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Decisione 13 aprile 1962, n. 191; Pres. A. De Marco P., Est. Leone; Fatta (Avv. Virga) c....

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Decisione 13 aprile 1962, n. 191; Pres. A. De Marco P., Est. Leone; Fatta (Avv. Virga) c. Assessorato reg. per la bonifica, foreste, ecc. (Avv. dello Stato Mazzei) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 245/246-247/248 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150568 . Accessed: 28/06/2014 12:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 12:12:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Decisione 13 aprile 1962, n. 191; Pres. A. De Marco P., Est. Leone; Fatta (Avv. Virga) c.Assessorato reg. per la bonifica, foreste, ecc. (Avv. dello Stato Mazzei)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 245/246-247/248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150568 .

Accessed: 28/06/2014 12:12

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Egli, quindi, rispetto al procedimento di scelta del ge store, il cui atto conclusivo ha impugnato, si pone come un quisque de populo, il cui generico interesse diffuso alia

legittimitä dell'azione amministrativa non abilita, com'e

giurispru.den.za fermissima, a ricorrere in questa sede. No yarrebbe obiettare che un interesse qualificato potrebbe derivargli dalla quality di ideatore del giuoco (donde la necessity di accettarla incidenter tantum), poichõ il citato decreto legisl. 14 aprile 1948 n. 496, ed il relativo regola mento (decreto pres. 18 aprile 1951 n. 581) non conferiscono all'ideatore del giuoco una posizione giuridicamente rile

vante ai fini dell'attribuzione dell'incarico di gestore. .» Per le esposte ragioni, il ricorso, sia per la parte diretta

contro il primo sia per quella diretta contro il secondo prov vedimento, dev'essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi, ecc.

C0NS1GLI0 Dl GIÜSTIZIA AMMINISTRAT1VA PER LA REGIONE SICILIANA.

Decisione 11 luglio 1962, n. 281; Pres. A. De Marco P., Est. Sanfrancesco ; Orfanotrofio La oasa delle fanoiulle M. Bufoli di Belpasso (Aw. Sampognaro, Torrisi) c. Assessorato reg. per l'agricoltura e Vitaliti.

Corte costituzionale — Dichiarazione d'incostitu zioiialitä di legge — Effctti sul ricorso giurisdi zionale (Costituzione della Repubblica, art. 136).

La sopravvenuta dichiarazione d'incosliluzionalita della legge, sulla base della quale era stato emanato Vatto ammi nistrativo impugnato con ricorso giurisdizionale, giusti fica V acooglimento del ricorso e 1'annullamento dell'atto. (1)

II Consiglio, eoc. — Con il ricorso proposto l'Orfano trofio « La Casa delle fanciulle M. Bufoli» di Belpasso ha

impugnato il deoreto assessoriale n. 17630 pubblica Am ministrazione del 9 dicembre 1960. con il quale sono stati dichiarati convenientemente utilizzabili i terreni di

proprietä, dell'Orfanotrofio sito in Agro di Belpasso per

complessive 80.300.80,97, e ciõ in applicazione dell'art. 1

della legge regionale 13 settembre 1956 n. 46 riguardante l'applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pub blici.

Con il primo motivo di ricorso si e dedotta la illegittimitä costituzionale della legge n. 46 perche contrastante con la

Costituzione della Bepubblica, e si e chiesto clie questo

Consiglio rimetta con ordinanza alia Corte costituzionale il ricorso stesso perchö decida se la legge regionale 13 set tembre 1956 n. 46 in tutte le sue norme ed in subordine, limitatamente all'art. 1, appare viziata da illegittimitä costituzionale.

Senonche nelle more del presente ricorso, la Corte

costituzionale con sentenza n. 49 dell'll luglio 1961 (Foro it., 1961, I, 1570) ha affermato che la legge 13 settembre 1956 n. 46 della Regione siciliana, riguardante l'applica zione della riforma fondiaria ai terreni degli enti pubblici, in relazione all'art. 14, 1° comma, lett. a), dello Statuto

speciale per la Sicilia ed in riferimento agli art. 3, 5, 44

della Costituzione, e incostituzionale. In conseguenza di tale dichiarazione di incostituzio

nalitä che investe l'intera legge, il provvedimento impu gnato deve ritenersi illegittimo e il ricorso deve essere accolto.

Poiche le parti concordemente con le memorie depositate hanno chiesto che vengano dichiarate compensate le spese del giudizio, il Consiglio provvede in conformitä.

Per questi motivi, ecc.

(1) Con questa decisione ed alfcre due (nn. 279 e 280) di

pari data, il Consiglio muta l'orientamento giurisprudenziale, da ultimo instaurato con le decisioni nn. 10 (Democrazia e di

ritto, 1962, 102, con nota critica di Andrioli), 11 e 19 (retro, 150, con nota di riehiami) del 19 gennaio 1962.

CONSIGLIO DI GIÜSTIZIA AMMINISTRAT1VA PER LA RLGIONE SIGILIANA.

Decisions 13 aprile 1962, n. 191 ; Pres. A. De Mabco P., Est. Leone ; Patta (Aw, Vikga) c. Assessorato reg. per la bonifica, foreste, ecc. (Aw. dello Stato Mazzei).

Foreste — Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani — Occupazione temporanea dei terreni vineolati — Titolo (E. d. 30 dicembre 1923 n. 3267, riordinamento e riforma della legislazione in materia di bosclii e di terreni montani, art. 50 ; r. d. 16 maggio 1926 n. 1126, regolamento per l'applicazione del r. d. 30 dicembre 1923 n. 3267, art. 63).

L'elenco dei terreni sottoposti a vincolo idraulico-forestale, divenuto esecutivo, costituisce a favore dell'Amministra zione titolo per Voccupazione temporanea dei terreni mede

simi, necessaria per procedere alia progettata sistemazione, senza uopo di provvedimento prefettizio. (1)

II Consiglio, ecc. — (Omissis). Le rioorrenti negli altri

due motivi di gravame, in relazione alia seconda statui zione contenuta nel decreto impugnato, lamentano l'ec

cesso di potere e la violazione degli art. 50 r. decreto 30

dicembre 1923 n. 3267, e 73 della legge sulla espropria zione ; considerando ebe, essendo decorso il biennio di oc

cupazione ex art. 73 legge sulla espropriazione, l'Assesso

rato, per acquisire il possesso delle terre ex art, 50 legge 1923, avrebbe dovuto promuovere un nuovo prov vedimento

ablativo da parte del Prefetto.

Ma neppure quest'altra lagnanza trova conforto nelle

norme dalle ricorrenti invocate. Non la sorregge neppure la legge 25 luglio 1952 n. 991, dalla difesa delle ricorrenti

pure invocata in sede di discussione. La legge, per il con

seguimento degli scopi di interesse pubblico in materia

di sistemazione idraulico-forestale, offre alia pubblica Ammi

nistrazione una alternativa: l'espropriazione delle terre

di proprietä privata, o la occupazione temporanea. L'Am

ministrazione, se si determina per l'acquisizione delle

terre al demanio, deve crearsi il formale titolo di trasfe

rimento della proprietä. Sovviene allora la norma delFart. Ill del ripetuto r.

decreto del 1923, il quale dispone che, non raggiungendosi l'accordo eon i privati proprietari per la stipula del con

tratto di compravendita, l'Amministrazione deve ricor

rere alia espropriazione, ebe va attuata con le forme dettate

dalla legge del 1865.

La legge n. 991 del 1952 ribadisce, all'art. 7, cbe « Per

quanto riguarda il procedimento, la espropriazione 6 rego lata dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive mo

dificazioni». Per la precaria occupazione delle terre da sistemare,

invece, l'ordinamento non impone le forme dettate per la

occupazione di urgenza dall'art. 71 e seguenti legge sulla

espropriazione. L'art. 50 della legge del 1923 prevede una particolare

forma di spossessamento della propriety privata nell' in

teresse pubblico, a cui si perviene attraverso la particolare

procedura disciplinata agli art. 43 e seguenti, la quale culmina nel provvedimento di approvazione degli elencbi

delle terre, necessarie per la progettata sistemazione idrau

lico-forestale ; provvedimento cbe concreta il titolo giu ridico costitutivo del vincolo.

Costituito giuridicamente il vincolo, i proprietari, di

spone espressamente l'art. 47 della legge : « . . . non po tranno opporsi alia esecuzione dell'opera di sistemazione ».

E se per questa sistemazione e necessaria la totale sospen sione del godimento delle terre da parte dei proprietari,

(1) Sulla duality dei due poteri deH'Amministrazione (l'uno

d'espropriazione h l'altro di occupazione temporanea, predi sposta per eseguire la sistemazione) e suU'autonomia dei mede

simi, v. Cass. 23 agosto 1955, n. 2552, Foro it., Rep. 1955, voce

Foreste, nn. 2-6. Sui vincoli idraulici-forestali, cons. De Martino, Proprietä,

pag. 200, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca.

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247 PARTE TERZA 248

l'Amministrazione ne prende possesso. Titolo, che auto

rizza e legittima l'impossessamento da parte della pubblica Amministrazione delle terre di propriety privata, e quello stesso provvedimento costitutivo del vincolo, ehe giä di

per se attua quella compressione del diritto di proprietä

privata, che, nella ordinaria procedura di oceupazione di

urgenza, deriva inveee dal provvedimento prefettizio ex

art. 71 legge del 1865.

Del re3to va considerato che, alla definitivitä, del decreto

di approvazione degli elenchi delle terre, necessarie per la

sistemazione idraulico-forestale, si perviene attraverso un

procedimento analogo a quello disciplinato dagli art. 71

e seguenti leggi sulle espropriazioni, che prevede la impu

gnazione giurisdizionale a tutela degli interessi legittimi dei proprietari.

Per attuare lo spossessamento previsto dall'art. 50

della legge del 1923 rAmministrazione sperimenta, si

ripete, il particojare titolo costituito dall'elenco appro vato e diventato definitivamente esecutivo. A tale titolo

viene data esecuzione con le particolari forme dettate

dall'art. 63 del regolamento per l'applicazione del r. decreto

30 dicembre 1923, approvato con r. decreto 16 maggio 1926 n. 1126, la quale norma espressamente dispone :

« Per i terreni dei quali e prevista l'occupazione l'azienda

del demanio forestall: esaminerä la convenienza dell'acqui sto o dell'espropriazione di essi.

« Quando per la esecuzione dei lavori si ritenga suf

ficiente l'occupazione temporanea, rAmministrazione inte

ressata inviterä i proprietari o possessori di terreni alia

consegna di essi.

« Nel caso in cui costoro non si presentino o si rifiutino

di firmare il verbale di occupazione, questo sarä sotto

scritto da due te?timoni e pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune.

« II verbale di occupazione deve contenere una descri

zione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini».

La legge, quindi, per la occupazione coattiva delle

terre, in esecuzione del sopra ricordato titolo, che tale

occupazione autorizza, prevede una particolare procedura che prescinde dalle forme dettate dalla legge sulla espro

priazione.

Consegue che 1'Amministrazione, di seguito al recesso

dello esproprio, per consolidare il possesso delle terre og

getto dell'abbandonata procedura autoritativa, non aveva

obbligo di promuovere, come pretendono le ricorrenti, un

nuovo provvedimento ablativo del Prefetto.

Per la occupazione ex art. 50 legge del 1923 non e pre visto l'intervento delPautorita prefettizia. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

GONSIGLIO DI GIÜSTIZIA AMMINISTRATIYA PiR LA REGIONE SICILIANA.

Deoisione 13 aprile 1962, n. 182 ; Pres. A. De Marco P., Est. Toro ; Zanghi (Aw. Brancati) c. University di Messina (Aw. Falzea, Silvestri).

Sicilia — Ordinamento del personale statale di ruolo — Provvedimenti amministralivi relativi — Di letto di yiurisdizione del Gonsiglio di «jiustizia sui rieorsi (Statuto della Regione siciliana, art. 23 ; d. 1. 6 maggio 1948 n. 654, norme per l'esercizio nella

Kegione sieiliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, art. 5).

II Oonsiglio di giustizia amministrativa per la Begione sici liana e ineompetente a conoscere dei rieorsi avverso prov vedimenti di autorita eon sede nella Begione, relativi all'ordinamento del personale statale di ruolo (nella specie trattavasi di provvedimento rettorale di decadenza di assi stente universitario ordinario). (1)

(1) Conf. Cons, giust. amm. sic. 27 settembre 1961, n. 5, Foro it., Rep. 1961, voce Sicilia, n. 61 (nella specie, il Consiglio

Il Consiglio, eoc. — L'eccezione preliminare di inam

missibilitä del rioorso, per incompetenza di questo Consiglio, sollevata dalla resistente Universitä, e fondata.

Come 1'Adunanza plenaria ha avuto piü volte occasione

di osservare (da ultimo, nella decisione 19 maggio 1960, n. 10, Foro it., Rep. 1960, voce Sicilia, nn. 89, 90, sul ri

corso Aragona contro Universitä di Messina) gli elementi

indispensabili per affermare la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa, nei confronti del Consiglio di

Stato, sono due : 1°) ehe si tratti di affari concernenti la

Regione (art. 23 dello Statuto regionale, approvato con

decreto legisl. 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2) ; 2°) e ehe detti affari

abbiano formato oggetto di provvedimenti definitivi di

autorita, amministrative aventi sede nel territorio della

Regione (art. 5, 1° comma, decreto legisl. 6 maggio 1948

n. 654). Detti elementi, oggettivo il primo, soggettivo il

secondo, debbono concorrere insieme, perchfe la norma del

decreto legisl. 6 maggio 1948 n. 654 deve ritenersi inte

grativa, e non modificatrice dello Statuto regionale. Se

manca uno dei due elementi, il Consiglio di giustizia am

ministrativa non e competente. Nella specie, manca il primo elemento, perche, come

pure e stato rilevato nella suddetta decisione dell'Adu

nanza plenaria, da una parte lo Statuto regionale prevede, in materia di istruzione universitaria, non la potestä legis lativa regionale esclusiva, ma solo la potestä legislativa concorrente, entro i limiti dei principi e interessi generali dello Stato, e dall'altra, in conereto, non ha emanato alcuna

disposizione in materia.

In effetti, la materia dell'ordinamento del personale statale di ruolo b sottratta, in generale, alla competenza

legislativa regionale. Gli assistenti universitari di ruolo

fanno parte del personale insegnante delle Universitä

(art. 1 della legge 18 marzo 1958 n. 349), hanno lo stato

giuridico del personale statale, sono nominati dal Ministro

della pubblica istruzione, in seguito a concorso, sono in

seritti in ruoli statali. Il decentramento effettuato eol

decreto pres. 30 giugno 1955 ha carattere di decentramento'

gerarchico, non giä autarchico.

Questo Consiglio, perciõ, b incompetente a pronunziarsi sul ricorso in esame, proposto da un assistente universi

tario di ruolo contro un provvedimento ehe incide sul

suo stato.

Il rieorso deve essere dichiarato inammissibile. Vedrä

poi, il Consiglio di Stato se ricorrano gli estremi dell'errore

scusabile, tenuto conto della data in cui b stato proposto il ricorso, data anteriore a quella della ripetuta decisione

dell'Adunanza plenaria (ehe si b occupata di un provvedi mento analogo a quello impugnato dal dott. Zanghi).

Per questi motivi, ecc.

si e ritenuto competente perche gli atti dei provveditori agli studi della Sicilia, concernenti gli incarichi d'insegnamento negli istituti d'istruzione media, esaurirebbero gli effetti nella Regione); Cons. Stato, Ad. plen., 19 maggio 1960, n. 10 (id., Rep. 1960, voce eit., nn. 89, 90), richiamata nella motivazione della presente ; Cons, giust. amm. sic. 15 ottobre 1959, n. 544 (ibid., n. 92, ehe si ž ritenuto incompetente su ricorso di un direttore centrale del Banco di Sicilia) ; Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 1959, n. 10, e Sez. IV 26 maggio 1959, n. 616, id., Rep. 1959, voce eit., nn. 86, 87 ; Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 1958, n. 629, id., Rep. 1958, voce eit., n. 53 ; Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1957, n. 924, id., Rep. 1957, voce eit., n. 36 ; Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 1956, n. 644, id., Rep. 1956, voce eit. n. 54 ; Cons. Stato, Ad.

plen., 26 novembre 1951, n. 8, id., Rep. 1952, voce Cons, giust. amm. sic., nn. 3, 4.

Per qualche riferimento, Cass. 23 giugno 1954, n. 2158, id., 1955, I, 203, con nota di richiami.

In dottrina, cons. S. De Fina, Consiglio di giustizia ammini strativa per la Regione sieiliana, voce dell'Enciclopedia del diritlo, IX, 227.

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