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DDL S. 1070 · 2018-03-19 · 1.3.2.1.24. 2ª€Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155...

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1070 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati 19/03/2018 - 01:33
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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 1070

    Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

    19/03/2018 - 01:33

  • Indice

    1. DDL S. 1070 - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 4

    1.2.1. Testo DDL 1070 5

    1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A 10

    1.2.3. Testo approvato 1070 (Bozza provvisoria) 18

    1.3. Trattazione in Commissione 20

    1.3.1. Sedute 21

    1.3.2. Resoconti sommari 26

    1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 27

    1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013 28

    1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 04/12/2013 46

    1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 10/12/2013 53

    1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) dell'11/12/2013 61

    1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013 67

    1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014 82

    1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014 88

    1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 05/03/2014 107

    1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014 121

    1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014 128

    1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014 136

    1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/04/2014 143

    1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014 148

    1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014 171

    1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014 185

    1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) dell'11/06/2014 193

    1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014 199

    1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014 209

    1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014 216

    1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014 231

    1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014 235

    1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 147 (pom.) del 30/09/2014 242

    1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/10/2014 250

  • 1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/10/2014 261

    1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014 276

    1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 05/11/2014 284

    1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 160 (nott.) del 05/11/2014 298

    1.4. Trattazione in consultiva 313

    1.4.1. Sedute 314

    1.4.2. Resoconti sommari 317

    1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 318

    1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del

    04/03/2014 319

    1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 19/03/2014 322

    1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri) del

    25/03/2014 327

    1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/03/2014 329

    1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del

    24/06/2014 335

    1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014 340

    1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del

    04/11/2014 348

    1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 350

    1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/04/2014 351

    1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 200 (pom.) del 02/04/2014 355

    1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (pom.) del 17/06/2014 360

    1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 313 (ant.) del 19/11/2014 366

    1.5. Trattazione in Assemblea 368

    1.5.1. Sedute 369

    1.5.2. Resoconti stenografici 370

    1.5.2.1. Seduta n. 337 (pom.) del 22/10/2014 371

    1.5.2.2. Seduta n. 348 (pom.) dell'11/11/2014 453

    1.5.2.3. Seduta n. 354 (ant.) del 19/11/2014 570

    1.5.2.4. Seduta n. 355 (pom.) del 19/11/2014 621

    1.5.2.5. Seduta n. 356 (ant.) del 20/11/2014 681

  • 1. DDL S. 1070 - XVII Leg.

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 1070 - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 1070XVII Legislatura

    Disciplina della responsabilità civile dei magistratiTitolo breve: Responsabilità civile dei magistrati

    Iter20 novembre 2014: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)Successione delle letture parlamentariS.1070 assorbe S.315, S.374

    approvatoC.2738 assorbe C.990, C.1735, C.1850, C.2140

    approvato definitivamente. Legge

    Legge n. 18/15 del 27 febbraio 2015, GU n. 52 del 4 marzo 2015.

    Iniziativa ParlamentareEnrico Buemi ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE )CofirmatariRiccardo Nencini ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ), Fausto Guilherme Longo ( Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE )NaturaordinariaPresentazionePresentato in data 1 ottobre 2013; annunciato nella seduta pom. n. 118 del 3 ottobre 2013.Classificazione TESEORESPONSABILITA' CIVILE , MAGISTRATIArticoliCOMPETENZA (Art.1), REATI (Art.1), CORTE DI CASSAZIONE (Art.1), COMPETENZA DEIGIUDICI (Art.1), PUBBLICO MINISTERO (Art.1), CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Art.1),UNIONE EUROPEA (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.3, 5), PROCEDIMENTIDISCIPLINARI (Art.4), PROCEDIMENTI RELATIVI A MAGISTRATI (Art.4),RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Artt.5, 6), CORTE DEI CONTI (Artt.5,6), RISARCIMENTO DI DANNI (Artt.5, 6)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Lucio Barani (GAL) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2013)

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42039.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40062http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40303http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45021http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40965http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42565http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43214http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44047http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;18http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=22863http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=72

  • (fino al 23 dicembre 2013).Relatore alla Commissione Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato contodella nomina il 3 dicembre 2013) .Relatore di maggioranza Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominatonella seduta nott. n. 160 del 5 novembre 2014 (proposto testo modificato S.1070 ed assorbimento altriddl).Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Presentato il testo degli articoli il 7 novembre 2014; annuncio nella seduta pom. n. 348 dell'11novembre 2014.AssegnazioneAssegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 18 ottobre 2013.Annuncio nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 3

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=2

  • 1.2. Testi

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 4

  • 1.2.1. Testo DDL 1070collegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1070DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori BUEMI , NENCINI e Fausto Guilherme LONGOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013Disciplina della responsabilità civile dei magistratiOnorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende intervenire sul sistema sin qui disciplinatodalla legge 13 aprile 1988, n. 117, che regola il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio dellefunzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati. Come è noto, tale apparato normativo fuintrodotto nel nostro ordinamento a seguito di referendum abrogativo, che incise, eliminandole, sullenorme del codice di procedura civile che disciplinavano l'irresponsabilità del magistrato per danniderivanti dall'esercizio delle funzioni giudiziarie. Con l'attuale sistema, il cittadino può agire soltantocontro lo Stato e non direttamente contro il magistrato; in caso di condanna lo Stato può esercitare larivalsa sul magistrato, il cui comportamento ha dato origine alla condanna.È a tutti noto in proposito come la legge n. 117 del 1988 abbia avuto, per varie ragioni, una scarsissimaapplicazione e come la stessa preveda una responsabilità indiretta del magistrato per l'esercizio dellesue funzioni solo in caso di dolo o di colpa grave oppure per diniego di giustizia, stabilendo altresì chein nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle provepossa dare luogo a responsabilità (cosiddetta «clausola di salvaguardia»). Una cattiva difesa nazionaledinanzi alla Corte di Lussemburgo fece il resto: in luogo di circoscrivere la controversia fallimentare alcaso abnorme da cui aveva avuto origine (il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo,richiesto legittimamente dalla parte privata ed inopinatamente escluso dalla Corte di cassazione), loStato italiano convenuto a Strasburgo invocò la predetta clausola di salvaguardia per sottrarre l'errorecompiuto dai supremi giudici ad ogni scrutinio, nazionale od europeo. Col risultato di scatenare controlo Stato italiano la produzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea: essa, intema di responsabilità per le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali in contrasto con il dirittodell'Unione, si articola ora nelle sentenze Köbler (Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01),Traghetti del Mediterraneo (Corte Giust. 13 giugno 2006, causa C-173/03) e Commissione europeacontro Repubblica italiana (Corte Giust. 24 novembre 2011, causa C-379/10). Per esse i giudici --come tutti gli organi statali, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali -- sono tenuti adisapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell'Unione fornito di efficacia diretta,ovvero, ove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimentinecessari ad assicurare ed agevolare la piena efficacia di tale diritto, proprio al fine di non determinareuna responsabilità dello Stato in tal senso. La Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilitàdello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unioneimputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti dainterpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organogiurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensidell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionatinell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1070

