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CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE - AA 18-19_slide_def... · Senza crisi non ci sono sfide, senza...

Date post: 17-Feb-2019
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Università degli studi di Bergamo Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Anno accademico 2018 - 2019 CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE LE CRISI D’IMPRESA Aspetti aziendalistici delle procedure concorsuali e preconcorsuali: approfondimenti in chiave fallimentare, civilistica e fiscale Prof. Giuliano Buffelli
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Università degli studi di Bergamo Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

Anno accademico 2018 - 2019

CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE

LE CRISI D’IMPRESA Aspetti aziendalistici delle procedure concorsuali e preconcorsuali: approfondimenti in chiave fallimentare, civilistica e fiscale

Prof. Giuliano Buffelli

CORSO DI

TECNICA PROFESSIONALEAnno accademico 2018/2019

Lezione 1

LEZIONE 1

Percorso:

Introduzione al corso __________________slide 4

Le crisi di impresa nell’attuale contesto economico ______________________________________________________ slide 4 -5

I diversi momenti dello sviluppo della crisi ____________________________________________________________ slide 6 - 7

Premessa sul bilancio __________________slide 8

Principi generali e principi di redazione del bilancio _________________________ slide da 9 a 25

Riflessi sulle procedure concorsuali _____________________________slide 26

Criteri di valutazione ex art. 2426 c.c.

a) criterio del costo (art. 2426, n. 1) ________________________ slide da 27 a 29

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 2426, n. 2) ______________________ slide da 29 a 31

c) svalutazione delle immobilizzazioni (art. 2426, n. 3) _____________ slide da 32 a 34

d) valutazione delle partecipazioni societarie (art. 2426, n.ri 3|4) _____________ slide 35 – 36

e) oneri pluriennali (art. 2426, n. 5) ________________________ slide da 37 a 39

***

Testi consigliati per seguire il corso

- Legge fallimentare aggiornata alla legge 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015;

- Codice Civile aggiornato al D.Lgs. 139/2015;

- Testo Unico Imposte Dirette aggiornato;

- OIC 5 (Bilanci di liquidazione);

- Le crisi di Impresa (Buffelli/D’Andrea) Sole 24 Ore ed. 2014.

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INTRODUZIONE AL CORSOLE CRISI DI IMPRESA NELL’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO

LE CRISI DI IMPRESA – aspetti generali

❖ CAUSE CRISI D’IMPRESA da ricercare nei seguenti indicatori:

a) contrazione mercati interni ed internazionali escluse alcune specifiche aree geografiche

b) contrazione consumic) caduta della capacità redditualed) squilibrio finanziarioe) rigidità leve operativef) difficoltà reperire finanzag) scarsa capacità di accedere ai mercati internazionalih) instabilità politica

❖ TIPOLOGIA delle crisi:

a) crisi di tipo congiunturale

b) crisi di tipo strutturale

c) crisi finanziaria pura

d) situazione in cui si evidenziano più tipologie tra di loro collegate

* * *❖ USA 2008 - CRISI SUB PRIME ed effetto contagio sui grandi intermediari finanziari (Lehman Brothers

ecc.) trasferita in seguito anche ad istituzioni finanziarie europee

❖ Trasferimento della crisi dai mercati finanziari all’economia reale

❖ Importanza sempre più rilevante dell’analisi della crisi d’impresa e degli strumenti di gestione dellastessa

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Mi piace introdurre il presente corso con la definizione che nel 1930 diede delle crisi

Albert Einstein:

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande

benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nelle crisi che sorge l’inventiva, le

scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere “superato”. Chi attribuisce alla

crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni.

La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare

soluzioni e vie d’uscita.

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c’è merito. E’ nelle crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo

lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece,

lavoriamo duro.

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

1930, Albert Einstein

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I DIVERSI MOMENTI DELLO SVILUPPO DELLA CRISI*

Stadio della crisi Elementi/azione Valutazione

Incubazione(fase ordinaria e fisiologica di declino)

Si manifestano iniziali fenomeni diinefficienza.Idonea verifica mantenimento presuppostocontinuità aziendale secondo Principiorevisione (ISA Italia) 570.Azioni organo di vigilanza:Monitoraggio, analisi dinamica con Norma11 PCCS del CNDCEC.

Gravità/evoluzione rilevabile solointeramente e con strumenti prognostici dideterminazione degli equilibri economici efinanziari in ottica di continuità (es.business plan).

Maturazione(fase straordinaria di declino, fisiologica)

Si cominciano ad intaccare le risorseaziendali (la cassa, il patrimonio).Alert internoIdonea verifica mantenimento presuppostocontinuità aziendale secondo Principiorevisione (ISA Italia) 570.Azioni organo di vigilanza:Monitoraggio, analisi dinamica con Norma11 PCCS del CNDCEC, valutazionecongiunta con la direzione aziendale.

Progressivi segnali all’esterno in otticabackwardlooking (lettura dei daticonsuntivi, info bilancio).Gravità/evoluzione rilevabile interamentee con strumenti prognostici dideterminazione degli equilibri economici efinanziari in ottica di continuità (es.business plan, cash flow prospettici).

Crisi conclamata(fase straordinaria, reversibile)

Si osservano gravi squilibri finanziari,ripercussioni sulla fiducia deglistakeholder.Coincide con questa fase anche la difficoltàfinanziaria conclamata.Idonea verifica mantenimento presuppostocontinuità aziendale secondo Principiorevisione (ISA Italia) 570.Azioni organo di vigilanza: monitoraggio,analisi dinamica con Norma 11 PCCS delCNDCEC, valutazioni critiche delle azioniprogettate dalla direzione.

Rilevabile internamente e con strumentiprognostici di determinazione degliequilibri economici e finanziari in ottica dicontinuità (es. business plan, impairmenttest).La valutazione affidabile da parte di terzirichiede potere accedere a informazioni didettaglio disponibili alla sola impresa (laqualità dell’info è decisiva):Impostazione dei piani di intervento daparte della direzione, valutazione critica daparte degli organi di vigilanza.

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I DIVERSI MOMENTI DELLO SVILUPPO DELLA CRISI*

Stadio della crisi Elementi/azione Valutazione

Insolvenza reversibile(fase straordinaria)

Idonea verifica mantenimento presuppostocontinuità aziendale secondo Principiorevisione (Isa Italia) 570 con adozionestrumento previsto dall’ordinamento persuperamento crisi e recupero continuitàaziendale.Azioni organo di vigilanza:Monitoraggio, analisi dinamica con Norma11 PCCS del CNDCEC.ValutareRicorso a istituti di composizione.

Rilevabile lo stato d’insolvenza convalutazioni di dettaglio sul bilancio ma conapprofondimenti su dati aggiornati eprospettici economico, finanziari epatrimoniali.La valutazione da parte di terzi dellareversibilità dell’insolvenza richiedel’accesso a informazioni di dettagliodisponibili alla sola impresa che, invece,sono accessibili agli organi di vigilanza.Impostazione dei piani d’intervento daparte della direzione, valutazione critica daparte degli organi di vigilanza.Intervento di professionalità specialisticheesterne.

Insolvenza conclamata(irreversibile)

Ricorso a istituti di composizione,liquidazione giudiziale, cui si giunge inassenza di tempestive manovre dirisanamento attuate nelle precedenti fasi.

Rilevabile lo stato d’insolvenza convalutazioni su dati di bilancio per evidenzadegli squilibri.La manifestazione esterioredell’inadempimento delle obbligazionisono evidenti e rilevabili anche dai terzi.

*Da quaderno 71 sistemi di allerta interna (Ordine dottori commercialisti e esperti contabili Milano) Aprile 2017.

Note- le fasi dell’insolvenza irreversibile o conclamata sono progressivamente e facilmente rilevabili ex post anche all’esterno;- le fasi dello stato di crisi presuppongono approfondimenti e analisi complesse.

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PREMESSA SUL BILANCIO: sua importanza, soggetti interessati etc.

FUNZIONE INFORMATIVA _ Principale strumento tecnico/ contabile di conoscenza della realtà aziendale per operatori interni ed esterni.

Informativa:➢ in ordine alla essenzialità della vita d’impresa;➢ in ordine all’andamento economico, patrimoniale e finanziario dei fatti aziendali;➢ in ordine alla determinazione e controllo dell’integrità del patrimonio e

dell’ammontare degli utili |perdite;➢ in ordine sul controllo che azionisti, soci e terzi possono fare sulla gestione sociale;➢ in ordine alla distribuzione degli utili;➢ in ordine alla riduzione del capitale per perdite;➢ in ordine alla emissione di prestiti obbligazionari;➢ in ordine alle varie informazioni che i creditori possono acquisire;➢ in ordine ai controlli che gli organi delle procedure concorsuali devono

svolgere;➢ in ordine al giudizio che i creditori nelle procedure di concordato preventivo

devono esprimere ex artt. 165 e 177 l.f.;➢ in ordine alle informazioni rese agli attori delle procedure di gestione

concorsuale e preconcorsuale delle crisi d’impresa.

Soggetti interessati:a) I SOCI - b) I CREDITORI SOCIALI – c) L’ERARIO – D) I DIPENDENTI – E) I SOGGETTIAVENTI DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI UTILI SENZA ESSERE SOCI – F) GLI ORGANIDELLE PROCEDURE CONCORSUALI – G) GLI ORGANI/ATTORI DELLEPROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE DELLE CRISI.

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PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c.

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➢ micro imprese: le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due eserciziconsecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

totale attivo: € 175.000

ricavi: € 350.000

dipendenti: 5 unità

➢ piccole imprese: le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercatiregolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primoesercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato duedei seguenti limiti:

totale attivo: € 4.400.000

ricavi: € 8.800.000

dipendenti: 50 unità

➢ altre imprese: imprese oltre i limiti sopraindicati

Il decreto legislativo di riforma dei bilanci, con decorrenza per quelli relativi agli eserciziaventi inizio a partire dal 1/01/2016 (D.Lgs. 139/2015), introdotto per imprese che adottanole norme civilistiche e i principi contabili nazionali, ha profondamente mutato le regole per laredazione dei bilanci.Il citato intervento normativo delinea tre categorie di imprese:

Il citato D.Lgs. ha inoltre introdotto nel nostro ordinamento una serie di interventi e istitutianaloghi a quelli contenuti nei principi contabili internazionali attuando, nella sostanza, unavvicinamento tra i bilanci redatto sulla base dei principi civilistici a quello redatto secondo gliIAS.

Bilancio in forma

abbreviata

Bilancio ordinario

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c.

Le altre imprese redigono il bilancio composto: Art. 2423, primo comma, c.c. _ struttura bilancio d’esercizio

- Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) - Conto economico (art. 2425 c.c.)- Rendiconto Finanziario (artt. 2423 e 2425 ter c.c.)- Nota integrativa (artt. 2427 e 2427 bis c.c.)

Le microimprese e le piccole imprese non redigono il rendiconto finanziario e hanno semplificazioniquanto alla nota integrativa e non sono tenute alla compilazione della relazione sulla gestione.

I principi generali del bilancio d’esercizio sono individuati dagli art. 2423 e 2423-bis c.c.

1. PRINCIPIO DEL QUADRO FEDELE (art. 2423, comma 2, c.c.)_ il bilancio deve essere redatto inmodo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale efinanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio;

2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (art. 2423, comma 3, c.c.)_ se le informazioni richiestedalle specifiche disposizioni di legge sono insufficienti a fornire una rappresentazione veritiera ecorretta rilevano di informazioni supplementari, da fornire con la nota integrativa;

3. RILEVANZA/SIGNIFICATIVITA’ (art. 2423 comma 3bis, c.c.)_ il bilancio di esercizio deveesporre solo i fatti e le informazioni che hanno un effetto significativo sul processo decisionale deidestinatari. Non rileva una metodica di determinazione della significatività che va valutata casoper caso. Tale postulato non modifica la necessità che tutti i fatti aziendali (anche se nonsignificativi) vadano contabilizzati;

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Documenti indissolubili per definire il bilancio

RIFERIMENTI INDIRETTI AL PRINCIPIO DI RILEVANZA

• art. 2423-ter, secondo comma: «Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormentesuddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possonoessere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevanteai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza delbilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggettodi raggruppamento»

• Art. 2426, n. 10): «il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della mediaponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se ilvalore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusuradell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa»

• Art. 2427, n. 6-bis): la nota integrativa deve indicare «eventuali effetti significativi dellevariazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio»

• Art. 2427, n. 13): la nota integrativa deve indicare «l’importo e la natura dei singoli elementi diricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali»

• Art 2427, n. 22-ter): la nota integrativa deve indicare «la natura e l’obiettivo economico di accordinon risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziarioed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi el’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e ilrisultato economico della società»

11PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c.

Principio di rilevanza nel Codice Civile

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

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4. DEROGA (art. 2423, comma 5, c.c.)_ obbligatorio derogare in casi eccezionali aicriteri di redazione e valutazione fissati dalle disposizioni di legge quandol’applicazione della norma non consente la rappresentazione del quadro fedele.(NB. La deroga deve essere motivata in nota integrativa e deve esserne illustratal’influenza sul bilancio);

5. ESPRESSIONE MONETARIA (art. 2423, comma 6, c.c.)_ il bilancio deve essereredatto in unità di euro.

Deroga nella procedura di concordato preventivo o nell’accordo di ristrutturazionedei debitiSulla deroga obbligatoria prevista dall’art. 2423 comma 4 è interessante anticipareun tema di cui si tratterà analizzando il concordato preventivo e l’accordo diristrutturazione dei debiti.In particolare, di seguito, si riporta la massima a cura del Comitato Triveneto deiNotai n. P.B.1 pubbl. 9/015.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

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P.B.1 – (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI – Comitato Triveneto Notai Massima 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)

Ai sensi dell’art. 182 sexies L.F., alle società che domandano l’ammissione al concordato preventivo o l’omologazione di unaccordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all’omologazione, le disposizioni sullatutela dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n.4, c.c.Successivamente all’omologazione le suddette disposizioni tornano a trovare piena applicazione, ancorché il piano o l’accordonon siano stati ancora eseguiti.In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga una riduzione del capitale, unatrasformazione o il suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal piano concordatario o dall’accordo diristrutturazione, dunque:a) delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia);b) dell’eventuale maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quellocontabile;c) dell’eventuale previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dallasocietà;d) di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.All’assemblea chiamata a deliberare sulle perdite dovrà comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt.2446 o 2482 bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria dellasocietà tenendo conto degli effetti del piano concordatario o dell’accordo di ristrutturazione, dovrà essere redatta, ai sensi dell’art.2423, comma 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera (potranno,ad esempio, essere operate rivalutazioni o create nuove poste rappresentanti specifici effetti del piano).Dell’eventuale deroga e della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultatoeconomico si dovrà dare motivazione e conto nella relazione degli amministratori (o nella nota integrativa, se predisposta ‐ vediorientamenti H.G.26 e I.G. 40).

***

Dell’argomento se ne parlerà in modo più approfondito trattando del tema “Riduzione e perdita del capitale sociale – esame art.182 sexies l.f..”

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

6. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423-bis c.c.)_▪ prudenza;▪ continuità dell’attività gestionale;▪ prevalenza sostanza sulla forma;▪ iscrizione dei soli utili realizzati;▪ competenza;▪ considerazioni dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura

dell’esercizio;▪ valutazione separata delle voci eterogenee;▪ continuità di applicazione dei criteri di valutazione;▪ divieto di compenso di partite▪ deroga facoltativa.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Prudenza: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta con prudenza, indicando solo iprofitti realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre tutte le perdite devono essereimputate nell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Gli eccessi di prudenzadevono essere evitati perché ledono gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibilee non corretto.

Continuità: la valutazioni delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva dellacontinuazione della attività (si veda in prosieguo).

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secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

Prevalenza della sostanza sulla forma art. 2423-bis, 1-bis: fondamentale novità in temadi principi generali di redazione del bilancio è rappresentata dalla riformulazione dell’art. 2423-bis che codifica il cd. principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Avvalendosi dellafacoltà attribuita dall’art. 6 della direttiva 34/2013, il legislatore ha espunto dall’art. 2423-bisl’inciso “nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivoconsiderato” ed ha aggiunto un nuovo numero 1-bis, a norma del quale “la rilevazione e lapresentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o delcontratto”.

