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decreto 23 luglio 1994; Giud. Mariani; Sinalco Cisl (Avv. Fiorillo) c. Min. interno (Avv. dello...

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decreto 23 luglio 1994; Giud. Mariani; Sinalco Cisl (Avv. Fiorillo) c. Min. interno (Avv. dello Stato Figliolia) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 707/708-711/712 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188868 . Accessed: 28/06/2014 17:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.107 on Sat, 28 Jun 2014 17:56:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: decreto 23 luglio 1994; Giud. Mariani; Sinalco Cisl (Avv. Fiorillo) c. Min. interno (Avv. dello Stato Figliolia)

decreto 23 luglio 1994; Giud. Mariani; Sinalco Cisl (Avv. Fiorillo) c. Min. interno (Avv. delloStato Figliolia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 707/708-711/712Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188868 .

Accessed: 28/06/2014 17:56

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PARTE PRIMA

dell'art. 37 cit., dell'assicurazione alla lavoratrice della migliore situazione psico-fisica per condurre avanti la gravidanza.

Ciò accadrebbe allorquando le ragioni delle dimissioni resti

no valide nonostante la scoperta della gravidanza. Ma v'è di più: nell'ipotesi, fatta pure sopra, in cui la lavora

trice si sia dimessa proprio in vista dell'inizio di una gravidan

za, si arriverebbe all'assurdo che le sue dimissioni dovrebbero

essere considerate nulle ancorché motivate da quel fatto futuro

che, a sua insaputa, era già fatto presente, cioè lo stato di gra vidanza.

Ben è vero che la nullità delle dimissioni dovrebbe pur sem

pre essere fatta valere da chi vi abbia interesse secondo la rego la generale dell'art. 1421 c.c., ma sarebbe del tutto arbitrario

immaginare che il soggetto interessato possa essere solo la stes

sa lavoratrice e, quindi, in situazioni limite come quella appena

ipotizzata, essa possa asternersi dal far valere la nullità.

È sufficiente ipotizzare che il datore di lavoro potrebbe, per la qualità della lavoratrice, essere interessato egli stesso al ripri stino del rapporto per convincersi che potrebbe darsi il caso

dell'esercizio da parte del datore di lavoro dell'azione di nullità, con la conseguenza assurda che la lavoratrice dimessasi e ben

contenta od indifferente al fatto di avere scoperto lo stato di

gravidanza si potrebbe sentire chiedere di riprendere il rapporto di lavoro e, in caso di rifiuto, restare esposta alle conseguenze di un colpevole inadempimento.

L'assurdo di una scelta dell'ordinamento che in qualche mo

do interferisca con le dimissioni della lavoratrice inconsapevole del proprio stato gravidico non cessa, del resto, di sussistere

ove si ipotizzi che l'interferenza normativa dovrebbe esprimersi con la previsione della possibilità della revoca delle dimissioni

(già divenute, naturalmente, efficaci con la conoscenza acquisi toria del datore di lavoro) da parte della lavoratrice. Tale possi bilità di revoca sarebbe lesiva dell'affidamento del datore di

lavoro, il quale, di fronte alle dimissioni, può già aver preso i provvedimenti necessari per sostituire la lavoratrice (ad esem

pio, trasferimento di altro lavoratore oppure assunzione di un

nuovo lavoratore). Detta possibilità, infatti, si risolverebbe nel

potere di far venire meno l'efficacia del negozio di dimissioni

sulla base del difetto di conoscenza di ima situazione non perce

pibile e non percepita dello stesso datore di lavoro.

Si aggiunga che la prospettiva che la ricorrente vorrebbe ve

dere discendere dall'invocata soluzione positiva della questione di legittimità costituzionale comporterebbe anche l'ulteriore in

conveniente che di fronte alle dimissioni di una lavoratrice il

datore di lavoro potrebbe esigere durante il termine del preavvi so contrattuale una certificazione medica atta a dimostrare l'i

nesistenza di uno stato gravidico: ciò striderebbe con l'art. 5

dello statuto dei lavoratori e comunque con la riservatezza della

lavoratrice.

