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decreto 24 giugno 1981; Pres. Campennì, Rel. Marziale; Soc. Laboratorio semeiologico romano

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decreto 24 giugno 1981; Pres. Campennì, Rel. Marziale; Soc. Laboratorio semeiologico romano Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 2283/2284-2287/2288 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23173045 . Accessed: 28/06/2014 07:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.171 on Sat, 28 Jun 2014 07:33:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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decreto 24 giugno 1981; Pres. Campennì, Rel. Marziale; Soc. Laboratorio semeiologico romanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 2283/2284-2287/2288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173045 .

Accessed: 28/06/2014 07:33

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2283 PARTE PRIMA 2284

TRIBUNALE DI ROMA; decreto 24 giugno 1981; Pres. Cam

pennì, Rei. Marziale; Soc. Laboratorio semeiologico romano.

Professioni intellettuali — Esercizio in forma societaria — So

cietà per l'esercizio di attività diagnostica e terapeutica —

Omologazione — Inammissibilità (Legge 23 novembre 1939

n. 1815, disciplina giuridica degli studi di assistenza e di con

sulenza, art. 2).

Non è omologabile l'atto costitutivo di una società a responsa bilità limitata avente ad oggetto l'istituzione e la gestione di

una o più strutture sanitarie diagnostiche e terapeutiche (nella

specie, analisi cliniche, cardiologia, analisi per il dosaggio del

le droghe, analisi chimiche e traumatologiche, fisiochinesite

rapia, radiodiagnostica). (1)

(1) 1. - Per una panoramica degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza circa l'ammissibilità di società costituite per l'esercizio di professioni intellettuali: v. Buonocore, Castellano, Costi, Società di persone (casi e materiali). Milano, 1978, I, 128 ss., cui adda Schiano Di Pepe, La società di professionisti, Milano, 1977, passim; Buonocore, Società di progettazione e società fra professio nisti: una distinzione necessaria, in Giur. comm., 1979, II, 578; De

Ferra, Società di professionisti e società professionali, id., 1980, I, 324; Caselli, Società fra professionisti e società fra capitalisti per la

prestazione di servizi intellettuali, ibid., 332; Schiano Di Pepe, So cietà di capitali per l'esercizio associato delle professioni?, ibid., 728; Mr. Hyde, Moda delle società di consulenza o società di consulenza di moda?, ibid., 730, che pone in guardia da ingiustificati rigorismi sull'applicazione della legge 23 novembre 1939 n. 1815, che, come è

noto, rappresenta il maggior ostacolo per l'ammissibilità, nel nostro

ordinamento, di società costituite per l'esercizio delle professioni in tellettuali c.d. protette, di quelle professioni cioè per il cui esercizio è richiesta l'appartenenza a determinati ordini professionali e rispetto alle quali la « protezione » si manifesta attraverso l'interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto all'albo o ne sia stato espulso e mediante la soggezione al potere disciplinare che

gli ordini medesimi esercitano a salvaguardia della dignità, del de coro e dell'indipendenza della professione stessa (a tale ultimo pro posito: v. Lega, Le libere professioni intellettuali, Milano, 1974, 395 ss. e 293 ss.).

Non è mancato, peraltro, chi ha affermato che la citata legge n. 1815 del 1939 sarebbe stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1942 (cosi M. Ferrata, L'abrogazione della legge relativa all'esercizio degli studi associati di assistenza e di consulenza, in Foro it., 1975, V, 237). Ma l'opinione è rimasta isolata.

2. - In specifico riferimento alle società di progettazione, altri menti dette d'ingegneria, cui fa riferimento il decreto riportato per sottolinearne la differenza rispetto alle società costituite per l'eser cizio di attività diagnostica e terapeutica, v. oltre agli autori già ci

tati, la nota di richiami in Foro it., 1981, I, 523 (cui adde S. Orengo, in Foro pad., 1979, I, 235). Il disegno di legge per la disciplina delle società di ingegneria, già approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre 1980 (doc. n. 666) è tuttora all'esame della Camera dei

deputati (doc. n. 2155). La situazione, pertanto, sotto tale riguardo è rimasta immutata rispetto a quella indicata con la nota di richiami

sopra indicata. Va tuttavia rilevato, sempre a questo proposito, che se detto dise

gno di legge non è stato ancora definitivamente approvato è però en trata in vigore, nel frattempo, la legge 21 maggio 1981 n. 240 (prov videnze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), il cui art. 17

prevede che possano essere costituite « società consortili » fra piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'industria, dei servizi e del

l'artigianato, aventi ad oggetto, tra l'altro:

a) « la ricerca tecnologica... nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di merito, connessa al progresso e al rinno vamento tecnologico delle imprese minori associate », con particolare riferimento:

—• all'« acquisizione, diffusione, applicazione d'informazioni tecno

logiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica »;

— all'« elaborazione » e alla « realizzazione di progetti di ricerca

per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti

energetiche alternative ai prodotti petroliferi »; b) « l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate,

attraverso: — la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione

e dei servizi [...]; — l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive

ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica ». Come si vede, questa legge contiene un'apertura assai significativa

in favore dell'ammissibilità, nel nostro ordinamento, delle società di progettazione. Indizi, sia pur meno espliciti, in tal senso erano tutta via già desumibili dall'art. 13 legge 2 maggio 1976 n. 183 e dall'art. 15 legge 24 maggio 1977 n. 227 e dalla legge 30 gennaio 1979 n. 20, come rilevato dal Tribunale di Milano nell'ormai nota sentenza 19 marzo 1979 (Foro it., Rep. 1979, voce Professioni intellettuali, n. 19, per esteso in Giur. comm., 1979, II, 578, con nota di Buonocore, cit. e in Giur. it., 1979, I, 1, 440, con nota di Alpa, Società di ingegneria e contratto di « engineering ». In margine ad una pronuncia di merito),

Il Tribunale, ecc. — 1. - La scoietà «Laboratorio semeiologico

romano » ha per oggetto « la istituzione e la gestione di una o

più strutture sanitarie diagnostiche e terapeutiche » le quali pos

sono svolgere « l'attività di: analisi cliniche di ogni tipo; cardio

logia con tutte le metodiche inerenti all'esplorazione dell'apparato

cardiocircolatorio; analisi per il dosaggio delle droghe e relative

all'igiene ambientale ed industriale; analisi chimiche e bromato

logiche; fisiochinesiterapia; radiodiagnostica».

Appare evidente che detta società si propone di esercitare in

e da App. Milano 10 ottobre 1980 (Foro it., 1981, I, 522) che l'ha confermata. Tali leggi peraltro si riferiscono genericamente alle « imprese » di progettazione. Di qui la persistenza dei dubbi circa l'am

missibilità del ricorso a tale modulo organizzativo per l'esercizio in

forma societaria delle attività professionali; dubbi ed incertezze che

dovrebbero essere definitivamente superati con l'approvazione del di

segno di legge sulle società d'ingegneria, il quale dichiara espressa mente non applicabili, a tale tipo di società, « le norme di cui alla

legge 23 novembre 1939 n. 1815 ».

3. - Il disegno di legge sulla disciplina in forma associata delle at tività professionali presentato al Senato I'll maggio 1973 dal sena tore Viviani e mai approvato è riportato in Foro it., 1973, I, 3197.

4. - A quanto risulta, quello riportato in epigrafe ed il coevo de creto con cui lo stesso Tribunale di Roma ha rifiutato, con pressoché identica motivazione, l'omologazione dell'atto costitutivo del Fisio centro s.r.l., che si proponeva di gestire in forma societaria le atti vità sanitarie di fisiochinesiterapia, medicina generale e polispeciali stica, costituiscono gli unici provvedimenti giurisprudenziali in ma teria di omologazione di atti costitutivi di società di capitali costi tuite per l'esercizio di attività diagnostica e terapeutica. L'omologa zione è stata negata sul duplice rilievo che le prestazioni fornite dalle due società coincidevano con quelle che costituiscono il conte

nuto tipico della professione medica e che ciò sarebbe vietato dal l'art. 2 della citata legge n. 1815 del 1939 e dalle altre norme che di

sciplinano le professioni intellettuali protette. Il codice deontologico dei medici chirurghi, il cui art. 23 ribadisce

che il medico « ha il dovere di compiere personalmente le prestazioni mediche » è riportato in appendice a Nardi, Sistema giuridico delle

professioni ed arti sanitarie, Milano, 1980, 433 ss.

Sulla legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha istituito il servizio sanitario nazionale, vedi oltre a Nardi, op. ult. cit., Persiani - Bel lini - F. P. Rossi, Il servizio sanitario nazionale, Bologna, 1980, passim, e, per le parti che più direttamente riguardano la disciplina dell'erogazione delle prestazioni di cura in generale e mediante il ricorso ad istituzioni private o a personale convenzionato, pag. 66 ss., 114 ss., 131 ss.; M. Pasquini - A. Pasquini Peruzzi, Il servìzio sa nitario nazionale, Napoli, 1979, passim-, Colombini, Ferrari, Italia, Martino, Mastragostino, Mor, Roversi Monaco, Tartaglia, Van delli, Veronesi, Il servizio sanitario nazionale, Milano, 1979, passim.

5. - Detti autori concordemente escludono che i decreti presiden ziali con i quali, a norma degli art. 47 e 48 della legge n. 833 del 1978 vengono resi esecutivi gli accordi nazionali riguardanti il trat tamento economico del personale dipendente delle unità sanitarie loca li e del personale convenzionato abbiano forza di legge: su tale pro blema v. in particolare Colombini, Ferrari, ecc., Il servizio sanitario nazionale, cit., sub art. 47 e 48.

Il d. pres. 16 maggio 1980 con il quale è stato reso esecutivo l'ac cordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980 è pubblicato nella G. U. n. 155 del 7 giugno 1980. Esso prevede al n. 2 che « qualora il professionista convenzionato trasformi, durante la validità del pre sente accordo, la propria attività da gestione individuale a gestione societaria, alla nuova struttura viene automaticamente trasferito, a do manda e nell'ambito della stessa branca convenzionata, il rapporto precedente, purché il titolare originario rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione».

Secondo l'opinione comunemente seguita la deliberazione del con siglio dei ministri, costituisce un elemento formale indispensabile (an che se non sufficiente) per identificare gli atti normativi del governo equiparati alla legge formale, emanati dopo l'entrata in vigore della Costituzione: cosi per tutti, v. Crisafulli, Lezioni di diritto costitu zionale, Padova, 1974, II, 1, 85 e la ricerca curata dall'ISLE avente ad oggetto Indagini sull'attività normativa del governo, Milano, 1968, 41-47.

6. - La legge della regione Lazio 6 settembre 1979 n. 70, recante norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica, è riportata su Le leggi, 1980: legislazione regionale, 258.

È da considerare che detta legge stabilisce, nell'art. 2, 3° comma, che l'iscrizione nel pubblico registro dei laboratori di analisi chimico cliniche è obbligatoria « per tutti i laboratori gestiti a qualsiasi titolo da ospedali pubblici, case di cura private, istituzioni pubbliche o pri vate, società e persone fisiche ». Sarebbe tuttavia azzardato ritenere che con tale riferimento si sia inteso consentire, in deroga al divieto sancito dalla legge n. 1815 del 1939, la gestione in forma societaria di laboratori di analisi cliniche, tanto più che una innovazione cosi significativa nei modi di esercizio delle professioni intellettuali esu lava certamente dagli scopi della legge e, quel che più conta, dai confini posti dall'art. 117 Cost, all'attività legislativa della regione: sui limiti alla legislazione regionale v., per tutti, Gizzi, Manuale di diritto regionale, Milano, 1976, 351, spec. 363 ss.

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Page 3: decreto 24 giugno 1981; Pres. Campennì, Rel. Marziale; Soc. Laboratorio semeiologico romano

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

proprio la professione sanitaria, sia pure limitatamente alle attivi tà sopra indicate.

