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decisione 15 luglio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est. Floridia; Soc. La Molisana industrie...

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decisione 15 luglio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est. Floridia; Soc. La Molisana industrie alimentari (Avv. Olivieri) c. Soc. Lavazza (Avv. Fusi, Testa) e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2319/2320-2323/2324 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193376 . Accessed: 28/06/2014 10:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.103.61 on Sat, 28 Jun 2014 10:47:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: decisione 15 luglio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est. Floridia; Soc. La Molisana industrie alimentari (Avv. Olivieri) c. Soc. Lavazza (Avv. Fusi, Testa) e altri

decisione 15 luglio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est. Floridia; Soc. La Molisana industriealimentari (Avv. Olivieri) c. Soc. Lavazza (Avv. Fusi, Testa) e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2319/2320-2323/2324Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193376 .

Accessed: 28/06/2014 10:47

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2319 PARTE PRIMA 2320

GIURÌ DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA RIA; decisione 15 lugiio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est.

Floridia; Soc. La Molisana industrie alimentari (Aw. Oli

vieri) c. Soc. Lavazza (Aw. Fusi, Testa) e altri.

GIURI' DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA RIA; decisione 15 lugiio 1994, n. 93; Pres. Vanzetti, Est.

Concorrenza (disciplina della) — Codice di autodisciplina pub blicitaria — Rievocazione di messaggi pubblicitari precedenti — Utilizzazione di personaggio attualmente collegato ad altro

prodotto — Sfruttamento di notorietà — Esclusione.

Posto che, in un messaggio pubblicitario, il personaggio che

pubblicizza il prodotto (c.d. testimonial^ non è equiparabile al segno distintivo aziendale, non costituisce pubblicità na

scosta né integra un illecito sfruttamento di notorietà il mes

saggio contenente la rievocazione storica di proprie preceden ti campagne pubblicitarie, a nulla rilevando che il testimonial

sia in quel momento collegato ad altro prodotto. (1)

1. - Con istanza in data 16 giugno 1994 la s.p.a. La Molisana

industrie alimentari ha chiesto al Giuri di intervenire nei con

fronti della s.p.a. Lavazza nonché della s.p.a. Silvio Berlusconi

editore che pubblica il periodico «TV Sorrisi e Canzoni» e della

s.p.a. Armando Testa agenzia di pubblicità in relazione ad un'i

niziativa che, per le sue caratteristiche peculiari, conviene de scrivere nei suoi elementi essenziali, come risultano dalle allega zioni delle parti e dai resoconti documentali.

Il settimanale «TV Sorrisi e Canzoni» ha programmato la

pubblicazione di un inserto in dieci puntate dal 9 marzo all'11

maggio 1994 intitolato «Teleromanza - Quarant'anni di italiani

cresciuti con la TV» che racconta con il corredo delle immagini e dei testi di commento l'attività della televisione nei suoi aspet ti salienti degli ultimi quarant'anni. Questa iniziativa redaziona le è stata sponsorizzata dalla s.p.a. Lavazza in base ad u;i ac

cordo concluso con l'editore fin dal dicembre 1993. L'idea po sta a base della sponsorizzazione fu quella di associare la storia

dei quarant'anni di televisione con la storia dei trent'anni di

pubblicità televisiva realizzata da Lavazza. Figurativamente questa associazione è stata realizzata pubblicando dalla prima alla pe

ti) La giurisprudenza autodisciplinare sul testimonial (che ha avuto riflessi anche presso il giudice statale: cfr. Pret. Roma, ord. 4 febbraio 1993, Foro it., 1993, I, 3183, con nota di R. Simone), si arricchisce di un ulteriore elemento; la liceità del messaggio che riutilizzi una vec chia pubblicità. La fattispecie è tale che non è dato immaginare se in altre circostanze (metodica riutilizzazione, nuova pubblicità evocativa della precedente, ecc.) vi siano i presupposti per un pari giudizio di liceità. Fuoriesce ùalla decisione anche l'aspetto relativo ai rapporti con

l'artista, in ordine ad una ultrattività della sua prestazione: tale elemen to, soltanto accennato in motivazione, è strettamente contrattuale e non attiene al messaggio (sulla questione), v. Fusi - Testa, Diritto e pubbli cità, Milano, 1991, 240; E. Da Molo, I contratti di pubblicità, in Alpa Bessone, I contratti in generale. II. I contratti atipici, Torino, 1991, t. 1, 411).

