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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 735 Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale 18/03/2018 - 22:33
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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 735

Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale

18/03/2018 - 22:33

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Indice

1. DDL S. 735 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 735 5

1.3. Trattazione in Commissione 64

1.3.1. Sedute 65

1.3.2. Resoconti sommari 71

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 72

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014 73

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016 80

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016 93

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016 106

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016 117

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016 131

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016 141

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016 148

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016 152

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1. DDL S. 735 - XVII Leg.

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 735 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

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1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 735XVII Legislatura

Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penaleTitolo breve: riforma della parte generale del codice penale

Iter23 marzo 2016: in corso di esame in commissioneSuccessione delle letture parlamentariS.735 in corso di esame in commissione

Iniziativa ParlamentareFelice Casson ( PD )CofirmatariGiuseppe Luigi Salvatore Cucca ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Nerina Dirindin ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Marco Filippi ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Luigi Manconi ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Giorgio Pagliari ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Francesco Scalia ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Pasquale Sollo ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Maria Spilabotte ( PD ) (aggiunge firma in data 7 giugno 2013)Rosa Maria Di Giorgi ( PD ) (aggiunge firma in data 12 giugno 2013)NaturaordinariaContenente deleghe al Governo.PresentazionePresentato in data 30 maggio 2013; annunciato nella seduta pom. n. 32 del 3 giugno 2013.Classificazione TESEOCODICE E CODIFICAZIONI , DIRITTO PENALEArticoliDECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1),REATI (Art.2), RESPONSABILITA' PENALE (Art.2), COLPA (Art.2), DOLO (Art.2), LEGGI(Art.2)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Felice Casson (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016) .Relatore alla Commissione Sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) (dato conto della nomina il 3

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

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marzo 2016) .AssegnazioneAssegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 2 luglio 2013. Annuncionella seduta pom. n. 55 del 2 luglio 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 14ª(Unione europea)

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1.2. Testi

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4

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1.2.1. Testo DDL 735collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 735DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori CASSON , FILIPPI , SOLLO , MANCONI , CUCCA , DIRINDIN ,SCALIA , SPILABOTTE , PAGLIARI e DI GIORGICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penaleOnorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge riproduce per la gran parte lo schema di disegnolegge delega per la riforma della parte generale del codice penale predisposto, nel corso della XVlegislatura, dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Giuliano Pisapia. Tale progetto --che ha tenuto in gran conto il prezioso lavoro delle precedenti Commissioni ministeriali(autorevolmente presiedute dal professor Pagliaro, dal professor Grosso e dal dottor Nordio) e quellodel Comitato istituito dalla Commissione Giustizia del Senato che, nel 1995, aveva approvato unprogetto di riforma della parte generale del codice penale (cosiddetto progetto Riz) -- si è avvalsoanche delle indicazioni, dei rilievi e dei suggerimenti emersi nei numerosi momenti di confronto inconvegni ai quali hanno partecipato, oltre a parlamentari, esponenti dell'accademia) dell'avvocatura,della magistratura, degli operatori penitenziari e di associazioni che si occupano delle tematichecollegate al sistema penale e al rapporto tra carcere e società, e si orienta ai princìpi che di seguito siesporranno.Il dibattito in materia non è ovviamente concluso, né sicuramente mai si concluderà. Il presentedisegno di legge e la relativa relazione introduttiva partono comunque dal lavoro della commissionePisapia, al quale fanno amplissimo riferimento, condividendone in gran parte le conclusioni, salvoalcuni punti che verranno illustrati.Princìpi di codificazioneIl presente disegno di legge presta particolare attenzione nel formulare, soprattutto sui punti piùinnovativi rispetto al codice vigente, direttive chiare e precise oltre che sufficientemente circostanziate,seguendo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale nell'interpretazione dell'articolo 76 dellaCostituzione. Si è inoltre ritenuto opportuno far precedere le direttive di delega da alcuni «princìpi dicodificazione», tra cui l'affermazione del principio di legalità (da attuare mediante la previsione chiarae determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato nonché l'indicazione espressa ditutti i presupposti della punibilità), l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità penale oggettiva(prevedendo «come sole forme di imputazione il dolo e la colpa») e l'indicazione per cui non possonoavere rilevanza penale fatti che non «offendono beni giuridici di rilevanza costituzionale».Compito principale del legislatore penale deve essere, infatti, quello di garantite la salvaguardia deibeni giuridici di rango costituzionale: questo il motivo per cui -- pur nella consapevolezza che la nostraCarta costituzionale, nel vincolare il contenuto dei divieti penali al rispetto di altri princìpiesplicitamente dichiarati (libertà, uguaglianza, riserva di legge), non esplicita testualmente il principiodi offensività -- si è ritenuto, pur con qualche opinione dissenziente, che la protezione dei benigiuridici costituzionalmente rilevanti assurga a scopo ultimo del diritto penale. Se si considera chel'articolo 13 della Costituzione assegna un valore preminente alla «libertà personale» -- bene di rango

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costituzionale sul quale incide la sanzione penale -- ne dovrebbe coerentemente conseguire il fatto chela sanzione penale, che incide su tale libertà, sia prevista solo per la tutela di beni che, se pur non dipari grado rispetto al valore sacrificato (la libertà personale), siano almeno dotati di rilievocostituzionale.L'inserimento, tra i princìpi di codificazione, dell'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità penaleoggettiva deriva dalla interpretazione che la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 27, primocomma, della Costituzione allorché ha chiarito, nella ben nota decisione relativa al problema dellascusabilità dell'ignorantia juris, che «gli elementi più significativi della fattispecie ... non possono nonessere coperti almeno dalla colpa dell'agente» (Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 1988) e ha,successivamente, precisato che, per rispettare il primo comma di tale articolo, è indispensabile che tuttie ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie sianooggettivamente collegati all'agente e siano, quindi, investiti dal dolo e/o dalla colpa (sentenza n. 1085del 1988). Tali decisioni e l'ampio dibattito che si è sviluppato dopo le sentenze della Corte hannoeliminato qualsiasi dubbio sulla incompatibilità con i princìpi sopra enunciati, non solo dellaresponsabilità per fatto altrui, ma anche di ogni tipo di responsabilità fondata sulla mera causazionefisica dell'evento, senza un accertamento dell'elemento psicologico.La riforma del codice non può non porsi l'obiettivo di un diritto penale «minimo, equo ed efficace», ingrado di invertire l'attuale tendenza «panpenalistica» che mostra ogni giorno di più il suo fallimento.L'inserimento, nel nostro ordinamento, di sempre nuove fattispecie penali (soprattuttocontravvenzionali) -- che puniscono condotte per le quali sarebbe indubbiamente più efficace unaimmediata sanzione amministrativa -- ha contribuito in modo rilevante a determinare l'attuale statodella nostra giustizia penale, unanimemente considerata al limite del collasso (oltre 5 milioni diprocedimenti penali pendenti, con conseguente quotidiana violazione del principio della «ragionevoledurata del processo» sancito dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi dellalegge 4 agosto 1955, n. 848).Principio di legalitàUnanime è la convinzione che le linee della riforma debbano tendere a realizzare la razionalità, lacoerenza, l'efficienza del sistema penale e la consonanza con le regole e i valori della Costituzionerepubblicana. Il conseguimento di tali obiettivi dipende principalmente dal principio di legalità,presidio di certezza e garanzia insostituibile della libertà e della dignità della persona, la cui pienaattuazione è indispensabile soprattutto in un momento storico nel quale più forte è l'incidenza dei varifattori di crisi della legalità e della certezza del diritto.L'essenzialità della funzione garantistica del principio di legalità è confermata dalla disposizionecontenuta nell'articolo 7, comma 1, della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali e, quindi, inserita nell'ordinamento italiano in una posizione sovraordinatarispetto alle leggi ordinarie, trattandosi di norma derivante da una fonte riconducibile a unacompetenza atipica e, come tale, insuscettibile di abrogazione o di modificazione da parte didisposizioni di legge ordinaria (Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993), soprattuttoalla luce del novellato articolo 117 della Costituzione.L'ambito della riserva di legge deve evidentemente coprire tutti gli elementi costitutivi della fattispeciedi reato e le sanzioni comminate per la violazione del precetto, nel senso che la predeterminazionelegale deve avere per oggetto il fatto, la colpevolezza, le circostanze che aggravano o attenuano lapena, la punibilità nonché i presupposti della punibilità, delle pene, dei casi di conversione, dei criteridi ragguaglio, le conseguenze sanzionatorie e gli altri effetti penali.Anche il principio di determinatezza è parte integrante del principio di legalità. La Corte costituzionaleha definito la determinatezza come un profilo coessenziale al principio di legalità, che contrassegna un«modo di essere» della legge penale: da essa deriva la necessità che il precetto sia enunciato in terminiprecisi ed univoci sì da evitare l'impiego di espressioni linguistiche ambigue, oscure e di valenzapolisemantica, che pregiudicano la garanzia della certezza giuridica e permettono al giudice di erodere

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il limite invalicabile della riserva di legge, aprendo la strada ad operazioni interpretative modificatricidell'effettiva portata della norma incriminatrice. Il principio di determinatezza ha come destinatari illegislatore e il giudice: al primo è fatto carico di provvedere alla predeterminazione del contenutonormativo in forma chiara e precisa; al secondo è fatto divieto di ricostruire il significato della normain termini differenti da quelli risultanti dalla formulazione di essa e di ampliarlo, quindi, a casi diversida quelli espressamente previsti. Nella sua funzione di regola di garanzia, il principio esplica i suoieffetti anche sul versante della tutela del diritto di difesa dell'imputato e dell'obbligatorietà dell'azionepenale, in quanto la descrizione precisa della fattispecie è condizione necessaria della verifica dellarispondenza del fatto concreto all'astratta previsione normativa. Analogo discorso deve essere fatto inrelazione al principio di «chiarezza» della norma penale: è indubitabile, del resto, che formulazionioscure ed ambigue finiscono per intralciare la possibilità di individuazione del reale oggettodell'accusa, nonché le attività difensive e giudiziali nell'accertamento dei fatti.Anche il principio di tassatività, inerente al momento applicativo o interpretativo della legge penale, sipone in rapporto di strettissima connessione con il principio di determinatezza e, al pari diquest'ultimo, costituisce uno dei profili del principio di stretta legalità: quest'ultimo implicanecessariamente la giuridica impossibilità per il giudice di estendere il precetto penale oltre i casiprevisti e di applicare pene diverse, per specie e quantità, da quelle stabilite dalla legge penale. Proprioper questo si è condivisa la scelta contenuta nelle proposte delle ultime tre commissioni di riforma diinserire nel titolo primo, che contiene i «princìpi generali», l'esplicita previsione del divieto dianalogia.Riserva di codiceCon tale criterio direttivo si è voluta sottolineare la necessità di fare del codice il testo centraledell'intero sistema penale, al fine di arginare la tendenza al continuo inserimento di fattispecie penali inleggi speciali con effetti negativi in relazione sia alla chiarezza sia alla effettiva possibilità diconoscenza, da parte dei cittadini, delle condotte penalmente rilevanti. Ciò anche al fine di evitare, perquanto possibile, ulteriori estensioni della legislazione penale che, come già evidenziava, nel lontano1991, la relazione al progetto Pagliaro, «aveva assunto dimensioni abnormi».Il principio di «riserva di codice» -- pur attenuato dalla necessaria indicazione di prevederedisposizioni penali inserite in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono (adesempio, la normativa sugli stupefacenti, sul contrabbando, sulle armi) -- era già stato previstodall'articolo 3 del progetto Grosso. La commissione Pagliaro aveva previsto, tra i princìpi dicodificazione, che il codice penale dovesse «porsi come testo centrale e punto di riferimentofondamentale dell'intero ordinamento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione».La previsione di una «riserva di codice», che si potrebbe definire «attenuata» in quanto tiene contodella peculiarità del nostro sistema penale, intende rafforzare il principio di legalità allo scopo disuperare la crisi di efficienza e di garanzie del diritto penale, nonché di creare i presupposti di unaeffettiva possibilità di conoscibilità delle norme penali (principio garantista che ha, nel contempo, unaefficacia deterrente): il codice penale dovrebbe diventare un testo esaustivo e, per quanto possibile,esclusivo dell'intera materia penale, della cui coerenza e sistematicità il legislatore dovrebbe ogni voltafarsi carico. Ne verrebbe accresciuta la sua capacità regolatrice, tanto nei confronti dei cittadini quantodei giudici, con conseguente incremento della certezza e della credibilità del diritto penale e con unariduzione della sua area di intervento, conformemente al suo ruolo di strumento estremo di difesa dibeni e diritti fondamentali. Inoltre, la previsione della riserva di codice non sarebbe normativamenterilevante, in quanto, da un lato, avrebbe la rilevanza che hanno tutti i princìpi generali di diritto stabilitida leggi ordinarie e, dall'altro, sarebbe quanto meno un freno alla prassi legislativa di inserire normepenali in leggi speciali e -- se non altro per l'interazione che sempre sussiste tra diritto e senso comune-- porterebbe, con il tempo, a mutare il significato associato alla riserva di legge, che si tramuterebbe,nel senso comune, in riserva di codice.Principio di offensivitàLa previsione, a livello di legge ordinaria, di una clausola di necessaria offensività è apparsa non solo

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opportuna ma necessaria anche in un sistema penale completamente riformato, che contengadescrizioni pregnanti dei fatti punibili, in termini di chiara, afferrabile lesione o messa in pericolo dibeni significativi: ciò sia per rimediare a sempre possibili scarti tra descrizione legale astratta ed offesaconcreta, sia per orientare l'interprete nei casi dubbi (articolo 3, lettera a)).Come si legge nella relazione del progetto Pagliaro, il principio di offensività costituisce «il baricentrodi ogni diritto penale non totalitario, poliziesco, liberticida» e per ciò è stato assunto come principioregolatore, informatore del nuovo codice. La finalità di tale principio è duplice: da un lato, di«fondamentale direttrice di politica legislativa» e, dall'altro, di criterio interpretativo delle fattispecie,la cui formulazione deve essere in termini di concreta offensività del bene giuridico (salvo derogheespresse ammissibili «solo per la prevenzione della lesione di beni primari individuali, collettivi oistituzionali»).Irrilevanza del fattoL'istituto costituisce un corollario del principio di offensività, valorizzandone la duplice funzione sianel momento della formulazione della fattispecie tipica, sia in quello della applicazione della normapenale.In tal senso, la lettera b) dell'articolo 3 disciplina i casi di scarsa significatività del danno o del pericoloin relazione al tipo di interesse tutelato dalla norma penale. Per i fatti connotati da una marginaleoffensività, è sembrato opportuno offrire la possibilità al pubblico ministero e/o al giudice di pervenirea soluzioni di non punibilità, quando la situazione di fatto legittimi e giustifichi la rinuncia allaapplicazione della pena (anche in un'ottica di deflazione dei carichi penali). La previsione espressadegli indici fattuali di valutazione -- quali la tenuità della offesa al bene giuridico e l'occasionalità dellacondotta -- mira a disciplinare razionalmente l'istituto in questione, peraltro già utilizzato con una certaampiezza nella prassi giudiziaria in sede di archiviazione al di fuori di qualunque regolamentazione(salvo i casi previsti nelle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e nel decreto legislativo n. 274 del 2000).Principio di colpevolezzaUno degli elementi qualificanti del presente disegno di legge delega è costituito dall'attuazione delprincipio di colpevolezza in senso normativo, che la giurisprudenza della Corte costituzionale, findalla citata sentenza n. 364 del 1988, ha ricondotto all'articolo 27, primo comma, della Costituzione.La commissione Pisapia -- in piena consonanza con l'opinione, ormai unanime in dottrina, per la qualeil principio di colpevolezza costituisce uno dei princìpi fondanti del diritto penale -- ha ritenuto che la«colpevolezza» non potesse non assumere, nel nuovo sistema penale, un ruolo garantisticofondamentale, in quanto esclude la possibilità che possa essere perseguita una condotta senza prenderein considerazione la situazione soggettiva in cui si sia trovato l'autore del fatto.Il principio di colpevolezza esige innanzitutto l'esclusione della punibilità di chi non abbia violatoalcun precetto normativo e di chi non sia stato nella condizione di potervi ottemperare. Del pariesclude che possano rilevare, ai fini del giudizio di responsabilità penale, elementi della personalità odell'ambiente di vita che non abbiano attinenza al fatto commesso (e che dunque non concorrano adelineare la cosiddetta «colpevolezza del fatto»). Sul punto è stata del resto tassativa la Cortecostituzionale allorché ha precisato che «dal collegamento tra il primo e il terzo comma dell'articolo 27della Costituzione» emerge, «insieme con la necessaria rimproverabilità soggettiva della violazionenormativa, l'illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione diconsapevole, rimproverabile contrasto con i valori della convivenza, espressi dalla norma penale».Efficacia della legge penale nel tempoDopo aver stabilito la irretroattività delle norme incriminatrici e la retroattività della legge penale piùfavorevole, il progetto prevede una articolazione delle diverse ipotesi di abolizione di incriminazioniprecedenti (nessuno può essere punito per un fatto non più previsto dalla legge come reato; in caso dicondanna irrevocabile, ne debbono cessare l'esecuzione e gli effetti penali). In caso di modifica dileggi si deve applicare quella in concreto più favorevole, sempre che la sentenza di condanna non sia

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già passata in giudicato: in tal caso, se la legge successiva prevede una pena di durata minore o dispecie meno afflittiva, la pena deve essere rideterminata (articolo 6, lettera c)).In relazione ai casi di modificazioni «mediate» della norma incriminatrice, si è ritenuto che ricorrasuccessione normativa nelle ipotesi di abrogazione di una norma richiamata dalla legge penale. Ciò, inconsiderazione sia del rapporto di integrazione tra norme incriminatrici e norme richiamate, per cui ilprecetto penale risulta dalla combinazione delle distinte fonti, sia del principio di eguaglianza cheimpone parità di trattamento giuridico-penale per lo stesso fatto. Si è così stabilito che la normativasulla successione delle leggi nel tempo si applichi anche quando siano modificate o abrogate leggidiverse da quelle penali integratrici del precetto, nonché in caso di declaratoria di illegittimitàcostituzionale.È apparso opportuno specificare che le leggi eccezionali e quelle temporanee debbano essere sottrattealla disciplina della successione delle leggi penali nel tempo. Per quanto concerne la mancataconversione di decreti-legge contenenti disposizioni penali, si è ritenuto di non inserire specificheindicazioni sia per la contrarietà di carattere generale rispetto ad interventi in campo penale mediantedecreto-legge -- su cui sussistono anche fondati dubbi di legittimità se solo si considera la previsionedel secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, che sancisce un principio regolatore delle fontidi produzione normativa in materia penale prevedendo una riserva assoluta di legge -- sia in quanto èormai unanime l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e della dottrina, nel senso di ritenereche i principi della successione delle leggi penali si applichino anche in caso di mancata conversionedel decreto-legge, o di conversione con emendamenti (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 51 del22 febbraio 1985).Efficacia della legge penale nello spazioIn relazione all'attuale disciplina della legge penale nello spazio, oltre ad aggiustamenti di ordineterminologico, si sono ritenuti necessari alcuni interventi modificativi in relazione alle seguentiproblematiche. In primo luogo, quella derivante dall'articolo 4, numero 7), lettere a) e b), delladecisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, recepita dall'articolo 18, comma 1,lettera p), della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo la quale la Corte d'appello rifiuta la consegna dellapersona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo se quest'ultimo«riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suoterritorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori delterritorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per glistessi reati commessi al di fuori del suo territorio».Tale previsione ha imposto la ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di dare attuazione alprincipio di territorialità e quella di estendere l'applicabilità della legge penale italiana anche ai reaticommessi al di fuori del proprio territorio relativi a fatti di «criminalità di Stato», a interessi primari ea fenomeni criminali tipicamente transnazionali. L'attuale disciplina (cosiddetto «principio diubiquità») non è stata condivisa -- soprattutto in relazione ai casi di concorso di persone nel reato --nella parte in cui fa riferimento, nell'articolo 6 del codice vigente, al luogo in cui è avvenuta «parte»dell'azione. Si è ritenuto quindi di specificare che il reato si debba considerare commesso in Italiaquando l'azione o l'omissione che lo costituisce è in tutto, o in parte rilevante, posta in essere nelterritorio dello Stato ovvero nel territorio dello Stato ove si è verificato l'evento (articolo 7, lettera d)).In secondo luogo, si è poi affrontato il delicato tema della «doppia incriminazione». Nell'attualedisciplina è controverso se, per la procedibilità dei delitti comuni commessi all'estero, occorra,nonostante il silenzio del legislatore, che il fatto sia preveduto come reato anche dalla legge dello Statoin cui il fatto è avvenuto. Per evitare dubbi o incertezze interpretative si è inserito esplicitamente ilprincipio della doppia incriminazione, anche quale tutela, sia pure di riflesso, del principio di legalità:lo straniero, infatti, deve essere posto in grado di sapere che il fatto costituisce un illecito penale nelluogo dove lo ha commesso. Ne consegue che la doppia incriminazione deve essere prevista anche peri reati commessi all'estero dal cittadino. In caso contrario si avrebbe una ingiustificata sperequazioneproprio ai danni del cittadino (il che ha fatto ritenere quantomeno opportuno estendere la necessità

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della doppia incriminazione anche alle ipotesi di cui all'attuale articolo 9 del codice penale).Si è ritenuto, da un lato, di estendere anche il principio del «ne bis in idem» che rappresenta,nonostante non sia stato ancora elevato a principio di diritto internazionale, un obiettivo di giustiziasostanziale, con la previsione di limitazioni alla perseguibilità in Italia di fatti già definitivamentegiudicati all'estero, e comunque di prevedere che la condanna già scontata sia sempre computata.Dall'altro lato, si è ritenuto di non prevedere una norma analoga all'attuale articolo 8 del codice penale.Se l'estensione dell'applicabilità della legge penale italiana a tutti i reati classificabili comesoggettivamente o oggettivamente politici aveva la finalità di salvaguardia rispetto a regimi dittatoriali,tale scelta non può avere alcuna attualità, con la conseguenza di collocare la disciplina del reatopolitico nell'ambito di una legge sull'estradizione. Ci si è orientati, pertanto, per una eliminazioneradicale della disciplina di cui al vigente articolo 8 del codice penale.Passando ad esaminare l'articolato, l'articolo 7 tende a definire i reati che si considerano commessi nelterritorio dello Stato e quindi risultano incondizionatamente assoggettati alla legge italiana. Le letterea) e b) riproducono sostanzialmente l'articolo 3 del codice penale vigente con alcune modificazioni edaggiunte: 1) l'inciso «cittadini o stranieri» è stato omesso in quanto pleonastico e comunque noncomprensivo degli apolidi; 2) il termine «obbliga» è stato sostituito con l'espressione «si applica»; 3) siè fatto riferimento al diritto dell'Unione europea che contiene espressamente norme sulla immunità deipropri organi.La lettera c) ripropone l'equiparazione di navi ed aeromobili al territorio dello Stato. È stata eliminataogni definizione di territorio dello Stato e di cittadino, competenza di altre branche del diritto. Lalettera d) precisa che il reato si deve considerare commesso nel territorio dello Stato quando l'azione ol'omissione che lo costituisce è in tutto, o in parte rilevante, commessa nel territorio dello Stato o ivi siè verificato l'evento. Dopo ampia discussione, si è inteso specificare che, per ritenere che il reato siastato commesso in Italia, l'azione o l'omissione debba essere stata posta in essere nel nostro paesealmeno «in parte rilevante», onde evitare, dato il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che sidebba procedere per fatti rispetto ai quali in Italia la «parte di azione od omissione» sia stata minimaleo, in ogni caso, irrilevante (regola che, evidentemente, non si applica allorché l'evento si sia verificatonel nostro territorio).L'articolo 8 disciplina l'applicabilità delle legge italiana ai reati commessi all'estero equiparando gliinteressi dello Stato italiano e quelli dell'Unione europea. Nel primo comma si prevede la punibilità,con esclusione del principio della doppia incriminazione, di chiunque commette all'estero reati cheledono interessi primari, con una norma di chiusura che rinvia a norme speciali, europee einternazionali. Il secondo comma fa riferimento ai reati di genocidio, di tortura e ai crimini di guerra ocontro l'umanità. In questi casi, ci si è ispirati al principio universalistico con il superamento delladoppia incriminazione e con il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di eliminarequalunque impunità per tali crimini e l'esigenza di non incidere eccessivamente nella possibilità direlazioni internazionali: in particolare si è prevista l'applicabilità della legge italiana sia ai cittadini cheagli stranieri, anche se tali reati sono stati commessi all'estero, subordinando, se il reato è statocommesso da uno straniero, la procedibilità alla sua presenza nel territorio dello Stato. È stata altresìprevista la richiesta del Ministro della giustizia nei casi in cui lo straniero sia capo di Stato o membrodi Governo. Il terzo ed il quarto comma fanno riferimento ai reati commessi all'estero rispettivamentedal cittadino e dallo straniero, subordinando l'applicazione della legge italiana non solo al principiodella doppia incriminazione ma anche a soglie di gravità, con la previsione di ulteriori requisiti quali lapresenza nel territorio dello Stato o la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o querela dellapersona offesa.Si è inoltre ritenuto che la disciplina relativa al «rinnovamento del giudizio» -- nei casi in cui si ritieneche il reato sia stato commesso in territorio italiano ma la persona è stata già giudicata all'estero(articolo 11 del codice vigente) -- non sia norma di carattere sostanziale e debba quindi essereregolamentata dal codice di rito.Si è però voluto specificare, onde evitare equivoci, che, in tali casi, dovranno essere sempre computati

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i periodi di pena detentiva e di custodia cautelare sofferti all'estero (articolo 34, comma 2).Per quanto concerne l'estradizione, questa non potrà essere concessa qualora vi sia ragione di ritenereche l'imputato o il condannato possano essere sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motividi razza, religione, nazionalità, lingua, genere, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizionipersonali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti o, comunque, ad atti checonfigurino violazione di diritti fondamentali della persona. L'estradizione non potrà essere altresìconcessa nei casi in cui, per il reato per il quale è domandata, sia prevista, dalla legge dello Statoestero, la pena di morte (articolo 9). Non si è ritenuta sufficiente, anche sulla base della sentenza dellaCorte costituzionale n. 223 del 2006, nonché della giurisprudenza della Corte di Strasburgo,l'assicurazione dello Stato estero che la pena di morte non sia infitta o, se inflitta, non sia eseguita.Il reatoIn merito alla distinzione tra delitti e contravvenzioni, che è stata superata dal progetto Pisapia dellaXV legislatura, è opportuno richiamare le scelte delle precedenti commissioni di riforma. Lacommissione Grosso aveva optato per il mantenimento della distinzione vigente, sostanzialmente perle seguenti considerazioni:a) pericolo di un appesantimento della categoria dei delitti a fronte della difficoltà di realizzare unadepenalizzazione che superi determinate soglie di incisività;b) persistente validità del modello contravvenzionale in ragione della sua specifica idoneità a recepirele esigenze di una configurazione dinamica delle fattispecie di reato (fattispecie di mera condotta e dipericolo astratto, con una tipicità soggettiva poco marcata e tale da giustificare la previsioneindifferenziata);c) esistenza di contravvenzioni non trasformabili agevolmente in delitti;d) validità del modello di reato contravvenzionale individuato, in adesione a quanto previsto dalprogetto Pagliaro, nei reati relativi a violazione di regole cautelari, in quelli integranti un irregolareesercizio di attività sottoposte a poteri amministrativi di concessione, autorizzazione, controllo ovigilanza e nei fatti di ridotta offensività.La commissione Nordio era invece pervenuta, a larga maggioranza, a diversa conclusione. I principalimotivi che avevano determinato tale decisione sono stati sostanzialmente tre:a) residualità del diritto penale: il diritto penale è infatti incompatibile con le fattispecierappresentative di comportamenti assiologicamente neutri, o comunque di scarsa valenza antisociale;b) presa d'atto che l'attuale catalogo dei reati contravvenzionali non ubbidisce a ragionevoli criteri didifferenziazione rispetto ai delitti: da un lato, infatti, vi sono delitti puniti con la sola pena pecuniaria edall'altro contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva; vi sono delitti perseguibili a querela econtravvenzioni perseguibili d'ufficio. Il che, come si legge nella relazione, «rivela una visionecontraddittoria che impone una riduzione ad armonia ed equità»;c) assoluta ineffettività della sanzione, neutralizzata dall'inevitabile prescrizione, che impone ladepenalizzazione dei reati bagatellari quale scelta coerente e doverosa rispetto all'impiantocomplessivo del progetto di nuovo codice penale.Sulla base di tali considerazioni, la commissione Nordio aveva anche iniziato una ricognizione deireati contravvenzionali «contenuti non solo nel codice, ma nello sterminato ambito delle leggispeciali», proprio al fine di evitare l'abrogazione o la depenalizzazione di condotte che dovevanomantenere una rilevanza penale, ma tenendo conto della decisione, auspicata da più parti, di mirare aduna più coerente riduzione della sanzione penale alle sole violazioni rilevanti in chiave di pericolosità,sia pure in uno stadio anticipato, perseguendo quel cosiddetto diritto penale minimo volto adassicurare efficacia al principio di legalità e maggior garanzia contro l'arbitrio e l'errore.Dinanzi a tali rilievi, si è osservato che, in favore del superamento dell'attuale distinzione tra delitti econtravvenzioni, depongono anche ragioni di coerenza con il principio di colpevolezza e con laconseguente necessità di evitare qualsiasi tipo di responsabilità che potrebbe far trasparire un carattereoggettivo o, come invece spesso avviene per le contravvenzioni, senza una valutazione dell'elemento

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psicologico del reato. Depone in tal senso anche il rilievo secondo cui, da un lato, in presenza dicontravvenzioni che hanno una effettiva e reale funzione preventivo-cautelare per beni particolarmenterilevanti, non sia più procrastinabile la loro trasformazione in «delitti» e, dall'altro, molte delle attualicontravvenzioni debbano essere depenalizzate, con il vantaggio non solo di decongestionare,semplificare e razionalizzare il sistema penale ma anche di contribuire ad una accelerazione dei tempiprocessuali.Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalitàÈ una delle parti più controverse e discusse dell'intero sistema sostanziale penale, che è stata oggetto didiatribe a non finire sia in ambito processuale (civile oltre che penale) sia in ambito dottrinale, conevoluzioni interpretative continue ad ogni livello. Le norme proposte tengono adeguato conto di questoampio dibattito e si rifanno, soprattutto, alla sintesi risultante dal testo della sentenza n. 30328 del 10luglio 2002 delle sezioni unite penali della Corte di cassazione -- la cosiddetta sentenza Franzese --con particolare riferimento alle controverse questioni relative al concetto di causa, al concorso di cause(anche sopravvenute), ai reati omissivi propri e impropri, alle posizioni di garanzia. In questo settore,si sono scatenate polemiche a non finire (tenuto conto anche del fatto che tale materia regolamentaresponsabilità penali in settori delicati della vita sociale: malattie professionali, responsabilità delmedico, responsabilità per gli infortuni sul lavoro, questioni ambientali, eccetera). Si ritiene che lasintesi (storica e dottrinaria) cui sono giunte le sezioni unite penali della Corte di cassazione esoprattutto l'equilibrio normativo e istituzionale individuato e proposto possano costituire la migliorebase di partenza per ogni precisazione ed ogni eventuale riforma in questa ancora delicata eincandescente materia.La commissione Pisapia, tenendo conto anche di quanto previsto dal progetto Grosso, ha inveceritenuto opportuno regolamentare la responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa o dellaradiotelevisione (articolo 12, comma 4): nei casi in cui l'autore non sia stato individuato o non siapunibile per qualsiasi motivo, e non vi sia concorso doloso nel reato, risponde del reato, a titolo dicolpa, chi, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, ha il dovere di controllodella pubblicazione o della trasmissione e, per colpa, non ha impedito la realizzazione del reato. Nelcorso della discussione è stata avanzata anche la proposta, particolarmente apprezzata, di prevedereuna norma generale in caso di concorso colposo nel reato doloso. A maggioranza si è deciso diregolamentare, nella parte generale, data la loro specificità, solo i casi di responsabilità per i reaticommessi col mezzo della stampa o della radiotelevisione. Mentre vi è stato ampio consenso sullaproposta di prevedere, quando l'autore del reato non è individuato o non è punibile, la punibilità atitolo di colpa di chi ha il dovere di controllo, e per colpa non ha impedito la realizzazione del reato,non ha trovato accoglimento la proposta di medesimo trattamento anche nei casi di identificazione epunibilità dell'autore del reato.Dolo, colpa, colpa graveIl ripudio della responsabilità penale oggettiva, che aveva già trovato ampia convergenza nei piùrecenti progetti di riforma, ha portato la commissione Pisapia a prevedere, quali unici titoli diimputazione soggettiva, il dolo e la colpa, con esclusione di qualsiasi ipotesi di responsabilitàpreterintenzionale: il che non significa, evidentemente, impunità per condotte che oggi hanno una lorospecifica collocazione nel codice (ad esempio, l'omicidio preterintenzionale), ma significa ricondurretali condotte al concorso di reati tra il fatto-base doloso e l'ulteriore fatto più grave, imputabile a colpadell'agente.Già il progetto Pagliaro, all'articolo 12, prevedeva di «escludere qualsiasi forma di responsabilitàincolpevole, prevedendo due sole forme di imputazione: il dolo e la colpa». Il progetto Grosso,all'articolo 25, ha inteso stabilire che «la colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presuppostoindefettibile della responsabilità penale» e che « nessuno può essere punito per un fatto previsto dallalegge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamenteprevisti dalla legge». L'articolo 19 del progetto Nordio prevede che «nessuno possa essere punito perun fatto previsto dalla legge come reato se non lo ha commesso con dolo, salvi i casi di reato colposo

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espressamente previsti dalla legge».Si ritiene di dover condividere le seguenti considerazioni preliminari espresse dalla commissionePisapia:a) che fossero maturi i tempi di una definitiva messa al bando della responsabilità penale oggettiva,non solo nelle forme espresse, ma anche in quelle «occulte» e, quindi, più insidiose;b) che, in tale materia, formulazioni contenute in norme definitorie hanno comunque una ridottacapacità di incidenza sugli orientamenti giurisprudenziali;c) che quanto al dolo andrebbe contrastata l'attuale tendenza giurisprudenziale a svalutare lacomponente volontaristica del nesso psichico e a privilegiare l'instaurazione di un vorticoso processodi oggettivizzazione e di normativizzazione, che riduce il dolo a componente estremamente malleabilesul piano applicativo e quindi facile terreno di coltura per scorciatoie probatorie, soprattutto nelconcorso di persone;d) che una vera rivoluzione copernicana si potrebbe attuare solo introducendo una terza tipologia dielemento soggettivo, intermedia tra quelli che oggi chiamiamo dolo e colpa e mutuata dall'esperienzainglese della «recklesness», incentrata sul carattere sconsiderato della condotta posta in essere dal reo,in modo non dissimile da quanto realizzato in Francia a proposito della «mise en danger»: scelta cheporterebbe a distinguere l'area della «volontà del fatto» dall'area della «volontà del (mero) rischio delfatto» e ciascuna di queste due dall'area della «non volontà» dell'uno e/o dell'altro;e) che tuttavia tale scelta non è ad oggi realizzabile: sia in quanto la distinzione tra «volontà del fatto»e «volontà del mero rischio del fatto» non sempre è agevole, in quanto comporta per il giudice ladifficoltà di spiegare perché chi ha così intensamente voluto il rischio del fatto in realtà non ha volutoil fatto e chi si è rappresentato il fatto in maniera sbiadita ciò nondimeno lo abbia voluto; sia in quantoneppure la distinzione a livello inferiore è spesso cosi marcata e razionalmente giustificata (bastipensare all'incerta collocazione dei casi di dubbio sulla consistenza della regola cautelare, sulla suaoperatività e sulla sua portata), con il conseguente rischio di fare una scelta che, da un lato, finirebbeper rendere ancora più difficile l'accertamento dell'elemento psicologico del reato e, dall'altro,finirebbe per comportare una reazione negativa anche in considerazione del non particolareapprezzamento nel nostro paese, da parte della dottrina e degli operatori del diritto, del sistematripartito.Nella consapevolezza, dunque, che un codice non debba imporre scelte di élite, ma debba limitarsi aregistrare cambiamenti sufficientemente maturati nella esperienza giuridica, si ritiene di doversimuovere sulla linea tradizionale della dicotomia delle forme di imputazione soggettiva: una incentratasulla effettiva volontà del fatto da parte dell'agente (dolo), l'altra sulla sua non volontà e sullacontemporanea violazione della diligenza esigibile dall'agente nella situazione concreta (colpa).In ordine alla formulazione scelta per definire il reato doloso, l'allontanamento dalla vigentedefinizione si misura nella chiarificatrice sostituzione dell'evento, quale oggetto del dolo, con il fattocostitutivo di reato e nella soppressione dell'inciso «secondo l'intenzione», che non può non appariredistonico in un sistema in cui hanno cittadinanza all'interno del modello doloso anche forme nonintenzionali (articolo 13, lettera b): il reato è doloso quando l'agente si rappresenta concretamente evuole il fatto che lo costituisce).Tale carattere è ribadito nella definizione che la commissione Pisapia, pur nella varietà estrema delleposizioni espresse dai singoli componenti, e dopo una iniziale propensione a escludere espressamentela possibilità di responsabilità per «dolo eventuale», ha infine deciso di adottare con riguardo al doloeventuale (articolo 13, lettera c)). In proposito va sottolineato come la rappresentazione del fatto in talcaso debba materializzarsi nei termini dell'alta probabilità e come l'accettazione dello stesso non possaessere dal giudice automaticamente ricavata da tale mero stato intellettivo, imponendo invece unosforzo di autonoma ricostruzione da ulteriori elementi indicativi. La previsione di una attenuantefacoltativa consente al giudice di pervenire nei casi limite ad una conclusione tollerabile sul pianodella giustizia sostanziale, stemperando la radicalità delle conseguenze di una scelta decisoria che può

