+ All Categories
Home > Documents > Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'Aquila

Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'Aquila

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: dodan
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'Aquila Source: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 8 (1953), pp. 237/238-239/240 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23145506 . Accessed: 28/06/2014 07:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.102 on Sat, 28 Jun 2014 07:37:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'Aquila

Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'AquilaSource: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 8 (1953), pp. 237/238-239/240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23145506 .

Accessed: 28/06/2014 07:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.105.245.102 on Sat, 28 Jun 2014 07:37:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'Aquila

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE IMPOSTE DIRETTE DE L'ALDILÀ.

Decisione 26 novembre 1952 ; Pres. Cerisano, Est. Ciocca ; Zezza o. Ufficio del registro dell'Aquila.

Registro — Iletratto successorio — Sentenza di ac

certamento dell'avvenuto riscatto — Registrazione

a tassa fissa (Cod. civ., art. 732, 1503, 2932 ; legge 26 giugno 1865 n. 2359, sull' espropriazione per pub blica utilità, art. 60, 63 ; r. d. 1. 11 marzo 1923 n. 691,

art. 1 ; r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge sul regi

stro, art. 17).

La sentenza che accerta l'avvenuto esercizio del retratto suc

cessorio non provoca un nuovo trasferimento della quota dal compratore a favore del coerede riscattante, e quindi

va registrata a tassa fìssa. (1)

La Commissione, ecc. — Sostiene il ricorrente : a) che

la sentenza della Corte d'appello ha carattere di mero ac

certamento, in quanto il giudice non poteva che accertare

e dichiarare, il che in effetti fece, l'avvenuto esercizio del

retratto successorio, dato che questo si attua con la sem

plice dichiarazione unilaterale e recettizia del coerede del

venditore, che produce ipso jure la sostituzione retroat

tiva dello stesso coerede al compratore, rispetto ai diritti

ed alle obbligazioni che risultano dal contratto ; b) che,

a voler ritenere la natura costitutiva della sentenza, il tras

ferimento del diritto di proprietà, dal compratore al

retraente, non si era verificato al momento della registra zione dell'atto, nè si è verificato successivamente, in quanto detto trasferimento, essendo subordinato al rimborso del

prezzo e degli accessori, è vincolato ad una condizione so

spensiva che non si è ancora avverata ; c) che, data la surro

gazione del retraente nella posizione contrattuale del com

pratore ed avuto riguardo alle dichiarazioni contenute

nel contratto del 4 maggio 1949, circa le finalità dell'acqui sto (che si dice concerne la ricostruzione di un'azienda

costituita da immobili danneggiati per oltre un terzo dalla

guerra), dovevano essere concessi i benefici tributari di

cui ai d. legisl. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221.

Ciò premesso, vanno esaminate le disposizioni di cui

al 1° comma dell'art. 732 cod. civ., il quale stabilisce : « Il

coerede che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,

indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno di

ritto di prelazione. Questo diritto dev'essere esercitato

nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.

In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di

riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo

avente causa, finché dura lo stato di comunione eredita

ria ». Ora, da queste disposizioni si desume che il riscatto

o retratto successorio tende a conservare gli effetti dell'eser

cizio del diritto di prelazione al coerede che, ignaro della

vendita conclusa dal suo coerede con un terzo estraneo

alla comunione ereditaria, non sia stato posto in condi

zione di esercitare quel diritto prima della vendita. In

altri termini, il diritto di prelazione si trasforma nel di

ritto di riscatto, ma, essendo l'uno e l'altro congiunti nella

causa giustificatrice, nella ratio delle disposizioni che ad

esse si riferiscono (evidentemente comune), e nello scopo di

queste, debbono negli effetti pratici, se non è altrimenti

(1) Questione nuova, per quanto consta. La tesi posta dalla Commissione provinciale a base della sua

pronunzia, e cioè che il retratto implica surrogazione del coerede al compratore nei confronti dell'alienante, è ormai seguita dalla

maggioranza degli scrittori : cfr. ad es. Laurent, Principca de droit

civil, X, n. 388 e segg. ; Aubry et Rau, Coura de droit civil, X,

§ 621, pag. 147 e seg. ; Zachariab-Crome, Manuale di diritto ci

vile, II, § 339, pag. 514 e seg. j Planiol, Manuel élém. de droit

civil, III, n. 2458 e seg. ; Maury et Vialleton, Succesions, n. 561

e seg.; M. Andreoli, in Studi senesi, 1944-47, 240 e seg. ; Mes

sinteo, Manuale di diritto civile, III, 2, pag. 399 ; Ripert et Bou

langer, Manuel élém. de droit civil, III, n. 2831 e seg.

disposto, compiutamente ed armonicamente corrispon

dersi. Da ciò discende che, se con l'esercizio del diritto di

prelazione, com'è ovvio, il titolare dello stesso subentra,

rispetto al coerede alienante, nella medesima posizione

del terzo nel progettato contratto, il titolare del diritto

di riscatto, in quanto prima della vendita fu messo nella

impossibilità di valersi della prelazione, deve trovarsi

esercitando il suo diritto, nella stessa posizione che il com

pratore aveva nei confronti dell'alienante al momento

della conclusione del contratto. S'intuisce quindi perchè

fin da tale momento, il retraente, indipendentemente

dalla volontà del terzo compratore, prende nel contratto

il posto di lui e perchè basta una dichiarazione unilate

rale recettizia dell'interessato a rendere operativo l'acqui

sto a suo favore, fin dall'origine del contratto.

Non v'è dunque nel caso in esame retrocessione, ma

surrogazione di un contraente ad un altro ; non v'è un

nuovo contratto, ma il verificarsi di una condizione, conna

turata in virtù della legge col contratto concluso dal terzo,

in luogo e vece dell'erede cui spettava li prelazione, e che,

avverandosi, modifica solo dal lato soggettivo il regola

mento d'interessi predisposto dalle parti originarie.

Ciò posto, è evidente che la sentenza che accerta la

esistenza della dichiarazione unilaterale recettizia, nel che

si concreta l'esercizio del diritto potestativo del retratto

successorio (come del resto la sentenza che accerta l'esi

stenza della dichiarazione unilaterale recettizia e le altre

condizioni previste per l'esercizio del diritto potestativo

del riscatto convenzionale, cfr. art. 1503 cod. civ.), non

può essere, per sua intrinseca natura, che di mero ac

certamento. Difatti, nell'un caso e nell'altro, non essen

dovi bisogno di una nuova dichiarazione di volontà del

compratore originario, ai fini della trasmissione della pro

prietà da lui al riscattante, non v'è un obbligo dello stesso

compratore a concludere un contratto, che, inadempiuto,

dà diritto alla parte interessata ad ottenere una sentenza

che produca gli effetti del contratto non concluso, una

sentenza costitutiva, a termini dell'art. 2932 cod. civile,

E che, nel caso in esame, non sussista una sentenza di que

sta specie, è detto nella stessa sentenza della Corte d'ap

pello dell'Aquila dove si legge : « La dichiarazione unila

terale del retraente ha carattere recettizio e la sentenza

che, nella ipotesi di contestazione, giudichi sulla legitti

mità del retratto e sulla esistenza dei presupposti, ha na

tura di mero accertamento ». Da tutto ciò proviene che,

siccome, per volontà della legge, con l'esercizio del retratto

successorio, si finge avvenuto un solo trasferimento di pro

prietà, quello fra il coerede alienante e il coerede retraente,

la sentenza della Corte d'appello, che non portava un nuovo

trasferimento di proprietà, andava registrata a tassa fissa.

D'altra parte, data la novità delle questioni che l'in

terprete deve porsi nell'applicazione della norma di cui

all'art. 732 cod. civ., non si può in alcun modo trascu

rare la tesi dell'Ufficio del registro dell'Aquila, che porte

rebbe, nel caso in esame, a ritenere l'esistenza di una sen

tenza costitutiva, in analogia a quanto avviene, a seguito

del procedimento d'espropriazione per pubblico interesse,

rispetto alla retrocessione dei beni espropriati di cui agli

art. 60 e 63 legge 26 giugno 1865 n. 2359. Ora si potrebbe

osservare che il riferimento all'istante della retrocessione

non conforta la tesi, perchè il prezzo della retrocessione

può essere inferiore o superiore all'indennità ricevuta dal

l'espropriato (cfr. l'art. 1 r. decreto legge 11 marzo 1923,

n. 691), e da ciò appunto deriva (non potendosi parlare

di rimborso del prezzo e degli accessori, come nel retratto

successorio e nel riscatto convenzionale) la necessità di

un nuovo atto di trasferimento che, nel disaccordo delle

parti, è costituito da una pronuncia giudiziale. Ma a parte questa osservazione ed ammesso, per ipo

tesi, che nel caso in esame sussista una sentenza costitu

tiva, si dovrebbe tuttavia ritenere che, per quanto parti

colarmente riguarda la fattispecie sottoposta alla deci

sione della Commissione, il trapasso della proprietà dal

l'U.n.e.s. all'ing. Gennaro Zezza, è subordinato, date le

disposizioni contenute nella sentenza della Corte d'ap

This content downloaded from 193.105.245.102 on Sat, 28 Jun 2014 07:37:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'Aquila

PARTE TERZA

pello ai rimborsi del prezzo e degli accessori. Si dovrebbe

affermare, ili altri termini, che il trasferimento è vincolato ad una condizione sospensiva potestativa (che potrebbe considerarsi volontaria, siccome imposta dal giudice, su

espressa istanza della parte), sicché andrebbe applicata la

disposizione di cui al r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 : « Il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o

graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione

sospensiva è dovuto quando la condizione si verifica, o

quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la

condizione si avveri ». Nè si potrebbe invocare l'ecce

zione di cui al comma 3° dello stesso articolo (« Nel caso di condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà del creditore, il pagamento della tassa

progressiva, proporzionale o graduale, deve farsi al mo

mento della registrazione dell'atto »), e ciò perchè il compi mento (o l'omissione) del patto di cui nella sentenza ci

tata non dipende dal solo volere, ma anche e soprattutto dalle possibilità finanziarie del retraente, ed è collegato con la possibilità della perdita del diritto alla restituzione

dei beni ; perchè, in altre parole, non si tratta di una con

dizione che è indifferente e non importa alcun sacrificio

per chi l'assume, al contrario di quanto avviene nella con

dizione meramente potestativa. Ora, anche per queste considerazioni, la sentenza della

Corte d'appello si sarebbe dovuta registrare a tassa fissa.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Giustizia amministrativa — Giudicato amministra

tivo — Esecuzione — Art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 — Applicabilità — Interpretazione del giudicato — Criteri.

L'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 è applicabile anche per l'esecuzione del giudicato amministrativo ; in

tal caso la natura dell'obbligo nascente dal giudicato, sia

nei confronti della pubblica Amministrazione sia nei con

fronti degli interessati, va desunta unicamente dal conte

nuto del giudicato medesimo. (1)

Consiglio di Slato; Sezione VI; decisione 20 maggio

1952, n. 324 ; Pres. Corsini P., Est. De Capua ; Puccio

(Avv. Sacconi) c. Ministero pubblica istruzione.

(1) Cfr. Oons. Stato, IV Sez., 10 aprile 1953, Il Cons, di Siato, 1653, 302 ; VI Sez., 4 luglio 1950 (Foro it., 1951, III, 68), ove la

precisazione (nella motivazione) che il giudizio del Consiglio di Stato in materia si riduce alla sola determinazione del contenuto della decisione inadempiuta.

In argomento, ed anche sulle questioni connesse, v. l'impor tante sentenza Oass., Sez. unite, 8 luglio 1953 n. 2157, in questo fascicolo, I, col. 1081.

Sulla natura dei ricorsi per esecuzione del giudicato : cfr. pure Ad. plen. 3 luglio 1952, retro, 97 e richiami ivi ; V Sez. 20 gen naio 1951, Foro it., 1951, III, 225 ; VI Sez. 16 ottobre 1951, (ibid., 262), ove l'affermazione che l'art. 27, n. 4, r. decreto 26 giu

gno 1924 n. 1054 può essere invocato per l'esecuzione della deci sione del ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato. In senso conforme : cfr. Rivalta, Sull'applicabilità dell'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 ai decreti del Capo dello Stato che de

cidono ricorsi straordinari, id., 1952, III, 9. In senso contrario v. Guglielmi, L'obbligo dell'Amministra

zione di conformarsi al giudicato (L'art. 27, n. 4, delle leggi sul Consi

glio di Stato in relazione alla Costituzione), in Ross. avv. Slato 1953,

pag. 1 seg. Questo Autore sostiene pure che l'art. 27, n. 4. può essere invocato soltanto per l'esecuzione delle sentenze del giu dice ordinario.

Incanti — Offerte segrete — Errona ammissione di una offerta — Aggiudicazione ad offerta rien

trante nei limiti fissati dall'Amministrazione —

Legittimità.

Aggiudicata una licitazione a chi aveva presentato un'offerta rientrante nei limiti fìssati nella scheda segreta dell'Amministrazione, è irrilevante l'errore di aver il pre sidente della gara compreso tra quelle ammesse una scheda che poscia si rileva non ammissibile, perchè fuori dai pre detti limiti. (1)

Consiglio di Siale ; Sezione V ; decisione 29 novembre

1952, n. 1369 ; Pres. De Marco P., Est. Sangiorgio ; Mo retti (Avv. Dallari, Orlandi) c. Prefetto di Padova (Avv. dello Stato Longo), e nei confronti dell'I.n.g.i.c. (Avv. Jossa).

* * *

La decisione è così motivata : « È noto — ed è stato di re cente confermato dalla Sezione (dee. n. 252 del 4 luglio 1950. Foro it., 1951, HI, 68) — che l'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, è applicabile non soltanto per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudi cato dei tribunali, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, ma anche quando la pronuncia rimasta ineseguita sia stata emessa dal giudice amministrativo nell'ambito della propria competenza specifica. Sul presupposto della ammissibilità di una siffatta estensione analogica è fondato, nella specie, il ricorso, il quale, pur concretandosi in pratica nell'ulteriore tutela di un interesse legittimo (l'interesse ad essere utilmente graduato nel concorso), ha come oggetto immediato e rilevante sotto l'aspetto processuale il riconoscimento e l'attuazione del diritto all'osservanza del giudicato : e cioè una pretesa sostanzialmente identica a quella tutelata in modo esplicito dall'art. 27, n. 4, e diversa, per natura ed effetti, dalla difesa degli interessi, garantita dal normale ri corso di legittimità.

« Da ciò deriva l'inattendibilità dell'eccezione proposta e l'in fondatezza della tesi secondo la ' ila le sarebbe estraneo all'ipotesi prevista dall'art. 27, n. 4, il riconoscimento dell'obbligo per il Ministero di inserire il ricorrente nella graduatoria con un deter minato punteggio e l'emanazione di un concreto provvedimento in tal senso da parte della Sezione, in sede di giurisdizione di merito ».

(1) Per qualche riferimento : cfr. Cass. 5 luglio 1951 (Foro it., 1952, I, 475), ove è precisato il momento perfezionativo del consenso nelle aste pubbliche; Cons. Stato, Ad. gen-, 27 giugno 1935 (id.. Rep. 1936, voce Incanti, n. 4), ove è affermato che le norme in materia sono stabilite precipuamente nell'interesse della pubblica Amministrazione ; V Sez. 10 marzo 1937 (id. Rep. 1937, voce Comune, nn. 28, 29) secondo la quale nelle aste pub bliche è essenziale l'indicazione del tipo della scheda da adottare, perchè si tratta di un elemento inerente all'economia del contratto ; nè sana tale vizio l'indicazione successiva, se non fu sottoposta al controllo relativo dell'autorità tutoria.

* » *

Sul punto la decisione è così motivata : ■ Eliminato l'a

spetto della questione, che tende a colorire in senso deteriore il

comportamento del Presidente, quel che resta è che costui commise ad initio l'errore materiale di comprendere fra le of ferte efficaci quella del 14.795, che poi corresse. Nel verbale non è detto in qual momento egli rilevò l'errore ; se prima (senza palesarlo immediatamente) o dopo l'aggiudicazione ; ma sa rebbe un fuor d'opera indugiarsi ad esaminare le varie ipotesi che si potrebbero fare in proposito (la più probabile delle quali per la sua naturalezza sembra essere questa : che' il valore minimo delia scheda segreta, il quale doveva necessariamente essere com

preso nella esigua serie da 14.796 a 14.800, fosse proprio questo ultimo ; perchè in tal caso veniva da sè che il Presidente, vedendo fra le offerte una che vi coincideva esattamente, la dichiarasse senz'altro vincente, essendo essa per definizione la più vantag giosa di tutte, ed avvertisse l'errore iniziale, facendone pubblica ammenda con menzione nel verbale anche in seguito alla protesta dell'I.n.g.i.c.) ; perchè, comunque siano andate effettivamente le

cose, quel che interessa è che l'errore — poi eliminato — non ebbe mai alcuna influenza sulla esatta decisione della gara (aggiudica zione alla Moretti), la quale fu proprio quella che si sarebbe avuta

qualora, l'errore non fosse stato commesso».

This content downloaded from 193.105.245.102 on Sat, 28 Jun 2014 07:37:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended