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Decreto 20 gennaio 1961; Pres. ed est. Leone P., P. M. Ferraiuolo (concl. conf.); Società Villa...

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Decreto 20 gennaio 1961; Pres. ed est. Leone P., P. M. Ferraiuolo (concl. conf.); Società Villa Bice (Avv. Schettini) c. Conservatore dei registri immobiliari di Roma Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 349/350-353/354 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151926 . Accessed: 28/06/2014 13:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.103.2 on Sat, 28 Jun 2014 13:23:46 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Decreto 20 gennaio 1961; Pres. ed est. Leone P., P. M. Ferraiuolo (concl. conf.); Società Villa Bice(Avv. Schettini) c. Conservatore dei registri immobiliari di RomaSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 349/350-353/354Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151926 .

Accessed: 28/06/2014 13:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Banca il pagamento degli assegni, prima della data anzi

detta.

Poiché il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in

ordine al punto deciso, appare evidente che, se la Gianese

non riuscì a provare, nel precedente processo, di aver richie

sto per iscritto alla Banca, prima del 28 dicembre 1944, il

pagamento degli assegni, nè mise in luce un comportamento doloso della stessa, tale da escludere la necessità degli

adempimenti, previsti dall'art. 1219 cod. civ., non può oggi, in un successivo processo, riaprire la discussione sul mede

simo fatto, sul quale, essendo mancata a suo tempo ogni contraria dimostrazione, è intervenuta una decisione irre

vocabile.

Non giova, infine, in favore della tesi degli attori il

richiamo all'art. 394, 2° capov., cod. proc. civ., secondo il

quale la ulteriore istruzione, nel giudizio di rinvio, è ammessa, ove la necessità sorga dalla sentenza di rinvio. Anche am

mettendo, in ipotesi, l'applicabilità alla fattispecie della

norma invocata, è certo che le nuove prove in nessun caso

potrebbero infrangere l'autorità della cosa giudicata forma

tasi sul punto, in altro processo, tra le stesse parti.

Dopo quanto si è detto, può concludersi che il momento

iniziale della mora, in relazione alla richiesta dei maggiori danni, deve ritenersi accertato alla data della notificazione

del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di

Milano, e cioè dal 28 dicembre 1944. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBDNALE DI ROMA.

Decreto 20 gennaio 1961 ; Pres. ed est. Leone P., P. M. Fekkaiuolo (conci, conf.); Società Villa Bice (Avv. Schet

tini) c. Conservatore dei registri immobiliari di Eoma.

Ipoteca — Iscrizione a garanzia di titoli all'ordine —- Vendita forzata dell'immobile ipotecato —

Ordine di eancellazione dell'ipoteca —■ Esibizione

al conservatore dei titoli — Necessità — Insus

sistenza (Cod. civ., art. 2884 ; cod. proc. civ., art. 586).

Se il giudice dell'esecuzione, col decreto di trasferimento dell'immobile espropriato all'aggiudicatario, ordina la

cancellazione delle iscrizioni ipotecarie costituite a garanzia di titoli all'ordine, il conservatore deve procedere alla

cancellazione, ancorché l'interessato non gli esibisca i titoli relativi. (1)

Il Tribunale, ecc. — Il reclamo è fondato. Il rifiuto

opposto dal Conservatore di provvedere alla cancellazione

dell'ipoteca ordinata dal Giudice, particolarmente in base

al decreto di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (art. 2884

cod. civ.), quando dall'interessato non vengano, oltre il

provvedimento del giudice, esibiti anche i titoli all'ordine a garanzia dei quali l'ipoteca era stata costituita, non può ritenersi legittimato sotto verun aspetto, neppure sotto il

profilo dell'opportunità. Le considerazioni che il Conservatore ha svolto per

legittimare il suo rifiuto si fondano esclusivamente sulla

norma di cui all'art. 2887 cod. civ. e, segnatamente, sulla

ratio cui essa si informa. Si sostiene, da parte sua, in sostanza, che come per la validità dell'iscrizione è essenziale l'anno

tazione sul titolo all'ordine, costituendo essa una formalità

integrativa, indispensabile del procedimento complesso della pubblicità (Cass. 18 febbraio 1959, n. 474, Foro it.,

(1) In senso conforme Testoni, Espropriazione forzata e cancellazione d'ipoteca a garanzia di cambiale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, 1075 ; Trib. Genova 5 novembre 1951, Foro it., 1955, I, 423, con nota di richiami.

