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Corte di Cassazione - copia non ufficiale · ISOLMEC DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , in persona...

Date post: 07-Mar-2020
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ORDINANZA sul ricorso 20844-2015 proposto da: FRANCO EUGENIO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore EUGENIO FRANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CAMOGLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO FERRARIS, GIANFRANCO VALENTE giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ISOLMEC DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , in persona dei sui soci acco9mandatari ANNA FELICINA VAUDANO e geom. GIUSEPPE BOLLE, elettivamente domiciliata in 1 Civile Ord. Sez. 3 Num. 11266 Anno 2018 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 10/05/2018 Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Page 1: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · ISOLMEC DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , in persona ... Felicina S.a.s. la componente risarcitoria dei "danni finanziari" per C ...

ORDINANZA

sul ricorso 20844-2015 proposto da:

FRANCO EUGENIO SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore EUGENIO FRANCO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE'

CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato SILVIA

CAMOGLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARCELLO FERRARIS, GIANFRANCO VALENTE giusta procura

a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISOLMEC DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , in persona

dei sui soci acco9mandatari ANNA FELICINA VAUDANO e

geom. GIUSEPPE BOLLE, elettivamente domiciliata in

1

Civile Ord. Sez. 3 Num. 11266 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: FANTICINI GIOVANNI

Data pubblicazione: 10/05/2018

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ROMA, VIA S.NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio

dell'avvocato STEFANO SBORDONI, che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato GIORGIO TODESCHINI

giusta procura in calce al controricorso;

RAMELLO GIUSEPPE, ACCORNERO FULVIO, elettivamente

domiciliati in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo

studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

BODDA ERIK STEFANO CARLO , FRANCO ANNA MARIA, MUSSO

PALIFICAZIONI SRL ;

- intimati -

Nonché da:

MUSSO PALIFICAZIONI SRL , in persona del liquidatore

e legale rappresentante pro tempore sig. BATTISTA

MUSSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

39-F, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BIANCO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE RUSSO, GUIDO TABASSO giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

RAMELLO GIUSEPPE, ACCORNERO FULVIO, elettivamente

domiciliati in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo

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studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

controricorrenti all'incidentale -

nonchè contro

FRANCO ANNA MARIA, BODDA ERIK STEFANO CARLO , ISOLMEC

DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , FRANCO EUGENIO

SRL , ALLIANZ SPA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 164/2015 della CORTE D'APPELLO

di TORINO, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 22/02/2018 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;

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RILEVATO CHE:

a) Erik Stefano Carlo Bodda, Anna Maria Franco, Irene Franco e

Lucia Franco convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Asti la

Isolmec di Vaudano Anna Felicina & C. S.a.s. per ottenere il

risarcimento dei danni causati al loro edificio, ubicato in San Damiano

d'Asti e crollato a seguito dell'esecuzione di scavi nell'adiacente

fabbricato "ex Ospedale" (di proprietà della convenuta, la quale era

anche impresa costruttrice delle realizzande opere).

b) il giudizio si estendeva poi nei confronti dei seguenti soggetti:

- arch. Fulvio Accornero, progettista, direttore dei lavori e

responsabile della sicurezza;

- arch. Giuseppe Ramello, responsabile della sicurezza;

- Franco Eugenio S.p.A. (oggi Franco Eugenio S.r.l.),

appaltatrice ed esecutrice dei lavori di demolizione;

- Musso Palificazioni S.r.l., appaltatrice ed esecutrice delle

palificazioni;

- Allianz

S.p.A., compagnia assicuratrice della Musso

Palificazioni.

c) il Tribunale di Asti, con la sentenza non definitiva n. 102 del

14 febbraio 2012, attribuiva la responsabilità del crollo alla Isolmec

(nella misura del 35%), alla Franco Eugenio (per il 21%), all'arch.

