decisione 15 luglio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est. Floridia; Soc. La Molisana industriealimentari (Avv. Olivieri) c. Soc. Lavazza (Avv. Fusi, Testa) e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2319/2320-2323/2324Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193376 .
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2319 PARTE PRIMA 2320
GIURÌ DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA RIA; decisione 15 lugiio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est.
Floridia; Soc. La Molisana industrie alimentari (Aw. Oli
vieri) c. Soc. Lavazza (Aw. Fusi, Testa) e altri.
GIURI' DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA RIA; decisione 15 lugiio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est.
Concorrenza (disciplina della) — Codice di autodisciplina pub blicitaria — Rievocazione di messaggi pubblicitari precedenti — Utilizzazione di personaggio attualmente collegato ad altro
prodotto — Sfruttamento di notorietà — Esclusione.
Posto che, in un messaggio pubblicitario, il personaggio che
pubblicizza il prodotto (c.d. testimonial^ non è equiparabile al segno distintivo aziendale, non costituisce pubblicità na
scosta né integra un illecito sfruttamento di notorietà il mes
saggio contenente la rievocazione storica di proprie preceden ti campagne pubblicitarie, a nulla rilevando che il testimonial
sia in quel momento collegato ad altro prodotto. (1)
1. - Con istanza in data 16 giugno 1994 la s.p.a. La Molisana
industrie alimentari ha chiesto al Giuri di intervenire nei con
fronti della s.p.a. Lavazza nonché della s.p.a. Silvio Berlusconi
editore che pubblica il periodico «TV Sorrisi e Canzoni» e della
s.p.a. Armando Testa agenzia di pubblicità in relazione ad un'i
niziativa che, per le sue caratteristiche peculiari, conviene de scrivere nei suoi elementi essenziali, come risultano dalle allega zioni delle parti e dai resoconti documentali.
Il settimanale «TV Sorrisi e Canzoni» ha programmato la
pubblicazione di un inserto in dieci puntate dal 9 marzo all'11
maggio 1994 intitolato «Teleromanza - Quarant'anni di italiani
cresciuti con la TV» che racconta con il corredo delle immagini e dei testi di commento l'attività della televisione nei suoi aspet ti salienti degli ultimi quarant'anni. Questa iniziativa redaziona le è stata sponsorizzata dalla s.p.a. Lavazza in base ad u;i ac
cordo concluso con l'editore fin dal dicembre 1993. L'idea po sta a base della sponsorizzazione fu quella di associare la storia
dei quarant'anni di televisione con la storia dei trent'anni di
pubblicità televisiva realizzata da Lavazza. Figurativamente questa associazione è stata realizzata pubblicando dalla prima alla pe
ti) La giurisprudenza autodisciplinare sul testimonial (che ha avuto riflessi anche presso il giudice statale: cfr. Pret. Roma, ord. 4 febbraio 1993, Foro it., 1993, I, 3183, con nota di R. Simone), si arricchisce di un ulteriore elemento; la liceità del messaggio che riutilizzi una vec chia pubblicità. La fattispecie è tale che non è dato immaginare se in altre circostanze (metodica riutilizzazione, nuova pubblicità evocativa della precedente, ecc.) vi siano i presupposti per un pari giudizio di liceità. Fuoriesce ùalla decisione anche l'aspetto relativo ai rapporti con
l'artista, in ordine ad una ultrattività della sua prestazione: tale elemen to, soltanto accennato in motivazione, è strettamente contrattuale e non attiene al messaggio (sulla questione), v. Fusi - Testa, Diritto e pubbli cità, Milano, 1991, 240; E. Da Molo, I contratti di pubblicità, in Alpa Bessone, I contratti in generale. II. I contratti atipici, Torino, 1991, t. 1, 411).
Il caso manca, per quanto consta, di precedenti giurisprudenziali, né, per la sua specificità, appare essere stato prospettato in dottrina. Sulla vicenda, v. F. Unnia, fi caso Manfredi, «testimonial» tutelabile?, in
Strategia, gennaio-febbraio 1995, 7. La questione è affine a quella della tutela delle persone che involon
tariamente si trovino ad essere attori in un messaggio pubblicitario; ma se ne discosta per la notorietà del personaggio e per l'ottica anticon correnziale (e non di tutela dell'immagine): sui testimonials inconsape voli, v. Id., Testimoni contro voglia, id., luglio-agosto 1992, 65.
Sugli aspetti ormai «culturali» del caso-Manfredi, v. G. Proni, L'a mico di Voltaire (Il caso Lavazza tra comunicazione e caffè), di prossi ma pubblicazione per i tipi della Lupetti di Milano.
Per la pubblicità nascosta ed il c.d. product placement, cfr. Giuri 17 maggio 1993, n. 62, in Ubertazzi (a cura di), Giurisprudenza pub blicitaria, Milano, 1994, V, 351; Autorità garante 12 luglio 1993, n.
1291, Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1993, fase. 17, 35.
In dottrina, v. Mansani, «Product placement», la pubblicità nasco sta negli spettacolli cinematografici e televisivi, in Contratto e impresa, 1988, 906; Guglielmetti, Pubblicità nascosta ed autodisciplina pubbli citaria, in Riv. dir. ind., 1990,1, 384; F. D'Ippolito, Diritto delia pub blicità, Vignate, 1992, 45; L. S. Snyder, Movies and Product Place ment: Is Hollywood Turning Films into Commercial Speech?, in Univ. of Illinois L. Rev., 1992, 301; L. Di Via (Cafaggi - Cuffaro), Com mentario al d.leg. 25 gennaio 1992 n. 74, in Nuove leggi civ., 1993, 728 s.; V. Meli, La repressione della pubblicità ingannevole (commento al d.leg. 25 gennaio 1992 n. 74), Torino, 1994, 81 s.
Il Foro Italiano — 1995.
nultima pagina di ciascun inserto settimanale un «piedino» di
circa tre centimetri di altezza, nel quale sono riprodotti i foto
grammi tratti dagli spots più riusciti delle campagne del caffè
Lavazza, con il corredo dei testi illustrativi e di didascalie.
Il senso dell'iniziativa è stato spiegato al pubblico: — in primo luogo mediante radio e tele-comunicati che han
no preceduto la pubblicazione degli inserti con i quali è stato
illustrato il contenuto di «teleromanza» e nel contempo il fatto
che «Caffè Lavazza vi presenta la divertente storia della sua
pubblicità TV ed un grande concorso a premi»; — in secondo luogo spiegando nel primo inserto che «la sto
ria della pubblicità corre parallela a quella della televisione. La
vazza, che ne è stata uno dei protagonisti, è lieta di raccontarvi
la sua storia pubblicitaria offrendovi divertenti ricordi, aneddo
ti, curiosità».
La realizzazione concreta dell'iniziativa è stata pienamente con
forme alla programmazione per come anche spiegata al pubbli co: e cioè è stata una ricostruzione storica parallela dell'attività televisiva e della pubblicità televisiva di Lavazza.
Per quanto concerne ia ricostruzione storica della pubblicità Lavazza i primi quattro inserti sono stati dedicati alla rievoca
zione del «periodo Paulista» con i personaggi di Carmencita
e del Caballero, creati negli anni '60 da Armando Testa; i suc
cessivi quattro inserti sono stati dedicati alla rievocazione del
luogo periodo in cui la campagna Lavazza è stata retta da Nino
Manfredi; gli ultimi due inserti sono dedicati alla campagna at
tuale incentrata sui personaggi di Pavarotti, Monica Vitti, Fo
rattini e Bud Spencer. Nell'aldina pagina di ciascun inserto allegato al settimanale
«TV Sorrisi e Canzoni» è pubblicizzato il concorso a premi de nominato «Trova la rima e vinci» con i personaggi di Carmen
cita e del Caballero.
È stato precisato che lo spazio di quattro inserti dedicato alla
rievocazione del periodo nel quale Nino Manfredi è stato lo
sponsee di Lavazza corrisponde allo spazio che questo sponsor ha occupato nella storia della pubblicità di Lavazza e che anche durante la rievocazione di «TV Sorrisi e Canzoni» la s.p.a. La
vazza ha proseguito la sua attuale campagna incentrata sui nuo
vi testimonials Pavarotti, Monica Vitti, ecc.
2. - Cori riferimento a questa iniziativa La Molisana ha pre sentato la sua istanza deducendo quanto segue:
— dal 1° gennaio 1994 La Molisana beneficia dell'opera di testimonial prestata in esclusiva da Nino Manfredi: mediante
una campagna il cui costo per il periodo 1 ° gennaio-30 maggio 1994 è stato di circa 3 miliardi;
— l'iniziativa del settimanale «TV Sorrisi e Canzoni» ha com
portato la riapparizione di Manfredi come sponsee di Lavazza
per altre sessanta volte nei «piedini» di ciascun inserto e, per venticinque volte, Manfredi è riapparso mentre sorseggia o tie
ne in mano la tazzina del caffè Lavazza. E inoltre sono stati
rievocati i claims pubblicitari che per anni erano stati declamati
da Nino Manfredi per promuovere la vendita del caffè Lavazza.
Tutto ciò — secondo la società istante — è lesivo dei suoi
interessi e costituisce violazione delle seguenti norme del codice di autodisciplina:
— dell'art. 13, 2° comma, codice autodisciplina pubblicita ria perché la rievocazione della Lavazza è un espediente per sfruttare la notorietà acquisita da La Molisana mediante l'im
piego come testimonial di Manfredi. Viene sfruttata in questo modo — secondo la società istante — la rinnovata notorietà
pubblicitaria dell'attore e viene annacquato il messaggio de La
Molisana; — dell'art. 7 codice autodisciplina pubblicitaria che vieta la
pubblicità che non sia riconoscibile come tale. La pubblicità della Lavazza effettuata mediante gli inserti è occulta perché è mascherata da storia della pubblicità;
— dell'art. 1 codice autodisciplina pubblicitaria perché con
il suo operato scorretto Lavazza scredita la stessa pubblicità servendosene in modo subdolo per realizzare uno scopo vietato e per utilizzare un segno distintivo — com'è il testimonial —
della altrui azienda per pubblicizzare il proprio prodotto. 3. - Costituitasi con memoria, la s.p.a. Lavazza ha chiesto
la reiezione dell'istanza deducendo quanto segue. Nino Manfredi è stato suo testimonial per sedici anni e su
di esso è stato fatto un investimento pubblicitario complessivo di 350 miliardi e 500 milioni di lire nel periodo compreso fra
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
il 1982 e il 1993. Nella pubblicità del caffè Lavazza Nino Man
fredi è stato affiancato da personaggi non meno caratteristici
di lui, e cioè da Natalina, la sua ottuagenaria governante, e
da Gegia, nipote di Natalina, distratta e pasticciona. Nel corso
delle scenette sono stati utilizzati slogans divenuti celebri e an
cora a tutti noti come «Il caffè è un piacere: se non è buono che piacere è?» e «più lo mandi giù . . . più ti tira su».
Orbene, questi personaggi e questi slogans secondo la soc.
Lavazza appartengono al suo patrimonio aziendale e questo im
plica che non le può essere impedito di menzionarli nell'ambito
di una rievocazione del carattere storico della propria stessa pub blicità.
La menzione degli elementi caratteristici della comunicazione
aziendale per come si è svolta nel lungo periodo di Nino Man
fredi è avvenuta sempre e soltanto in chiave storica: e cioè in
un contesto dal quale risulta chiaramente che si trattava della
rievocazione delle campagne passate della Lavazza.
Ciò posto, e cioè ribadito il proprio diritto di rievocare i trat ti salienti della propria storia pubblicitaria, la società resistente
è passata a confutare la ricorrenza nella fattispecie degli estremi
della violazione delle norme indicate dalla soc. La Molisana.