Avviso opposto ha manifestato il Ministero di grazia e giu stizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere profes sioni, con foglio prot. 24433/052 del 27 gennaio 1960, riprodotto in questa rivista, 1960, IV, 295.

1959, I, 1332), parimenti per l'efficacia della cancellazione

dell'ipoteca è essenziale l'annotazione sul titolo, dato che « solo in tal modo si evita il pericolo che i possessori siano indotti a ritenere esistente una garanzia che più non sorregge il credito e li esime dall'onere di accertare,

prima di ricevere il titolo, se l'ipoteca sia ancora in vita ».

Non si può, ovviamente, contestare che alle esigenze teste indicate è ispirata la norma di cui all'art. 2887 ; ma che, per ciò solo, se ne debba inferire che essa torni

applicabile anche nelle ipotesi di cancellazione di ipoteca a

garanzia di un titolo all'ordine, che sia disposta dal giudice, non è assolutamente possibile, perchè in contrasto con

tutto il sistema regolatore della pubblicità reale immo

biliare. La cancellazione della iscrizione, come regola gene rale, si ottiene o mediante prestazione della dichiarazione

di assenso del creditore, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, autenticata o giudizialmente accertata (art. 2882-2883), ovvero in virtù di sentenza o

di altro provvedimento giudiziario definitivo (art. 2884). Soltanto questi sono i titoli idonei, che devono essere

presentati al conservatore (art. 2886) per ottenere la can

cellazione. In più, per quanto riguarda la cancellazione, che si vuole ottenere mediante la prestazione del consenso

da parte del creditore, la legge ha disposto che, quando trattasi di ipoteca costituita a garanzia di un'obbligazione risultante da un titolo all'ordine, questo deve essere pre sentato al conservatore, perchè possa eseguirvi la opportuna annotazione, unitamente all'atto di assenso alla cancella

zione (art. 2887). Tale essendo il sistema predisposto, non sembra possi

bile poter dare alla norma, di cui al citato art. 2887, una

interpretazione estensiva, così come si vorrebbe da parte del Conservatore. Al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, sulla base dell'esegesi meramente lessicale, come il legis latore abbia tenuto costantemente conto della sostanziale

differenza corrente tra l'atto di assenso alla cancellazione

e l'ordine dato dal giudice (art. 2882 e 2884), e come, a

proposito delle formalità per la cancellazione (art. 2886,

capov.), abbia stabilito, conformemente al diverso linguag

gio usato, che la « cancellazione debba eseguirsi in mar

gine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo

dal quale è stata consentita o ordinata ».

L'uso reiterato, inequivoco, dei due diversi termini,

ricorrenti, per di più, in una norma immediatamente

precedente a quella che riguarda la cancellazione delle

ipoteche a garanzia di titoli all'ordine, non può indurre

a ritenere che il legislatore abbia, di proposito, compreso nella locuzione « atto con cui è consentita la cancellazione »

anche il provvedimento giudiziario, venendo, in tal modo, a consacrare la sua ignoranza relativamente alla sostanziale

differenza, che corre tra le due espressioni. E non è errato affermare che dal capov. dell'art. 2887

vien data conferma che l'obbligo di esibire al conser

vatore il titolo all'ordine è imposto sol quando trattasi di

cancellazione consentita dalla parte interessata e non pure di cancellazione disposta dal giudice. Il capoverso in que stione ammonisce che la cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori

alla cancellazione medesima. È facile intuire come siffatta

decadenza sia conseguenza del carattere di obbligazione di

garanzia, che ha l'obbligazione dei giranti nei confronti

dei giratari, di tal che il girante che rinunzia all'ipoteca

priva il credito cambiario di una garanzia, nella quale avrebbe avuto diritto di esser surrogato ogni precedente

girante, che fosse stato costretto al pagamento. « La norma, così si esprime la Relazione ministeriale testo coord, n. 1176, ha fondamento nel rilievo che il possessore del titolo, con

sentendo la cancellazione della ipoteca, peggiora la condi

zione dei precedenti obbligati in via di regresso, poiché costoro non possono, dopo aver pagato, surrogarsi nell'ipo teca che più non esiste : è giusto pertanto che, anche in

questo caso, trovi applicazione il principio stabilito in

tema di fideiussione, secondo cui la fideiussione si estingue

allorché, per fatto del creditore, non può avere effetto,

a favore del fideiussore, la surrogazione nei diritti, nelle

ipoteche e nei privilegi del creditore (art. 1955 cod. civ.) »

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351 PARTE PRIMA 352

Ora se la perdita del diritto di regresso è conseguente al pregiudizio che il creditore, col fatto proprio, viene a

creare per gli altri obbligati, non v'ha dubbio che la norma, in tutta la sua formulazione, ha inteso regolare soltanto

la cancellazione della iscrizione conseguente all'assenso

prestato dal creditore per la cancellazione, che rappresenta

proprio il fatto pregiudizievole agli interessi « dei prece denti obbligati », e non pure la cancellazione disposta per ordine del giudice, nella quale ipotesi certamente non viene

in considerazione l'assenso del creditore.

D'altra parte se fosse possibile dare alla norma, di che

trattasi, la lata estensione che le si vuole attribuire, si

dovrebbe concludere che all'interessato, anche se munito

di sentenza, ottenuta nei confronti del possessore identi

ficato del titolo all'ordine, che disponesse la cancellazione, non sarebbe possibile ottenerla, se il creditore rifiutasse la

messa a disposizione del titolo per la relativa annotazione.

Con ciò mentre, da una parte, resterebbe frustrata l'osser

vanza dell'adempimento disposto dal giudice, perdure rebbe, dall'altra, l'apparenza di una iscrizione costituente

un serio ostacolo alla alienazione del bene e alla nuova

concessione di crediti, in quanto i terzi non sempre sareb

bero in grado di informarsi sulla validità della perdurante iscrizione, e il semplice dubbio potrebbe distoglierli da atti

negoziali di qualsiasi natura relativi all'immobile apparen temente tuttora ipotecato.

Ma, oltre che per le svolte argomentazioni, la tesi del

Conservatore non può essere condivisa, sol che si tenga

presente il noto principio per cui la vendita forzata del

bene sottoposto ad ipoteca comporta di conseguenza

(e"'salva l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 508 cod. proc.

civ.) l'estinzione del vincolo ipotecario che, ormai, functus est onere suo, onde il perdurare dell'iscrizione ipotecaria nei pubblici registri, mentre non assolverebbe più ad alcuna

pratica funzione (non potendosi ammettere, ovviamente, il

principio che, per la semplice permanenza dell'iscrizione, il possessore del titolo di credito possa ancora pretendere di far valere la garanzia ipotecaria nei confronti dell'aggiu dicatario), potrebbe rappresentare, come già si è spiegato, un serio ostacolo alla commerciabilità del bene ad altri,

per effetto dell'espropriazione, pervenuto. Per meglio intendere il principio accennato è oppor

tuno esaminare, nelle sue linee generali, il più ampio pro blema dell'incidenza della procedura di espropriazione sui c. d. diritti reali di garanzia e, in particolare, delle modifi

cazioni che il vincolo ipotecario subisce per effetto della

espropriazione medesima.

In linea generale, anche se, per l'art. 2808 cod. civ., « l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (anche nei confronti del terzo proprietario) i beni vincolati a garanzia del suo credito », è fuor di dubbio che l'esistenza del vincolo non fa venir meno la responsabilità patrimo niale del debitore nei confronti di tutti gli altri creditori

e, conseguentemente, non esclude che il bene gravato da

ipoteca possa essere assoggettato ad esecuzione forzata ad opera di altri creditori. Stabilisce, infatti, l'art. 2740 cod. civ. che « il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri », ed

aggiunge il successivo art. 2741 cod. civ. che «i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del

debitore, salve le caiise legittime di prelazione ». Non è questa la sede per esaminare funditus il problema

del concorso delle azioni esecutive sul medesimo bene e del concorso dei creditori nella ripartizione della somma ricavata dalla vendita forzata. Ai fini della esatta solu zione del problema che interessa, appare solo opportuno ricordare come in caso di espropriazione forzata iniziata da un qualsiasi creditore, il creditore ipotecario ha il diritto « di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione » (art. 2808). Ma, perchè ciò si verifichi, è necessario che il creditore ipotecario, così come gli altri creditori, intervenga nel'a procedura esecu tiva con il rispetto delle forme indicate dall'art. 499 cod.

proc. civ., perchè solo tale intervento, sia pure sollecitato

(art. 498, 569 cod. proc. civ. ; 160 disp. att.), rappresenta

la condicio sine qua non per la concreta attuazione della

garanzia reale.

Di conseguenza, dato il carattere universale dell'espro

priazione, sia o non sia il creditore ipotecario intervenuto

nella esecuzione, gli effetti della vendita forzata vengono a realizzarsi in ogni ipotesi, e il bene si trasferisce all'ag

giudicatario, libero da qualsiasi vincolo di natura reale.

Stabilisce al riguardo l'art. 586 cod. proc. civ. che « il

giudice dell'esecuzione pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione... e ordinando che si cancellino le tras

crizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se

queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi

dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508 », e ad esso fa

di rincalzo l'art. 2878 cod. civ., che al n. 7 prevede la estin

zione dell'ipoteca come conseguenza della « pronunzia del

provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto

espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche ».

Che la vendita forzata abbia per conseguenza la purga zione del bene pignorato dai privilegi, dal pegno e dalle

ipoteche da cui esso fosse gravato, risulta chiaro oltre

che dal sistema dell'espropriazione forzata, quale si evince

dal codice di rito, anche dalla ovvia considerazione che

un determinato bene non può certo esser venduto più di una volta per il soddisfacimento delle ragioni dei credi

tori, e dal rilievo che, come è noto, l'azione esecutiva ha

per suo obietto l'espropriazione dei beni del debitore, ma

non sempre e per intero l'integrale soddisfacimento del

l'interesse di tutti i creditori, ben potendo, come insegna

l'esperienza, verificarsi l'ipotesi che un creditore ipotecario, anche se intervenuto nella procedura esecutiva, rimanga

incapiente, senza che, per questo, egli possa pretendere il mantenimento del vincolo reale sul bene espropriato, nè il principio per cui l'aggiudicatario consegue l'immobile

libero da tutti gli oneri di natura reale, subisce deroga

nell'ipotesi che si tratti di obbligazione risultante da un

titolo all'ordine garantito da ipoteca. Prima dell'entrata in vigore della legislazione vigente

era comunemente ammessa la possibilità di costituire una

ipoteca a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo

all'ordine e, al riguardo, sia la dottrina sia la giurispru denza ebbero più volte occasione di enunciare il principio che i titoli di credito in generale e le cambiali in particolare circolassero con tutte le garanzie mobiliari e immobiliari

inerenti al credito in essi incorporato, onde il giratario della cambiale, per la quale era stata costituita l'ipoteca,

acquistava con la proprietà della cambiale stessa anche il

diritto di far valere la garanzia, che l'accompagnava, senza

che occorresse che dell'ipoteca si fosse fatta menzione sul

titolo di credito e che il giratario procedesse ad annota

zione sui registri ipotecari. Tale orientamento, peraltro, finiva in pratica col dar

luogo a molteplici inconvenienti tra i quali, di particolare

rilevanza, quello relativo alla impossibilità di collegare effi

cacemente il credito menzionato nell'atto di concessione

di ipoteca e il credito incorporato nel titolo e destinato a

circolare, onde facile era che, per accordi fraudolenti col

prenditore, il debitore rilasciasse altre cambiali di uguale

importo e di uguale data di quella per cui era stata concessa

l'ipoteca, ponendole in circolazione e svuotando, in tal

modo, di qualsiasi utilità pratica la concessa garanzia. Il legislatore attuale, consapevole dei problemi accen

nati, ha con l'art. 2839 stabilito che. per eseguire l'iscri

zione dell'ipoteca concessa a garanzia delle obbligazioni

all'ordine, deve essere esibito il titolo di credito al conser

vatore dei registri immobiliari, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. In tal modo il titolo resta indivi

duato e non sarà più possibile crearne di uguali per farli

circolare come titoli forniti parimenti di garanzia ipote caria. (Sul principio che l'annotazione sul titolo è una

forma di pubblicità che integra quella propria della iscri

zione e al pari di questa ha valore costitutivo ed è quindi condizione di efficacia della costituzione dell'ipoteca anche

nei diretti rapporti tra le parti, vedi : Cass. 27 febbraio

1958, n. 660, Foro it., 1958, I, 1473).

