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Corso "Diritto d'autore: quali novità in ambito nazionale e internazionale"

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Document Delivery e InterLibrary Loan rispetto alla normativa sul Diritto d'autore e ai contratti con gli editori Corso NILDE Napoli, CAB dell’Università di Napoli Federico II 12 febbraio 2014 Diritto d'autore: quali novità in ambito nazionale ed internazionale Rosa Maiello (Università di Napoli «Parthenope»)
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Page 1: Corso "Diritto d'autore: quali novità in ambito nazionale e internazionale"

Document Delivery e InterLibrary Loan rispetto alla normativa sul Diritto d'autore e ai contratti con gli editori

Corso NILDENapoli, CAB dell’Università di Napoli Federico II

12 febbraio 2014

Diritto d'autore: quali novità in ambito nazionale ed internazionale

Rosa Maiello(Università di Napoli «Parthenope»)

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Temi rilevanti per le biblioteche

-Agenda WIPO - Trattato di Marrakesh- IFLA Treaty Proposal

-Agenda digitale UE- Digitalizzazione e messa in rete del patrimonio culturale- Sistema delle licenze e revisione delle direttive in

materia di copyright- Accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica

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Agenda OMPI/WIPO (1)Trattato WIPO per facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura dei testi a stampa (Marrakesh Treaty), 27 giugno 2013http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf

Gli stati che lo firmano s’impegnano alla ratifica, che obbligherà a prevedere nella legislazione interna apposite eccezioni ai diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico

Firmato ad oggi solo da alcuni stati (non l’Italia, né l’UE)

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Trattato di MarrakeshPer approfondire:

- Simonetta Vezzoso, Il Trattato di Marrakesh per favorire l'accesso alle opere da parte di persone con difficoltà di lettura: aspetti applicativi. “Bibliotime”, anno XVI, numero 3 (novembre 2013), http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvi-3/vezzoso.htm

- Sulle posizioni a sostegno: Dichiarazione IFLA del 27 giugno 2013, http://www.ifla.org/node/7811

- Sull’atteggiamento della Commissione Europea: http://tacd-ip.org/archives/1082

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Agenda OMPI/WIPO (2)Proposta di trattato su eccezioni e limitazioni al diritto d’autore a favore delle biblioteche («IFLA Treaty Proposal», fatta propria da alcuni stati membri WIPO)http://www.ifla.org/node/5858

Punta ad armonizzare e a rafforzare eccezioni e limitazioni, facilitando accesso e scambi anche transfrontalieri a scopo di studio, ricerca, tutela a lungo termine, e impedendo che contratti e misure tecnologiche di protezione prevalgano sulla tutela dei diritti degli utenti e sulle prerogative degli istituti culturali

Nasce da molti studi che hanno evidenziato l’insufficienza e l’eterogeneità delle eccezioni e limitazioni vigenti negli stati membriCfr. Kenneth Crews (2008) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_17/sccr_17_2.pdf

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IFLA Treaty ProposalPreamble• I. General Provisions: Article 1: Definitions; Article 2: Relationship with Other International Instruments; Article 3:

Beneficiaries and Scope of Protection under this Treaty; Article 4: Free Uses and Options for Remuneration;

• II. Mandatory Limitations and Exceptions for Libraries and Archives Article 5: Right to Parallel Importation; Article 6: Right to Library Lending and Temporary

Access; Article 7: Right to Reproduction and Supply of Copies by Libraries and Archives; Article 8: Right of Preservation of Library and Archival Materials; Article 9: Right to Use of Works and Material Protected by Related Rights for the Benefit of Persons with Disabilities; Article 10: Right to Access Retracted and Withdrawn Works; Article 11: Right to Use of Orphan Works and Materials Protected by Related Rights; Article 12: Right to Cross-Border Uses

• III. Additional Protections Article 13: Obligation to Respect Exceptions to Copyright and Related Rights; Article 14:

Obligations Concerning Technological Protection Measures; Article 15: Limitation on Liability for Libraries and Archives; Article 16: Other Limitations and Exceptions Not Mandated by this Treaty; Article 17: Provisions on Implementation and Enforcement of Limitations and Exceptions

• IV. Administrative and Final Clauses Articles 18- 2712/02/2014

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Agenda digitale UE (1)• Piano d’azione per risolvere entro il 2020 problemi di:

– frammentazione dei mercati e rapporti contrattuali complicati da legislazioni differenti

– barriere legali alla digitalizzazione e all’accesso a contenuti e servizi online

– incertezza sui diritti e sulle tutele in ambiente digitale sia per gli utenti, sia per le imprese

– scarsa interoperabilità e accessibilità tecnica dei sistemi– perdita di competitività a confronto con gli Stati Uniti,

dove sono localizzate tutte le principali iniziative commerciali in rete (Google, Amazon, Facebook, etc.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF

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Digitalizzazione e messa in rete del patrimonio culturale

• Direttiva 2013/37/UE che ha modificato la Direttiva 2003/98/CE su accesso e riuso dell’informazione del settore pubblico

HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEXURISERV/LEXURISERV.DO?URI=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF.• Memorandum of Understanding [on ] Key principles on the

digitisation and making available of out-of commerce works. Bruxelles, 20 settembre 2011,

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf

• Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:IT:PDF

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Nuova direttiva PSI

• Ambito di operatività esteso a biblioteche, archivi e musei• Chiarito che i contenuti devono essere non solo accessibili,

ma anche riutilizzabili a scopo commerciale e non commerciale

• Eventuali accordi di esclusiva conclusi con imprese per la digitalizzazione sono ammessi solo a determinate condizioni e per non più di dieci anni. Devono prevedere la consegna all’istituto delle copie digitalizzate, affinché questo possa poi riutilizzarle e metterle a disposizione per il riuso

• I contratti di concessione di esclusiva devono essere trasparenti e pubblicati

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MoU sulle opere fuori commercio

• Accordi volontari• Gestione collettiva (anche estesa, a certe

condizioni) dei diritti affidata a società rappresentative delle categorie di titolari

• Pubblicità ai progetti di digitalizzazione in modo che tutti i titolari dei diritti siano informati

• I titolari dei diritti devono poter esercitare l’Opt-Out• Accesso transfrontaliero

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Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

• Possono digitalizzare solo le biblioteche e altri istituti culturali, anche accordandosi con partner privati purché questi non abbiano diritti di sfruttamento economico sulle opere

• «Ricerca diligente» (Arrow) prima di dichiarare orfana un’opera

• Un’opera considerata orfana nel paese d’origine può essere considerata tale in tutt’Europa

• Obbligo di pubblicare e documentare gli esiti delle ricerche diligenti

• Remunerazione spettante ai titolari dei diritti ricomparsi dopo la digitalizzazione

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Licenze commercialiL’inesauribilità dei diritti esclusivi sull’online (1)

Direttiva 2001/29/CE, Considerando 29 La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono

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Licenze commercialiL’inesauribilità dei diritti esclusivi sull’online (2)

Direttiva 2001/29/CE, Art. 3 comma 3:

I diritti di comunicazione e messa a disposizione del pubblico non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico

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Licenze commerciali: doppia (o tripla) protezione

• Contratti di licenza prevedono clausole standard difficilmente negoziabili e spesso contrastanti con eccezioni e limitazioni

• La maggior parte di essi prevede l’applicazione della legislazione dello stato del produttore

• I contenuti online sono protetti inoltre dalle misure tecnologiche di protezione (TPM), tutelate dalla legge (art. 6 Direttiva 2001/29/CE e leggi nazionali di recepimento)

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Digital lending su contenuti online

Per effettuare il prestito di opera digitale accessibile sul sito dell’editore o dell’aggregatore occorre che:a) l’editore rilasci apposita licenza (casi di rifiuto)b) la biblioteca si adegui alle condizioni poste dall’editore per l’accesso al servizio (utenti ammessi, modalità di utilizzazione, numero massimo di prestiti etc.)c) l’utente sia consapevole di essere “tracciato” dall’editore.

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Accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica

• Raccomandazione 2012/417/UEhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF

– Oggetto: dati raccolti e pubblicazioni di ricerche finanziate con fondi pubblici

– Non solo disponibilità gratuita online, ma anche: accessibilità, interoperabilità, riusabilità, conservazione a lungo termine

– Termini di disponibilità: entro 6 mesi per pubblicazioni di ambito STM, 12 mesi per quelle di scienze umane e sociali

– Come: coordinamento nazionale; policy multilivello a cura degli enti finanziatori e gestori dei fondi pubblici; incentivi alle carriere

• Horizon 2020 (il principale programma di finanziamento a ricerca e sviluppo): tutti i progetti di ricerca finanziati in questo ambito dovranno assicurare disponibilità OA dei risultati

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Accesso aperto in Italia

• Il secondo e terzo comma dell’art. 4 del D.L. 91/2013 convertito, con modifiche, nella L. 112/2013 definiscono una cornice di riferimento per rafforzare l’orientamento delle università ad attuare nei loro ordinamenti e con le loro policy il principio dell’accesso aperto, nell’ambito di politiche coordinate tra MiBAC e MIUR per l’accesso e la documentazione dell’informazione scientifica.

• Il documento HIT 2020 pubblicato a marzo 2013 dal MIUR dedica un intero capitolo alle politiche dell’accesso aperto

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Art. 4 comma 2 L. 112/2013

«I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali».12/02/2014

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Art. 4 comma 2bis L. 112/2013

«Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*».

*Codice della proprietà industriale

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Art. 4 comma 3 L. 112/2013

«Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica»

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Revisione delle direttive EU sul copyright

Licences for Europe: tavoli di confronto tra stakeholder promossi allo scopo di individuare soluzioni negoziate senza modifiche alle norme vigenti http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site Conclusioni: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf

Consultazione pubblica sulla riforma delle direttive sul Copyright (scade il 5 marzo)http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

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Revisione delle direttive EUPosizione delle biblioteche e degli utenti• Servono nuove eccezioni in materia di digitalizzazione di massa, digital lending,

accesso «post-termination» ai contenuti sottoscritti tramite licenze e accessibili sui siti dei produttori

• La lista delle eccezioni dovrebbe essere aperta e non “esaustiva”. Il Three Step Test di cui all’art. Art. 5 (4) della Direttiva 2001/29/CE dovrebbe essere usato come parametro generale non per restringere le applicazioni della lista, ma per ampliare le eccezioni consentite, anche attraverso interpretazione per analogia delle eccezioni vigenti

• Rendere obbligatorio il recepimento delle eccezioni. Clausole di licenza contrastanti dovrebbero essere nulle. Dovrebbe essere obbligatoria la rimozione delle TPM per consentire utilizzazioni legittime

• Rafforzare i diritti degli autori e dei finanziatori pubblici (taxpayers) tramite norme che consentano il riuso ad accesso aperto delle pubblicazioni finanziate prevalentemente con fondi pubblici12/02/2014

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Grazie della vostra attenzione

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