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a volte presentarsi come estremamente problematica (articolo 13, lettera c)).Un più evidente tratto di innovazione caratterizza la scrittura della norma relativa alla definizione delreato colposo. A parte il richiamo alla non volontà del fatto costitutivo di reato, che conferma laposizione della colpa in un territorio esattamente contrapposto a quello del dolo, la disposizione hacura di esplicitare i distinti passaggi che debbono guidare l'interprete nell'accertamento di taleelemento psicologico, menzionando accanto alla violazione di una regola cautelare la prevedibilità delfatto, allo scopo di impedire intollerabili sovrapposizioni tra la responsabilità colposa e quellaoggettiva.La novità più rilevante riguarda la previsione della figura della colpa grave, con conseguenteabbandono della cosiddetta colpa cosciente come ipotesi aggravata di colpa. In proposito si èconstatato come la colpa cosciente (o con previsione) non rappresenta necessariamente una forma piùgrave di colpa, potendo la colpa incosciente risultare a seconda delle circostanze comparativamentepiù grave della colpa cosciente (è ben plausibile infatti considerare più grave il fatto di chi persconsideratezza, negligenza o indifferenza ignora le più elementari cautele in una situazione dievidente pericolosità rispetto a quello di chi si rappresenta una remota possibilità di verificazione di unevento lesivo). Si è dunque incentrato il nucleo della maggior gravità della colpa nella «particolarerilevanza» dell'inosservanza delle regole cautelari o della pericolosità della condotta (sul presuppostodi una sua misurabilità): dati che, nella loro evidenza, si sono riflessi nella sfera dell'agente e checomunque costui avrebbe dovuto percepire secondo una regola di normale e corretta attenzione esensibilità, sicché è elevato anche il grado di colpevolezza (articolo 13, lettera e)).Ignoranza ed erroreLa disciplina dell'errore e dell'ignoranza è stata riunita in un unico articolo, calibrato sui possibilioggetti dell'errore o dell'ignoranza (articolo 14). Con la lettera a) del comma 1 si è inteso ribadire,onde evitare diverse interpretazioni, che l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude laresponsabilità a titolo di dolo (anche se tale conclusione ben si poteva ricavare dalla stessa definizionedi dolo come esplicitata all'articolo 13). Tale proposizione in positivo consente anche di chiarire chenon vi può essere responsabilità a titolo di dolo anche nei casi in cui l'errore sul fatto derivi da erroresu legge extra-penale. La Commissione ha inteso ribadire con forza che la responsabilità dolosa debbaessere esclusa in tutti i casi in cui vi sia errore sul fatto di reato, non solo nei casi in cui l'erratarappresentazione riguardi direttamente dati fattuali, ma anche allorché riguardi qualificazioninormative del fatto stesso.Quanto alle cause di giustificazione e alle cause soggettive di esclusione della responsabilità, ladisciplina introdotta non è dissimile da quella attuale (esplicita o comunque mutuata dal dirittovivente). In particolare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 prevede che l'erronea supposizione diuna causa di giustificazione escluda il dolo anche nel caso in cui derivi da errore su legge diversa daquella penale, ancorché avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi. Quanto all'erroresul precetto penale si è mantenuta la disciplina prevista dall'articolo 5 del codice vigente, comeinterpretato dalla Corte costituzionale, esplicitandosi i casi di errore scusabile, in linea con leindicazioni contenute nella sentenza n. 364 del 1988. Per temperare le conseguenze che una similedisciplina può determinare in relazione ai reati dolosi, nei casi in cui l'errore o l'ignoranza sianorimproverabili in quanto dovuti a negligenza -- per cui, in definitiva, un rimprovero di culpa iurisfinisce per fondare la responsabilità dolosa -- il progetto prevede la possibilità, per il giudice, didiminuire la pena qualora si convinca che l'agente si sarebbe astenuto dalla commissione del reato se sifosse realmente reso conto della sua illiceità penale.Su tale scelta ha indubbiamente influito l'esame delle legislazioni straniere, da cui è emerso che laprevisione di una diminuzione di pena (in misura anche maggiore rispetto a quella prospettata) èpresente in molti ordinamenti stranieri. In Germania, ad esempio, si applica una diminuzione tale percui il minimo della pena applicabile è di due anni di reclusione per reati puniti nel minimo con 5 o 10anni; di sei mesi per reati puniti nel minimo con 2 o 3 anni; di tre mesi per reati puniti nel minimo con1 anno; il massimo non può superare i tre quarti del massimo edittale (paragrafo 49 del codice penale

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tedesco). In Norvegia la pena può essere fissata sotto il minimo previsto per il reato commesso e puòconsistere in una pena di specie diversa (il giudice può anche decidere per il proscioglimento).Cause oggettive di giustificazione-cause soggettive di esclusione della responsabilitàDelicata è ogni discussione sull'opportunità di prevedere, nei princìpi direttivi di delega, unadistinzione tra «cause oggettive di giustificazione» e «cause soggettive di esclusione dellaresponsabilità» (articoli 15 e 16). La commissione Pisapia si è espressa unanimemente per la decisione-- già presente nei progetti Pagliaro e Nordio -- di distinguere le cause di giustificazione (scriminanti)dalle cause soggettive di esclusione della responsabilità (scusanti): ciò anche sulla basedell'elaborazione dottrinale, maturata dopo l'entrata in vigore del codice Rocco, tesa a rimuovere gliaspetti della vigente disciplina che recano una impronta marcatamente autoritaria, nonché dellaopportunità di ancorare la normativa interna alle prospettive tratte dalle fonti internazionali, dalle piùsignificative esperienze di altri ordinamenti e dalla giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell'uomo.Tale impostazione è fortemente innovativa rispetto alla sistematica dell'attuale codice che finisce conl'inquadrare, nell'ambito della generica categoria delle cause di esclusione della pena, fattispecie assaieterogenee tra di loro, che vanno dalla incapacità di intendere e di volere fino alla mera esenzionepersonale dalla sanzione penale.La previsione di una categoria autonoma di scusanti si ricollega ad una elaborazione scientifica che hagià dato frutti sufficientemente consolidati, offrendo un coerente inquadramento dogmatico per alcuneipotesi legislativamente previste -- come lo stato di necessità cogente e la esecuzione dell'ordineillegittimo insindacabile -- che trovano un plausibile fondamento nel principio di inesigibilità,piuttosto che nei modelli esplicativi (riconducibili ai princìpi dell'interesse prevalente e dell'interessemancante) posti alla base delle vere e proprie scriminanti.Mentre le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità intesa come contrasto tra il fatto e l'interoordinamento giuridico, determinano la non applicabilità di sanzioni e si estendono a tutti i concorrenti,la categoria delle cause soggettive di esclusione della responsabilità fa venir meno esclusivamente larimproverabilità dell'agente (sottoposto alla pressione di circostanze psicologicamente coartanti cherendono inesigibile un comportamento diverso), lascia integra l'illiceità oggettiva del fatto el'applicabilità di sanzioni civili ed amministrative ed opera solo nei confronti della persona il cuiprocesso motivazionale è stato condizionato (e non è quindi estensibile a eventuali altri concorrenti).L'introduzione nel tessuto codicistico della categoria autonoma delle scusanti permette di delineare unapiù rigorosa sistemazione dogmatica delle diverse fattispecie di esclusione della responsabilità penale,offre una ragionevole soluzione a vari problemi (non solo di qualificazione, ma anche diindividuazione del regime giuridico applicabile) affiorati in dottrina e in giurisprudenza (ad esempio,consentendo di superare l'attuale costruzione legale unitaria dello stato di necessità e di fornire confinipiù precisi al «soccorso di necessità»), ed esprime princìpi generali che conducono logicamente adattribuire rilevanza anche ad ulteriori ipotesi non prese in considerazione dal codice Rocco (adesempio quelle della esecuzione dell'ordine privato e dell'eccesso di legittima difesa per graveturbamento psichico in situazioni di rilevante pericolo).Entrando nel merito delle norme, l'articolo 15 indica le singole cause di giustificazione. Per quantoriguarda l'esercizio del diritto, si è ritenuto di confermare la previsione generale contenuta nel vigentecodice penale. Rispetto all'adempimento del dovere, si è inteso riaffermare il principio secondo cui ildovere con efficacia scriminante può trovare fonte in una norma giuridica, ovvero in un ordinelegittimo della pubblica autorità.Viene inoltre espressamente ricondotta nell'ambito delle scusanti, e sottoposta ad una specificaregolamentazione di portata sensibilmente restrittiva, la fattispecie dell'esecuzione dell'ordineillegittimo vincolante; viene qualificata come ipotesi speciale di adempimento del dovere -- anche alfine di sottolineare la prevalenza del potere di coercizione statuale nelle situazioni di conflitto tracittadini e autorità -- la fattispecie dell'uso legittimo delle armi che era stata configurata comeautonoma causa di giustificazione. Si è ritenuto che l'attuale impostazione meritasse di essere

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sottoposta ad una profonda revisione, per allineare la disciplina della materia ai princìpi checaratterizzano l'ordinamento democratico. In tale ottica, si è ritenuta ingiustificata la configurazione diuna autonoma scriminante dell'uso legittimo delle armi (che, peraltro, non è riscontrabile in altrelegislazioni europee) e si è inserita la relativa regolamentazione nel contesto di quella, più generale,riguardante l'adempimento del dovere, enucleando -- in conformità del resto con l'interpretazionegiurisprudenziale maggioritaria e con le indicazioni contenute nei progetti Pagliaro e Grosso -- duerequisiti che condizionano la legittimità dell'impiego dei mezzi di coazione: la necessità del ricorso aimezzi coercitivi e il rispetto della proporzione tra beni in conflitto nella situazione concreta (articolo15, lettera b)). Si è in tal modo delineata una disciplina conforme alla giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell'uomo, che ha evidenziato che l'uso delle armi, per non determinare unaviolazione dell'articolo 2 della Convenzione di Roma, deve risultare assolutamente necessario, devequindi riferirsi a situazioni in cui l'impiego di ogni strumento alternativo non produrrebbe effetti utili e,comunque, deve essere strettamente proporzionato agli scopi da raggiungere.La lettera c) dell'articolo 15 indica l'ambito di applicazione del consenso dell'avente diritto, che restacircoscritto al consenso in relazione a interessi disponibili, e con l'esplicitazione del suo essenzialerequisito di validità, consistente nella capacità del consenziente «di comprenderne il significato e divalutarne l'effetto» (cosiddetta «capacità naturale», da accertare, quindi, caso per caso): regole peraltroimplicite nella vigente normativa. L'ipotesi dell'affidamento nel consenso altrui, sottesa alla figura del«consenso presunto» (che ha formato oggetto di divergenti valutazioni da parte della dottrina e dellagiurisprudenza), è stata specificamente regolamentata nell'ambito delle scusanti.In relazione alla «legittima difesa», nel ridisegnare la disciplina di questa causa di giustificazione, si èattribuita una centrale rilevanza all'accertamento del rapporto di proporzione tra difesa ed offesa,specificando i parametri del relativo giudizio che, alla luce della più approfondita elaborazionegiurisprudenziale, vengono riferiti ai beni in conflitto, ai mezzi a disposizione della vittima e allemodalità concrete dell'aggressione. Inoltre, in linea con l'impostazione seguita da tutte le commissioniministeriali, si è esclusa l'applicazione della scriminante con riferimento al fatto preordinato a scopooffensivo, colmando così una lacuna presente nella norma vigente, rispetto alla quale la giurisprudenzaha operato una interpretazione correttiva.La constatazione della natura composita dell'attuale figura dello stato di necessità, nella qualeconvivono una ratio di bilanciamento di interessi (ricollegabile alla categoria delle scriminanti) ed unaratio di inesigibilità psicologica (tipica della categoria delle scusanti), ha suggerito di superare lacostruzione unitaria di tale fattispecie e di fornire confini più ragionevoli al «soccorso di necessità»,finora riconducibile ad una previsione troppo generalizzata. Ci si è quindi orientati verso unaregolamentazione analoga al modello delineato dai paragrafi 34 e 35 del codice penale tedesco(recepito largamente dal codice penale portoghese e da quello polacco) che opta per una chiaradistinzione tra due figure, differenziate nella struttura e negli effetti: quella dello «stato di necessitàgiustificante» e quella dello «stato di necessità scusante».In linea con questa impostazione, si è inquadrato nell'ambito delle cause di giustificazione lo stato dinecessità, limitatamente all'ipotesi in cui, oltre agli altri tradizionali requisiti, sia ravvisabile unasuperiorità dell'interesse personale proprio od altrui, che l'agente intende salvare, rispetto a quellosacrificato; tale superiorità deve essere particolarmente rilevante nei casi in cui l'interesse da salvareriguardi il titolare di uno specifico dovere giuridico di esporsi al pericolo (come, ad esempio, nel casodei vigili del fuoco, e simili):La «necessità cogente» -- radicata in una situazione di sostanziale equivalenza tra l'interesse da salvaree quello offeso -- è stata, invece, inserita nell'ambito delle scusanti. Nello «stato di necessitàgiustificante», la prevalenza dell'interesse salvaguardato rispetto a quello leso non permette direstringere la cerchia dei destinatari del «soccorso di necessità» ed implica la generale liceità del fatto,precludendo l'applicazione di sanzioni non solo penali, ma anche amministrative o civili, eccettoquella dell'equo indennizzo prevista dall'articolo 2045 del codice civile, che rappresenta il modellotipico di sanzione per fatto lecito.

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Non si è ritenuto, allo stato, di disciplinare la scriminante dell'attività medico-chirurgica. Tale scelta èstata determinata sia dalla sussistenza di orientamenti diversi (riconducibilità al consenso dell'aventediritto o esclusione della tipicità del fatto in sé?), sia dalle implicazioni con temi di bioetica, sui qualigià nelle precedenti legislature si è svolta la discussione in Commissione giustizia del Senato, oveerano stati depositati diversi disegni di legge. Si è ritenuto dunque di attendere l'orientamento delParlamento e di rinviare, quindi, alla parte speciale la disciplina del fondamento e dei limiti dellaliceità dell'attività medico-chirurgica.L'articolo 16 indica le singole cause soggettive di esclusione della responsabilità. Per quanto concernel'esecuzione di un ordine illegittimo vincolante (comma 1, lettera a)), si è ritenuto di inserire tra lescusanti la causa di non punibilità costituita dalla esecuzione dell'ordine illegittimo non sindacabiledella pubblica autorità: in tali casi non viene esclusa l'illiceità del fatto, ma vengono meno ipresupposti di un normale processo motivazionale e la libertà di autodeterminazione dell'agente. Inlinea con l'ormai consolidato orientamento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza, si èesplicitato che la punibilità dell'esecutore non può mai venire meno in presenza di un ordinemanifestamente criminoso. Si tratta di un limite riconosciuto non solo dalla normativa interna (v.l'articolo 4 della legge n. 382 del 1978 e l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 545 del 1986, entrambi in tema di disciplina militare), ma anche dall'articolo 33dello statuto della Corte penale internazionale e da numerosi codici di altri paesi. A tale ipotesi,rapportata ad un parametro valutativo medio, è stata assimilata quella dell'ordine la cui criminosità siacomunque nota all'esecutore. Si è ravvisata, inoltre, l'opportunità di disciplinare la specifica modalitàdi compartecipazione criminosa rappresentata dalla emanazione dell'ordine, esplicitando che lainsindacabilità dello stesso può valere ad escludere la responsabilità di chi lo esegue, ma non quelladel soggetto che lo impartisce.Dalla fattispecie dello «stato di necessità giustificante» è stata distinta quella dello «stato di necessitàscusante» che ha recepito il modello delineato dai paragrafi 34 e 35 del codice penale tedesco.L'operatività della causa soggettiva di esclusione della responsabilità attiene alle ipotesi in cuil'interesse da salvare presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. La scusante,dovendo correlarsi alla inesigibilità psicologica di una condotta diversa, presuppone una rigorosaselezione dei beni tutelati, dei beneficiari del soccorso di necessità e dei requisiti del pericolo. La sferadi applicazione della «necessità cogente», infatti, resta circoscritta a specifici beni giuridici diparticolare rilevanza (vita, integrità fisica, libertà personale o sessuale), di cui siano titolari lo stessoagente ovvero le persone a lui legate da speciali vincoli affettivi. Si richiede, inoltre, che il pericolonon sia altrimenti evitabile né volontariamente causato, e -- in rapporto ai beni giuridici diversi dallavita -- abbia ad oggetto la verificazione di un danno grave. Il soggetto tenuto ad esporsi al pericolo invirtù di un particolare dovere giuridico non potrà mai fruire della causa soggettiva, qualora agisca persalvare sé medesimo. La scusante, in ogni caso, non fa venir meno l'illiceità extra-penale del fatto.Si è prevista -- in coerenza con le disposizioni contenute nelle codificazioni di numerosi Stati europei(segnatamente, il paragrafo 33 del codice penale tedesco, l'articolo 11 di quello sloveno, l'articolo 33di quello portoghese, il paragrafo 13 di quello danese e l'articolo 25 di quello polacco) -- una scusanteriferita alle ipotesi in cui l'eccesso dai limiti della legittima difesa sia dipeso da condizionipsicologiche tali da escludere la colpevolezza per un fatto che in concreto non è rimproverabileall'agente. Si tratta, precisamente, dello stato di grave turbamento psichico, timore o panico, insorto insituazioni oggettive di pericolo per la vita, l'integrità psico-fisica, la libertà personale o la libertàsessuale dell'agente e degli altri soggetti aggrediti, sorpresi in luoghi isolati o chiusi o comunque diminorata difesa (articolo 16, lettera c)). Tale previsione recupera le esigenze sostanziali sottese alladisciplina dettata dai commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale, inquadrandole, però, inuna categoria dogmaticamente coerente con l'intero sistema codicistico e con il quadro costituzionale.Tra le cause scusanti è stata inserita anche la fattispecie dell'affidamento nel consenso altrui,individuandone i requisiti nella verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolaredell'interesse e nella mancanza di un suo dissenso (tale regolamentazione è conforme a quella prevista

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dal progetto Pagliaro e dal progetto Nordio, i quali tuttavia avevano optato per la qualificazionedell'ipotesi in questione come causa di giustificazione). Si tratta di una figura ricollegabile allacategoria del «consenso presunto», che ha formato oggetto di un ampio dibattito dottrinale egiurisprudenziale, in cui è stata prospettata l'incidenza di tale situazione sul dolo, in alternativa allaestensione analogica dell'operatività dell'articolo 50 del codice penaleSi è infine ritenuto che, nell'ambito della categoria delle cause soggettive di esclusione dellaresponsabilità, possa assumere rilevanza scusante, nei confronti di chi lo esegue, anche l'ordineimpartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato. Allo scopo di contemperare laconsiderazione della condizione psicologica dell'agente con l'esigenza di non sottrarre in via generale ipoteri privati al controllo giurisdizionale, si è ritenuto indispensabile specificare i presupposti cui deverestare subordinata l'efficacia scusante di tale tipo di ordine, e cioè la tenuità del fatto e delle sueconseguenze (lettera e)).La commissione Pisapia si è anche soffermata sulla questione delle operazioni sotto copertura, istitutoche, dal 1990 ad oggi, è andato sempre più ampliandosi, con regolamentazione frammentaria e spessonon coerente. Alcuni commissari si sono mostrati favorevoli -- di fronte all'ineluttabilità per illegislatore di prevedere, quale indispensabile strumento di contrasto di determinate forme dicriminalità, le cosiddette «operazioni sotto copertura» (e l'accettazione ormai generalizzata di tale«male necessario») -- all'inserimento nella parte generale del codice di un principio generale di liceitàdi tali operazioni (e quindi di questa forma di contrasto alla criminalità ormai internazionalmentericonosciuta) anche per poter, contemporaneamente, prefigurare un modello con limiti e controlli aiquali le leggi speciali debbano conformarsi. Solo così, infatti, secondo alcuni componenti dellacommissione, sarebbe stato possibile porre fine alle irragionevoli distinzioni oggi presenti nelle figurespeciali previste per le diverse materie, che non trovano giustificazioni né utilità in relazione allaconcreta praticabilità delle operazioni sotto copertura e alla tutela degli interessi coinvolti. Sono statecosì proposte formule più precise, e più tassative, in relazione alla figura del privato collaboratore ealla tipicità delle condotte discriminate e sono stati altresì indicati precisi obblighi di documentazionerispetto alle autorizzazioni previste dalla legge.La maggioranza della commissione Pisapia -- pur prendendo atto della importanza e della delicatezzadel problema e della necessità di regolamentare le cosiddette «operazioni di copertura» con unanormativa di carattere generale capace di porre limiti e «paletti» al fine di evitare il proliferare di«scriminanti», talvolta ingiustificate o non proporzionate alla tutela dei diritti e delle garanzieindividuali e collettive -- ha ritenuto non coerente con le decisioni prese in tema di «cause digiustificazione» «codificare» nella parte generale tale materia. Invero, una legittimazione «codicistica»di tali attività -- che dovrebbe prevedere norme di carattere eccezionale e limitate nel tempo -- avrebbefinito per sortire un effetto opposto a quello auspicato dai proponenti. Tale orientamento non esclude,evidentemente, l'eventuale inserimento di norme specifiche nella parte speciale, anche sulla base deldibattito che, sul tema, si è svolto in ambito parlamentare e tenendo sempre conto di quanto già decisodal Parlamento con la legge n. 124 del 2007, recante norme in materia di «Sistema di informazione perla sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto».Reato tentatoLe problematiche che si sono poste nel corso del dibattito sono state sostanzialmente quella delladefinizione del tentativo, del suo ambito di applicazione, della compatibilità tra dolo eventuale etentativo e del trattamento sanzionatorio. Così come era avvenuto nell'ambito delle precedenticommissioni, e nel dibattito successivo alla presentazione dei relativi progetti, sono emersi dueorientamenti: uno teso a mantenere la vigente formulazione, ancorando quindi il tentativo alla idoneitàe alla non equivocità degli atti, seppur accentuandone i profili di materialità; l'altro fondato sulmomento dell'esecuzione.Nel primo senso si era espressa sia la commissione Pagliaro (articolo 19), che ha definito il tentativocome il fatto di «chi, con l'intenzione o la certezza di cagionare l'evento, compie atti idoneioggettivamente diretti in modo non equivoco a realizzare un delitto», sia la commissione Nordio

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(articolo 41) che lo ha definito come il compimento di atti diretti in modo oggettivamente univoco eidonei alla realizzazione del reato. Nel secondo senso si è indirizzato il progetto Grosso («Chiintraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla conatti immediatamente antecedenti, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non siverifica»).La commissione Pisapia, al fine di stabilire la soluzione preferibile, nell'ambito di una concezioneoggettiva del tentativo legata alla qualità e al «valore» degli atti posti in essere (e non alla volontàcriminosa dell'agente, come postulato dalle teorie soggettive), si è soffermata soprattutto sulle seguenticonsiderazioni.1) Qualunque enunciato voglia accogliersi, il problema del tentativo gravita inevitabilmente sulladistinzione tra atti punibili in quanto espressivi di una volizione materializzatasi con determinate formeo modalità e atti non punibili in quanto privi di tale consistenza: il che vale quanto affidarsi alladistinzione fra atti esecutivi e preparatori, la cui carica significativa allude ai medesimi concetti.Problematica che tende ad assumere, quindi, una portata nominalistica: il che rende illusorio pensare --dopo oltre due secoli di sforzi della dottrina penalistica -- di potere rinvenire la chiave di volta per unasoluzione definitiva.2) L'espressione «atti idonei e (oggettivamente) univoci» è ormai entrata nel nostro lessico penalisticocome sinonimo del tentativo punibile, ma non per questo è accreditabile di contenuti maggiormentegarantistici rispetto alla formula incentrata sull'inizio dell'esecuzione. Ove poi voglia ritenersi chel'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale abbia proceduto a realizzare una eterogenesi dei fini,ribaltando il significato di quella espressione in modo da mantenerla nel solco di una concezioneoggettiva, ciò può valere solo ad accentuare la valenza nominalistica del problema, ma non certo ariabilitare il vigente articolo 56 del codice penale.3) A livello di diritto comparato è indubbiamente prevalente la formula impostata sul principio diesecuzione: essa, infatti, si rinviene, da un lato, nei codici francese (articolo 121-5), spagnolo (articolo16) e svizzero (articolo 21) e, dall'altro lato, nei codici tedesco (paragrafo 22), austriaco (paragrafo 15)e portoghese (articolo 22). Posto che non sussistono rilevanti differenze fra ordinamenti che legano iltentativo all'«inizio dell'esecuzione» e ordinamenti legati al fatto di «accingersi immediatamente»all'esecuzione della fattispecie, in una prospettiva di armonizzazione comunitaria deve ritenersi cheogni definizione del tentativo sia destinata a presentare una struttura incentrata sul principio diesecuzione, come tale nettamente divergente dal nostro articolo 56 del codice penale. Non si può delresto negare che i concetti di univocità e idoneità degli atti mantengano una notevole vaghezza deicontorni. Quanto all'univocità, come dimostrato anche dall'evoluzione del pensiero di Carrara e dallesue oscillazioni tra una percezione di tale concetto come criterio di essenza ovvero solo probatorio,essa soffre di una inevitabile proiezione sull'accadimento concreto e di una altrettanto inevitabile suavalutazione alla luce delle circostanze contingenti (a meno che, ovviamente, non si ritenga univocosolo l'atto che immediatamente precede -- o, addirittura, nel quale consiste -- la consumazione delreato); onde la sua configurazione oggettiva vale solo ad escludere rilievo alla confessione dell'agente,ma non può giungere fino a caratterizzare una qualità oggettiva e immutabile della condotta nel suogrado di prossimità rispetto all'evento (salvo che, con uno slittamento semantico, la si rendaequivalente alla natura «esecutiva» della condotta).4) Anche il concetto di idoneità degli atti rimane ben distinto dalla idoneità dell'azione nel suocomplesso e attiene ad una adeguatezza, nel senso di potenzialità causale, che può caratterizzare ancheatti rientranti nella fase preparatoria del reato.Tali considerazioni hanno determinato la commissione Pisapia a formulare un criterio direttivo didelega per cui è punita, con la pena ridotta da un terzo a due terzi, la condotta di chi, intenzionalmentee mediante atti idonei, intraprenda l'esecuzione di un reato, o si accinga ad intraprenderla con atti cheimmediatamente la precedono, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.Le lettere b) e c) dell'articolo 17 prevedono l'esclusione della punibilità del tentativo nei casi diinesistenza dell'oggetto o allorché l'agente, volontariamente, desista dall'azione, impedisca l'evento o si

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adoperi, con atti idonei, per impedire l'evento, anche se esso non si verifichi per una diversa causa. Intali casi permane la punibilità per gli atti compiuti se essi costituiscono reato.Per quanto concerne il tentativo impossibile, si è discusso sull'opportunità o la necessità di una siffattaprevisione, e si è ritenuta non necessaria una specifica indicazione quale direttiva di delega, anche inconsiderazione del fatto che è stata approvata una norma generale sulla non punibilità dei fattiinoffensivi.Circostanze del reatoLa dottrina è pressoché unanime nel ritenere che il codice vigente affida al giudice un poterediscrezionale eccessivo. Ciò rappresenta il frutto della rinuncia ad una penetrante revisione del profilosanzionatorio, che ha portato all'approvazione di alcune riforme tese a fornire al giudice strumenti diattenuazione delle pene edittali previste dal codice, proprio in quanto considerate eccessive(reintroduzione delle attenuanti generiche, allargamento dei confini dell'articolo 69 del codice penale,facoltatività della recidiva, aumento dei limiti entro i quali è concedibile la sospensione condizionaledella pena).L'aumento dei poteri discrezionali del giudice ha costituito, se si considerano i livelli di pena previstidal nostro ordinamento penale, una risposta alla «non scelta legislativa» sulla gerarchia dei valoripenalmente tutelabili, sulle sanzioni e sulla loro misura.La commissione Pisapia ha ritenuto necessario porsi una serie di obiettivi: orientare il giudice in basealle funzioni della pena affermate dalla Carta costituzionale, assoggettare le scelte ad un effettivocontrollo di legittimità, assicurare la certezza del diritto nella commisurazione della pena. Ciò haportato la commissione Pisapia ad interrogarsi sulla idoneità degli attuali criteri fattuali (articolo 133del codice penale) e sulla necessità di fare ricorso alla indicazione codicistica dei cosiddetti criterifinalistici, come già previsto da alcuni codici stranieri (ad esempio, Germania, Brasile, Portogallo).Tenuto conto delle indicazioni provenienti dai lavori delle precedenti commissioni e dei costantisuggerimenti della dottrina, si sono previsti:a) una tendenziale diminuzione delle circostanze del reato e la contestuale indicazione espressa dellacircostanze medesime;b) l'adozione di soluzioni che favoriscano la restaurazione di un regime applicativo conforme aipostulati del principio di colpevolezza e di determinatezza della fattispecie circostanziale;c) la revisione della entità degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze comuni;d) la rivisitazione del sistema vigente di calcolo delle circostanze eterogenee, sottraendo al giudizio dibilanciamento le circostanze ad effetto speciale;e) un ridimensionamento degli effetti della recidiva, con un aumento di pena obbligatorio per chi, dopoesser stato condannato per un reato doloso, commetta un altro reato doloso della stessa indole neicinque anni successivi: il non commettere un nuovo reato della stessa indole per cinque anni può,infatti, essere considerato elemento tale da far presumere il ravvedimento del reo e l'adeguatezza dellacondanna già subita.Le circostanze sono fondate sulla valorizzazione di aspetti di maggiore o minore disvalore del fatto direato, in una prospettiva finalistica orientata ad esigenze di retribuzione e/o di prevenzione generale. Inquesto senso, si distinguono dagli indici di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 del codicepenale, diretti più che altro «a ricostruire la personalità dell'agente, emergente dal fatto e dalle condottadi vita», e come tali funzionali ad assecondare maggiormente gli obiettivi di prevenzione speciale erieducazione che caratterizzano la stessa funzione della pena nella fase della concreta irrogazionegiudiziale.Si è ritenuto quindi, dopo aver esaminato con particolare attenzione la proposta di eliminazione dellecircostanze, di mantenere la loro efficacia ultraedittale soprattutto per la loro capacità di:1) esprimere una maggiore o minore intensità dell'offesa rispetto al bene protetto dalla normaincriminatrice;

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2) tutelare beni diversi da quelli protetti dalla norma incriminatrice (ad esempio, articoli 61, numeri 2)e 9), 625, numero 2), e 576, numero 5), del codice penale) in caso di condotte plurioffensive;3) precisare atteggiamenti psichici o caratteristiche tipiche della personalità dell'offensore che siriflettono sul grado di colpevolezza e sul disvalore complessivo della condotta.Si è ritenuto che -- mantenendo l'obbligatorietà della loro applicazione e collocandole nell'alveo dellacommisurazione legale della pena -- le circostanze possono svolgere ancora oggi una importantefunzione retributiva e general-preventiva. Tuttavia, anche in considerazione dell'orientamento di partedella dottrina favorevole all'eliminazione delle circostanze -- e come punto di equilibrio tra le diverseposizioni (basate su argomentazioni pregevoli) -- si è deciso di ridurne il catalogo e contenere gli spazidi discrezionalità relativi sia all'applicazione delle circostanze sia all'entità degli aumenti o dellediminuzioni di pena.Si segnala, in particolare, la previsione di nuove circostanze aggravanti comuni (articolo 18, comma2), tra cui «l'aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di nazionalità, dilingua, di opinioni politiche, di genere e di orientamento sessuale»; nonché «l'aver commesso il fattoper finalità terroristiche ovvero per agevolare associazioni di stampo mafioso o associazioni confinalità di terrorismo anche internazionale».La commissione Pisapia ha condiviso la scelta di eliminare fattispecie circostanziali di dubbiosignificato (ad esempio, l'avere agito per suggestione della folla in tumulto) o di indistinto eindiscriminato valore (aggravante teleologica).Le circostanze incidono sulla commisurazione legale della pena e non sulla commisurazionegiudiziale: si è quindi ritenuto di non prevedere le circostanze indefinite e di subordinare la previsionedi tutte le future previsioni circostanziali al vincolo della determinatezza. Ne consegue la preclusionenei confronti delle aggravanti direttamente e scopertamente in contrasto con l'articolo 25, secondocomma, della Costituzione (si pensi alle aggravanti speciali espresse con le formule «nei casi piùgravi», «di particolare gravità», come ad esempio quelle previste nell'articolo 1 della legge n. 400 del1985, che incrimina l'abusiva riproduzione di opere cinematografiche, o per i reati ministeriali datadalla «eccezionale gravità» del fatto, prevista dall'articolo 4 della legge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1). Sono situazioni in contrasto con l'inviolabilità del diritto di difesa, nelle quali sono già statinotoriamente ravvisati i margini di una potenziale illegittimità costituzionale dei casi indefiniti diaggravamento della pena.Per quanto concerne le attenuanti generiche si è ritenuta opportuna, proprio sulla base delleconsiderazioni sopra accennate, la loro abolizione: la loro indeterminatezza, se non collide con iprincìpi costituzionali in tema di previsioni penali sfavorevoli, rappresenta tuttavia un veicolo didiscrezionalità (se non di arbitrio) giudiziale, ben poco rispettoso del canone di certezza che pur deveinformare la predeterminazione legislativa della cornice edittale ed orientare (sia pure con i debititemperamenti) la commisurazione della pena da parte del giudice. Ne è conseguita la decisione dellacommissione di escludere le attenuanti generiche, la cui funzione storica si è sempre risoltanell'estemporaneo quanto improvviso surrogato di un'adeguata riforma dei limiti edittali e del sistemasanzionatorio. Si è peraltro cercata, non senza perplessità da parte di componenti della commissione,una soluzione meno drastica, quale quella di prevedere una specifica norma («correttivo di equità»)che permette al giudice, dopo aver determinato la pena in concreto, di applicare una diminuzione finoad un terzo quando risulti eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto (articolo 35).Il correttivo di equità, a differenza delle circostanze attenuanti generiche, è, nelle intenzioni dellacommissione Pisapia, uno strumento da utilizzare in casi eccezionali e particolari quali quelli in cui leconseguenze del reato abbiano già determinato una «pena naturale» ritenuta più che sufficiente inrelazione al disvalore del fatto: l'esempio di scuola è quello relativo a un omicidio colposo perviolazione del codice della strada in cui la vittima, o le vittime, sono persone legate da forti legamiaffettivi al responsabile del reato. È questo il motivo per cui, nell'ultima versione di tale criteriodirettivo, si è voluto specificare che la diminuzione di pena possa essere applicata solo quando la penainizialmente prevista sia «palesemente eccessiva» rispetto all'effettivo disvalore del fatto. E si è voluto

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specificare, proprio per evitare una interpretazione estensiva, che, in caso di applicazione del«correttivo di equità» la decisione debba essere «analiticamente motivata» proprio per evitare qualsiasiindiscriminata applicazione di una norma di favore, garantendo, anche attraverso il controllo dilegittimità, che la pena sia effettivamente adeguata al caso concreto. È stata anche valutata, nell'ambitodella commissione Pisapia, la proposta di prevedere, in casi simili, anche la possibilità di una specificacausa di non punibilità, in quanto, secondo alcuni commissari, già era sufficiente la «pena» e la«sofferenza» derivante dalle conseguenze del reato e un'eventuale altra sanzione non avrebbe avutoalcuna giustificazione proprio in considerazione della finalità che la pena deve avere ai sensidell'articolo 27 della Costituzione. La commissione, a larga maggioranza, non ha accolto tale propostae si è orientata per la norma prevista dall'articolo 35, la cui finalità -- giova sottolinearlo onde evitareequivoci -- è ben diversa da quella dell'attuale articolo 62-bis del codice penale.Quanto agli effetti delle circostanze ad effetto ordinario, si prevede -- anche in funzione limitativadello spettro sanzionatorio su cui si muove il potere discrezionale del giudice in ordine allacommisurazione della pena in concreto -- un criterio più restrittivo dell'attuale (sulla scia dell'articolo69, comma 2, del progetto Grosso): l'aumento o la diminuzione va da un sesto a un quarto della penache il giudice applicherebbe in assenza di circostanze. In caso di concorso di due o più circostanzeaggravanti, ovvero due o più circostanze attenuanti, ad effetto ordinario, gli aumenti o le diminuzionidi pena possono essere complessivamente fino alla metà dei limiti previsti dalla legge per il reato base.Naturalmente, anche questa soluzione si inserisce in un sistema sanzionatorio rinnovato ecaratterizzato da cornici edittali più contenute.Per quanto concerne il giudizio di bilanciamento, non si poteva non prendere atto del fatto che ilsistema del bilanciamento porta, in concreto, il giudice ad escludere dal procedimento dicommisurazione della pena significative parti del fatto di reato. I progetti Nordio e Pagliaroproponevano l'abolizione del giudizio di bilanciamento, imponendo la valutazione integrale di tutte lecircostanze. Secondo il parere di una commissione istituita presso la Procura generale della Corte dicassazione, la soluzione si sarebbe rilevata impraticabile frammentando eccessivamente ilprocedimento di commisurazione della pena.Dopo una approfondita discussione, nel corso della quale sono state analizzate varie proposte, lacommissione Pisapia ha ritenuto di adottare la soluzione già prevista nei progetti sopra menzionati. Perevitare sequenze arbitrarie nei conteggi, si è deciso di seguire l'indicazione del punto 17 dell'articolo28 dello schema di delega della commissione Nordio, secondo cui «in caso di concorso eterogeneo dicircostanze il giudice debba tenere conto di tutte le circostanze, fermo restando: che la singolacircostanza si calcola sempre sulla pena-base e non sulla pena risultante dall'aumento o dalladiminuzione precedente; che i singoli aumenti e le singole diminuzioni si sommano; che dal computorisulta complessivamente la quantità residua di aumento o di diminuzione; che per effetto dellecircostanze la pena edittale non può essere aumentata oltre la metà del massimo o diminuita oltre lametà del minimo».In relazione alla recidiva, vari ordinamenti hanno collocato in modo diverso tale istituto a seconda cheallo stesso fosse dato un senso prevalentemente «retributivo», quale fattore legato alla colpevolezzadel soggetto (grado di maggiore capacità a delinquere), o un senso di prevenzione speciale qualeconnotato di una maggiore pericolosità del soggetto riscontrabile nella ostinazione a delinquere. LaSuprema Corte, cercando di colmare tale vuoto, aveva ridefinito la recidiva in termini bidimensionali,considerandola come espressione di insensibilità etica all'obbligo di non violare la legge, dimostratadal reo dopo la condanna, e di attitudine a commettere nuovi reati.Tenuto conto delle incertezze applicative e delle contraddizioni dell'attuale sistema, è sembratacoerente con i princìpi costituzionali, e con le ragioni a fondamento dell'istituto, l'adozione di unasoluzione classico-garantistica. Si è così ritenuto di prevedere una recidiva:a) obbligatoria (per garantire a tutti i recidivi eguale trattamento e per rispettare il diritto di difesaattraverso precise garanzie processuali);b) specifica (in base alla antica convinzione che recidivo sia solo chi ricade in un reato della stessa

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natura, in quanto solo in presenza di un nuovo reato omogeneo si può ritenere che la pena sofferta si èrivelata insufficiente);c) temporanea (l'astensione dal delitto per un certo numero di anni depone a favore della sufficienzadella pena e del ravvedimento del reo).La commissione Pisapia ha ritenuto di non estendere la recidiva ai reati colposi, attualmente esclusa invirtù della legge n. 251 del 2005. Quanto all'inquadramento sistematico, da cui derivano conseguenzeanche rilevanti, la recidiva va considerata una circostanza comune in senso tecnico.Concorso di reati -- concorso formale -- reato continuatoVarie erano le prospettive, quanto meno in via astratta, per disciplinare il concorso di reati: utilizzare ilcriterio del cumulo materiale, quello del cumulo giuridico, per il quale alla pluralità di reati si applicala pena del reato più grave congruamente aumentata, ovvero quello del cosiddetto «assorbimento», peril quale si applica esclusivamente la pena per il reato più grave.La commissione Pisapia ha ritenute valide le ragioni di ordine sostanziale e comparativo perabbandonare il sistema del cumulo materiale e per conservare le figure del reato continuato e delconcorso formale come ipotesi privilegiate rispetto alla disciplina generale del cumulo giuridico.L'unitarietà del fatto punibile, riscontrabile nel «concorso formale» e nel «reato continuato», ha portatola commissione a prevedere, in tali casi, la pena prevista per il reato in concreto più grave, aumentatafino al doppio (articolo 19, comma 1, lettera b)).Al fine di ricondurre a ragionevolezza la tendenza alla dilatazione della unificazione dei reati, si èritenuto di ancorare il riferimento alla «risoluzione criminosa unitaria» tenendo conto anche, ma nonsolo, dell'indole, delle modalità esecutive e dell'arco temporale dell'esecuzione dei reati (articolo 19,lettera b)).Concorso di persone nel reatoLa priorità che si è posta la commissione Pisapia nel disciplinare il concorso di persone nel reato èstata quella di assicurare la definizione del contributo punibile, nel rispetto dei princìpi dideterminatezza, tassatività e chiarezza della legge penale. Condiviso è stato anche l'obiettivo di ridurreil tasso di genericità dell'attuale disciplina, da imputarsi anzitutto alla formulazione dell'articolo 110del codice penale.Le direttive proposte intendono anche fornire una risposta all'ulteriore esigenza di adeguare il sistemaai princìpi di colpevolezza e proporzionalità dell'intervento punitivo. Ne è derivata una disposizioneper cui ciascun concorrente deve rispondere del reato nei limiti e in proporzione al contributo materialee psicologico offerto alla realizzazione del fatto.Per evitare clausole generiche, non sufficientemente determinate, quale quella dell'attuale articolo 110del codice penale, si è scelto di individuare nella tipologia del contributo prestato alla realizzazione delfatto il criterio generale che conferisce rilevanza alla condotta concorsuale, specificando che concorrenel reato chi partecipa alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione, ovvero chi, determinando oistigando altro concorrente o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima,apporta un contributo causale alla realizzazione del fatto (articolo 20, lettera a)).La vigente disciplina del concorso di persone lascia configurare forme di responsabilità oggettiva,equiparando contributi radicalmente diversi dal punto di vista dell'elemento psicologico, come avvienenel caso previsto dall'articolo 116 del codice penale. Per questa ragione si è ritenuto di inserire unadisposizione volta a consacrare il principio secondo il quale ciascun concorrente risponde nei solilimiti della sua colpevolezza in rapporto al contributo effettivamente prestato (articolo 20, lettera e)).Il problema della comunicabilità delle circostanze ai concorrenti è poi stato positivamente risoltofacendo riferimento alla struttura delle circostanze, singolarmente considerate. Dal punto di vista dellavalutazione delle cause di giustificazione e delle «esimenti» in senso ampio, sono note le incertezzeinterpretative concernenti l'attuale articolo 119 del codice penale, alle quali era necessario dare unarisposta chiara e soddisfacente. Il criterio di fondo adottato, che ripercorre quello seguito daiprecedenti progetti, deve cogliersi nella struttura oggettiva o soggettiva delle singole situazioni

