decreto 29 aprile 1983; Pres. Brachetti, Rel. Iacoboni; ric. CerquetiSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 2007/2008-2009/2010Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175359 .
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2007 PARTE PRIMA 2008
la TWA aveva nei confronti della Silvia Buhler — come avanti
dimostrato — d'informarla specificamente e concretamente (altro è conoscere che in seguito ad un accordo sindacale il datore di
lavoro deve adempiere a fare qualcosa, altro sapere che l'ha
fatto o, concretamente, quando va a farlo) del nuovo contratto
e delle sue clausole. In particolare avrebbe dovuta informarla
ai fini di rendere operante nel nuovo contratto l'effettiva volon
tà della Buhler che era quella di avere come beneficiario dell'as
sicurazione di infortuni il De Larosiere quale che fosse l'assicu
ratore con il quale stipulava la TWA.
E ricordato che nel modulo era detto che il cambio di bene
ficiario doveva avvenire con designazione depositata presso la
TWA appare logico ed evidente che la predetta si occupava della
trasmissione di tali designazioni all'assicuratore nell'ambito delle
forme di assistenza che forniva ai suoi dipendenti: la circostan
za della stipula di nuova assicurazione non può far ritenere che
la TWA non dovesse più interessarsi di quanto atteneva alle de
signazioni ed alla loro modificazione, restando inalterato il fon
damento del suo obbligo anche dopo la parziale variazione delle
forme di assistenza ai dipendenti.
E tale obbligo della TWA, pur essendo la prestazione a favore
della Buhler nel senso che la TWA doveva trasmettere un mo
dulo contenente la volontà della predetta, si rifletteva pur sem
pre sulla sfera patrimoniale del De Larosiere, in quanto, ove
adempiuto, avrebbe -dato ingresso alla volontà della Buhler nel
contratto Reliance e, quindi, fatto sorgere nel De Larosiere la
qualità di beneficiario in ordine a tale contratto (per il caso di
morte di Silvia Buhler), con il conseguente diritto a percepire la
somma assicurata al verificarsi dell'evento morte: quindi la qua lità di beneficiario che il De Larosiere già aveva nella vigenza del precedente contratto assicurativo non avrebbe avuto solu
zione di continuità, venendo ad essere nel nuovo rapporto assi
curativo. 11 comportamento della TWA appare in violazione de
gli obblighi assunti: in effetti essa, che era impegnata a trasmet
tere il modulo di designazione di beneficiario nella vigenza del
precedente rapporto assicurativo, avendo l'obbligo di avvertire
la Buhler in merito alla nuova assicurazione (atteso che è paci fico che tale forma di assistenza in sostanza sostituiva la prece
dente) doveva metterla in condizione di mantenere la sua desi
gnazione in favore del De Larosiere, metterla in condizione di
rendere efficace anche agli effetti del nuovo contratto la sua so
stanziale volontà di avere come beneficiario in caso di sua morte
il De Larosiere, ciò a prescindere da quale fosse la compagnia assicuratrice. E come diffusamente dimostrato il comportamento della TWA al riguardo appare improntato non certo alla debita
diligenza. La colpa della TWA è ravvisabile appunto nella ne
gligenza usata nella vicenda: in effetti il suo comportamento ha
fatto venire meno quei diritti che il De Larosiere già aveva nella
vigenza del precedente contratto, impedendo — appunto con la
sua negligenza — che alla stipula di nuovo contratto di assicu
razione la volontà della Buhler potesse trovare ingresso nel nuo
vo contratto per quanto riguarda la designazione del beneficiario.
Il De Larosiere, quindi, già beneficiario nel precedente contratto nùn ha potuto mantenere tale sua qualità in relazione della sti
pula del successivo proprio per il comportamento negligente della
TWA che ha in concreto impedito la designazione da parte della Silvia Buhler. E va ancora ricordato che l'obbligo della TWA di
trasmettere la designazione che appare innegabile in relazione
al modulo 4 marzo 1974 per i benefici IDBP ed OLAI va visto in chiave logica nel senso che la TWA doveva mettere in con
dizione la Buhler ove essa TWA avesse stipulato successiva assi curazione con altra compagnia di poter far valere la sua volontà anche in relazione a tale nuovo rapporto.
