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DDL S. 2891 - Senato della Repubblica...Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL...

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2891 Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità 19/03/2018 - 15:11
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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2891

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità

19/03/2018 - 15:11

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Indice

1. DDL S. 2891 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 2891 5

1.2.2. Testo approvato 2891 (Bozza provvisoria) 7

1.3. Trattazione in Commissione 9

1.3.1. Sedute 10

1.3.2. Resoconti sommari 11

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 12

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 506 (pom.) del 12/09/2017 13

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 507 (pom.) del 13/09/2017 15

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 532 (ant.) del 07/12/2017 25

1.4. Trattazione in consultiva 32

1.4.1. Sedute 33

1.4.2. Resoconti sommari 34

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 35

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017 36

1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 45

1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del

05/12/2017 46

1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 53

1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 289 (ant.) del 20/09/2017 54

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1. DDL S. 2891 - XVII Leg.

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2891 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

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1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2891XVII Legislatura

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitàTitolo breve: Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità

Iter7 dicembre 2017: approvato definitivamente. LeggeSuccessione delle letture parlamentariC.2019 approvatoS.2891 assorbe S.2723

approvato definitivamente. Legge

Legge n. 212/17 del 20 dicembre 2017, GU n. 4 del 5 gennaio 2018.

Iniziativa ParlamentareOn. Milena Santerini ( PI)CofirmatariOn. Paola Binetti ( PI), On. Mara Carocci ( PD), On. Luciano Cimmino ( SCpI), On. Laura Coccia( PD), On. Federico Fauttilli ( PI), On. Emanuele Fiano ( PD), On. Fucsia Fitzgerald Nissoli ( PI),On. Benedetto Francesco Fucci ( FI-PdL ), On. Adriana Galgano ( SCpI), On. Manuela Ghizzoni (PD), On. Sandro Gozi ( PD), On. Vanna Iori ( PD), On. Luigi Lacquaniti ( SEL), On. Irene Manzi( PD), On. Mario Marazziti ( PI), On. Gianni Melilla ( SEL), On. Bruno Molea ( SCpI), On. ElioMassimo Palmizio ( FI-PdL ), On. Gaetano Piepoli ( PI), On. Giuditta Pini ( PD), On. Fabio Porta( PD), On. Ernesto Preziosi ( PD), On. Roberto Rampi ( PD), On. Domenico Rossi ( PI), On.Arcangelo Sannicandro ( SEL), On. Mario Sberna ( PI), On. Gea Schiro' Planeta ( PI), On.Angelo Senaldi ( PD), On. Walter Verini ( PD), On. Maria Valentina Vezzali ( SCpI), On. SandraZampa ( PD)On. Maria Tindara Gullo ( PD) (aggiunge firma in data 13 marzo 2014)NaturaordinariaPresentazioneTrasmesso in data 31 luglio 2017; annunciato nella seduta ant. n. 869 del 1 agosto 2017.Classificazione TESEOCOMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , CRIMINI DI GUERRA CONTRO L' UMANITA' EGENOCIDIO , DIRITTI DELL'UOMOArticoli

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

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FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), PARCHI EGIARDINI PUBBLICI (Art.1)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Bruno Mancuso (AP-CpE-NCD) (dato conto della nomina il 13settembre 2017) .AssegnazioneAssegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 2 agosto2017. Annuncio nella seduta ant. n. 871 del 2 agosto 2017.Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea)Nuovamente assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sededeliberante il 17 novembre 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 910 del 27 novembre 2017.Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea)

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3

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1.2. Testi

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4

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1.2.1. Testo DDL 2891collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2891DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei deputati SANTERINI , BINETTI , CAROCCI , CIMMINO , COCCIA ,FAUTTILLI , FIANO , FITZGERALD NISSOLI , FUCCI , GALGANO , GHIZZONI , GOZI ,GULLO , IORI , LACQUANITI , MANZI , MARAZZITI , MELILLA , MOLEA , PALMIZIO ,PIEPOLI , Giuditta PINI , PORTA , PREZIOSI , RAMPI , ROSSI , SANNICANDRO ,SBERNA , SCHIRÒ , SENALDI , VERINI , VEZZALI e ZAMPA(V. Stampato Camera n. 2019)approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenzadel Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 26 luglio 2017Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 31 luglio 2017Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitàDISEGNO DI LEGGEArt. 1.1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di unaGiornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012,riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare lamemoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sonobattuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutandodi piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensidell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoronegli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comportariduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo1977, n. 54.3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e gradopossono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere aigiovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersichiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei dirittiumani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conproprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità dibilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso iGiardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolicoper la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti alpubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti e in

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2891

Senato della Repubblica Pag. 5

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alberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e glienti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono epatrocinano la realizzazione di studi sul tema.5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2891

Senato della Repubblica Pag. 6

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1.2.2. Testo approvato 2891 (Bozza provvisoria)collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2891Senato della RepubblicaAttesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglioe dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), il 7 dicembre2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Santerini, Binetti, Carocci,Cimmino, Coccia, Fauttilli, Fiano, Fitzgerald Nissoli, Fucci, Galgano, Ghizzoni, Gozi, Gullo, Iori,Lacquaniti, Manzi, Marazziti, Melilla, Molea, Palmizio, Piepoli, Giuditta Pini, Porta, Preziosi, Rampi,Rossi, Sannicandro, Sberna, Schirò, Senaldi, Verini, Vezzali e Zampa, già approvato dalla Camera deideputati:Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitàIstituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitàArt. 1.1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di unaGiornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012,riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare lamemoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sonobattuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutandodi piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensidell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoronegli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comportariduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo1977, n. 54.3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e gradopossono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere aigiovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersichiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei dirittiumani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conproprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità dibilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso iGiardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolicoper la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti alpubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti e inalberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e glienti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono epatrocinano la realizzazione di studi sul tema.5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 2891 (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 7

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finanza pubblica.IL PRESIDENTE

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 2891 (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 8

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1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

Senato della Repubblica Pag. 9

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2891XVII Legislatura

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitàTitolo breve: Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)N. 506 (pom.)12 settembre 2017

Sui lavori dellaCommissione

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referenteN. 507 (pom.)13 settembre 2017

Congiunzione diS.2723

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberanteN. 532 (ant.)7 dicembre 2017

Discussocongiuntamente:S.2723

Assorbimento diS.2723 Adottatotesto base S. 2891,testo della Cameradei Deputati.Articoli discussi:unico.Esito: approvatodefinitivamente

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 10

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1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

Senato della Repubblica Pag. 11

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1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari

Costituzionali)

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

Senato della Repubblica Pag. 12

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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 506 (pom.) del

12/09/2017collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017

506ª Seduta

Presidenza del PresidenteTORRISI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantidei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giornodella Commissione il disegno di legge n. 2888, approvato dalla Camera dei deputati, e altri disegni dilegge connessi, in materia di abolizione dei vitalizi e di iniziarne l'esame a partire dalla seduta che saràconvocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 13 settembre.Si è altresì convenuto di avviare l'esame del disegno di legge n. 2530 (consultazione rappresentanzedel personale dei vigili del fuoco) nonché dei disegni di legge n. 2891 (Istituzione della Giornata inmemoria dei Giusti dell'umanità), approvato dalla Camera dei deputati, e connesso, già iscrittiall'ordine del giorno.Si è concordato, inoltre, di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2708 (disposizioni in materia dioperazioni elettorali) e n. 2439 (trasparenza partiti politici).Si è convenuto, infine, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2643-B(Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela dellaminoranza linguistica ladina), approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati. La seduta termina alle ore 15,10.

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 506 (pom.) del 12/09/2017

Senato della Repubblica Pag. 13

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DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 506 (pom.) del 12/09/2017

Senato della Repubblica Pag. 14

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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 507 (pom.) del

13/09/2017collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017

507ª Seduta

Presidenza del PresidenteTORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca AngelaD'Onghia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti. La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giustidell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati (2723) ALBERTINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità(Esame congiunto e rinvio) Il relatore MANCUSO (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge n. 2891, approvato dalla Cameradei deputati, che prevede l'istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, con l'obiettivodi mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto delbene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difesola dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.Tale ricorrenza è individuata nella giornata del 6 marzo, in conformità alla dichiarazione n. 3 del 2012del Parlamento europeo sul sostegno all'istituzione di una giornata europea su questo tema.Si prevede che la Giornata dei Giusti dell'umanità sia considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo3 della legge n. 260 del 1949, ma essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici

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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 507 (pom.) del 13/09/2017

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pubblici né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.In occasione della ricorrenza, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare,nell'ambito dell'orario scolastico, iniziative finalizzate a far conoscere le storie di vita dei Giusti e asensibilizzare gli alunni sulla tutela della dignità e dei diritti umani, secondo modalità da individuarecon un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le amministrazioni e gli entipubblici, invece, possono promuovere la creazione dei Giardini dei Giusti ovvero, ove già esistenti,iniziative pubbliche presso i medesimi Giardini, nonché in luoghi di richiamo simbolico per lacomunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, aperti al pubblicoutilizzo.In proposito, ricorda che il primo Giardino dei Giusti è stato allestito a Gerusalemme nel 1960, inmemoria dei Giusti non ebrei che hanno salvato la vita a ebrei durante la Shoah. Grazie all'attività dipromozione dell'associazione "Gariwo, La foresta dei giusti", sono stati creati Giardini dei Giusti intutto il mondo, alcuni dei quali anche in Italia, in cui vengono piantumati alberi in omaggio e inricordo non solo di coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l'Olocausto ma anche di chi ha salvatovite umane nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa.Si stabilisce, inoltre, che le iniziative connesse alla ricorrenza non comportino nuovi o maggiori oneria carico dello Stato.Dopo aver evidenziato che il disegno di legge n. 2723, a prima firma del senatore Albertini, hacontenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati,propone che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2708) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernentel'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale edi referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno. Il relatore MIGLIAVACCA (Art.1-MDP), alla luce delle significative proposte di modifica presentateda Gruppi di maggioranza e di opposizione, propone di accantonare l'esame del disegno di legge, inquanto sarebbe impossibile completarne l'iter in tempo utile prima della fine della legislatura. Infatti,l'introduzione di modifiche - peraltro su aspetti essenziali - richiederebbe un ulteriore esame da partedell'altro ramo del Parlamento.Eventualmente, alcune misure, quanto meno quelle su cui si registra un più ampio consenso,potrebbero essere introdotte in sede di esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale,attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), nel concordare con la proposta del relatore, osserva che eventualimodifiche dovrebbero comunque essere introdotte in prima lettura, quindi presso l'altro ramo del

