Decisione 22 gennaio 1963, n. 1; Pres. A. De Marco P., Est. Toro; Tomaselli (Avv. D'Amico,Gianformaggio) c. Comune di Catania (Avv. Scaduto, Stancanelli), Papale ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 187/188-189/190Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152477 .
Accessed: 25/06/2014 10:42
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.79.90 on Wed, 25 Jun 2014 10:42:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
Quindi all'autolinea viene assegnato un particolare
settore del traffico cittadino, destinato peraltro a svolgersi
solo nella stagione estiva.
Non puõ dubitarsi quindi ohe la predetta autolinea,
per la sua concreta particolare finalita, abbia earattere
urbano. Da ciõ discende che la ricorrente A.s.t., concessionaria
esclusiva degli autoservizi urbani della cittä di Siracusa,
ha titolo preferenziale per la concessione della predetta
autolinea.
II rieorso, pertanto, risulta fondato e va accolto, con il
consegueute annullamento del provvedimento impugnato. Anche in vista del diverso avviso da precedenti giudicati,
cui il Consiglio oggi õ pervenuto, appare opportuno com
pensate fra le parti le spese del giudizio. Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. Decisions 22 gennaio 1963, n. 1 ; Pres. A. De Marco P.,
Est. Toeo ; Tomaselli (Aw. D'Amico, Gianformaggio) c. Comune di Catania (Aw. Scadtjto, Stancanelli),
Papale ed altri.
Sicilia — Consiglio comunale — Convocazione in
sessione straordinaria — Modalitä (D. leg. pres.
29 ottobre 1955 n. 6, ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, art. 47). Sicilia — Giunta comunale — Mozione di sfiducia —
Invito per la riunione del consiglio in sessione
straordinaria — Termine prescritto per la convo
eazione •—- Necessity — Insussistenza (D. leg.
pres. 29 ottobre 1955 n. 6, art. 60). Sicilia — Giunta comunale — Mozione di sfiducia
presentata c firmata dagli assessori in carica —
Lcgittimitä (D. leg. pres. 29 ottobre 1955 n. 6, art. 60). Sicilia — Giunta comunale — Mozione di siiducia
— Motivazione in relazione alia esigenza di una
diversa formazione della giunta — Presentazione
e sottoscrizione ancbe da parte del sindaco e degli
assessori — Legittimita (D. leg. pres. 29 ottobre
1955 n. 6, art. 60). Sicilia — Deliberazioni comunali — Visto della com
missione provinciate di controllo dopo la loro ese
cuzione — Effetti.
Nella Regione siciliana la convocazione del consiglio comunale
in sessione straordinaria pud avvenire, alternativamente
ed autonomamente senza alcun ordine preclusivo, anche nel
concorso di due o tutte e tre le ipotesi previste dall'art. 47
decreto pres. reg. 29 ottobre 1955 n. 6. (1) La disposizione delVart. 60 decreto pres. reg. 29 ottobre 1955
n. 6, secondo cui, nella Regione siciliana, la convocazione
del consiglio comunale per discutere o deliberare una mo
zione di sfiducia verso la giunta, deve avere luogo non prima di otto giomi dal deposito della mozione alia segreteria del comune, va riferita alia sola riunione del consiglio e non pure alVinvito rivolto dal sindaco ai consiglieri di
partecipare a detta riunione. (2) Nella Regione siciliana, anche gli assessori, come consiglieri
comunali, possono votare a favore o eontro la mozione di
sfiducia verso la giunta comunale. (3) Nella Regione siciliana, la mozione di sfiducia verso la giunta
comunale, motivata dalla ritenuta necessitä di una diversa
formazione della giunta stessa, rispondente alia mutata
maggioranza, pud essere legittimamente presentata e fir mata anche dal sindaco e dagli assessori in carica. (4)
Nella Regione siciliana il visto della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali convalida retroat
tivamente gli atti di esecuzione delle deliberazioni mede
sime compiuti prima delVatto di controllo. (5)
(1-5) Questioni nuove, a quanto consta.
Nel senso che sia illegittima, ai sensi degli art. 57 e 60 de
creto pres. reg. 29 ottobre 1955 n. 6, una mozione di sfiducia del
consiglio comunale, dalla quale sia escluso il sindaco, pur cor
Il Consiglio, eec. — (Omissis). Passando all'esame dei
motivi del ricorso, si osserva clie i ricorrenti hanno dedotto,
in primo luogo, eccesso di potere e violazione degli art.
