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DDL LAVORO

Date post: 30-May-2015
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Leggere e documentarsi su cosa ha approvato la Camera dei deputati alla stragrande maggioranza!!!
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N. 1441-quater-F CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167) (Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, stralciati con deliberazione dell’Assemblea il 5 agosto 2008) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 novembre 2009 (v. stampato Camera n. 1441-quater-B) NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 28 gennaio 2010 (v. stampato Senato n. 1167-B) APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 3 marzo 2010 RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL’ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE il 31 marzo 2010 (v. stampato Camera Doc. I, n. 1) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 29 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 1167-B/bis) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 29 settembre 2010 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (SCAJOLA) DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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Page 1: DDL LAVORO

N. 1441-quater-F

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167)

(Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441,stralciati con deliberazione dell’Assemblea il 5 agosto 2008)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 novembre 2009 (v. stampato Camera n. 1441-quater-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 28 gennaio 2010 (v. stampato Senato n. 1167-B)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 marzo 2010

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A

NORMA DELL’ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

il 31 marzo 2010 (v. stampato Camera Doc. I, n. 1)

APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 29 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 1167-B/bis)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 settembre 2010

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: DDL LAVORO

DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazionedi enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato,di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommersoe disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 30 settembre 2010

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: DDL LAVORO

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL 29 APRILE 2010__

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL 29 SETTEMBRE 2010__

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione delladisciplina in tema di lavori usuranti).

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione delladisciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi di riassetto normativo,al fine di concedere ai lavoratori dipen-denti impegnati in particolari lavori oattività e che maturano i requisiti perl’accesso al pensionamento a decorreredal 1o gennaio 2008 la possibilità diconseguire, su domanda, il diritto al pen-sionamento anticipato con requisiti infe-riori a quelli previsti per la generalità deilavoratori dipendenti, secondo i princìpi ecriteri direttivi di cui all’articolo 1,comma 3, lettere da a) a f), della legge24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermele modalità procedurali per l’emanazionedei predetti decreti legislativi indicate neicommi 90 e 91 e le norme di coperturafinanziaria di cui al comma 92 del citatoarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007,n. 247.

Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 recano, ai sensi dell’articolo 17, comma12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,una clausola di salvaguardia, volta aprevedere che, qualora nell’ambito dellafunzione di accertamento del diritto albeneficio emergano scostamenti tra glioneri derivanti dalle domande accolte ela copertura finanziaria prevista, troviapplicazione un criterio di priorità, inragione della maturazione dei requisitiagevolati, e, a parità degli stessi, delladata di presentazione della domanda,nella decorrenza dei trattamenti pensio-nistici.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: DDL LAVORO

ART. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazionedegli enti vigilati dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali e dal Ministero della

salute).

ART. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazionedegli enti vigilati dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali e dal Ministero della

salute).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi finalizzati alla riorganiz-zazione degli enti, istituti e società vigilatidal Ministero del lavoro e delle politichesociali e dal Ministero della salute nonchéalla ridefinizione del rapporto di vigilanzadei predetti Ministeri sugli stessi enti,istituti e società rispettivamente vigilati,ferme restando la loro autonomia di ri-cerca e le funzioni loro attribuite, in baseai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) semplificazione e snellimento del-l’organizzazione e della struttura ammini-strativa degli enti, istituti e società vigilati,adeguando le stesse ai princìpi di efficacia,efficienza ed economicità dell’attività am-ministrativa e all’organizzazione, rispetti-vamente, del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e del Ministero della sa-lute, prevedendo, ferme restando le spe-cifiche disposizioni vigenti per il relativopersonale in servizio alla data di entrata invigore della presente legge, il riordino dellecompetenze dell’Istituto per lo sviluppodella formazione professionale dei lavora-tori, dell’Istituto per gli affari sociali edella società Italia Lavoro Spa;

a) semplificazione e snellimento del-l’organizzazione e della struttura ammini-strativa degli enti, istituti e società vigilati,adeguando le stesse ai princìpi di efficacia,efficienza ed economicità dell’attività am-ministrativa e all’organizzazione, rispetti-vamente, del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e del Ministero della sa-lute, prevedendo, ferme restando le spe-cifiche disposizioni vigenti per il relativopersonale in servizio alla data di entrata invigore della presente legge, il riordino dellecompetenze dell’Istituto per lo sviluppodella formazione professionale dei lavora-tori e della società Italia Lavoro Spa;

b) razionalizzazione e ottimizzazionedelle spese e dei costi di funzionamento,previa riorganizzazione dei relativi centridi spesa e mediante adeguamento dell’or-ganizzazione e della struttura amministra-tiva degli enti e istituti vigilati ai princìpie alle esigenze di razionalizzazione di cuiall’articolo 1, comma 404, della legge 27dicembre 2006, n. 296, riconoscendo ilvalore strategico degli istituti preposti allatutela della salute dei cittadini;

b) identica;

c) ridefinizione del rapporto di vigi-lanza tra il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, il Ministero della salute e

c) ridefinizione del rapporto di vigi-lanza tra il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, il Ministero della salute e

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: DDL LAVORO

gli enti e istituti vigilati, prevedendo, inparticolare, per i predetti Ministeri lapossibilità di emanare indirizzi e direttivenei confronti degli enti o istituti sottopostialla loro vigilanza e, per l’Istituto nazio-nale per l’assicurazione contro gli infor-tuni sul lavoro (INAIL), la competenza ademanare, nel quadro degli indirizzi e delledirettive adottati dal Ministero del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero della salute, specifiche direttiveall’Istituto superiore per la prevenzione ela sicurezza del lavoro (ISPESL) sullamateria della sicurezza dei luoghi di la-voro, al fine di assicurare, anche attra-verso la previsione di appositi modelliorganizzativi a tale scopo finalizzati, l’ef-fettivo coordinamento in materia previstodall’articolo 9 del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delleattività di ricerca svolte dall’ISPESL ri-spetto agli obiettivi definiti a livello na-zionale;

gli enti e istituti vigilati, prevedendo, inparticolare, per i predetti Ministeri lapossibilità di emanare indirizzi e direttivenei confronti degli enti o istituti sottopostialla loro vigilanza;

d) organizzazione del Casellario cen-trale infortuni, nel rispetto delle attualimodalità di finanziamento, secondo ilprincipio di autonomia funzionale, da per-seguire in base ai criteri di cui alle letterea) e b) del presente comma;

d) identica;

e) previsione dell’obbligo degli enti eistituti vigilati di adeguare i propri statutialle disposizioni dei decreti legislativi ema-nati in attuazione del presente articolo,entro il termine di sei mesi dalla data dientrata in vigore degli stessi.

e) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono emanati su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali ovverodel Ministro della salute, ciascuno in re-lazione alla propria competenza, di con-certo, rispettivamente, con il Ministrodella salute e con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, nonché con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, con ilMinistro per la pubblica amministrazionee l’innovazione, con il Ministro dello svi-luppo economico, nonché con il Ministrodella difesa limitatamente al decreto legi-slativo relativo alla riorganizzazione della

2. Identico.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

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Page 6: DDL LAVORO

Croce rossa italiana, sentite le organizza-zioni sindacali maggiormente rappresenta-tive e previo parere della Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, che si esprime entrotrenta giorni dalla data di trasmissione deirelativi schemi; decorso tale termine, ilGoverno può comunque procedere. Suc-cessivamente, gli schemi sono trasmessialle Camere per l’acquisizione del pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, che si esprimono entro quarantagiorni dall’assegnazione; decorso tale ter-mine, i decreti legislativi possono esserecomunque emanati. Qualora il termine perl’espressione del parere parlamentare dicui al presente comma scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del ter-mine per l’adozione dei decreti legislatividi cui al comma 1, quest’ultimo è proro-gato di due mesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi at-tuativi della delega di cui al presentearticolo non deve comportare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

3. Identico.

4. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge si procede alriordino degli organi collegiali e degli altriorganismi istituiti con legge o con regola-mento nell’amministrazione centrale dellasalute, mediante l’emanazione di regola-menti adottati, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

4. Identico.

a) eliminazione delle duplicazioni or-ganizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle compe-tenze delle strutture che svolgono funzioniomogenee;

c) limitazione del numero delle strut-ture, anche mediante la loro eventualeunificazione, a quelle strettamente indi-spensabili all’adempimento delle funzioniriguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei com-ponenti degli organismi.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

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Page 7: DDL LAVORO

ART. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il con-trollo sul doping e per la tutela della salute

nelle attività sportive).

ART. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il con-trollo sul doping e per la tutela della salute

nelle attività sportive).

1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre2000, n. 376, dopo il comma 2, è inseritoil seguente:

Identico.

« 2-bis. I componenti della Commis-sione sono designati tra persone di com-provata esperienza professionale nelle ma-terie di cui al comma 1, secondo le se-guenti modalità:

a) cinque componenti designati dalMinistro della salute o suo delegato, di cuiuno con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalSottosegretario alla Presidenza del Consi-glio dei ministri con delega allo sport, dicui uno con funzioni di vice presidente;

c) tre componenti designati dallaConferenza dei presidenti delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano;

d) un componente designato dalCONI;

e) un componente designato dall’Isti-tuto superiore di sanità;

f) un ufficiale del Comando carabi-nieri per la tutela della salute designatodal Comandante ».

2. Il comma 2 dell’articolo 2 del rego-lamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, èabrogato.

ART. 4.

(Misure contro il lavoro sommerso).

ART. 4.

(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22febbraio 2002, n. 12, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,

Identico.

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Page 8: DDL LAVORO

n. 73, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Ferma restando l’applicazione dellesanzioni già previste dalla normativa invigore, in caso di impiego di lavoratorisubordinati senza preventiva comunica-zione di instaurazione del rapporto dilavoro da parte del datore di lavoro pri-vato, con la sola esclusione del datore dilavoro domestico, si applica altresì la san-zione amministrativa da euro 1.500 a euro12.000 per ciascun lavoratore irregolare,maggiorata di euro 150 per ciascuna gior-nata di lavoro effettivo. L’importo dellasanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 perciascun lavoratore irregolare, maggioratodi euro 30 per ciascuna giornata di lavoroirregolare, nel caso in cui il lavoratorerisulti regolarmente occupato per un pe-riodo lavorativo successivo. L’importodelle sanzioni civili connesse all’evasionedei contributi e dei premi riferiti a ciascunlavoratore irregolare di cui ai periodiprecedenti è aumentato del 50 per cento »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Le sanzioni di cui al comma 3 nontrovano applicazione qualora, dagli adem-pimenti di carattere contributivo prece-dentemente assolti, si evidenzi comunquela volontà di non occultare il rapporto,anche se trattasi di differente qualifica-zione »;

c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. All’irrogazione delle sanzioni am-ministrative di cui al comma 3 provvedonogli organi di vigilanza che effettuano ac-certamenti in materia di lavoro, fisco eprevidenza. Autorità competente a rice-vere il rapporto ai sensi dell’articolo 17della legge 24 novembre 1981, n. 689, è laDirezione provinciale del lavoro territo-rialmente competente ».

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2. Al comma 2 dell’articolo 9-bis deldecreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, dopo il secondoperiodo è inserito il seguente: « Nel settoreturistico il datore di lavoro che non sia inpossesso di uno o più dati anagraficiinerenti al lavoratore può integrare lacomunicazione entro il terzo giorno suc-cessivo a quello dell’instaurazione del rap-porto di lavoro, purché dalla comunica-zione preventiva risultino in maniera ine-quivocabile la tipologia contrattuale el’identificazione del prestatore di lavoro ».

3. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bisdel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, introdotto dall’arti-colo 1, comma 54, della legge 24 dicembre2007, n. 247, la parola: « constatate » èsostituita dalla seguente: « commesse ».

ART. 5.

(Adempimenti formali relativi allepubbliche amministrazioni).

ART. 5.

(Adempimenti formali relativi allepubbliche amministrazioni).

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del de-creto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, sono apportate leseguenti modifiche:

Identico.

a) al primo periodo, le parole: « glienti pubblici economici e le pubblicheamministrazioni » sono sostituite dalle se-guenti: « e gli enti pubblici economici »;

b) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Le pubbliche amministrazionisono tenute a comunicare, entro il vente-simo giorno del mese successivo alla datadi assunzione, di proroga, di trasforma-zione e di cessazione, al servizio compe-tente nel cui ambito territoriale è ubicatala sede di lavoro, l’assunzione, la proroga,la trasformazione e la cessazione dei rap-porti di lavoro relativi al mese prece-dente ».

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Page 10: DDL LAVORO

2. All’articolo 21 della legge 18 giugno2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Le pubbliche amministrazionicomunicano, per via telematica e secondoi criteri e le modalità individuati concircolare del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, i dati dicui al comma 1 alla Presidenza del Con-siglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica, che li pubblica nelproprio sito istituzionale. La mancata co-municazione o aggiornamento dei dati ècomunque rilevante ai fini della misura-zione e valutazione della performance in-dividuale dei dirigenti ».

3. Al comma 2 dell’articolo 4-bis deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « All’atto della assun-zione » sono sostituite dalle seguenti: « Al-l’atto dell’instaurazione del rapporto dilavoro »;

b) le parole: « pubblici e » sono sop-presse;

c) l’ultimo periodo è sostituito daiseguenti: « Il datore di lavoro pubblico puòassolvere all’obbligo di informazione di cuial decreto legislativo 26 maggio 1997,n. 152, con la consegna al lavoratore,entro il ventesimo giorno del mese suc-cessivo alla data di assunzione, della copiadella comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro ovvero con la consegnadella copia del contratto individuale dilavoro. Tale obbligo non sussiste per ilpersonale di cui all’articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

4. Al comma 5 dell’articolo 4-bis deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,le parole: « I datori di lavoro privati, glienti pubblici economici e le pubblicheamministrazioni » sono sostituite dalle se-guenti: « I datori di lavoro privati e gli entipubblici economici ».

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ART. 6.

(Disposizioni riguardanti i medici e altriprofessionisti sanitari extracomunitari).

ART. 6.

(Disposizioni riguardanti i medici e altriprofessionisti sanitari extracomunitari).

1. All’articolo 27 del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma1-quater, è inserito il seguente:

Identico.

