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Corso di Revisione Aziendale · scritture contabili e il bilancio ed è il presupposto delle...

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28/11/2010 1 Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 1 28/11/2010 Prof. Fabio La Rosa Ricercatore in Economia Aziendale Università degli Studi di Enna “KORE” Corso di Revisione Aziendale UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ENNA “KORE” Facoltà di Scienze Economiche e Sociali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Direzione AziendaleA.A. 2010-11 Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 2 28/11/2010 Corso di Revisione Aziendale Inizio corso : 24 novembre 2010 Fine corso : 27 gennaio 2011 • Orario : mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 • Programma : disponibile sulla pagina del docente. Materiale didattico : testo e slides del docente. Esame finale : orale. • Email : [email protected] • Ricevimento : mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00
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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 128/11/2010

Prof. Fabio La RosaRicercatore in Economia Aziendale

Università degli Studi di Enna “KORE”

Corso di Revisione Aziendale

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ENNA “KORE”

Facoltà di Scienze Economiche e Sociali

Corso di Laurea Specialistica in “Economia e Direzione Aziendale”

A.A. 2010-11

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 228/11/2010

Corso di Revisione Aziendale

• Inizio corso: 24 novembre 2010

• Fine corso: 27 gennaio 2011

• Orario: mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

• Programma: disponibile sulla pagina del docente.

• Materiale didattico: testo e slides del docente.

• Esame finale: orale.

• Email: [email protected]

• Ricevimento: mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00

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SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI REVISIONE AZIENDALE

PARTE I - Aspetti terminologici, storici, evolutivi e principaliclassificazioni nella Revisione aziendale. La funzione direvisione interna.

PARTE II - La funzione di revisione esterna. Aspetti normativi:la revisione legale nelle principali disposizioni di legge (D. Lgs.39/2010, TUF, codice civile)

PARTE III - La normativa tecnica: i Principi di Revisione

PARTE IV - L’analisi dei cicli aziendali

PARTE I

Aspetti terminologici, storici, evolutivi eprincipali classificazioni nella Revisione aziendale.

La funzione di revisione interna

� Premesse terminologiche: controllo, revisione e sistema dicontrollo interno.

� Cenni storici ed evolutivi sull’istituto della Revisioneaziendale.

� Principali tassonomie: ispettorato amministrativo, revisionecontabile, revisione gestionale e revisione direzionale.

� Principali tassonomie: revisione interna e revisione esterna.

� La funzione di revisione interna: finalità, caratteri distintivi estruttura del servizio.

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ORGANIZZAZIONETECNICHE

AMMINISTRATIVE

RAGIONERIA

ECONOMIA AZIENDALE

COORDINAZIONE

PROCESSO DI FORMAZIONE

DELL’ECONOMIA AZIENDALE

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ORGANIZZAZIONE

⇒ studia quali sono le composizioni più convenienti delle forzepersonali, materiali e immateriali operanti nel sistema diazienda

GESTIONE

⇒⇒⇒⇒ studia l’insieme delle operazioni economiche compiute per ilraggiungimento dei fini prestabiliti

RILEVAZIONE O RAGIONERIA

⇒⇒⇒⇒ studia la conversione della dinamica aziendale in simboli (numerio simboli di altro genere) e riconversione di questi in andamentifinanziari ed economici

LE “DOTTRINE MINORI”

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE: ASPETTI INTRODUTTIVI E

PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

• Non esiste una definizione univoca di revisione: revisioneaziendale, revisione contabile, revisione legale dei conti,revisione di bilancio, revisione gestionale, revisionedirezionale…revisione della qualità, revisione sociale, revisionedei sistemi informatici, revisione della sicurezza…

• Con il termine revisione aziendale si fa riferimento ad un“processo, costituito da un insieme coordinato di verifiche,sondaggi, riscontri ed analisi, rivolto a raccogliere elementiinformativi, necessari e sufficienti per poter esprimere ungiudizio sull’attendibilità del Bilancio d’esercizio destinato apubblicazione” (Viganò, 1991).

• Etimologia del termine “revisione”: audit � “udire” .

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE: ASPETTI INTRODUTTIVI E

PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

• Il sistema di controllo interno (SCI)

“Il controllo interno è il processo configurato e messo in attodai responsabili delle attività di governance, dalla direzione eda altro personale dell’impresa al fine di fornire unaragionevole sicurezza per il raggiungimento degli obiettiviaziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativaeconomico-finanziaria, all’efficienza ed efficacia della gestioneed al rispetto delle leggi e dei regolamenti”. (CNDC/CNR,Principi di revisione, Documento n. 315, La comprensionedell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi dierrori significativi).

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE: CENNI STORICI ED EVOLUTIVI

• CENNI STORICI SULL’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE

- 1862: emanazione del British Companies Act in UK; istituzionedella Corte dei Conti in Italia;- 1880: istituzione dell’Institute of Chartered Accountants in Englandand Wales (ICAEW) in UK.- 1887: istituzione dell’American Institute of Certified PublicAccountants (AICPA) in USA.- Inizio ‘900: ruolo del Collegio sindacale e obbligo di revisione soloper alcune categorie di società cooperative;- 1932: certificazione obbligatoria dei bilanci delle società ammessealla quotazione in borsa negli USA- 1934: istituzione della SEC (Securities and Exchange Commission)

in USA.- 1936: istituzione del Ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

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- L. 1966/1939: costituzione e disciplina delle societàfiduciarie e di revisione in Italia.

- 1942: riforma del c.c. e ruolo dei sindaci nelle società per azioni

- L. 216/1974: Delega al Governo per l’emanazione di norme diattuazione in materia di revisione e certificazione dei bilanci dellesocietà quotate;

- D.P.R. 136/1975: istituzione CO.N.SO.B. e Albo specialedelle società di revisione; obbligo di revisione ecertificazione dei bilanci delle S.p.A. quotate (solo dal1982);

- Estensione dell’obbligo di revisione ad altre società (apartecipazione statale, editoriali, assicurative, S.I.M., ecc.) ed entiprivati e pubblici (Province, Comuni, A.S.L., ecc.);

L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE: CENNI STORICI ED EVOLUTIVI

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- Delibera CO.N.SO.B. 1079/1982: riconoscimento dei principi contabiliemanati dal CNDC quale riferimento per le società quotate e per lesocietà di revisione e raccomandazione dei principi di revisione perqueste ultime;

- D. Lgs. 127/91 e 88/92: istituzione del Registro dei revisori contabilic/o il Ministero di Giustizia; eliminato il riferimento ai “corretti principicontabili”;

- D. Lgs. 58/98: normativa sulla corporate governance dellesocietà quotate in Borsa; sostituzione del termine“certificazione” con quello di “giudizio”;

- Comunicazione CO.N.SO.B. n. 9908845/1999: disciplina sullastruttura e il contenuto della relazione di revisione;

- 2001: emanazione del SOA (Sarbanes-Oxley Act) in USA edistituzione del PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board);

L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE: CENNI STORICI ED EVOLUTIVI

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- Ottobre 2002: emanazione dei nuovi Principi di Revisione ad operadel CNDC e dl CNRC

- D. Lgs. 06/03: riforma del diritto societario e della corporategovernance nelle società non quotate

- D. Lgs. 262/05: Legge sulla “Tutela del risparmio”

- D. Lgs. 303/06: coordinamento della L. 262/05 con TUB e TUF

- D. Lgs. 32/07: parziale attuazione della “DirettivaArmonizzazione”

- D. Lgs. 39/10: riforma della revisione legale dei conti

L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE: CENNI STORICI ED EVOLUTIVI

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE:CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

• Revisione sociale (social auditing): ha ad oggetto la verificadell’orientamento dell’impresa alla responsabilità sociale.

Revisione contabile

Ispettoratoamministrativo

• Ispettorato Amministrativo: è il primo stadio della revisione.Le verifiche sono finalizzate a rilevare furti, frodi, irregolarità emancato rispetto delle procedure.

Criterio: grado di approfondimento delle indagini conoscitive

Revisione sociale

• Revisione Contabile (Financial auditing): ha ad oggetto lescritture contabili e il bilancio ed è il presupposto delle analisisuccessive.

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE:CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

• Revisione Direzionale (Management auditing): è il più elevatolivello dell’attività di revisione. Il controllo ha ad oggetto la validitàdelle strategie e delle politiche aziendali, delle decisioni tattiche,delle strutture organizzative e degli stili di direzione e di gestionedel personale implementati dal vertice aziendale.

Revisione direzionale

• Revisione Gestionale (Operational auditing): finalizzataall’accertamento dell’efficiente ed economico impiego econservazione delle risorse aziendali (beni, persone, attività, ecc.)e dei relativi processi gestionali (uso di indici di efficienza).

Revisionegestionale

Revisione contabile

Ispettoratoamministrativo

Revisione sociale

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE:CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

• Fini: interni (miglioramento controllo)• Destinatari: direzione e cda

• Soggetti: interni (ma non sempre)• Qualificazione professionale non elevata• Minore indipendenza• Oggetto più ampio e non limitato alla contabilità

• Procedure di revisione basate sucampioni estesi o sull’intera popolazione • Volontaria• Continuativa

• Fini: esterni (giudizio)• Destinatari: direzione e azionisti e la collettività (stakeholders) • Soggetti: esterni • Qualificazione professionale elevata• Maggiore indipendenza• Oggetto più limitato

• Procedure di revisione basate su campioni ridotti• Obbligatoria e volontaria• Periodica

Criterio: finalità che si intendono perseguire con l’attività di revisione

Revisione interna (Internal auditing):

Revisione esterna (External auditing):

Differenze

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE:CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

• La revisione esterna ed interna impiegano logiche, metodologie e tecniche operative di revisione simili;

• Comune matrice deontologico-professionale;

• È possibile individuare un comune campo d’azione (entrambe sonointeressate all’accertamento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema deicontrolli interni di tipo contabile).

Affinità

Revisione interna (Internal auditing):

Revisione esterna (External auditing) :

• Relazioni finali numerose e periodiche• Contenuto generalmente non prefissato, articolato e analitico

• Relazione finale unica (giudizio)• Contenuto standardizzato e sintetico

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE:CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

Ulteriori criteri:

• Ampiezza dell’oggetto di revisione

Revisioni globali (o integrali) vs.

Revisioni parziali

• TempoRevisioni continuative

vs.Revisioni occasionali

• Obbligo di leggeRevisioni obbligatorie (o legali)

vs. Revisioni volontarie

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ESEMPI DI REVISIONI OBBLIGATORIE E DI REVISIONI VOLONTARIE

REVISIONI OBBLIGATORIE:

• ispezioni svolte dalla Banca d’Italia nell’ambito delle funzioni divigilanza sull’ordinamento bancario;

• ispezioni svolte dalla Consob presso le società quotate;

• verifiche svolte da periti contabili nell’ambito di curatele fallimentari;

• revisioni affidate all’organo di polizia tributaria per gli accertamentirichiesti ai fini dell’imposte sul reddito.

REVISIONI VOLONTARIE:

• revisioni operate da banche o istituti di finanziamento in concomitanzaalle procedure di affidamento;

• revisioni richieste volontariamente alle società autorizzate ai sensi dellalegge n. 1966/1939 sulle attività fiduciarie e di revisione.

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L’ISTITUTO DELLA REVISIONE AZIENDALE:CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

Ulteriori criteri:

• Tipo di indagineRevisioni dirette

vs.Revisioni indirette

• Forma Revisioni formali

vs. Revisioni sostanziali

• ApproccioRevisioni documentali

Revisioni sostanziali

Revisioni sul SCI

Revisioni comparative

• Tipo di aziendaRevisioni private

vs. Revisioni no profit Revisioni pubbliche

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IL “CALEIDOSCOPIO” DELLA REVISIONE AZIENDALE

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La Revisione Interna

(Internal Auditing)

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LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

L’esigenza di una funzione di revisione interna deriva da:

• mancanza nelle imprese di adeguate capacità tecniche sia permonitorare le operazioni di gestione sia per valutare l’adeguatezza e permigliorare il SCI;

• presenza di operazioni complesse e delicate che comportano conflittid’interessi (necessità di un organo super-partes e indipendente);

• necessità di assicurare una facilitazione del lavoro di revisione esterna econseguente risparmio dei costi e tempi necessari per il giudizio sulbilancio;

• necessità di verificare l’efficienza del SCI a seguito dell’aumento delledimensioni aziendali e crescente livello di regolamentazione dei settorieconomici;

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EVOLUZIONE DELLE DEFINIZIONIDI REVISIONE INTERNA

ANNO OBIETTIVO/DEFINZIONE APPROCCIO/VALENZA

1947

“OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE

DEI PROBLEMI AZIENDALI AVENTI

NATURA CONTABILE E

FINANZIARIA”

INQUISITORIA, INTERFACCIA

CON I REVISORI ESTERNI

1957

“NON SOLO CONTABILE, MA

ANCHE ACCERTAMENTI DELLE

CONDIZIONI DI EFFICIENZA NELLO

SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE”

DA CONTROLLO DELLA

REGOLARITA’ FORMALE

ALLA VALUTAZIONE

DELL’EFFICIENZA

1971

“FUNZIONE AUTONOMA DI ESAME

SVOLTA AD UTILITA’ DELL’ALTA

DIREZIONE PER LA VALUTAZIONE

DELL’INSIEME DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE E GESTIONALI”

FUNZIONE UTILE ALL’ALTA

DIREZIONE GARANTE DEL

SISTEMA DI CONTROLLO

INTERNO

1994

“PRESTARE ASSISTENZA A TUTTI I

COMPONENTI

DELL’ORGANIZZAZIONE”

FUNZIONE DI CONSULENZA,

OLTRE CHE DI CONTROLLO,

ALL’INTERASTRUTTURA

ISPETTORE

FISCALE

CONSULENTE

COSTRUTTIVO

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LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

• La revisione interna è “un’attività indipendente di valutazione e verificadelle operazioni quale servizio alla direzione”. (IIA – def.)

• L’attività di revisione (contabile) interna ha ad oggetto due grandi aree:- il sistema contabile aziendale (procedure e risultanze documentali);- il sistema delle attività patrimoniali, dei mezzi finanziari e dei risultatieconomico-reddituali.

• L’attività di revisione si esplica tramite:- l’audit ai sistemi dei controlli interni, volto a garantire l’adeguatezza dei

controlli contabili, dei controlli amministrativo-finanziari e gestionali, delsistema generale dei controlli interni, l’attendibilità e l’integrità delleinformazioni alla direzione, la salvaguardia del patrimonio, l’aderenza deicomportamenti e delle operazioni aziendali alle normative proceduraliprefissate e la congruità delle procedure di controllo.- l’audit al bilancio, che va oltre l’accertamento formale della regolare

tenuta delle scritture contabili.

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LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

L’organizzazione e l’attività del servizio di revisione interna:

• La struttura e la dimensione dei servizi di revisione interna

Può essere unica o strutturata su più livelli che differiscono perindipendenza, frequenza e dimensione delle revisioni, e tipologia di revisione.

• La posizione nell’organigramma aziendale

La funzione di revisione risponde al vertice aziendale e si configura come unorgano di “staff” specialistico.

• L’organigramma della funzione di revisione interna

Dipende dalla dimensione dell’ufficio di revisione e varia da forme elementari(un capo revisore e pochi assistenti, assenza di un organigramma eflessibilità delle funzioni) a forme più elaborate.

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LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

• La qualificazione del personale: dipende dalle funzioni della revisioneinterna. Si distinguono i seguenti livelli tipici:- direttore del servizio (con compiti di direzione e funzionali);- revisore senior;- revisore assistente.

• I programmi di revisione e il manuale di revisione interna

Servono per l’istruzione dei revisori e fungono da guida standardnell’attività di revisione; eventuali variazioni devono essere comunicate.

• I rapporti per la direzione

La stesura del rapporto inizia durante il lavoro di revisione. Devono esserechiari, sintetici e tempestivi. Si compongono di un rapporto “dettagliato” edi uno “condensato”.

L’organizzazione e l’attività del servizio di revisione interna:

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LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

• IIA : Institute of Internal Auditors (1941)

• AIIA : Associazione Italiana Internal Auditors (1972)

Organi preposti alla funzione di revisione interna:

PARTE II

ASPETTI NORMATIVI:

LA FUNZIONE DI REVISIONE ESTERNA

(EXTERNAL AUDITING):

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(D. Lgs. 39 del 22 gennaio 2010)

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I PILASTRI DELLA REVISIONE AZIENDALEFonte:Hinna

L.MessierW.,Auditing.Fondam

entidirevisionecontabile,McGrawHill,

2007.

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO ITALIANO

1) Riferimento legale (obbligo di revisione)

- D. lgs. 39/2010: revisione legale dei conti

- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Legge Draghi) prevedel’obbligo della revisione legale per le:

� Società quotate (art. 155)

� Società controllate di Società quotate (art. 165)

� Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico(art. 116).

