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DDL n. 830-1205+altri-B · Art.1. 1.Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia...

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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 830.1205.1252.1316.8 DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 830, 1205, 1252 e 1316) d'iniziativa dei senatori TORNATI, BERLINGUER, LIBERTINI, TEDE- SCO TATÒ, SENESI, VISCONTI, SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI, PETRARA e CASCIA; GOLF ARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Walter, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI e VERCESI; FORTE, FABBRI, MARNIGA, CUTRERA, SCEVAROLLI e NATALI; BISSI, CARIGLIA, DELL'OSSO, FRANZA e PAGANI (V. Stampato Camera n. 3907) modificato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1990 ed unificato con i disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 2163 e 3058) d'iniziativa dei deputati OCCHETTO, CIABARRI, BORGHINI, ALBOR- GHETTI, CRIPPA, REBECCHI, BOSELLI, SAPIO, MACCIOTTA, MOM- BELLI, TAGLIABUE, ANGELONI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BULLERI, CI CONTE, LORENZETTI PASQUALE, MONELLO, SERAFINI Massimo, TESTA Enrico e MOTETTA; CAPRIA, MAZZA, BUFFONI, MORONI, ANIASI, ARTlOLI, COLUCCI, D'ADDARIO, FERRARINI, LODIGIANI, CRISTONI, CAPPIELLO, ALBERINI e RENZULLI Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 febbraio 1990 Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Corno, nonchè della provincia di Novara colpite dalle eccezio~ nali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Calamità pubbliche)
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SENATO DELLA REPUBBLICAX LEGISLATURA

N. 830.1205.1252.1316.8

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 4 maggio1989 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati

nn. 830, 1205, 1252 e 1316)

d'iniziativa dei senatori TORNATI, BERLINGUER, LIBERTINI, TEDE-SCO TATÒ, SENESI, VISCONTI, SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI,PETRARA e CASCIA; GOLF ARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA,BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Walter,GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI e VERCESI; FORTE,FABBRI, MARNIGA, CUTRERA, SCEVAROLLI e NATALI; BISSI,

CARIGLIA, DELL'OSSO, FRANZA e PAGANI

(V. Stampato Camera n. 3907)

modificato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavoripubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1990ed unificato con i disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 2163 e 3058)

d'iniziativa dei deputati OCCHETTO, CIABARRI, BORGHINI, ALBOR-GHETTI, CRIPPA, REBECCHI, BOSELLI, SAPIO, MACCIOTTA, MOM-BELLI, TAGLIABUE, ANGELONI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI,BULLERI, CI CONTE, LORENZETTI PASQUALE, MONELLO, SERAFINIMassimo, TESTA Enrico e MOTETTA; CAPRIA, MAZZA, BUFFONI,MORONI, ANIASI, ARTlOLI, COLUCCI, D'ADDARIO, FERRARINI,

LODIGIANI, CRISTONI, CAPPIELLO, ALBERINI e RENZULLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 6 febbraio 1990

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina edelle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia eCorno, nonchè della provincia di Novara colpite dalle eccezio~nali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Calamità pubbliche)

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Atti parlamentari ~ 2 ~ Senato della Repubblica ~ 830,1205,1252e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

ApPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni per la ricostruzione e la rina-scita della Valtellina e delle adiacenti zonedelle province di Bergamo, Brescia e Corno,colpite dalle eccezionali avversità atmosferi-

che dei mesi di luglio ed agosto 1987

Art. 1.

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo deicomuni della provincia di Sondrio e delleadiacenti zone delle 'province di Bergamo,Brescia e Como, come individuati ai 'sensidell'articolo 1, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19novembre 1987, n.470, colpiti dalle eccezio-nali avversità atmosferiche dei mesi di luglioed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio1989-1993, la complessiva somma di lire 2.500miliardi in ragione di lire 250 miliardi per il1989, di lire 550 miliardi per ciascuno deglianni dal 1990 al 1992 e di lire 600 miliardi peril 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministerodel bilancio e della programmazione econo-mica è istituito un apposito capitolo denomi-nato «Fondo per gli interventi di ricostruzio-ne e sviluppo dei comuni della provincia diSondrio e delle adiacenti zone delle provincedi Bergamo, Brescia e Como colpiti dalleeccezionali avversità atmosferiche dei mesidi luglio ed agosto 1987», al quale affluisco-no, oltre alle somme di cui al comma 1,quelle destinate dalla Comunità economicaeuropea quali contributi alla ricostruzionedella Valtellina ove dalla Comunità stessanon devolute per il finanziamento di progetti

DISEGNO DI LEGGE

ApPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per la ricostruzione e la rinasci-ta della Valtellina e delle adiacenti zonedelle province di Bergamo, Brescia e Corno,nonchè della provincia di Novara,. colpitedalle eccezionali avversità atmosferiche dei

mesi di luglio ed agosto 1987

Art. 1.

(Autorizzazione di spesa)

1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzio-ne e allo sviluppo dei comuni della provinciadi Sondrio e delle adiacenti zone delle provin-ce di Bergamo, Brescia e Como, come indivi-duati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, letteraa), del decreto-legge 19 settembre 1987,n. 384, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalleeccezionali avversità atmosferiche dei mesi diluglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessen-nio 1989-1994, la complessiva somma di lire2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardiper il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno1990, di lire 430 miliardi per ciascuno deglianni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi perl'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero delbilancio e della programmazione economica èistituito apposito capitolo denominato «Fondo

.

per gli interventi di ricostruzione e sviluppodei comuni della provincia di Sondrio e delleadiacenti zone delle province di Bergamo,Brescia e Como colpiti dalle eccezionaliavversità atmosferiche dei mesi di luglio edagosto 1987», al quale affluiscono, oltre allesomme di cui al presente articolo, al nettodelle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelledestinate dalla Comunità economica europeaquali contributi alla ricostruzione della Valtel-

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Atti parlamentari ~ 3 ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205, 125fe1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

speciali non compresi nel Piano e Program~ma definito dalla regione Lombardia ai sensidell'articolo 1, comma 7, del decreto~legge19 settembre 1987, n. 384, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 novembre 1987,n.470.

3. La regione Lombardia,- sentito il pareredella provincia interessata, adotta il Piano eProgramma di ricostruzione e riconversionedei territori indicati al comma 1 con l'osser~vanza delle disposizioni di cui all'articolo l,comma 7, del decreto~legge 19 settembre1987, n.384, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. n Pianoe Programma è articolato per fasi di realizza~zione e per progetti di intervento propostisecondo le priorità di programma e le disponi~bilità delle leggi finanziarie dello Stato. nPiano e Programma stabilisce i criteri per laerogazione, entro il limite di lire 100 miliardiannui, dei contributi in conto capitale, delleagevolazioni creditizie e delle agevolazionifiscali, di cui agli articoli 4 e 6 della presentelegge, ed indica le competenze, le procedure ele modalità di attuazione delle sue previsioni,recuperando le indicazioni preliminari di cuiall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19settembre 1987, n. 384, convertito, con modifi~cazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.n Piano e Programma è approvato, previoparere del Consiglio superiore dei lavoripubblici, dal Comitato interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE) che ai finidi quanto previsto dal presente articolo èintegrato con la partecipazione del Presidentedella regiòne Lombardia o di un suo delegato.n parere del Consiglio superiore dei lavoripubblici è reso entro il termine di trenta giornidal ricevimento della richiesta, decorso ilquale il parere si intende espresso in sensofavorevole, fatto salvo il potere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici di chiedereulteriori documentazioni ed informazioni, peruna sola volta rispetto al termine predetto.Compete al CIPE, in sede di approvazione delPiano e Programma, verificarne la risponden~za alle finalità della presente legge e la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

lina ove dalla Comunih stessa non specifica~mente destinate.

