ORDINANZA
sul ricorso 20844-2015 proposto da:
FRANCO EUGENIO SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore EUGENIO FRANCO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE'
CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato SILVIA
CAMOGLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
MARCELLO FERRARIS, GIANFRANCO VALENTE giusta procura
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISOLMEC DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , in persona
dei sui soci acco9mandatari ANNA FELICINA VAUDANO e
geom. GIUSEPPE BOLLE, elettivamente domiciliata in
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 11266 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FANTICINI GIOVANNI
Data pubblicazione: 10/05/2018
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ROMA, VIA S.NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO SBORDONI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GIORGIO TODESCHINI
giusta procura in calce al controricorso;
RAMELLO GIUSEPPE, ACCORNERO FULVIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che li
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
- controricorrenti -
nonchè contro
BODDA ERIK STEFANO CARLO , FRANCO ANNA MARIA, MUSSO
PALIFICAZIONI SRL ;
- intimati -
Nonché da:
MUSSO PALIFICAZIONI SRL , in persona del liquidatore
e legale rappresentante pro tempore sig. BATTISTA
MUSSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA
39-F, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BIANCO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIUSEPPE RUSSO, GUIDO TABASSO giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
RAMELLO GIUSEPPE, ACCORNERO FULVIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
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studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che li
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
controricorrenti all'incidentale -
nonchè contro
FRANCO ANNA MARIA, BODDA ERIK STEFANO CARLO , ISOLMEC
DI VAUDANO ANNA FELICINA E C SAS , FRANCO EUGENIO
SRL , ALLIANZ SPA ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 164/2015 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 29/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/02/2018 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;
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RILEVATO CHE:
a) Erik Stefano Carlo Bodda, Anna Maria Franco, Irene Franco e
Lucia Franco convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Asti la
Isolmec di Vaudano Anna Felicina & C. S.a.s. per ottenere il
risarcimento dei danni causati al loro edificio, ubicato in San Damiano
d'Asti e crollato a seguito dell'esecuzione di scavi nell'adiacente
fabbricato "ex Ospedale" (di proprietà della convenuta, la quale era
anche impresa costruttrice delle realizzande opere).
b) il giudizio si estendeva poi nei confronti dei seguenti soggetti:
- arch. Fulvio Accornero, progettista, direttore dei lavori e
responsabile della sicurezza;
- arch. Giuseppe Ramello, responsabile della sicurezza;
- Franco Eugenio S.p.A. (oggi Franco Eugenio S.r.l.),
appaltatrice ed esecutrice dei lavori di demolizione;
- Musso Palificazioni S.r.l., appaltatrice ed esecutrice delle
palificazioni;
- Allianz
S.p.A., compagnia assicuratrice della Musso
Palificazioni.
c) il Tribunale di Asti, con la sentenza non definitiva n. 102 del
14 febbraio 2012, attribuiva la responsabilità del crollo alla Isolmec
(nella misura del 35%), alla Franco Eugenio (per il 21%), all'arch.
Accornero (per il 24%), all'arch. Ramello (per il 14%) e alla Musso
Palificazioni (per il 6%).
d) con la successiva sentenza n. 406 del 15 luglio 2013 il
Tribunale liquidava i pregiudizi patiti da ciascuno degli attori e
regolava le spese del processo.
e) investita delle impugnazioni di Isolmec, di Franco Eugenio, di
Accornero, di Ramello e di Erik Stefano Carlo Bodda (anche quale
erede di Irene Franco e di Lucia Franco) la Corte d'appello di Torino -
con sentenza n. 164 del 29 gennaio 2015 - riformava parzialmente la
decisione del giudice di prime cure con riguardo al quantum (per
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quanto ancora rilevava, eliminava «soltanto per gli appellanti
incidentali Accornero Fulvio, Ramello Giuseppe ed Isolmec di Vaudano
Felicina S.a.s. la componente risarcitoria dei "danni finanziari" per C
152.000,00 da corrispondere in favore degli attori» e, solo per i
predetti appellanti, riduceva «il risarcimento riconosciuto per il
"danno strutturale" dell'importo di C 33.000,00»).
f) avverso la predetta decisione la Franco Eugenio S.r.l. propone
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
g) la Musso Palificazioni S.r.l. impugna la sentenza con ricorso
incidentale articolato in tre motivi.
h) resistono con distinti controricorsi Isolmec di Vaudano Felicina
S.a.s. e Fulvio Accornero con Giuseppe Ramello.
i) il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
CONSIDERATO CHE:
1. In via preliminare, si rileva che la ricorrente Franco Eugenio
S.r.l. non ha provveduto al deposito, prescritto dall'art. 369, comma
2, n. 2), cod. proc. civ., della «copia autentica della sentenza ...
impugnata»; infatti, della decisione della Corte d'appello sono state
depositate soltanto le prime dieci pagine (la sentenza si compone,
invece, di venti pagine), nelle quali sono riportate l'intestazione e una
parte delle conclusioni prese in appello dai contendenti. Lo stesso
difensore della ricorrente attesta - con propria certificazione ai sensi
dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012 - che la copia
della sentenza n. 164 del 2015 che è stata depositata e certificata
conforme «consta di nr. 10 pagine».