47, 60 e 63 del nuovo ordinamento degli enti loeali (n. o.
e. 1.) perche dopo la richiesta di un terzo dei consiglieri in
carica il Consiglio comunale e stato convocato in riunione
straordinaria, per 1'approvazione della mozione di sfiducia,
per determinazione del Sindaco e non della Giunta.
La censura non ha fondamento (a parte ogni quistione sull'interesse e sulla legittimazione a proporre tale censura da
parte dei ricorrenti, ehe furono convocati, ed intervennero
regolarmente alla seduta, nella quale nessuno sollevõ ec
eezioni del genere). L'art. 47 prevede la riunione straordinaria del consiglio
comunale : 1) per domanda motivata di un quinto o di un
terzo dei consiglieri in carica (a seconda del šistema elet
torale); 2) per deliberazione della giunta ; 3) per determina
zione del sindaco. La convocazione h sempre fatta dal sin
daco (art. 48). L'art. 63, alPultimo comma, dispone : « La giunta sta
bilisce il giorno per l'apertura delle sezioni ordinarie e per
le convocazioni straordinarie del consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salvo il disposto dell'art. 47, 2° comma,
n. 3 ».
Dal tenore letterale della disposizione dell'art. 63 su
riportata puõ desumersi, come deducono i ricorrenti, ehe
la giunta interviene per fissare la data della sessione straor
naria del consiglio nei casi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 47,
e non pure nel caso del n. 3. Ma ciõ non ha rilevanza nella
specie, per due considerazioni: in primo luogo non ricorre
l'ipotesi dell'art. 47, n. 1, perche la presentazione della
mozione di sfiducia non conteneva esplicita domanda di
convocazione straordinaria del consiglio. I ricorrenti as
sumono ohe taie domanda era implicita. Ma l'art. 47, n. 1,
parla di domanda esplicita. In secondo luogo l'art. 47 elenca
in via successiva tre ipotesi alternative, senza stabilire un
ordine preclusivo, onde nulla vieta ehe concorrano due o
tutte e tre le ipotesi, e nulla esclude ehe nel dubbio se si
sia verificata la prima, il sindaco põssa far verificare la
terza, autonomamente, e convocare i consigli per sua propria determinazione.
Col secondo motivo i ricorrenti deducono eccesso di
potere o violazione dell'art. 60, uit. parte, del n. o. e. 1.,
per avere il Sindaco disposto la convocazione del Consiglio lo stesso giorno in cui venne depositata la mozione di sfi
ducia, 7 luglio 1962. Il testo dispone : «La convocazione
del consiglio di diseutere e deliberare la mozione di sfiducia
ha luogo . . . non prima di otto giorni dal deposito di essa alla
segreteria del comune ». Nella specie tale termine moratorio
non sarebbe stato osservato. La censura non ha fondamento. L'espressione : convoca
zione, ugualmente indica l'atto d'invito ai consiglieri a
riunirsi in un determinato giorno, per diseutere determinate
affari, e in tale suo signifieato comune e adoperata nell'art.
48 (« Il consiglio 6 convocato dal sindaco, mediante av
viso contenente . . . ecc. ») e negli art. 39, 68, n. 4, 181,
1° comma, ecc.
Spesso, perõ, nei testi si parla di convocazione per in
dicare non l'atto d'invito, ma la seduta eonsiliare. Nel citato
art. 181 del n. o. e. 1. nel 1° comma convocazione significa
invito, ma nel 2° comma significa invito e anche riunione
responsabile della giunta: Cons, giust. amm. sic. 17 ottobre
1958, n. 216, Foro it., Rep. 1958, voce Sicilia, n. 40.
In dottrina, cons. De Gaetano, La mozione di sfiducia verso
la giunta municipale, in Nuova rassegna, 1956, 119. Nel senso
ehe i provvedimenti adottati dalla commissione ai termini
degli art. 80 (controllo preventivo di legittimitä) e 81 (con trollo successivo di legittimitä) del decreto pres. reg. 29 ot
tobre 1955 n. 6 non comportano un concorso di volontä nella formazione degli atti delle amministrazioni loeali, quale
presupposto degli atti complessi, Cons, giust. amm. sic., Sez.
consult., 10 dicembre 1959, n. 342, Foro it., Rep. 1960, voce
qit., n. 49. Sull'ordinamento amministrativo degli enti loeali in Sicilia,
cfr. Spataro, Commento teorico pralico alla legge c \ }l'ordinamento
amministrativo degli enti loeali in Sicilia, 1957.
This content downloaded from 62.122.79.90 on Wed, 25 Jun 2014 10:42:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
(«l'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della
eventuale seconda convocazione : l'avviso per quest'ultima b rinnovato . . . ecc. »). Seconda convocazione nel senso di
seduta di seconda convocazione. Leggesi anche nel 3°
comma : «La seconda convocazione ha luogo entro tre
giorni ». Parimenti, nell'art. 205, 4° comma, del t. u. reg.
approvato con decreto pres. reg. 9 giugno 1954 n. 9, si
legge : « Qualora la prima convocazione sia andata deserta . .
ecc. » ; ov'e chiaro che la prima convocazione s'intende prima
seduta, come risulta dal 1° comma delle stesso articolo :
« II sindaco 6 eletto . . . nella prima seduta . . . ecc. » (vedasi la legge nazionale 22 marzo 1952 n. 173).
Data questa ambivalenza dell'espressione: convoca
zione, occorre accertare se nell'art. 60 essa sia stata adope rata nell'uno o nell'altro senso. II testo consta di due disposi
zioni, fuse in un unico periodo : 1) la convocazione ha luogo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri in carica. Qui convocazione signifioa invito per la riunione ; 2) la convocazione ha luogo non
prima di otto giorni dal deposito della mozione di sfiducia
nella segreteria del comune ; e qui convocazione significa
riunione, adunanza. Un termine per l'adunanza si spiega e
difatti nell'art. 48 e fissato il termine di cinque giorni fra
invito e adunanza ; nello stesso senso, di termine fra invito
e adunanza, si spiega la disposizione in esame, che non e
una ripetizione dell'art. 48, perche il termine e di otto giorni fra il deposito della mozione e la riunione del consiglio. Invece un termine moratorio, fra deposito della mozione e
invito ai consiglieri per la riunione straordinaria, resterebbe
privo di ogni ragione logica : se di quella mozione non viene
data comunicazione a nessuno, non si vede che valore avrebbe
quella mora. Kagioni logiche sussistono, invece, per l'altra
interpretazione : la presentazione della mozione di sfiducia
pone l'amministrazione comunale quasi in crisi; che sia
necessario ed opportuno un termine per la riunione del
consiglio e per la deliberazione che questo termine sia anche un põ piü lungo di quello ordinario, b logico e razionale ; sarebbe illogico e irrazionale un termine di moratoria fra
deposito della mozione e invito per la riunione del consiglio, un arresto della vita amministrativa del comune, del tutto contrario ad ogni principio.
Col terzo motivo i ricorrenti deducono altra violazione
e falsa applicazione dell'art. 60, ed eccesso di potere, sotto
vari profili: sviamento, difetto o illogicitä manifesta della
motivazione. Si dolgono, cioe : 1) che la mozione di sfiducia
contro la Giunta sia stata sottoscritta anche dal Sindaco e
da alcuni degli Assessori in carica, e che senza la loro ille
gittimafsottoscrizione non si sarebbe raggiunto il prescritto numero di presentatori: 2) che la motivazione sveli il recon
dito e vero fino da cui fu mossa, fine che non era quello di eliminare carenze o deficienze amministrative, ma l'altro
illegittimo di estromettere i soli Assessori liberali.
Le censure suddette partono da una errata valutazione
deiristituto della mozione di sfiducia ; come si e accennato, tale istituto, proprio dell'assemblee legislative nei governi
parlamentari, e stato introdotto, nel territorio della Regione
siciliana, anche neile amministrazioni comunali e consor
ziali, con una disciplina ovviamente adeguata alia diversa
attuazione. Le norme statali e regionali vigenti, in materia di elezioni
comunali, da tempo hanno dato legittimazione all'attivita
dei partiti politici, in sede di amministrazione di enti locali.
£ prevista espressamente la presentazione di liste di partiti, di contrassegni di partiti; e prevista per i grandi comuni la
votazione col sistema proporzionale. Tutto questo, logica
mente, porta alle amministrazioni (giunta e sindaco) di
partito, o di coalizione, e il libero giuoco demografico con
sente, anzi postula, che le maggioranze possano variare, e
che ciõ debba avere conseguenze anche nella formazione
dell'amministrazione comunale (sindaco e giunta). L'isti
tuto piu idoneo ad attuare questa dinamica della vita am
ministrativa comunale e proprio la mozione di sfiducia.
Indubbiamente la sfiducia puõ essere votata per ca
renze amministrative della giunta, ma non b questo l'unico
caso possibile ; sembra ben corrispondente alia natura del
l'istituto che la sfiducia põssa essere deliberata col rispetto
per le persone degli assessori, solo per il loro indirizzo poli
tico, clie non corrisponde piü all'indirizzo della maggioranza, e alio scopo di permettere la formazione di una nuova
giunta, che a detto indirizzo risulta del tutto aderente.
Naturalmente, in sede di votazione sulla mozione di
sfiducia, i singoli consiglieri sono liberi di comportarsi come
credono, e cioe possono dare voto favorevole, o contrario, o
astenersi dal voto. Gli assessori in carica come consiglieri hanno gli stessi diritti degli altri consiglieri e possono pren dere parte alia votazione. L'art. 176 prevede l'obbligo di
astenersi, per i consiglieri, solo per le deliberazioni riguar danti liti, ovvero oggetti per i quali sussista un interesse
proprio o familiare (intendendosi qui per interesse quello
patrimoniale, o privato, escluso ogni riferimento all'indi
rizzo da dare aH'amministrazione comunale, oggetto al
quale sarebbero logicamente interessati tutti i consiglieri). In conseguenza, gli assessori, come consiglieri, possono votare a favore, o contro la mozione di sfiducia o astenersi, liberamente.
Se ciõ b esatto, non si puõ negare agli assessori la potestä di sottoscrivere e presentare la mozione di sfiducia, quando
questa e motivata dalla ritenuta necessity di una diversa
formazione della giunta comunale, che risponda alia mutata
maggioranza. Non si tratta di votare la sfiducia a se stesso,
argomento di valore piü appariscente ehe reale; si tratta
di votare la sfiducia a quella formazione della giunta, e
questa potestä spetta a tutti i consiglieri anclie agli as
sessori.
Non puõ dirsi, poi, viziata di eccesso di potere la
motivazione, della mozione, della ritenuta necessity di
una diversa formazione. Se la giunta deve godere la fiducia
del consiglio (art. 60, 1° comma) e ciõ in regime democra
tico significa clie deve godere la fiducia della maggioranza del consiglio, necessariamente deve variare, se e apprez zabilmente variata la maggioranza. II fine della mozione
di sfiducia, nella specie, tutt'altro clie recondito, e mani
festo : «1'impossibility di collaborazione nella Giunta e di
organica efficienza nel lavoro amministrativo, per la situa
zione determinata dai due Assessori, clie rifiutavano di
prendere atto della formazione liberamente e democratica
mente costituitasi di una nuova maggioranza ». La moti
vazione c'e ed e logica ed adeguata ; il fine dell'atto non
puõ dirsi illegittimo. Infondato si palesa il quarto motivo, col quale i ricor
renti deducono l'illegittimita della nomina del nuovo Sin
daco e dalla nuova Giunta, deliberata nei giorni 28 e 29
luglio 1962, oltre clie per la pretesa illegittimitä della delibe
razione di sfiducia, per essere stata effettuata la convoca
zione di tali sedute prima che la Commissione provinciale di
controllo rendesse esecutiva la deliberazione di sfiducia.
Si puõ discutere dell'interesse dei ricorrenti a proporre
questa censura, dal momento che, come si e osservato, la
lesione d'interesse che essi lamentano si e verificata per effetto della deliberazione di sfiducia, non degli atti succes
sivi. Comunque e preminente la cönsiderazione che la Com
missione prov. di controllo ha opposto il suo veto alle
deliberazioni censurate , che il vieto retroagisce al momento
in cui furono emesse dette deliberazioni, e che conseguente mente gli atti di esecuzione delle stesse, emanati prima del
l'atto di controllo, divengono regolari e validi.
Riconosciuti, cosi, infondati i primi quattro motivi del
ricorso, il Consiglio deve ora esaminare la questione di le
gittimitä costituzionale dell'art. 60 del n. o. e. 1., sollevata
col quinto motivo, e su tale questione viene provveduto con
ordinanza di pari data, ai sensi degli art. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
E poichõ detta ordinanza, ritenuta rilevante e 11011 mani
festamente infondata tale quistione, sospende il presente
giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alia Corte
costituzionale per la decisione della quistione stessa, in
attesa della decisione della Corte resta riservata ogni altra
pronuncia sul merito, per quanto di ragione, e sulle spese. Per questi motivi, rigetta, ecc.
This content downloaded from 62.122.79.90 on Wed, 25 Jun 2014 10:42:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions