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decreto 29 aprile 1983; Pres. Brachetti, Rel. Iacoboni; ric. Cerqueti

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decreto 29 aprile 1983; Pres. Brachetti, Rel. Iacoboni; ric. Cerqueti Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 2007/2008-2009/2010 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175359 . Accessed: 25/06/2014 00:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.40 on Wed, 25 Jun 2014 00:55:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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decreto 29 aprile 1983; Pres. Brachetti, Rel. Iacoboni; ric. CerquetiSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 2007/2008-2009/2010Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175359 .

Accessed: 25/06/2014 00:55

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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2007 PARTE PRIMA 2008

la TWA aveva nei confronti della Silvia Buhler — come avanti

dimostrato — d'informarla specificamente e concretamente (altro è conoscere che in seguito ad un accordo sindacale il datore di

lavoro deve adempiere a fare qualcosa, altro sapere che l'ha

fatto o, concretamente, quando va a farlo) del nuovo contratto

e delle sue clausole. In particolare avrebbe dovuta informarla

ai fini di rendere operante nel nuovo contratto l'effettiva volon

tà della Buhler che era quella di avere come beneficiario dell'as

sicurazione di infortuni il De Larosiere quale che fosse l'assicu

ratore con il quale stipulava la TWA.

E ricordato che nel modulo era detto che il cambio di bene

ficiario doveva avvenire con designazione depositata presso la

TWA appare logico ed evidente che la predetta si occupava della

trasmissione di tali designazioni all'assicuratore nell'ambito delle

forme di assistenza che forniva ai suoi dipendenti: la circostan

za della stipula di nuova assicurazione non può far ritenere che

la TWA non dovesse più interessarsi di quanto atteneva alle de

signazioni ed alla loro modificazione, restando inalterato il fon

damento del suo obbligo anche dopo la parziale variazione delle

forme di assistenza ai dipendenti.

E tale obbligo della TWA, pur essendo la prestazione a favore

della Buhler nel senso che la TWA doveva trasmettere un mo

dulo contenente la volontà della predetta, si rifletteva pur sem

pre sulla sfera patrimoniale del De Larosiere, in quanto, ove

adempiuto, avrebbe -dato ingresso alla volontà della Buhler nel

contratto Reliance e, quindi, fatto sorgere nel De Larosiere la

qualità di beneficiario in ordine a tale contratto (per il caso di

morte di Silvia Buhler), con il conseguente diritto a percepire la

somma assicurata al verificarsi dell'evento morte: quindi la qua lità di beneficiario che il De Larosiere già aveva nella vigenza del precedente contratto assicurativo non avrebbe avuto solu

zione di continuità, venendo ad essere nel nuovo rapporto assi

curativo. 11 comportamento della TWA appare in violazione de

gli obblighi assunti: in effetti essa, che era impegnata a trasmet

tere il modulo di designazione di beneficiario nella vigenza del

precedente rapporto assicurativo, avendo l'obbligo di avvertire

la Buhler in merito alla nuova assicurazione (atteso che è paci fico che tale forma di assistenza in sostanza sostituiva la prece

dente) doveva metterla in condizione di mantenere la sua desi

gnazione in favore del De Larosiere, metterla in condizione di

rendere efficace anche agli effetti del nuovo contratto la sua so

stanziale volontà di avere come beneficiario in caso di sua morte

il De Larosiere, ciò a prescindere da quale fosse la compagnia assicuratrice. E come diffusamente dimostrato il comportamento della TWA al riguardo appare improntato non certo alla debita

diligenza. La colpa della TWA è ravvisabile appunto nella ne

gligenza usata nella vicenda: in effetti il suo comportamento ha

fatto venire meno quei diritti che il De Larosiere già aveva nella

vigenza del precedente contratto, impedendo — appunto con la

sua negligenza — che alla stipula di nuovo contratto di assicu

razione la volontà della Buhler potesse trovare ingresso nel nuo

vo contratto per quanto riguarda la designazione del beneficiario.

Il De Larosiere, quindi, già beneficiario nel precedente contratto nùn ha potuto mantenere tale sua qualità in relazione della sti

pula del successivo proprio per il comportamento negligente della

TWA che ha in concreto impedito la designazione da parte della Silvia Buhler. E va ancora ricordato che l'obbligo della TWA di

trasmettere la designazione che appare innegabile in relazione

al modulo 4 marzo 1974 per i benefici IDBP ed OLAI va visto in chiave logica nel senso che la TWA doveva mettere in con

dizione la Buhler ove essa TWA avesse stipulato successiva assi curazione con altra compagnia di poter far valere la sua volontà anche in relazione a tale nuovo rapporto.