- Codice Civile.

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO ITALIANO

2) Normativa “secondaria” e tecnica di riferimento:

� Delibere e Comunicazioni CONSOB: gli emittenti quotati e le societàdi revisione iscritte all’Albo speciale devono attenersi ad ognicomunicazione e raccomandazione rilasciata dall’Autorità divigilanza;

� Principi Contabili emessi dalla Commissione paritetica per lastatuizione dei principi contabili dal Consiglio Nazionale dei DottoriCommercialisti (CNDC) e dei Ragionieri (CNR) e, dal 2002, emessidall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

� Principi di Revisione emessi dalla Commissione paritetica per lastatuizione dei principi di revisione del Consiglio Nazionale deiDottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) .

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

I PRINCIPI DI REVISIONE�Principio n. 001: Il giudizio sulla coerenzadella relazione sulla gestione con il bilancio�Principio n. 200: Obiettivi e principi generalidella revisione contabile del bilancio� Principio n. 220: Il controllo della qualitàdel lavoro di revisione contabile� Principio n. 230: La documentazione dellavoro�Principio n. 240: La responsabilità delrevisore nel considerare le frodi nel corsodella revisione contabile del bilancio� Principio n. 250: Gli effetti connessi allaconformità a leggi ed a regolamenti�Principio n. 260: Comunicazione di fatti ecircostanze attinenti la revisione airesponsabili delle attività di governance� Principio n. 300: Pianificazione dellarevisione contabile del bilancio� Principio n. 315: La comprensionedell’impresa e del suo contesto e lavalutazione dei rischi di errori significativi� Principio n. 320: Il concetto disignificatività nella revisione� Principio n. 330: Le procedure di revisionein risposta ai rischi identificati e valutati� Principio n. 402: Considerazioni sullarevisione contabile di imprese che utilizzanofornitori di servizi

�Principio n. 500: Gli elementi probativi dellarevisione� Principio n. 501: Gli elementi probativi.Considerazioni addizionali per casi specifici� Principio n. 505: Le conferme esterne� Principio n. 510: La verifica dei saldi d’apertura aseguito dell’assunzione di un nuovo incarico� Principio n. 520: Le procedure di analisicomparativa� Principio n. 530: Campionamento di revisione edaltre procedure di verifica con selezione delle voci daesaminare� Principio n. 540: La revisione delle stime contabili� Principio n. 545: La revisione delle misurazioni delfair value (valore equo) e della relativa informativa� Principio n. 550: Le parti correlate� Principio n. 560: Eventi successivi� Principio n. 570: Continuità Aziendale� Principio n. 580: Le attestazioni della Direzione�Principio n. 600: L’utilizzo del lavoro di altri revisori� Principio n. 610: L’utilizzo del lavoro di revisioneinterna� Principio n. 620: L’utilizzo del lavoro dell’esperto

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

• La disciplina della revisione legale è raccolta in un unico testo normativo;

• Sostituzione dell’espressione “controllo contabile” con “revisione legale dei

conti”;

• Abilitazione all’esercizio della professione di revisore (tirocinio, esame di

stato e formazione continua, iscrizione e contenuto informativo del registro

dei revisori, regole di deontologia);

• Modalità di conferimento, di revoca e dimissioni dall’incarico;

• Funzioni di vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanza, (MEF)

dell’Isvap e della Consob, i reati e le relative sanzioni;

• Istituzione di un unico registro dei revisori tenuto dal MEF;

• Adozione obbligatoria degli ISA emanati dall’IFAC;

• Controllo di qualità della revisione contabile.3328/11/2010

LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTIDirettiva 2006/43/Ce (“Nuova ottava direttiva” o “Direttiva audit”)

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 3428/11/2010

Sintesi dei contenuti del D. Lgs. 39/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

D. Lgs. 39/2010Art. 1 - Definizioni

a) “affiliata di una società di revisione legale”: ente legato alla società di

revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione

di controllo;

c) “enti di interesse pubblico”: società individuate ai sensi dell’art. 16;

g) “Registro dei revisori legali”: registro nel quale sono iscritti i revisori

legali e le società di revisione legale;

h) “relazione di revisione legale”: documento contenente il giudizio sul

bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l’incarico di revisione e

che è firmato dal responsabile della revisione;

i) “responsabile della revisione”: 1) il revisore legale cui è stato conferito

l’incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento

dell’incarico, se l’incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

l) “rete”: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di

revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la

condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una

direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della

qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle

risorse professionali;

m) “revisione legale”: revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in

conformità alle disposizioni del decreto legislativo;

n) “revisore legale”: persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del

c.c. e delle disposizioni del decreto legislativo e iscritta nel Registro;

p) “revisore del gruppo”: revisore legale o società di revisione legale incaricati della

revisione legale dei conti consolidati;

q) “società di revisione legale”: società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi

delle disposizioni del decreto legislativo e iscritta nel Registro.3628/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 1 - Definizioni

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

D. Lgs. 39/2010Art. 2 - Abilitazione all’esercizio della revisione legale

Art. 5 – Formazione continua

1. L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento

adottato dal MEF, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con

regolamento dal MEF, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio;

d) hanno superato l’esame di idoneità professionale.

Art.5 - 1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono

parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al

perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità

professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal MEF, sentita la

Consob. 3728/11/2010

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del

Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale

comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i

revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno

collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per

tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un’apposita

sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai

programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di

revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e

aggiornamento, secondo le modalità definite dal MEF, di concerto con il Ministro

della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

3. Gli iscritti nella sezione “revisori inattivi” del Registro non sono tenuti a osservare

gli obblighi in materia di formazione continua e non sono soggetti al controllo

della qualità, né al pagamento dei contributi per la copertura dei relativi costi.3828/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 8 - Sezione del Registro per i revisori inattivi

28/11/2010

20

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei

conti rispettano i principi di deontologia professionale, di

riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e

ordini professionali e approvati dal MEF, di concerto con il

Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal

MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il soggetto

precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere

ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito

alla società che conferisce l’incarico. Il soggetto precedentemente

incaricato della revisione consente l’accesso a tali informazioni.

3928/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 9 - Deontologia professionale, riservatezza

e segreto professionale

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale

dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere

in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale

dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di

revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di

altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di

servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e

ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della

società di revisione legale risulta compromessa.

3. Se l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di

essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del

patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o

la società di revisione legale devono adottaremisure volte a ridurre tali rischi.

4028/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l’indipendenza del

revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione

legale.

5. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotano di procedure

idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono

comprometterne l’indipendenza.

6. L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da

poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti

i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali

rischi.

8. I soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione legale

o di un’affiliata non possono intervenire nella revisione legale in un modo che può

compromettere l’indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

4128/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

9. Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere

subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione

dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla

prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce

l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale

o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in

modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i

soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse

professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:

4228/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

28/11/2010

22

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze

patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce

l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei

dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche,

un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale

che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in

alcun modo determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti

rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini

professionali e approvati dal MEF, sentita la Consob, ovvero emanati dal MEF,

sentita la Consob.4328/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati

dalla Commissione europea.

2. Il MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca

d’Italia e l’ISVAP, può disporre con regolamento l’obbligo di osservare

procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il

divieto di osservare parte dei principi di revisione, solo nel caso in cui

l’obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative

alla portata della revisione legale.

3. Fino all’adozione dei principi di revisione adottati dalla Commissione

europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione

elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali tengono conto di

quelli emanati dagli organismi internazionali4428/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 11 e 12 – Principi di revisione

28/11/2010

23

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. L’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce

l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al

revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico

e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante

l’incarico.

2. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

dell'incarico.

3. L’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra

una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un

altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce

giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento

contabile o a procedure di revisione.

4528/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 13 – Conferimento, revoca e dimissioni

dall’incarico, risoluzione del contratto

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

4. Il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi

dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità

definiti con regolamento dal MEF, sentita la Consob. In ogni caso, le

dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire

alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso

d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di

revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in

cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il

quale è conferito l’incarico di revisione legale. In tali casi, la società

sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un

nuovo incarico.

4628/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico,

risoluzione del contratto

28/11/2010

24

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le

funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo

revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione

di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque,

non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del

contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di

revisione legale informano tempestivamente il MEF, per la revisione legale

relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle

dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate

spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

4728/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico,

risoluzione del contratto

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di

effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio

di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di

gestione nelle scritture contabili.