Accornero (per il 24%), all'arch. Ramello (per il 14%) e alla Musso

Palificazioni (per il 6%).

d) con la successiva sentenza n. 406 del 15 luglio 2013 il

Tribunale liquidava i pregiudizi patiti da ciascuno degli attori e

regolava le spese del processo.

e) investita delle impugnazioni di Isolmec, di Franco Eugenio, di

Accornero, di Ramello e di Erik Stefano Carlo Bodda (anche quale

erede di Irene Franco e di Lucia Franco) la Corte d'appello di Torino -

con sentenza n. 164 del 29 gennaio 2015 - riformava parzialmente la

decisione del giudice di prime cure con riguardo al quantum (per

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quanto ancora rilevava, eliminava «soltanto per gli appellanti

incidentali Accornero Fulvio, Ramello Giuseppe ed Isolmec di Vaudano

Felicina S.a.s. la componente risarcitoria dei "danni finanziari" per C

152.000,00 da corrispondere in favore degli attori» e, solo per i

predetti appellanti, riduceva «il risarcimento riconosciuto per il

"danno strutturale" dell'importo di C 33.000,00»).

f) avverso la predetta decisione la Franco Eugenio S.r.l. propone

ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

g) la Musso Palificazioni S.r.l. impugna la sentenza con ricorso

incidentale articolato in tre motivi.

h) resistono con distinti controricorsi Isolmec di Vaudano Felicina

S.a.s. e Fulvio Accornero con Giuseppe Ramello.

i) il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma

semplificata.

CONSIDERATO CHE:

1. In via preliminare, si rileva che la ricorrente Franco Eugenio

S.r.l. non ha provveduto al deposito, prescritto dall'art. 369, comma

2, n. 2), cod. proc. civ., della «copia autentica della sentenza ...

impugnata»; infatti, della decisione della Corte d'appello sono state

depositate soltanto le prime dieci pagine (la sentenza si compone,

invece, di venti pagine), nelle quali sono riportate l'intestazione e una

parte delle conclusioni prese in appello dai contendenti. Lo stesso

difensore della ricorrente attesta - con propria certificazione ai sensi

dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012 - che la copia

della sentenza n. 164 del 2015 che è stata depositata e certificata

conforme «consta di nr. 10 pagine».

Interrogandosi sulla «possibilità di ritenere soddisfatta la

condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, costituita dalla

produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, anche

quando il documento risulti depositato dal controricorrente o sia

ritualmente presente ... nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a

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quo», le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ritenuto

che «non sia possibile applicare la sanzione dell'improcedibilità

allorquando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice

per opera della controparte o perché la documentazione sia stata

acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio»,

poiché «tale massima sanzione può corrispondere a una violazione

della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile» (Cass.,

Sez. U., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017).

I principi posti a fondamento della decisione delle Sezioni Unite

trovano applicazione in ogni fattispecie individuata dall'art. 369,

comma 2, n. 2), cod. proc. civ. e, cioè, sia nel caso di mancata o

incompleta produzione della sentenza impugnata (come in questo

giudizio), sia in quello di omesso deposito della relazione di

notificazione (quando lo stesso è reso necessario dalle allegazioni del

ricorrente).

Nel fascicolo della ricorrente incidentale Musso Palificazioni - che

ha depositato il controricorso entro il termine prescritto dall'art. 370

cod. proc. civ. - si rinviene copia autentica (e integrale) della

sentenza n. 164 del 29 gennaio 2015: conseguentemente, si deve

escludere la declaratoria di improcedibilità del ricorso della Franco

Eugenio poiché il documento mancante è stato posto nella

disponibilità della Corte per opera della controricorrente.

2. Il primo motivo del ricorso principale - col quale si deduce

violazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 61 cod. proc.

civ. e 2697 cod. civ. - è inammissibile per plurime ragioni.

La Franco Eugenio contesta la decisione in quanto la Corte

territoriale non avrebbe rilevato «che il primo Giudice aveva l'obbligo

di motivare il perché la CTU doveva essere ritenuta sufficiente a

fondare la decisione, in mancanza di altre prove» e avrebbe altresì

omesso di considerare la sentenza penale resa dal Tribunale di Asti

(«prodotta dall'appellante principale in sede di note di replica alle

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conclusionali avversarie» scrive la Corte d'appello torinese) dalla

quale emergeva l'attribuzione della responsabilità del crollo ad altre

parti in causa (come confermato dalle testimonianze rese nel

procedimento penale e integralmente trascritte nel ricorso per

cassazione); inoltre, il consulente tecnico avrebbe fondato le proprie

conclusioni (recepite dai giudici di merito) su circostanze non allegate

né provate.

Appare evidente che la ricorrente miri - con le proprie censure (è

sintomatica la frase «è da ritenere che la sentenza d'appello,

reputando la CTU dell'ing. Liguori mezzo di prova sufficiente a

fondare la responsabilità concorsuale della Franco Eugenio, abbia

violato gli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c.») - alla rivalutazione dei fatti e

delle prove operata dal giudice di merito e, così, a realizzare una

surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non

consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758

del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

Non è ammissibile nemmeno la doglianza sulla presunta

estraneità al processo degli elementi vagliati dal consulente: «la parte

che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della

consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale

documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di

fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di

inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della

documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata

acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico

di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale

documentazione» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016,

Rv. 639309-01); inoltre, poiché «l'eccezione di nullità della

consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle

operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non

fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo

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natura giuridica di nullità relativa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24996

del 10/12/2010, Rv. 615785-01), in ossequio al principio di

autosufficienza la ricorrente avrebbe dovuto specificare se e quando

l'eccezione di nullità era stata sollevata.

3. Anche il secondo motivo - col quale si denuncia violazione (ex

art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 1292 e 1306 cod. civ. per

avere la Corte d'appello mancato di considerare la responsabilità

plurisoggettiva e solidale dei pretesi danneggianti e l'estinzione

dell'obbligazione risarcitoria per intervenuto pagamento da parte dei

coobbligati (in esito alla condanna in primo grado, poi impugnata) - è

inammissibile.

Per soddisfare il requisito prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ.,

nell'esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad

agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza

impugnata e a dimostrare, mediante specifiche argomentazioni

intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in

diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in

contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con

l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di

legittimità.

Al contrario, la Franco Eugenio non ha illustrato nel ricorso né i

presupposti di fatto rilevanti, né i punti della decisione in cui la Corte

d'appello avrebbe fatto applicazione (asseritamente errata) delle

menzionate disposizioni, essendosi limitata a richiamare delle

massime giurisprudenziali senza chiarire la loro attinenza alla

fattispecie.

4. Col terzo motivo la ricorrente censura la decisione perché la

Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo 2A

dell'atto di appello, violando così (in riferimento all'art. 360 n. 4 cod.

proc. civ.) l'art. 112 cod. proc. civ.

Anche tale motivo è inammissibile.

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La Franco Eugenio riporta nel ricorso il testo del motivo di appello

e afferma apoditticamente che «su tale motivo la Corte del merito

non ha pronunciato», ma non trascrive (e nemmeno riassume) gli atti

del grado precedente rilevanti per la decisione della questione

(peraltro, soggetta a sindacato di merito, riguardando la stessa la

genericità e non precisione delle contestazioni della convenuta).

5. Col primo motivo del ricorso incidentale la Musso Palificazioni

denuncia la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360 n. 4 cod.

proc. civ.) per violazione degli artt. 99, 101, comma 2, 112 e 342

cod. proc. civ. in quanto la Corte d'appello aveva rideterminato il

quantum del risarcimento dovuto dai danneggianti nei confronti dei

soli appellanti Isolmec, Accornero e Ramello, pronunciando oltre i

confini dell'impugnazione (dato che la predetta limitazione soggettiva

non era stata domandata).

6. Il secondo motivo - col quale si reitera la censura di nullità

della sentenza (ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione degli

artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 4, cod. proc. civ. - riguarda

la medesima decisione della Corte di merito con cui si è limitata ai soli

appellanti la riduzione dell'ammontare del risarcimento.

7. Col terzo motivo la Musso Palificazioni - ipotizzando che la

Corte territoriale, nel limitare soltanto agli appellanti incidentali gli

effetti della riduzione del quantum del risarcimento riconosciuto ai

danneggiati, abbia fatto applicazione dell'art. 1306, comma 2, cod.

civ - denuncia la violazione o falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod.

proc. civ.) della predetta norma e degli artt. 1292, 1299 e 2907 cod.

civ., nonché dell'art. 336 cod. proc. civ.

8. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente

perché tra loro strettamente connessi - sono infondati.

La Corte d'appello ha accolto i ricorsi incidentali di Isolmec,

Accornero e Ramello che, quindi, hanno vittoriosamente contestato la

sentenza di primo grado nella parte in cui erano stati attribuiti ai

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danneggiati i ccdd. «danni finanziari» (non domandati con l'atto

introduttivo della causa) e la somma di Euro 33.000,00 per la messa

in sicurezza dell'immobile (che il giudice di prime cure aveva

duplicato in ragione di una erronea lettura della consulenza) ed era

stata operata un'errata rivalutazione monetaria degli importi

riconosciuti.

La statuizione, di parziale riforma della decisione di prime cure,

ha esplicitamente riguardato i soli appellanti vittoriosi e non gli altri

danneggianti che non avevano formulato le stesse censure alla

sentenza di primo grado.

Pur difettando l'esplicitazione delle motivazioni poste a

fondamento della decisione della Corte d'appello, il ricorso della

Musso Palificazioni deve essere respinto; infatti, «la mancanza di

motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi

irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice

del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del

problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di

cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata

dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di

ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost.,

ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384

c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in

procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione

delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta» (Cass.,

Sez. U., Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01).

Nell'escludere l'estensione ai condebitori solidali degli effetti della

decisione di riforma parziale del quantum risarcitorio la Corte

d'appello di Torino ha fatto corretta applicazione di un consolidato

orientamento giurisprudenziale, al quale questo Collegio intende dare

continuità non essendo state offerte dalla controricorrente sufficienti

argomentazioni per scalfire le solide basi su cui esso si fonda: «La

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regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i

condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza

pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova

applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata

resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che

intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al

medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con

la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di

alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio

scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il

passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri

condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto

l'annullamento o la riforma.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20559 del

30/09/2014, Rv. 632597-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 3,

Sentenza n. 12919 del 23/06/2015, Rv. 635908-01, Cass., Sez. L.,

Sentenza n. 12515 del 19/07/2012, Rv. 623391-01, Cass., Sez. 2,

Sentenza n. 1779 del 29/01/2007, Rv. 595731-01; Cass., Sez. 3,

Sentenza n. 9647 del 06/11/1996, Rv. 500348-01).

9. Alla decisione di inammissibilità del ricorso di Franco Eugenio

S.r.l. e di rigetto del ricorso di Musso Palificazioni S.r.l. fa seguito la

condanna delle predette parti, in solido tra loro, alla rifusione delle

spese del giudizio di cassazione affrontate dai controricorrenti Isolmec

di Vaudano Felicina S.a.s., Fulvio Accornero e Giuseppe Ramello;

dette spese sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo

secondo i parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese sono

compensate tra le ricorrenti, principale e incidentale.

10. Infine, sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento - da parte di

Franco Eugenio S.r.l. e di Musso Palificazioni S.r.l. - dell'ulteriore

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importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i

rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso di Franco Eugenio S.r.l.;

rigetta il ricorso di Musso Palificazioni S.r.l.;

condanna Franco Eugenio S.r.l. e Musso Palificazioni S.r.l., in

solido tra loro, a rifondere alla controricorrente Isolmec di Vaudano

Felicina S.a.s. le spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per

compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

condanna Franco Eugenio S.r.l. e Musso Palificazioni S.r.l.,

solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti Fulvio Accornero e

Giuseppe Ramello le spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00

per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

compensa le spese del giudizio tra Franco Eugenio S.r.l. e Musso

Palificazioni S.r.l.;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte

delle ricorrenti, principale e incidentale (Franco Eugenio S.r.l. e Musso

Palificazioni S.r.l.) - dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del

comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Cor

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