Ma nella fattispecie il comportamento della TWA ha fatto

venir meno, come detto, il diritto che il De Larosiere già aveva nella vigenza del contratto con la Continental nel senso di aver

impedito che questo divenisse operante anche nella nuova polizza (Reliance). Ma anche a voler scindere le due fasi deve riconoscer si al De Larosiere un diritto in fieri cosi pregnante non sorto

proprio per il comportamento colposo della TWA. La responsa bilità della predetta discende, quindi, dalla normativa di cui al l'art. 2043 c.c.

Ciò a prescindere dalla configurabilità della figura del contratto a favore di terzi. (Omissis)

TRIBUNALE DI CAMERINO; decreto 29 aprile 1983; Pres.

Brachetti, Rei. Iacoboni; ric. Cerqueti.

TRIBUNALE DI CAMERINO; Rr> a rurTTi D/=«1 T arr>Hn\iT • rir»

Ociiiua puuuiitii — liaudiiicuiu smuiaiiu uuuugfiiuuu — rvwvuwa — Ricorso avverso il provvedimento sindacale convalidato —

Interesse a ricorrere — Sussistenza (L. 23 dicembre 1978 n.

833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 35). Sanità pubblica — Trattamento sanitario obbligatorio — Presup

posti — Insussistenza (L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 33, 34).

Sussiste l'interesse di chi sia stato sottoposto a trattamento sa

nitario obbligatorio, a ricorrere avverso il provvedimento del

sindaco convalidato dal giudice tutelare, anche in caso di revoca

di detto provvedimento. (1) Non va convalidato il provvedimento del sindaco con cui si di

spone il trattamento sanitario obbligatorio, nell'ipotesi in cui

tale trattamento non appaia come necessario per la cura del

l'infermo. (2)

Letto il ricorso in data 16 febbraio 1983 con il quale Cer

quetti Remo chiedeva l'annullamento o la revoca dell'ordinanza

n. 37 del 28 gennaio 1983 con cui il sindaco del comune di Castel

raimondo disponeva il trattamento sanitario obbligatorio del ri

corrente in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi del com

binato disposto dagli art. 33 e 34 1. 833/78; sentito il p. m.;

rilevato in fatto che la predetta ordinanza sindacale, prece duta dalla proposta del dott. Franco Saturni e dalla convalida

di questa da parte del dott. Antonio Paganelli, è stata dipoi con

validata dal Pretore di Camerino in funzione di giudice tutelare

con provvedimento del 29 gennaio 1983;

che a seguito di richiesta di revoca dell'ordinanza sindacale, avanzata ai sensi dell'art. 33, 6° comma, 1. cit., da parte del dott.

proc. Mario Cavallaro nell'interesse del Cerqueti, il sindaco del

comune di Castelraimondo disponeva con ordinanza del 4 feb

braio 1983 la revoca del trattamento sanitario obbligatorio, preso atto dell'avvenuta dimissione del ricorrente dall'ospedale generale di Tolentino;

ritenuto in diritto che, ai sensi dell'art. 35 1. cit., contro il

provvedimento sindacale convalidato dal giudice tutelare è espe ribile ricorso al tribunale competente;

ritenuto che l'adozione del suddetto mezzo di impugnazione non è incompatibile, nel caso di specie, con la sopravvenuta re

voca del provvedimento sindacale, non potendosi parlare, a giu dizio di questo tribunale, di carenza di interesse, posto che altro è revocare un atto giuridico altro è censurarne i profili di inva

lidità, e ciò, soprattutto, alla luce dei più recenti esiti della scienza amministrativa, a mente dei quali l'ambito proprio della revoca consiste nella diversa valutazione attuale degli interessi

considerati, e non già in un rimedio amministrativo di autotu tela vòlto alla eliminazione di un provvedimento invalido;

(1-2) Non constano precedenti in termini. La decisione di cui alla prima massima è probabilmente dovuta alla

considerazione che chi viene sottoposto illegittimamente a trattamento sanitario obbligatorio subisce un pregiudizio sociale che non viene ri mosso dalla revoca del provvedimento a causa dell'avvenuta dimissione del malato dall'ospedale. D'altronde, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto sufficiente l'esistenza di un interesse meramente morale ai fini dell'ammissibilità o procedibilità di un ricorso avverso un provvedimento che sia stato annullato o che abbia esaurito i suoi effetti (cfr., tra

gli altri, Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 1980, n. 911, Foro it., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 518; T.A.R. Lazio, sez. I, 9

gennaio 1980, n. 44, id., Rep. 1980, voce cit., n. 559; T.A.R. Cam

pania 25 ottobre 1978, n. 971, ibid., n. 560). Per quanto riguarda la natura giuridica del ricorso al tribunale av

verso il provvedimento sindacale convalidato con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, v. Bruscuglia, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in Nuove leggi civ., 1979, 203, che ne attua un inquadramento nell'ambito della volontaria giu risdizione e conseguentemente prevede l'utilizzazione dello strumento

del decreto motivato per il combinato disposto degli art. 737 e 135 c.p.c.

