decisione 4 novembre 1995, n. 336; Pres. Sarcella, Est. Giacchetti; Regione siciliana (Avv. delloStato Pignatone) c. Provincia di Palermo, Associazione sportiva pallacanestro di Palermo (Avv.Algozini). Annulla Tar Sicilia, sez. I, 15 settembre 1994, n. 580Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 465/466-469/470Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191641 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Va, altresì, considerato che, se l'associazione al consorzio agra rio provinciale è aperta nei confronti di tutti i soggetti qualifi cati ad iscriversi in quanto in possesso dei requisiti richiesti,
detta associazione non è, peraltro, obbligatoria come evincesi
dall'art. 5. Quanto all'utile, che i soci di questo consorzio pos sono derivare, si deve osservare che lo statuto (adottato sulla
base del d.leg. 7 maggio 1948 n. 1235, con delibera 14 dicembre
1948 n. 136 del commissario governativo del Consorzio agrario
provinciale di Siena) prevede all'art. 33 la distribuzione ai soci
di un dividendo, sia pure in misura limitata e determinata, degli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente consegui
ti, senza rivalutazione di bilancio.
Ed in riguardo all'opera di cui trattasi, si deve, altresì, osser
vare che essa (come risulta dalla variante di concessione edilizia
del 7 gennaio 1982) è destinata ad un «impianto di essiccazione
e conservazione cereali» (o impianto di stoccaggio cereali, ma
gazzino per merci e macchine agricole, depositi di carburanti), cioè ad un'opera che, se per la sua destinazione può essere qua lificata di interesse collettivo, attiene, in concreto, ad un inte
resse relativo ai soci del consorzio e solo del tutto gradatamente a quello degli altri agricoltori. Il consorzio — come si rileva
dall'art. 3 dello statuto — ha la finalità di «contribuire all'in
cremento ed al miglioramento della produzione agricola nonché
alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli
agricoltori» e per la realizzazione di tali scopi svolge le attività
(industriali e commerciali) indicate nel 2° comma di detto arti
colo, fra cui quelle (lett. b) di raccolta, trasporto, lavorazione
e collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie con
nesse con l'agricoltura e (lett. c) di ammasso volontario. Va
rilevato, altresì, che alla lett. d) dell'art. 3 dello statuto sono
elencate espressamente operazioni (dare in locazione macchine
ed attrezzi agricoli) che potranno essere compiute anche con
non soci e che la lett. h) dell'art. 3 prevede, inoltre, che il con
sorzio «può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le
operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la
distribuzione di merzi e prodotti di qualsiasi specie, le gestioni
connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da
quelle normali».
Epperò, se le opere in parola rientrano doverosamente fra
quelle previste per realizzare le finalità dell'ente, alle cui esigen
ze rispondono in effetti, le stesse non sono certamente opere
pubbliche perchè di pubblico interesse ed esulano dalle finalità
di interesse collettivo e generale, dovendosi intendere per queste ultime attività che interessano in egual modo soci e non soci,
senza comportare per i primi un particolare utile speculativo,
ancorché in materia ridotta. Né risulta in alcun modo che si
tratta di opere realizzate per conto e nell'interesse dello Stato
o di un ente pubblico istituzionalmente competente, in quanto tenuto all'edificazione di opere quali quelle cui l'impresa si ri
ferisce.
Pertanto, non rileva, ai fini dell'esenzione, l'importanza so
ciale del consorzio, che ha eseguito l'anzidetta opera, essendo
detto consorzio soggetto privato, pur tenuto, per statuto, a per
seguire finalità di rilevanza sociale. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto, perché
fondato. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va
respinto il ricorso in primo grado proposto dal Consorzio agra
rio provinciale di Siena.
Il Foro Italiano — 1996.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; decisione 4 novembre 1995, n. 336;
Pres. Sarcella, Est. Giacchetti; Regione siciliana (Avv. dello
Stato Pignatone) c. Provincia di Palermo, Associazione spor tiva pallacanestro di Palermo (Avv. Algozini). Annulla Tar
Sicilia, sez. I, 15 settembre 1994, n. 580.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; decisione 4 novembre 1995, n. 336;
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere —
Enti pubblici — Contratti di sponsorizzazione — Ammissibi
lità — Limiti — Fattispecie (L. reg. sic. 6 marzo 1986 n.