« 1-quinquies. I medici e gli altri profes-sionisti sanitari al seguito di delegazionisportive, in occasione di manifestazioniagonistiche organizzate dal Comitato olim-pico internazionale, dalle Federazioni spor-tive internazionali, dal Comitato olimpiconazionale italiano o da organismi, societàed associazioni sportive da essi riconosciutio, nei casi individuati con decreto del Mini-stro della salute, di concerto con il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, con ilMinistro degli affari esteri e con il Ministrodell’interno, al seguito di gruppi organiz-zati, sono autorizzati a svolgere la perti-nente attività, in deroga alle norme sul rico-noscimento dei titoli esteri, nei confrontidei componenti della rispettiva delegazioneo gruppo organizzato e limitatamente alperiodo di permanenza della delegazione odel gruppo. I professionisti sanitari citta-dini di uno Stato membro dell’Unione euro-pea godono del medesimo trattamento, ovepiù favorevole ».

ART. 7.

(Modifiche alla disciplinasull’orario di lavoro).

ART. 7.

(Modifiche alla disciplinasull’orario di lavoro).

1. All’articolo 18-bis del decreto legi-slativo 8 aprile 2003, n. 66, come daultimo modificato dall’articolo 41 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono apportate leseguenti modificazioni:

Identico.

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. In caso di violazione delle disposi-zioni previste dall’articolo 4, comma 2, e

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Page 12: DDL LAVORO

dall’articolo 9, comma 1, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da100 a 750 euro. Se la violazione si riferiscea più di cinque lavoratori ovvero si èverificata in almeno tre periodi di riferi-mento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4,la sanzione amministrativa è da 400 a1.500 euro. Se la violazione si riferisce apiù di dieci lavoratori ovvero si è verificatain almeno cinque periodi di riferimento dicui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzioneamministrativa è da 1.000 a 5.000 euro enon è ammesso il pagamento della san-zione in misura ridotta. In caso di viola-zione delle disposizioni previste dall’arti-colo 10, comma 1, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da 100 a 600euro. Se la violazione si riferisce a più dicinque lavoratori ovvero si è verificata inalmeno due anni, la sanzione amministra-tiva è da 400 a 1.500 euro. Se la violazionesi riferisce a più di dieci lavoratori ovverosi è verificata in almeno quattro anni, lasanzione amministrativa è da 800 a 4.500euro e non è ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. In caso di violazione delle disposi-zioni previste dall’articolo 7, comma 1, siapplica la sanzione amministrativa pecu-niaria da 50 a 150 euro. Se la violazionesi riferisce a più di cinque lavoratoriovvero si è verificata in almeno tre periodidi ventiquattro ore, la sanzione ammini-strativa è da 300 a 1.000 euro. Se laviolazione si riferisce a più di dieci lavo-ratori ovvero si è verificata in almenocinque periodi di ventiquattro ore, la san-zione amministrativa è da 900 a 1.500euro e non è ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta ».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 èsostituito dal seguente:

« 7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e3 possono essere derogate mediante con-tratti collettivi stipulati a livello nazionale

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

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Page 13: DDL LAVORO

con le organizzazioni sindacali compara-tivamente più rappresentative. In assenzadi specifiche disposizioni nei contratti col-lettivi nazionali, le deroghe possono esserestabilite nei contratti territoriali o azien-dali stipulati con le organizzazioni sinda-cali comparativamente più rappresentativesul piano nazionale o territoriale. Il ri-corso alle deroghe deve consentire la frui-zione di periodi di riposo più frequenti opiù lunghi o la concessione di riposi com-pensativi per i lavoratori marittimi cheoperano a bordo di navi impiegate inviaggi di breve durata o adibite a serviziportuali ».

ART. 8.

(Modifica all’articolo 4 del decreto-leggen. 8 del 2002, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 56 del 2002).

ART. 8.

(Modifica all’articolo 4 del decreto-leggen. 8 del 2002, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 56 del 2002).

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2002,n. 56, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’elettorato passivo è altresìesteso ai professori di seconda fascia nelcaso di mancato raggiungimento per duevotazioni del quorum previsto per la pre-detta elezione ».

Identico.

ART. 9.

(Modifiche all’articolo 66 del decreto-leggen. 112 del 2008, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all’ar-ticolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008,convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 1 del 2009).

ART. 9.

(Modifiche all’articolo 66 del decreto-leggen. 112 del 2008, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all’ar-ticolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008,convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 1 del 2009).

1. Al secondo periodo del comma 13dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni, le parole: « non-ché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1,comma 14, della legge 4 novembre 2005,n. 230, » sono soppresse.

Identico.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

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Page 14: DDL LAVORO

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 gen-naio 2009, n. 1, le parole: « , illustrati ediscussi davanti alla commissione, » sonosoppresse e dopo la parola: « dottorato, »sono inserite le seguenti: « discussi pub-blicamente con la commissione, ».

ART. 10.

(Disposizioni in materia di Istituti di istru-zione universitaria ad ordinamento speciale).

ART. 10.

(Disposizioni in materia di Istituti di istru-zione universitaria ad ordinamento speciale).

1. All’articolo 66, comma 13, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « Fermo restando il rispettodei predetti limiti di spesa, le quote di cuial periodo precedente non si applicanoagli Istituti di istruzione universitaria adordinamento speciale ».

Identico.

ART. 11.

(Abrogazione di norme concernenti le valu-tazioni comparative dei docenti universitari).

ART. 11.

(Abrogazione di norme concernenti le valu-tazioni comparative dei docenti universitari).

1. Le lettere d) ed l) dell’articolo 2,comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210,e i commi 6 e 10 dell’articolo 2 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 23 marzo 2000,n. 117, sono abrogati.

Identico.

ART. 12.

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuolasuperiore dell’economia e delle finanze alle

università statali).

ART. 12.

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuolasuperiore dell’economia e delle finanze alle

università statali).

1. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,n. 129, dopo il comma 4, è inserito ilseguente:

Identico.

« 4-bis. In caso di trasferimento deiricercatori in servizio presso la Scuola

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Page 15: DDL LAVORO

superiore dell’economia e delle finanzealle università statali, in conformità aquanto stabilito dall’articolo 13 del decre-to-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola tra-sferisce all’università interessata le risorsefinanziarie per la corresponsione del trat-tamento retributivo del ricercatore trasfe-rito ».

ART. 13.

(Mobilità del personale delle pubblicheamministrazioni).

ART. 13.

(Mobilità del personale delle pubblicheamministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzionistatali alle regioni e alle autonomie localiovvero di trasferimento o di conferimentodi attività svolte da pubbliche amministra-zioni ad altri soggetti pubblici ovvero diesternalizzazione di attività e di servizi, siapplicano al personale ivi adibito, in casodi esubero, le disposizioni dell’articolo 33del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.

Identico.

2. All’articolo 30 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-dificazioni, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 2-sexies. Le pubbliche amministra-zioni, per motivate esigenze organizzative,risultanti dai documenti di programma-zione previsti all’articolo 6, possono uti-lizzare in assegnazione temporanea, con lemodalità previste dai rispettivi ordina-menti, personale di altre amministrazioniper un periodo non superiore a tre anni,fermo restando quanto già previsto danorme speciali sulla materia, nonché ilregime di spesa eventualmente previsto datali norme e dal presente decreto ».

3. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, lepubbliche amministrazioni possono ride-terminare le assegnazioni temporanee incorso in base a quanto previsto dal comma2-sexies dell’articolo 30 del citato decretolegislativo n. 165 del 2001, introdotto dal

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Page 16: DDL LAVORO

comma 2 del presente articolo. In caso dimancata rideterminazione, i rapporti incorso continuano ad essere disciplinatidalle originarie fonti.

ART. 14.

(Modifiche alla disciplina del trattamentodi dati personali effettuato da soggetti

pubblici).

ART. 14.

(Modifiche alla disciplina del trattamentodi dati personali effettuato da soggetti

pubblici).

1. Al codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196, sono ap-portate le seguenti modifiche:

Identico.

a) all’articolo 1, l’ultimo periodo delcomma 1 è soppresso;

b) all’articolo 19, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. Le notizie concernenti lo svol-gimento delle prestazioni di chiunque siaaddetto a una funzione pubblica e larelativa valutazione sono rese accessibilidall’amministrazione di appartenenza.Non sono invece ostensibili, se non nei casiprevisti dalla legge, le notizie concernentila natura delle infermità e degli impedi-menti personali o familiari che causinol’astensione dal lavoro, nonché le compo-nenti della valutazione o le notizie con-cernenti il rapporto di lavoro tra il pre-detto dipendente e l’amministrazione, ido-nee a rivelare taluna delle informazioni dicui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ».

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Per le determinazioni relativeai trattenimenti in servizio e alla risolu-zione del rapporto di lavoro e di impiego,gli enti e gli altri organismi previdenzialicomunicano, anche in via telematica, alleamministrazioni pubbliche richiedenti idati relativi all’anzianità contributiva deidipendenti interessati ».

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Page 17: DDL LAVORO

ART. 15.

(Modifica all’articolo 9-bis del decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materiadi conferimento di incarichi dirigenziali a

dirigenti di seconda fascia).

ART. 15.

(Modifica all’articolo 9-bis del decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materiadi conferimento di incarichi dirigenziali a

dirigenti di seconda fascia).

1. Dopo il primo periodo del comma 3dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:« Nel caso di conferimento di incarichi dilivello dirigenziale generale a dirigenti diseconda fascia assegnati in posizione diprestito, non si applica la disposizione dicui al terzo periodo dell’articolo 23,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni ».

Identico.

2. La disposizione introdotta dalcomma 1 si applica agli incarichi conferitidopo la data di entrata in vigore dellapresente legge.

ART. 16.

(Disposizioni in materia di rapportodi lavoro a tempo parziale).

ART. 16.

(Disposizioni in materia di rapportodi lavoro a tempo parziale).

1. In sede di prima applicazione delledisposizioni introdotte dall’articolo 73 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, entrocentottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, nel rispetto deiprincìpi di correttezza e buona fede, pos-sono sottoporre a nuova valutazione iprovvedimenti di concessione della tra-sformazione del rapporto di lavoro datempo pieno a tempo parziale già adottatiprima della data di entrata in vigore delcitato decreto-legge n. 112 del 2008, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 133 del 2008.

Identico.

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Page 18: DDL LAVORO

ART. 17.

(Applicazione dei contratti collettivi delcomparto della Presidenza del Consiglio dei

ministri al personale ad essa trasferito).

ART. 17.

(Applicazione dei contratti collettivi delcomparto della Presidenza del Consiglio dei

ministri al personale ad essa trasferito).

1. Al personale dirigenziale e non di-rigenziale, trasferito e inquadrato nei ruolidella Presidenza del Consiglio dei ministriin attuazione del decreto-legge 18 maggio2006, n. 181, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, edel decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, si applicano, adecorrere dal 1o gennaio 2010, i contratticollettivi di lavoro del comparto dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.

Identico.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1, pari a 3.020.000 euro adecorrere dall’anno 2010, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’auto-rizzazione di spesa relativa al Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.

ART. 18.

(Aspettativa).

ART. 18.

(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono esserecollocati in aspettativa, senza assegni esenza decorrenza dell’anzianità di servizio,per un periodo massimo di dodici mesi,anche per avviare attività professionali eimprenditoriali. L’aspettativa è concessadall’amministrazione, tenuto conto delleesigenze organizzative, previo esame delladocumentazione prodotta dall’interessato.

Identico.

2. Nel periodo di cui al comma 1 delpresente articolo non si applicano le di-sposizioni in tema di incompatibilità di cuiall’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall’arti-colo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni.

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Page 19: DDL LAVORO

ART. 19.

(Specificità delle Forze armate, delle Forzedi polizia e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco).

ART. 19.

(Specificità delle Forze armate, delle Forzedi polizia e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco).

1. Ai fini della definizione degli ordi-namenti, delle carriere e dei contenuti delrapporto di impiego e della tutela econo-mica, pensionistica e previdenziale, è ri-conosciuta la specificità del ruolo delleForze armate, delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, non-ché dello stato giuridico del personale adessi appartenente, in dipendenza della pe-culiarità dei compiti, degli obblighi e dellelimitazioni personali, previsti da leggi eregolamenti, per le funzioni di tutela delleistituzioni democratiche e di difesa del-l’ordine e della sicurezza interna edesterna, nonché per i peculiari requisiti diefficienza operativa richiesti e i correlatiimpieghi in attività usuranti.

Identico.

2. La disciplina attuativa dei princìpi edegli indirizzi di cui al comma 1 è definitacon successivi provvedimenti legislativi,con i quali si provvede altresì a stanziarele occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanzamilitare (COCER) partecipa, in rappresen-tanza del personale militare, alle attività ne-goziali svolte in attuazione delle finalità dicui al comma 1 e concernenti il trattamentoeconomico del medesimo personale.

ART. 20.

(Interpretazione autentica di norme ema-nate in attuazione dell’articolo 2 della legge

12 febbraio 1955, n. 51).

ART. 20.

(Disposizioni concernenti il lavoro sulnaviglio di Stato).

1. A decorrere dall’anno 2012, l’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 562, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, è incrementata di 5 milioni dieuro. Al relativo onere, pari a 5 milioni dieuro annui a decorrere dal 2012, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni, per il medesimo anno,dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2010-2012, nell’ambito del pro-

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Page 20: DDL LAVORO

gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2010, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero della difesa.Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Le norme aventi forza di legge ema-nate in attuazione della delega di cuiall’articolo 2, lettera b), della legge 12febbraio 1955, n. 51, si interpretano nelsenso che esse non trovano applicazione inrelazione al lavoro a bordo del naviglio diStato e, pertanto, le disposizioni penali dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 19 marzo 1956, n. 303, non si ap-plicano, per il periodo di loro vigenza, aifatti avvenuti a bordo dei mezzi del me-desimo naviglio. I provvedimenti adottatidal giudice penale non pregiudicano leazioni risarcitorie eventualmente intra-prese in ogni sede dai soggetti danneggiatio dai loro eredi, sulla base delle disposi-zioni del citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 303 del 1956.