    Senato della Repubblica Pag. 5

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/719974/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri perviolazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.È sicuramente opportuno esaminare gli aspetti sui quali la Corte di giustizia si è pronunciata proprioperché ha valutato la compatibilità della cosiddetta «clausola di salvaguardia», la quale esclude che percerte attività del giudice sia configurabile alcuna forma di responsabilità né dello Stato né, tantomeno,del magistrato. La Corte ha ritenuto che, allorché nell'esercizio di tali attività (interpretazione dellenorme e valutazione dei fatti e delle prove) venga a realizzarsi una violazione manifesta del dirittovigente dell'Unione europea l'esclusione della responsabilità dello Stato si pone in contrasto con iprincìpi della stessa Unione. La Corte ha pure ritenuto in contrasto con il diritto l'ipotesi in cui talelimitazione conduca a escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato in casi in cui siacommessa una violazione manifesta del diritto vigente. La Corte ha specificato altresì che, allo scopodi valutare il carattere manifesto della violazione, deve farsi riferimento ai criteri della chiarezza edella precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione e alla non scusabilitàdell'errore di diritto.Il rischio di fronteggiare un'antinomia con principi altrettanto basilari è evidente, sol che si pongamente alla produzione giurisprudenziale nostrana. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 2 del1968, rilevò che, ferma restando la necessità di previsione di responsabilità, la singolarità dellafunzione, la natura dei provvedimenti e la stessa posizione super partes possono ben indurre a istituirecondizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati. Tale affermazione fu ribadita da altre duesentenze: la n. 26 del 1987 e la n. 468 del 1990. Il collegamento tra le prerogative di autonomia e diindipendenza della magistratura e la responsabilità dei singoli giudici è posto esplicitamente persino alivello europeo, sia pure nell'altra organizzazione sovranazionale che è sorta nel secondo dopoguerra:nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/REC (2010) sui giudici,adottata il 17 novembre 2010, al paragrafo 67 si legge che «soltanto lo Stato, ove abbia dovutoconcedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudiceattraverso un'azione innanzi ad un tribunale». Il paragrafo 66 conferma che: «L'interpretazione dellalegge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare suaffari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo ecolpa grave». Il paragrafo 70 afferma che: «I giudici non devono essere personalmente responsabili seuna decisione è riformata in tutto o in parte a seguito di impugnazione». L'intendimento di questoparagrafo della raccomandazione è chiaro: la previsione della responsabilità civile del magistrato, purlegittima, non può essere piegata a strumento di pressione, anche indiretta, per sottrarsi a decisioni nongradite, fermo restando che anche condotte che non raggiungono la gravità oggettiva e soggettivameritevole di una responsabilità civile, ma che causano danni ingiusti, devono trovare nellaresponsabilità dello Stato, fatta salva l'azione di rivalsa, la risposta di tutela alle legittime preteserisarcitorie.Quanto al panorama comparatistico, a livello nazionale l'Europa presenta una varietà di soluzionilegislative in materia. In Germania, la responsabilità civile personale è prevista dall'articolo 839 2BGB per l'ipotesi di reato che produca danno; negli altri casi, sussiste responsabilità dello Stato ilquale, se condannato, può agire in via di rivalsa. In Belgio, la responsabilità civile personale èipotizzata in caso di dolo intenzionale o di frode; lo Stato può essere responsabile nei casi di erroregiudiziario. Nel Regno Unito (e negli altri Paesi europei di common law, Irlanda e Cipro) vi èimmunità dei giudici secondo la common law e l'«equity» (a Cipro garantita dalla Costituzione). InFrancia, l'azione civile è possibile solo contro lo Stato, che dispone dell'azione di rivalsa. Nei PaesiBassi, la responsabilità civile fa capo esclusivamente allo Stato. In Svizzera, è esclusa la responsabilitàcivile del giudice, essendo invocabile solo quella dello Stato. In Portogallo, la responsabilità civile delgiudice consegue soltanto a condanna penale, potendo lo Stato agire per il rimborso della riparazioneche avesse anticipato. Risulta poi dalla letteratura che in Spagna e in Lussemburgo, accanto allaresponsabilità dello Stato, esiste la possibilità di compartecipazione di responsabilità civile del giudiceallorché siano dimostrati requisiti speciali che raramente si sono verificati.

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1070

    Senato della Repubblica Pag. 6

  • Il punto di equilibrio, raggiunto nel 1988 dalla cosiddetta «legge Vassalli», richiede di essere rivistoalla luce di un ripensamento dei meccanismi rimediali interni al giudizio, che allo stato attuale vedonol'ordinamento giudiziario scarsamente permeabile alla nomofilachia della Corte suprema. Ecco perchél'articolo 1, al comma 1, prevede un primo, importante elemento di novità nella previsione che -- salvoil caso di ignoranza inescusabile, p. es. per improvvidi cambi di giurisprudenza -- disattendere laconsolidata giurisprudenza della Cassazione fa uscire il magistrato dall'«ombrello» della clausola disalvaguardia, e lo rende potenzialmente attingibile dalle azioni risarcitorie dirette dei soggetti lesi.La seconda proposta è contenuta nel comma 2, dove viene esaltato il ruolo del pubblico ministeronell'udienza di Cassazione: egli può rappresentare il discrimine con cui distinguere l'iniziativavistosamente emulatoria o defatigatoria della parte e quella, invece, ingiustificatamente denegatoriadella Cassazione di un diritto al rinvio pregiudiziale su un punto qualificante del diritto dell'Unione (ilche equivale, per il giudice civile, al motivo ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e, per il giudice penale, al motivo ricorso in Cassazione per inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazionedella legge penale, o per mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fattorichiesta). Poiché già a Lussemburgo il ruolo dell'Avvocato generale è sotto molti profili equiparato aquello dei magistrati giudicanti ed una sua determinazione entra nell'acquis della Corte, è benevalorizzare il ruolo dell'omologa figura italiana: se anche da essa viene l'invito a disattendere larichiesta di rinvio pregiudiziale, è altamente probabile che la sua abnormità sfiori l'inesistenzagiuridica e renda indispensabile una valutazione denegatoria, a meno di non rischiare il blocco di tutti iprocedimenti in terzo grado. Anche qui la sanzione, per il comportamento scorretto, sarà laresponsabilità diretta del magistrato, secondo il meccanismo previsto per tutti i pubblici funzionaridall'articolo 28 Cost.L'articolo 2 rispecchia queste due deroghe al meccanismo della «legge Vassalli», emendando inconseguenza la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 2. Si propone poi di integrare ilcatalogo casistico del comma 3 con l'ipotesi di «manifesta violazione del diritto», dando unadefinizione compiuta e tecnica di tale ipotesi, anche con riferimento all'applicazione del dirittodell'Unione europea, come ipotizzato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.Allo stesso tempo, riguardando la legge n. 117 del 1988 casi particolarmente sensibili e rilevanti per ilcittadino e per la comune sensibilità, si propone, con le modifiche previste dall'articolo 3, di parificare-- in tutti i casi previsti dalla normativa -- i termini per l'esercizio dell'azione di responsabilità a treanni (oggi il termine è variamente fissato a due ed a tre anni). Il giudizio di ammissibilità di cuiall'articolo 5 della legge del 1988 è poi abrogato.Con l'articolo 4 si modifica l'articolo 6, comma 2, della legge, che esclude l'efficacia di giudicato dellasentenza di condanna al risarcimento nelle cause di rivalsa e disciplinari: a seguito di tale modifica, lasentenza che accerta la responsabilità civile farà stato tanto nel procedimento di rivalsa, tanto in quellodisciplinare (che inizia obbligatoriamente a seguito della proposizione dell'azione), almeno per quantoriguarda l'accertamento del fatto contenuto in sentenza, per evidenti ragioni ordinamentali di noncontraddizione.Gli articoli 5 e 6 disciplinano il concreto esercizio dell'azione di rivalsa (per i casi di condanna alrisarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) e dell'azione di regresso (per icasi di condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistratonell'esercizio delle sue funzioni), prevedendo che il mancato esercizio della rivalsa e del regresso fondiespressamente e vincolativamente un giudizio di responsabilità contabile.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni)1. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1070

    Senato della Repubblica Pag. 7

  • seguente:«Art. 65 -- Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. -- 1. La Corte suprema di cassazione hasede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territoriosoggetto alla sovranità dello Stato.2. La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia:a) assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge;b) assicura l'unità del diritto oggettivo nazionale;c) assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;d) regola i conflitti di competenza e di attribuzioni;e) adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.3. La Corte suprema di cassazione espleta le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 mediantele attribuzioni decisorie, conferitele dai codici di procedura civile e di procedura penale, in ordine aigiudizi che le sono sottoposti. Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza dellaCorte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari,civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge,espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo ladisciplina ordinaria. In tal caso:a) la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;b) si applica il comma 2 dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successivemodificazioni.».2. All'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma2 è aggiunto, in fine, il seguente:«2-bis. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige altresì parere scritto in ordine aqualsiasi richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea avanzata, ai sensidell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, negli atti introduttivi di una causapendente in Corte di cassazione. Le previsioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3dell'articolo 65 si applicano ai magistrati autori degli atti e dei provvedimenti giudiziari che, contro ilparere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso larichiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea aisensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».Art. 2.(Modifiche all'articolo 2 della legge13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività diinterpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione pergli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 edal secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, esuccessive modificazioni.».2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dai seguenti:«3. Al di fuori dei casi di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondoperiodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni, costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:a) la manifesta violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza èincontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risultaincontrastabilmente dagli atti del procedimento;

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  • d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dallalegge oppure senza motivazione.3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensidella lettera a) del comma 3, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principalielementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendoriferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale dellaviolazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché se abbia correttamenteapplicato il diritto dell'Unione europea.».Art. 3.(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.Art. 4.(Modifiche all'articolo 6 della legge13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è sostituito dal seguente:«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa,anche se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare,in ordine all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».Art. 5.(Modifiche all'articolo 7 della legge13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, al comma 1, le parole: «stipulato dopo ladichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5,» sono soppresse.2. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1, è inserito il seguente:«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilitàcontabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte deiconti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustiziasulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nelcorso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.».Art. 6.(Modifiche all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilitàcontabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte deiconti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustiziasulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistratonell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativaazione di regresso.».

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  • 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-Acollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1070, 315 E 374-ARelazione OraleRelatore Buemi

    TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE(GIUSTIZIA)

    Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2014PER ILDISEGNO DI LEGGEDisciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070)d'iniziativa dei senatori BUEMI , NENCINI e Fausto Guilherme LONGOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013E PER IDISEGNI DI LEGGEModifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 315)d'iniziativa del senatore BARANICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n.?117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 374)d'iniziativa del senatore BARANICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1070NONCHÉ PER LAPETIZIONEdel signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 53)PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2013

    PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

    E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

    sul disegno di legge(Estensore: Palermo)

    19 marzo 2014La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere nonostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con il principio costituzionale di autonomia eindipendenza della magistratura, requisiti fondamentali per l'esercizio imparziale delle funzionigiurisdizionali, a garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge.

    su emendamenti

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/813157/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • (Estensore: Finocchiaro)27 marzo 2014

    La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto dicompetenza, parere non ostativo.

    su ulteriori emendamenti(Estensore: Palermo)

    24 giugno 2014La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quantodi competenza, parere non ostativo.

    (Estensore: Finocchiaro)21 ottobre 2014

    La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quantodi competenza, parere non ostativo.

    4 novembre 2014La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quantodi competenza, parere non ostativo.

    PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

    (Estensore: Broglia)su disegno di legge ed emendamenti

    2 aprile 2014La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto dipropria competenza, parere non ostativo sul testo.In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sullaproposta 2.0.4.Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.107, 1.6 e 6.0.1.Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

    su ulteriori emendamenti17 giugno 2014

    La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza,parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8,2.1002/9 e 2.1002/10.Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

    DISEGNO DI LEGGE N. 1070 DISEGNO DI LEGGED'iniziativa dei senatori Buemi ed altri Testo proposto dalla Commissione

    Art. 1.(Oggetto e finalità)1. La presente legge introducedisposizioni volte a modificare le normedi cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, alfine di rendere effettiva la disciplina cheregola la responsabilità civile dello Statoe dei magistrati, anche alla lucedell'appartenenza dell'Italia all'Unioneeuropea.

    Art. 1. Soppresso

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

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  • (Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni)1. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, è sostituito dalseguente:«Art. 65 -- Attribuzioni della Corte suprema dicassazione. -- 1. La Corte suprema di cassazione hasede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territoriodella Repubblica e su ogni altro territorio soggetto allasovranità dello Stato.2. La Corte suprema di cassazione, quale organosupremo della giustizia:a) assicura l'esatta osservanza e l'uniformeinterpretazione della legge;b) assicura l'unità del diritto oggettivo nazionale;c) assicura il rispetto dei limiti delle diversegiurisdizioni;d) regola i conflitti di competenza e di attribuzioni;e) adempie gli altri compiti ad essa conferiti dallalegge.3. La Corte suprema di cassazione espleta le funzionidi cui alle lettere a) e b) del comma 2 mediante leattribuzioni decisorie, conferitele dai codici diprocedura civile e di procedura penale, in ordine aigiudizi che le sono sottoposti. Salvo il caso diignoranza inevitabile, come definita dalla sentenzadella Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gliatti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari,civili e penali, che nell'esercizio delle rispettivefunzioni si discostino dall'interpretazione della legge,espressa ai sensi del primo periodo, legittimano laproposizione dell'azione risarcitoria secondo ladisciplina ordinaria. In tal caso:a) la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo2043 del codice civile;b) si applica il comma 2 dell'articolo 13 della legge 13aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».2. All'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 èaggiunto, in fine, il seguente:

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

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  • «2-bis. Il pubblico ministero presso la Corte dicassazione redige altresì parere scritto in ordine aqualsiasi richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell'Unione europea avanzata, ai sensidell'articolo 267 del trattato sul funzionamentodell'Unione europea, negli atti introduttivi di unacausa pendente in Corte di cassazione. Le previsioni dicui al secondo e terzo periodo del comma 3dell'articolo 65 si applicano ai magistrati autori degliatti e dei provvedimenti giudiziari che, contro il parerepositivo espresso dal pubblico ministero ai sensi delprimo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzatada una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».Art. 2. Art. 2.(Modifiche all'articolo 2 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    (Modifiche all'articolo 2 della legge13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988,n. 117, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, le parole: «che derivinoda privazione della libertà personale»sono soppresse;

    1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ilcomma 2 è sostituito dal seguente:

    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può darluogo a responsabilità l'attività di interpretazione di normedi diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove,fatta eccezione per gli atti ed i provvedimentigiudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, e successive modificazioni».

    «2. Fermo quanto previsto dai commi 3 e3- bis e salvi i casi di dolo, nell'eserciziodelle funzioni giudiziarie non può darluogo a responsabilità l'attività diinterpretazione di norme di diritto né quelladi valutazione del fatto e delle prove»;

    2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ilcomma 3 è sostituito dai seguenti:

    c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

    «3. Al di fuori dei casi di cui al secondo e terzo periododel comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo delcomma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni, costituisconocolpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:a) la manifesta violazione di legge determinata danegligenza inescusabile;b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile,di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusadagli atti del procedimento;c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile,di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmentedagli atti del procedimento;d) l'emissione di provvedimento concernente la libertàdella persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppuresenza motivazione.

    «3. Costituisce colpa grave la violazionemanifesta della legge nonché del dirittodell'Unione europea, il travisamento delfatto o delle prove, ovvero l'affermazionedi un fatto la cui esistenza èincontrastabilmente esclusa dagli atti delprocedimento o la negazione di un fattola cui esistenza risultaincontrastabilmente dagli atti delprocedimento, ovvero l'emissione di unprovvedimento cautelare personale oreale fuori dai casi consentiti dalla leggeoppure senza specifica ed adeguatamotivazione.

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

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  • 3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussisteuna violazione manifesta del diritto ai sensi della letteraa) del comma 3, deve essere valutato se il giudice abbiatenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e didiritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suosindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e diprecisione della norma violata, al carattere intenzionaledella violazione, alla scusabilità o inescusabilitàdell'errore di diritto, nonché se abbia correttamenteapplicato il diritto dell'Unione europea».

    3-bis. Ai fini della determinazione dei casiin cui sussiste la violazione manifesta dellalegge nonché del diritto dell'Unioneeuropea si tiene conto, in particolare, delgrado di chiarezza e precisione dellenorme violate nonché dell'inescusabilitàe della gravità dell'inosservanza. In casodi violazione manifesta del dirittodell'Unione europea si deve tener contodella posizione adottata da un'istituzionedell'Unione europea, nonché dellamancata osservanza dell'obbligo dirinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo267, terzo paragrafo, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».

    Art. 3. Art. 3.(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5della legge 13 aprile 1988, n. 117)

    (Modifiche all'articolo 4 ed abrogazionedell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988,n. 117)

    1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    Identico

    a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni»sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalleseguenti: «tre anni».2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 èabrogato.Art. 4. Art. 4.(Modifica all'articolo 6 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    (Modifica all'articolo 6 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    1. All'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ilcomma 2, è sostituito dal seguente:

    Identico

    «2. La decisione pronunciata nel giudizio promossocontro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa, anche se ilmagistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio,e nel procedimento disciplinare, in ordineall'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».Art. 5. Art. 5.(Modifiche all'articolo 7 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    (Modifica dell'articolo 7 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

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  • 1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, alcomma 1, le parole: «stipulato dopo la dichiarazione diammissibilità di cui all'articolo 5,» sono soppresse.2. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo ilcomma 1, è inserito il seguente:«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui alcomma 1, comporta responsabilità contabile. Ai finidell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisceinformazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri edal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimentodei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarieemesse nel corso dell'anno precedente e sull'eserciziodella relativa azione di rivalsa.».

    1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988,n. 117, è sostituito dal seguente:«Art. 7. - (Azione di rivalsa) - 1 . IlPresidente del Consiglio dei Ministri,entro due anni dal risarcimentoavvenuto sulla base di titolo giudiziale odi titolo stragiudiziale, ha l'obbligo diesercitare l'azione di rivalsa neiconfronti del magistrato nel caso didiniego di giustizia, ovvero nei casi in cuila violazione manifesta della legge e deldiritto dell'Unione europea ovvero iltravisamento del fatto o delle prove, dicui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3- bis ,sono stati determinati da dolo onegligenza inescusabile.2 . In nessun caso la transazione èopponibile al magistrato nel giudizio dirivalsa o nel giudizio disciplinare.3 . I giudici popolari rispondono soltantoin caso di dolo. I cittadini estranei allamagistratura che concorrono a formareo formano organi giudiziari collegialirispondono in caso di dolo o negligenzainescusabile per travisamento del fatto odelle prove».Art. 6.(Modifica all'articolo 8 della legge 13aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 8 della legge 13 aprile1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dalseguente:«3. La misura della rivalsa non puòsuperare una somma pari alla metà diuna annualità dello stipendio, al nettodelle trattenute fiscali, percepito dalmagistrato al tempo in cui l'azione dirisarcimento è proposta, anche se dalfatto è derivato danno a più persone equeste hanno agito con distinte azioni diresponsabilità. Tale limite non si applicaal fatto commesso con dolo. L'esecuzionedella rivalsa, quando viene effettuatamediante trattenuta sullo stipendio, nonpuò comportare complessivamente ilpagamento per rate mensili in misurasuperiore al terzo dello stipendio netto».Art. 7.(Modifica all'articolo 9 dellalegge 13 aprile 1988, n. 117)

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1070, 315 e 374-A

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  • 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13aprile 1988, n. 117, le parole: «, entrodue mesi dalla comunicazione di cuiall'articolo 5, comma 5,» sono soppresse.

    Art. 6. Art. 8.(Modifica all'articolo 13 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    (Modifica all'articolo 13 della legge13 aprile 1988, n. 117)

    1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopoil comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

    Identico

    «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cuial comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai finidell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisceinformazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri edal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimentodei danni per fatti costituenti reato commessi dalmagistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nelcorso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativaazione di regresso.».DISEGNO DI LEGGE N. 315D'iniziativa del senatore BaraniArt. 1.1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sonosoppresse;d) all'articolo 13:1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.DISEGNO DI LEGGE N. 374D'iniziativa del senatore BaraniArt. 1.1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 2:1) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimentogiudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioniovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali»;2) i commi 2 e 3 sono abrogati;b) l'articolo 3 è abrogato;c) all'articolo 4:1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita controlo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;2) il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto ilcomportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

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  • 3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;e) all'articolo 7:1) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa neiconfronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;2) i commi 2 e 3 sono abrogati;f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:«2. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».PETIZIONE N. 53Presentata dal signor Fabio Ratto TrabuccoIl signor Fabio Ratto Trabucco da Chiavari (GE) chiede nuove disposizioni in materia di responsabilitàcivile del giudice.

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    Senato della Repubblica Pag. 17

  • 1.2.3. Testo approvato 1070 (Bozza provvisoria)collegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1070Senato della RepubblicaAttesto che il Senato della Repubblica, il 20 novembre 2014, ha approvato il seguente disegno dilegge, d'iniziativa dei senatori Buemi, Nencini e Fausto Guilherme Longo:Disciplina della responsabilità civile dei magistratiDisciplina della responsabilità civile dei magistratiArt. 1.(Oggetto e finalità)1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato edei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.Art. 2.(Modifiche all'articolo 2della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;b) il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può darluogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto edelle prove»;c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea,il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza èincontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenzarisulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimentocautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazionedei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea sitiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonchédell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del dirittodell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinviopregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Cortedi giustizia dell'Unione europea».Art. 3.(Modifiche all'articolo 4

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo approvato 1070 (Bozza provvisoria)

    Senato della Repubblica Pag. 18

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/813916/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • ed abrogazione dell'articolo 5della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.Art. 4.(Modifica dell'articolo 7della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:«Art. 7. - (Azione di rivalsa). -- 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dalrisarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitarel'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui laviolazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento delfatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenzainescusabile.2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudiziodisciplinare.3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura checoncorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenzainescusabile per travisamento del fatto o delle prove».Art. 5.(Modifica all'articolo 8della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dellostipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione dirisarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito condistinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzionedella rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportarecomplessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».Art. 6.(Modifica all'articolo 9della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dallacomunicazione di cui all'articolo 5, comma 5,» sono soppresse.Art. 7.(Modifica all'articolo 13della legge 13 aprile 1988, n. 117)1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilitàcontabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte deiconti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustiziasulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistratonell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativaazione di regresso».IL PRESIDENTE

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo approvato 1070 (Bozza provvisoria)

    Senato della Repubblica Pag. 19

  • 1.3. Trattazione in Commissione

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

    Senato della Repubblica Pag. 20

  • 1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 1070XVII Legislatura

    Disciplina della responsabilità civile dei magistratiTitolo breve: Responsabilità civile dei magistrati

    Trattazione in Commissione

    Sedute di Commissione primariaSeduta Attività2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 65 (pom.)3 dicembre 2013

    Congiunzione diS.315, S.374,Petizione n. 53

    N. 67 (pom.)4 dicembre 2013N. 70 (pom.)10 dicembre 2013N. 71 (pom.)11 dicembre 2013N. 74 (ant.)20 dicembre 2013

    Adottato testobase S. 1070.Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 23gennaio 2014 alleore 19:00

    2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 86 (pom.)5 febbraio 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

    Senato della Repubblica Pag. 21

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/42039_comm.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=729126http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=729191http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=730176http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=730568http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=733560http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=745324http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17

  • N. 88 (pom.)11 febbraio 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 17febbraio 2014 alleore 18:00

    N. 94 (pom.)5 marzo 20142ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 95 (pom.)6 marzo 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 97 (pom.)12 marzo 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 99 (pom.)1 aprile 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53Sul seguitodell'esame dei ddl

    2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 101 (pom.)3 aprile 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 102 (ant.)8 aprile 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 108 (pom.)29 aprile 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    N. 119 (pom.)10 giugno 2014

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

    Senato della Repubblica Pag. 22

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=747673http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=750897http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=750940http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=751477http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=757642http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=758350http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=759676http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=762996http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772234

  • N. 120 (pom.)11 giugno 2014

    Presentati nuoviemendamenti delrelatore.Fissato termineper lapresentazione disubemendamenti aemend. relatore:12 giugno 2014, h18.(Riferimento alddl europea 2013,Atto Camera1864)

    N. 125 (pom.)25 giugno 2014N. 126 (pom.)1 luglio 2014N. 127 (pom.)2 luglio 20142ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 128 (pom.)10 luglio 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53(Riferimento aiddl S. 1519 e1533)

    2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 130 (pom.)16 luglio 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53Presentato nuovoemendamento delrelatore.Fissato termineper lapresentazione disubemendamenti aemend. relatore:31 luglio 2014, h18.

    2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

    Senato della Repubblica Pag. 23

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772315http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777674http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781198http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781308http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=784004http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=786943http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17

  • N. 147 (pom.)30 settembre 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53(Riferimento aiddl, nel corsodell'esame del ddlS. 1626)

    2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 154 (pom.)21 ottobre 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53Fissato termineper lapresentazione disubemendamentiagli emend. delGov.: 30 ottobre2014, h. 18.Presentati nuoviemendamenti delGoverno

    2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 154 (pom.)21 ottobre 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    N. 155 (pom.)22 ottobre 2014

    Sull'esame dei ddl

    N. 158 (pom.)4 novembre 20142ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referenteN. 159 (pom.)5 novembre 2014

    Discussocongiuntamente:S.315, S.374,Petizione n. 53

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

    Senato della Repubblica Pag. 24

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=803443http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=805751http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=805751http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=806227http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=811884http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=813036http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40062&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40303&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24687&leg=17

  • N. 160 (nott.)5 novembre 2014

    Esito: conclusol'esamepropostoassorbimento:degli altri ddlcongiunti da partedel testo base,S.1070proposto testomodificato: ecoordinamentoformale

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

    Senato della Repubblica Pag. 25

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=813142

  • 1.3.2. Resoconti sommari

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

    Senato della Repubblica Pag. 26

  • 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente

    (Giustizia)

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

    Senato della Repubblica Pag. 27

  • 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

    (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013collegamento al documento su www.senato.it

    GIUSTIZIA (2ª)

    MARTEDÌ 3 DICEMBRE 201365ª Seduta (pomeridiana)

    Presidenza del Presidente

    PALMA indi del Vice Presidente

    BUCCARELLA

    Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. La seduta inizia alle ore 14,30.

    IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

    Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delledisposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese adassicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensidell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame.Parere favorevole con condizioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre. Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), relatore, illustra i termini generali cui ritiene debba riferirsi ilparere della Commissione. Innanzitutto, ritiene vi siano le condizioni per esprimere un avviso favorevole condizionato atre ordini di rilievi. In primo luogo è opportuno, in punto di principio, richiamare il Governoall'esercizio della decretazione legislativa delegata di correzione e integrazione, nei termini prescrittidall'articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. E'infatti corretto che sia proprio ildecreto legislativo a incidere sulla geografia giudiziaria in modo tale da evitare, se non per casi

    DDL S. 1070 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

    1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65(pom.) del 03/12/2013

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00729126http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26007http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739

  • eccezionali, il ricorso a decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica degliuffici giudiziari. Tale opzione è sempre preferibile al duplice fine di garantire un effettivo controlloparlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici e di evitare laproliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolarel'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta statidisapplicati dai presidenti degli uffici medesimi. La Commissione potrà altresì indicare con puntualità i singoli tribunali per i quali è piùavvertita l'esigenza di ripristino. In ragione di questa prospettiva, che dunque esula dai contenutipuntualmente previsti dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame, si potranno indicarealcune specifiche norme additive volte ad integrare le disposizioni contenute nello schema di attogovernativo sottoposto a parere. I criteri in base ai quali indicare i singoli tribunali da ripristinare non potranno essere diversi,naturalmente, da quelli previsti nella legge di delegazione. In particolare sarà sua cura, in qualità direlatore, richiamarsi all'incidenza della criminalità organizzata nel singolo circondario, alle ragioni diefficacia, efficienza ed economicità dell'offerta di giustizia, nonché ai dati relativi alla popolazione diabitanti per ciascun circondario. Infine, vi è da tener conto delle infrastrutture e delle vie dicomunicazione presenti nel territorio, per consentire al Governo di compiere le migliori scelte nelridisegnare le competenze di ogni singola circoscrizione e dei circondari all'interno di essi. Oltre alripristino di alcune sedi di tribunale, auspica che nel parere si vorrà dare spazio anche a precisecondizioni relative a singole aree e circondari di tribunale. Da ultimo, ritiene opportuno condizionare ilparere favorevole al rilievo che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o,comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali o,quanto meno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso.Ulteriore condizione potrebbe essere quella di introdurre una disposizione di interpretazione autenticadell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Conclude indicando puntualmente i singoli tribunali di cui propone il ripristino e si soffermasulle condizioni relative a ciascun Comune inserito nei circondari sui quali il parere dovrà soffermarsi. Si apre quindi un breve dibattito. La senatrice GINETTI (PD) rileva l'opportunità che i comuni di Deruta e Marsciano sianoinseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché in quello di Spoleto, in ragione del principio dicontinuità territoriale. Con riferimento ai comuni di Paciano, Città della Pieve e Piegaro, nel caso nonfosse istituita la sezione distaccata presso Orvieto, ritiene auspicabile che siano accorpati al tribunaledi Perugia, anziché a quello di Terni. La senatrice STEFANI (LN-Aut) chiede di valutare l'ipotesi di inserire nel parere espresseindicazioni circa il circondario del Tribunale di Crema. Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) rileva, con riguardo al tribunale di Pinerolo, che se laCommissione converrà di proporre il ripristino, sia da indicare specificamente l'esigenza di porre unlimite all'eccesso di contenzioso che rischia di concentrarsi sul tribunale metropolitano di Torino.Proprio in ragione di tale rilievo, egli ritiene che la Commissione possa indicare come condizione ilripristino del tribunale di Pinerolo, con l'accorpamento delle parti territoriali più prossime delle sezionidistaccate di Moncalieri e Susa. La senatrice PADUA (PD) mette in evidenza l'opportunità di ripristinare la funzionalità delTribunale di Modica, soppresso in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Ricorda,in proposito, che il Presidente del Tribunale di Ragusa è stato autorizzato con un decreto dell'agosto

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1407http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29151

  • del 2013 ad impiegare, al servizio del Tribunale medesimo, i locali che ospitano il Tribunale diModica, sebbene limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un periodo di soli dueanni. Osserva che, proprio a causa delle condizioni di vetustà in cui versano le strutture del Tribunaledi Ragusa, è particolarmente opportuno formulare un espresso invito al ripristino della strutturagiudiziaria di Modica la quale, invece, è caratterizzata dall'ampiezza, dalla modernità e dallafunzionalità dei locali e delle strutture di servizio. Il senatore LUMIA (PD) si sofferma sull'intento, che sembra condiviso dal relatore, diripristinare il tribunale di Nicosia, determinando l'accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Inproposito auspica che sia possibile indicare la nuova denominazione del citato tribunale quale"tribunale dei Nebrodi". Il senatore CARDIELLO (FI-PdL XVII) svolge alcuni rilievi sull'opportunità che, conriferimento all'intervento di ripristino del tribunale di Sala Consilina, la Commissione possa esprimersiin modo puntuale sui singoli Comuni di cui si propone l'accorpamento e che in precedenza hanno fattoparte della sezione distaccata di Eboli. Il senatore BARANI (GAL) considera che i Comuni della soppressa sezione distaccata diPontremoli che (Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Posdinovo,Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villa Franca Lunigiana e Zeri), sianocompresi nel circondario del tribunale di La Spezia, anziché in quello del tribunale di Massa. Leragioni che rendono opportuna tale indicazione si rinvengono nei migliori collegamenti di trasportopubblico, nonché nella naturale continuità territoriale che, già nel passato, aveva fatto optare per questasoluzione. La senatrice CIRINNA' (PD) chiarisce che il ripristino del tribunale di Modica sarebbe quantomai opportuno, se non altro per il fatto che le strutture del tribunale di Ragusa sono ormai in pessimecondizioni, mentre quelle su cui poteva contare lo stesso tribunale di Modica erano a tutti gli effettinuove e perfettamente funzionanti. Ritiene perfino superfluo soffermarsi sugli inutili costi per l'erarionel caso in cui si insiste per la soppressione di un tribunale dalle strutture appena rinnovate, in favoredella sopravvivenza di una sede che comunque richiede un'opera di modernizzazione e sostegnoinfrastrutturale. Il relatore PALMA (FI-PdL XVII) ritiene di poter raccogliere la maggioranza delle indicazioniemerse dal dibattito, per redigere un parere che possa indirizzare il Governo nell'integrare il testo delloschema di decreto legislativo. Sottopone quindi all'attenzione della Commissione la proposta di parere, pubblicata in allegato,e domanda se vi siano senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto il senatore CAPPELLETTI (M5S) afferma preliminarmente che loschema di decreto legislativo, nel testo sottoposto al parere, ha contenuti assai scarni e induce a ungiudizio piuttosto negativo sull'operato del Governo, che sembra voler insistere in una opera didefinizione della geografia giudiziaria che non è certo ispirata a fornire un'offerta di giustiziaimprontata al principio di prossimità territoriale. Aggiunge che anche da parte della Commissione èmancata un'effettiva attività istruttoria che consentisse di ascoltare le categorie direttamente interessatedai riflessi della riorganizzazione degli uffici giudiziari sull'esercizio dei diritti dei cittadini. Rimanepoi il segno di una riforma complessiva che determinerebbe comunque la soppressione di circa 1.000uffici giudiziari, anche a scapito dei presidi di legalità che rendono possibile la percezione dellapresenza dello Stato nel territorio. Ancorché questi rilievi nel loro insieme appaiano preoccupanti,annuncia che il proprio Gruppo voterà in senso favorevole alla proposta di parere del relatore, poiché

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  • alcune delle condizioni ivi contenute sono in grado di porre rimedio a gravi incongruenze venutesi adeterminare nel quadro della geografia giudiziaria locale. Il senatore LUMIA (PD) rileva che sin dall'inizio della legislatura il suo Gruppo ha ritenuto diaccogliere la sfida della ridefinizione della geografia giudiziaria, non facendo mancare il proprioapporto in tutte le sedi competenti affinché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta di giustizia potesseconiugarsi con l'esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e degli operatori. Ritiene, in particolare,che il parere che la Commissione si accinge ad approvare possa colmare alcune lacune e porre rimedioa talune incongruenze che traevano origine dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Tra le variecondizioni che il relatore ha ritenuto di far confluire nel parere, egli ritiene che debbano essere accoltecon particolare favore quelle riferite al ripristino del tribunale di Nicosia con l'accorpamento deltribunale di Mistretta; altrettanto rilevante è l'indicazione affinché sia riconsiderata la scelta disopprimere i tribunali di Tolmezzo e di Modica. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo,precisa tuttavia che nel testo del disegno di legge di stabilità, da pochi giorni approvato dal Senato, eora all'esame della Camera dei deputati, vi è una disposizione in via sperimentale che consente alMinistro della giustizia di disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con Regioni eProvince autonome, l'impiego degli immobili adibiti al servizio degli uffici giudiziari periferici e dellesezioni distaccate soppressi, per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. E' evidente che setale disposizione sarà approvata definitivamente, molte delle utili indicazioni fornite nel parere che laCommissione è in procinto di esprimere potrebbero rivelarsi scarsamente efficaci o anche pocopraticabili. Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia il proprio votofavorevole, ancorché la proposta di parere costituisca solo un ragionevole punto di mediazione per farfronte a un rilevante numero di situazioni critiche, dovute al complessivo impianto dei decretilegislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Le disposizioni recate da quei decreti legislativi spesso non sonoriuscite a garantire un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza degli uffici giudiziari. Nederiva, dunque, quantomeno un'indicazione per il futuro, affinchè un percorso così accidentato nonpossa aver luogo senza che siano compiuti gli opportuni approfondimenti prima di addentrarsi nelladifficile opera di ridefinizione della geografia degli uffici giudiziari. Auspica, comunque, che ilGoverno possa dare seguito alle condizioni che saranno proposte dalla Commissione. La senatrice STEFANI (LN-Aut) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla propostadi parere, rileva che non può nascondersi che le proposte di intervento delineate dalla Commissionerischiano di risultare tardive e che comunque implicheranno un ulteriore stravolgimentonell'organizzazione degli uffici giudiziari. Inoltre ritiene che alcuni problemi aperti per la funzionalitàdegli uffici - in particolare quello relativo al tribunale di Tolmezzo - potrebbero non trovare soluzione. Il senatore ALBERTINI (SCpI) ribadisce che l'orientamento del suo Gruppo è sempre statacontraddistinta da una certa adesione all'operato del Governo, impegnato nella definizione dellageografia giudiziaria attraverso l'esercizio della relativa delega: annuncia che anche il suo voto saràfavorevole alla proposta di parere giacchè essa costituisce comunque un punto di equilibrio tra lesingole esigenze territoriali, che devono trovare sbocco in adeguati interventi correttivi, e l'opportunitàdi rendere stabile il nuovo quadro dei tribunali e dei circondari, così da garantire la certezza e lacontinuità delle funzioni giudiziarie.

