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Decreto 20 marzo 1961; Pres. Terranova P., Est. Burgio; ric. Soc. Siciliana azionaria elementi...

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Decreto 20 marzo 1961; Pres. Terranova P., Est. Burgio; ric. Soc. Siciliana azionaria elementi prefabbricati (S.a.e.p.) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 817/818-819/820 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150461 . Accessed: 24/06/2014 23:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.254 on Tue, 24 Jun 2014 23:36:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Decreto 20 marzo 1961; Pres. Terranova P., Est. Burgio; ric. Soc. Siciliana azionaria elementi prefabbricati (S.a.e.p.)

Decreto 20 marzo 1961; Pres. Terranova P., Est. Burgio; ric. Soc. Siciliana azionaria elementiprefabbricati (S.a.e.p.)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 817/818-819/820Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150461 .

Accessed: 24/06/2014 23:36

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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817 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 818

fatta dal vigente codice civile agli art. 2044 e 2222, appare evidente che quello che discrimina la locatio operarum dalla locatio operis e la subordinazione del prestatore di

lavoro alia direzione dell'imprenditore. Xel contratto cinematografico, difatti, si ritrovano i due

elementi: subordinazione e rischio, che rappresentano i

lati caratteristici del contratto di lavoro. Quanto al primo elemento, esso deriva dal fatto ebe il coautore del film

rimane pur sempre un prestatore d'opera subordinato, non

essendo egli svincolato dal piano organizzativo e dal cri

terio direttivo del produttore del film o di chi per lui, e

non essendo le prestazioni di lavoro dell'artista del cinema,

per quanto elevate e pregiate, la sola esclusiva determina

zione del risultato dell'opera. Ed e proprio in questo il

carattere distintivo della locatio operarum dalla locatio operis.

Riguardo all'altro estremo, esso si ricava dal fatto che

l'autore dell'opera cinematografica, nella specie, lo sceneg

giatore non partecipa ai rischi dell'impresa, cbe, invece, e organizzata dal produttore, il quale fornisce i capitali

necessari; e la sopportazione del riscbio giustifica la subor

dinazione ed i poteri dell'imprenditore. N6 si obietti che la particolare figura del produttore

snaturi il contratto di lavoro. Basta in proposito conside

rare che se, de iure condendo, il complesso problema concer

nente l'inquadramento giuridico della figura del produttore merita il piu attento esame, anche in relazione al preva lente indirizzo della dottrina intesa ad ottenere, sotto la

spinta delle organizzazioni internazionali dei produttori ci

nematografici, il riconoscimento al produttore della qua lifica di autore, e vano il negare che, con il sistema attuale

vigente in Italia, nel produttore si accentua l'esercizio dei

diritti di utilizzazione economica. Egli, difatti, pur rice

vendo dagli autori i contributi fondamentali per la produ zione dell'opera cinematografica, ha facolta di scelta e di

coordinamento, ed assume il rischio del processo produt tivo del film, ft questa caratteristica che da struttura essen

ziale ai contratti stipulati dal produttore con i coautori

del film, a nulla rilevando la questione se il produttore,

per lo sfruttamento economico dell'opera da lui condotta a

termine con i suoi mezzi, agisca per mandato ex lege o sia

titolare di un diritto di godimento iure proprio. Le clausole contenute nella scrittura privata intercorsa

tra le parti dimostrano agevolmente la natura del con

tratto in controversia.

Con esso difatti l'attore s'impegnava a prestare la sua

opera a favore della C.i.n.e.s. per la stesura del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura definitiva di un film,

il cui argomento concerneva l'attivita spirituale di uno o

piu sacerdoti e sui problemi inerenti all'esercizio di tale

missione.

L'obbligo, quindi, assunto dall'attore era caratteristico

dell'opera svolta dallo scenografo, per essersi il Giagni

impegnato a creare il soggetto, ad elaborarlo in forma cinema

tografica e a costituire il piano particolareggiato delle di

verse serie di scene. II fatto, poi, secondo il quale l'attore

avrebbe compiuto la sua opera, « seguendo gl'indirizzi e le

iudicazioni del produttore e del regista », vieppiü dimostra

come lo sceneggiatore sia un prestatore d'opera subordi

nato ed il ruolo assolutamente preponderante che il regista assume su quello degli altri autori nella fase di esecuzione

dell'opera ed in quella particolarmente delicata della sua

immediata preparazione. D'altra parte, per quanto concerne il produttore, la sua

posizione si spiega con il fatto, che, assumendo egli il ri

schio dell'impresa e spettandogli, a termini dell'art. 46,

1° comma, legge cit., lo sfruttamento cinematografico del

l'opera prodotta, egli deve assicurarsi le migliori condizioni

per il piii intenso sfruttamento del prodotto della sua im

presa ; da ciõ deriva il suo diritto a richiedere la coopera

zione degli artisti e degli operatori, in modo da creare un

complesso organizzato di mezzi e di prestazioni adeguate

alle finalitä previste. Xe tale criterio direttivo, che compete

al produttore, vulnera il titolo originario del diritto d'autore,

costituito, aisensi dell'art. 6 legge cit , dalla creazione del

l'opera, quale particolare espressione del lavoro intellet

tuale, in quanto, se il coautore dell'opera, nella specie,

lo scenografo, e vincolato ai piano organizzativo del pro duttore, Pattivitä di questi in ordine alle modificazioni

inoontra sempre i limiti di cui all'art. 46 stessa legge, ehe

consentono modifiche puramente tecniche, giustificate da

esigenze eeonomiche.

Riguardo all'altro aspetto della clausola, la posizione di prevalenza del regista nei confronti dello sceneggiatore 6 determinata dal fatto ehe il regista, procedendo ad un

incisivo lavoro di rielaborazione, di coordinamento e di

direzione, imprime all'opera in corso di produzione il tim

bro talora prepotente e, comunque sempre inconfondibile, della sua personalita e del suo particolare ingegno creativo.

Ciõ stabilito quanto alla natura del contratto, giova osservare come la facoltä di recesso del committente, pre vista dall'art. 2227 cod. civ., trovi la sua giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto.

La risoluzione, quindi, puõ avere luogo senza una giusta causa e senza ehe il committente sia obbligato a darne

comunicazione. L'esercizio della facoltä di recesso obbliga,

perõ, il committente a retribuire il lavoratore per la parte del lavoro eseguito e a tenerlo indenne del lucro cessante

o mancato guadagno, eon il criterio dell'arbitritim boni

viri, indipendentemente dalla utilitä ricavatane. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI PALERMO.

Decreto 20 marzo 1961 ; Pres. Terra nova P., Est. Burgio ; ric. Soe. Siciliana azionaria elementi prefabbricati

(S.a.e.p.).

Soeietä — Soeietä per azioni — Mancata determina

zione statutaria «lella ripartizione de<|li 111 iii —

Integrazione mediante esercizio della deleya ad

apportare modiliehe — Ammissibilitä — Liiniti

(Cod. civ., art. 2328, n. 7, 2428).

Ghi, nell'atto costitwtivo di soeietä, e stato delegato ad apportarvi le modificazioni eventualmente suggerite dal tribunale in

sede d'omologazione, pud giovarsi di detta delega per

integrate la mancanza, nello statuto, di clausole relative

alla ripartizione degli utili, assegnandone il 5% ai fondo di riserva, e il rimanente alle azioni, salvo le detrazioni

deliberate dalVasscmblea. (1)

Il Tribunale, ecc. — L'atto eostitutivo e lo statuto

della Siciliana azionaria elementi prefabbricati non con

tengono, contro il disposto dell'art. 2328, 1° comma, n. 7,

le norme relative alla ripartizione degli utili. Di seguito ai rilievo in sede di omologazione, 1'ist ante Giuseppe Fer

raro, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dall'art. 10

(1) Siill';inmiissibi 1 it a della delega, di solito conferita ad

alcuni degli amministratori, ad apportare all^atto eostitutivo

le modificazioni richieste dal giudice in sede d'omologazione, su cui s'indugia il decreto riportato, cons. Trib. Lucera 15 aprile 1948 (Foto it., Rep. 1948, voce Soeietä, n. 87), pronunciato su

ricorso del notaro A. Giuliani, il quale, in nota ai presente decreto (Riv. notariato, 1961, 914), ritiene ingiustificato il rilievo

inteso dal Tribunale di Palermo a provocare il successivo atto

di rettifica dal momento ehe i soci, non avendo disciplinato la ripartizione degli utili, si erano rimessi ai regime di legge,

poi espletato dal delegato in sede di rettifica.

Graziani, Diritto delle soeietä, 1960, pag. 209, richiamando

il decreto del Tribunale di Lucera, considera indubbiamente

valida la clausola ; Romano Pavoni, in Riv. dir. comm., 1951,

II, 275, la ritiene autonoma rispetto ai negozio eostitutivo della

soeietä ; Frž, Soeietä per azioni2, pag. 74 in nota (Commentario del

eodiee civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, sub art. 2330),

precisa ehe con la delega « non si attribuisce una vera e propria facolta di modificare lo statuto, ma soltanto quella di apportare a questo atto le modificazioni strettamente necessarie per otte

nere 1'approvazione dell'autoritä giudiziaria »(ivi citazioni di dot

trina, tra cui A. Scialoja, Saggi di vario diritto, II, pag. 147, e

di giurisprudenza correnti sotto il codice di commercio abrogato).

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819 PARTE PRIMA 820

dell'atto costitutivo, per il quale i soci gli conferivano

mandato di apportare all'atto stesso ed alio statuto «tutte

le modifiche, aggiunte o soppressioni ehe potessero essere

eventualmente richioste dalla competente autorita giudi ziaria in sede di omologazione », con atto di sua delibera

zione in data 8 marzo 1961, avanti il notar V. Di Giovanni, modified lo statuto per la eitata Society, statuendo aggiun

gere all'art. 23 le norme per la ripartizione degli utili:

5% al fondo""di riserva ed il rimanente alio azioni salvo

le detrazioni deliberate dall'assemblea.

Ora il mandato, ehe nel contratto di societä viene a

taluno conferito per le eventuali modificbe da apportare, in eseeuzione delle presorizioni delPautoritä giudiziaria, deve intendersi strettamente legato alle divergenze tra le

convenzioni e norme di cui al contratto e alio statuto

e le disposizioni non derogabili di legge, talehö i limiti

del mandato sono, in pratica, ben precisi, sebbene la for

mula, con cui il mandato viene conferito, appaia generica. Il mandatario poträ, e dovrä infatti render conforme a

legge quella norma contrattuale e statutaria che non lo 6, di tanto modificandola di quanto b necessario alio scopo.

In sostanza 6 un mandato di errata corrige, dal quale si desume che i contraenti vogliono cbe l'atto abbia efficacia

e vogliono cbe nei punti, nei quali dalla legge si discosta, ad essa sia reso conforme, mentre demandano, per brevity, al mandatario, il compito di operare la modifica, material

mente esecutiva di una volontä giä, espressa. Esula pertanto dai cennati confini una attivitä del

mandatario, che valga ad aggiungere, non giä una norma

che abbia valore correttivo e di chiarimento, bensi che

valga a colmare un vuoto nel quale la volontä, delle parti

poteva liberamente determinarsi in una vasta gamma di

possibility dalla legge previste. Cosi, nella fattispecie, il

compito di determinare in che modo gli utili soeiali vanno

suddivisi, laddove il contratto e lo statuto nulla dispone vano (tranne un mero rinvio alle decisioni dell'assemblea), vari essendo i possibili criteri, tutti leciti, di ripartizione, esula certamente da un mandato formalistico qual'e quello in esame, eccede il previsto limite di correzione o di aggiunta

magari, se questa õ dalla legge determinata nel contenuto, ed esige il rispetto delle norme relative a mandato generale

(art. 1708 cod. civ.), per le quali non e lecito al mandatario

completare atti di disposizione (ripartizione degli utili), se tale facoltä, in relazione ai singoli atti, non gli e espres samente concessa.

iSott'altro aspetto, tuttavia, non avendo i consociati

stabilito in che modo dovesse avvenire la ripartizione

degli utili, puõ ritenersi che, in realtä, costoro abbiano

voluto che la divisione avvenisse nei modi nei quali avrebbe

dovuto presumersi disposta se, per fortuito, l'atto da

loro predisposto fosse rimasto, nonostante il controllo

delPautoritä, giudiziaria. nella sua originaria forma. E tali modi son quelli dell'attribuzione alle azioni, fatta ecce

zione della riserva legale e degli eventuali ulteriori' accan

tonamenti disposti dall'assemblea con la maggioranza di

legge. Ora il mandatario, nel modificare in tale senso lo statuto,

ha reso esplicita la presumibile volontä, dei soci, e, conse

guentemente, puõ ritenersi non si sia discostato dai limiti del mandato in questione : egli avrebbe agito, com'era nei suoi poteri, in eseeuzione e non in sostituzione della

volorita dei mandanti.

Peraltro non potrebbe vedersi neU'attivita del man datario una contrattazione con se stesso fuor dai limiti di cui all'art. 1395 cod. civ., giacchö, anche sotto tale

profilo, l'atto compiuto mostra che il mandatario s'e de

terminato in modo da escludere la possibility di un con flitto di interessi.

Per quest i motivi, ecc.

TRIBUNALE DI TEHNI.

Sentenza 28 febbraio 1961 ; Pres. Gagliabdi P., Est. Dini ; Pelini (Aw. Cicciola) c. Pall. Pelini e Soc. Pavesi (Aw. Caristia, CtEraldini).

Fallimento — Sentenza dichiarativa — Opposizione del debitore — Onere della prova (Cod. civ., art.

2697 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disoiplina del falli

mento, art. 18). Fallimento — Sentenza dichiarativa — Opposizione

del debitore — Fascicolo fallimentare — Valore di prova « ex officio ».

Orava sul debitore, che ha proposto opposizione alia sentenza

dichiarativa di fallimento, Vonere della prova della insus

sistenza dei presupposti del fallimento. (1) Nel giudizio di opposizione alia sentenza dichiarativa di

fallimento, gli accertamenti definitivi contenuti nel fa seieolo fallimentare costituiscono prova piena. (2)

Il Tribunale, eec. — II giudizio di opposizione alia sen

tenza dichiarativa di fallimento, e un giudizio di cognizione

piena : conseguenza immediata della natura ordinaria del

procedimento e che 1'onere della prova soggiace alle norme

generali. II giudizio di opposizione ripropone l'esame dei presup

posti, sia di legittimitä sia di merito, die sono alia base

della dichiarazione di fallimento. Con il contraddittorio,

l'indagine stessa non ha, ne puõ avere piu, quel carattere sommario tipico degli accertamenti che preludono alia

sentenza dichiarativa. Il tribunale fallimentare, che giudica sull'opposizione, perde il potere inquisitorio ed officioso che la legge gli attribuisce nella fase istruttoria che precede la

dichiarazione di fallimento; rimane, ex officio, l'unica

potestä di valutare, ai fini del giudizio, le risultanze degli accertamenti consacrati negli atti che fanno parte del fa

seieolo fallimentare. Tanto che 6 pacifico, in dottrina e

giurisprudenza, che le dette risultanze costituiscono piena prova nel giudizio di opposizione.

Fonte principale di prova, b indubbiamente, il proce dimento di accertamento del passivo, che costituisce l'ele mento fondamentale per stabilire il numero e 1'entitä dei

debiti, l'origine delle insolvenze, la natura delle esposizioni debitorie, le circostanze in cui furono create le obbliga zioni e le cause che sono alia base dell'inadempimento.

Onere del fallito opponente 6 di provare l'insussistenza dei presupposti del fallimento : contrariamente ai principi fondamentali, pur restando fermo il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, l'opponente (ed ecco perche il gravame e una tipica opposizione) dovrä anche dare la prova nega tiva. Nel senso che dovrä, dimostrare l'insussistenza di quei presupposti che il tribunale fallimentare ha vagliato prima di pronunciare la sentenza dichiarativa.

N6, d'altronde, il creditore opposto puõ essere esonerato

(1) Conf. Trib. Roma 10 maggio 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Fallimento, n. 185 e, in motivazione, Oass. 7 luglio 1958, n. 2451, id., 1958, I, 1639, con nota di richiami sulla questione.

(2) Conf. Cass. 18 maggio 1961, n. 1186, Foro it., Mass., 295 ; 7 novembre 1960, n. 3092, id., Rep. 1960, voce Fallimento, n. 217 ; 21 luglio 1960, n. 1061, ibid., n. 219 ; App. Milano 26 febbraio 1960, ibid., n. 222 ; App. Trieste 11 gennaio 1960, ibid., n. 220 ; Trib. Salerno 12 giugno 1959, ibid., n. 221 ; Cass. 3 aprile 1959, n. 982, id., Rep. 1959, voce cit., n. 157 ; App. Milano 8 aprile 1959, ibid., n. 158 ; Trib. Milano 16 aprile 1959, ibid., n. 159, annotata da Pa jardi, Sulla ripartizione delVonere pro batorio nel giudizio di opposizione a fallimento, in Mon. trib., 1960, 225 ; Cass. 25 luglio 1958, n. 2694, Foro it., 1958, I, 1639, con nota di richiami, cui adde Tedeschi, L'istruzione del giudizio di opposizione alia sentenza dichiarativa di fallimento, in Biv. dir. civ., 1960, II, 260 ; Cass. 7 luglio 1958, n. 2451, Foro it., 1958, I, 1639 ; entrambe queste ultime sentenze sono annotate da Zapfaroli, Principio del contraddittorio e principio inquisitorio nel giudizio di opposizione alia sentenza dichiarativa di fallimento, ibid., 1806, e da Carnelutti, Onere della prova in tema di op posizione a sentenza di fallimento, in Riv. dir. proc., 1959, 630.

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