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Corso art73 comma5 - Corso gru su autocarro - ANTEPRIMA

Date post: 12-Apr-2017
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ATTREZZATURE DI LAVORO: GRU PER AUTOCARRO © 2013 SISTEMA SRL - All Rights Reserved 1 FORMAZIONE PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE GRU PER AUTOCARRO Secondo l’accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012
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FORMAZIONE PER OPERATORI DI

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI

E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE

GRU PER AUTOCARROSecondo l’accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012

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RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DEL PRESENTE CORSO

1. MODULO GIURIDICO NORMATIVO

Presentazione del corso

1.1. Cenni di normativa generale e specifica

1.2. Responsabilità dell’operatore

2. MODULO TECNICO

2.1. Terminologia e caratteristiche delle tipologie di gru per autocarro

2.2. Nozioni elementari di fisica applicata ai carichi

2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro

2.4. Caratteristiche e componenti delle gru per autocarro

2.5. Tipi di allestimento ed organi di presa

2.6. Dispositivi di comando a distanza

2.7. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche

2.8. Utilizzo delle tabelle di carico

2.9. Dispositivi limitatori, indicatori e di controllo

2.10. Trasferimento, posizionamento e stabilizzazione

2.11. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

2.12. Segnaletica gestuale

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Definizione e individuazione dei contenuti

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3. MODULO PRATICO

3.1. Individuazione dei componenti strutturali

3.2. Dispositivi di comando e sicurezza

3.3. Controlli pre-utilizzo

3.4. Controlli prima del trasferimento su strada

3.5. Pianificazione delle operazioni di sollevamento

3.6. Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro

3.7. Esercitazione di pratiche operative

3.8. Manovre di emergenza

3.9. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio

3.10. Operazioni pratiche per dispositivi limitatori, indicatori e di controllo

3.11. Esercitazioni sull’uso sicuro, situazioni di emergenza, registro di controllo

3.12. Messa a riposo della gru per autocarro

4. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

4.1. Questionario modulo giuridico normativo e tecnico

4.2. Prova pratica finale

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Definizione e individuazione dei contenuti

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MODULO GIURIDICO NORMATIVO

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1• NORMATIVA

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• RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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Formazione dei lavoratori

Comma 1:

Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispettoalle conoscenze linguistiche, con particolare riferimentoa:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,organizzazione della prevenzione aziendale, diritti edoveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alleconseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto diappartenenza dell’azienda.

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Formazione dei lavoratori

Comma 4:La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specificodevono avvenire in occasione:

a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;b) della introduzione di:

• nuove attrezzature di lavoro;• nuove tecnologie;• nuove sostanze e preparati pericolosi.

Comma 5:L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sulluogo di lavoro.L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzatureparticolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e dirischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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Formazione dei lavoratori

Comma 6:La formazione deve essere periodicamente ripetuta inrelazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dinuovi rischi.

Comma 7:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,un’adeguata e specifica formazione e unaggiornamento periodico in relazione ai propri compiti inmateria di salute e sicurezza del lavoro.

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

Informazione, formazione eaddestramento

Comma 1:Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli36 e 37 il datore di lavoro provvede,affinché per ogni attrezzatura di lavoromessa a disposizione, i lavoratori incaricatidell’uso dispongano di ogni necessariainformazione e istruzione e ricevanouna formazione e un addestramentoadeguati, in rapporto alla sicurezzarelativamente:a) alle condizioni di impiego delle

attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.

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Informazione, formazione e addestramento

Comma 2:Il datore di lavoro provvede altresì ainformare i lavoratori sui rischi cuisono esposti durante l’uso delleattrezzature di lavoro, sulle attrezzature dilavoro presenti nell’ambienteimmediatamente circostante, anche se daessi non usate direttamente, nonché suicambiamenti di tali attrezzature.

Comma 3:Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultarecomprensibili ai lavoratori interessati.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

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Informazione, formazione eaddestramento

Comma 4:Il datore di lavoro provvede affinché ilavoratori incaricati dell’uso delleattrezzature che richiedonoconoscenze e responsabilitàparticolari di cui all’articolo 71(comma 7), ricevano unaformazione, informazione edaddestramento adeguati especifici, tali da consentire l’utilizzodelle attrezzature in modoidoneo e sicuro, anche in relazioneai rischi che possano essere causatiad altre persone.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoro adibite alsollevamento, al trasporto oall’immagazzinamento di carichi

� Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelleazionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramentevisibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, unatarga di carico indicante il carico nominale di ogni singolaconfigurazione della macchina.

� Gli accessori di sollevamento devono essere marcati inmodo da poterne identificare le caratteristiche essenziali aifini di un’utilizzazione sicura.

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Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoroadibite al sollevamento, altrasporto oall’immagazzinamento dicarichi

� I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasportodevono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione dellaloro portata massima ammissibile.

� Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento dipersone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi appostain modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità diconfusione.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

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Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoroadibite al sollevamento, al trasporto oall’immagazzinamento di carichi

� I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essereprovvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurareil pronto arresto e la posizione di fermo del carico e delmezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, aconsentire la gradualità dell’arresto.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

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� I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti inmodo da risultare appropriati, per quanto riguarda lasicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cuisollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizionid’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e diarresto.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi

� Le funi e le catenedebbono esseresottoposte a controllitrimestrali in mancanzadi specifica indicazioneda parte delfabbricante.

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� Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono asollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale dagarantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suoimpiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto dellanatura del suolo.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi

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� Il sollevamento di persone èpermesso soltanto conattrezzature di lavoro e accessoriprevisti a tal fine, infatti le gru perautocarro possono diventarePLE (piattaforme di lavoroelevabili) per sollevare personese sono dotate di cestello portaoperatore, prima verificadell’INAIL e verifiche periodicheASL/Organismi abilitati ai sensi delD.M. 11 aprile 2011.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi

In tal caso i lavoratori sollevati devono disporre di un mezzodi comunicazione sicuro e deve essere assicurata la loroevacuazione in caso di pericolo.

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La Responsabilità Penale è PERSONALE(art.27 della Costituzione), e viene fatta risalireal comportamento del soggetto incriminato.

Potranno rispondere, personalmente, di REATIcommessi nel campo della prevenzione coloroche agendo in singolo o in cooperazione conaltri cagionano ad altri lesioni da cui deriviuna malattia nel corpo.

La Responsabilità Penale viene espiata nei confrontidella società con il carcere e/o il pagamento diun'ammenda allo stato (commutazione della penain sanzione amministrativa).

La Responsabilità Civile è invece quella nei confrontidella vittima o vittime del reato, e viene generalmenteestinta con il versamento di una somma alla vittimastessa (se è viva) o alle persone che hanno promossola causa in suo nome (generalmente i familiari).

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale e civile

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Il DOLO è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 delCodice Penale: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, (…)”Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o,secondo alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di unasituazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare.

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

La Responsabilità Penale assume il criterio di:DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.

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CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche CodiceRocco)

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• Art. 437 (Rimozione odomissione dolosa di cautelecontro infortuni sul lavoro)

“Chiunque omette di collocareimpianti, apparecchi o segnalidestinati a prevenire disastri odinfortuni sul lavoro, ovvero lirimuove o li danneggia, è punitocon (…)” Situazione dipericolo

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

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La COLPA è definitanell'ordinamento penaleitaliano dall'art. 43 del CodicePenale: "Il delitto è colposo ocontro l'intenzione, (…)”

Pertanto si ha Colpa quando nonvi è la volontà di arrecaredanno.

La Responsabilità Penale assume il criterio di:COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno.

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

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• Art. 451 (Omissionecolposa di cautele o difesecontro disastri o infortunisul lavoro)

«Chiunque, per colpa, omettedi collocare, ovvero rimuove orende inservibili apparecchi oaltri mezzi destinati allaestinzione di un incendio, o alsalvataggio o al soccorsocontro disastri o infortuni sullavoro, è punito con…»Situazione di pericolo –mancanza di cinture.

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CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche CodiceRocco)

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

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CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398

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• Art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa unalesione personale è punibile con… Se ifatti … sono commessi con violazione dellenorme sulla disciplina … per laprevenzione degli infortuni sul lavoro, lapena è reclusione fino a 6 mesi a 2 anni odella multa da Euro 616,00 a Euro1.239,00. Situazione di danno

• Art. 589 (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di unapersona è punito con... Se il fatto ècommesso con violazione delle norme … laprevenzione degli infortuni sul lavoro lapena è della reclusione da 1 a 5 anni.Situazione di danno

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale


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