Iscrizione dei soli utili realizzati: è principio che rafforza quello della prudenza ed ècorrelato alla competenza.

Competenza: l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmentequando le operazioni hanno avuto origine ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni edeventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario.(Trasferimento rischi e benefici/Esame condizioni contrattuali)

Considerazioni dei rischi e della perdita: è principio collegato a quello della prudenzasecondo cui bisogna tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche seconosciuti dopo la sua chiusura purché relativi a situazioni in essere al 31/12 – termineapprovazione progetto bilancio da parte del CdA.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 15

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

Valutazione separata delle voci eterogenee: le voci eterogenee dello stato patrimonialevanno valutare separatamente. Es.: impianti e macchinari, ecc…

Continuità di applicazione dei criteri di valutazione: la continuità di applicazione deiprincipi contabili, è una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Il cambiamentodei principi contabili può effettuarsi solo in casi eccezionali e la motivazione nonché l’effetto delcambiamento devono essere propriamente evidenziati.

Deroga (facoltativa): deroghe ai criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 16

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

Altri principi derivati

Neutralità: poiché il bilancio deve essere preparato per molti destinatari deve fondarsi suprincipi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gliinteressi o le esigenze di particolari gruppi. In particolare non rientrano nelle finalità del bilanciole valutazioni prospettiche dell’imprenditore e la determinazione del reddito imponibile.

IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ (Attenzione per i periodi di crisi)L’art. 2423-bis n. 1 c.c. «Principi di redazione del bilancio» statuisce che nella redazione delbilancio «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva dellacontinuazione dell’attività».

CONCETTO DI VALORI DI FUNZIONAMENTO_ i valori iscritti a bilancio devonoessere considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suonormale corso, nel prossimo futuro, senza che vi sia intenzione o necessità di metterlain liquidazione, di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 17

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (… CONTINUA)

IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ … CONTINUAI riferimenti normativi attinenti il principio di continuità (si ribadisce essere principiocardine della redazione del bilancio e non solo) per le società e le imprese non Ias sonocontenuti:

▪ nell’art. 2423-bis, n. 1, del codice civile;

▪ nel principio contabile n. 11 aggiornato nel marzo 2018 dove rileva, nel capitoloprospettiva della continuità aziendale, specifica analisi nei punti da 21 a 24 di cuisi tratterà in dettaglio in prosieguo;

▪ nell’OIC 5 (bilanci di liquidazione) «scopo e contenuto», paragrafo 4.3.3;▪ nell’OIC 11 edizione marzo 2018.

Per le società che redigono il proprio bilancio in base ai principi contabiliinternazionali (IAS-IFRS), traggono indicazioni sull’applicazione del principio dicontinuità nei paragrafi 23-24 dello IAS 1 che recitano:

«… nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della

capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essereredatto nella prospettiva della continuazione dell’attività … (omissis)..Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività èapplicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, cheè relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.»

>> Si richiama il principio di revisione n. 570, che contiene specifici approfondimenti sul temadella continuità aziendale.____________________________________Sul tema si tornerà nel prosieguo del corso

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secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: OIC

I principi contabili nazionale sono emessi dall’OIC il cui scopo è definito dall’art. 20 L. 116/2014.L’OIC:a) emana i principi contabili nazionali ispirandosi alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci

secondo le disposizioni del Codice Civile (supporto interpretativo);b) favorisce supporto al parlamento e agli organi governativi in materia di normativa contabile esprimendo

pareri;c) partecipa alla emanazione dei principi contabili in collaborazione con lo IASB;d) nell’esercizio delle proprie funzioni l’OIC persegue finalità di ordine pubblico.L’art. 12, lettera e), del decreto n. 139, dispone che “l’Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principicontabili nazionali di cui all’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38, sulla base delledisposizioni contenute nel presente decreto”. Un rimando all’attività dell’Organismo è contenuto anche nellarelazione illustrativa del decreto: con riguardo alle novità in tema di postulati generali del bilancio, la relazionesottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata per l’appunto dallalegge e dai principi contabili nazionali. Un ulteriore rinvio, di natura del tutto assimilabile, è previsto conriguardo alla disciplina di dettaglio delle operazioni di copertura, la cui fissazione è sempre demandata all’OIC.Appare evidente come il recente intervento di modifica del Codice Civile abbia recepito l’impostazione fissatadalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 91/2014, che ha riconosciuto l’Organismo Italiano diContabilità come “L’istituto nazionale per i principi contabili” e gli ha attribuito la funzione di emanare iprincipi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo ledisposizioni del codice civile.

Di seguito si riportano gli articoli del Codice Civile:❖ 2424/2424 bis stato patrimoniale;❖ 2425 conto economico;❖ 2425 ter rendiconto finanziario;dopo le modifiche apportate al Codice Civile dal D.Lgs. 139/2015.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 19

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. …CONTINUA

Tutte le novità dell’attivo dello stato patrimoniale (in neretto le novità, sbarrate le abrogazioni)

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 20

2424. Contenuto dello stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità alseguente schema.ATTIVO:A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni;5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese;

2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti;d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale

complessivo;4) strumenti finanziari derivati attivi; Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante:I - Rimanenze:1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione;4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli

importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti; 4 5-bis) crediti tributari; 4 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri; Totale.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo

delle controllanti;

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. …CONTINUATutte le novità dell’attivo dello stato patrimoniale (in neretto le novità, sbarrate le abrogazioni)

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 21

4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale

complessivo; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali;2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C)D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su

prestiti.PASSIVO:A) Patrimonio netto:I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale.V - Riserve statutarie.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite;3) strumenti finanziari derivati passivi; 3 4) altri.Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili;3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti;7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo

delle controllanti;12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su

prestiti.

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 22

2424 bis. Disposizioni relative a singole vocidello stato patrimoniale

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzatidurevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore aquelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 sipresumono immobilizzazioni.

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinatisoltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, diesistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusuradell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data disopravvenienza.

4. Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavorosubordinato» deve essere indicato l'importo calcolato anorma dell'articolo 2120.

5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligodi retrocessione a termine devono essere iscritte nello statopatrimoniale del venditore.

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti iproventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizisuccessivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizioma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei erisconti passivi devono essere iscritti i costi di competenzadell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventipercepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenzadi esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali vocisoltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piùesercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzionedel patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzocomma dell'articolo 2357-ter. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015,n. 139, applicabile dal 1° gennaio 2016, ai sensi d quantodisposto dall’art. 12, comma 1, dello stesso d.lgs. n.139/2015.

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. …CONTINUA

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)Il nuovo conto economico (in neretto le novità, sbarrate le abrogazioni)

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 23

2425 Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi

in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione:6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi;9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali;c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci;12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime ;16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi.Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati; (6)Totale delle rettifiche (18 - 19). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.(7)

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)Il nuovo conto economico (in neretto le novità, sbarrate le abrogazioni)

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 24

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;Totale delle rettifiche (18 - 19). E) Proventi e oneri straordinari.20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21)Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.

secondo le norme del Codice Civile art. 2423/2423 bis c.c. (…CONTINUA)

PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 25

2425 ter. Rendiconto finanziario (1)

1.Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e’riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e lacomposizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla finedell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivantidall'attività operativa, da quella di investimento, da quella difinanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, leoperazioni con i soci.

(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2015,n. 139, applicabile dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quantodisposto dall’art. 12, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 139/2015.

“Novità art. 2425 ter. Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutarela situazione finanziaria della società: compresa la liquidità esolvibilità, nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negliesercizi successivi.Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività

operativa e le modalità di impiego/copertura:b) La capacità della società di affrontare gli impegni

finanziari a breve termine;c) La capacità della società di autofinanziarsi”

Per approfondimenti Nuovo OIC10

Da OIC 10

RIFLESSI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste un corpo normativo specifico, che regolamenti laredazione dei vari documenti contabili (bilancio, stato patrimoniale, conto economico,inventario ecc.) che interessano le procedure concorsuali e preconcorsuali delle crisi di impresa.

Tali documenti, nella loro diversa rappresentazione, traggono i loro principi di redazione, dirappresentazione e di valutazione, dalle regole fissate dal Codice Civile, dai principi contabilinazionali sul bilancio d’esercizio e dalle norme del T.u.i.r. (D.P.R. 917/1986).

L’analisi dei principi generali di redazione del bilancio, nonché dei criteri di valutazioneriferiti appunto al bilancio d’esercizio appare indispensabile per redigere correttamente idocumenti contabili che interessano la vita delle procedure concorsuali ma anche pervalutare esattamente, nelle varie situazioni, i bilanci redatti dall’imprenditore anteprocedura.

Dopo l’entrata in vigore dei D.Lgs. 127/1991, 6/2003 e 139/2015 esiste sul piano legislativo unachiara e unica denominazione del bilancio d’esercizio che, si compone dei seguenti documenti:stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.Per i bilanci straordinari e per i bilanci ordinari infrannuali il legislatore civilistico, il legislatoredella legge fallimentare e di quella fiscale usano diverse denominazioni: situazionepatrimoniale, bilancio, inventario etc.

Ciò non vuole dire che il conto economico e la nota integrativa vanno compilati solo quandoviene usato il termine bilancio e non in tutti gli altri casi. Si vedrà come l’utilizzo dei terminidiversi da «bilancio», come per esempio «situazione patrimoniale», in realtà spesso significanobilancio nella sua piena accezione (esempio: stato particolareggiato ed estimativo delle attivitàex art. 14 l.f.).

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

I criteri di valutazione sono regole di comportamento alle quali il redattore del bilancio deveattenersi nella composizione e nella stesura dello stesso; l’importanza di tali criteri è assolutaposto che si tratta di principi contabili di valutazione giuridicizzati (principi specifici).

I criteri di valutazione sanciti dal codice civile all’art. 2426 espongono quanto di seguito:

a) Criterio del costo (art. 2426, n.1)Principio base di valutazione per le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie,nonché per i beni dell’attivo circolante è il costo, di acquisto e di produzione. La nozione dicosto assume tre configurazioni:

I. Costo di acquistoè il costo sostenuto per acquisire la titolarità del bene da economie esterne e vaindicato al netto di sconti o di abbuoni. Al costo di acquisto si aggiungono i costiaccessori (spese notarili, tasse di registrazione, onorari di progettazione, spese ditrasporto, spese di imballaggio etc.)

NB. L’I.V.A. relativa agli acquisti non rientra tra gli oneri accessori, fatta eccezione per l’Iva indetraibile (art.19 D.P.R. 633/1972).NB. Gli oneri finanziari non costituiscono normalmente elementi accessori al costo di acquisto e pertanto nonsono imputabili al prodotto. Non è possibile capitalizzare gli interessi passivi riguardanti l’acquisto di un bene,con l’eccezione degli oneri finanziari sostenuti per capitali presi a prestito specificamente per l’acquisto diimmobilizzazioni materiali.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

II. Costo di produzioneè l’onere sostenuto per la fabbricazione interna o presso terzi. Il punto n. 1)dell’articolo 2426 c.c. prevede che il costo di produzione sia composto dai costidiretti, dai costi indiretti e in alcuni casi dagli oneri finanziari.

III. Costo ammortizzato

Il D.Lgs. 139/2015 ha stabilito che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio con ilcriterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Ciò implica lanecessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazioneiniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tassosignificativamente inferiore a quello di mercato). Il decreto ha previsto, inoltre, che leimmobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio delcosto ammortizzato (ove le caratteristiche del titolo lo consentano).

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Esemplificando: L’applicazione di tale metodo consiste – nella prima valutazione – nel considerare, in sede di rilevazione in bilancio, il fattore temporale. Tale operazione va attuata nel caso in cui il tasso di interesse effettivo si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato. Si ipotizzi un finanziamento soci di 1.000, tasso effettivo 0% o 1%, tasso di mercato 5%. Il finanziamento andrà iscritto tra i debiti a seguito attualizzazione a euro 826,82, mentre la differenza di euro 173,18 rileverà tra i proventi finanziari di conto economico da riscontare in relazione alla durata del finanziamento.

Il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione sono resi obbligatori solo peri soggetti che superano le soglie dimensionali di cui all’art. 2435 bis c.c.; quindi nonrileva né per le microimprese né per le piccole imprese.

CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

Deroga al criterio del costo (art. 2423 c.c., comma 4)

Il 4° comma dell’art. 2423 c.c. prevede l’obbligo di deroga ai criteri di valutazione di cuiall’art. 2426 c.c. se, in casi eccezionali, il rispetto dei criteri ivi statuiti è incompatibile conla rappresentazione veritiera e corretta. (Esempio rivalutazione costo d’acquistoimmobilizzazioni materiali in presenza di contratti_ Corte d’appello di Milano, 18 aprile2000).

Per altre esemplificazioni si rimanda alla scheda 9 (Massime notai Triveneto);sull’argomento si svilupperanno in prosieguo approfondimenti.

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali(art. 2426, n. 2)

Interpretazione giuridica: l’ammortamento è quel procedimento per mezzo del quale si

stabilisce, alla fine di ogni esercizio, il valore d’uso del bene determinato in relazione aldeperimento e consumo.

Interpretazione aziendalistica: secondo questa dottrina l’ammortamento è il mezzo

attraverso il quale un costo a utilizzazione pluriennale è ripartito in funzione della sua vitaeconomica (interpretazione recepita dal Legislatore).

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

I. Ammortamento dei beni materialiL’ammortamento va operato sistematicamente, ossia per quote (normalmente, manon necessariamente, costanti), determinate di esercizio in esercizio sulla base dispecifici piani aziendali, piani tecnico-economici che assicurino una razionaleripartizione del costo durante la vita utile del bene. L’ammortamento va applicato inogni esercizio, anche se in perdita; la misura degli ammortamenti non va determinataa piacimento, in relazione per esempio a politiche di bilancio, ma deve sempre esserecollegata alla funzione tecnico economica dell’ammortamento.

L’effettuazione degli ammortamenti «per importi costanti» non si ritiene debbaessere rigidamente considerata, dato che è consentito mutare i piani diammortamento. Il metodo a quote costanti, si basa sulla ipotesi che il benepartecipi alla formazione del reddito in modo continuo e uniforme. Ilmutamento dei piani di ammortamento va illustrato in nota integrativa.

Attenzione!!- I terreni non hanno utilizzazione limitata nel tempo (art. 2426, 2 co. c.c.);- I terreni «ancorché assolvano a una funzione di strumentalità nell’esercizio dell’attività non

sono ammortizzabili, atteso che, per loro natura, non sono suscettibili di deperimento econsumo» (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 113/1996).

Novità di maggior rilievo introdotte dall’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”con decorrenza dai bilanci chiusi al 31/12/2014- i cespiti destinati alla vendita vanno iscritti nell’attivo circolante, sugli stessi non vaoperato l’ammortamento, la loro vendita determina plusvalenze o minusvalenze(intervento importante con riferimento ai piani di risanamento in cui, anche nel caso diprosecuzione della attività di impresa, può prevedersi la cessione dei cespiti non piùstrategici);

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

-nel caso dei cd fabbricati cielo terra dal costo va separato il valore del terreno comedifferenza tra il valore totale e il valore del fabbricato (costo-stima);-i terreni, i fabbricati civili e le opere d’arte non vanno ammortizzati.

II. Ammortamento dei beni immateriali (ammortamento cd. non tecnico)

Il legislatore tratta anche di un altro tipo di ammortamento, chiamato «non tecnico»,che viene utilizzato esclusivamente per consentire la suddivisione di un costo su unapluralità di esercizi. Normalmente la durata dell’ammortamento non tecnico è fissatadalla legge. Circostanze connesse alla gestione di impresa possono indurre ad unarevisione del programma di ammortamento con la richiesta che le motivazioni di talimotivi siano esplicate in nota integrativa.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

c) Svalutazione delle immobilizzazioni (art. 2426, n. 3)Premesse

▪ il valore di bilancio delle immobilizzazioni non deve essere superiore al loro valore di utilizzo(d’uso). Quando sussistono sintomi che fanno prevedere difficoltà per il recupero del valorenetto contabile del bene tramite l’uso, è necessario accertare se si sia verificata una perditadurevole di valore, così da rendere necessaria una svalutazione;

▪ scopo dell’ammortamento è di ripartire un costo pluriennale negli esercizi di competenza.

Il n. 3) dell’art. 2426 c.c. prevede che: «l’immobilizzazione che alla data di chiusuradell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo inumeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore».Si ricorda che il valore determinato secondo le prescrizioni di cui al n. 1) e 2) è cosìcostituito:

Costo storico o di produzione- fondo ammortamento= costo di iscrizione in bilancio

«durevolmente di valore inferiore» = da intendersi perdita di valore permanente, ossia duratura,

anche se non necessariamente definitiva (sinistro, obsolescenza economica, tecnica, commerciale,straordinaria ecc. ).

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

c) Svalutazione delle immobilizzazioni (art. 2426, n. 3) … CONTINUA

Novità di maggior rilievo introdotte dall’OIC 9 (Svalutazione per perdite durevolidi valore delle Immobilizzazioni materiali e Immateriali) con decorrenza daibilanci chiusi al 31/12/2014

Perdita durevole di valore: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di unaimmobilizzazione in prospettiva lungo termine inferiore al suo valore netto contabile.- le perdite di valore si valutano ad ogni data di riferimento del bilancio;- indicatori minimali per considerare una perdita durevole di valore:a) il valore di mercato di una attività è significativamente diminuito durante l’esercizio più di

quanto si prevedeva con l’uso normale;b) durante l’esercizio si sono verificate variazioni negative significative (tecnologiche, di

mercato, economiche e normative);c) nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse ed è probabile che condizionino il

tasso di attualizzazione del valore d’uso:;d) il valore contabile netto è > al valore equo;e) obsolescenza;f) nel corso dell’esercizio si sono verificati fatti significativi con effetto negativo sulle società

(attività inutilizzata, piani di ristrutturazione ecc.)***

Perdita durevole = valore recuperabile < al valore contabile;Valore recuperabile = maggiore tra valore equo e valore d’uso;Valore d’uso = valore attuale dei flussi di cassa attesi;Valore equo= ammontare ottenibile da una transazione indipendente.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

c) Svalutazione delle immobilizzazioni (art. 2426, n. 3) … CONTINUA

- Approfondimento: La svalutazione delle immobilizzazioni nell’ambito delle procedureconcorsuali

I principi generali sopra esposti, valevoli per le imprese in normale funzionamento,trovano problemi applicativi nell’ambito delle procedure concorsuali, in particolare:

▪ Immobilizzazioni materiali strumentali: è’ evidente che nelle procedureconcorsuali e preconcorsuali di gestione delle crisi di impresa il limite del valord’uso, sopra in precedenza esposto, di cui al n. 3 dell’art. 2426 c.c., troverà precisicondizionamenti (procedure liquidatorie e non liquidatorie).

▪ Immobilizzazioni immateriali e spese pluriennali: particolare attenzione deveessere prestata alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali per le quali lavalutazione al costo al netto del fondo dovrà essere riconsiderata. Le spesepluriennali vanno normalmente totalmente svalutate.

▪ Immobilizzazioni materiali non strumentali: le immobilizzazioni materiali nonstrumentali all’esercizio dell’impresa, così come quelle destinate alla vendita,vanno mantenute in bilancio al costo di carico, da svalutare, se tale valore èsuperiore a quello presumibile di realizzo (stime).

- Per le procedure di gestione preconcorsuale delle crisi l’approfondimento va sviluppatovalutando il tipo di procedimento: liquidatorio o no.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

d) Valutazione delle partecipazioni societarie (art. 2426, n.ri 3 | 4)

Il criterio base di valutazione, sia per le partecipazioni sia per i titoli (immobilizzati) è il costo, comprensivo degli oneri accessori, che costituisce illimite massimo di valutazione.La norma in commento stabilisce che, anche per le immobilizzazioni finanziariesi debba tenere conto di perdite durevoli di valore.

Valutazione alternativa: CRITERIO DEL PATRIMONIO NETTOIl legislatore introduce, come metodo alternativo al criterio del costo, un altro criterio divalutazione, il cui utilizzo è facoltativo da parte del redattore del bilancio. Questocriterio non riguarda tutte le partecipazioni, ma solamente quelle in impresecontrollate e collegate, di cui all’art. 2359 c.c. che costituisconoimmobilizzazioni.

Tale sistema consiste nel determinare il valore della partecipazione sulla base delpatrimonio netto della società partecipata. Il patrimonio netto da prendere inconsiderazione è quello dell’ultimo bilancio approvato della partecipata, da cuinecessita detrarre i dividendi ed operare le rettifiche necessarie per redigere ilbilancio consolidato.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

d) Valutazione delle partecipazioni societarie (art. 2426, n. 4) … CONTINUA

Le svalutazioniAbbiamo visto come anche per le partecipazioni societarie la norma obblighi a tenerconto di eventuali perdite durevoli di valore.

PremessaLa perdita durevole di valore non si verifica in presenza di semplici fluttuazioni temporanee alribasso, specialmente se queste sono generalizzate sul mercato (il criterio del minore tra il costo evalore di mercato è previsto, come si vedrà, solo per i titoli dell’attivo circolante), ma quando ilribasso del listino può dirsi significativo e persistente. In tale frangente i principi contabiliraccomandano di fare riferimento alla media dei prezzi di mercato dei sei mesi precedenti allachiusura dell’esercizio o, per i titoli non quotati, alle condizioni economiche dell’emittente, anchetenendo presente i corsi di Borsa di titoli similari. La svalutazione deve essere accolta alla voce D19 b) del conto economico (per partecipazioni non quotate si veda in prosieguo).

• Svalutazioni riferite a partecipazioni e titoli immobilizzati: sono immobilizzati quei titoli e quellepartecipazioni destinati a costituire un investimento durevole. La svalutazione del costo può attuarsi inpresenza di perdite durature di valore.

Titoli (non riferiti a quote o azioni): la perdita durevole sarà riferita a una situazione duratura dimercato o, in mancanza, al presunto valore di realizzo;Partecipazioni: la ragione della perdita durevole va ricercata nella specifica situazione della societàpartecipata.

• Svalutazioni riferite a partecipazioni e titoli non immobilizzati: in questo caso la svalutazione èattuata sulla base dell’andamento dei titoli in mercati borsistici se trattasi di titoli quotati; in caso di titolinon quotati la valutazione/svalutazione dovrà considerare il valore della società/impresa sottostante. Ilcriterio base di valutazione è il costo o, se minore, il valore determinato dal mercato.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

e) Oneri pluriennali (art. 2426, n. 5)

Le norme che regolano l’iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali sono molto restrittivee cautelative.Tali oneri sono da valutarsi al costo. In tale categoria il legislatore comprende:

a) Costi di impianto: sono i costi che l’impresa sostiene per iniziare il processoproduttivo (spese di costituzione, avviamento impianti ecc.);

b) Costi di ampliamento: sono i costi che l’impresa sostiene per ampliare la propriastruttura (modifiche statutarie, avviamento nuovi impianti ecc.);

c) Costi di sviluppo: sono costi che conseguono ai risultati della ricerca per laproduzione di beni;

La norma consente di farli concorrere alla formazione del reddito in più esercizi attraverso ilprocedimento di ammortamento, ed al ricorrere delle seguenti condizioni:1) Utilità pluriennale2) Determinazione di futuri benefici economici3) Consenso del collegio sindacale4) Non inerenza a cespiti già iscritti nell’attivo5) Per poter distribuire dividendi nel periodo in cui si procede ad ammortamento degli oneri

pluriennali, devono sussistere riserve disponibili in misura non inferiore al costo nonammortizzato.

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art. 2424 c. 1 lett. BI 1/2/3

CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

e) Oneri pluriennali (art. 2426, n. 5) (…CONTINUA)

Il D.Lgs. 139/ ha espulso dallo stato patrimoniale i costi di ricerca e i costi di pubblicitàche dal 01/01/2016 non possono più essere patrimonializzati.Rimangono i costi di sviluppo; per effetto delle modifiche apportate tali costi non devonopiù essere ammortizzati entro un periodo di 5 anni, bensì in funzione della loro vita utile.Solo in casi eccezionali in cui la vita utile non può essere attendibilmente stabilita, talicosti sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.Nella nuova formulazione del principio OIC24, l’Organismo Italiano di Contabilità harivisto la definizione di costi di ricerca e di costi di sviluppo, chiarendo che il costo disviluppo presuppone la compiuta individuazione del bene/processo da realizzare, mentreil costo di ricerca si colloca in un lasso temporale antecedente a questa individuazione.Alla luce di questa modifica, si è eliminato il riferimento al concetto di ricerca applicata,con la conseguenza che – in linea di massima – ciò che in precedenza era capitalizzatocome ricerca applicata può continuare ad essere capitalizzato oggi come costo di sviluppo,sempre che continuino ad essere rispettate le condizioni di fattibilità tecnica, commercialeed economica previste già in passato.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

e) Oneri pluriennali (art. 2426, n. 5) … CONTINUA

Approfondimento: La valutazione degli oneri pluriennali nell’ambito delle procedureconcorsuali

Nel caso di intervenuta procedura concorsuale di fallimento o di concordatopreventivo (se con finalità liquidatoria), gli oneri pluriennali in precedenza indicativanno totalmente svalutati dato che, per effetto della cessazione dell’impresa, nonrileva più la possibilità di sviluppare utilità pluriennale futura fatta eccezione perl’ipotesi in cui i costi di sviluppo abbiano conseguito progetti realizzabili sul mercato.Nell’ambito delle procedure preconcorsuali di gestione delle crisi (accordo diristrutturazione dei debiti o piano attestato) la discriminante sarà la natura dellaprocedura preconcorsuale intrapresa; quanto esposto è da ritenersi valido per quelleprocedure che perseguono la cessazione e conseguente liquidazione dell’impresa.

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CORSO DI

TECNICA PROFESSIONALEAnno accademico 2018/2019

Lezione 2 e 3

LEZIONE 2 e 3Percorso:Criteri di valutazione ex art. 2426 c.c.

f) avviamento (art. 2426, n. 6) slide 43

g) disaggio su prestiti (art. 2426, n. 7) slide 44

h) crediti/debiti (art. 2426, n. 8) slide da 44 a 46

i) attività e passività in valuta (art. 2426, n. 8 –bis) slide 47 - 48

j) valutazione dei beni dell’attivo circolante (art. 2426, n. 9) slide da 49 a 51

k) valutazione dei beni fungibili con metodi alternativi al costo specifico e svalutazione al valore di mercato (art. 2426, n. 10) slide 52 – 53

l) lavori in corso su ordinazione (art. 2426, n. 11) slide 54 – 55

m) strumenti finanziari derivati (art. 2426, n. 11bis) ___________________ slide da 56 a 61

Interferenze fiscali sul bilancio _____________________________________slide 62 - 63

Imposte differite ed anticipate _________________ slide 64

Il principio di derivazione rafforzata slide da 65 a 82

Imposte anticipate e crisi d’impresa _________________________________ slide da 83 a 91

Altri criteri di valutazione e rappresentazione slide 92 - 93

Esame degli articoli 2427 e 2428 c.c. slide da 94 a 99

Bilanci ordinari, ordinari infrannuali e straordinari (le novità di maggior rilievo con decorrenza 01/01/2016) slide da 100 a 108

Brevi cenni su principi contabili internazionali slide da 109 a 116

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LEZIONE 2 e 3 42

CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

f) Avviamento (art. 2426, n. 6)

L’avviamento è una qualità dell’impresa che si estrinseca, tra l’altro, nella sua capacità diprodurre utili. La norma precisa che l’avviamento può essere iscritto in bilancio solo seacquisito a titolo oneroso (da non intendersi limitato in ambito finanziario).

Ciò consente l’iscrizione di questa voce anche nei casi di fusione, permuta,conferimento e acquisto di partecipazioni.

Tipologie:

- Avviamento originario

- Avviamento derivato

Caratteristiche:- Per effettuarne l’iscrizione in bilancio è necessario il consenso del collegio sindacale, consenso del

quale deve darsi atto in nota integrativa e del quale deve trovarsi conferma nella relazione deisindaci al bilancio;

- L’ammortamento va operato secondo la sua vita utile (consentito in casi eccezionali in cui non èpossibile stimare attendibilmente la vita utile ammortamento sistematico dell’avviamento perperiodo di 10 anni e purché ne sia data adeguata indicazione in nota integrativa).

Approfondimento: La valutazione dell’avviamento nell’ambito delle procedureconcorsuali

Nel caso di intervenuta procedura concorsuale di fallimento o di concordato preventivo ilmantenimento di tale posta sarà strettamente legato alla natura del bene sottostante e cioèall’azienda; se allo stesso è attribuibile un valore di realizzo sul mercato, il mantenimento ègiustificabile (anche se potrà valutarsi la congruità della posta), al contrario la voce andràtotalmente svalutata. In caso di procedure concorsuali o preconcorsuali che si prefiggono lacontinuità d’impresa tale posta verrà mantenuta solo se provvista di utilità futura.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

g) Disaggio e aggio su prestiti (art. 2426, n. 7)

Trattasi del minor o maggior importo incassato all’emissione rispetto al valore nominaleche dovrà essere rimborsato ( per esempio: prestito obbligazionario).

Si rileva, quindi, una differenza tra il valore sottoscritto e l’importo che dovrà essererimborsato a scadenza agli obbligazionisti. Questa differenza è chiamata appunto«disaggio o aggio su prestiti» e deve essere capitalizzata e ammortizzata in relazione alladurata del prestito (si utilizzerà il sistema dei risconti). Ai fini della valutazione ricorrerà ilsistema cd del costo ammortizzato.

h) Crediti/debiti (art. 2426, n. 8)

I crediti e i debiti devono essere contabilizzati in relazione al momento in cui sono sorti dalpunto di vista giuridico e sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendoconto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti del valore di presumibilerealizzo. Rileva il requisito della irrilevanza. Si può presumere irrilevante l’effetto per icrediti con scadenza inferiore a 12 mesi (a breve).

L’applicazione di tale metodo consiste – nella prima valutazione – nel considerare, in sededi rilevazione in bilancio, il fattore temporale. Tale operazione va attuata nel caso in cui iltasso di interesse effettivo si discosti significativamente dal tasso di interesse dimercato.

Si ipotizzi un finanziamento soci di 1.000, tasso effettivo 0% o 1%, tasso di mercato 5%.

Il finanziamento andrà iscritto tra i debiti a seguito attualizzazione a euro 826,82, mentrela differenza di euro 173,18 rileverà tra i proventi finanziari di conto economico dariscontare in relazione alla durata del finanziamento.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

h) Crediti/debiti (art. 2426, n. 8) (…CONTINUA)

I crediti della gestione caratteristica sorgono quando è maturato il relativo ricavo,ossia si è verificato il passaggio di proprietà, nel caso di vendita di beni, o è stata resala prestazione di servizi.

I crediti nascono al valore nominale; successivamente, quelli che rilevano al 31/12vanno invece iscritti all’attivo al valore presunto di realizzo. Questo comporta che si debbaprocedere alla valutazione del grado di solvibilità del debitore.

Devono essere considerate sia le perdite per inesigibilità già manifestatesi, siaquelle ragionevolmente prevedibili.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

h) Crediti (art. 2426, n. 8) … CONTINUA

La svalutazione dei crediti, conseguente alla determinazione del grado di solvibilitàdel debitore, si attua in forma specifica (a diretta riduzione della posta attiva oppureindicando nella stessa sezione il lordo, il fondo e il netto). Il fondo non appare alpassivo.

L’analisi specifica presuppone un’analisi credito per credito.

L’analisi deve essere determinata indagando sui crediti iscritti in bilancio eutilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione del debitore. Icrediti in contenzioso e quelli per cui rileva una procedura legale oconcorsuale/preconcorsuale saranno più facilmente svalutabili.

La collocazione della svalutazione dei crediti nel conto economico interesserà l’aggregatoB), se i crediti sono di natura commerciale, interesserà invece l’aggregato D), se i creditisono finanziari.