Per quanto riguarda i presupposti del trattamento sanitario obbligatorio, l'assoluta eccezionalità della misura induce a ritenere che la richiesta del medico debba essere analiticamente motivata in ordine alla necessi tà del ricovero (Pret. Torino 28 settembre 1981, Foro it., 1981, I, 3011); né dovrà verificarsi lesione alcuna della dignità umana dell'infermo il

quale, per quanto possibile, dovrà conservare il diritto alla scelta del medico (D'Amico, Tutela psichiatrica e riforma sanitaria, in Problemi

giuridici della riforma sanitaria (Atti del convegno di studi organizzato dall'avvocatura dello Stato, Trieste 7-9 maggio 1982), Napoli, 1983, 273

274). In dottrina v. inoltre Cesco, I malati mentali - Le procedure per i trattamenti sanitari volontario ed obbligatorio, in Stato civile it., 1981, 80 ss.; Zangani, Cittadini, Ferrari. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, in condizioni di degenza ospedaliera, in Sicurezza soc., 1980, 382 ss.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ritenuto, pertanto, che diverso è l'ambito sanzionatorio richia mato dal ricorrente, a fronte dell'avvenuto esercizio della potestà di revoca e che tale diversità funzionale presuppone anche l'in teresse del ricorrente a veder rimosso — siccome illegittimo — il

provvedimento sindacale, con ciò stesso dovendosi ammettere

l'impugnabilità di questo; ritenuto, in merito, che l'adozione del trattamento sanitario

obbligatorio nei confronti del Cerqueti è stata preceduta da som maria ponderazione dei presupposti di cui all'art. 34, 4° comma, 1. 833/78;

considerato, d'altra parte, che l'esame della scheda clinica del

Cerqueti lascia intendere, oltre al superamento della crisi ner vosa subita dal medesimo, anche la sua palese volontà di con senso alla terapia, la quale, a sua volta, non richiedeva neces sariamente la degenza ospedaliera;

considerato, pertanto, che l'adozione del trattamento sanitario

obbligatorio, oltre a meritare più adeguata motivazione a fronte di una misura di carattere eccezionale (cfr. Pret. Torino 28 set tembre 1981, Foro it., 1981, I, 3011), non si manifestava come

necessario, e che pertanto il difetto di presupposti di legge preclu deva la convalida giudiziale dell'ordinanza sindacale summen zionata per questi motivi, in riforma del provvedimento del giu dice tutelare in data 29 gennaio 1983, non convalida l'ordinanza

del sindaco di Castelraimondo n. 37 del 28 gennaio 1983 con cui veniva disposto il trattamento sanitario obbligatorio di Cer

queti Remo.

TRIBUNALE DI SALERNO; sentenza 28 gennaio 1983; Pres.

ed est. Elefante; Buffardi (Avv. Sellitti, Migliore) c. Cassa

di risparmio Salernitana (Avv. Buonocore); Cassa di risparmio Salernitana c. Siniscalco (Avv. M. Acone) e Grillo (Avv.

Caterina).

TRIBUNALE DI SALERNO;

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Cumulo di

domande soggette a riti diversi e di competenza di diversi giu dici — Causa di garanzia avente natura di causa di lavoro —

Esclusione della trattazione simultanea innanzi al pretoro (Cod.

proc. civ., art. 31, 32, 34, 36, 295, 416, 418, 420).

Nell'ipotesi in cui, proposta una domanda ordinaria di risarci

mento dei danni innanzi al tribunale competente per valore, il convenuto proponga domanda di garanzia nei confronti di

un terzo (lavoratore dipendente del convenuto stesso) in forza di un rapporto di lavoro, il carattere eventuale e subordinato

della domanda di garanzia esclude che la simultaneità di tratta

zione sulle due domande possa realizzarsi attraverso la rimes

sione dell'intero processo al pretore competente per materia

sulla causa di garanzia, ed impone invece al tribunale di ri

mettere la sola causa di garanzia al pretore del lavoro. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti specifici in termini. Come si rileva anche nella motivazione della decisione in epigrafe,

« il problema del cumulo nello stesso processo di più domande sogget te a riti diversi costituisce uno dei più ardui nodi teorici e pratici »

posti dalla coesistenza nello stesso ordinamento di più riti a cogni zione piena fortemente differenziati; e « le difficoltà aumentano quan do, come nel caso di specie, vi è anche questione di competenza »

per materia del giudice inferiore rispetto a quello originariamente adito.