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considerate.In linea di principio dovrebbero reputarsi munite di una struttura oggettiva quelle fattispecie di nonpunibilità che maturano indipendentemente da particolari coefficienti psicologici, risultando perciòanche «oggettivamente» accertabili dal giudice; soggettive quelle che invece presentino talicoefficienti. In quest'ultimo caso, un effetto di «comunicazione» ai concorrenti non sembra adeguato,perché lascerebbe valorizzare, a favore di taluni tra i concorrenti, elementi squisitamente personali,appartenenti ad altri, ai quali soltanto si collega l'effetto esonerante previsto dalla legge.In relazione ai casi di desistenza e recesso -- istituti che presuppongono impegnative opzioni dipolitica penale, concernenti gli strumenti che è utile mettere in campo per assicurare la tutela dei beni,prospettando al destinatario della norma i vantaggi di un ritorno alla legalità -- non si è condivisa lasoluzione prevista dal codice vigente, che distingue gli effetti della desistenza e del recesso, affidandoall'interprete il compito di tracciare, in concreto, la linea di confine (scelta che ha assicuratoflessibilità, comportando, per altro verso, carenze di precisione emerse soprattutto in tema di concorsodi persone).Si è quindi scelto di fissare una regola che chiarisca i presupposti e gli effetti della desistenzavolontaria e si è precisato che non è punibile il concorrente che, volontariamente, neutralizzi gli effettidella propria condotta ovvero impedisca la consumazione, anche quando questa non si verifichi peraltra causa (articolo 20, lettera m)). Per il concorrente che volontariamente ponga in essere atti idonei aimpedire la consumazione del reato, è prevista una diminuzione di pena (articolo 20, lettera n)) qualorail reato si verifichi. In questi ultimi casi, il concorrente sarà punito per gli atti che costituiscono unreato diverso da quello inizialmente previsto.ImputabilitàLa commissione Pisapia è partita dalla constatazione della profonda crisi che ha vissuto il concetto diimputabilità, anche quale riflesso dei controversi rapporti tra giustizia penale e scienze psichiatriche.Ciò essenzialmente in quanto, al profilo normativo del concetto di imputabilità, si aggiunge quelloempirico, che rientra nella competenza dello psichiatra e che attiene alla prevedibilità deicomportamenti futuri di chi ha commesso un reato in una situazione di compromessa capacità diintendere e/o di volere.Altro problema -- che riguarda soprattutto i casi di ubriachezza e di assunzione di sostanzestupefacenti -- è quello dell'utilizzo massiccio di fictiones iuris, che costituiscono una deroga espressaalla regola che esige, ai fini della punibilità, la sussistenza della capacità di intendere e di volere almomento del fatto.Il codice Rocco, in un?os;ottica legata ad esigenze squisitamente preventive, ha dato vita per taliipotesi ad un sistema di attribuzione della responsabilità penale sganciato dall'accertamento effettivodelle condizioni personali al momento della realizzazione del fatto (articoli 92 e seguenti). Taledisciplina è difficilmente armonizzabile con il principio di personalità della responsabilità penale e,soprattutto, con un diritto penale del fatto. Evidente è, infatti, lo iato tra fatto e colpevolezza,caratteristico dello schema dell'actio libera in causa, tra norma e realtà sottostante, che costringe illegislatore al ricorso a finzioni giuridiche, le quali a loro volta finiscono per collidereirrimediabilmente con il principio di colpevolezza, dando luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva(occulta o mascherata), che in quanto tali vanno rigorosamente bandite dall'ordinamento giuridico.Sulla base di tali considerazioni, la commissione Pisapia ha compiuto le seguenti scelte di fondo(articoli 21-22):a) abolizione del sistema del doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misura disicurezza;b) abolizione delle finzioni di imputabilità, che costituiscono una deroga alla regola che esige, ai finidell'imputabilità, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto;c) recepimento, quanto al vizio di mente, dei princìpi fissati dalle sezioni unite penali della Corte dicassazione (sentenza n. 9163, Raso, 25 gennaio 2005), con il conseguente abbandono di un rigido

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modello definitorio dell'infermità in favore di clausole aperte, più idonee ad attribuire (a determinatecondizioni) rilevanza anche ai disturbi della personalità;d) previsione, nei casi di incapacità di intendere e di volere, di misure di cura e di controllo,determinate nel massimo e da applicarsi in base alla necessità della cura;e) applicazione, nei casi di ridotta capacità di intendere e di volere, di una pena ridotta da un terzo allametà finalizzata al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente.Nel corso della discussione è stato ampiamente condiviso il concetto per cui l'imputabilità è la capacitàdi colpevolezza e, quindi, è presupposto per la rimproverabilità di un determinato comportamento:capacità di comprendere il significato del proprio comportamento illecito non significa, però,coscienza dell'antigiuridicità del fatto, valutata alla stregua della norma incriminatrice, ma piùsemplicemente comprensione del suo significato offensivo, nella sua dimensione fattuale concreta.Tali considerazioni hanno portato la commissione Pisapia a condividere la scelta del progetto Grosso(nell'ultima versione) che fa riferimento «alla capacità di comprendere il significato del fatto»Tutto ciò è, del resto, in piena sintonia anche con la funzione di prevenzione generale della pena: laminaccia della sanzione può, infatti, avere effetti deterrenti solo se il soggetto è in grado dicomprendere le conseguenze sanzionatorie della propria condotta. Dal punto di vista della prevenzionespeciale, la finalità rieducativa della pena ha senso solo se rapportata alla possibilità della suapercezione e presuppone che l'autore del reato abbia manifestato ribellione o almeno indifferenzaverso il bene giuridico tutelato e, dunque, la consapevolezza di commettere un fatto penalmenteillecito.La Commissione ha ritenuto di riformare l'istituto dell'imputabilità in conformità al principio dicolpevolezza pur tenendo doverosamente conto delle esigenze di tutela della collettività e cercando,quindi, un punto di equilibrio tra colpevolezza e prevenzione.L'individuazione del concetto di infermità mentale rilevante per il diritto penale è stato un temaparticolarmente dibattuto negli ultimi trenta anni. Le oscillazioni interpretative sono state determinatesoprattutto dal difficile rapporto tra giustizia penale e scienza psichiatrica, insorto quando quest'ultimaha sottoposto a revisione critica paradigmi in precedenza generalmente condivisi ed ha aperto alpluralismo interpretativo, con la conseguenza che, ad un indirizzo medico (a sua volta distinto tra unorientamento organicista ed uno nosografico), si è venuto a contrapporre quello giuridico, che haallargato la nozione di infermità rispetto a quella di malattia psichiatrica.La giurisprudenza di merito e di legittimità, sino alla citata sentenza delle sezioni unite penali n. 9163del 2005, aveva registrato continue oscillazioni interpretative. Con la citata decisione, la SupremaCorte, dopo un condivisibile percorso logico argomentativo, ha ritenuto che, ai fini dell'imputabilità,sia necessario accertare, in concreto, se ed in quale misura «l'infermità» abbia effettivamente incisosulla capacità di intendere e di volere, compromettendola del tutto o scemandola grandemente. Diconseguenza ha affermato che i disturbi della personalità possono acquistare rilevanza solo ove sianodi consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere evolere: in altri termini, secondo la Corte, i disturbi della personalità, quand'anche non inquadrabilinelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle «malattie» mentali,possono costituire anch'esse «infermità», anche transeunte, rilevante ai fini degli articoli 88 e 89 delcodice penale, ove determinino il risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacitàintellettive e/o volitive. L'ulteriore requisito richiesto dalle sezioni unite, per dare rilevanza ai finidell'imputabilità ai disturbi della personalità, è costituito dal nesso eziologico tra il disturbo mentale edil reato commesso, tale da far ritenere che il secondo sia stato causalmente determinato dal primo.La commissione Pisapia nel predisporre le direttive di delega sull'imputabilità è partita proprio da taleindirizzo giurisprudenziale, condiviso da autorevole dottrina: tale concetto di infermità, infatti, tieneconto sia dei cambiamenti profondi nella struttura psicopatologica, sia dell'aumento di situazionicaratterizzate da una estrema difficoltà di classificazione, anche in quanto sono sempre più frequenti lecosiddette «forme spurie» (ad esempio, situazioni di deficit identitari, caratterizzate da estrema labilitàdei confini egoici). In altri termini, anche i disturbi della personalità possono escludere o grandemente

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scemare la capacità di intendere e di volere dell'agente, qualora ricorrano determinate condizioni (diconsistenza, intensità, rilevanza e gravità), che devono essere accertate in concreto. Ai fini del giudiziosulla capacità di intendere e di volere, ciò che rileva -- quindi -- è la circostanza che il disturbo abbia inconcreto compromesso la capacità di percepire il significato del fatto commesso.Per evitare di allargare eccessivamente il campo della non imputabilità, la commissione Pisapia haritenuto opportuno prevedere un correttivo, costituito dal legame che deve sussistere tra l'infermità edil reato commesso, tale da far ritenere che il secondo sia espressione dalla prima: affinché il vizio dimente possa avere rilevanza in ordine al profilo dell'imputabilità, il fatto deve trovare la sua origine ela sua causa nella infermità.In conclusione, occorre prendere atto che la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, aifini del giudizio sull'imputabilità, va accertata in concreto da parte del perito, il quale dovrà dunquevalutare quanto il disturbo mentale abbia inciso sulle capacità intellettive e volitive dell'agente edaccertare se il reato commesso sia espressione del disturbo stesso: il giudice dovrà tradurre talegiudizio empirico in quello giuridico di colpevolezza, cioè di rimproverabilità o meno del fatto al suoautore.Per quanto concerne l'autore del reato riconosciuto semi-infermo, il codice vigente prevede una penaridotta e una misura di sicurezza nei casi in cui permanga la pericolosità sociale dopo che la pena siastata scontata. La Commissione ha ritenuto, in generale, di non prevedere nel codice misure disicurezza e, per i semi-imputabili, di abbandonare l'attuale sistema che prevede l'applicazionecongiunta di pena e misura di sicurezza: da un lato, l'applicazione della pena al semi-infermopregiudica il suo recupero e la sua risocializzazione e, dall'altro, la sua sottoposizione alla misura disicurezza dopo l'espiazione della pena risulta inutilmente afflittiva.Nel campo della semi-imputabilità, ancor di più che per i soggetti non imputabili, si contrappongonodue esigenze, quelle general-preventive di tutela della collettività e quelle terapeutiche e riabilitative.Premesso che la mera diminuzione di pena prevista dall'attuale disciplina codicistica per i casi di semi-imputabilità non è per nulla coerente con le esigenze terapeutiche del semi-infermo, due sono lesoluzioni tra loro alternative che sono state portate all'esame della commissione Pisapia.a) La prima ruota sostanzialmente attorno a due princìpi cardine:1) l'esaltazione del contenuto specialpreventivo dell'istituto della sospensione condizionale della pena.Il beneficio della sospensione della pena sarà infatti subordinato a un percorso terapeutico, dispostodal giudice sulla base di una perizia che abbia valutato positivamente le possibilità di riuscita e diefficacia dell'intervento più idoneo alla rieducazione ed al reinserimento sociale del reo;2) la previsione (per le pene superiori a quelle che possono rientrare nella sospensione condizionale)della liberazione condizionale con effetto estintivo della parte residua di pena da scontare, conriferimento a condannati semi-imputabili -- segnatamente soggetti affetti da disturbi della personalità -- che già in carcere si siano sottoposti ad un programma terapeutico e che abbiano accettato diproseguire detto percorso di recupero anche all'esterno (come misura di sicurezza, che si andrebbe asostituire -- e non ad aggiungere come nell'attuale sistema del doppio binario -- alla pena), sempre apatto che sussistano apprezzabili chances di riuscita del trattamento terapeutico.b) La seconda soluzione, fatta propria dal progetto Grosso, prevede il ricorso ad una pena (diminuitada un terzo alla metà) caratterizzata in senso decisamente special-preventivo, che si avvicina -- quantoa contenuto ed a modalità di esecuzione -- alle misure di sicurezza. I punti salienti sono i seguenti:determinazione della pena in funzione del superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacitàdell'agente, in particolare prevedendo un trattamento terapeutico o riabilitativo; possibile ricorsoall'istituto della sospensione condizionale della pena, anche in questo caso subordinata a untrattamento terapeutico o riabilitativo (sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa suglistupefacenti); previsione di accesso a misure alternative qualora non sussistano esigenze special-preventive o general-preventive tali da richiedere l'applicazione di una diversa misura nei confronti delreo; previsione della possibilità di estendere la disciplina dei programmi di trattamento alle ipotesi dicondanna per reati commessi da persona in stato di tossicodipendenza o di alcoolismo abituale o in

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grave difetto di socializzazione o di istruzione, indipendentemente dall'incidenza sulla capacità diintendere e di volere (è questo forse l'aspetto più innovativo del progetto Grosso): in tali casi iprogrammi di trattamento sono rivolti al superamento della specifica condizione deficitaria.A larghissima maggioranza la commissione Pisapia ha optato per questa seconda soluzione, che paremeglio conciliare le esigenze di sicurezza della collettività e la necessità di trattamento del reo.Partendo dallo scioglimento del nesso ideologico fra condizione organica e disturbo psicopatologico,la Commissione è stata unanime nella decisione di eliminare la correlazione immediata -- retaggio divecchie teorie organicistiche -- tra condizione di sordomutismo e vizio di mente, in quanto non vi èalcun motivo di considerare il sordomutismo, di per sé, come iscrivibile a condizioni di nonimputabilità. Conseguentemente non si è prevista una norma quale quella di cui all'articolo 96 delcodice Rocco.A maggioranza la commissione Pisapia ha ritenuto di confermare la soglia minima dell'imputabilità aiquattordici anni e la necessita di un accertamento in concreto della capacità (rectius, della maturità)per i minori con età tra i quattordici ed i diciotto anni. Nel primo caso resta confermata unapresunzione assoluta di incapacità; nel secondo, invece, è demandato al giudice il compito di accertaredi volta in volta se il minore al momento in cui ha commesso il fatto aveva la maturità sufficiente perpoter comprendere il significato del fatto stesso o comunque per agire secondo tale capacità divalutazione (articolo 21, comma 5).Anche sulla base di tali considerazioni la Commissione ha ritenuto di differenziare la posizione delminore tra i sedici ed i diciotto anni da quella del minore tra i quattordici ed i sedici anni. Per il minoreimputabile che ha compiuto i sedici anni si prevede una diminuzione di un terzo della pena; per ilminore imputabile che non ha ancora compiuto i sedici anni la diminuzione potrà essere da un terzoalla metà, lasciando quindi al giudice la possibilità di valutare, in concreto, se sia opportuna o menouna diminuzione più ampia di quella prevista per chi ha superato i sedici anni.Passando, quindi, alla proposta delle singole misure, si prevedono diversi tipi di «rispostesanzionatorie» per i non imputabili, evidentemente diversificate in considerazione della causa di nonimputabilità: 1) quelle di tipo terapeutico per gli infermi di mente; 2) quelle finalizzate alladisintossicazione per i tossicodipendenti o per gli alcoolisti; 3) quelle rieducative per i minori (ilsistema sanzionatorio per i minori è stato delegato ad altra specifica Commissione). Si è escluso condecisione il ricorso agli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in quanto la legge n. 180 del 1978 haabolito i manicomi e gli ospedali psichiatrici giudiziari altro non sono che manicomi criminali.Nel corso del dibattito è emersa, in maniera ancor più pressante, la necessità di riforma delle misureper gli alcoolisti ed i tossicodipendenti, riconosciuti non imputabili, atteso che allo stato l'intossicatocronico (da alcool o da sostanze stupefacenti) è sottoposto alle stesse misure di sicurezza previste pergli infermi di mente: non v'è chi non veda l'assoluta inadeguatezza dell'ospedale psichiatricogiudiziario per i tossicodipendenti o gli alcoolisti. Occorre, dunque, prevedere nuovi presìdi chesalvaguardino le esigenze di cura del singolo, senza tuttavia pregiudicare quelle di tutela dellacollettività.Persona offesa dal reatoAssume sempre maggiore considerazione la posizione della persona offesa dal reato. Ne costituisconoun chiaro segnale le discussioni politiche ad ogni livello e, in ambito parlamentare, il disegno di leggecostituzionale atto Senato n. 450, presentato nella XVI legislatura, recante «Modifica dell'articolo 111della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato», perl'inserimento di una piena tutela delle vittime di reato anche all'interno della nostra Cartacostituzionale.La doverosa attenzione alle persone offese dal reato ha permeato tutti i lavori della commissionePisapia. Nell'approfondimento di ogni istituto, e soprattutto allorché ci si è confrontati sul sistemasanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena, l'attenzione si è accentrata su soluzioni chetenessero conto, anche a livello risarcitorio e riparatorio, delle vittime del reato. In numerosi princìpi di

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delega si fa riferimento alla persona offesa, o danneggiata, dal reato: si è tuttavia ritenuto che undisegno di legge delega per un nuovo codice penale dovesse contenere uno specifico criterio direttivorelativo alla «persona offesa dal reato» (articolo 23).Si è quindi previsto che il codice debba disciplinare le modalità di tutela della persona offesa dal reato,in conformità con quanto previsto dalla decisione quadro 200l/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo2001, e dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo dellevittime del reato. Anche se tali direttive trattano, in gran parte, problematiche non di competenza delcodice penale, la Commissione ha ritenuto opportuno fare un riferimento espresso alle indicazionidell'Unione europea condividendo il richiamo al dovere dello Stato di garantire il diritto delle vittimead ottenere «un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite». Se si considera che, in molti casi,«le vittime del reato non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi nonpossiede le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure puònon essere identificato o perseguito», era doveroso prevedere -- come è stato fatto all'articolo 54 e, inparte, all'articolo 55 -- misure tese ad assicurare, per quanto possibile, un adeguato risarcimento anchein presenza di casi come quelli ai quali fa riferimento la citata normativa europea.Del resto la necessità di prevedere norme minime sulla tutela delle vittime del reato era già stataevidenziata nel Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, cui era seguita la citata decisionequadro del marzo 2001, che mira a garantire alle vittime non solo una difesa efficace, ma anche unapiena tutela giuridica dei loro interessi, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea in cui sitrovino. La direttiva 2004/80/CE, adottata anche a seguito dell'attentato terroristico di Madrid dell'11marzo 2004, tende a garantire un risarcimento adeguato alle vittime di qualsiasi reato intenzionaleviolento. Nel codice, quindi, dovranno essere previste norme specifiche finalizzate ad assicurare unrisarcimento equo alle vittime del reato.Querela, istanza e richiestaPer quanto concerne la querela, i princìpi direttivi seguono le linee di fondo della disciplina vigente,salve talune innovazioni di rilievo. Si è mantenuto, quale termine per proporre la querela, quelloattuale di tre mesi (nella parte speciale si potranno evidentemente prevedere eccezioni, quale quellaoggi prevista dall'articolo 609-septies in caso di violenza sessuale), ma si stabilisce che tale terminedecorra dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza della realizzazione del reato. Si prevedeinoltre che, nel caso in cui la persona offesa si trovi in stato di obiettiva soggezione nei confrontidell'autore del reato, il termine decorra dal momento di cessazione di tale stato (articolo 24, lettera c)).In caso di pluralità di persone offese, il termine decorre, per ciascuno dei soggetti offesi, dal momentoin cui la singola parte lesa sia venuta a conoscenza del reato: la querela proposta anche da un soloavente diritto produce tuttavia effetti anche nei confronti degli altri aventi diritto (articolo 24, letteraa)).In linea con il progetto Grosso, si è ritenuto di prevedere la scindibilità degli effetti della remissione diquerela, nel senso che la remissione possa essere effettuata nei confronti solo di taluni dei querelati,eventualmente condizionata a prestazioni risarcitorie o riparatorie (articolo 24, lettera o)).Le peneIl sistema sanzionatorio si caratterizza per la diversificazione delle pene rispetto a quanto previsto dalcodice vigente. Si è superata, inoltre, la distinzione tra pene principali e pene accessorie.Le ragioni che hanno portato a tale scelta sono state molteplici e attengono principalmente ai seguentinodi problematici:a) l'inefficienza del diritto penale in molti settori, soprattutto quelli non attinenti alla criminalitàcomune, dipende oggi essenzialmente dall'indisponibilità di strumenti sanzionatori in grado di incidereefficacemente in senso preventivo sugli interessi in gioco. La previsione sistematica della pena edittalecarceraria ha comportato, infatti, che le conseguenze sanzionatorie relative a pur gravi condottepericolose si siano rivelate ampiamente ineffettive: da una indagine dell'EU.R.E.S. (RicercheEconomiche e Sociali) è emerso che dal 1995 al 2005 (prima quindi del provvedimento di indulto

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dell'agosto 2006) sono stati 850.000 gli anni di detenzione inflitti e non scontati. Il rapporto tra anniscontati e anni di reclusione comminati da sentenze passate in giudicato dimostra che l'indice dicertezza della pena, che corrisponde agli anni effettivamente trascorsi in carcere rispetto a quelliinflitti, ha toccato nel 2001 la punta più bassa (38,4 per cento) e nel 1995 la punta più alta (44,9 percento). Una gamma diversificata delle pene consente di evitare modalità sanzionatorie che finisconocon l'essere troppo spesso solo simboliche e di fornire strumenti, di prevenzione e di punizione,estremamente efficaci anche rispetto a reati economico-finanziari, ambientali, colposi, eccetera;b) le pene non detentive consentono di valorizzare l'esigenza che siano annullati i vantaggi derivantidal reato: esigenza essenziale ai fmi della prevenzione e tuttavia fino a oggi non adeguatamenteconsiderata. Sanzioni diverse dal carcere sono altresì particolarmente idonee a fungere da disincentivorispetto al perseguimento antigiuridico di un interesse economico, nell'ambito degli illeciti commessiper finalità di lucro;c) la reclusione ha di fatto scarsa efficienza special-preventiva, come si evince dagli elevati tassi direcidiva nei casi di esecuzione della pena carceraria non mediata da strumenti alternativi direinserimento sociale: il tasso di recidiva dopo modalità sanzionatorie diverse da quella carcerariarisulta di gran lunga inferiore (circa il 70 per cento per chi sconta la pena in carcere; l'11-12 per centoper chi usufruisce di misure alternative alla detenzione). Del pari, i costi economici complessividell'applicazione di sanzioni non aventi carattere detentivo risultano molto meno elevati rispetto aquelli del ricorso al carcere;d) l'introduzione di pene non detentive costituisce una modalità attuativa sostanziale dell'orientamentoprevisto dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, per cui le pene sono chiamate a favorirel'integrazione sociale del condannato e non a realizzare la sua espulsione dal contesto della società: ciònella consapevolezza che l'orientamento all'integrazione e alla responsabilizzazione non deriva daesigenze umanitarie, ma è un vero e proprio elemento strategico finalizzato alla prevenzione. Nullacome l'avvenuto «recupero» del condannato rafforza l'autorevolezza dei precetti penali e, dunque, lastessa prevenzione generale.Sulla base di queste premesse -- e dell'oggettivo fallimento dell'attuale sistema penale -- si propone unben diverso sistema sanzionatorio, con l'obiettivo di realizzare il principio, così spesso richiamato nelleelaborazioni teoriche, del ricorso alla pena detentiva, soprattutto se carceraria, in termini di extremaratio (articoli 25 e seguenti).Queste alcune delle peculiarità salienti che caratterizzano le tipologie sanzionatorie proposte:-- la pena pecuniaria per tassi (che in molti ordinamenti europei costituisce la sanzione penale piùapplicata) consente di rendere finalmente disponibile, ove ne sia adeguatamente garantita l'effettivitàesecutiva, uno strumento tale da poter essere modulato -- in termini non desocializzanti -- alle effettivecondizioni economiche del condannato. La possibilità, che non si è ritenuto di cancellare, dicomminare sanzioni pecuniarie per entità determinata consente forme di intervento mirato al valore dideterminate operazioni economiche illegali, specie nei casi in cui non siano facilmente eseguibiliprovvedimenti di confisca;-- le pene interdittive consentono un intervento molto mirato -- senza desocializzazione detentiva e conattenzione a non privare il condannato dei presupposti necessari per la garanzia dei suoi dirittifondamentali nonché per l'assolvimento dei suoi doveri sociali e familiari -- sui presupposti specifici diuna data condotta criminosa: tale modalità d'intervento si è dimostrata, là dove è stata applicata,particolarmente efficace per assicurare, in settori particolarmente delicati come quelli amministrativo ocommerciale, le esigenze fondamentali della prevenzione;-- le pene prescrittive rappresentano un importante strumento per delineare percorsi comportamentaliconformi alle esigenze di salvaguardia dei beni fondamentali e per favorire condotte riparative oconciliative (anche attraverso il lavoro in favore della comunità, la messa alla prova o procedure dimediazione). Rappresentano, inoltre, anche in quanto non ne è prevista la sospensione condizionale,uno strumento fondamentale per evitare il senso di impunità che deriva dalla non effettività della penae che è spesso il presupposto della recidiva;

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-- il ricorso alla detenzione dovrebbe consentire -- limitando in maniera stabile la popolazionepenitenziaria -- interventi tesi alla risocializzazione più credibili e mirati rispetto alla situazioneattuale, con un attento monitoraggio della fase del reinserimento sociale, e con conseguente rilevantediminuzione della recidiva.Per quanto concerne la previsione della pena dell'ergastolo, è evidente che la decisione sulmantenimento o meno della medesima non può e non potrà essere che di carattere innanzituttopolitico.Il confronto su tale tema, particolarmente delicato, parte dalle problema ti che relative allacostituzionalità o meno della pena perpetua, soprattutto, ma non solo, in relazione all'articolo 27 dellaCostituzione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità».Una pena «eliminativa», che sopprime per sempre la libertà di una persona escludendola dallaconvivenza civile, non può non essere considerata una pena disumana, anche in quanto finisce colnegare anche la dignità individuale. Proprio per questo, ad esempio, in Francia, mentre fu mantenutadal codice penale del 1791 la pena di morte, fu escluso l'ergastolo, giudicato più intollerabile, e fuprevista, come sanzione più grave dopo la morte, la pena di ventiquattro anni di ferri.L'ergastolo, inoltre, pone dei dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al principio,parimenti stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene «devono tendere allarieducazione del condannato». È infatti evidente che, se per «rieducazione» s'intende, secondol'opinione unanime della dottrina, la risocializzazione e il reinserimento sociale del condannato,l'ergastolo è logicamente incompatibile con la finalità rieducativa della pena.Né basta ad escludere questa incompatibilità la circostanza che la pena dell'ergastolo, come haaffermato la Corte costituzionale con le sentenze nn. 264 del 1964 e 274 del 1983, non sempre èperpetua, dato che di fatto possono essere concesse agli ergastolani la grazia e la liberazionecondizionale, in quanto la pena perpetua contraddice anche il principio di giurisdizionalità delle pene,il quale esclude pene fisse, non graduabili sulla base di quel momento essenziale della giurisdizioneche è la valutazione del caso concreto. È perciò per sua natura una pena iniqua, soprattutto se previstarigidamente senza alternative edittali, perché non è graduabile equitativamente dal giudice, che nonpuò attenuarla sulla base dei concreti, singolari e irripetibili connotati del fatto. In contrasto conun'altra classica garanzia, quella della proporzionalità delle pene, l'astratta fissità dell'ergastolo nonconsente insomma l'individualizzazione e l'adeguamento della pena alla personalità del condannato ealla specificità del caso concreto, che rappresentano una dimensione necessaria della giurisdizionepenale.Il superamento dell'ergastolo sarebbe anche un atto di civiltà imposto da ragioni di carattere etico-politico. L'ergastolo, infatti, non è assimilabile alla reclusione, ma è una pena qualitativamente diversa,assai più simile alla pena di morte. Al pari di questa, è una pena capitale, nel senso della capitisdeminutio del diritto romano, in quanto è una privazione della vita futura, e non solo della libertà; eperché è una pena eliminativa che, con l'interdizione legale, esclude per sempre una persona dalconsorzio umano. Equivale, secondo la definizione che ne dette l'articolo 18 del codice francese del1810, alla «morte civile». D'altra parte, molti Paesi europei non prevedono la pena dell'ergastolo(Norvegia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina) e, in altri Stati, il carcere a vita,pur previsto in astratto, non viene applicato in concreto (Olanda, Polonia, Albania, Serbia, Ungheria).Sotto questo aspetto l'ergastolo è in contraddizione con tutta la migliore tradizione giuridica italiana.L'Italia, è bene ricordare, può vantare, in materia di pene, una lunga serie di primati civili. Non è soloil paese di Cesare Beccaria, che per primo contestò la legittimità della pena di morte. È anche il primopaese del mondo che abolì, nel codice toscano del 1786, la pena di morte, e nuovamente la soppressein tutto il territorio nazionale, con il codice Zanardelli del 1889, mentre ancora essa restava in vigorenel resto dell'Europa. Ed è oggi il paese che più di tutti si batte per l'eliminazione o quanto meno lasospensione in ogni dove della pena capitale. Sarebbe far torto a questa tradizione se quel primatocivile si capovolgesse nel suo contrario: l'Italia, infatti, è rimasta tra gli ultimi Paesi dell'Unioneeuropea nei quali la morte civile dell'ergastolo è ancora in vigore.

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Si è ben consapevoli che anche gli argomenti a sostegno della maggiore efficacia deterrentedell'ergastolo hanno valenza limitata. Peraltro, i rischi di indebolire la lotta alla criminalità organizzatae i timori generalmente diffusi, al momento attuale, nei cittadini comuni nei confronti del crimine,inducono a prospettare ancora, in questa sede, anche la pena dell'ergastolo. Il dibattito, in Parlamento enel Paese, è tuttora in corso.Non si può non ricordare, peraltro, che già nel 1998, dopo un ampio e proficuo confronto su undisegno di legge di iniziativa parlamentare, venne approvato dal Senato della Repubblica un testo, chenon fu discusso dalla Camera, che aboliva l'ergastolo, sostituendolo con 32 anni di reclusione (XIIIlegislatura, atto Senato n. 211).La discussione è ancora aperta. Valuterà il Parlamento l'adozione delle norme che riterrà più adeguateal momento storico attuale, fissando i relativi princìpi e criteri direttivi per l'approvazione del nuovocodice penale.Commisurazione della penaLa commissione Pisapia, preso atto delle attuali disfunzioni del modello di discrezionalità vincolata sulversante della commisurazione in concreto della pena, ha lungamente dibattuto sulle possibilisoluzioni in grado di dare una risposta all'esigenza di regolamentare ex lege la questione in modo piùincisivo, anche al fine di orientare il giudice, pur senza vincolarlo, verso decisioni tali da assicurare ilpiù possibile la certezza del diritto nella commisurazione della pena.Anche su questo tema si è tenuto conto delle soluzioni adottate dalle precedenti commissioni e daquanto previsto in alcuni ordinamenti stranieri (ad esempio, Portogallo e Germania).L'approfondimento che ne è seguito ha confermato la difficoltà, per quanto concerne lacommisurazione della pena, di realizzare forme di discrezionalità vincolata e, soprattutto, orientata acriteri finalistici indicati dal legislatore. È quindi parsa opportuna la previsione, analoga a quella delprogetto Nordio, secondo cui «il giudice motiva analiticamente la determinazione della pena». Si èdeciso inoltre di prevedere, oltre ai consueti indici fattuali, alcuni criteri finalistici della pena,desumibili dalle norme costituzionali (articoli 25 e 27 della Costituzione).Il riferimento alla colpevolezza è parso doveroso, rivestendo un ruolo centrale anche in tema dicommisurazione della pena, anche alla luce della interpretazione della Consulta (sentenza n. 364 del1988), che lo fa assurgere a principio guida del diritto penale moderno. Si è così stabilito -- al fine dievitare pene eccedenti la misura della colpevolezza (ad esempio per esigenze di prevenzione generalee/o di risposta «esemplare» all'allarme sociale suscitato dal reato) -- che la pena, oltre a dover esseredeterminata entro il limite della proporzione con il fatto commesso, deve avere in concreto finalità diprevenzione speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e conesclusione, quindi, di ragioni di esemplarità punitiva.OblazioneLa commissione Pisapia ha ritenuto, pur in presenza di una sostanziale modifica del sistemasanzionatorio e della eliminazione delle contravvenzioni, di mantenere, pur con significativemodifiche, l'istituto dell'oblazione la cui ratio è da ricercare anche, ma non solo, nello scopo deflattivo:permettere all'imputato/indagato di reati cosiddetti bagatellari di estinguere il reato, previo pagamentodi una somma di denaro, parametrata alla pena massima, evitando così processi per reati di scarsodisvalore sociale, con evidente vantaggio per la struttura giudiziaria oltre che per l'imputato che evitauna condanna ma non va esente da «sanzione». L'attuale oblazione speciale, prevista dall'articolo 162-bis, ha avuto un ruolo decisamente positivo assolvendo a finalità non solo di carattere deflattivo maanche di prevenzione speciale, riparatorie e risarcitorie; tale istituto, infatti, è caratterizzato dallafacoltatività dell'ammissione alla procedura e prevede, ad esempio, che siano eliminate le conseguenzedannose o pericolose del reato (il mancato adempimento di tale condizione diviene ostativa perl'ammissione all'oblazione).Proprio per questo si è ritenuto di condizionare l'ammissione all'oblazione -- possibile per i reati puniticon pena pecuniaria o con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa -- alla non permanenza

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di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente. Per non slegarel'ammissione al beneficio dal disvalore del fatto, si è lasciata al giudice la possibilità di non accoglierela domanda di oblazione in rapporto alla gravità del fatto: la genericità del dettato normativo potrebbecreare delle perplessità in relazione all'eccessiva discrezionalità lasciata al giudicante, ma ragioni dipolitica criminale hanno determinato la Commissione a propendere per il mantenimento di tale facoltàdiscrezionale.Messa alla provaLa commissione Pisapia ha ritenuto di estendere al processo per adulti, in presenza di reati puniti conpena diversa da quella detentiva e per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nelmassimo a tre anni, l'istituto della «messa alla prova», che nel processo minorile ha dato risultatipositivi in una percentuale, secondo stime del Ministero della giustizia, attorno all'85 per cento.Tale istituto, peraltro anticipato nelle passate legislature nel contesto di taluni disegni di legge inmateria di accelerazione del processo, oltre a consentire di pervenire all'estinzione del reato (laddovela rinnovata sospensione condizionale della pena potrà solo estinguere quest'ultima), avrà sicuramenteeffetti positivi anche in termini di deflazione del carico giudiziario (articolo 42).Poiché tale istituto si configura come un probation giudiziale con sospensione del procedimento, lasua concessione non poteva non essere ancorata alla tipologia di pena e/o a parametri edittali: inparticolare la messa alla prova sarà possibile solo in presenza di reati puniti con pena diversa da quelladetentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. In caso di esito positivo dellaprova, il reato si estingue. La Commissione ha optato per non prevedere la disciplina concretadell'istituto che, per il suo carattere fondamentalmente processuale, dovrà trovare spazio nel codice dirito.Si è previsto, onde evitare la eccessiva cumulabilità dei benefici, che -- se la sospensione del processocon messa alla prova sia stata concessa per reato punito con pena detentiva -- una eventuale successivasospensione condizionale della pena non potrà mai essere concessa più di una volta.Prescrizione del reatoL'istituto della prescrizione -- tanto del reato, quanto della pena -- disciplina dal punto di vista deldiritto sostanziale la difficile alternativa tra punire o non punire, quando sia trascorso un lungo periododi tempo dal fatto. Nel nostro ordinamento, con particolare riferimento alla prescrizione del reato, talealternativa è divenuta problematica a causa di una strutturale sperequazione tra tempi disponibili per ilprocesso penale e tempi necessari al processo. Si registra cioè una permanente incongruenza tra iltempo che la prescrizione del reato lascia a disposizione dell'attività giurisdizionale e l'estensionecronologica di alcune tipologie di procedimenti penali, caratterizzati dall'elevato numero di imputati,dalla particolare composizione del quadro probatorio o dalla complessità degli accertamenti necessariper il giudizio.Ne è conseguito che la prescrizione ha di fatto subìto una trasformazione silente a causa delcomplessivo mutamento del sistema penale: da strumento eccezionale, volto a conferireimplicitamente una legittimazione tecnica alla permanenza del potere punitivo statale nel tempo, acongegno continuativo di deflazione e contenimento dell'ipertrofia penale.La commissione Pisapia ha valutato diversi possibili assetti della disciplina in materia di prescrizione.1) Quella prevista, dal 1995, nel nuovo codice penale spagnolo (articolo 132, comma 2), che stabilisceche tutta la durata del processo deve essere scorporata dal computo della prescrizione. Il legislatoreiberico ha ritenuto contraddittorio permettere la prescrivibilità di un reato mentre è in corso unprocedimento per accertare le singole responsabilità. Non si è ritenuto di aderire a questo orientamentoin quanto la lentezza dei nostri procedimenti, derivante dalla scarsità di risorse umane e materialidisponibili per la giustizia penale, addosserebbe il peso della inefficienza del sistema penaleesclusivamente sull'imputato, generando un processo tendenzialmente illimitato, che proseguirebbeanche quando l'intera collettività abbia rimosso l'impatto del reato. Dal punto di vista normativo siviolerebbe inoltre in troppi casi il dettato dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che

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sancisce il principio della ragionevole durata del processo.2) Si è poi valutata la proposta di istituire due distinti meccanismi estintivi. Il primo (prescrizione delreato) opererebbe prima dell'inizio dell'attività giurisdizionale ed il secondo (prescrizione endo-processuale) regolerebbe la durata massima del processo, nel caso venisse instaurato. L'esercizio dellaprescrizione penale fungerebbe da causa di estinzione della prescrizione del reato e varrebbe comemomento da cui computare la prescrizione dell'azione. Se il primo regime prescrizionale rimanepressoché invariato rispetto all'originaria configurazione codicistica, il secondo prevede distintiintervalli estintivi che valgono per ciascun grado del processo. Non esisterebbe un tetto massimo dellaprescrizione ed il limite finale alla durata del processo si ricaverebbe sommando i termini valevoli perciascun grado, termini che possono inoltre subire un allungamento in presenza di cause di sospensione,che però non possono mai dilatare i termini di oltre la metà. La commissione Pisapia non ha aderito atale proposta in quanto, sommando i tempi della prescrizione del reato ai vari intervalli checompongono il termine temporale per la prescrizione del processo (con le relative sospensioni), sigiungerebbe a termini prescrizionali cumulativi eccessivamente dilatati: ad esempio 17 anni per lecontravvenzioni punite con l'arresto e più di 50 anni per i delitti più gravi, stante l'operatività congiuntadei due meccanismi prescrizionali.3) Altra proposta esaminata è stata quella contenuta nel disegno di legge atto Senato n. 260 del 2001,primo firmatario il senatore Fassone. Tale disegno di legge delinea, al pari del precedente progetto,una prescrizione del reato assai simile a quella codicistica precedente alla riforma cosiddetta «exCirielli» ed una prescrizione del procedimento e prevede un meccanismo di delimitazione temporaledella prescrizione del processo penale. L'autorità giudiziaria avrebbe la facoltà di rinnovare laprescrizione tramite gli atti di cui all'articolo 160 del codice penale (cui si aggiungono l'iscrizione nelregistro delle notizie di reato e le impugnazioni), ma tali atti dovrebbero succedersi ad una distanzatemporale non superiore ai due anni l'uno dall'altro. I rilievi che sono stati mossi, nel corso deldibattito, a tale proposta si sono incentrati essenzialmente sull'«appiattimento» del termine biennaleper ogni categoria di reato (dai reati bagatellari a quelli di criminalità organizzata), che sarebbe inoltreidentico per tutte le diverse fasi del processo. È inevitabile, come per il precedente progetto, lo scontrocon il principio della durata ragionevole del processo, anche perché il tempo trascorso durante unadelle diverse cause di sospensione della prescrizione del processo non ha alcun effetto ai finiprescrizionali.Le riflessioni della Commissione si sono incentrate soprattutto sul fatto che una razionale riforma ditale istituto non può non tener conto dei fattori di ineffettività dell'ordinamento penale e che la sceltatra diverse opzioni non deve essere guidata da una cornice puramente valoriale: la difesa sociale versusla garanzia del reo. Il piano esclusivamente assiologico è infatti povero di contenuto informativo per ilriformatore alle prese con concreti problemi di disciplina. Inoltre, a ben interpretare l'esigenza di difesadella società dal crimine, non si riscontra nessuna implicazione in ordine alla dilatazione dei terminiprescrizionali. In realtà, sia la garanzia dei diritti di imputati e rei, sia l'effettiva difesa della societàdall'illegalità puntano al medesimo risultato: l'applicazione della pena in tempi ragionevoli, comunquequanto più ravvicinati nel tempo alla commissione del reato. Non si può infatti ritenere efficace unsistema che infligga la pena a così grande distanza di tempo dai fatti, tanto da non essere più ricordatidalla collettività: una prescrizione «dilatata» non è strumentale ad un diritto penale effettivo, marappresenta la ratifica di un diritto penale inefficace ed incerto.La prescrizione invece non può essere delineata a prescindere dal processo penale. Ce lo dice in primoluogo un carattere della disciplina comunemente predisposta dai sistemi penali: il decorso dellaprescrizione necessita solo di un fatto storico potenzialmente qualificabile come reato, a prescinderedalla concreta esistenza di un fatto tipico e antigiuridico rimproverabile ad una persona fisica. In altromodo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si verifica un «reato in senso processuale»,una situazione suscettibile di verifica processuale, e non dal momento eventuale e successivo in cui diquel reato si rinvenga un autore.A maggioranza, la commissione Pisapia ha ritenuto che la soluzione debba orientarsi nel seguente

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modo.1) Distinta regolamentazione di due regimi prescrizionali: uno precedente all'azione penale; l'altro cheinterviene quando l'interesse pubblico alla punizione si sia manifestato tramite l'esercizio dell'azionepenale.2) I termini del primo tipo di meccanismo prescrizionale devono essere parametrati in funzione dellagravità del reato, valutato sulla base della pena edittale, tenendo conto delle eterogenee comminatorieedittali presenti nel nostro ordinamento. Anche in questo caso a maggioranza la Commissione haritenuto di definire tali termini per classi (numericamente ridotte) di fattispecie, come previsto dalcodice penale prima dell'attuale normativa, e non sulla base della pena edittale massima prevista per ilsingolo reato.3) Una volta esercitata l'azione penale, la prescrizione deve essere delineata sulla base dei tempi diaccertamento richiesti dalla tipologia del processo (definiti tramite l'individuazione di limiti temporaliben definiti).4) Previsione di cause di sospensione della prescrizione cosiddetta processuale, tra cui lo svolgimentodi perizie di particolare complessità, rogatorie internazionali, impedimento dell'imputato o deldifensore, dichiarazione di ricusazione, eccetera. Ne consegue, ad avviso della Commissione, che laprescrizione non rientri più tra le cause di estinzione del reato ma tra le cause di procedibilità (ovvero,come pare orientata la commissione per la riforma del codice di procedura penale, come «causa didecadenza»).I commissari dissenzienti, in alternativa, hanno proposto una disciplina della prescrizionesostanzialmente ricalcata sul modello degli articoli 157 e seguenti del codice penale previgenti allalegge ex Cirielli, ovvero una disciplina che si basa sull'entità della pena edittale che viene aumentata incaso di atti interruttivi e/o sospensivi. Non sono neppure mancate proposte, anch'esse respinte dallamaggioranza, di considerare unitariamente i tempi del processo ai fini di un computo globale deltermine prescrizionale.La commissione Pisapia aveva quindi approvato, oltre a quanto previsto dall'articolo 43, una ulterioredirettiva, che si condivide per la gran parte, fatta eccezione per quella concernente la decorrenza deitermini di prescrizione. Tale direttiva pertanto si riporta qui di seguito, osservando che per la parteprocessualistica essa coincide con i risultati della commissione presieduta dal professor GiuseppeRiccio. Si ritiene comunque opportuno riproporre sostanzialmente la nuova normativa già in questasede, a causa delle prevedibili discrasie temporali nell'approvazione del codice di diritto sostanziale edel codice di rito ed essendo opportuno, quanto alla decorrenza della prescrizione, fornire direttive giàin questo ambito, con l'unica ulteriore aggiunta concernente la non operatività della prescrizione dopola sentenza di secondo grado.La direttiva approvata dalla Commissione recitava:«Prevedere che, ove esercitata l'azione penale entro i termini innanzi indicati, decorrano i seguentiulteriori termini:a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.Prevedere che:1) i termini di cui al (precedente) comma 5 siano aumentati in misura non inferiore a un terzo quandosi procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale;2) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fattadall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;3) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; incaso di reato permanente o di reato continuato, dal momento in cui è cessata la permanenza o lacontinuazione.

