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Decisione 19 gennaio 1962, n. 19; Pres. A. De Marco P., Est. Leone; Camilleri e altri (Avv. Tripodo)...

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Decisione 19 gennaio 1962, n. 19; Pres. A. De Marco P., Est. Leone; Camilleri e altri (Avv. Tripodo) c. Assessorato regionale pubblica istruzione (Avv. dello Stato Ferrante) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 149/150-151/152 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150484 . Accessed: 25/06/2014 02:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 02:21:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Decisione 19 gennaio 1962, n. 19; Pres. A. De Marco P., Est. Leone; Camilleri e altri (Avv.Tripodo) c. Assessorato regionale pubblica istruzione (Avv. dello Stato Ferrante)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 149/150-151/152Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150484 .

Accessed: 25/06/2014 02:21

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149 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIYA 150

i - -

1955 n. 771 (v., ad esempio, IV Sezione. 20 ottobre 1953, n. 910, Foro it., Rep. 1953, voce Automobiil (servizio), nn. 16-18) e ohe la «preventiva approvazione» comu nale ivi prevista, nella specie, non e mancata, come risult a

dal documento dianzi citato, certo e che, anche negli iil

t-imi tempi, il comportamento dell'Amministrazione comu

nale c stato univoco nel senso di riconoscere, sotto il profilo subiettivo, alia Societa Ventura (e non piu al Cesare Ven

tura) la qualitä di concessionaria e di considerare, sotto il

profilo obiettivo, immutato il contenuto del rapporto con

cessional.

Sara sufficiente, in proposito, richiamare i seguenti atti, aventi tutti quale destinataria la Societa Cesare Ven

tura e C. :

a) attestazione del Sindaco, in data 17 agosto 1957, in cui si dichiara die la Societa 6 concessionaria di cinque servizi di linea di autobus urbano (doc. n. 5 quinquies del

predetto fasc. del ricorrente) ;

b) autorizzazione del Sindaco, in data 27 ottobre 1958, ad impiegare due autobus su una delle linee urbane (doc. n. 5 sexies) ;

c) altra analoga autorizzazione, in data 31 ottobre

1958 (doc. n. 5 septies) ;

d) ricbiesta del Sindaco di istituzione di una corsa

supplementare dell'autobus della linea n. 3, in data 19

settembre 1953 (doc. n. 5 octies);

e) provyedimento del Sindaco, in data 10 ottobre 1959, di rigetto della richiesta della Societa Ventura di modifica

dell'orario (doc. n. 5 novies) ;

/) autorizzazione dell'Assessore al corso pubblico, in

data 30 ottobre 1959, sulle modalitä di esercizio di una

linea per determinati giorni (doc. n. 6) ;

g) richiesta del Comune per l'esonero dei vigili sani

tari dal pagamento del biglietto ordinario, in data 25 giugno 1956 (doc. n. 3 fasc. ricon. depositato il 12 novembre 1960) ;

li) richiesta di tesserino gratuito per un consigliere

comunale, in data*6 dicembre 1956 (doc. n. 4 del fascicolo

teste citato);

i) richiesta, in data 13 gennaio 1958, di riduzione del

prezzo degli abbonamenti per i soci delFUnione provin ciale artiglieri d'ltalia (doc. n. 5) ;

I) richiesta, in data 23 gennaio 1958, di riduzione del

prezzo dei biglietti per gli allievi di un cantiere di lavoro

(doc. n. 6);

m) analoga richiesta, in data 21 ottobre 1958, per

gli operai della Societa Strega Alberti (doc. n. 10) ;

n) protesta del Comune, in data 23 ottobre 1958,

per la limitazione del numero delle tessere di libero per corso a favore degli iscritti all'Unione italiana ciechi;

o) ordine del Comune, in data 12 ottobre 1959, di

attenersi, nello svolgimento dei servizi, alle preesistenti

prescrizioni. Essi dimostrano che il Comune ha continuato ad intrat

tenere con la Societa Ventura i consueti rapporti fra auto

ritä concedente e concessionario, non solo e non tanto nel

chiedere benefici a favore di categorie benemerite, quanto nell'autorizzare qualsiasi modifica neile modalitä di eser

cizio delle linee e nell'intervenire in caso di modifiche non

autorizzate, ponendo in essere un comportamento che rende

inesplicabile la qualificazione di esercizio di mero fatto

che il Comune pretende ora di poter dare a quello eserci

tato dalla ricorrente. Gli atti predetti non possono essere

interpretati nel senso voluto dai resistenti (e cioe non di

riconoscimento della perdurante posizione concessionale della ricorrente, a seguito delle domande di proroga annual

mente avanzate, ma di mera autorizzazione precaria, all'in

fuori di ogni rapporto concessionale), giacche, in omaggio al generale principio della presunzione di legittimita dell'at

tivitä amministrativa, devesi ritenere che la pubblica Am

ministrazione operi con l'intento di rispettare la legge, nou di violarla e fra due interpretazioni, egualmente possi bili, va conseguentemente preferita quella che si presenta il piu possibile conforme :j,l!a legge (v., ad esempio, V Se

zione 10 aprile 1954, n. 340, Foro it., Eep. 1954, voce

Atto amministrativo, n. 27). E palese sarebbe l'illegittimita del comportamento deirAmministrazione, ove di esso si

accogliesse l'interpretazione prospettata dai resistenti, dato

ehe l'autorizzazione all'esercizio precario e temporaneo di un'autolinea giä, in atto, di cui siasi estinta la concessione, si giustifica soltanto in ipotesi del tutto eccezionali, in attesa dell'emanazione di un nuovo atto di concessione ed all'esclusivo scopo di impedire qualsiasi interruzione del servizio, pregiudizievole ai pubblico interesse. E perciõ, nella specie, in tanto si sarebbe J5otuta configurare l'esigenza di un'autorizzazione precaria, in quanto, esaminata l'istanza di proroga della concessione provvisoria, il Comune l'avesse motivatamente respinta (nell'esistenza, naturalmente, di

quei presupposti che tale diniego rendon legittimo secondo i principi risult anti dal sistema legislativo e precisati dalla

grarisprudenza di questo Consiglio). Tutto ciõ invece non e avvenuto. No puõ ora il Comune far discendere dalla

propria inerzia ad emanare un atto di formale regolariz zazione della posizione concessionale, ad esso riconosciuta con i predetti atti e con tutto il suo concludente operato, per gli anni 1957, 1958 e 1959, effetti sfavorevoli per la ricorrente.

Che, d'altronde, la stessa autoritä comunale non disco nosca la perdurante esistenza del rapporto concessionale anno per anno prorogato, risulta anclie da un'ammissione che lo stesso Sindaco ebbe a fare, nel corso della seduta consiliare del 29 ottobre 1959 (quella stessa cioe in cui fu adottata l'impugnata deliberazione) circa l'esistenza di una scadenza del servizio per il 31 dicembre 1959 : affermazione

questa che ha senso se riferita alia posizione di concessio naria provvisoria della ricorrente, ma non l'ha se riferita ad un servizio di mero fatto, all'infuori di qualsiasi rapporto concessionale, dato che non si comprenderebbe per che, in assenza di qualsiasi atto che fi ssasse una qualche sca

denza, il servizio esercitato in via di fatto si sarebbe dovuto

necessariamente arrestare non prima ne dopo la fine del l'anno.

Per tali ragioni il primo ricorso va accolto e va, di con

seguenza, annullata l'impugnata deliberazione. II Comune

dovrä, pertanto, riesaminare, alia luce dei principi sopra enunciati, la posizione concessionale della ricorrente ai fini

dell'accertamento dell'esistenza o meno dei suoi diritti pre ferenziali rispetto alle linee ora programmate.

Dall'illegittimita del primo provvedimento, d'iudizione della gara, dipende anche quella dell'atto di aggiudica zione, impugnato con il secondo ricorso, che pertanto deve

essere anch'esso accolto, palesamente infondata essendo l'ec

cezione d'inammissibilita per acquiescenza sollevata dai re

sistenti, dato che la mancata partecipazione alia gara non

menoma il titolo giuridico dalla ricorrente vantato nella

diversa ed autonoma veste di precedente concessionario.

Quanto al terzo ricorso mentre puõ ritenersi assorbito

rispetto alle domande di proroga per gli anni 1957, 1958

1959, dato quanto si õ detto in ordine al primo, dev'essere

accolto per la parte relativa alia domanda di proroga per il 1960.

Annullata la deliberazione consiliare del 29 ottobre

1959, e incontestabile l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza di proroga per il 1960.

Organo competente a pronunciarsi e, ai sensi dell'art. 46

decreto pres. 28 giugno 1955 n. 771, il consiglio comunale.

Fondata e perciõ la censura d'incompetenza della Giunta

municipale, che ha agito nell'esercizio dei propri poteri

istituzionali, non giä in via di urgenza e con i poteri del

consiglio, denunciata dalla ricorrente con il primo mezzo.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO Dl GIÜSTIZIA AMMIN1STRAT1VA PER LA REGIONE SICILIANA.

