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decisione 4 novembre 1995, n. 336; Pres. Sarcella, Est. Giacchetti; Regione siciliana (Avv. dello...

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decisione 4 novembre 1995, n. 336; Pres. Sarcella, Est. Giacchetti; Regione siciliana (Avv. dello Stato Pignatone) c. Provincia di Palermo, Associazione sportiva pallacanestro di Palermo (Avv. Algozini). Annulla Tar Sicilia, sez. I, 15 settembre 1994, n. 580 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 465/466-469/470 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191641 . Accessed: 28/06/2014 10:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.90 on Sat, 28 Jun 2014 10:15:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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decisione 4 novembre 1995, n. 336; Pres. Sarcella, Est. Giacchetti; Regione siciliana (Avv. delloStato Pignatone) c. Provincia di Palermo, Associazione sportiva pallacanestro di Palermo (Avv.Algozini). Annulla Tar Sicilia, sez. I, 15 settembre 1994, n. 580Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 465/466-469/470Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191641 .

Accessed: 28/06/2014 10:15

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Va, altresì, considerato che, se l'associazione al consorzio agra rio provinciale è aperta nei confronti di tutti i soggetti qualifi cati ad iscriversi in quanto in possesso dei requisiti richiesti,

detta associazione non è, peraltro, obbligatoria come evincesi

dall'art. 5. Quanto all'utile, che i soci di questo consorzio pos sono derivare, si deve osservare che lo statuto (adottato sulla

base del d.leg. 7 maggio 1948 n. 1235, con delibera 14 dicembre

1948 n. 136 del commissario governativo del Consorzio agrario

provinciale di Siena) prevede all'art. 33 la distribuzione ai soci

di un dividendo, sia pure in misura limitata e determinata, degli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente consegui

ti, senza rivalutazione di bilancio.

Ed in riguardo all'opera di cui trattasi, si deve, altresì, osser

vare che essa (come risulta dalla variante di concessione edilizia

del 7 gennaio 1982) è destinata ad un «impianto di essiccazione

e conservazione cereali» (o impianto di stoccaggio cereali, ma

gazzino per merci e macchine agricole, depositi di carburanti), cioè ad un'opera che, se per la sua destinazione può essere qua lificata di interesse collettivo, attiene, in concreto, ad un inte

resse relativo ai soci del consorzio e solo del tutto gradatamente a quello degli altri agricoltori. Il consorzio — come si rileva

dall'art. 3 dello statuto — ha la finalità di «contribuire all'in

cremento ed al miglioramento della produzione agricola nonché

alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli

agricoltori» e per la realizzazione di tali scopi svolge le attività

(industriali e commerciali) indicate nel 2° comma di detto arti

colo, fra cui quelle (lett. b) di raccolta, trasporto, lavorazione

e collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie con

nesse con l'agricoltura e (lett. c) di ammasso volontario. Va

rilevato, altresì, che alla lett. d) dell'art. 3 dello statuto sono

elencate espressamente operazioni (dare in locazione macchine

ed attrezzi agricoli) che potranno essere compiute anche con

non soci e che la lett. h) dell'art. 3 prevede, inoltre, che il con

sorzio «può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le

operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la

distribuzione di merzi e prodotti di qualsiasi specie, le gestioni

connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da

quelle normali».

Epperò, se le opere in parola rientrano doverosamente fra

quelle previste per realizzare le finalità dell'ente, alle cui esigen

ze rispondono in effetti, le stesse non sono certamente opere

pubbliche perchè di pubblico interesse ed esulano dalle finalità

di interesse collettivo e generale, dovendosi intendere per queste ultime attività che interessano in egual modo soci e non soci,

senza comportare per i primi un particolare utile speculativo,

ancorché in materia ridotta. Né risulta in alcun modo che si

tratta di opere realizzate per conto e nell'interesse dello Stato

o di un ente pubblico istituzionalmente competente, in quanto tenuto all'edificazione di opere quali quelle cui l'impresa si ri

ferisce.

Pertanto, non rileva, ai fini dell'esenzione, l'importanza so

ciale del consorzio, che ha eseguito l'anzidetta opera, essendo

detto consorzio soggetto privato, pur tenuto, per statuto, a per

seguire finalità di rilevanza sociale. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto, perché

fondato. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va

respinto il ricorso in primo grado proposto dal Consorzio agra

rio provinciale di Siena.

Il Foro Italiano — 1996.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; decisione 4 novembre 1995, n. 336;

Pres. Sarcella, Est. Giacchetti; Regione siciliana (Avv. dello

Stato Pignatone) c. Provincia di Palermo, Associazione spor tiva pallacanestro di Palermo (Avv. Algozini). Annulla Tar

Sicilia, sez. I, 15 settembre 1994, n. 580.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; decisione 4 novembre 1995, n. 336;

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere —

Enti pubblici — Contratti di sponsorizzazione — Ammissibi

lità — Limiti — Fattispecie (L. reg. sic. 6 marzo 1986 n.

9, istituzione della provincia regionale, art. 13; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento ammi

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 11).

Un ente pubblico (nella specie, una provincia della regione Sici

lia) può stipulare contratti di sponsorizzazione dai quali pos sa ricavare un ritorno positivo di immagine. (1)

Un ente pubblico (nella specie, una provincia della regione Sici

lia) non può stipulare un contratto di sponsorizzazione che

comprometta la sua immagine di soggetto neutrale, come quello di sponsorizzazione di una squadra di pallacanestro che svol

ga attività sportiva di tipo agonistico. (2)

(1-2) Non risultano precedenti specifici. Per riferimenti, sulla capaci tà di diritto privato, e più precisamente imprenditoriale degli enti pub blici, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 1995, n. 1159, Tar Lombardia, sez. Brescia, 28 dicembre 1995, n. 1396, Tar Piemonte, sez. II, 29 giu

gno 1995, n. 373, e Tar Lombardia, sez. Brescia, 16 giugno 1995, n.

652, Foro it., 1996, III, 154, con osservazioni di E. Scotti.

La decisione riportata costituisce una riaffermazione di tale capacità,

soprattutto degli enti territoriali, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che riconosce loro l'astratta possibilità di svolgere attività negoziale, escludendo quindi da quel piano l'incidenza del vin

colo finalistico (v. già Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374,

id., 1991, III, 270 con nota di richiami). Sulla base di questa premessa, l'imprescindibile esigenza istituzionale

di assicurare il rispetto del principio di funzionalità viene peraltro sod

disfatta dalla giurisprudenza attraverso un concreto riscontro del nesso

teleologico dell'attività svolta rispetto agli scopi istituzionali, la cui sus

sistenza condiziona la legittimità della determinazione negoziale e di

conseguenza la validità dell'atto privatistico (il quale, nel caso di annul

lamento del previo atto amministrativo, risulta viziato, secondo quanto affermato dal giudice civile, così Cass. 7 aprile 1989, n. 1682, id., Rep. 1989, voce Contratti della p.a., n. 31, da un'annullabilità relativa, su

scettibile di essere fatta valere solo dalla pubblica amministrazione; al

riguardo si tenga comunque presente l'atteggiamento del giudice ammi

nistrativo, rilevante soprattutto in fase cautelare, il quale sembra più

propenso a configurare in questo caso un automatico travolgimento del

contratto e dunque ad inquadrare, ancorché non esplicitamente, la pa

tologia del negozio in termini di radicale nullità: in questo senso, Cons.

Stato, sez. V, 30 marzo 1993, n. 435, id., Rep. 1994, voce cit., n. 219, annotata in Giur. it., 1994, III, I, 18, da Sereno Regis, che però rico

struisce la vicenda alla luce dello schema pubblicistico dell'invalidità

derivata). In tale quadro, la questione relativa all'ambito entro cui è legittimo

l'esercizio della capacità negoziale da parte dell'ente pubblico viene a

risolversi in quella relativa all'individuazione del momento di rottura

del nesso di funzionalità dell'attività privatistica rispetto agli scopi isti

tuzionali. Due sono gli atteggiamenti assunti al riguardo dalla giurisprudenza:

all'orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, che è nel senso

di affermare la legittimità di quella sola attività che realizzi in via diret

ta ed obiettiva i fini propri dell'ente pubblico (così, da ultimo, Cons.

Stato, V, 3 agosto 1995, n. 1159, Tar Lombardia, sez. Brescia, 28 di

cembre 1995, n. 1396, e 16 giugno 1995, n. 652, cit.), fa riscontro un

più elastico atteggiamento di quella giurisprudenza (cfr. Tar Piemonte, sez. II, 29 giugno 1995, n. 373, cit.), a cui deve essere riportata la

pronuncia in epigrafe, che, al contrario, ritiene conforme al principio di funzionalità la sussistenza di un rapporto di semplice strumentalità

mediata (suscettibile di consistere anche in una mera convenienza eco

nomica) dell'azione privatistica rispetto agli scopi istituzionali dell'ente

pubblico.

Quale sia poi la ricostruzione in termini sistematici, che da tale impo stazione discende, quanto alla posizione del soggetto pubblico di fronte

ai poteri negoziali, è oggetto di discussione: abbandonato il riferimento

al carattere speciale della capacità privatistica come dato qualificante l'ente pubblico in quanto tale, si parla oggi prevalentemente in giuris

prudenza di legittimazione negoziale limitata (quasi esclusivamente ri

guardo agli enti che agiscono secondo il modello dell'evidenza pubbli

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PARTE TERZA

Diritto. — Ai fini della definizione dell'appello va premesso

quanto segue. La provincia regionale di Palermo, con delibera 30 novembre

1991, n. 0376/2/C (positivamente controllata dalla commissio

ne provinciale di controllo), approvava il proprio bilancio d'as

sestamento, che — in particolare — prevedeva l'erogazione di

somme per la sponsorizzazione di sodalizi sportivi, ai sensi del

l'art. 13, lett. e), 1. reg. 6 marzo 1986 n. 9; e con successiva

delibera di giunta 30 dicembre 1991, n. 2100/177 sponsorizzava l'associazione sportiva pallacanestro Palermo, concedendole a

tal fine un contributo di lire 120.000.000, a fronte delle seguenti

prestazioni:

«a) stampa sulla maglia da gioco dello stemma della provin cia regionale e di uno slogan pubblicitario "provincia di

Palermo";

b) stampa di materiale pubblicitario da distribuire nei palaz zetti dello sport in cui si esibisce la squadra;

c) manifesti, locandine, adesivi su cui riportare abbinato al

marchio della squadra il logo: "provincia regionale di

Palermo"».

Questa seconda delibera veniva annullata dalla commissione

provinciale di controllo con decisione 23 giugno 1992, n.

17786/34624, per la considerazione che ai sensi della norma ci

tata «l'amministrazione provinciale può solo intervenire nei con

fronti di singole manifestazioni sportive e non già sponsorizzare società sportive, sostenendo quindi l'attività di quest'ultima».

L'associazione impugnava l'annullamento dinanzi al Tar, che

accoglieva il ricorso rilevando che era intervenuto un contratto

di sponsorizzazione, contratto che sarebbe rientrato nella gene

ca; peraltro, per un esempio di incidenza sulla legittimazione dell'ente, della mancata rispondenza dell'attività privatistica rispetto alle finalità

istituzionali, anche a prescindere da quel modello, si veda, con riguardo al caso di un'azienda speciale, Cons. Stato, sez. V, 1159/95, cit.). Una

tale visione del fenomeno è in prevalenza avversata dalla dottrina la

quale, mentre riconduce alla attribuzione di personalità giuridica agli enti pubblici capacità piena e legittimazione negoziale illimitata (ciò che

costituisce il postulato fondamentale dell'assenza di limiti astratti all'at

tività di diritto privato), sembra per lo più escludere che la concreta

incidenza del vincolo finalistico sul regime dell'attività negoziale sia con

seguenza di una speciale posizione del soggetto pubblico rispetto ai po teri negoziali (per un inquadramento di carattere generale della temati ca e per ampie indicazioni bibliografiche, cfr. G. Pericu, L'attività

consensuale della pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto ammi

nistrativo, 1993, II, 1285; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, 1993,

351). Circa l'aspetto più specifico riguardante la possibilità per un ente

pubblico di stipulare, in qualità di sponsor, un contratto di sponsoriz zazione, è bene sottolineare come, accogliendo la tesi della generale

capacità di diritto privato, tale possibilità non possa essere a priori ne

gata, salvo poi a verificare la concreta rispondenza di tale attività ri

spetto agli interessi istituzionali dell'ente (tra i contributi di carattere

generale sui contratti di sponsorizzazione: T. D'Amaro, Sponsorizza zione, in Contratti d'impresa a cura di U. Buonocore, Milano, 1993, 1999; M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, 1990; G. Briante-G.

Savorani, I contratti di sponsorizzazione, in I contratti in generale di retto da G. Alpa e M. Bessone, 1991, 448; V. Franceschelli, I con tratti di sponsorizzazione, in Giur. comm., 1987, I, 288; S. Gatti, Spon sorizzazione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. dir. comm., 1985, I, 149; B. Inzitari, Sponsorizzazione, in Contratto e impresa, 1985, 248).

In proposito, si tenga presente la distinzione, rilevante sul piano della

qualificazione delle fattispecie, tra sponsorizzazione — che si caratteriz za precipuamente per la funzione pubblicitaria realizzata, assieme a quella di finanziamento, in un assetto corrispettivo —, e patrocinio — consi stente in un'attribuzione liberale per la promozione di un'attività, a cui può accompagnarsi, quale onere o modus, la previsione di uno spa zio pubblicitario per il patrono — (sul punto, cfr. M.V.De Giorgi,

Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni, 1988, 9; G. De Nova, I nuovi contratti, in Riv. dir. civ., 1990, II, 497; S. Piccini

ni, Sponsorizzazione tra onerosità e gratuità, in Rass. dir. civ., 1993,

794). Nel quadro di un fenomeno di finanziamento a fini pubblicitari, tale distinzione consente infatti di porre l'accento ora sul ritorno d'im

magine ora invece sul finanziamento e, quindi, in particolare, sull'atti vità finanziata al fine di operare una corretta valutazione, sul piano funzionale, della congruità della scelta (e dunque della legittimità del l'atto amministrativo in cui la scelta medesima è versata), effettuata dall'ente pubblico.

Il Foro Italiano — 1996.

rale capacità di diritto privato dell'ente locale. Seguendo tale

prospettazione le amministrazioni appellanti deducono ora, con

i vari motivi di gravame, che attesa la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, che il contratto di sponsoriz zazione in esame non sarebbe consentito all'ente locale e co

munque sarebbe vietato dal citato art. 13.

Al riguardo va considerato che, com'è noto, nell'ambito dei

contratti di pubblicità si è andata sempre più affermando, nella

prassi negoziale italiana e straniera, la categoria autonoma dei

contratti di sponsorizzazione, di derivazione angloamericana; con

tratti con i quali il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell'ambito di proprie iniziative destinare al pubblico

(programmi radiotelevisivi; eventi musicali, artistici o sportivi,

ecc.) prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore (sponsor), che

si obbliga a pagare per ciò un determinato corrispettivo nella

previsione che il pubblico, partecipando emotivamente all'ini

ziativa, associ — a livello quasi subliminale — all'iniziativa la

figura dello sponsor e che da tale associazione lo sponsor con

segna una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio

d'immagine. I contratti di sponsorizzazione vanno così qualifi cati come contratti innominati, consensuali, a titolo oneroso e

a prestazioni corrispettive. Ciò premesso va stabilito:

a) se la provincia regionale sia — in astratto — legittimata a stipulare contratti di sponsorizzazione;

b) se, in concreto, la provincia regionale di Palermo potesse

legittimamente stipulare il contratto di sponsorizzazione in esame.

Al primo quesito va dato, di massima, risposta positiva. Gli enti pubblici, salvo espresse eccezioni di diritto positivo,

hanno piena capacità di diritto privato nei limiti delle loro fina

lità istituzionali; capacità messa in particolare rilievo dall'art.

11 1. 7 agosto 1990 n. 241, che, ammettendo largamente la con

clusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti e

sottoponendo tali accordi al regine dei contratti, ha ammesso

una tendenziale equivalenza tra l'attività amministrativa di di

ritto pubblico e l'attività amministrativa di diritto privato. Que sta conclusione è valida, a maggior ragione, nel caso di un ente

pubblico territoriale, che può prefiggersi tutti gli scopi idonei

a soddisfare gli interessi della rispettiva comunità. Ora la pro vincia regionale, a norma del citato art. 13, ha, tra l'altro, la

funzione di provvedere in materia di «promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e

di spettacolo, di interesse sovracomunale», e cioè di erogare ai fini suddetti contributi a fondo perduto senza alcun corri

spettivo; sicché a maggior ragione deve poter stipulare ai fini

stessi contratti di sponsorizzazione, in cui l'erogazione finanzia

ria avviene non senza alcun corrispettivo (come nel caso del

contributo), ma a fronte di un'utilità costituita dal sopra indi

cato beneficio d'immagine. Può anche convenirsi con la consi

derazione dell'appellante che l'ente territoriale, che opera per la cura di interessi generali e non ha alcuna esigenza di attua

zione di compiti e funzioni proprie del mondo imprenditoriale, dovrebbe promuovere la propria immagine solo attraverso il cor

retto esercizio delle proprie funzioni istituzionali; ma ciò si ri

solve, in buona sostanza, in una censura di merito all'art. 13,

priva di rilievo in questa sede.

Va però data risposta negativa al secondo quesito. La determinazione dell'ente pubblico di stipulare un contrat

to di sponsorizzazione, come qualsiasi altro contratto, può rite

nersi legittima solo a condizione che non venga alterato il ruolo — e l'immagine — di neutralità dell'amministrazione, discende

dal principio fondamentale di buon andamento sancito dall'art.

97 Cost.

Tale ruolo e tale immagine vengono indubbiamente conserva

ti qualora la sponsorizzazione concerna un'iniziativa obiettiva

mente considerata e che venga condivisa ed apprezzata dalla

generalità dei suoi destinatari. In questo caso lo sponsor viene

a fruire della generale ricaduta positiva derivante dall'attività

sponsorizzata. Diverso è il caso della sponsorizzazione di un soggetto che

partecipi ad un'iniziativa di tipo agonistico. In questa eventuali

tà è inevitabile che da parte dei soggetti non sponsorizzati e

dei relativi sostenitori la pubblica amministrazione sia percepita

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

non più in termini di promozione di un'attività apprezzata ma — per la rilevata associazione tra la figura dello sponsor e quel la dello sponsee — in termini di «avversario» o quanto meno

di «parte», in ispecie in occasione di incontri sportivi di grande presa emotiva sui sostenitori delle rispettive squadre; e così per da — quanto meno formalmente — quei caratteri di imparziali tà e di equidistanza che devono ispirare ogni suo comportamen to e che sono presupposto essenziale della legittimità del suo

operato. Ora è appunto la mancanza di tale presupposto che ha inteso

censurare la commissione provinciale di controllo, quando ha

rilevato che l'amministrazione provinciale può sponsorizzare solo

attività obiettivamente considerate (le «manifestazioni», a ca

rattere episodico e limitato nel tempo, e le «iniziative», a carat

tere sistematico e protratto nel tempo, alle quali fa riferimento

il citato art. 13) e non anche le attività di squadre sportive; censura che pertanto doveva ritenersi pienamente legittima.

Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la

stessa commissione provinciale di controllo avesse in preceden za vistato positivamente il bilancio di assestamento della pro vincia regionale, che prevedeva il cap. 2931 denominato «Pro

mozione e valorizzazione della nuova provincia regionale anche

attraverso la sponsorizzazione di sodalizi sportivi militanti nei

campionati nazionali». È noto infatti che l'esistenza di un capi tolo di bilancio che preveda una determinata spesa non legitti ma ex se la spesa stessa; e quindi, qualora quest'ultima risulti

successivamente non conforme a legge, non impedisce né al

l'amministrazione né all'organo di controllo di annullare i prov vedimenti che l'abbiano disposta, senza alcuna preclusione deri

vante, rispettivamente, dall'adozione o dal riscontro positivo del

bilancio. L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento

della sentenza impugnata.

CORTE DEI CONTI; sezione controllo; deliberazione 15 gen naio 1996, n. 5; Pres. G. Caianiello, Est. Baldanza; Min.

difesa.

CORTE DEI CONTI;

Opere pubbliche — Realizzazione di infrastrutture multinazio

nali Nato — Esecuzione dei lavori in economia — Illegittimi tà (R.d. 17 marzo 1932 n. 365, approvazione del regolamento sui lavori del genio militare, art. 50; d.leg. 19 dicembre 1991

n. 406, attuazione della direttiva 89/440/Cee in materia di

procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, art. 6; d.l. 3 aprile 1995 n. 101, norme urgenti in materia

di lavori pubblici, art. 24; 1. 2 giugno 1995 n. 216, conversio

ne in legge, con modificazioni, del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, art. 1).

Per la realizzazione di infrastrutture multinazionali finanziate dalla Nato non si applicano le statuizioni del d.leg. 19 dicem

bre 1991 n. 406, così come prescrive l'art. 6, punto 3, lett.

a) e c), dello stesso decreto, bensì la normativa Nato che non

fa alcun riferimento ai lavori in economia consentiti dall'art.

50 del regolamento per i lavori del genio militare approvato

con r.d. 17 marzo 1932 n. 365. (1)

(1) Non constano specifici precedenti. La Corte dei conti, facendo puntuale applicazione del principio di

Il Foro Italiano — 1996.

Diritto. — 1. - Con i decreti ministeriali indicati in epigrafe, l'amministrazione della difesa (direzione generale dei lavori, del

demanio e dei materiali del genio) è stata autorizzata ad esegui re in economia, previo esperimento di gara informale, i lavori

sopra descrìtti per i quali il ministero del tesoro (ragioneria ge nerale dello Stato) ha consentito l'impegno pluriennale dei fon

di da porre a carico dei capitoli 4005 (rubrica 12: ammoderna

mento e rinnovamento della difesa) e 7231 (spesa in c/capitale rubrica 5: assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni).

I provvedimenti di cui trattasi hanno formato oggetto di in

dagine specifica al fine di determinare la legittimità del compor tamento dell'amministrazione in ordine alle procedure di finan

ziamento delle infrastrutture multinazionali Nato, indagine resa

di maggiore attualità a seguito della legislazione attuativa delle

procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406) e della recente emanazione della legge

quadro in materia di lavori pubblici (1. 11 febbraio 1994 n. 109),

in ordine alla quale non si è ancora delineato uno stabile assetto

normativo.

L'esame dei due provvedimenti indicati in epigrafe, in rela

zione ai quali, nel corso dell'attività istruttoria della corte, sono

state formulate osservazioni varie (nota n. 113 del 23 dicembre

1992, nota n. 202 del 22 dicembre 1993, nota.n. 48 del 9 feb

braio 1994) alle quali l'amministrazione ha opposto le proprie

deduzioni, ha comportato l'approfondimento di tematiche di

generale rilevanza in ordine all'applicazione delle procedure Nato

di esecuzione delle gare internazionali.

In connessione con tale problematica è stata posta in discus

sione la legittimità del ricorso al sistema in economia nei casi

di asserita urgenza e di riservatezza delle opere sicché, ove tale

procedura non dovesse più ritenersi compatibile con le direttive

comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406) e con le procedure Nato inerenti alle

gare internazionali, l'amministrazione sarà tenuta ad operare in base alle forme ordinarie di contrattazione.

2. - Ai fini dell'indagine sono da precisare alcuni aspetti, di

valenza generale, in ordine al tema in discussione.

In primo luogo, è da stabilire se, nei casi di specie e ad essi

similari, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 50,

lett. c), del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con r.d. 17 marzo 1932 n. 365, il quale indica, tra i lavori che

per loro natura possono eseguirsi in economia, ai sensi dell'art.

8 d.leg. 408/91 «i lavori di miglioramento o di nuove costruzio

ni quando ragioni di urgenza o di riservatezza non consentano

l'indugio e la pubblicità delle contrattazioni nelle forme ordina

rie di legge». Devesi rilevare che i lavori da eseguire in base alla norma

suindicata non sono soggetti a limiti di somma, non comporta no i preventivi pareri degli organi consultivi, spostano a con

suntivo l'esame della documentazione di spesa che trae origine da scritura privata con impresa di fiducia (= cottimo fiducia

rio, art. 51, 1° comma, lett. b), atteso che il pagamento degli stati di avanzamento avviene con i fondi delle anticipazioni, di guisa che il controllo preventivo, già prima dell'emanazione

dei decreti-legge limitativi dello stesso e della 1. n. 20 del 1994,

riguardava soltanto l'esame del decreto autorizzativo compren dente la documentazione dell'esperimento di gara non formale

prevalenza della normativa sovranazionale (Cee o Nato) ed in base alle

statuizioni contenute nel d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, mette in rilie

vo che per la realizzazione di infrastrutture multinazionali finanziate

dalla Nato si debbono integralmente applicare le norme stabilite dalla

stessa Nato per le gare internazionali.

Con la medesima pronuncia la corte precisa, peraltro, che, pur trat

tandosi di materia ancora in via di evoluzione, a decorrere dal 1° gen naio 1995, in applicazione dell'art. 24 1. 2 giugno 1995 n. 216 di conver

sione del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, l'amministrazione non può più far

luogo alla esecuzione dei lavori con il sistema ad economia tranne che

per lavori di importo inferiore ai 200.000 Ecu.

Sull'argomento, con riferimento alle pubbliche forniture, v. Corte

conti, sez. contr. 9 giugno 1993, n. 93, Foro it., Rep. 1994, voce Stra

de, n. 20; 21 dicembre 1993, n. 163, ibid., voce Contratti della p.a., n. 190.

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