4828/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 14 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

2. La relazione comprende:a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidatisottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicatedalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazionedei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme allenorme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero ecorretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economicodell’esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione deidestinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4928/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 14 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 5028/11/2010

RELAZIONI DI REVISIONE:tipologie di giudizio

• Giudizio senza rilievi (Unqualified opinion)

• Giudizio con rilievi (Qualified opinion)

• Giudizio negativo (Adverse opinion)

• Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio (Disclaimer of opinion)

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 5128/11/2010

• Sostituito il termine “Certificazione” con “Giudizio”. Non si parla di“relazione di certificazione” ma di “relazione della società di revisione”.

• Risponde non solo all’esigenza di un linguaggio più moderno, maanche alla necessità di eliminare una delle cause dell’“expectationgap”, ossia il divario tra ciò che la revisione può dare e ciò che èl’aspettativa del mercato.

• Maggiore flessibilità nell’espressione del giudizio rispetto al previgentedualismo “rilascio - non rilascio” della “certificazione”.

GIUDIZIO DEI REVISORI SUI BILANCI

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un

giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere

un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429 del

codice civile, salvo quanto disposto dall’articolo 154-ter del TUIF.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli

amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e

possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati

della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili

dell’espressione del relativo giudizio.

5228/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 14 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della

revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli

amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla

revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di

atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte

di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni

dalla data della relazione di revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del

bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro

relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi

terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l’accesso a tale

documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale

documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o

della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.

5328/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 14 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con

gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di

revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti

dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali,

essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività

di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di

revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti

illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo

effettivo al danno cagionato.

3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente

articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di

revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività

di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.5428/11/2010

D. Lgs. 39/2010Art. 15 – Responsabilità

28/11/2010

28

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1 Sono enti di interesse pubblico:a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercatiregolamentati italiani e dell’UE e quelle che hanno richiesto tale ammissione allanegoziazione;b) le banche;c) le imprese di assicurazione;d) le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia;e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercatiregolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;f) le società di gestione dei mercati regolamentati;g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;i) le società di intermediazione mobiliare;l) le società di gestione del risparmio;m) le società di investimento a capitale variabile;n) gli istituti di pagamento;o) gli istituti di moneta elettronica;p) gli intermediari finanziari.

5528/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

D. Lgs. 39/2010 - Art. 16 – Enti di interesse pubblico

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di

revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato

o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di

cessazione del precedente incarico.

2. La Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere

l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del

responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure

da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete,

i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti

della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti

servizi all’ente di interesse pubblico che ha conferito l’incarico di revisione e

alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a

comune controllo:

5628/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICOD. Lgs. 39/2010 - Art. 17 –Indipendenza

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazionicontabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;d) servizi attuariali;e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti

alla selezione, formazione e gestione del personale;g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi

bancari d’investimento;h) prestazione di difesa giudiziale;i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale,

non collegati alla revisione, individuati dalla Consob conregolamento.

5728/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICOD. Lgs. 39/2010 - Art. 17 –Indipendenza

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

4. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse

pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo

eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente

tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se

non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di

revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e

supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non

possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo

dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione, né possono prestare lavoro

autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni

dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione

dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci,

amministratori o dipendenti della società di revisione.

5828/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICOD. Lgs. 39/2010 - Art. 17 –Indipendenza

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di

controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non

possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente né delle

società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso

almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di

lavoro.

7. La violazione dei suddetti divieti è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro

irrogata dalla Consob.

8. Il divieto previsto dall’art. 2372, quinto co., c.c., si applica anche al

revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato

conferito l’incarico e al responsabile della revisione.

5928/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICOD. Lgs. 39/2010 - Art. 17 –Indipendenza

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

9. I revisori legali e le società di revisione legale:

a) annualmente confermano per iscritto al Comitato per il controllo

interno e la revisione contabile, la propria indipendenza e

comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione

forniti all’ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di

appartenenza;

b) discutono con il Comitato per il controllo interno e la revisione

contabile, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure

adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di

lavoro.

6028/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICOD. Lgs. 39/2010 - Art. 17 –Indipendenza

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. I revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sitointernet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazionedi trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e digoverno;

b) una descrizione dell’eventuale rete di appartenenza e delle disposizionigiuridiche e strutturali che la regolano;

c) una descrizione del SCI della qualità e una dichiarazione dell’organo diamministrazione o di direzione, in ordine all’efficacia del suofunzionamento;

d) l’indicazione della data in cui è stato svolto l’ultimo controllo della qualità;e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di

revisione legale nell’esercizio sociale precedente;f) una dichiarazione relativa all’adozione di misure idonee a garantire

l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale checonfermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alledisposizioni in materia di indipendenza;

6128/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

D. Lgs. 39/2010 - Art. 18 – Relazioni di trasparenza

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

g) una dichiarazione relativa all’adozione di misure idonee a garantire laformazione continua;

h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisorelegale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturatototale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi diverifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dallarevisione contabile;

i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.

2. In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per lasicurezza delle persone.

3. La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale, ovvero da un legalerappresentante della società di revisione legale. La firma può essereapposta anche in formato elettronico.

4. La Consob può richiedere di apportare modifiche e integrazioni allarelazione di trasparenza con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

6228/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

D. Lgs. 39/2010 - Art. 18 – Relazioni di trasparenza

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisionecontabile vigila su:

a) il processo di informativa finanziaria;b) l’efficacia dei SCI, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;d) l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in

particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:a) il collegio sindacale;b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione

e controllo dualistico, ovvero un comitato costituito al suo interno. Almenouno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscrittinel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema diamministrazione e controllo monistico.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per ilcontrollo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede direvisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel SCI inrelazione al processo di informativa finanziaria.

6328/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 19 – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. Gli iscritti nel Registro che NON svolgono la revisione legale su enti di

interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni 6

anni.

2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse

pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni 3 anni.

3. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di

un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione

dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione

specifica in materia di controllo della qualità.

4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo

della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni

conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o

la società di revisione legale oggetto del controllo.

6428/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

D. Lgs. 39/2010 - Art. 20 – Controllo di qualità

28/11/2010

33

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

5. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di

revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di

revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità

delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del SCI della

qualità nella società di revisione legale.

6. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione

contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali

raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di

effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali

interventi sono posti in essere.

7. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli

interventi indicati nella relazione entro il termine nella stessa definito. In caso

di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il MEF e la

Consob possono applicare le sanzioni.6528/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

D. Lgs. 39/2010 - Art. 20 – Controllo di qualità

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

8. Con riferimento al controllo di qualità, il MEF, sentita la Consob, detta

con proprio provvedimento disposizioni di attuazione, definendo in

particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per

la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per

la redazione della relazione.

9. Con riferimento al controllo di qualità, la Consob detta con regolamento

disposizioni di attuazione, definendo in particolare i criteri per lo

svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone

fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della

relazione.

6628/11/2010

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

D. Lgs. 39/2010 - Art. 20 – Controllo di qualità

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. Il MEF provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società

di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti

di interesse pubblico, nonché in merito a:

a) l’abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nelRegistro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;c) la formazione continua;d) il rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei revisori

legali e delle società di revisione legale.

2. Il MEF può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per

lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi

all’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla

tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della

formazione continua e al controllo della qualità.

6728/11/2010

VIGILANZA D. Lgs. 39/2010 - Art. 21 – Competenze e poteri del MEF

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

6. Nell'esercizio della vigilanza, il MEF può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la

trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa

stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante

audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri

degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il

termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale,

nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il MEF pubblica sul proprio sito internet

una relazione sull’attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l’altro, i

risultati complessivi dei controlli della qualità.

6828/11/2010

VIGILANZA D. Lgs. 39/2010 - Art. 21 – Competenze e poteri del MEF

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società

di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su EIP per controllarne

l’indipendenza e l’idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob

provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità.

2. I soggetti che svolgono la revisione legale dei conti presso EIP osservano i principi

relativi al SCI della qualità elaborati da associazioni e ordini professionali e

approvati dalla Consob, o emanati dalla Consob.

3. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione diatti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dairevisori legali e dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione econtrollo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per larelativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti dichiunque possa essere informato dei fatti.

6928/11/2010

VIGILANZA D. Lgs. 39/2010 - Art. 22 – Competenze e poteri CONSOB

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

4. La Consob può delegare compiti connessi all’effettuazione dei controlli della

qualità ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilità:

a) l’approvazione e l’eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

b) l’approvazione e l’eventuale modifica delle relazioni sul controllo di qualità;

c) l’approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della

qualità;

d) l’emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate

all’ente al quale sono stati delegati i compiti.

7. La Consob vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati,

può indirizzare ad esso raccomandazioni, può in ogni momento revocare la

delega e recedere senza oneri dalla convenzione, avocando i compiti delegati.

8. La Consob può partecipare ai controlli svolti dall’ente e avere accesso a ogni

documento pertinente.7028/11/2010

VIGILANZA D. Lgs. 39/2010 - Art. 22 – Competenze e poteri CONSOB

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

9. La relazione sul controllo di qualità, è comunicata ai revisori legali ed alle società

di revisione legale e discussa con tali soggetti prima della sua finalizzazione.

10. Non possono essere incaricati del controllo della qualità i revisori legali che

hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti, diretti o

indiretti, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura

professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, con un revisore

legale o con una società di revisione legale.

11. Un soggetto non può essere incaricato del controllo della qualità se non sono

trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o

indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura

professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, con il revisore

legale o la società di revisione legale oggetto del controllo di qualità.

12. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob

nella relazione e pubblicati sul proprio sito internet.

7128/11/2010

VIGILANZA D. Lgs. 39/2010 - Art. 22 – Competenze e poteri CONSOB

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. Il MEF, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione

legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni,

può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzioneamministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, ilresponsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili leirregolarità;

c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi

incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile

della revisione legale.

2. Il MEF dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di

revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai

provvedimenti indicati.

7228/11/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI D. Lgs. 39/2010

Art. 24 – Provvedimenti del MEF

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento

dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro

gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una

sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a

cinquecentomila euro;

b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a EIP;

c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di

accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a EIP per un

periodo non superiore a 3 anni;

7328/11/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALID. Lgs. 39/2010

Art. 26 – Provvedimenti del MEF

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1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento

dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro

gravità:

d) proporre al MEF la sospensione dal Registro, per un periodo

non superiore a 5 anni, del responsabile della revisione legale dei

conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

e) proporre al MEF la cancellazione dal Registro della società di

revisione o del responsabile della revisione legale.

3. La Consob propone al MEF la cancellazione dal Registro dei

revisori legali, della società di revisione o del responsabile della

revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati.

7428/11/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALID. Lgs. 39/2010

Art. 26 – Provvedimenti del MEF

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o

per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con

la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari

delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni

concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre

in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono

puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con

l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle

comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un EIP, la

pena è della reclusione da uno a cinque anni.

7528/11/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALIArt. 27 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni

dei responsabili della revisione legale

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Art. 28 - 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o

della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi

inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la

reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di

amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali,

nell’esercizio della revisione legale dei conti degli EIP o delle società da queste

controllate, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti

in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno

a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Art. 29 - 1. I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando

documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo

svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a

settantacinquemila euro.

7628/11/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALIArtt. 28 e 29 – “Corruzione dei revisori” e

“Impedito controllo”

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

Art. 30 1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di

amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che

percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a

revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli

legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la

multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti

e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno

corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 31 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti

della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia

direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione

o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una

di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a

tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.0657728/11/2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALIArtt. 30 e 31 – “Compensi illegali” e “Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione”

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

Nell’art. 2427, c.c. è inserito dopo il punto 16:

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le

informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo

bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al

revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale

dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per

gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di

competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei

corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione

contabile;”.

7828/11/2010

ALTRE DISPOSIZIONID. Lgs. 39/2010

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

LA REVISIONE LEGALE NELLE S.R.L.

7928/11/2010

Modifica art. 2477 c.c.: nella s.r.l. sono state introdotte ulterioriipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 80

LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (Sezione V-bis – art. 154-bis)

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

“1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membrod’origine prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto allaredazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatoriodell’organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse almercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica,patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da unadichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto allaredazione dei documenti contabili societari, che ne attestano lacorrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societaripredispone adeguate procedure amministrative e contabili per lapredisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancioconsolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario”.

28/11/2010

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 81

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

“4. Al dirigente preposto devono essere conferiti adeguati poteri e mezziper l’esercizio dei compiti attribuiti.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto attestano conapposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestraleabbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedureamministrative e contabili per la redazione del bilancio d’esercizio,consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nelcorso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabiliinternazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e dellescritture contabili;

LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (Sezione V-bis – art. 154-bis)

28/11/2010

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 82

d) l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera ecorretta della situazione patrimoniale, economica e finanziariadell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione sullagestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultatodella gestione nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delleimprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione deiprincipali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sullagestione contiene un’analisi attendibile delle informazioni.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori siapplicano anche ai dirigenti preposti, in relazione ai compiti loro spettanti.

LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (Sezione V-bis – art. 154-bis)

28/11/2010

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8328/11/2010

art. 155 – Attività di revisione contabileart. 156 – Relazioni di revisioneart. 157 – Effetti dei giudizi sui bilanciart. 158 – Proposte di aumento del capitale, di fusione, discissione e di distribuzione acconti sui dividendiart. 159 - Conferimento e revoca dell’incaricoart. 160…abrogato dal D. lgs. 39/2010…art. 161 …abrogato dal D. lgs. 39/2010…art. 162…abrogato dal D. lgs. 39/2010…art. 163…abrogato dal D. lgs. 39/2010…art. 164 …abrogato dal D. lgs. 39/2010…art. 165 …abrogato dal D. lgs. 39/2010…art. 165-bis …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

Sezione VI - TUF (Revisione legale dei conti)

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8428/11/2010

1. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano

senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti

ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento

dell’attività di revisione legale sul bilancio d’esercizio e

consolidato.

3. …abrogato dal D. lgs. 39/2010….

L’ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE(ART. 155 DECRETO DRAGHI)

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8528/11/2010

1. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

2. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

3. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione diimpossibilità di esprimere un giudizio o in presenza dirichiami di informativa relativi a dubbi significativi sullacontinuità aziendale il revisore legale o la società direvisione legale informano tempestivamente la Consob.

4-bis…abrogato dal D. lgs. 39/2010…

5. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

RELAZIONI DI REVISIONE (ART. 156 - DECRETO DRAGHI)

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8628/11/2010

INCARICO DI REVISIONE(ART. 159 - DECRETO DRAGHI)

1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della societàdi revisione legale, la società che deve conferire l’incaricoinforma tempestivamente la Consob, esponendo le cause chehanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico.

2. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

3. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

4. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

5. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

6. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

7. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

8. …abrogato dal D. lgs. 39/2010…

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8728/11/2010

LA FUNZIONE DI REVISIONE ESTERNA:

OVERVIEW SUL

PROCESSO DI REVISIONE

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8828/11/2010

La revisione del bilancio di una società si definisce come ilcomplesso di verifiche effettuate da un revisore contabileindipendente al fine di esprimere un giudizioprofessionale sull’attendibilità con cui il bilancio presentala situazione patrimoniale-finanziaria e il risultatoeconomico d’esercizio, e sulla conformità alle norme chene disciplinano i criteri di redazione.

LA FUNZIONE DI REVISIONEESTERNA: OBIETTIVI

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 8928/11/2010

� Evoluzione del sistema economico: elevato tasso di crescita,internazionalizzazione dei mercati; sviluppo della concorrenza � leimprese hanno riformulato le strategie di business e assunto nuovi rischi.

� Il sistema dei controlli aziendali (Control Governance) non ha seguitotale evoluzione � crollo di grandi imprese in USA, Canada, Gran Bretagnae Italia (Enron, Maxwell, Barclays, Gruppo Ferruzzi, Cirio, Parmalat, …).

� Necessità che i modelli di controllo si evolvano per seguire ilcambiamento delle imprese � nuovo approccio che consente diindividuare i rischi derivanti dalla complessa gestione aziendale.

StrategieRischi

Controlli

L’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE ESTERNA

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9028/11/2010

L’APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE CONTABILE: IL FLUSSO LOGICO

L’approccio alla revisionedovrebbe basarsi sullaconsiderazione che non tuttele aziende sono uguali, cosìcome il contesto diriferimento in cui operano leaziende. Per differenziare ilavori di revisione al fine diadattarli alle singole realtà,si segue il seguentepercorso logico:

La comprensione delle Strategie e obiettivi

consente di individuare i Rischi d’impresa

e i più rilevanti Processi aziendali

Controlli interni

e individuare all’interno dei processi i

al fine di valutare i Rischi sul bilancio

..e da qui impostare le procedure di revisione a misura dell’impresa.

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9128/11/2010

IL RISCHIO DI REVISIONE(AUDIT RISK)

� Il rischio di revisione è il rischio di esprimere ungiudizio positivo su un bilancio significativamenteerrato.

� È compito del revisore pianificare e svolgere lenecessarie procedure di revisione al fine diidentificare e correggere eventuali errorisignificativi sul bilancio della società.

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9228/11/2010

LA COMPOSIZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

Esso è la risultante di tre diversi rischi:

• Rischio intrinseco (inherent risk)

• Rischio di controllo interno (control risk)

• Rischio di individuazione (detection risk)

rischio della presenza di errori

materiali (Material

Misstatements Risk);

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9328/11/2010

IL RISCHIO INTRINSECO(INHERENT RISK)

È il rischio che si verifichi un errore nelle attestazioni di unbilancio, indipendentemente dall’efficacia dei controlliinterni.

Dipende da fattori generici (legati alla società) e da fattorispecifici (legati alla singola attestazione di bilancio).

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9428/11/2010

IL RISCHIO DI CONTROLLO INTERNO(CONTROL RISK)

È il rischio che il controllo interno della società nonriesca a prevenire o ad individuare la presenza dierrori significativi.

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9528/11/2010

IL RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE(DETECTION RISK)

È il rischio della società di revisione di nonidentificare un errore significativo durante losvolgimento delle procedure di revisione.

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9628/11/2010

DIAGRAMMA

DELL’AUDIT RISK

Audited financial statements Audit risk

Associated risk

Inherent risk

Control risk

Detection risk

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9728/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE (OVERVIEW)

1) Attività precedenti l’incarico

2) Pianificazione del lavoro

3) Preparazione del programma di revisione

4) Svolgimento della revisione e delle tecniche direvisione

5) Emissione della relazione

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9828/11/2010

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 9928/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE1) ATTIVITÀ PRECEDENTI L’INCARICO

� Accettazione o rinnovo dell’incarico: valutazionedell’incarico in termini di rischio, indipendenza, eticaprofessionale, ecc.

� Determinazione delle condizioni dell’incarico:oggetto, natura, modalità di esecuzione, relazioni daemettere, tempi e corrispettivi.

� Lettera di proposta

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10028/11/2010

Richiesta

di offerta

Il cliente è accettabile?

Preparazione dell’offerta

Rinuncia all’incarico

NO

SI

Rischio di accettazione del cliente

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E PREPARAZIONE DELL’OFFERTA

28/11/2010

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10128/11/2010

Offerta accettata?

Lettera d’incarico (preparata dal revisore)

Revisione possibile

dell’offerta?

Rinuncia all’incarico

NOSI

Offerta di revisione

Revisione offerta

SI

NO

ACCETTAZIONE E REVISIONE DELL’OFFERTA

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10228/11/2010

Lettera

d’incarico

Definizione del gruppo di lavoro

Definizione del programma di revisione

Rischio di delega

DEFINIZIONE DEL LAVORO REVISIONE

Rischio di revisione legato all’analisi

preliminare dell’ambiente e dell’azienda

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10328/11/2010

Finalizzata allo svolgimento di una revisione efficace edefficiente. Si svolge tramite:

� adeguata conoscenza del cliente;

� calcolo del livello di significatività;

� esecuzione dell’analisi di bilancio (ex ante);

� identificazione aree critiche;

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE2) PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10428/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE2) PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

� valutazione del SCI, analisi del sistema contabile edamministrativo e conoscenza dei rischi (endogeni ed esogeni)cui è esposta l’impresa;

� valutazione dell’efficacia dei controlli posti in essere dallasocietà a presidio dei rischi;

� determinazione dei rischi di revisione;

� approvazione da parte del socio responsabile.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10528/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:

LA CONOSCENZA DEL CLIENTE

� Organizzazione aziendale

� Struttura del business (prodotti, mercati, clienti, ecc.)

� Obiettivi e strategie della società

� Sistema informativo adottato

� Mappatura dei processi di business

� Esame preliminare dei dati di bilancio

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10628/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:

CALCOLO DEL PARAMETRO DI PRECISIONE

� Esso deve essere basato sul bilancio più recenteo su stime affidabili del bilancio in corso.

� Serve per determinare la soglia oltre la quale uneventuale errore di bilancio può essereconsiderato significativo, ai fini della revisione.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10728/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:IDENTIFICAZIONE AREE CRITICHE

Una voce di bilancio o una classe di transazioni è consideratacritica quando:

� Può contenere errori significativi;

� È necessario un alto grado di giudizio professionale;

� Esistono difficoltà nell’ottenere evidenze probatorie;

� Esistono difficoltà nell’applicare le procedure di revisionenecessarie.

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10828/11/2010

Che cos’è il sistema di controllo interno?

Il sistema di controllo interno è l’insiemedei mezzi per dare ragionevole garanziadel raggiungimento degli obiettiviaziendali.

Responsabilizzazione e coinvolgimento del

Personale

Procedure aziendali

Evoluzione in atto

Gli obiettivi aziendali: � Quota di mercato� Redditività� Produttività� Qualità� Innovazione/Tecnologia� Rispetto della normativa� Sicurezza� Affidabilità delle informazioni

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:

LA VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 10928/11/2010

L’approccio di revisione può essere orientato:

1) + al sistema di controllointerno

2) + alla verifica dei saldi dibilancio

- alla verifica dei saldi dibilancio

- al sistema di controllointerno

Evoluzione in atto:

L’approccio più applicato dalle società di revisione è oggi quello orientato:

• più al sistema di controllo interno e meno ai controlli sui saldi contabili;

• controlli sui processi aziendali e relativi controlli (sondaggi di conformità);

• maggiore informatizzazione delle verifiche;

• revisione basata su una più approfondita conoscenza e valutazione delbusiness e dei rischi aziendali.

Segue: 2) Pianificazione del lavoro:

Valutazione controllo interno

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:

LA VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11028/11/2010

MOTIVAZIONI DELL’EVOLUZIONE IN ATTO

� Necessità di orientare le verifiche alla “radice” deiproblemi;

� Processi contabili complessi e, in generale, aumentatacomplessità della realtà aziendale (sistemi organizzativi e dibusiness complessi);

� Elevata informatizzazione;

� Presa d’atto che i problemi di bilancio sono sempre dovutia rischi aziendali non controllati.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11128/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:

LA VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

Fornisce indicazioni sull’affidabilità del controllo interno.L’ambiente di controllo è composto dai seguenti elementi:

1. Struttura organizzativa

2. Separazione delle funzioni

3. Competenza del personale

4. Grado di utilizzo dei sistemi informativi

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11228/11/2010

Internal Auditing

Adeguatezza dei controlli operativi e

amministrativiRispetto delle leggi e delle procedure interne

Uso efficiente delle risorse

Recupero costi/benefici

Individuazione e prevenzione delle frodi

Affidabilità delle

informazioni

Sicurezza

… devono essere chiari e ben esplicitati

Gli obiettivi dell’internalauditing…

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 2) LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:

LA VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11328/11/2010

Sulla base delle evidenze raggiunte con la fase dellapianificazione (controlli della società, aree critiche,attestazioni di bilancio) dovranno essere predispostispecifici programmi di revisione per ciascuna area dibilancio con l’indicazione del tipo di approccio di revisioneda applicare.

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 3) PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA DI REVISIONE

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11428/11/2010

� Esecuzione di sondaggi di conformità procedurale

� Esecuzione di sondaggi di validità dei dati

� Valutazione dei risultati della revisione

� Esecuzione dell’analisi di bilancio (ex post)

� Esame eventi successivi alla data di bilancio

� Richiesta di attestazioni scritte

� Controllo pre-emissione

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE4) EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE

E TECNICHE DI REVISIONE

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11528/11/2010

LE PROCEDURE DI VALIDITÀ

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11628/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 4) EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE E TECNICHE DI REV.: PROCEDURE DI REVISIONE RICORRENTI

• Conferma conti bancari attivi e passivi * e controllo riconciliazioni

• Conferma saldi clienti * e verifica voci in riconciliazione

• Partecipazione all’inventario fisico del magazzino *

• Conferma saldi debiti verso fornitori* e verifica voci inriconciliazione

• Conta o conferma dei titoli e valori (ove significativi) *

• Ottenimento informazioni su contenzioso legale e fiscale

(* Procedure obbligatorie secondo Principi di Revisione Italiani)

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11728/11/2010

• Verifica della valutazione delle principali voci dell’attivo e delle relativerettifiche di valore

• Verifica della congruità degli altri debiti e dei fondi per imposte, rischie oneri

• Analisi di ragionevolezza e completezza (confronti, calcoli di massima, ecc.) dei saldi contabili;

• Esame dei principali eventi successivi;

• Analisi di problematiche di continuità aziendale, quando vi sonoindicazioni negative.