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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 507 (pom.) del 13/09/2017

Senato della Repubblica Pag. 16

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Parlamento, per evitare di sottoporre il disegno di legge elettorale a una defatigante navette, che necomprometterebbe l'approvazione definitiva. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

(2888) Deputato RICHETTI ed altri. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuovadisciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali,approvato dalla Camera dei deputati (1794) BUEMI. - Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari (2560) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ENDRIZZI ed altri. - Disposizioni inmateria di soppressione dei vitalizi dei parlamentari (2699) Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi e nuovadisciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali (2857) Luigi MARINO. - Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, diabolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membridel Parlamento e dei consiglieri regionali - e petizioni nn. 525 e 1591 ad essi attinenti(Esame congiunto e rinvio) Il presidente TORRISI (AP-CpE-NCD), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 2888, recante"Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici deimembri del Parlamento e dei consiglieri regionali", approvato in prima lettura dalla Camera deideputati il 26 luglio 2017.La proposta, nel confermare l'abolizione dei vitalizi, già decisa con atti interni delle due Camere nel2012, è volta a disciplinare con legge il trattamento di fine mandato parlamentare, prevedendo untrattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delleamministrazioni statali. La nuova disciplina si estende anche alle Regioni e alle Province autonome diTrento e di Bolzano, che sono tenute ad adeguare la disciplina in materia ai principi contenuti neldisegno di legge.Le disposizioni si applicano non solo agli eletti in carica successivamente alla data di entrata in vigoredella legge, ma - con effetto retroattivo - anche agli eletti in carica al momento dell'entrata in vigore eagli eletti che, alla data di entrata in vigore, siano cessati dalla carica.L'articolo 1, al comma 1, definisce la finalità dell'intervento normativo nell'esigenza di "rafforzare ilcoordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali".Il comma 2 individua la platea dei destinatari nei "titolari di cariche elettive".L'articolo 2 novella la legge n. 1261 del 1965, la quale reca "Determinazione dell'indennità spettante aimembri del Parlamento". Il testo vigente prevede che l'indennità parlamentare sia costituita da quotemensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. La novella oraaggiunge che l'indennità parlamentare si compone, oltre che di quelle quote mensili, anche di un

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"trattamento previdenziale differito", calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni.Ai sensi del successivo articolo 3, il trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigenteper i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali è esteso - nella forma di principi dicoordinamento di finanza pubblica - anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e diBolzano. In caso di inadempienza si prevede - quale sanzione - la decurtazione nei trasferimenti statalidi una somma pari alla metà di quella destinata dalla Regione o Provincia ai vitalizi e ai trattamentiprevidenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.Il disegno di legge, all'articolo 4, dispone l'assoggettamento dei parlamentari al versamento deicontributi ai fini della determinazione del trattamento previdenziale.I contributi sono trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare loro spettante. Inoltre, si prevede che -nel caso in cui i parlamentari optino non per l'indennità parlamentare, ma per il trattamento economicoin godimento presso l'amministrazione di appartenenza - essi possano chiedere di essere ammessi alversamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai finiprevidenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie. Quest'ultima normariproduce quanto già previsto dai regolamenti interni delle due Camere in materia previdenziale.L'articolo 5 disciplina i requisiti per il trattamento previdenziale dei parlamentari. In particolare, ilcomma 1 conferma che il trattamento è subordinato all'esercizio del mandato parlamentare per almeno5 anni (anche relativi a più legislature), con arrotondamento ad un anno intero dell'eventuale frazionedi anno superiore a 6 mesi. Riguardo all'arrotondamento, il comma 1 richiede il versamento per interodei contributi inerenti all'anno medesimo.Il comma 3 prevede - così come le attuali norme dei regolamenti interni - che l'anzianità di mandato edi contribuzione del parlamentare subentrato a seguito di annullamento di elezione di un altroparlamentare includa il periodo della legislatura compreso tra la data in cui si sia verificata la causa diannullamento e la data del subentro; si richiede, per tale ipotesi, il pagamento per intero dei contributianche per il periodo della legislatura in cui non sia stato esercitato il mandato, mentre le norme vigentiriconoscono il beneficio della contribuzione figurativa. Resta fermo (così come negli attualiregolamenti interni) che, per le ipotesi di subentro in corso di legislatura diverse dalla fattispecie diannullamento dell'elezione, non sono previste norme di deroga all'ordinario requisito di anzianità dimandato e di contribuzione.Il comma 2 prevede che, per i parlamentari che esercitino o che abbiano esercitato il mandato fino allalegislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge si applicano i requisiti anagrafici vigentialla medesima data. Si ricorda che, in base alla disciplina attuale dei regolamenti interni, il requisitoanagrafico di riferimento è costituito dal compimento dei 65 anni ed è ridotto di un anno, fino al limitedi 60, per ogni anno di mandato ulteriore rispetto alla soglia di 5 anni effettivi.Con riferimento a quanti diventeranno membri del Parlamento nelle legislature successive a quella incorso alla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto un nuovo requisito anagrafico,determinato mediante rinvio a quello vigente per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e lavoratricidipendenti nell'ordinamento generale. Tale requisito è attualmente pari a 66 anni e 7 mesi - ovvero,fino al 31 dicembre 2017, a 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato - ed èperiodicamente soggetto ad adeguamenti in base agli incrementi della speranza di vita. In ogni caso, adecorrere dal 2021, il requisito non potrà essere inferiore a 67 anni.L'articolo 6 e l'articolo 7, commi 1, 2 e 4, disciplinano i criteri di calcolo del trattamento previdenzialedei parlamentari, oltre a confermare il principio che esso è corrisposto in dodici mensilità. Icriteri previsti corrispondono a quelli già stabiliti dai vigenti regolamenti interni di Camera e Senato aifini dell'applicazione del cosiddetto sistema contributivo. Occorre però segnalare che, mentre iregolamenti interni fanno riferimento ai periodi contributivi inerenti al mandato o frazioni di mandatosuccessivi al 31 dicembre 2011, con applicazione dei criteri del calcolo retributivo per i periodiprecedenti, il disegno di legge prevede, invece, l'applicazione dei criteri del sistema contributivo perl'intera anzianità inerente ai mandati.

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Il comma 3 dell'articolo 7 opera un rinvio mobile alle misure delle aliquote contributive stabilite per idipendenti statali, sia a carico del lavoratore sia a carico dell'amministrazione di appartenenza. Talialiquote si applicano anche ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, come specifica il comma 1dello stesso articolo 7. Le aliquote contributive sono attualmente identiche a quelle previste dairegolamenti di Camera e Senato, ad eccezione della misura aggiuntiva di un punto percentuale, che, inbase al rinvio alle misure vigenti per i dipendenti statali, troverebbe applicazione, a carico delparlamentare, sulla quota di imponibile contributivo eccedente un determinato limite (pari, nel 2017, a46.123 euro). Di conseguenza, la misura delle aliquote contributive, in base al comma 3, è paricomplessivamente al 33 per cento (di cui 24,2 punti a carico dell'organo parlamentare di appartenenzae 8,8 punti a carico del parlamentare), ovvero al 34 per cento per la quota di imponibile eccedente (sutale quota la percentuale a carico del parlamentare è, quindi, pari a 9,8 punti); anche l'aliquota dicomputo per la determinazione della misura del trattamento previdenziale è articolata, dunque, in duevalori, 33 per cento e 34 per cento, a seconda della fascia di imponibile.Ricorda che nel sistema contributivo il calcolo della pensione si basa sui contributi versati dallavoratore e dal datore di lavoro durante tutta la vita lavorativa.In sostanza, ogni anno occorre: individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditiconseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati o da altri soggetti; calcolare i contributi di ognianno sulla base dell'aliquota di computo; determinare il montante individuale, che si ottiene sommandoi contributi di ciascun anno, opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione;applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, cioè il parametro che, ai finidell'applicazione del metodo contributivo, è utilizzato per convertire in pensione annua il montanteindividuale maturato.L'articolo 8 disciplina i termini di decorrenza del trattamento previdenziale conformemente alledisposizioni vigenti dei regolamenti interni di Camera e Senato. Le norme distinguono due casi:l'ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafici successivamente alla fine del mandato e l'ipotesi dimaturazione già sussistente al momento di cessazione del mandato, con determinazione di terminidiversi di decorrenza a seconda che il mandato sia cessato per fine della legislatura o per altri motivi.All'articolo 9 è prevista la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale in godimento incaso di elezione o nomina ad altra carica pubblica. Secondo la normativa vigente tale sospensione èprevista qualora il percettore del trattamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto alParlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governonazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altralegge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltreattualmente prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevedal'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50per cento dell'indennità parlamentare.Il disegno di legge estende la sospensione totale a tutte le cariche incompatibili con il mandatoparlamentare (sia quelle definite incompatibili per legge costituzionale sia quelle per legge ordinaria) ea prescindere dall'ammontare dell'indennità. Inoltre, introduce la sospensione anche in relazione allanomina in organi di amministrazione di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, inquest'ultimo caso, la sospensione si ha solamente se l'ammontare dell'indennità superi quella deltrattamento previdenziale.Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazionedel trattamento previdenziale, quest'ultimo riprenda a partire dalla cessazione dell'incarico medesimo.Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, il trattamento previdenziale è integrato dai contributidovuti nel corso del nuovo mandato. Negli altri casi, è rivalutato alla stregua della disciplina recatadall'articolo 11.L'articolo 10 disciplina i trattamenti in favore dei superstiti dei parlamentari, rinviando alle normevigenti in materia per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi comprese quelle relative alla verifica deirequisiti e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione, mentre gli attuali regolamenti interni di

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Camera e Senato recano un'autonoma disciplina in materia.Secondo la disciplina generale, la pensione ai superstiti è la prestazione che spetta al coniuge o alsoggetto che aveva contratto con il defunto un'unione civile; ai figli che, alla data della morte deigenitori, siano minori, studenti, universitari, oppure inabili e a carico del dante causa; ai nipoti minori,se erano a carico del nonno o della nonna defunti. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, lapensione spetta ai genitori o, qualora manchino anch'essi, ai fratelli e alle sorelle (solo se inabili e acarico).La pensione ai superstiti è calcolata sulla base della pensione che spettava o che sarebbe spettata aldefunto, applicando una determinata percentuale (per esempio, 60 per cento per il caso di soloconiuge, 80 per cento per il caso di coniuge con un figlio avente diritto, 100 per cento per il caso diconiuge con due o più figli aventi diritto). La misura del trattamento è ridotta in relazione a determinatiimporti del reddito del beneficiario; tali riduzioni non si applicano qualora il beneficiario faccia partedi un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.L'articolo 11 concerne la rivalutazione dei trattamenti previdenziali dei parlamentari, con rinvio alladisciplina in materia di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992.L'articolo 12, al comma 1, prevede che le Camere rideterminino, entro sei mesi dall'entrata in vigoredella presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, adottando ilsistema contributivo di cui ai precedenti articoli.In merito alle rideterminazioni in oggetto, il medesimo comma 1 specifica che: qualora l'età anagraficadel titolare del trattamento in essere non sia contemplata nelle tabelle relative ai coefficienti ditrasformazione richiamate dal precedente articolo 6, si applica il coefficiente riferito all'età anagraficapiù prossima; in ogni caso, la rideterminazione non può dar luogo ad un trattamento di importosuperiore a quello percepito al momento di entrata in vigore della presente legge; fermo restandoquest'ultimo limite massimo, l'importo derivante dalla rideterminazione non può essere inferiore aquello che risulterebbe dall'applicazione del sistema contributivo in oggetto con riferimentoall'imponibile contributivo e alle aliquote contributive validi nella legislatura in corso alla suddettadata di entrata in vigore.Il comma 2 fa salvo il diritto al trattamento per i parlamentari cessati dal mandato e che giàbeneficiano del medesimo trattamento, ferma restando la rideterminazione dell'importo secondo ilsistema contributivo, ai sensi del precedente comma 1. Per i parlamentari cessati dal mandato e nonancora titolari di trattamento, il successivo comma 3 specifica che trovano applicazione, oltre alsistema di calcolo contributivo, i requisiti anagrafici di cui all'articolo 5, comma 2.Il comma 4 dispone che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in materiapensionistica valide per i dipendenti statali. Un rinvio a queste ultime norme è posto altresì - conriferimento ai criteri di calcolo e al sistema contributivo - dai precedenti articoli 1, comma 1, e 2.Il comma 5 specifica che, in considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico deitrattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamentipensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo 12 non può in alcun caso essereapplicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.Ai sensi dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Ricorda, quindi, che sulla medesima materia sono stati presentati ulteriori disegni di legge, di cuipropone la trattazione congiunta insieme al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.Il disegno di legge n. 1794, d'iniziativa del senatore Buemi, reca: "Nuove disposizioni concernenti iltrattamento pensionistico dei parlamentari". La proposta estende ai periodi di esercizio del mandatoparlamentare l'applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio.Esclusivamente a fini pensionistici, l'esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività dilavoro dipendente. Tali periodi saranno ricongiungibili ad altri periodi di contribuzione. È fatto divietodi cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio

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del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.La gestione della previdenza obbligatoria è affidata all'INPS, nell'ambito del fondo pensioni lavoratoridipendenti. Inoltre, si prevede la possibilità che gli Uffici di Presidenza delle due Camere istituiscanoun Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributivolontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato. Per quantoriguarda gli attuali assegni vitalizi, si prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere ne disponganola soppressione, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.Il disegno di legge n. 2699, d'iniziativa della senatrice Bencini ed altri, reca: "Disposizioni in materiadi soppressione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamentoe dei Consiglieri regionali". Con la presente proposta il trattamento previdenziale dei parlamentariviene equiparato a quello dei lavoratori dipendenti.L'articolo 1 stabilisce che gli Uffici di Presidenza delle Camere determinino la soppressione di ogniforma di assegno vitalizio e il conseguente rimborso dei contributi già versati dai parlamentari incarica e da quelli cessati dal mandato.L'articolo 2, nel modificare la legge n. 1261 del 1965, prevede che l'indennità spettante aiparlamentari, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, sia costituita da due voci: un'indennitàmensile e un trattamento previdenziale da corrispondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti peri lavoratori dipendenti.L'articolo 3 estende il sistema contributivo così individuato anche alle Regioni e alle Provinceautonome, attribuendo a queste l'obbligo di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella legge.Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 definiscono nel dettaglio il nuovo sistema previdenziale. In particolare:l'obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali; l'istituzione, presso l'INPS, di una gestioneseparata, ove confluiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari; ladisciplina dell'accesso alla pensione con la previsione che il trattamento sia corrisposto unicamenteprevio esercizio del mandato per almeno dieci anni e solo al compimento dell'età richiesta per l'accessoal trattamento da parte dei lavoratori dipendenti; l'applicazione integrale del sistema contributivo.L'articolo 10 disciplina i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, disponendol'estensione della sospensione a tutte le cariche incompatibili.L'articolo 11 prevede la possibilità per i parlamentari di cumulare i periodi assicurativi accreditatipresso differenti gestioni, mentre, con gli articoli 12 e 13, vengono equiparati alle condizioni previsteper tutti i lavorati sia il diritto alla pensione di reversibilità ai congiunti sia il diritto alla rivalutazionedei trattamenti previdenziali.L'articolo 14 dispone la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni ad oggierogati da parte delle Camere.Il disegno di legge n. 2857, d'iniziativa del senatore Luigi Marino, reca: "Disposizioni in materia diuniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplinadei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali". La propostaprevede l'introduzione di un sistema previdenziale uguale per tutti lavoratori dipendenti. Sono abrogatele norme della legge n. 335 del 1995, che regolano il sistema pensionistico secondo il criterio del "prorata". Conseguentemente, è previsto il ricalcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo adecorrere dal 1° gennaio 1996.L'articolo 2 abroga il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativasindacale.L'articolo 3 estende il metodo del sistema contributivo a tutti, compresi i parlamentari, i consiglieriregionali, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché i membri della Corte costituzionale.L'articolo 4 mira ad armonizzare la normativa delle Casse privatizzate dei liberi professionisti alledisposizioni indicate negli articoli precedenti, mentre l'articolo 5 reca una delega al Governo peradottare decreti legislativi contenenti norme di armonizzazione, coordinamento e previsione dei

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trattamenti previdenziali vigenti.Infine, il disegno di legge costituzionale n. 2560, d'iniziativa dei senatori Endrizzi ed altri, recante"Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi parlamentari", ricorre alla fonte di rangocostituzionale per sopprimere l'istituto del vitalizio e, al contempo, per stabilire che i trattamenti inessere siano ricalcolati in base al sistema contributivo previsto dalla normativa vigente in materia diprevidenza sociale.Al di là delle diverse posizioni che saranno assunte nel merito delle proposte all'esame, segnala che -alla luce del dibattito parlamentare svolto presso l'altro ramo del Parlamento e in considerazione delladiscussione avviata in ambito scientifico, che ha avuto risonanza negli organi di stampa - permangonoalcune questioni meritevoli di un ulteriore approfondimento, ai fini di una valutazione consapevole ecompiuta in vista della deliberazione parlamentare.Si tratta di temi che prescindono dalle singole soluzioni normative individuate, in quanto investonoprofili di carattere generale.In primo luogo, sono state avanzate riserve circa la correttezza del ricorso alla legge quale fonte idoneaa regolare la materia, dal momento che quest'ultima sarebbe coperta da una riserva diregolamentazione parlamentare fondata sul principio di autonomia delle Camere.L'altro profilo meritevole di particolare attenzione e approfondimento, in quanto anch'esso segnalatocriticamente nel dibattito parlamentare e nella discussione pubblica, riguarda la legittimità di unadisciplina che incida sfavorevolmente su trattamenti in essere. Al riguardo, si pone l'esigenza divalutare se una normativa sfavorevole con effetto retroattivo possa ritenersi costituzionalmentecompatibile, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di affidamento. In particolare, in materiaprevidenziale, una consolidata prassi legislativa ha considerato tutela non derogabile, con riferimentoai trattamenti non ancora liquidati, il criterio del calcolo "pro rata", meccanismo di garanzia e disalvaguardia di quanto il lavoratore ha maturato prima dell'entrata in vigore di riforme peggiorative delsistema di calcolo del suo assegno pensionistico.Un ulteriore aspetto che occorre approfondire riguarda la natura giuridica del trattamento previsto peril parlamentare dopo la cessazione del mandato. Occorre infatti richiamare il carattere complementare,ancorché obbligatorio, di questa prestazione, collegata non a una carriera o a versamenti volontari, maalla durata del mandato, sulla base del presupposto che, più lungo è stato il mandato, meno sia statopossibile completare una carriera lavorativa e, conseguentemente, accedere ad una pensione primaria.In tale ottica, i trattamenti erogati dalle Camere avrebbero il compito di compensare eventuali vuotiprevidenziali connessi ai periodi di assenza dal lavoro.Per tali ragioni ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni di esperti che possa supportare l'attivitàistruttoria della Commissione. Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede se il Presidente intenda svolgere le funzioni di relatore comeesponente della maggioranza, considerando che il suo Gruppo, nel corso dell'esame presso l'altro ramodel Parlamento, ha assunto un orientamento fortemente critico. Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) esprime il proprio apprezzamento per la puntuale relazione delPresidente, dalla quale emerge la necessità di approfondire alcuni aspetti rimasti irrisolti dopo l'esamein prima lettura, soprattutto sotto il profilo della legittimità costituzionale, anche per evitare l'usostrumentale del provvedimento a fini elettorali.Pertanto, concorda sulla esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, all'esito del quale avviare ladiscussione generale. Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che l'istituzione dei vitalizi abbia recato un vulnus al principio diuguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, a cui il Parlamento dovrebbe quanto primaporre rimedio.

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Auspica, quindi, che il dibattito si svolga in tempi certi, senza intenti dilatori. A tal fine, sarebbeopportuno affidare l'incarico di correlatore a un esponente del principale partito di maggioranza. Il senatore MIGLIAVACCA (Art.1-MDP), dopo aver ringraziato il Presidente per la puntualerelazione, concorda sulla proposta di svolgere un ciclo di audizioni prima dell'avvio della discussionegenerale, per verificare la compatibilità delle nuove norme con i principi costituzionali. La senatrice REPETTI (Misto-Ipl) ritiene che la relazione introduttiva sia stata particolarmenteesaustiva, soprattutto nell'esplicitare l'esigenza di approfondimento delle molteplici implicazioni dicarattere costituzionale. A tal fine, saranno certamente utili le audizioni di costituzionalisti ed esperti. Il senatore PAGLIARI (PD) ritiene apprezzabile la decisione del Presidente di svolgere le funzioni direlatore, in un'ottica di garanzia di tutti i Gruppi.Pur condividendo la necessità di un approfondimento di alcuni temi, auspica che le audizioni sianosvolte in tempi brevi. Pertanto, propone di stabilire per domani il termine entro il quale far pervenire leindicazioni degli esperti da convocare in audizione. Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII), nel ringraziare il Presidente per la dettagliata relazione,ritiene indispensabile un'attenta riflessione, anche per verificare se vi siano ulteriori questioni daapprofondire oltre quelle già segnalate. Ritiene opportuno, quindi, fissare un elenco di audizioni intempi congrui, al fine di consentire un'adeguata ponderazione della decisione parlamentare. Il senatore COCIANCICH (PD) auspica che le audizioni possano svolgersi su argomenti specifici,essendo già state individuate le questioni che necessitano di un ulteriore approfondimento.Ritiene opportuno altresì circoscrivere l'elenco di esperti da convocare in audizione, in considerazionedell'urgenza determinata dall'approssimarsi della fine della legislatura. Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) concorda sulla necessità di approfondirele questioni di legittimità costituzionale già evidenziate, anche con riferimento all'autonomia delleCamere.Ritiene, tuttavia, indispensabile affrontare - senza intenti demagogici, ma con onestà intellettuale elealtà nei confronti dell'opinione pubblica - la questione fondamentale del finanziamento dei partiti. Viè il rischio, infatti, che modalità di finanziamento non trasparenti determinino gravi forme dicondizionamento della politica. Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene inaccettabile che indennità parlamentari e vitalizi possano essereassimilati a forme di finanziamento della politica. Auspica, quindi, che gli esperti convocati inaudizione possano sciogliere anche questi nodi. In ogni caso, sarebbe opportuno tenere conto dellavoro già svolto dalla Camera dei deputati e limitare l'approfondimento alle questioni ancora irrisolte,fissando altresì un termine per la conclusione delle audizioni. La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Migliavacca,sottolinea l'esigenza di chiarire l'eventuale inidoneità del disegno di legge approvato dall'altro ramo delParlamento a modificare atti normativi interni delle Camere, in quanto fonti di rango superiore allanorma primaria. A suo avviso, infatti, sarebbe necessaria una legge costituzionale.Propone che il termine per l'indicazione degli esperti da convocare in audizione sia fissato per lunedì,in modo da consentire una riflessione approfondita sui nominativi da proporre.

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Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) precisa che la richiesta di svolgere le audizioni in tempi adeguatia consentire un dibattito approfondito sulle criticità evidenziate non presuppone alcun intento dilatorio.È anzi opportuno, a suo avviso, che il provvedimento giunga in tempi congrui all'esamedell'Assemblea, affinché ogni Gruppo possa rappresentare all'opinione pubblica le ragioni dellapropria posizione. Tuttavia, potrebbe rendersi necessaria anche l'audizione di esperti già ascoltatipresso la Camera dei deputati su questioni emerse nel dibattito pubblico dopo l'approvazione del testoin prima lettura. Il PRESIDENTE, nel ringraziare per gli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, sottolineal'esigenza di affrontare in modo equilibrato e con senso di responsabilità le questioni all'esame, cheattengono all'autonomia del Parlamento e alla funzione dei parlamentari e, pertanto, incidono sulfunzionamento del sistema democratico.In risposta al senatore Calderoli, ricorda che l'esposizione preliminare sul disegno di legge è svolta dalPresidente della Commissione o da un senatore da lui delegato. Precisa, quindi, di aver assuntol'incarico di relatore su richiesta di rappresentanti dei Gruppi, data la complessità dei provvedimenti inesame. Si dichiara disponibile, in ogni caso, a nominare un correlatore, qualora maturasse unorientamento condiviso in tal senso.Quanto alla organizzazione del ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 13 di lunedì 18 settembreil termine entro il quale i Gruppi sono invitati a comunicare alla Presidenza i soggetti da convocare,con l'intesa, ove possibile, di iniziare lo svolgimento delle audizioni a partire da martedì 19 settembre. La Commissione concorda. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,10.

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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 507 (pom.) del 13/09/2017

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1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 532 (ant.) del

07/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017

532ª Seduta

Presidenza del PresidenteTORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti. La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera deideputati e del Senato della Repubblica (n. 480)(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre2017, n. 165. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre. IL PRESIDENTE comunica che, in occasione dell'audizione informale dei componenti dellaCommissione istituita dal Governo ai sensi dell?articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017,svoltasi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di martedì 5 dicembre, è stata depositata delladocumentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web dellaCommissione.In qualità di relatore, illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato inallegato.

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1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 532 (ant.) del 07/12/2017

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La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) esprime un giudizio critico sulla proposta di parere,sostanzialmente analoga a quella presentata presso l'omologa commissione dell'altro ramo delParlamento. A suo avviso, esso è frutto di un accordo tra le stesse forze politiche che hanno sostenutola legge elettorale. Nell'esprimere insoddisfazione per le osservazioni contenute nella proposta, si sofferma sulladefinizione dei collegi nella regione Lazio. In proposito, sarebbe stato necessario, a suo avviso,inserire - almeno di forma di osservazione - un rilievo riguardante la composizione dei collegiuninominali Camera per la circoscrizione Lazio 1, al fine di evitare la frammentazione del territoriodel comune di Roma, determinata dall'inserimento di una zona cittadina nel collegio uninominaleLazio 07 (Roma-Ciampino-Pomezia). Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario. La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice DePetris, esprime riserve sull'esito dei lavori della Commissione, che - a suo avviso - non hanno tenutoconto delle posizioni delle diverse forze politiche. Ritiene, infatti, che la proposta di parere sia il fruttodi un accordo solo fra alcuni Gruppi parlamentari e il Governo. Ritiene che la votazione sulla proposta sia solo l'epilogo di un percorso che, a partiredall'approvazione di una legge elettorale censurabile sotto molti aspetti, è finalizzato a consegnare ilPaese a un Governo sostenuto da una maggioranza eterogenea e trasversale.Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario. Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) rileva che, a seguito dell'audizione del Presidentedell'ISTAT e degli altri membri della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dellalegge n. 165 del 2017, si è potuto prendere atto della sostanziale compiutezza del lavoro svolto. Alcontempo, è apparso necessario introdurre alcuni correttivi che, all'interno dei limiti posti dai principi ecriteri direttivi della legge delega, potesse consentire soluzioni più rispondenti alle esigenze diomogeneità dei bacini.Condivide le osservazioni contenute nella proposta di parere, che - a suo avviso - consentonomodifiche migliorative allo schema di decreto legislativo.Valuta anche con favore la scelta di esprimere un parere coerente con quello che sarà espressodall'omologa commissione dell'altro ramo del Parlamento.Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole. Il senatore MORRA (M5S) annuncia che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione,in coerenza con la posizione fortemente critica manifestata nel corso dell'esame parlamentare diapprovazione della legge elettorale.Nel convenire con le considerazioni critiche espresse dalla senatrice De Petris e dalla senatrice LoMoro, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere siano frutto di un accordo solo traalcune forze politiche, grazie al quale il Governo potrà modificare lo schema di decreto legislativosecondo le proprie determinazioni, giustificando le sue scelte con l'esigenza di recepire i rilieviformulati nei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Il senatore BRUNI (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) ritiene che il lavoro sia stato caratterizzato daun'impropria accelerazione dei tempi, che non ha consentito di approfondire le molteplici questionicoinvolte allo scopo di superare le più rilevanti criticità.In particolare, ritiene che la scelta di basarsi sui collegi definiti nel 1993 riveli una scarsaconsiderazione delle profonde mutazioni intervenute, sotto il profilo socio-economico, in molte zonedel Paese.

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IN SEDE DELIBERANTE

Si rammarica, inoltre, del mancato accoglimento di alcuni rilievi, da lui proposti, con riferimentospecifico alla regione Puglia, allo scopo di rendere più omogenei i relativi bacini elettorali e cosìassicurare una rappresentanza parlamentare più capace di rispondere alle esigenze del territorio.Annuncia, pertanto, un voto contrario. Il senatore PAGLIARI (PD), nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere avanzatadal relatore, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parerefavorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazionedell'Istituto superiore di polizia (n. 473)(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1998, n. 400, e dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Seguitoe conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre. Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Naccarato, presenta una proposta di parere favorevole. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parerefavorevole.

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giustidell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati (2723) ALBERTINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2891. Assorbimento del disegno dilegge n. 2723) Il PRESIDENTE propone di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente e, in assenza diinterventi in discussione generale, di adottare come testo base il disegno di legge n. 2891, approvato

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESULL'ATTO DEL GOVERNO N. 480

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,considerato che:i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 delineanocon sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, purresiduando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalitànell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;la disciplina di delega individua infatti, assieme ad alcuni criteri obbligatori, un insieme di criteri daapplicare di norma, quali l'omogeneità del bacino territoriale sotto gli aspetti economico-sociali e dellecaratteristiche storico-culturali, la continuità del territorio di ciascun collegio, nonché il mantenimentodell'integrità del territorio comunale;in tal senso, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione deicriteri di delega, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano avalutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri didelega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenzae omogeneità dei bacini elettorali;lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali eplurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 ? Tabelle A.1 e A.2) edel Senato della Repubblica (art. 2 ? Tabelle B.1 e B.2),esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:le Tabelle A.1 e B.1, che recano l?elenco dei collegi uninominali con l?indicazione dei comuniricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codicealfanumerico e con l?indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per icomuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle cittàdi Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono

dalla Camera dei deputati. La Commissione conviene. Il PRESIDENTE, dopo una verifica per le vie brevi, comunica che i Gruppi parlamentari hannomanifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti. Avverte, quindi, che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il disegno di legge ècomposto da un unico articolo. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva. Risulta, pertanto, assorbito il disegno di legge n. 2723. La seduta termina alle ore 9,30.

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le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un?appositasezione, con l?indicazione del territorio del relativo collegio. In proposito, al fine di assicurare unamaggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa, è opportuno indicare in un unico elencola composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunalidelle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nelcollegio;lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all?articolo 3, comma 1, che, nel caso in cui venganoistituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni diorigine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione siintende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva ilmaggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune. In proposito, andrebbevalutata l?opportunità di specificare che tale previsione si applichi nel caso in cui l?istituzione di nuovicomuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativaanche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;andrebbe valutata, al contempo, l?opportunità di fare riferimento anche alla fattispecie disciplinatadall?articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l?ipotesi del distacco di un comuneda una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione; la questione si pone, in particolare, nel casodella recente approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge che dispone il distacco dalVeneto al Friuli Venezia Giulia del comune di Sappada che, in base allo schema di decreto legislativoin esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio uninominale 07 (Belluno). Il testoapprovato dal Parlamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede, al comma 2,che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e allaprovincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendonosostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine".Appare dunque opportuno specificare che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi siail distacco di un comune da una Regione ed aggregazione ad un?altra, ai sensi dell?articolo 132,secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comunesi intende assegnato, nell?ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegiouninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuitàterritoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cuiambito insiste il minore numero di popolazione residente;nella circoscrizione del Senato Piemonte, appare opportuno ridefinire il collegio uninominalePiemonte 01, per garantire la coerenza economico-sociale del territorio, unificando i due collegiuninominali della Camera Piemonte 1-05 (Ivrea) e Piemonte 1-07 (Settimo Torinese) e aggregando, diconseguenza, i collegi della Camera Piemonte 1-09 (Pinerolo) con il collegio Piemonte 1-08(Moncalieri);nella circoscrizione del Senato Emilia-Romagna, appare opportuno trasferire i comuni di Bomporto,Bastiglia, Ravarino e Nonantola dal collegio uninominale Emilia-Romagna 06 (Reggio nell'Emilia) alcollegio uninominale Emilia-Romagna 05 (Modena), al fine di assicurare la continuità e l'omogeneitàdel territorio. I quattro comuni, infatti, costituiscono un'unione insieme ai comuni di CastelfrancoEmilia e di San Cesario, che però sono aggregati al collegio di Modena. Appare dunque necessarioricomporre ad unità un territorio che condivide una comune pianificazione urbanistica, sociale edeconomica;nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, sievidenzia che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ricorrendo ai collegi uninominali del1993. Tale metodo è ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali perl'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana, tale metodo èstato derogato, portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegiuninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono stateintrodotte modifiche ritenute necessarie dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3

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della legge n. 165 del 2017, per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche nonsono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali dellaCamera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare sottraendo dal collegio Toscana 06 (Pistoia) icomuni di Capannori e Porcari, e inserendoli nel collegio Toscana 09 (Lucca); sottraendo dal collegioToscana 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano e inserendoli nel collegio Toscana 06(Pistoia); sottraendo i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell?Azzara, Roccalbegna, SantaFiora, Seggiano e Semproniano dal collegio Toscana 12 (Siena) e inserendoli nel collegio Toscana 14(Grosseto), in quanto comuni situati nella provincia di Grosseto; sottraendo il comune diCastelfiorentino dal collegio Toscana 11 (Poggibonsi) e inserendolo nel collegio Toscana 04 (Empoli),al fine di un'adeguata compensazione della popolazione residente; sottraendo il comune di Camaioredal collegio Toscana 09 (Lucca) e inserendolo nel collegio Toscana 08 (Massa), anche in questo casoper compensare la popolazione; sottraendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio Toscana03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio Toscana 07 (Arezzo), per assicurare maggioromogeneità territoriale;nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa,appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della cittàmetropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo l'aggregazione dei collegiuninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separandocollegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità direalizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza,è opportuno sottrarre il collegio uninominale Toscana 04 (Empoli) dal collegio plurinominale Toscana02 e inserirlo nel collegio plurinominale Toscana 03. Occorre altresì sottrarre il collegio uninominaleToscana 05 (Prato) dal collegio plurinominale Toscana 03 e inserirlo nel collegio plurinominaleToscana 01;nella circoscrizione della Camera Umbria, per assicurare l?omogeneità storico-culturale dell?area, sievidenzia l?esigenza di sottrarre i comuni di Scheggino, Sant?Anatolia di Narco, Vallo di Nera,Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera Umbria 03(Terni) e di aggregarli al collegio uninominale Umbria 02 (Foligno);nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema didecreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitalenella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesionedell'integrità di entrambe le unità amministrative, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia sisarebbe potuto effettuare trasferendo alcuni comuni della provincia di Viterbo, inseriti nel collegio diCivitavecchia, nel collegio della provincia di appartenenza, così riportandoli all'interno della loronaturale sede amministrativa e organizzativa. In tale caso, si sarebbe potuto realizzare un adattamentoche avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunquel?esigenza di ridefinire i due collegi uninominali della Camera, trasferendo i comuni di BarbaranoRomano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e OrioloRomano dal collegio uninominale Lazio 02 (Civitavecchia) al collegio uninominale Lazio 01 (Viterbo)e trasferendo il comune di Mazzano Romano dal collegio uninominale Lazio 01 (Viterbo) al collegiouninominale Lazio 02 (Civitavecchia);nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l?opportunità di trasferire il comune Silvi,unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio diPescara, dal collegio uninominale Abruzzo 03 (Pescara) al collegio uninominale Abruzzo 02(Teramo), così da ripristinare l?integrità della provincia di Teramo;nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare insoglia i collegi uninominali, trasferire i comuni di Casandrino, Melito di Napoli e Mugnano dalcollegio uninominale Campania 01 (Giugliano in Campania) al collegio uninominale 04 (Casoria) etrasferire i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Fratta Minore dal collegiouninominale 04 (Casoria) al collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania); tale soluzione

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permetterebbe di formare un nuovo collegio al Senato, aggregando il collegio uninominale Camera 05(Napoli Arenella-Vomero) con il collegio uninominale Camera 04 (Casoria). In questo modo, ilcollegio uninominale 03 (Acerra Pomigliano) potrebbe essere aggregato al collegio uninominale 02(Nola). Per tradizione e condizione socio-economica infatti i due collegi sono naturalmente affini,anche considerando che condividono la stessa diocesi e lo stesso tribunale; nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità deiterritori, appare opportuno trasferire i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegiouninominale 09 (Battipaglia) al collegio uninominale 08 (Salerno);nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegiuninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decretolegislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l?omogeneità geografica e storico-culturale delle relative aree, anche in relazione alla loro collocazione rispetto all?asse autostradale, siprospetta l?opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal decreto legislativo n.535 del 1993; in particolare, il collegio uninominale 01 (Potenza) andrebbe formato mediantel'aggregazione dei collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), cosìda essere orientato lungo l?asse autostradale; il collegio uninominale 02 (Matera) dovrebbe essere formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e diPisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni di Senise, Castronuovo di Sant?Andrea, Calvera,Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli,Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nellaprovincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio uninominale 01 (Potenza);con riferimento alla definizione dei collegi plurinominali per il Senato nella circoscrizione Sicilia, siritiene più congrua una ripartizione della circoscrizione regionale in 2 collegi plurinominali in luogo di3. Tale soluzione appare coerente con l'esigenza di assicurare la massima compattezza territoriale,evitando un?irragionevole scomposizione del territorio. Il secondo dei tre collegi plurinominali,nell?aggregare i collegi uninominali di Agrigento, Gela e Messina, presenta infatti un profilogeografico irregolare, in quanto attraversa la Regione da nord a sud e da est a ovest, in tal modounificando territori tra loro disomogenei sul piano economico-sociale e per caratteristiche storico-culturali. Appare pertanto più corretta la previsione di due soli collegi plurinominali, a est e a ovestdell?isola, che potrebbero coincidere con le due circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.Tale scelta, peraltro, si pone in piena sintonia con le osservazioni del Governo contenute nellarelazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo;nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell?unità territoriale, economica e sociale,appare necessario ricomporre nei collegi i comuni della provincia di Catania. Pertanto al collegiouninominale 04 (Acireale) occorre aggregare i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; occorre diconseguenza sottrarre al collegio uninominale 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi eTrecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; appare, altresì, necessario aggiungere al collegiouninominale 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e sottrarre ad essoil comune di Belpasso; al collegio uninominale 09 (Avola) occorre sottrarre di conseguenza i comunidi Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio uninominale 10(Siracusa) è necessario sottrarre di conseguenza il comune di Carlentini;nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato,i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione, in modo da assicurare l?unitarietà di tutti icomuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte dellaprovincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l?omogeneità dei bacini elettorali della Camerae del Senato, tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico-sociale, storico-culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali, evalorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali.

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1.4. Trattazione in consultiva

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva

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1.4.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2891XVII Legislatura

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitàTitolo breve: Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultiveSeduta Attività5ª Commissione permanente (Bilancio)N. 809 (pom.)10 ottobre 2017

Esito: Nonostativo

Parere destinatoalla Commissione1ª (AffariCostituzionali)

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)N. 403 (ant.)5 dicembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinatoalla Commissione1ª (AffariCostituzionali)

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)N. 289 (ant.)20 settembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinatoalla Commissione1ª (AffariCostituzionali)

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute

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1.4.2. Resoconti sommari

DDL S. 2891 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari

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1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

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1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017

809ª Seduta

Presidenza del PresidenteTONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,approvato dalla Camera dei deputati(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, aisensi dell'articolo 81 della Costituzione) Il relatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno dilegge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensidell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.27, già espresso per l'esame in 2a Commissionee ripresentato all'Assemblea. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissioneprogrammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi aldisegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensidell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.27.Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

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1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809(pom.) del 10/10/2017

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(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe alGoverno per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modelloprofessionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione delsistema della formazione(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre. Il vice ministro MORANDO fornisce alcuni chiarimenti in merito all'osservazione formulatadal relatore sull'articolo 2, comma 3, del provvedimento. Fa presente che gli oneri relativi al fondo perl'efficienza dello strumento militare, che presenta uno stanziamento pari a 30,5 milioni di euro e vieneadeguato con la legge di bilancio, presentano carattere eventuale in quanto connessi alla situazionegiuridica dei soggetti interessati. Poiché, secondo le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia edelle finanze, la facoltà ivi prevista è attualmente esercitabile al massimo da sei unità di personale, lacopertura risulta essere ampiamente adeguata. Il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a trasformare in un presupposto del parerel'osservazione relativa all'articolo 2, comma 3. Il relatore DEL BARBA (PD) passa quindi ad illustrare gli ulteriori emendamenti del relatore e irelativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,che è necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 8.0.100. Occorre altresì valutare ilsubemendamento 8.0.100/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO fa presente che sulla proposta 8.0.100 è pervenuta una relazione tecnicaattualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non è ingrado di esprimere il parere del Governo sulla proposta in questione. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento,approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legged'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; EugeniaMaria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri;Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; BeatriceBrignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in partecontrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

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Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1)relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire unarelazione tecnica sulle proposte 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO, in assenza di una relazione tecnica, esprime parere contrario, ai sensidell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3. Non presentano profili finanziari le restantiproposte emendative. Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parerecosì formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamentida 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto dipropria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e1.3.Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino alla proposta 1.382.Il parere resta sospeso sugli emendamenti da 1.383 in poi.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia diutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parerenon ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte nonostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio. Il relatore DEL BARBA (PD), preso atto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti dellaRagioneria generale dello Stato, illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "LaCommissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo81 della Costituzione:- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recatedalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inconformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decretiattuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, idecreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente ocontestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorsefinanziarie".".

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Il vice ministro MORANDO ricorda che le due condizioni poste dal relatore discendono appunto dallevalutazioni negative formulate dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo originario del disegno dilegge. Poiché le condizioni poste dal relatore accolgono le osservazioni volte al superamento dellecriticità segnalate, esprime il parere favorevole del Governo.Quanto agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulleproposte 1.28 e 1.50. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenzadi una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, sulle proposte 1.39, 1.49 e 1.52.Evidenzia altresì, in aggiunta agli emendamenti segnalati dal relatore, che comporta maggiori oneri laproposta 1.18 e che sulle proposte 1.27 e 1.40 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione, in assenza di una relazione tecnica. Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parerecosì formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di leggein titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, aisensi dell'articolo 81 della Costituzione:- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recatedalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inconformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decretiattuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, idecreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente ocontestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorsefinanziarie".In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulleproposte 1.28, 1.39, 1,49, 1.50, 1.52, 1.18, 1.27 e 1.40.Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2767) Deputato MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dellevittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo) Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo,segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Fa inoltrepresente che non sono stati presentati emendamenti. Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore. Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

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(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giustidell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo,segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore. Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezzadei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n.187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, chenon vi sono osservazioni da formulare. Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore. Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo dellaRepubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione) Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in

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titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario aggiornare i riferimenti temporalidegli oneri e della copertura contenuti nell'articolo 3, comma 1. Occorre altresì sopprimere la clausoladi salvaguardia prevista dall'articolo 3, commi da 2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla leggedi contabilità e finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Il rappresentante del GOVERNO concorda con entrambe le osservazioni formulate dal relatore. Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissioneprogrammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto dicompetenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione:- che, all'articolo 3, comma 1, le parole "a decorrere dal 2015" siano sostituite dalle seguenti: "adecorrere dall'anno 2017", le parole "a decorrere dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "adecorrere dall'anno 2017", le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti:"bilancio triennale 2017-2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno2017";- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e ilGoverno della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulreddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge intitolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se le possibili variazioni nel metodousato per attribuire gli utili alla stabile organizzazione, prefigurate dall'articolo 7 dell'accordo, possanocomportare perdite di gettito future. Analoghe considerazioni valgono per le eventuali rettificheall'importo dell'imposta sugli utili, previste dall'articolo 9, e per la previsione di procedure diverse perl'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione, prevista dal Protocollo. Occorreinfine chiarire se la commissione prevista dall'articolo 25 dell'accordo possa comportare nuovi omaggiori oneri rispetto a quelli già quantificati e coperti. Non vi sono ulteriori osservazioni dicompetenza. Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che il disegno di legge non presenta oneri in quanto il testodella convenzione riproduce senza alcuna modificazione il modello standard predisposto dall'OCSEper il superamento delle doppie imposizioni, modello in grado di garantire l'equilibrio di finanzapubblica. Il provvedimento non produce pertanto in nessun caso maggiori oneri. Il RELATORE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone quindil'espressione di un parere non ostativo.

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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientificae tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica diAfghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e ilGoverno della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato aTrieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordodi cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e ilGoverno dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo dicooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed ilGoverno della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sullacooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed ilGoverno della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordodi cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed ilGoverno della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo dicooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo dellaRepubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il relatore SPOSETTI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenzache, in merito all'accordo con il Governo della Repubblica di Belarus, occorre acquisire dal Governochiarimenti sugli oneri e la copertura delle attività di formazione e addestramento delle forzedell'ordine previste dall'articolo 5, che non sono trattate dalla relazione tecnica. Quanto all'accordo conil Governo della Repubblica del Mozambico, segnala che occorre acquisire conferma che le riunionistraordinarie previste dall'articolo 21 non comportino ulteriori oneri rispetto a quanto stanziato.Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Il vice ministro MORANDO, in relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 5, fa presenteche le attività ivi previste, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, non comportano maggiorioneri. Riguardo all'articolo 21, fa presente che le riunioni straordinarie ivi contemplate noncomportano oneri ulteriori rispetto a quelli individuati nella relazione tecnica. Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parerenon ostativo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,approvato dalla Camera dei deputati

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(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.Rinvio dell'esame degli emendamenti) Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre. Il relatore LAI (PD) ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica di passaggio sulprovvedimento in esame. Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è al momento ancora disponibile. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario,di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia edi Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice dipace compresi nelle medesime circoscrizioni(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio) Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo,segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, anche attraverso la relazionetecnica di passaggio prevista dalla legge contabile, che le clausole di invarianza degli oneri di cui aicommi 5, 6 e 7 dell'articolo 1, possano essere considerate congrue, con particolare riferimento aicommi 1 e 2 del medesimo articolo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno dilegge in titolo. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore delpatrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo,segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

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1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809(pom.) del 10/10/2017

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Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva. La seduta termina alle ore 16,10.

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1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809(pom.) del 10/10/2017

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1.4.2.2. 7^ Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali)

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1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beniculturali)

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1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

403 (ant.) del 05/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017403ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo DorinaBianchi. La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giustidell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole) Riferisce il relatore TOCCI (PD) precisando che la proposta normativa riconosce il 6 marzo come«Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hannofatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi ehanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni traesseri umani. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, il 10 maggio 2012 ha approvato la«Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione firmata da 388 parlamentari, evidenzia che taleGiornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogniordine e grado.Puntualizza altresì che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e gradopossono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere aigiovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersichiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti

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1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beniculturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017

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IN SEDE DELIBERANTE

umani, in difesa del valore della verità. Rileva infine che le amministrazioni e gli enti pubblici, senzaulteriori oneri, possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti,ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro caratterestorico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Dà infine conto di unoschema di parere favorevole, pubblicato in allegato. Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, laCommissione approva lo schema di parere favorevole del relatore. Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421,ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione el'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di SantaMargherita Ligure(Discussione e approvazione) Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno dilegge in titolo, il 21 marzo 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima letturadalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concluderel'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sededeliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dalPresidente del Senato in sede deliberante.Riferisce quindi che il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sededeliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, inparticolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per lapresentazione di emendamenti.Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore nonostativo per quanto riguarda la 1a Commissione sia sul testo che sull'unico emendamento presentato inquella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2016), e di tenore nonostativo con presupposto sul testo e non ostativo sull'emendamento per quanto riguarda la 5aCommissione. La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e dirinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suocomplesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo. Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo

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complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per ilsostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati(Discussione e approvazione) Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno dilegge in titolo, il 24 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima letturadalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva convenuto di concluderel'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sededeliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dalPresidente del Senato in sede deliberante.Considerato che il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sededeliberante, propone di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare,la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione diemendamenti.Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore nonostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentatoin quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 2017). La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e dirinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suocomplesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo. Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatriceCARDINALI (PD), la quale ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che conferma del resto gliimportanti segnali già preannunciati dal ministro Franceschini circa il riconoscimento del valore delfestival Umbria Jazz. Sottolinea infatti che tale manifestazione riveste un ruolo importante, anche al difuori dei confini regionali, per la promozione della musica. Si compiace quindi che, grazie alladefinitiva approvazione da parte della Commissione, il provvedimento possa diventare celermentelegge. Il PRESIDENTE tiene a ringraziare tutti i Gruppi per aver dato l'assenso al trasferimento di sede,anche in merito ad altri provvedimenti in discussione oggi, e di aver pertanto consentito di concludereun percorso condiviso da parte dell'intera Commissione. La relatrice Elena FERRARA (PD) concorda con le affermazioni del Presidente, rimarcando a suavolta il valore premiante sul piano culturale del provvedimento in titolo. Rivendica dunque conorgoglio il lavoro già concluso in sede referente e rivolge un ringraziamento a tutti i Gruppi,ritenendosi peraltro soddisfatta anche della approvazione del disegno di legge n. 2459.

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IN SEDE REFERENTE

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suocomplesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatoreprofessionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultantedall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale epedagogista(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre. Il PRESIDENTE comunica che la relatrice aveva presentato l'emendamento 14.100, volto arecepire una condizione sul testo della Commissione bilancio, poi successivamente riformulato in untesto 2, sempre su indicazione della Commissione bilancio, entrambi pubblicati in allegato. Riferiscealtresì che la senatrice Serra ha ritirato tutte le sue proposte emendative, inclusi i subemendamenti. La relatrice PUGLISI (PD) rende noto che è in corso una interlocuzione tra i Dicasteridell'istruzione e dell'economia in merito alla sostenibilità della condizione che la Commissionebilancio ha posto sul testo. Qualora essa fosse superata, sarebbe infatti possibile concludere l'esame delprovvedimento senza modifiche. In quest'ottica ritira tutte le proposte emendative a sua firma. Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) sono considerati decaduti essendo stati appena ritirati i suddettiemendamenti. Segnala comunque che, allo stato attuale, la Commissione è tenuta ad adempiere allacondizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, salvo che non vi siano elementi nuovi tali dagiustificare un diverso orientamento da parte di quella Commissione. La senatrice BLUNDO (M5S) ritira a sua volta le proposte emendative a sua prima firma,preannunciando comunque la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti su temispecifici. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

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IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioniper il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio) La relatrice PUGLISI (PD) ricorda che le parti di interesse sono solo quelle oggetto di modifica daparte della Camera dei deputati. Segnala quindi che all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 6),nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega sulla sperimentazione clinica dei medicinali, èmenzionata la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utiliderivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate incentri pubblici di ricerca da riconoscere, per la parte prevalente, ai medesimi centri di ricerca e, per larestante parte, ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.Fa presente poi che sempre all'articolo 1, comma 2, lettera l), in relazione alla formazione continua deimedici, vengono richiamati appositi percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricercamulticentrici, mentre alla lettera m), numero 2), si fa riferimento alla destinazione degli introitiderivanti dalle sanzioni pecuniarie, che dovranno essere riassegnati a progetti di ricerca sanitariapresentati da ricercatori con meno di 40 anni. Quanto all'articolo 3, comma 4, mette in risalto il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca nella predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina digenere, nell'ambito del quale sono promossi specifici studi nei corsi di laurea delle professionisanitarie nonchè nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie. L'articolo 5 - prosegue la relatrice - istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, i cui profiliprofessionali sono individuati mediante accordi in Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreti delPresidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con successivo accordoin Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai finidell'esercizio dei profili professionali suddetti, per i quali l'ordinamento didattico della formazione èdefinito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con ilMinistero della salute, sentite le Commissioni parlamentari. In proposito, fa notare che sonoricompresi nell'area professionale oggetto di riforma anche le figure degli educatori professionali, chesono parimenti interessate dal disegno di legge n. 2443, in corso d'esame in 7a Commissione. Perquesti ultimi, rinominati dal disegno di legge n. 2443 "educatori professionali socio-sanitari" vengonodettate norme sulla formazione universitaria dall'articolo 7 del summenzionato provvedimento, nonchèsull'adeguamento dei percorsi formativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11. Tornando al disegno di legge n. 1324-B, rileva il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca anche per quanto concerne sia l'ordinamento didattico della formazione,in base all'articolo 6, delle nuove professioni sanitarie che dovessero sorgere, sia, in base all'articolo 7,l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventualipercorsi formativi integrati. Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 15, comma 2, detta norme sui mediciextracomunitari che intendano partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento in aziendeospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i

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SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B (CELEBRAZIONI MATTEOTTI E MAZZINI)

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891

quali il Ministero della salute può concedere un'autorizzazione temporanea, previa individuazione deirequisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di dette iniziativenonchè per il rilascio del visto di ingresso, con un ulteriore decreto del Ministro della salute diconcerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il seguito dell'esame è rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, hadisposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioniMatteotti e Mazzini), il cui esame si era già concluso in sede referente. Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE convoca immediatamente una nuova seduta della Commissione per ladiscussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioni Matteotti e Mazzini) eavverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento. Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 15.

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La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la proposta riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata amantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del benesalvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso ladignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani; considerato che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario perle scuole di ogni ordine e grado; osservato che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possonoorganizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani lestorie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa,in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesadel valore della verità; tenuto conto che le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche pressoi Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamosimbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico,aperti al pubblico utilizzo; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2443Art. 14

14.100LA RELATRICEDopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per ilpersonale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramentocontrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento dimansioni superiori ma viene demandata alla contrattazione collettiva".14.100 (testo 2)LA RELATRICEDopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per ilpersonale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramentocontrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento dimansioni superiori".

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1.4.2.3. 14^ Commissione permanente

(Politiche dell'Unione europea)

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1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unioneeuropea)

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1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente

(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 289

(ant.) del 20/09/2017collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017

289ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del PresidenteCHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2891) Deputati Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giustidell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole) Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, illustra il disegno di leggein titolo, spiegando che esso prevede l?istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell?umanità,fissandola al 6 marzo, al fine di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo eluogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante igenocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e allediscriminazioni tra esseri umani e, in particolare, al fine di rendere consapevoli i giovani di come ognipersona sia chiamata in causa per adoperarsi conto l?ingiustizia, in favore della dignità e dei dirittiumani e in difesa del valore della verità.Informa, quindi, che l?articolo 1, comma 1, del disegno di legge, richiama la dichiarazione delParlamento europeo, del 10 maggio 2012, sul sostegno all?istituzione di una giornata europea inmemoria dei Giusti, la quale, tuttavia, non costituisce atto legislativo vincolante per gli Stati membri.Successivamente, dà lettura di una conferente bozza di parere favorevole. Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l?esposizione testè svolta e apre la discussione generale.

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Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) , pur condividendo i fini dell?iniziativa sottesa al disegno di leggein titolo, esprime perplessità sulle modalità con le quali la medesima è stata ideata. In particolare,palesa il rischio che possa essere confusa con altre iniziative consimili, come la Giornata dellamemoria o l?evento che si tiene in Israele "Giusto tra le Nazioni", comportando, peraltro, anche unpossibile e controproducente "effetto di saturazione" nell?opinione pubblica. Si associa a tale valutazione la senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) , la quale, pur sottolineandol?intento positivo che ci si vuole prefiggere con l?istituzione della suddetta Giornata, non è del tuttoconvinta che, mediante la proliferazione di questo genere di iniziative, si progredisca necessariamentesulla via di una maggiore consapevolezza, da parte di ciascun cittadino, della necessità di difendere ladignità umana contro ogni genere di genocidio. La senatrice GINETTI (PD) chiede se la suddetta manifestazione comporti l?individuazione, a livellonazionale, di determinate persone che, attraverso la loro vita ed il loro esempio, si sono dimostratedegne del titolo di "Giusto dell?umanità". Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) , invece, chiede lumi sull?associazione senza fini di lucro"Gariwo", che ha sostenuto la creazione di tale Giornata. Seguono interventi di chiarificazione del PRESIDENTE e del senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV,PATT, UPT)-PSI-MAIE) , relatore, i quali tengono a precisare come ci si trovi di fronte all?opportunitàdi recepire un invito proveniente dal Parlamento europeo affinché venga istituita una Giornata dedicataalla Memoria dei Giusti, per commemorare coloro che si sono opposti ai crimini contro l?umanità e aitotalitarismi, alla stregua di quanto già avviene in Israele con la manifestazione "Giusto tra leNazioni". Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione loschema di parere predisposto dal relatore e pubblicato in allegato all?odierno resoconto. La Commissione approva.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale ealtre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole su testo e non ostativo su emendamenti) Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, introduce il disegno di leggein titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, rilevando che esso si prefigge il fine di prevenire ilfenomeno della "vittimizzazione secondaria", recando disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figlirimasti orfani per crimini domestici.Considerando anche gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge e valutando che nonsussistono profili di incompatibilità con l?ordinamento dell?Unione europea, sottopone al vaglio deicommissari un relativo schema di parere, favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sugli

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emendamenti. Il PRESIDENTE, rilevando che nessun senatore chiede di intervenire, dopo aver verificato la presenzadel numero di senatori necessario per deliberare, mette, quindi, in votazione la bozza di parerepresentata dal relatore ed allegata all?odierno resoconto. La Commissione approva.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economicoe sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Istituzione del Fondo europeo per la Difesa (COM(2017) 295 definitivo) (n. 405)(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere favorevole) Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, illustra l?atto in titolo evidenziandoche esso delinea la costituzione del Fondo europeo per la difesa, già preannunciato dal Presidente dellaCommissione europea al Parlamento europeo, nel suo discorso sullo stato dell?Unione del 14settembre 2016, e prefigurato nel Piano d?azione in materia di difesa presentato dalla Commissioneeuropea il 30 novembre 2016 e avallato dal Consiglio europeo del dicembre 2016.Conseguentemente, dà lettura di un conferente schema di parere favorevole. Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l?esposizione testè svolta e apre la discussione generale. La senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)), nel manifestare la propria condivisione per la costituzionedel Fondo europeo per la difesa, di cui alla Comunicazione in esame, richiama l?attenzionesull?opportunità che l?Italia faccia, in qualche modo, valere, nel più complesso negoziato riguardanteil finanziamento degli investimenti per la ricerca nel settore della difesa europea, il contributo che hadato nella gestione dei cospicui flussi migratori provenienti dall?Africa mediterranea.Esprime, infine, l?auspicio che la profusione di risorse ed energie nell?approntamento di brevetti per letecnologie della difesa venga analogamente riversata in altri settori merceologici, anche essisuscettibili di sprigionare attività produttiva e lavoro. Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) è dell?avviso che il Governo italiano debba agire in maniera piùincisiva nell?attuale "fase ascendente", di elaborazione dei vari piani di azione in materia di difesaeuropea, in maniera da incentivare il più possibile l?interesse nazionale in tale settore. Dopo una breve replica del senatore MIRABELLI (PD), relatore, il PRESIDENTE, accertata lapresenza del numero legale per deliberare, sottopone al voto dei commissari la proposta di parerepredisposta dal relatore e pubblicata in allegato all?odierno resoconto. La Commissione approva.

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;considerato che esso prevede l?istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell?umanità,fissandola al 6 marzo, al fine di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo eluogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante igenocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e allediscriminazioni tra esseri umani e, in particolare, al fine di rendere consapevoli i giovani di come ognipersona sia chiamata in causa per adoperarsi conto l?ingiustizia, in favore della dignità e dei dirittiumani e in difesa del valore della verità. A tal fine, le amministrazioni e gli enti pubblici sono chiamatia promuovere iniziative pubbliche, convegni, incontri e dibattiti, nonché a favorire e patrocinare larealizzazione di studi sul tema;considerato che l?articolo 1, comma 1, del disegno di legge, richiama la dichiarazione del Parlamentoeuropeo, del 10 maggio 2012, sul sostegno all?istituzione di una giornata europea in memoria deiGiusti. In tale dichiarazione il Parlamento europeo sostiene che il ricordo del bene è fondamentale nelprocesso dell?integrazione europea, perché insegna alle generazioni più giovani che chiunque puòdecidere di aiutare gli altri esseri umani e di difendere la dignità umana, e che le istituzioni pubblichehanno il dovere di rimarcare l?esempio rappresentato dalle persone che sono riuscite a proteggerecoloro che hanno subito persecuzioni fondate sull?odio;ricordato che l?appello all?Unione europea per l?istituzione di una giornata dedicata alla memoria deiGiusti è stato sostenuto da più di 3600 cittadini, intellettuali, artisti, e politici europei, sotto l?egidadell?associazione senza fini di lucro "Gariwo, La foresta dei Giusti", per commemorare coloro che sisono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l?umanità e ai totalitarismi, estendendo atutti i genocidi e totalitarismi il concetto di "Giusto tra le nazioni", titolo conferito alle persone nonebree che si sono adoperate per salvare la vita degli ebrei durante la Shoah ed elaborato grazieall?impegno di Moshe Bejski, magistrato israeliano, deportato, sopravvissuto alla persecuzione nazistae morto il 6 marzo 2007;ricordato, inoltre, che la citata dichiarazione del Parlamento europeo non costituisce atto legislativovincolante per gli Stati membri,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Cameradei deputati;considerato che il provvedimento, al fine di prevenire il fenomeno della "vittimizzazione secondaria",reca disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici;considerato che: l?articolo 1 consente ai figli delle vittime di uxoricidio di accedere, a prescindere dailimiti di reddito, al gratuito patrocinio; l?articolo 2 modifica le circostanze aggravanti del reato diomicidio; l?articolo 3 modifica il sequestro conservativo nel codice di procedura penale (c.p.p.),

La seduta termina alle ore 8,55.

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mentre l?articolo 4 modifica gli articoli 539 e 320 c.p.p.; l?articolo 5 rende automatica l?indegnità asuccedere in caso di condanna per uxoricidio; l?articolo 6 riconosce ai figli orfani per criminidomestici la quota di riserva nelle assunzioni di cui all?articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del1999; l?articolo 7 sospende il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio agiudizio dell?indagato per uxoricidio; l?articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizidi assistenza agli orfani per crimini domestici; l?articolo 9 prevede disposizioni in materia diassistenza medico-psicologica in favore dei figli; l?articolo 10 detta norme in materia di affidamentodei minori orfani per crimini domestici; l?articolo 11 rinomina il Fondo di cui all?articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, (come modificato dall?articolo 14 della leggeeuropea 2015-2016) in "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell?usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per criminidomestici"; l?articolo 12 prevede la decadenza dall?assegnazione dell?alloggio di edilizia residenzialepubblica per gli autori di delitti di violenza domestica; l?articolo 13, infine, riconosce agli orfani dellevittime di uxoricidio la facoltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in cuiquesto coincida con quello del genitore condannato in via definitiva;considerato, in particolare, che per quanto riguarda le competenze di questa Commissione viene inrilievo l?articolo 8, che reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfaniper crimini domestici, ove si prevede che, in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE,lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni: - possono promuovere esviluppare presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e diservizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno infavore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell?entità del danno subìto, tenendoconto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alleassociazioni riconosciute operanti nel settore; - favoriscono l?attività delle organizzazioni divolontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici; - favoriscono sistemi assicurativi adeguatiin favore degli orfani per crimini domestici; - predispongono misure di sostegno allo studio eall?avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici; - acquisiscono dati e monitoranol?applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente allenecessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine diprogrammare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire icrimini stessi;ricordato che la direttiva 2012/29/UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza eprotezione delle vittime dei reati. Tale atto considera il reato come una violazione dei diritti individualidelle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previstivadano assicurati indipendentemente dal fatto che l?autore del reato sia identificato, catturato,perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest?ultimo e la vittima.La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;considerati gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge;valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l?ordinamento dell?Unione europea,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere nonostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESULL?ATTO COMUNITARIO N. 405

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,considerato che esso delinea la costituzione del Fondo europeo per la difesa, già preannunciato dalPresidente della Commissione europea al Parlamento europeo, nel suo discorso sullo stato dell?Unionedel 14 settembre 2016, e prefigurato nel Piano d?azione in materia di difesa presentato dalla

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Commissione europea il 30 novembre 2016 e avallato dal Consiglio europeo del dicembre 2016;rilevato che la finalità del Fondo è quella di dare un forte impulso all?industria della difesa europea,coordinando, integrando e amplificando gli investimenti nazionali per la ricerca nel settore delladifesa, nello sviluppo di prototipi e nell?acquisizione di tecnologie e materiali di difesa, per assicuraremaggiore efficienza nella spesa degli Stati membri in materia di difesa, ridurre le duplicazioni eottenere il miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare, l?attuale inefficienza dell?industria di difesaeuropea è ben evidenziata nel confronto con gli Stati Uniti, i quali, con una spesa per la difesa più chedoppia rispetto all?UE, contano con soli 30 sistemi d?arma rispetto ai 178 dell?Europa, un solo tipo dicarro armato rispetto ai 17 europei, 4 tipi di nave militare contro i 29 europei, e 6 tipi di aerei militaririspetto ai 20 europei;considerato, in particolare, che:- il Fondo è suddiviso in due sezioni distinte e complementari, la sezione "ricerca" e la sezione"capacità", che coprono l?intero ciclo di sviluppo industriale della difesa, dalla fase di ricerca a quelladell?immissione dei prodotti sul mercato;- per quanto riguarda la sezione "ricerca", il bilancio dell?UE per il 2017 ha già stanziato 25 milioni dieuro per l?Azione preparatoria per la ricerca nel settore della difesa (PADR) che proseguirà fino al2020 con un totale di 90 milioni di euro, in vista del Programma di ricerca nel settore della difesa chesarà presentato nel corso del 2018 per il periodo successivo al 2020 con un bilancio di 500 milioni dieuro l?anno. L?Azione preparatoria è destinata ai settori della ricerca sui sistemi di difesa fondamentalie si fonda sulle priorità stabilite dagli Stati membri e dall?Agenzia europea per la difesa (AED). Ilsostegno dell?UE viene erogato principalmente sotto forma di sovvenzioni senza necessità dicofinanziamento nazionale. I primi inviti a presentare proposte sono stati pubblicati il 7 giugno 2017;- per quanto riguarda la sezione "capacità", i contributi proverranno principalmente dagli Stati membri,mentre il cofinanziamento dell?UE sarà diretto a promuovere la cooperazione tra gli Stati e a ridurre ilrischio d?impresa, soprattutto nelle prime fasi più onerose dello sviluppo industriale e dellarealizzazione dei prototipi. Il 7 giugno 2017 è stata presentata una proposta legislativa istitutiva delProgramma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa per il periodo 2019-2020(COM(2017) 294), che prevede un contributo europeo di 500 milioni di euro, a cui si aggiunge ilcofinanziamento nazionale, per un totale stimato di almeno 2,5 miliardi di euro per il biennio. Per ilperiodo successivo al 2020, si prevede un contributo europeo di un miliardo l?anno, a cui si aggiungeil cofinanziamento nazionale, per un totale complessivo pari a circa 5 miliardi di euro l?anno.Parallelamente, la Commissione europea sta avviando lo sviluppo di una serie di strumenti finanziariche possono essere utilizzati in modo flessibile dagli Stati membri per finanziare congiuntamente iprogetti, sia nella fase dello sviluppo dei prototipi, cofinanziata dal bilancio dell?UE, sia nellesuccessive fasi dello sviluppo e dell?acquisizione finale delle capacità di difesa;- riguardo al funzionamento del predetto Programma di sviluppo del settore industriale della difesa, èrichiesto che gli Stati membri si impegnino nel finanziamento congiunto anche delle ulteriori fasi disviluppo e dell?acquisizione finale del prodotto o tecnologie in modo coordinato, eventualmente ancheattraverso appalti congiunti, al fine di assicurare ragionevoli garanzie agli ingenti investimentieffettuati nelle fasi della ricerca e del primo sviluppo industriale, nonché per ottimizzare gli stessiinvestimenti favorendo sinergie tra le imprese di Stati membri diversi;richiamate le osservazioni formulate da questa Commissione, il 2 agosto 2017, sulla citata proposta diregolamento che istituisce il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa(COM(2017) 294) e ribadita la piena condivisione della linea politica diretta alla costituzione diun?effettiva Unione europea della difesa, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica esterae di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d?azione, anche attraverso la cooperazionestrutturata permanente tra alcuni Stati membri, sia in funzione della necessità di raggiungere unaeffettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile esignificativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea;considerato il recente discorso del Presidente della Commissione europea sullo stato dell?Unione,

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pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 13 settembre 2017, in cui ha ribadito la volontà didedicare maggiore impegno alle questioni della difesa, compresa l?istituzione del nuovo Fondoeuropeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa, per approdare auna vera e propria Unione europea della difesa entro il 2025,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.


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