Ma nella fattispecie il comportamento della TWA ha fatto
venir meno, come detto, il diritto che il De Larosiere già aveva nella vigenza del contratto con la Continental nel senso di aver
impedito che questo divenisse operante anche nella nuova polizza (Reliance). Ma anche a voler scindere le due fasi deve riconoscer si al De Larosiere un diritto in fieri cosi pregnante non sorto
proprio per il comportamento colposo della TWA. La responsa bilità della predetta discende, quindi, dalla normativa di cui al l'art. 2043 c.c.
Ciò a prescindere dalla configurabilità della figura del contratto a favore di terzi. (Omissis)
TRIBUNALE DI CAMERINO; decreto 29 aprile 1983; Pres.
Brachetti, Rei. Iacoboni; ric. Cerqueti.
TRIBUNALE DI CAMERINO; Rr> a rurTTi D/=«1 T arr>Hn\iT • rir»
Ociiiua puuuiitii — liaudiiicuiu smuiaiiu uuuugfiiuuu — rvwvuwa — Ricorso avverso il provvedimento sindacale convalidato —
Interesse a ricorrere — Sussistenza (L. 23 dicembre 1978 n.
833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 35). Sanità pubblica — Trattamento sanitario obbligatorio — Presup
posti — Insussistenza (L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 33, 34).
Sussiste l'interesse di chi sia stato sottoposto a trattamento sa
nitario obbligatorio, a ricorrere avverso il provvedimento del
sindaco convalidato dal giudice tutelare, anche in caso di revoca
di detto provvedimento. (1) Non va convalidato il provvedimento del sindaco con cui si di
spone il trattamento sanitario obbligatorio, nell'ipotesi in cui
tale trattamento non appaia come necessario per la cura del
l'infermo. (2)
Letto il ricorso in data 16 febbraio 1983 con il quale Cer
quetti Remo chiedeva l'annullamento o la revoca dell'ordinanza
n. 37 del 28 gennaio 1983 con cui il sindaco del comune di Castel
raimondo disponeva il trattamento sanitario obbligatorio del ri
corrente in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi del com
binato disposto dagli art. 33 e 34 1. 833/78; sentito il p. m.;
rilevato in fatto che la predetta ordinanza sindacale, prece duta dalla proposta del dott. Franco Saturni e dalla convalida
di questa da parte del dott. Antonio Paganelli, è stata dipoi con
validata dal Pretore di Camerino in funzione di giudice tutelare
con provvedimento del 29 gennaio 1983;
che a seguito di richiesta di revoca dell'ordinanza sindacale, avanzata ai sensi dell'art. 33, 6° comma, 1. cit., da parte del dott.
proc. Mario Cavallaro nell'interesse del Cerqueti, il sindaco del
comune di Castelraimondo disponeva con ordinanza del 4 feb
braio 1983 la revoca del trattamento sanitario obbligatorio, preso atto dell'avvenuta dimissione del ricorrente dall'ospedale generale di Tolentino;
ritenuto in diritto che, ai sensi dell'art. 35 1. cit., contro il
provvedimento sindacale convalidato dal giudice tutelare è espe ribile ricorso al tribunale competente;
ritenuto che l'adozione del suddetto mezzo di impugnazione non è incompatibile, nel caso di specie, con la sopravvenuta re
voca del provvedimento sindacale, non potendosi parlare, a giu dizio di questo tribunale, di carenza di interesse, posto che altro è revocare un atto giuridico altro è censurarne i profili di inva
lidità, e ciò, soprattutto, alla luce dei più recenti esiti della scienza amministrativa, a mente dei quali l'ambito proprio della revoca consiste nella diversa valutazione attuale degli interessi
considerati, e non già in un rimedio amministrativo di autotu tela vòlto alla eliminazione di un provvedimento invalido;
(1-2) Non constano precedenti in termini. La decisione di cui alla prima massima è probabilmente dovuta alla
considerazione che chi viene sottoposto illegittimamente a trattamento sanitario obbligatorio subisce un pregiudizio sociale che non viene ri mosso dalla revoca del provvedimento a causa dell'avvenuta dimissione del malato dall'ospedale. D'altronde, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto sufficiente l'esistenza di un interesse meramente morale ai fini dell'ammissibilità o procedibilità di un ricorso avverso un provvedimento che sia stato annullato o che abbia esaurito i suoi effetti (cfr., tra
gli altri, Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 1980, n. 911, Foro it., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 518; T.A.R. Lazio, sez. I, 9
gennaio 1980, n. 44, id., Rep. 1980, voce cit., n. 559; T.A.R. Cam
pania 25 ottobre 1978, n. 971, ibid., n. 560). Per quanto riguarda la natura giuridica del ricorso al tribunale av
verso il provvedimento sindacale convalidato con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, v. Bruscuglia, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in Nuove leggi civ., 1979, 203, che ne attua un inquadramento nell'ambito della volontaria giu risdizione e conseguentemente prevede l'utilizzazione dello strumento
del decreto motivato per il combinato disposto degli art. 737 e 135 c.p.c.
