+ All Categories
Home > Documents > Decreto 18 dicembre 1959; Pres. Felici P., Est. Saya; Ambrosi e Laretti c. Taccheri e Sindici

Decreto 18 dicembre 1959; Pres. Felici P., Est. Saya; Ambrosi e Laretti c. Taccheri e Sindici

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: vanngoc
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Decreto 18 dicembre 1959; Pres. Felici P., Est. Saya; Ambrosi e Laretti c. Taccheri e Sindici Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 4 (1960), pp. 653/654-655/656 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151326 . Accessed: 25/06/2014 08:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 08:20:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Decreto 18 dicembre 1959; Pres. Felici P., Est. Saya; Ambrosi e Laretti c. Taccheri e SindiciSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 4 (1960), pp. 653/654-655/656Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151326 .

Accessed: 25/06/2014 08:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 08:20:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

653 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 654

che questi traessero vantaggio a danno del più diligente e

tempestivo.

L'inadempimento dell'imprenditore commerciale, quando è sintomo di insolvenza, non si esaurisce nello stretto am

bito del rapporto fra singolo creditore insoddisfatto e debi

tore, ma interessa tutti i creditori, sia per il pericolo che

l'esercizio dell'impresa in dissesto, o almeno il permanere

dell'imprenditore a capo di essa, può rappresentare per le

garanzie patrimoniali che ancora ad essi rimangono, e sia

per lo stato potenziale di conflitto che fra i creditori mede

simi può determinare l'inosservanza della legge della par condicio.

Nè, a giudizio della Corte, vi è ragione di distinguere, come fece il Tribunale, tra spese vive e spese per assistenza

legale, giacché anche da queste ultime traggono profitto tutti i creditori.

Neppure si rende necessario stabilire se nel processo di fallimento il patrocinio legale sia obbligatorio o sempli cemente facoltativo.

È, comunque, da tener presente che il creditore che

domanda un fallimento esercita indiscutibilmente un'azione

e precisamente la sua azione esecutiva, trasformata dallo

stato di insolvenza del debitore in un potere di chiedere

l'esecuzione nella forma necessaria dell'esecuzione collettiva.

L'esercizio di tale potere autonomo, collegato al di

ritto del creditore di chiedere il fallimento del suo debitore,

comporta le responsabilità proprie dell'azione ; ed espone alla condanna ai danni, se risulti chiesta con colpa la dichia

razione di fallimento (art. 21 r. decreto 16 marzo 1942

n. 267). Nè può disconoscersi che tale istanza ponga spesso

gravi problemi giuridici, la cui trattazione esige il patro cinio del difensore.

Siffatta esigenza è anche avvertita nel caso, ricorrente

nella specie, in cui essendo stata la domanda di fallimento

disattesa in prima istanza, occorra valutare l'opportunità di accettare o di impugnare il provvedimento di rigetto.

Per le considerazioni avanti esposte le spese sostenute

dalla Soc. Lesa in lire 65.665 vanno tutte ammesse al pas sivo privilegiato del fallimento Chillemi, ai sensi dell'art.

2755 (la cui dizione « spese di giustizia » è, peraltro, più

ampia di quella di spese giudiziali, comprendendo tutte

le spese fatte per l'esercizio del diritto, con o senza l'in

tervento del giudice). Conseguentemente va ridotta in

altrettanta somma l'ammissione già fatta in via chirogra faria.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ROMA.

Decreto 18 dicembre 1959 ; Pres. Felici P., Est. Saya ;

Ambrosi e Laretti c. Taccheri e S ndici.

Fallimento — Esattore «Ielle imposte —• Assogyetta bilità al fallimento -— Esclusione (Cod. civ., art.

2221 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del falli

mento, art. 1).