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Prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione delprocesso sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensionenecessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;b) nei casi di rogatorie internazionali quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;c) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini perl'impugnazione;d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suodifensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore ovvero a causa dell'assenza,dell'allontanamento o mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato,ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione delprocesso.La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».Sospensione condizionale della penaI casi di estinzione della pena previsti dal progetto sono: la morte del condannato, l'indulto, la grazia,la sospensione condizionale della pena non revocata, la sospensione condizionata di pena residua, laprescrizione della pena.Per quanto concerne l'indulto (articolo 46), si è inteso risolvere, disciplinandole espressamente, alcunequestioni sorte in mancanza di indicazioni legislative. Si è così precisato che, in caso di concorso direati, l'indulto si applichi sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati e, in casodi continuazione e in presenza di reati ostativi all'indulto, si applichi alla pena inflitta per i reati nonostativi.Nel dibattito sulla sospensione condizionale della pena, la commissione Pisapia è partita dallaconstatazione che tale istituto ha, e può avere, carattere polifunzionale a seconda di come è prospettatoe regolamentato. In particolare, può avere una incisiva finalità di deterrenza e di «intimidazionespeciale», attraverso l'istituto della revoca; può essere un autonomo strumento alternativo alla pena,anche per evitare l'ingresso in carcere per quei soggetti non responsabili di gravi reati e per i quali vi èuna prognosi favorevole; infine, può essere un utile ed efficace strumento sia riparatorio-risarcitorioche rieducativo, se, ad esempio, subordinato alla «messa alla prova» e/o a prescrizioni specifiche.Non vi è dubbio però, come è stato autorevolmente evidenziato, che «oggi la sospensione condizionalesi trova al centro di una colossale contraddizione. Con i suoi tassi di applicazione che si attestano allametà delle condanne inflitte, essa contribuisce ad assicurare la sopravvivenza del sistema complessivo(...) ma per contro, tutti sono d'accordo nell'attribuire alla sospensione e alla prassi giudiziaria della suaconcessione indiscriminata, la maggiore responsabilità delle ineffettività del sistema penale» (F.Palazzo, Certezza o flessibilità della pena. Verso la riforma della sospensione condizionale).Si ritiene conseguentemente di dover recepire molti dei rilievi e delle critiche che si sono abbattute sutale istituto, soprattutto in considerazione della sua applicazione pratica e della profonda modifica delsistema sanzionatorio prevista dal progetto.La sospensione condizionale della pena, infatti, era stata prevista dal legislatore del 1930 soprattuttoper temperare l'assoluta centralità della pena detentiva e per evitare l'ingresso in carcere nei casi in cuivi fosse stata una prognosi favorevole rispetto al futuro comportamento del condannato.La previsione di sanzioni diverse da quella carceraria e da quella pecuniaria, e una letturacostituzionalmente orientata della pena, hanno reso necessaria una preliminare verifica del ruolo daattribuire alla sospensione condizionale della pena nel rinnovato codice penale: se debba restare unistituto ancorato alla «non necessità» dell'espiazione della pena, ovvero se allo stesso si intendaattribuire un ruolo effettivo e centrale nel processo di reinserimento sociale del condannato. Lacommissione Pisapia, dopo aver approfondito l'articolata disciplina dell'istituto prevista dai precedentiprogetti di riforma, l'ha in gran parte condivisa, pur arricchendola con modifiche mutuate da altriordinamenti europei, che hanno dato risultati unanimemente ritenuti positivi.

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Le soluzioni possibili, tecnicamente, erano due: prevedere due diversi istituti, sul modello francese(sospensione condizionale «semplice» e con messa alla prova), ovvero prevedere un unico istituto,polifunzionale, in cui la sospensione possa o debba, a seconda dei casi, accompagnarsi alla messa allaprova.La commissione Pisapia ha optato per la seconda soluzione, prevedendo che la sospensionecondizionale, oltre a poter essere mantenuta in forma «semplice» (ma pur sempre subordinata, seoggettivamente e soggettivamente possibile, ad obblighi risarcitori o riparatori), possa prevedere anchel'affidamento al servizio sociale (ovvero una messa alla prova), che diventa obbligatorio in caso diseconda concessione e dovrebbe costituire il fulcro della risocializzazione del condannato. L'istitutocosì ridisegnato, e soprattutto le modifiche del sistema sanzionatorio, non potranno non determinareuna rivisitazione (in positivo) dell'attuale ordinamento penitenziario anche, ma non solo, al fine dievitare una duplicazione di istituti sostanzialmente simili che, nella prassi, ha fatto parlare di unsistema esecutivo surrettiziamente clemenziale.L'impostazione seguita stabilisce, sul modello di alcuni Paesi europei (Spagna e Norvegia, adesempio), che il giudice, nel mettere alla prova il condannato, possa impartire prescrizionicomportamentali finalizzate al reinserimento sociale. Le prescrizioni verrebbero sostanzialmente adassumere -- a differenza delle attuali sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, concesse senzaalcun tipo di prescrizione -- una valenza «sostitutiva» della pena inflitta.L'affidamento al servizio sociale dovrà avere un contenuto in concreto modulato e individualizzato: atal fine si è prevista la possibilità che il giudice, dopo la lettura del dispositivo che sancisce lacolpevolezza dell'imputato, rinvii ad altra udienza, demandando ad enti appositi la redazione di unadettagliata relazione sulle condizioni di vita dello stesso, necessaria al fine di decidere se sospendere lapena e, in caso negativo, scegliere e commisurare la pena da applicare. Con tale previsione non si èinteso, anche in considerazione della impraticabilità concreta di un simile sistema, aprire la strada aduna indiscriminata «bifasicità» del processo, sul modello statunitense (cosiddetto bifurcated system, incui al processo sulla colpevolezza -- trial -- segue il cosiddetto sentencing process, in cui l'attenzionesi focalizza sulla «personalità» del condannato), ma semplicemente dare il tempo e la possibilità algiudice di calibrare le sue scelte al fine di consentire una valutazione sulla sanzione più adeguata alcaso concreto e alla personalità dell'imputato.Nel corso dei lavori, la commissione Pisapia si è interrogata sull'opportunità o meno di ampliarenotevolmente il potere discrezionale del giudice nella disciplina dell'istituto, essendosi persino dubitatodella conformità al principio stesso di legalità della pena dell'attribuzione allo stesso di margini didiscrezionalità troppo ampi. Si è tuttavia ritenuto che l'individualizzazione del trattamento non può cheessere effettuata «in concreto» e che una accezione troppo «stretta» del principio di legalità finirebbecon l'irrigidire l'istituto, rendendolo inadeguato alla sua stessa funzione.La sospensione della pena potrà essere concessa in presenza di sentenze di condanna non superiori adue anni per le pene detentive. La Commissione, dopo aver deciso di non prevedere la sospensionecondizionale per le pene pecuniarie e per quelle prescrittive, si è a lungo interrogata sulla scelta piùefficace ed equa in relazione alle pene interdittive. Data la diversità di opinioni, supportate daargomenti meritevoli di particolare attenzione, si è preferito, in sede di delega, prevedere una merapossibilità di concedere la sospensione, per una sola volta, delle pene interdittive temporanee,demandando al legislatore delegante un approfondimento ulteriore, anche in considerazione del fattoche le pene interdittive possono, in casi non rari, risultare particolarmente desocializzanti.Quanto alle pene pecuniarie, a fronte della critica secondo cui la loro non sospendibilità mal siconcilierebbe col principio di ragionevolezza (si potrebbe sospendere la detentiva, più grave, e nonquella meno grave), si ritiene che la differente funzione delle diverse pene in termini di politicacriminale, che si esprime nella previsione edittale, determini la possibilità di un trattamentodifferenziato; per la pena pecuniaria, inoltre, non sussiste quella necessità di considerare la stessa qualeextrema ratio che invece dovrebbe caratterizzare la pena detentiva.Si è poi ritenuto di prevedere limiti di pena più elevati per la sospensione della pena sulla base dell'età

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e delle condizioni personali del condannato, mutuando sostanzialmente la disciplina da quella attuale.Come nel codice vigente, si subordina la concessione del beneficio alla prognosi favorevole in ordinealla futura astensione dal commettere ulteriori reati e si prevede che la sospensione condizionale dellapena detentiva non possa essere concessa più di una volta; tuttavia, anche in considerazionedell'orientamento della Corte costituzionale sul punto, si è mantenuta la possibilità di sospensione dellapena anche a chi abbia riportato una precedente condanna sospesa, qualora la pena da infliggere,cumulata con la precedente, non superi i limiti di concedibilità (salvo, come si è detto, il caso in cui siagià stata concessa una sospensione del processo con messa alla prova per un reato punito con penadetentiva). La sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al risarcimento del dannoin favore della persona offesa, ove ciò sia oggettivamente e soggettivamente possibile, ovveroall'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità e i terminiindicati dal giudice nella sentenza di condanna.La sospensione condizionale della pena sarà revocata se, nei termini stabiliti dalla legge o dal giudice,il condannato commette un nuovo reato, ovvero viola in modo grave o reiterato gli obblighi e leprescrizioni imposti, salvo che in tal caso il giudice non ritenga sufficiente prolungare la prova omodificare le prescrizioni. In caso di revoca della sospensione condizionale con messa alla prova, dallapena da eseguire si deve detrarre un periodo corrispondente a quello di prova eseguita, secondo criteridi ragguaglio da stabilirsi.In sostituzione dell'attuale liberazione condizionale, si è prevista la possibilità di concedere unasospensione «condizionata di pena residua», sul modello francese del parole, che andrebbe adintegrare, sul versante penitenziario, l'istituto della probation giudiziale (articolo 50).La commissione Pisapia ha poi ritenuto opportune alcune modifiche anche in relazione allaprescrizione della pena, come regolamentata dall'attuale normativa. In particolare, si è ridotto iltermine di estinzione della pena della multa da dieci a cinque anni, specificando però che, per evitarela prescrizione, è sufficiente che entro tale termine siano iniziate le azioni esecutive: tale decisione èstata presa anche in considerazione del livello estremamente basso di somme dovute a seguito dicondanna a pena pecuniaria effettivamente recuperate dallo Stato (circa il 3 per cento del totale).Le pene prescrittive e interdittive si estinguono in cinque anni; la pena detentiva ordinaria si estinguecon il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore aventicinque anni e non inferiore a cinque anni (articolo 51, lettere b) e c)). Per le pene di massimadurata non è prevista la prescrizione (articolo 51, lettera d)). Anche al fine di evitare dubbiinterpretativi, si è precisato che il tempo di estinzione delle pene prescrittive, interdittive e detentivesia computato dal giorno in cui diventano eseguibili (articolo 51, lettera f)).In relazione alla riabilitazione, vi è stata unanimità sul mantenimento di tale istituto che ha dimostratola sua funzione positiva in relazione al recupero del reo. La riabilitazione, che estingue gli effettipenali della condanna, può essere concessa decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stataeseguita (o sia altrimenti estinta) e ove non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escluderel'avvenuto reinserimento sociale. Non potrà, invece, essere concessa nei casi in cui non siano stateeliminate le conseguenze dannose del reato e non vi sia stato adempimento delle obbligazioni civiliderivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiere. Lariabilitazione sarà revocata se chi ne ha beneficiato commette, nei tre anni successivi, un reato doloso.Sanzioni civiliPer quanto concerne le sanzioni civili ci si è riportati al libro VII del codice vigente, con le seguentimodifiche (articolo 54).Si è previsto espressamente che il danno non patrimoniale venga determinato dal giudice in viaequitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della naturadolosa o colposa di questo. Si è altresì stabilito che ogni reato che abbia cagionato un dannopatrimoniale o non patrimoniale obblighi il colpevole al risarcimento, anche nel caso in cui si accerti lasussistenza della lesione di interessi legittimi (si sancisce quindi esplicitamente, anche in sede penale,

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la risarcibilità degli interessi legittimi). Ulteriore innovazione è rappresentata dalla previsione espressadella trasmissibilità iure proprio ai prossimi congiunti ed ai conviventi more uxorio del diritto alrisarcimento del danno. Si è ritenuto necessario, inoltre, disciplinare analiticamente l'ipotesi in cui ilrisarcimento e le restituzioni possano essere richiesti da persone giuridiche, enti o associazioni,limitando la legittimazione di tali soggetti ai soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto,economicamente valutabile, ed attinente alle funzioni o agli scopi da loro perseguiti. Altra rilevanteinnovazione è quella prevista dalla lettera e) dell'articolo 54, per cui il giudice potrà -- in presenza direati di particolare natura o gravità, se non vi è stata costituzione di parte civile e la persona offesa haespressamente rinunciato all'azione civile o non è stata identificata -- disporre il risarcimento e lerestituzioni, quantificando, almeno in misura parziale, la somma dovuta, che potrà essere accantonataper un certo periodo di tempo in un fondo di solidarietà a favore delle vittime del reato, salva ladefinitiva acquisizione da parte del fondo medesimo. La finalità di tale norma è, tra l'altro, quella direndere possibile, con la sentenza di condanna, un obbligo risarcitorio anche quando, come ad esempionei casi di criminalità mafiosa, la non costituzione di parte civile deriva non da una libera scelta ma dauna situazione «ambientale» e/o da minacce o atti di violenza. Il giudice, con la sentenza di condanna,può altresì disporre l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabilimediante restituzione o risarcimento, sempre che ciò sia oggettivamente e soggettivamente possibile(articolo 54, lettera f)).ConfiscaInizialmente la Commissione aveva previsto la confisca come pena principale. Nel corso dei lavori èperò emersa la necessità di «regolamentare» autonomamente questa figura giuridica, in considerazionedel ruolo che, sempre più, potrà e dovrà avere anche quale strumento di contrasto della criminalità.L'istituto della confisca, infatti, ha attraversato, negli ultimi decenni, una fase di intenso dinamismoevolutivo, che ne ha comportato una crescente valorizzazione sul terreno delle strategie di contrastoalla criminalità economica ed organizzata. Recentemente la confisca ha avuto un nuovo impulso, conconseguente estensione sia dei casi di obbligatorietà della confisca che dei beni confiscabili; è stataaltresì eliminata o attenuata la necessità di un diretto collegamento tra beni confiscabili e reatocommesso.Una profonda trasformazione è riscontrabile già in relazione alle forme «classiche» di confisca,costruite sul modello della figura generale prevista dall'articolo 240 del codice penale In relazione adesse le recenti riforme legislative si sono orientate secondo quattro linee-guida:a) la generalizzazione delle ipotesi di applicazione obbligatoria della misura patrimoniale, al fine diprevenire e reprimere alcune fenomenologie delittuose tipicamente produttrici di arricchimento illecito(è questa la soluzione accolta negli articoli 416-bis, 270-bis e 322-ter del codice penale);b) la sottoposizione alla confisca anche dell'«impiego» dei proventi del reato (cfr. gli articoli 270-bis e416-bis del codice penale), allo scopo di contrastare la complessa canalizzazione di risorse finanziariee la combinazione di attività economiche legali e illegali, che sono tipicamente presenti sia nelcontesto della criminalità organizzata, sia in quello del finanziamento del terrorismo;c) la previsione della confisca di valore (o confisca per equivalente), cioè avente per oggetto benirientranti nella disponibilità del reo ed aventi un valore equivalente a quelli che derivino dal reato e dicui non sia possibile l'ablazione (è questa la soluzione accolta negli articoli 322-ter, 640-quater e 644del codice penale, che mirano a potenziare l'efficacia dell'intervento patrimoniale nel contrasto dialcune gravi forme di criminalità);d) il perfezionamento della disciplina di tutela dei terzi che vantano diritti sulle cose confiscate.Nell'ambito delle strategie moderne di lotta contro la criminalità organizzata, il tema delle misurepatrimoniali sta assumendo una sempre maggiore centralità, che si manifesta sia nella dimensionenazionale sia in quella europea e internazionale. Solo con strumenti in grado di incidere in profonditàsulle radici economiche del crimine organizzato, e su quella ampia rete di rapporti finanziari su cui sibasa sempre di più la forza e la capacità di controllo del territorio da parte dei poteri criminali, saràquindi possibile contrastare efficacemente organizzazioni criminali che controllano intere regioni del

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nostro paese e che tendono, sempre di più, a espandere il loro potere.Sin dall'inizio degli anni '80, del resto, l'intervento patrimoniale è stato considerato come uno snodoessenziale per potenziare l'efficacia dell'approccio giudiziario al fenomeno mafioso, sulla base di unduplice ordine di motivazioni: la valenza dissuasiva di tipo «sostanziale» e la particolare funzionalitàsul piano «processuale», in presenza di difficoltà spesso insormontabili nella raccolta delle prove.La commissione Pisapia ha ritenuto, attraverso una regolamentazione ampia dell'istituto, di offrire unarisposta a esigenze di grande rilievo, che vanno dalla creazione di un netto disincentivo allacommissione di reati (concretizzando l'idea che «il delitto non paga») alla tutela del sistemaeconomico di fronte alle gravi alterazioni dovute alle infiltrazioni di organizzazioni criminali. Allaprospettiva di prevenzione speciale si affianca così quella della tutela del corretto funzionamento delmercato e della libertà di concorrenza.La valorizzazione della confisca è del tutto coerente con la creazione di un nuovo sistemasanzionatorio. La crisi di efficienza mostrata dal diritto penale in numerosi settori -- soprattutto quelliconcernenti la sfera delle attività economiche -- va affrontata, sempre di più, con strumenti capaci diincidere in senso preventivo sugli interessi in gioco, annullando i benefìci derivanti dal reato edepotenziando il potere economico delle organizzazioni criminali, in modo da reciderne i legami con ilcontesto sociale di riferimento.La disciplina proposta, assai più articolata di quella vigente, distingue le diverse ipotesi di confisca, cuicorrispondono funzioni in parte diverse, e propone varie soluzioni che tengono conto dei principaliproblemi derivanti dalla maggiore importanza che l'istituto dovrebbe acquistare;e) quanto al contenuto della disciplina, si è cercato, anche sulla traccia del lavoro delle precedentiCommissioni, un punto di equilibrio tra le esigenze di funzionalità e quelle di garanzia e si è tenutoconto delle principali istanze emerse nel più recente dibattito giuridico, anche a livello internazionale.Allo scopo di potenziare l'efficacia anche preventiva della misura patrimoniale, si è previstal'obbligatorietà della confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, se appartenenti a unodegli agenti, sia nel caso di condanna sia nel caso di patteggiamento (articolo 55, comma 1, lettere a),b) e c)).In questa, come nelle altre fattispecie di confisca, la equiparazione della sentenza di applicazione dellapena a quella di condanna, sotto il profilo della irrogazione della misura patrimoniale, porta acompimento le tendenze già manifestatesi nella più recente legislazione, che ha esteso a tutte le ipotesipreviste dall'attuale articolo 240 del codice penale l'applicabilità della confisca nell'ambito delpatteggiamento, e ha equiparato i due tipi di pronuncia anche con riguardo alla operatività delle piùsignificative forme «speciali» di confisca (cfr. ad esempio l'articolo 322-ter del codice penale).Un temperamento al regime dell'obbligatorietà è stato introdotto per gli oggetti di valore insignificantee per i casi in cui la «pena ablativa» sia sproporzionata alla gravità del fatto: in tali casi la confiscadiviene facoltativa (si è inteso, in questo modo, recuperare un margine di «discrezionalità guidata» delgiudice).Una particolare regolamentazione (articolo 55, comma 1, lettera d)) è stata riservata alla complessafattispecie delle cose destinate ad attività produttiva che abbiano assunto, in concreto, una rilevanzastrumentale rispetto alla commissione del reato. Si tratta, più precisamente, dei casi in cui il reato èstato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dallalegge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa (sipensi, ad esempio, alla situazione degli impianti industriali utilizzati per commettere violazioni inmateria ambientale, ovvero a quella dei macchinari realizzati in modo difforme dalle prescrizioniantinfortunistiche). L'esigenza di rafforzare la tutela dei beni giuridici posti in pericolo dall'uso diimpianti e macchinari privi dei requisiti di sicurezza viene, in questo settore, ad accompagnarsiall'opportunità di recuperare la funzione produttiva degli stessi beni, una volta assicurato il ripristinodelle condizioni di corretta utilizzazione. Si è quindi previsto che la confisca intervenga soltanto neicasi in cui i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle

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prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla «messa in sicurezza» (comma 1,lettera d)). Evidentemente, la limitazione all'operatività della confisca dovrà applicarsi soltanto nei casiin cui vi sia una effettiva possibilità di allineare l'utilizzazione del bene al rispetto degli standard disicurezza.Il comma 2 dell'articolo 55 regola i casi di confisca del prodotto, del prezzo e del profitto di reato.Come era già stato previsto dai progetti Grosso e Nordio, si è ritenuto di assimilare, sul piano dellaregolamentazione, alla fattispecie del prezzo del reato quelle del prodotto e del profitto. La definizionedel «profitto» è stata modellata, sulla base delle indicazioni contenute nelle fonti internazionali, sullanozione di «provento» del reato, secondo la quale esso consiste in «qualunque bene derivato oottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato» (cfr. l'articolo 2 dellaConvenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvata aPalermo il 16 dicembre 2000, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146). Si tratta dunque diuna nozione che è suscettibile di ricomprendere, in tutte le sue possibili forme, sia il profitto derivatodirettamente o indirettamente dal reato che il suo «impiego». Per tutti i beni che rientrano nellepredette categorie è stata prevista l'obbligatorietà della confisca: non si è infatti ritenuta giustificata ladifferenza tra prezzo del reato, da un lato, e prodotto, profitto e cose strumentali all'attività criminosa,dall'altro (del profitto del reato è comunque confiscata esclusivamente la parte che non deve essererestituita al danneggiato).All'applicazione vincolata della confisca in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento è stataaggiunta la possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui nondebbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità oper estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudiziodibattimentale o abbreviato (articolo 55, comma 2, lettera a), ultimo periodo). Tale soluzione èfinalizzata ad impedire che il delitto «paghi» in situazioni nelle quali la illiceità del profitto è stataaccertata nel corso di un giudizio penale svoltosi nel contraddittorio delle parti, ma la possibilità diemettere sentenza di condanna è esclusa per effetto della infermità mentale del soggetto ovvero difattori (come la prescrizione) sopraggiunti dopo la consumazione del delitto ed idonei semplicemente afar venire meno la punibilità, per ragioni del tutto estranee alla tutela del bene giuridico. Si tratta,peraltro, di una soluzione già conosciuta dal nostro ordinamento in ipotesi che hanno avuto unconsiderevole impatto applicativo. È questo, in particolare, il caso della confisca dei terreniabusivamente lottizzati, prevista prima dall'articolo 19 della legge n. 47 del 1985 e poi dall'articolo 44del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; com'è noto, infatti,tale misura, qualificata da una parte della giurisprudenza come misura di sicurezza patrimonialeobbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa (Cassazione, n. 4262 del 4 dicembre 1995), eda altre pronunce come una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza(Cassazione, n. 38728 del 7 luglio 2004), si applica indipendentemente dalla condanna, in tutti i casi incui la sentenza abbia accertato l'effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva.Sarà inoltre possibile eseguire la confisca anche su altri beni di valore equivalente a quello delle coseche costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato (fatta eccezione per i beni impignorabiliai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile, necessari per consentire al condannato laconduzione di una vita dignitosa). Viene estesa a tutti i reati produttivi di profitto la confisca perequivalente, attualmente delineata dagli articoli 322-ter, 640-quater e 644 del codice penale, in materiadi delitti contro la pubblica amministrazione, di truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici oaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e di usura, nonché dall'articolo 11 della citatalegge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale.Il comma 3 dell'articolo 55 indica i criteri direttivi relativi alla confisca delle cose intrinsecamenteillecite. In conformità alla vigente disciplina si prevede, da un lato, la obbligatorietà della confiscadelle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, e, dall'altro lato,la possibilità di non disporre la confisca quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e lafabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione della stessa possano essere consentiti mediante

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autorizzazione amministrativa.Con il comma 4 si prevede l'inserimento nel codice penale di specifiche norme volte ad adeguare ladisciplina prevista dal codice penale agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2005/212/GAI delConsiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. L'obiettivoè quello di assicurare a tutti gli Stati dell'Unione europea norme efficaci che disciplinino la confiscadei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei benidetenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.Il comma 5 dell'articolo 55 prevede lo scioglimento di organizzazioni illecite e la confisca delpatrimonio residuato dalla liquidazione. Tale norma, che ne rispecchia una analoga prevista dalprogetto Grosso, ha la finalità di colpire, con una misura drastica, le società o associazioni utilizzateesclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose. Il campo tipico diapplicazione della norma dovrebbe essere rappresentato dall'ipotesi della persona giuridica utilizzatacome «schermo» dalla criminalità organizzata. Tale sanzione è stata prevista quale extrema ratio per icasi in cui la destinazione dell'attività imprenditoriale sia essenzialmente illecita, e quindi l'azienda nonpossa ragionevolmente essere recuperata: unanime è stata la commissione Pisapia nel prevedere lasalvaguardia dei diritti dei terzi, con una norma che limiti la confisca a quella parte del patrimonio cheresidua dalla liquidazione (e quindi dopo che sono stati soddisfatti i creditori e i terzi in buona fede).Per evitare l'elusione della misura patrimoniale, si è resa esplicita l'irrilevanza di una eventualeintestazione fittizia: ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente aterzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, sono considerati come a luiappartenenti (comma 6). In linea con l'orientamento che si sta sviluppando a livello internazionale, eper evidenti esigenze di garanzia, si stabilisce che la confisca non debba pregiudicare i diritti di terzi inbuona fede (comma 7).Data la delicatezza della materia si è stabilito (comma 8) che la regolamentazione prevista dal codicepenale in materia di confisca dovrà rappresentare il quadro generale di riferimento, la cui efficacia saràestesa, salvo espressa deroga legislativa, a tutti i casi di confisca penale disciplinati da normeparticolari (resteranno in ogni caso operanti le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato).Responsabilità degli entiLa commissione Pisapia è stata, fin dall'inizio dei propri lavori, concorde nel ritenere che laresponsabilità degli enti dovesse essere inserita nel codice penale. Infatti, con l'entrata in vigore deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle personegiuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), l'inedita forma diresponsabilità degli enti è entrata a tutti gli effetti a far parte del nostro ordinamento penale.Pur in presenza di dubbi sulla compatibilità di una responsabilità penale o parapenale dell'ente a frontedel principio di «personalità» consacrato dall'articolo 27 della Costituzione, l'Italia non poteva sottrarsialla direttiva prevista dall'articolo 2 della Convenzione OCSE sulla corruzione, sottoscritta a Parigi neldicembre 1997, che prevede la diretta responsabilità degli enti collettivi per i reati consumati nel lorointeresse o collegati a tali enti da un rapporto funzionale. Già da tempo, del resto, anche nel nostropaese si era sviluppata una autorevole opinione della dottrina favorevole a prevedere forme diresponsabilità per le persone giuridiche, anche al fine di contrastare più efficacemente il sempre piùdiffuso fenomeno della criminalità d'impresa. Invero, come è stato autorevolmente affermato, si èvenuta creando una «realtà che si esprime e agisce attraverso i propri rappresentanti persone fisiche;nell'ambito di un rapporto di immedesimazione organica e non già di alterità».In questo contesto, l'inserimento della normativa sulla responsabilità degli enti nel codice penale, purnon condivisa da tutti, si pone anche quale elemento di garanzia, non potendo la relativa disciplinadiscostarsi da alcuni princìpi fondanti previsti dalla parte generale del codice.La commissione Pisapia aveva iniziato ad elaborare alcune specifiche direttive di delega. Poiché però,nel corso dei lavori, era stata istituita presso il Ministero altra commissione con il compito, tra l'altro,di proporre modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, fu deciso di limitarsi a indicare, sul

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tema, alcuni punti ritenuti qualificanti.Peraltro, ad avviso della commissione Pisapia, la responsabilità per reato di enti e persone giuridiche --che si è ritenuto di non dover più definire «amministrativa» -- è assolutamente indispensabile per lacoerenza preventiva del sistema, specie alla luce della quantità di reati compiuti non già nell'interessespecifico della persona fisica che opera nell'ambito di un soggetto giuridico, bensì nell'interesse deisoci o degli associati. Solo attraverso una specifica penalizzazione che colpisca anche i soggettigiuridici -- nei casi, evidentemente, in cui il reato risulti compiuto nel loro interesse e non siadimostrata una credibile attivazione rivolta al suo impedimento -- e, dunque, solo evitando che soci edassociati possano obiettivamente beneficiare dei vantaggi di un reato compiuto nell'interesse dell'ente odella associazione, sarà possibile attivare una dinamica preventiva realistica, stimolando l'interesse e ladisponibilità all'autocontrollo da parte dei soggetti giuridici.Nell'ambito del processo penale potranno, quindi, sulla base dei princìpi di delega predisposti dallaCommissione (articolo 56), essere chiamati a rispondere gli enti, le società, le associazioni (anche nonriconosciute) e gli enti pubblici nei limiti in cui esercitano attività economica. Inizialmente si eraprevista l'esclusione della responsabilità -- oltre che per lo Stato, le regioni, altri enti pubbliciterritoriali e le Autorità indipendenti -- anche per «gli enti di piccola dimensione»: sia perché, in casodi reato commesso nell'interesse di enti di piccole dimensioni, normalmente la responsabilità penale èattribuita direttamente a chi ha una posizione apicale, sia per evitare il rischio di un sempre maggioreingolfamento dei tribunali. A seguito di alcuni rilievi emersi nel corso del Seminario di Siracusa, laCommissione ha ritenuto di limitare tale esclusione agli enti di piccola dimensione che non abbianopersonalità giuridica. Alla normativa sulla responsabilità degli enti, che sarà prevista anche in caso direati in materia di sicurezza del lavoro e di reati ambientali, si applicheranno, in quanto compatibili,tutte le disposizioni del codice penale, ivi comprese quelle che prevedono misure di attenuazione oesclusione delle sanzioni in caso di condotte riparatorie.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Delega al Governo)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale.2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alleCamere gli schemi dei decreti legislativi per l'espressione del parere delle competenti Commissioniparlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data diassegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativipossono essere comunque emanati.3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttiviindicati nell'articolo 2 e nell'allegato della presente legge.4. Il Governo, nell'esercizio della delega, procede altresì all'abrogazione esplicita di tutta la normativaincompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi.5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottaredisposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.Art. 2.(Princìpi di codificazione)1. Il nuovo testo del Libro I del codice penale, adottato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,si conforma ai princìpi e ai valori della Costituzione, si adegua ai princìpi dell'Unione europea e alleconvenzioni internazionali ratificate dall'Italia e si pone come testo centrale e punto di riferimentodell'intero ordinamento penale.2. Nell'esercizio della delega di cui alla presente legge il Governo si attiene ai seguenti princìpi dicodificazione:

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a) prevedere come reati solo fatti che offendano beni giuridici di rilevanza costituzionale;b) escludere qualsiasi forma di responsabilità penale oggettiva, prevedendo come sole forme diresponsabilità quella dolosa e quella colposa;c) affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsionechiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediantel'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità;d) prevedere che le disposizioni del codice penale non possano essere abrogate da leggi posteriori senon per dichiarazione espressa del legislatore con esplicito riferimento alle singole disposizioniabrogate.

Allegato(articolo 1, comma 3)

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVIPER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER L'ADOZIONE

DEL NUOVO LIBRO I DEL CODICE PENALETitolo I

PRINCÌPI GENERALIArticolo 1.

(Principio di legalità)1. Prevedere che nessuno sia punito per un fatto non espressamente previsto come reato da una leggedello Stato, né con pene o altre conseguenze sanzionatorie che non siano da essa stabilite.

Articolo 2.(Riserva di codice)

1. Prevedere che le nuove disposizioni penali siano inserite nel codice penale ovvero in leggi chedisciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono, coordinando le con le disposizioni delcodice e nel rispetto dei princìpi in esso contenuti.

Articolo 3.(Principio di offensività. Irrilevanza del fatto)

1. Prevedere che:a) nessuno sia punito per un fatto che in concreto non offenda il bene giuridico tutelato dalla normaincriminatrice;b) l'agente non sia punibile quando risultino la tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

Articolo 4.(Principio di colpevolezza)

1. Prevedere che nessuno sia punito se non per un fatto commesso con coscienza e volontà ovvero percolpa.

Articolo 5.(Interpretazione ed applicazione della legge penale)

1. Prevedere che:a) le norme penali non si applichino a casi diversi da quelli espressamente previsti;b) in caso di concorso di norme, nel rispetto del ne bis in idem sostanziale, la legge o la disposizione dilegge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamentestabilito, e che quando un medesimo fatto sia riconducibile a più disposizioni di legge si applichi lanorma che ne esprime per intero il disvalore;c) le disposizioni contenute nella parte generale del codice si applichino anche alle materie regolate daaltre leggi penali, salvo che queste espressamente dispongano altrimenti.

Titolo II

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LA LEGGE PENALEArticolo 6.

(Efficacia della legge penale nel tempo)1. Stabilire:a) la non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione penale che comporti perl'agente un trattamento più sfavorevole;b) che nessuno sia punito per un fatto che non sia più previsto dalla legge come reato e che, se vi èstata condanna irrevocabile, ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali;c) che, se sono diverse la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi successive, si applichiquella che, valutata complessivamente e in concreto, risulti più favorevole per l'agente, salvo che siaintervenuta sentenza irrevocabile. In tale ultimo caso, prevedere che, se la legge successiva prevedeuna pena di durata minore o di specie meno afflittiva, la pena sia corrispondentemente rideterminata;d) che la disciplina di cui alle lettere a), b), e c) si applichi anche in caso di successione di leggidiverse da quelle penali integratrici del precetto, da queste ultime richiamate;e) che la disciplina della successione di leggi penali nel tempo si applichi in caso di dichiarazione diillegittimità costituzionale;f) che la disciplina di cui alle lettere b) e c) non si applichi alle leggi espressamente dichiarateeccezionali o temporanee.

Articolo 7.(Efficacia della legge penale nello spazio)

l. Prevedere:a) che la legge italiana si applichi a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato, salve leeccezioni stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto dell'Unione europea e dal dirittointernazionale;b) che la legge italiana si applichi altresì a tutti coloro che commettano il reato all'estero nei casi e neilimiti stabiliti dalla legge o dal diritto internazionale;c) che le navi e gli aeromobili italiani siano considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino,salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera;d) che il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che locostituisce sia, in tutto o in parte rilevante, ivi posta in essere ovvero si sia ivi verificato l'evento.