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 4) EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE E TECNICHE DI REV.: PROCEDURE DI REVISIONE RICORRENTI

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11828/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE4) EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE E TECNICHE DI

REVISIONE: LE PRINCIPALI AREE DI BILANCIO

� Cassa e Banche

� Crediti

� Rimanenze di Magazzino

� Titoli e partecipazioni

� Immobilizzazioni materiali

e immateriali

� Debiti verso fornitori e

diversi

� Fondi per rischi e oneri

� Patrimonio netto

� Conto economico

� Continuità aziendale

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 11928/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE4) EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE E TECNICHE

DI REV.: LE ATTESTAZIONI DI BILANCIO

� Completezza

� Esistenza

� Accuratezza = C E A V O P

� Valutazione

� Proprietà (Ownership)

� Presentazione

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12028/11/2010

GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE DI BILANCIO

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12128/11/2010

RELAZIONI TRA ASSERZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, OBIETTIVI DI REVISIONE, PROCEDURE DI REVISIONE ED EVIDENZA

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12228/11/2010Fonte: Antonelli V., D’Alessio R., La revisione: Una professione rivoluzionata, in Dossier Revisione legale, Il Sole24ore, 2010, p. 7.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12328/11/2010

LA COMUNICAZIONE CONSOB N. 99088450 DEL 1 DICEMBRE 1999

• È stata emessa dopo l’entrata in vigore del Decreto Draghi (D.Lgs. 58/98)

• Disciplina il contenuto e gli schemi della relazione della società direvisione emessa ai sensi dell’art. 156 del Decreto Draghi, inlinea con i principi di revisione internazionali e nello spirito diarmonizzazione della materia in atto nell’UE.

• Suggerisce che gli schemi della relazione di legge venganoadottati anche per le revisioni volontarie.

• Definisce i criteri in base ai quali devono essere espressi i vari tipidi giudizio.

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12428/11/2010

LA COM. CONSOB N. 99088450 DEL 1 DIC. 1999 (ELEMENTI PRINCIPALI)

• Definisce gli elementi costitutivi della relazione della società direvisione: titolo, destinatari, identificazione del bilancio e delle diverseresponsabilità, natura e portata della revisione contabile, espressionedel giudizio professionale, data e luogo di emissione, firma.

• Nel definire la natura e portata della revisione contabile richiede che siindichi: (a) che la revisione è stata svolta secondo gli statuiti principi direvisione; (b) che la revisione è stata pianificata e svolta al fine diacquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio siaviziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile;(c) in che cosa consista (succintamente e secondo una formulastandard) la revisione; (d) che si dichiari che il lavoro di revisionesvolto fornisce una ragionevole base per l’espressione del giudizioprofessionale.

• Indica le situazioni che possono dar luogo a un giudizio con rilievi, a ungiudizio avverso o all’impossibilità di esprimere un giudizio.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12528/11/2010

LA COM. CONSOB N. 99088450 DEL 1 DIC. 1999 LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE

• Titolo;

• Destinatari della relazione;

• Corpo della relazione: dai tre ai cinque paragrafi(a seconda se vi siano rilievi e/o richiami di informativa)

• Luogo e data di emissione della relazione;

• Firma del responsabile della società di revisione.

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12628/11/2010

LA COM. CONSOB N. 99088450 DEL 1 DIC. 1999 IL CORPO DELLA RELAZIONE

• Primo paragrafo: Identificazione del bilancio oggetto direvisione e definizione delle responsabilità;

• Secondo paragrafo: riferimento ai principi di revisioneseguiti (natura e portata della revisione contabile);

• Terzo paragrafo: rilievi;

• Quarto paragrafo: giudizio professionale sul bilancio;

• Può seguire un ulteriore paragrafo d’enfasi.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12728/11/2010

IL CORPO DELLA RELAZIONE

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12828/11/2010

LA COM. CONSOB N. 99088450 DEL 1 DIC. 1999 LE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

• Devono essere “connesse a impedimenti tecnici incontrati nellosvolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagliamministratori nell’acquisizione degli elementi probativi”.

• Non deve trattarsi di situazioni per le quali gli elementi adisposizione del revisore sono gli stessi di cui dispongono gliamministratori.

• A seconda della significatività possono dar luogo a rilievi oall’impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion).

Le limitazioni:

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 12928/11/2010

• Limitazioni per mancato inventario fisico iniziale

• Limitazioni da mancato ottenimento di conferme da terzi

• Mancato ottenimento della lettera di attestazione

• Mancato ottenimento di altri elementi probativi

• Limitazioni per impedimenti nello svolgimento di altreprocedure di revisione

ESEMPI DI LIMITAZIONI

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13028/11/2010

LA COM. CONSOB N. 99088450 DEL 1 DIC. 1999LE SITUAZIONI DI INCERTEZZA

• Le situazioni di incertezza non devono confondersi con le limitazioni.Per incertezze si intendono “circostanze atte ad influenzare il bilancio,connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllodegli amministratori alla data di redazione del bilancio” (la piùimportante situazione di incertezza è il dubbio sulla continuitàaziendale).

• Richiedono lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari pervalutare l’adeguatezza e la ragionevolezza dei trattamenti contabiliadottati e delle informazioni rese.

• In presenza di significative incertezze il revisore deve accertarsi chel’informativa di bilancio a riguardo è sufficiente ad esprimere ungiudizio positivo (eventualmente richiamando l’informativa data).

• Il revisore non può subordinare il rilascio del giudizio al verificarsi omeno in futuro dell’evento incerto.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13128/11/2010

• Incertezze sulla continuità aziendale

• Esito imprevedibile di cause significative in corso

• Effetti di accertamenti fiscali il cui iter non è ancora concluso

ESEMPI DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13228/11/2010

LA COM. CONSOB N. 99088450 DEL 1 DIC. 1999I RICHIAMI DI INFORMATIVA

• Se ritenuto opportuno il revisore può richiamare, nel paragrafosuccessivo a quello del giudizio, l’informativa su aspetti che assumonoparticolare rilevanza.

• I richiami di informativa:

- Non sanano la mancanza o le carenze di informazioni;

- Non devono aggiungere informazioni rispetto alla nota integrativa;

- Possono riassumere informazioni più dettagliate (ma non viceversa);

- Devono essere sintetiche e richiamare la nota integrativa;

- Non possono essere usati in sostituzione dei rilievi.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13328/11/2010

ESEMPI DI RICHIAMI DI INFORMATIVA

I principali richiami d‘informativa riguardano:

• fatti rilevanti per la immediata interpretazione del bilancio;

• appostazioni di bilancio effettuate con lo scopo di ottenere benefici fiscali;

• utilizzo di norme speciali in conflitto con la disciplina generale del Bilancio;

• situazioni di dubbio sulla continuità aziendale;

• discordanze tra Bilancio e relazione sulla gestione;

• effetto di modifiche dei criteri di valutazione e dei procedimenti di stimacontabili;

• altre situazioni di incertezza (es. cause legali, esito di processi diristrutturazione aziendale, ecc.);

• effetto di operazioni straordinarie significative effettuate con soggetticorrelati (fusioni, scorpori, conferimenti).

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13428/11/2010

GIUDIZIO DEI REVISORI SUI BILANCI(ALLA LUCE DELLA COM. CONSOB N. 99088450)

Quarto paragrafo:

• Positivo senza rilievi (clean opinion)

• Positivo con rilievi (eccezioni)

• Positivo con rilievi per limitazioni (scope limitations)

• Positivo con incertezze

• Positivo con richiami di informativa

• Negativo (adverse opinion)

• Impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni

• Impossibilità di esprimere un giudizio per rilevanti incertezze

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13528/11/2010

GIUDIZIO SENZA RILIEVI

La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se ilbilancio d’esercizio e il bilancio consolidato sono conformialle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e sesono redatti con chiarezza e rappresentano in modoveritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziariae il risultato economico della società.

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13628/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE:

GIUDIZIO SENZA RILIEVIRelazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio [o consolidato]della società ABC S.p.A. [del gruppo ABC] chiuso al ………[data]. Laresponsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori dellasocietà ABC S.p.A. . E’ nostra la responsabilità del giudizio professionaleespresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisionecontabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi ecriteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elementonecessario per accertare se il bilancio d’esercizio [bilancio consolidato] siaviziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Ilprocedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche acampione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazionicontenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e dellacorrettezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stimeeffettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca unaragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13728/11/2010

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati espressi ineuro sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, sifa riferimento alla relazione da noi (o da altro revisore) emessa in data……….[data].

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio [o consolidato] della ABCS.p.A. [del gruppo ABC] al ………[data] è conforme alle norme che nedisciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto conchiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazionepatrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società [delgruppo].Luogo, [data][Nome della società di revisione][Nome e cognome Socio ]

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE:GIUDIZIO SENZA RILIEVI (SEGUE)

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13828/11/2010

LE ALTRE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

La società di revisione può esprimere un giudizio conrilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare unadichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio. Intali casi, la società espone analiticamente nella relazionei motivi della propria decisione.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 13928/11/2010

GIUDIZIO CON RILIEVI

• Bilancio viziato da errori;

• Disaccordo con amministratori su principi contabili;

• Errori nelle metodologie di applicazione dei principi contabili;

• Inadeguata/carente/erronea informativa di bilancio;

• Limitazioni al procedimento di revisione (impedimenti tecnici orestrizioni imposte dagli amministratori).

(I rilievi sono da esporre prima del paragrafo dell’ “opinione”)

L’espressione di un giudizio con rilievi può dipendere da:

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14028/11/2010

• Attribuzione alle voci dell’attivo immobilizzato di un valore nonrecuperabile

• Insufficienti o mancate svalutazioni di attività• Ammortamenti insufficienti• Rivalutazioni non ammesse• Capitalizzazioni improprie• Mancata evidenziazione di passività (Fondi)• Evidenziazione di passività per un importo diverso da quello

effettivo• Mancata contabilizzazione di costi o ricavi di competenza

dell’esercizio• Contabilizzazione di ricavi non ancora realizzati• Carenze di informativa• Mancata redazione consolidato (quando previsto per legge)

ESEMPI DI RILIEVI

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14128/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE:

GIUDIZIO CON RILIEVIRelazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio [bilancio consolidato] dellasocietà ABC S.p.A. [del gruppo ABC] chiuso al ………..[data]. La responsabilità della redazionedel bilancio compete agli amministratori della società ABC S.p.A. . E’ nostra la responsabilitàdel giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabileraccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è statapianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilanciod’esercizio [bilancio consolidato] sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suocomplesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base diverifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazionicontenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei critericontabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostrogiudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati espressi in euro sonopresentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento allarelazione da noi (o da altro revisore) emessa in data ……….[data].

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14228/11/2010

3. La società ha valutato i prodotti finiti includendo tra i costi di produzione anchele spese generali e amministrative. La configurazione di costo adottata non èconforme ai criteri di valutazione previsti dalla legge, interpretati secondo iprincipi contabili di riferimento, che prevedono che la valutazione dei prodottifiniti ricomprenda solo i costi di trasformazione, tra i quali non rientrano lespese generali e amministrative. L’adozione dell’erroneo criterio di valutazioneha comportato la sopravvalutazione delle rimanenze di prodotti finiti di Euro750.000, e tenuto conto dell’incidenza fiscale teorica, del patrimonio netto edell’utile dell’esercizio di circa Euro 450.000.

4. A nostro giudizio, ad eccezione dell’effetto sul bilancio risultante dall’impropriainclusione nel costo dei prodotti finiti delle spese generali e amministrative,come discusso nel precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio della ABCS.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redattocon chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazionepatrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.Luogo, [data][Nome della società di revisione][Nome e cognome Socio ]

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE:

GIUDIZIO CON RILIEVI

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14328/11/2010

FASI DEL PROCESSO DI REVISIONE 5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE:

GIUDIZIO NEGATIVO

• Il giudizio negativo viene espresso in presenza di rilievi particolarmente gravio pervasivi

1. …

2. …

3. …

4. “A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedenteparagrafo 3, il bilancio d’esercizio (o consolidato) della ABC S.p.A.al… non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri diredazione: esso pertanto non è redatto con chiarezza e nonrappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimonialee finanziaria e il risultato economico della società”.Luogo, [data][Nome della società di revisione][Nome e cognome Socio ]

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14428/11/2010

CIRCOSTANZE CHE POSSONO PORTARE ALL’IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO

• Limitazioni particolarmente gravi e pervasive al procedimento direvisione (ad es: sistema contabile-amministrativo e di controllogravemente inadeguato);

• Situazioni di incertezza particolarmente gravi e pervasive (es.: gravidubbi sulle prospettive di continuazione dell’attività).

Gli elementi probativi mancanti e/o le incertezze riscontrate sono cioè dientità tale da non consentire al revisore la possibilità di esprimere ungiudizio professionale (il caso più frequente è l’incertezza sulla continuitàaziendale).

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14528/11/2010

5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE:IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER GRAVI

LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

• Nel secondo paragrafo viene eliminata la frase “riteniamo che il lavorosvolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostrogiudizio professionale”.

• In un paragrafo prima di quello del giudizio, il revisore descrive le limitazioni alprocedimento di revisione.

• Nel paragrafo conclusivo sul giudizio il revisore dichiara l’impossibilità, comesegue:

“A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifichedescritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado diesprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio (o consolidato) dellaABC S.p.A. al …[data]”

Luogo, [data][Nome della società di revisione][Nome e cognome Socio ]

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14628/11/2010

5) EMISSIONE DELLA RELAZIONE: IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER LA PRESENZA DI RILEVANTI

EFFETTI CONNESSI AD INCERTEZZE

• In un paragrafo prima di quello del giudizio, il revisore descrive i fatti ai qualisi riferisce l’incertezza e richiama quanto in proposito hanno detto gliamministratori. Inoltre, nello stesso paragrafo aggiunge:

“Riteniamo che le azioni poste in essere, o previste, dagliAmministratori, ed i conseguenti trattamenti contabili, si basino supresupposti fortemente opinabili”.

• Nel paragrafo conclusivo il revisore dichiara l’impossibilità, come segue:

“A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nelprecedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudiziosul bilancio d’esercizio (o consolidato) della ABC S.p.A. al …[data]”.Luogo, [data][Nome della società di revisione][Nome e cognome Socio ]

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• Relazione sul Bilancio d’esercizio (alla fine del secondo paragrafo sullanatura e portata della revisione contabile):

“La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci

di alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda

importi delle partecipazioni che rappresentano … (valore%) e

… (valore%) rispettivamente della voce partecipazioni e del

totale attivo, è di altri revisori”.

• Non deve esserci alcun richiamo nel paragrafo relativo al giudizio.

LA DELIBERA CONSOB N. 14186 DEL 30 LUGLIO 2003: UTILIZZO DEL LAVORO DI ALTRI REVISORI

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14828/11/2010

Circostanze Tipo di giudizio

Corretta applicazione delle norme

che disciplinano il

bilancio d’esercizio

Informazioni di particolare rilevanza

Non conformità alle norme

che disciplinano il

bilancio d’esercizio

Limitazioni al processo di revisione

Situazioni di

incertezza

GIUDIZIO POSITIVO SENZA RILIEVI X X

GIUDIZIO POSITIVO CON RILIEVI X X X

GIUDIZIO NEGATIVO X

IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN

GIUDIZIO X X

QUADRO DI SINTESI SULLE CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO I DIFFERENTI TIPI DI GIUDIZIO

Fonte: rielaborazione da: Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., Cantino V., Revisore contabile e certificazione del bilancio, Giappichelli, Torino, 2000, p. 225.

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Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa 14928/11/2010

CASISTICHE RISCONTRATE

Corso di Revisione aziendale - Prof. Fabio La Rosa

• Bruni G., Revisione aziendale e di bilancio, Cedam, 2004.

• Hinna L., Messier, Auditing. Fondamenti di revisione contabile.

McgrawHill, 2007.

• IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audit

of Small- and Medium-sized Entities. Implementation Guide, 2007.

• Marchi L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Giuffrè,

2008.

• Marchi L. (a cura di), Principi di revisione contabile. Un approccio per

cicli operativi, Giuffrè, 2005.

• Troina G. (a cura di), Le revisioni aziendali, FrancoAngeli, 2005.

15028/11/2010

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE


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