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decreto 2 febbraio 1999; Pres. Nanna; Fall. soc. Consorzio italiano oleifici sociali

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decreto 2 febbraio 1999; Pres. Nanna; Fall. soc. Consorzio italiano oleifici sociali Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 2093/2094-2095/2096 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193748 . Accessed: 28/06/2014 15:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.117 on Sat, 28 Jun 2014 15:32:03 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: decreto 2 febbraio 1999; Pres. Nanna; Fall. soc. Consorzio italiano oleifici sociali

decreto 2 febbraio 1999; Pres. Nanna; Fall. soc. Consorzio italiano oleifici socialiSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 2093/2094-2095/2096Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193748 .

Accessed: 28/06/2014 15:32

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

i diritti del passeggero, infatti sancisce che «se la società è co

stretta a sopprimere la partenza della nave ed il passeggero non

intende avvalersi della facoltà di effettuare, ove ciò sia possibi

le, il viaggio con altra nave della società stessa, la quale parta

successivamente, il contratto è risolto e la società è tenuta a

restituire il prezzo versatole».

Appare evidente che l'espressione «costretta a sopprimere la

partenza» utilizzata dalla società convenuta, di tenore giuridico e non tecnico-giuridico, non coincide con quella di «causa non

imputabile» o «giustificato motivo», ma si riferisce esclusiva

mente alla mancanza di volontà, cioè di dolo nell'inadempi

mento, ma non anche alla mancanza di colpa.

Secondo tale clausola il passeggero che sceglie di effettuare

il viaggio con altra nave che parta successivamente non ha dirit

to ad alcun risarcimento del danno; se invece il passeggero pre

ferisce risolvere il contratto, anche in questo caso non ha diritto

al risarcimento del danno, ma esclusivamente alla restituzione

del prezzo, qualunque si stato il motivo di soppressione della

partenza, anche dovuto a colpa del vettore.

Occorre precisare che l'identificazione del mezzo con cui vie

ne effettuato il trasporto, sempre che si tratti di natante appar

tenente allo stesso genere (es. motonave o aliscafo), appare un

elemento della prestazione sicuramente ininfluente rispetto al

l'interesse del viaggiatore, pertanto, sotto questo profilo, la pre

visione di un'obbligazione alternativa a carico del professioni

sta non assume i connotati della vessatorietà.

Tuttavia — come esattamente rilevato dal collegio del recla

mo avverso il provvedimento di inibitoria emanato in via d'ur

genza da questa decidente — la clausola in questione prevede

un'ulteriore modifica della prestazione, relativa all'elemento tem

porale della stessa, ove prevede che il consumatore si avvalga

di una nave che parta «successivamente», quindi, sotto questo

profilo la prestazione deve ritenersi quanto meno inesatta.

L'impossibilità di ottenere un risarcimento del danno sia nel

caso di partenza successiva con altra nave, che nel caso di riso

luzione del contratto è indubbiamente una «limitazione dei di

ritti del consumatore in caso di inadempimento» vietata dal

l'art. 1469 bis, n. 2, c.c.

Il 3° comma della clausola n. 15 delle condizioni generali

di contratto è conforme ai principi generali in tema di inadem

pimento, oltre che alla norma di cui all'art. 402 c. nav., infatti

prevede che l'inadempimento (ritardo o mancata partenza) deri

vante da causa non imputabile al vettore dà luogo esclusiva

mente al diritto del passeggero di ottenere la restituzione del

prezzo del biglietto.

Tuttavia, l'estratto di condizioni generali distribuito al pub

blico (v. copia in atti) prevede che la Siremar s.p.a. non rispon

de di modifiche improvvise (di itinerari o di orari) dovute, oltre che a forza maggiore, anche a «motivi tecnici».

Non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo

cui i motivi tecnici sono necessariamente ancorati a dati obietti

vi, quindi indipendenti dalla condotta del vettore.

Infatti, una condotta colposa del vettore o dei suoi ausiliari,

per esempio relativa alla manutenzione del mezzo o allo svolgi

mento di determinate manovre, si può ripercuotere su impedi menti di natura tecnica.

Pertanto, tale espressione ricomprende qualunque tipo di ina

dempimento, anche gravemente colpevole, che si ripercuota su

gli aspetti tecnici della prestazione in violazione della norma

citata.

L'ipotesi di danno subito dal passeggero a causa del ritardo

o della mancata esecuzione del trasporto è prevista dall'art. 408

c. nav., che sancisce una presunzione di responsabilità a carico

del vettore, salvo che questi non fornisca la prova contraria

della mancanza di colpa.

Medesima presunzione di responsabilità è prevista per i danni

alle persone ed alle cose nel corso del trasporto rispettivamente

dagli art. 409 e 412 c. nav. e dagli art. 1981 e 1693 c.c.

Ribaltando la suddetta presunzione (iuris tantum), l'art. 17

delle condizioni generali di contratto dedotte in giudizio preve

de l'esonero di responsabilità del vettore in una serie di ipotesi

di danno alla persona o alle cose nel corso del trasporto, o

derivante da mutamenti di itinerari o di orari, salvo che il pas

seggero non provi che il danno sia derivato da causa imputabile

alla società.

La suddetta inversione dell'onere della prova è espressamente

vietata dall'art. 1469 bis, 3° comma, n. 18, c.c.

Il Foro Italiano — 1999.

Infine, l'art. 21 delle condizioni generali prevede come foro

convenzionale competente a conoscere le controversie derivanti

dal contratto quello del luogo dove ha sede la società, in palese contrasto con la norma di cui al n. 19 dell'art. 1469 bis c.c., la quale sancisce che il foro convenzionale non può essere di

verso da quello del luogo ove il consumatore ha la residenza

o il domicilio. La società convenuta ha eccepito che tale previsione è dettata

dalla ragionevole esigenza di ridurre i costi di gestione, lascian

do intendere in tal modo che la suddetta ratio sottesa alla nor

ma varrebbe ad escludere la vessatorietà presunta prevista dal

l'art. 1469 bis, 3° comma, primo periodo, c.c.

Anche volendo riconoscere come tale l'unico intento perse

guito dalla clausola in esame, e quindi escludere in tal modo

la volontà della convenuta di volere approfittare a proprio van

taggio della posizione debole del contraente aderente, non può non rilevarsi che in concreto tale previsione ha l'effetto di de

terminare «malgrado la buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» a svantaggio del consumatore.

Infatti, in tutte le ipotesi in cui quest'ultimo risieda in un

luogo diverso da quello ove ha sede la società di trasporto, la

tutela giurisdizionale dei propri diritti diventerebbe palesemente

antieconomica, in rapporto al valore dei diritti stessi di cui vie

ne chiesta la tutela, che in alcune ipotesi potrebbe essere limita

to anche solo al prezzo del biglietto.

Pertanto, la tutela dell'esigenza di limitazione dei costi da

parte del vettore finirebbe per ridurre eccessivamente l'effettivi

tà della tutela giuridizionale del consumatore, determinando «l'ec

cessivo squilibrio» non voluto dalla norma.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va ritenuta l'abu

sività delle clausole sopra esaminate e conseguentemente ne de

ve essere inibito l'uso alla convenuta.

Inoltre, tenuto conto dell'applicazione delle clausole dedotte

in giudizio ad un numero indeterminato e certamente rilevante

di rapporti contrattuali, appare opportuno, in accoglimento della

relativa richiesta attrice, ordinare la pubblicazione del dispositi vo della presente sentenza, per estratto e per una sola volta,

sul quotidiano Giornale di Sicilia, con avviso di dimensioni non

inferiori a cm. 15 per cm. 15, a cura e spese della convenuta,

al fine di assicurare una maggiore diffusione possibile della pre

sente pronuncia.

TRIBUNALE DI BARI; decreto 2 febbraio 1999; Pres. Nan

na; Fall. soc. Consorzio italiano oleifici sociali. TRIBUNALE DI BARI;

Fallimento — Sospensione per questione di giurisdizione solle

vata dal prefetto — Inammissibilità del regolamento di giuris dizione — Revoca della sospensione (Cod. proc. civ., art. 368).

Qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile

il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto a seguito

di richiesta del prefetto, va revocato il decreto di sospensione

della procedura concorsuale. (1)

Letta l'istanza del 1° febbraio 1999, con cui il curatore del

fallimento della s.r.l. Consorzio italiano oleifici sociali-Cios chie de la revoca del decreto di sospensione, pronunciato dal presi

dente del tribunale dell'epoca il 22 gennaio 1997 (Foro it., 1998, I, 3560);

(1) Il decreto conclude la vicenda di cui ai provvedimenti riportati in Foro it., 1998, I, 3558, con nota di Cipriani, Sul regolamento «ne

cessario:» di giurisdizione.

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2095 PARTE PRIMA 2096

letto il parere a suo tempo pronunciato dal giudice delegato dott. Castelaneta;

letto il provvedimento interlocutorio, pronunciato da questo

presidente con cui il curatore del detto fallimento era autorizza

to a proseguire nella sua attività, ai fini della conservazione

del patrimonio sociale e della verifica dello stato passivo, nel

l'interesse della procedura stessa e dei creditori, con riserva di

revocare il provvedimento del 22 gennaio 1997, cit., a seguito della produzione di copia della sentenza delle sezioni unite della

Corte di cassazione, da comunicare al p.m. in sede;

Ietta la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione

del 27 luglio 1998, n. 7340 (ibid., 3558), con cui il detto conses so ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdi zione, per tardività dello stesso;

rilevato che il p.m., a seguito della notifica di copia del ricor

so, in data 21 gennaio 1999, nulla ha osservato; ritenuto che la procedura concorsuale de qua era stata sospe

sa, con decreto del presidente del tribunale, solo per l'inizio

e la pendenza della questione di giurisdizione sollevata dal

prefetto;

che, attualmente, essendo stato dichiarato innammissibile il

ricorso per regolamento di giurisdizione delle sezioni unite della

Corte suprema, la sospensione del procedimento non ha più

ragione d'essere, e, conseguentemente, dev'essere revocato il de

creto del presidente del tribunale del 22 gennaio 1997, cit.

Per questi motivi, revoca il decreto del presidente del tribu

nale emesso in data 22 gennaio 1997.

TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 29 dicembre 1998; Giud.

Civita; Cassa rurale ed artigiana di Castellana Grotte (Avv.

Nobile) c. Ardito.

Esecuzione forzata in genere — Processo esecutivo — Rinuncia

agli atti — Estinzione — Rimborso delle spese alle altre parti

(Cod. proc. civ., art. 306, 629, 632).

Con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo

per rinuncia agli atti, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento e condan

nare il creditore procedente rinunciante al rimborso delle spe se sostenute non soltanto dai creditori intervenuti muniti di

titolo esecutivo, ma anche dalle altre parti del processo. (1)

(1) Non constano precedenti specifici in termini. I. - Ai sensi del novellato art. 632, 1° comma, c.p.c., «con l'ordinan

za che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale de

legato ai sensi dell'art. 591 bis». Per i primi commenti alla 1. 3 agosto 1998 n. 302, cfr. Bonfanti, Ultime disposizioni in tema di esecuzioni immobiliari e vendite all'asta delegate ai notai, in Fallimento, 1999, 135; Di Nanni, Espropriazione immobiliare: delega ai notai delle ope razioni di vendita con incanto, in Corriere giur., 1998, 1377; Oriani, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell'e

spropriazione immobiliare (art. 591 ter c.p.c.), in Foro it., 1998, V, 397; Mondini-Terrusi, La soluzione giurisprudenziale in materia di de

lega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare alla luce della l. 3 agosto 1998 n. 302, in Giust. civ., 1998, II, 597; Busani, Sotto il controllo del giudice dell'esecuzione la liquidazione dei beni trova una marcia in più, in Guida al dir., 1998, fase. 34, 32; Brescia, Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, in Nuo ve leggi civ., 1998, 746.

Senonché, il 4° comma della stessa norma prevede che «si applica la disposizione dell'art. 310, ultimo comma», per il quale «le spese del

processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Appare ragionevole ritenere che l'applicazione dell'una o dell'altra

disciplina non può unicamente dipendere dalle circostanze del caso con creto (come pare implicitamente dedursi da quel «se richiesto»), ma

deve, altresì, rispondere a dei criteri oggettivi imposti dalla legge.

Il Foro Italiano — 1999.

Ritenuto che non sussistono gravi motivi per sospendere il

presente procedimento;

ritenuto, infatti, che l'opposizione proposta dalla Cassa rura

le ed artigiana di Castellana Grotte non sembra sorretta dal

fumus boni iuris essendo singolarmente diretta ad impugnare un provvedimento meramente ordinatorio (cfr. Cass. 23 giugno

1989, n. 2985, Foro it., Rep. 1990, voce Esecuzione forzata in genere, n. 57);

Nell'interpretazione del rinvio all'art. 310, ultimo cpv., di cui all'art.

632, 4° comma, si è posto in evidenza che la regola secondo cui «le

spese processuali stanno a carico delle parti che le hanno anticipate» abbia una portata precettiva generale nelle ipotesi di estinzione del pro cesso esecutivo per inattività delle parti (cfr., tra gli altri, Corsaro

Bozzi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano, 1992, 552; Micheli,

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo, in Riv. dir. proc., 1942, 31).

A ben vedere, tuttavia, anche nell'ipotesi di rinuncia agli atti del cre ditore procedente, l'ordinanza dichiarativa di estinzione dovrebbe pre scindere dalla liquidazione delle spese, se, vuoi il debitore, vuoi le altre

parti intervenute nel processo esecutivo, non abbiano anticipato alcun ché: le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate anche in questi casi, nel senso che il procedente sopporta (soltanto) quanto ha già sostenuto nell'esercizio dell'azione esecutiva.

Invece, laddove, nel corso del processo, alcune spese siano state anti

cipate da altre parti, è ragionevole ritenere che il giudice, con l'ordinan za dichiarativa di estinzione per rinuncia agli atti del procedente, ai sensi del novellato 1° comma dell'art. 632 c.p.c., debba, se richiesto, «provvedere alla liquidazione delle spese sostenute»; cosicché, quanto meno in questi casi, non vi sarebbe spazio applicativo per la regola automatica per cui «le spese stanno a carico delle parti che le hanno

anticipate». Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice possa comunque provvedere secondo il principio dell'anticipazione, compensando in tut to o in parte le spese.

II. - Peraltro, per il combinato disposto degli art. 629, ultimo com

ma, e 306, ultimo comma, c.p.c., «in quanto possibile», il creditore

procedente, quale rinunciante agli atti del processo esecutivo, «deve rim borsare le spese alle parti, salvo diverso accordo tra loro».

Il provvedimento in epigrafe conferma l'orientamento formatosi nel la vigenza del testo anteriore, per il quale la «disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., a norma del quale, se non vi è diverso ac

cordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi

espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione da vanti al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni»: Cass. 13 giugno 1992, n. 7254

(richiamata in motivazione), Foro it., Rep. 1993, voce Esecuzione for zata in genere, n. 91, e Giur. it., 1993, I, 1, 1020.

Per la liquidazione delle spese a favore di tutte le altre parti (salvo diverso accordo) che si siano fatte assistere da un difensore, nell'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia agli atti del creditore procedente, v. Cass. 18 maggio 1971, n. 1497, Foro it., 1972, I, 174. In questo senso, v., in dottrina, Sassani (Bove-Capponi-Martinetto), L'espro priazione forzata, in Giur. sist. dir. proc. civ. diretta da Proto Pisani, Torino, 1988, 559; Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 430; D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, II, 230.

Per l'applicabilità della regola secondo cui le spese del processo resta no a carico delle parti che le hanno anticipate anche («e tanto più») «nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente al credi tore procedente che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto inattivo», Cass. 20 febbraio 1998, n. 1834, Foro it., Mass., 197.

Senonché, tale principio, per un verso, mira principalmente ad esclu

dere, in qualsivoglia ipotesi di estinzione del processo, che il creditore

procedente possa mai vantare un diritto al rimborso delle spese proces suali sostenute e, per un altro, inevitabilmente trascura i casi, pur ecce

zionali, in cui sia il debitore esecutato (ovvero le altre parti del proces so) a pretendere il rimborso delle spese eventualmente effettuate.

Nello stesso senso di Cass. 1834/98, cit., v., in dottrina, Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1998, 902

s., il quale, tuttavia, individua i casi in cui è chi subisce l'esecuzione che sopporta le spese del processo (estinto per causa imputabile a sé) sostenute, nonché i casi, altresì eccezionali, in cui v'è l'obbligo in capo allo stesso di rimborsare le spese in favore del creditore procedente e di quelli intervenuti ovvero della parte istante; Bucolo, Il processo ese cutivo ordinario, Padova, 1994, 1202, per il quale «le spese del proces so dichiarato estinto vanno poste a carico delle parti che le hanno anti

cipate», perché le cause estintive — rinuncia, inattività, mancata com

parizione, ecc. — «sono ascrivibili alla parte procedente e non al debitore escusso che ha dovuto subire il processo fino al momento della sua

estinzione»; Saletti, Estinzione del processo, voce dell' Enciclopedia giu ridica Treccani, Roma, 1994, XIII, 17; Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 340.

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