Per quanto riguarda i presupposti del trattamento sanitario obbligatorio, l'assoluta eccezionalità della misura induce a ritenere che la richiesta del medico debba essere analiticamente motivata in ordine alla necessi tà del ricovero (Pret. Torino 28 settembre 1981, Foro it., 1981, I, 3011); né dovrà verificarsi lesione alcuna della dignità umana dell'infermo il
quale, per quanto possibile, dovrà conservare il diritto alla scelta del medico (D'Amico, Tutela psichiatrica e riforma sanitaria, in Problemi
giuridici della riforma sanitaria (Atti del convegno di studi organizzato dall'avvocatura dello Stato, Trieste 7-9 maggio 1982), Napoli, 1983, 273
274). In dottrina v. inoltre Cesco, I malati mentali - Le procedure per i trattamenti sanitari volontario ed obbligatorio, in Stato civile it., 1981, 80 ss.; Zangani, Cittadini, Ferrari. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, in condizioni di degenza ospedaliera, in Sicurezza soc., 1980, 382 ss.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ritenuto, pertanto, che diverso è l'ambito sanzionatorio richia mato dal ricorrente, a fronte dell'avvenuto esercizio della potestà di revoca e che tale diversità funzionale presuppone anche l'in teresse del ricorrente a veder rimosso — siccome illegittimo — il
provvedimento sindacale, con ciò stesso dovendosi ammettere
l'impugnabilità di questo; ritenuto, in merito, che l'adozione del trattamento sanitario
obbligatorio nei confronti del Cerqueti è stata preceduta da som maria ponderazione dei presupposti di cui all'art. 34, 4° comma, 1. 833/78;
considerato, d'altra parte, che l'esame della scheda clinica del
Cerqueti lascia intendere, oltre al superamento della crisi ner vosa subita dal medesimo, anche la sua palese volontà di con senso alla terapia, la quale, a sua volta, non richiedeva neces sariamente la degenza ospedaliera;
considerato, pertanto, che l'adozione del trattamento sanitario
obbligatorio, oltre a meritare più adeguata motivazione a fronte di una misura di carattere eccezionale (cfr. Pret. Torino 28 set tembre 1981, Foro it., 1981, I, 3011), non si manifestava come
necessario, e che pertanto il difetto di presupposti di legge preclu deva la convalida giudiziale dell'ordinanza sindacale summen zionata per questi motivi, in riforma del provvedimento del giu dice tutelare in data 29 gennaio 1983, non convalida l'ordinanza
del sindaco di Castelraimondo n. 37 del 28 gennaio 1983 con cui veniva disposto il trattamento sanitario obbligatorio di Cer
queti Remo.
TRIBUNALE DI SALERNO; sentenza 28 gennaio 1983; Pres.
ed est. Elefante; Buffardi (Avv. Sellitti, Migliore) c. Cassa
di risparmio Salernitana (Avv. Buonocore); Cassa di risparmio Salernitana c. Siniscalco (Avv. M. Acone) e Grillo (Avv.
Caterina).
TRIBUNALE DI SALERNO;
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Cumulo di
domande soggette a riti diversi e di competenza di diversi giu dici — Causa di garanzia avente natura di causa di lavoro —
Esclusione della trattazione simultanea innanzi al pretoro (Cod.
proc. civ., art. 31, 32, 34, 36, 295, 416, 418, 420).
Nell'ipotesi in cui, proposta una domanda ordinaria di risarci
mento dei danni innanzi al tribunale competente per valore, il convenuto proponga domanda di garanzia nei confronti di
un terzo (lavoratore dipendente del convenuto stesso) in forza di un rapporto di lavoro, il carattere eventuale e subordinato
della domanda di garanzia esclude che la simultaneità di tratta
zione sulle due domande possa realizzarsi attraverso la rimes
sione dell'intero processo al pretore competente per materia
sulla causa di garanzia, ed impone invece al tribunale di ri
mettere la sola causa di garanzia al pretore del lavoro. (1)
(1) Non si rinvengono precedenti specifici in termini. Come si rileva anche nella motivazione della decisione in epigrafe,
« il problema del cumulo nello stesso processo di più domande sogget te a riti diversi costituisce uno dei più ardui nodi teorici e pratici »
posti dalla coesistenza nello stesso ordinamento di più riti a cogni zione piena fortemente differenziati; e « le difficoltà aumentano quan do, come nel caso di specie, vi è anche questione di competenza »
per materia del giudice inferiore rispetto a quello originariamente adito.
Sinora, a quanto consta, il problema si era posto con riferimento alle seguenti ipotesi: a) nello stesso processo iniziato davanti al pre tore del lavoro l'attore cumulava una causa di lavoro con una causa ordinaria o il convenuto proponeva domanda riconvenzionale non di
lavoro e non rientrante nella competenza per valore del pretore: in
entrambi i casi il problema è stato risolto, ma per ragioni solo di
competenza, nel senso della impossibilità della trattazione simultanea: v. Pret. Prato 3 giugno 1974, Foro it., 1974, I. 2183; Cass. 15 marzo
1976, n. 944, id.. 1976, I. 554: 3 maggio 1976, n. 1573, id., 1977, I.
968; nonché Cass. 16 febbraio 1976, n. 485, id., Rep. 1976, voce La
voro e previdenza (controversie), n. 141, e per esteso in Riv. dir. lav.,
1977, II, 642; b) proposta domanda di lavoro innanzi al pretore il
convenuto proponeva domanda di garanzia (impropria) non di lavoro:
in tal caso la questione è stata risolta nel senso della possibilità della
trattazione simultanea da Cass. 10 ottobre 1979, n. 5256, Foro it., Rep.
1979, voce cit., n. 195 e da Cass. 4 giugno 1981, n. 3620. id.. 1981,
I, 2182, con nota di richiami, relativa ad una ipotesi in cui non si
ponevano problemi di competenza; c) proposta, innanzi al tribunale
competente per valore, domanda di risoluzione del contratto di loca
zione per inadempimento per morosità, il conduttore convenuto con
testava la morosità e proponeva domanda riconvenzionale di deter
minazione legale del canone ex art. 30 1. 253/50 o ex art. 45 1. 392/78
soggetta al rito speciale e rientrante nella competenza per materia del
pretore (o del conciliatore) giudice inferiore: come è noto la giu
risprudenza ha offerto alla situazione un caleidoscopio di soluzioni ben
riassunte, con riferimento alla situazione come si prospettava sotto il
vigore della legislazione anteriore alla 1. 392/78, nella motivazione
Motivi della decisione. — 1) La chiamata in garanzia fatta
dalla cassa di risparmio nei confronti dei suoi dipendenti, Si
niscalco e Grillo, trova il suo fondamento e giustificazione (titolo e causa petendi) nel rapporto di lavoro.
Non v'è dubbio che, in quanto tale, la domanda (accessoria) di garanzia proposta dalla cassa rientra sicuramente nella compe tenza funzionale (assoluta ed inderogabile) per materia del pre
tore, quale giudice del lavoro.
di Cass., sez. un., 23 aprile 1980, n. 2646, id., 1980, I, 1229, la quale — basandosi su di una norma della legislazione vincolistica — af
fermò la possibilità della trattazione simultanea innanzi al pretore
giudice originariamente competente su entrambe le domande; a questa decisione sono seguite soprattutto, per un verso, Cass. 26 giugno 1981, n. 4149, id., 1981, 1, 2168, che ha affermato la possibilità della trat
tazione simultanea innanzi al pretore (giudice originariamente com
petente sulla sola domanda di determinazione legale del canone) in
forza della vis actrattiva dell'art. 31 c.p.c., e per altro verso Cass. 9
ottobre 1980, n. 5411, id., 1981, 'I, 433 e Cass., sez. un., 11 febbraio
1982, n. 839, id., 1982, I, 1955, con nota di richiami e osservazioni
di G. Costantino, che hanno escluso la possibilità del simultaneus pro cessus ed affermato quindi la necessità della sospensione ex art. 295
c.p.c. della causa dipendente di risoluzione rientrante nella competen za per valore del tribunale, in attesa della definizione della causa pre
giudiziale di determinazione legale del canone rientrante nella compe tenza per materia del pretore (o del conciliatore) innanzi al quaie non
sarebbe possibile la rimessione di entrambe le cause non sussistendo
fra di esse il vincolo della accessorietà. La sentenza in epigrafe evidenzia una ulteriore ipotesi (affine a
quella in cui, proposta domanda ordinaria di rilascio dell'immobile non abitativo alla seconda scadenza innanzi al tribunale competente per valore, il conduttore convenuto proponga domanda riconvenzio nale di corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 1.