Non vi è stato sfruttamento della notorietà altrui perché La
vazza si è limitata ad effettuare una rievocazione di personaggi che appartengono al proprio passato e la cui notorietà è propria della Lavazza e non di altri. Nessuna utilizzazione dunque di
elementi appartenenti al patrimonio aziendale altrui e che siano
distintivi e abbiano acquisito notorietà come elementi dell'altrui
comunicazione pubblicitaria: non vi è stato accostamento all'al
trui codice comunicazionale, e non sussiste il presupposto del
l'applicazione dell'art. 13 c.a.p. costituito dal divario di noto rietà fra il preteso sfruttato ed il preteso sfruttatore.
Non vi è stata violazione dell'art. 7 codice autodisciplina pub blicitaria perché non vi è dubbio che l'iniziativa di cui si discute è chiaramente di natura comunicazionale ed è altrettanto chia
ramente riconducibile a Lavazza. Non si presenta invece come
una neutrale comunicazione di fonte redazionale e ciò è quanto basta per escludere l'applicazione dell'art. 7 codice autodiscipli na pubblicitaria.
Non ricorre la violazione dell'ari. 1 codice autodisciplina pub blicitaria perché nessuna scorrettezza è insita nell'utilizzazione, nell'ambito di una ricostruzione di carattere storico, dei «mo
numenti celebri» della propria comunicazione pubblicitaria.
(Omissis) 5. - Il problema che il Giuri è chiamato a risolvere non ha
precedenti nella giurisprudenza dello stesso Giuri e neppure, a
quanto consta, nella giurisprudenza del giudice ordinario o nel
le deliberazioni del Garante della concorrenza e de! mercato.
Il problema postula che sia definita la posizione e la figura
giuridica del testimonial che recita la parte del personaggio coin
volto in una situazione tipica di consumo del prodotto che pub
blicizza, e che in tale situazione manifesta il suo apprezzamento
per tale prodotto, cosi trasferendo su di esso la carica di simpa tia che lo stesso personaggio è capace di suscitare nel pubblico e della quale egli gode.
Nel caso che viene ora sottoposto al Giuri il modulo promo zionale è identico sia quando Nino Manfredi ha interpretato il personaggio che consumava il caffè Lavazza, sia quando ha
iniziato — cessato il rapporto con Lavazza — ad interpretare il personaggio che cuoce gli spaghetti de La Molisana. Natural
mente sono diverse le scenette che vedono il personaggio prota
gonista come consumatore di caffè oppure come consumatore
di pasta. Il pubblico dei consumatori certamente ricorda Nino Manfre
di come testimonial del caffè Lavazza nel momento stesso in
cui lo vede come testimonial della pasta de La Molisana. Ha
quindi perfettamente percepito di fatto che Nino Manfredi ha
cessato di prestare la sua opera di attore come testimonial del
caffè Lavazza e che ha iniziato a prestare la sua opera come
testimonial della pasta de La Molisana.
Naturalmente, Nino Manfredi si è obbligato ad osservare l'e
sclusiva a favore della soc. Lavazza cosi come, successivamen
te, si è obbligato ad operare esclusivamente a favore della soc.
La Molisana.
Qualora Nino Manfredi avesse violato il patto di esclusiva
si sarebbe reso responsabile di inadempimento contrattuale e
se tale inadempimento fosse stato compiuto a beneficio della
Il Foro Italiano — 1995.