L'esattore delle imposte non è imprenditore commerciale e

pertanto non può essere assoggettato al fallimento. (1)

La Corte, ecc. — Con scrittura privata del 25 febbraio

1958 Taccheri Temistocle e Sindici Cesare addivennero alla

stipulazione di una convenzione per la gestione in comune

dei consorzi esattoriali di Ceccano, L'Aquila, Amelia, Pici

nisco, Pereto e Sant'Apollinare, nonché delle esattorie di

Acquafondata, Pastena, San Vittore del Lazio, Settefrati,

Viticuso e Pignataro, consorzi esattoriali ed esattorie di

cui il Taccheri era concessionario. Con ricorsi del 4 e 9

marzo Ambrosi Giuseppe e Laretti Mario chiedevano che

il Tribunale di Fresinone dichiarasse il fallimento della

Società di fatto tra il Sindici ed il Taccheri, nonché dei

(1) In senso conforme Provinciali, Il fallimento dell'esattore, in Dir. fall., 1959, I, 157.

medesimi in proprio, essendo essi ricorrenti creditori per somme varie della Società. L'adito Tribunale, rilevato che l'attività del Taccheri e del Sindici si era limitata alla ge stione delle ricordate esattorie e ritenuto clie l'esazione dei tributi non aveva carattere commerciale, rigettava con

provvedimento 22 luglio 1959 i due ricorsi. Avverso tale

provvedimento proponevano reclamo a questa Corte sepa ratamente l'Ambrosi ed il Laretti, deducendo la natura

commerciale del servizio di riscossione dei tributi, ed aggiun gendo cbe il Smdici ed il Taccheri avevano espletato altra attività di carattere mercantile. (Omissis)

Si rileva che manca del tutto la prova di altra attività

svolta dai suddetti Sindici e Taccheri (intuitivamente è irrilevante che il Smdici sia socio di una società a responsa bilità limitata), sicché la prima questione concerne l'assog

gettabilità dell'esattore, come tale, alle disposizioni del fallimento.

La soluzione negativa del problema, accolta dal Tribu

nale di Frosinone, non merita, ad avviso della Corte, cen

sura, e deve essere quindi confermata. Per gli art. 2221

cod. civ. e 1 r. decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono sog

getti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato pre ventivo e sull'amministrazione controllata solo gli impren ditori commerciali, esclusi gli enti pubblici e i piccoli im

prenditori, e cioè quegli imprenditori che, secondo la elen

cazione contenuta nell'art. 2195 cod. civ., esercitano : 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o

servizi ; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni ; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o

per aria ; 4) un'attività bancaria o assicurativa ; 5) altre

attività ausiliarie alle precedenti. Ora, escluse le previsioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del citato articolo, assolutamente

estranee, anche il riferimento al n. 1 appare fuori propo sito, non potendosi considerare l'attività dell'esattore come

attività industriale diretta alla produzione di un servizio.

Invero, secondo la disposizione citata, il « servizio » con

siste in un'attività di carattere privato diretta alla soddis

fazione dei bisogni individuali della generalità; in un'at

tività, cioè, che, possa inserirsi nell'ambito concettuale del

« mercato >», e che risulti quindi di carattere mercantile.

L'esattore delle imposte, invece, il quale è concessionario

di un pubblico servizio, espleta un'attività peculiare al po tere di supremazia degli enti pubblici, quale quella della

riscossione dei tributi. Il fatto che egli agisca per fine di

lucro e che i suoi atti non siano riferibili alla pubblica Amministrazione, non incide ovviamente sulle caratteri

stiche intrinseche del servizio, che rimane pubblico in quanto diretto al raggiungimento di un fine collettivo, quello, cioè

di assicurare i mezzi pecuniari per la soddisfazione di bi

sogni generali. Accertata tale natura giuridica, consegue come l'esat

tore non possa ricomprendersi nella categoria dell'impren ditore commerciale, onde egli non è soggetto alla tenuta

della contabilità (art. 2214 segg. cod. civ.), nè è soggetto alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata. Per il servizio di esat toria è prevista, invece, tutta una disciplina particolare, in

relazione al carattere del servizio stesso ed al fine precipuo di garantire la pubblica Amministrazione nel caso di ina

dempienza dell'esattore, mediante il soddisfacimento dei

suoi diritti sulla cauzione prestata (cfr. t. u. 17 ottobre

1922 n. 1401, legge 16 giugno 1939 n. 942, e decreto legisl. 5 ottobre 1947 n. 1209).

Escluso che l'esattore sia imprenditore commerciale, e

non potendo essere egli certo considerato come imprendi tore agricolo, dovrebbe negarsi in lui la figura imprendi

tizia, essendo le due ricordate categorie le sole enunciate

dal legislatore (art. 2135 e 2195 cod. civ.) ; a meno che,

seguendo un'autorevole corrente dottrinale, non si volesse

ritenere che l'imprenditore agricolo non è altro che un

sottotipo di una figura giuridica generale, quella dell'im

prenditore civile, la quale, in presenza di un'attività econo

micamente organizzata, professionalmente esercitata, com

prenda pure l'artigiano, il professionista intellettuale e, tra

gli altri, anche l'esattore stesso. Senza indugiare sulla deli

cata questione, basta qui osservare che in entrambe le

This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 08:20:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

655 PARTE PRIMA 656

ipotesi il risultato non muta, in quanto anche all'impren ditore civile, come al soggetto che non ha la qualità di

imprenditore, non sono applicabili le disposizioni concer

nenti gli imprenditori commerciali.

Stabilito che il Sindici ed il Taccheri non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, ogni altro esame risulta

superfluo e i due reclami vanno quindi rigettati. Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.

Sentenza 3 dicembre 1959 ; Pres. Varròne P., Est. Vir

gilio ; Finanze (Avv. dello Stato Gargiulo) c. So

cietà Lancia (Avv. Frè, Sfasiamo).

Tassa sull'entrata — Commissionario — Vendite —

Pagamento del tributo — Committente — Respon sabilità solidale — Insussistenza (Cod. civ., art.

1731 ; r. d. 1. 9 gennaio 1940 n. 2, istituzione di un'im

posta generale sull'entrata, art. 6, 13, 43 ; r. d. 26

gennaio 1940 n. 10, regolamento per l'esecuzione del

r. d. 1. 9 gennaio 1940 n. 2, art. 23, 28, 29).

Il committente non è tenuto, neppure solidalmente col com

missionario, al pagamento dell'i.g.e. sulle vendite effet tuate dal commissionario stesso a terzi. (1)

La Corte, ecc. —- Con l'unico motivo di gravame la difesa

dell'Amministrazione lamenta l'errore del Tribunale nel

ritenere che i contratti di vendita posti in essere in esecu

zione di un rapporto di commissione diano luogo a due

distinti trasferimenti, dal committente al commissionario e

dal commissionario al terzo, dei quali solo l'ultimo sarebbe

quello che determina l'entrata imponibile, mentre il primo

passaggio dal committente al commissionario sarebbe esente.

La distinzione a dire dell'appellante, non esiste nella

legge tributaria perchè questa nell'art. 23 del regolamento 26 gennaio 1940 n. 10 avrebbe invece operato una fictio iuris, in virtù della quale il duplice passaggio di merce

verrebbe ad essere considerato come un unico trasferimento

al quale rimarrebbero interessati committente, commissio

nario e terzo.

La Corte ritiene infondata la tesi dell'Amministrazione.

È pacifico che nella specie si tratta della vendita di auto

mezzi effettuata da un commissionario della Società a r. 1.

Angelo Eterno e C., al quale la Lancia non ha mai confe

rito alcun potere di rappresentanza. A norma dell'art. 1705 cod. civ. il mandatario senza

rappresentanza cioè il commissionario (art. 1731) compie gli atti giuridici nell'interesse del mandante, ma in nome

proprio. Egli pertanto vende ed acquista per sè, si ob

bliga in proprio e diventa titolare del negozio. Nessun

rapporto giuridico si costituisce tra mandante e terzo che

ha contrattato col mandatario senza rappresentanza. Il

terzo è del tutto estraneo al rapporto interno tra mandante

e mandatario e non ha alcuna azione nei confronti del

primo, come costui non ha azione verso di lui.

Nel sistema del codice vigente dunque l'elemento dif

ferenziale tra gli istituti affini della rappresentanza e della

commissione è dato dalla contemplatio domini, cioè dalla

(1) Non risultano precedenti in termini. Cass. 13 febbraio 1958, n. 459 (Foro it., Rep. 1958, voce

Commissione, n. 1) afferma che il negozio posto in essere dal com missionario produce effetti giuridici nel suo patrimonio e solo con un ulteriore atto giuridico possono essere riversati nel patrimonio del committente. In argomento, si veda pure App. Torino 17 gen naio 1950, id., 1950, I, 597, con nota di richiami.

In dottrina : Stammati, L'i.g.e., Torino, 1956, pag. 221 ; A. Salvatori, L'i.g.e. in relazione al passaggio di merci per mezzo di intermediari, in Biv. it. scienze comm., 1949, 240.

Per la regolamentazione della vendita a mezzo di commissio nari, vigente la tassa di scambio, Cass. 10 giugno 1941, Foro it., Rep. 1941, voce Tassa sugli scambi, nn. 13-18.

spendita del nome del mandante, che caratterizza la rap

presentanza, mentre difetta nella commissione.

Perciò il negozio posto in essere dal rappresentante che

agisce in nome e per conto del rappresentato, produce effetti giuridici direttamente in capo a questo ultimo, mentre

nella commissione gli effetti giuridici del negozio si riper cuotano solo nel patrimonio del commissionario, ed occorre

un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio dell'altro.

Considerando l'aspetto interno del rapporto tra com

mittente e commissionario, si discute in dottrina se gli effetti del contratto concluso dal commissionario passino sia pure temporaneamente nel suo patrimonio : in particolare se, in caso di vendita, la proprietà passi direttamente ed

immediatamente dal committente al terzo, ovvero si operi un trasferimento prima a favore del commissionario, e solo

attraverso questi si attui in definitiva il trapasso al terzo

contraente.

La dottrina dominante sostiene rigorosamente l'asso

luta necessità di un precedente acquisto da parte del com

missionario perchè egli possa a sua volta trasmetterne la

proprietà al terzo in caso di vendita.

Ma quale che sia la soluzione del complesso problema, è certo che l'istituto della rappresentanza indiretta im

porta necessariamente che chi agisce in nome proprio, sia

pure per conto altrui, diventi titolare effettivo dei diritti

derivanti dal contratto che compie. Esistono quindi due

distinti trasferimenti nel rapporto di commissione, il primo tra committente e commissionario, ed il secondo tra com missionario e terzo.

Questa distinzione è fondamentale e costituisce un

presupposto che non può essere trascurato nella interpre tazione della norma tributaria, avvertendo che nulla auto

rizza a ritenere che per le disposizioni di diritto tributario si debbano seguire criteri interpretativi diversi da quelli che presiedono alla interpretazione di qualsiasi altra legge, e deformare, per contingenti motivi fiscali, gli istituti creati dalla legge comune. Secondo il r. decreto legge 9 gennaio 1940 n. 2 (convertito con modificazioni nella legge 19 giu gno 1940 n. 762) sono soggette all'imposta tutte le entrate in danaro, o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, da qualunque persona realizzate in corrispondenza della cessione di beni o della prestazione di servizi, effettuate nello Stato. Nel penultimo comma dell'art. 13 si precisa che, per i passaggi di merci effettuati per il tramite di rappresen tanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed al tri ausiliari ed intermediari del commercio, l'imposta si ap plica giusta le norme contenute nel regolamento. Si tratta di passaggi di merci preparatori, non considerati atti eco nomici soggetti alla imposta di entrata.

Il regolamento 26 gennaio 1940 n. 10 detta norme det

tagliate nel titolo IV, dagli art. 20 a 30, al fine di stabilire le condizioni che evitano un duplice pagamento dell'imposta in occasione dei trasferimenti di merci per mezzo di ausi liari del commercio, termine sotto il quale la legge com

prende, quanti, per effetto di mandato commerciale, conclu dono affari a nome e per conto di altri (rappresentanti e commessi viaggiatori) o in nome proprio e per conto di altri (commissionari), oppure quali intermediari, piazzisti, procacciatori di affari con funzioni temporanee e non spe cifiche. Rispetto alla prima categoria la legge richiede, oltre alla prova della rappresentanza, che i rappresentanti o i commessi viaggiatori emettano le fatture a nome e per conto della ditta. È questa l'entrata imponibile che ha come soggetto dell'imposta la ditta venditrice della merce.

Per i commissionari, l'art. 23 precisa che i passaggi di

merci, posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di commissionari, danno luogo ad una sola entrata impo nibile, qualora, ecc. Non vi è dubbio che qui l'entrata

imponibile è il prezzo della merce corrisposto dal terzo al commissionario in base a fattura da lui stesso emessa.

Il committente non ha avuto alcun contatto col terzo, che ha concluso l'affare esclusivamente col commissionario.

Soggetto dell'imposta è quindi solo il commissionario che, emettendo la fattura, si rivale anche dell'imposta nei con fronti del suo diretto contraente che è il compratore della

This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 08:20:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended