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DDL S. 2233-B...Testo DDL 2233-B Senato della Repubblica Pag. 5 1. Le disposizioni del decreto...

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2233-B Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato 19/03/2018 - 14:23
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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 2233-B

    Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione

    flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

    19/03/2018 - 14:23

  • Indice

    1. DDL S. 2233-B - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 4

    1.2.1. Testo DDL 2233-B 5

    1.2.2. Relazione 2233-C 27

    1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO) 31

    1.2.4. Testo approvato 2233-B (Bozza provvisoria) 62

    1.2.5. Testo 1 73

    1.3. Trattazione in Commissione 106

    1.3.1. Sedute 107

    1.3.2. Resoconti sommari 108

    1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 109

    1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 303 (pom.) del 21/03/2017 110

    1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 304 (pom.) del 22/03/2017 115

    1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 306 (pom.) del 29/03/2017 119

    1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 309 (pom.) del 05/04/2017 149

    1.4. Trattazione in consultiva 158

    1.4.1. Sedute 159

    1.4.2. Resoconti sommari 162

    1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 163

    1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del

    28/03/2017 164

    1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom., Sottocomm. pareri) del

    05/04/2017 168

    1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 170

    1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017 171

    1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 722 (pom.) del 04/04/2017 179

    1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 724 (pom.) del 05/04/2017 222

    1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 736 (pom.) del 09/05/2017 225

    1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 229

    1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 473 (pom.) del 22/03/2017 230

    1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 233

    1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 348 (pom.) del

    04/04/2017 234

  • 1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 241

    1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 315 (pom.) del

    22/03/2017 242

    1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 316 (pom.) del

    28/03/2017 250

    1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 317 (pom.) del

    29/03/2017 253

    1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 258

    1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri

    (fase disc.)) del 20/03/2017 259

    1.5. Trattazione in Assemblea 261

    1.5.1. Sedute 262

    1.5.2. Resoconti stenografici 263

    1.5.2.1. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017 264

    1.5.2.2. Seduta n. 818 (pom.) del 09/05/2017 331

    1.5.2.3. Seduta n. 819 (ant.) del 10/05/2017 411

  • 1. DDL S. 2233-B - XVII Leg.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2233-B - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 2233-BXVII Legislatura

    Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazioneflessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinatoTitolo breve: Lavoro autonomo

    Iter10 maggio 2017: approvato definitivamente. LeggeSuccessione delle letture parlamentariS.2233 assorbe S.2229

    approvatoC.4135 assorbe C.2014, C.3108, C.3120, C.3268, C.3364

    approvato con modificazioniS.2233-B approvato definitivamente. Legge

    Legge n. 81/17 del 22 maggio 2017, GU n. 135 del 13 giugno 2017.

    Iniziativa GovernativaMinistro del lavoro e politiche sociali Giuliano Poletti (Governo Renzi-I)NaturaordinariaContenente deleghe al Governo.Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016PresentazioneTrasmesso in data 14 marzo 2017; annunciato nella seduta ant. n. 783 del 14 marzo 2017.Classificazione TESEOLAVORATORI AUTONOMI , BILANCIO DELLO STATO , ANNO FINANZIARIO 2016 ,LAVORO ATIPICO , TUTELA DEI LAVORATORIArticoliPAGAMENTO (Artt.2, 3), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Art.3), RISARCIMENTO DI DANNI(Art.3), INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.4), ROYALTIES E DIRITTI DI USO(Art.4), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.5, 6, 11, 16), ATTI PUBBLICI (Art.5),ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.5, 20), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI (Art.6), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.6), ALBERGHI E LOCANDE (Art.8),INDUSTRIA TURISTICA (Art.8), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.8), CONTRIBUTIFIGURATIVI (Art.8), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.8),

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47808.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46476http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46460http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47418http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43845http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45636http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45654http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45933http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46096http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;81http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=COMPGOV&id=74&leg=17

  • LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.8),MALATI (Art.8), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.9), CONGRESSI CONVEGNI ESEMINARI (Art.9), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.9), CENTRI DI ORIENTAMENTOSCOLASTICO E PROFESSIONALE (Art.10), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.6, 10, 14, 17),ALBI PROFESSIONALI (Art.10), TUTELA DELLA SALUTE (Art.11), APPALTO CONCORSO EGARE DI APPALTO (Art.12), INDENNITA' DI MATERNITA' (Artt.6, 13), GRAVIDANZA EPUERPERIO (Art.14), INDENNITA' DI MALATTIA (Artt.6, 14), INFORTUNI SUL LAVORO(Art.14), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.18, 19), FORMA DEGLI ATTI (Art.19),COMPUTERS (Art.19), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.19), RECESSO (Art.19),TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.20), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.21), SICUREZZA NELLAVORO (Art.22), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SULLAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.23), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.25),OSSERVATORI (Art.25), INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Art.7), DOTTORATO DIRICERCA (Art.7), ASSEGNISTI BORSISTI E CONTRATTISTI (Art.7), COMMISSIONICONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.17), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.24),ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (Art.24), VIGILATRICI D' INFANZIA (Art.24), ABROGAZIONEDI NORME (Art.24)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Maurizio Sacconi (AP-CpE) (dato conto della nomina il 21 marzo2017) .Relatore di maggioranza Sen. Maurizio Sacconi (AP-CpE) nominato nella seduta pom. n. 309 del 5aprile 2017 .Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Annunciata la relazione orale il 6 aprile 2017; annuncio nella seduta pom. n. 804 del 6 aprile 2017.AssegnazioneAssegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 16marzo 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 788 del 16 marzo 2017.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl.istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 3

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=2132http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=2132http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=11

  • 1.2. Testi

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 4

  • 1.2.1. Testo DDL 2233-Bcollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2233-BDISEGNO DI LEGGEpresentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)(V. Stampato n. 2233)approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016(V. Stampato Camera n. 4135)modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 14 marzo 2017Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazioneflessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinatoDisegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

    DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGEApprovato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputatiCapo I Capo ITUTELA DEL LAVORO AUTONOMO TUTELA DEL LAVORO AUTONOMOArt. 1. Art. 1.(Ambito di applicazione) (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente capo si applicanoai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo IIIdel libro quinto del codice civile, ivi inclusi irapporti di lavoro autonomo che hanno unadisciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222del codice civile.

    Identico

    2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delpresente capo gli imprenditori, ivi compresi ipiccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 delcodice civile.Art. 2. Art. 2.(Tutela del lavoratore autonomo nelletransazioni commerciali)

    (Tutela del lavoratore autonomo nelletransazioni commerciali)

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 5

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1008527/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • 1. Le disposizioni del decreto legislativo 9ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quantocompatibili, anche alle transazioni commercialitra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratoriautonomi e amministrazioni pubbliche di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, o tra lavoratori autonomi, fattasalva l'applicazione di disposizioni piùfavorevoli.

    Identico

    Art. 3. Art. 3.(Clausole e condotte abusive) (Clausole e condotte abusive)1. Si considerano abusive e prive di effetto leclausole che attribuiscono al committente lafacoltà di modificare unilateralmente lecondizioni del contratto o, nel caso di contrattoavente ad oggetto una prestazione continuativa,di recedere da esso senza congruo preavvisononché le clausole mediante le quali le particoncordano termini di pagamento superiori asessanta giorni dalla data del ricevimento daparte del committente della fattura o dellarichiesta di pagamento.

    Identico

    2. Si considera abusivo il rifiuto delcommittente di stipulare il contratto in formascritta.3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 illavoratore autonomo ha diritto al risarcimentodei danni, anche promuovendo un tentativo diconciliazione mediante gli organismi abilitati.4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente caposi applica, in quanto compatibile, l'articolo 9della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia diabuso di dipendenza economica.Art. 4. Art. 4.(Apporti originali e invenzionidel lavoratore)

    (Apporti originali e invenzionidel lavoratore)

    1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva siaprevista come oggetto del contratto di lavoro e atale scopo compensata, i diritti di utilizzazioneeconomica relativi ad apporti originali e ainvenzioni realizzati nell'esecuzione delcontratto stesso spettano al lavoratoreautonomo, secondo le disposizioni di cui allalegge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice dellaproprietà industriale, di cui al decreto legislativo10 febbraio 2005, n. 30.

    Identico

    Art. 5. Art. 5.(Delega al Governo in materia di atti pubblicirimessi alle professioni ordinistiche)

    (Delega al Governo in materia di atti pubblicirimessi alle professioni organizzate in ordini ocollegi )

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 6

  • 1. Al fine di semplificare l'attività delleamministrazioni pubbliche e di ridurne i tempidi produzione, il Governo è delegato adadottare, entro dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, uno o più decretilegislativi in materia di rimessione di attipubblici alle professioni ordinistiche, nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. Al fine di semplificare l'attività delleamministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi diproduzione, il Governo è delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi in materiadi rimessione di atti pubblici alle professioniorganizzate in ordini o collegi, nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) individuazione degli atti delleamministrazioni pubbliche che possono essererimessi anche alle professioni ordinistiche inrelazione al carattere di terzietà di queste;

    a) individuazione degli atti delle amministrazionipubbliche che possono essere rimessi anche alleprofessioni organizzate in ordini o collegi inrelazione al carattere di terzietà di queste;b) individuazione di misure che garantiscano ilrispetto della disciplina in materia di tutela deidati personali nella gestione degli atti rimessi aiprofessionisti iscritti a ordini o collegi;c) individuazione delle circostanze che possanodeterminare condizioni di conflitto di interessinell'esercizio delle funzioni rimesse aiprofessionisti ai sensi della lettera a).

    b) riconoscimento del ruolo sussidiario delleprofessioni ordinistiche, demandando agliiscritti l'assolvimento di compiti e funzionifinalizzati alla deflazione del contenziosogiudiziario e ad introdurre semplificazioni inmateria di certificazione dell'adeguatezza deifabbricati alle norme di sicurezza edenergetiche, anche attraverso l'istituzione delfascicolo del fabbricato.

    soppressa

    2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alcomma 1 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni competenti provvedono airelativi adempimenti mediante le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.

    2. Identico.

    Art. 6. Art. 6.(Delega al Governo in materia di sicurezza eprotezione sociale delle professioniordinistiche)

    ( Deleghe al Governo in materia di sicurezza eprotezione sociale dei professionisti iscritti a ordinio collegi e di ampliamento delle prestazioni dimaternità e di malattia riconosciute ai lavoratoriautonomi iscritti alla Gestione separata )

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 7

  • 1. Al fine di rafforzare le prestazioni disicurezza e di protezione sociale deiprofessionisti iscritti agli ordini o ai collegi, ilGoverno è delegato ad adottare, entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, su proposta del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze,uno o più decreti legislativi nel rispetto delseguente principio e criterio direttivo:abilitazione degli enti di previdenza di dirittoprivato, anche in forma associata, oveautorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare,oltre a prestazioni complementari di tipoprevidenziale e socio-sanitario, anche altreprestazioni sociali, finanziate da appositacontribuzione, con particolare riferimento agliiscritti che hanno subìto una significativariduzione del reddito professionale per ragioninon dipendenti dalla propria volontà o che sianostati colpiti da gravi patologie.

    1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e diprotezione sociale dei professionisti iscritti agliordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi nelrispetto del seguente principio e criterio direttivo:abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato,anche in forma associata, ove autorizzati dagli organidi vigilanza, ad attivare, oltre a prestazionicomplementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate daapposita contribuzione, con particolare riferimentoagli iscritti che abbiano subìto una significativariduzione del reddito professionale per ragioni nondipendenti dalla propria volontà o che siano staticolpiti da gravi patologie.

    2. Al fine di incrementare le prestazioni legate alversamento della contribuzione aggiuntiva per gliiscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nontitolari di pensione e non iscritti ad altre formeprevidenziali, il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legislativinel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) riduzione dei requisiti di accesso alleprestazioni di maternità, incrementando ilnumero di mesi precedenti al periodoindennizzabile entro cui individuare le tremensilità di contribuzione dovuta, nonchéintroduzione di minimali e massimali per lemedesime prestazioni;b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattiadi cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, incrementando la plateadei beneficiari anche comprendendovi soggettiche abbiano superato il limite del 70 per cento delmassimale di cui all'articolo 2, comma 18, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmenteprevedendo l'esclusione della corresponsionedell'indennità per i soli eventi di durata inferiorea tre giorni;

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 8

  • c) previsione di un aumento dell'aliquotaaggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, in una misura possibilmente nonsuperiore a 0,5 punti percentuali e comunque taleda assicurare il rispetto di quanto stabilito alprimo periodo del comma 3 del presente articolo.

    2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alcomma 1 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni competenti provvedono airelativi adempimenti mediante le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.

    3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui aicommi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni competenti provvedono ai relativiadempimenti mediante le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente.

    Art. 7(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità didisoccupazione per i lavoratori con rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:«15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricercacon borsa di studio in relazione agli eventi didisoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessadata. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciutaper gli eventi di disoccupazione verificatisi adecorrere dal 1° luglio 2017 non si applica ladisposizione di cui al comma 2, lettera c) , e iriferimenti all'anno solare contenuti nel presentearticolo sono da intendersi riferiti all'anno civile.A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori,gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa distudio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindacidi cui al comma 1, è dovuta un'aliquotacontributiva pari allo 0,51 per cento.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 9

  • 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delcomma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro perl'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018,39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milionidi euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro perl'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022,42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni dieuro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro perl'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorreredall'anno 2026, si provvede, tenuto conto deglieffetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo dellemaggiori entrate derivanti dall'incrementodell'aliquota contributiva disposto ai sensi delterzo periodo del comma 15-bis.15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente alMinistero del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell'economia e delle finanze i datirelativi all'andamento delle entrate contributive edel costo della prestazione di cui al comma 15-bisai fini dell'applicazione delle disposizioni di cuiall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196, e successivemodificazioni».

    Art. 7. Art. 8.(Disposizioni fiscali e sociali) (Disposizioni fiscali e sociali)1. All'articolo 54, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, il secondo periodo è sostituito daiseguenti: «I limiti di cui al periodo precedentenon si applicano alle spese relative a prestazionialberghiere e di somministrazione di alimenti ebevande sostenute dall'esercente arte oprofessione per l'esecuzione di un incarico eaddebitate analiticamente in capo alcommittente. Tutte le spese relativeall'esecuzione di un incarico conferito esostenute direttamente dal committente noncostituiscono compensi in natura per ilprofessionista».

    1. Identico.

    2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma5, del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, si applicano adecorrere dal periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2016.

    2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1 del presentearticolo nonché dall'articolo 9, comma 1, siapplicano a decorrere dal periodo d'imposta in corsoal 31 dicembre 2017.3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma3.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 10

  • 3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, lelavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioneseparata di cui all'articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari dipensione e non iscritti ad altre formeprevidenziali obbligatorie, tenuti al versamentodella contribuzione maggiorata di cui all'articolo59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, hanno diritto ad un trattamento economicoper congedo parentale per un periodo massimopari a sei mesi entro i primi tre anni di vita delbambino. I trattamenti economici per congedoparentale, ancorché fruiti in altra gestione ocassa di previdenza, non possonocomplessivamente superare tra entrambi igenitori il limite complessivo di sei mesi.

    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscrittialla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari dipensione e non iscritti ad altre forme previdenzialiobbligatorie, tenuti al versamento della contribuzionemaggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad untrattamento economico per congedo parentale per unperiodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre annidi vita del bambino. I trattamenti economici percongedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione ocassa di previdenza, non possono complessivamentesuperare tra entrambi i genitori il limite complessivodi sei mesi.

    4. Salvo quanto previsto al comma 5, iltrattamento economico di cui al comma 3 ècorrisposto a condizione che risultinoaccreditate almeno tre mensilità della predettacontribuzione maggiorata nei dodici mesiprecedenti l'inizio del periodo indennizzabile.L'indennità è calcolata, per ciascuna giornatadel periodo indennizzabile, in misura pari al 30per cento del reddito di lavoro relativo allapredetta contribuzione, calcolato ai sensidell'articolo 4 del decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12giugno 2002.

    5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamentoeconomico di cui al comma 4 è corrisposto acondizione che risultino accreditate almeno tremensilità della predetta contribuzione maggiorata neidodici mesi precedenti l'inizio del periodoindennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascunagiornata del periodo indennizzabile, in misura pari al30 per cento del reddito di lavoro relativo allapredetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali 4 aprile 2002, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

    5. Il trattamento economico per i periodi dicongedo parentale fruiti entro il primo anno divita del bambino è corrisposto, a prescindere dalrequisito contributivo di cui al comma 4, anchealle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma3 che abbiano titolo all'indennità di maternità opaternità. In tale caso, l'indennità è calcolata inmisura pari al 30 per cento del reddito preso ariferimento per la corresponsione dell'indennitàdi maternità o paternità.

    6. Il trattamento economico per i periodi di congedoparentale fruiti entro il primo anno di vita delbambino è corrisposto, a prescindere dal requisitocontributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratricied ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titoloall'indennità di maternità o paternità. In tale caso,l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per centodel reddito preso a riferimento per la corresponsionedell'indennità di maternità o paternità.

    6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 siapplicano anche nei casi di adozione oaffidamento preadottivo.

    7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 siapplicano anche nei casi di adozione o affidamentopreadottivo.

    7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavoperiodo sono soppressi a decorrere dal 1°gennaio 2017.

    8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodosono soppressi.

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  • 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commida 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni dieuro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro perl'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022,5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milionidi euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2025, si provvede aisensi dell'articolo 25, comma 3.

    8. Per gli iscritti alla Gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, i periodi di malattia, certificatacome conseguente a trattamenti terapeutici dimalattie oncologiche, o di gravi patologiecronico-degenerative ingravescenti o checomunque comportino una inabilità lavorativatemporanea del 100 per cento, sono equiparatialla degenza ospedaliera.

    10. Identico.

    11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma10, valutati in 0,36 milioni di euro annui adecorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensidell'articolo 25, comma 3.

    Art. 8. Art. 9.(Deducibilità delle spese di formazionee accesso alla formazione permanente)

    (Deducibilità delle spese di formazionee accesso alla formazione permanente)

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  • 1. All'articolo 54, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, le parole: «;le spese di partecipazione a convegni, congressie simili o a corsi di aggiornamentoprofessionale, incluse quelle di viaggio esoggiorno sono deducibili nella misura del 50per cento del loro ammontare» sono sostituitedalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili,entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese perl'iscrizione a master e a corsi di formazione o diaggiornamento professionale nonché le spese diiscrizione a convegni e congressi. Sonointegralmente deducibili, entro il limite annuo di5.000 euro, le spese sostenute per i servizipersonalizzati di certificazione dellecompetenze, orientamento, ricerca e sostegnoall'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchioccupazionali effettivamente esistenti eappropriati in relazione alle condizioni delmercato del lavoro, erogati dagli organismiaccreditati ai sensi della disciplina vigente.Sono altresì integralmente deducibili gli onerisostenuti per la garanzia contro il mancatopagamento delle prestazioni di lavoro autonomofornita da forme assicurative o di solidarietà».

    1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, le parole: «; le spese dipartecipazione a convegni, congressi e simili o acorsi di aggiornamento professionale, incluse quelledi viaggio e soggiorno sono deducibili nella misuradel 50 per cento del loro ammontare» sono sostituitedalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili,entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese perl'iscrizione a master e a corsi di formazione o diaggiornamento professionale nonché le spese diiscrizione a convegni e congressi, comprese quelledi viaggio e soggiorno. Sono integralmentededucibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, lespese sostenute per i servizi personalizzati dicertificazione delle competenze, orientamento,ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate asbocchi occupazionali effettivamente esistenti eappropriati in relazione alle condizioni del mercatodel lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensidella disciplina vigente. Sono altresì integralmentededucibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro ilmancato pagamento delle prestazioni di lavoroautonomo fornita da forme assicurative o disolidarietà».

    2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delcomma 1, valutate in 40,2 milioni di euro perl'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui adecorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensidell'articolo 25, comma 3.

    Art. 9. Art. 10.(Accesso alle informazioni sul mercato e servizipersonalizzati di orientamento, riqualificazionee ricollocazione)

    (Accesso alle informazioni sul mercato e servizipersonalizzati di orientamento, riqualificazione ericollocazione)

    1. I centri per l'impiego e gli organismiautorizzati alle attività di intermediazione inmateria di lavoro ai sensi della disciplinavigente si dotano, in ogni sede aperta alpubblico, di uno sportello dedicato al lavoroautonomo, anche stipulando convenzioni nononerose con gli ordini professionali e leassociazioni costituite ai sensi degli articoli 4,comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,nonché con le associazioni comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale deilavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albiprofessionali.

    1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzatialle attività di intermediazione in materia di lavoro aisensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sedeaperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoroautonomo, anche stipulando convenzioni nononerose con gli ordini e i collegi professionali e leassociazioni costituite ai sensi degli articoli 4,comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,nonché con le associazioni comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale dei lavoratoriautonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

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  • 2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui alcomma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionaleper le politiche attive del lavoro (ANPAL) nelproprio sito internet. Le modalità ditrasmissione all'ANPAL delle convenzioni edegli statuti dei soggetti convenzionati sonodeterminate con decreto del Ministero dellavoro e delle politiche sociali.

    2. Identico.

    3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1raccoglie le domande e le offerte di lavoroautonomo, fornisce le relative informazioni aiprofessionisti ed alle imprese che ne faccianorichiesta, fornisce informazioni relative alleprocedure per l'avvio di attività autonome e perle eventuali trasformazioni e per l'accesso acommesse ed appalti pubblici, nonché relativealle opportunità di credito e alle agevolazionipubbliche nazionali e locali.

    3. Identico.

    4. Nello svolgimento delle attività di cui alcomma 3, i centri per l'impiego, al fine difornire informazioni e supporto ai lavoratoriautonomi con disabilità, si avvalgono dei serviziper il collocamento mirato delle persone condisabilità di cui all'articolo 6 della legge 12marzo 1999, n. 68.

    4. Identico.

    5. Agli adempimenti di cui al presente articolosi provvede senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.

    5. Identico.

    Art. 10. Art. 11.(Delega al Governo in materia disemplificazione della normativa sulla salute esicurezza degli studi professionali)

    (Delega al Governo in materia di semplificazionedella normativa sulla salute e sicurezza degli studiprofessionali)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi peril riassetto delle disposizioni vigenti in materiadi sicurezza e tutela della salute dei lavoratoriapplicabili agli studi professionali, nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. Identico:

    a) previa identificazione delle condizioni inpresenza delle quali i rischi per la salute esicurezza negli studi professionali sono daequiparare a quelli nelle abitazioni,individuazione delle misure di prevenzione eprotezione idonee in tale contesto a garantire latutela della salute e sicurezza delle persone cheivi svolgono attività lavorativa, con o senzaretribuzione e anche al fine di apprendereun'arte, un mestiere o una professione;

    a) individuazione di specifiche misure diprevenzione e protezione idonee a garantire la tuteladella salute e della sicurezza delle persone chesvolgono attività lavorativa negli studiprofessionali, con o senza retribuzione e anche alfine di apprendere un'arte, un mestiere o unaprofessione;

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    Senato della Repubblica Pag. 14

  • b) determinazione di misure tecniche edamministrative di prevenzione compatibili conle caratteristiche gestionali ed organizzativedegli studi professionali;

    b) identica;

    c) semplificazione degli adempimentimeramente formali in materia di salute esicurezza negli studi professionali, anche permezzo di forme di unificazione documentale;

    c) identica;

    d) riformulazione e razionalizzazionedell'apparato sanzionatorio, amministrativo epenale, per la violazione delle norme vigenti inmateria di salute e sicurezza sul lavoro neglistudi professionali, avuto riguardo ai poteri delsoggetto contravventore e alla natura sostanzialeo formale della violazione.

    d) identica.

    2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alcomma 1 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni competenti provvedono airelativi adempimenti mediante le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.

    2. Identico.

    Art. 11. Art. 12.(Informazioni e accesso agli appalti pubblici eai bandi per l'assegnazione di incarichi eappalti privati)

    (Informazioni e accesso agli appalti pubblici e aibandi per l'assegnazione di incarichi e appaltiprivati)

    1. Le amministrazioni pubbliche promuovono,in qualità di stazioni appaltanti, lapartecipazione dei lavoratori autonomi agliappalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione diincarichi personali di consulenza o ricerca, inparticolare favorendo il loro accesso alleinformazioni relative alle gare pubbliche, ancheattraverso gli sportelli di cui all'articolo 9,comma 1, e la loro partecipazione alleprocedure di aggiudicazione.

    1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, inqualità di stazioni appaltanti, la partecipazione deilavoratori autonomi agli appalti pubblici per laprestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazionedi incarichi personali di consulenza o ricerca, inparticolare favorendo il loro accesso alleinformazioni relative alle gare pubbliche, ancheattraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1,e la loro partecipazione alle procedure diaggiudicazione.

    2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionalie nazionali a valere sui fondi strutturali europei,i soggetti di cui al presente capo sono equiparatialle piccole e medie imprese. All'articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 èabrogato.

    2. Identico.

    3. Al fine di consentire la partecipazione aibandi e concorrere all'assegnazione di incarichie appalti privati consentiti, è riconosciuta aisoggetti che svolgono attività professionale, aprescindere dalla forma giuridica rivestita, lapossibilità:

    3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi econcorrere all'assegnazione di incarichi e appaltiprivati, è riconosciuta ai soggetti che svolgonoattività professionale, a prescindere dalla formagiuridica rivestita, la possibilità:

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  • a) di costituire reti di esercenti la professione econsentire agli stessi di partecipare alle reti diimprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,con accesso alle relative provvidenze in materia;

    a) identica;

    b) di costituire consorzi stabili professionali; b) identica;c) di costituire associazioni temporaneeprofessionali, secondo la disciplina previstadall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, in quanto compatibile.

    c) identica.