Nota

In caso di cessione di crediti a società di factoring, l’esposizione in bilancio varierà a seconda delle condizionicontrattuali pattuite. I crediti ceduti con la clausola pro soluto devono essere rimossi dal bilancio, il quale saràinfluenzato soltanto per quanto riguarda i costi dell’operazione. Se invece è applicata la clausola pro solvendo sideve evidenziare il rischio di regresso tramite i conti d’ordine.

L’utilizzo di ricevute bancarie, strumento di incasso molto diffuso nella pratica, non comporta la rimozione delcredito dall’attivo di stato patrimoniale, che deve comparire fino al momento dell’incasso.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

i) Attività e passività in valuta (art. 2426, n. 8-bis) …CONTINUA

Per correttamente inquadrare l’argomento il tema va distinto:

Iscrizione iniziale

Nel momento in cui si compie una transazione commerciale, oppure una operazione finanziaria in valuta i ricavi, iproventi e i costi e oneri devono essere determinati utilizzando il cambio corrente alla data in cui la relativa operazioneè stata effettuata.

Operazioni in valuta sorte e concluse nell’esercizio

Possono rilevare due ipotesi:

- cambio è rimasto inalterato: non rilevano effetti valutari;

- il cambio valutario è diverso nei due momenti: nella seconda fase si determinerà e rileveranno utili o perdite sucambi.

Operazioni in valuta non esauritesi nell’esercizio

A fine esercizio possono determinarsi tre casi:

1) conferma a fine esercizio del tasso di cambio originario:

nessun effetto valutario;

2) tasso di cambio a fine esercizio modificato:

- se è migliorato non essendosi ancora conclusa l’operazione tale voce positiva va per prudenza accantonata aspecifica riserva;

- se è peggiorato in ossequio al principio di competenza va rilevata la differenza negativa di cambio a contoeconomico

3) chiusura dell’operazione nel o negli esercizi successivi:

rileverà la definitiva positiva o negativa differenza cambi

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

i) Attività e passività in valuta (art. 2426, n. 8-bis)….CONTINUA

Poste monetarie o non monetarie

L’articolo 2426 n. 8 bis c.c. prevede un diverso trattamento contabile/valutativo tra:

- Poste monetarie: attività e passività che comportano il diritto di incassare o l’obbligo dipagare a date future (crediti, debiti, ecc,) a prescindere dalla loro collocazione tra le attivitàe passività correnti o non correnti.

Tali poste vanno convertite al cambio di fine esercizio rilevando gli utili o le perdite cambi.

- Le voci aventi natura non monetaria per contro, devono essere iscritte nello StatoPatrimoniale al tasso di cambio storico, cioè vigente alla data del loro acquisto e della loroprima contabilizzazione. Le differenze di cambio positive o negative non devono peraltroessere autonomamente rilevate, per questo tipo di voci di bilancio. Nella valutazione diqueste voci, si tiene conto del tasso di cambio come uno degli elementi per ladeterminazione del valore recuperabile del corrispondente bene (con particolareriferimento, in questo caso, alle immobilizzazioni materiali e immateriali originariamenteespresse in valuta estera) o del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato(per quanto concerne, invece, i valori di natura non monetaria inclusi nell’attivo circolante).

Per le procedure concorsuali va distinto il caso tra procedure liquidatorie e non.

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Gli utili e perdite su cambi non costituiscono componenti postivi o negativi riferitialla gestione operativa ma sono valori di natura finanziaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

j) Valutazione dei beni dell’attivo circolante (art. 2426, n. 9)

L’attivo circolante è costituito da rimanenze, titoli, attività finanziarie non costituentiimmobilizzazioni.

LA VALUTAZIONE E’ AL COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE O ALVALORE DI MERCATO SE INFERIORE

Rimanenze

Le rimanenze secondo quanto espresso dall’art. 2424 c.c. si suddividono in:

a) Materie prime, sussidiarie e di consumo (se beni fungibili trattati nello specifico dall’art. 2426 n. 10);

b) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (beni infungibili art. 2426 n.9);

c) Lavori in corso su ordinazione (trattati nello specifico dall’art. 2426, n. 11);

d) Prodotti finiti e merci (beni normalmente fungibili art. 2426 n. 10).

Considerato quanto trattato nei numeri successivi dell’art. 2426, di seguito sievidenzia il criterio di valutazione delle rimanenze di beni infungibili (dotati dispecifica individualità, diversi l’uno dall’altro).

Il costo di produzione dei beni infungibili si compone:

- del costo di acquisto delle materie prime e accessorie consumate per la produzione;

- dei costi diretti di produzione costituiti dal costo della manodopera diretta, dal costodei materiali accessori e di consumo e da altri costi direttamente sostenuti;

- dei costi indiretti di produzione costituiti dalle spese generali di produzione, dalla forzamotrice, dalle manutenzioni, dalle quote di ammortamento etc.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

j) Valutazione dei beni dell’attivo circolante (art. 2426, n. 9) … CONTINUA

Titoli

DISTINZIONE

Il criterio che determina la qualifica di immobilizzo o di attivocircolante discende quindi dalla decisione amministrativa chedeve basarsi su ragionevoli previsioni e deve trovareadeguata motivazione in nota integrativa (nb. NO politiche dibilancio).

Titoli e partecipazioni immobilizzatiAppartengono a questa categoria i titoli destinati per decisione degli amministratori aessere mantenuti nel patrimonio aziendale come investimento durevole sino alla loronaturale scadenza e le partecipazioni destinate a investimento duraturo, finalizzato alcontrollo ovvero a influenza dominante o comunque notevole nella gestione dellapartecipata.

Titoli e partecipazioni nell’attivo circolanteAppartengono a questa categoria i titoli che, sempre per scelta degli amministratori,sono destinati ad essere negoziati.

Tali titoli devono essere valutati al minore tra il costo ed il mercato. La configurazione di costo piùcorretta è quella del costo specifico, ma è possibile ricorrere alle ipotesi di movimentazione convenzionaliche saranno esaminate a proposito delle rimanenze (media ponderata, lifo e fifo). Il costo deve anchecomprendere eventuali oneri accessori, ma tra questi non si deve includere il rateo interessi od onerifinanziari sul pagamento dilazionato, i quali vanno imputati ai conti di reddito. Per valore di mercato siintende il valore medio di quotazione dei titoli su mercati regolamentati. Se i titoli non sono quotatioccorrerà riferirsi a titoli similari o, in mancanza, al valore nominale rettificato.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

j) Valutazione dei beni dell’attivo circolante (art. 2426, n. 9) … CONTINUA

Si è precisato che la valutazione dei beni dell’attivo circolante (rimanenze, titoli, attività finanziarienon costituenti immobilizzazioni) vanno valutate al minore tra:

➢ il costo (di acquisto , di produzione);➢ il valore di mercato.

Per mercato si intende:❖ per materie prime, sussidiarie, di consumo e semilavorati (intesi come parti che partecipano alla

fabbricazione di un prodotto) il mercato è rappresentato dal costo di sostituzione, costo che innormali condizioni di mercato consente il riacquisto;

❖ per merci, prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione il mercato è rappresentatodal valore netto di realizzo, valore pari al prezzo di vendita al netto delle spese di vendita.

Per mercato nelle procedure di gestione concorsuale o preconcorsuale va sviluppatoapprofondimento posto che il concetto di mercato muta notevolmente di fronte a procedureliquidatorie e non.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

k) Valutazione dei beni fungibili con metodi alternativi al costo specifico esvalutazione al valore di mercato (art. 2426, n. 10)

Per «beni fungibili» si intendono i beni che sono sostituibili con altri dellastessa natura e della stessa qualità, quindi «fungibilità» da intendersi come«sostituibilità»

Esempi (rimanenze di materie prime, i semilavorati |parti finite di acquisto o di produzione|, i prodottifiniti e merci, la materie sussidiarie e di consumo)

La valutazione per detti beni è al minore tra il costo ed il valore di mercato.

Il primo comma del punto 10 introduce, per quanto attiene la valorizzazione dei benifungibili al costo e stante l’impossibilità nella maggior parte dei casi di procedere a unavalorizzazione per costi specifici, tre tecniche contabili, cioè tre diversi metodiconvenzionali che simulano il movimento delle unità fisiche e permettono di assegnare uncosto alle stesse.

a) Metodo della media ponderata del costo_ consiste nell’attribuire ad ogni giacenza il valore cherisulta dal rapporto tra il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell’esercizio e la quantitàtotale acquistata o prodotta.

b) Metodo Lifo_ con tale metodo si intendono consumati per primi i prodotti entrati nel magazzinoper ultimi, con la conseguenza che in rimanenza restano i prodotti entrati in magazzino in epochepiù lontane.

c) Metodo Fifo_ con tale metodo si intendono consumati per primi i prodotti entrati in magazzino perprimi, con la conseguenza che in rimanenza restano i prodotti entrati in magazzino in epoche piùrecenti. Il metodo Fifo rispecchia con discreta approssimazione la corretta movimentazione dimagazzino; i costi meno recenti vengono contrapposti ai ricavi correnti.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

(art. 2426, n. 9, 10 ) … CONTINUA

Approfondimento: la valutazione delle rimanenze nell’ambito delle procedureconcorsuali e preconcorsuali

Nel caso di procedure concorsuali di fallimento e di concordato preventivo, particolaritàrilevano nella valutazione delle rimanenze nel bilancio redatto ai sensi del comma 1dell’art. 183 Tuir, nel bilancio ex art. 89 l.f. e nel primo bilancio che si redige nelconcordato preventivo con cessione dei beni con finalità liquidatoria.

Le regole fin d’ora analizzate, difatti, valgono per un’impresa in normalefunzionamento. Appare evidente come in caso di fallimento o concordato concessione dei beni il concetto di «mercato» risulti mutato; l’azienda non è più innormale funzionamento e dovrà tenere in considerazione la specifica situazioneprocedurale che interessa l’impresa, situazione solitamente contraddistinta dadifficoltà nel realizzo.

Specifiche perizie, che considerino tale situazione, potranno essere utiliper individuare esattamente tale elemento.

In ambito di procedure preconcorsuali (piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d.) eaccordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.) ovvero in caso di concordatopreventivo con continuità d’impresa, una maggiore attenzione verrà posta alla valutazionedi tali voci che tuttavia continueranno ad essere valutate secondo i criteri stabiliti dalcodice civile per le società in normale attività.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

l) Lavori in corso su ordinazione (art. 2426, co. 1, n. 11)

I lavori in corso su ordinazione riguardano le opere, le forniture e i servizi che sonopattuiti come oggetto unitario e che hanno durata ultrannuale. (la dizione «suordinazione» significa che la fattispecie concerne esclusivamente opere, forniture e serviziderivanti da contratti stipulati dall’impresa.

Le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione possono essere iscritte sulla base deicorrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Dall’indicazione «possono» si desume che queste rimanenze possono esserealternativamente valutate:

- Con il metodo del costo;

- Con il metodo dei corrispettivi maturati.

Il criterio del costo (ovvero della commessa completata) sancisce l’imputazione aricavo soltanto al termine delle opere e con la loro consegna al committente. Quandole commesse sono di breve durata tale metodo non crea distorsioni; diversamente daquanto avviene se le commesse sono di lunga durata.

Il criterio dei corrispettivi maturati significa invece imputare a ricavo la partedel corrispettivo complessivo in tutti gli esercizi, in funzione dell’avanzamento dellacommessa. Con questo sistema è possibile rispettare il criterio della competenza,riconoscendo l’utile con l’avanzamento dell’opera e contrapposto ai costi imputati incontropartita.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

l) Lavori in corso su ordinazione (art. 2426, co. 1, n. 11)… CONTINUA

- Approfondimento: la valutazione dei lavori in corso su ordinazione nell’ambito delleprocedure concorsuali e preconcorsuali

Nel caso di intervenuta procedura concorsuale di fallimento o di concordato preventivo lavalutazione dei lavori in corso su ordinazione dovrà considerare:

- il minore tra il costo ed il valore di mercato nel caso in cui tali «lavori» sianovalutati al costo (con gli accorgimenti necessari considerata la finalità dellaprocedura concorsuale / preconcorsuale intrapresa se di continuità oprettamente liquidatoria);

- lo stanziamento di uno specifico accantonamento a fronte di perditeprevedibili in funzione della particolare situazione determinatasi a seguito diintervenuta procedura concorsuale.

- Nel caso di procedure di gestione preconcorsuale o concorsuale con continuitàoperativa si applicheranno gli ordinari criteri di valutazione.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11 bis)

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto con decorrenza 1/01/2016 una disciplina civilistica per larilevazione in bilancio dei derivati. Regola generale di rilevazione e valutazione è quelladel fair value.

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti trecaratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso diinteresse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice diprezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizioneche, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di unadelle controparti contrattuali (a volte chiamato sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto inizialeche sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci siaspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

Oltre alla modifica apportata all’art. 2426 con l’introduzione del n. 11 bis sono statimodificati:

➢ L’art.2424 (stato patrimoniale) ove in particolare:

✓ sono state inserite specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell’attivocircolante destinate ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi (BIII4 eCIII 5);

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11 bis) (…CONTINUA)

✓ nel patrimonio netto è stata inserita la voce AVII Riserva per operazioni di coperturadei flussi finanziari attesi;

✓ nel passivo dello stato patrimoniale è stata inserita una specifica voce tra i fondi perrischi e oneri destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi (B3);

➢ L’art. 2425 (conto economico) dove sono state inserite le voci D18 d) e D19 d) dedicate allerivalutazioni e alle svalutazioni degli strumenti finanziari.

I derivati si distinguono in due categorie:

❖ derivati di copertura;

❖ derivati non di copertura o speculativi.

In proposito è stabilito: “si considera sussistente la copertura in presenza fin dall’inizio, distretta e documentata relazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazionecoperta e quelle dello strumento di copertura”.

Le differenze dal fair value al 31/12 sono da imputare a:

▪ conto economico per i contratti non di copertura;

▪ patrimonio netto per i contratti di copertura.

Per i contratti derivati di copertura del rischio è prevista l’imputazione a una specifica riservapositiva o negativa; tale riserva sarà poi imputata a conto economico nella misura e nei tempicorrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o alverificarsi dell’operazione di copertura.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11 bis) (…CONTINUA)

Per i contratti derivati non di copertura (cd speculativi) la differenza con il fair value vaimputata a conto economico.

Per l’elemento coperto rileverà un trattamento simmetrico rispetto a quello sopra indicato.

Premettendo che la valutazione di quanto segue va fatta caso per caso, di seguito si daindicazione di sintetica definizione di:

- strumenti derivati di copertura: sono utilizzati allo scopo di neutralizzare gli effettieconomici e finanziari di alcune tipologie di rischio;

- Strumenti derivati di negoziazione (o speculativi): sono utilizzati esclusivamente perrealizzare un provento dalle transazioni e vengono valutati al fair value con imputazioni aconto economico.

La verifica della efficacia della copertura va effettuata a ogni data di chiusura del bilancio conla conseguenza che lo strumento finanziario nato di copertura potrebbe mutare la suaqualificazione.

In presenza di strumenti finanziari derivati l’art. 2427 bis c.c. (nota integrativa) prevede chevengano fornite, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati le seguentiinformazioni:

➢ il loro fair value;

➢ le informazioni sulla loro entità e natura;

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11 bis) (…CONTINUA)

➢ le tecniche di valutazione;

➢ le variazioni iscritte a conto economico nonché quelle imputate a riserve di patrimonionetto;

➢ una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenute nell’esercizio.

Si sottolinea come la maturazione degli interessi così come quella connessa al differenziale ditasso sono recepiti a conto economico; per quanto attiene alla valutazione positiva o negativaal fair value del derivato, la stessa andrà imputata a riserva di patrimonio netto se trattasi diderivato di copertura, a conto economico se trattasi di derivato non di copertura.

Attenzione: le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value dei derivatinon concorrono al computo del patrimonio netto se negative (per le finalità di cui agli artt.2412, 2433, 2442, 2446, 2447 c.c.), non sono distribuibili se positive e non sonoutilizzabili per coprire le perdite.