2. Fermo restando il diritto al risar-cimento del danno del lavoratore, lenorme aventi forza di legge emanate inattuazione della delega di cui all’articolo2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955,n. 51, si interpretano nel senso che essenon trovano applicazione in relazione allavoro a bordo del naviglio di Stato e,pertanto, le disposizioni penali di cui aldecreto del Presidente della Repubblica19 marzo 1956, n. 303, non si applicano,per il periodo di loro vigenza, ai fattiavvenuti a bordo dei mezzi del medesimonaviglio. I provvedimenti adottati dal giu-dice penale non pregiudicano le azionirisarcitorie eventualmente intraprese inogni sede, dai soggetti danneggiati o dailoro eredi, per l’accertamento della re-sponsabilità civile contrattuale o extra-contrattuale derivante dalle violazionidelle disposizioni del citato decreton. 303 del 1956.

ART. 21.

(Misure atte a garantire pari opportu-nità, benessere di chi lavora e assenzadi discriminazioni nelle amministrazioni

pubbliche).

ART. 21.

(Misure atte a garantire pari opportu-nità, benessere di chi lavora e assenzadi discriminazioni nelle amministrazioni

pubbliche).

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, sono apportate le seguenti modi-fiche:

Identico.

a) all’articolo 1, comma 1, la letterac) è sostituita dalla seguente:

« c) realizzare la migliore utilizza-zione delle risorse umane nelle pubblicheamministrazioni, assicurando la forma-zione e lo sviluppo professionale dei di-pendenti, applicando condizioni uniformirispetto a quelle del lavoro privato, garan-tendo pari opportunità alle lavoratrici ed

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Page 21: DDL LAVORO

ai lavoratori nonché l’assenza di qualun-que forma di discriminazione e di violenzamorale o psichica »;

b) all’articolo 7, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. Le pubbliche amministrazioni garan-tiscono parità e pari opportunità tra uominie donne e l’assenza di ogni forma di discrimi-nazione, diretta e indiretta, relativa al ge-nere, all’età, all’orientamento sessuale, allarazza, all’origine etnica, alla disabilità, allareligione o alla lingua, nell’accesso al lavoro,nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,nella formazione professionale, nelle pro-mozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pub-bliche amministrazioni garantiscono altresìun ambiente di lavoro improntato al benes-sere organizzativo e si impegnano a rilevare,contrastare ed eliminare ogni forma di vio-lenza morale o psichica al proprio interno »;

c) all’articolo 57, al comma 1 sonopremessi i seguenti:

« 01. Le pubbliche amministrazioni co-stituiscono al proprio interno, entro cen-toventi giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, il “Comitato unico di garanziaper le pari opportunità, la valorizzazionedel benessere di chi lavora e contro lediscriminazioni” che sostituisce, unifi-cando le competenze in un solo organi-smo, i comitati per le pari opportunità ei comitati paritetici sul fenomeno del mob-bing, costituiti in applicazione della con-trattazione collettiva, dei quali assumetutte le funzioni previste dalla legge, daicontratti collettivi relativi al personaledelle amministrazioni pubbliche o da altredisposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per lepari opportunità, la valorizzazione del be-nessere di chi lavora e contro le discri-minazioni ha composizione paritetica ed èformato da un componente designato daciascuna delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello diamministrazione e da un pari numero dirappresentanti dell’amministrazione inmodo da assicurare nel complesso la pre-

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Page 22: DDL LAVORO

senza paritaria di entrambi i generi. Ilpresidente del Comitato unico di garanziaè designato dall’amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, al-l’interno dell’amministrazione pubblica, hacompiti propositivi, consultivi e di verificae opera in collaborazione con la consi-gliera o il consigliere nazionale di parità.Contribuisce all’ottimizzazione della pro-duttività del lavoro pubblico, migliorandol’efficienza delle prestazioni collegata allagaranzia di un ambiente di lavoro carat-terizzato dal rispetto dei princìpi di pariopportunità, di benessere organizzativo edal contrasto di qualsiasi forma di discri-minazione e di violenza morale o psichicaper i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento deiComitati unici di garanzia sono discipli-nate da linee guida contenute in unadirettiva emanata di concerto dal Dipar-timento della funzione pubblica e dalDipartimento per le pari opportunità dellaPresidenza del Consiglio dei ministri entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comi-tato unico di garanzia comporta respon-sabilità dei dirigenti incaricati della ge-stione del personale, da valutare anche alfine del raggiungimento degli obiettivi »;

d) all’articolo 57, comma 1, la letterad) è sostituita dalla seguente:

« d) possono finanziare programmi diazioni positive e l’attività dei Comitati unicidi garanzia per le pari opportunità, per lavalorizzazione del benessere di chi lavora econtro le discriminazioni, nell’ambito delleproprie disponibilità di bilancio »;

e) all’articolo 57, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. Le pubbliche amministrazioni, se-condo le modalità di cui all’articolo 9,adottano tutte le misure per attuare ledirettive dell’Unione europea in materia dipari opportunità, contrasto alle discrimi-nazioni ed alla violenza morale o psichica,sulla base di quanto disposto dalla Presi-denza del Consiglio dei ministri – Dipar-timento della funzione pubblica ».

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Page 23: DDL LAVORO

ART. 22.

(Età pensionabile dei dirigenti medicidel Servizio sanitario nazionale).

ART. 22.

(Età pensionabile dei dirigenti medicidel Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,le parole: « dirigenti medici del Servizio sa-nitario nazionale » sono sostituite dalle se-guenti: « dirigenti medici e del ruolo sanita-rio del Servizio sanitario nazionale » e le pa-role: « fatta salva l’applicazione dell’articolo16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503 » sono sostituite dalle seguenti: « ov-vero, su istanza dell’interessato, al maturaredel quarantesimo anno di servizio effettivo.In ogni caso il limite massimo di perma-nenza non può superare il settantesimoanno di età e la permanenza in servizio nonpuò dar luogo ad un aumento del numero deidirigenti ».

Identico.

2. Al comma 1 dell’articolo 16 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503, e successive modificazioni, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Idipendenti in aspettativa non retribuitache ricoprono cariche elettive presentanola domanda almeno novanta giorni primadel compimento del limite di età per ilcollocamento a riposo ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del-l’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, si applicanoanche ai dirigenti medici e del ruolo sanita-rio del Servizio sanitario nazionale in servi-zio alla data del 31 gennaio 2010.

ART. 23.

(Delega al Governo per il riordino dellanormativa in materia di congedi, aspettative

e permessi).

ART. 23.

(Delega al Governo per il riordino dellanormativa in materia di congedi, aspettative

e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legi-slativi finalizzati al riordino della norma-tiva vigente in materia di congedi, aspetta-tive e permessi, comunque denominati,fruibili dai lavoratori dipendenti di datoridi lavoro pubblici o privati, in base ai se-guenti princìpi e criteri direttivi:

Identico.

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Page 24: DDL LAVORO

a) coordinamento formale e sostan-ziale del testo delle disposizioni vigenti inmateria, apportando le modifiche neces-sarie per garantire la coerenza giuridica,logica e sistematica della normativa e peradeguare, aggiornare e semplificare il lin-guaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle normeabrogate, fatta salva l’applicazione dell’ar-ticolo 15 delle disposizioni sulla legge ingenerale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi,tenuto conto del loro contenuto e dellaloro diretta correlazione a posizioni giu-ridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti og-gettivi e precisazione dei requisiti sogget-tivi, nonché razionalizzazione e semplifi-cazione dei criteri e delle modalità per lafruizione dei congedi, delle aspettative edei permessi di cui al presente articolo, alfine di garantire l’applicazione certa eduniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazionedei documenti da presentare, con partico-lare riferimento alle persone con handicapin situazione di gravità ai sensi dell’arti-colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104, o affette da patologie di tiponeuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione e del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sentitele associazioni dei datori e dei prestatoridi lavoro comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale e previoparere della Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, che si esprime entro trenta giornidalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il Governopuò comunque procedere. Successiva-mente, gli schemi sono trasmessi alle Ca-mere per l’acquisizione del parere dellecompetenti Commissioni parlamentari, che

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Page 25: DDL LAVORO

si esprimono entro quaranta giorni dal-l’assegnazione; decorso tale termine, i de-creti legislativi possono essere comunqueemanati. Qualora il termine per l’espres-sione del parere parlamentare di cui alpresente comma scada nei trenta giorniche precedono la scadenza del termine perl’adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 1, quest’ultimo è prorogato di duemesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi at-tuativi della delega di cui al presentearticolo non deve comportare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

ART. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia dipermessi per l’assistenza a portatori di

handicap in situazione di gravità).

ART. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia dipermessi per l’assistenza a portatori di

handicap in situazione di gravità).

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio1992, n. 104, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

Identico.

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. A condizione che la persona handi-cappata non sia ricoverata a tempo pieno, illavoratore dipendente, pubblico o privato,che assiste persona con handicap in situa-zione di gravità, coniuge, parente o affineentro il secondo grado, ovvero entro il terzogrado qualora i genitori o il coniuge dellapersona con handicap in situazione di gra-vità abbiano compiuto i sessantacinqueanni di età oppure siano anche essi affettida patologie invalidanti o siano deceduti omancanti, ha diritto a fruire di tre giorni dipermesso mensile retribuito coperto dacontribuzione figurativa, anche in manieracontinuativa. Il predetto diritto non puòessere riconosciuto a più di un lavoratoredipendente per l’assistenza alla stessa per-sona con handicap in situazione di gravità.Per l’assistenza allo stesso figlio con handi-cap in situazione di gravità, il diritto è rico-nosciuto ad entrambi i genitori, anche adot-tivi, che possono fruirne alternativa-mente »;

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Page 26: DDL LAVORO

b) al comma 5, le parole da: « Ilgenitore » fino a: « handicappato » sonosostituite dalle seguenti: « Il lavoratore dicui al comma 3 » e le parole: « al propriodomicilio » sono sostituite dalle seguenti:« al domicilio della persona da assistere »;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 7-bis. Ferma restando la verifica deipresupposti per l’accertamento della re-sponsabilità disciplinare, il lavoratore dicui al comma 3 decade dai diritti di cui alpresente articolo, qualora il datore dilavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o ilvenir meno delle condizioni richieste perla legittima fruizione dei medesimi diritti.Dall’attuazione delle disposizioni di cui alpresente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica ».

2. All’articolo 42 del testo unico delledisposizioni legislative in materia di tutelae sostegno della maternità e della pater-nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Successivamente al compimento delterzo anno di età del bambino con han-dicap in situazione di gravità, il diritto afruire dei permessi di cui all’articolo 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, e successive modificazioni, è rico-nosciuto ad entrambi i genitori, ancheadottivi, che possono fruirne alternativa-mente, anche in maniera continuativa nel-l’ambito del mese »;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All’articolo 20, comma 1, della legge8 marzo 2000, n. 53, le parole da: « non-ché » fino a: « non convivente » sono sop-presse.

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Page 27: DDL LAVORO

4. Le amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, comunicano alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentodella funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenticui sono accordati i permessi di cui all’arti-colo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni, ivicompresi i nominativi dei lavoratori padri edelle lavoratrici madri, specificando se ipermessi sono fruiti dal lavoratore conhandicap in situazione di gravità, dal lavo-ratore o dalla lavoratrice per assistenza alproprio figlio, per assistenza al coniuge oper assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti daidipendenti per assistenza a persona conhandicap in situazione di gravità, il nomi-nativo di quest’ultima, l’eventuale rapportodi dipendenza da un’amministrazionepubblica e la denominazione della stessa,il comune di residenza dell’assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapportodi maternità o paternità o il grado diparentela o affinità intercorrente tra cia-scun dipendente che ha fruito dei per-messi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratorepadre o dalla lavoratrice madre, la speci-ficazione dell’età maggiore o minore di treanni del figlio;

e) il contingente complessivo di giornie ore di permesso fruiti da ciascun lavo-ratore nel corso dell’anno precedente e perciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento della funzione pub-blica istituisce e cura, con gli ordinaristanziamenti di bilancio, una banca di datiinformatica costituita secondo quanto pre-visto dall’articolo 22, commi 6 e 7, delcodice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono lecomunicazioni di cui al comma 4 delpresente articolo, che sono fornite da

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Page 28: DDL LAVORO

ciascuna amministrazione per via telema-tica entro il 31 marzo di ciascun anno, nelrispetto delle misure di sicurezza previstedal predetto codice di cui al decreto legi-slativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei mini-stri – Dipartimento della funzione pubblicaè autorizzata al trattamento dei dati perso-nali e sensibili di cui al comma 4, la cuiconservazione non può comunque averedurata superiore a ventiquattro mesi. Aifini della comunicazione dei dati di cui alcomma 4, le amministrazioni pubblichesono autorizzate al trattamento dei relatividati personali e sensibili e provvedono allaconservazione dei dati per un periodo nonsuperiore a trenta giorni dalla loro comuni-cazione, decorsi i quali, salve specifiche esi-genze amministrativo-contabili, ne curanola cancellazione. Le operazioni rilevanticonsistono nella raccolta, conservazione,elaborazione dei dati in forma elettronica eno, nonché nella comunicazione alle ammi-nistrazioni interessate. Sono inoltre con-sentite la pubblicazione e la divulgazionedei dati e delle elaborazioni esclusivamentein forma anonima. Le attività di cui aicommi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio ealla verifica sulla legittima fruizione deipermessi, sono di rilevante interesse pub-blico. Rimangono fermi gli obblighi previstidal secondo comma dell’articolo 6 dellalegge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavocomma dell’articolo 11 della legge 27 mag-gio 1970, n. 382, e dal quarto comma del-l’articolo 8 della legge 30 marzo 1971,n. 118, concernenti l’invio degli elenchidelle persone sottoposte ad accertamentisanitari, contenenti soltanto il nome, il co-gnome e l’indirizzo, rispettivamente al-l’Ente nazionale per la protezione e l’assi-stenza dei sordi, all’Unione italiana dei cie-chi e degli ipovedenti e all’Associazione na-zionale dei mutilati e invalidi civili.

ART. 25.

(Certificati di malattia).

ART. 25.

(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadrocompleto delle assenze per malattia nei

Identico.

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settori pubblico e privato, nonché un ef-ficace sistema di controllo delle stesse, adecorrere dal 1o gennaio 2010, in tutti icasi di assenza per malattia dei dipendentidi datori di lavoro privati, per il rilascio ela trasmissione della attestazione di ma-lattia si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 55-septies del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165.

ART. 26.

(Aspettativa per conferimento di incarichi,ai sensi dell’articolo 19, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

ART. 26.

(Aspettativa per conferimento di incarichi,ai sensi dell’articolo 19, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al personale del comparto sicurezzae difesa possono essere conferiti, ai sensidell’articolo 19, comma 6, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, nel rispetto dei re-quisiti e dei limiti ivi previsti, incarichidirigenziali da parte di amministrazionipubbliche diverse da quella di apparte-nenza, che siano strettamente collegati allaprofessionalità da loro rivestita e motivatida esigenze di carattere eccezionale. Ilpersonale è collocato in aspettativa senzaassegni e continua ad occupare il relativoposto nella dotazione organica dell’ammi-nistrazione di appartenenza.

Identico.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui alcomma 1 sono conferiti previa autorizza-zione del Ministro competente, d’intesacon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze.

ART. 27.

(Disposizioni in materia di personaledell’Amministrazione della difesa).

ART. 27.

(Disposizioni in materia di personaledell’Amministrazione della difesa).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, siapplicano anche al personale delle Forzearmate le disposizioni di cui all’articolo 2,comma 91, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, che pongono a carico delle ammi-nistrazioni utilizzatrici gli oneri del trat-tamento economico fondamentale e acces-

Identico.

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sorio del personale in posizione di co-mando appartenente alle Forze di poliziae al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. All’articolo 65 del decreto legislativo30 dicembre 1997, n. 490, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola:« salvo » sono inserite le seguenti: « uncontingente pari al numero delle posizioniricoperte presso enti, comandi e unitàinternazionali ai sensi delle leggi 8 luglio1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838,individuato con decreto annuale del Mi-nistro della difesa e salvo »;

b) dopo il comma 9, è inserito ilseguente:

« 9-bis. Il collocamento in aspettativaper riduzione di quadri, di cui al comma9, è disposto al 31 dicembre dell’anno diriferimento ».

3. All’articolo 7, secondo comma, dellalegge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo leparole: « di segretario generale del Mini-stero della difesa » sono aggiunte le se-guenti: « o gli ufficiali di pari grado chericoprano incarichi di livello non inferiorea Capo di stato maggiore di Forza armatain comandi o enti internazionali ».

4. L’articolo 43, comma 2, della legge19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nelsenso che gli assegni previsti nel tempo, ivimenzionati, sono comprensivi delle soleindennità fisse e continuative in godimentoil giorno antecedente il collocamento inaspettativa per riduzione di quadri, inrelazione al grado e alle funzioni dirigen-ziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000,n. 298, sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) all’articolo 16, comma 1, lettera b),la parola: « maggiore, » è soppressa;

b) all’articolo 18, il comma 3 è abro-gato;

c) all’articolo 31, il comma 9 è abro-gato;

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d) alla tabella n. 1, alla riga deno-minata « Capitano »:

1) in corrispondenza della colonna3, denominata « Forma di avanzamento algrado superiore », la parola: « scelta » èsoppressa;

2) in corrispondenza della colonna4, denominata « Inserimento aliquota va-lutazione a scelta », la cifra: « 6 » è sop-pressa;

3) in corrispondenza della colonna5, denominata « Promozione ad anzia-nità », la cifra: « 9 » è sostituita dallaseguente: « 7 »;

4) in corrispondenza della colonna8, denominata « Promozioni a scelta algrado superiore », la cifra: « 52 » è sop-pressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denomi-nata « Capitano »:

1) in corrispondenza della colonna3, denominata « Forma di avanzamento algrado superiore », la parola: « scelta » èsoppressa;

2) in corrispondenza della colonna4, denominata « Inserimento aliquota va-lutazione a scelta », la cifra: « 9 » è sop-pressa;

3) in corrispondenza della colonna5, denominata « Promozione ad anzia-nità », la cifra: « 12 » è sostituita dallaseguente: « 10 »;

4) in corrispondenza della colonna8, denominata « Promozioni a scelta algrado superiore », la cifra: « 49 » è sop-pressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5 non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio delloStato.

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Page 32: DDL LAVORO

7. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi allo scopo di armoniz-zare, con effetto a decorrere dal 1o gen-naio 2012, il sistema di tutela previden-ziale e assistenziale applicato al personalepermanente in servizio nel Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco e al personalevolontario presso il medesimo Corpo na-zionale, sulla base dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstitiriconosciuta ai familiari dei vigili del fuocovolontari deceduti per causa di servizio altrattamento economico spettante ai fami-liari superstiti dei vigili del fuoco in ser-vizio permanente anche nelle ipotesi in cuii vigili del fuoco volontari siano decedutiespletando attività addestrative od opera-tive diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento econo-mico concesso ai vigili del fuoco volontaria quello riconosciuto ai vigili del fuoco inservizio permanente in caso di infortuniogravemente invalidante o di malattia con-tratta per causa di servizio, includendoanche il periodo di addestramento inizialereso dagli aspiranti vigili del fuoco a titologratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 7 sono trasmessi alle Ca-mere per l’acquisizione del parere delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili di carattere finan-ziario, che si esprimono entro trentagiorni dalla data di assegnazione; decorsotale termine, i decreti legislativi possonoessere comunque emanati. Qualora il ter-mine per l’espressione del parere parla-mentare di cui al presente comma scadanei trenta giorni che precedono la sca-denza del termine per l’adozione dei de-creti legislativi di cui al comma 7, osuccessivamente, quest’ultimo è prorogatodi ulteriori due mesi.

9. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 7, pari a 20 milioni di euro perl’anno 2012 e a 1 milione di euro a

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decorrere dall’anno 2013, si provvede me-diante corrispondente riduzione delleproiezioni, per l’anno 2012, dello stanzia-mento del Fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2010-2012, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2010, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forzearmate, delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco).

ART. 28.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forzearmate, delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per particolari discipline sportiveindicate dal bando di concorso, i limitiminimo e massimo di età per il recluta-mento degli atleti dei gruppi sportivi delleForze armate, delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco sonofissati, rispettivamente, in diciassette etrentacinque anni. Il personale reclutato aisensi del presente articolo non può essereimpiegato in attività operative fino al com-pimento del diciottesimo anno di età.

Identico.

ART. 29.

(Concorsi interni per vice revisore tecnico evice perito tecnico della Polizia di Stato).

ART. 29.

(Concorsi interni per vice revisore tecnico evice perito tecnico della Polizia di Stato).

1. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono ap-portate le seguenti modifiche:

Identico.

a) all’articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera a), le parole:« provenienti da profili professionali omo-genei a quello per cui concorrono, » sonosoppresse;

2) al comma 3, le parole: « e nelsolo bando di cui al comma 1, lettera a),

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Page 34: DDL LAVORO

si procede altresì alla definizione, ancheper categorie omogenee, delle corrispon-denze fra i profili professionali del ruolodegli operatori e collaboratori tecnici equelli relativi ai posti messi a concorso »sono soppresse;

b) all’articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: « prove-niente da profili professionali omogenei aquello per il quale concorre, » sono sop-presse;

2) al comma 2, le parole: « , nonchéla definizione, anche per categorie omo-genee, delle corrispondenze fra i profiliprofessionali del ruolo dei revisori tecnicie quelli relativi ai posti messi a concorso »sono soppresse.

ART. 30.

(Clausole generali e certificazionedel contratto di lavoro).

ART. 30.

(Clausole generali e certificazionedel contratto di lavoro).

1. In tutti i casi nei quali le disposizionidi legge nelle materie di cui all’articolo 409del codice di procedura civile e all’articolo63, comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, contengano clausolegenerali, ivi comprese le norme in tema diinstaurazione di un rapporto di lavoro,esercizio dei poteri datoriali, trasferimentodi azienda e recesso, il controllo giudizialeè limitato esclusivamente, in conformità aiprincìpi generali dell’ordinamento, all’ac-certamento del presupposto di legittimità enon può essere esteso al sindacato dimerito sulle valutazioni tecniche, organiz-zative e produttive che competono al da-tore di lavoro o al committente.

Identico.

2. Nella qualificazione del contratto dilavoro e nell’interpretazione delle relativeclausole il giudice non può discostarsidalle valutazioni delle parti, espresse insede di certificazione dei contratti di la-voro di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, salvo il caso dierronea qualificazione del contratto, di

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vizi del consenso o di difformità tra ilprogramma negoziale certificato e la suasuccessiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste abase del licenziamento, il giudice tieneconto delle tipizzazioni di giusta causa e digiustificato motivo presenti nei contratticollettivi di lavoro stipulati dai sindacaticomparativamente più rappresentativi ov-vero nei contratti individuali di lavoro ovestipulati con l’assistenza e la consulenzadelle commissioni di certificazione di cuial titolo VIII del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive mo-dificazioni. Nel definire le conseguenze dariconnettere al licenziamento ai sensi del-l’articolo 8 della legge 15 luglio 1966,n. 604, e successive modificazioni, il giu-dice tiene egualmente conto di elementi edi parametri fissati dai predetti contratti ecomunque considera le dimensioni e lecondizioni dell’attività esercitata dal da-tore di lavoro, la situazione del mercatodel lavoro locale, l’anzianità e le condi-zioni del lavoratore, nonché il comporta-mento delle parti anche prima del licen-ziamento.

4. L’articolo 75 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 75. – (Finalità). – 1. Al fine diridurre il contenzioso in materia di lavoro,le parti possono ottenere la certificazionedei contratti in cui sia dedotta, diretta-mente o indirettamente, una prestazionedi lavoro secondo la procedura volontariastabilita nel presente titolo ».

5. All’articolo 76, comma 1, letterac-ter), del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e comunque unicamentenell’ambito di intese definite tra il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali eil Consiglio nazionale dei consulenti dellavoro, con l’attribuzione a quest’ultimodelle funzioni di coordinamento e vigi-lanza per gli aspetti organizzativi ».

6. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori

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Page 36: DDL LAVORO

oneri a carico della finanza pubblica. Gliadempimenti previsti dal presente articolosono svolti nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 31.

(Conciliazione e arbitrato).

ART. 31.

(Conciliazione e arbitrato).

1. L’articolo 410 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

1. Identico.

« ART. 410. – (Tentativo di concilia-zione). – Chi intende proporre in giudiziouna domanda relativa ai rapporti previstidall’articolo 409 può promuovere, anchetramite l’associazione sindacale alla qualeaderisce o conferisce mandato, un previotentativo di conciliazione presso la com-missione di conciliazione individuata se-condo i criteri di cui all’articolo 413.

La comunicazione della richiesta diespletamento del tentativo di conciliazioneinterrompe la prescrizione e sospende, perla durata del tentativo di conciliazione eper i venti giorni successivi alla sua con-clusione, il decorso di ogni termine didecadenza.

Le commissioni di conciliazione sonoistituite presso la Direzione provinciale dellavoro. La commissione è composta daldirettore dell’ufficio stesso o da un suodelegato o da un magistrato collocato ariposo, in qualità di presidente, da quattrorappresentanti effettivi e da quattro sup-plenti dei datori di lavoro e da quattrorappresentanti effettivi e da quattro sup-plenti dei lavoratori, designati dalle rispet-tive organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi lanecessità, affidano il tentativo di concilia-zione a proprie sottocommissioni, presie-dute dal direttore della Direzione provin-ciale del lavoro o da un suo delegato, cherispecchino la composizione prevista dalterzo comma. In ogni caso per la validitàdella riunione è necessaria la presenza delpresidente e di almeno un rappresentantedei datori di lavoro e almeno un rappre-sentante dei lavoratori.

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La richiesta del tentativo di concilia-zione, sottoscritta dall’istante, è conse-gnata o spedita mediante raccomandatacon avviso di ricevimento. Copia dellarichiesta del tentativo di conciliazione deveessere consegnata o spedita con raccoman-data con ricevuta di ritorno a cura dellastessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza del-l’istante e del convenuto; se l’istante o ilconvenuto sono una persona giuridica,un’associazione non riconosciuta o un co-mitato, l’istanza deve indicare la denomi-nazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapportoovvero dove si trova l’azienda o sua di-pendenza alla quale è addetto il lavoratoreo presso la quale egli prestava la sua operaal momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fattealla parte istante le comunicazioni inerentialla procedura;

4) l’esposizione dei fatti e delle ra-gioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare laprocedura di conciliazione, depositapresso la commissione di conciliazione,entro venti giorni dal ricevimento dellacopia della richiesta, una memoria conte-nente le difese e le eccezioni in fatto e indiritto, nonché le eventuali domande in viariconvenzionale. Ove ciò non avvenga, cia-scuna delle parti è libera di adire l’autoritàgiudiziaria. Entro i dieci giorni successivial deposito, la commissione fissa la com-parizione delle parti per il tentativo diconciliazione, che deve essere tenuto entroi successivi trenta giorni. Dinanzi allacommissione il lavoratore può farsi assi-stere anche da un’organizzazione cui ade-risce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte dichi rappresenta la pubblica amministra-zione, anche in sede giudiziale ai sensidell’articolo 420, commi primo, secondo eterzo, non può dar luogo a responsabilità,salvi i casi di dolo e colpa grave ».

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Page 38: DDL LAVORO

2. Il tentativo di conciliazione di cuiall’articolo 80, comma 4, del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276, è ob-bligatorio.

2. Identico.

3. L’articolo 411 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

3. Identico.

« ART. 411. – (Processo verbale di con-ciliazione). – Se la conciliazione esperita aisensi dell’articolo 410 riesce, anche limi-tatamente ad una parte della domanda,viene redatto separato processo verbalesottoscritto dalle parti e dai componentidella commissione di conciliazione. Il giu-dice, su istanza della parte interessata, lodichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l’accordo tra leparti, la commissione di conciliazione deveformulare una proposta per la bonariadefinizione della controversia. Se la pro-posta non è accettata, i termini di essasono riassunti nel verbale con indicazionedelle valutazioni espresse dalle parti. Dellerisultanze della proposta formulata dallacommissione e non accettata senza ade-guata motivazione il giudice tiene conto insede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione siastato richiesto dalle parti, al ricorso de-positato ai sensi dell’articolo 415 devonoessere allegati i verbali e le memorieconcernenti il tentativo di conciliazionenon riuscito. Se il tentativo di concilia-zione si è svolto in sede sindacale, ad essonon si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 410. Il processo verbale diavvenuta conciliazione è depositato pressola Direzione provinciale del lavoro a curadi una delle parti o per il tramite diun’associazione sindacale. Il direttore, oun suo delegato, accertatane l’autenticità,provvede a depositarlo nella cancelleriadel tribunale nella cui circoscrizione èstato redatto. Il giudice, su istanza dellaparte interessata, accertata la regolaritàformale del verbale di conciliazione, lodichiara esecutivo con decreto ».

4. All’articolo 420, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « etenta la conciliazione della lite » sonosostituite dalle seguenti: « , tenta la con-

4. Identico.

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Page 39: DDL LAVORO

ciliazione della lite e formula alle partiuna proposta transattiva » e le parole:« senza giustificato motivo, costituiscecomportamento valutabile dal giudice aifini della decisione » sono sostituite dalleseguenti: « o il rifiuto della proposta tran-sattiva del giudice, senza giustificato mo-tivo, costituiscono comportamento valuta-bile dal giudice ai fini del giudizio ».

5. L’articolo 412 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

5. Identico.

« ART. 412. – (Risoluzione arbitrale dellacontroversia). – In qualunque fase deltentativo di conciliazione, o al suo terminein caso di mancata riuscita, le parti pos-sono indicare la soluzione, anche parziale,sulla quale concordano, riconoscendo,quando è possibile, il credito che spetta allavoratore, e possono accordarsi per larisoluzione della lite, affidando alla com-missione di conciliazione il mandato arisolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risolu-zione arbitrale della controversia, le partidevono indicare:

1) il termine per l’emanazione dellodo, che non può comunque superare isessanta giorni dal conferimento del man-dato, spirato il quale l’incarico deve in-tendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti asostegno delle loro pretese e l’eventualerichiesta di decidere secondo equità, nelrispetto dei princìpi generali dell’ordina-mento e dei princìpi regolatori della ma-teria, anche derivanti da obblighi comu-nitari.

Il lodo emanato a conclusione dell’ar-bitrato, sottoscritto dagli arbitri e auten-ticato, produce tra le parti gli effetti di cuiall’articolo 1372 e all’articolo 2113, quartocomma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’ar-ticolo 808-ter. Sulle controversie aventi adoggetto la validità del lodo arbitrale irri-tuale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decidein unico grado il tribunale, in funzione digiudice del lavoro, nella cui circoscrizione

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Page 40: DDL LAVORO

è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depo-sitato entro il termine di trenta giornidalla notificazione del lodo. Decorso taletermine, o se le parti hanno comunquedichiarato per iscritto di accettare la de-cisione arbitrale, ovvero se il ricorso èstato respinto dal tribunale, il lodo èdepositato nella cancelleria del tribunalenella cui circoscrizione è la sede dell’ar-bitrato. Il giudice, su istanza della parteinteressata, accertata la regolarità formaledel lodo arbitrale, lo dichiara esecutivocon decreto ».

6. L’articolo 412-ter del codice di pro-cedura civile è sostituito dal seguente:

6. Identico.

« ART. 412-ter. – (Altre modalità di conci-liazione e arbitrato previste dalla contratta-zione collettiva). – La conciliazione e l’arbi-trato, nelle materie di cui all’articolo 409,possono essere svolti altresì presso le sedi econ le modalità previste dai contratti collet-tivi sottoscritti dalle associazioni sindacalimaggiormente rappresentative ».

7. All’articolo 2113, quarto comma, delcodice civile, le parole: « ai sensi degliarticoli 185, 410 e 411 » sono sostituitedalle seguenti: « ai sensi degli articoli 185,410, 411, 412-ter e 412-quater ».

7. Identico.

8. L’articolo 412-quater del codice diprocedura civile è sostituito dal seguente:

8. Identico.

« ART. 412-quater. – (Altre modalità diconciliazione e arbitrato). – Ferma re-stando la facoltà di ciascuna delle parti diadire l’autorità giudiziaria e di avvalersidelle procedure di conciliazione e di ar-bitrato previste dalla legge, le controversiedi cui all’articolo 409 possono essere al-tresì proposte innanzi al collegio di con-ciliazione e arbitrato irrituale costituitosecondo quanto previsto dai commi se-guenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato ècomposto da un rappresentante di cia-scuna delle parti e da un terzo membro,in funzione di presidente, scelto di comuneaccordo dagli arbitri di parte tra i pro-fessori universitari di materie giuridiche egli avvocati ammessi al patrocinio davantialla Corte di cassazione.

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Page 41: DDL LAVORO

La parte che intenda ricorrere al col-legio di conciliazione e arbitrato devenotificare all’altra parte un ricorso sotto-scritto, salvo che si tratti di una pubblicaamministrazione, personalmente o da unsuo rappresentante al quale abbia confe-rito mandato e presso il quale deve eleg-gere il domicilio. Il ricorso deve contenerela nomina dell’arbitro di parte e indicarel’oggetto della domanda, le ragioni di fattoe di diritto sulle quali si fonda la domandastessa, i mezzi di prova e il valore dellacontroversia entro il quale si intende li-mitare la domanda. Il ricorso deve con-tenere il riferimento alle norme invocatedal ricorrente a sostegno della sua pretesae l’eventuale richiesta di decidere secondoequità, nel rispetto dei princìpi generalidell’ordinamento e dei princìpi regolatoridella materia, anche derivanti da obblighicomunitari.

Se la parte convenuta intende accettarela procedura di conciliazione e arbitratonomina il proprio arbitro di parte, il qualeentro trenta giorni dalla notifica del ri-corso procede, ove possibile, concorde-mente con l’altro arbitro, alla scelta delpresidente e della sede del collegio. Oveciò non avvenga, la parte che ha presen-tato ricorso può chiedere che la nominasia fatta dal presidente del tribunale nelcui circondario è la sede dell’arbitrato. Sela parti non hanno ancora determinato lasede, il ricorso è presentato al presidentedel tribunale del luogo in cui è sorto ilrapporto di lavoro o ove si trova l’aziendao una sua dipendenza alla quale è addettoil lavoratore o presso la quale egli prestavala sua opera al momento della fine delrapporto.

In caso di scelta concorde del terzo ar-bitro e della sede del collegio, la parte con-venuta, entro trenta giorni da tale scelta,deve depositare presso la sede del collegiouna memoria difensiva sottoscritta, salvoche si tratti di una pubblica amministra-zione, da un avvocato cui abbia conferitomandato e presso il quale deve eleggere ildomicilio. La memoria deve contenere ledifese e le eccezioni in fatto e in diritto, leeventuali domande in via riconvenzionale el’indicazione dei mezzi di prova.

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Entro dieci giorni dal deposito dellamemoria difensiva il ricorrente può depo-sitare presso la sede del collegio unamemoria di replica senza modificare ilcontenuto del ricorso. Nei successivi diecigiorni il convenuto può depositare pressola sede del collegio una controreplicasenza modificare il contenuto della me-moria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell’udienza,da tenere entro trenta giorni dalla sca-denza del termine per la controreplica delconvenuto, dandone comunicazione alleparti, nel domicilio eletto, almeno diecigiorni prima.

All’udienza il collegio esperisce il ten-tativo di conciliazione. Se la conciliazioneriesce, si applicano le disposizioni dell’ar-ticolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegioprovvede, ove occorra, a interrogare le partie ad ammettere e assumere le prove, altri-menti invita all’immediata discussioneorale. Nel caso di ammissione delle prove, ilcollegio può rinviare ad altra udienza, anon più di dieci giorni di distanza, l’assun-zione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro ventigiorni dall’udienza di discussione, me-diante un lodo. Il lodo emanato a conclu-sione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbi-tri e autenticato, produce tra le parti glieffetti di cui agli articoli 1372 e 2113,quarto comma, del codice civile. Il lodo èimpugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter.Sulle controversie aventi ad oggetto lavalidità del lodo arbitrale irrituale, ai sensidell’articolo 808-ter, decide in unico gradoil tribunale, in funzione di giudice dellavoro, nella cui circoscrizione è la sededell’arbitrato. Il ricorso è depositato entroil termine di trenta giorni dalla notifica-zione del lodo. Decorso tale termine, o sele parti hanno comunque dichiarato periscritto di accettare la decisione arbitrale,ovvero se il ricorso è stato respinto daltribunale, il lodo è depositato nella can-celleria del tribunale nella cui circoscri-zione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, suistanza della parte interessata, accertata laregolarità formale del lodo arbitrale, lodichiara esecutivo con decreto.

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Il compenso del presidente del collegioè fissato in misura pari al 2 per cento delvalore della controversia dichiarato nelricorso ed è versato dalle parti, per metàciascuna, presso la sede del collegio me-diante assegni circolari intestati al presi-dente almeno cinque giorni prima del-l’udienza. Ciascuna parte provvede a com-pensare l’arbitro da essa nominato. Lespese legali e quelle per il compenso delpresidente e dell’arbitro di parte, questeultime nella misura dell’1 per cento delsuddetto valore della controversia, sonoliquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di cate-goria possono istituire un fondo per ilrimborso al lavoratore delle spese per ilcompenso del presidente del collegio e delproprio arbitro di parte ».

9. Le disposizioni degli articoli 410,412, 412-ter e 412-quater del codice diprocedura civile si applicano anche allecontroversie di cui all’articolo 63, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, sonoabrogati.

9. Le disposizioni degli articoli 410,411, 412, 412-ter e 412-quater del codice diprocedura civile si applicano anche allecontroversie di cui all’articolo 63, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, sonoabrogati.

10. In relazione alle materie di cuiall’articolo 409 del codice di proceduracivile, le parti contrattuali possono pat-tuire clausole compromissorie di cui al-l’articolo 808 del codice di procedura civileche rinviano alle modalità di espletamentodell’arbitrato di cui agli articoli 412 e412-quater del codice di procedura civile,solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavorostipulati dalle organizzazioni dei datori dilavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale.La clausola compromissoria, a pena dinullità, deve essere certificata in base alledisposizioni di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagliorgani di certificazione di cui all’articolo76 del medesimo decreto legislativo, esuccessive modificazioni. Le commissionidi certificazione accertano la effettiva vo-lontà delle parti di devolvere ad arbitri lecontroversie insorte in relazione al rap-

10. In relazione alle materie di cuiall’articolo 409 del codice di proceduracivile, le parti contrattuali possono pat-tuire clausole compromissorie di cui al-l’articolo 808 del codice di procedura civileche rinviano alle modalità di espletamentodell’arbitrato di cui agli articoli 412 e412-quater del codice di procedura civile,solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavorostipulati dalle organizzazioni dei datori dilavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale.La clausola compromissoria, a pena dinullità, deve essere certificata in base alledisposizioni di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagliorgani di certificazione di cui all’articolo76 del medesimo decreto legislativo, esuccessive modificazioni. Le commissionidi certificazione accertano, all’atto dellasottoscrizione della clausola compromisso-ria, la effettiva volontà delle parti di

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porto di lavoro. La clausola compromis-soria non può essere pattuita e sottoscrittaprima della conclusione del periodo diprova, ove previsto, ovvero se non sianotrascorsi almeno trenta giorni dalla datadi stipulazione del contratto di lavoro, intutti gli altri casi. La clausola compromis-soria non può riguardare controversie re-lative alla risoluzione del contratto dilavoro. Davanti alle commissioni di certi-ficazione le parti possono farsi assistere daun legale di loro fiducia o da un rappre-sentante dell’organizzazione sindacale oprofessionale a cui abbiano conferito man-dato.

devolvere ad arbitri le eventuali contro-versie nascenti dal rapporto di lavoro. Laclausola compromissoria non può esserepattuita e sottoscritta prima della conclu-sione del periodo di prova, ove previsto,ovvero se non siano trascorsi almeno trentagiorni dalla data di stipulazione del con-tratto di lavoro, in tutti gli altri casi. Laclausola compromissoria non può riguar-dare controversie relative alla risoluzionedel contratto di lavoro. Davanti alle com-missioni di certificazione le parti possonofarsi assistere da un legale di loro fiducia oda un rappresentante dell’organizzazionesindacale o professionale a cui abbianoconferito mandato.

11. In assenza degli accordi intercon-federali o contratti collettivi di cui alprimo periodo del comma 10, trascorsidodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, il Ministro del lavoroe delle politiche sociali convoca le orga-nizzazioni dei datori di lavoro e dei lavo-ratori comparativamente più rappresenta-tive, al fine di promuovere l’accordo. Incaso di mancata stipulazione dell’accordodi cui al periodo precedente, entro i seimesi successivi alla data di convocazione,il Ministro del lavoro e delle politichesociali, con proprio decreto, tenuto contodelle risultanze istruttorie del confrontotra le parti sociali, individua in via speri-mentale, fatta salva la possibilità di inte-grazioni e deroghe derivanti da eventualisuccessivi accordi interconfederali o con-tratti collettivi, le modalità di attuazione edi piena operatività delle disposizioni dicui al comma 10.

11. Identico.

12. Gli organi di certificazione di cuiall’articolo 76 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive mo-dificazioni, possono istituire camere arbi-trali per la definizione, ai sensi dell’arti-colo 808-ter del codice di procedura civile,delle controversie nelle materie di cuiall’articolo 409 del medesimo codice eall’articolo 63, comma 1, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165. Le com-missioni di cui al citato articolo 76 deldecreto legislativo n. 276 del 2003, e suc-cessive modificazioni, possono concludereconvenzioni con le quali prevedano la

12. Identico.

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costituzione di camere arbitrali unitarie.Si applica, in quanto compatibile, l’articolo412, commi terzo e quarto, del codice diprocedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione dicui all’articolo 76 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive mo-dificazioni, può altresì essere esperito iltentativo di conciliazione di cui all’articolo410 del codice di procedura civile.

13. Identico.

14. All’articolo 82 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, sono apportatele seguenti modificazioni:

14. Identico.

a) al comma 1, le parole: « di cuiall’articolo 76, comma 1, lettera a), » sonosostituite dalle seguenti: « di cui all’artico-lo 76 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 1-bis. Si applicano, in quanto compa-tibili, le procedure previste dal capo I delpresente titolo ».

15. Il comma 2 dell’articolo 83 deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, è abrogato.

15. Identico.

16. Gli articoli 410-bis e 412-bis delcodice di procedura civile sono abrogati.

16. Identico.

17. All’articolo 79 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, infine, il seguente comma:

17. Identico.

« Gli effetti dell’accertamento dell’or-gano preposto alla certificazione del con-tratto di lavoro, nel caso di contratti incorso di esecuzione, si producono dal mo-mento di inizio del contratto, ove la com-missione abbia appurato che l’attuazionedel medesimo è stata, anche nel periodoprecedente alla propria attività istruttoria,coerente con quanto appurato in tale sede.In caso di contratti non ancora sottoscrittidalle parti, gli effetti si producono soltantoove e nel momento in cui queste ultimeprovvedano a sottoscriverli, con le eventualiintegrazioni e modifiche suggerite dallacommissione adita ».

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18. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Gli adempi-menti previsti dal presente articolo sonosvolti nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

18. Identico.

ART. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia dicontratto di lavoro a tempo determinato).

ART. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia dicontratto di lavoro a tempo determinato).

1. Il primo e il secondo comma del-l’articolo 6 della legge 15 luglio 1966,n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

1. Identico:

« Il licenziamento deve essere impu-gnato a pena di decadenza entro sessantagiorni dalla ricezione della sua comunica-zione in forma scritta, ovvero dalla comu-nicazione, anch’essa in forma scritta, deimotivi, ove non contestuale, con qualsiasiatto scritto, anche extragiudiziale, idoneo arendere nota la volontà del lavoratoreanche attraverso l’intervento dell’organiz-zazione sindacale diretto ad impugnare illicenziamento stesso.

« Identico.

L’impugnazione è inefficace se non èseguita, entro il successivo termine dicentottanta giorni, dal deposito del ricorsonella cancelleria del tribunale in funzionedi giudice del lavoro o dalla comunica-zione alla controparte della richiesta ditentativo di conciliazione o arbitrato. Qua-lora la conciliazione o l’arbitrato richiestisiano rifiutati o non sia raggiunto l’ac-cordo necessario al relativo espletamento,il ricorso al giudice deve essere depositatoa pena di decadenza entro sessanta giornidal rifiuto o dal mancato accordo ».

L’impugnazione è inefficace se non èseguita, entro il successivo termine diduecentosettanta giorni, dal deposito delricorso nella cancelleria del tribunale infunzione di giudice del lavoro o dallacomunicazione alla controparte della ri-chiesta di tentativo di conciliazione o ar-bitrato, ferma restando la possibilità diprodurre nuovi documenti formatisi dopoil deposito del ricorso. Qualora la conci-liazione o l’arbitrato richiesti siano rifiu-tati o non sia raggiunto l’accordo neces-sario al relativo espletamento, il ricorso algiudice deve essere depositato a pena didecadenza entro sessanta giorni dal rifiutoo dal mancato accordo ».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano anche a tutti i casi diinvalidità e di inefficacia del licenzia-mento.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano anche a tutti i casi diinvalidità del licenziamento.

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3. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, comemodificato dal comma 1 del presente arti-colo, si applicano inoltre:

3. Identico.

a) ai licenziamenti che presuppon-gono la risoluzione di questioni relativealla qualificazione del rapporto di lavoroovvero alla legittimità del termine appostoal contratto;

b) al recesso del committente neirapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, anche nella modalità a pro-getto, di cui all’articolo 409, numero 3), delcodice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’arti-colo 2103 del codice civile, con terminedecorrente dalla data di ricezione dellacomunicazione di trasferimento;

d) all’azione di nullità del termineapposto al contratto di lavoro, ai sensidegli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo6 settembre 2001, n. 368, e successivemodificazioni, con termine decorrentedalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano anche:

4. Identico.

a) ai contratti di lavoro a terminestipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 deldecreto legislativo 6 settembre 2001,n. 368, in corso di esecuzione alla data dientrata in vigore della presente legge, condecorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine,stipulati anche in applicazione di disposi-zioni di legge previgenti al decreto legisla-tivo 6 settembre 2001, n. 368, e già con-clusi alla data di entrata in vigore della

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presente legge, con decorrenza dalla me-desima data di entrata in vigore dellapresente legge;presente legge, con decor-renza dalla medesima data di entrata invigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoroavvenuta ai sensi dell’articolo 2112 delcodice civile con termine decorrente dalladata del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresal’ipotesi prevista dall’articolo 27 del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,si chieda la costituzione o l’accertamentodi un rapporto di lavoro in capo a unsoggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto atempo determinato, il giudice condanna ildatore di lavoro al risarcimento del lavora-tore stabilendo un’indennità onnicompren-siva nella misura compresa tra un minimodi 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ul-tima retribuzione globale di fatto, avutoriguardo ai criteri indicati nell’articolo 8della legge 15 luglio 1966, n. 604.

5. Identico.

6. In presenza di contratti ovvero ac-cordi collettivi nazionali, territoriali oaziendali, stipulati con le organizzazionisindacali comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale, che preve-dano l’assunzione, anche a tempo indeter-minato, di lavoratori già occupati concontratto a termine nell’ambito di speci-fiche graduatorie, il limite massimo del-l’indennità fissata dal comma 5 è ridottoalla metà.

6. Identico.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e6 trovano applicazione per tutti i giudizi,ivi compresi quelli pendenti alla data dientrata in vigore della presente legge. Conriferimento a tali ultimi giudizi, ove ne-cessario, ai soli fini della determinazionedella indennità di cui ai commi 5 e 6, ilgiudice fissa alle parti un termine perl’eventuale integrazione della domanda edelle relative eccezioni ed esercita i poteriistruttori ai sensi dell’articolo 421 delcodice di procedura civile.

7. Identico.

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ART. 33.

(Accesso ispettivo, potere di diffidae verbalizzazione unica).

ART. 33.

(Accesso ispettivo, potere di diffidae verbalizzazione unica).

1. L’articolo 13 del decreto legislativo23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dalseguente:

Identico.

« ART. 13. – (Accesso ispettivo, potere didiffida e verbalizzazione unica). – 1. Ilpersonale ispettivo accede presso i luoghidi lavoro nei modi e nei tempi consentitidalla legge. Alla conclusione delle attivitàdi verifica compiute nel corso del primoaccesso ispettivo, viene rilasciato al datoredi lavoro o alla persona presente all’ispe-zione, con l’obbligo alla tempestiva conse-gna al datore di lavoro, il verbale di primoaccesso ispettivo contenente:

a) l’identificazione dei lavoratori tro-vati intenti al lavoro e la descrizione dellemodalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività com-piute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese daldatore di lavoro o da chi lo assiste, o dallapersona presente all’ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale,utile al proseguimento dell’istruttoria fi-nalizzata all’accertamento degli illeciti,fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 4, settimo comma, della legge 22luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanzadelle norme di legge o del contratto collet-tivo in materia di lavoro e legislazione so-ciale e qualora il personale ispettivo rileviinadempimenti dai quali derivino sanzioniamministrative, questi provvede a diffidareil trasgressore e l’eventuale obbligato in so-lido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24novembre 1981, n. 689, alla regolarizza-zione delle inosservanze comunque mate-rialmente sanabili, entro il termine ditrenta giorni dalla data di notificazione delverbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida,il trasgressore o l’eventuale obbligato in

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solido è ammesso al pagamento di unasomma pari all’importo della sanzionenella misura del minimo previsto dallalegge ovvero nella misura pari ad unquarto della sanzione stabilita in misurafissa, entro il termine di quindici giornidalla scadenza del termine di cui alcomma 2. Il pagamento dell’importo dellapredetta somma estingue il procedimentosanzionatorio limitatamente alle inosser-vanze oggetto di diffida e a condizionedell’effettiva ottemperanza alla diffidastessa.

4. All’ammissione alla procedura diregolarizzazione di cui ai commi 2 e 3,nonché alla contestazione delle violazioniamministrative di cui all’articolo 14 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, si prov-vede da parte del personale ispettivo esclu-sivamente con la notifica di un unicoverbale di accertamento e notificazione,notificato al trasgressore e all’eventualeobbligato in solido. Il verbale di accerta-mento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell’accerta-mento, con indicazione puntuale dellefonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli ina-dempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli ille-citi ottemperando alla diffida e provve-dendo al pagamento della somma di cui alcomma 3 ovvero pagando la medesimasomma nei casi di illeciti già oggetto diregolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli ille-citi non diffidabili, ovvero quelli oggetto didiffida nei casi di cui al comma 5, attra-verso il pagamento della sanzione in mi-sura ridotta ai sensi dell’articolo 16 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l’indicazione degli strumenti didifesa e degli organi ai quali proporrericorso, con specificazione dei termini diimpugnazione.

5. L’adozione della diffida interrompe itermini di cui all’articolo 14 della legge 24novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui

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all’articolo 17 del presente decreto, finoalla scadenza del termine per compiere gliadempimenti di cui ai commi 2 e 3. Oveda parte del trasgressore o dell’obbligatoin solido non sia stata fornita prova alpersonale ispettivo dell’avvenuta regolariz-zazione e del pagamento delle sommepreviste, il verbale unico di cui al comma4 produce gli effetti della contestazione enotificazione degli addebiti accertati neiconfronti del trasgressore e della personaobbligata in solido ai quali sia stato no-tificato.

6. Il potere di diffida nei casi previstidal comma 2, con gli effetti e le proceduredi cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso ancheagli ispettori e ai funzionari amministratividegli enti e degli istituti previdenziali perle inadempienze da essi rilevate. Gli enti egli istituti previdenziali svolgono tale atti-vità con le risorse umane e finanziarieesistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma2 è esteso agli ufficiali e agenti di poliziagiudiziaria che accertano, ai sensi dell’ar-ticolo 13 della legge 24 novembre 1981,n. 689, violazioni in materia di lavoro elegislazione sociale. Qualora rilevino ina-dempimenti dai quali derivino sanzioniamministrative, essi provvedono a diffi-dare il trasgressore e l’eventuale obbligatoin solido alla regolarizzazione delle inos-servanze comunque materialmente sana-bili, con gli effetti e le procedure di cui aicommi 3, 4 e 5 ».

ART. 34.

(Indicatore di situazione economicaequivalente).

ART. 34.

(Indicatore di situazione economicaequivalente).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109, sono apportate le seguenti modi-fiche:

Identico.

a) l’articolo 4 è sostituito dal se-guente:

« ART. 4. – (Dichiarazione sostitutivaunica). – 1. Il richiedente la prestazionepresenta un’unica dichiarazione sostitu-tiva, ai sensi del testo unico delle dispo-

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sizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, divalidità annuale, concernente le informa-zioni necessarie per la determinazionedell’indicatore della situazione economicaequivalente di cui all’articolo 2, ancorchél’ente si avvalga della facoltà riconosciu-tagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciatafacoltà al cittadino di presentare entro ilperiodo di validità della dichiarazione so-stitutiva unica una nuova dichiarazione,qualora intenda far rilevare i mutamentidelle condizioni familiari ed economicheai fini del calcolo dell’indicatore dellasituazione economica equivalente del pro-prio nucleo familiare. Gli enti erogatoripossono stabilire per le prestazioni da essierogate la decorrenza degli effetti di talinuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1è presentata ai comuni o ai centri diassistenza fiscale previsti dal decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241, o diretta-mente all’amministrazione pubblica allaquale è richiesta la prima prestazione oalla sede dell’Istituto nazionale della pre-videnza sociale (INPS) competente perterritorio.

3. È comunque consentita la presenta-zione all’INPS, in via telematica, delladichiarazione sostitutiva unica diretta-mente a cura del soggetto richiedente laprestazione agevolata.

4. L’INPS determina l’indicatore dellasituazione economica equivalente in rela-zione ai dati autocertificati dal soggettorichiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dalsoggetto richiedente, l’Agenzia delle en-trate, sulla base di appositi controlli au-tomatici, individua l’esistenza di omissioni,ovvero difformità degli stessi rispetto aglielementi conoscitivi in possesso del Si-stema informativo dell’anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate aisensi del comma 5 sono comunicati dal-l’Agenzia delle entrate, mediante proce-dura informatica, all’INPS che provvederàa inoltrarli ai soggetti che hanno ricevutole dichiarazioni ai sensi del comma 2,

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ovvero direttamente al soggetto che hapresentato la dichiarazione sostitutivaunica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione del-l’INPS, di cui al comma 6, i comuni, icentri di assistenza fiscale e le ammini-strazioni pubbliche ai quali è presentata ladichiarazione sostitutiva rilasciano un’at-testazione, riportante l’indicatore della si-tuazione economica equivalente, nonché ilcontenuto della dichiarazione e gli ele-menti informativi necessari per il calcolo.Analoga attestazione è rilasciata diretta-mente dall’INPS nei casi di cui al comma3. L’attestazione riporta anche le eventualiomissioni e difformità di cui al comma 5.La dichiarazione, munita dell’attestazionerilasciata, può essere utilizzata, nel pe-riodo di validità, da ogni componente delnucleo familiare per l’accesso alle presta-zioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o diffor-mità di cui al comma 5, il soggetto richie-dente la prestazione può presentare unanuova dichiarazione sostitutiva unica, ov-vero può comunque richiedere la presta-zione mediante l’attestazione relativa alladichiarazione presentata recante le omis-sioni o le difformità rilevate dall’Agenziadelle entrate. Tale dichiarazione è validaai fini dell’erogazione della prestazione,fatto salvo il diritto degli enti erogatori dirichiedere idonea documentazione atta adimostrare la completezza e veridicità deidati indicati nella dichiarazione. Gli entierogatori eseguono, singolarmente o me-diante un apposito servizio comune, tutti icontrolli ulteriori necessari e provvedonoad ogni adempimento conseguente allanon veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativialla determinazione del patrimonio mobi-liare gestito dagli operatori di cui all’ar-ticolo 7, sesto comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, inpresenza di specifiche omissioni o diffor-mità rilevate ai sensi del comma 5, effet-tua, sulla base di criteri selettivi, appositerichieste di informazioni ai suddetti ope-ratori, avvalendosi delle relative procedureautomatizzate di colloquio.

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10. Nell’ambito della programmazionedell’attività di accertamento della Guardiadi finanza, una quota delle verifiche èriservata al controllo sostanziale della po-sizione reddituale e patrimoniale dei nu-clei familiari dei soggetti beneficiari diprestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cuiconfronti emergono divergenze nella con-sistenza del patrimonio mobiliare sonocomunicati alla Guardia di finanza al finedi assicurare il coordinamento e l’efficaciadei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulatatra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nelrispetto delle disposizioni del codice inmateria di protezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, sono disciplinate le modalità at-tuative e le specifiche tecniche per loscambio delle informazioni necessarie al-l’attuazione delle disposizioni del presentearticolo.

13. Al fine di consentire la semplifica-zione e il miglioramento degli adempi-menti dei soggetti richiedenti le presta-zioni agevolate, a seguito dell’evoluzionedei sistemi informativi dell’INPS e del-l’Agenzia delle entrate possono essere al-tresì previste specifiche attività di speri-mentazione finalizzate a sviluppare l’as-setto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri diequità sociale, con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, sulla basedelle valutazioni dell’INPS e dell’Agenziadelle entrate, si provvede alla razionaliz-zazione e all’armonizzazione dei criteri dideterminazione dell’indicatore della situa-zione economica equivalente rispetto al-l’evoluzione della normativa fiscale »;

b) all’articolo 4-bis, il comma 1 èsostituito dal seguente:

« 1. L’INPS per l’alimentazione del si-stema informativo dell’indicatore della si-tuazione economica equivalente può sti-pulare apposite convenzioni con i soggettidi cui all’articolo 3, comma 3, lettera d),del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322 »;

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Page 55: DDL LAVORO

c) all’articolo 6, comma 4, al primo eal quarto periodo, le parole: « Agenziadelle entrate » sono sostituite dalle se-guenti: « Istituto nazionale della previ-denza sociale »;

d) alla tabella 1, parte I, dopo lalettera b), è inserito il seguente capoverso:« Al reddito complessivo devono essereaggiunti i redditi da lavoro dipendente eassimilati, di lavoro autonomo ed impresa,redditi diversi di cui all’articolo 67,comma 1, lettere i) e l), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, assoggettati ad impostasostitutiva o definitiva, fatta salva diversavolontà espressa dal legislatore sullenorme che regolano tali componenti red-dituali ».

2. Ai maggiori compiti previsti dalcomma 1 del presente articolo per l’Isti-tuto nazionale della previdenza sociale(INPS) e per l’Agenzia delle entrate siprovvede con le risorse umane e finanzia-rie disponibili a legislazione vigente.

ART. 35.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

ART. 35.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1. L’articolo 19-ter del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, è sostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 19-ter. – (Indennizzi per leaziende commerciali in crisi). – 1. L’inden-nizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo1996, n. 207, è concesso, nella misura esecondo le modalità ivi previste, anche aisoggetti che si trovano in possesso deirequisiti di cui all’articolo 2 del medesimodecreto legislativo nel periodo compresotra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre2011. Per i soggetti che nel mese dicompimento dell’età pensionabile sono an-che in possesso del requisito contributivominimo richiesto per conseguire la pen-

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sione di vecchiaia, il predetto indennizzospetta fino alla prima decorrenza utiledella pensione di vecchiaia medesima. Ledomande di cui all’articolo 7 del citatodecreto legislativo n. 207 del 1996 possonoessere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L’aliquota contributiva aggiuntiva dicui all’articolo 5 del decreto legislativo 28marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscrittialla Gestione dei contributi e delle pre-stazioni previdenziali degli esercenti atti-vità commerciali presso l’INPS, è proro-gata, con le medesime modalità, fino al 31dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi del-l’articolo 1, comma 272, della legge 30dicembre 2004, n. 311, in pagamento alladata del 31 dicembre 2008, sono prorogatifino alla data di decorrenza della pensionedi vecchiaia purché i titolari dell’inden-nizzo siano in possesso, nel mese di com-pimento dell’età pensionabile, anche delrequisito contributivo minimo richiestoper conseguire la pensione di vecchiaia ».

2. All’articolo 30-bis, comma 7, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole:« Ministro dell’economia e delle finanze »sono inserite le seguenti: « , di concertocon il Ministro per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, ».

3. All’articolo 61 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’ar-ticolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-naio 2009, n. 2, è abrogato.

ART. 36.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto-leggen. 148 del 1993, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 236 del 1993).

ART. 36.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto-leggen. 148 del 1993, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 236 del 1993).

1. All’articolo 9 del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-

Identico.

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Page 57: DDL LAVORO

dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) dopo il comma 3-bis è inserito ilseguente:

« 3-ter. Il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali può prevedere misure disostegno al reddito per lavoratori disoc-cupati o a rischio di esclusione dal mer-cato del lavoro »;

b) al comma 4, le parole: « di cui aicommi 1, 2, 3 e 3-bis » sono sostituite dalleseguenti: « di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,prioritariamente, 3-ter ».

ART. 37.

(Sottrazione alle procedure esecutive deifondi intestati al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali).

ART. 37.

(Sottrazione alle procedure esecutive deifondi intestati al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 294, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, si applicano anche alle ipotesi difondi intestati al Ministero del lavoro edelle politiche sociali.

Identico.

2. Gli atti di sequestro e di pignora-mento afferenti ai fondi di cui al comma1 sono nulli. La nullità è rilevabile d’uf-ficio e gli atti non determinano obbligo diaccantonamento da parte delle sezionidella Tesoreria dello Stato né sospendonol’accreditamento di somme destinate aifunzionari delegati centrali e periferici.

ART. 38.

(Modifica all’articolo 11 del decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124).

ART. 38.

(Modifica all’articolo 11 del decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124).

1. All’articolo 11 del decreto legislativo23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

Identico.

« 3-bis. Il verbale di cui al comma 3 èdichiarato esecutivo con decreto dal giu-dice competente, su istanza della parteinteressata ».

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Page 58: DDL LAVORO

ART. 39.

(Obbligo di versamento delle ritenuteprevidenziali).

ART. 39.

(Obbligo di versamento delle ritenuteprevidenziali).

1. L’omesso versamento, nelle forme enei termini di legge, delle ritenute previ-denziali e assistenziali operate dal com-mittente sui compensi dei lavoratori aprogetto e dei titolari di collaborazionicoordinate e continuative iscritti alla ge-stione separata di cui all’articolo 2, comma26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis,1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 1983, n. 638.

Identico.

ART. 40.

(Contribuzione figurativa).

ART. 40.

(Contribuzione figurativa).

1. Ai fini del calcolo della retribuzioneannua pensionabile, e per la liquidazionedelle prestazioni a sostegno o integrazionedel reddito, per i periodi successivi al 31dicembre 2004, il valore retributivo daattribuire per ciascuna settimana ai pe-riodi riconosciuti figurativamente per glieventi previsti dalle disposizioni in vigoree verificatisi nel corso del rapporto dilavoro, è pari all’importo della normaleretribuzione che sarebbe spettata al lavo-ratore, in caso di prestazione lavorativa,nel mese in cui si colloca l’evento. Ilpredetto importo deve essere determinatodal datore di lavoro sulla base degli ele-menti retributivi ricorrenti e continuativi.

Identico.

ART. 41.

(Responsabilità di terzinelle invalidità civili).

ART. 41.

(Responsabilità di terzinelle invalidità civili).

1. Le pensioni, gli assegni e le inden-nità, spettanti agli invalidi civili ai sensidella legislazione vigente, corrisposti inconseguenza del fatto illecito di terzi, sonorecuperate fino a concorrenza dell’am-

Identico.

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Page 59: DDL LAVORO

montare di dette prestazioni dall’ente ero-gatore delle stesse nei riguardi del respon-sabile civile e della compagnia di assicu-razioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valorecapitale della prestazione erogata è deter-minato mediante criteri e tariffe stabiliticon decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sentito il consiglio diamministrazione dell’INPS, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.

ART. 42.

(Comunicazioni delle impresedi assicurazione all’INPS).

ART. 42.

(Comunicazioni delle impresedi assicurazione all’INPS).

1. A decorrere dal 1o giugno 2010, neicasi di infermità comportante incapacitàlavorativa, derivante da responsabilità diterzi, il medico è tenuto a darne segnala-zione nei certificati di malattia di cuiall’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre1979, n. 663, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,al fine di consentire all’ente assicuratorel’esperibilità delle azioni surrogatorie e dirivalsa.

Identico.

2. In caso di eventi occorsi in danno disoggetti aventi diritto all’indennità di ma-lattia erogata dall’INPS ed imputabili aresponsabilità di terzi, l’impresa di assi-curazione, prima di procedere all’even-tuale risarcimento del danno, è tenuta adarne immediata comunicazione all’INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimentodella comunicazione di cui al comma 2,l’INPS trasmette all’impresa di assicura-zione un « certificato di indennità corri-sposte » (CIR) attestante l’avvenuta liqui-dazione dell’indennità di malattia ed ilrelativo importo.

4. L’impresa assicuratrice procede, con-seguentemente, ad accantonare e rimbor-sare preventivamente all’INPS l’importocertificato ai sensi del comma 3.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

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Page 60: DDL LAVORO

ART. 43.

(Efficacia delle domande di iscrizione ecancellazione dall’albo delle imprese arti-

giane per gli enti previdenziali).

ART. 43.

(Efficacia delle domande di iscrizione ecancellazione dall’albo delle imprese arti-

giane per gli enti previdenziali).

1. Ai fini del contenimento degli oneriprevidenziali, a decorrere dal 1o gennaio2010, gli atti e i provvedimenti relativialle modificazioni dello stato di fatto edi diritto, compresa la cessazionedelle imprese individuali e di tutti isoggetti comunque iscritti all’albo delleimprese artigiane, sono inopponibili al-l’INPS, decorsi tre anni dal verificarsi deirelativi presupposti, e sentite le commis-sioni provinciali dell’artigianato e gli altriorgani o enti competenti le cui potestàrestano comunque ferme. L’INPS attuaapposite forme di comunicazione nei con-fronti dei destinatari delle disposizionidel presente articolo per favorire la cor-rettezza delle posizioni contributive indi-viduali.

Identico.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 44.

(Pignoramento e sequestro nei confrontidegli istituti esercenti forme di previdenza e

assistenza obbligatoria).

ART. 44.

(Pignoramento e sequestro nei confrontidegli istituti esercenti forme di previdenza e

assistenza obbligatoria).

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31dicembre 1996, n. 669, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inseritoil seguente:

Identico.

« 1-ter. Le disposizioni di cui alcomma 1-bis si applicano anche ai pi-gnoramenti mobiliari di cui agli articoli513 e seguenti del codice di proceduracivile promossi nei confronti di enti edistituti esercenti forme di previdenza edassistenza obbligatorie organizzati subase territoriale ».

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Page 61: DDL LAVORO

ART. 45.

(Disposizioni in materia di contribuzionefigurativa per periodi di malattia).

ART. 45.

(Disposizioni in materia di contribuzionefigurativa per periodi di malattia).

1. All’articolo 1 del decreto legislativo16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma1 è inserito il seguente:

Identico.

« 1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cuial comma 1 non si applica, a partiredall’insorgenza dello stato di inabilità aisensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno1984, n. 222, ai soggetti che abbiano con-seguito tale inabilità a seguito di infortu-nio sul lavoro, in sostituzione della pen-sione di inabilità, fermo restando che, intal caso, non è dovuta la prestazioneeconomica di malattia a carico dell’enteprevidenziale ».

ART. 46.

(Differimento di termini per l’esercizio dideleghe in materia di ammortizzatori so-ciali, di servizi per l’impiego, incentivi al-l’occupazione e apprendistato e di occupa-

zione femminile).

ART. 46.

(Differimento di termini per l’esercizio dideleghe in materia di ammortizzatori so-ciali, di servizi per l’impiego, incentivi al-l’occupazione e apprendistato e di occupa-

zione femminile).

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247, sono apportate le seguentimodificazioni:

Identico.

a) il comma 28 è sostituito dal se-guente:

« 28. Il Governo è delegato ad adottare,entro il termine di ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, su proposta del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, in confor-mità all’articolo 117 della Costituzione eagli statuti delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e diBolzano, e alle relative norme di attua-zione, e garantendo l’uniformità della tu-tela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civilie sociali, anche con riguardo alle diffe-renze di genere e alla condizione dellelavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno

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Page 62: DDL LAVORO

o più decreti legislativi finalizzati a rifor-mare la materia degli ammortizzatori so-ciali per il riordino degli istituti a sostegnodel reddito »;

b) il comma 30 è sostituito dal se-guente:

« 30. Il Governo è delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, su pro-posta del Ministro del lavoro e delle politichesociali, in conformità all’articolo 117 dellaCostituzione e agli statuti delle regioni a sta-tuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, e garantendo l’uniformità dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili esociali, anche con riguardo alle differenze digenere e alla condizione delle lavoratrici edei lavoratori immigrati, uno o più decretilegislativi finalizzati al riordino della nor-mativa in materia di:

a) servizi per l’impiego;

b) incentivi all’occupazione;

c) apprendistato »;

c) il comma 81 è sostituito dal se-guente:

« 81. Il Governo è delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, su pro-posta del Ministro del lavoro e delle politichesociali e del Ministro per le pari opportunità,in conformità all’articolo 117 della Costitu-zione e agli statuti delle regioni a statuto spe-ciale e delle province autonome di Trento edi Bolzano, e alle relative norme di attua-zione, e garantendo l’uniformità della tuteladei lavoratori sul territorio nazionale attra-verso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e so-ciali, uno o più decreti legislativi finalizzatial riordino della normativa in materia di oc-cupazione femminile, nel rispetto dei se-guenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell’ambito dell’eserci-zio della delega in tema di riordino degli

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Page 63: DDL LAVORO

incentivi di cui al comma 30, lettera b), diincentivi e sgravi contributivi mirati asostenere i regimi di orari flessibili legatialle necessità della conciliazione tra lavoroe vita familiare, nonché a favorire l’au-mento dell’occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativain materia di congedi parentali, con par-ticolare riferimento all’estensione delladurata di tali congedi e all’incrementodella relativa indennità al fine di incenti-varne l’utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previstidall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000,n. 53, con particolare riferimento al la-voro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell’azione dei di-versi livelli di governo e delle diverse ammi-nistrazioni competenti, con riferimento aiservizi per l’infanzia e agli anziani non au-tosufficienti, in funzione di sostegno del-l’esercizio della libertà di scelta da partedelle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell’intervento legatoalla programmazione dei Fondi comuni-tari, a partire dal Fondo sociale europeo(FSE) e dal Programma operativo nazio-nale (PON), in via prioritaria per l’occu-pazione femminile, a supporto non solodelle attività formative, ma anche di quelledi accompagnamento e inserimento al la-voro, con destinazione di risorse alla for-mazione di programmi mirati alle donneper il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie perl’applicazione effettiva della parità di trat-tamento tra donne e uomini in materia dioccupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cuialla lettera e), di sistemi di raccolta edelaborazione di dati in grado di far emer-gere e rendere misurabili le discrimina-zioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intesea favorire lo sviluppo dell’imprenditoriafemminile;

i) previsione di azioni e interventi cheagevolino l’accesso e il rientro nel mercato

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Page 64: DDL LAVORO

del lavoro delle donne, anche attraversoformazione professionale mirata con con-seguente certificazione secondo le nuovestrategie dell’Unione europea;

l) definizione degli adempimenti deidatori di lavoro in materia di attenzione algenere ».

ART. 47.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l’in-dennizzo per complicanze di tipo irreversi-bile a causa di vaccinazioni obbligatorie).

ART. 47.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l’in-dennizzo per complicanze di tipo irreversi-bile a causa di vaccinazioni obbligatorie).

1. L’autorizzazione di spesa di cui allalegge 29 ottobre 2005, n. 229, è incremen-tata della somma pari a 120 milioni dieuro per l’anno 2010.

Identico.

2. All’onere derivante dalla disposizionedi cui al comma 1 si provvede mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 2, comma361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,per l’anno 2010.

ART. 48.

(Modifiche al decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276).

ART. 48.

(Modifiche al decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276).

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,il secondo periodo è sostituito dai seguenti:« Decorsi due anni, entro i novanta giornisuccessivi, i soggetti autorizzati possonorichiedere l’autorizzazione a tempo inde-terminato. Il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali rilascia l’autorizzazione atempo indeterminato entro novanta giornidalla richiesta, previa verifica del rispettodegli obblighi di legge e del contrattocollettivo e, in ogni caso, subordinata-mente al corretto andamento della attivitàsvolta ».

Identico.

2. Al comma 1 dell’articolo 5 del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) l’interconnessione con la borsacontinua nazionale del lavoro di cui al-l’articolo 15, attraverso il raccordo con

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Page 65: DDL LAVORO

uno o più nodi regionali, nonché l’invioall’autorità concedente, pena la revocadell’autorizzazione, di ogni informazionestrategica per un efficace funzionamentodel mercato del lavoro, tra cui i casi in cuiun percettore di sussidio o indennità pub-blica rifiuti senza giustificato motivo unaofferta formativa, un progetto individualedi reinserimento nel mercato del lavoroovvero una occupazione congrua ai sensidella legislazione vigente; ».

3. All’articolo 6 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al comma 1, le parole da: « e fermorestando » fino a: « nonché l’invio di » sonosostituite dalle seguenti: « e conferiscanoalla borsa continua nazionale del lavoro,secondo le modalità previste con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,i curricula dei propri studenti, che sonoresi pubblici anche nei siti internet del-l’Ateneo per i dodici mesi successivi alladata di conseguimento del diploma dilaurea. Resta fermo l’obbligo dell’invio allaborsa continua nazionale del lavoro di »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Sono altresì autorizzati allo svolgi-mento della attività di intermediazione, acondizione che siano rispettati i requisitidi cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoroe dei prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale chepossono svolgere l’attività anche per il tra-mite delle associazioni territoriali e dellesocietà di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso diriconoscimento istituzionale di rilevanzanazionale o regionale e aventi come og-getto la tutela, l’assistenza e la promozionedelle attività imprenditoriali, del lavoro,della formazione o delle disabilità;

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Page 66: DDL LAVORO

c) gli enti bilaterali che, ove nericorrano i presupposti, possono operarecon le modalità indicate alla lettera a) »;

c) dopo il comma 3, è inserito ilseguente:

« 3-bis. Sono altresì autorizzati allosvolgimento della attività di intermedia-zione i gestori di siti internet, a condizioneche svolgano la predetta attività senzafinalità di lucro e fermo restando l’invio diogni informazione relativa al funziona-mento del mercato del lavoro ai sensi diquanto disposto dall’articolo 17, nonché acondizione della pubblicazione sul sitomedesimo dei propri dati identificativi »;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « In attesa delle nor-mative regionali, i soggetti di cui al comma2, che intendono svolgere attività di inter-mediazione, ricerca e selezione e supportoalla ricollocazione professionale, comuni-cano preventivamente al Ministero del la-voro e delle politiche sociali il possesso deirequisiti di cui all’articolo 5, comma 1,lettere c) e f). Il Ministero del lavoro edelle politiche sociali, previa verifica deirequisiti di cui al precedente periodo,iscrive, entro sessanta giorni dal ricevi-mento della comunicazione, i soggettiistanti nell’apposita sezione dell’albo di cuiall’articolo 4 »;

e) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 8-ter. Fermo restando quanto previ-sto dall’articolo 18, i soggetti di cui aicommi 1, 3 e 3-bis del presente articolosono autorizzati allo svolgimento dellaattività di intermediazione a condizioneche comunichino preventivamente al Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialil’avvio dello svolgimento dell’attività diintermediazione, autocertificando, ai sensidel testo unico delle disposizioni legisla-tive e regolamentari in materia di docu-mentazione amministrativa, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, il possesso deirequisiti richiesti. Tali soggetti sono in-seriti in un’apposita sezione dell’albo di

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Page 67: DDL LAVORO

cui all’articolo 4 del presente decreto.Resta fermo che non trova per essiapplicazione la disposizione di cui aicommi 2 e 6 del predetto articolo 4 ».

4. All’articolo 12 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo èsostituito dal seguente: « Le risorse sonodestinate a interventi di formazione eriqualificazione professionale, nonché amisure di carattere previdenziale e disostegno al reddito a favore dei lavoratoriassunti con contratto a tempo determi-nato, dei lavoratori che abbiano svolto inprecedenza missioni di lavoro in sommi-nistrazione in forza di contratti a tempodeterminato e, limitatamente agli inter-venti formativi, dei potenziali candidati auna missione »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e2 sono attuati nel quadro delle politiche edelle misure stabilite dal contratto collet-tivo nazionale di lavoro delle imprese disomministrazione di lavoro, sottoscrittodalle organizzazioni dei datori di lavoro edei lavoratori comparativamente più rap-presentative a livello nazionale ovvero, inmancanza, dai fondi di cui al comma 4 »;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « e approva, entro iltermine di sessanta giorni dalla presenta-zione, il documento contenente le regolestabilite dal fondo per il versamento deicontributi e per la gestione, il controllo, larendicontazione e il finanziamento degliinterventi di cui ai commi 1 e 2. Decorsoinutilmente tale termine, il documento siintende approvato »;

d) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. In caso di omissione, anche par-ziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2,il datore di lavoro è tenuto a corrispon-dere al fondo di cui al comma 4, oltre alcontributo omesso, gli interessi nella mi-sura prevista dal tasso indicato all’articolo

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Page 68: DDL LAVORO

1 del decreto del Ministero dell’economiae delle finanze 26 settembre 2005, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonchéuna sanzione amministrativa di importopari al contributo omesso »;

e) dopo il comma 8 è inserito ilseguente:

« 8-bis. In caso di mancato rispetto delleregole contenute nel documento di cui alcomma 5, il fondo nega il finanziamentodelle attività formative oppure procede alrecupero totale o parziale dei finanzia-menti già concessi. Le relative somme re-stano a disposizione dei soggetti autorizzatialla somministrazione per ulteriori inizia-tive formative. Nei casi più gravi, indivi-duati dalla predetta disciplina e previa se-gnalazione al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, si procede ad una defini-tiva riduzione delle somme a disposizionedei soggetti autorizzati alla somministra-zione di lavoro in misura corrispondente alvalore del progetto formativo inizialmentepresentato o al valore del progetto forma-tivo rendicontato e finanziato. Tali sommesono destinate al fondo di cui al comma 4 »;

f) dopo il comma 9 è aggiunto ilseguente:

« 9-bis. Gli interventi di cui al presentearticolo trovano applicazione con esclusivoriferimento ai lavoratori assunti per pre-stazioni di lavoro in somministrazione ».

5. All’articolo 13 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La previsione di cui al comma1, lettera a), trova applicazione solo inpresenza di una convenzione stipulata trauna o più agenzie autorizzate alla som-ministrazione di lavoro con i comuni, leprovince, le regioni ovvero con le agenzietecniche strumentali del Ministero del la-voro e delle politiche sociali ».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro il termine di cinquegiorni a decorrere dalla pubblicazione pre-

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vista dall’articolo 4, comma 1, del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 maggio 1994, n. 487, le ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,sono tenute a conferire le informazioni rela-tive alle procedure comparative previste dal-l’articolo 7, comma 6-bis, del medesimo de-creto legislativo n. 165 del 2001, nonché alleprocedure selettive e di avviamento di cuiagli articoli 35 e 36 del medesimo decretolegislativo n. 165 del 2001, e successive mo-dificazioni, ai nodi regionali e interregionalidella borsa continua nazionale del lavoro. Ilconferimento dei dati previsto dal presentecomma è effettuato anche nel rispetto deiprincìpi di trasparenza di cui all’articolo 11,comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150. Con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro per la pubblica amministra-zione e l’innovazione, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e diBolzano, sono definite le informazioni daconferire nel rispetto dei princìpi di accessi-bilità degli atti ».

7. All’articolo 61 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, al comma 2,dopo le parole: « rapporti di durata com-plessiva non superiore a trenta giorni nelcorso dell’anno solare » sono inserite leseguenti: « ovvero, nell’ambito dei servizidi cura e assistenza alla persona, nonsuperiore a 240 ore, ».

8. Fermo restando quanto stabilito dal-l’articolo 48 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, ivi compresa la neces-saria intesa tra le regioni, il Ministero dellavoro e delle politiche sociali e il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, sentite le parti sociali, prevista dalcomma 4 del citato articolo 48, l’obbligo diistruzione di cui all’articolo 1, comma 622,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc-cessive modificazioni, si assolve anche neipercorsi di apprendistato per l’espleta-mento del diritto-dovere di istruzione e for-mazione di cui al predetto articolo 48 deldecreto legislativo n. 276 del 2003.

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ART. 49.

(Nomina dei componenti di comitatiistituiti presso l’INPS).

ART. 49.

(Nomina dei componenti di comitatiistituiti presso l’INPS).

1. La nomina dei componenti del co-mitato amministratore del Fondo di cuiall’articolo 3 del regolamento di cui aldecreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale 28 aprile 2000, n. 158,può essere effettuata per più di due volte.

Identico.

2. All’articolo 58 della legge 17 maggio1999, n. 144, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « tredici » èsostituita dalla seguente: « dodici » e leparole: « sei eletti dagli iscritti al Fondo »sono sostituite dalle seguenti: « cinque de-signati dalle associazioni sindacali rappre-sentative degli iscritti al Fondo mede-simo »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Il comitato amministratore è pre-sieduto dal presidente dell’INPS o da unsuo delegato scelto tra i componenti delconsiglio di amministrazione dell’Istitutomedesimo ».

ART. 50.

(Disposizioni in materia di collaborazionicoordinate e continuative).

ART. 50.

(Disposizioni in materia di collaborazionicoordinate e continuative).

1. Fatte salve le sentenze passate ingiudicato, in caso di accertamento dellanatura subordinata di rapporti di collabo-razione coordinata e continuativa, anchese riconducibili ad un progetto o pro-gramma di lavoro, il datore di lavoro cheabbia offerto entro il 30 settembre 2008 lastipulazione di un contratto di lavorosubordinato ai sensi dell’articolo 1, commi1202 e seguenti, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e che successivamente alladata di entrata in vigore della presentelegge abbia offerto anche l’assunzione atempo indeterminato, è tenuto unicamentea indennizzare il prestatore di lavoro con

1. Fatte salve le sentenze passate ingiudicato, in caso di accertamento dellanatura subordinata di rapporti di collabo-razione coordinata e continuativa, anchese riconducibili ad un progetto o pro-gramma di lavoro, il datore di lavoro cheabbia offerto entro il 30 settembre 2008 lastipulazione di un contratto di lavorosubordinato ai sensi dell’articolo 1, commi1202 e seguenti, della legge 27 dicembre2006, n. 296, nonché abbia, dopo la datadi entrata in vigore della presente legge,ulteriormente offerto la conversione atempo indeterminato del contratto incorso ovvero offerto l’assunzione a tempo

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un’indennità di importo compreso tra unminimo di 2,5 ed un massimo di 6 men-silità di retribuzione, avuto riguardo aicriteri indicati nell’articolo 8 della legge 15luglio 1966, n. 604.

indeterminato per mansioni equivalenti aquelle svolte durante il rapporto di lavoroprecedentemente in essere, è tenuto uni-camente a indennizzare il prestatore dilavoro con un’indennità di importo com-preso tra un minimo di 2,5 ed un massimodi 6 mensilità di retribuzione, avuto ri-guardo ai criteri indicati nell’articolo 8della legge 15 luglio 1966, n. 604.

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€ 4,40 *16PDL0041160**16PDL0041160*


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