Il caso manca, per quanto consta, di precedenti giurisprudenziali, né, per la sua specificità, appare essere stato prospettato in dottrina. Sulla vicenda, v. F. Unnia, fi caso Manfredi, «testimonial» tutelabile?, in

Strategia, gennaio-febbraio 1995, 7. La questione è affine a quella della tutela delle persone che involon

tariamente si trovino ad essere attori in un messaggio pubblicitario; ma se ne discosta per la notorietà del personaggio e per l'ottica anticon correnziale (e non di tutela dell'immagine): sui testimonials inconsape voli, v. Id., Testimoni contro voglia, id., luglio-agosto 1992, 65.

Sugli aspetti ormai «culturali» del caso-Manfredi, v. G. Proni, L'a mico di Voltaire (Il caso Lavazza tra comunicazione e caffè), di prossi ma pubblicazione per i tipi della Lupetti di Milano.

Per la pubblicità nascosta ed il c.d. product placement, cfr. Giuri 17 maggio 1993, n. 62, in Ubertazzi (a cura di), Giurisprudenza pub blicitaria, Milano, 1994, V, 351; Autorità garante 12 luglio 1993, n.

1291, Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1993, fase. 17, 35.

In dottrina, v. Mansani, «Product placement», la pubblicità nasco sta negli spettacolli cinematografici e televisivi, in Contratto e impresa, 1988, 906; Guglielmetti, Pubblicità nascosta ed autodisciplina pubbli citaria, in Riv. dir. ind., 1990,1, 384; F. D'Ippolito, Diritto delia pub blicità, Vignate, 1992, 45; L. S. Snyder, Movies and Product Place ment: Is Hollywood Turning Films into Commercial Speech?, in Univ. of Illinois L. Rev., 1992, 301; L. Di Via (Cafaggi - Cuffaro), Com mentario al d.leg. 25 gennaio 1992 n. 74, in Nuove leggi civ., 1993, 728 s.; V. Meli, La repressione della pubblicità ingannevole (commento al d.leg. 25 gennaio 1992 n. 74), Torino, 1994, 81 s.

Il Foro Italiano — 1995.

nultima pagina di ciascun inserto settimanale un «piedino» di

circa tre centimetri di altezza, nel quale sono riprodotti i foto

grammi tratti dagli spots più riusciti delle campagne del caffè

Lavazza, con il corredo dei testi illustrativi e di didascalie.

Il senso dell'iniziativa è stato spiegato al pubblico: — in primo luogo mediante radio e tele-comunicati che han

no preceduto la pubblicazione degli inserti con i quali è stato

illustrato il contenuto di «teleromanza» e nel contempo il fatto

che «Caffè Lavazza vi presenta la divertente storia della sua

pubblicità TV ed un grande concorso a premi»; — in secondo luogo spiegando nel primo inserto che «la sto

ria della pubblicità corre parallela a quella della televisione. La

vazza, che ne è stata uno dei protagonisti, è lieta di raccontarvi

la sua storia pubblicitaria offrendovi divertenti ricordi, aneddo

ti, curiosità».

La realizzazione concreta dell'iniziativa è stata pienamente con

forme alla programmazione per come anche spiegata al pubbli co: e cioè è stata una ricostruzione storica parallela dell'attività televisiva e della pubblicità televisiva di Lavazza.

Per quanto concerne ia ricostruzione storica della pubblicità Lavazza i primi quattro inserti sono stati dedicati alla rievoca

zione del «periodo Paulista» con i personaggi di Carmencita

e del Caballero, creati negli anni '60 da Armando Testa; i suc

cessivi quattro inserti sono stati dedicati alla rievocazione del

luogo periodo in cui la campagna Lavazza è stata retta da Nino

Manfredi; gli ultimi due inserti sono dedicati alla campagna at

tuale incentrata sui personaggi di Pavarotti, Monica Vitti, Fo

rattini e Bud Spencer. Nell'aldina pagina di ciascun inserto allegato al settimanale

«TV Sorrisi e Canzoni» è pubblicizzato il concorso a premi de nominato «Trova la rima e vinci» con i personaggi di Carmen

cita e del Caballero.

È stato precisato che lo spazio di quattro inserti dedicato alla

rievocazione del periodo nel quale Nino Manfredi è stato lo

sponsee di Lavazza corrisponde allo spazio che questo sponsor ha occupato nella storia della pubblicità di Lavazza e che anche durante la rievocazione di «TV Sorrisi e Canzoni» la s.p.a. La

vazza ha proseguito la sua attuale campagna incentrata sui nuo

vi testimonials Pavarotti, Monica Vitti, ecc.

2. - Cori riferimento a questa iniziativa La Molisana ha pre sentato la sua istanza deducendo quanto segue:

— dal 1° gennaio 1994 La Molisana beneficia dell'opera di testimonial prestata in esclusiva da Nino Manfredi: mediante

una campagna il cui costo per il periodo 1 ° gennaio-30 maggio 1994 è stato di circa 3 miliardi;

— l'iniziativa del settimanale «TV Sorrisi e Canzoni» ha com

portato la riapparizione di Manfredi come sponsee di Lavazza

per altre sessanta volte nei «piedini» di ciascun inserto e, per venticinque volte, Manfredi è riapparso mentre sorseggia o tie

ne in mano la tazzina del caffè Lavazza. E inoltre sono stati

rievocati i claims pubblicitari che per anni erano stati declamati

da Nino Manfredi per promuovere la vendita del caffè Lavazza.

Tutto ciò — secondo la società istante — è lesivo dei suoi

interessi e costituisce violazione delle seguenti norme del codice di autodisciplina:

— dell'art. 13, 2° comma, codice autodisciplina pubblicita ria perché la rievocazione della Lavazza è un espediente per sfruttare la notorietà acquisita da La Molisana mediante l'im

piego come testimonial di Manfredi. Viene sfruttata in questo modo — secondo la società istante — la rinnovata notorietà

pubblicitaria dell'attore e viene annacquato il messaggio de La

Molisana; — dell'art. 7 codice autodisciplina pubblicitaria che vieta la

pubblicità che non sia riconoscibile come tale. La pubblicità della Lavazza effettuata mediante gli inserti è occulta perché è mascherata da storia della pubblicità;

— dell'art. 1 codice autodisciplina pubblicitaria perché con

il suo operato scorretto Lavazza scredita la stessa pubblicità servendosene in modo subdolo per realizzare uno scopo vietato e per utilizzare un segno distintivo — com'è il testimonial —

della altrui azienda per pubblicizzare il proprio prodotto. 3. - Costituitasi con memoria, la s.p.a. Lavazza ha chiesto

la reiezione dell'istanza deducendo quanto segue. Nino Manfredi è stato suo testimonial per sedici anni e su

di esso è stato fatto un investimento pubblicitario complessivo di 350 miliardi e 500 milioni di lire nel periodo compreso fra

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

il 1982 e il 1993. Nella pubblicità del caffè Lavazza Nino Man

fredi è stato affiancato da personaggi non meno caratteristici

di lui, e cioè da Natalina, la sua ottuagenaria governante, e

da Gegia, nipote di Natalina, distratta e pasticciona. Nel corso

delle scenette sono stati utilizzati slogans divenuti celebri e an

cora a tutti noti come «Il caffè è un piacere: se non è buono che piacere è?» e «più lo mandi giù . . . più ti tira su».

Orbene, questi personaggi e questi slogans secondo la soc.

Lavazza appartengono al suo patrimonio aziendale e questo im

plica che non le può essere impedito di menzionarli nell'ambito

di una rievocazione del carattere storico della propria stessa pub blicità.

La menzione degli elementi caratteristici della comunicazione

aziendale per come si è svolta nel lungo periodo di Nino Man

fredi è avvenuta sempre e soltanto in chiave storica: e cioè in

un contesto dal quale risulta chiaramente che si trattava della

rievocazione delle campagne passate della Lavazza.

Ciò posto, e cioè ribadito il proprio diritto di rievocare i trat ti salienti della propria storia pubblicitaria, la società resistente

è passata a confutare la ricorrenza nella fattispecie degli estremi

della violazione delle norme indicate dalla soc. La Molisana.

Non vi è stato sfruttamento della notorietà altrui perché La

vazza si è limitata ad effettuare una rievocazione di personaggi che appartengono al proprio passato e la cui notorietà è propria della Lavazza e non di altri. Nessuna utilizzazione dunque di

elementi appartenenti al patrimonio aziendale altrui e che siano

distintivi e abbiano acquisito notorietà come elementi dell'altrui

comunicazione pubblicitaria: non vi è stato accostamento all'al

trui codice comunicazionale, e non sussiste il presupposto del

l'applicazione dell'art. 13 c.a.p. costituito dal divario di noto rietà fra il preteso sfruttato ed il preteso sfruttatore.

Non vi è stata violazione dell'art. 7 codice autodisciplina pub blicitaria perché non vi è dubbio che l'iniziativa di cui si discute è chiaramente di natura comunicazionale ed è altrettanto chia

ramente riconducibile a Lavazza. Non si presenta invece come

una neutrale comunicazione di fonte redazionale e ciò è quanto basta per escludere l'applicazione dell'art. 7 codice autodiscipli na pubblicitaria.

Non ricorre la violazione dell'ari. 1 codice autodisciplina pub blicitaria perché nessuna scorrettezza è insita nell'utilizzazione, nell'ambito di una ricostruzione di carattere storico, dei «mo

numenti celebri» della propria comunicazione pubblicitaria.

(Omissis) 5. - Il problema che il Giuri è chiamato a risolvere non ha

precedenti nella giurisprudenza dello stesso Giuri e neppure, a

quanto consta, nella giurisprudenza del giudice ordinario o nel

le deliberazioni del Garante della concorrenza e de! mercato.

Il problema postula che sia definita la posizione e la figura

giuridica del testimonial che recita la parte del personaggio coin

volto in una situazione tipica di consumo del prodotto che pub

blicizza, e che in tale situazione manifesta il suo apprezzamento

per tale prodotto, cosi trasferendo su di esso la carica di simpa tia che lo stesso personaggio è capace di suscitare nel pubblico e della quale egli gode.

Nel caso che viene ora sottoposto al Giuri il modulo promo zionale è identico sia quando Nino Manfredi ha interpretato il personaggio che consumava il caffè Lavazza, sia quando ha

iniziato — cessato il rapporto con Lavazza — ad interpretare il personaggio che cuoce gli spaghetti de La Molisana. Natural

mente sono diverse le scenette che vedono il personaggio prota

gonista come consumatore di caffè oppure come consumatore

di pasta. Il pubblico dei consumatori certamente ricorda Nino Manfre

di come testimonial del caffè Lavazza nel momento stesso in

cui lo vede come testimonial della pasta de La Molisana. Ha

quindi perfettamente percepito di fatto che Nino Manfredi ha

cessato di prestare la sua opera di attore come testimonial del

caffè Lavazza e che ha iniziato a prestare la sua opera come

testimonial della pasta de La Molisana.

Naturalmente, Nino Manfredi si è obbligato ad osservare l'e

sclusiva a favore della soc. Lavazza cosi come, successivamen

te, si è obbligato ad operare esclusivamente a favore della soc.

La Molisana.