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 5, comma 5, del presentetesto)

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Atti parlamentari ~ 4 ~ SenatQ della Repubblica~ 830, 1205, 1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

compatibilità con le risorse finanziarie dispo~nibili, tenendo conto degli ordinari stanzia~menti destinati alle medesime finalità. Compe~te altresì al CIPE verificare l'intervenutocoordinamento fra i programmi della regioneLombardia e quelli di competenza delle Ammi~nistrazioni statali interessate, anche per quan~to riguarda la ripartizione fra i soggetti deifinanziamenti destinati all'attuazione dei pro~grammi, nel rispetto dei limiti complessiviindicati nel comma 2 e nel presente comma, alnetto della quota da riservare alla copertura .

dell'eventuale minor gettito derivante dall'ap~plicazione degli articoli 4 e 5. Tale quotaaffluisce all'entrata del bilancio dello Stato.L'iniziativa di coordinamento compete allaregione Lombardia in sede di adozione delPiano e Programma. Entro il 30 giugno diciascun anno, la regione Lombardia, operandoin via di integrazione e aggiornamento delPiano e Programma iniziale, comunica al CIPEgli aggiornamenti che comportino modifichesostanziali al Piano e Programma già approva~to, sempre nei limiti di spesa sopra richiamati.Gli aggiornamenti predetti sono soggetti alleprocedure di adozione e di approvazione di cuial presente comma. Alle riunioni del CIPEriguardanti gli adempi menti previsti dallapresente legge partecipa il Presidente dellaregione Lombardia o un suo delegato.

4. Il Piano e Programma, approvato ai sensidel comma 3, può essere attuato anchemediante la stipulazione di accordi di pro~gramma ai quali partecipano i soggetti pubbli~ci e privati interessati. Le modalità di attua~zione del Piano e Programma e le procedureper il suo svolgimento sono regolamentate insede di approvazione del medesimo Piano eProgramma.

5. In relazione all'urgenza dell'intervento,l'approvazione del Piano e Programma daparte del CIPE può essere effettuata per singolistralci operativi. Su richiesta del Presidentedella regione Lombardia o del Ministro del~l'ambiente, i progetti di esecuzione delle operepreviste nel Piano e Programma che riguardi~no gli interventi previsti nell'articolo 1 del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

(Cfr. l'articolo 5, comma 6, del presentetesto)

Soppresso.

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 7 del presente testo)

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

decreto del Presidente del Consiglio dei mini~stri 10 agosto 1988, n. 377, oltre che la viabilitàprincipale e le grandi opere di assetto idrogeo~logico, sono soggetti allo studio di impattoambientale in conformità alle procedure previ~ste nel decreto del Presidente del Consiglio deiministri prima citato.

.

6. Al fine di disporre dei necessari elementidi conoscenza per la elaborazione del Piano eProgramma, gli organi e i servizi tecnici delleAmministrazioni dello Stato, o da esse dipen~denti, prestano la necessaria collaborazione afavore della regione Lombardia. Quest'ultimafornisce alle Amministrazioni statali interessa~te gli elementi utili per l'acquisizione delleconoscenze necessarie.

7. Il Ministro per il coordinamento dellepolitiche comunitarie, d'intesa con la regioneLombardia, cura l'attivazione delle procedureper favorire l'erogazione di contributi e finan~ziamenti della Comunità economica europeaper la realizzazione delle iniziative di ricostru~zione e sviluppo socio~economico delle areeinteressate dalla presente legge, assumendo,ove necessario, le iniziative relative alla predi~sposizione, d'intesa con le amministrazioniinteressate, dei progetti beneficiari dei suddet~ti contributi e finanziamenti.

8. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesadi cui al comma 1 ed entro il limite delcontrovalore in lire italiane che verrà fissatodal CIPE in occasione dell'approvazione delPiano e Programma, è autorizzato il ricorso aiprestiti della Banca europea degli investimenti(BEI). L'onere di ammortamento, per capitaleed interessi, dei predetti prestiti viene iscrittoin apposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero del tesoro. Il controvalore in liredei prestiti stessi verrà portato a scomputodell'autorizzazione di spesa di cui al com~ma 1.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato astipulare con la BEI una convenzione perstabilire le condizioni generali, i criteri e lemodalità di presentazione delle domande, diimpiego e di ripartizione dei prestiti che ilMinistro del tesoro o gli altri soggetti da esso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

Soppresso. (Collocato in analoga formula~zione quale primo e secondo periodo delcomma 1 dell'articolo 9 del presente testo)

Soppresso. (Collocato in identica formula-zione quale comma 1 dell'articolo 17 delpresente testo)

Soppresso. (Collocato in diversa formulazio-ne quale comma 2 dell'articolo 17 del presentetesto)

Soppresso. (Collocato in analoga formula~zione quale comma 3 dell' articolo 17 delpresente testo)

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

designati possono contrarre con la BEI ai sensidel comma 8.

10. Può, altresì, essere concessa, nei limitidei fondi all'uopo accantonati sullo stanzia~mento di cui al comma 1, la copertura delrischio di cambio nel caso di prestiti esteri odella Comunità economica europea stipulatiper il finanziamento di interventi previsti dalPiano e Programma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

Soppresso. (Collocato in analoga formula~zione quale comma 4 dell' articolo 17 delpresente testo)

Art.2.

(Procedure)

1. Gli interventi per la difesa del suolo e perla ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettiva~mente agli articoli 3 e 5 nonchè il riparto dellerisorse disponibili al fini della presente legge econ priorità per gli interventi dI riassettoidrogeologico sono approvati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, previadeliberazione del Consiglio dei ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli entilocali interessati:

a) individua e propone all'autorità dibacino, nell'ambito di interventi urgenti di cuialla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere diassoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacinorelativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

c) elabora la proposta di piano di cuiall'articolo 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale eprogrammatico del bacino del Po di cuiall'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5possono essere sottoposti a revisione annuale,secondo le procedure stabilite in sede di primaapprovazione.

Art.3.

(Difesa del suolo e delle acque)

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge18 maggio 1989, n. 183, l'autorità di bacino

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Cfr. l'articolo 9, comma 1, del testo approva~to dal Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

del Po predispone lo schema previsionale eprogrammatico individuando gli stralci cheriguardano i bacini idrografici dell' Adda~Mera~Lago di Corno, dello Spol, del Reno di Lei, delBrembo e dell'Oglio, assicurando il consegui~mento delle finalità previste dall'articolo 3della medesima legge e in particolare dallelettere a), b) e c) del comma 1 del predettoarticolo, attribuendo adeguate risorse perinterventi di manutenzione preventiva nelterritorio montano, la salvaguardia a finiidropotabili delle acque del lago di Corno, laregolazione automatizzata delle acque del lagodi Corno fino alla diga di Olginate e l'esecuzio~ne di opere di protezione, con riguardospecifico alla città di Corno.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma1, lettera d), della legge 18 maggio 1989,n. 183, fino all'approvazione degli stralci aisensi della presente legge, non è consentital'apertura di nuove cave se non in base ai pianiregionali o provinciali vigenti.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizza~to, in anticipata attuazione dell'articolo 9 dellalegge 18 maggio 1989, n: 183, a destinarecinque unità di personale tecnico specializzatoad una sezione del Servizio idrografico per laValtellina, con sede a Sondrio.

4. In attuazione dell'articolo 31, lettera a),della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regioneLombardia si avvale del proprio serviziogeologico per gli adempimenti previsti daglischemi di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al .10 per centodelle disponibilità destinate ai bacini di cui alpresente articolo in attuazione della legge 18maggio 1989, n. 183, è destinata alla manuten~zione preventiva del territorio montano, ivicomprese le misure e gli incentivi dellagestione geomorfologica del territorio.

6. Qualora lo schema di bacino del Po siastato già adottato alla data di entrata in vigoredella presente legge, l'autorità di bacino del Poè tenuta a definire le integrazioni e le eventualimodifiche entro 120 giorni dalla predetta data,ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

7. L'autorità di bacino trasmette al Presiden~te del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al

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Atti parlamentari ~ 8 ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205, 1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

Art.2.