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353 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 354

La questione, poi, relativa alla trasferibilità dell'ipoteca mediante girate del titolo all'ordine, ha avuto la sua solu

zione, nell'art. 2831, nel quale è stato stabilito il principio che l'ipoteca si trasferisce ai successivi possessori del titolo

secondo la legge di circolazione del titolo stesso, e senza

bisogno che i giratari effettuino l'annotazione prevista dall'art. 2843, ponendosi come unico correttivo a tale

principio il disposto dell'art. 2845, in virtù del quale « se

l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli

all'ordine, le citazioni e le notificazioni devono farsi nei

confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli art. 2831

e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore

di un possessore successivo ». In tal modo, tra le due

soluzioni teoricamente possibili (radicalmente nominativa

e radicalmente reale), il nuovo codice, così come osserva

autorevole dottrina, ha seguito una soluzione intermedia,

nel senso che, pur conservando la nominatività dell'iscri

zione, considera titolare del diritto d'ipoteca il possessore del titolo come tale, iscritto o non iscritto, e, pur con

siderando come titolare costui, indica come destinatario

delle notificazioni e citazioni colui che figura iscritto, sia

o non sia titolare del diritto d'ipoteca.

Ora, tale essendo la disciplina positiva dell'ipoteca

cambiaria, ne risulta come nessuna sostanziale rilevanza

possa avere nel processo esecutivo la circostanza che il

bene sottoposto ad espropriazione sia soggetto a vincolo

ipotecario a garanzia di un credito cambiario anziché di un

credito comune, e ciò in quanto è di palese evidenza che il

vincolo ipotecario cambiario nessun altro diritto fa sorgere e può far sorgere in favore del creditore cambiario, se non

quegli stessi che spettano a qualsiasi altro creditore ipote

cario, e cioè il diritto di prelazione rispetto agli altri credi

tori e il diritto di seguito nei confronti del terzo acquirente,

per cui, come la vendita forzata del bene ipotecato com

porta, l'estinzione del vincolo iscritto a garanzia di un

credito, così, e per le medesime ragioni, tale vendita pro duce l'estinzione dell'ipoteca iscritta a garanzia di un

credito cambiario.

Nè alcuna rilevanza può avere al riguardo l'obiezione

che, nel caso di cambiale ipotecaria, il possessore del titolo

può, per il ricordato principio della nominatività dell'iscri

zione accolto dal legislatore, venirsi a trovare nella condi

zione di ignorare di fatto l'esistenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto il bene ipotecato e, quindi,

nell'impossibilità di spiegare intervento per far valere il

proprio diritto di prelazione sulla somma ricavata dalla

vendita. E ciò per un triplice ordine di considerazioni :

а) innanzi tutto, perchè essendo stabilito dall'art.

2845 cod. civ. che le notificazioni debbono dal creditore

procedente (a ciò tenuto a norma degli art. 489 e 569

cod. proc. civ.) farsi a colui che risulta aver preso l'iscri

z'one a norma degli art. 2831 e 2839, le stesse devono

considerarsi operative anche nei confronti dell'effettivo

titolare del diritto reale di garanzia ;

б) in secondo luogo perchè, se il possessore vuole

evitare un simile pregiudizio di fatto, potrà sempre effet

tuare l'annotazione prevista dall'art. 2843 ;

c) in terzo luogo perchè nel sistema del codice (vedi art. 2929), anche se il creditore procedente non ha prov veduto alle notificazioni impostegli dalla legge, non per

questo consegue la nullità della vendita, oppure la perma nenza della garanzia reale sul bene aggiudicato, che per effetto della vendita ne rimane, invece, purgato ; ma

soltanto ed eventualmente una responsabilità per danni

a carico del creditore pignorante o di quello che abbia

instato per la vendita.

Riaffermato così il principio (del resto espressamente consacrato nell'art. 2878, n. 7) dell'estinzione del vincolo

ipotecario come diretta conseguenza della vendita forzata

del bene ipotecato, consegue come nessun obbligo possa sussistere a carico dell'aggiudicatario, che, in forza del prov vedimento del giudice dell'esecuzione, richieda la can

cellazione della iscrizione, di pr< sentare al conservatore

il titolo di credito a garanzia del quale risultasse even

tualmente costituita un'ipoteca. Perchè, a parte la even

tualità che il possessore di un titolo di credito garantito

da ipoteca non sia per nulla intervenuto nella procedura esecutiva e non abbia quindi provveduto a depositare nella cancelleria del giudice della esecuzione il titolo stesso (donde la impossibilità per l'aggiudicatario di venirne in possesso e poterlo, eventualmente, esibire o farlo esibire), una volta che l'ipoteca risulti estinta, la permanenza della sua iscrizione nei libri fondiari, mentre darebbe al diritto di prelazione un contenuto assolutamente illusorio, fini

rebbe col danneggiare esclusivamente l'acquirente del bene

espropriato. Il richiamo che il Conservatore dei registri immobiliari di Poma fa all'art. 2887, come che applicabile anche in subiecta materia, non è appropriato, dato che la citata disposizione di legge palesemente si riferisce alla

ipotesi in cui la estinzione dell'ipoteca si verifica per effetto

della cancellazione dell'iscrizione consentita dalle parti, e

non già a quelle che prevedono il venir meno del vincolo

per altra causa, particolarmente a seguito del provvedi mento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato, nella quale ipotesi la cancellazione dell'iscrizione altro non rappresenta se non una fase esecutiva, meramente materiale.

Nè con l'eseguire la cancellazione disposta col provve dimento che trasferisce il bene espropriato indipendente mente dalla esibizione del titolo all'ordine, a garanzia del

quale l'ipoteca venne costituita, risultano neglette le esi

genze cui si ispira la disposizione di legge dal Conservatore

citata. Perchè, se è vero che essa tende ad evitare le insidie

che il creditore, che consente alla cancellazione, e il debitore

possono apprestare in danno di terzi, specie successivi

giratari, che sarebbero indotti a ritenere sussistente una

garanzia che più non sorregge il credito, la stessa esigenza più non ricorre nel caso di cancellazione disposta col

provvedimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., una

volta che, per la verificatasi estinzione dell'ipoteca conse

guente alla vendita forzata, il credito mai più potrebbe essere assistito dalla garanzia, e i terzi, in nessun modo,

potrebbero venir tutelati nei loro diritti dalla effimera, illusoria permanenza dell'iscrizione. E, d'altra parte, dando

un'estensiva applicazione all'art. 2887, si finirebbe col

permettere al possessore del titolo di credito, conscio

dell'estinzione dell'ipoteca che lo garantiva, e perciò in

mala fede, quel che si vuole evitare : di continuare, cioè, a farlo circolare, come ancora palesemente garantito, con

danno non soltanto dei successivi giratari, che sarebbero

tratti in inganno, ma anche dell'acquirente del bene espro

priato che, per effetto dell'apparente iscrizione, ne vedrebbe

scemato il suo valore economico.

Ben vero che, per il sistema della legge così chiarito, resta l'inconveniente della possibile circolazione di un

titolo di credito garantito da un'ipoteca che ormai più non esiste, ma siffatto inconveniente, peraltro soltanto

di ordine pratico, non può indurre in diverso avviso, dato

che i giratari del titolo, non potendo nè dovendo ignorare che la semplice annotazione del vincolo sullo stesso non

è di per se stessa sufficiente a dare la certezza che non

siano intervenute cause estintive del diritto di garanzia reale, hanno, attraverso la consultazione dei registri ipote

cari, la possibilità di esser fatti consapevoli della concreta

sussistenza del vincolo e della sua estinzione. Per cui, in definitiva, l'atto di rendere conformi alla situazione

reale (estinzione del vincolo ipotecario) le risultanze dei

pubblici registri immobiliari viene a risultare l'unico e più

opportuno dispositivo di efficace tutela, proprio per i terzi,

specie per quelli più vigilanti, che, sicuramente, sareb

bero tratti in inganno più dalla permanenza della iscri

zione che non dalla semplice circolazione del titolo.

Le svolte considerazioni inducono a ritenere che dovendo

il Conservatore provvedere alla cancellazione ordinata dal

Giudice, senza la previa esibizione dei titoli all'ordine a

garanzia dei quali l'ipoteca viene costituita, il rifiuto

opposto dallo stesso di procedere alla cancellazione richiesta

dah'avv. Schettini nella qualità, deve ritenersi illegittimo. Per questi motivi, ecc.

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