Qualora Nino Manfredi avesse violato il patto di esclusiva

si sarebbe reso responsabile di inadempimento contrattuale e

se tale inadempimento fosse stato compiuto a beneficio della

Il Foro Italiano — 1995.

soc. Lavazza si potrebbe porre ora il problema di stabilire se

la soc. Lavazza si fosse resa responsabile di una scorrettezza

pubblicitaria nei confronti de La Molisana. Sennonché, non è

questo ciò che è accaduto nella specie. In nessun caso si potreb be ritenere che la soc. Lavazza abbia posto in essere una situa

zione ambigua e tale da far credere al pubblico dei consumatori che Nino Manfredi prosegua ad operare come testimonial del

caffè Lavazza pur dopo avere iniziato la sua collaborazione a

favore de La Molisana. Mediante l'iniziativa del settimanale «TV

Sorrisi e Canzoni» il pubblico dei consumatori è stato reso edotto

ancor più chiaramente, ove non se ne fosse accorto da solo, che Nino Manfredi è stato il testimonial del caffè Lavazza fino

a quando tale collaborazione è cessata. Può anche dirsi che nel

rievocare la prestazione di Nino Manfredi come testimonial del

caffè Lavazza si è rinnovato, sia pure solo in parte (poiché la

riproduzione è avvenuta parzialmente e con il mezzo delia stam

pa), l'effetto promozionale di quella prestazione. In ragione di

questa ultrattività della prestazione dell'artista si potrebbe forse

prospettare un qualche problema di definizione giuridica del rap

porto di questi con il committente soprattutto con riguardo al

compenso dovuto da quest'ultimo, ma sembra doversi escludere

invece che si ponga un problema di definizione dei rapporti fra

i due committenti sotto il profilo della correttezza pubblicitaria del primo nei confronti del secondo.

Non vi è infatti alcun elemento di ingannevolezza verso il

pubblico il quale percepisce esattamente la situazione nei suoi

termini reali: e cioè che è stata rievocata la precedente opera di Nino Manfredi come testimonial di Lavazza e che tale opera è cessata.

Ciò di cui ii pubblico trae conferma dal fatto che Nino Man fredi compare ora come testimonial della pasta de La Molisana

e del fatto che la pubblicità attuale della soc. Lavazza si avvale

di altri testimonials e non più di Nino Manfredi.

Non sembra neppure che sia configurabile un effetto di dilui

zione della capacità persuasiva di Nino Manfredi derivante dal

fatto che viene rimarcato il passaggio di lui da testimonial del

caffè a testimonial della pasta; o meglio, se un effetto di dilui

zione abbia potuto verificarsi, esso è dipeso dal passaggio dal

l'una all'altra impresa e non certo dalla rievocazione storica

delle precedenti campagne. Del resto, la straordinaria notorietà

di Nino Manfredi come testimonial del caffè Lavazza fa si che

debba trascorrere molto tempo perché il pubblico se ne dimen

tichi, semmai possa accadere che se ne dimentichi. Una rievoca

zione con il mezzo della stampa delle campagne condotte da

Nino Manfredi per Lavazza all'indomani della cessazione di tali

campagne, non modifica il ricordo del pubblico che è certamen

te ancora vivo ed intenso.

Se l'effetto pregiudizievole lamentato da La Molisana è diffi

cilmente configurabile, certo è comunque che non ricorrono nella

specie le condizioni per ritenere violate le norme del codice di

autodisciplina. La norma dell'art. 13,2° comma, codice autodisciplina pub

blicitaria non è applicabile perché rievocando gli elementi più

tipici della sua stessa precedente comunicazione pubblicitaria la

soc. Lavazza ha sfruttato la notorietà dei suoi simboli e del

suo patrimonio comunicazionale, e non invece la notorietà dei

simboli e del patrimonio de La Molisana. Giova a questo pro

posito sottolineare che il testimonial-attore non è equiparabile al segno distintivo aziendale perché il primo conserva la propria identità personale anche quando la pone al servizio di diverse

organizzazioni imprenditoriali. Il pubblico è pienamente capace di distinguere il testimonial de! caffè da quello della pasta an

che quando sono personificati dallo stesso attore. E questa di

stinzione è risultata chiarissima anche a causa della natura di

rievocazione storica dell'iniziativa del settimanale «TV Sorrisi

e Canzoni». Nessuna confusione dunque nella percezione del

pubblico e nessuna possibilità di trasferire l'effetto promozio

nale dall'attuale committente al precedente. Senza contare che

se il travaso postula un dislivello di notorietà, allora certamente

la notorietà maggiore a tutt'oggi è riscontrabile in capo a Man

fredi come testimonial del caffè, sicché una rievocazione di questa notorietà potrebbe semmai giovare a rafforzare quella informa

zione come testimonial della pasta. La norma dell'art. 7 codice autodisciplina pubblicitaria non

è applicabile perché la rievocazione storica di una pubblicità del passato non è una pubblicità camuffata, ma è pur sempre

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2323 PARTE PRIMA 2324

una pubblicità palese sia pure presentata come un frammento

della storia aziendale dell'inserzionista.

La norma dell'art. 1 codice autodisciplina pubblicitaria non

è applicabile perché non è una scorrettezza e meno che mai

è una scorrettezza che discredita la stessa pubblicità rievocare

storicamente le diverse fasi dell'impegno pubblicitario di una

determinata azienda quando ovviamente la rievocazione rispon de a verità e quando questa rievocazione non si risolve in un

pregiudizio ingiustificato del concorrente.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Sanità pubblica — Unità sanitarie locali — Esecuzione forzata — Limiti — Incostituzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. civ.,

art. 543, 615, 624; 1. 18 marzo 1993 n. 67, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, recan

te disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale,

art. 1; 1. 18 marzo 1993 n. 68, conversione in legge, con mo

dificazioni, del d.i. 18 gennaio 1993 n. 8, art. 11).

È illegittimo l'art. 1, 5° comma, d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito in 1. 18 marzo 1993 n. 67, nella parte in cui, per la sottrazione alla esecuzione forzata delle somme destinate ai

fini ivi indicati, non prevede che la Usi con deliberazione da

adottare ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme a tali fini destinate e, dall'adozione della delibera, non siano ammessi mandati di pagamento se non seguendo l'or

dine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di

impegno. (1)

Corte costituzionale; sentenza 29 giugno 1995, n. 285 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 5 luglio 1995, n. 28); Pres. Caia

niello, Est. Mengoni; Soc. Dasit c. Usl/2 Castrovillari. Ord.

Pret. Cosenza 29 novembre 1994 (G.U., la s.s., n. 14 del 1995).

(1) Sulla disposizione oggetto della pronuncia della corte, v. Pret. Bari 19 luglio 1993, Foro it., 1994, I, 292; Pret. Cassino-Sora 18 feb braio 1994, Pret. Taranto-Mand'.iria 19 novembre 1993, Pret. Napoli Castellammare di Stabia 5 aprile e 4 marzo 1993, ibid., 1254; Pret. Taranto-Martina Franca 18 gennaio 1993 e Pret. Taranto 23 novembre

1992, id., 1993, I, 2049, con nota di G. Costantino, Le unità sanitarie iocali nel processo esecutivo-, cfr., anche, la nota di richiami di P. Grippo a Pret. Salerno-Eboli 27 aprile 1993, id., 1995, I, 2005.

* * *

La decisione, espressamente additiva, presuppone un'efficacia ester na dei vincoli di destinazione previsti dalla legge e, quindi, l'opponibili tà dei medesimi ai creditori, procedenti ed intervenuti.

Implica altresì la rilevabilità ex officio di detti vincoli, sottraendoli al meccanismo previsto dagli art. 615, 2° comma, e 624 c.p.c.: per ottenere la liberazione dei beni dei quali si denuncia la impignorabilità ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., il debitore esecutato deve atten dere l'esito del giudizio di opposizione; il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, che fosse eventualmente emanato ai sensi dell'art. 624

c.p.c., infatti, impedisce, ai sensi dell'art. 626 c.p.c., la prosecuzione del processo esecutivo fino alla vendita forzata o all'assegnazione, ma

Il Foro Italiano — 1995.

non toglie efficacia al pignoramento, cosicché, con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c., l'opponente, anche qualora sia accolta l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., non ottiene la liberazione delle somme necessarie al pagamento delle retribuzioni e al lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

D'altro canto, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere, ai sensi

degli art. 484 e 175 c.p.c., di rilevare d'ufficio l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per evidente mancanza di una condi zione dell'azione esecutiva, nonché, in alcune ipotesi la impignorabilità.