392/78, domanda soggetta al rito speciale e rientrante nella compe tenza per materia del pretore ex art. 45 1. 392, su cui v. ;Pret. Valdagno 23 gennaio 1979, id., 1979, I, 846 e !Pret. Gassano del Grappa 14 marzo 1979, ibid., 1587) caratterizzata dal fatto che, instaurato un
processo innanzi al tribunale, competente per valore, avente ad og getto originario una domanda c.d. ordinaria, il convenuto vi voglia cumulare una domanda di garanzia (impropria) di lavoro: il tribu nale — dopo avere mostrato di avere piena consapevolezza del tema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi ed avere accennato alle soluzioni seguite dalla giurisprudenza e dalla dottrina per dare al problema una soluzione favorevole alla tratta zione simultanea — evidenzia come nel caso di specie a suo avviso non sia possibile realizzare la simultaneità di trattazione (nelle forme del rito speciale) attraverso la rimessione dell'intero processo al pretore competente. per materia sulla causa di garanzia: e ciò poiché «il par ticolare atteggiarsi della connessione per accessorietà fa si che la esi
genza di esaminare la domanda di garanzia sorge solo dopo e se è
stata accolta la domanda principale di risarcimento dei danni; sicché
diventa quanto meno problematico il ritenere che la domanda di ga ranzia — a causa di tale tenue e soprattutto eventuale collegamento —
acquisti un valore predominante tale cioè da far si che la domanda
principale sia soggetta ad un rito diverso da quello suo proprio » (la motivazione ricalca testualmente quanto osservato da A. Proto Pi
sani, Rapporti fra competenza, rito e merito nella l. 392 del 1978 e nel
rito speciale del lavoro, id., 1981, V, 185 ss., spec. 198). Col che si
prende atto della ritenuta impossibilità di trovare una soluzione ra
gionevole al problema allo stato attuale del diritto scritto, e si rimette
la causa di garanzia al pretore del lavoro: ma non si specifica (in
quanto non era compito del tribunale) cosa dovrà fare il pretore
(sospendere ex art. 295 c.p.c., rigettare la domanda per difetto di in
teresse attuale ad agire ex art. 100 c.p.c., trattarla immediatamen
te stante la natura impropria della garanzia, cioè 1a origine meramente
contrattuale della connessione esistente fra causa principale e causa
di garanzia?), né se la sentenza del tribunale sarà opponibile o no
ai terzi lavoratori praticamente estromessi con la sentenza in epigrafe
(e la risoluzione di questa questione è destinata ad influenzare la
precedente serie di problemi), né se i terzi lavoratori garanti in senso
improprio avrebbero potuto sperimentare intervento adesivo dipenden
te o essere chiamati attraverso una mera denuncia di lite (alla stregua
dell'art. 1485 c.c.) nel giudizio di competenza del tribunale.
In dottrina, con riferimento specifico ad ipotesi della specie parti
colare di quella oggetto della sentenza in epigrafe, v. Proto Pisani,
op. cit.-, Tarzia, Sulla tutela giurisdizionale nelle locazioni urbane, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, 103 ss., 119 ss.; Verde, Aspetti pro
cessuali alla l. 27 luglio 1978 n. 392, in Rass. dir. civ., 1980,
123 ss., 135; Verde-Olivieri, Le questioni di rito e eli competenza, in
Le locazioni di fronte al giudice, Milano, 1981, 109 s.
In generale sul problema del cumulo nello stesso processo di do
mande soggette a riti diversi e, eventualmente, attribuite, secondo
i criteri originari di competenza, a giudici diversi v. A. Proto Pisani,
Sulla tutela giurisdizionale differenziata, in Riv. dir. proc., 1979, 536 ss.;
Id., Pregiudizialìtà e ragionevole durata dei processi civili, in Foro it..
1981, 1, 1065 ss.; Id., Competenza, rito e merito, cit., id., 1981, V,
193 ss.; Paparo-A. Proto Pisani, Equo canone2, Padova, 1980, 593 ss.;
Tarzia, op. cit.. 102 ss.; G. -Costantino, Controversie in materia di
locazione di immobili urbani. voce del Novissifno digesto, appendice,
Torino, 1981, II, n. 28; Verde, op. cit., 133 ss.; Verde-Olivieri, op.
cit., 108 ss.; e da ultimo l'ampio studio di Consolo, Determinazione del
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