2. - Ma questo non è consentito dalle leggi attualmente in

vigore. Viene in considerazione in primo luogo, a tale proposito, la

legge 23 novembre 1939 n. 1815 sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. In essa si prescrive infatti, all'art. 1, che, quando più persone «munite dei necessari titoli di abilitazione professionale ovvero autorizzate all'esercizio di spe cifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge » ?ì associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, « debbono usare, nella denomi nazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la

dizione di ' studio tecnico, legale, commerciale, contabile, ammi nistrativo o tributario seguito dal nome e cognome, coi titoli

professionali, dei singoli associati ».

Detta disposizione trova il suo completamento nell'art. 2 stessa

legge, il quale fa divieto di « costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma di cui al precedente articolo, società, istituti,

uffici, agenzie ed enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche

gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale,

amministrativa, contabile o tributaria ». Il coordinamento di que ste norme porta a ritenere che rispetto alle professioni c.d. « protette » (e tale è, indubbiamente, quella sanitaria) l'esercizio

in forma associata è consentito solo in quanto non faccia venir

meno il requisito della immediatezza del rapporto tra professioni sta e cliente e che quindi, in tale ambito, la costituzione di

società può essere ammessa solo se queste abbiano lo scopo di

mettere a disposizione dei singoli soci servizi, materiale ed attrez

zature, suscettibili di essere poi utilizzate da ognuno di essi per l'esercizio individuale della propria attività professionale.

3. - Le conclusioni non mutano, se la società è costituita

esclusivamente tra capitalisti ed abbia per oggetto la prestazione di servizi intellettuali forniti da persone diverse dai soci.

Che tale tipo di società si differenzi da quella costituita da

« professionisti » per l'esercizio in « comune » dell'attività profes sionale è innegabile. Ma questo non significa che essa sia sottratta

al divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939. Altri

menti non si comprenderebbe perché mai il legislatore abbia

precisato nell'art. 3 della stessa legge che sono esclusi dal divieto

sancito nell'art. 2 sopra ricordato « gli enti e gli istituti pubblici nonché ... gli uffici che le società, ditte od aziende private costi

tuiscono per la propria organizzazione interna sulle materie in

dicate nei precedenti articoli ».

Queste esclusioni confermano, a giudizio del tribunale, che la

legge n. 1815 del 1939 si applica ad ogni forma di esercizio delle

professioni intellettuali protette.

L'unico limite (ma questo non assume rilevanza nel caso in

esame, nel quale appare chiaro che lo svolgimento dell'attività

sociale si esaurisce nel compimento degli atti che costituiscono il

contenuto tipico della professione medica) all'applicabilità della

legge in questione potrebbe essere ravvisato, forse, nelle ipotesi in

cui la prestazione intellettuale viene in considerazione solo come

una componente, in funzione strumentale, rispetto al risultato

complessivo dell'attività sociale. In questo caso, in effetti, l'attività

posta in essere dalla società e i suoi risultati produttivi sono

qualitativamente diversi dall'esercizio della libera professione, in

quanto viene fornito un bene o un servizio che non si identifica,

neppure in parte, con l'oggetto delle singole prestazioni intellet

tuali che concorrono alla sua produzione. È noto peraltro che al

riguardo sono sorti dubbi e incertezze (App. Milano 10 luglio

1979, Soc. Inc. Co. c/ Tacchino, Foro it., 1980, I, 2878; App.

Milano 10 ottobre 1980, Soc. servizi tecnici generali Costa Sme

ralda c/ Soc. Foster Wheeler, id., 1981, I, 522; Cass. 8 ottobre

1975, n. 3193, id., 1976, I, 712; Trib. Roma 31 ottobre 1980

[deer.], Soc. Coseta); dubbi e incertezze che potranno essere

definitivamente fugati solo quando sarà approvato il disegno di

legge sulla disciplina delle società di ingegneria attualmente al

l'esame della Camera dei deputati (VIII legislatura, Camera dei

deputati, cod. n. 2155).

Ma, come si diceva, non è questa l'ipotesi che ricorre poiché la

società « Laboratorio semeiologico romano s.r.l. » si propone di

fornire prestazioni che non si differenziano in nulla da quelle che

costituiscono il contenuto tipico della professione medica.

4. - Il contrasto con l'art. 2 legge n. 1815 del 1939 (che

costituisce norma di ordine pubblico, come tale inderogabile dalle

parti: Cass. 8 ottobre 1975, n. 3193; App. Milano 10 luglio 1979,

cit.) dell'art. 3 dello statuto della società è, pertanto, innegabile. Di ciò sembra essere persuaso lo stesso ricorrente che, infatti, si

è preoccupato di precisare che la società « per le prestazioni di

carattere medico sanitario » si sarebbe avvalsa « di professionisti

nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 » e di in

tegrare tale dizione, a seguito delle perplessità manifestate in sede di omologazione, con l'ulteriore specificazione che detti

professionisti avrebbero agito « sotto la propria personale respon sabilità ».

È evidente, però, che tali precisazioni non valgono a rendere

compatibile l'art. 3 dello statuto con quanto prescritto dalla legge n. 1815 del 1939. Questa, come si è già avuto modo di osservare, vieta infatti ogni forma di esercizio delle professioni intellettuali

protette che non sia immediatamente riferibile ai singoli profes sionisti che l'hanno posta in essere. Ed è quindi indubbio che, fino a quando detta legge rimarrà in vigore, non potrà ammettersi che lo svolgimento di una di tali professioni sia assunto diretta

mente da una società di capitali, come nel caso di specie si

vorrebbe fare.

Ciò del resto, contrasterebbe anche con gli art. 2229, 2232 e

2233, 2° comma, cod. civ. che presuppongono chiaramente il carattere personale dell'esercizio delle professioni intellettuali; carattere che per quanto concerne le professioni ed arti sanitarie è significativamente riaffermato dall'art. 23 del codice deontologi co dei medici chirurghi approvato il 17 gennaio 1978. E mal si concilierebbe con altre disposizioni dello stesso codice, come gli art. 2236 e 2238, le quali riservano alle professioni intellettuali una disciplina che le differenzia nettamente, quando non le

privilegia, rispetto alle attività imprenditoriali. Questo spiega per ché nell'unico disegno di legge fino ad oggi presentato al Parla

mento per la disciplina generale delle società professionali si sia

ipotizzato il ricorso alla forma della società semplice (art. 1

disegno di legge d'iniziativa dei senatori Viviani e altri comunica

to alla presidenza del Senato I'll maggio 1973). Il ricorrente vorrebbe, invece, utilizzare l'istituto della società

di capitali e cioè una forma sociale che a differenza di quella

personale è caratterizzata proprio dall'irrilevanza, almeno tenden

ziale, delle persone dei singoli soci, irrilevanza che nel caso di

specie è ancor più sottolineata dal fatto che alla società in

questione partecipa un'altra società: la s.a.s. Centro semeiologico romano di Aldo Fronduto.

5. - Tale quadro normativo per quanto concerne l'esercizio

della professione sanitaria, non è stato modificato dall'entrata in

vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha istituito il

servizio sanitario nazionale.

È bensì vero che, a norma dell'art. 25, 7° comma, di detta legge « le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio »

possono essere prestate oltre che presso le strutture dell'unità

sanitaria locale, anche presso le strutture convenzionate e, cioè

presso istituzioni sanitarie private (art. 43 e 44 della legge). Ma è

agevole osservare che tali norme, se prevedono la possibilità di

stipulare convenzioni con istituzioni private, nulla dicono circa

l'organizzazione che tali « istituzioni » possono assumere per

l'erogazione delle singole prestazioni di diagnosi e di cura.

Analoghe considerazioni valgono per la legge regione Lazio 6

settembre 1979 n. 70, che all'art. 20 prevede la possibilità di

convenzionamento « coi laboratori privati ».

Non è quindi possibile ritenere che con dette disposizioni il

legislatore abbia derogato alla disciplina risultante dalla legge n.

1815/1939 e dalle altre norme del codice civile richiamate.

Né può assumere rilievo che la possibilità di una gestione « societaria » della professione medica sia prevista dall'accordo

collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali

in regime di convenzionamento esterno stipulato il 22 febbraio

1980 ai sensi dell'art. 48 legge n. 833 del 1978 e reso esecutivo

con d. pres. 16 maggio 1980 (G. U. n. 155 del 7 giugno 1980).

Invero, a parte la singolarità dell'inserimento di una previsione siffatta in un accordo che per il citato art. 48 doveva regolare esclusivamente il trattamento economico e normativo del « perso nale » a rapporto convenzionale (e cioè delle persone fisiche

preposte, sia pure con tale particolare rapporto, alla erogazione di

prestazioni sanitarie in favore degli assistiti), è agevole osservare

che detto accordo non ha assunto, a seguito della emanazione del

succitato decreto, forza di legge e non poteva quindi modificare,

per la parte che interessa in questa sede, la disciplina preesistente. Per convincersene, basta considerare che il d. pres. 16 luglio 1980

è stato emanato dal capo dello Stato su semplice proposta del

presidente del consiglio dei ministri ed è stato pubblicato in G. U.

senza numero. Come noto, la deliberazione del consiglio dei

ministri costituisce elemento formale indispensabile (anche se non

sufficiente) per identificare gli atti normativi equiparati alla legge non emanati dal Parlamento (Corte cost. n. 56 del 24 novembre

1959, id., 1959, I, 1812; n. 40 del 20 marzo 1970, id., 1970, I,

1019; n. 139 del 15 giugno 1976, id., 1976, I, 2544), poiché, avendo la Costituzione individuato nel governo l'organo abili

tato ad emanare, nella ricorrenza di determinati presupposti, at

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2287 PARTE PRIMA 2288

ti aventi forza di legge, non può ammettersi che decreti legisla tivi siano emanati senza essere stati approvati dal consiglio dei

ministri, che solo può esprimere la volontà del governo, quale

organo collegiale composto di più ministri. Né meno significativo, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto in questione è il

fatto che esso sia stato pubblicato in Gazzetta senza numero,

posto che per l'art. 9 r. d. 24 settembre 1931 n. 1256 la numera

zione è riservata agli atti legislativi. Ma se il d. pres. non poteva modificare la legge 23 novembre

1939 n. 1815 non poteva neppure discostarsi dalle sue prescrizio

ni, le quali, come si è già posto in rilievo, hanno carattere

imperativo {retro, al n. 4). Esso pertanto, per quanto attiene alla

prevenzione della possibilità di esercitare in forma societaria le

professioni sanitarie, è sicuramente illegittimo ed è auspicabile che il contenuto del prossimo accordo sia, in sede di ratifica,

valutato con maggior rigore. Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI BARI; sentenza 20 giugno 1981; Pres. Cimado

mo, Est. Barchetti; Paradiso (Avv. P. Colella, Cipriani) c.

Istituto agronomico Mediterraneo (Avv. Starace, Loiacono).

TRIBUNALE DI BARI;

Esecuzione forzata in genere — Esecuzione forzata su beni di

organo del Ci.h.e.a.m. — Fondi destinati a fini istituzionali — Impignorabilità (Legge 13 lugio 1965 n. 932, ratifica ed ese

cuzione dell'accordo per l'istituzione del Centro internaziona

le di alti studi agronomici mediterranei, art. 13; protocollo ad

dizionale n. 2, art. 3; riserva annessa, art. 1).

È nullo ed inefficace il pignoramento, presso la banca deposita

ria, dei fondi destinati al finanziamento delle attività istituzio

nali dell'Istituto agronomico mediterraneo, organo del Cen

tro internazionale di alti studi agronomici internazionali. (1)

Il Tribunale, ecc. — Preliminarmente è opportuno precisa re che l'Istituto agronomico del Mediterraneo non è soggetto del

tutto autonomo e distinto dal Centro internazionale di alti studi

agronomici mediterranei, sebbene un « organo » di questo ai

sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, lett. c, dell'accordo

internazionale istitutivo del CIHEAM concluso a Parigi il 21

maggio 1962 fra la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Italia, il

Portogallo, la Turchia e la Jugoslavia, accordo reso esecutivo con

la legge 13 luglio 1965 n. 932.

Infatti, ai sensi degli predetta clausola sono organi del centro

anche gli istituti creati o accreditati in virtù di accordi conclusi

fra gli Stati sottoscrittori dell'accordo o per decisione del consi

glio di amministrazione.

L'I.a.m. è appunto uno di questi « istituti » — cosi come, del

resto, ripetutamente riconosciuto dal Supremo collegio (Sez. un.

21 ottobre 1977, n. 4502, Foro it., Rep. 1977, voce Giurisdizione

civile, ti. 42; 27 aprile 1979, n. 2425, id., 1979, I, 1391) — e di

tanto non può minimamente dubitarsi atteso che, in ogni caso,

giusta il protocollo addizionale n. 1 al predetto accordo, da con

siderarsi parte integrante del medesimo ai sensi del relativo art.

2, era stato espressamente convenuto, fra l'altro, che l'Istituto

agronomico Mediterraneo di Bari sarebbe stato considerato come creato ai sensi del sopra citato paragrafo 1, lett. c), dell'art. 3 dell'accordo istitutivo alla data della sua entrata in vigore nei confronti dell'Italia.

L'I.a.m., quindi, quale « organo » del CIHEAM, come tale tenuto a seguire unicamente le direttive del centro e degli altri

(1) La sentenza conferma Pret. Bari 29 novembre 1980 (Foro it., 1981, I, 1194, con nota di richiami), dalla quale, peraltro, si discosta nella motivazione. Circa la premessa, da cui muove la sentenza, che i principi generali del diritto internazionale consuetudinario non con sentono misure esecutive su beni degli Stati esteri destinati ad una funzione o servizio pubblico amministrativo dello Stato estero, ov vero all'esercizio della sua funzione pubblicistica internazionale, v. in dottrina Luzzatto, Stati esteri e giurisdizione nazionale, 1972; Panebianco, L'immunità giurisdizionale degli Stati esteri, in Ann. dir. internaz., 1965, 295; R. Quadri, La giurisdizione sugli Stali stranieri, 1941; Provinciali, L'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, 1933; A. Rocco, Limitazioni agli atti esecutivi e cautelari contro Stati esteri, in Riv. dir. proc. civ., 1926, I, 1.

Qualche caso di esecuzione su crediti di Stati esteri nei confronti di istituti bancari si rinviene nella giurisprudenza straniera: v., in vario senso, Cass. Francia 11 febbraio 1969, Rev. crit. dr. int. proc., 1970, 101, con nota di Bourel; App. Aix-en-Provence 14 febbraio 1966, Journal dr. int., 1966, 846, con nota di Kahn; Trib. Bruxelles 30 aprile 1951, Rev. crit. dr. int. pr., 1952, 111, con nota di Colliard.

organi di questo a ciò competenti, restando esclusa ogni inge renza da parte degli Stati contraenti e di qualunque altra autorità

esterna (art. 7 dell'accordo), fruisce ai sensi degli art. 2 e 3 del

protocollo addizionale n. 2 della immunità dalla giurisdizione (art.

2) e della esenzione dalla esecuzione: « ses biens et avoirs, où

qu'ils se trouvent et quel que soit leur detenteur, sont exempts de

perquisition, requisition, confiscation, expropriation ou de toute

autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou

legislative » (art. 3). Peraltro, giusta la riserva espressa dall'Italia

nello « annexe » all'accordo istitutivo — riserva che, in ogni

caso, è parte integrante del contenuto dell'« ordine di esecuzio

ne » di cui alla legge 13 luglio 1965 n. 932, ragion per cui sul

piano interno l'ordinamento dello Stato italiano si è « adattato »

alle esigenze derivanti dalle norme dell'accordo di Parigi esclusi

vamente nei limiti di che alla « riserva » stessa — dette immuni

tà (« la immunité de iuridiction » e « l'exemption d'expropria tion ») sono applicabili al CIHEAM ed ai suoi organi con

riferimento all'ordinamento giuridico italiano, « nei limiti in cui i

principi generali di diritto internazionale le accordano agli Stati

stranieri ».

In proposito a nulla rileva la modestia delle funzioni e il

carattere rudimentale dell'ordinamento del CIHEAM, specie quan to a sviluppo dell'apparato amministrativo e giurisdizionale poiché « la esigenza della soggettività internazionale (erga omnes) qua le requisito condizionale l'estensibilità della norma consuetudina

ria internazionale per gli Stati (par in parerti non habet iurisdi

ctionem) anche agli enti non territoriali, rispetto ai quali la

personalità internazionale sopperisce all'attributo della sovranità, non può sussistere nei casi in cui vi sia una norma convenzionale, anche se di pari contenuto, la quale con la legge di ratifica si

inserisce come norma derivata negli ordinamenti degli Stati

membri e direttamente li obbliga sia al riconoscimento della

soggettività giuridica che al conferimento dell'immunità » (Cass. 21 ottobre 1977, n. 4502, cit.).

Orbene, per comprendere l'esatto significato delle disposizioni dell'accordo di Parigi che hanno attribuito al CIHEAM le immu

nità in questione, nei limiti in cui sono state recepite nel nostro

ordinamento giuridico con la legge di esecuzione, e, quindi, per

poter esattamente individuare il contenuto di dette immunità con

riferimento alla fattispecie in esame, è opportuno anzitutto preci sare che la distinta previsione del godimento da parte del centro

della « immunità dalla giurisdizione » (art. 2 del protocollo addi

zionale n. 2) e della esenzione dei suoi beni ed averi da

perquisizione, requisizione e da ogni altra forma di coartazione

esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa (art. 3), compor ta che, seppure buona parte della dottrina ritiene che « giurisdi zione » è la funzione statale destinata alla attuazione del diritto

obiettivo attraverso l'intervento del giudice che attua, nel singolo

caso, determinati rimedi, previsti dalla legge, in modo da assicu

rarne l'osservanza, di guisa che anche l'« esecuzione » è giurisdi zione, nondimeno al termine di « giurisdizione » non può non

essere attribuito che il significato più limitato, proprio, del resto, alla sua etimologia, di risoluzione di controversie, di conflitti di

diritti subiettivi, mediante un provvedimento del giudice conte

nente un «accertamento», la «dichiarazione» della situazione

giuridica preesistente al processo, con la quale viene definita

autoritativamente una situazione d'incertezza circa l'esistenza o le

modalità di un diritto. L'« esecuzione » resta al di fuori del

concetto di «giurisdizione», intesa nel senso ristretto sopra

precisato e cui le parti internazionali contraenti hanno fatto

riferimento con l'art. 2 del protocollo addizionale n. 2, in quanto attiene propriamente non già allo ius dicere, sebbene ai procedi menti destinati ad assicurare l'attuazione pratica dell'« accerta

mento » giurisdizionale, mediante la realizzazione coattiva del

« comando » della legge « dichiarato » dal giudice.

Del resto, con la « riserva » dello Stato italiano di cui al

l'« annexe », precisandosi che non sono applicabili, se non nei

limiti in cui i principi generali di diritto internazionale accordano

agli Stati stranieri, sia la « immunità da giurisdizione » che la

« esenzione dalla espropriazione », risulta ribadita e confermata

la ontologica distinzione fra immunità da giurisdizione ed esen

zione dalla espropriazione nel senso che la immunità da giurisdi zione attiene alla esenzione del CIHEAM dalla potestà giurisdi zionale dello Stato locale in ordine al processo di cognizione e la

immunità dalla espropriazione alla non assoggettabilità dei beni

ed averi del centro alle pretese esecutive di chicchessia.

Ne consegue che poiché con opposizione alla esecuzione de qua sostanzialmente si contesta la giuridica possibilità per il Paradiso

di procedere alla espropriazione in danno dello I.a.m. dei crediti

di questo verso la cassa di risparmio, crediti che, conseguente

mente, sarebbero impignorabili, cosi come tutti gli altri beni ed

averi del centro, diviene irrilevante ogni questione attinente alla

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