L'interpretazione accolta dalla corte, pur non condivisa da alcune delle prime pronunce dei giudici di merito, ha trovato conferma, per la disciplina relativa agli enti locali, nella legge di conversione e, poi, nel testo unico, approvato con d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77.

Sulla base di tale premessa, la corte ha ritenuto irragionevole la di

sparità di trattamento tra Usi ed enti locali.

Tanto le prime, quanto i secondi, infatti, possono sottrarre alla ese

cuzione forzata le somme destinate «agli stipendi e alle competenze co

munque spettanti al personale dipendente o convenzionato», nonché i «fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei

servizi sanitari», ovvero quelle destinate al «pagamento delle retribuzio ni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel seme

stre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamen to dei servizi locali indispensabili».

Sennonché, per gli enti locali, l'operatività della disciplina era espres samente subordinata alla «condizione che la giunta con deliberazione

da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibe

ra, la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati se

non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazio ne di impegno da parte dell'ente».

La corte ha ritenuto che la diversità tra i creditori delle Usi e quelli

degli enti locali sia priva di giuridica rilevanza e, quindi, ingiustificata la diversità di trattamento e, quindi, che, rispetto ad essa, non potesse esercitarsi la razionale discrezionalità del legislatore, ai sensi dell'art.

28 1. li marzo 1953 n. 87.

La decisione in epigrafe ha imposto alle Usi di indicare trimestral

mente le somme sottratte alla esecuzione e, quindi, alla garanzia patri moniale, nonché di rispettare l'ordine cronologico delle fatture o degli

impegni di spesa come previsto, per gli enti locali, dall'art. 11 d.l. 18

gennaio 1993 n. 8, convertito in 1. 18 marzo 1993 n. 68. Sennonché tale ultima disposizione è ora parzialmente riprodotta nel

l'art. 113 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77, intitolato ordinamento finan

ziario e contabile degli enti locali, emanato in base alla legge delega 421/92, il termine della quale è stato prorogato dal d.l. 515/94, conver tito nella 1. 596/94.

11 testo adottato nel t.u. è il seguente: «Norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali. — . . . 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza

degli enti locali di cui all'art. 1, 2° comma, destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conse

guenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;

e) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al 2° com

ma occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme de stinate alle suddette finalità. . . .».

Poiché, tuttavia, la norma delegata subordina la sottrazione alla ga- < ranzia patrimoniale soltanto alla delibera trimestrale e non anche al

rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa, la parità di trattamento tra enti locali ed Usi ovvero tra creditori dei

primi e delle seconde viene ad essere ancora alterata: — in base alla disciplina del 1993, infatti, le somme destinate al pa

gamento del personale, subordinato e parasubordinato, delle Usi, non ché ai servizi sanitari indispensabili erano sic et simpliciter sottratte alla

garanzia patrimoniale, mentre quelle destinate al pagamento delle retri buzioni e all'espletamento dei servizi indispensabili (quali definiti dal d.m. 28 maggio 1993) degli enti locali, lo erano a condizione che l'ente avesse indicato trimestralmente gli importi necessari ed avesse rispetta to, nei pagamenti volontari, l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa;

— la sentenza in epigrafe ha ritenuto irragionevole tale disparità di

trattamento, cosicché, anche le Usi, per sottrarre alla esecuzione forza ta e alla garanzia patrimoniale quanto destinato al pagamento delle re tribuzioni e dei servizi sanitari indispensabili, debbono indicare preven tivamente, con cadenza trimestrale, le somme a tali fini necessarie e debbono rispettare l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa;

— l'art. 113 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 non menziona più per gli enti locali l'obbligo di rispettare l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa.

Prescindendo da ogni questione relativa a rapporti tra la disposizione contenuta nel decreto legislativo e quella della legge fusa in questo e, quindi, da ogni problema relativo alla correttezza nell'esercizio del po

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