Interrogandosi sulla «possibilità di ritenere soddisfatta la
condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, costituita dalla
produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, anche
quando il documento risulti depositato dal controricorrente o sia
ritualmente presente ... nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a
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quo», le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ritenuto
che «non sia possibile applicare la sanzione dell'improcedibilità
allorquando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice
per opera della controparte o perché la documentazione sia stata
acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio»,
poiché «tale massima sanzione può corrispondere a una violazione
della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile» (Cass.,
Sez. U., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017).
I principi posti a fondamento della decisione delle Sezioni Unite
trovano applicazione in ogni fattispecie individuata dall'art. 369,
comma 2, n. 2), cod. proc. civ. e, cioè, sia nel caso di mancata o
incompleta produzione della sentenza impugnata (come in questo
giudizio), sia in quello di omesso deposito della relazione di
notificazione (quando lo stesso è reso necessario dalle allegazioni del
ricorrente).
Nel fascicolo della ricorrente incidentale Musso Palificazioni - che
ha depositato il controricorso entro il termine prescritto dall'art. 370
cod. proc. civ. - si rinviene copia autentica (e integrale) della
sentenza n. 164 del 29 gennaio 2015: conseguentemente, si deve
escludere la declaratoria di improcedibilità del ricorso della Franco
Eugenio poiché il documento mancante è stato posto nella
disponibilità della Corte per opera della controricorrente.
2. Il primo motivo del ricorso principale - col quale si deduce
violazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 61 cod. proc.
civ. e 2697 cod. civ. - è inammissibile per plurime ragioni.
La Franco Eugenio contesta la decisione in quanto la Corte
territoriale non avrebbe rilevato «che il primo Giudice aveva l'obbligo
di motivare il perché la CTU doveva essere ritenuta sufficiente a
fondare la decisione, in mancanza di altre prove» e avrebbe altresì
omesso di considerare la sentenza penale resa dal Tribunale di Asti
(«prodotta dall'appellante principale in sede di note di replica alle
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conclusionali avversarie» scrive la Corte d'appello torinese) dalla
quale emergeva l'attribuzione della responsabilità del crollo ad altre
parti in causa (come confermato dalle testimonianze rese nel
procedimento penale e integralmente trascritte nel ricorso per
cassazione); inoltre, il consulente tecnico avrebbe fondato le proprie
conclusioni (recepite dai giudici di merito) su circostanze non allegate
né provate.
Appare evidente che la ricorrente miri - con le proprie censure (è
sintomatica la frase «è da ritenere che la sentenza d'appello,
reputando la CTU dell'ing. Liguori mezzo di prova sufficiente a
fondare la responsabilità concorsuale della Franco Eugenio, abbia
violato gli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c.») - alla rivalutazione dei fatti e
delle prove operata dal giudice di merito e, così, a realizzare una
surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758
del 04/04/2017, Rv. 643690-01).
Non è ammissibile nemmeno la doglianza sulla presunta
estraneità al processo degli elementi vagliati dal consulente: «la parte
che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della
consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale
documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di
fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di
inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della
documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata
acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico
di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale
documentazione» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016,
Rv. 639309-01); inoltre, poiché «l'eccezione di nullità della
consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle
operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non
fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo
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natura giuridica di nullità relativa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24996
del 10/12/2010, Rv. 615785-01), in ossequio al principio di
autosufficienza la ricorrente avrebbe dovuto specificare se e quando
l'eccezione di nullità era stata sollevata.
3. Anche il secondo motivo - col quale si denuncia violazione (ex
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 1292 e 1306 cod. civ. per
avere la Corte d'appello mancato di considerare la responsabilità
plurisoggettiva e solidale dei pretesi danneggianti e l'estinzione
dell'obbligazione risarcitoria per intervenuto pagamento da parte dei
coobbligati (in esito alla condanna in primo grado, poi impugnata) - è
inammissibile.
Per soddisfare il requisito prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ.,
nell'esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad
agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza
impugnata e a dimostrare, mediante specifiche argomentazioni
intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in
diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di
legittimità.
Al contrario, la Franco Eugenio non ha illustrato nel ricorso né i
presupposti di fatto rilevanti, né i punti della decisione in cui la Corte
d'appello avrebbe fatto applicazione (asseritamente errata) delle
menzionate disposizioni, essendosi limitata a richiamare delle
massime giurisprudenziali senza chiarire la loro attinenza alla
fattispecie.
4. Col terzo motivo la ricorrente censura la decisione perché la
Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo 2A
dell'atto di appello, violando così (in riferimento all'art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.) l'art. 112 cod. proc. civ.
Anche tale motivo è inammissibile.
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La Franco Eugenio riporta nel ricorso il testo del motivo di appello
e afferma apoditticamente che «su tale motivo la Corte del merito
non ha pronunciato», ma non trascrive (e nemmeno riassume) gli atti
del grado precedente rilevanti per la decisione della questione
(peraltro, soggetta a sindacato di merito, riguardando la stessa la
genericità e non precisione delle contestazioni della convenuta).
5. Col primo motivo del ricorso incidentale la Musso Palificazioni
denuncia la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.) per violazione degli artt. 99, 101, comma 2, 112 e 342
cod. proc. civ. in quanto la Corte d'appello aveva rideterminato il
quantum del risarcimento dovuto dai danneggianti nei confronti dei
soli appellanti Isolmec, Accornero e Ramello, pronunciando oltre i
confini dell'impugnazione (dato che la predetta limitazione soggettiva
non era stata domandata).
6. Il secondo motivo - col quale si reitera la censura di nullità
della sentenza (ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione degli
artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 4, cod. proc. civ. - riguarda
la medesima decisione della Corte di merito con cui si è limitata ai soli
appellanti la riduzione dell'ammontare del risarcimento.
7. Col terzo motivo la Musso Palificazioni - ipotizzando che la
Corte territoriale, nel limitare soltanto agli appellanti incidentali gli
effetti della riduzione del quantum del risarcimento riconosciuto ai
danneggiati, abbia fatto applicazione dell'art. 1306, comma 2, cod.
civ - denuncia la violazione o falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.) della predetta norma e degli artt. 1292, 1299 e 2907 cod.
civ., nonché dell'art. 336 cod. proc. civ.
8. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente
perché tra loro strettamente connessi - sono infondati.
La Corte d'appello ha accolto i ricorsi incidentali di Isolmec,
Accornero e Ramello che, quindi, hanno vittoriosamente contestato la
sentenza di primo grado nella parte in cui erano stati attribuiti ai
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danneggiati i ccdd. «danni finanziari» (non domandati con l'atto
introduttivo della causa) e la somma di Euro 33.000,00 per la messa
in sicurezza dell'immobile (che il giudice di prime cure aveva
duplicato in ragione di una erronea lettura della consulenza) ed era
stata operata un'errata rivalutazione monetaria degli importi
riconosciuti.
La statuizione, di parziale riforma della decisione di prime cure,
ha esplicitamente riguardato i soli appellanti vittoriosi e non gli altri
danneggianti che non avevano formulato le stesse censure alla
sentenza di primo grado.
Pur difettando l'esplicitazione delle motivazioni poste a
fondamento della decisione della Corte d'appello, il ricorso della
Musso Palificazioni deve essere respinto; infatti, «la mancanza di
motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi
irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice
del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del
problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di
cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata
dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost.,
ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384
c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in
procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione
delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta» (Cass.,
Sez. U., Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01).
Nell'escludere l'estensione ai condebitori solidali degli effetti della
decisione di riforma parziale del quantum risarcitorio la Corte
d'appello di Torino ha fatto corretta applicazione di un consolidato
orientamento giurisprudenziale, al quale questo Collegio intende dare
continuità non essendo state offerte dalla controricorrente sufficienti
argomentazioni per scalfire le solide basi su cui esso si fonda: «La
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regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i
condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza
pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova
applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata
resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che
intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al
medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con
la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di
alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio
scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il
passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri
condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto
l'annullamento o la riforma.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20559 del
30/09/2014, Rv. 632597-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 12919 del 23/06/2015, Rv. 635908-01, Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 12515 del 19/07/2012, Rv. 623391-01, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1779 del 29/01/2007, Rv. 595731-01; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9647 del 06/11/1996, Rv. 500348-01).
9. Alla decisione di inammissibilità del ricorso di Franco Eugenio
S.r.l. e di rigetto del ricorso di Musso Palificazioni S.r.l. fa seguito la
condanna delle predette parti, in solido tra loro, alla rifusione delle
spese del giudizio di cassazione affrontate dai controricorrenti Isolmec
di Vaudano Felicina S.a.s., Fulvio Accornero e Giuseppe Ramello;
dette spese sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo
secondo i parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese sono
compensate tra le ricorrenti, principale e incidentale.
10. Infine, sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento - da parte di
Franco Eugenio S.r.l. e di Musso Palificazioni S.r.l. - dell'ulteriore
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importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i
rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso di Franco Eugenio S.r.l.;
rigetta il ricorso di Musso Palificazioni S.r.l.;
condanna Franco Eugenio S.r.l. e Musso Palificazioni S.r.l., in
solido tra loro, a rifondere alla controricorrente Isolmec di Vaudano
Felicina S.a.s. le spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per
compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;
condanna Franco Eugenio S.r.l. e Musso Palificazioni S.r.l.,
solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti Fulvio Accornero e
Giuseppe Ramello le spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00
per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;
compensa le spese del giudizio tra Franco Eugenio S.r.l. e Musso
Palificazioni S.r.l.;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte
delle ricorrenti, principale e incidentale (Franco Eugenio S.r.l. e Musso
Palificazioni S.r.l.) - dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Cor
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