Sinora, a quanto consta, il problema si era posto con riferimento alle seguenti ipotesi: a) nello stesso processo iniziato davanti al pre tore del lavoro l'attore cumulava una causa di lavoro con una causa ordinaria o il convenuto proponeva domanda riconvenzionale non di

lavoro e non rientrante nella competenza per valore del pretore: in

entrambi i casi il problema è stato risolto, ma per ragioni solo di

competenza, nel senso della impossibilità della trattazione simultanea: v. Pret. Prato 3 giugno 1974, Foro it., 1974, I. 2183; Cass. 15 marzo

1976, n. 944, id.. 1976, I. 554: 3 maggio 1976, n. 1573, id., 1977, I.

968; nonché Cass. 16 febbraio 1976, n. 485, id., Rep. 1976, voce La

voro e previdenza (controversie), n. 141, e per esteso in Riv. dir. lav.,

1977, II, 642; b) proposta domanda di lavoro innanzi al pretore il

convenuto proponeva domanda di garanzia (impropria) non di lavoro:

in tal caso la questione è stata risolta nel senso della possibilità della

trattazione simultanea da Cass. 10 ottobre 1979, n. 5256, Foro it., Rep.

1979, voce cit., n. 195 e da Cass. 4 giugno 1981, n. 3620. id.. 1981,

I, 2182, con nota di richiami, relativa ad una ipotesi in cui non si

ponevano problemi di competenza; c) proposta, innanzi al tribunale

competente per valore, domanda di risoluzione del contratto di loca

zione per inadempimento per morosità, il conduttore convenuto con

testava la morosità e proponeva domanda riconvenzionale di deter

minazione legale del canone ex art. 30 1. 253/50 o ex art. 45 1. 392/78

soggetta al rito speciale e rientrante nella competenza per materia del

pretore (o del conciliatore) giudice inferiore: come è noto la giu

risprudenza ha offerto alla situazione un caleidoscopio di soluzioni ben

riassunte, con riferimento alla situazione come si prospettava sotto il

vigore della legislazione anteriore alla 1. 392/78, nella motivazione

Motivi della decisione. — 1) La chiamata in garanzia fatta

dalla cassa di risparmio nei confronti dei suoi dipendenti, Si

niscalco e Grillo, trova il suo fondamento e giustificazione (titolo e causa petendi) nel rapporto di lavoro.

Non v'è dubbio che, in quanto tale, la domanda (accessoria) di garanzia proposta dalla cassa rientra sicuramente nella compe tenza funzionale (assoluta ed inderogabile) per materia del pre

tore, quale giudice del lavoro.

di Cass., sez. un., 23 aprile 1980, n. 2646, id., 1980, I, 1229, la quale — basandosi su di una norma della legislazione vincolistica — af

fermò la possibilità della trattazione simultanea innanzi al pretore

giudice originariamente competente su entrambe le domande; a questa decisione sono seguite soprattutto, per un verso, Cass. 26 giugno 1981, n. 4149, id., 1981, 1, 2168, che ha affermato la possibilità della trat

tazione simultanea innanzi al pretore (giudice originariamente com

petente sulla sola domanda di determinazione legale del canone) in

forza della vis actrattiva dell'art. 31 c.p.c., e per altro verso Cass. 9

ottobre 1980, n. 5411, id., 1981, 'I, 433 e Cass., sez. un., 11 febbraio

1982, n. 839, id., 1982, I, 1955, con nota di richiami e osservazioni

di G. Costantino, che hanno escluso la possibilità del simultaneus pro cessus ed affermato quindi la necessità della sospensione ex art. 295

c.p.c. della causa dipendente di risoluzione rientrante nella competen za per valore del tribunale, in attesa della definizione della causa pre

giudiziale di determinazione legale del canone rientrante nella compe tenza per materia del pretore (o del conciliatore) innanzi al quaie non

sarebbe possibile la rimessione di entrambe le cause non sussistendo

fra di esse il vincolo della accessorietà. La sentenza in epigrafe evidenzia una ulteriore ipotesi (affine a

quella in cui, proposta domanda ordinaria di rilascio dell'immobile non abitativo alla seconda scadenza innanzi al tribunale competente per valore, il conduttore convenuto proponga domanda riconvenzio nale di corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 1.