1. Il Piano e Programma di cui all'articolo1, da redigere nei limiti di spesa di cui alcomma 3 del medesimo articolo 1, devemirare, in particolare, al conseguimento deiseguenti obiettivi:

a) attuazione delle misure di prevenzionedei fenomeni franosi e alluvionali nei territoriinteressati mediante l'esecuzione delle neces-sarie opere idrauliche, idraulico~forestali,idraulico-agrarie, di bonifica agraria, compresii terrazzamenti a vigneti e, più in generale, didifesa del suolo, nella salvaguardia dell'am~biente e del patrimonio culturale e socialedelle popolazioni;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

comma 1 al fine dell'esame e dell'adozionecontestuali con la proposta di piano di cuiall'articolo 5.

8. Qualora l'autorità di bacino non provvedanei termini previsti e comunque non oltre 120giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, la regione Lombardia, previoinvito a provvedere, trasmette al Presidentedel Consiglio dei ministri proposte in attuazio~ne del presente articolo.

Art.4.

(Rischio idrogeologico)

1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo3 sono predisposti sulla base dell'accertamen~to delle condizioni di rischio idrogeologicopresenti nei territori interessati, opportuna-mente documentato in elaborati predisposti acorredo degli stralci stessi.

2. I medesimi stralci definiscono aree dasottoporre a vincolo di inedificabilità, anchetransitoria, . delle aree a rischio, con auto~matica variante degli strumenti urbanisticicomunali.

Art. S.

(Piano di ricostruzione e sviluppo)

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e losviluppo socio-economico, la regione Lombar~dia elabora e adotta una proposta di pianoavente, in particolare, i seguenti obiettivi:

soppressa;

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Atti parlamentari ~ 9 ~ Senato della Repubblica ~ 830,1205,1252e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re-pubblica)

b) istituzione di sistemi di monitoraggio edi controllo idrogeologico per la protezionedegli abitati e delle popolazioni interessate;

c) riorganizzazione degli insediamentiabitativi con particolare riferimento alle opereacquedottistiche, igieniche e di disinquina-mento, di competenza degli enti locali;

d) ricostruzione ed ammodernamento deisistemi di accesso, viabilità e trasporto interes-santi la provincia di Sondrio e le adiacentizone delle province di Bergamo, Brescia eComo, con priorità per gli interventi direttialla realizzazione di condizioni normali diaccesso ai comuni dell'Alta Valtellina e dellaVaI Chiavenna ed all'attivazione di un adegua-to sistema intervallivo di comunicazioni. Aquesto fine sono considerati funzionali alsistema intervallivo anche i collegamenti con iCantoni svizzeri, nonchè quelli con la provin-cia autonoma di Bolzano;

e) riattivazione e sostegno delle attivitàproduttive, con particolare riguardo alle attivi-tà agricole e forestali, turistiche e ricettivecompreso l'esercizio dei servizi di trasporto afune, artigianali e manifatturiere, nonchè spor-tive, anche mediante la concessione da partedella Regione di contributi in conto capitale ein conto interessi, nonchè l'erogazione dicontributi per l'incremento del fondo rischidei consorzi fidi per l'industria, il commercioe l'artigianato ai fini del più agevole e menooneroso accesso (klle imprese al creditobancario; reintegrazione delle imprese dan-neggiate mediante attuazione dell' articolo 5,comma 4, del decreto-legge 19 settembre1987, n. 384, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 novembre 1987 n.470, ecompletamento degli interventi connessi alraggiungimento delle finalità della legge 15ottobre 1981, n. 590;

(Segue: Testo approvato dalla Calnera dei de-putati)

soppressa;

a) ripristino ed adeguamento, in coordina-mento con l'autorità di bacino, delle infrastrut-ture dei centri urbani con particolare riferi-mento alle opere acquedottistiche, igieniche edi disinquinamento, di competenza degli entilocali;

b) ricostruzione ed ammodernamento deisistemi di accesso, viabilità e trasporto interes-santi la provincia di Sondrio e le adiacentizone delle province di Bergamo, Brescia eCorno con priorità al sistema ferroviario, ivicompresi studi finalizzati alla riattivazione ditratte dismesse;

c) riattivazione e sostegno delle attivitàproduttive, anche mediante la concessione daparte della regione Lombardia di contributi inconto capitale e in conto interessi, nonchèl'erogazione di contributi al fondo rischi deiconsorzi fidi per l'industria, il commercio el'artigianato, ai fini del più agevole e menooneroso accesso delle imprese al creditobancario; reintegrazione delle imprese dan-neggiate mediante attuazione dell'articolo 5,comma 4, del decreto-legge 19 settembre1987, n. 384, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e

. completamento degli interventi connessi alraggiungimento delle finalità della legge 15ottobre 1981, n. 590. Nella concessione dicontributi ad imprese deve essere data partico-lare considerazione agli insediamenti cheprivilegiano l'incremento dell'occupazione, aquelli che comportano ridotto consumo diterritorio utilizzando le aree attrezzate e agliinsediamenti del terziario avanzato ad altaoccupazione qualificata ed alto contenutotecnologico innovativo, nonchè agli interventivolti ad eliminare gli effetti inquinanti derivan-

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Atti parlamentari ~ 1O ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205, 1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

f) distribuzione articolata dei servIzI so~

ciali nei territori di cui all'articolo 1, al fine difavorire migliori condiziçni di accesso e diutilizzazione dei medesimi da parte dellapopolazione interessata; incentivazione di atti~vità di ricerca tecnologica e scientifica e diistruzione superiore e formazione finalizzataall'occupazione e alle nuove professioni;

g) recupero e conservazione del patrimo~

nio culturale e ambientale con priorità pertutti quegli interventi urgenti di restaurostatico ed architettonico degli edifici giàindividuati ed accertati con apposite perizie dispesa dal Ministero per i beni culturali eambientali e già trasmessi al Ministro per ilcoordinamento della protezione civile;

h) revisione delle concessioni di deriva~zione d'acqua e verifica delle condizionistrutturali e di funzionamento degli impiantiidroelettrici sotto il profilo di un equilibrio frale finalità di pubblica utilità dell'uso idroelet~trico e quelle ambientali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~lo 1, comma 7, del decreto~legge 19 settembre1987, n. 384, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 novembre 1987, n.470, èintegrata di lire 7 miliardi a copertura ecompletamento delle spese di elaborazione delPiano e Programma, nonchè per quelle diprogettazione esecutiva delle opere contenutenel Piano e Programma stesso. La determina~zione delle somme dovute sarà fatta in relazio~ne alle occorrenze dell'attività di elaborazionedel Piano e Programma, con deliberazione delCIPE, previo parere del Nucleo di valutazionepresso il Ministero del bilancio.

3. Il Ministro per il coordinamento dellaprotezione civile provvede alla corresponsionedegli indennizzi definitivi relativi agli interven~ti di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1,lettera b), del decreto~legge 19 settembre 1987,n. 384, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

ti dalle attività produttive esistenti anchemediante bonifiche di discariche non confor~mi alle normative vigenti e la realizzazione diidonei impianti di smaltimento e trattamento;

d) distribuzione articolata dei servizi so~ciali al fine di favorire migliori condizioni diaccesso e utilizzazione dei medesimi da partedella popolazione interessata; incentivazionedi attività di ricerca tecnologica e scientifica edi istruzione superiore e formazione finalizzataall'occupazione e alle nuove professioni;

ti) recupero e conservazione del patrimo~nio culturale, ambientale e paesaggistico conpriorità per tutti quegli interventi urgenti direstauro statico ed architettonico degli edificiindividuati ed accertati con apposite perizie dispesa dal Ministero per i beni culturali eambientali e dal Ministero dei lavori pubblici.

soppressa. (Cfr. l'articolo 8 del presentetesto)

Soppresso.

Soppresso. (Collocato in identica formula~zione quale comma 1 dell' articolo 15 delpresente testo)

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Atti parlarYJentari ~ Il ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205, 1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere sifa fronte nell'ambito dell'autorizzazione dispesa di cui al comma 3 dello stesso articolo5~quinquies.

4. Ai fini del comma 3 sono considerateresidenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato intera~mente realizzato il rustico, nei limiti dellavolumetria complessivamente autorizzata;

b) vuote, ma destinate a residenza prin~cipale;

c) non abitate in via permanente dalproprietario o affittuario già residente, perchèresidente o dimorante per ragioni di lavoro oimpresa propria o dei familiari, in altrocomune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, ancheall'esercizio di attività artigianali e commercia~li, anche se condotte da terzi.

5. Si considerano distrutti ai fini del comma3 anche gli immobili che, in conseguenza deglieventi calamitosi di cui al medesimo comma 3,siano dichiarati inagibili, in via permanente,dalle competenti autorità in relazione adulteriori rischi idr~geologici.

6. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi dicui ai commi precedenti, gli interessati debbo~no attestare l'importo del danno, medianteperiziq giurata o atto notorio sotto la propriaresponsabilità, e l'avvenuta ricostruzione del~l'immobile dannegiato o distrutto, mediantecertificazione della competente' autorità co~munale.

7. Agli indennizzi relativi agli immobili edunità immobiliari non adibiti a residenzaprincipale, nonchè agli indennizzi competentiad altro titolo, non considerati dal decreto~legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 novembre1987, n.470, o da precedenti disposizioni, siprovvede nella misura e con le modalitàindicate nel Piano e Programma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-putati)

Soppresso. (Collocato in analoga formula-zione quale comma 2 dell' articolo 15 delpresente testo)

Soppresso. (Collocato in analoga formula-zione' quale comma 3 dell' articolo 15 delpresente testo)

Soppresso. (Collocato in diversa formulazio-ne quale comma 4 dell' articolo 15 del presentetesto)

Soppresso. (Collocato in analoga formula-zione quale comma 5 dell' articolo 15 delpresente testo)

2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed inparticolare all'intervento occorrente per lasollecita realizzazione del collegamento Son-dalo~Bormio, sulla strada statale 36, sullastrada statale 340 diramazione Regina, sulla

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Atti parlamentari ~ 12 ~ Senato della Repubblica~ 830,1205,1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Cfr. l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, deltesto approvato dal Senato)

(Cfr. l'articolo 1, comma 3, ottavo periodo,del testo approvato dal Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

strada statale 659, sulla strada statale 470 dellaVaI Brembana, nonchè a quanto occorrenteper la realizzazione dei raccordi funzionaliall'attraversamento di Lecco ed al collegamen~to con l'esistente viabilità, si applicano, finoalla concorrenza di 600 miliardi, le disposizio~ni di cui al comma l~bis dell'articolo 5 deldecreto~legge 1° aprile 1989, n. 121, converti~to dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

3. Le economie, o gli eventuali avanzi,risultanti dalla gestione dei fondi stanziati conil decreto~legge 12 agosto 1983, n. 371, con~vertito dalla legge Il ottobre 1983, n. 546, perle calàmità del 1983 sono portati ad incremen~to delle disponibilità del piano e sono destinatiall'attuazione della legge della regione Lom~bardia 30 novembre 1983, n. 86.

4. La proposta di piano individua la riparti~zione delle risorse per le diverse destinazioni esingoli interventi utilizzando anche le ulterioridisponibilità assicurate da altre leggi ordina~rie, con particolare riguardo ai sistemi diviabilità e trasporto, nonchè di infrastruttureper l'approvvigionamento di fonti energetichea basso inquinamento, e ne assicura il coordi~namento con tutte le altre risorse, comunquedisponibili, nei bilanci o programmi di ammi~nistrazioni pubbliche, anche ad ordinamentoautonomo, enti pubblici, anche economici,nonchè concessionari di pubblici servizi.

5. La proposta di piano individua i criteri perla concessione, entro il limite di lire 100miliardi annui al lordo delle agevolazionifiscali di cui all'articolo 11, dei contributi inconto capitale e delle agevolazioni creditizie dicui al presente articolo e all'articolo 12, edindica le competenze, le procedure e lemodalità di attuazione delle sue previsioni.

6. La quota da riservare alla coperturadell'eventuale minor gettito derivante dall'ap~plicazione dell'articolo Il affluisce all'entratadel bilancio dello Stato.

7. La proposta di piano è trasmessa dallaregione Lombardia, entro 120 giorni dall'en~trata in vigore della presente legge, al Presi~dente del Consiglio dei ministri, per l'attuazio~ne delle disposizioni dell'articolo 2.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

8. Con il decreto del Presidente del Consi~glio dei ministri di cui all'articolo 2 vieneliquidata, a carico delle disponibilità del piano,la spesa occorsa per la sua formazione e neviene disposto il rimborso alla regione Lom~bardia. Nello stesso modo viene disposto per laspesa che la regione Lombardia abbia dovutoaffrontare per la formazione delle proposte dicui all'articolo 3, comma 8.

Art.6.

(Parchi ed aree protette)

1. Al fine della salvaguardia delle aree dimaggiore rilevanza ambientale già identificatecome parchi regionali, riserve naturali e areeprotette istituite con leggi o provvedimentiregionali, nell'ambito del piano di cui all'arti~colo S, la regione Lombardia, contestualmentealla sua adozione, individua misure transitoriedi salvaguardia di tali aree. Le misure rimango~no efficaci sino all'entrata in vigore deglistrumenti di pianificazione territoriale previstiper i parchi stessi.

2. La definizione e la realizzazione di operedi sistemazione idrogeologica nelle aree di cuial comma precedente dovrà altresì avvenirecon l'adozione di tecniche di progettazione edi esecuzione atte a garantire la conservazionedelle caratteristiche naturali dell'ambiente edell'ecosistema locale. A tale scopo gli stralcidi cui all'articolo 3 definiscono i più idoneicriteri di intervento.

3. Gli interventi di sistemazione idrogeologi~ca nelle aree di maggiore rilevanza ambienta~le, di cui al comma 2, si attuano preferibilmen~te con l'impiego di tecniche di bio ingegneria,con particolare riguardo alla sistemazioneidraulica dei corsi d'acqua.

Art.7.

(Valutazione d'impatto ambientale)

(Cfr. l'articolo 1, comma 5, del testo approva~to dal Senato)

l. Ai fini della realizzazione degli interventiprevisti dagli stralci dello schema di bacino di

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Cfr. l'articolo 2, comma l, lettera h), deltesto approvato dal Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

cui all'articolo 3 e dal piano di cui all'articoloS, la regione Lombardia predispone, unita~mente alle proposte, gli studi di impattoambientale ad essi riferiti.

2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosidella Commissione istituita ai sensi dell'artico~lo 18, comma 5, della legge Il marzo 1988,n. 67, formula ai fini delle successive delibera~zioni dell'autorità di bacino e del Consiglio deiMinistri il giudizio di compatibilità ambientalesui programmi di cui al comma 1, nonchèl'elenco delle opere da sottoporre alle proce~dure di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 10 agosto 1988,n. 377, e successive norme integrative. Siapplica la disposizione dell'articolo 6, commaS, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art.8.

(Concessioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le concessionid'acqua per la produzione di energia elettricadei bacini di cui all'articolo 3, comma 1, e irelativi disciplinari, sono adeguati a curadell'autorità di bacino per le finalità di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge18 maggio 1989, n. 183.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge il Ministro deilavori pubblici, di concerto con il Ministrodell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3,comma l, lettere b) e c), della legge 18 maggio1989, n. 183, determina gli interventi e leprescrizioni necessarie per garantire la sicu~rezza dalle esondazioni e il risanamento dal~l'impaludamento dei territori interessati dal~l'impianto Enel di Monastero nei comuni diArdenno, Colorina e Forcola.

3. Fino all'approvazione del piano di bacinodel Po, nei territori di cui all'articolo 1,limitatamente alla Valtellina, non possonoessere rilasciate nuove concessioni di grandiderivazioni d'acqua per la produzione dienergia elettrica.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

Art.3.

1. Gli interventi di cui alla presente leggesono dichiarati di pubblica utilità, urgenti edindifferibili, e sono realizzati nel rispetto dellalegge 13 settembre 1982, n. 646, e successivemodificazioni ed integrazioni, nonchè deivincoli previsti dalla legislazione in materiapaesaggisticaed ambientai e e di tutela delpatrimonio culturale.

(Vedi in analoga formulazione l'articolo 1,comma 6, del testo approvato dal Senato)

2. Per l'attuazione degli interventi ammessial finanziamento del CIPE, di cui all'articolo 1,comma 3, la regione Lombardia si avvale delleprovince di Sondrio, Bergamo, Brescia eComo, delle comunità montane, dei comuni edei loro consorzi, delegando o subdelegando atali enti l'esercizio delle funzioni necessarie,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenzedelle concessioni di grandi derivazioni relativead impianti siti nel territorio di cui all'articolo1, l'Enel rinuncia ad avvalersi della facoltàprevista dall'articolo 1 della predetta legge.

Soppresso.

Art.9.

(Norme per la formazione e l'attuazione deglistralci e del piano.di ricostruzione e sviluppo)

1. Al fine di garantire i necessari elementi diconoscenza per l'elaborazione del piano gliorgani e i servizi tecnici delle amministrazionidello Stato, o da esse dipendenti, prestano lanecessaria collaborazione a favore della regio~ne Lombardia. Quest'ultima fornisce alle am.ministrazioni statali interessate gli elementiutili per l'acquisizione delle conoscenze neces.sarie. Analogamente la regione Lombardiafornisce all'autorità di bacino, ai fini dellaredazione degli stralci di cui all'articolo 3, glielementi utili acquisiti dagli studi compiuti. Asua volta l'autorità di bacino, ai fini delle suedeterminazioni, procederà alle opportune con~sultazioni con la regione Lombardia e con glienti locali.

2. La regione Lombardia delega di normal'attuazione degli interventi agli enti locali eloro consorzi, nonchè alle comunità montane.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI~ DOCUME.NTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

ed assegnando gli interventi di attuazioneanche in deroga al riparto ordinario dellecompetenze. La regione Lombardia opereràd'intesa con la provincia autonoma di Bolzanoai fini del necessario coordinamento territoria~le. Con legge della regione Lombardia sarannodefinite le procedure semplificate di disciplinadegli interventi, le modalità del controllo edella verifica contabile degH interventi pro~grammati, l'esercizio dei poteri sostitutivi nelcaso di inerzia o di inadempimento deisoggetti obbligati. Alla realizzazione degli in~terventi si potrà procedere mediante accordidi programma e convenzioni di esecuzione.

3. Il termine per il controllo degli atti degliorgani regionali e locali, sottoposti soltanto acontrollo di legittimità secondo le leggi 'vigen~ti, è ridotto della metà.

4. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tuttii contributi concessi a qualsiasi titolo ad entipubblici, società e privati in attuazione deiprogrammi dovranno essere resi noti median~te pubblicazione in una sezione speciale delBollettino Ufficiale della regione Lombardia odella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita~liana.

5. L'approvazione del Piano e Programma diçui all'articolo 1, qualora gli interventi pro~grammati non risultino conformi alle previsio~ni urbanistico~edilizie comunali, costituisceapprovazione di specifica variante degli stessi.Qualora si tratti di opere pubbliche o dirilevante interesse pubblico, individuate cometali dal medesimo Piano e Programma, darealizzare in aree assoggettate alla tutela di cuialla legge 29 giugno 1939, n.1497, comeintegrata dal decreto~legge 27 giugno 1985,n. 312, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè assoggetta~te al vincolo idrogeologico di cui al regiodecreto~legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l'ap~provazione del Piano e Programma ha valoredi autorizzazione rilasciata ai sensi dellepredette leggi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

Soppresso.

3. Tutti gli atti devono essere pubblici. Icontributi concessi a qualsiasi titolo devonoessere resi noti mediante pubblicazione sulBollettino ufficiale della regione Lombardia esulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Soppresso.

4. Per l'attività di rilevamento e monitorag~gio a cura del servizio geologico regionale èautorizzato, a scomputo dell'autorizzazione di

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Atti parlamentari ~ 17 ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205,1252e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

Art.4.

1. Alle nuove imprese artigiane ed industria~li, ivi comprese quelle turistiche e ricettive,nonchè quelle esercenti servizi di trasporto afune, che si insediano nei territori indicatinell'articolo 1 è concessa l'esenzione decenna~le dall'imposta locale sui redditi, nonchè, perlo stesso periodo di tempo, la riduzione allametà dell'imposta sul reddito delle personefisiche e dell'imposta sul reddito delle personegiuridiche. Per le imprese già esistenti nei dettiterritori alla data del 18 luglio 1987 l' esenzio~ne e la riduzione d'imposta sono accordate peril reddito derivante dalla ricostruzione, dallariattivazione, dall'ampliamento o dalla trasfor~mazione delle strutture produttive. Le impreseche svolgono attività produttiva di reddititotalmente o parzialmente esenti ai sensi delpresente comma devono tenere la contabilitàin modo che sia possibile determinare separa~tamente la parte di utili attribuibile a taleattività. Le esenzioni previste dal presentecomma decorrono dall'esercizio di entrata infunzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nelperiodo di cui al comma 5 la parte nonsuperiore al 70 per cento degli utili dichiaratidalle imprese o enti obbligati alla tenuta dellescritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

spesa di cui all'articolo 1, comma 1, unostanziamento a favore della regione Lombar~dia, di importo pari a lire 5 miliardi, in ragionedi un miliardo per ciascuno degli anni dal1990 al 1994.

Art. 10.

(Relazione al Parlamento)

1. L'autorità di bacino del Po e la regioneLombardia presentano al Parlamento unarelazione annuale sull'attuazione della presen~te legge.

Art. 11.

(Disposizioni fiscali)

1. Alle nuove imprese che si insediano neiterritori indicati nell'articolo 1 e che rientranonei criteri e nelle localizzazioni che a tal finesono disposti nel piano di cui all'articolo 5 èconcessa, osservati i limiti previsti dal comma5 del predetto articolo 5, l'esenzione decenna~le dall'imposta locale sui redditi, nonchè, perlo stesso periodo di tempo, la riduzione allametà dell'imposta sul reddito delle personegiuridiche. Per le imprese già esistenti nei dettiterritori alla data del 18 luglio 1987 l' esenzio~ne e la riduzione di imposta sono accordateper il reddito derivante dalla ricostruzione,dalla riattivazione, dall'ampliamento o dallatrasformazione delle strutture produttive. Leagevolazioni previste dal presente commadecorrono dall'inizio di entrata in funzionedelle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nelperiodo di cui al comma 5 la parte nonsuperiore al 50 per cento degli utili dichiaratidalle imprese o enti obbligati alla tenuta dellescritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del

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Atti parlamentari ~ 18 ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205, 1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modifica~zioni ed integrazioni, o che abbiano optato ooptino per la tenuta della contabilità ordinaria,direttamente impiegata nella costruzione, am~pliamento o riattivazione di impianti, nell'ac~quisto di attrezzature e macchinari nei territo~ri di cui all'articolo 1 è esente dall'impostalocale sui redditi. L'esenzione compete finoalla concorrenza del costo delle opere, degliimpianti, dei macchinari ed attrezzature. Perottenere la predetta esenzione i soggetti aventidiritto debbono richiederla espressamente insede di dichiarazione annuale, - indicando laparte di utili che intendono investire. Per iredditi prodotti negli anni 1987 e 1988 ladomanda deve essere presentata con appositaistanza al competente ufficio per le imposteentro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge. L'esenzione decade se ilre investimento non è eseguito entro il secondoesercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito del~le persone fisiche le agevolazioni si applicanoanche ai redditi prodotti in forma associata. Inogni caso le esenzioni e le riduzioni di impostapreviste dai commi 1 e 2 si applicano limitata~mente all'ammontare del reddito prodotto neiterritori di cui all'articolo 1 e risultante dalladichiarazion.e presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati adinsediamenti produttivi sono soggetti alleimposte di registro, ipotecarie e catastali nellamisura fissa. Salvo il caso di forza maggiore,l'acquirente decade da tali benefici qualora gliinsediamenti produttivi per i quali l'agevola~zione viene concessa non siano realizzati entrotre anni dall'acquisto. La realizzazione di dettiinsediamenti viene attestata dalla competenteamministrazione comunale. Nei luoghi ove sieseguono i lavori di bonifica previsti dall'arti~colo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settem~bre 1987, n. 384, convertito, con modificazio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modifica~zioni ed integrazioni, o che abbiano optato ooptino per la tenuta della contabilità ordinaria,direttamente impiegata nella costruzione, am~pliamento o riattivaziohe di impianti, nell'ac~quisto di attrezzature e macchinari nei territo~ri di cui all'articolo 1 è esente dall'impostalocale sui redditi, dall'imposta sui redditi dellepersone fisiche e dall'imposta sul reddito dellepersone giuridiche. L'esenzione compete finoalla concorrenza del costo delle opere, degliimpianti, dei macchinari ed attrezzature. Perottenere la predetta esenzione i soggetti aventidiritto debbono richiederla espressamente insede di dichiarazione annuale, indicando, inapposito fondo iscritto nel passivo del bilan~cio, la parte di utili che intendono investire.Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 ladomanda deve essere presentata con appositaistanza al competente ufficio per le imposteentro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge. L'esenzione decade se ilre investimento non è eseguito entro il secondoesercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul redditodelle persone fisiche le agevolazioni si applica~no anche ai redditi prodotti in forma associata.In ogni caso le esenzioni e -le riduzioni diimposta previste dalle precedenti disposizionidel presente articolo si applicano limitatamen~te all'ammontare del reddito prodotto néiterritori di cui all'articolo 1 e risultante dalladichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati adinsediamenti produttivi sono soggetti alle im~poste di registro, ipotecarie e catastali nellamisura fissa. Salvo il caso di forza maggiore,l'acquirente decade da tali benefici qualora gliinsediamenti produttivi per i quali l'agevola~zione viene concessa non siano realizzati entrotre anni dall'acquisto. La realizzazione di dettiinsediamenti viene attestata dalla competenteamministrazione comunale. Nei luoghi ove sieseguono i lavori di bonifica previsti dall'arti~colo 4, comma 8, del decreto~legge 19 seitem~bre 1987, n. 384, convertito, con modificazio~

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Atti parlamentari ~. 19 ~ Senato della Repubblica ~ 830, 1205, 1252 e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

ni, dalla legge 19 novembre 1987, n.470, gliatti di trasferimento di proprietà conclusi ascopo di ricomposizione fondiaria sono esentida INVIM e soggetti alle imposte di registro,ipotecarie e catastali nella misura fissa. Larispondenza dell'atto alla finalità indicata ècertificata dalla comunità montana competen~te per territorio. L'atto di trasferimento puòessere. rogato dal dipendente della comunitàmontana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolosi riferiscono alle iniziative poste in essere nelperiodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'impostaerariale sul consumo dell'energia elettrica dicui all'articolo 3 del decreto~legge 6 ottobre1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicem~bre 1948, n. 1387, nonchè il sovrapprezzotermico, si applicano alle imprese di cui alcomma 1 del presente articolo in ragione dellametà, per un decennio dalla data di entrata invigore della presente legge.

Art. S.

1. Il recupero delle somme dovute pertributi e per contributi il cui pagamento è statosospeso in forza delle ordinanze del Ministroper il coordinamento della protezione civile8settembre 1987, n. 1142jFPC, pubblicata nellaGazzella Ufficiale della Repubblica italianan. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre1987, n. 1316jFPC, pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31dicembre 1987, come integrata e modificatadall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317 jFPC,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub~blica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20luglio 1988, n. 1509jFPC, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 180 del 2 agosto 1988, come modificatadall'ordinanza 30 luglio 1988, n.1516jFPC,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub~blica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30dicembre 1988, n. 1627jFPC, pubblicata nella

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

ni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gliatti di trasferimento di proprietà conclusi ascopo di ricomposizione fondiaria sono esentida INVIM e soggetti alle imposte di registro,ipotecarie e catastali nella misura fissa. Larispondenza dell'atto alla finalità indicata ècertificata dalla comunità montana competen~te per territorio.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolosi riferiscono alle iniziative poste in essere nelperiodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre1994.

6. Identico.

Soppresso.

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Atti parlamentari ~ 20 ~ Senato della Repubblica ~ 830,1205,1252e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, me~diante il pagamento di sedici rate trimestraliuguali scadenti l'ultimo giorno del mese diciascun trimestre. La scadenza della primarata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle personefisiche, per l'imposta sul reddito delle personegiuridiche e per l'imposta locale sui redditidovute in base a dichiarazione per i periodi diimposta in corso nel periodo di tempocompreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31dicembre 1988, in quattro anni, in base adiscrizione a ruolo di complessive venti rateuguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile,giugno, settembre, novembre di ciascun anno.La scadenza della prima rata è fissata al mesedi febbraio 1990.

2. Il recupero delle somme di cui al comma1 avverrà senza corresponsione di interessi,soprattasse e altri oneri.

3. Le somme il cui pagamento è statodifferito dalle ordinanze indicate nel comma 1non costituiscono reddito imponibile.

4. Le dichiarazioni relative all'imposta sulvalore aggiunto, all'imposta sul reddito dellepersone fisiche, all'imposta sul reddito dellepersone giuridiche, all'imposta locale sui red~diti, nonchè le dichiarazioni dei sostitutid'imposta, i cui originari termini di presenta~zione sono stati prorogati o differiti dalleordinanze indicate nel comma 1, si considera~no tempestive se presentate entro il 31 dicem~bre 1988.

5. La disposizione dell'articolo 7~bis deldecreto~legge 12 dicembre 1988, n. 526, con~vertito, con modificazioni, dalla legge 10febbraio 1989, n.44, si intende riferita ancheagli aggi sui versamenti diretti nonchè all'inte~grazione di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

Art.6.

1. Ad integrazione di quanto disposto dal~l'articolo 2, comma 1, lettera e), alle imprese

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

Art. 12.

(Finanziamenti agevolati)

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'ar~ticolo 5, comma 1, lettera c), alle imprese

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Atti parlamentari ~ 21 ~ Senato della Repubblica ~ 830,1205,1252e 1316.B

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

industriali, commerciali, artIgiane, alberghie~re, di servizi, turistiche e ricettive, nonchè aquelle esercenti servizi di trasporto a fune, cherealizzano investimenti nel periodo di cuiall'articolo 4, comma S, nei comuni delleprovince di Sondrio, Como, Bergamo e Bre~scia, individuati ai sensi dell'articolo l, posso~no essere concessi dagli istituti di credito amedio termine finanziamenti a tasso di interes~se agevolato, pari al 25 per cento del tasso diriferimento di cui all'articolo 20 del decretodel Presidente della Repubblica 9 novembre1976, n. 902, per un importo non superiore al70 per cento dell'investimento globale, com~prendente gli investimenti fissi, gli investimen~ti in materiali e, nella misura massima del 40per cento degli investimenti fissi, le scorte dimaterie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non puòessere inferiore a lire 50 milioni. La duratanon può superare i dieci anni di cui almassimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini dellaconcessione ed erogazione del contributo inconto interessi, alle disposizioni del decretodel Presidente della Repubblica 9 novembre1976, n. 902, e successive modificazioni edintegrazioni, in quanto compatibili.

4. La regione Lombardia concede all'istitutofinanziatore, secondo modalità e procedureche saranno stabilite dalla Regione stessad'intesa con il Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, un contributo inconto interessi pari alla differenza fra la rata diammortamento calcolata al tasso di riferimen~to e la rata prevista nel piano di ammortamen~to calcolato al tasso agevolato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-putati)

rientranti nei criteri a tal fine dettati dal pianodi cui all'articolo 5 che realizzano investimentinel periodo di cui all'articolo Il, comma S, neicomuni delle province di Sondrio, Como,Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'ar~ticolo l, possono essere concessi dagli Istitutidi credito a medio termine finanziamenti atasso di interesse agevolato, pari al 25 percento del tasso di riferimento di cui all'articolo20 del decreto del Presidente della Repubblica9 novembre 1976, n. 902, per un importo nonsuperiore al 70 per cento dell'investimentoglobale, comprendente gli investimenti fissi,gli investimenti in materiali e, nella misuramassima del 40 per cento degli investimentifissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non puòessere infériore a lire 100 milioni. La duratanon può s\lperare i dieci anni di cui almassimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini dellaconcessione ed erogazione del contributo inconto interessi, alle disposizioni del decretodel Presidente della Repubblica 9 novembre1976, n. 902, e successive modificazioni edintegrazioni, in quanto compatibili; in ognicaso non operano i limiti dimensionali di cuiagli articoli 6 e 8 dello stesso decreto delPresidente della Repubblica.

4. La regione Lombardia concede all'istitutofinanziato re, osservati i limiti previsti dall'arti-colo S, comma S, secondo modalità e procedu~re che saranno stabilite dalla regione stessad'intesa con il Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, un contributo inconto interessi pari alla differenza fra la rata diammortamento calcolata al tasso di riferimen-to e la rata prevista nel piano di ammortamen-to calcolato al tasso agevolato.

5. La concessione dei finanziamenti di cui alpresente articolo è soggetta alla verifica daparte degli organismi competenti dell'esisten-za e titolarità di ogni provvedimento autorizza-torio previsto dalle normative in materiaurbanistica e ambientale per il legittimo

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

5. L'applicazione delle medesime agevola~zioni è subordinata altresì alla assunzionedell'impegno da parte dell'impresa beneficia~ria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Le provvidenze disposte con i programmiregionali non sono cumulabili con quellepreviste allo stesso titolo da altre leggi statali eregionali.

Art.7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata aconcedere mutui agli enti locali di cui all'arti~colo 1, comma 1, sulla base del Piano eProgramma e dei progetti operativi approvatiai sensi della presente legge e secondo specifi~ci accordi di programma stipulati tra la Cassadepositi e prestiti e la regione Lombardia.

2. L'ammontare degli ammortamenti deiprestiti verrà portato a scomputo dell'auto~rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, com~ma 1.

Art.8.

1. Al fine di completare le opere di protezio~ne dell'abitato e di ripristino delle infrastruttu~re di urbanizzazione primaria, igienico~sanita~rie, nonchè di ricostruzione del tessuto urbanoe architettonico di uso pubblico di partedell'abitato di via Canove, distrutto dalle franedel maggio 1983, è attribuita al Comune diTeglio la somma di lire 1.500 milioni adintegrazione e completamento degli interventistraordinari già predisposti con finanziamentodello Stato. All'onere si farà fronte, per l'anno1989, nell'ambito dell'autorizzazione di spesadi cui all'articolo 1, comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

esercIzIO delle attività d'impresa per cui èrichiesto il beneficio.

6. Identico.

7. Analoghe agevolazioni a quelle previstenei precedenti commi possono essere conces~se per operazioni di finanziamento poste inessere con la forma delleasing finanziario.

8. Identico.

Soppresso.

(Collocato in diversa formulazione qualecomma 3 dell'articolo 13 del presente testo)

(Collocato in identica formulazione qualecomma 4 dell'articolo 13 del presente testo)

Soppresso.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

Art.9.

1. Al fine di procedere al miglioramentodella regolazione delle acque del lago di Cornoe consentire la regolazione automatizzata delsuo bacino idrografico fino alla diga di Olgina~te e l'esecuzione di opere di protezione conparticolare riguardo alla città di Corno, èassegnato all'Amministrazione provinciale diCorno uno stanziamento di lire 20 miliardi, inragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10miliardi per il 1990. All'onere si farà frontenell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 1, comma 1, e della previsione delPiano e Programma di cui all'articolo l,comma 3.

2. L'Amministrazione provinciale di Cornosarà tenuta a coordinare gli studi, i progetti egli interventi di cui al comma 1 con le funzionidelle autorità amministrative aventi competen~za sul bacino predetto, dandone comunicazio~ne alla regione Lombardia.

Art. 10.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivantiagli enti locali, il fondo ordinario per lafinanza locale di cui al decreto~legge 2 marzo1989, n.66, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incremen~tato per l'anno 1989 del complessivo importodi lire 20 miliardi quale contributo straordina~rio, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione dilire 1 miliardo a favore della provincia diSondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi elire 15 miliardi in favore delle comunitàmontane e dei comuni appartenenti ai territoridi cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità monta~ne ed ai comuni sono ripartite per il 40 percento in proporzione alla superficie territoria~

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 3, comma l, del pres~ntetesto)

Art. 13.

(Disposizioni per gli enti locali)

1. Per far. fronte ai maggiori oneri derivantiagli enti locali, il fondo ordinario per lafinanza locale di cui al decreto~legge 2 marzo1989, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incremen~tato per l'anno 1989 del complessivo importodi lire 20 miliardi quale contributo straordina~rio, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione dilire 1 miliardo a favore della provincia diSondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi elire 15 miliardi a favore delle comunitàmontane e dei comuni appartenenti ai territoridi cui all'articolo 1. Il relativo onere verràportato a scomputo dell'autorizzazione di spe~sa di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le somme spettanti alle comunità monta~ne ed ai comuni sono ripartite per il 40 percento in proporzione alla superficie territoria~

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

le e per il 60 per cento in proporzione allapopolazione residente al 31 dicembre 1987quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativoonere verrà portato a scomputo dell'autorizza~zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

(Vedi in diversa formulazione l'articolo 7,comma 1, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in identica formulazione l'articolo 7,comma 2, del testo approvato dal Senato)

Art. 11.

1. I contratti di formazione e lavoro stipulatiper attività da compiersi nei territori di cui allapresente legge in forza dell'articolo 15 dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogatiper un periodo massimo di tre anni. Allerelative occorrenze provvede la regione Lom~bardia nell'ambito del Piano e Programma dicui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'arti~colo 2, comma 1, lettera f), la regioneLombardia può procedere all'istituzione di unistituto di ricerca per l'ecologia e l'economiaapplicate alle aree alpine. Le spese di impiantosono poste a carico dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 1, comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

le e per il 60 per cento in proporzione allapopolazione residente al 31 dicembre 1987quale risultante dai dati dell'ISTAT.

3. La Cassa dep'ositi e prestiti è autorizzata aconcedere mutui agli enti locali di cui all'arti~colo 1, comma 1, sulla base del piano di cuiall'articolo 5 e dei progetti operativi ai sensidella presente legge e secondo specifici accor~di stipulati tra la Cassa depositi e prestiti,anche in deroga alle norme del suo ordina~mento, e la regione Lombardia.

4. L'ammontare degli ammortamenti deiprestiti verrà portato a scomputo dell'autoriz~zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 14.

(Contratti di formazione e lavoroe istituto di ricerca)

1. I contratti di formazione e lavoro stipulatiper attività da compiersi nei territori di cui allapresente legge in forza dell'articolo 15 dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresiquelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purchèstipulati successivamente alle eccezionali av~versità atmosferiche del luglio 1987, sonoprorogati per un periodo massimo di tre anni.Alle relative occorrenze provvede la regioneLombardia nell'ambito del piano di cui all'arti~colo 5.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'artico~lo 5, comma 1, lettera d), la regione Lombar~dia può procedere all'istituzione di un istitutodi ricerca per l'ecologia e l'economia applica~te alle aree alpine. Le spese di impianto sonoposte a carico dell'autorizzazione di spesa dicui all'articolo 1, comma 1.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re-pubblica)

(Vedi in identica formulazione l'articolo 2,comma 3, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in analoga formulazione l'articolo 2,comma 4, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in analoga formulazione l'articolo 2,comma 5, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in diversa formulazione l'articolo 2,comma 6, del testo approvato dal Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-putati)

Art. 15.

(Indennizzi)

1. Il Ministro per il coordinamento dellaprotezione civile provvede alla corresponsionedegli indennizzi definitivi relativi agli interven-ti di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1,lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987,n. 384, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 novembre 1987, n. 470, al cui oneresi fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione dispesa di cui al comma 3 dello stesso articolo5-quinquies.

2. Ai fini del comma 1 sono considerateresidenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamen-te realizzato il rustico, nei limiti della volume-tria complessivamente autorizzata;

b) vuote, ma destinate a residenza princi-pale;

.c) non abitate in via permanente dalproprietario o affittuario già residente, perchèresidente o dimorante per ragioni di lavoro oimpresa propria o dei familiari, in altrocomune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche

all' esercizio di attività artigianali e commercia-li, anche se condotte da terzi.

3. Si considerano distrutti ai fini del comma1 anche gli immobili che, in conseguenza deglieventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma1, siano dichiarati inagibili, in via permanente,dalle competenti autorità in relazione adulteriori rischi idrogeologici.

4. Nel caso in cui le regioni non abbianoadempiuto a quanto stabilito dall'articolo5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1Q settembre 1987, n. 384, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 novembre1987, n. 470, ai fini dell'erogazione degliindennizzi di cui ai commi precedenti, gliinteressati debbono attestare l'importo deldanno ed il nesso di causalità mediante periziagiurata o atto notorio sotto la propria respon-sabilità. In relazione a quanto svolto ai sensidell'articolo 5~quinquies, comma 1, lettera b),

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Vedi in analoga formulazione l'articolo 2,

c.omma 7, del testo approvato dal Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

del decreto~legge 19 settembre 1987, n. 384,convertito, con modificazioni, dalla legge 19novembre 1987, n. 470, le regioni trasmettonoal Ministro per il coordinamento della prote-zione civile gli elenchi degli aventi dirittoall'indennizzo e del contributo spettante aciascuno di essi e gli elenchi dei peritiincaricati dell'accertamento dei danni e delcompenso spettante ad ognuno di essi.

5. Agli indennizzi relativi agli immobili edunità immobiliari non adibiti a residenzaprincipale, nonchè agli indennizzi competentiad altro titolo, non considerati dal decreto~legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 novembre1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, siprovvede nella misura e con le modalitàindicate nel piano di cui all'articolo 5.

6. Le procedure previste dal presente artico~Io sono comunque soggette alle formalitàpreviste dall'articolo l1~bis, comma 1, letterea) e b), del decreto~legge 19 settembre 1987,n. 384, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 16.

(Interventi per la provincia di Novara)

1. Per intervent.i di ricostruzione nei comunidella provincia. di Novara, come individuati aisensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, con~vertito, con modificazioni, dalla legge 19novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezio~nali avversità atmosferiche del mese di agosto1987, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardinel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 edi lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal1991 al 1994.

2. Nei limiti della predetta autorizzazione dispesa la regione Piemonte, sentiti gli entilocali interessati, elabora ed approva un pro~gramma comprendente:

a) il completamento delle opere finanziateai sensi del decreto~legge 19 settembre 1987,

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-putati)

n. 384, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 novembre 1987, n. 470;

b) interventi di carattere socio~economicovolti al raggiungimento degli obiettivi di cuiall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d)ed e).

3. Il programma è approvato dalla regionePiemonte, previo parere favorevole dell'autori-tà di bacino per quanto riguarda gli interventidi cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed èimmediatamente eseguibile nell'ambito delledisponibilità finanziarie previste dalla presentelegge.

4. Nell'ambito del programma e per lefinalità dell'articolo 3 della legge 19 maggio1989, n. 183, la regione Piemonte:

a) definisce le somme destinate all'attua~zione degli interventi di cui agli schemiprevisionali previsti dall'articolo 31 della pre~detta legge, per il bacino idrografico del fiumeToce utilizzando anche le disponibilità assicu~rate in attuazione della medesima legge;

b) determina i lavori da eseguire conassoluta priorità nel predetto bacino, nell'am-bito degli interventi di cui alla lettera c)dell'articolo 31 della medesima legge.

5. L'autorità di bacino predispone entro 120giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge lo stralcio dello schema previ~sionale per il predetto bacino e lo trasmetteper l'approvazione al Consiglio dei ministri.Qualora l'autorità di bacino non provveda neitermini previsti, la regione Piemonte, previoinvito a provvedere, trasmette al Presidentedel Consiglio dei ministri la propria proposta.

6. Per gli interventi da eseguire in provinciadi Novara valgono le norme previste dagliarticoli 6 e 7.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa ~elcomma 1, vengono estese altresì ai comunidella provincia di Novara di cui al comma 1 ledisposizioni di cui agli articoli 12 e 17,intendendosi riferito alla regione Piemonteogni riferimento alla regione Lombardia dei

.

suddetti articoli.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

(Vedi in identica formulazione 1'articolo 1,comma 7, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in diversa formulazione 1'articolo 1,comma 8, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in analoga formulazione l'articolo 1,comma 9, del testo approvato dal Senato)

(Vedi in analoga formulazione l'articolo 1,comma 10, del testo approvato dal Senato)

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione dellapresente legge nel triennio 1989~ 1991, pari a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

Art. 17.

(Contributi e prestiti comunitari ed esteri)

1. Il Ministro per il coordinamento dellepolitiche comunitarie, d'intesa con la regioneLombardia, cura l'attivazione delle procedureper favorire l'erogazione di contributi e finan~ziamenti della Comunità economica europeaper la realizzazione delle iniziative di ricostru~zione e sviluppo socio~economico delle areeinteressate dalla presente legge, assumendo,ove necessario, le iniziative relative alla predi~sposizione, d'intesa con le amministrazioniinteressate, dei progetti beneficiari dei suddet~ti contributi e finanziamenti.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa dicui all'articolo 1, comma 1, ed entro il limitedel controvalore in lire italiane fissato conproprio decreto dal Ministro del tesoro, èautorizzato il ricorso ai prestiti della Bancaeuropea degli investimenti (BEI). L'onere diammortamento, per capitale ed interessi, deipredetti prestiti viene iscritto in appositocapitolo dello stato di previsione del Ministerodel tesoro. Il controvalore in lire dei prestitistessi verrà portato a scomputo dell'autoriz?:a~zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato astipulare con la BEI una convenzione perstabilire le condizioni generali, i criteri e lemodalità di presentazione delle domande, diimpiego e di ripartizione dei prestiti che ilMinistro del tesoro e gli altri soggetti da essodesignati possono contrarre con la BEI ai sensidel comma 2.

4. Può altresì essere concessa, nei limiti deifondi all'uopo accantonati sullo stanziamentodi cui all'articolo 1, comma 1, la copertura delrischio di cambio nel caso di prestiti esteri odella Comunità economica europea stipulatiper il finanziamento di interventi previsti dalpiano di cui all'articolo 5.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dellapresente legge nel periodo 1989~1992 si prov~

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Re~pubblica)

lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,si provvede mediante corrispondente riduzio~ne dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1989~1991, al capitolo 9001dello stato di previsione del Ministero deltesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzandol'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato adapportare con propri decreti le occorrentivariazioni di bilancio.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giornostesso della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de~putati)

vooe, quanto a lire 250 miliardi per l'anno1989 mediante riduzione dello stanziamentoiscritto al capitolo 9001 dello stato di previsio~ne del Ministero del tesoro per il medesimoanno, all'uopo utilizzando l'apposito accanto~namento, e quanto a lire 265 miliardi per

l'anno 1990 ed a li,re 450 miliardi per ciascunodegli anni 1991 e 1992 mediante corrisponden~te riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 1990~1992, al capitolo9001 dello stato di previsione del Ministero deltesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lospecifico accantonamento.

2. Identico.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

Identico.


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