soc. Lavazza si potrebbe porre ora il problema di stabilire se
la soc. Lavazza si fosse resa responsabile di una scorrettezza
pubblicitaria nei confronti de La Molisana. Sennonché, non è
questo ciò che è accaduto nella specie. In nessun caso si potreb be ritenere che la soc. Lavazza abbia posto in essere una situa
zione ambigua e tale da far credere al pubblico dei consumatori che Nino Manfredi prosegua ad operare come testimonial del
caffè Lavazza pur dopo avere iniziato la sua collaborazione a
favore de La Molisana. Mediante l'iniziativa del settimanale «TV
Sorrisi e Canzoni» il pubblico dei consumatori è stato reso edotto
ancor più chiaramente, ove non se ne fosse accorto da solo, che Nino Manfredi è stato il testimonial del caffè Lavazza fino
a quando tale collaborazione è cessata. Può anche dirsi che nel
rievocare la prestazione di Nino Manfredi come testimonial del
caffè Lavazza si è rinnovato, sia pure solo in parte (poiché la
riproduzione è avvenuta parzialmente e con il mezzo delia stam
pa), l'effetto promozionale di quella prestazione. In ragione di
questa ultrattività della prestazione dell'artista si potrebbe forse
prospettare un qualche problema di definizione giuridica del rap
porto di questi con il committente soprattutto con riguardo al
compenso dovuto da quest'ultimo, ma sembra doversi escludere
invece che si ponga un problema di definizione dei rapporti fra
i due committenti sotto il profilo della correttezza pubblicitaria del primo nei confronti del secondo.
Non vi è infatti alcun elemento di ingannevolezza verso il
pubblico il quale percepisce esattamente la situazione nei suoi
termini reali: e cioè che è stata rievocata la precedente opera di Nino Manfredi come testimonial di Lavazza e che tale opera è cessata.
Ciò di cui ii pubblico trae conferma dal fatto che Nino Man fredi compare ora come testimonial della pasta de La Molisana
e del fatto che la pubblicità attuale della soc. Lavazza si avvale
di altri testimonials e non più di Nino Manfredi.
Non sembra neppure che sia configurabile un effetto di dilui
zione della capacità persuasiva di Nino Manfredi derivante dal
fatto che viene rimarcato il passaggio di lui da testimonial del
caffè a testimonial della pasta; o meglio, se un effetto di dilui
zione abbia potuto verificarsi, esso è dipeso dal passaggio dal
l'una all'altra impresa e non certo dalla rievocazione storica
delle precedenti campagne. Del resto, la straordinaria notorietà
di Nino Manfredi come testimonial del caffè Lavazza fa si che
debba trascorrere molto tempo perché il pubblico se ne dimen
tichi, semmai possa accadere che se ne dimentichi. Una rievoca
zione con il mezzo della stampa delle campagne condotte da
Nino Manfredi per Lavazza all'indomani della cessazione di tali
campagne, non modifica il ricordo del pubblico che è certamen
te ancora vivo ed intenso.
Se l'effetto pregiudizievole lamentato da La Molisana è diffi
cilmente configurabile, certo è comunque che non ricorrono nella
specie le condizioni per ritenere violate le norme del codice di
autodisciplina. La norma dell'art. 13,2° comma, codice autodisciplina pub
blicitaria non è applicabile perché rievocando gli elementi più
tipici della sua stessa precedente comunicazione pubblicitaria la
soc. Lavazza ha sfruttato la notorietà dei suoi simboli e del
suo patrimonio comunicazionale, e non invece la notorietà dei
simboli e del patrimonio de La Molisana. Giova a questo pro
posito sottolineare che il testimonial-attore non è equiparabile al segno distintivo aziendale perché il primo conserva la propria identità personale anche quando la pone al servizio di diverse
organizzazioni imprenditoriali. Il pubblico è pienamente capace di distinguere il testimonial de! caffè da quello della pasta an
che quando sono personificati dallo stesso attore. E questa di
stinzione è risultata chiarissima anche a causa della natura di
rievocazione storica dell'iniziativa del settimanale «TV Sorrisi
e Canzoni». Nessuna confusione dunque nella percezione del
pubblico e nessuna possibilità di trasferire l'effetto promozio
nale dall'attuale committente al precedente. Senza contare che
se il travaso postula un dislivello di notorietà, allora certamente
la notorietà maggiore a tutt'oggi è riscontrabile in capo a Man
fredi come testimonial del caffè, sicché una rievocazione di questa notorietà potrebbe semmai giovare a rafforzare quella informa
zione come testimonial della pasta. La norma dell'art. 7 codice autodisciplina pubblicitaria non
è applicabile perché la rievocazione storica di una pubblicità del passato non è una pubblicità camuffata, ma è pur sempre
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2323 PARTE PRIMA 2324
una pubblicità palese sia pure presentata come un frammento
della storia aziendale dell'inserzionista.