Decisione 19 gennaio 1962. n. 19; Pres. A. De Marco P.,

f Est. Leone ; Camillori e altri (Avv. Tripodo) c. Asses

sorato regionale pubblica istruzione (Avv. dello Stato

Feerante).

Corte costiliizionale — Dicliiarazione d'incostituzio

nalita — Eiietli sul rieorso iurisdizionale pen dente — Cessazione della materia del contendere

(Costituzione della Kepubblica, art. 136).

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PARTE TERZA 152

La sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalitä della legge, sulla base della quale era stato emanato I'atto amministrativo

impugnato con ricorso giurisdizionale, determina la ces sazione della materia del contendere (nella specie, lo stesso

Consiglio aveva con precedente decisione dichiarato la

illegittimitä dell'atto, poi riconosciuto dalla Amministra zione privo di validitä). (1)

II Consiglio, ecc. — La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 Iuglio 1959 (Foro it., 1960, I, 5), ha dichiarato la

incostituzionalitä, della legge regionale 6 maggio 1955 n. 40, in attuazione della quale venne a suo tempo bandito il con corso magistrale, la cui graduatoria il ricorrente ha impu gnato.

Per la disposizione contenuta nell'art. 136 della Costi

tuzione, la norma legislativa, dichiarata viziata di illegit timitä. costituzionale, cessa di a vere efficacia dal giorno suc cessivo alia pubblicazione della decisione, che tale illegit timitä pronunzia. Ovviamente la intervenuta dichiarazione della illegittimitä costituzionale del testo legislativo, in base al quale era stato emanato, travolge e pone nel nulla il provvedimento impugnato, che nella specie l'Ammini

strazione, del resto, esplicitamente ha dichiarato di consi derare privo di giuridica validitä, anche in seguito alia sen tenza di questo Consiglio del 23 giugno 1960, n. 239 (Foro it., Rep. 1960, voce Sicilia, n. 174), che, accogliendo il ricorso

proposto da altri partecipanti al concorso, dichiarava la

illegittimitä del decreto assessoriale, che detto concorso aveva bandito.

II merito del ricorso 6 quindi indubbiamente superato dalle ricordate decisioni : si tratta ora solo di identificare i concreti effetti che la dichiarata illegittimitä costituzionale della legge regionale 6 maggio 1955 n. 40 e il giä interve nuto annullamento del decreto assessoriale, che bandisce il concorso, esercitano sull'iier del processo, relativo al ri corso in esame.

Nella decisione sopra ricordata n. 239 del 24 giugno 1960, questo Consiglio ha considerato doversi accogliere il ricorso proposto contro un provvedimento amministrativo, fondato su testo legislativo successivamente dichiarato vi ziato per illegittimitä costituzionale.

Procedendo perõ ora ad un riesame della questione, il

Consiglio rileva che la illegittimitä costituzionale della

norma, sulla quale risulta fondato I'atto impugnato, co

stringe la pubblica Amministrazione a considerare I'atto stesso privato di ogni giuridica validitä dalla stessa data in cui la Costituzione dichiara cessata la efficacia della norma legislativa illegittima, cioe dal giorno successivo alia pubblicazione della decisione.

Da quel giorno si ha un sostanziale ritiro dell'atto, che in precedenza, spiegando giuridica efficacia, aveva potuto minacciare interessi legittimi privati, determinando per questo particolari impugnazioni in sede giurisdizionale. Impugnazioni che successivamente non hanno piu effi cacia di determinare una decisione di illegittimitä, in vista della giä avvenuta eliminazione dell'atto impugnato.

II fenomeno processuale si identifica quindi, piu che con una forma di improcedibilitä del ricorso per inesistenza dell'atto impugnato (come talvolta e stato pure ritenuto in

giurisprudenza), con una sopravvenuta cessazione della ma teria del contendere. La graduatoria contro cui il ricorrente

protesta, quando venne pubblicata, trovava vitalitä giuridica sulla norma legislativa che aveva autorizzato il concorso. La eliminazione della norma su cui fondava, travolse il

(1) Oon la presente decisione, identica ad alt i due (un. 10 e 11 del 1962) il Consiglio muta il proprio orientamento giu risprudenziale, manifestato con la decis. 23 giugno 1960, n. 239 (Foro it., Rep. 1960, voce Corte costituzionale, n. 63), nella quale, seguendo la Sezione VI del Consiglio di Stato con sede di Roma (10 febbraio 1960, n. 51, id., 1961, III, 190, con ampia nota di richiami di dottrina e di giurisprudenza, anche di data succes siva), aveva ritenuto che la sopracennata dichiarazione d'inco stituzionalitä della legge giustificasse 1'improcedibilitä, del ri corso.