Infine, a conforto ulteriore della ritenuta manifesta infonda

tezza della questione sollevata dalla ricorrente va svolto un al

tro rilievo. In tempi in cui da più parti si sollecita la c.d. mater

nità responsabile, l'ipotesi della lavoratrice che si dimetta per sue comprensibili ragioni in un momento nel quale senza saper lo è in stato di gravidanza dovrebbe restare confinata in uno

spazio talmente residuale da non giustificare l'interesse dell'or

dinamento. Ed anzi è da credere che la donna lavoratrice che

resti in stato di gravidanza inconsapevolmente e si dimetta frat

tanto dal posto di lavoro per altre ragioni; dimostra una certa

indifferenza rispetto ad una funzionalizzazione della permanen za del rapporto di lavoro alla prosecuzione della gravidanza, si da doversi escludere che la successiva sua scoperta possa re

carle pregiudizio. Infatti, cosi come è stata indifferente all'esi

genza di una maternità consapevole, è da presumere che resti

indifferente alla scoperta della gravidanza solo a posteriori ri

spetto alle dimissioni.

Deve, dunque, ribadirsi che è manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

Ne discende la reiezione della sua domanda.

Il Foro Italiano — 1995.

PRETURA DI ROMA; decreto 23 luglio 1994; Giud. Mariani; Sinalco Cisl (Avv. Fiorillo) c. Min. interno (Avv. dello Stato

Figliolia).

PRETURA DI ROMA

Sindacati, libertà e attività sindacale — Condotta antisindacale

della pubblica amministrazione — Ordine di servizio — Ob

blighi di informazione — Violazione (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento, art. 28; 1. 12 giugno 1990

n. 146, norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della perso na costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione

di garanzia dell'attuazione della legge, art. 6; d.leg. 3 feb

braio 1993 n. 29, norme in materia di organizzazione e rap

porti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in attuazione

dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 10).

Costituisce comportamento antisindacale, da parte del coman

dante provinciale dei vigili deI fuoco di Roma, la mancata

preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, ex art.

10 d.leg. 29/93, in relazione a ordini di servizio in materia

di spostamenti di personale, di cambiamenti di turni, di rior

ganizzazione di servizi (nella specie, il pretore ha affermato

l'obbligo dell'amministrazione di esaminare con il sindacato

gli ordini di servizio contestati). (1)

Sussiste la giurisdizione del pretore del lavoro, atteso che,

pur trattandosi di comportamento della pubblica amministra

zione con carattere di plurioffensività, la tutela richiesta è foca

lizzata a rimuovere solo gli effetti del comportamento che ledo

(1) La cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, introdotta dal l'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421 e dalla sua attuazione, il d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e le successive modificazioni (d.leg. 10 novembre 1993 n. 470 e d.leg. 23 dicembre 1993 n. 546) mette già in mostra le

proprie difficoltà attuative sul fronte delle relazioni sindacali. Il sistema introdotto dal d.leg. 29/93 prevede lo svilupparsi della contrattazione collettiva nel settore pubblico, l'affermarsi della natura contrattuale del

rapporto individuale di lavoro, ovviamente con il contemperamento sia dei limiti imposti dalla legge all'autonomia negoziale nei rapporti di lavoro privati sia con la sottrazione alla contrattazione collettiva di al cune materie sottoposte a riserva di legge dalla legge delega 421/92. In materia di contratti collettivi del pubblico impiego ciò comporta la fine del sistema previsto dalla legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 e in

particolare della contrattazione collettiva come fonte non direttamente normativa ma mera fase preliminare e propositiva rispetto ad un atto di matrice governativa quale la ricezione in d.p.r. Proprio in questo senso è significativo che si sia giunti, nell'ambito del nuovo sistema, alla firma del primo ccnl del comparto ministeri (in questo fascicolo, V, 29).

Tra i tanti elementi di differenza che, per diverse ragioni, continue ranno ad esistere tra contrattazione nel settore pubblico e privato va

ricordato, nell'ambito delle relazioni sindacali, il diritto delle organizza zioni sindacali (ex art. 10 d.leg. 29/93) all'informazione, particolarmen te preventiva, sulle materie inerenti alla gestione del personale. Un di ritto di conoscenza che può favorire la partecipazione (ma non la coge stione nei fatti praticata all'ombra della legge quadro) al procedimento amministrativo su tali materie o che comunque può essere utile per raf forzare le armi sindacali nel confronto con la controparte pubblica.

Non a caso proprio questa innovazione è al centro del ricorso, qui riportato, al Pretore di Roma per violazione degli obblighi informativi, che ha portato alla riaffermazione, nel decreto pretorile, dell'ampiezza di tali obblighi.

Il diritto all'informazione è ampiamente regolato nel recente ccnl del

comparto ministeri cit., al titolo II capo II appositamente intitolato

Informazione e forme di partecipazione. In relazione ai primi casi di ricorsi ex art. 28 dopo l'entrata in vigore

della nuova normativa nonché in riferimento al complesso sistema del doppio binario per comportamento antisindacale introdotto dall'art. 6 1. 146/90, v. Trib. Firenze 11 giugno 1993, Foro it., 1993, I, 908 con nota di richiami di Matteini.

In dottrina v., oltre agli articoli di Albenzio, Corpaci e D'Antona

pubblicati in questo fascicolo, V, 29, Pandolfo, L'art. 28 dello statuto dei lavoratori nel pubblico impiego diventato «privato», in Lavoro e dir., 1993, 607; Ronchi, Le relazioni sindacali nel pubblico impiego. I risultati di una rilevazione quantitativa, id., 1994, 435; Mattarolo, Sindacati e contrattazione del settore pubblico, in Dir. e pratica lav., 1993, 1651; Roccella, La nuova normativa e l'aspetto dei rapporti sindacali, inserto di Dir. e pratica lav., 1993, n. 15, XXI-XXXI; Ru sclano, La condotta antisindacale della pubblica amministrazione, in Lavoro e dir., 1992, 21.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

no in modo diretto e immediato i diritti soggettivi e la libertà

sindacale della organizzazione ricorrente.

È stata lamentata la violazione del diritto di informazione

previsto dall'art. 10 d.l. 3 febbraio 1993 n. 29, che recita: «le

amministrazioni pubbliche informano le organizzazioni sinda

cali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro», disponendo altresì che su

loro richiesta le incontrano per l'esame delle predette materie, ferma restando la definitiva autonoma determinazione dei diri

genti. Tale esame deve avvenire nel termine definito «tassativo»

di quindici giorni dalla ricezione della informazione, ovvero en

tro un termine più breve per motivi di urgenza, e, decorsi tali

termini, può essere assunta la decisione definitiva.

Assume la organizzazione sindacale ricorrente che l'ammini

strazione convenuta, ed in particolare il comandante provincia le dei vigili del fuoco di Roma, nella emanazione di una serie

di ordini di servizio relativi a spostamenti di personale da una

sede a un'altra, a cambiamenti di turni, a riorganizzazioni di

servizi, avrebbe costantemente violato la procedura, omettendo

di informarne preventivamente i sindacati o facendolo solo do

po la deliberazione, e quindi la esecutività di tali provvedimen

ti, cosi vanificando il diritto alla informazione tempestiva. In fatto, non è stato sostanzialmente contestato che il coman

do non ha provveduto ad informare la organizzazione sindacale

ricorrente prima della emissione dei singoli ordini di servizio, o che in talune occasioni tale informazione sia pervenuta conte

stualmente o il giorno dopo. Né è stato documentalmente pro vato che tali comunicazioni siano avvenute.

L'amministrazione convenuta ha dedotto che le disposizioni sarebbero state solo applicative o confermative di decisioni più

complesse già adottate in precedenza, ed in base a criteri a suo

tempo concordati con le varie organizzazioni sindacali (sempre convocate in relazione a tutte le problematiche organizzative), e che comunque avrebbero avuto carattere di temporaneità.

La organizzazione sindacale ricorrente ha confermato che i

provvedimenti dei quali lamentano la carenza di informazione

sarebbero stati adottati nell'ambito di un complesso progetto di ristrutturazione e riorganizzazione delle attività del comando

provinciale, e quindi dei suoi servizi.

È inoltre pacifico che i criteri generali di riferimento in mate

ria di gestione del personale erano stati concordati con i sinda

cati in data 4 gennaio 1993, e che gli ordini di servizio dovreb

bero esserne applicazione.

Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e all'esito della sommaria istruttoria, ritiene il pretore che la

violazione vi sia stata, tenuto conto che la finalità della disposi zione è, evidentemente, quella di porre le organizzazioni sinda

cali in condizioni di valutare, preventivamente, quale sia la por tata generale e complessiva delle decisioni adottate dalla ammi

nistrazione e dei criteri applicati. Nella ipotesi in esame i vari provvedimenti, nel loro comples

so, appaiono ben più che meri atti esecutivi, poiché sono inter

venuti su profili organizzativi, di mobilità, di assegnazione di

incarichi ed anche sul contenuto di alcuni di tali incarichi (cfr., in particolare, quelli di settembre 1993). Tale contenuto genera le manca solo in alcune parti, in cui, ad es. il provvedimemto

riguarda un singolo (v. in via esemplificativa il contenuto del

l'ordine n. 268 del 25 settembre 1993 per il lavoratore Corsi

dispensato dal servizio per inidoneità fisica). Non si può quindi sostenere che non esistesse un obbligo di

informazione per tutte quelle parti degli ordini che hanno avu

to, obiettivamente, natura di intervento generale e più esteso.

Va evidenziato che dalla documentazione prodotta dalla am

ministrazione convenuta emergono una serie di contatti con le

varie organizzazioni sindacali finalizzati a cercare soluzioni pos sibilmente concordi, pur essendo sintomatico che solo alla fine

di settembre 1993, e dopo esplicite proteste del sindacato, il

comandante, dopo due mesi di svolgimento dell'incarico di di

rezione e la emissione già di varie disposizioni, abbia indirizza to una lettera ai sindacati (e tra essi alla Cisl) con la quale,

premesse alcune considerazioni sulle esigenze di ristrutturazione

dei servizi e sulla urgenza di provvedere, rappresentava anche

la opportunità di conferire a certi provvedimenti il carattere di

temporaneità, preannunciando più organici interventi una volta

risolti i problemi iniziali, chiedendo collaborazione e contributi,

e sollecitando una riunione nel corso della quale stabilire un

«calendario di incontri congiunti» onde individuare una priori tà di obiettivi nell'interesse del servizio.

Il Foro Italiano — 1995.

E ancora, nel mese di ottobre 1993 risultano convocati degli

incontri, sino all'invio alle organizzazioni sindacali, alla fine di

ottobre, del progetto di riorganizzazione del settore tecnico di

soccorso, con la convocazione di una riunione in data 3 novem

bre 1993 «per l'esame e le valutazioni» relative al progetto, che

dovrebbe contenere le linee generali, i criteri di mobilità, le fasi e i tempi di possibile attuazione.

Deve ritenersi, peraltro, che allo stato, poiché, sia pure dopo le richieste del sindacato ricorrente, tutti gli ordini del giorno emessi tra il mese di settembre e la fine di ottobre 1993 sono

stati riesaminati e vagliati nel corso di quella riunione, la pro nuncia del giudice adito con il procedimento ex art. 28 statuto

lavoratori può essere solo dichiarativa.

Il fatto che la organizzazione sindacale ricorrente abbia ab

bandonato quella riunione per contrasti nel merito, sono aspetti che non rilevano, nel senso che in questa sede deve considerarsi

superato il problema: la violazione dell'obbligo di informazione

vi è dunque stata per tutti gli ordini del giorno che vanno dal

10 settembre 1993 al 14 ottobre 1993, ma non va emessa alcuna

pronuncia impositiva nei confronti dell'amministrazione.

Quanto al periodo successivo, va rilevato che il progetto co

municato alla fine di ottobre 1993 risulta assolutamente generi co nella prospettiva generale, non consente di comprendere la

sua impostazione di fondo, non riporta con chiarezza il tipo di concreti provvedimenti organizzativi da adottarsi per il perse

guimento di obiettivi quali la ottimizzazione del servizio di soc

corso e la migliore utilizzazione dei mezzi e del personale. Se il diritto di informazione, come delineato dall'art. 10 d.l.

29/93, ha una portata ampia, poiché la espressione «misure ine

renti alla gestione dei rapporti di lavoro» evidenzia anche lette

ralmente che il contenuto della informazione dovrebbe attenere

ai profili di fondo, alle linee generali di intervento programma

tico, e che l'ambito del diritto non può quindi ragionevolmente estendersi ad ogni singolo atto o provvedimento da adottare

in applicazione degli indirizzi generali che l'amministrazione ha

proposto e comunicato, è pur vero che nella specie anche gli «ordini del giorno» successivi rappresentano manifestazione di

un vero e proprio esercizio del potere di organizzazione, si che

avrebbero dovuto essere tempestivamente comunicati.

Né l'amministrazione può ritenersi esonerata dall'obbligo di

legge deducendo che molti dei provvedimenti avrebbero caratte

re meramente temporaneo, atteso che anche in tali casi si ope rano interventi di gestione dei rapporti di lavoro.

Ed ancora, l'art. 10 d.l. 29/93 prevede che lo spazio di quin dici giorni destinato all'esame, prima delle definitive determina

zioni, possa essere ridotto in presenza di ragioni di urgenza, ma non giustifica che, dietro la generica motivazione dell'ur

genza, l'informazione non venga data prima della adozione ed

operatività dei provvedimenti. È pacifico che solo dopo le osservazioni e la protesta del sin

dacato ricorrente, in un incontro tenutosi il 7 gennaio 1994 è

stato esaminato l'ordine n. 357 del 23 dicembre 1993, e sostitui

to con il n. 11 dell'11 gennaio 1994. Il n. 61 del 2 marzo 1994

è stato comunicato lo stesso giorno in cui è stato reso esecutivo; 11 n. 116 del 26 aprile 1994 ha previsto una serie di trasferimenti

e una diversa assegnazione di turni di lavoro ed il n. 117 del

17 aprile 1994 ha stabilito la assegnazione di incarichi a fun

zionari.

Per nessuno di questi è stata data tempestiva comunicazione.

Deve concludersi che la amministrazione convenuta ha so

stanzialmente eluso il precetto normativo, omettendo di offrire

alla organizzazione sindacale ricorrente gli elementi di valuta

zione del contenuto effettivo delle sue determinazioni sulla ge stione dei servizi e quindi delle prestazioni del personale.

Ciò che la organizzazione sindacale lamenta è non solo la

violazione formale della procedura, ma anche, nel merito, il

problema della difformità di alcune delle decisioni rispetto ai

criteri stabiliti, tra i quali, in particolare, quelli della territoria

lità, della anzianità, della professionalità, e denuncia altresì che

in alcuni casi sarebbe stato disposto il trasferimento di rappre sentanti sindacali.

In questa sede l'assunto della violazione di criteri concordati

e, quindi, dei vizi di merito dei singoli provvedimenti non ha trovato adeguato riscontro probatorio.

La organizzazione sindacale ricorrente ha lamentato che sa

rebbero stati attuati trasferimenti di suoi rappresentanti sinda

cali al di fuori delle disposizioni in vigore, ma tale diritto non

sussiste per i nominativi richiamati, poiché, stando a quanto

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PARTE PRIMA

risulta dal verbale di intesa del 4 gennaio 1993 e dal richiamo

al d.p.r. 335/90, art. 7, «da eventuali necessari movimenti sa

ranno tutelati solamente i dirigenti sindacali componenti di or

gani statutari, ovvero il segretario provinciale ed il segretario

regionale di ogni organizzazione sindacale», e non è stato de

dotto che rivestissero tali cariche.

A parte ogni considerazione sulla possibilità per il giudice ordinario di sindacare il contenuto delle determinazioni della

pubblica amministrazione oltre il limite rappresentato dalla di

screzionalità, e delle condizioni in cui ciò può avvenire, le alle

gazioni del ricorso sono eccessivamente generiche per quanto attiene la difformità delle decisioni rispetto ai criteri, benché

debba osservarsi, sul piano dei principi generali, che la finalità

della informazione è tra l'altro quella di consentire ai sindacati

di verificare le misure inerenti i rapporti di lavoro anche in raf

fronto ai criteri stabiliti.

Va dunque accertata la violazione dell'obbligo di informazio

ne con riferimento a tutti gli ordini menzionati nel ricorso, e,

quindi la antisindacalità del comportamento, la cui volontarietà

è palese alla luce dei ripetuti solleciti e delle proteste della orga nizzazione sindacale ricorrente, ed affermato l'obbligo della am

ministrazione di esaminare con la organizzazione sindacale ri

corrente gli ordini del giorno n. 61 del 2 marzo 1994, n. 116

del 26 aprile 1994 e n. 117 del 27 aprile 1994. Va respinta la richiesta di provvedimenti per quanto attiene

le ulteriori doglianze nel merito dei provvedimenti relativi a due

rappresentanti della organizzazione sindacale ricorrente e alla

violazione delle clausole e degli accordi collettivi.

PRETURA DI TARANTO; sentenza 22 luglio 1994; Giud. Lan

zo; Soc. Siad (Avv. Pasanisi, Iannotta) c. Regione Puglia

(Avv. Cecinato, Errico).

PRETURA DI TARANTO

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria au

toveicoli — Impresa in liquidazione coatta amministrativa —

Azione dell'avente diritto — Contraddittorio necessario del

commissario liquidatore (L. 24 dicembre 1969 n. 990, assicu

razione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli e natanti, art. 19, 23). Procedimento civile — Litisconsorzio necessario — Ordine di

integrazione del contraddittorio — Inosservanza — Iraproce dibilità della domanda (Cod. proc. civ., art. 102, 307).

Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, pro mosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sen

si dell'art. 23 I. 24 dicembre 1969 n. 990, e ricorrendo l'ipote si di cui all'art. 19, lett. c), della legge medesima per essere

la società assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta, il com

missario liquidatore di detta società è litisconsorte ne

cessario. (1)

(1) Sulla qualificazione del commissario liquidatore quale litisconsor te necessario, v., in senso conforme, Cass. 3 maggio 1991, n. 4860, Foro it., Rep. 1991, voce Assicurazione (contratto di), n. 239, e Arch,

circolai-, 1991, 555; 21 dicembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 156; Trib. Firenze 28 settembre 1990, ibid., n. 249, e Arch, circolaz., 1991, 675; Cass. 11 agosto 1988, n. 4925, Foro it., Rep. 1989, voce

cit., n. 131, e Arch, circolaz., 1989, 26; Trib. Lodi 30 novembre 1987, n. 340, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 228, e Arch, circolaz., 1988, 453 (che si pronuncia in senso conforme, tuttavia negando che, in caso di azione civile nel processo penale, occorra l'integrazione del contrad dittorio in esame); Cass. 4 aprile 1983, n. 2460, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 264, e Arch, circolaz. 1983, 649; sez. un. 5 maggio 1980, n. 2929, Foro it., 1980, I, 1275, che si sono pronunciate nel senso della necessarietà del litisconsorzio in tutti i casi in cui la società assicuratrice sia posta in liquidazione, per la generica previsione della formula legi slativa. In senso difforme, per l'ipotesi in cui l'impresa sia stata sotto

posta a liquidazione coatta successivamente all'instaurazione del

Il Foro Italiano — 1995.

Qualora le parti non adempiano all'ordine di integrare il con

traddittorio disposto dal giudice, ed al contempo nessuna di

esse eccepisca l'intervenuta estinzione del processo, il giudice non può validamente pronunciare sul merito poiché l'even

tuale decisione risulterebbe inutiliter data, ma deve dichiarare

l'improcedibilità della domanda (e non invece l'estinzione del

processo, che avrebbe dovuto costituire oggetto di eccezione

di parte). (2)

Svolgimento del processo e motivi della decisione. — Con

citazione notificata il 4 agosto 1987 la Società italiana assicura

zioni danni - Siad s.p.a. proponeva opposizione avverso l'in

giunzione di pagamento della somma di lire 2.791.800 pronun ziata il 10 giugno 1987 in suo danno dalla regione Puglia, uffi

cio regionale del contenzioso di Taranto, per spese relative ad

un ricovero ospedaliero riguardante Giacinto Lucarelli il quale aveva subito lesioni personali in un incidente stradale avvenuto

il 3 maggio 1981 per responsabilità di Rosario Giuffrida pro

prietario del veicolo targato CT 195294 assicurato con la com

pagnia Euro Lloyd, della quale era concessionaria la Siad. Pre

cisava la società opponente che non era stata formulata la ri

chiesta di pagamento stragiudiziale prevista dal d.l. 576/78 e

che l'ingiunzione avrebbe dovuto essere pronunziata nei con

fronti della Siad in nome della Ina, gestione autonoma del fon

do di garanzia, e non semplicemente nei confronti della Siad

s.p.a. Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito, contestando

comunque sia la esistenza di garanzia assicurativa operante da

parte della società posta in liquidazione coatta amministrativa

sia l'esistenza, per l'incidente in questione, di responsabilità del

l'assicurato di tale compagnia. (Omissis) È oppportuno anzitutto precisare che è stata disposta l'inte

grazione del contraddittorio soltanto nei confronti del commis

sario liquidatore, e non anche nei confronti del proprietario del

veicolo assicurato, in quanto, come è stato testualmente pun tualizzato dalla Suprema corte di cassazione, in tema di assicu

razione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione

di veicoli, e per il caso in cui l'impresa assicuratrice, come nella

fattispecie in esame, sia stata posta in liquidazione coatta am

ministrativa, il proprietario del veicolo non riveste la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio che sia stato instaurato

a norma dell'art. 19, lett. c), 1. 990/69 nei confronti dell'impre sa cessionaria in nome e per conto dell'Ina ed in cui è invece

legittimato passivo anche il commissario liquidatore dell'impre sa assicuratrice (Cass. 21 dicembre 1990, n. 12134, Foro it.,

Rep. 1991, voce Assicurazione (contratto), n. 156). Nei con

fronti di quest'ultimo, invero, trattasi di un vero e proprio litis

consorzio necessario espressamente previsto dalla legge con l'art.

23 1. 24 dicembre 1969 n. 990.

E va subito aggiunto che la non integrità del contraddittorio

è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche

in Cassazione (v. Cass. 5 maggio 1990, n. 3741, id., Rep. 1990, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 15; 18 giugno 1976, n. 2291, id., Rep. 1972, voce cit., n. 25; 12 giugno 1964, n. 1477,

id., Rep. 1964, voce Procedimento civile, nn. 145, 150; 13 mar

zo 1964, n. 547, ibid., voce Appello civile, n. 228; 14 maggio

1963, n. 1197, id., Rep. 1963, voce cit., n. 129; 18 febbraio 1963, n. 369, ibid., nn. 117, 124).

Infatti, come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, il giudice, in caso di litisconsorzio necessario non può decidere

la causa in quanto l'eventuale sentenza sarebbe nulla (Cass. 18

giudizio, v. Cass. 7 aprile 1993, n. 4145, id., Rep. 1993, voce cit., n.

185, e Arch, circolai., 1993, 789. In dottrina, si vedano, in senso conforme, in particolare G. Tarzia,

Aspetti processuali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, in Riv. dir. proc., 1974, 29 ss.; G. Costantino, Contributo allo studio di litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, 436, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

(2) V., in senso pienamente conforme, Trib. Vicenza 26 ottobre 1989, Foro it., 1990, I, 2993, con nota di richiami.

In dottrina, anche in senso difforme, v., per tutti, Andrioli, Com mento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, II, 339; nonché, da

ultimo, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 219; in generale, sul tema dell'estinzione del processo con litisconsorzio

unitario, v. inoltre S. Menchini, Il processo litisconsorti/e, struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, 725-733, ed ivi ulteriori richiami di

dottrina.

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