, possono svolgere, nella specifica materia, compiti di supporto e di assistenza tecnica nei confronti di altre amministrazioni tali da consentire l’espletamento delle procedure relative all’affidamento e all’esecuzione di lavori pubblici;

RILEVATA la disponibilità del Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta ad effettuare la progettazione, direzione lavori e collaudi per i lavori di manutenzione e restauro di parte dell’edificio denominato “Palazzo Tartara”, in Vercelli;

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico per le attività suindicate al Provveditorato OO.PP. consente l’abbattimento dei costi, per le spese tecniche, superiore al 20%, trattandosi di un rapporto tra Enti Pubblici;

DATO ATTO che per la realizzazione della struttura predetta saranno utilizzate le somme stanziate nel bilancio d’esercizio dell’Ateneo;

VISTA la Legge 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la Legge 05.11.1971, n.1086; VISTA la Legge 05.03.1990, n.46; VISTO il D.Lgs. 14.08.1996, n.494 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n.165; VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del predetto D. M.U.R.S.T. 30.07.1998;

VISTO il D.R. n.539 del 12.12.2001, con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di conferire al Provveditorato alle OO.PP. di Torino l’incarico per le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo (statico, impiantistico e tecnico-amministrativo) dei lavori di manutenzione e restauro dell’edificio denominato “Palazzo Tartara”, in Vercelli;

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2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad assumere l’impegno di spesa, ad approvare e stipulare apposita Convenzione con il Provveditorato OO.PP. di Torino.

****************** 10. Centri e Consorzi: 2/2002/10.1 Adesione al Centro Interuniversitario di ricerca sulle Cefalee e sui Disordinni

Adattivi AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche e Farmacologiche, si sottopone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerca su Cefalee e Disordini adattativi” con sede presso l’Università degli Studi di Pavia.

Il suddetto Centro ha come scopi la promozione della ricerca, metodologica e applicativa, nel campo delle cefalee e dei disordini adattativi, favorire la formazione, lo scambio di informazioni e materiale fra i ricercatori del settore, la collaborazione con altri dipartimenti universitari e organismi di ricerca nazionali ed internazionali.

Sono Organi del Centro il Presidente, il Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo, il Direttore Esecutivo, i Responsabili delle Sezioni in cui funzionalmente si articola il Centro.

Secondo quanto previsto dallo Statuto del Centro, questa Università parteciperà attraverso una propria Sezione.

Il Responsabile della Sezione, denominata “Neurofarmacologia delle cefalee”, e conseguentemente membro del Consiglio Direttivo sarà il Prof. Pier Luigi Canonico, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche e Farmacologiche.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo 2002. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria (Dott. Paolo PASQUINI)

f.to Paolo PASQUINI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche e

Farmacologiche, ha proposto l’adesione dell’Università al “Centro Interuniversitario di Ricerca su Cefalee e Disordini adattativi” con sede presso l’Università degli Studi di Pavia.

CONSIDERATO che il suddetto Centro ha come scopi la promozione della ricerca, metodologica e applicativa, nel campo delle cefalee e dei disordini adattativi, favorire la formazione, lo scambio di informazioni e materiale fra i ricercatori del settore, la collaborazione con altri dipartimenti universitari e organismi di ricerca nazionali ed internazionali;

CONSIDERATO che sono Organi del Centro il Presidente, il Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo, il Direttore Esecutivo, i Responsabili delle Sezioni in cui funzionalmente si articola il Centro;

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CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dallo Statuto del Centro, questa Università parteciperà attraverso una propria Sezione;

CONSIDERATO che Responsabile della Sezione, denominata “Neurofarmacologia delle cefalee”, e conseguentemente membro del Consiglio Direttivo, sarà il Prof. Pier Luigi Canonico, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche e Farmacologiche;

VISTA la legge 9/5/89 n.168; VISTI il D.P.R. 382/80; VISTA la Delibera del Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche

e Farmacologiche n. 23 del 20/12/2001; VISTO lo Statuto del suddetto Centro Interuniversitario; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

pubblicato in G.U. n.3 del 4/01/2002; VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30/7/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. Di approvare l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

al “Centro Interuniversitario di Ricerca su Cefalee e Disordini adattativi”, secondo lo Statuto allegato al presente verbale.

2. L’Università parteciperà alle attività del Centro di Ricerca attraverso la Sezione con sede

presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche, posta sotto la Direzione del Prof. Pier Luigi Canonico.

3. Il Rettore, su indicazione del Dipartimento di Scienze Chimiche. Alimentari, Farmaceutiche

e Farmacologiche, procederà alla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico.

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2/2002/10.2 Costituzione del Centro Interdisciplinare sulle Malattie Autoimmuni AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Dipartimento di Scienze Mediche ed il Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari

Farmaceutiche e Farmacologiche di questo Ateneo hanno avanzato la proposta di costituire un Centro Interdisciplinare, denominato “Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni (Interdisciplinary Research Center on Autoimmune Diseases, IRCAD)”.

Il Centro ha come obiettivi la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica, attraverso un approccio interdisciplinare, nel campo delle malattie autoimmuni ed immunomediate.

In particolare, gli obiettivi che il suddetto Centro intende perseguire sono il trasferimento delle conoscenze sia ai fini di attività industriali, sia ai fini di applicazioni in campo medico, la promozione di attività di alta formazione a livello di dottorati di ricerca, la consulenza scientifica nei campi di propria competenza.

Il Centro Interdisciplinare, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede, ai fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Mediche.

Sono Organi del Centro il Consiglio dei Componenti, il Comitato Tecnico Scientifico, di cui potrà far parte personale esterno nella percentuale stabilita dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione dei Centri Interdisciplinari, ed il Presidente, con compiti di coordinamento e supervisione, nominato con Decreto Rettorale.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo 2002. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria

(Dott. Paolo PASQUINI) f.to Paolo PASQUINI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Mediche ed il Dipartimento di Scienze

Chimiche Alimentari Farmaceutiche e Farmacologiche di questo Ateneo hanno avanzato la proposta di costituire un Centro Interdisciplinare, denominato “Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni (Interdisciplinary Research Center on Autoimmune Diseases, IRCAD)”;

CONSIDERATO che il suddetto Centro ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica, attraverso un approccio interdisciplinare, nel campo delle malattie autoimmuni ed immunomediate;

CONSIDERATO che, in particolare, gli obiettivi che il Centro intende perseguire sono il trasferimento delle conoscenze sia ai fini di attività industriali, sia ai fini di applicazioni in campo medico, la promozione di attività di alta formazione a livello di dottorati di ricerca, la consulenza scientifica nei campi di propria competenza;

CONSIDERATO che il Centro Interdisciplinare, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede inizialmente, ai fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Mediche;

CONSIDERATO che sono Organi del Centro il Consiglio dei Componenti, il Comitato Tecnico Scientifico, di cui potrà far parte personale esterno nella percentuale stabilita dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione dei Centri Interdisciplinari, ed il

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Presidente, con compiti di coordinamento e supervisione, nominato con Decreto Rettorale;

VISTA la legge 9/5/89 n.168; VISTI gli artt. 91 e 91 bis del D.P.R. 382/80; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

pubblicato in G.U. n.3 del 4/01/2002; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30/7/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione di Centri Interdisciplinari; VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche del

20/12/2001; VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari,

Farmaceutiche e Farmacologiche del 20/12/2001; VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1) Di approvare l’istituzione del Centro Interdisciplinare denominato “Centro Interdisciplinare

di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni (Interdisciplinary Research Center on Autoimmune Diseases, IRCAD)”, secondo il sottoriportato Regolamento.

INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER ON AUTOIMMUNE DISEASES

I.R.C.A.D CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA SULLE MALATTIE AUTOIMMUNI

REGOLAMENTO

Art. 1

Il Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni è costituito con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 2

Il Centro persegue le seguenti finalità: a) Promuovere, coordinare e sostenere ricerche di base e applicate nel campo delle malattie

autoimmuni ed immunomediate. b) Promuovere e curare il trasferimento delle conoscenze acquisite nell'ambito delle ricerche di cui

al punto a), sia ai fini di attività industriali innovative, sia ai fini di applicazioni avanzate in campo medico;

c) Promuovere e sostenere attività di alta formazione nell’ambito delle malattie autoimmuni e immunomediate a livello di dottorati di ricerca;

d) Promuovere e coordinare iniziative mirate all'acquisizione di fondi da destinare alle finalità di cui ai punti precedenti;

e) Fornire consulenza scientifica nei campi di propria competenza.

Art. 3 Partecipano al Centro come Componenti Effettivi i docenti: a) Dipartimento di Scienze Mediche:

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COPIA NON VALIDA 170

Proff. E. Albano, S. Brunelleschi, E. Bartoli, G. Bellomo, G. Bona, M. Cannas, I. Dianzani, U. Dianzani, G. Gaidano, G. Gaudino, A. Graziani, C. Isidoro, P. Momigliano-Richiardi, F. Monaco, G. Monga, M. Pirisi, M. Pratt, C. Santoro, F. Sinigaglia, G. Valente, I. Viano

b)Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche: Proff. P. Canonico e G. Lombardi Successivamente altri docenti e ricercatori dell'Ateneo potranno aderire allo stesso, come Componenti Interni, mediante domanda scritta rivolta al Presidente del Centro e corredata da un progetto di ricerca in linea con le finalità del Centro. L'adesione sarà disposta con delibera del Consiglio Tecnico Scientifico, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Componenti. Potranno inoltre aderire al Centro, come Componenti Esterni, studiosi appartenenti ad altre strutture già convenzionate con l’Università, quali Aziende Opedaliere e I.R.C.C.S. Le modalità di adesione dei Componenti Esterni è analoga a quella dei Componenti Interni. Il numero dei Componenti Esterni non può essere superiore al 30% del numero dei Componenti Interni.

Art. 4 Il Centro ha inizialmente sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Mediche. Successivamente la sede amministrativa potrà essere spostata presso un altro Dipartimento con delibera del Consiglio Tecnico Scientifico, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Componenti. Il Centro dispone dei laboratori assegnati dai Dipartimenti a ciascun Componente e dei locali comuni degli stessi Dipartimenti.

Art. 5 Sono organi del Centro il Consiglio dei Componenti (di seguito denominato C.C), il

Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato C.T.S.) e il Presidente.

Art.6 Il C.C. è composto da tutti i Componenti Interni ed Esterni del Centro. Tutti i Componenti Interni ed Esterni hanno diritto di voto deliberativo. Il Consiglio dei Ricercatori ha il compito di

1)individuare annualmente le linee prioritarie dell’attività scientifica del Centro, 2)eleggere il CTS ogni due anni

Il C.C. è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria quanto ve ne sia la necessità a giudizio del Presidente, o quando la metà più uno dei suoi Componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente stesso. Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei Componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I Componenti decadono automaticamente in caso di loro trasferimento ad altra struttura. In prima istanza il C.C. è convocato dal Componente Interno professore di I fascia decano in ruolo.

Art. 7 L'attività del Centro è posta sotto la supervisione del C.T.S. composto da cinque componenti

eletti tra i Componenti Interni in seno al C.C.. Possono essere cooptati nel C.T.S, fino a due ulteriori Componenti non appartenenti al C.C. ed individuati tra studiosi di alta qualificazione nel campo delle malattie immuno-mediate. La cooptazione richiede l’unanimità del C.T.S e i Componenti Cooptati hanno funzione consultiva e non hanno voto deliberativo.

Al C.T.S. sono riconosciute competenze in merito alla supervisione dell'attuazione e della realizzazione concreta degli obiettivi di cui all'art. 2, e precisamente:

- verificare che l'attività si svolga in conformità a quanto prescritto dal presente atto e dalle proprie deliberazioni;

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- provvedere ad informare in merito all'attività svolta dal Centro gli Organi competenti; - programmare e coordinare l'attività di ricerca o di servizio; - definire i criteri e le metodologie da adottare nell'attività; - determinare i criteri di utilizzazione delle attrezzature per lo svolgimento delle attività. - definire i criteri di utilizzo e destinazione dei finanziamenti di ricerca ottenuti dal Centro

I membri del C.T.S. durano in carica due anni e sono rieleggibili .

Art. 8 Il Presidente è eletto dai componenti del C.T.S. al proprio interno ed è nominato con Decreto Rettorale; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente coordina e sovrintende all'attività del Centro nello svolgimento materiale e quotidiano.

E' responsabile della conservazione delle attrezzature e/o dei beni assegnati al Centro.

Art. 9 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti del C.T.S.; in caso di parità

prevale il voto del Presidente. Si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali universitari.

Art. 10 Il Centro non ha autonomia finanziaria né contabile.

Il Centro può ricevere contributi in via straordinaria, da Enti o da privati. Il Centro afferisce ad un Dipartimento che si preoccuperà di indicare nello schema di

bilancio apposite voci o capitoli relativi alle attività del Centro.

Art. 11 L'adesione al Centro avviene mediante domanda scritta rivolta al Presidente del Centro e

corredata da un progetto di ricerca in linea con le finalità del Centro. L'adesione sarà disposta con delibera del Consiglio Tecnico Scientifico, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal C.C.

Art. 12

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate su proposta del C.T.S., rivolta agli Organi competenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

****************** 2/2002/10.3 Adesione al Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e Applicata AREA FINANZIARIA Vercelli, 2 aprile 2002

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

L’Università degli Studi di Torino ha proposto a questo Ateneo la sottoscrizione della Convenzione per l’adesione al Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e Applicata.

Il Centro, costituito anche dall’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’Université de Paris IV e dall’Università degli Studi di Trieste, ha come finalità la promozione, la progettazione e la realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sull’ontologia, la promozione di ricerche e scambi culturali con Università, Centri di Ricerca e altri

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Enti, la promozione di scambi di studenti nell’ambito di programmi di cooperazione nazionale e internazionale.

Questa Università parteciperà al Centro attraverso i Dipartimenti di Studi Umanistici e Scienze Giuridiche ed Economiche.

Sono organi del Centro il Presidente, il Consiglio Scientifico, formato da un rappresentante per ogni Dipartimento o altra struttura aderente, il Direttore del Centro e il Vicedirettore.

Il Centro avrà sede presso la struttura di afferenza del Direttore in carica. La Convenzione avrà durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente, e non comporta alcun

onere per l’Ateneo. Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo u.s. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria Dott. Paolo Pasquini

f.to Paolo Pasquini

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Torino ha proposto a questo Ateneo la sottoscrizione della Convenzione per l’adesione al Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e Applicata;

CONSIDERATO che il Centro, costituito anche dall’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’Université de Paris IV, dall’Università degli Studi di Trieste ha come finalità la promozione, la progettazione e la realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sull’ontologia, la promozione di ricerche e scambi culturali con Università, Centri di Ricerca e altri Enti, la promozione di scambi di studenti nell’ambito di programmi di cooperazione nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che sono organi del Centro il Presidente, il Consiglio Scientifico, formato da un rappresentante per ogni Dipartimento o altra struttura aderente, il Direttore del Centro e il Vicedirettore;

CONSIDERATO che il Centro avrà sede presso la struttura di afferenza del Direttore in carica; CONSIDERATO che la Convenzione avrà durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente, e non

comporta alcun onere per l’Ateneo; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” pubblicato in G.U. n.3 del 4/1/2002; VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche

del 19/12/01; VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del D.M. 30/7/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

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1. di approvare l’adesione dell’Università al Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e Applicata, attraverso la stipula della Convenzione allegata.

2. il Rettore è autorizzato alla stipula della Convenzione nel testo allegato al presente verbale.

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2/2002/10.4 Costituzione del Centro Interuniversitario per la ricerca, la didattica e la formazione in e-Medicina AREA STUDENTI Vercelli, 27 Marzo 2002

Al Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio l’esigenza di aderire alla

convenzione per la costituzione del Centro Interuniversitario, denominato “Centro Interuniversitario per la Ricerca, la Didattica e la Formazione in e-Medicina”.

Si tratta di un progetto che si prefigge l’obiettivo fondamentale di integrare diverse competenze scientifiche attraverso uno stretto rapporto collaborativo tra più sedi universitarie, per gestire iniziative comuni nell’ambito della e-Medicina.

Tra le prime estrinsecazioni dell’attività di tale Centro Interuniversitario vi è l’organizzazione e la gestione di un Master universitario di II livello in “Teledidattica applicata alla medicina”, nell’ottica di una promozione reale della cultura telematica e multimediale nell’ambito della comunità scientifica.

Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’approvazione dell’allegata proposta di delibera volta a stipulare la convenzione per la costituzione del “Centro Interuniversitario per la ricerca, la didattica e la formazione in e-Medicina”, recependone lo Statuto.

Distinti saluti.

Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI)

f.to Antonino GANCI

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che detta norme in materia di

collaborazione interuniversitaria; VISTO l’art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 325 del 20

settembre 2001; VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare gli artt. 5, comma 1, e 14, comma

1, lett. f); VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 12 marzo

2002; CONSIDERATO che l’istituzione di un Centro Interuniversitario volto a integrare diverse

competenze scientifiche attraverso uno stretto rapporto collaborativo tra più sedi universitarie, rientra nelle finalità istituzionali dell’Ateneo risultanti dalle norme dello Statuto sopra citate;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2002; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto MURST in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

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COPIA NON VALIDA 175

DELIBERA

1. di approvare la costituzione del “Centro Interuniversitario per la Ricerca, la Didattica e la

Formazione in e-Medicina” con la finalità di far fronte ad esigenze scientifiche di ricerca, di didattica, di formazione e di studio, al fine di preparare figure professionali in grado di applicare le tecnologie della comunicazione dalla medicina, con le seguenti Università:

! II Università degli Studi di Napoli ! Università degli Studi di Ancona ! Università degli Studi di Catania ! Università degli Studi di Catanzaro ! Università degli Studi di Bari ! Università degli Studi di Ferrara ! Università degli Studi di Genova ! Università degli Studi di Milano ! Università degli Studi di Pisa ! Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, II Facoltà di Medicina e Chirurgia

2. di approvare lo Statuto del Centro Interuniversitario di cui all’art: 1. nel testo sotto riportato:

STATUTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

ART. 1 – SCOPI DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

Il Centro Interuniversitario è costituito ai sensi dell’art. 91 del DPR 382/80 e si propone: a) di promuovere, sostenere e coordinare progetti di ricerca di carattere fondamentale ed

applicativo nel campo della e-Medicina; b) favorire gli scambi di informazione e materiale tra le Unità di Ricerca e/o di Formazione

individuate dai Dipartimenti Universitari delle Università che concorrono alla costituzione del Centro Interuniversitario, così come definiti dai successivi artt. 2, 3 e 4 anche nel quadro di una collaborazione con Istituiti e Università non sede di Unità di Ricerca e/o di Formazione, con gli Istituti, Centri e Laboratori del CNR, con laboratori di Ricerca di Enti pubblici o privati che operino in settori di interesse del Centro Interuniversitario, nonché Università estere;

c) stimolare le iniziative di promozione scientifica e di formazione didattica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;

d) favorire la creazione di borse o premi di studi per i giovani laureati e/o ricercatori che operano nei settori di interesse del Centro Interuniversitario;

e) promuovere anche mediante la potenziale utenza esterna attività di divulgazione scientifica, Congressi, Simposi, Scuole di formazione e collaborazioni con altre attività di ricerca e di sviluppo.

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ART.2 – SEDE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

Il Centro Interuniversitario ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso la sede del Direttore pro tempore.

Le attività del Centro Interuniversitario saranno svolte 1) nelle Unità di Ricerca e/o di Formazione operanti presso i Dipartimenti delle Università che contraggono la presente convenzione, oppure 2) nei Dipartimenti di Università non sede di Unità di Ricerca e/o di Formazione, oppure 3) nelle sedi di istituti, centri e laboratori del CNR, nei laboratori di ricerca di Enti pubblici o privati, che operino in settori di interesse del Centro, oppure 4) nelle Università estere, che collaborano con il Centro Interuniversitario, articolandosi in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico di cui art. 9. ART. 3-ARTICOLAZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

Il Centro Interuniversitario si articola in Unità di Ricerca e/o di Formazione, così come previsti dagli art. 4 e 13 del presente Statuto.

Per ciascuna Università che costituisce il Centro Interuniversitario potrà essere individuata una sola Unità di Ricerca e/o di Formazione. In essa potranno confluire più Settori scientifico-disciplinari, che, ognuno con una propria linea di ricerca, potrà contribuire alla realizzazione delle finalità del Centro. ART. 4 – UNITÀ DI RICERCA E/O FORMAZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

L’Unità di Ricerca e/o di Formazione è composta da: a) docenti di ruolo b) ricercatori c) altro personale universitario

e può includere personale appartenente ad Università non sede di Unità di Ricerca e/o di Formazione, ad istituti, centri e laboratori del CNR, ad Enti pubblici o privati, ad Università estere che abbiano stipulato con la corrispondente Università un rapporto convenzionale e purché svolgano precipuamente studi, ricerche e formazione nei campi inerenti le linee di ricerca individuati dalle singole Unità di Ricerca e/o di Formazione.

L’appartenenza dei componenti delle Unità di Ricerca e/o di Formazione dovrà essere riconosciuta al momento della costituzione del Centro Interuniversitario tramite deliberazione del Consiglio di Dipartimento presso cui le Unità di Ricerca e/o di Formazione operano.

L’adesione successiva alle Unità di Ricerca e/o di Formazione del Centro Interuniversitario, dovrà essere corredata dal nulla-osta della Struttura di appartenenza, sulla quale si esprimerà il Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario.

La delibera dovrà essere trasmessa anche al Rettore della II Università degli Studi di Napoli, sede amministrativa del Centro Interuniversitario.

L’Unità di Ricerca e/o di Formazione, una volta costituita, provvede ad eleggere un Responsabile dell’Unità stessa tra in professori di ruolo di I o II fascia appartenenti ad essa.

Per essere eletti è necessaria la metà più uno dei voti del personale universitario, di cui è composta l’Unità di Ricerca e/o di Formazione (docenti di ruolo, ricercatori, altro personale universitario), escluso gli assenti giustificati. Tale carica ha durata di anni 3 ed è rinnovabile.

Il Responsabile dell’Unità di Ricerca e/o di Formazione presenta annualmente al Consiglio Scientifico una relazione sull’attività svolta.

ART. 5 – ORGANI DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

Organi del Centro Interuniversitario sono: a) Consiglio Direttivo b) Presidente del Centro Interuniversitario c) Direttore del Centro Interuniversitario

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d) Consiglio Scientifico ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: a) il Presidente del Centro Interuniversitario, così come definito dall’art. 7 del presente Statuto b) il Direttore del Centro Interuniversitario, così come definito dall’art. 8 del presente Statuto c) il Responsabile di ciascuna Unità di Ricerca e/o di Formazione, così come definito dall’art.

4 del presente Statuto; d) il Rettore (o un rappresentante) di ciascuna delle Università convenzionate e) un rappresentante eletto del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo cura l’attuazione delle linee generali delle attività del Centro

Interuniversitario, quali emergono dal Consiglio Scientifico di cui al successivo articolo 9, propone al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e cura l’esecuzione delle deliberazioni approvate.

Il Consiglio Direttivo approva la relazione annuale del Direttore del Centro Interuniversitario e dei Responsabili delle singole Unità di Ricerca e/o di Formazione, delibera sulle variazioni da apportare alla composizione delle Unità di Ricerca e/o di Formazione e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci e comunque ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei membri.

La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno otto giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione se presente almeno la metà più uno dei membri, esclusi gli assenti giustificati.

Un’eventuale seconda convocazione può essere effettuata entro 24 ore dalla prima convocazione: in tale caso la seduta è valida se sono presenti almeno i due quinti degli avente diritto, esclusi gli assenti giustificati.

ART. 7 – PRESIDENTE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

Il Presidente del Centro Interuniversitario è scelto tra i Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, titolari del progetto Master II livello in Teledidattica applicata alla Medicina, ai sensi del Protocollo d’intesa MIUR/Sanità 11-04-2001 e del D. MIUR 21-11-2001 n°243.

Il Presidente del Centro Interuniversitario svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo dell’attività didattica.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

ART. 8 – DIRETTORE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO Il Direttore del Centro Interuniversitario è scelto tra i Rappresentanti delle Unità di Ricerca e/o di

Formazione; è eletto dai Responsabili delle singole Unità di Ricerca e/o di Formazione del Centro Interuniversitario. Il Direttore è nominato con decreto rettorale dell’Università di appartenenza e svolge le funzioni previste per il Direttore del Dipartimento:

a) rappresenta il Centro Interuniversitario; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico; c) sottopone al Consiglio Direttivo, per l’esame e l’approvazione, il bilancio preventivo e il

rendiconto consuntivo, nonché al Consiglio Scientifico le deliberazioni proposte dal Consiglio Direttivo;

d) presenta al Consiglio Scientifico una “Relazione annuale sulle attività del Centro Interuniversitario”, nonché la relazione di cui all’art. 5 del Protocollo d’intesa MIUR/Sanità 11-04-2001;

e) sovrintende al funzionamento generale del Centro Interuniversitario ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro Interuniversitario.

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Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Direttore, una volta eletto, mantiene nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio Scientifico la carica di Responsabile delle Unità di Ricerca e/o di Formazione di appartenenza. In caso di impedimento o di assenza del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Direttore, scelto tra i docenti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

ART. 9 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto da: a) Presidente del Centro Interuniversitario; b) Direttore del Centro Interuniversitario; c) Presidi (o un rappresentante) di ciascuna delle Università convenzionate d) Responsabili delle Unità di Ricerca e/o di Formazione e) Rappresentanti degli Istituiti e Università non sede di Unità di Ricerca e/o di Formazione,

degli istituti, centri e laboratori del CNR, dei laboratori di Ricerca di Enti pubblici o privati, di Università estere, purché ne sia stata formalizzata la collaborazione.

Tra i componenti del Consiglio Scientifico di cui al punto e) del presente articolo, sarà eletto il Rappresentante del Consiglio Scientifico in seno al Consiglio Direttivo

Per essere eletti è necessaria la metà più uno dei voti del personale di cui al punto e) del presente articolo, escluso gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Le sedute sono valide in prima convocazione, che deve essere effettuata almeno otto giorni

prima, se partecipa almeno la metà più uno dei membri, esclusi gli assenti giustificati. Un’eventuale seconda convocazione può essere effettuata entro 24 ore dalla prima convocazione: in tal caso la seduta è valida se sono presenti almeno due quinti degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell’attività scientifica del Centro Interuniversitario e svolge attività di consulenza su ogni argomento inerente l’attività scientifica e formativa che viene sottoposto al suo esame dal Direttore.

Il Consiglio Scientifico è convocato ogni volta che il Direttore lo reputi necessario e lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 10 – FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro Interuniversitario, le Unità di Ricerca e/o Formazione operano mediante finanziamenti quali contributi, convenzioni, contratti ecc. provenienti da:

a) Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca b) Istituti Scientifici o Dipartimenti universitari cui afferiscono i docenti ed i ricercatori delle

unità del Centro; c) CNR a qualunque titolo; d) Altri Enti pubblici o privati che operino nei settori di interesse del Centro per la didattica,

ricerca, consulenze, assistenza ecc. e) Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere

comunitario. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti per i progetti assegnati alle unità di

ricerca sono effettuate dalla sede amministrativa del Centro Interuniversitario con piena autonomia e nel rispetto delle esigenze prospettate delle Unità afferenti.

Il funzionamento del Centro Interuniversitario sarà disciplinato da apposito Regolamento interno nel rispetto della normativa vigente.

Per la contabilità e finanza vengono applicate le norme previste dal regolamento della sede pro tempore che coincide con quella del Direttore del Centro Interuniversitario.

Il Centro Interuniversitario può avvalersi per le sue attività e per le proprie esigenze di contratti di collaborazioni.

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ART. 11 – AMMISSIONE DI ALTRE UNITÀ DI RICERCA E/O DI FORMAZIONE Università diverse da quelle elencate nel presente atto possono entrare a far parte del Centro

Interuniversitario previo richiesta formale da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il Direttore del Centro Interuniversitario. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di 5 anni, rinnovabile tacitamente di 5 in 5 anni previa verifica dell’interesse alla prosecuzione delle attività oggetto della stessa. ART. 13 – MODIFICA DELLO STATUTO

La modifica degli articoli del presente Statuto richiede l’approvazione di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo e la successiva approvazione degli Organi delle Università convenzionate.

3. di autorizzare il Rettore alla stipula della convenzione per la costituzione del “Centro Interuniversitario per la Ricerca, la Didattica e la Formazione in e-Medicina.

****************** 12. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza: Il Presidente illustra i Decreti Rettorali d’urgenza e le circostanze relative all’urgenza. 2/2002/12.1 Ratifica D.R.U. n. 1 del 20.02.2002 Decreto Rettorale d’urgenza Nr. 1 Data 20.02.2002

IL RETTORE Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2001 con la quale si autorizza

il Rettore ad individuare con proprio decreto il consulente fiscale; Preso atto che sono stati contattati alcuni Studi Commerciali aventi sede nella città di Vercelli; Considerato che l’offerta presentata dallo “Studio Tributario e Commerciale Roberto Lama e

Riccardo Ranghino – Dottori Commercialisti Associati e Revisori Contabili” con sede in Vercelli (VC) Corso Libertà, 55 P.I.: 01788230025 è stata giudicata adeguata alla tipologia di consulenza fiscale e tributaria di cui necessita l’Ateneo;

Considerato che l’offerta in oggetto prevede un importo a forfait di € 8.000,00 più Iva ed oneri di legge, per la consulenza specifica iniziale di studio della struttura fiscale per la gestione dell’attività commerciale posta in essere dai Centri di Gestione Autonoma e l’assistenza per l’adozione degli strumenti tecnico – giuridici necessari per l’assolvimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalla legge e l’importo di € 6.000,00 più Iva ed oneri di legge, per la consulenza annuale continuativa;

Preso atto che, con riferimento alla consulenza annuale continuativa, almeno il 50% dell’attività sarà dedicata alle problematiche connesse con la gestione dell’attività conto terzi

dell’Ateneo ed alle relative dichiarazioni fiscali (dichiarazione Iva e dichiarazione Irpeg);

Ritenuta pertanto l’opportunità di imputare la spesa relativa alla consulenza fiscale per l’importo di € 11.000 più Iva ed oneri di legge sul Tit. 1 Sez. 2 Cat. 9 Cap. 01 “Spese vive su prestazioni c/terzi” in quanto tale importo riguarda la consulenza fiscale relativa alla gestione dell’attività commerciale svolta dall’Ateneo e per € 3.000 più

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Iva ed oneri di legge sul Tit. 1 Sez. 2 Cat. 10 Cap. 27 “Consulenze tecniche ed amministrative” in quanto tale importo è relativo alla consulenza concernente l’attività istituzionale dell’Ateneo;

Preso atto che al Tit. 1 Sez. 2 Cat. 9 Cap. 01 “Spese vive su prestazioni c/terzi” non è stato previsto alcun importo e pertanto si rende necessario integrare il capitolo in oggetto per l’importo complessivo di € 13.464,00;

Vista l’urgenza di procedere nel più breve tempo possibile all’affidamento dell’incarico di cui sopra;

Visto il bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 2002 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2001;

Visto l’art. 27 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto M.U.R.S.T. in data 30/07/1998 di istituzione dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

Visto l’art 12 comma 1 lett. h dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12/12/2001;

DECRETA

1. Di assegnare l’incarico di consulenza fiscale, per l’anno 2002, allo “Studio Tributario e

Commerciale Roberto Lama e Riccardo Ranghino – Dottori Commercialisti Associati e Revisori Contabili” con sede in Vercelli (VC) Corso Libertà, 55 P.I.: 01788230025;

2. Di autorizzare il seguente storno al bilancio per l’esercizio 2002 con Prelievo dal Fondo di

Riserva:

• Dal Tit. 1 Cat. 14 cap 01 “Fondo di Riserva” € 13.464,00; • Al Tit. 1 Sez. 2 Cat. 9 Cap. 01 “Spese vive su prestazioni c/terzi” € 13.464,00;

Disponibilità residua del Fondo di Riserva: € 1.245.657,17.

3. Di effettuare i seguenti impegni di spesa sul bilancio per l’Esercizio Finanziario 2002:

• importo di € 13.464,00, comprensivo di Iva ed oneri di legge, sul Tit. 1 Sez. 2 Cat. 9 Cap. 01 “Spese vive su prestazioni c/terzi”;

• importo di € 3.672,00, comprensivo di Iva ed oneri di legge, sul Tit. 1 Sez. 2 Cat. 10 Cap. 27 “Consulenze tecniche ed amministrative”.

Gli uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza. Vercelli, 20/02/2002

IL RETTORE (Prof. Ilario Viano) f.to Ilario VIANO

Visto: Il Coordinatore Dell’area Finanziaria Visto: Il Direttore Amministrativo

(Dott. Paolo Pasquini) (Dott. Enzo Fragapane) f.to Paolo Pasquini f.to Enzo Fragapane

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il suddetto decreto.

******************

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2/2002/12.2 Ratifica D.R.U. n. 2 del 22.02.2002 Decreto Rettorale d’urgenza Nr. 2 Data 22.02.2002

IL RETTORE Visto il Bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 2002 approvato con delibera del

Consiglio di Amministrazione del 29/11/2001; Considerato che nel mese di Febbraio è stato effettuato il conguaglio fiscale per il periodo di

imposta 2001, sia per il personale dipendente, sia per i titolari di borse di studio e di rapporti di collaborazione i cui importi sono stati pagati dai Centri di Gestione Autonoma;

Preso atto che con tale conguaglio viene effettuato l’addebito o la restituzione di quote di irpef al personale ed ai titolari dei rapporti di cui sopra;

Considerato che tali rimborsi vengono recuperati tramite un minore versamento di Irpef per il mese di febbraio relativamente ai ruoli del personale universitario;

Preso atto che tali movimenti devono essere imputati sui capitoli delle Partite di Giro al tit 4 cat 22 cap 08 “Altre partite finanziarie” della parte spese e al tit 7 cat 17 cap 08 “Altre partite finanziarie” della parte entrate;

Premesso che tali capitoli non presentano la necessaria disponibilità e che pertanto occorre integrare le relative previsioni;

Vista l’inderogabile urgenza di provvedere al fine di poter procedere ai relativi pagamenti; Visto l’art. 27 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato da questo Ateneo ai sensi dell’art. 9 del decreto M.U.R.S.T. in data 30/7/1998 di istituzione dell’Ateneo del Piemonte Orientale;

Visto l’art.12 dello Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato con Decreto Rettorale n° 539 del 12/12/2001;

DECRETA

Di autorizzare la seguente variazione al bilancio dell’esercizio 2002:

MAGGIORI ENTRATE

• 7 cat 17 cap 08 “Altre partite finanziarie” € 100.000,00

MAGGIORI SPESE • tit 4 cat 22 cap 08 “Altre partite finanziarie” € 100.000,00

Gli uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza. Vercelli, 22/02/2002

IL RETTORE

(Prof. Ilario Viano) f.to Ilario VIANO

Visto: Il Coordinatore Dell’area Finanziaria Visto: Il Direttore Amministrativo

(Dott. Paolo Pasquini) (Dott. Enzo Fragapane) f.to Paolo Pasquini f.to Enzo Fragapane

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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il suddetto decreto.

****************** 2/2002/12.3 Ratifica D.R.U. n. 3 del 25.03.2002 Decreto Rettorale d’Urgenza Nr. 3 Data 25.03.2002

IL RETTORE Premesso che l’Università, attraverso il Dipartimento di Ricerca Sociale ed il Dipartimento di

Scienze Giuridiche ed Economiche, ha partecipato alla predisposizione del progetto “Al V.I.A. Villaggio per l’Integrazione e l’Adattabilità”, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL;

Considerato che il suddetto progetto è stato approvato con determinazione del Direttore Regionale Formazione Professionale-Lavoro, n. 875 del 08/10/2001;

Considerato che la presentazione del progetto comporta, in base al disciplinare attuativo prot. 63202/EQ del 28/11/2001, la creazione di una partnership fra i soggetti proponenti e l’impegno a sottoscrivere un accordo di cooperazione tra gli stessi proponenti;

Vista l’urgenza di provvedere alla stipula del suddetto Accordo di Cooperazione, che prevede la partecipazione attiva dei suddetti Dipartimenti;

Visto l’art.12 dello Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” pubblicato in G.U. n.3 del 4/01/2002;

Vista la legge 09/05/89 n. 168; Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ricerca Sociale del 25/03/2002; Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche del

13/03/2002;

DECRETA

1. Di approvare l’Accordo di Cooperazione tra i soggetti facenti parte della partnership di sviluppo “AL V.I.A. Villaggio per l’Integrazione e l’Adattabilità” identificata con codice IT-G-PIE 0005 ammessa all’azione 1 nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL;

2. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, Prof.

Michele Graziadei, ed il Direttore del Dipartimento di Ricerca Sociale, Prof.ssa Maria Luisa Bianco, alla stipula del suddetto Accordo conferendo loro ogni potere e facoltà inerenti.

Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

IL RETTORE (Prof. Ilario Viano) f.to Ilario VIANO

Visto: Il Coordinatore Dell’area Finanziaria Visto: Il Direttore Amministrativo

(Dott. Paolo Pasquini) (Dott. Enzo Fragapane) f.to Paolo Pasquini f.to Enzo Fragapane

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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il suddetto decreto.

****************** 13. Varie ed eventuali: 2/2002/13.1 Rapporto con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale

Al Consiglio Di Amministrazione La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ha avanzato la proposta a questa Amministrazione di poter utilizzare alcuni locali dell’Università, per svolgere la propria attività sostanzialmente per la formazione ed il perfezionamento dei Segretari comunali e provinciali, e dei Dirigenti degli Enti locali. A fronte della disponibilità dell’Università, la stessa Scuola si impegna a realizzare, nelle aule messe a disposizione dall’Università stessa, un sistema di comunicazione multimediale interattivo. I locali verranno utilizzati dalla Scuola compatibilmente con le esigenza dell’Università e preferibilmente il sabato mattina. La Scuola installerà attrezzature standard, per cui sarà necessario l’intervento dell’Università per l’acquisto di strumenti più potenti, per poter esser utilizzati in futuro dall’Ateneo. Si chiede a codesto Consiglio di voler deliberare in merito, e di voler autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere l’atto, e procedere agli impegni di spesa necessari e consequenziali. Vercelli, 09.04.2002

La Segreteria

del Direttore Amministrativo f.to Sabrina Giubellina

Il Presidente illustrato l’argomento dichiara aperta la discussione spiegando che la sede di tale

Scuola è sita in Roma e che la bozza di convenzione che è stata inviata tiene conto dei criteri esposti nella proposta in oggetto.

Il Sig. Valerio MARINUCCI chiede se il personale che farà la vigilanza sarà pagato dalla Scuola.

Il Direttore Amministrativo risponde che sarà pagato dall’Università. Il Presidente invita i Consiglieri a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, con sede in

Roma, ha avanzato la proposta di utilizzo di alcuni locali dell’Università; RILEVATO che lo stesso Ente, a fronte della disponibilità dell’Università, si impegna a

fornire le apparecchiature per la realizzazione di aule multimediali interattive; RITENUTO che le attività della Scuola verranno comunicate con largo anticipo, e si

svolgeranno in giorni concordati sulla base delle esigenze istituzionali dell’Università;

RITENUTO che le attrezzature acquistate dalla Scuola sulla base di uno standard, potranno essere utilizzate per i propri fini dalla stessa Università;

RILEVATO che l’Università dovrà provvedere con un contributo a carico del proprio Bilancio, all’integrazione delle stesse attrezzature in modo da renderle più idonee ai propri scopi;

RITENUTA l’utilità per l’Università, in considerazione delle su esposte ragioni, di consentire l’utilizzo dei locali a fronte del beneficio che ne deriva;

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VISTO il Regolamento di Ateneo per la contabilità, finanza e l’Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art. 9 del D. M.U.R.S.T. 30.07.1998;

VISTO lo Statuto dell’Ateneo pubblicato in G.U.R.I. – serie generale n. 3 del 04.01.2002;

Con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. Di concedere alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, con sede

provvisoria in Piazza del Popolo a Roma, nella persona del dott. Salvatore De Priamo, C.F. 97162880583, l’utilizzo di alcuni locali dell’Università, e precisamente della Sala Conferenze sita al piano terreno della sede del Rettorato, della Sala Consiglio sita al piano primo della stessa sede, in Vercelli, e di un aula in Palazzo Borsalino, in Alessandria, per l’attività della stessa Scuola. I predetti locali verranno forniti di attrezzature e di strumenti tecnologici da parte della Scuola per la realizzazione di aule multimediali interattive.

2. Il contratto che verrà stipulato dal Rettore, sulla base di uno schema approvato con Decreto del

Direttore Amministrativo, dovrà contenere: a) l’utilizzazione dei predetti locali per la durata di 10 anni; b) l’utilizzazione di detti locali preferibilmente il sabato mattina e compatibilmente con le

esigenze dell’Università, sulla base di un calendario comunicato almeno tre mesi prima alla stessa Università;

c) la possibilità per l’Università di utilizzare le attrezzature per i propri fini e attività; d) l’assunzione dei costi inerenti la gestione annuale degli impianti da parte della Scuola; e) la possibilità di concedere alla Scuola, durante l’anno, l’utilizzazione di altri locali a

titolo gratuito, per un numero massimo di due o tre manifestazioni, sempre compatibilmente con le esigenze dell’Ateneo;

f) l’assunzione dei costi per l’acquisto delle attrezzature, per dotare le aule di un sistema di comunicazione multimediale interattivo standard, da parte della Scuola.

3. Il Magnifico Rettore provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa nel limite massimo di

€ 20.000,00=, da imputare al tit. 2, cat. 17, cap. 3, del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2002, per integrare le apparecchiature in formato standard, fornite dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.

****************** Il Presidente, alle ore 18.10, esaurito l’esame dei punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIO IL RETTORE-PRESIDENTE

(Dott. Enzo FRAGAPANE) (Prof. Ilario VIANO) f.to Enzo Fragapane f.to Ilario Viano


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