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Decisione 22 gennaio 1963, n. 1; Pres. A. De Marco P., Est. Toro; Tomaselli (Avv. D'Amico,...

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Decisione 22 gennaio 1963, n. 1; Pres. A. De Marco P., Est. Toro; Tomaselli (Avv. D'Amico, Gianformaggio) c. Comune di Catania (Avv. Scaduto, Stancanelli), Papale ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 187/188-189/190 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152477 . Accessed: 25/06/2014 10:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.90 on Wed, 25 Jun 2014 10:42:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Decisione 22 gennaio 1963, n. 1; Pres. A. De Marco P., Est. Toro; Tomaselli (Avv. D'Amico,Gianformaggio) c. Comune di Catania (Avv. Scaduto, Stancanelli), Papale ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 187/188-189/190Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152477 .

Accessed: 25/06/2014 10:42

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PARTE TERZA

Quindi all'autolinea viene assegnato un particolare

settore del traffico cittadino, destinato peraltro a svolgersi

solo nella stagione estiva.

Non puõ dubitarsi quindi ohe la predetta autolinea,

per la sua concreta particolare finalita, abbia earattere

urbano. Da ciõ discende che la ricorrente A.s.t., concessionaria

esclusiva degli autoservizi urbani della cittä di Siracusa,

ha titolo preferenziale per la concessione della predetta

autolinea.

II rieorso, pertanto, risulta fondato e va accolto, con il

consegueute annullamento del provvedimento impugnato. Anche in vista del diverso avviso da precedenti giudicati,

cui il Consiglio oggi õ pervenuto, appare opportuno com

pensate fra le parti le spese del giudizio. Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. Decisions 22 gennaio 1963, n. 1 ; Pres. A. De Marco P.,

Est. Toeo ; Tomaselli (Aw. D'Amico, Gianformaggio) c. Comune di Catania (Aw. Scadtjto, Stancanelli),

Papale ed altri.

Sicilia — Consiglio comunale — Convocazione in

sessione straordinaria — Modalitä (D. leg. pres.

29 ottobre 1955 n. 6, ordinamento amministrativo degli

enti locali nella Regione siciliana, art. 47). Sicilia — Giunta comunale — Mozione di sfiducia —

Invito per la riunione del consiglio in sessione

straordinaria — Termine prescritto per la convo

eazione •—- Necessity — Insussistenza (D. leg.

pres. 29 ottobre 1955 n. 6, art. 60). Sicilia — Giunta comunale — Mozione di sfiducia

presentata c firmata dagli assessori in carica —

Lcgittimitä (D. leg. pres. 29 ottobre 1955 n. 6, art. 60). Sicilia — Giunta comunale — Mozione di siiducia

— Motivazione in relazione alia esigenza di una

diversa formazione della giunta — Presentazione

e sottoscrizione ancbe da parte del sindaco e degli

assessori — Legittimita (D. leg. pres. 29 ottobre

1955 n. 6, art. 60). Sicilia — Deliberazioni comunali — Visto della com

missione provinciate di controllo dopo la loro ese

cuzione — Effetti.

Nella Regione siciliana la convocazione del consiglio comunale

in sessione straordinaria pud avvenire, alternativamente

ed autonomamente senza alcun ordine preclusivo, anche nel

concorso di due o tutte e tre le ipotesi previste dall'art. 47

decreto pres. reg. 29 ottobre 1955 n. 6. (1) La disposizione delVart. 60 decreto pres. reg. 29 ottobre 1955

n. 6, secondo cui, nella Regione siciliana, la convocazione

del consiglio comunale per discutere o deliberare una mo

zione di sfiducia verso la giunta, deve avere luogo non prima di otto giomi dal deposito della mozione alia segreteria del comune, va riferita alia sola riunione del consiglio e non pure alVinvito rivolto dal sindaco ai consiglieri di

partecipare a detta riunione. (2) Nella Regione siciliana, anche gli assessori, come consiglieri

comunali, possono votare a favore o eontro la mozione di

sfiducia verso la giunta comunale. (3) Nella Regione siciliana, la mozione di sfiducia verso la giunta

comunale, motivata dalla ritenuta necessitä di una diversa

formazione della giunta stessa, rispondente alia mutata

maggioranza, pud essere legittimamente presentata e fir mata anche dal sindaco e dagli assessori in carica. (4)

Nella Regione siciliana il visto della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali convalida retroat

tivamente gli atti di esecuzione delle deliberazioni mede

sime compiuti prima delVatto di controllo. (5)

(1-5) Questioni nuove, a quanto consta.

Nel senso che sia illegittima, ai sensi degli art. 57 e 60 de

creto pres. reg. 29 ottobre 1955 n. 6, una mozione di sfiducia del

consiglio comunale, dalla quale sia escluso il sindaco, pur cor

Il Consiglio, eec. — (Omissis). Passando all'esame dei

motivi del ricorso, si osserva clie i ricorrenti hanno dedotto,

in primo luogo, eccesso di potere e violazione degli art.

47, 60 e 63 del nuovo ordinamento degli enti loeali (n. o.

e. 1.) perche dopo la richiesta di un terzo dei consiglieri in

carica il Consiglio comunale e stato convocato in riunione

straordinaria, per 1'approvazione della mozione di sfiducia,

per determinazione del Sindaco e non della Giunta.

La censura non ha fondamento (a parte ogni quistione sull'interesse e sulla legittimazione a proporre tale censura da

parte dei ricorrenti, ehe furono convocati, ed intervennero

regolarmente alla seduta, nella quale nessuno sollevõ ec

eezioni del genere). L'art. 47 prevede la riunione straordinaria del consiglio

comunale : 1) per domanda motivata di un quinto o di un

terzo dei consiglieri in carica (a seconda del šistema elet

torale); 2) per deliberazione della giunta ; 3) per determina

zione del sindaco. La convocazione h sempre fatta dal sin

daco (art. 48). L'art. 63, alPultimo comma, dispone : « La giunta sta

bilisce il giorno per l'apertura delle sezioni ordinarie e per

le convocazioni straordinarie del consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salvo il disposto dell'art. 47, 2° comma,

n. 3 ».

Dal tenore letterale della disposizione dell'art. 63 su

riportata puõ desumersi, come deducono i ricorrenti, ehe

la giunta interviene per fissare la data della sessione straor

naria del consiglio nei casi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 47,

e non pure nel caso del n. 3. Ma ciõ non ha rilevanza nella

specie, per due considerazioni: in primo luogo non ricorre

l'ipotesi dell'art. 47, n. 1, perche la presentazione della

mozione di sfiducia non conteneva esplicita domanda di

convocazione straordinaria del consiglio. I ricorrenti as

sumono ohe taie domanda era implicita. Ma l'art. 47, n. 1,

parla di domanda esplicita. In secondo luogo l'art. 47 elenca

in via successiva tre ipotesi alternative, senza stabilire un

ordine preclusivo, onde nulla vieta ehe concorrano due o

tutte e tre le ipotesi, e nulla esclude ehe nel dubbio se si

sia verificata la prima, il sindaco põssa far verificare la

terza, autonomamente, e convocare i consigli per sua propria determinazione.

Col secondo motivo i ricorrenti deducono eccesso di

potere o violazione dell'art. 60, uit. parte, del n. o. e. 1.,

per avere il Sindaco disposto la convocazione del Consiglio lo stesso giorno in cui venne depositata la mozione di sfi

ducia, 7 luglio 1962. Il testo dispone : «La convocazione

del consiglio di diseutere e deliberare la mozione di sfiducia

ha luogo . . . non prima di otto giorni dal deposito di essa alla

segreteria del comune ». Nella specie tale termine moratorio

non sarebbe stato osservato. La censura non ha fondamento. L'espressione : convoca

zione, ugualmente indica l'atto d'invito ai consiglieri a

riunirsi in un determinato giorno, per diseutere determinate

affari, e in tale suo signifieato comune e adoperata nell'art.

48 (« Il consiglio 6 convocato dal sindaco, mediante av

viso contenente . . . ecc. ») e negli art. 39, 68, n. 4, 181,

1° comma, ecc.

Spesso, perõ, nei testi si parla di convocazione per in

dicare non l'atto d'invito, ma la seduta eonsiliare. Nel citato

art. 181 del n. o. e. 1. nel 1° comma convocazione significa

invito, ma nel 2° comma significa invito e anche riunione

responsabile della giunta: Cons, giust. amm. sic. 17 ottobre

1958, n. 216, Foro it., Rep. 1958, voce Sicilia, n. 40.

In dottrina, cons. De Gaetano, La mozione di sfiducia verso

la giunta municipale, in Nuova rassegna, 1956, 119. Nel senso

ehe i provvedimenti adottati dalla commissione ai termini

degli art. 80 (controllo preventivo di legittimitä) e 81 (con trollo successivo di legittimitä) del decreto pres. reg. 29 ot

tobre 1955 n. 6 non comportano un concorso di volontä nella formazione degli atti delle amministrazioni loeali, quale

presupposto degli atti complessi, Cons, giust. amm. sic., Sez.

consult., 10 dicembre 1959, n. 342, Foro it., Rep. 1960, voce

qit., n. 49. Sull'ordinamento amministrativo degli enti loeali in Sicilia,

cfr. Spataro, Commento teorico pralico alla legge c \ }l'ordinamento

amministrativo degli enti loeali in Sicilia, 1957.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

(«l'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della

eventuale seconda convocazione : l'avviso per quest'ultima b rinnovato . . . ecc. »). Seconda convocazione nel senso di

seduta di seconda convocazione. Leggesi anche nel 3°

comma : «La seconda convocazione ha luogo entro tre

giorni ». Parimenti, nell'art. 205, 4° comma, del t. u. reg.

approvato con decreto pres. reg. 9 giugno 1954 n. 9, si

legge : « Qualora la prima convocazione sia andata deserta . .

ecc. » ; ov'e chiaro che la prima convocazione s'intende prima

seduta, come risulta dal 1° comma delle stesso articolo :

« II sindaco 6 eletto . . . nella prima seduta . . . ecc. » (vedasi la legge nazionale 22 marzo 1952 n. 173).

Data questa ambivalenza dell'espressione: convoca

zione, occorre accertare se nell'art. 60 essa sia stata adope rata nell'uno o nell'altro senso. II testo consta di due disposi

zioni, fuse in un unico periodo : 1) la convocazione ha luogo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno due

quinti dei consiglieri in carica. Qui convocazione signifioa invito per la riunione ; 2) la convocazione ha luogo non

prima di otto giorni dal deposito della mozione di sfiducia

nella segreteria del comune ; e qui convocazione significa

riunione, adunanza. Un termine per l'adunanza si spiega e

difatti nell'art. 48 e fissato il termine di cinque giorni fra

invito e adunanza ; nello stesso senso, di termine fra invito

e adunanza, si spiega la disposizione in esame, che non e

una ripetizione dell'art. 48, perche il termine e di otto giorni fra il deposito della mozione e la riunione del consiglio. Invece un termine moratorio, fra deposito della mozione e

invito ai consiglieri per la riunione straordinaria, resterebbe

privo di ogni ragione logica : se di quella mozione non viene

data comunicazione a nessuno, non si vede che valore avrebbe

quella mora. Kagioni logiche sussistono, invece, per l'altra

interpretazione : la presentazione della mozione di sfiducia

pone l'amministrazione comunale quasi in crisi; che sia

necessario ed opportuno un termine per la riunione del

consiglio e per la deliberazione che questo termine sia anche un põ piü lungo di quello ordinario, b logico e razionale ; sarebbe illogico e irrazionale un termine di moratoria fra

deposito della mozione e invito per la riunione del consiglio, un arresto della vita amministrativa del comune, del tutto contrario ad ogni principio.

Col terzo motivo i ricorrenti deducono altra violazione

e falsa applicazione dell'art. 60, ed eccesso di potere, sotto

vari profili: sviamento, difetto o illogicitä manifesta della

motivazione. Si dolgono, cioe : 1) che la mozione di sfiducia

contro la Giunta sia stata sottoscritta anche dal Sindaco e

da alcuni degli Assessori in carica, e che senza la loro ille

gittimafsottoscrizione non si sarebbe raggiunto il prescritto numero di presentatori: 2) che la motivazione sveli il recon

dito e vero fino da cui fu mossa, fine che non era quello di eliminare carenze o deficienze amministrative, ma l'altro

illegittimo di estromettere i soli Assessori liberali.

Le censure suddette partono da una errata valutazione

deiristituto della mozione di sfiducia ; come si e accennato, tale istituto, proprio dell'assemblee legislative nei governi

parlamentari, e stato introdotto, nel territorio della Regione

siciliana, anche neile amministrazioni comunali e consor

ziali, con una disciplina ovviamente adeguata alia diversa

attuazione. Le norme statali e regionali vigenti, in materia di elezioni

comunali, da tempo hanno dato legittimazione all'attivita

dei partiti politici, in sede di amministrazione di enti locali.

£ prevista espressamente la presentazione di liste di partiti, di contrassegni di partiti; e prevista per i grandi comuni la

votazione col sistema proporzionale. Tutto questo, logica

mente, porta alle amministrazioni (giunta e sindaco) di

partito, o di coalizione, e il libero giuoco demografico con

sente, anzi postula, che le maggioranze possano variare, e

che ciõ debba avere conseguenze anche nella formazione

dell'amministrazione comunale (sindaco e giunta). L'isti

tuto piu idoneo ad attuare questa dinamica della vita am

ministrativa comunale e proprio la mozione di sfiducia.

Indubbiamente la sfiducia puõ essere votata per ca

renze amministrative della giunta, ma non b questo l'unico

caso possibile ; sembra ben corrispondente alia natura del

l'istituto che la sfiducia põssa essere deliberata col rispetto

per le persone degli assessori, solo per il loro indirizzo poli

tico, clie non corrisponde piü all'indirizzo della maggioranza, e alio scopo di permettere la formazione di una nuova

giunta, che a detto indirizzo risulta del tutto aderente.

Naturalmente, in sede di votazione sulla mozione di

sfiducia, i singoli consiglieri sono liberi di comportarsi come

credono, e cioe possono dare voto favorevole, o contrario, o

astenersi dal voto. Gli assessori in carica come consiglieri hanno gli stessi diritti degli altri consiglieri e possono pren dere parte alia votazione. L'art. 176 prevede l'obbligo di

astenersi, per i consiglieri, solo per le deliberazioni riguar danti liti, ovvero oggetti per i quali sussista un interesse

proprio o familiare (intendendosi qui per interesse quello

patrimoniale, o privato, escluso ogni riferimento all'indi

rizzo da dare aH'amministrazione comunale, oggetto al

quale sarebbero logicamente interessati tutti i consiglieri). In conseguenza, gli assessori, come consiglieri, possono votare a favore, o contro la mozione di sfiducia o astenersi, liberamente.

Se ciõ b esatto, non si puõ negare agli assessori la potestä di sottoscrivere e presentare la mozione di sfiducia, quando

questa e motivata dalla ritenuta necessity di una diversa

formazione della giunta comunale, che risponda alia mutata

maggioranza. Non si tratta di votare la sfiducia a se stesso,

argomento di valore piü appariscente ehe reale; si tratta

di votare la sfiducia a quella formazione della giunta, e

questa potestä spetta a tutti i consiglieri anclie agli as

sessori.

Non puõ dirsi, poi, viziata di eccesso di potere la

motivazione, della mozione, della ritenuta necessity di

una diversa formazione. Se la giunta deve godere la fiducia

del consiglio (art. 60, 1° comma) e ciõ in regime democra

tico significa clie deve godere la fiducia della maggioranza del consiglio, necessariamente deve variare, se e apprez zabilmente variata la maggioranza. II fine della mozione

di sfiducia, nella specie, tutt'altro clie recondito, e mani

festo : «1'impossibility di collaborazione nella Giunta e di

organica efficienza nel lavoro amministrativo, per la situa

zione determinata dai due Assessori, clie rifiutavano di

prendere atto della formazione liberamente e democratica

mente costituitasi di una nuova maggioranza ». La moti

vazione c'e ed e logica ed adeguata ; il fine dell'atto non

puõ dirsi illegittimo. Infondato si palesa il quarto motivo, col quale i ricor

renti deducono l'illegittimita della nomina del nuovo Sin

daco e dalla nuova Giunta, deliberata nei giorni 28 e 29

luglio 1962, oltre clie per la pretesa illegittimitä della delibe

razione di sfiducia, per essere stata effettuata la convoca

zione di tali sedute prima che la Commissione provinciale di

controllo rendesse esecutiva la deliberazione di sfiducia.

Si puõ discutere dell'interesse dei ricorrenti a proporre

questa censura, dal momento che, come si e osservato, la

lesione d'interesse che essi lamentano si e verificata per effetto della deliberazione di sfiducia, non degli atti succes

sivi. Comunque e preminente la cönsiderazione che la Com

missione prov. di controllo ha opposto il suo veto alle

deliberazioni censurate , che il vieto retroagisce al momento

in cui furono emesse dette deliberazioni, e che conseguente mente gli atti di esecuzione delle stesse, emanati prima del

l'atto di controllo, divengono regolari e validi.

Riconosciuti, cosi, infondati i primi quattro motivi del

ricorso, il Consiglio deve ora esaminare la questione di le

gittimitä costituzionale dell'art. 60 del n. o. e. 1., sollevata

col quinto motivo, e su tale questione viene provveduto con

ordinanza di pari data, ai sensi degli art. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

E poichõ detta ordinanza, ritenuta rilevante e 11011 mani

festamente infondata tale quistione, sospende il presente

giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alia Corte

costituzionale per la decisione della quistione stessa, in

attesa della decisione della Corte resta riservata ogni altra

pronuncia sul merito, per quanto di ragione, e sulle spese. Per questi motivi, rigetta, ecc.

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