9, istituzione della provincia regionale, art. 13; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento ammi
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 11).
Un ente pubblico (nella specie, una provincia della regione Sici
lia) può stipulare contratti di sponsorizzazione dai quali pos sa ricavare un ritorno positivo di immagine. (1)
Un ente pubblico (nella specie, una provincia della regione Sici
lia) non può stipulare un contratto di sponsorizzazione che
comprometta la sua immagine di soggetto neutrale, come quello di sponsorizzazione di una squadra di pallacanestro che svol
ga attività sportiva di tipo agonistico. (2)
(1-2) Non risultano precedenti specifici. Per riferimenti, sulla capaci tà di diritto privato, e più precisamente imprenditoriale degli enti pub blici, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 1995, n. 1159, Tar Lombardia, sez. Brescia, 28 dicembre 1995, n. 1396, Tar Piemonte, sez. II, 29 giu
gno 1995, n. 373, e Tar Lombardia, sez. Brescia, 16 giugno 1995, n.
652, Foro it., 1996, III, 154, con osservazioni di E. Scotti.
La decisione riportata costituisce una riaffermazione di tale capacità,
soprattutto degli enti territoriali, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che riconosce loro l'astratta possibilità di svolgere attività negoziale, escludendo quindi da quel piano l'incidenza del vin
colo finalistico (v. già Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374,
id., 1991, III, 270 con nota di richiami). Sulla base di questa premessa, l'imprescindibile esigenza istituzionale
di assicurare il rispetto del principio di funzionalità viene peraltro sod
disfatta dalla giurisprudenza attraverso un concreto riscontro del nesso
teleologico dell'attività svolta rispetto agli scopi istituzionali, la cui sus
sistenza condiziona la legittimità della determinazione negoziale e di
conseguenza la validità dell'atto privatistico (il quale, nel caso di annul
lamento del previo atto amministrativo, risulta viziato, secondo quanto affermato dal giudice civile, così Cass. 7 aprile 1989, n. 1682, id., Rep. 1989, voce Contratti della p.a., n. 31, da un'annullabilità relativa, su
scettibile di essere fatta valere solo dalla pubblica amministrazione; al
riguardo si tenga comunque presente l'atteggiamento del giudice ammi
nistrativo, rilevante soprattutto in fase cautelare, il quale sembra più
propenso a configurare in questo caso un automatico travolgimento del
contratto e dunque ad inquadrare, ancorché non esplicitamente, la pa
tologia del negozio in termini di radicale nullità: in questo senso, Cons.
Stato, sez. V, 30 marzo 1993, n. 435, id., Rep. 1994, voce cit., n. 219, annotata in Giur. it., 1994, III, I, 18, da Sereno Regis, che però rico
struisce la vicenda alla luce dello schema pubblicistico dell'invalidità
derivata). In tale quadro, la questione relativa all'ambito entro cui è legittimo
l'esercizio della capacità negoziale da parte dell'ente pubblico viene a
risolversi in quella relativa all'individuazione del momento di rottura
del nesso di funzionalità dell'attività privatistica rispetto agli scopi isti
tuzionali. Due sono gli atteggiamenti assunti al riguardo dalla giurisprudenza:
all'orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, che è nel senso
di affermare la legittimità di quella sola attività che realizzi in via diret
ta ed obiettiva i fini propri dell'ente pubblico (così, da ultimo, Cons.
Stato, V, 3 agosto 1995, n. 1159, Tar Lombardia, sez. Brescia, 28 di
cembre 1995, n. 1396, e 16 giugno 1995, n. 652, cit.), fa riscontro un
più elastico atteggiamento di quella giurisprudenza (cfr. Tar Piemonte, sez. II, 29 giugno 1995, n. 373, cit.), a cui deve essere riportata la
pronuncia in epigrafe, che, al contrario, ritiene conforme al principio di funzionalità la sussistenza di un rapporto di semplice strumentalità
mediata (suscettibile di consistere anche in una mera convenienza eco
nomica) dell'azione privatistica rispetto agli scopi istituzionali dell'ente
pubblico.
Quale sia poi la ricostruzione in termini sistematici, che da tale impo stazione discende, quanto alla posizione del soggetto pubblico di fronte
ai poteri negoziali, è oggetto di discussione: abbandonato il riferimento
al carattere speciale della capacità privatistica come dato qualificante l'ente pubblico in quanto tale, si parla oggi prevalentemente in giuris
prudenza di legittimazione negoziale limitata (quasi esclusivamente ri
guardo agli enti che agiscono secondo il modello dell'evidenza pubbli
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PARTE TERZA
Diritto. — Ai fini della definizione dell'appello va premesso
quanto segue. La provincia regionale di Palermo, con delibera 30 novembre
1991, n. 0376/2/C (positivamente controllata dalla commissio
ne provinciale di controllo), approvava il proprio bilancio d'as
sestamento, che — in particolare — prevedeva l'erogazione di
somme per la sponsorizzazione di sodalizi sportivi, ai sensi del
l'art. 13, lett. e), 1. reg. 6 marzo 1986 n. 9; e con successiva
delibera di giunta 30 dicembre 1991, n. 2100/177 sponsorizzava l'associazione sportiva pallacanestro Palermo, concedendole a
tal fine un contributo di lire 120.000.000, a fronte delle seguenti
prestazioni:
«a) stampa sulla maglia da gioco dello stemma della provin cia regionale e di uno slogan pubblicitario "provincia di
Palermo";
b) stampa di materiale pubblicitario da distribuire nei palaz zetti dello sport in cui si esibisce la squadra;
c) manifesti, locandine, adesivi su cui riportare abbinato al
marchio della squadra il logo: "provincia regionale di
Palermo"».
Questa seconda delibera veniva annullata dalla commissione
provinciale di controllo con decisione 23 giugno 1992, n.
17786/34624, per la considerazione che ai sensi della norma ci
tata «l'amministrazione provinciale può solo intervenire nei con
fronti di singole manifestazioni sportive e non già sponsorizzare società sportive, sostenendo quindi l'attività di quest'ultima».
L'associazione impugnava l'annullamento dinanzi al Tar, che
accoglieva il ricorso rilevando che era intervenuto un contratto
di sponsorizzazione, contratto che sarebbe rientrato nella gene
ca; peraltro, per un esempio di incidenza sulla legittimazione dell'ente, della mancata rispondenza dell'attività privatistica rispetto alle finalità
istituzionali, anche a prescindere da quel modello, si veda, con riguardo al caso di un'azienda speciale, Cons. Stato, sez. V, 1159/95, cit.). Una
tale visione del fenomeno è in prevalenza avversata dalla dottrina la
quale, mentre riconduce alla attribuzione di personalità giuridica agli enti pubblici capacità piena e legittimazione negoziale illimitata (ciò che
costituisce il postulato fondamentale dell'assenza di limiti astratti all'at
tività di diritto privato), sembra per lo più escludere che la concreta
incidenza del vincolo finalistico sul regime dell'attività negoziale sia con
seguenza di una speciale posizione del soggetto pubblico rispetto ai po teri negoziali (per un inquadramento di carattere generale della temati ca e per ampie indicazioni bibliografiche, cfr. G. Pericu, L'attività
consensuale della pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto ammi
nistrativo, 1993, II, 1285; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, 1993,
351). Circa l'aspetto più specifico riguardante la possibilità per un ente
pubblico di stipulare, in qualità di sponsor, un contratto di sponsoriz zazione, è bene sottolineare come, accogliendo la tesi della generale
capacità di diritto privato, tale possibilità non possa essere a priori ne
gata, salvo poi a verificare la concreta rispondenza di tale attività ri
spetto agli interessi istituzionali dell'ente (tra i contributi di carattere
generale sui contratti di sponsorizzazione: T. D'Amaro, Sponsorizza zione, in Contratti d'impresa a cura di U. Buonocore, Milano, 1993, 1999; M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, 1990; G. Briante-G.
Savorani, I contratti di sponsorizzazione, in I contratti in generale di retto da G. Alpa e M. Bessone, 1991, 448; V. Franceschelli, I con tratti di sponsorizzazione, in Giur. comm., 1987, I, 288; S. Gatti, Spon sorizzazione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. dir. comm., 1985, I, 149; B. Inzitari, Sponsorizzazione, in Contratto e impresa, 1985, 248).
In proposito, si tenga presente la distinzione, rilevante sul piano della
qualificazione delle fattispecie, tra sponsorizzazione — che si caratteriz za precipuamente per la funzione pubblicitaria realizzata, assieme a quella di finanziamento, in un assetto corrispettivo —, e patrocinio — consi stente in un'attribuzione liberale per la promozione di un'attività, a cui può accompagnarsi, quale onere o modus, la previsione di uno spa zio pubblicitario per il patrono — (sul punto, cfr. M.V.De Giorgi,
Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni, 1988, 9; G. De Nova, I nuovi contratti, in Riv. dir. civ., 1990, II, 497; S. Piccini
ni, Sponsorizzazione tra onerosità e gratuità, in Rass. dir. civ., 1993,
794). Nel quadro di un fenomeno di finanziamento a fini pubblicitari, tale distinzione consente infatti di porre l'accento ora sul ritorno d'im
magine ora invece sul finanziamento e, quindi, in particolare, sull'atti vità finanziata al fine di operare una corretta valutazione, sul piano funzionale, della congruità della scelta (e dunque della legittimità del l'atto amministrativo in cui la scelta medesima è versata), effettuata dall'ente pubblico.
Il Foro Italiano — 1996.
rale capacità di diritto privato dell'ente locale. Seguendo tale
prospettazione le amministrazioni appellanti deducono ora, con
i vari motivi di gravame, che attesa la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, che il contratto di sponsoriz zazione in esame non sarebbe consentito all'ente locale e co
munque sarebbe vietato dal citato art. 13.
Al riguardo va considerato che, com'è noto, nell'ambito dei
contratti di pubblicità si è andata sempre più affermando, nella
prassi negoziale italiana e straniera, la categoria autonoma dei
contratti di sponsorizzazione, di derivazione angloamericana; con
tratti con i quali il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell'ambito di proprie iniziative destinare al pubblico
(programmi radiotelevisivi; eventi musicali, artistici o sportivi,
ecc.) prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore (sponsor), che
si obbliga a pagare per ciò un determinato corrispettivo nella
previsione che il pubblico, partecipando emotivamente all'ini
ziativa, associ — a livello quasi subliminale — all'iniziativa la
figura dello sponsor e che da tale associazione lo sponsor con
segna una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio
d'immagine. I contratti di sponsorizzazione vanno così qualifi cati come contratti innominati, consensuali, a titolo oneroso e
a prestazioni corrispettive. Ciò premesso va stabilito:
a) se la provincia regionale sia — in astratto — legittimata a stipulare contratti di sponsorizzazione;
b) se, in concreto, la provincia regionale di Palermo potesse
legittimamente stipulare il contratto di sponsorizzazione in esame.
Al primo quesito va dato, di massima, risposta positiva. Gli enti pubblici, salvo espresse eccezioni di diritto positivo,
hanno piena capacità di diritto privato nei limiti delle loro fina
lità istituzionali; capacità messa in particolare rilievo dall'art.
11 1. 7 agosto 1990 n. 241, che, ammettendo largamente la con
clusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti e
sottoponendo tali accordi al regine dei contratti, ha ammesso
una tendenziale equivalenza tra l'attività amministrativa di di
ritto pubblico e l'attività amministrativa di diritto privato. Que sta conclusione è valida, a maggior ragione, nel caso di un ente
pubblico territoriale, che può prefiggersi tutti gli scopi idonei
a soddisfare gli interessi della rispettiva comunità. Ora la pro vincia regionale, a norma del citato art. 13, ha, tra l'altro, la
funzione di provvedere in materia di «promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e
di spettacolo, di interesse sovracomunale», e cioè di erogare ai fini suddetti contributi a fondo perduto senza alcun corri
spettivo; sicché a maggior ragione deve poter stipulare ai fini
stessi contratti di sponsorizzazione, in cui l'erogazione finanzia
ria avviene non senza alcun corrispettivo (come nel caso del
contributo), ma a fronte di un'utilità costituita dal sopra indi
cato beneficio d'immagine. Può anche convenirsi con la consi
derazione dell'appellante che l'ente territoriale, che opera per la cura di interessi generali e non ha alcuna esigenza di attua
zione di compiti e funzioni proprie del mondo imprenditoriale, dovrebbe promuovere la propria immagine solo attraverso il cor
retto esercizio delle proprie funzioni istituzionali; ma ciò si ri
solve, in buona sostanza, in una censura di merito all'art. 13,
priva di rilievo in questa sede.
Va però data risposta negativa al secondo quesito. La determinazione dell'ente pubblico di stipulare un contrat
to di sponsorizzazione, come qualsiasi altro contratto, può rite
nersi legittima solo a condizione che non venga alterato il ruolo — e l'immagine — di neutralità dell'amministrazione, discende
dal principio fondamentale di buon andamento sancito dall'art.
97 Cost.
Tale ruolo e tale immagine vengono indubbiamente conserva
ti qualora la sponsorizzazione concerna un'iniziativa obiettiva
mente considerata e che venga condivisa ed apprezzata dalla
generalità dei suoi destinatari. In questo caso lo sponsor viene
a fruire della generale ricaduta positiva derivante dall'attività
sponsorizzata. Diverso è il caso della sponsorizzazione di un soggetto che
partecipi ad un'iniziativa di tipo agonistico. In questa eventuali
tà è inevitabile che da parte dei soggetti non sponsorizzati e
dei relativi sostenitori la pubblica amministrazione sia percepita
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
non più in termini di promozione di un'attività apprezzata ma — per la rilevata associazione tra la figura dello sponsor e quel la dello sponsee — in termini di «avversario» o quanto meno
di «parte», in ispecie in occasione di incontri sportivi di grande presa emotiva sui sostenitori delle rispettive squadre; e così per da — quanto meno formalmente — quei caratteri di imparziali tà e di equidistanza che devono ispirare ogni suo comportamen to e che sono presupposto essenziale della legittimità del suo
operato. Ora è appunto la mancanza di tale presupposto che ha inteso
censurare la commissione provinciale di controllo, quando ha
rilevato che l'amministrazione provinciale può sponsorizzare solo
attività obiettivamente considerate (le «manifestazioni», a ca
rattere episodico e limitato nel tempo, e le «iniziative», a carat
tere sistematico e protratto nel tempo, alle quali fa riferimento
il citato art. 13) e non anche le attività di squadre sportive; censura che pertanto doveva ritenersi pienamente legittima.
Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la
stessa commissione provinciale di controllo avesse in preceden za vistato positivamente il bilancio di assestamento della pro vincia regionale, che prevedeva il cap. 2931 denominato «Pro
mozione e valorizzazione della nuova provincia regionale anche
attraverso la sponsorizzazione di sodalizi sportivi militanti nei
campionati nazionali». È noto infatti che l'esistenza di un capi tolo di bilancio che preveda una determinata spesa non legitti ma ex se la spesa stessa; e quindi, qualora quest'ultima risulti
successivamente non conforme a legge, non impedisce né al
l'amministrazione né all'organo di controllo di annullare i prov vedimenti che l'abbiano disposta, senza alcuna preclusione deri
vante, rispettivamente, dall'adozione o dal riscontro positivo del
bilancio. L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento
della sentenza impugnata.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo; deliberazione 15 gen naio 1996, n. 5; Pres. G. Caianiello, Est. Baldanza; Min.
difesa.
CORTE DEI CONTI;
Opere pubbliche — Realizzazione di infrastrutture multinazio
nali Nato — Esecuzione dei lavori in economia — Illegittimi tà (R.d. 17 marzo 1932 n. 365, approvazione del regolamento sui lavori del genio militare, art. 50; d.leg. 19 dicembre 1991
n. 406, attuazione della direttiva 89/440/Cee in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, art. 6; d.l. 3 aprile 1995 n. 101, norme urgenti in materia
di lavori pubblici, art. 24; 1. 2 giugno 1995 n. 216, conversio
ne in legge, con modificazioni, del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, art. 1).
Per la realizzazione di infrastrutture multinazionali finanziate dalla Nato non si applicano le statuizioni del d.leg. 19 dicem
bre 1991 n. 406, così come prescrive l'art. 6, punto 3, lett.
a) e c), dello stesso decreto, bensì la normativa Nato che non
fa alcun riferimento ai lavori in economia consentiti dall'art.
50 del regolamento per i lavori del genio militare approvato
con r.d. 17 marzo 1932 n. 365. (1)
(1) Non constano specifici precedenti. La Corte dei conti, facendo puntuale applicazione del principio di
Il Foro Italiano — 1996.
Diritto. — 1. - Con i decreti ministeriali indicati in epigrafe, l'amministrazione della difesa (direzione generale dei lavori, del
demanio e dei materiali del genio) è stata autorizzata ad esegui re in economia, previo esperimento di gara informale, i lavori
sopra descrìtti per i quali il ministero del tesoro (ragioneria ge nerale dello Stato) ha consentito l'impegno pluriennale dei fon
di da porre a carico dei capitoli 4005 (rubrica 12: ammoderna
mento e rinnovamento della difesa) e 7231 (spesa in c/capitale rubrica 5: assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni).
I provvedimenti di cui trattasi hanno formato oggetto di in
dagine specifica al fine di determinare la legittimità del compor tamento dell'amministrazione in ordine alle procedure di finan
ziamento delle infrastrutture multinazionali Nato, indagine resa
di maggiore attualità a seguito della legislazione attuativa delle
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406) e della recente emanazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici (1. 11 febbraio 1994 n. 109),
in ordine alla quale non si è ancora delineato uno stabile assetto
normativo.
L'esame dei due provvedimenti indicati in epigrafe, in rela
zione ai quali, nel corso dell'attività istruttoria della corte, sono
state formulate osservazioni varie (nota n. 113 del 23 dicembre
1992, nota n. 202 del 22 dicembre 1993, nota.n. 48 del 9 feb
braio 1994) alle quali l'amministrazione ha opposto le proprie
deduzioni, ha comportato l'approfondimento di tematiche di
generale rilevanza in ordine all'applicazione delle procedure Nato
di esecuzione delle gare internazionali.
In connessione con tale problematica è stata posta in discus
sione la legittimità del ricorso al sistema in economia nei casi
di asserita urgenza e di riservatezza delle opere sicché, ove tale
procedura non dovesse più ritenersi compatibile con le direttive
comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406) e con le procedure Nato inerenti alle
gare internazionali, l'amministrazione sarà tenuta ad operare in base alle forme ordinarie di contrattazione.
2. - Ai fini dell'indagine sono da precisare alcuni aspetti, di
valenza generale, in ordine al tema in discussione.
In primo luogo, è da stabilire se, nei casi di specie e ad essi
similari, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 50,
lett. c), del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con r.d. 17 marzo 1932 n. 365, il quale indica, tra i lavori che
per loro natura possono eseguirsi in economia, ai sensi dell'art.
8 d.leg. 408/91 «i lavori di miglioramento o di nuove costruzio
ni quando ragioni di urgenza o di riservatezza non consentano
l'indugio e la pubblicità delle contrattazioni nelle forme ordina
rie di legge». Devesi rilevare che i lavori da eseguire in base alla norma
suindicata non sono soggetti a limiti di somma, non comporta no i preventivi pareri degli organi consultivi, spostano a con
suntivo l'esame della documentazione di spesa che trae origine da scritura privata con impresa di fiducia (= cottimo fiducia
rio, art. 51, 1° comma, lett. b), atteso che il pagamento degli stati di avanzamento avviene con i fondi delle anticipazioni, di guisa che il controllo preventivo, già prima dell'emanazione
dei decreti-legge limitativi dello stesso e della 1. n. 20 del 1994,
riguardava soltanto l'esame del decreto autorizzativo compren dente la documentazione dell'esperimento di gara non formale
prevalenza della normativa sovranazionale (Cee o Nato) ed in base alle
statuizioni contenute nel d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, mette in rilie
vo che per la realizzazione di infrastrutture multinazionali finanziate
dalla Nato si debbono integralmente applicare le norme stabilite dalla
stessa Nato per le gare internazionali.
Con la medesima pronuncia la corte precisa, peraltro, che, pur trat
tandosi di materia ancora in via di evoluzione, a decorrere dal 1° gen naio 1995, in applicazione dell'art. 24 1. 2 giugno 1995 n. 216 di conver
sione del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, l'amministrazione non può più far
luogo alla esecuzione dei lavori con il sistema ad economia tranne che
per lavori di importo inferiore ai 200.000 Ecu.
Sull'argomento, con riferimento alle pubbliche forniture, v. Corte
conti, sez. contr. 9 giugno 1993, n. 93, Foro it., Rep. 1994, voce Stra
de, n. 20; 21 dicembre 1993, n. 163, ibid., voce Contratti della p.a., n. 190.
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