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corso base 2015 lezione 2 [modalità compatibilità] · 2018-05-03 · Il CCNL è un contratto di...

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1 SLIDE OTTOBRE 2015 Paghe e contributi Corso Base 30/10/2015 Relatore: Gian Luca Budroni
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OTTOBRE2015

Paghe e contributi

Corso Base 30/10/2015

Relatore: Gian Luca Budroni

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OTTOBRE2015

Contrattazione Collettiva:Il CCNL è un contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazionirappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, è un contratto atipico di naturaprivatisitca. Le norme che le disciplinano sono esclusivamente quelle del codicecivile sui contratti in generale (art. 1321 e s. c.c.).

I contratti collettivi a tutti i livelli restano vincolati al rispetto della Costituzione, delleconvenzioni internazionali e del diritto dell’Unione Europea.

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Contrattazione Collettiva:• Fissa le condizioni economiche-normative del rapporto di lavoro subordinato;• Regola i rapporti tra i soggetti protagonisti della contrattazione collettiva

(relazioni sindacali)• Livelli di contrattazione: il primo comprende gli accordi interconfederali ed i

contratti collettivi nazionali di categoria; il secondo attiene la contrattazionedecentrata siglata dalle strutture sindacali periferiche.

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Contrattazione Collettiva 1°Livello:

• Accordi interconfederali: sono stipulati dalle confederazioni sindacali deilavoratori e dei datori di lavoro. In genere fissano regole comuni per i settoriproduttivi di attività di ciascun datore di lavoro e disciplinano in modo uniformealcuni standard minimi di trattamento dei lavoratori.

• CCNL: disciplina i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti ilavoratori del settore ovunque impiegati.

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Contrattazione Collettiva 2°Livello:

• Contratto aziendale o territoriale: contrattazione di secondo livello che ha loscopo di integrare il CCNL per rispondere meglio ad esigenze della singola aziendao di un territorio specifico. Normalmente disciplina materie delegate dal ccnl.

• Contratto di prossimità: contratto particolare di secondo livello, possono derogaresia in melius che in peius, alla disciplina del ccnl. Sono efficaci su tutti i lavoratoried applicabili a tutti i lavoratori interessati (art. 8 DL 138/2011 conv. In L.148/2011).

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Libro Unico del Lavoro (LUL):(art. 39 DL 112/2008 conv L133/2008 e DM 9/7/2008)

Rappresenta lo strumento utilizzato per documentare nei confronti:

• Del lavoratore, la gestione del proprio rapporto di lavoro.• Degli organi di vigilanza, la situazione occupazionale dell'azienda ma anche la

regolarità e la correttezza con cui l'azienda gestisce i vari rapporti di lavoro, inrelazione a gestione contrattuale, adempimenti previdenziali e assistenziali,obblighi in qualità di sostituto di imposta, disciplina in materia di orario massimodi lavoro, riposi, ferie e assenze.

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Libro Unico del Lavoro (LUL):(art. 39 DL 112/2008 conv L133/2008 e DM 9/7/2008)

Ogni datore di lavoro ha un solo Libro Unico, indipendentemente dal numero diposizioni assicurative.E' composto da due sezioni (paga e presenze), deve essere numerato e lanumerazione deve essere sequenziale e quindi unica.E' possibile gestire separatamente la sezione presenze dalla sezione con i datiretributivi.L'unicità è dunque richiesta in termini di vidimazione, numerazione, registrazione,tenuta e conservazione.

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Soggetti obbligati:

1) i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, dellospettacolo, dell'autotrasporto, marittimi, che occupano lavoratori subordinati,oppure co.co.co.;

2) società anche di fatto di persone o di capitali, cooperative, e imprese familiari cheinstaurano rapporti di lavoro subordinato, oppure di co.co.co.

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Soggetti esclusi:• le pubbliche amministrazioni;• i datori di lavoro domestico;• i titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti, co.co.co. o associati in

partecipazione;• le società cooperative, e ogni altro tipo di società, anche di fatto, di persone o di

capitali, che si avvalgono del solo lavoro dei soci e che non hanno dipendenti,co.co.co.;

• le imprese familiari che si avvalgono, in modo oneroso o gratuito, del solo lavorodel coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini.

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Lavoratori da registrare:1) tutti i lavoratori subordinati, qualunque sia la qualifica attribuita (dirigenti,quadri, impiegati, operai, apprendisti, a termine, a tempo parziale, ecc.) anche seimpiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratorisomministrati. Questi ultimi saranno indicati sul libro unico dell'azienda utilizzatricecon i soli dati anagrafici, mentre su quello dell'agenzia di somministrazione anchecon i dati delle presenze;2) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinatae continuativa;3) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinatae continuativa di durata non superiore a 30 gg. (c.d. mini co.co.co.);

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Lavoratori da non registrare:• coadiuvanti di imprese commerciali;• collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari;• Soci lavoratori;• tirocinanti e stagisti. (Vademecum Ministero del Lavoro 2008 - risposta B1).

Non devono altresì essere indicati i componenti degli organi federali (Consiglio dipresidenza, Comitato centrale, Collegio sindacale e Commissioni interne) e delleCommissioni aziendali e regionali a favore dei quali sono erogati rimborsi spese eindennità di sostituzione, poiché non rivestono natura di lavoratori subordinati degliorganismi per cui prestano attività (Min. lav., interpello 33/2009).

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Modalità di tenuta:

1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, connumerazione e vidimazione dell' INAIL apposta prima dell'uso o, in alternativa, convidimazione dei soggetti autorizzati dall'INAIL in fase di stampa del modulo; lavidimazione verrà registrata con riferimento al "Codice Cliente" e non più allaPosizione Assicurativa Territoriale (PAT) e sarà adottata esclusivamente con lemodalità proprie della stampa laser ovvero della vidimazione su fogli mobili a ciclocontinuo (Nota INAIL prot. 60010.0009159 del 9 dicembre 2008).

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Modalità di tenuta:

2) stampa laser, con autorizzazione preventiva INAIL alla generazione dellanumerazione automatica in fase di stampa; ai fini di una semplificazione degliadempimenti l'INAIL ha previsto la possibilità di rilasciare un'autorizzazionepreventiva direttamente alle case di software sui vari tracciati dalle stesse elaborati eposti in uso. (Nota INAIL prot. 60010.0009159 del 9 dicembre 2008). L'INAIL (nota,15.1.2010) precisa che - l'utilizzo di LUL in modalità laser, è comunque vincolato adapposita autorizzazione che va richiesta all'Istituto attraverso apposito modello,prelevabile sul portale dell'Istituto (INAIL, Istruzioni operative 01/2010).

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Modalità di tenuta:

3) supporti magnetici dove ogni scrittura deve costituire documento informatico edeve essere collegata alle registrazioni effettuate; deve essere garantita dal sistemala consultazione in ogni momento, l'inalterabilità dei dati, l'integrità e la sequenzacronologica delle operazioni. In questo caso è necessario comunicare alla DPLcompetente le caratteristiche tecniche del sistema adottato.

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Numerazione unitaria:i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati devono:

1) acquisire delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera diincarico o in documento equipollente;

2) inviare in via telematica all' INAIL, con la prima richiesta di autorizzazione, unelenco dei datori di lavoro assistiti (Nota INAIL prot. 60010.0009159 del 9 dicembre2008);

3) comunicare telematicamente all'INAIL, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenutaacquisizione di un nuovo datore di lavoro o l'interruzione di assistenza nei confrontidi uno dei datori di lavoro già comunicati.

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Luogo di tenuta:

1) conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa,2) presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati,3) ovvero presso i centri di assistenza delle associazioni di categoria

Nelle ultime due ipotesi occorre effettuare una comunicazione preventiva alla DTL

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Art. 2094 c.c.E’ prestatore di lavoro subordinatochi si obbliga mediante retribuzione acollaborare nell’impresa, prestando ilproprio lavoro intellettuale omanuale alle dipendenze e sotto ladirezione altrui.

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Retribuzione:• Sufficiente ad assicurare esistenza

libera e dignitosa al lavoratore edalla sua famiglia (art. 36 Cost.);

• Proporzionale alla quantità equalità del lavoro prestato;

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Retribuzione:

• Retribuzione minima stabilita dai CCNL ;• Non esiste principio in base al quale a

parità di lavoro debba corrispondere paritàdi trattamento economico;

• E’ vietata una condotta discriminatoria perragioni politiche, religiose, razza, etc.

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Retribuzione:E’ il corrispettivo per il lavoro prestato:• Compensi in denaro;• Compensi in natura (fringe benefit);• Retribuzione mensile;• Retribuzione Annua Lorda;

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Retribuzione Imponibile:• Imponibile previdenziale• Imponibile fiscale

In seguito all’armonizzazione delle disposizioniprevidenziali e fiscali operata dal DLgs 314/97,i criteri di determinazione delle basi imponibilisono unificati con alcune importanti eccezioni.

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Imponibile Previdenziale:

E’ l’importo su cui sono calcolati i contributiPrevidenziali e Assistenziali posti a carico dellavoratore e del datore di lavoro.

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Imponibile Fiscale:

E’ l’importo complessivo del reddito su cuisono calcolate le imposte. E’ composto datutte le voci della retribuzione al netto delleritenute previdenziali e assistenziali a caricodel lavoratore. I redditi e la relativa impostasono disciplinati dal Capo IV del DPR917/1986 (art. 49, 50, 51 e 52).

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Dal lordo al netto:

• Retribuzione lorda imponibile - Contributi c/lavoratore = Imponibile fiscale

• Imponibile fiscale (al netto oneri deducibili) – Imposta lorda – detrazioni imposta= Retribuzione Netta


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