    4. Agli adempimenti di cui al comma 1 siprovvede senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.

    4. Identico.

    Art. 12. Art. 13.(Indennità di maternità) (Indennità di maternità)1. All'articolo 64, comma 2, del testo unicodelle disposizioni legislative in materia di tutelae sostegno della maternità e della paternità, dicui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,e successive modificazioni, al primo periodo,dopo le parole: «lavoro dipendente» sonoaggiunte le seguenti: «, a prescindere, perquanto concerne l'indennità di maternitàspettante per i due mesi antecedenti la data delparto e per i tre mesi successivi, dalla effettivaastensione dall'attività lavorativa».

    1. Identico.

    2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017,11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milionidi euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro perl'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021,12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni dieuro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro perl'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui adecorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensidell'articolo 25, comma 3.

    Art. 13. Art. 14.(Tutela della gravidanza,malattia e infortunio)

    (Tutela della gravidanza,malattia e infortunio)

    1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio deilavoratori autonomi che prestano la loro attivitàin via continuativa per il committente noncomportano l'estinzione del rapporto di lavoro,la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore,rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo,per un periodo non superiore a centocinquantagiorni per anno solare, fatto salvo il venir menodell'interesse del committente.

    1. Identico.

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  • 2. In caso di maternità, previo consenso delcommittente, è prevista la possibilità disostituzione delle lavoratrici autonome, giàriconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testounico di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, da parte dei familiari dellalavoratrice stessa, individuati ai sensidell'articolo 230-bis del codice civile, nonchédei soci, anche attraverso il riconoscimento diforme di compresenza della lavoratrice e del suosostituto.

    2. In caso di maternità, previo consenso delcommittente, è prevista la possibilità di sostituzionedelle lavoratrici autonome, già riconosciutadall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dialtri lavoratori autonomi di fiducia dellelavoratrici stesse, in possesso dei necessarirequisiti professionali, nonché dei soci, ancheattraverso il riconoscimento di forme di compresenzadella lavoratrice e del suo sostituto.

    3. In caso di malattia o infortunio di gravità taleda impedire lo svolgimento dell'attivitàlavorativa per oltre sessanta giorni, ilversamento dei contributi previdenziali e deipremi assicurativi è sospeso per l'intera duratadella malattia o dell'infortunio fino ad unmassimo di due anni, decorsi i quali illavoratore è tenuto a versare i contributi e ipremi maturati durante il periodo di sospensionein un numero di rate mensili pari a tre volte imesi di sospensione.

    3. Identico.

    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, siprovvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

    Art. 14. Art. 15.(Modifiche al codice di procedura civile) (Modifiche al codice di procedura civile)1. Al codice di procedura civile sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole:«anche se non a carattere subordinato» sonoaggiunte le seguenti: «. La collaborazione siintende coordinata quando, nel rispetto dellemodalità di coordinamento stabilite di comuneaccordo dalle parti, il collaboratore organizzaautonomamente l'attività lavorativa»;b) all'articolo 634, secondo comma, dopo leparole: «che esercitano un'attività commerciale»sono inserite le seguenti: «e da lavoratoriautonomi».

    Art. 16.(Procedura di adozione dei decreti legislativi di cuiagli articoli 5, 6 e 11)

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    Senato della Repubblica Pag. 17

  • 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cuiall'articolo 5 sono adottati su proposta delMinistro delegato per la semplificazione e lapubblica amministrazione, di concerto con iMinistri competenti, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensidell'articolo 9, comma 2, lettera b) , del medesimodecreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi deidecreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sonoadottati su proposta del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con i Ministricompetenti, sentita, per quanto riguarda i decretilegislativi di cui all'articolo 11, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano. Glischemi dei decreti legislativi di cui al primo e alsecondo periodo, a seguito di deliberazionepreliminare del Consiglio dei ministri, sonotrasmessi, corredati di relazione tecnica che diaconto della loro neutralità finanziaria, allaCamera dei deputati e al Senato della Repubblicaperché su di essi siano espressi, entro trenta giornidalla data di trasmissione, i pareri delleCommissioni competenti per materia e per iprofili finanziari. Decorso tale termine, i decretipossono essere adottati anche in mancanza deipareri.2. Entro dodici mesi dalla data di entrata invigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto dei princìpi e criteridirettivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governopuò adottare, con le medesime procedure di cui alcomma 1 del presente articolo, disposizioniintegrative e correttive dei decreti medesimi,tenuto conto delle evidenze attuative nelfrattempo emerse.3. Qualora il termine per l'espressione dei pareriparlamentari previsti dal comma 1 scada neitrenta giorni che precedono la scadenza deitermini di delega previsti dagli articoli 5, comma1, 6, commi 1 e 2 , o 11, comma 1, o dal comma 2del presente articolo, ovvero successivamente,questi ultimi sono prorogati di tre mesi.Art. 17.(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoroautonomo)

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    Senato della Repubblica Pag. 18

  • 1. Al fine di coordinare e di monitorare gliinterventi in materia di lavoro autonomo, presso ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali èistituito un tavolo tecnico di confrontopermanente sul lavoro autonomo, composto darappresentanti designati dal Ministero del lavoroe delle politiche sociali, nonché delle associazionisindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro edalle associazioni di settore comparativamentepiù rappresentative a livello nazionale, con ilcompito di formulare proposte e indirizzioperativi in materia di politiche del lavoroautonomo con particolare riferimento a:a) modelli previdenziali;b) modelli di welfare ;c) formazione professionale.2. Dall'attuazione del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica. Le attività previste dalpresente articolo sono svolte dalleamministrazioni interessate nell'ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentali giàdisponibili a legislazione vigente. Ai componentidel tavolo di cui al comma 1 non spetta alcuncompenso, indennità, gettone di presenza,rimborso di spese o emolumento, comunquedenominato.

    Capo II Capo IILAVORO AGILE LAVORO AGILEArt. 15. Art. 18.(Lavoro agile) (Lavoro agile)1. Le disposizioni del presente capo, allo scopodi incrementare la competitività e agevolare laconciliazione dei tempi di vita e di lavoro,promuovono il lavoro agile quale modalità diesecuzione del rapporto di lavoro subordinatostabilita mediante accordo tra le parti, anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivie senza precisi vincoli di orario o di luogo dilavoro, con il possibile utilizzo di strumentitecnologici per lo svolgimento dell'attivitàlavorativa. La prestazione lavorativa vieneeseguita, in parte all'interno di locali aziendali ein parte all'esterno senza una postazione fissa,entro i soli limiti di durata massima dell'orariodi lavoro giornaliero e settimanale, derivantidalla legge e dalla contrattazione collettiva.

    Identico

    2. Il datore di lavoro è responsabile dellasicurezza e del buon funzionamento deglistrumenti tecnologici assegnati al lavoratore perlo svolgimento dell'attività lavorativa.

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    Senato della Repubblica Pag. 19

  • 3. Le disposizioni del presente capo siapplicano, in quanto compatibili, anche neirapporti di lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,secondo le direttive emanate anche ai sensidell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124, e fatta salva l'applicazione delle diversedisposizioni specificamente adottate per talirapporti.4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivoeventualmente riconosciuti in relazione agliincrementi di produttività ed efficienza dellavoro subordinato sono applicabili anchequando l'attività lavorativa sia prestata inmodalità di lavoro agile.5. Agli adempimenti di cui al presente articolosi provvede senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.Art. 16. Art. 19.(Forma e recesso) (Forma e recesso)1. L'accordo relativo alla modalità di lavoroagile è stipulato per iscritto ai fini dellaregolarità amministrativa e della prova, edisciplina l'esecuzione della prestazionelavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali,anche con riguardo alle forme di esercizio delpotere direttivo del datore di lavoro ed aglistrumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordoindividua altresì i tempi di riposo del lavoratorenonché le misure tecniche e organizzativenecessarie per assicurare la disconnessione dellavoratore dalle strumentazioni tecnologiche dilavoro.

    Identico

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  • 2. L'accordo di cui al comma 1 può essere atermine o a tempo indeterminato; in tale ultimocaso, il recesso può avvenire con un preavvisonon inferiore a trenta giorni. Nel caso dilavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 dellalegge 12 marzo 1999, n. 68, il termine dipreavviso del recesso da parte del datore dilavoro non può essere inferiore a novanta giorni,al fine di consentire un'adeguatariorganizzazione dei percorsi di lavoro rispettoalle esigenze di vita e di cura del lavoratore. Inpresenza di un giustificato motivo, ciascuno deicontraenti può recedere prima della scadenzadel termine nel caso di accordo a tempodeterminato, o senza preavviso nel caso diaccordo a tempo indeterminato.Art. 17. Art. 20.(Trattamento , diritto all'apprendimentocontinuo e certificazione delle competenze dellavoratore)

    (Trattamento , diritto all'apprendimento continuo ecertificazione delle competenze del lavoratore)

    1. Il lavoratore che svolge la prestazione inmodalità di lavoro agile ha diritto ad untrattamento economico e normativo noninferiore a quello complessivamente applicatonei confronti dei lavoratori che svolgono lemedesime mansioni esclusivamente all'internodell'azienda.

    1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalitàdi lavoro agile ha diritto ad un trattamentoeconomico e normativo non inferiore a quellocomplessivamente applicato, in attuazione deicontratti collettivi di cui all'articolo 51 del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti deilavoratori che svolgono le medesime mansioniesclusivamente all'interno dell'azienda.

    2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoroagile ai sensi del presente capo può esserericonosciuto, nell'ambito dell'accordo di cuiall'articolo 16, il diritto all'apprendimentopermanente, in modalità formali, non formali oinformali, e alla periodica certificazione dellerelative competenze.

    2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile aisensi del presente capo può essere riconosciuto,nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, ildiritto all'apprendimento permanente, in modalitàformali, non formali o informali, e alla periodicacertificazione delle relative competenze.

    Art. 18. Art. 21.(Potere di controllo e disciplinare) (Potere di controllo e disciplinare)1. L'accordo relativo alla modalità di lavoroagile disciplina l'esercizio del potere di controllodel datore di lavoro sulla prestazione resa dallavoratore all'esterno dei locali aziendali nelrispetto di quanto disposto dall'articolo 4 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni.

    Identico

    2. L'accordo di cui al comma 1 individua lecondotte, connesse all'esecuzione dellaprestazione lavorativa all'esterno dei localiaziendali, che danno luogo all'applicazione disanzioni disciplinari.Art. 19. Art. 22.(Sicurezza sul lavoro) (Sicurezza sul lavoro)

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 21

  • 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e lasicurezza del lavoratore che svolge laprestazione in modalità di lavoro agile e a talfine consegna al lavoratore e al rappresentantedei lavoratori per la sicurezza, con cadenzaalmeno annuale, un'informativa scritta nellaquale sono individuati i rischi generali e i rischispecifici connessi alla particolare modalità diesecuzione del rapporto di lavoro.

    Identico

    2. Il lavoratore è tenuto a cooperareall'attuazione delle misure di prevenzionepredisposte dal datore di lavoro per fronteggiarei rischi connessi all'esecuzione della prestazioneall'esterno dei locali aziendali.Art. 20. Art. 23.(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni ele malattie professionali)

    (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e lemalattie professionali)

    1. L'accordo per lo svolgimento dellaprestazione lavorativa in modalità di lavoroagile e le sue modificazioni sono oggetto dellecomunicazioni di cui all'articolo 9-bis deldecreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,convertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, e successivemodificazioni.

    Identico

    2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionalidipendenti da rischi connessi alla prestazionelavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gliinfortuni sul lavoro occorsi durante il normalepercorso di andata e ritorno dal luogo diabitazione a quello prescelto per lo svolgimentodella prestazione lavorativa all'esterno dei localiaziendali, nei limiti e alle condizioni di cui alterzo comma dell'articolo 2 del testo unico delledisposizioni per l'assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, esuccessive modificazioni, quando la scelta delluogo della prestazione sia dettata da esigenzeconnesse alla prestazione stessa o dallanecessità del lavoratore di conciliare le esigenzedi vita con quelle lavorative e risponda a criteridi ragionevolezza.

    Art. 24.(Aliquote contributive applicate agli assistentidomiciliari all'infanzia, qualificati o accreditatipresso la provincia autonoma di Bolzano)

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 22

  • 1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal1° settembre 2017.

    Capo III Capo IIIDISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALIArt. 21. Art. 25.(Disposizioni finanziarie) (Disposizioni finanziarie)1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementata di 4,5 milioni di euro perl'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorreredall'anno 2019. All'onere derivante dal primoperiodo del presente comma, pari a 4,5milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni dieuro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2019, siprovvede mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

    1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, èincrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017,di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milionidi euro annui a decorrere dall'anno 2019.

    2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione,di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni dieuro per l'anno 2017.

    2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagliarticoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni dieuro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro perl'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019,42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni dieuro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro perl'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorreredall'anno 2025, si provvede:

    3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagliarticoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 delpresente articolo, complessivamente pari a 55,89milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di europer l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di europer l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, siprovvede:

    a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017,41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni dieuro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro perl'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022,43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milionidi euro annui a decorrere dall'anno 2025,mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

    a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017,43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milionidi euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro perl'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021,43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni dieuro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorreredall'anno 2025, mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 23

  • b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017,mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307;

    b) identica;

    c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017,mediante corrispondente riduzione delleproiezioni dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2016-2018, nell'ambito delprogramma «Fondi di riserva e speciali» dellamissione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell'economia e dellefinanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo alMinistero del lavoro e delle politiche sociali.

    c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017,mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,nell'ambito del programma «Fondi di riserva especiali» della missione «Fondi da ripartire» dellostato di previsione del Ministero dell'economia edelle finanze per l'anno 2017, allo stato parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali;

    d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018,mediante il versamento all'entrata del bilanciodello Stato da parte dell'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale, in deroga a quanto previstodall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni dieuro per l'anno 2018 delle entrate derivantidall'aumento contributivo di cui all'articolo 25della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conesclusione delle somme destinate al finanziamentodei fondi paritetici interprofessionali nazionaliper la formazione continua di cui all'articolo 118della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivemodificazioni;e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni dieuro annui a decorrere dall'anno 2019, mediantecorrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge23 dicembre 2014, n. 190.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 24

  • 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministerodell'economia e delle finanze e il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, ancheavvalendosi del sistema permanente dimonitoraggio e valutazione istituito ai sensidell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente e senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, ilmonitoraggio degli effetti finanziari derivantidalle disposizioni della presente legge. Nel casoin cui si verifichino, o siano in procinto diverificarsi, scostamenti rispetto alle previsionidi cui al comma 2, il Ministro dell'economia edelle finanze, sentito il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, provvede, con propriodecreto, alla riduzione, nella misura necessariaalla copertura finanziaria dei maggiori oneririsultanti dall'attività di monitoraggio:a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazionifinanziarie di parte corrente aventi la natura dispese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre2009, n. 196, nell'ambito dello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali;b) per gli anni 2018 e seguenti,dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n.208.4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministrodell'economia e delle finanze riferisce alleCamere con apposita relazione ai sensidell'articolo 17, comma 12, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

    4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsinuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni dispesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13,comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, siapplicano le procedure per la compensazionedegli effetti finanziari previste dall'articolo 17,commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni, utilizzandoprioritariamente le risorse accantonate e reseindisponibili, ai sensi del comma 5 del presentearticolo, a valere sull'autorizzazione di spesa dicui all'articolo 1, comma 204, della legge 28dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministrodell'economia e delle finanze, anche avvalendosidel sistema permanente di monitoraggio evalutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente e comunque senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica,provvede al monitoraggio degli oneri derivantidagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, commi 1, e14, comma 3, della presente legge.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 25

  • 5. Per gli anni 2018 e seguenti, èconseguentemente accantonato e resoindisponibile a valere sull'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 1, comma 204, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, un importocomplessivo pari al 50 per cento degli oneri dicui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, finoall'esito dei monitoraggi annuali previsti dalcomma 3. Le somme accantonate e nonutilizzate all'esito del monitoraggio sonoconservate nel conto dei residui per esseredestinate al Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all'articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2.

    5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 delpresente articolo, è accantonato e reso indisponibilea valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,un importo complessivo pari al 50 per cento deglioneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13,comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, finoall'esito del monitoraggio previsto dal secondoperiodo del citato comma 4 del presente articolo.Le somme accantonate e non utilizzate all'esito delmonitoraggio sono conservate nel conto dei residuiper essere destinate al Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, letteraa), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2.

    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

    6. Identico.

    Art. 22. Art. 26.(Entrata in vigore) (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2233-B

    Senato della Repubblica Pag. 26

  • 1.2.2. Relazione 2233-Ccollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2233-CRelazione OraleRelatore Sacconi

    TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

    Comunicato alla Presidenza il 6 aprile 2017PER ILDISEGNO DI LEGGEMisure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misurevolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233-B)presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali(V.Stampato n. 2233)approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016(V. Stampato Camera n. 4135)modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 14 marzo 2017__________Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis delRegolamento

    PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

    E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

    (Estensore: Palermo)sul disegno di legge

    28 marzo 2017La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge,esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:all'articolo 14, comma 2, appare incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante ilperiodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentementeindefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione;all'articolo 17, comma 1, si rileva la necessità che -- al tavolo tecnico ivi istituito -- sia prevista unarappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico,

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 2233-C

    Senato della Repubblica Pag. 27

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1011952/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.sugli emendamenti

    5 aprile 2017La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera deideputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 parere non ostativo, segnalando la necessità che -- al tavolotecnico ivi istituito -- sia prevista una rappresentanza regionale, nel rispetto delle competenze delleregioni in materia;sui restanti emendamenti parere non ostativo.

    PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

    (Estensore: Santini)sul disegno di legge e sugli emendamenti

    5 aprile 2017La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo inordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere a) e d), esprime parere favorevole nelpresupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-bis, abbiano naturameramente solidaristica e non implichino prestazioni di alcun genere.In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7, limitatamente alla lettera d), 11.3, 12.4, 20.4, 7.1, 9.1, 9.2, 6.2, 6.3, 6.5,7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2, 17.1, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 20.0.2.Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

    PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE(FINANZE E TESORO)(Estensore: Pezzopane)

    sul disegno di legge22 marzo 2017

    La Commissione, esaminato il disegno di legge,premesso che:le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senatoconsentono opportunamente di aggiornare il periodo di applicazione delle modifiche al testo unicodelle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, evitandoquindi la sostanziale inefficacia delle disposizioni in parola;l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e dellespese di iscrizione a convegni e congressi giustifica la disposizione fiscale agevolativa nei limitideterminati dall'articolo 9, comma 1,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

    PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,

    SPETTACOLO E SPORT)(Estensore: Marcucci)sul disegno di legge

    4 aprile 2017La Commissione, esaminato il disegno di legge,considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento all'articolo 7,che rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 2233-C

    Senato della Repubblica Pag. 28

  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regimepensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi dipartita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesimaindennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º luglio 2017) agliassegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;rilevato che ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal1º luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti edottorandi di ricerca;tenuto conto che restano fermi i requisiti vigenti ai fini del riconoscimento dell'indennità;esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

    PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    (Estensore: Cardinali)sul disegno di legge

    20 marzo 2017La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dal Senato il 3 novembre 2016 emodificato dalla Camera il 9 marzo 2017;considerato che il disegno di legge concerne, al capo I, i rapporti di lavoro autonomo e l'istitutodell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa (DIS-COLL) e, al capo II, il lavoro agile, definito come una modalità specifica «diesecuzione del rapporto di lavoro subordinato»; il testo reca, inoltre, disposizioni finanziarie e finali(di cui al capo III). Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra difinanza pubblica;rilevato che le principali disposizioni di carattere sostanziale oggetto di interventi della Camera deideputati riguardano:l'articolo 5, relativo alla delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioniorganizzate in ordini o collegi;l'articolo 6, relativo alle deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale deiprofessionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia,riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata;l'articolo 7, relativo alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratoricon rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);l'articolo 11, relativo alla delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salutee sicurezza degli studi professionali;l'articolo 17, istitutivo del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;l'articolo 25, relativo alle disposizioni finanziarie;valutato che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge introdotte o modificate dalla Camera deideputati, non risultano profili di rilievo per l'ordinamento dell'Unione europea;esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

    PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI(Estensore: deputato D'Alia)

    sul disegno di legge22 marzo 2017

    La Commissione,esaminato il disegno di legge, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale emisure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 2233-C

    Senato della Repubblica Pag. 29

  • richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 9giugno 2016 e in seconda lettura presso la Camera dei deputati in data 2 marzo 2017;considerato che:le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti dilavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta allacompetenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l));le diverse disposizioni del provvedimento attengono, altresì, alle materie «tutela della concorrenza»,«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributarioe contabile dello Stato», «opere dell'ingegno» e «giurisdizione e norme processuali», di competenzaesclusiva statale, nonché alle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni», «tutela dellasalute» e «previdenza complementare e integrativa», spettanti alla competenza concorrente tra Stato eregioni,rilevato altresì che l'articolo 16 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soltantonella forma dell'acquisizione del parere per l'adozione dei decreti legislativi in materia disemplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, di cui all'articolo 11;ritenuto che tale disposizione deve essere valutata alla luce dell'orientamento recentemente emersonella giurisprudenza della Corte costituzionale, che, per le ipotesi in cui ricorra nell'ambito di unprocedimento di delega una «concorrenza di competenze» tra lo Stato e le regioni, ha ritenutonecessario che la legge statale predisponga adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, nellaforma dell'intesa, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 251 del 2016);esprime

    Parere favorevolecon la seguente osservazione:all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere la previa intesa in sededi Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, inmateria di tutela e sicurezza del lavoro negli studi professionali.Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati -- cui la Commissione nonpropone modificazioni -- e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. stampato n.2233-B.

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 2233-C

    Senato della Repubblica Pag. 30

  • 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)collegamento al documento su www.senato.it

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 31

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01022005.pdf

  • Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

    N. 2233-C

    Relazione orale

    Relatore SACCONI

    ALLEGATO

    TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

    (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

    Comunicato alla Presidenza il 6 aprile 2017

    PER IL

    DISEGNO DI LEGGE

    Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a

    favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

    (n. 2233-B)

    presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

    (V. Stampato n. 2233)

    approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016

    (V. Stampato Camera n. 4135)

    modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2016

    Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

    il 14 marzo 2017

    ALLEGATO

    EMENDAMENTI

    esaminati dalla 11ª Commissione permanente con indicazione del relativo esito

    procedurale ____________________

    Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis

    del Regolamento

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 32

  • Atti parlamentari 1 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    EMENDAMENTI

    Art. 2

    2.1Barani

    Dichiarato inammissibile

    Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «pubbli-che, private ed enti pubblici».

    Art. 5

    5.1Barozzino, De� Petris, Cervellini, De� Cristofaro, Bocchino,Petraglia

    Respinto

    Sopprimere l'articolo.

    5.2Zizza

    Dichiarato inammissibile

    Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle professioni or-ganizzate in ordini e collegi,» con le seguenti: «atti delle amministrazioni pub-bliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 33

  • Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    5.3Divina, Zizza

    Respinto

    Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con leseguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

    5.4Divina, Zizza

    Respinto

    Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «organizzate in ordini o colle-gi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

    5.5Zizza

    Respinto

    Al comma 1, in fine, alla lettera a), dopo le parole: «di queste», aggiungerele seguenti: «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

    5.6Mandelli, Bertacco, Serafini

    Respinto

    Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai servizidi pubblica necessità svolti dai professionisti».

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 34

  • Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    5.7Catalfo, Puglia, Paglini

    Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera d), respinto per laparte restante

    Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

    «b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della di-sciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessiai professionisti iscritti a ordini o collegi;

    c) individuazione delle circostanze che possano determinare condi-zioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professio-nisti ai sensi della lettera a);

    d) individuazione di parametri standard minimi, concernenti la na-tura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratoreautonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia neiconfronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione di uncompenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

    5.8Zizza

    Respinto

    Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli atti» con le seguenti:«degli atti delle amministrazioni pubbliche».

    5.9Zizza

    Respinto

    Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle loro speci-fiche competenze».

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 35

  • Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    5.10Barozzino, De� Petris, Cervellini, De� Cristofaro, Bocchino,Petraglia

    Respinto

    Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

    «c-bis) individuazione delle modalità di definizione di costi agevo-lati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordini-stiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

    5.11Barozzino, De� Petris, Cervellini, De� Cristofaro, Bocchino,Petraglia

    Respinto

    Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

    «c-bis) esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, insede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presentearticolo».

    5.12Zizza

    Respinto

    Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

    «c-bis) gli atti di cui alla lettera a) sono limitati agli atti delle am-ministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 36

  • Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    Art. 6

    6.1Zizza

    Respinto

    Dopo il comma 1, dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

    «1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei con-fronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indi-care e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

    6.2Catalfo, Puglia, Paglini

    Dichiarato inammissibile

    Sostituire il comma 2, con i seguenti:

    «2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presuppostodi imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico deilavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la sem-plificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendoconto del principio dì certezza del diritto e di semplificazione, il Governo èdelegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpie criteri direttivi:

    a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri og-gettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurispru-denziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti al-l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivibasati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità del-l'apparato organizzativo;

    b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi efiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali edimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

    2-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento dellacontribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'arti-colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 37

  • Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno opiù decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità,incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entrocui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzionedi minimali e massimali per le medesime prestazioni;

    b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiarianche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cen-to del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'in-dennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

    c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'arti-colo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive mo-dificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentualie comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periododel comma 3 del presente articolo.

    Conseguentemente,

    a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le se-guenti: «ai commi 1 e 2-bis»

    b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

    «3-bis. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al com-ma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensidi quanto stabilito ai commi da 3-ter a 3-sexies.

    3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

    b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituitedalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

    3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituitodal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primoperiodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predettaimposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

    DDL S. 2233-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

    Senato della Repubblica Pag. 38

  • Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2233-C

    XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

    3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito ilseguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore dellaproduzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

    b) all'arti


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