Articolo 8.(Reati commessi all'estero)

1. Prevedere l'applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all'estero,indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato:a) reati contro lo Stato o l'Unione europea;b) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillocontraffatto;c) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori o in carte dipubblico credito italiano;d) reati commessi da pubblici ufficiali al servizio della pubblica amministrazione italiana o dell'Unioneeuropea abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;e) reati di omicidio doloso, sequestro di persona, violenza sessuale ai danni di minorenne, lesionigravissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappresentino elementi costitutivi o circostanzeaggravanti di altri reati, se commessi a danno di cittadino italiano;f) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, norme dell'Unione europea o convenzioniinternazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

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2. Prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessiall'estero:a) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione delreato, se il fatto è stato commesso da un cittadino italiano;b) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione delreato, subordinando la procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel territorio dello Stato e,nel caso in cui lo straniero rivesta la qualifica di Capo di Stato o di Governo o membro di Governo,alla richiesta del Ministro della giustizia.3. Stabilire, fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, l'applicabilità della legge italiana per i reaticommessi dal cittadino all'estero per i quali la legge italiana preveda una pena detentiva non inferiorenel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione e alla presenzadell'agente nel territorio dello Stato; per i reati puniti con pena inferiore, subordinarla altresì allarichiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa.4. Stabilire, fuori dai casi previsti dal comma 1, l'applicabilità della legge italiana per i reati commessiall'estero dallo straniero per i quali la legge italiana preveda una pena detentiva non inferiore nelminimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della personanel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della personaoffesa.5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, prevedere la necessità della querela della persona offesa se il reatosia procedibile a querela secondo la legge italiana.

Articolo 9.(Estradizione)

1. Prevedere che l'estradizione per l'estero sia disciplinata dalle convenzioni internazionali e dal codicedi procedura penale.2. Prevedere che l'estradizione per l'estero non sia ammessa:a) se, in assenza di convenzioni, il fatto che forma oggetto della domanda non sia previsto come reatodalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente;b) quando vi sia ragione di ritenere che l'imputato o il condannato possa essere sottoposto ad attipersecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di lingua, di genere, diorientamento sessuale, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero a pene otrattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione di uno deidiritti fondamentali della persona;c) se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione sia prevista la pena di morte dalla legge delloStato estero.

Articolo 10.(Apolidi)

1. Prevedere che, ai fini della legge penale, al cittadino sia equiparato l'apolide che abbia residenza odimora abituale nel territorio dello Stato.

Articolo 11.(Computo e decorrenza dei termini)

1. Prevedere che, quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo,si osservi il calendario comune e che, quando la legge penale stabilisca un termine, il giorno delladecorrenza non sia computato.

Titolo IIIIL REATOArticolo 12.

(Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità)

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1. Prevedere che:a) nessuno sia punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'abbia postain essere con coscienza e volontà, fatti salvi i casi di reato colposo previsti dalla legge;b) sia esclusa la responsabilità di chi abbia commesso il fatto per forza maggiore o costringimentofisico e che, in quest'ultimo caso, ne risponda l'autore della violenza;c) nessuno sia punito se la sua condotta attiva od omissiva non sia stata condizione necessariadell'evento dannoso o pericoloso;d) il nesso di causalità non sia escluso per il solo concorso di cause preesistenti, simultanee osopravvenute;e) il nesso di causalità sia escluso quando la causa sopravvenuta è stata da sola sufficiente adeterminare l'evento;f) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando esso sia stato conseguenza di un fattore eccezionaleriferibile all'altrui sfera di signoria.2. Prevedere che il non impedire l'evento sia equiparato al cagionarlo sempre che:a) sia stato violato un obbligo di garanzia del bene giuridico;b) il titolare dell'obbligo giuridico di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici e di fatto idonei adimpedire l'evento;c) l'obbligo di garanzia sia istituito dalla legge e, nei limiti da essa determinati, possa essere specificatoda regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini, contratti o atti di autonomia privata.3. Prevedere che siano esplicitati i presupposti del legittimo trasferimento degli obblighi di garanziadal titolare originario ad altri soggetti, sulla base di un provvedimento della pubblica autorità o di attidi autonomia privata certi e comunicati agli interessati.4. Prevedere, per i reati commessi col mezzo della stampa o della radiotelevisione, che:a) l'autore risponda secondo i princìpi generali;b) fuori dai casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non è individuato o non è punibile, nerisponda a titolo di colpa chi, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, siatenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione e non abbia, per colpa, impedito larealizzazione del reato;c) se non sono individuati l'autore o l'editore ne risponda lo stampatore ai sensi del comma 3.

Articolo 13.(Dolo, colpa, colpa grave)

1. Prevedere che:a) nessuno sia punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non lo abbia commesso con dolo,salvi i casi di reato colposo espressamente previsti dalla legge;b) il reato sia doloso quando l'agente si rappresenti concretamente e voglia il fatto che lo costituisce;c) il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata comealtamente probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal casol'applicazione di un'attenuante facoltativa;d) il reato sia colposo quando il fatto, anche se rappresentato, non sia voluto dall'agente e si realizzicome conseguenza prevedibile dell'inosservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia o dialtre regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autonomia privata;e) la colpa sia grave quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell'agente, siaparticolarmente rilevante l'inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre chetali circostanze oggettive siano riconoscibili;f) quando da un fatto previsto come reato derivi per colpa un'ulteriore conseguenza, si applichino leregole del concorso formale di reati, se per la conseguenza ulteriore la legge preveda la responsabilitàper colpa.

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2. Stabilire che, se un fatto costituente reato sia commesso per ordine di un superiore, del reatorispondano sia chi abbia dato l'ordine sia chi lo abbia eseguito, qualora non ricorra l'ipotesi sopramenzionata.

Articolo 14.(Ignoranza ed errore)

1. Prevedere che nei seguenti casi sia esclusa la responsabilità a titolo di dolo:a) l'errore sul fatto che costituisce il reato, anche quando derivi da errore su legge diversa da quellapenale, avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;b) l'erronea supposizione di una causa di giustificazione, anche quando essa derivi da errore su leggediversa da quella penale, ancorché avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;c) l'eccesso nelle cause di giustificazione quando per errore ne siano superati i limiti.2. Prevedere che:a) nei casi di cui al comma 1, sia fatta salva la punibilità a titolo di colpa se l'errore sia determinato dacolpa e il fatto sia preveduto dalla legge come reato colposo;b) l'agente sia punito per il reato meno grave in caso di errore su un elemento differenziale tra più reati.3. Prevedere che escludano la responsabilità l'ignoranza e l'errore sulla legge penale incriminatricenonché l'erronea supposizione di una causa soggettiva di esclusione della responsabilità, purché sianoscusabili in rapporto alle circostanze oggettive del fatto ed alle caratteristiche personali dell'autore.4. Prevedere che in caso di ignoranza o errore non scusabile la pena possa essere attenuata fino a unterzo se si tratta di reato doloso.5. Prevedere, salve le diverse disposizioni di legge, l'irrilevanza dell'errore sull'identità e l'età dellapersona offesa.

Articolo 15.(Cause oggettive di giustificazione)

1. Prevedere come cause di giustificazione:a) l'esercizio di un diritto;b) l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblicaautorità; prevedere che, nel caso dell'adempimento di un dovere da parte del pubblico ufficiale checonsista nel respingere una violenza o nel vincere una resistenza, la causa di giustificazione operi neisuoi confronti, e nei confronti della persona legittimamente richiesta, qualora il pubblico ufficialefaccia uso ovvero ordini di fare uso di armi o di altri strumenti di coazione, solo se l'uso di talistrumenti sia necessario e sia rispettata la proporzione tra beni in conflitto nella situazione concreta;c) il consenso dell'avente diritto, nei reati aventi ad oggetto interessi disponibili, stabilendo che siavalido il consenso prestato da chi ha la capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto;d) la legittima difesa propria e altrui, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa devetenersi conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concretedell'aggressione; escludere che sia scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo;e) lo stato di necessità, specificando che il soggetto deve aver agito per salvare un interesse personaleproprio o altrui di rango superiore a quello sacrificato; specificare altresì che non sia giustificato chi,essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non siadi particolare rilevanza.

Articolo 16.(Cause soggettive di esclusione della responsabilità)

1. Prevedere come cause soggettive di esclusione della responsabilità:a) l'esecuzione di un ordine illegittimo vincolante, nel caso di esecuzione di un ordine non sindacabiledella pubblica autorità, sempre che non si tratti di ordine manifestamente criminoso o la cuicriminosità sia comunque nota all'esecutore;

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b) la necessità cogente, nell'ipotesi in cui il soggetto abbia commesso il fatto per salvare sé, od altrapersona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile névolontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale osessuale, purché l'interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso,stabilendo che non si escluda la responsabilità di chi agisca per salvare se stesso, avendo un particolaredovere di esporsi al pericolo;c) l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, insituazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o perla libertà sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa;d) l'affidamento nel consenso altrui, in ragione della verosimile utilità obiettiva del fatto commesso peril titolare dell'interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo dissenso;e) l'ordine del privato nell'ipotesi in cui il soggetto esegua un ordine impartito nell'ambito di unrapporto di lavoro di diritto privato, in caso di tenuità del fatto e delle sue conseguenze.

Articolo 17.(Reato tentato)

1. Prevedere che:a) chi, intenzionalmente e mediante atti idonei, intraprenda l'esecuzione di un reato, o si accinga aintraprenderla con atti che immediatamente la precedano, sia punito per reato tentato, se l'azione non sicompia o l'evento non si verifichi, con una pena ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella previstaper il reato consumato;b) sia esclusa la punibilità del tentativo nei casi di inesistenza dell'oggetto;c) non sia punibile chi volontariamente desista dall'azione o volontariamente impedisca l'evento ovolontariamente si adoperi con atti idonei per impedire l'evento, anche se esso non si verifichi per unacausa diversa;d) l'agente, nei casi di cui alle lettere b) e c), sia punibile per gli atti compiuti se essi costituiscano diper sé un reato;e) la punibilità per il tentativo possa essere esclusa per singoli reati o categorie di reati.

Articolo 18.(Circostanze del reato)

1. Prevedere che:a) le circostanze del reato siano espressamente denominate come tali;b) le circostanze risultino determinate nel loro contenuto;c) costituisca titolo autonomo di reato il fatto per il quale la legge determini in modo autonomo la penaedittale;d) le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovveroignorate per colpa;e) le circostanze attenuanti siano valutate a favore dell'agente anche se da lui ignorate o per erroreritenute inesistenti;f) siano valutate a favore dell'agente le circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore difatto non sia determinato da colpa.2. Prevedere come circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:a) l'avere commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di nazionalità, di lingua,di opinioni politiche, di genere e di orientamento sessuale;b) l'avere, nei reati dolosi contro la persona o comunque realizzati con violenza alla persona,commesso il fatto con crudeltà ovvero per motivi abietti o futili;c) l'aver commesso il fatto contro un pubblico agente a causa o nell'atto dell'adempimento delle suefunzioni ovvero contro una persona internazionalmente protetta;

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d) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, diprestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, ovvero contro persone disabili;e) l'aver commesso il fatto facendo uso di armi;f) l'aver commesso il fatto per finalità terroristiche ovvero per agevolare associazioni di stampomafioso o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale.3. Prevedere che:a) la pena sia aumentata da un sesto a un quarto nei confronti di chi, dopo aver riportato una condannaper reato doloso, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commetta un reato doloso dellastessa indole;b) siano considerati reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesimadisposizione di legge ovvero offendono il medesimo bene giuridico ovvero, per la natura dei fatti o deimotivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.4. Prevedere come circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:a) l'aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale o sociale;b) l'aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso;c) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fattoingiusto della persona offesa;d) l'aver commesso il fatto perché condizionato o indotto da persona alla cui autorità, pubblica oprivata, l'agente era sottoposto;e) l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno o comunque l'essersi adoperatoefficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.5. Prevedere che:a) gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanticomunque denominate, si applichino aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudiceapplicherebbe al colpevole, qualora non concorresse alcuna circostanza;b) gli aumenti o diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza siano da un sesto ad un quartodella pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze;c) l'aumento di pena corrispondente alla circostanza di cui al comma 2, lettera f), sia da un quarto allametà;d) gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso omogeneo di circostanze non possanocomunque superare rispettivamente la metà del massimo o del minimo edittale;e) quando l'aggravante di cui al comma 2, lettera f), concorra con altre circostanze aggravanti,l'aumento per le altre circostanze non si applichi sulla pena base, ma sulla pena risultantedall'applicazione della suddetta circostanza;f) in caso di concorso eterogeneo di circostanze il giudice debba tenere conto di tutte le circostanze; gliaumenti e le diminuzioni per ogni circostanza si calcolino sulla pena base; per effetto della sommacomplessiva degli aumenti e delle diminuzioni, la pena non possa essere aumentata oltre la metà delmassimo o diminuita oltre la metà del minimo edittale;g) quando l'aggravante di cui al comma 2, lettera f), concorra con altre circostanze comuni, gli aumentio le diminuzioni derivanti dal computo complessivo per le circostanze comuni si applichino sulla penache risulti per tale aggravante.

Articolo 19.(Concorso di reati, concorso formale, reato continuato)

1. Prevedere che:a) nel concorso di reati si applichi la pena per il reato in concreto più grave, aumentata fino al triplo;b) quando più reati siano commessi con una unica azione o omissione ovvero in esecuzione di unarisoluzione criminosa unitaria si applichi la pena prevista per il reato in concreto più grave, aumentata

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fino al doppio; che al fine di valutare la unitarietà della risoluzione criminosa, si debba tener contoanche dell'indole e delle modalità esecutive dei reati, nonché dell'arco temporale della loro esecuzione;c) nei casi previsti dalle lettere a) e b) la pena non possa comunque superare la somma delle peneapplicabili per i singoli reati;d) nel caso di concorso di reati puniti con pene di specie diversa l'aumento si calcoli sulla specie dipena prevista per il reato più grave convertendolo successivamente nella specie di pena prevista per glialtri reati, operando il ragguaglio secondo i criteri previsti dal codice;e) per ogni effetto penale diverso dalla pena si abbia riguardo ai singoli reati per i quali sia statapronunciata condanna, salvo che sia diversamente stabilito;f) le disposizioni sul concorso di reati non si applichino per i reati commessi dopo la condanna diprimo grado, ferma restando la loro applicabilità ai fatti commessi anteriormente alla stessa;g) venga stabilito in caso di concorso di reati un limite massimo per le pene prescrittive e interdittive.

Articolo 20.(Concorso di persone nel reato)

1. Prevedere che:a) concorra nel reato chi, partecipando alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovverodeterminando o istigando altro concorrente, o prestando un aiuto obiettivamente diretto allarealizzazione medesima, apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto;b) le disposizioni sul concorso di persone si applichino anche se taluno dei concorrenti sia nonimputabile o non punibile per cause di carattere soggettivo;c) sia punita la cooperazione nel reato colposo;d) nessuno sia punito per concorso nel reato se il fatto non sia stato realizzato almeno nella forma deltentativo;e) ciascun concorrente risponda soltanto nei limiti della sua colpevolezza in rapporto al contributoeffettivamente prestato;f) la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggettivamente modesta;g) la pena sia aumentata a carico di coloro che abbiano organizzato o diretto l'attività criminosa,nonché di coloro che abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero un minore di annidiciotto, una persona totalmente incapace o con capacità ridotta o si siano comunque avvalsi deglistessi nella commissione di un reato per il quale sia previsto l'arresto in flagranza;h) le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive servite adagevolare la commissione del reato, abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che siano concorsi nelreato;i) siano circostanze oggettive quelle che concernano la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, illuogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni oqualità personali dell'offeso;l) siano circostanze soggettive quelle che concernano l'intensità del dolo o il grado della colpa o lecondizioni o qualità personali del colpevole ovvero i rapporti tra il colpevole e l'offeso;m) la punibilità sia esclusa per il concorrente che, volontariamente, neutralizzi gli effetti della propriacondotta ovvero impedisca la consumazione del reato ovvero ponga in essere atti idonei a impedirne laconsumazione, quando questa non si verifichi per altra causa;n) la pena sia diminuita per il concorrente che, volontariamente, ponga in essere atti idonei a impedirela consumazione del reato, quando questa nondimeno si verifichi;o) nei casi di cui alle lettere m) ed n), il concorrente sia comunque punito per gli atti che costituiscanoun diverso reato.

Articolo 21.(Imputabilità)

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1. Prevedere che:a) non sia imputabile chi non abbia la capacità di intendere o di volere;b) non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, se nel momento in cuilo ha commesso non era imputabile;c) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando l'agente non sia stato in grado di comprendereil significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;d) siano considerate cause di esclusione dell'imputabilità: l'infermità, i gravi disturbi della personalità,la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, se rilevanti rispetto al fatto commesso;e) sia esclusa ogni presunzione di imputabilità, definendo i limiti in cui l'incapace di intendere o divolere per ubriachezza o stupefazione risponda per il fatto commesso per l'essersi posto colpevolmentenelle condizioni predette;f) nei casi in cui l'agente non abbia la capacità di intendere o di volere sia applicata una misura di curae di controllo;g) le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo conto della necessità della cura e che la lorodurata non possa superare quella della pena che si applicherebbe all'agente imputabile;h) la durata massima della misura di cura e di controllo determinata dal giudice non possa comunquesuperare il limite massimo di durata della pena edittale prevista per il reato contestato;i) l'esecuzione della misura di cura e di controllo venga interrotta quando non risulti più necessaria afini riabilitativi.2. Prevedere per i non imputabili le seguenti misure di sicurezza e terapeutiche, eventualmenteapplicabili in via alternativa o graduata:a) ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione;b) ricovero in comunità terapeutiche;c) libertà vigilata associata a trattamento terapeutico;d) obbligo di presentazione, eventualmente associato a trattamento terapeutico;e) affidamento a servizi socio-sanitari;f) svolgimento di una attività lavorativa o di una attività in favore della collettività.3. Prevedere che il giudice possa sempre disporre una misura:a) meno restrittiva conforme al buon andamento del percorso riabilitativo;b) più restrittiva in caso di violazione delle prescrizioni.4. Prevedere che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applichino quando l'agente si sia messoin condizioni di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di predisporsi unascusa.5. Prevedere che non sia imputabile chi abbia commesso il fatto senza aver ancora compiuto gli anniquattordici, ovvero, avendoli compiuti ma non avendo ancora raggiunto i diciotto anni, non sia stato ingrado, per immaturità, di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo talecapacità di valutazione.6. Prevedere per i minorenni imputabili che abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della penadi un terzo e per i minorenni imputabili che non abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione dellapena da un terzo alla metà.

Articolo 22.(Capacità ridotta. Finalità del trattamento e regime sanzionatorio)

1. Prevedere che:a) le pene siano diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, per infermità, gravi disturbi dellapersonalità, cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, nel momento in cui abbiacommesso il fatto fosse in condizioni tali da ridurre grandemente la capacità di intendere o di volere,

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anche quando il reato sia commesso da un soggetto sotto l'influenza di sostanze alcoliche, stupefacentio psicotrope;b) il giudice determini la pena in vista del superamento delle condizioni che abbiano ridotto la capacitàdell'agente, in particolare prevedendo, se possibile ed accettato, un trattamento terapeutico oriabilitativo;c) il giudice, in luogo delle pene detentive fino a tre anni, possa applicare misure sostitutive dicarattere terapeutico o riabilitativo con il consenso del condannato e che, nel caso di esito positivo deltrattamento, il residuo di pena da espiare si estingua;d) qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile, la sospensione condizionale in casodi condanna applicata a soggetto in stato di capacità ridotta sia subordinata alla accettazione, da partedello stesso, di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della finalitàdi cui alla lettera b);e) qualora il trattamento terapeutico o riabilitativo di cui alla lettera b) abbia avuto esito positivo, ilgiudice possa disporre la sospensione condizionata di pena residua anche anticipatamente, sempre cheil condannato abbia espiato almeno metà della pena;f) il giudice possa condannare con rinuncia alla pena, per la tenuità del fatto e per il venir meno dellecondizioni di ridotta capacità che lo abbiano determinato, salvo che permangano esigenze diprevenzione;g) le disposizioni del presente articolo non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni diridotta capacità al fine di commettere un reato o di predisporsi una scusa.

Articolo 23.(Persona offesa dal reato)

1. Disciplinare le modalità di tutela della persona offesa dal reato in conformità con quanto previstodalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione dellavittima nel procedimento penale, e dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Articolo 24.(Querela, richiesta, istanza)

1. Prevedere che:a) nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querelapossa essere proposta, secondo i requisiti e con le modalità stabiliti dalla legge processuale, entro tremesi dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza della commissione del reato, salvo che la leggestabilisca un termine diverso; che, in caso di pluralità di persone offese, il termine per proporre laquerela decorra separatamente per ciascuna delle persone offese, dal momento in cui ciascuna di essevenga a conoscenza del reato;b) il reato commesso in danno di più persone sia punibile anche se la querela sia stata proposta da unasoltanto di esse;c) quando la persona offesa si trovi in una obiettiva situazione di soggezione nei confronti dell'autoredel reato, il termine di cui alla lettera a) decorra dal momento in cui cessa lo stato di soggezione;d) la querela debba manifestare in modo inequivoco la volontà che si proceda in ordine al fatto cui essasi riferisce;e) il diritto di querela sia esercitato:1) da chi abbia la potestà di genitore o dal tutore, per i minori di quattordici anni e per gli interdetti;2) da un curatore speciale, se la persona offesa dal reato sia incapace e priva di legale rappresentante,ovvero vi sia conflitto di interessi con il legale rappresentante;3) dai minori che abbiano compiuto i quattordici anni e da coloro che siano affidati ad un curatore oall'amministratore di sostegno; che, in tal caso, il diritto di querela possa essere altresì esercitato dal

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genitore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno; f) in presenza di querela, il reato sia perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano concorso,salvo espressa rinunzia da parte del querelante nei confronti di taluno;g) il diritto di querela non si trasmetta agli eredi, salvo che la legge disponga diversamente; la mortedel querelante non faccia cessare gli effetti della querela presentata, salva espressa remissione da partedei prossimi congiunti; h) il diritto di querela non possa essere esercitato in caso di espressa rinuncia o di comportamentiincompatibili con la volontà di proporre querela;i) la querela possa essere rimessa solo da chi l'ha proposta;l) le remissione di querela estingua la perseguibilità del reato e, per produrre effetti, la remissione dellaquerela debba essere accettata;m) in caso di più querelanti, la remissione della querela da parte di alcuni non produca effetto neiconfronti degli altri;n) nel caso previsto dalla lettera b) la querela possa essere rimessa solo dal querelante;o) la remissione della querela possa essere effettuata nei confronti di taluni dei querelati,eventualmente condizionando la remissione a prestazioni risarcitorie o riparatorie;p) nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito ad istanza della persona offesa siapplichino tutte le disposizioni precedenti;q) nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a richiesta del Ministro della giustizia odi altra autorità si applichino le disposizioni di cui alle lettere a), d) ed f);r) la richiesta e l'istanza siano irrevocabili.

Titolo IVLE PENE

Articolo 25.(Specie delle pene)

1. Prevedere che:a) le pene si distinguano in pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive, così indicate in ordine digravità;b) le pene possano essere applicate, secondo quanto espressamente previsto dalle norme incriminatici,singolarmente, disgiuntamente o congiuntamente.2. Prevedere una ampia riforma della disciplina sanzionatoria dei reati, attraverso la trasformazione direati in illeciti amministrativi e una più ampia previsione delle sanzioni pecuniarie civili, entramberelativamente alle fattispecie di minor allarme sociale.

Articolo 26.(Pena pecuniaria)

1. Prevedere che:a) la pena pecuniaria si applichi per tassi giornalieri o per entità determinata;b) la pena pecuniaria per tassi vada da 30 a 360 tassi giornalieri e che i tassi giornalieri vadano da euro5 a euro 1.000;c) la pena pecuniaria per entità determinata comporti l'obbligo di pagamento di una somma noninferiore a euro 150 e non superiore a euro 300.000;d) nella determinazione della pena pecuniaria, il giudice possa aumentarla sino al triplo o diminuirlasino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima siainefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa;e) l'esazione della pena pecuniaria abbia luogo di regola in rate mensili;f) in caso di mancato pagamento, anche parziale, della pena pecuniaria, il giudice proceda ad

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apprendere i beni del condannato per un importo equivalente, con le modalità e i limiti previsti in temadi confisca;g) in caso di mancata esazione, anche parziale o per equivalente, non dovuta a caso fortuito o forzamaggiore, il giudice possa convertire la pena pecuniaria non riscossa in altra sanzione, secondo uncriterio di gradualità e proporzionalità, operando il ragguaglio ai sensi dell'articolo 31;h) su richiesta del condannato, in luogo della pena pecuniaria il giudice possa applicare la pena dellavoro di pubblica utilità, specificando il rapporto di ragguaglio tra un'ora di lavoro di pubblica utilità eun tasso giornaliero di pena pecuniaria ovvero l'importo di pena pecuniaria per entità determinata.

Articolo 27.(Pene interdittive)

1. Prevedere, anche congiuntamente, le seguenti pene interdittive:a) la sospensione da uno o più uffici pubblici, per una durata non superiore a cinque anni;b) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dagliuffici pubblici;c) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni,ovvero la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, da una professione o da un'attivitàdi impresa, anche esercitata in forma cooperativa;d) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni,ovvero la sospensione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dall'esercizio difunzioni di amministrazione, direzione o controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;e) la revoca o sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, di licenze, concessioni,autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;f) la decadenza o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, dalla potestà di genitore,dalla tutela, dalla curatela o dall'amministrazione di sostegno;g) il divieto temporaneo, per una durata non superiore a cinque anni, di emettere assegni e di esseretitolare o di utilizzare carte di credito o altri strumenti nominativi che abilitino al pagamento, alprelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in forma elettronica;h) la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, dai contratti con la pubblicaamministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali;i) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dallacapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizipubblici essenziali.

Articolo 28.(Pene prescrittive)

1. Prevedere le seguenti pene prescrittive:a) l'allontanamento dalla famiglia, per un periodo non superiore a tre anni;b) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinaredeterminate persone, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;c) il divieto temporaneo di allontanamento dal territorio dello Stato o di una regione o di una provinciao di uno o più comuni, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;d) prescrizioni comportamentali, secondo modalità previste dalla legge e per un periodo non superiorea tre anni;e) libertà sorvegliata, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, comportante leprescrizioni della sottoposizione a controllo e dell'eventuale obbligo di permanenza in luoghiparticolari o per determinate fasce orarie;f) il lavoro di pubblica utilità, per un numero di ore noti inferiore a 30 e non superiore a 630,consistente nella prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività;

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g) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge;h) l'obbligo di ripristino, di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi.2. Prevedere che il giudice, ai fini della decisione in ordine alle prescrizioni da applicare, possaacquisire le informazioni necessarie relative alle condizioni di vita personale, familiare, sociale edeconomica dell'imputato.

Articolo 29.(Pene detentive)

1. Prevedere le seguenti pene detentive:a) la detenzione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore adun mese e non superiore a tre anni;b) la detenzione, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a ventotto anni;c) la pena dell'ergastolo, che comporta la privazione perpetua della libertà personale, ma non ostaall'ammissione del condannato alla liberazione condizionale, nei casi previsti dalla legge, e che puòessere prevista unicamente per reati particolarmente efferati o che cagionino la morte di più persone enon si applica comunque ai minorenni.

Articolo 30.(Limiti agli aumenti delle pene detentive, in caso di concorso di reati,

per la detenzione ordinaria e la detenzione domiciliare)1. Prevedere che la detenzione, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di ventottoanni.2. Prevedere che la detenzione domiciliare, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite diquattro anni.

Articolo 31.(Ragguaglio tra pene di specie diversa)

1. Stabilire criteri di ragguaglio tra pene di specie diversa, prevedendo, in particolare, che:a) quando il giudice procede al ragguaglio tra pene detentive e pene interdittive, prescrittive opecuniarie, un giorno di detenzione ordinaria sia equiparato a 75 euro di pena pecuniaria, a due giornidi detenzione domiciliare, a cinque giorni di pena interdittiva o prescrittiva;b) agli effetti del ragguaglio, la pena interdittiva perpetua sia equiparata ad anni quattro di detenzioneordinaria;c) nell'operare il ragguaglio, non si tenga conto delle frazioni di pena.

Articolo 32.(Pene che comportano prescrizioni e obblighi. Inosservanza)

l. Prevedere che:a) l'applicazione della pena che imponga obblighi di fare sia subordinata al consenso; in caso didiniego di consenso, il giudice possa applicare altra pena, secondo un criterio di gradualità eproporzionalità;b) in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte dal giudice, questi sostituisca lasanzione irrogata con altra più afflittiva secondo un criterio di gradualità, avuto riguardo alla gravitàdella violazione.

Articolo 33.(Indici di commisurazione della pena)

1. Prevedere che, ai fini della determinazione della pena, salvo che la legge espressamente li indichiquali elementi costitutivi o circostanze del reato, il giudice valuti:a) la gravità del fatto e le sue conseguenze dannose o pericolose;b) l'intensità del dolo o il grado della colpa;

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c) i motivi che hanno determinato la commissione del reato;d) i precedenti penali e i comportamenti del colpevole anteriori e successivi al reato;e) le condizioni di vita del condannato, anche al momento della sentenza.2. Prevedere che:a) la capacità di commettere nuovi reati venga valutata solo a fini di attenuazione della pena;b) nel determinare in concreto il valore del tasso giornaliero o la somma complessiva dovuta per lapena pecuniaria, il giudice tenga conto delle condizioni economiche del condannato;c) l'ammontare dei tassi possa essere modificato in relazione a mutamenti delle condizioni economichedel condannato.

Articolo 34.(Criteri per l'applicazione della pena)

1. Prevedere che il giudice determini la pena con provvedimento analiticamente motivato, entro illimite della proporzione con il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale,con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e con esclusione di ragioni diesemplarità punitiva.2. Prevedere che la pena detentiva espiata all'estero e la custodia cautelare sofferta all'estero sianosempre computate in caso di rinnovamento del giudizio in Italia.

Articolo 35.(Correttivo di equità)

1. Prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente motivato, unadiminuzione della pena per non più di un terzo nei casi in cui, dopo aver determinato la pena inconcreto, questa risulti palesemente eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

Articolo 36.(Effetti della pena)

1. Prevedere quali conseguenze della pena, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dallalegge:a) la pubblicazione del provvedimento di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle partiovvero di altri provvedimenti, atti o informazioni;b) il divieto di compiere determinate attività informatiche, con eventuale privazione della facoltà diesercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso entipubblici o privati ed a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra ilcondannato e l'esterno.

Articolo 37.(Rinvio dell'esecuzione della pena)

l. Disciplinare le ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena in ragione dell'età, delle condizioni disalute, dello stato di donna incinta o madre o in presenza di altre gravi situazioni personali delcondannato.

Titolo VPUNIBILITÀ. ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Articolo 38.(Condizioni obiettive di punibilità)

1. Prevedere che:a) la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi dicondizioni estranee all'offesa, nominandole espressamente condizioni obiettive di punibilità;b) le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente.

Articolo 39.

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(Attività riparatorie)1. Prevedere che:a) nei casi espressamente stabiliti dalla legge per reati di non particolare gravità, tali reati possanoessere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotteriparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e prescrizioni stabilite dal giudice;b) il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie prestate, possa indicarne integrazioniassegnando un termine per l'adempimento.

Articolo 40.(Cause di estinzione del reato)

1. Prevedere quali cause di estinzione del reato:a) la morte dell'imputato;b) l'amnistia;c) l'oblazione;d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

Articolo 41.(Oblazione)

1. Prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose opericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura deldibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:a) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre allespese del procedimento;b) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra idue terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre alle spese del procedimento.2. Prevedere che nel caso previsto al comma 1, lettera b), il giudice possa respingere con ordinanza ladomanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto.3. Prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato.

Articolo 42.(Messa in prova)

1. Prevedere che:a) nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva nonsuperiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possadisporre, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa allaprova, disciplinando i presupposti per l'ammissione alla prova e le modalità del suo espletamento;b) la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo perreati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;c) l'esito positivo della prova estingua il reato.

Articolo 43.(Prescrizione del reato)

1. Prevedere che:a) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se l'azione penale nonvenga esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato;b) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale nonvenga esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato;c) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non vengaesercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

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d) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale nonvenga esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato.2. Prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene dispecie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave.3. Prevedere che i reati puniti con l'ergastolo non si prescrivano.4. Prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze.

Articolo 44.(Decorrenza dei termini di prescrizione)

1. Prevedere che, ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedurapenale, ai fini della prescrizione decorrano i seguenti ulteriori termini:a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;b) tre anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.2. Prevedere altresì che:a) i termini di cui all'articolo 43 siano aumentati in misura non inferiore a un terzo quando si procedein ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;b) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fattadall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;c) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; incaso di reato permanente o di reato continuato, dal momento in cui è cessata la permanenza o lacontinuazione.3. Prevedere l'inoperatività dell'istituto della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di secondogrado.4. Prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione delprocesso sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensionenecessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;b) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;c) durante il tempo intercorrente tra n giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini perl'impugnazione;d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suodifensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza,dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenzal'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta dirimessione del processo.5. Prevedere che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa dellasospensione.

Articolo 45.(Cause di estinzione della pena)

1. Prevedere quali cause di estinzione della pena:a) la morte del condannato;b) l'indulto e la grazia;c) la sospensione condizionale della pena se non revocata;d) la sospensione condizionata di pena residua;e) la prescrizione della pena.

Articolo 46.(Indulto e grazia)

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1. Prevedere che:a) l'indulto o la grazia condonino, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commutino in un'altra speciedi pena stabilita dalla legge; che, ad ogni altro effetto diverso, la pena estinta per indulto si considericome pena inflitta;b) nel caso di concorso di reati, l'indulto si applichi sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sulconcorso di reati e, ove concorrano reati ostativi all'indulto, l'indulto si applichi alla pena inflitta per ireati non ostativi.

Articolo 47.(Sospensione condizionale della pena)

1. Prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, possa sospendere l'esecuzione dellapena per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni quando presuma che il colpevolesi asterrà dal commettere ulteriori reati; prevedere che, in caso di condanna alla pena della detenzioneordinaria, il periodo di sospensione sia di cinque anni.2. Prevedere che la sospensione della pena possa essere concessa, per non più di due volte, in caso dicondanne a pena detentiva complessivamente non superiore a due anni e che, in caso di pena detentivacongiunta a pene di specie diversa, il giudice possa sospendere la sola pena detentiva, nei limitianzidetti, salvo che il condannato non chieda espressamente la conversione della pena di specie diversain pena detentiva per il cumulo con la stessa ai fini della sospensione.3. Stabilire che, se è già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito conpena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta.4. Prevedere che:a) la sospensione condizionale della pena sia subordinata, ove oggettivamente e soggettivamentepossibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione delleconseguenze dannose o pericolose del reato;b) la condanna a pena sospesa non comporti, di per sé, l'applicazione di misure di prevenzione, nécostituisca impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né motivo di diniego diconcessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.5. Prevedere che, ai fini della sospensione ovvero della determinazione dei relativi obblighi eprescrizioni, il giudice possa acquisire informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare,sociale ed economica dell'imputato, anche pronunciandosi sulla sola colpevolezza in attesa delleinformazioni necessarie.6. Prevedere la possibilità di stabilire:a) limiti di pena più elevati per la sospensione in ragione dell'età e delle condizioni personali delcondannato;b) la sospendibilità, per una sola volta, delle pene interdittive temporanee, subordinata, in caso dicondanna a pena interdittiva temporanea congiunta a pena pecuniaria, al pagamento di tale pena e, sesoggettivamente e oggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa eall'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Articolo 48.(Sospensione condizionale della pena con prescrizioni

e misure di controllo)1. Prevedere che il giudice, nel sospendere l'esecuzione della pena, possa ordinare la messa alla provadel condannato per il periodo corrispondente, per favorirne il reinserimento sociale; prevedere che, incaso di seconda concessione, la messa alla prova sia obbligatoria.2. Prevedere che, in caso di messa alla prova:a) il giudice, sentite le parti, determini prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesivedella dignità e dei diritti fondamentali del condannato; che, per le prescrizioni che prevedano obblighidi fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque

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la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni;b) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni;c) il giudice dia, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo delcondannato;d) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato;e) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga raggiunto ilreinserimento sociale del condannato.

Articolo 49.(Revoca della sospensione. Estinzione)

1. Prevedere che la sospensione condizionale della pena sia o possa essere revocata in base aipresupposti stabiliti dalla legge qualora il condannato commetta uno o più reati ovvero riporti, neitermini stabiliti per la prova, un'altra condanna per un reato commesso anteriormente alla messa inprova, ovvero commetta gravi o reiterate violazioni degli obblighi o delle prescrizioni imposte, salvoche in tal caso il giudice non ritenga sufficiente prolungare la prova o modificare le prescrizioni.2. Prevedere che, dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale conmessa alla prova, si detragga un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, secondo i criteridi ragguaglio stabiliti per le pene prescrittive.3. Prevedere che la disciplina della revoca si applichi anche in caso di applicazione di pena su richiestadelle parti.4. Prevedere che la pena si estingua:a) se nei termini stabiliti non si verifichi alcuna delle ipotesi di revoca;b) in caso di esito positivo della prova, ove disposta.

Articolo 50.(Sospensione condizionata di pena residua)

1. Prevedere che:a) il condannato alla pena della detenzione ordinaria, che abbia partecipato positivamente altrattamento rieducativo, possa essere ammesso alla sospensione condizionata di pena residua quando ilgiudice presuma che si asterrà dal commettere ulteriori reati;b) il condannato possa essere ammesso al beneficio di cui alla lettera a) se abbia scontato almeno dueanni e comunque non meno di due terzi della pena inflitta;c) nel provvedimento di concessione della sospensione condizionata di pena residua, il giudice indichile prescrizioni e le misure di controllo e sostegno più idonee al completamento del percorso direinserimento sociale;d) la sospensione sia revocata se il condannato, entro un termine da stabilire, commetta un reato dellastessa indole ovvero punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;e) la sospensione sia revocata in caso di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni e alle misure dicontrollo e sostegno;f) la pena inflitta al condannato ammesso al beneficio si estingua decorso un tempo pari alla duratadella pena residua sospesa.

Articolo 51.(Prescrizione della pena)

1. Prevedere che:a) la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;b) le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;c) la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ognicaso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 735

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d) la pena dell'ergastolo non si prescriva;e) in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche sele pene siano state inflitte con la medesima sentenza;f) il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cuidiventa eseguibile.

Articolo 52.(Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale)

1. Prevedere che:a) il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate all'articolo 35, possa disporre che della sentenzadi condanna a pena detentiva non superiore a due anni, ovvero a una pena interdittiva non perpetua, apena prescrittiva o a pena pecuniaria, non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudizialespedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale; che, in caso di successivecondanne a pena detentiva, la non menzione possa essere disposta purché la pena complessiva nonsuperi i due anni;b) della sentenza di condanna a pena sospesa non sia fatta menzione nel certificato del casellariogiudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale;c) la non menzione della condanna possa essere revocata quando il condannato commetta un ulteriorereato, entro limiti da stabilire.

Articolo 53.(Riabilitazione)

l. Prevedere che la riabilitazione:a) estingua gli effetti penali della condanna;b) sia concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siaaltrimenti estinta e non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere l'avvenutoreinserimento sociale, tenuto conto dell'indole del reato commesso;c) non sia concessa quando il condannato non abbia eliminato le conseguenze dannose del reato e nonabbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dallo stesso, salvo che non dimostri di essere stato odi essere, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiere;d) sia revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso entro tre anni dal provvedimento diriabilitazione;e) si applichi anche alle sentenze straniere di condanna, se riconosciute.

Titolo VISANZIONI CIVILI, CONFISCA E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Articolo 54.(Sanzioni civili)

1. Disciplinare gli effetti delle sanzioni civili da reato, riproducendo il contenuto del titolo VII delLibro I del codice penale nel testo vigente, con le seguenti modificazioni:a) prevedere che ogni reato obblighi alle restituzioni, a norma delle leggi civili;b) prevedere che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, anche perlesione di interessi legittimi, obblighi al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggicivili, debbano rispondere per il fatto del medesimo; prevedere che il danno non patrimoniale vengadeterminato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenzacagionata dal reato e della natura dolosa o colposa di questo;c) prevedere che, in caso di morte della persona offesa, il diritto al risarcimento si trasmetta ai prossimicongiunti e alla persona stabilmente convivente con la stessa, a norma delle leggi civili;d) prevedere che il risarcimento e le restituzioni possano essere richiesti da persone giuridiche, enti oassociazioni, nei soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto, economicamente valutabile, ed

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attinente alle funzioni o scopi previsti e da loro perseguiti;e) stabilire che, per reati di particolare natura o gravità, quando la persona offesa abbia rinunciatoall'azione civile ovvero non sia stata identificata, il giudice possa disporre il risarcimento e lerestituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando, anche parzialmente, lasomma dovuta; prevedere che, in tal caso, la somma sia destinata ad un fondo di solidarietà per levittime di reato;f) prevedere che il giudice, con la sentenza di condanna, disponga, ove oggettivamente esoggettivamente possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonriparabili mediante restituzione o risarcimento;g) prevedere e disciplinare, anche mediante rinvio alla legge civile, i presupposti dell'azionerevocatoria per atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dal colpevole prima della condanna.

Articolo 55.(Confisca)

1. Prevedere la seguente disciplina della confisca dello strumento di reato:a) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, seappartenenti a uno degli agenti, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delleparti;b) possibilità di non disporre la confisca qualora si tratti di cose di valore insignificante, ovveroqualora la misura risulti sproporzionatà alla gravità del fatto;c) possibilità di disporre la confisca di cui alla lettera a) su cose appartenenti a persona diversadall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;d) applicazione della confisca di cui alla lettera a) nei casi in cui il reato sia stato realizzato mediantecose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio diattività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti benisiano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per lamessa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza, sempreove ciò sia possibile.2. Prevedere la seguente disciplina della confisca del prodotto, prezzo, profitto di reato:a) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivatodirettamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essererestituiti al danneggiato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essererestituiti al danneggiato o non possano essere utilizzati a favore della persona offesa dal reato ovvero afini di utilità sociale, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di unreato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale oabbreviato;b) possibilità di eseguire sempre la confisca, totalmente o parzialmente, anche su altri beni di valoreequivalente a quello delle cose che costituiscano il prezzo o il prodotto o il profitto del reato, coneccezione per i beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona, estranea al reato, che ne abbiabeneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio.3. Prevedere la seguente disciplina della confisca delle cose intrinsecamente illecite:a) obbligatorietà della confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazionecostituiscano reato;b) possibilità di non disporre la confisca quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e lafabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazioneamministrativa.4. Adeguare la disciplina prevista dal codice penale agli obblighi imposti dalla decisione quadro

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 735

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2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005.5. Prevedere che con la sentenza di condanna venga disposto lo scioglimento delle società oassociazioni utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività penalmenteillecite e venga confiscato, totalmente o parzialmente, il patrimonio che eventualmente residui dallaliquidazione.6. Preveder che, ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, ocomunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, risultino come a lui appartenenti.7. Prevedere che, salvo il disposto del comma 3, lettera b), la confisca non pregiudichi i diritti di terziin buona fede.8. Prevedere che, nei casi di confisca penale disciplinati da norme particolari, si applichino ledisposizioni del presente articolo, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, e che in ognicaso si applichino le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.

Articolo 56.(Responsabilità degli enti)

1. Prevedere la responsabilità dell'ente per fatti di reato, recependo la disciplina attualmente previstadal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con gli adeguamenti che seguono:a) escludere la qualifica della responsabilità come «amministrativa»; escludere altresì ladenominazione delle sanzioni come «amministrative»;b) chiarire che rispondono del reato tutti gli enti, le società, le associazioni anche non riconosciute,nonché gli enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa; prevedere chesono esclusi lo Stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali, le autorità indipendenti e gli enti dipiccole dimensioni, salvo quelli aventi personalità giuridica;c) perfezionare l'adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chiarendo, inparticolare, che la persona giuridica risponda soltanto dei reati commessi oggettivamente nel suointeresse;d) stabilire che la responsabilità della persona giuridica si perfezioni solo se il reato sia stato resopossibile da una lacuna organizzativa ascrivibile alla stessa o dalla carenza di sorveglianza o controlloovvero sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali della stessa;e) estendere il novero dei reati per i quali la persona giuridica debba rispondere se commessi nel suooggettivo interesse, in particolare includendovi i reati in materia di sicurezza del lavoro e ambientale;f) prevedere l'applicazione nella specifica materia delle disposizioni del codice penale, in quantocompatibili, provvedendo ad ogni opportuno coordinamento anche con riferimento a misure diattenuazione o esclusione della sanzione in caso di condotte riparatorie.

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 735

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1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 735XVII Legislatura

Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penaleTitolo breve: riforma della parte generale del codice penale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)N. 99 (pom.)1 aprile 20142ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

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N. 275 (pom.)3 marzo 2016

Congiunzione diS.28, S.171,S.176, S.208,S.209, S.286,S.295, S.299,S.379, S.381,S.382, S.384,S.385, S.386,S.387, S.389,S.407, S.468,S.581, S.597,S.609, S.611,S.614, S.638,S.696, S.697,S.700, S.741,S.750, S.964,S.1008, S.1136,S.1177, S.1352,S.1456, S.1587,S.1681, S.1682,S.1683, S.1684,S.1725, S.1784,S.1785, S.1816,S.1834, S.1905,S.1914, S.1921,S.2032, S.2067,S.2108, S.2122,S.2131, S.2146,S.2147, S.2153,S.2155, S.2168

N. 276 (pom.)8 marzo 20162ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

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N. 277 (pom.)9 marzo 2016

Discussocongiuntamente:S.2067, S.2032,S.28, S.171,S.176, S.208,S.209, S.286,S.295, S.299,S.379, S.381,S.382, S.384,S.385, S.386,S.387, S.389,S.407, S.468,S.581, S.597,S.609, S.611,S.614, S.638,S.696, S.697,S.700, S.741,S.750, S.964,S.1008, S.1136,S.1177, S.1352,S.1456, S.1587,S.1681, S.1682,S.1683, S.1684,S.1725, S.1784,S.1785, S.1816,S.1834, S.1905,S.1914, S.1921,S.2108, S.2122,S.2131, S.2146,S.2147, S.2153,S.2155, S.2168Sulle modalità diesame dei ddl

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

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N. 278 (pom.)15 marzo 2016

Discussocongiuntamente:S.2067, S.2032,S.28, S.171,S.176, S.208,S.209, S.286,S.295, S.299,S.379, S.381,S.382, S.384,S.385, S.386,S.387, S.389,S.407, S.468,S.581, S.597,S.609, S.611,S.614, S.638,S.696, S.697,S.700, S.741,S.750, S.964,S.1008, S.1136,S.1177, S.1352,S.1456, S.1587,S.1681, S.1682,S.1683, S.1684,S.1725, S.1784,S.1785, S.1816,S.1834, S.1905,S.1914, S.1921,S.2108, S.2122,S.2131, S.2146,S.2147, S.2153,S.2155, S.2168

N. 281 (pom.)22 marzo 2016N. 282 (pom.)23 marzo 20162ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 68

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N. 283 (pom.)30 marzo 2016

Discussocongiuntamente:S.2067, S.2032,S.28, S.171,S.176, S.208,S.209, S.286,S.295, S.299,S.379, S.381,S.382, S.384,S.385, S.386,S.387, S.389,S.407, S.468,S.581, S.597,S.609, S.611,S.614, S.638,S.696, S.697,S.700, S.741,S.750, S.964,S.1008, S.1136,S.1177, S.1352,S.1456, S.1587,S.1681, S.1682,S.1683, S.1684,S.1725, S.1784,S.1785, S.1816,S.1834, S.1905,S.1914, S.1921,S.2108, S.2122,S.2131, S.2146,S.2147, S.2153,S.2155, S.2168(Sullo svolgimentodella discussionegenerale dei ddl n.2067 e connessi)

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

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N. 284 (pom.)31 marzo 2016

Discussocongiuntamente:S.2067, S.2032,S.28, S.171,S.176, S.208,S.209, S.286,S.295, S.299,S.379, S.381,S.382, S.384,S.385, S.386,S.387, S.389,S.407, S.468,S.581, S.597,S.609, S.611,S.614, S.638,S.696, S.697,S.700, S.741,S.750, S.964,S.1008, S.1136,S.1177, S.1352,S.1456, S.1587,S.1681, S.1682,S.1683, S.1684,S.1725, S.1784,S.1785, S.1816,S.1834, S.1905,S.1914, S.1921,S.2108, S.2122,S.2131, S.2146,S.2147, S.2153,S.2155, S.2168Disgiunzione delDDL.Disgiunzione diS.28, S.171,S.208, S.295,S.379, S.407,S.611, S.638,S.696, S.697,S.741, S.750,S.964, S.1136,S.1177, S.1352,S.1725, S.1784,S.1785, S.1816,S.1834, S.1914,S.2108, S.2122,S.2131, S.2146,S.2147, S.2153,S.2155, S.2168

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 70

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1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

Senato della Repubblica Pag. 71

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1.3.2.1. 2^ Commissione permanente

(Giustizia)

DDL S. 735 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

Senato della Repubblica Pag. 72

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1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 01/04/2014collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 201499ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio,crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonchè di apologia di crimini di genocidio e crimini diguerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014(Esame e rinvio) Il presidente PALMA ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento intitolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e deicomponenti della Commissione.Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenzaintegrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resadisponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. Occorre ora valutare seproseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materiaoggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti. Ha per primo la parola il senatore LUMIA (PD) il quale auspica che la Commissione dia provadi saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sededi esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame,nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutelacontro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

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Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchèl'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazionedi un testo che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico difronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico. Il senatore ALBERTINI (NCD) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare ildisegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare largacondivisione in Assemblea. Il senatore BARANI (GAL), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su unamateria che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzionenormativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebitelimitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica. Anche secondo la senatrice STEFANI (LN-Aut), la Commissione non dovrebbe tornare asoffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per latutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio,in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino. A giudizio del senatore FALANGA (FI-PdL XVII) il contesto in cui la Commissione giustiziapuò oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nelcorso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato inCommissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti cheaumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica chela Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo. Secondo la senatrice DE PIN (Misto-GAPp) insistere nella ricerca di una formulazionesoddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale delnegazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti. Il presidente PALMA, sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, proponeche la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione edella discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termineper le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti altesto del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A. Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1344) PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo416-ter del codice penale(Esame e rinvio)

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Il relatore LUMIA (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo,si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per ildelitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata lafruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata maiintrodotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politicomafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momentoall'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderàeffettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celereapprovazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portatanormativa dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamentocarcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della penainducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente PALMA propone che sifissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poivalutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sededeliberante. L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione deldisegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Cameradei deputati. Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e alcodice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa ocon altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera deideputati (734) CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene delreato di diffamazione (845) CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia didiffamazione (903) TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line (1067) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in

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materia di diffamazione- e della petizione n. 1091 ad essi attinenti(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio. Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposteemendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio). La relatrice FILIPPIN (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferiteall'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole a condizione che ilpresentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo che fa riferimento alla dimensionequantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del parifavorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 ilparere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona".Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la solaseconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione.Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione iviprevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro.L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa ratio, dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ovequest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizioneche sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere èaltresì favorevole sull'emendamento 1.32. Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice. Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 1.33. Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguentieccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera b).Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere èfavorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione. Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conformea quello espresso dalla relatrice. Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo chesull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il pareresarebbe favorevole. Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezionedell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione. Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sonocontrari. Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 4.0.4.

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SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 1052 E CONNESSI IN MATERIA DIOMOFOBIA E TRANSFOBIA, NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E NN.1070 E CONNESSI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA EINDULTO

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il presidente PALMA rileva che da molte settimane sono all'ordine del giorno della Commissione iprovvedimenti in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia (A.S. 1052, 391, 404 e 1089), idisegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119, 734, 845, 903 e 1067), nonchè i disegni dilegge aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (A.S. 1070, 315 e 374).Osserva che per ciascuno di tali procedimenti legislativi non sono ancora pervenuti i pareri dellaCommissione bilancio. Ciò precluderebbe, in linea di massima, di procedere alla votazione e allaconclusione dell'esame. Tuttavia chiede che i componenti della Commissione valutino l'opportunità diattendere ancora qualche giorno, per poi esaminare gli emendamenti, invitando i proponenti al ritirodelle proposte emendative che non abbiano natura ordinamentale o che comportino, anche ad unasommaria valutazione, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissioneattenderà poi un ulteriore intervallo di tempo prima di procedere al voto del mandato al relatore ariferire all'Assemblea, così da poter eventualmente recepire i pareri in seguito espressi dallaCommissione bilancio.Ritiene di poter procedere nel senso dianzi illustrato solo una volta acquisito il consenso unanime ditutti i Gruppi in Commissione; si farà carico, poi, di informarne il Presidente del Senato. Sull'andamento dei lavori prospettato dal presidente Palma conviene unanime la Commissione.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), relatore sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto,chiede al Presidente indicazioni su come procedere, dal momento che era stata in precedenza stabilitauna data per la predisposizione di un testo unificato, di comune accordo con la correlatrice, senatriceGinetti. Trascorso invano tale termine, chiede delucidazioni sulla sorte dei provvedimenti. La senatrice GINETTI (PD) ribadisce che la propria parte politica ha più volte manifestato unchiaro orientamento sul seguito dell'esame dei provvedimenti di clemenza; in proposito, ha già rilevato

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

come sia opportuno assumere decisioni sul punto, una volta che il Ministro della giustizia abbia reso lecomunicazioni in Commissione sulle linee guida del proprio Dicastero. Il presidente PALMA precisa che la senatrice Ginetti aveva già resa nota la richiesta di attendereche avessero luogo le comunicazioni del ministro Orlando in Commissione prima di proseguire conl'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto; osserva che tale richiesta apparecomprensibile e logica. Ribadisce, quindi, che il Ministro è stato invitato ad intervenire inCommissione ma che, ad oggi, non è pervenuta conferma circa la data in cui potrà renderecomunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero. Dopo brevi interventi dei senatori FALANGA (FI-PdL XVII) e BARANI (GAL) chestigmatizzano la ritrosia del Ministro a intervenire in Commissione nonostante l'invito rivoltogli, ha laparola il senatore LUMIA (PD) per rassicurare che il ministro Orlando interverrà quanto prima inCommissione e che il ritardo evidenziato dai colleghi è dovuto alla recente trasferta a Strasburgo di cuisi è avuto ampio risalto sui mezzi di stampa. Il sottosegretario FERRI fornisce a sua volta rassicurazioni sul fatto che il ministro Orlandointerverrà quanto prima in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo delDicastero.

Il senatore CASSON (PD) chiede che possa essere avviato l'esame in Commissione del disegno dilegge n. 735, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale. Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) auspica che in occasione delle comunicazioni del ministroOrlando in Commissione si possa affrontare lo stato di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari inmolte aree del Paese. In particolare rileva la situazione critica venutasi a determinare presso iltribunale di Nocera Inferiore il cui accresciuto bacino di utenza non può essere gestito se non siprovvede ad una opportuna integrazione delle risorse di personale. In proposito, la senatrice CAPACCHIONE (PD) rende noto che anche la situazione degli ufficigiudiziari presso il tribunale di Napoli nord-Aversa è di assoluta criticità. Pertanto, si riserva dievocare le dimensioni e la gravità di tale problema quando il ministro Orlando renderà comunicazionialla Commissione. Il presidente PALMA prende atto di quanto da ultimo osservato dai senatori Falanga eCapacchione e conferma che insisterà affinchè il Ministro intervenga quanto prima in Commissione.Da ultimo, rende noto che il 27 marzo è pervenuta in Commissione copia della Relazione illustrativasulla conduzione gestionale e strategica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Taledocumento, utile per fornire elementi di conoscenza, è a disposizione dei componenti della

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Commissione. Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 16,05.

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(Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)GIOVEDÌ 3 MARZO 2016

275ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento dellegaranzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario perl'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati (2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, inmateria di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera deideputati (28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materiadi valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni (176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, inmateria di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso perCassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia diriparazione per ingiusta detenzione (209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti inespiazione di pena

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(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguatacapienza dell'istituto di pena (295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione perl'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole delprocesso (299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto diconcessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione deitermini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia direlazioni affettive e familiari dei detenuti (382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 delmedesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire ilreinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezzapersonali detentive (386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento alservizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di unamisura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime disorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regoleordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso dellacredulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso dellabuona fede con intimidazione (468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allalegge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuantie dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia diconversione della pena dell'ergastolo (597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di primaaccoglienza ed alle comunità per i minorenni (609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materiadi ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis delcodice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazionedella persona offesa alle varie fasi del processo (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materiadi circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernentel'induzione al matrimonio mediante coercizione

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(696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena (697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo (700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione diuna circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto ilsessantacinquesimo anno di età (750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni odi edifici (964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame (1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli emisure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo allacompetenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile esull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonchémodifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hannocommesso reati nella minore età (1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamentosanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni inmateria di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente loscambio elettorale politico-mafioso (1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimentodelle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimentodelle pene per l'associazione mafiosa armata (1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale perl'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia dilegittima difesa (1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori inambito lavorativo (1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privatodomicilio (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure diprevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice diprocedura penale nonché ai cittadini stranieri (1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti dasentenze di riabilitazione penale (1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di

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pubblicità degli atti di indagine (1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, inmateria di concessione di licenze agli internati (2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesalegittima (2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materiadi punizioni corporali verso i minori (2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia diviolazione di domicilio (2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto aireati nel settore agroalimentare (2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materiadi rimborso delle spese di giudizio (2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittimadifesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccessodi temerarietà nell'esecuzione del reato(Esame congiunto e rinvio) Il Presidente D'ASCOLA avverte che l'esame dei disegni di legge in titolo avrà inizio con la relazionesul disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione dellacomplessiva portata delle previsioni del medesimo. Il PRESIDENTE comunica altresì che il senatoreCucca riferirà alla Commissione sui titoli II e III del citato disegno di legge n. 2067, mentre il senatoreCasson sui titoli I, IV e V dello stesso. Il correlatore CUCCA (PD) illustra i titoli II e III del disegno di legge n. 2067, approvato dall?altroramo del Parlamento, che si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli.Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed e? composto da tre Capi. Il Capo I (articolida 10 a 12) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delleindagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli da 13 a 20) riguarda i riti speciali,l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III(articoli da 21 a 25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.Il Titolo III (articoli da 26 a 28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ela normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.Il correlatore si sofferma quindi sul titolo II:L'articolo 10 reca norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato,distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. Ladisposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevedernel'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovoarticolo 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questadisposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentaledell'imputato e? tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato e?irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronunciasentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura disicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o e? stata erroneamente dichiarata, puòessere nuovamente esercitata l'azione penale.L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini

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preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene sull'articolo 104 del codice diprocedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, percircoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminariconcernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali e? competente il pubblicoministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo51, comma 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale); sull'articolo 335 del codice di procedurapenale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato delprocedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà esserepresentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere resepurché ciò non pregiudichi il segreto investigativo; sulla disciplina degli accertamenti tecnici nonripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima delconferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alleindagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidentenon e? effettivamente richiesto entro cinque giorni; sugli gli articoli 407 e 412 del codice di procedurapenale, per prevedere che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, ilpubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azionepenale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto allanotizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corted'appello; sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni iltermine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere laprosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre cheper i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso larichiesta di archiviazione concedendogli venti giorni per opporsi; sull'articolo 409 del codice diprocedura penale, per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentatoopposizione e pubblico ministero o procuratore generale insistano nel richiedere l'archiviazione stessa,nonché per abrogare la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione é ricorribile perCassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127,comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazioneprevista dal nuovo articolo 410-bis del codice di procedura penale; sulla disciplina della nullità delprovvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-bis, in base al quale ildecreto di archiviazione e? nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima dellascadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o primadella presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dallaconoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizionemonocratica; il tribunale, se il reclamo e? fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzionedegli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che haproposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche aquello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento e? poi modificato anchel'articolo 411 del codice di procedura penale; sull'articolo 415 del codice di procedura penale, perdisporre che il termine di sei mesi entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudiziodecorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.L?articolo 12 modifica l?articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari.L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione alParlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte pertipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligoinformativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze diriconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente,con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre cheal numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiustedetenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare

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l'articolo 421-bis del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integrazione delleindagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 del codice di procedura penale.L'articolo 14 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere(articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio,prevedendo che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello,anziché direttamente in Cassazione; la soppressione della disposizione che consente alla personaoffesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione; che la corted'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare e? il pubblico ministero, lacorte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolodibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevoleall'imputato; se, invece, ad appellare e? l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appellopronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso perCassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentatodall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c)dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestàriservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenerconto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena dinullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza diappello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.L'articolo 15 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviatoprevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indaginidifensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessantagiorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi,l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato inudienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la nonrilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione asollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato siasubordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possachiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere ilpatteggiamento. La disposizione modifica anche l'articolo 442 del codice di procedura penale,intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviatoriguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procedeper una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458 del codice di procedurapenale, coordinando la disciplina del giudizio abbreviato nella specifica ipotesi in cui sia stato richiestoil giudizio immediato, con le modifiche apportate in generale alla disciplina del giudizio abbreviatomedesimo.L'articolo 16 modifica l?articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errorimateriali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si devecorreggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nelcomputo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione delprovvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciareannullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codicedi procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero edell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentatosoltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto dicorrelazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena odelle misure di sicurezza applicate.L'articolo 17 interviene sull?articolo 493 del codice di procedura penale, relativo alle richieste di provein sede di dibattimento, prevedendo che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti

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oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove dicui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendonoprovare e chiedono l'ammissione delle prove.L'articolo 18, attraverso modifiche all?articolo 546 del codice di procedura penale, interviene inmateria di requisitidella sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anchel'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con specifico edespresso riguardo all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loroqualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di normaprocessuali.Gli articoli 19 e 20 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e penepecuniarie modificando l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassareda 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva; l'articolo 459 del codice di procedura penale,sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicareesclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguaglio è di 75 euro.Gli articoli da 21 a 25 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. Inparticolare, l'articolo 21, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni modifical'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere propostapersonalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione; sostituisce l'articolo 581 delcodice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a penad'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa oerronea valutazione; modifica l'articolo 591 del codice di procedura penale, relativo all'inammissibilitàdell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità(difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto ilprovvedimento non e? impugnabile; inosservanza delle modalità? di presentazione e spedizionedell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinunciaall'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento daimpugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice a quo, anche il giudice dell'impugnazionepuò comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame in ogni stato e grado del procedimento.L'articolo 22 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordatosui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All?uopo inserisce l'articolo 599-bis del codice diprocedura penale, che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o inparte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera diconsiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essereconcordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la penapecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti,ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma potrannoessere riproposte nel dibattimento. Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsicon i pubblici ministero del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare lavalutazione di tutti i pubblici ministero del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.Attraverso una modifica all?articolo 603 del codice di procedura penale, si prevede la rinnovazionedell'istruzione dibattimentale quando l'appello e? proposto dal pubblico ministero contro la sentenza diproscioglimento ed e? fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa.L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte diCassazione. In particolare, l'articolo interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale - che,nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazioneassume in camera di consiglio - prevedendo che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta dirimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una sommaeventualmente aumentata fino al doppio di quella già prevista dal vigente comma 6 dell'articolo 48, inragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione; modifica l'articolo 610 del codice

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di procedura penale, per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso, in particolare, precisandoche, quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso e assegna il ricorsoall'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare la causadi inammissibilità "con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso". Inoltre, quandol'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (inbase all'articolo 591, comma 1-bis, introdotto dal precedente articolo 21), alla dichiarazione diinammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può,sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento econtro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni diinammissibilità della Corte e? proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, darivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-bis del codice di procedura penale. L'articolo 23,inoltre, modifica l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che, se il giudiced'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione e? possibile solo per i vizidi cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte delgiudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentitaai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche,di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza); l'articolo 613 delcodice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente allapresentazione del ricorso per Cassazione; l'articolo 616 del codice di procedura penale, per quantoriguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, per prevedere che, in caso diinammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria già prevista dal vigente articolo 616 può essereaumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; l'articolo 618 del codicedi procedura penale, prevedendo l'obbligatoria rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi, quando unasezione della Corte ritenga di non condividere un principio di diritto già enunciato dalle Sezionimedesime. Si prevede inoltre che le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anched'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta; l'articolo620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedereall'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica chela Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quantoalla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice dimerito; l'articolo 625-bis del codice di procedura penale, in tema di ricorso straordinario per lacorrezione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, perprecisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione; dopo,saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro centottanta giorni dal deposito delprovvedimento.L'articolo 24 dispone l?abrogazione dell'articolo 625-ter del codice di procedura penale concernente larescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-bis, all'interno del Titolo IVrelativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello deciderein ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degliatti al giudice di primo grado.L'articolo 25 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annualesull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi diappello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appellodefiniti ai sensi del nuovo articolo 599-bis del codice di procedura penale, sul concordato anche conrinuncia ai motivi di appello.Per quando riguarda il Titolo III, l'articolo 26 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reatiambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambienteovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un

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pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e laRegione interessata - deve dare notizia dell'imputazione.L'articolo 27 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decretolegislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica e?inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie direato; la cui violazione costituisce illecito disciplinare.L'articolo 28 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale(articoli 45-bis, 134-bis e 146-bis), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento adistanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regolanei casi in cui la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (articolo 51, comma3- bis, del codice di procedura penale), in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alleudienze civili; nei casi in cui la persona è ammessa a misure di protezione.L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - puo? essere prevista dal giudice condecreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzionespeciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza puòessere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche disicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta latestimonianza di un recluso. L?articolo 28 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame undifferimento dell? entrata in vigore. Il presidente D'ASCOLA avverte che, nella prossima seduta della Commissione, il correlatore,senatore Casson, provvederà ad illustrare le restanti parti del disegno di legge n. 2067. I relatori,successivamente, integreranno le loro relazioni con riferimento agli altri disegni di legge in titolo.Quanto alla discussione generale, per una migliore organizzazione dei lavori, essa si svolgerà previaprenotazione degli iscritti a parlare i quali, entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo, dovranno farpervenire la propria iscrizione. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede quindi un chiarimento al correlatore, senatoreCucca, in ordine alla nuova disposizione sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibiledell'imputato. Il presidente D'ASCOLA, dopo aver richiamato l'articolo 70 del codice di procedura penale relativoalla disciplina generale degli accertamenti sulla capacità dell'imputato, avverte che il senatoreCaliendo potrà svolgere più approfonditamente il proprio intervento, su questi specifici aspetti dellamateria in esame, in occasione della discussione generale. Il correlatore CUCCA (PD) rileva comunque che le tematiche sottese al disposto di cui al nuovoarticolo 72-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067,saranno senz'altro oggetto di un adeguato approfondimento. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisionequadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membridell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio) Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra il provvedimento in titolo. Si tratta di uno schemadi decreto legislativo volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unioneeuropea in occasione di un nuovo procedimento penale.Lo schema di decreto legislativo in esame e? adottato in attuazione della legge di delegazione europeaper il 2014 (legge n. 114 del 2015).Lo schema si compone di 4 articoli.L'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l?attuazione nell'ordinamentointerno le disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008,relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea inoccasione di un nuovo procedimento penale.L?articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende "ogni Decisionedefinitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confrontidi una persona fisica in relazione a un reato".Peraltro la Decisione quadro 2009/315/GAI nel disciplinare la trasmissione delle informazioni estrattedal casellario giudiziario circoscrive l?ambito soggettivo di applicazione di tale meccanismo alle solepersone fisiche, prevedendo peraltro una possibile futura estensione dell?ambito di applicazione di talimeccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condannepronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto diinformazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti daicasellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazioneinerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condannaovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.Tra gli altri effetti penali della condanna, rilevanti ai fini di un nuovo giudizio, il relatore ricorda, atitolo esemplificativo: l?essere condizione ostativa alla concessione della sospensione condizionaledella pena (articolo 164 c.p.), o comportarne la revoca (articolo 168 c.p.); l?escludere l?estinzionedella pena, ai sensi dell?articolo 172 comma 7 c.p.; il comportare la revoca della non menzione(articolo 175 comma 3 c.p.). Ai sensi del comma 2 dell?articolo 3 le condanne hanno rilevanza ancheai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione dellapena. Infine il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la lororevoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relativeal procedimento di revisione.L?articolo 4 infine reca la clausola di invarianza finanziaria. All?attuazione del provvedimento e agliadempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.Il relatore ricorda poi che il provvedimento in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dallatabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impattodella regolamentazione. Infine fa brevi cenni del quadro normativo nazionale vigente e de jure

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IN SEDE REFERENTE

condendo. Ricorda infatti che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debbaessere riconosciuta attraverso laprocedura di riconoscimento (articoli 730 e seguenti del codice diprocedura penale) perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 delcodice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o della pertinente normativadell'Unione europea. Più nel dettaglio il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti dicui all'articolo 12 del codice penale consente che la sentenza di condanna o di proscioglimento -pronunciata all?estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato onei confronti di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato italiano - produca effetti giuridicinell'ordinamento italiano, per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, per dichiararel?abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere, per applicare una pena accessoria o unamisura di sicurezza, per gli effetti civili. A legislazione vigente quindi prima del riconoscimento lasentenza straniera non ha valore. Con lo schema di decreto in esame, invece, si dà rilievo, in occasionedi un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membridell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento, limitatamente agli effetti sopra indicati.Infine il relatore ricorda che lo schema di decreto legislativa in esame è strettamente connesso aglischemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI,sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governon. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione suicasellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263), che saranno esaminati dalla Commissione apartire dalla prossima settimana. Il senatore FALANGA (AL-A) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un raffronto fra ipresupposti per il riconoscimento delle sentenze di condanna nell'ordinamento italiano previsti dalloschema in esame e quelli previsti - in materia di diritto internazionale privato - per il riconoscimentodelle sentenze straniere dell'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 (che, tra l'altro, prevede il limitedell'ordine pubblico). Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delleintimidazioni ai danni degli amministratori locali(Esame e rinvio) Il relatore, senatore CUCCA (PD), illustra il provvedimento in titolo. Egli preliminarmente avverteche il disegno di legge in esame trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare diinchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la quale, costituitaall'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015.Il disegno di legge in titolo recepisce, per l'appunto, gli esiti dell'inchiesta prospettando alcunemodifiche normative in materia penale. Tali interventi correttivi, in linea con gli esiti dell'inchiesta,sono stati modulati a seconda della tipologia di intimidazione.

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Con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissionedi un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o piùamministratori locali, in ragione della evidente portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesionedella integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblicaamministrazione e alla personalità interna dello Stato) con l'articolo 1 del disegno di legge si proponeuna modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cuiall'articolo 338 del codice penale, volta ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela provenientidagli amministratori locali.Nel merito, oltre alla introduzione nella rubrica e al primo comma dell'articolo codicistico di unriferimento ai «singoli componenti» (del corpo politico, amministrativo o giudiziario), è stataevidenziata l'esigenza di inserire nella disposizione un nuovo comma dal seguente tenore: «alla stessapena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire ilrilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenutorilascio o adozione dello stesso». Intervenendo su tale articolo, si rendono peraltro applicabili ai fatti inesame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale il quale prevedeun aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da piùpersone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatricederivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Tutto ciò consentirebbe di utilizzare per granparte degli atti intimidatori, ed in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale delfenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena edittale (la reclusione da uno asette anni) che consentirebbe il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e a ogni altromezzo di prova.Si suggerisce poi, all'articolo 2 del disegno di legge, una modifica dell'articolo 380 del codice diprocedura penale finalizzata a prevedere l'inserimento dell'articolo 338 del codice penale - comemodificato - tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, ovvero quelli commessi in seguito all'adozione di unprovvedimento da parte di un amministratore locale, nel presupposto dell'inadeguatezzadell'aggravante generica di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale, l'articolo 3 del testo in esameprevede una nuova circostanza ad effetto speciale che preveda un aumento di pena qualora un certotipo di reati sia commesso contro un amministratore locale a causa dell'adempimento del mandato,delle funzioni o del servizio.Con riguardo infine alle ipotesi di atti intimidatori i cui destinatari non sono amministratori locali, maaspiranti tali, si è prospettato - con l'articolo 4 del testo in esame - un intervento di modificadell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delleleggi per la competizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), volto adestendere le sanzioni ivi previste (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni dilire) anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione dialtri alle competizioni elettorali amministrative. Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale auspica che la Commissione, nel corso del prosieguodell'esame, possa convenire su una richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di leggein titolo, al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione. Il presidente D'ASCOLA concorda con l'auspicio del senatore Lumia.Avverte che, anche per la discussione generale di questo disegno di legge, i senatori che intendonointervenire dovranno iscriversi a parlare entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MUSSINI (Misto) chiede che sia rimesso alla Commissione plenaria, in sede consultiva alfine di formulare osservazioni alla 6a Commissione permanente, l'Atto del Governo n. 256concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito aicontratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché modifiche eintegrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degliagenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.Tale Atto è stato deferito - come accennato - per l'esame di merito alla 6a Commissione permanente(finanze e Tesoro), che non ne ha ancora concluso l'esame. È opportuno secondo la richiedente che laCommissione giustizia esprima le proprie valutazioni su un atto che è molto rilevante alla luce degliultimi accadimenti relativi alle crisi delle banche. Il senatore BUCCARELLA (M5S) si associa a tale richiesta. La seduta termina alle ore 15,05.

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(Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.)

dell'08/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)MARTEDÌ 8 MARZO 2016

276ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento dellegaranzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario perl'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati (2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, inmateria di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera deideputati (28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materiadi valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni (176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, inmateria di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso perCassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di

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riparazione per ingiusta detenzione (209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti inespiazione di pena (286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguatacapienza dell'istituto di pena (295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione perl'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole delprocesso (299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto diconcessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione deitermini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia direlazioni affettive e familiari dei detenuti (382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 delmedesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire ilreinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezzapersonali detentive (386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento alservizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di unamisura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime disorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regoleordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso dellacredulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso dellabuona fede con intimidazione (468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allalegge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuantie dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia diconversione della pena dell'ergastolo (597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di primaaccoglienza ed alle comunità per i minorenni (609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materiadi ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis delcodice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazionedella persona offesa alle varie fasi del processo

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(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materiadi circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernentel'induzione al matrimonio mediante coercizione (696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena (697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo (700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione diuna circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto ilsessantacinquesimo anno di età (750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni odi edifici (964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame (1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli emisure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo allacompetenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile esull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonchémodifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hannocommesso reati nella minore età (1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamentosanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni inmateria di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente loscambio elettorale politico-mafioso (1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimentodelle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimentodelle pene per l'associazione mafiosa armata (1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale perl'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia dilegittima difesa (1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori inambito lavorativo (1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privatodomicilio (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure diprevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice diprocedura penale nonché ai cittadini stranieri

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(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti dasentenze di riabilitazione penale (1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e dipubblicità degli atti di indagine (1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, inmateria di concessione di licenze agli internati (2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesalegittima (2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materiadi punizioni corporali verso i minori (2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia diviolazione di domicilio (2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto aireati nel settore agroalimentare (2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materiadi rimborso delle spese di giudizio (2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittimadifesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccessodi temerarietà nell'esecuzione del reato(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo. Il presidente D'ASCOLA avverte che il correlatore Casson provvederà ad illustrare le parti dipropria competenza (Titoli I, IV e V) del disegno di legge n. 2067. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene quindi sull'ordine dei lavori; egli osserva che,comprendendo la necessità da parte della Presidenza di affidare la relazione a due correlatori per unamigliore organizzazione dei lavori alla luce dell'ampiezza dei temi oggetto del disegno di legge n.2067, ritiene che, per la medesima ragione, debba essere concesso ai singoli senatori la facoltà diintervenire in discussione generale per un tempo anche superiore ai venti minuti prescritti dalRegolamento (articolo 89). Il presidente D'ASCOLA ricorda che il Presidente ha la facoltà, a seconda delle circostanze, di dilatareil termine suddetto fino a sessanta minuti per un oratore per ciascun Gruppo parlamentare (articolo 89del Regolamento). Assicura comunque che il tempo per gli interventi in discussione sarà concesso, nelcaso di specie, in modo proporzionale alla necessità di adeguato approfondimento degli specifici temitrattati. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) ricorda che al disegno di legge n. 2067, approvato dallaCamera dei deputati, è stato congiunto il disegno di legge n. 2153, a sua prima firma e concernente lamodifica dell'articolo 530 del codice di procedura penale in ordine al rimborso delle spese di giudizio.Ritiene utile segnalare che il citato disegno di legge è stato sottoscritto da 176 senatori e dunque da unnumero superiore alla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Senato, una circostanza

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questa alla quale auspica sia dato adeguato rilievo nel corso dell'esame. Il presidente D'ASCOLA avverte che la sottoscrizione di un disegno di legge da parte di più senatorinon sottende una corsia preferenziale per l'esame del disegno di legge medesimo. Si tratta piuttosto difare chiarezza sul modus procedendi in ordine ai numerosi disegni di legge che sono stati connessi altesto approvato dalla Camera. Egli ritiene che una indicazione utile in tal senso possa essere suggeritadai relatori. Il senatore CASSON (PD) passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2067 per le parti di propriacompetenza. Si sofferma innanzi tutto sul Titolo V (articoli 34 e 35) che dispone in ordine allainvarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma. Si sofferma poi più ampiamente sui Titoli Ie IV del provvedimento che recano rilevanti modifiche sia al codice penale e al codice di procedurapenale.Il relatore passa all'illustrazione degli articoli che compongono il titolo I.L?articolo 1inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, il quale, con riguardo ai reatiperseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l?estinzione del reato,sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con lerestituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.L'articolo 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzionedel reato, di cui all?articolo 1 del disegno di legge, trovi applicazione anche con riguardo ai processi incorso alla data di entrata in vigore della legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando lecondotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado. L'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigoredella legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvederealle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delleconseguenze dannose del reato. Quindi il giudice ordina la sospensione del processo e fissa lasuccessiva udienza alla scadenza del termine stabilito.I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono un aggravamento di pene per una serie di reati.In particolare l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all?articolo416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Il reato in questione, che dopo lemodifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni,è sanzionato nel disegno di legge n. 2067 con la reclusione da sei a dieci anni.L?articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo,elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall?attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nelminimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1032 a 1500 euro). Ladisposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravatecontemplate dal terzo comma dell?articolo 624-bis del codice penale. Infine il disegno di leggeintroduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse daquelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l?individuazione dei correinel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furtodi cui all'articolo 625 (articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti oprevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultantedall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.L?articolo 5modifica l?articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca unaelencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusioneda uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadrosanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro1.500.L?articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all?articolo 628 del codice penale, elevando i limiti

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edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria(dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2065 a 2500 euro, nel massimo). Ladisposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravatecontemplate dal terzo comma dell?articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introducenella norma codicistica un ulteriore comma per il quale, se concorrono due o più delle circostanzeaggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61(aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro3.098.L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare ilcodice penale. Tra i principi e i criteri direttivi vi sono quelli di modificare il regime di procedibilità dialcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati controla persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto.La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte siaincapace per età o per infermità; riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolarerivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena emisure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salvele necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; intervenendo sul rigido modellodefinitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza; aidisturbi della personalità; prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo,determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; prevedendo, in casodi capacità ridotta, un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hannoridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi,l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;I commi 2 e 3 dell?articolo 7 delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, suiquali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dallatrasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativocoinvolgimento dell?attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell?Esecutivo aipareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitividelle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data dellanuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.Il comma 4, lettera a) dell?articolo 7 reca infine, ulteriori modifiche al codice penale. In particolare,intervenendo sull'articolo 610 (violenza privata) il disegno di legge prevede che il reato siaperseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilita? d'ufficio allefattispecie aggravate. Il reato è perseguibile d?ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o dipersona in stato di infermità o deficienza psichica. La lettera b) del comma interviene sul reato diminaccia di cui all?articolo 612 del codice penale, allargando le ipotesi di procedibilità d'ufficio ai casiin cui il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica ose ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.L'articolo 8, delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina delcasellario giudiziale, prevedendo che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce dellemodifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenutinella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali,perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Ilcomma 2 dell?articolo 8 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo,prevedendo il parere parlamentare.Infine, l'articolo 9 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dellaprocedura di cui all?articolo 7, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessariein seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 7e 8 del disegno di legge. A tal proposito il relatore avverte che la delega è alquanto generica e questaspecifica disposizione merita un adeguato approfondimento in sede di discussione generale.

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Per quanto riguarda il Titolo IV, l'articolo 29delega il Governo ad adottare decreti legislativi per lariforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi ecriteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decretilegislativi.Il successivo articolo 30individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale inmateria di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. In particolaresi prevedono disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefonichee telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraversoprescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni eche diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo,nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo specialeriguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle personeoccasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, edelle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Si prevede altresì una nuovafattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro chediffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefonichefraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione, escludendo la punibilitàquando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell?ambito di un procedimento amministrativo ogiudiziario o per l?esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Anche in questo caso ilrelatore ritiene necessario un adeguato approfondimento del contenuto della norma.I principi e i criteri direttivi prevedono poi la semplificazione delle condizioni per l'impiego delleintercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per ipiu? gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il relatore avverte che inquesto caso la delega è alquanto generica.Per quanto riguarda le impugnazioni si prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazionedi legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione edi acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblicoministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reatoo abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca unapena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il relatore avverte che anche in questo casodovrebbe essere meglio definito l'ambito di operatività della facoltà di proporre appello del pubblico.Si prevede inoltre la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimentoemesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste"o "l'imputato non lo ha commesso"; nonchè la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato elimiti di proponibilità dellos tesso.L'articolo 31 reca quindi una delega volta a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteridirettivi relativi alla delega ivi contenuta sono molto dettagliati. Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), con riferimento alla possibilità di svolgere audizioni sulprovvedimento testè illustrato, auspica che queste si concentrino sull'esigenza di approfondiresoprattutto i temi non adeguatamente trattati presso l'altro ramo del Parlamento.Avverte altresì di aver disposto l'acquisizione della documentazione relativa alle audizioni che hannoavuto luogo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Dopo brevi interventi dei relatori CASSON (PD) e CUCCA (PD), il presidente D'ASCOLA sottolineache spetta in primo luogo ai relatori indicare un modus procedendi, fra i diversi ipotizzabili, affinché laCommissione possa pronunciarsi in via definitiva sulle modalità di organizzazione dell'esame deidisegni di legge in titolo, fermo restando ovviamente il rispetto della cornice regolamentare.

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IN SEDE CONSULTIVA

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che ciascun disegno di legge connesso deve essereillustrato singolarmente al fine di poter poi giungere alla definizione di un testo base ovvero di un testounificato. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), riproponendo la questione del disegno di legge n. 2153 asua prima firma e sottoscritto da numerosi senatori, si associa alla richiesta del senatore Palma. La senatrice MUSSINI (Misto) ritiene che la congiunzione degli altri disegni di legge in titolo con iltesto del disegno di legge n. 2067 abbia senso solo se consente un esame effettivo e non formale deiprimi. Il senatore LUMIA (PD), paventando il rischio di ostruzionismo, rileva che la Commissione deveproseguire in modo celere il lavoro già svolto dalla Camera dei deputati nel rispetto del Regolamento. Il presidente D'ASCOLA fa presente che l'articolo 43 del Regolamento prevede che l'esposizionepreliminare prima della discussione generale sia solo eventuale. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) invece osserva che nei lavori della Commissione in questalegislatura sono sempre state svolte le relazioni illustrative su tutti i disegni di legge connessi. Il presidente D'ASCOLA ribadisce che l'esposizione preliminare dei disegni di legge connessi non ènecessaria, tanto che ricorda che - quando egli stesso era relatore dei disegni di legge in materia dianticorruzione (n. 19 e connessi) - non aveva illustrato tutti i disegni di legge connessi.Fa presente che, in ogni caso, gli appare prioritaria - nella prospettiva di una più funzionaleorganizzazione dell'esame - l'esigenza di un approfondimento sui contenuti dei disegni di leggeconnessi al disegno di legge n. 2067, approfondimento che spetta ovviamente innanzitutto ai relatori. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) fa presente che, nella seduta del 16 gennaio 2014, il relatoreD'Ascola procedette ad illustrare cinque disegni di legge connessi al disegno di legge n. 19. Il correlatore CASSON (PD) ritiene che possa essere fatta una scrematura dei disegni di leggeconnessi al disegno di legge n. 2067, in quanto ritiene che alcuni di essi possano più opportunamenteessere esaminati in altra sede. Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai

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contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche eintegrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplinadegli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto2010, n. 141 (n. 256)(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio) Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra il provvedimento in titolo che reca ledisposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive- MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l?obiettivo di garantire un elevato livello di protezione deiconsumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti daun?ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione delconsumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito deiconsumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quantoriguarda la distribuzione e l?erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito.Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gliintermediari.Le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari allaconclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione dicredito, l?obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia dirimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, lemorosità e i pignoramenti. L'articolo 1 dell' atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385.Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia ditrasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Creditoimmobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies.L?articolo 120-quinquies reca le definizioni, mutuate dall?articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini delnuovo Capo I-bis. In particolare il "consumatore" è il soggetto che agisce per scopi estranei all?attività"imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" eventualmente svolta dallo stesso soggetto.Per "contratto di credito" si intende il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegnaa concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altrafacilitazione finanziaria, allorché il credito sia garantito da un?ipoteca sul diritto di proprietà o su altrodiritto reale avente ad oggetto beni immobili residenziali ovvero il credito sia finalizzato all?acquisto oalla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1quale "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG".Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondole disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.L?articolo 120-sexies individua l?ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi aconcessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto adacquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.L?articolo 120-septies recepisce l?articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generalidi diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall?intermediario delcredito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore.Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione delconsumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardoai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.L?articolo 120-octies è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti

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essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.L?articolo 120-novies è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni dicarattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dalfinanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.L?articolo 120-decies, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighidi informazione relativi agli intermediari del credito.L?articolo 120-undecies stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditiziodel consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive diadempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.L?articolo 120-duodecies stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione delcredito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili.L?articolo 120-terdecies disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori eagli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito eall?intermediazione.L'articolo 120-quaterdecies disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che ilconsumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.L'articolo 120-quinquiesdecies, dando attuazione all?articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui ilconsumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertantoall?avvio di procedure esecutive. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contrattoin caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensidell?articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con iconsumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d?Italia può adottare disposizioni di attuazione delpresente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.Si vieta quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivantidall?inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causadell?inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenireespressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso diinadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto digaranzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l?estinzione del debito, fermorestando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore del bene è stimato, con una periziasuccessivamente all?inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo. Lanorma sembra essere volta a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore,senza dover fare necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali, al fine anche di ridurre ilrischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Talesemplificazione, nell?intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbecontribuire ad ampliare la disponibilità del credito da parte delle banche, migliorando inoltre lecondizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce peraltro nell?attuale dibattitorelativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisitipatrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito. La disposizione inesame - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanziareale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" - che la giurisprudenzaha ritenuto non violare il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile in cui - solo qualora ilcreditore diventasse proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie,subordinatamente ad un procedimento volto alla valutazione del valore del bene al momentodell'inadempimento che assicuri l'imparzialità della valutazione e fermo restando che il creditore dovràversare al debitore la differenza tra l?ammontare del credito e l?eventuale accertato maggior valore delbene quale risultante dalla stima (sul punto, ad una prima lettura, potrebbe forse ritenersi utile una piùesplicita formulazione del comma 3 in esame). Il relatore avverte che appare difficile comprendere acosa faccia riferimento il testo parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dalriferimento ai "proventi della vendita"potrebbe essere disciplinata separatamente e specificata nelle sue

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implicazioni.Il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanziaresidui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dallaconclusione della procedura esecutiva. Anche in questo caso andrebbe forse chiarito che questadisposizione si applica al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3. L'articolo 120-sexiesdecies attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito pressol'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliareresidenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.L'articolo 120-septiesdecies TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazionipagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e irequisiti di conoscenza e di competenza del personale. Si prevede che la Banca d?Italia dettidisposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate. L'articolo 120-octiesdecies concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazioneabbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altriprodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.L'articolo 120-noviesdecies, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano aicontratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizionicontrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (decorrenza delle valute ecalcolo degli interessi), 120-ter (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-quater(surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-sexies, comma 1 (rimborso anticipato).Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente aiconsumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previstodall'articolo 127-bis, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni ecomunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la lorotrasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito aiconsumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, di cui al capo II del Titolo VIdel decreto legislativo n. 385 del 1993.Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, che escludel'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro,prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobileresidenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.Il comma 4 modifica l'articolo 128-sexies del TUB, che definisce il mediatore creditizio come ilsoggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediarifinanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cuiall'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatoricreditizi.Il comma 6 inserisce all'articolo 128-octies del TUB il comma 1-bis, che conferisce al Ministrodell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Bancad'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause diincompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-sexies,comma 2-bis.Il comma 7 inserisce all'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ilcomma 3-bis, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia ilcompito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi direvoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per

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violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze daadottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione,sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento deiprocedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa lemodifiche di cui al precedente comma 7.Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzionipreviste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degliistituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzatefunzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti,pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-octies,120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse taliinosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttivee trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-undecies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies; infine condiziona l'applicazionedelle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo icriteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenzadelle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro duemesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-quatersexies della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-quater che demanda ad un appositoregolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazionerelative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titoloaccessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recantenorme di attuazione dell'articolo 128-sexies della citata direttiva, inserendo il comma 1-bis, in cui siprevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio. La senatrice MUSSINI (Misto) osserva che il provvedimento in esame merita un adeguatoapprofondimento e auspica che il relatore possa predisporre un parere che possa essere valutato ediscusso prima del voto finale. Interviene il senatore GIARRUSSO (M5S) il quale tiene a precisare, a nome del proprio Gruppo,che l'articolo 120-quinquiesdecies prevede la degiurisdizionalizzazione dello spossessamento dei beniimmobili a favore dei creditori, una scelta ingiustificabile, del tutto non condivisibile e gravementelesiva degli interessi dei cittadini italiani. Afferma pertanto che il Movimento 5 Stelle esprimerà unanetta contrarietà a tale disposizione Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,30.

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1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.276 (pom.) dell'08/03/2016

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1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

277ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito aicontratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche eintegrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplinadegli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto2010, n. 141 (n. 256)(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative concondizioni) Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Dopo che il presidente D'ASCOLA ha ricordato che la Commissione è stata chiamata a dare leosservazioni sul provvedimento in titolo alla Commissione finanze anche alla luce dell'interesse che loschema in esame ha suscitato - a fronte dei recenti fatti relativi alla crisi delle banche - avverte che itempi per l'espressione delle osservazioni sono molto stretti; la Commissione finanze esprimerà ilproprio parere nella seduta convocata oggi, a partire dalle ore 15, e pertanto la Commissione giustiziadovrà esprimersi entro tale ora Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi una proposta di osservazioni non ostativecon rilievi, pubblicata in allegato.

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In particolare rileva che la formulazione della disposizione di cui al nuovo articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in temadi valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisaformulazione della stessa. Inoltre suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore lapossibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-quinquiesdecies sia stipulatadopo la conclusione del contratto di credito. Ancora non si comprende a cosa faccia riferimento iltesto del citato comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies parlando di "restituzione", mentre la diversaipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata ad hoc, almenoper gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi. Pertanto ritiene che la Commissione di merito possa valutare l'opportunità che il citato articolo 120-quinquiesdecies sia riformulato stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto iltrasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momentodella conclusione del contratto di credito e non successivamente e che la stima dell'immobile oggettodella garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui alterzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile; esplicitando, sempre al comma 3 citato,che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggettodella garanzia reale e l'importo dovuto al debitore ed eliminando il riferimento alla restituzione delbene immobile oggetto della garanzia reale; esplicitando, ancora al comma 3, la disciplina delladiversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", e, infine prevedendo che ladisposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3. Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur condividendo i rilievi testèillustrati dal relatore, ritiene che il comma 3 del citato articolo 120-quinquiesdecies dello schema didecreto legislativo in esame debba prevedere anche una scansione temporale delle fasi proceduralientro le quali deve svolgersi la procedura in questione. Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che l'articolo 28 della direttiva n. 2014/17/UE, oggetto diattuazione, al paragrafo 4 reca una disposizione che non corrisponde alla norma di cui al comma 3dell'articolo 120-quinquiesdecies. In realtà la direttiva prevede che le parti contraenti di un creditopossano convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della venditadella garanzia reale sia sufficiente a rimborsare il credito. Il citato comma 3 invece fa riferimento, incaso di inadempimento del consumatore, alla restituzione o al trasferimento del bene immobile oggettodi garanzia reale e non già alla sola garanzia reale. Sotto questo profilo, a nome del proprio Gruppo,osserva che lo schema in esame è lesivo dei diritti dei consumatori. Per questo ed altri motivi ilMovimento 5 Stelle è nettamente contrario alla formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 120-quinquiedecies. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) osserva che il problema sollevato dal senatore Buccarelladeriva probabilmente da una traduzione poco fedele. Il senatore BUCCARELLA (M5S) insiste per una riformulazione aderente alla direttiva. La senatrice STEFANI (LN-Aut), dichiarando la netta contrarietà della Lega Nord al provvedimento inesame, mostra una serie di perplessità sull'attuazione del richiamato articolo 28 della direttiva2014/17/UE da parte dell'articolo 120-quinquiesdecies in ordine all'inadempimento del consumatore.Condivide le osservazioni critiche fatte dal senatore Buccarella sulla formulazione del testo cheprevede, nel caso di inadempimento del consumatore, il trasferimento del bene immobile oggetto digaranzia reale e non già il trasferimento della garanzia reale. Concorda poi sull'opportunità di

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specificare sotto il profilo della scansione temporale l'operatività del meccanismo previsto dal comma3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 1993, come introdotto dalloschema in esame. Rileva altresì che la norma non è affatto chiara sulla definizione dell'oggetto deldiritto del consumatore all'eccedenza. In conclusione conviene che il testo in esame sia sproporzionalmente vantaggioso per il creditore rispetto agli oneri del consumatore. Il senatore GIARRUSSO (M5S), ribadendo la netta contrarietà del proprio Gruppo al provvedimentoin esame e, in particolare, all'articolo 120-quinquiesdecies citato, rileva anche che emerge una forteincongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 e quella del comma 4 del medesimo articolo. Infattiil comma 3 prevede che il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale in caso diinadempimento comporta l'estinzione del debito, laddove il successivo comma 4 stabilisce che ove, aseguito di un inadempimento ed escussione della garanzia, residui un debito del consumatore ilrelativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Egliritiene quindi che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenti l'ennesimo atto di una incomprensibile politica di austerity laddove sarebbero necessarie soprattutto in questa fasestorica, politiche di sostegno e solidarietà a favore dei cittadini in difficoltà. Auspica, a nome delproprio Gruppo, che la disposizione sull'inadempimento del consumatore possa essere del tuttosoppressa. La senatrice MUSSINI (Misto) osserva che l'articolo 28 della direttiva non è stato tradotto affattofedelmente dall'articolo 120-quinquiesdecies; in particolare nell'attuazione della direttiva lo schema didecreto legislativo sembra aver frainteso la ratio perseguita dal legislatore comunitario, e cioèconsentire che il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa siasufficiente a rimborsare il credito. Inoltre concorda sulla evidente incongruità tra il comma 3dell'articolo 120-quinquiedecies e il successivo comma 4 che, come è già stato osservato, prevede lapossibilità che, a seguito dell'escussione della garanzia conseguente all'inadempimento, residui undebito del consumatore. Se così fosse la banca mutante potrebbe ottenere il trasferimento del beneimmobile del debitore e, nel contempo, conservare la possibilità di agire esecutivamente sul residuopatrimonio del debitore: l'unico vantaggio per il consumatore sarebbe costituito dalla moratoria di seimesi tra l'acquisizione dell'immobile da parte della banca e l'inizio di un'ulteriore esecuzione forzata.Una siffatta normativa interna non attribuirebbe dunque al consumatore l'effetto di una esdebitazionetotale che, invece, è collegato dal legislatore comunitario al pagamento solutorio eseguito mediante iltrasferimento del bene o dei proventi della sua vendita. L'oratrice ritiene dunque che il testo delloschema di decreto non corrisponde né al testo né alle finalità della direttiva, esplicitamente volta afavorire i consumatori e non ad attribuire agli istituti di credito un ulteriore strumento per ottenere ilrimborso dei finanziamenti erogati. Poichè l'acquisizione dei proventi della vendita del bene da partedella banca mutuante deve - conformemente alla direttiva - avere effetto estintivo del debito, unaesdebitazione parziale può verificarsi soltanto nell'ordinaria vendita giudiziaria disposta in sede diesecuzione forzata. Inoltre lo schema in esame non contempla affatto le procedure o misure intese aconsentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia. Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI interviene per precisare che il comma 4 si riferisce adipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente comma 3, in questo senso appare utile il rilievocontenuto nelle osservazioni del relatore che prevede, tra l'altro, che la disposizione di cui al comma 4si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3. Ciò premesso, la moratoria di sei mesi per ilpagamento del debito residuo assicura così ovviamente al consumatore una maggiore tutela rispettoalla normativa attualmente vigente. Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto) è intervenuta ancora una volta per ribadire che ilprovvedimento in esame recepisce in modo non corretto la direttiva n. 2014/17/UE sul punto in

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questione, prende la parola la senatrice GINETTI (PD), la quale, condividendo i rilievi fatti dalrelatore, osserva che lo schema di decreto, nelle linee generali, garantisce una maggiore tutela delconsumatore rispetto alle previsioni della direttiva n. 2014/17/UE che su vari aspetti demanda agliStati membri la determinazione del grado oggettivo di tutela da assicurare ai consumatori. Dal suopunto di vista, il Governo, sotto vari profili, ha inteso tutelare nel miglior modo possibile la partedebole del contratto di credito. In particolare, conviene con quanto rilevato dalla rappresentante delGoverno sul fatto che la previsione di una moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo incapo al consumatore costituisca una maggiore garanzia. Osserva tuttavia che potrebbe essere senz'altroutile inserire, tra i rilievi del relatore, che la procedura di cui all'articolo 120-quinquiesdecies si debbaapplicare ad ipotesi in cui il ritardo di pagamento avviene per un periodo di tempo superiore a quellogià previsto dall'articolo 40, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decretolegislativo n. 385 del 1993. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) accoglie ben volentieri questo rilievo. Dopo che il senatore GIARRUSSO (M5S) ha ribadito la propria contrarietà al provvedimento, ilsenatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che bisognerebbe tener contoanche della cadenza temporale delle rate, ovvero se esse siano mensili, semestrali o annuali. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva, in via generale, che la norma sull'inadempimento delconsumatore è scritta male nel provvedimento in esame.Anch'egli condivide le perplessità sulla incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 dellarichiamata disposizione e il successivo comma 4 della medesima. Inoltre egli osserva che appare pocochiara la formulazione relativa alla stima del bene immobile da parte del perito scelto di comuneaccordo in una fase successiva all'inadempimento. Il senatore LUMIA (PD) propone di sopprimere nel comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies leparole " del bene immobile oggetto" affinché la restituzione o il trasferimento siano riferiti solo allagaranzia reale o ai proventi della vendita del bene. Il senatore GIARRUSSO (M5S) concorda con questa proposta. Il SOTTOSEGRETARIO osserva che, laddove la direttiva fa riferimento alla restituzione del bene,potrebbe riferirsi anche ai contratti di leasing e non solo ai contratti di credito. Osserva poi che lapossibilità di affidare la stima di un bene immobile ad un terzo nominato dal giudice è già previstadall'articolo 1473 del codice civile. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) recepisce il rilievo suggerito dalla senatrice Ginetti, nelsenso di proporre che le disposizioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies siapplichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n.385 del 1993 si sia verificato almeno 18 volte. Ritiene poi di modificare ulteriormente lo schema diosservazioni da lui illustrato trasformando i rilievi in condizioni. Ritiene invece di non recepire ilsuggerimento avanzato dal senatore Lumia, rilevando che l'espunzione dal testo del riferimento al beneimmobile farebbe cadere l'impianto della norma. La senatrice MUSSINI (Misto) chiede che le osservazioni propongano di stabilire in modo esplicitoche le norme recate dall'emanando decreto legislativo siano applicabili solo ai contratti sottoscrittidopo la data di entrata in vigore dello stesso; di prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il

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SULLE MODALITA' DI ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI RECANTIMODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE EALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

valore dell'immobile oggetto della garanzia debba possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza,stabilendo a tale fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuito al Presidente del tribunaleterritorialmente competente. Inoltre si deve chiarire che l'esecuzione dell'accordo negozialedisciplinato dal comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies determina comunque l'estinzione del debitostesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita siainferiore all'ammontare del debito e che, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4dell'articolo 120-quinquiesdecies non è in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversaipotesi di ricorso alla procedura esecutiva giudiziale. Suggerisce, altresì, di prevedere che l'esecuzionedel negozio solutorio di cui all'articolo 120-quinquiesdecies non costituisca una procedura esecutivaattivabile dal creditore. Ancora occorre specificare che il finanziatore non potrà dover condizionarel'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3dell'articolo 120-quinquiesdecies. Auspica infine che si preveda che, in caso di stipula della clausolacontemplata dal comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di potervalutare la convenienza a stipulare tale clausola. Il RELATORE, pur apprezzando questi rilievi, ritiene di non poterli includere in quelli già illustrati edaccolti. Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, lo schema di osservazioni come modificato,pubblicato in allegato, è posto in votazione ed approvato.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene per un richiamo al Regolamento, in ordine alle modalitàdi svolgimento dell'esame dei disegni di legge n 2067 e connessi, con specifico riferimento a quantoavvenuto nella seduta di ieri. Al riguardo - dopo aver lamentato l'inesattezza delle modalità diresocontazione dell'ultimo degli interventi del presidente D'Ascola nella predetta seduta, dal momentoche le stesse non consentono di comprendere chiaramente la portata del suo successivo intervento direttifica di quanto dichiarato dal Presidente medesimo - il senatore Palma ritiene necessarioinnanzitutto rilevare come l'affermazione secondo la quale la relazione in Commissione ha carattereeventuale è contraddetta sia da una lettura sistematica dell'articolo 43 del Regolamento, sia soprattuttodalla prassi costante secondo la quale è stato applicato il disposto regolamentare in questione che, amemoria di tutti i presenti in Commissione, non ha mai visto mancare tale relazione. L'unico caso incui la relazione può non aver luogo è quello ben diverso - previsto dal combinato disposto dell'articolo43, comma 4, e dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento - in cui un disegno di legge vieneesaminato in Assemblea senza che ne sia stato concluso l'esame in Commissione.L'assurdità di una posizione diversa da quella da lui prospettata dovrebbe essere ben presente aicomponenti di maggioranza della Commissione, se solo gli stessi riflettessero su cosa sarebbeaccaduto se, ad esempio, la Presidenza della Commissione giustizia avesse ritenuto non necessario fartenere la relazione sul disegno di legge n. 2081, in tema di unioni civili, nella seduta del 12 ottobre

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2015, considerando, appunto, tale adempimento eventuale.Il senatore Palma sottolinea, altresì, come la necessità di una relazione su tutti i disegni di leggeconnessi discende logicamente dal fatto che solo in questo modo sarà possibile valutare la eventualedisgiunzione di alcuni di tali disegni di legge, l'opportunità della quale è già stata prospettata nel corsodel dibattito fin qui svoltosi e che appare un passaggio preliminare necessario al fine di ridefinirel'ambito in cui dovrà aver luogo la discussione generale.Da ultimo, il senatore Palma invita la maggioranza e il Governo a riflettere sul fatto che il testo deldisegno di legge n. 2067 ha una portata così ampia che immaginare che possa essere licenziato senzaun esame adeguato - che certo non può essere contenuto in tempi assurdamente ristretti - costituirebbeuna forzatura del tutto ingiustificabile, anche considerando che il suo Gruppo di appartenenza non hamai fatto ostruzionismo e non intende fare ostruzionismo su questo specifico disegno di legge - sulquale anzi è disposto a fornire un contributo costruttivo - sempreché, ovviamente, lo svolgimentodell'esame nel rispetto della cornice regolamentare renda possibile tutto ciò.E' in questo quadro che ribadisce la richiesta che si proceda alla relazione illustrativa su tutti i disegnidi legge congiunti, preannunciando fin da ora che, qualora ciò non avvenisse, porrebbe il problemadirettamente alla Presidenza del Senato chiedendo che dello stesso sia investita la Giunta delRegolamento. Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), nel ribadire la correttezza della posizione assuntadalla Presidenza circa il carattere eventuale dell'esposizione preliminare in Commissione - comeconfermato dal comma 1 dell'articolo 43 del Regolamento, ma anche dal comma 2 dell'articolo 41 (acui il precedente comma 1 dell'articolo 43 fa rinvio) - rileva che la Presidenza ha esclusivamentefornito alcune indicazioni, sottoponendole alla valutazione dei relatori, che ha ritenuto funzionali aduna migliore organizzazione dei lavori. In questo quadro fa presente che, nella seduta di martedìprossimo, i relatori svolgeranno la relazione su tutti i disegni di legge connessi e, in questa occasione,sottoporranno alla Commissione anche le loro valutazioni sull'opportunità di disgiungere alcuni deidisegni di legge posti all'ordine del giorno congiuntamente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, delRegolamento.La Presidenza ritiene tale soluzione quella preferibile, anche in quanto consente una valutazione incontradditorio con i componenti della Commissione circa l'opportunità della disgiunzione dei singolidisegni di legge, per i quali i relatori formuleranno una proposta in tal senso. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ringrazia il presidente D'Ascola circa le precisazioni fornite, pursottolineando che, se ci fosse stata maggiore attenzione da parte della Presidenza nella scelta deidisegni di legge da porre all'ordine del giorno congiuntamente, si sarebbero evitate le difficoltà emersenel dibattito odierno e nella seduta di ieri. Il presidente D'ASCOLA invita il senatore Palma ad evitare interventi polemici di caratterepersonalistico, in quanto certamente il tempo dei lavori della Commissione non può essere impegnatoin questo modo. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) giudica inaccettabile il richiamo alle polemiche di caratterepersonalistico del presidente D'Ascola, evidentemente volto solo a nascondere gli errori commessidalla Presidenza. Il presidente D'ASCOLA - dopo aver rilevato che, qualora errori fossero stati commessi, la Presidenzanon avrebbe difficoltà ad ammetterli - fa presente al senatore Palma che il dibattito sulla questione dalui sollevata deve ritenersi chiuso.

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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DELGOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,premesso che:lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul creditoipotecario 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, conl?obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti dicredito relativi a beni immobili (mutui ipotecari); lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13),della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criterigenerali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C.3540), all?articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici perl?esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea2014; considerato chela direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti daun?ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione delconsumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito deiconsumatori stessi;le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari allaconclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale ritiene opportuno cogliere l'occasione perrivolgere un invito affinché tutti contribuiscano ad una più efficiente organizzazione dei lavori dellaCommissione. In particolare, il senatore Caliendo giudica del tutto incomprensibile, e inappropriato, ilriferimento ad un possibile ostruzionismo, paventato dal senatore Lumia nella seduta di ieri,osservando che certo non contribuisce in alcun modo alla costruzione di un clima sereno inCommissione formulare un'accusa simile nei confronti di chi chiede, semplicemente, unapprofondimento adeguato di proposte di intervento legislativo, che abbracciano una varietà di temi diimpressionante ampiezza. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) ritiene condivisibile l'impostazione generale dei lavoriseguita dal presidente D'Ascola. La Presidenza, anche al fine di evitare ingiustificate esclusioni, nonpoteva che porre congiuntamente all'ordine del giorno tutti i disegni che, secondo un criterio formale edi portata generale, potevano considerarsi avere oggetto identico o strettamente connesso con quellodel disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati. A tale valutazione preliminareeffettuata dalla Presidenza si aggiungerà nel corso dell'esame, in esito alle relazioni e - comeevidenziato dalla Presidenza - di un contradditorio in Commissione, una valutazione di opportunitàdella Commissione medesima circa una più funzionale delimitazione dell'oggetto della discussione.Gli sembra che, da tutto ciò, le modalità di esame e la qualità del lavoro in Commissione non potrannoche trarre giovamento. La seduta termina alle ore 15,45.

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Page 115: DDL S. 735 - senato.it€¦ · Testo DDL 735 Senato della Repubblica Pag. 5. costituzionale sul quale incide la sanzione penale -- ne dovrebbe coerentemente conseguire il fatto che

credito, l?obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia dirimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, lemorosità e i pignoramenti; considerato chel'articolo 1 dell' atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unicobancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza dellecondizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare aiconsumatori), comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies; rilevato cheil nuovo articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazioneall?articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle ratedi rimborso del credito e si procede pertanto all?avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si siaverificato almeno sette volte (ai sensi dell?articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adottaprocedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Bancad?Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agliobblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore diimporre al consumatore oneri, derivanti dall?inadempimento, superiori a quelli necessari a compensarei costi sostenuti a causa dell?inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto dicredito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito osuccessivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento delbene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comportal?estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore dellagaranzia è stimato, con una perizia successivamente all?inadempimento, da parte di un perito sceltodalle parti di comune accordo;la disposizione di cui al citato articolo 120-quinquiesdecies - limitatamente all'ipotesi in cui prevede iltrasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesidel cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che lagiurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi ildisposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nellaquale si rinvenga: 1) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditoregarantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;2) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanziaall'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;3) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l?ammontare delcredito e l?eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La ratio deldivieto è stato variamento ricondotto alla tutela della par conditio creditorum, in quella del debitoreovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico; tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, chela formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-quinquiesdecies, pur aderente allalettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriorispecificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindiauspicabile una più chiara e precisa formulazione;suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui alcomma 3 del predetto articolo 120-quinquiesdecies sia stipulata dopo la conclusione del contratto di

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credito;non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai"proventi della vendita" andrebbe disciplinata ad hoc, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosialtrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurareimparzialità, rispetto della par conditio creditorum etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidatala vendita, le sue modalità etc.); per quanto di competenza, formula osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-quinquiesdecies sia riformulato:a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del beneimmobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione delcontratto di credito e non successivamente;b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata adun consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 delcodice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra ilvalore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto dellagaranzia reale;d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai"proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;e) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dalcomma 3. OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

256 La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,premesso che:lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul creditoipotecario 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, conl?obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti dicredito relativi a beni immobili (mutui ipotecari); lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13),della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criterigenerali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C.3540), all?articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici perl?esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea2014; considerato chela direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da

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un?ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione delconsumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito deiconsumatori stessi;le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari allaconclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione dicredito, l?obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia dirimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, lemorosità e i pignoramenti; considerato chel'articolo 1 dell' atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unicobancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza dellecondizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare aiconsumatori), comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies; rilevato cheil nuovo articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazioneall?articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle ratedi rimborso del credito e si procede pertanto all?avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si siaverificato almeno sette volte (ai sensi dell?articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adottaprocedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Bancad?Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agliobblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore diimporre al consumatore oneri, derivanti dall?inadempimento, superiori a quelli necessari a compensarei costi sostenuti a causa dell?inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto dicredito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito osuccessivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento delbene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comportal?estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore dellagaranzia è stimato, con una perizia successivamente all?inadempimento, da parte di un perito sceltodalle parti di comune accordo;la disposizione di cui al citato articolo 120-quinquiesdecies - limitatamente all'ipotesi in cui prevede iltrasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesidel cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che lagiurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi ildisposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nellaquale si rinvenga: 4) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditoregarantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;5) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanziaall'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;6) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l?ammontare delcredito e l?eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La ratio deldivieto è stato variamento ricondotto alla tutela della par conditio creditorum, in quella del debitoreovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico; tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, chela formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-quinquiesdecies, pur aderente alla

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lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriorispecificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindiauspicabile una più chiara e precisa formulazione;suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui alcomma 3 del predetto articolo 120-quinquiesdecies sia stipulata dopo la conclusione del contratto dicredito;non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai"proventi della vendita" andrebbe disciplinata ad hoc, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosialtrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurareimparzialità, rispetto della par conditio creditorum etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidatala vendita, le sue modalità etc.); per quanto di competenza, formula osservazioni non ostative con le seguenti condizioni:si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-quinquiesdecies sia riformulato:a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del beneimmobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione delcontratto di credito e non successivamente;b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata adun consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 delcodice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra ilvalore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto dellagaranzia reale;d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai"proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;e) prevedendo, al comma 3, che le disposizioni del medesimo comma 3 si applichino qualora ilritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si siaverificato per almeno diciotto volte;f) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dalcomma 3.

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(Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)MARTEDÌ 15 MARZO 2016

278ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 14,05.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2a E 3a RIUNITE Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede al presidente D'Ascola che il termine per lapresentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recanteratifica della Convenzione fatta aBruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedurapenale, esaminato congiuntamente con la 3a Commissione, possa essere differito da domani allaprossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare,anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delleminacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al qualeparteciperà anche il Ministro della giustizia. Il senatore CASSON (PD), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n.1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degliemendamenti richiesta dal senatore Caliendo. Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI,nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e,quindi, ad un più celere iter del citato disegno di legge. Il presidente D'ASCOLA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al

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IN SEDE REFERENTE

disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare larichiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso delPresidente della Commissione affari esteri.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, inmateria di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini diguerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvatodal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Esame e sospensione) La relatrice CAPACCHIONE (PD) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera deideputati al testo approvato dal Senato.In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo unico e sullasoppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penalenel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione conquella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica de qua è stata approvataa seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accentosulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per ilreato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologiaconcernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che èstato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso 3-bis, a seguito dell'approvazione di unemendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizionedell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini control'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto "dei fatti accertati con sentenza passata in giudicatopronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali esovranazionali dei quali l'Italia è membro". Dai lavori della Camera si evince che, con taleemendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudicenazionale circoscrivendo anche il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante.Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati daorganismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo larelatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione. Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

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(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento dellegaranzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario perl'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati (2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, inmateria di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera deideputati (28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materiadi valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni (176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, inmateria di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso perCassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia diriparazione per ingiusta detenzione (209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti inespiazione di pena (286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguatacapienza dell'istituto di pena (295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione perl'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole delprocesso (299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto diconcessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione deitermini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia direlazioni affettive e familiari dei detenuti (382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 delmedesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire ilreinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezzapersonali detentive (386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento alservizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di unamisura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime disorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regoleordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica

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(407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso dellacredulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso dellabuona fede con intimidazione (468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allalegge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuantie dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia diconversione della pena dell'ergastolo (597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di primaaccoglienza ed alle comunità per i minorenni (609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materiadi ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis delcodice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazionedella persona offesa alle varie fasi del processo (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materiadi circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernentel'induzione al matrimonio mediante coercizione (696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena (697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo (700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione diuna circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto ilsessantacinquesimo anno di età (750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni odi edifici (964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame (1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli emisure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo allacompetenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile esull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonchémodifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hannocommesso reati nella minore età (1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamentosanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni inmateria di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso

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(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente loscambio elettorale politico-mafioso (1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimentodelle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimentodelle pene per l'associazione mafiosa armata (1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale perl'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia dilegittima difesa (1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori inambito lavorativo (1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privatodomicilio (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure diprevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice diprocedura penale nonché ai cittadini stranieri (1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti dasentenze di riabilitazione penale (1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e dipubblicità degli atti di indagine (1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, inmateria di concessione di licenze agli internati (2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesalegittima (2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materiadi punizioni corporali verso i minori (2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia diviolazione di domicilio (2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto aireati nel settore agroalimentare (2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materiadi rimborso delle spese di giudizio (2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittimadifesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccessodi temerarietà nell'esecuzione del reato(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo. Il correlatore, senatore CASSON (PD) - avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermeràsuccessivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati -provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n.2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge

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possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale delcodice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penalee, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamentocarcerario.Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), ilquale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia,prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Ilprovvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteridirettivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda chel'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti ilnuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedereanche all?abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte neidecreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente lacentralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia deiprincipi e dei valori della Costituzione e dell?Unione europea che delle convenzioni internazionaliratificate dall?Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5)individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia dellalegge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV(articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia dipunibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene intema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di dirittopenitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato n.386 e n. 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzionedell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della penadell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo lapossibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni direclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversionedella pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (ErikaStefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tuttimodifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equaprotezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalitàsi propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-bis - concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazionedella proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 delcodice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento ildisegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) - inmateria di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale,introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente "nell'avere commesso il fattocontro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivantida sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizionecodicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative allapartecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggettoper le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre ilprovvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e dipolizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso dipatteggiamento, per i quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione.Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore

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si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanzaaggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis, quartocomma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazionela pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmentecontemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri),intervengono tutti - analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 - sulla disciplina del reatodi scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter codice penale. Più nel dettaglio ilprimo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadrosanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "dasette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o diqualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazionemafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, nonsolo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie cosìda escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzocomma dell'articolo 416-bis". L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penalea al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati daldelitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origineprotetta di cui all'articolo 517-quater del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnalal'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati allacommissione delle condotte previste dall'articolo 517-quater del codice penale, tra quelli dicompetenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari ealtri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Ilprovvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmentesanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato dimaltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatesi negliistituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione"correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello ealtri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica(dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-bis) e apportandovimodifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadrosanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato diomicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da unlato, e interdicendo il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni beneficipenitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilitàdel reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis codice penale ampliando l'area della procedibilitàd'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna CinziaBonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con lalegge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste daldecreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo ilprovvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato diomicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-ter). L'Atto Senato n.1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambitolavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusioneda sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compieatti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere lasalute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltread inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cuiall'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquandol'autore è armato sopprimendo l'avverbio"palesemente". L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 - apporta modifiche alla disciplina sostanzialee processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-bis del codice penale), prevedendo un

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aumento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio diequivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali operauna presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionalealla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta - appare opportuna una riflessione) e per iquali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando ilbeneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa delrisarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) - analogamente agli articoli 4 e 6 deldisegno di legge n. 2067 - interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendol'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto inabitazione e furto con strappo (articolo 624-bis del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629).L'Atto Senato n. 964 (Torrisi e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame.Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato(articolo 624-ter), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui ècommesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-ter, prevedendo perambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 delcodice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzionistabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'AttoSenato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codicepenale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro unapersona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età". L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da unlato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e,dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-bis, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione.In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177(Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-ter, una puntuale disciplinadella competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari inaltro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello ealtri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introducenel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-bis) recante una puntuale disciplinadell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, daesperire allorquando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquitàdel processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altridue provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sulprocedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza diarchiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte incui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consigliodall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914(Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914,riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 dellaXV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, alfine di assicurare un migliore contemperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblicainformazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vederetutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento,invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dalcomma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputatain un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermanol'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrisi) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito inmateria di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampiaappare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della

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riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione incaso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una appositaCommissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 inmateria di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilitàcivile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa nontenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n.208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro516.456,90. Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedurapenale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-bis del codice di procedura penale relativoall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una piùcompleta partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153(Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciaresentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese digiudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o dicolpa grave sul magistrato requirente. Infine, il correlatore CASSON (PD) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia didiritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerarioIn tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587(Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo cosìanche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere larealizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusipossano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano ilregime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni perogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte deipropri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalitàdiverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all?articolo 54dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull?articolo54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ognisemestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l?Atto Senato n. 379interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; ildisegno di legge n. 1008 prevede, invece, un?ulteriore modifica alla legge sull?ordinamentopenitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell?esecuzione dipena detentiva. Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessionedei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall?articolo4-bis dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarmesociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina extra ordinem, ma circoscrivendone(attraverso una rimodulazione) l?ambito di applicazione.Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madriprevedendo l?istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Ilsolo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale,codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine diassicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figliminori.

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Gli Atti Senato n. 209 (Torrisi) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione delreinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede appositesovvenzioni in favore degli ex detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale,culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento dellequalifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di talecompletamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempreal fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie dellainterdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. Lanatura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce olimita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così lapiena possibilità di un reinserimento nella società. L?Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamentocarcerario e all?esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli standardimposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo diposti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo dipermanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico etuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potràprocedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione delprovvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenutoche non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimentodella pena.L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovraffollamento ed elevare gli standard ditutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nelcontempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organicarevisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina inmateria di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia dimisure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altreforme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unicosull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora ilprovvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misureche comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; inmateria di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n.286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si procedaall'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, conprevisione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione delprocedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullospaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativialternativi al carcere.L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione,denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbiascontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anninel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazionecarceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degliistituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fragli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutturedetentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegatonelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti diautolesionismo.

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I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materiadi giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevedel'inserimento - delineandone le procedure di immissione - presso i centri di prima accoglienza e lecomunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'interventoapportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recanoun organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei"provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sulversante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato versouna sentenza di condanna.I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misuredi sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penalee in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personalidetentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personaledetentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime dilicenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati. Il relatore CUCCA (PD), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson,dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice diprocedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine adalcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere seil criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui qualiprocederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recanomodifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene chenumerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propriaragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni dilegge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto inordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe averluogo. Il senatore BUCCARELLA (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recantemodifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale - analogamente al disegno di legge n. 2153,di iniziativa del senatore Albertini - non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, oveassegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame. La senatrice STEFANI (LN-Aut) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma econcernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero dipersone minori o incapaci. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri perl'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo inCommissione. Il senatore LUMIA (PD) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenireall'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una

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sua eccessiva e disfunzionale dilatazione. Il presidente D'ASCOLA avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito laprassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamenteall'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensidell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamentedi disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere allacongiunzione di altri. La senatrice MUSSINI (Misto) evidenzia che - poiché il testo approvato dalla Camera contienenumerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata - limitare l'ambito delle congiunzionirisulta particolarmente difficile, se non impossibile. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto vengacircoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067. Intervengono poi la senatrice GINETTI (PD) e il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E,MPL)), che condividono la posizione del senatore Albertini. Il relatore CASSON (PD) e il relatore CUCCA (PD) avvertono quindi che la prossima settimanapotranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di leggeattualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circal'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto. Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, inmateria di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini diguerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvatodal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Ripresa dell'esame e rinvio) Riprende l'esame, dianzi sospeso. Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) dichiara aperta la discussione generale. Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) - dopo essersi dichiarato allibito per ilfatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamentestravolto dalla Camera dei deputati - sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altroramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la sceltadella Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati,con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti

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di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringerel'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Ilriferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto,generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questiorganismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele -formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lostesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità - si rischia di assistere al paradosso che ilnegazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravitàdi cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione diaffermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato diIsraele. La senatrice MUSSINI (Misto) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenzapassata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passoavanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-bis dell'articolo 3della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali esopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti icontorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicementeincomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la ratio ispiratrice del medesimo. Anche la senatrice GINETTI (PD) sottolinea l'ambiguità - se non la contraddittorietà - della nuovaformulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975,evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuatadall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio "pubblicamente" che il Senato aveva deciso diintrodurre nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine diqualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista. Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore LO GIUDICE (PD), il quale rileva che lascelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere a) e b) del comma 1dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecieaggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare lacommissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, dicui alle lettere a) e b) del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzareinvece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulterioreesigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera deideputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 delcodice penale, mentre, per quanto riguardo la nuova formulazione proposta dall'altro ramo delParlamento per il capoverso 3-bis dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654,andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare ilrispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia. La senatrice STEFANI (LN-Aut) - dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostratol'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (cometestimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giuntacomunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevanorichiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) - sottolinea come a questaesigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente lamodifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-bis del predetto articolo 3. Al riguardoevidenzia, in particolare, che l'espressione "tenendo conto dei fatti" è sostanzialmente indefinibile nella

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sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività edeterminatezza delle previsioni incriminatici. Il senatore LUMIA (PD) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputatipongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo contodel fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere inqualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito apprezzamento per il lavoro fatto dal Senato e ilconcreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale perun'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio "pubblicamente" in relazione al disposto delcomma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi allanuova formulazione proposta per il capoverso 3-bis che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3,sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dalSenato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazionefinale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire ilpresupposto per un rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosieventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante. Segue un ulteriore breve intervento del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuovaformulazione proposta per il capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specificoprofilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste daicommi 1 e 3 dello stesso articolo 3. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,05.

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(Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)MARTEDÌ 22 MARZO 2016

281ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore. La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisionequadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membridell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo concondizione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di parere non ostativo concondizione, pubblicata in allegato al resoconto. Osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo,volto al recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenticondanne in altri Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale,non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Sottotale profilo richiama la necessità di inserire all'articolo 3, comma 1, dello schema in esame, laprevisione che le precedenti condanne, per essere valutate ai fini indicati nel medesimo articolo 3, nonpossano essere contrastanti con i predetti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato,conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sulla base delle quali lanon contrarietà ai citati principi fondamentali costituisce la condizione minima essenziale per

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l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che l'articolo 8 del disegno di legge n. 2067,recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, già approvato dalla Camera deideputati e all'esame della Commissione, contiene un'ampia delega al Governo per la revisione delladisciplina del casellario giudiziale; potrebbe essere utile verificare se le disposizioni dell'atto delGoverno in esame non siano in contrasto con la delega citata. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) replica che la richiamata disposizione del disegno dilegge n. 2067 penale non contrasta con il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo che -ricorda - è volto all'attuazione di una decisione quadro dell'Unione europea. Ritiene opportuno nonfare menzione nel parere della norma di delega che ancora non risulta approvata dal Parlamento,mentre ben potrà tenersi conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione delladecisione quadro 2008/675/GAI al momento dell'esame e dell'approvazione del citato articolo 8. Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD), il sottosegretario MIGLIORE rileva cheil richiamato articolo 8 del disegno di legge n. 2067 contiene una delega molto ampia che, in lineagenerale, non sembra porsi in contrasto con le disposizioni di cui al provvedimento in titolo. Conviene,in ogni caso, sulla opportunità di non citare tale delega nel parere sull'atto del Governo in esame,ritenendo invece più appropriato semmai tenere conto delle indicazioni desumibili dal decretolegislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI nel momento in cui sarà esaminato ilcitato disegno di legge n. 2067 e, in particolare, l'articolo 8 del medesimo. Anche il senatore PALMA (FI-PdL XVII) concorda con l'orientamento espresso dal relatore e dalrappresentante del Governo. Ritiene infatti non opportuno far riferimento, nel parere che laCommissione sta per esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame, ad una norma che non èancora approvata e che sarà probabilmente oggetto di un ampio dibattito in sede di esame del disegnodi legge n. 2067. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) mantiene quindi la proposta di parere testé illustratache, previa verifica del prescritto numero legale, viene posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisionequadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membridi informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19della legge 9 luglio, 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo, cherecepisce la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenutodegli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, propone un parerenon ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

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SUI PROFILI PROBLEMATICI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DEGLI ATTI NORMATIVIDELL'UNIONE EUROPEA

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA, previa verifica del prescritto numerolegale, pone in votazione la proposta di parere che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisionequadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali(ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo.) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo. Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicato inallegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in esame volto a recepire la decisione quadro2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali. Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero legale, èposta in votazione e approvata.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che, in sede di esame degli atti del Governo direcepimento degli atti normativi dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe porre maggioreattenzione ai profili di compatibilità fra l'ordinamento italiano e quello di altri sistemi giuridicieuropei. Sottolinea al riguardo che, dal punto di vista processuale, in alcuni ordinamenti non sonopreviste le stesse garanzie che costituiscono, invece, capisaldi costituzionali nell'ordinamento italiano;si pensi, ad esempio, al fatto che in alcuni ordinamenti europei la fase istruttoria è affidata in modoesclusivo alle autorità di polizia. Sotto questo profilo occorre valutare se il recepimento delle normedell'Unione europea in alcune materie non comporti un depauperamento delle garanzie costituzionaliper i cittadini italiani. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), fermo restando che la cooperazione nel settorepenale è fondamentale ai fini del processo di integrazione europea, concorda, in linea di principio, con le considerazioni svolte dal senatore Palma. Il senatore LUMIA (PD) sottolinea che il processo di armonizzazione legislativa, avviato nella

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IN SEDE REFERENTE

materia penale in ambito europeo, costituisce un passaggio fondamentale verso una sempre maggioreintegrazione degli ordinamenti degli Stati dell'Unione. Il rappresentante del GOVERNO, pur ritenendo meritevoli di attenzione i profili sollevati dalsenatore Palma, evidenzia come, per restare ai casi oggi all'esame della Commissione, la condizioneposta nel parere reso sull'Atto del Governo n. 261, in ordine all'invalicabilità dei principi fondamentalidell'ordinamento giuridico dello Stato, costituisce una adeguata copertura costituzionale nelrecepimento dei provvedimenti normativi dell'Unione europea.

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento dellegaranzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario perl'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati (2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, inmateria di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera deideputati (28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materiadi valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni (176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, inmateria di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso perCassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia diriparazione per ingiusta detenzione (209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti inespiazione di pena (286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguatacapienza dell'istituto di pena (295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione perl'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole delprocesso (299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto diconcessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione deitermini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia direlazioni affettive e familiari dei detenuti

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(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 delmedesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire ilreinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezzapersonali detentive (386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento alservizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di unamisura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime disorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regoleordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso dellacredulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso dellabuona fede con intimidazione (468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allalegge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuantie dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia diconversione della pena dell'ergastolo (597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di primaaccoglienza ed alle comunità per i minorenni (609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materiadi ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis delcodice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazionedella persona offesa alle varie fasi del processo (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materiadi circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernentel'induzione al matrimonio mediante coercizione (696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena (697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo (700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione diuna circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto ilsessantacinquesimo anno di età (750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni odi edifici

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(964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame (1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli emisure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo allacompetenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile esull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonchémodifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hannocommesso reati nella minore età (1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamentosanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni inmateria di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente loscambio elettorale politico-mafioso (1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimentodelle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimentodelle pene per l'associazione mafiosa armata (1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale perl'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia dilegittima difesa (1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori inambito lavorativo (1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privatodomicilio (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure diprevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice diprocedura penale nonché ai cittadini stranieri (1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti dasentenze di riabilitazione penale (1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e dipubblicità degli atti di indagine (1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, inmateria di concessione di licenze agli internati (2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesalegittima (2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materiadi punizioni corporali verso i minori (2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia diviolazione di domicilio (2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto aireati nel settore agroalimentare

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(2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materiadi rimborso delle spese di giudizio (2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittimadifesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccessodi temerarietà nell'esecuzione del reato(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo. Il correlatore CASSON (PD), previo accordo con il correlatore Cucca, prospetta una possibileridefinizione dell'oggetto dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo; ipotizza infatti, in primoluogo, la disgiunzione dei disegni di legge che incidono in maniera sistematica ed organica sul codicepenale, o sul processo penale, con un'impostazione di fondo incompatibile con quella del disegno dilegge n. 2067. Ipotizza poi anche la disgiunzione per i disegni di legge che non riguardanodirettamente le materie oggetto del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera - ove questo rechiuna revisione organica della disciplina delle medesime - mentre, laddove il disegno di legge n. 2067effettua interventi puntuali, si potrebbero mantenere congiunti solo i disegni di legge che hanno adoggetto specificamente le disposizioni su cui interviene il citato disegno di legge. Dopo che il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine a casispecifici, il relatore CASSON (PD) fa presente che, al di là dei criteri generali, per la disgiunzione dialcuni disegni di legge la Commissione potrà ovviamente fare delle valutazioni specifiche. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) avverte, tuttavia, che non è irrilevante la connessione deidisegni di legge ai fini della presentazione e della successiva ammissibilità di emendamenti; non sipossono presentare infatti emendamenti relativi al contenuto di disegni di legge che risulteranno poidisgiunti dal disegno di legge n. 2067. Il senatore LUMIA (PD) ritiene invece che - ove dovessero essere disgiunti dei disegni di leggeche, almeno in parte, incidono sul contenuto dell'Atto Senato n. 2067, - ben potranno essere ammessiemendamenti dal contenuto analogo a previsioni di tali disegni di legge, laddove le stesse risultinocomunque ricomprese fra quelle oggetto del disegno di legge n. 2067. Il correlatore CUCCA (PD) prospetta, per altro verso, la possibilità che siano mantenutiall'ordine del giorno tutti i disegni di legge già connessi e che, una volta adottato come testo base ildisegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei Deputati, il contenuto degli altri disegni di leggeconnessi venga preso in esame, almeno in parte, sotto forma di emendamenti, sulla base dell'iniziativadei rispettivi presentatori. Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato. La seduta termina alle ore 14,55.

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 261

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sirecepisce nell?ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa allavalutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell?Unione in occasione di un nuovoprocedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del2015 (legge di delegazione europea 2014);considerato che la citata decisione quadro è volta garantire che siano prodotti effetti giuridiciequivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, consentendo perciò che, in occasione dell?apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Statomembro, si prenda in considerazione una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro,nella misura in cui, in base al diritto dell?altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuitealle precedenti condanne nazionali;rilevato che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba esserericonosciuta attraverso la procedura di riconoscimento di cui agli articoli 730 e seguenti del codice diprocedura penale, perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall?articolo 12 delcodice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o dalla pertinente normativadell??Unione europea, e che con lo schema di decreto in titolo si dà rilievo, in occasione di un nuovoprocedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri stati membri dell?Unioneeuropea, anche in assenza della suddetta procedura di riconoscimento;considerato, in particolare, l?articolo 3 dello schema in esame che disciplina la rilevanza delledecisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i qualiprocede l?autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell?ambito di procedure di assistenzagiudiziaria o di scambi di dati estratti da casellari giudiziali, sono valutate anche in assenza diriconoscimento, per ogni determinazione relativa alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva oun altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l?abitualità o la professionalità del reato ola tendenza a delinquere; considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è strettamente connesso agli schemi didecreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambiotra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e delladecisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellarigiudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263);valutato che il contenuto del provvedimento in titolo non contrasta con i principi e i criteri direttividella richiamata legge di delega (legge n. 114 del 2015);considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, leosservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea;ricordato che la copertura derivante dal rientrare un determinato provvedimento legislativo nell'ambitodi applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, può autorizzare specifiche deroghe a previsionianche di rango costituzionale, ma in nessun caso può consentire l'adozione di soluzioni incompatibilicon i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, principi (fra i quali rientranosenz'altro le garanzie costituzionali in tema di libertà personale) che costituiscono un limite che nonpuò essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruiscedi una specifica copertura costituzionale ? come la Corte costituzionale ha affermato sia in relazionealle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano appunto dellacopertura prevista dall?articolo 11 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 183 del 1973,n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei PattiLateranensi che usufruiscono anch?esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi

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dell?articolo 7 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1del 1977 e n. 18 del 1982) - rilevandosi infine come sempre la Corte costituzionale, con le sentenze n.1146 del 1988 e n. 134 del 2002, abbia ritenuto i predetti princ?pi supremi dell?ordinamentocostituzionale inderogabili anche da parte del legislatore costituente;tenuto conto, in particolare, che la non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridicodello Stato costituisce, nella specifica materia in esame, la condizione minima essenziale perl'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere (si vedano in talsenso, a titolo esemplificativo, gli articoli 705, 724, 734 e 737-bis del codice di procedura penale,nonché l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, recante disposizioni per conformare il diritto internoalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arrestoeuropeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea) e che la sussistenza ditale requisito risulta, a sua volta, necessaria, al fine di assicurare il rispetto del limite dei princ?pisupremi dell?ordinamento costituzionale sopra richiamato (si veda in particolare, nella giurisprudenzacitata in precedenza, Corte costituzionale n. 18 del 1982);esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che all'articolo 3 dello schema inesame, al comma 1, dopo le parole "in assenza di riconoscimento" siano inserite le altre "e purché noncontrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sirecepisce nell?ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativaall'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dalcasellario giudiziale in conformità con i principi della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n.114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);considerato che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo:l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisceil sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, cheattua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali dicondanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale;considerato che le decisioni quadro citate si basano tutte sull' articolo 22 della Convenzione europea dimutua assistenza in materia penale del 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961);rilevato che lo scopo della collaborazione è quello di conservare presso il casellario giudiziale dicittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere; a tal fine, nel 2012 è statoistituito il sistema ECRIS (European Criminal Records Information System), e cioè il sistemainformativo del casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari erende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri;considerato che la decisione quadro 2009/315/GAI chiede agli Stati membri di designare un'autoritàcentrale con il compito di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne;valutato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo individua nell?Ufficio centrale delcasellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero dellagiustizia, l?Autorità centrale competente che ha l?incarico di eseguire tutte le attività relative agliscambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni,considerato che, con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un piùefficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);

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valutato che il Capo III dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla normativavigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al testo unico sulcasellario giudiziale;non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decretolegislativo in titolo con i principi della legge di delega n. 114 del 2015,considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, leosservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europeaesprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO

N. 263

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sirecepisce nell?ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce ilsistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 delladecisione quadro 2009/2015/GAI;considerata la delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazioneeuropea 2014);rilevato che il provvedimento in titolo istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione suicasellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale,ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;valutato che la trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unioneeuropea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo;non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decretolegislativo con i principi della delega sopra richiamata, né in generale con il contesto normativonazionale di riferimento;considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, leosservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea,esprime parere non ostativo.

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1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

282ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, inmateria di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini diguerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvatodal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo. Il presidente D'ASCOLA fa presente che, secondo quanto emerso a seguito di contatti informali,risulterebbe confermato che la ragione dell'intervento della Camera dei deputati, soppressivo delcomma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, troverebbe la sua ragione nell'esigenza dievitare che una riduzione da cinque a tre anni del massimo edittale, previsto dal numero 1 del primocomma dell'articolo 414 del codice penale, comporti una riduzione della pena prevista dal quartocomma del medesimo articolo per i fatti di istigazione o apologia riguardanti i delitti di terrorismo ocrimini contro l'umanità. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato le proprie perplessità sul ricorso allostrumento dei "contatti informali" per ricostruire le ragioni delle decisioni assunte dall'altro ramo delParlamento, sottolinea come appaia del tutto irragionevole la scelta di definire la pena base per

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un'ipotesi di reato esclusivamente al fine di assicurare una pena adeguata in un'ipotesi aggravata,essendo del tutto evidente che esistono strumenti di tecnica legislativa diversi che potrebberoconsentire di assicurare quest'ultimo risultato senza determinare in modo sproporzionato il trattamentosanzionatorio dell'ipotesi base. Dopo brevi interventi del senatore LUMIA (PD) e del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), ilpresidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazionedegli emendamenti a mercoledì 6 aprile, alle ore 16. Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delleintimidazioni ai danni degli amministratori locali(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo. Dopo che il senatore CAPPELLETTI (M5S) ha dichiarato il consenso del proprio Gruppo diappartenenza a un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, nellostesso senso si esprime, in linea di massima, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI,ritenendo che una riassegnazione in sede deliberante sia coerente con l'esigenza di pervenire, quantoprima, all'approvazione di un testo che rappresenta il condiviso punto d'arrivo del lavoro di unaCommissione d'inchiesta istituita da questo ramo del Parlamento. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo a nome del proprio Gruppo, ritiene invecedi non potersi ancora esprimere su un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di leggein esame che, a suo avviso, merita ancora un ulteriore approfondimento, quantomeno in ordine adalcuni profili.Così, ad esempio, mentre ritiene condivisibile la formulazione di quello che diventerebbe il nuovosecondo comma dell'articolo 338 del codice penale, ha dubbi sull'effettiva utilità della modifica cheverrebbe apportata al primo comma del medesimo articolo, anche alla luce delle indicazioni desumibilidalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene poi non convincente la previsione della nuova ipotesi diarresto obbligatorio in flagranza introdotta dall'articolo 2 - in quanto la stessa determinerebbeun'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia stato commessodirettamente in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, permanendo in quest'ultimaipotesi la possibilità del solo arresto facoltativo in flagranza - mentre giudica, invece, opportuna laprevisione della nuova circostanza aggravante introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge. Dopo brevi ulteriori interventi del senatore LUMIA (PD), del senatore PALMA (FI-PdL XVII) e delrelatore CUCCA (PD), il seguito dell'esame è rinviato.

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(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento dellegaranzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario perl'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati (2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, inmateria di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera deideputati (28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materiadi valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni (176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, inmateria di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso perCassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia diriparazione per ingiusta detenzione (209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti inespiazione di pena (286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguatacapienza dell'istituto di pena (295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione perl'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole delprocesso (299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto diconcessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione deitermini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia direlazioni affettive e familiari dei detenuti (382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 delmedesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire ilreinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezzapersonali detentive (386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento alservizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di unamisura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"

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(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime disorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regoleordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso dellacredulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso dellabuona fede con intimidazione (468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allalegge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuantie dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia diconversione della pena dell'ergastolo (597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di primaaccoglienza ed alle comunità per i minorenni (609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materiadi ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis delcodice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazionedella persona offesa alle varie fasi del processo (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materiadi circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernentel'induzione al matrimonio mediante coercizione (696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena (697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo (700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione diuna circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto ilsessantacinquesimo anno di età (750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni odi edifici (964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame (1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli emisure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo allacompetenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile esull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonchémodifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hannocommesso reati nella minore età (1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamentosanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

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(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni inmateria di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente loscambio elettorale politico-mafioso (1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimentodelle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimentodelle pene per l'associazione mafiosa armata (1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale perl'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia dilegittima difesa (1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori inambito lavorativo (1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privatodomicilio (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure diprevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice diprocedura penale nonché ai cittadini stranieri (1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti dasentenze di riabilitazione penale (1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e dipubblicità degli atti di indagine (1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, inmateria di concessione di licenze agli internati (2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesalegittima (2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materiadi punizioni corporali verso i minori (2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia diviolazione di domicilio (2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto aireati nel settore agroalimentare (2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materiadi rimborso delle spese di giudizio (2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittimadifesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccessodi temerarietà nell'esecuzione del reato(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

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Dopo che la senatrice GINETTI (PD) ha preannunciato la prossima assegnazione alla Commissione diun disegno di legge di cui ella è prima firmataria, in tema di ordinamento penitenziario, del qualeauspica la congiunzione con i disegni di legge in titolo, il correlatore CUCCA (PD), anche a nome delcorrelatore Casson, richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle due possibilimodalità, prospettate nel corso della seduta di ieri, con cui procedere ulteriormente nell'esame deidisegni di legge medesimi. Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), rifacendosi alle considerazione da lui svolte nella seduta diieri, sottolinea che - fermo restando che spetta ai relatori decidere se proporre o meno la disgiunzionedi alcuni dei disegni di legge in titolo al fine di ridefinire l'oggetto dell'esame congiunto - le norme delRegolamento e la prassi interpretativa delle medesime sono chiare nel senso che l'areadell'ammissibilità degli emendamenti - da riferire al testo che sarà assunto come testo base dallaCommissione - coincide con l'oggetto di tutti i disegni di legge congiunti e non con l'oggetto del solotesto base. Al riguardo ribadisce che la sua parte politica non ha intenzione di fare alcun ostruzionismoin sede di esame dei disegni di legge attinenti alla riforma del processo penale, ma ciò ovviamentepresuppone un assoluto rispetto delle norme regolamentari e delle prassi applicative delle stesse. Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) sottolinea che, ove l'oggetto dell'esame congiuntorimanesse quello che risulta dalle congiunzioni attualmente poste all'ordine del giorno, ciòimplicherebbe il rischio concreto che alcune proposte - come in particolare quella oggetto del suodisegno di legge n. 2153, recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia dirimborso delle spese di giudizio - finirebbero per non poter avere il rilievo e l'approfondimento che,invece, sia l'ampio consenso registratosi sulle medesime - ricorda, sempre per rimanere al disegno dilegge n. 2153, che esso è stato firmato da più di centottanta senatori - sia la specifica portata, nelmerito, delle stesse imporrebbero come necessari. Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha condiviso la ricostruzione fatta dal senatorePalma della portata delle norme regolamentari in tema di ammissibilità degli emendamenti, lasenatrice MUSSINI (Misto) invita la Presidenza ad evitare che l'esame della riforma del processopenale, sia per le sue dimensioni contenutistiche sia per altre circostanze, assuma caratteri tali darendere sostanzialmente impossibile un esame e un pronunciamento reali della Commissione sullesingole proposte emendative. Il senatore LUMIA (PD) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia consentito di chiarire itermini delle questioni procedurali di fronte alle quali si trova la Commissione e che nella prossimaseduta, sulla base di una specifica proposta dei relatori, potrà essere risolta la questione di unapossibile ridefinizione in termini più circoscritti dell'oggetto dell'esame congiunto, così da procedereulteriormente nello stesso. Il presidente D'ASCOLA, dopo aver concordato con la ricostruzione della portata delle normeregolamentari e della prassi applicativa delle medesime in ordine all'ammissibilità degli emendamentiprospettata dal senatore Palma, fa proprie altresì le considerazioni svolte dal senatore Lumia, ritenendoanch'egli che, nella prossima seduta, sarà senza'altro possibile assumere una determinazione definitivasulla questione oggetto del dibattito incidentale svoltosi nelle ultime sedute. Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato. La seduta termina alle ore 15,25.

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1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016

283ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delleintimidazioni ai danni degli amministratori locali(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo. Il presidente D'ASCOLA ricorda che è ancora aperta la discussione generale e pertanto invita isenatori che abbiano intenzione di partecipare alla discussione ad intervenire nella seduta odierna. Peraltro verso, in ordine alla difficile applicabilità dell'articolo 338 del codice penale e ai rilievi fatti a taleriguardo dal senatore Caliendo nella precedente seduta, alla luce delle indicazioni della giurisprudenzadi legittimità, si sofferma su una recente sentenza della Corte di cassazione. In particolare ricorda chela seconda sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 5611 del 17 gennaio 2012, ha affermatoche il delitto di cui all'articolo 338 del codice penale è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbiaminacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie il sindaco), non in presenza dellostesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e la volontà dell'agente di minacciareattraverso il singolo componente l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività. Il relatore CUCCA (PD) quindi richiama l'attenzione sull'aumento dei casi di minacce edintimidazioni agli amministratori locali dall'inizio dell'anno 2016. In particolare ricorda che, nelleultime settimane, tutti i media hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando da

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nord a sud della penisola. Ricorda, altresì, che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tuttele misure di sicurezza possibili, e al Parlamento di esaminare e di approvare rapidamente la proposta dilegge in titolo, avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioniai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura. Auspica, pertanto, che laCommissione possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine didare una risposta concreta agli amministratori locali che, in questo momento, si sentono sotto assedio ealle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi. Il senatore LUMIA (PD) ribadisce ancora una volta l'importanza del provvedimento in titolo,chiedendo al Presidente D'Ascola che nella seduta odierna sia conclusa la discussione generale e siafissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinnova altresì la richiesta a che tutti iGruppi parlamentari presenti in Commissione convengano sull'opportunità di domandare allaPresidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante. Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che la formulazione di cuiall'articolo 3 del disegno di legge in esame sottende una norma che potrebbe essere fraintesa e risultarealquanto impopolare, poiché il nuovo articolo 339-bis del codice penale configura una circostanzaaggravante ad effetto speciale in caso di atti intimidatori, tra l'altro, anche ai danni di un componentedi un corpo politico. Il presidente D'ASCOLA, replicando alla richiesta del senatore Lumia in ordine allariassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda che non tutti i rappresentantidei Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono espressi a favore di tale riassegnazione. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 11 aprile, alle ore 12. Il senatore LUMIA (PD) osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbeessere più breve, alla luce della rilevanza e dell'attualità della materia in esame. Il presidente D'ASCOLA replica che il termine per la presentazione degli emendamenti aldisegno di legge in esame deve comunque essere successivo a quello relativo al disegno di legge inmateria di negazionismo (atto Senato n. 54-B), già fissato per il 6 aprile prossimo. Il senatore LUMIA (PD) non è d'accordo, in quanto la Commissione ha già convenuto sullemodifiche da apportare al disegno di legge n. 54-B, che pertanto occuperanno un tempo minimo dilavoro in capo ai componenti della Commissione medesima. Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) concorda con la decisione delpresidente D'Ascola di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge intitolo per una data successiva a quella già prevista per la presentazione degli emendamenti al disegnodi legge sul negazionismo. Resta quindi stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge intitolo è fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12. Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

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1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.283 (pom.) del 30/03/2016

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SULLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 ECONNESSI

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato diinquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati (984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente ilreato di depistaggio(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo. Il senatore LUMIA (PD) osserva che, con la modifica introdotta all'articolo 375 del codice penale,il disegno di legge n. 1627 introduce una nuova fattispecie delittuosa che prevede la punibilità dellacondotta volta dolosamente ad impedire e ad ostacolare un'indagine o un processo penale; si tratta diuna riforma ordinamentale che può avere riflessi non trascurabili e senz'altro condivisibile. Auspica,pertanto, che anche su questo disegno di legge la Commissione possa rapidamente concludere i lavori,eventualmente anche con una riassegnazione in sede deliberante, ove sul punto vi sia il consensonecessario. Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che le modificheapportate alla normativa vigente dal disegno di legge n. 1627 sembrano non essere molto innovative,in quanto, con l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice comune, vengano, in sostanza,soltanto definite con un termine legislativo nuovo delle fattispecie di reato già contemplatedall'ordinamento. Il senatore LO GIUDICE (PD) fa presente che il senatore Giovanardi è già intervenuto indiscussione generale. Il senatore LUMIA (PD) contesta la fondatezza dell'affermazione del senatore Giovanardi. Dopo che il presidente D'ASCOLA ha rilevato che la Presidenza, in caso di contestazioni, non può cheattenersi al disposto dell'articolo 86 del Regolamento, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

In ordine all'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale, ilpresidente D'Ascola ricorda che aveva invitato i componenti della Commissione ad iscriversi entrouna certa data per intervenire in discussione generale; entro la predetta data è pervenuta peraltro solol'iscrizione a parlare del senatore Caliendo. Avverte che, comunque, è sua intenzione destinare alladiscussione generale dei predetti disegni di legge quattro sedute della Commissione. Invita quindi i

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1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.283 (pom.) del 30/03/2016

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senatori che intendano intervenire in discussione generale ad iscriversi in tempo utile e, in ogni caso,entro la conclusione della prima delle sedute in questione. Il senatore LUMIA (PD) osserva che dedicare quattro sedute alla discussione generale dei predettidisegni di legge sul processo penale significa impegnare un gran numero di ore dell'attività dellaCommissione, quantunque la complessità della materia richieda un'attività istruttoria approfondita. Si svolge quindi un breve dibattito sulle modalità di svolgimento della discussione generale inquestione, al quale partecipano i senatori PAGLIARI (PD), GINETTI (PD) e MUSSINI (Misto). La seduta termina alle ore 15,50.

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1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)GIOVEDÌ 31 MARZO 2016

284ª Seduta

Presidenza del PresidenteD'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli. La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento dellegaranzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario perl'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati (2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, inmateria di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera deideputati (28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materiadi valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni ocomunicazioni (176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, inmateria di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso perCassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia diriparazione per ingiusta detenzione (209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti inespiazione di pena

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1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.284 (pom.) del 31/03/2016

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(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguatacapienza dell'istituto di pena (295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione perl'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole delprocesso (299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto diconcessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione deitermini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia direlazioni affettive e familiari dei detenuti (382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 delmedesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire ilreinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezzapersonali detentive (386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento alservizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di unamisura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime disorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regoleordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso dellacredulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso dellabuona fede con intimidazione (468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allalegge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuantie dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia diconversione della pena dell'ergastolo (597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di primaaccoglienza ed alle comunità per i minorenni (609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materiadi ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis delcodice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci (614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazionedella persona offesa alle varie fasi del processo (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materiadi circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernentel'induzione al matrimonio mediante coercizione

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(696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena (697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo (700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione diuna circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto ilsessantacinquesimo anno di età (750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni odi edifici (964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame (1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli emisure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo allacompetenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile esull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonchémodifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hannocommesso reati nella minore età (1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamentosanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni inmateria di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente loscambio elettorale politico-mafioso (1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimentodelle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimentodelle pene per l'associazione mafiosa armata (1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale perl'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia dilegittima difesa (1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori inambito lavorativo (1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privatodomicilio (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure diprevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice diprocedura penale nonché ai cittadini stranieri (1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti dasentenze di riabilitazione penale (1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di

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pubblicità degli atti di indagine (1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, inmateria di concessione di licenze agli internati (2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesalegittima (2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materiadi punizioni corporali verso i minori (2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia diviolazione di domicilio (2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto aireati nel settore agroalimentare (2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materiadi rimborso delle spese di giudizio (2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittimadifesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccessodi temerarietà nell'esecuzione del reato(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni nn. 28, 171, 208, 295, 379, 407, 611, 638,696, 697, 735, 741, 750, 964, 1136, 1177, 1352, 1725, 1784, 1785, 1816, 1834, 1914, 2108, 2122,2131, 2146, 2147, 2153, 2155 e 2168 e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo. Il correlatore CASSON (PD), rispetto ai disegni di legge in titolo, propone la disgiunzione dei seguentidisegni di legge: n. 28, n. 171, n. 208, n. 295, n. 379, n. 407, n. 611, n. 638, n. 696, n. 697, n. 735 e n.741, nel presupposto che i citati disegni di legge disciplinino materie non specificamente trattate daldisegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera ovvero riguardino modifiche di tipo generale esistemico del codice penale o del codice di procedura penale e, pertanto, non sussumibili nell'esamedel predetto testo approvato dalla Camera dei deputati. Il correlatore CUCCA (PD) elenca, a sua volta, i disegni di legge che propone di disgiungeredall'esame dei disegni di legge in titolo. Si tratta dei disegni di legge: n. 750, n. 964, n. 1136, n. 1177,n. 1352, n. 1725, n. 1784, n. 1785, n. 1816, n. 1834, n. 1914, n. 2108, n. 2122, n. 2131, n. 2146, n.2147, n. 2153, n. 2155 e n. 2168. Anche in questo caso le ragioni sono le medesime esposte inprecedenza dal correlatore Casson. Dopo una richiesta di delucidazione della senatrice STEFANI (LN-Aut), prende la parola il senatoreALBERTINI (AP (NCD-UDC)), il quale si dichiara soddisfatto per la disgiunzione del disegno dilegge n. 2153, a sua prima firma, che auspica possa essere esaminato rapidamente in Commissionecongiuntamente al disegno di legge n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, e di analogocontenuto. Auspica anche che, per l'esame di questi due disegni di legge, possa essere richiesta lariassegnazione in sede deliberante. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) mostra forti perplessità sulla proposta di disgiunzione deldisegno di legge n. 28, a firma dei senatori Zeller e Berger; ritiene infatti che il contenuto di tale

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disegno di legge sia strettamente connesso a quello del testo approvato dalla Camera dei deputati per ildisegno di legge n. 2067 e, pertanto, non ravvisa le ragioni della proposta di disgiunzione. Il correlatore CASSON (PD) precisa che il disegno di legge n. 28 propone un intervento di tiposistematico sul codice di procedura penale, con specifico riferimento alla disciplina della revisione aseguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di profili non riconducibili aitemi oggetto del disegno di legge n. 2067 citato e, pertanto, si è ritenuto di proporne la disgiunzione. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) quindi preannuncia che il suo Gruppo valuterà la possibilità dichiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 28, avvalendosi della proceduraprevista dagli articoli 53, comma 3, e 55, comma 5, del Regolamento. Il senatore FALANGA (AL-A) osserva che non ha avuto il tempo di esaminare attentamente icontenuti di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, né quello dei provvedimenti che si propone didisgiungere. Pertanto, ove si voti nella seduta odierna sulla proposta testé illustrata dai correlatori,preannuncia la propria astensione. Dopo che i correlatori CUCCA (PD) e CASSON (PD) fanno alcune precisazioni relative ai criteri cheli hanno guidati nella proposta di disgiunzione testé illustrata, la senatrice STEFANI (LN-Aut) chiededelucidazioni in ordine alla proposta di disgiunzione relativa al disegno di legge n. 2147, a sua primafirma. Poiché il disegno di legge citato incide anche sull'articolo 624-bis del codice penale su cuiinterviene anche l'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati,l'oratrice non comprende le ragioni della proposta di disgiunzione. Il correlatore CASSON (PD) fa presente che, ferma restando la proponibilità di emendamenti relativiall'articolo 624-bis del codice penale, la restante parte del disegno di legge n. 2147 incide su aspettiestranei al testo del disegno di legge n. 2067. Non essendoci altri interventi, il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà alla votazione dellaproposta di disgiunzione come illustrata dai relatori. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara di nonpartecipare al voto, in quanto sono stati adottati dei criteri non convincenti per la disgiunzione dinumerosi disegni di legge, con la conseguenza di limitare l'esame esclusivamente ai disegni di leggeaventi oggetto identico a quello del disegno di legge n. 2067 escludendo - in violazione dell'articolo 51del Regolamento - i disegni di legge aventi oggetto strettamente connesso. La proposta di disgiunzione dei correlatori viene quindi messa in votazione e risulta approvata. Il presidente D'ASCOLA avverte che la prossima settimana avranno inizio le sedute dedicate alladiscussione generale. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

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(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato diinquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati (984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente ilreato di depistaggio(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) interviene per precisare che il disegnodi legge n. 1627 configura un reato comune che prevede un'aggravante qualora sia commesso da unpubblico ufficiale. A tale riguardo, egli aveva già mostrato forti perplessità, che ribadisce ancora unavolta, manifestando inoltre il suo disappunto per essere stato contestato nella seduta di ieri per unintervento volto solo a contribuire ad un approfondimento della materia. Dopo che il presidente D'ASCOLA ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore CASSON(PD) interviene in replica osservando che il disegno di legge n. 1627 non si pone in contrasto con il connesso disegno di legge, n. 984, a firma del senatore Lo Giudice. Preannunciando la sua intenzionedi integrare quindi il contenuto di quest'ultimo nel primo, con una proposta emendativa, propone diadottare come testo base il disegno di legge n. 1627. La Commissione conviene. Quindi il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno dilegge n. 1627, assunto come testo base, per martedì 12 aprile alle ore 16. Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato. La seduta termina alle ore 15,05.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.


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