392/78, domanda soggetta al rito speciale e rientrante nella compe tenza per materia del pretore ex art. 45 1. 392, su cui v. ;Pret. Valdagno 23 gennaio 1979, id., 1979, I, 846 e !Pret. Gassano del Grappa 14 marzo 1979, ibid., 1587) caratterizzata dal fatto che, instaurato un

processo innanzi al tribunale, competente per valore, avente ad og getto originario una domanda c.d. ordinaria, il convenuto vi voglia cumulare una domanda di garanzia (impropria) di lavoro: il tribu nale — dopo avere mostrato di avere piena consapevolezza del tema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi ed avere accennato alle soluzioni seguite dalla giurisprudenza e dalla dottrina per dare al problema una soluzione favorevole alla tratta zione simultanea — evidenzia come nel caso di specie a suo avviso non sia possibile realizzare la simultaneità di trattazione (nelle forme del rito speciale) attraverso la rimessione dell'intero processo al pretore competente. per materia sulla causa di garanzia: e ciò poiché «il par ticolare atteggiarsi della connessione per accessorietà fa si che la esi

genza di esaminare la domanda di garanzia sorge solo dopo e se è

stata accolta la domanda principale di risarcimento dei danni; sicché

diventa quanto meno problematico il ritenere che la domanda di ga ranzia — a causa di tale tenue e soprattutto eventuale collegamento —

acquisti un valore predominante tale cioè da far si che la domanda

principale sia soggetta ad un rito diverso da quello suo proprio » (la motivazione ricalca testualmente quanto osservato da A. Proto Pi

sani, Rapporti fra competenza, rito e merito nella l. 392 del 1978 e nel

rito speciale del lavoro, id., 1981, V, 185 ss., spec. 198). Col che si

prende atto della ritenuta impossibilità di trovare una soluzione ra

gionevole al problema allo stato attuale del diritto scritto, e si rimette

la causa di garanzia al pretore del lavoro: ma non si specifica (in

quanto non era compito del tribunale) cosa dovrà fare il pretore

(sospendere ex art. 295 c.p.c., rigettare la domanda per difetto di in

teresse attuale ad agire ex art. 100 c.p.c., trattarla immediatamen

te stante la natura impropria della garanzia, cioè 1a origine meramente

contrattuale della connessione esistente fra causa principale e causa

di garanzia?), né se la sentenza del tribunale sarà opponibile o no

ai terzi lavoratori praticamente estromessi con la sentenza in epigrafe

(e la risoluzione di questa questione è destinata ad influenzare la

precedente serie di problemi), né se i terzi lavoratori garanti in senso

improprio avrebbero potuto sperimentare intervento adesivo dipenden

te o essere chiamati attraverso una mera denuncia di lite (alla stregua

dell'art. 1485 c.c.) nel giudizio di competenza del tribunale.

In dottrina, con riferimento specifico ad ipotesi della specie parti

colare di quella oggetto della sentenza in epigrafe, v. Proto Pisani,

op. cit.-, Tarzia, Sulla tutela giurisdizionale nelle locazioni urbane, in

Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, 103 ss., 119 ss.; Verde, Aspetti pro

cessuali alla l. 27 luglio 1978 n. 392, in Rass. dir. civ., 1980,

123 ss., 135; Verde-Olivieri, Le questioni di rito e eli competenza, in

Le locazioni di fronte al giudice, Milano, 1981, 109 s.

In generale sul problema del cumulo nello stesso processo di do

mande soggette a riti diversi e, eventualmente, attribuite, secondo

i criteri originari di competenza, a giudici diversi v. A. Proto Pisani,

Sulla tutela giurisdizionale differenziata, in Riv. dir. proc., 1979, 536 ss.;

Id., Pregiudizialìtà e ragionevole durata dei processi civili, in Foro it..

1981, 1, 1065 ss.; Id., Competenza, rito e merito, cit., id., 1981, V,

193 ss.; Paparo-A. Proto Pisani, Equo canone2, Padova, 1980, 593 ss.;

Tarzia, op. cit.. 102 ss.; G. -Costantino, Controversie in materia di

locazione di immobili urbani. voce del Novissifno digesto, appendice,

Torino, 1981, II, n. 28; Verde, op. cit., 133 ss.; Verde-Olivieri, op.

cit., 108 ss.; e da ultimo l'ampio studio di Consolo, Determinazione del

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