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  • IN SEDE REFERENTE

    Anche il senatore BARANI (GAL) annuncia il suo voto favorevole, rilevando che taluneesigenze connesse a singole porzioni di territorio potranno trovare tutela qualora il Governo riterrà didare piena attuazione alle condizioni che la Commissione si accinge a formulare nel proprio parere. Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), invece, annuncia il suo voto in dissenso dal Gruppo diappartenenza. Non ritiene, infatti, che la Commissione debba essere posta in condizione di minoritàrispetto al Governo, costretta a formulare condizioni che non sono vincolanti. Del resto, il Governonon ha mai accolto le richieste di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che alteravano lageografia giudiziaria e anzi si è mostrato insensibile alle ineludibili doglianze che gli operatori, benconsapevoli delle peculiarità di ciascun circondario, avevano prospettato in modo significativo. Al dilà dei rilevanti dubbi sul merito delle modificazioni apportate con il complesso dei decreti legislativigià adottati, egli non è soddisfatto neanche del metodo seguito per ridefinire i confini di competenzadelle circoscrizioni di Corte d'appello, dei circondari dei tribunali e delle sezioni distaccate. Sonomancati, a suo giudizio, sia un'adeguata istruttoria sia un confronto effettivo con la rappresentanzaparlamentare. Per queste ragioni, dunque, annuncia il suo voto contrario. Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la propostadi parere in esame che risulta approvata, dopo che la senatrice DE PIN (Misto-GAPp) ha annunciatola propria astensione.

    (471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 deltesto unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia diesercizio abusivo di una professione (596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia diinasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione (730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni enuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre. Il relatore, ALBERTINI (SCpI) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 471 chereca una disciplina volta a sostituire l'articolo 348 del codice penale e a modificare la disciplinagenerale dell'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, senza il possesso della prescrittalicenza. Si potrà poi, se del caso, intervenire in sede emendativa per introdurre una specifica previsionecirca l'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra che invece è parte del contenutonormativo del disegno di legge n. 730, a firma del senatore Barani. Come ha già avuto modo diprecisare in sede di relazione, il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardiello, si limita asostituire l'articolo 348 del codice penale.

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  • Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dal relatore. Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto èil disegno di legge n. 471. Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti si è fissato avenerdì 20 dicembre, alle ore 18. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

    (315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civiledei magistrati (374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile deimagistrati (1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati - e della petizione n. 53 ad essi attinente (Esame congiunto e rinvio) Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si sofferma su alcune questioni di caratteregenerale connesse ai provvedimenti in titolo.Egli osserva che il problema della responsabilità civile non può essere circoscritto alla responsabilitàper danno ingiusto o all'azione diretta ovvero al diritto di rivalsa. Sotto questo profilo appaionorilevanti alcuni dati di diritto comparato.In alcuni Stati la sanzione di carattere disciplinare esclude la necessità di una sanzione, per così dire,"esterna", sotto forma di responsabilità civile.Il sistema della giustizia dovrebbe prevedere forme di tutela fondate non solo sull'annullamento dellasentenza nei successivi gradi di giudizio, ma anche sull'assoggettamento a conseguenze pecuniarie delmagistrato che "ostinatamente" incorre in errore. Ma ben al di là delle conseguenze sul pianodisciplinare e di quelle penali, devono essere considerate le conseguenze civili, attivate a iniziativa delsoggetto leso.In altri termini, quando una sentenza si rivela errata per aver disatteso precedenti univoci della Corte diCassazione (organo, si rammenta, investito della funzione di assicurare anche l'uniformeinterpretazione della legge), la conseguenza non può consistere solo nell'annullamento poiché in talmodo si porrebbero sullo stesso piano i magistrati che incorrono in errore e quelli che esercitano inmodo corretto la funzione giurisdizionale.Conclude precisando che nel disegno di legge n. 1070, a sua firma, si introduce il principio per cui, peri giudici di prima e di seconda istanza, il capovolgimento di una giurisprudenza consolidata della Cortedi Cassazione può comportare l'obbligo del risarcimento del danno in via diretta. L'altro relatore, BARANI (GAL), illustra i disegni di legge in titolo soffermandosi su quelli a sua firma

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  • volti a modificare l?attuale disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati.La materia della responsabilità civile dei magistrati, come è noto, è stata oggetto di referendumpopolare nel 1987. L'esito favorevole della votazione sul quesito referendario avrebbe dovutointrodurre il principio per il quale il giudice che arreca un danno al cittadino, per dolo o colpa grave,ne avrebbe dovuto rispondere direttamente sul piano civile, così come previsto per ogni funzionariodello Stato ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione. La successiva legge 13 aprile 1988, n. 117, lacosiddetta legge Vassalli, ha però disatteso gli effetti della consultazione referendaria, assegnando alloStato, piuttosto che ai singoli magistrati, la responsabilità verso coloro ai quali fosse riconosciuto diaver subito un danno ingiusto in sede giurisdizionale. E? quindi lo Stato ad essere chiamatodirettamente in causa in cas


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