Con riferimento al recepimento contabile si veda il prospetto che segue:

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11 bis) (…CONTINUA)

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11 bis) (…CONTINUA)

Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una oall’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediantestrumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenticondizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società cheredige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente unmercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, mapossa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercatopuò essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumentiper i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo: tali modelli e tecniche divalutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il fair valuenon è determinato se l’applicazione dei criteri indicati non dà un risultato attendibile.

m) Strumenti finanziari derivati (art. 2426 co. 2/3 c.c.) (…CONTINUA)

L’esame dell’articolo 2426 c.c. sino ad ora compiuto ha riguardato il primo comma di detto articolo.

Il secondo e terzo comma definiscono i prodotti derivati.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

Interferenze fiscali sul bilancio

Analisi storica delle interferenze fiscali sul bilancio

- Sino al 31/12/2003 era consentito inquinare il bilancio civile con poste di natura fiscale: in un primo tempo conspecifica previsione nell’art. 2425 c.c. (conto economico):

• della voce 23 risultato d’esercizio ante imposte;• della voce 24 rettifiche di valore con valenza fiscale;• della voce 25 ammortamenti con valenza fiscale;

Successivamente, abrogate le voci 23/24/25 dell’art. 2425 c.c. fu introdotto un secondo comma dell’art. 2426 c.c. inbase al quale «è consentito effettuare rettifiche di valore e ammortamenti esclusivamente in applicazione di normetributarie».

- Dal 01/01/2004 si è eliminata la possibilità di inquinare il bilancio con poste fiscali istituendo con l’art. 109 Tuir lapredisposizione di apposito prospetto nel quale si evidenziava il passaggio dal risultato civilistico a quello fiscale.

- Dal 2008 si è abrogato il 4° comma dell’art. 109 Tuir introducendo l’attuale principio di derivazione (art. 83 Tuir) inbase al quale il risultato del bilancio civilistico viene assunto a tutti gli effetti per il calcolo dell’imponibile fiscale (Ires eIrap) cui si perviene attraverso variazioni in aumento o in diminuzione di componenti di costo e di ricavo che hannofiscalmente trattamento diverso rispetto a quello civilistico. Tale principio opera linearmente se non è espressamenteprevisto un diverso e specifico trattamento della norma tributaria. Le variazioni di cui si tratta sono di due tipi:

a) Variazioni definitive

b) Variazioni temporanee

Mentre le variazioni definitive esauriscono i loro effetti nell’esercizio di competenza, quelle temporanee sviluppano effettianche negli esercizi successivi.

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CRITERI DI VALUTAZIONE ex art. 2426 c.c.

Interferenze fiscali sul bilancio

Imposte differite ed anticipate

In tale contesto risulta indispensabile effettuare alcune considerazioni in tema di fiscalitàdifferita e anticipata, fiscalità che nei bilanci senza interferenze fiscali assume grandeimportanza.

Per cogliere esattamente la portata di tale tipo di imposte (differite, anticipate) varicordato che le variazioni al risultato civile di bilancio, per giungere a quello fiscale,possono essere del tipo permanente e quindi definitive, o temporanee, destinate cioè adincidere in modo frazionato sul risultato reddituale in più esercizi.

Mentre le differenze permanenti concorrono a determinare le imposte sul redditodell’esercizio di competenza, quelle temporanee generano le cosiddette imposte differite eanticipate che, per la parte di competenza dell’esercizio, concorrono a determinare lerelative imposte sul reddito e per la parte non di competenza dell’esercizio producono talitipi di imposte.

ATTENZIONE: Principio contabile 25

Le imposte anticipate «devono essere contabilizzate qualora vi sia la ragionevolecertezza del loro futuro recupero» (piani pluriennali).In caso di perdite fiscali necessita anche che «le perdite in oggetto derivino da circostanze benidentificate ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno»(Le perdite fiscali sono riportabili e quindi consentono recuperi di imposta).

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IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE

Descrizione

Imposte differite passive Si determinano in presenza di variazioni indiminuzione del risultato civilistico dibilancio in base alle quali l’imposta vacorrisposta posticipatamente rispetto allacompetenza economica generandosi debitiper imposte future.Es. Ammortamento civilistico inferiore a quelloprevisto fiscalmente

Imposte anticipate Si determinano in presenza di variazioni inaumento del risultato civilistico di bilancio inbase alle quali l’imposta va corrispostaanticipatamente rispetto alla competenzaeconomica generandosi crediti per imposte.Es. Componenti negativi deducibili per cassa e nonper competenza

Imposte anticipate Si determinano in presenza di perdite fiscaliriportabili

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Il principio di derivazione rafforzata

A. Premessa

Il decreto legislativo di riforma dei bilanci, con decorrenza per quelli relativi agli esercizi aventi inizio apartire dal 1/01/2016 (D.Lgs. 139/2015) introdotto per imprese che adottano le norme civilistiche e iprincipi contabili nazionali, ha profondamente mutato le regole per la redazione dei bilanci. Il citatointervento normativo delinea (come già osservato) tre categorie di imprese:

65IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

➢ micro imprese: le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due eserciziconsecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

totale attivo: € 175.000

ricavi: € 350.000

dipendenti: 5 unità

➢ piccole imprese: le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercatiregolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primoesercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato duedei seguenti limiti:

totale attivo: € 4.400.000

ricavi: € 8.800.000

dipendenti: 50 unità

➢ altre imprese: imprese oltre i limiti sopraindicati

Bilancio in forma abbreviata

Bilancio ordinario

Il principio di derivazione rafforzata ……CONTINUA

Il citato D.Lgs. ha inoltre introdotto nel nostro ordinamento una serie di istituti analoghi a quellicontenuti nei principi contabili internazionali attuando, nella sostanza, un avvicinamento tra il bilancioredatto sulla base dei principi civilistici a quello redatto secondo gli IAS.

Di seguito le novità di maggiori rilievo:

➢ prevalenza della sostanza sulla forma;

➢ modifica dei contenuti degli schemi;

➢ introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci redatti in forma ordinaria;

➢ modifica di alcuni criteri di valutazione: costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli;

➢ obbligo di rilevare gli strumenti finanziari derivati;

➢ abolizione dell’area straordinaria del conto economico;

➢ principio di rilevanza/significatività;

➢ ecc…

Le microimprese non devono seguire le norme che trattano: della deroga ex art 2423 co. 5 c.c., deiprodotti finanziari derivati, del rendiconto finanziario, della redazione della nota integrativa e dellaredazione della relazione sulla gestione; rilevano informazioni da fornire in calce alla situazionepatrimoniale.

Le piccole imprese rilevano come facoltà: le semplificazioni nei prospetti di stato patrimoniale e contoeconomico, la riduzione delle informazioni da fornire nella nota integrativa, l’eliminazione dellaredazione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario.

66IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata ……CONTINUA

L’organismo italiano di contabilità alla data del 31/12/2016, al fine di armonizzare i principi contabilinazionali alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (su specifica indicazione del detto decreto), hapubblicato in via definitiva i seguenti principi aggiornati:

67IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

OIC 9: Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC21: Partecipazioni*

OIC 10: Rendiconto finanziario OIC23: Lavori in corso su ordinazione

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*

OIC24: Immobilizzazioni immateriali*

OIC 13: Rimanenze* OIC25: Imposte sul reddito*

OIC 14: Disponibilità liquide OIC26: Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 15: Crediti OIC28: Patrimonio netto

OIC 16: Immobilizzazioni materiali* OIC29: Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*

OIC17: Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto *

OIC31: Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

OIC18: Ratei e risconti OIC32: Strumenti finanziari derivati*

OIC 19: Debiti*

OIC 20: Titoli di debito * Principi emendati dall’OIC in data 29.12.2017

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

B. Il D.Lgs. 139/2015: conseguenze fiscali

Il rilevante intervento normativo di cui si è fatto cenno nella premessa ha determinato per il legislatore fiscale(anche se con ritardo) la necessità di revisionare la regola cosiddetta di derivazione ordinaria secondo cuidall’utile o dalla perdita che risulta dal conto economico dell’esercizio, con variazioni in aumento e in diminuzione,si perviene alla determinazione del reddito di impresa.

Dopo mesi di tentativi svolti nella fine del 2016, finalmente con il D.L. 244/2016 (cd. decreto milleproroghe)convertito nella legge n. 19/2017 in G.U. n. 49 del 28/02/2017, all’art. 13 bis è stato introdotto il principio diderivazione rafforzata che consiste nel recepire, anche ai fini fiscali, la rappresentazione del bilancio sulla basedel principio della prevalenza della sostanza sulla forma (postulato di rilievo nella nuova disciplina prevista dallenorme del codice civile e dai principi contabili nazionali).

L’evidenza giuridico formale delle fattispecie economico/patrimoniali, regola in vigore prima della introduzionedelle novità di cui si tratta, anche ai fini fiscali, viene sostituita da quella della prevalenza della sostanza sullaforma.

L’esempio tipico è quello secondo cui i ricavi non si recepiscono più in bilancio alla consegna o spedizione o alladata in cui sono rese le prestazioni ma solo nel momento in cui rileva il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Il nuovo principio fiscale non si applica, come osservato, alle micro imprese per le quali continua a rilevarel’originario principio di derivazione.

Per tutti gli altri soggetti il perno sui cui si muove la fiscalità di impresa è quello del principio di derivazionerafforzata, questo sconosciuto posto che le novità, mutuate dal sistema IAS si abbattono sulle imprese (finefebbraio 2017) che dovranno applicarle nei bilanci 2016.

Ricordo che le norme fiscali connesse ai principi contabili internazionali, si rivolgevano praticamente verso banche,società finanziarie, società in gran parte quotate e di conseguenza super strutturate.

Di contro la nuova “rivoluzione” attiene a imprese in gran parte “scarsamente” attrezzate per recepire normativescritte e divulgate con grande ritardo e di rilevante complessità.

Con questo studio si cercheranno di fornire indicazioni semplici al fine di spiegare questo nuovo e rilevanteprincipio.

68IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

C. Il principio di derivazione ordinario e quello di derivazione rafforzata: notedi sintesi

Il principio di derivazione ordinario

Sulla base di tale principio, valevole ancora per le micro imprese, e per le altre imprese per i bilanci relativiagli esercizi antecedenti a quelli con inizio dal 1/01/2016, il risultato civilistico rappresenta il punto dipartenza per il calcolo dell’imponibile fiscale (art. 83 Tuir).

La connessa derivazione non è totale; infatti il risultato di bilancio costituisce solo la base su cui applicarele variazioni previste dalle norme fiscali, variazioni in aumento o in diminuzione determinate appuntodalle diverse disposizioni tributarie rispetto alle indicazioni civilistiche.

Il principio di derivazione rafforzato

La base di partenza è sempre l’articolo 83 Tuir che al comma 1 recita: “il reddito complessivo èdeterminato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico …. le variazioni inaumento o in diminuzione conseguenti alla applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizionidella presente sezione……..”

69IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

Principio di derivazione ordinario

L’articolo 83 co. 1 Tuir secondo periodo prosegue precisando: “…. per i soggetti diversi dalle micro imprese ….. cheredigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni deisuccessivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio deirispettivi principi contabili”.

Rafforzamento del principio di derivazione ordinario

Si ricorda ancora come le regole del TUIR sono ancorate al principio della prevalenza della forma sulla sostanza mentrequelle (nuove) civilistiche postulano la prevalenza della sostanza sulla forma.

Con la scelta del legislatore, che all’art. 13 bis della L. 19/2017, richiama le disposizioni emanate in attuazione del comma 60della L. 244/2007, si introduce un criterio di determinazione del reddito imponibile dei soggetti che redigono il bilanciosecondo le norme del codice civile (escluse le microimprese) più aderente alle risultanze di bilancio.

Conferma della cd derivazione rafforzata

L’art. 13 bis della L. 19/2017 è intervenuto sui seguenti articoli del TUIR:

-art. 83, art. 96, art. 108, art. 109, art. 110, art, 112, art. 5 (D.Lgs. 446/1997 - Irap)

-ed ha statuito:

• sulla decorrenza e su specifiche deroghe;

• sul trattamento dei prodotti finanziari derivati;

• sulla determinazione della base imponibile Irap;

• sulle conseguenze connesse a variazione dei principi contabili;

• sul trattamento delle imputazioni a patrimonio netto;

• prevedendo l’emanazione entro 150 giorni di disposizioni di coordinamento;

• prorogando di 15 giorni la presentazione della dichiarazione dei redditi SC e quella dell’irap al 16/10 rispetto al 30/09;

• ecc..

70IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

D. Le norme e le circolari ministeriali utili per la pratica applicazione delprincipio di derivazione rafforzata

Al fine di cogliere la portata pratico applicativa del nuovo principio fiscale è utile dare indicazione sullanormativa di riferimento:

1) Articolo 13 bis L. 19/2017;

2) Articolo 1 comma 60 della legge 244 del 24 dicembre 2007. E’ norma che dà indicazione delledisposizioni di attuazione e coordinamento per razionalizzare e semplificare il processo dideterminazione del reddito dei soggetti IAS;

3) Articolo 4 comma 7 quater del D.Lgs. 38 del 28/02/2005 con cui si prevede che il Ministrodell’Economia e delle Finanze emani disposizioni di coordinamento per la determinazione della baseimponibile Ires e Irap per i soggetti IAS;

4) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 48 del 1 aprile 2009 (che richiama la L.244/2007) con cui si da attuazione alle indicazioni previste dalla citata legge;

5) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’ 8 giugno 2011 che, sulla base delle regole dideterminazione della base imponibile Ires e Irap, prevista dall’art. 4 co. 7 quater del D.Lgs. 38/2005,da disposizioni di coordinamento tra i principi IAS e le regole previste dal richiamato D.Lgs. 38/2015;

6) Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28/02/2011 con a oggetto “Le regole di determinazionedel reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS …”.

Le norme e la circolare ministeriale citata, pur facendo riferimento ai soggetti IAS, trattando delle regolefiscali Ires e Irap da applicare a detti soggetti, e ricordando, come indicato in premessa, che le novità sulbilancio di cui al D.Lgs. 139/2015, sostanziano un avvicinamento agli IAS, sono utili per megliocomprendere l’applicazione del principio fiscale di derivazione rafforzata.

71IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

E. La derivazione rafforzata: applicazione pratica

E1) Premessa

La legge n. 19/2017 di conversione del cd decreto mille proroghe, come in precedenza indicato, haintrodotto anche per i soggetti che redigono il bilancio sulla base del codice civile e dei principi contabilinazionali, il criterio di individuazione dell’imponibile fiscale Ires e Irap in base al citato criterio diderivazione rafforzata; il principio è ispirato al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma inforza del quale, anche ai fini fiscali, rileva la rappresentazione delle operazioni effettuata in base allasostanza economica.

Sulla base dell’art. 83 Tuir co. 1 si rafforza la dipendenza del reddito fiscale dalle:

• qualificazioni;

• classificazioni; se assunte in bilancio secondo corretti

• imputazioni temporali. principi contabili

Sono esclusi da tale regola i fenomeni valutativi.

Norme TUIR modificate: si veda quanto indicato in precedenza.

Il principio di derivazione rafforzata si applica a tutte le imprese con esclusione delle microimprese di cui all’articolo 2435 ter c.c..

E2) I concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale*

Per meglio comprendere le modalità applicative del principio di derivazione rafforzata è prioritario individuare con precisione la portata dei citati fenomeni.

*Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 28/02/2011.

72IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

Qualificazione: tale concetto attiene alla esatta individuazione dell’operazione posta in essere consentendo di individuareil modello giuridico negoziale cui ricondurre l’operazione aziendale verificando se e come lo stesso generi flussi redditualiattivi o passivi per l’impresa ovvero se manifesti mere conseguenze patrimoniali.

A tale indicazione consegue che sul piano fiscale possono derivare:

operazioni con effetti reddituali;

operazioni con effetti patrimoniali;

con la conseguenza che le prime, per effetto del principio di qualificazione, possono, per alcune ipotesi, non avere riflessisulla determinazione del reddito imponibile.

Esempi:

- acquisto e vendita di azioni proprie;

- acquisto di beni con pagamento differito;

- valutazioni commesse a lungo termine;

-ecc.

Classificazione: la classificazione consegue alla individuazione qualificatoria del modello giuridico negoziale diriferimento; dopo averne chiarito gli effetti patrimoniali o reddituali necessita definire i risvolti fiscali. Dal punto di vistareddituale necessiterà individuare la specifica tipologia di provento o di onere. Di conseguenza il fenomeno classificatorio èconnesso a quello qualificatorio. Le corrette classificazioni non determinano conseguenze fiscali.

Imputazioni temporali: tale fenomeno attiene di fatto alla corretta individuazione del principio della competenzatemporale. Si ricorda che sulla base delle nuove norme in tema di bilancio e sulla base dei principi contabili la correttacompetenza si determina con il trasferimento dei rischi e benefici, situazione diversa rispetto alla competenza fiscale previstadall’art. 109 TUIR. Va fin da ora precisato che, quanto alle imputazioni temporali, il principio di derivazione rafforzatasubisce deroghe ai fini fiscali.

Esempi: - deduzione quote ammortamento, norme che prevedono la rilevanza fiscale della cassa ecc.

Si veda di seguito.

73IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

E3) I fenomeni valutativi

Si sottolinea come i fenomeni valutativi risultino estranei al principio di derivazionerafforzata.

Esempi sono:

- la valutazione delle rimanenze, delle opere forniture e servizi di durata ultrannuale, dei titoli ecc.

Connessi ai fenomeni valutativi sono le specifiche limitazioni al principio di prevalenza della sostanza sullaforma con conseguente applicazione delle norme del TUIR.

Il comma 10 dell’art. 13 bis del decreto mille proroghe (L. 19/2017) prevede che il Ministro dell’Economia edelle Finanze emani entro 150 giorni specifiche disposizioni di coordinamento tra le nuove normecivilistiche e quelle fiscali.

In attesa del citato D.M. utile può essere il D.M. 48/2011 emanato con riferimento al coordinamento tranorme IAS e TUIR.

Tale D.M. all’articolo 2 comma 2 dispone che restano applicabili le disposizioni del TUIR “che prevedonolimiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o nedispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludonoparzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile, componenti positivi, comunquedenominati o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono larilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione odel loro pagamento”.

La circolare 7/E del 2011 (emanata dall’Agenzia delle Entrate per indicare operativamente i riflessi fiscalisui principi IAS nonché i successivi approfondimenti in dottrina) così individuano tali casistiche per lequali continuano ad applicarsi le norme del TUIR.

74IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi:

ammortamento beni materiali e immateriali (artt. 102 – 103 Tuir);

deducibilità oneri di utilità sociale (art. 108 TUIR);

svalutazione crediti (art. 106 TUIR), perdite su crediti (art. 101 Tuir);

deducibilità delle spese rappresentanza (art. 108 TUIR);

indeducibilità spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione bevande (25% art. 109 TUIR);

Super/iper ammortamento: derivazione rafforzata

Nelle suddette forme di ammortamento che, come noto, non hanno rilievo civilistico, tematiche di interesse sul tema in esame sipongono con riferimento al costo di acquisto.

Ai fini fiscali (circolare 23/2016) “il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’art. 110TUIR”. Pertanto nel costo si computano gli oneri accessori di diretta imputazione compresi, in particolari casi, gli interessipassivi.

L’OIC 16 (aggiornato con gli emendamenti del 29.12.2017) prevede che in caso di pagamento differito a condizioni diverserispetto a quelle normalmente praticate sul mercato il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinatoai sensi dell’OIC 19 più gli oneri accessori.

Nelle indicazioni date per i soggetti IAS l’Agenzia in casi analoghi (acquisto bene con pagamento differito) ha configuratol’operazione come acquisto associato a un contratto di finanziamento con necessità di iscrivere in bilancio il costo attualizzato conimputazione degli interessi passivi pro rata temporis.

La circolare 4/E emanata dalla Agenzia delle Entrate unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico il 30/03/2017 haprevisto che sia per il super ammortamento che per l’iper ammortamento ai “soli effetti della quantificazione del beneficiofruibile ….. non rilevino i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per isoggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cuiall’articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile*”.

Conseguenza a quanto precede è che il costo su cui calcolare sia il super che l’iper ammortamento è quellofatturato non considerando i diversi criteri previsti dai principi contabili (costo ammortizzato).

L’indicazione della circolare determinerà un doppio binario: ai fini civilistici gli ammortamenti si opereranno sul costo, al nettodella componente finanziaria, mentre ai fini fiscali il costo sarà quello dell’importo fatturato. Opportuna sarà l’esatta indicazionesul libro cespiti ammortizzabili evidenziando la diversa modalità di calcolo degli ammortamenti.

*Capitoli 5.4 e 6.4 Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 2017.

75IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

Esclusione dal reddito di alcuni componenti negativi:

esclusione ex comma 4 art. 107 TUIR “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”;

Ripartizione in più periodi di imposta di taluni componenti negativi:

spese relative a più esercizi ex art. 108 co. 3 TUIR;

Esenzione o esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi di reddito:

regime pex (art. 87 Tuir);

regime di esclusione, nel limite del 95% dei dividendi di cui all’art. 89 TUIR;

sopravvenienze attive non tassate da bonus da esdebitazione (art. 88 TUIR);

plusvalenze non tassate da cessio bonorum in sede di concordato preventivo (art. 86 TUIR);

ecc..

Ripartizione in più periodi di imposta di taluni componenti positivi:

diluizione delle plusvalenze ex art. 86 TUIR;

Rilevanza di taluni componenti positivi e negativi secondo il principio di cassa:

compensi amministratori (art. 95 TUIR);

utili distribuiti (art. 89 TUIR);

interessi di mora (art. 109 TUIR).

76IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

Art. 109 TUIR

Sempre il citato art. 2 del D.M. 48/2011 dopo avere affermato la rilevanza fiscale del principio dellaprevalenza della sostanza sulla forma dispone che “devono intendersi non applicabili a tali soggetti ledisposizioni dell’art. 109 commi 1 e 2 del testo unico”.

Quanto precede, introduce una deroga alle disposizioni dell’art. 109 co. 1/2 TUIR che fannoriferimento:

• ai requisiti di certezza e oggettiva determinabilità;

• alle risultanze negoziali e in particolare all’acquisizione/passaggio della proprietà.

Tale disapplicazione è necessaria per superare incertezze applicative generate dal riferimento ai criteridi certezza e oggettiva determinabilità individuati in modo diverso dalle nuove norme civilistiche e dainuovi principi contabili rispetto alle previsioni del TUIR.

Ad esempio può richiamarsi la cessione di crediti (es. pro solvendo) cui non corrisponda lacancellazione dal bilancio in quanto non si realizza il trasferimento dei rischi e benefici. In tale ipotesinon dovrebbero valere i commi 1/2 dell’art. 109 TUIR ma le norme civilistiche.

77IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

E4) Componenti positivi o negativi imputati a patrimonio netto

L’art. 13 bis co. 7 lett. a) decreto mille proroghe (L. 19/2017) precisa come regola generale che i componentipatrimoniali imputati direttamente a patrimonio possono avere rilevanza fiscale. E’ indicazione che supera lacd previa imputazione a conto economico prevista dalla normativa fiscale (co. 3 art. 109 TUIR).

Richiamando il D.M. n. 48/2009, si ricorda, che se i componenti positivi e negativi hanno rilevanza fiscale exTUIR, l’imputazione a patrimonio netto supera l’indicazione “previa imputazione a conto economico;”ovviamente deve trattarsi di operazioni con natura reddituale.

Es.: correzione di errori contabili.

E5) Cancellazione delle componenti straordinarie del conto economico

Dal punto di vista fiscale le novità civilistiche del bilancio provocano ricadute:

• in tema IRAP;

• sul meccanismo del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR);

• sulla soglia di rilevanza delle società di comodo;

• sulla determinazione del MOL ai fini della disapplicazione delle società non operative (Provv. Agenzia Entrate 11/06/2012);

• sui limiti di applicabilità degli studi di settore;

• sul test di vitalità nelle operazioni di fusione e scissione.

78IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

E6) Norme transitorie

• Nel primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili:

➢ le disposizioni dell’art. 109 co. 4 (imputazione a conto economico pena indeducibilità costi e oneri) siapplicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; l’imputazione a patrimonio nettovale anche ai fini IRAP;

➢ il ripristino, l’eliminazione nell’attivo patrimoniale rispettivamente dei costi già imputati a contoeconomico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini delladeterminazione della base imponibile. Resta ferma la deducibilità sulla base di criteri applicati inesercizi precedenti;

➢ l’eliminazione dal passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento prima consideratidedotti a norma del TUIR non rileva ai fini fiscali;

➢ quanto precede rileva anche ai fini IRAP;

➢ per le operazioni in essere prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 e quindi iscritte inbilancio secondo previgenti regole anche fiscali il loro trattamento continuerà secondo la vecchianormativa.

• Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell’art. 13 bis si applicano anche in caso di variazione dei principicontabili.

E7) I derivati

Si seguito si rappresenta scheda di sintesi sugli aspetti contabili e fiscali di tali strumenti.

79IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

80IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

(1) Riguarda l’esposizione alle variazioni di fair value di una attività o di una passività rilevata (es. copertura delrischio di prezzo in relazione a titoli a tasso fisso; copertura rischio cambi; copertura rischio prezzo su azioni;copertura rischio prezzo su merce) o di un impegno irrevocabile attribuito ad un rischio particolare (es. impegno avendere in valuta). Paragrafi da 74 a 82 OIC 32.

(2) Riguarda l’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari riferita ad attività o passività in bilancio (es. pagamentointeressi futuri su finanziamenti/mutuo a tassi variabili), a impegni irrevocabili o transazioni future altamenteprobabili (es. copertura su budget vendite commerciali in dollari). Paragrafi da 83 a 92 OIC32.

(3) I derivati di copertura contabilizzati con la metodologia del cash flow hedge (art. 112 co. 5 Tuir e art. 6, comma 3,D.M. 8.6.11) assumono rilevanza fiscale quanto alle variazioni di fair value non nella iniziale fase valutativa a fairvalue con l’iscrizione a patrimonio netto ma solo al momento in cui inizia una effettiva contabilizzazione a contoeconomico (es. quando viene meno il concetto di copertura).

(4) I componenti positivi e negativi scaturenti dalla valutazione di questi derivati imputati a bilancio sulla base dicorretti principi contabili concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale avendo piena rilevanza tributaria.

***

Attenzione:

- il derivato è di copertura in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento e quelledello strumento coperto;

- necessiterà dare analisi in nota integrativa e adeguata indicazione nella relazione sulla gestione;

- per quanto attiene agli strumenti finanziari derivati, è opportuno formalizzare adeguatamente l’acquisto e la gestionedello stesso dotandosi di documentazione a prova della copertura (vedi OIC32). Si ricorda che in base all’articolo 7,comma 4 del D.M. 8 giugno 2011, “la relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto didata certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura”.

Per l’esercizio 2016, considerato che la normativa fiscale è stata modificata dalla L. 19/2017, si ritiene che la data certapossa essere anteriore alla data di approvazione del bilancio riferito a detto esercizio.

- gli utili che si determinano per effetto dell’applicazione del criterio del fair value e dell’imputazione a patrimonio nettonon possono essere distribuiti e vanno iscritti in una riserva indisponibile (art. 6 D.Lgs. 38/2005 espressamenterichiamato dall’art. 13 bis co. 2 lett. a) L. 19/2017).

81IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata…..CONTINUA

82IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

E8) SanzioniSempre la richiamata circolare 7/E del 2011, emanata per coordinare le normefiscali ai principi IAS, ha previsto che in sede di prima applicazione delle nuovenorme di applicazione del principio di derivazione rafforzata non siano applicatesanzioni. Si auspica analogo intervento con riferimento alle novità introdotte dalpiù volte citato art. 13 bis.

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa

Tra gli allegati alle tavole rileva specifico studio a mia cura che indaga tale argomento (All. 13).

Esemplificazioni:

Imposte differite e anticipate

83

Premessa: Dal risultato civilistico di bilancio per giungere all’imponibile fiscalenecessita procedere, come osservato, a variazioni in aumento o indiminuzione, variazioni dettate dalle diverse regole esistenti tranorma civile e fiscale.

Variazioni: Le variazioni possono essere:✓ permanenti o definitive: incidono da subito sulla determinazione

dell’imponibile di competenza.Es.: - proventi soggetti a ritenuta a titolo di imposta.

- costi e spese indeducibili, ecc..✓temporanee: incidono negli esercizi a seguire.

Es.: - plusvalenze e sopravvenienze tassabili in più esercizi;- ammortamenti fiscali > a quelli civilistici;- costi deducibili per cassa e non per competenza;- perdite fiscali (caso particolare)

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

Le differenze temporanee generano:

84

Imposte differitepassive

Si determinano in presenza di variazioni in diminuzione del risultatocivilistico di bilancio in base alle quali variazioni l’imposta vacorrisposta posticipatamente rispetto alla competenza economicagenerandosi di conseguenza debiti per imposte future.Es. Ammortamento civilistico inferiore a quello fiscaleRisultato civilistico di bilancio 1.000- ammortamento eccedente (fiscale) (100)

Imponibile 900Imposta 30% (ipotesi aliquota 30%) = 270

imposte dell’esercizio a debiti tributari 270(22 CE) (D12 SP)

imposte differite passive a fondo per rischi ed oneri 30(22 CE) (B2 SP)

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

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Quando l’ammortamento fiscale, superiore a quello civilistico, avrà raggiunto il 100%del costo di carico, fiscalmente l’ammortamento si sarà esaurito; civilisticamente sicontinuerà ad ammortizzare.Risultato civilistico di bilancio 1.000(comprende 100 di ammortamento già dedotto)+ variazione in aumento per ammortamento già dedotto fiscalmente 100Imponibile 1.100

≠ a ≠Fondo per rischi e oneri a Debiti tributari 30

Imposte dell’esercizio a Debiti tributari 300(C22 CE) (D12 SP)

Debiti tributari a Banca 330

Fiscalmente l’ammortamento si esaurisce in 5 anni.Civilisticamente l’ammortamento si esaurisce in 10 anni.

Bene strumentale

Costo Amm. civile

Amm. Fiscale

Quota civile

Quota fiscale

1.000 10% 20% 100 200

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

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Imposte anticipate

Si determinano in presenza di variazioni in aumento del risultatocivilistico di bilancio in base alle quali l’imposta va corrispostaanticipatamente rispetto alla competenza economica generandosi diconseguenza crediti per imposte anticipate.Esempi:- componenti negativi deducibili in esercizi successivi;- compensi deducibili per cassa e non per competenza;- componenti positivi tassati anticipatamente.

Esempio compenso amministratore stanziato per competenza ma nonpagato nell’esercizio xRisultato civilistico 1.000Variazione in aumento per compenso amministratore 100Imponibile 1.100

esercizio xImposte dell’esercizio a debiti tributari 330

(22 CE) (D12 SP)

esercizio xCredito per imposte a imposte anticipate 30anticipate (CII 4 ter) (22 CE)

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

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Esercizio x+1 (pagato compenso amministratori)Risultato civilistico 1.000Variazione in diminuzione (100)Imponibile 900

esercizio x+1Imposte dell’esercizio a debiti tributari 270

(22 CE) (D12 SP)

esercizio x +1Debiti tributari a ≠

a crediti per imp. anticip. 30a Banca 240

Imposte anticipate

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

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Esempio perdite fiscali (principio contabile 25)Le imposte si assumo per semplicità al 30%Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite fiscali riportabili, orasenza limiti di tempo in misura dell’80% (art. 84 Tuir) può essereiscritto in bilancio:✓se esiste ragionevole certezza di avere in futuro imponibili fiscali

sufficienti a coprire le perdite fiscali; (necessità di pianipluriennali)!!

✓ le perdite non si ripeterannoIl beneficio consiste nella componente di imposte riferite all’80%della perdita.

Esempio esercizio xPerdita fiscale 2.500 x 80% = 2.000Ragionevolmente recuperabile in base a piani

esercizio xCredito per imposte a imposte anticipate 600

anticipate (22 CE)(CII 4 bis SP)

Imposte anticipate

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

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Esercizio x+1 Imponibile fiscale 4.000

esercizio x+1Imposte dell’esercizio a Debiti tributari 1.200

(22 CE) (D12 SP)

esercizio x+1Debiti tributari a Credito per imposte

(D12 SP) anticipate 600(CII 4 ter SP)

esercizio x+1Debiti tributari a Banca 600

(D12 SP)

Imposte anticipate

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte anticipate in caso di ricorso ad istituti di gestione della crisi di impresa(…CONTINUA)

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Procedure concorsuali/preconcorsuali

- Imposte differite passive: vanno sempre considerate

- Imposte anticipate

procedure liquidatorie

procedure liquidatoriecon recupero impresa

Fallimento cones. provvisorio (1)concordato preventivo

concordato liquidatorio (1)

Fallimento (1)

procedure preconcorsuali: -piano attestato - accordi ristr. debito - accordi ristr. con. i.f.-convenzione di moratoria

se liquidatorie (1)

se con recupero

(1) Non vanno recepite imposte anticipate

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Approfondimento: imposte DIFFERITE/ANTICIPATE nell’ambito delle procedureconcorsuali e preconcorsuali

Nelle procedure concorsuali e preconcorsuali di gestione delle crisi di impresa leimposte differite e anticipate necessitano di un trattamento particolare:

- Fallimento e concordato preventivo con cessione dei beni: vanno mantenute neibilanci le imposte differite e i connessi debiti, mentre, per il principio di prudenza,vanno eliminati i crediti per imposte anticipate posto che «i piani previsionali …»perdono di rilevanza;

- Concordato preventivo e procedure preconcorsuali di gestione della crisi confinalità di recupero dell’impresa: rilevano nei bilanci le imposte differite e iconnessi debiti, mentre, per il principio di prudenza, i crediti per imposteanticipate vanno normalmente eliminati eccezion fatta nel caso in cui i piani dirisanamento attestati evidenzino con «ragionevole certezza» imponibili futuri ingrado di generare imposte almeno pari ai crediti suddetti (tuttavia la situazionerichiede un’analisi per singolo caso). Particolarità rilevano nel caso di perditefiscali con riferimento alle imposte anticipate.

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ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE

Costo di acquisto del contratto di leasing

Situazione che si determina nel caso in cui un imprenditore (individuale o società) acquisisce,mediante pagamento di una somma, un contratto di locazione finanziaria.

Con detta cessione l’utilizzatore trasferisce all’acquirente (del contratto) sia il diritto di utilizzare il benesia quello di esercitare il riscatto alla scadenza; in contropartita l’acquirente assume l’obbligo di pagareal cedente (ex utilizzatore) quanto pattuito, subentrando inoltre nel pagamento dei residui canonileasing, oltre al prezzo di riscatto.

Normalmente il prezzo pagato per l’acquisto del contratto di leasing è riconducibile al maggior valoredel bene rispetto ai canoni a scadere oltre al riscatto; in tale ipotesi il prezzo andrà classificato nella voceB II 5) dell’attivo dello stato patrimoniale per poi essere girato, quando sarà operato il riscatto, nellaspecifica voce di immobilizzazione. In diversa ipotesi sarà da considerare quale onere da ripartire sullaresidua durata del contratto.

Individuazione della natura di alcune voci del patrimonio netto

Il patrimonio netto è costituito dalla differenza tra le attività e le passività e trova la sua esattaindividuazione nella macroclasse A del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) classi daI a X. Particolare attenzione va posta nella classificazione dei versamenti che i soci spessoeffettuano alla società con varie forme e modalità. In via generale sono cinque le tipologie chenormalmente si evidenziano nella pratica attuazione:

- Versamenti a titolo di finanziamento;- Versamenti a fondo perduto;- Versamenti in c/to futuro aumento di capitale;- Versamenti in c/o aumento di capitale;- Versamenti in c/o copertura perdite.

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ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE

Finanziamenti

- Artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci (compreso quello effettuato dalla controllata allacontrollante nell’ambito della direzione e coordinamento):

▪ E’ postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e se effettuato nell’annoprecedente la dichiarazione di fallimento deve essere restituito;

▪ Per finanziamenti dei soci (ai sensi della suddetta norma) si intendono quelli inqualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibriodell’indebitamento rispetto al patrimonio netto

oppure

situazione della società nella quale sarebbe stato ragionevole unconferimento.

- Art 182 quater L. F.

Al fine di agevolare il recupero dell’impresa in crisi il legislatore di cui al DL 83/2012, condecorrenza dal 10/09/2012 ha previsto, in deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies c.c.,che i finanziamenti dei soci sono prededucibili all’80% e postergati per il residuo 20%.

Sul tema di tornerà in prosieguo

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ESAME DEGLI ARTICOLI 2427 e 2428 c.c.

ART. 2427 c.c. _ Contenuto della NOTA INTEGRATIVA

L’art. 2427 c.c. definisce le informazioni obbligatorie previste dalla legge che devono trovareesposizione nel documento di bilancio. Si rimanda alla lettura dell’articolo per un’esaustivaelencazione di quanto richiesto. Si ricorda che la Nota Integrativa costituisce il bilancio (art.2423 cc)

Di seguito si da evidenza ad alcune informazioni di rilievo da includere in nota integrativa:

- I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in euro;

- I movimenti delle immobilizzazioni specificandone il costo, precedentirivalutazioni/ammortamenti/svalutazione, acquisizioni, alienazioni e spostamenti da una adaltra voce avvenuti nell’esercizio, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuatinell’esercizio, totale rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusuradell’esercizio;

- La composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, sviluppoe di pubblicità». Le ragioni della capitalizzazione ed i criteri di ammortamento utilizzati;

- La misura e le motivazioni della riduzione di valore applicate alle immobilizzazioni materialie immateriali;

… continua

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ESAME DEGLI ARTICOLI 2427 e 2428 c.c.

ART. 2427 c.c. _ Contenuto della NOTA INTEGRATIVA… CONTINUA

- Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo non trattate nei punti precedenti. Inparticolare per i fondi e per il TFR è necessario evidenziare gli accantonamenti e gli utilizzi.;

- L’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente, per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, inimprese controllate e collegate;

- Ammontare dei crediti o dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie;

- Eventuali effetti significativi delle variazioni avvenute nei cambi successivamente alla chiusura dell’esercizio;

- Ammontare crediti e debiti relativi a operazioni che prevedono obbligo di retrocessione a termine;

- La composizione delle voci ratei e risconti attivi/passivi e degli altri fondi oltre alla composizione della voce «altreriserve»;

- Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti dellaloro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedentiesercizi;

- Ammontare oneri finanziari imputati a voci dell’attivo per singola voce;

- Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (si rammenta che i conti d’ordine non rilevano più in calce allostato patrimoniale; di essi si deve dare analisi nella nota integrativa);

- Ripartizione ricavi per aree geografiche se significativa;

- Proventi da partecipazioni diversi da dividendi;

- Suddivisione interessi passivi;

- Dettaglio proventi e oneri straordinari (si rammenta che dette poste non rilevano più in modo specifico nel contoeconomico);

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ESAME DEGLI ARTICOLI 2427 e 2428 c.c.

ART. 2427 c.c. _ Contenuto della NOTA INTEGRATIVA … CONTINUA

- Un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazionedi imposte differite e anticipate e l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinentiperdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione;

- Il numero di dipendenti ripartiti per categoria;

- L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale;

- Importo dei corrispettivi al revisore legale;

- Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni (quote) della società ed il numero e il valorenominale delle nuove azioni (o quote) della società sottoscritte durante l’esercizio nonché le azioni digodimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando illoro numero ed i diritti che essi attribuiscono;

- Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari;

- I finanziamenti effettuati dai soci alla società ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quellicon clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

- Dati riferiti a patrimoni destinati a specifico affare;

- Le operazioni di leasing;

- Le operazioni realizzate con parti correlate;

- Le motivazione che hanno indotto gli amministratori a modificare i criteri di valutazione da un esercizioall’altro specificando l’influenza che tali deroghe hanno avuto sulla rappresentazione della situazionepatrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio;

- Nel caso in cui i valori evidenziati nel bilancio non risultino comparabili con quelli dell’esercizioprecedente occorrerà evidenziarne le motivazioni.

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ESAME DEGLI ARTICOLI 2427 e 2428 c.c.

ART. 2427 c.c. _ Contenuto della NOTA INTEGRATIVA … CONTINUA

Tassonomia Bilanci e Nota Integrativa

Dal 2010 le società di capitali, con alcune eccezioni (soggetti non obbligati) sono tenute aldeposito del Bilancio in formato elaborabile XBRL, limitatamente ai prospetti contabili, in baseal D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).

Tale decreto prevede l’obbligo dell’utilizzo del formato elettronico XBRL per la redazione delbilancio nella sua interezza e pertanto era necessario creare una nuova tassonomiacomprendente anche la parte relativa alla nota integrativa.

Dal bilancio riferito all’esercizio 2014 anche la nota integrativa, in base al provvedimentopubblicato sulla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2014, deve essere redatta in formato XBRL.

Il formato XBRL è un flusso dati informatico strutturato e pertanto la “Nota Integrativa inXBRL” poco o nulla ha a che fare con il file in word che si utilizzava prima per la NotaIntegrativa in quanto nel file di word era possibile scrivere le informazioni nell’ordine e con gliabbellimenti che si ritenevano più opportuni mentre con il formato XBRL lo schema è moltopiù rigido.

La tassonomia XBRL non interessa né il bilancio consolidato né i bilanci redatti in base aiprincipi contabili internazionali.

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ESAME DEGLI ARTICOLI 2427 e 2428 c.c.

ART. 2428 c.c. _ RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori.

La relazione sulla gestione definita dall’art. 2428 c.c. contiene ulteriori informazioni attinenti:

- Relazione contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento delrisultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso impresecontrollate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti nonché una descrizione dei principalirischi e incertezze cui la società è esposta;

- Gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della societàcomprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale;

- Le attività di ricerca e sviluppo;

- I rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

- I rapporti con chi esercita attività di direzione e coordinamento;

- Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societàcontrollanti possedute dalla società;

- L’analisi degli strumenti finanziari derivati con indicazione degli obiettivi e delle politiche della società in materiadi gestione del rischio finanziario con analisi dell’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, diliquidità e di flussi finanziari;

- Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate oalienate dalla società, nel corso dell’esercizio;

- Le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con particorrelate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e che disciplinino le operazioni stesse intermini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione;

- I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

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ESAME DEGLI ARTICOLI 2427 e 2428 c.c.

ART. 2428 c.c. _ RELAZIONE SULLA GESTIONE … CONTINUA

- In relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa lapolitica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischiodi variazione dei flussi finanziari.

- L’elenco delle sedi secondarie della società;

- La destinazione del risultato di esercizio.

Approfondimento: Disposizioni DL 9 febbraio 2012, n. 5 conv. in L. 4 aprile 2012 n. 35 in temadi privacy informatica

Il D.lgs. 196/2003 richiedeva che, per effettuare il trattamento di dati personali con strumentielettronici, fosse obbligatorio la tenuta di un aggiornato Documento programmatico sullasicurezza (DPS) e richiedeva inoltre di menzionare l’avvenuta redazione e aggiornamento ditale documento (DPS) nella relazione sulla gestione.

Le modifiche apportate dal DL 5/2012 hanno eliminato tali previsioni facendo venire meno sial’obbligo di predisporre ed aggiornare il DPS sia l’obbligo da parte del titolare di riferire nellaRelazione sulla gestione l’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS; la relazione governativa adetto decreto ha sottolineato che il DPS, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezzarichieste dalla direttiva 24 ottobre 1995 n. 95/46/CE, rappresenta un adempimento meramentesuperfluo che peraltro non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemiinformatici.

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100

Università degli studi di Bergamo Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

Anno accademico 2018 - 2019

Le novità di maggior rilievo relative ai bilanci di esercizio, consolidati e alle relative relazioni apportate dal D.Lgs. 139

del 18/08/2015 con decorrenza dal 01/01/2016

❖ Art. 2357 ter (Disciplina azioni proprie)Le azioni proprie non vanno più iscritte in bilancio (art. 2424 lett. B III 4) ma vannoiscritte a riduzione del patrimonio netto.

❖ Art. 2423 (Redazione del bilancio)- è previsto l’obbligo della redazione del rendiconto finanziario;- è introdotto un concetto di irrilevanza nella rilevazione, valutazione ecc… (abrogato n. 12

art. 2426 c.c.).

❖ Art. 2423 bis (Principi di redazione del bilancio)Introdotto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

❖ Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)-rilevano varie modifiche in particolare per recepire effetti derivanti della nuova disciplinadei derivati;

-sono eliminati i conti d’ordine di cui si dovrà dare indicazione in nota integrativa.

❖Art. 2425 (Contenuto del conto economico)Eliminazione delle voci di costo e ricavo straordinarie; analisi in nota integrativa.

❖ Art. 2425 ter (Rendiconto finanziario)Previsione normativa specifica per rendiconto finanziario.

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❖ Art. 2426 (Criteri di valutazione)Molti interventi, di seguito i più significativi:- valutazione con il criterio del costo ammortizzato per immobilizzazioni rappresentate

da titoli, crediti e debiti;- revisione n. 7: il disaggio e l’aggio su prestiti vanno rilevati con il criterio del costo

ammortizzato;- revisione 8 bis attività e passività in valuta;- disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura;- eliminazione n. 12;- per definizione di: strumento finanziario, attività finanziaria, passività finanziaria,

strumento finanziario derivato, costo ammortizzato, fair value, attività monetaria,passività monetaria, poste correlate, modello e tecnica di valutazione generalmenteaccertato si fa riferimento ai principi contabili intenazionali;

- non sono più ammortizzabili le spese di pubblicità e quelle di ricerca;- possibilità di capitalizzazione spese impianto, ampliamento e sviluppo ricorrendo le

specifiche condizioni;- avviamento, ammortamento: previsto in base alla vita utile; in casi eccezionali 10 anni

(motivazione in nota integrativa).

❖ Criteri di applicazione dell’art. 2426 (Norma transitoria)I nuovi criteri previsti dal D.Lgs. in esame possono non trovare applicazione allecomponenti di voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti inbilancio: Ammortamento avviamento (vita utile), valutazione titoli, crediti e debiti in baseal costo ammortizzato.

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❖ Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa)- dal n. 3 eliminazione costi di ricerca e pubblicità non più ammortizzabili;- indicazione conti d’ordine;- analisi dei rapporti economici con amministratori e sindaci;- fatti di rilievo post chiusura esercizio (non più nella relazione sulla gestione);- analisi strumenti derivati;- ecc..

❖ Art. 2428 (Relazione sulla gestione)Tolte informazioni su fatti post chiusura esercizio;

❖ Art. 2435 bis (Bilancio in forma abbreviata)Molte novità.

❖Art. 2435 ter (Bilancio micro imprese)

❖ D.Lgs. 127/93Modifiche alla normativa sul bilancio consolidato.

❖ D.Lgs. 39/2010Modifiche alla revisione legale dei conti.

❖ Disposizioni finali e transitorie- entrata in vigore 01/01/2016;- OIC deve rivedere principi contabili.

104

Le voci del patrimonio netto sono state conseguentemente ridefinite nel modo seguente:

PATRIMONIO NETTO

I Capitale

II Riserva sovrapprezzo delle azioni

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale

V Riserve statutarie

VI Altre riserve, distintamente indicate

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII Utili (perdite) portati a nuovo

IX Utile (perdita) dell’esercizio

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

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La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio viene inserita nella nuova voce contrassegnata dal numero X romano e determinerà una riduzione del patrimonio netto complessivo.

BILANCI ORDINARI, ORDINARI INFRANNUALI E STRAORDINARI

criteri generali e approfondimenti sulle procedure concorsualiPremessa

La disciplina dei bilanci straordinari costituisce tematica di elevato interesse nella società moderna, checoinvolge il mondo aziendale, professionale e giuridico. La dinamicità dell’economia attuale,contraddistinta da frequenti operazioni di concentrazione e ristrutturazione ecc. rende sempre piùfrequente il ricorso a bilanci le cui peculiarità e finalità esulano da quelle del tradizionalebilancio di esercizio. Nell’assenza di una specifica disciplina civilistica in tema, trattazione rispettoai bilanci intermedi si rinviene dall’analisi dell’OIC 30 (bilanci intermedi) nonché dello Ias 34 enell’IFRS 3 in tema di aggregazioni aziendali (da intendersi come operazioni straordinarie), il vuoto èstato colmato dalla dottrina.

Le procedure concorsuali in particolare, richiedono in alcuni casi la predisposizione di alcuniparticolari documenti che, come si vedrà nel prosieguo, assumono caratteristiche, finalità e principi,ora dei bilanci ordinari, dei bilanci ordinari infrannuali e dei bilanci straordinari.

Bilanci ordinari, infrannuali, straordinari: definizioni

BILANCI ORDINARI D’ESERCIZIO: bilanci redatti secondo i dettami del codice civile. Si rimanda aquanto esposto in precedenza all’interno del presente corso.

BILANCI ORDINARI INFRANNUALI: I bilanci ordinari infrannuali sono documenti che rispecchianotutte le caratteristiche dei bilanci ordinari, quindi medesimo contenuto, finalità, principi e criteri, ma sidifferenziano per il momento nel quale vengono redatti, in date cioè non coincidenti con la chiusuradell’esercizio sociale.

BILANCI STRAORDINARI: I bilanci straordinari possono essere definiti come documenti contabili aventifunzioni e finalità diverse da quelle della determinazione del risultato economico e della consistenzapatrimoniale e finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio, redatti in momenti diversi dalla chiusuradell’esercizio e con schemi e principi che possono divergere da quelli statuiti dal codice civile per il bilancioordinario. Ciò che costituisce l’elemento caratterizzante dei bilanci straordinari è la finalità: da essa, infatti,discendono e si giustificano le deroghe rispetto ai criteri di rappresentazione e ai principi di valutazione che lidistinguono dai bilanci ordinari.

105 - bis

BILANCI ORDINARI, ORDINARI INFRANNUALI E STRAORDINARIcriteri generali e approfondimenti sulle procedure concorsuali

Esempi di bilanci infrannuali:▪ bilanci redatti ai sensi degli art. 2446 e 2447 c.c. per la rilevazione delle perdite;▪ il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2445 c.c. per la dimostrazione dell’entità del capitale, in caso di

riduzione per esuberanza;▪ il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2433 bis c.c., comma 5, ai fini della distribuzione di acconti su

dividendi; il bilancio di chiusura della società trasformata (previsto esplicitamente dall’art. 170, comma 2,Tuir);

▪ il bilancio di chiusura della società fusa e della società scissa ai sensi dell’art. 172, comma 8, e dell’art. 173Tuir;

▪ la situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. nelle fusioni, la situazione redatta aisensi degli articoli 2506-ter e 2501-ter c.c. nelle scissioni totali o parziali;

▪ il bilancio a cura del curatore ai sensi dell’art. 183, comma 1, Tuir;▪ il bilancio posto a base della domanda di concordato preventivo;▪ il bilancio posto a base dei piani nelle procedure di gestione preconcorsuale e concorsuale delle crisi.

Esempi di bilanci straordinari:▪ il bilancio di liquidazione redatto ai sensi degli articoli 2277, 2311, 2492 c.c.;▪ il bilancio di trasformazione redatto ai sensi dell’art. 2343 c.c. così come richiesto dall’art. 2500-ter;▪ il bilancio di fusione redatto ai sensi degli articoli 2501, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., per la

determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni o scissioni;▪ il bilancio di conferimento di azienda in società di capitali redatto ai sensi dell’art. 2343 c.c.;▪ il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2289 c.c. per la determinazione della quota del socio recedente nelle

società di persone;▪ il bilancio redatto ai sensi degli artt. 2437-ter e 2497-quater per la determinazione della quota del socio

recedente nelle s.r.l. e nelle s.p.a. e s.a.p.a.;▪ il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c. finalizzato alla valutazione del sovrapprezzo azioni.▪ il bilancio redatto dal commissario giudiziale nel concordato preventivo ex art. 172 L.F.▪ il bilancio redatto dal curatore ex art. 183, c. 2, Tuir

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BILANCI ORDINARI, ORDINARI INFRANNUALI E STRAORDINARIcriteri generali e approfondimenti sulle procedure concorsuali

DIFFERENZE TRA BILANCI ORDINARI E BILANCI STRAORDINARI ED INFRANNUALI (scheda disintesi):

Differenze BILANCI ORDINARI

BILANCI INFRANNUALI

BILANCI STRAORDINARI

IL DIVERSO MOMENTO NEL QUALE VENGONO REDATTI

ALLA FINE DI OGNI ESERCIZO

IN MOMENTI DIVERSI

IN MOMENTI DIVERSI

I PRINCIPI DI REDAZIONE E I CRITERI DI VALUTAZIONE

PRINCIPI ORDINARI CODICE

CIVILE

PRINCIPI ORDINARI CODICE

CIVILEPARTICOLARI

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

ISPIRATO AL PRINCIPIO DI

PRUDENZA

ISPIRATO AL PRINCIPIO DI

PRUDENZA

SUBORDINATO ALLA FINALITA’

DELL’OPERAZIONE O DELLA

SITUAZIONE PER LA QUALE SONO

REDATTI

SCOPO DETERMINAZIONE RISULTATO

D’ESERCIZIO E CONSISTENZA

PATRIMONIALE / FINANZIARIA

DETERMINAZIONE RISULTATO

D’ESERCIZIO E CONSISTENZA

PATRIMONIALE / FINANZIARIA

DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE E

VALORE PATRIMONIO NETTO

SOGGETTI INCARICATI DELLA REDAZIONE

AMMINISTRATORI AMMINISTRATORI ANCHESOGGETTI DIVERSI

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BILANCI ORDINARI, ORDINARI INFRANNUALI E STRAORDINARIcriteri generali e approfondimenti sulle procedure concorsuali

BILANCI INTERMEDI:

Il principio OIC 30 tratta dei cd bilanci intermedi che, come esaminato in precedenza sonobilanci diversi da quelli di esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono unarappresentazione riferita a una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine dellostesso.Possono distinguersi in bilanci ordinari infrannuali o in bilanci straordinari.

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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Principi generali di redazione secondo i principi contabili internazionali

«Nel corso degli ultimi anni, l’armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno deiprincipali obiettivi della Comunità Europea per agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziarieuropei. L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro ha determinato infatti unoscarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allosviluppo di tali mercati. La normativa contabile europea (ed in particolare la IV e VII direttiva,rispettivamente in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), diversamente applicata nei singoliPaesi membri, non risultava infatti più adeguata nel garantire tale obiettivo.

In quest’ottica, la decisione della Comunità europea di introdurre progressivamente i principi contabiliinternazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board) all'interno di ciascunPaese membro nasce dall’esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole contabili organico, coordinato equalitativamente riconosciuto a livello internazionale.

In Italia, il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabiliinternazionali per talune tipologie societarie (società quotate, società con strumenti finanziaridiffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) a partire dal 1° gennaio2005.

Le altre società continueranno ad applicare la normativa interna (tra cui le norme del codice civile); talenormativa è destinata comunque nel breve periodo ad essere modificata per adeguarsi alle regoleinternazionali.

La progressiva introduzione dei principi contabili internazionali determina tuttavia non pochi problemiapplicativi soprattutto nel contesto italiano, a motivo delle differenti finalità, destinatari e criterivalutativi presenti nell'ordinamento interno rispetto a quanto previsto dagli IAS/IFRS.»

IRDCEC

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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Breve analisi con esame comparato con i principi nazionali (schede di sintesi)

Argomento IAS /IFRS Principi contabili nazionali

Scopo del bilancio Fornire informazioni sulla situazione patrimoniale,economica e finanziaria dell’impresa utili ad un vastoinsieme di utilizzatori per prendere decisionieconomiche. Evidenziare le prospettive future direalizzazione del reddito e le potenzialitàdell’impresa.

Fornire informazioni sulla situazionepatrimoniale, economica e finanziariadell’impresa utili ai soci per decidere.Fornire una prudente valutazione dellevoci ai fini della conservazione delcapitale.

Destinatari del bilancio

Investitori potenziali ed attuali Creditori sociali e azionisti

Postulati del bilancio

Assunti cardine: Principio della competenzaeconomica, continuità aziendaleI livello: Principio della comprensibilità , dellasignificatività, attendibilità, comparabilità.II livello: Principio della rilevanza, dellarappresentanza fedele, della prevalenza dellasostanza sulla forma, della neutralità, della prudenzae della completezza.Vincoli alle informazioni: tempestività, confronto0costi/benefici, confronto caratteristiche qualitative.

Assunti cardine: Principio dellaprudenza, della continuità aziendale edella prevalenza della sostanza sullaforma (con eccezioni).I livello: principio del costo, dellacompetenza, della continuità nellaapplicazione dei criteri di valutazione,della neutralità e della rilevanza.

Definizione di attività passività e patrimonio netto

Attività: Risorsa controllata dall’impresa comerisultato di eventi passati e dalla quale sono attesi infuturo flussi di benefici economiciPassività: Obbligazione attuale dell’impresaderivante da eventi passati, la cui estinzione implicail trasferimento di risorse che generano beneficieconomiciPatrimonio netto: differenza tra attività epassività come definite sopra.

Non sono definiti in modo specifico ma sono elencati nella forma degli schemi obbligatori di bilancio.

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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Argomento IAS /IFRS Principi contabili nazionali

Definizione di costi e ricavi

Ricavi: incrementi nei benefici economici dicompetenza dell’esercizio che si manifestano comenuove attività o maggior valore di attività esistenti odiminuzione di passività.Costi: decrementi nei benefici economici dicompetenza dell’esercizio che si manifestano sottoforma di flussi finanziari in uscita o riduzioni divalore di attività o sostenimento di passività

Rilevazione contabile

Si effettua se il fatto:- È probabile che produca benefici futuri che

affluiranno o defluiranno dall’impresa- Ha un costo o un valore che può essere

determinato con attendibilità

Nessun principio contabile specifico tratta l’argomento

Criteri di valutazione ammessi

Criteri ammessi: costo storico, costo corrente,valore di realizzo, fair value.Generalmente si utilizza il criterio del costo storico,ma alcuni tipi di attività immateriali,immobilizzazioni materiali e investimenti inimmobili possono essere valutati a fai value.Gli strumenti finanziari derivati (titoliobbligazionari e azionari) e le attività biologichedevono essere valutati a fair value.

Criteri ammessi: costo storico, costocorrente, valore di realizzo. Gli enti nonfinanziari utilizzano il fair value perl’iscrizione di titoli e derivati.Le immobilizzazioni materiali e gliinvestimenti in immobili possono essererivalutati solo se una specifica legge loprevede. Le attività biologiche nonpossono essere valutate a fair value.

Breve analisi con esame comparato con i principi nazionali (schede di sintesi)

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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Breve analisi con esame comparato con i principi nazionali (schede di sintesi)

Argomento IAS /IFRS Principi contabili nazionali

Prima applicazione dei principi contabili internazionali

Prevede la completa rivisitazione di tutti i principicontabili nazionali per conformarsi agli ias/ifrs conuna generale applicazione retroattiva degli effetti invigore alla data di chiusura del primo bilancioredatto in conformità agli IFRS e con alcuneesenzioni obbligatorie.Nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRSdevono essere redatte le riconciliazioni:- Del patrimonio netto alla data di transizione agli

IFRS e alla data di chiusura dell’ultimo esercizioredatto con i precedenti principi contabili;

- Del risultato economico dell’ultimo bilancioredatto in base ai precedenti principi contabili conil risultato economico derivante dall’applicazionedegli IFRS per il medesimo esercizio.

Nessun principio contabile nazionale trattal’argomento.

Deroghe ai principi contabili nazionali

E’ possibile derogare dai principi contabili in casirari e solo se la loro applicazione produrrebbe laredazione di un bilancio fuorviante. In assenza diprincipi specifici applicabili al caso in esame sidelega alla direzione aziendale la scelta del migliorprincipio da applicare per fornire la situazione piùaderente alla realtà. Vanno chiariti la natura e imotivi della mancata applicazione e l’effettoeconomico finanziario che ne deriva.Non sono considerate come deroghe le differenze traIAS/IFRS e i principi contabili nazionali.

E’ possibile derogare ai principi contabili in casieccezionali. La nota integrativa deve motivare laderoga e indicarne l’influenza sullarappresentazione della situazione patrimoniale,finanziaria e del risultato economico. La modificadi valori del patrimonio netto d’apertura perapplicazione retroattiva di modifiche ai principicontabili non è consentita in quanto i bilanci sonostati formalmente approvati dagli organicompetenti.Gli effetti si contabilizzano nel conto economicodell’esercizio in cui avviene la modifica e se neillustra l’effetto in nota integrativa.

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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Il principio di continuità (Par. 13 IAS 1)

25. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare unavalutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità infunzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazionedell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità ointerromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzioneaziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezzerelative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sullacapacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entitàdeve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nellaprospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente aicriteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non èconsiderata in funzionamento.

26. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attivitàè applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sulfuturo, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data dichiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze diciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accessoalle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto dellacontinuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, ladirezione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattorirelativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenzialifonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto dellacontinuità aziendale.

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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Attività operative cessate; analisi dell’IFRS 5

30. Un’entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio divalutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (ogruppi in dismissione).

Presentazione di attività operative cessate31. Un componente di un’entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, siaoperativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un’entità è mantenutooperativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari

32. Una attività operativa cessata è un componente di un’entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per lavendita, e(a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,(b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un’area geograficadi attività, o(c) è una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.

33. L’entità deve indicare:(a) un unico importo da esporre nel conto economico rappresentato dal totale:(i) degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali, e(ii) dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo)al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attivitàoperativa cessata;(b) un’analisi dell’unico importo di cui al punto (a) suddivisa in:(i) i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali;(ii) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12;(iii) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di venditao della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata; e(iv) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12. L’analisi può essere presentata nelle note oinclusa nel prospetto del conto economico. Se è esposta nel prospetto del conto economico, deve comparire in una sezioneidentificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L’analisi non èrichiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momentodell’acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita;

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Attività operative cessate; analisi dell’IFRS 5 … CONTINUA

(c) i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, agli investimenti e alle attività finanziarie dell’attività operativacessata. L’informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso digruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione hanno i requisiti peressere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11).d) l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci dellacontrollante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.

33A . Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nelparagrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate èpresentata in tale prospetto separato.

34. Un’entità deve ripresentare l’informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così chel’informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell’ultimo bilancio presentato.

35. Le rettifiche apportate nell’esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate edirettamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere classificateseparatamente tra le attività operative cessate. La natura e l’importo di tali rettifiche devono essere indicati. Esempi di circostanzein cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:(a) la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell’operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche delprezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l’acquirente;(b) la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione,come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;(c) l’estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l’estinzione sia direttamente connessaall’operazione di dismissione.

36. Se un’entità cessa di classificare un componente di un’entità come posseduto per la vendita, i risultati dell’attività delcomponente precedentemente rappresentati in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33-35, devonoessere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessarioindicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.36A Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cuiquest’ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, devefornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS) 115

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

Approfondimento: Bilanci IAS/IFRS e procedure concorsuali

1) Finalità dei bilanci

a) Codice civile - principi contabili nazionali• Principio base di redazione: PRUDENZA• Il bilancio è finalizzato a rappresentare il risultato dell’esercizio nell’interesse dei

soci e dei creditori• Principio base di valutazione: il COSTO

b) IAS /IFRS• Principi base di redazione sono quelli della competenza e della prevalenza della

sostanza sulla forma• Il bilancio è finalizzato verso agli investitori• Principio base di valutazione: Fair value con eccezioni

2) PROCEDURE CONCORSUALI – conseguenze

➢ Se prettamente liquidatorie: OIC 5 anche per i soggetti IAS /IFRS. Si abbandonano icriteri IAS, rileva:

- Presumibile valore di realizzo per attività;

- Valore estinzione per passività

➢ Procedure non liquidatorie o miste: Permangono i criteri IAS per la parte nonliquidatoria mentre per quella liquidatoria rilevano i criteri OIC 5.

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