La norma dell'art. 1 codice autodisciplina pubblicitaria non
è applicabile perché non è una scorrettezza e meno che mai
è una scorrettezza che discredita la stessa pubblicità rievocare
storicamente le diverse fasi dell'impegno pubblicitario di una
determinata azienda quando ovviamente la rievocazione rispon de a verità e quando questa rievocazione non si risolve in un
pregiudizio ingiustificato del concorrente.
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile
Sanità pubblica — Unità sanitarie locali — Esecuzione forzata — Limiti — Incostituzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. civ.,
art. 543, 615, 624; 1. 18 marzo 1993 n. 67, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, recan
te disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale,
art. 1; 1. 18 marzo 1993 n. 68, conversione in legge, con mo
dificazioni, del d.i. 18 gennaio 1993 n. 8, art. 11).
È illegittimo l'art. 1, 5° comma, d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito in 1. 18 marzo 1993 n. 67, nella parte in cui, per la sottrazione alla esecuzione forzata delle somme destinate ai
fini ivi indicati, non prevede che la Usi con deliberazione da
adottare ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme a tali fini destinate e, dall'adozione della delibera, non siano ammessi mandati di pagamento se non seguendo l'or
dine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di
impegno. (1)
Corte costituzionale; sentenza 29 giugno 1995, n. 285 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 5 luglio 1995, n. 28); Pres. Caia
niello, Est. Mengoni; Soc. Dasit c. Usl/2 Castrovillari. Ord.
Pret. Cosenza 29 novembre 1994 (G.U., la s.s., n. 14 del 1995).
(1) Sulla disposizione oggetto della pronuncia della corte, v. Pret. Bari 19 luglio 1993, Foro it., 1994, I, 292; Pret. Cassino-Sora 18 feb braio 1994, Pret. Taranto-Mand'.iria 19 novembre 1993, Pret. Napoli Castellammare di Stabia 5 aprile e 4 marzo 1993, ibid., 1254; Pret. Taranto-Martina Franca 18 gennaio 1993 e Pret. Taranto 23 novembre
1992, id., 1993, I, 2049, con nota di G. Costantino, Le unità sanitarie iocali nel processo esecutivo-, cfr., anche, la nota di richiami di P. Grippo a Pret. Salerno-Eboli 27 aprile 1993, id., 1995, I, 2005.
* * *
La decisione, espressamente additiva, presuppone un'efficacia ester na dei vincoli di destinazione previsti dalla legge e, quindi, l'opponibili tà dei medesimi ai creditori, procedenti ed intervenuti.
Implica altresì la rilevabilità ex officio di detti vincoli, sottraendoli al meccanismo previsto dagli art. 615, 2° comma, e 624 c.p.c.: per ottenere la liberazione dei beni dei quali si denuncia la impignorabilità ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., il debitore esecutato deve atten dere l'esito del giudizio di opposizione; il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, che fosse eventualmente emanato ai sensi dell'art. 624
c.p.c., infatti, impedisce, ai sensi dell'art. 626 c.p.c., la prosecuzione del processo esecutivo fino alla vendita forzata o all'assegnazione, ma
Il Foro Italiano — 1995.
non toglie efficacia al pignoramento, cosicché, con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c., l'opponente, anche qualora sia accolta l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., non ottiene la liberazione delle somme necessarie al pagamento delle retribuzioni e al lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali.
D'altro canto, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere, ai sensi
degli art. 484 e 175 c.p.c., di rilevare d'ufficio l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per evidente mancanza di una condi zione dell'azione esecutiva, nonché, in alcune ipotesi la impignorabilità.
L'interpretazione accolta dalla corte, pur non condivisa da alcune delle prime pronunce dei giudici di merito, ha trovato conferma, per la disciplina relativa agli enti locali, nella legge di conversione e, poi, nel testo unico, approvato con d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77.
Sulla base di tale premessa, la corte ha ritenuto irragionevole la di
sparità di trattamento tra Usi ed enti locali.
Tanto le prime, quanto i secondi, infatti, possono sottrarre alla ese
cuzione forzata le somme destinate «agli stipendi e alle competenze co
munque spettanti al personale dipendente o convenzionato», nonché i «fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei
servizi sanitari», ovvero quelle destinate al «pagamento delle retribuzio ni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel seme
stre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamen to dei servizi locali indispensabili».
Sennonché, per gli enti locali, l'operatività della disciplina era espres samente subordinata alla «condizione che la giunta con deliberazione
da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibe
ra, la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati se
non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazio ne di impegno da parte dell'ente».
La corte ha ritenuto che la diversità tra i creditori delle Usi e quelli
degli enti locali sia priva di giuridica rilevanza e, quindi, ingiustificata la diversità di trattamento e, quindi, che, rispetto ad essa, non potesse esercitarsi la razionale discrezionalità del legislatore, ai sensi dell'art.
28 1. li marzo 1953 n. 87.
La decisione in epigrafe ha imposto alle Usi di indicare trimestral
mente le somme sottratte alla esecuzione e, quindi, alla garanzia patri moniale, nonché di rispettare l'ordine cronologico delle fatture o degli
impegni di spesa come previsto, per gli enti locali, dall'art. 11 d.l. 18
gennaio 1993 n. 8, convertito in 1. 18 marzo 1993 n. 68. Sennonché tale ultima disposizione è ora parzialmente riprodotta nel
l'art. 113 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77, intitolato ordinamento finan
ziario e contabile degli enti locali, emanato in base alla legge delega 421/92, il termine della quale è stato prorogato dal d.l. 515/94, conver tito nella 1. 596/94.
11 testo adottato nel t.u. è il seguente: «Norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali. — . . . 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli enti locali di cui all'art. 1, 2° comma, destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conse
guenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
e) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al 2° com
ma occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme de stinate alle suddette finalità. . . .».
Poiché, tuttavia, la norma delegata subordina la sottrazione alla ga- < ranzia patrimoniale soltanto alla delibera trimestrale e non anche al
rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa, la parità di trattamento tra enti locali ed Usi ovvero tra creditori dei
primi e delle seconde viene ad essere ancora alterata: — in base alla disciplina del 1993, infatti, le somme destinate al pa
gamento del personale, subordinato e parasubordinato, delle Usi, non ché ai servizi sanitari indispensabili erano sic et simpliciter sottratte alla
garanzia patrimoniale, mentre quelle destinate al pagamento delle retri buzioni e all'espletamento dei servizi indispensabili (quali definiti dal d.m. 28 maggio 1993) degli enti locali, lo erano a condizione che l'ente avesse indicato trimestralmente gli importi necessari ed avesse rispetta to, nei pagamenti volontari, l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa;
— la sentenza in epigrafe ha ritenuto irragionevole tale disparità di
trattamento, cosicché, anche le Usi, per sottrarre alla esecuzione forza ta e alla garanzia patrimoniale quanto destinato al pagamento delle re tribuzioni e dei servizi sanitari indispensabili, debbono indicare preven tivamente, con cadenza trimestrale, le somme a tali fini necessarie e debbono rispettare l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa;
— l'art. 113 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 non menziona più per gli enti locali l'obbligo di rispettare l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa.
Prescindendo da ogni questione relativa a rapporti tra la disposizione contenuta nel decreto legislativo e quella della legge fusa in questo e, quindi, da ogni problema relativo alla correttezza nell'esercizio del po
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