Sulla ceäsazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo, cons, il saggio, dallo stesso titolo, di G. De Stefa.no, in -liit', trim. dir. e proc. civ., 1961, 568.

decreto ehe aveva bandito il coneorso, nonche la gradua toria, ehe i ricorrenti dicono lesiva del loro interesse.

Deve quindi dichiararsi la sopravvenuta eessazione della materia del contendere, che, nella specie, dipende anclie dalla ricordata precedente decisione di questo Consiglio n. 239 del 1960, che dichiarava la illegittimitä del bando di concorso. Dichiarazione questa avente generale valore

vincolante, perche riferita ad un atto inscindibile. Caduti il bando e la relativa graduatoria e, anche in relazione a

questo ricorso, venuto meno l'oggetto della contestazione. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI GIDSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONS SICILIANA.

Decisione 19 gennaio 1962, n. 1 ; Pres. A. De Marco P., Est. Salibra ; Buttitta (Aw. Oliveri) c. Ospedale civile di Kagusa.

Giustizia amministrativa — Decisione priva cli una firma — llomanda di esecuzione — Inammissi bililä — Fattispecie (R. d. 17 agosto 1907 n. 642,

regolamento di procedura avanti il Consiglio di Stato, art. 65).

La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la

Begione siciliana, sottoscritta per errore materiale, poi corretto, da un eonsigliere astenutosi, ma priva della sottoscrizione di uno dei eonsiglieri che I'han deliberata, e inesistente e pertanto, fino all'apposizione della firma mancante, non pud ehiedersene I'esecuzione all'autorita amministrativa. (1)

II Consiglio, eoc. — Fatto. — II prof. dott. Pierluigi Buttitta con atto 7 dicembre 1961 ricorre a questo Consiglio per l'esecuzione del giudicato nascente dalla decisione n. 471 del 20 giugno 1959 nel ricorso fra il medesimo e

1'Ospedale civile di Ragusa e nei confronti del dott. Giovanni Antoci. Premette il ricorrente clie il Consiglio di giustizia, con la predetta decisione n. 471 del 20 giugno 1959, annullõ

gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al

posto diprimario medico dell'Ospedale di Ragusa limitata mente alia parte riguardante il dott. Antoci, nonchö la delibera n. 131 del 30 luglio 1957 dell'Ospedale di Ragusa, con la quale era stata approvata la graduatoria e si era

proceduto alia nomina del dott. Antoci. II ricorrente, poiche la detta decisione era stata sottoscritta per errore dal eonsigliere prof. Corso, anzichö dal eonsigliere Salibra, in data 23 luglio 1959 chiese che si fosse proceduto alia correzione dell'errore materiale. Intanto, sia il dott. Antoci, sia 1'Ospedale di Ragusa avevano proposto appello awerso la decisione predetta alia Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. II ricorrente, con un primo atto 15 ottobre 1959, costitui in mora 1'Ospedale, perchö desse esecuzione al giu

(1) Non risultano precedenti in termini. Fra i giudici ordinari, si vedano : Cass. 31 gennaio 1958,

n. 285, Foro it., Rep. 1958, voce Sentenza civ., n. 30, che ha ritenuto prive di efficacia le firme dei componenti del collegio apposte dopo la rituale pubblicazione (e quindi nulla la sentenza) e, specialmente, Cass. 28 giugno 1957, n. 2522, id., 1957, I, 1156, che ha dichiarato inesistente la sentenza sottoscritta da un giudice che dal processo verbale dell'udienz i di discussione risulti estraneo al collegio giudicante, sebbene il ruolo di udienza ne certifichi la partecipazione. Ha soggiunto la Corte che tale inesistenza non viene meno se, mediante la procedura della correzione degli errori materiali, si sostituisce, nella inte stazione della sentenza, al nome del giudice che, pur risul tando dal processo verbale della udienza di discussione estraneo al collegio giudicante, sottoscrisse l'originale, il nome del giudice, il quale, pur avendo fatto parte del collegio giudicante, non ne aveva sottoscritto l'originale.

La sentenza Cass. 20 ottobre 1961, n. 2263, che ha dichiarato inammissibile il ricorso awerso le decisioni 20 giugno 1959 (contenente l'errore materiale) e 20 ottobre 1960 (di correzione dell'errore stesso) del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, e pubblicata in questo fascicolo, I, 718, con nota _di richiami.

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