+ All Categories
Home > Documents > decreto 29 aprile 1985; Pres. Pacifico, Est. Nicastro, P. M. Nappi (concl. conf.); Soc. Molo del...

decreto 29 aprile 1985; Pres. Pacifico, Est. Nicastro, P. M. Nappi (concl. conf.); Soc. Molo del...

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: trankhanh
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
decreto 29 aprile 1985; Pres. Pacifico, Est. Nicastro, P. M. Nappi (concl. conf.); Soc. Molo del Sole Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1779/1780-1783/1784 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178549 . Accessed: 25/06/2014 05:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

decreto 29 aprile 1985; Pres. Pacifico, Est. Nicastro, P. M. Nappi (concl. conf.); Soc. Molo delSoleSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1779/1780-1783/1784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178549 .

Accessed: 25/06/2014 05:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:59 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1779 PARTE PRIMA 1780

Il 2° comma dello stesso art. 29 dispone, poi, io ordine al

l'ipotesi in cui i vizi previsti dal precedente art. 24 ('irregolare costituzione del contraddittorio; irregolare composizione del

collegio) si siano verificati innanzi alle commissioni di primo

grado ma siano stati rilevati dalla Commissione centrale; stabili

sce che, in tal caso, il rinvio deve essere effettuato innanzi alla

commissione di primo grado, dato che la gravità del vizio

riscontrato ha fatto venir meno l'esistenza stessa del giudizio. Nella fattispecie in esame l'annullamento della decisione della

commissione di secondo grado è stato disposto, come ha rilevato

la stessa decisione impugnata perché la Commissione centrale ha

ritenuto necessario un nuovo accertamento per verificare la fon

datezza della pretesa dell'amministrazione alla luce del principio di legalità sancito dall'art. 23 Cost.

Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione in

esame, l'art. 24, che concerne il rinvio ad opera della commissio

ne di secondo grado, non è applicabile nella fattispecie; ove fossero stati riscontrati i vizi prima richiamati che determinano

l'inesistenza del provvedimento impugnato, sarebbe applicabile il

2° comma dell'art. 29, ma poiché, invece, il motivo del rinvio rientra nella previsione del 1° comma dell'art. 29 e non è in alcun modo riconducibile alle ipotesi richiamate dal 2° comma,

(mediante l'indicazione dell'art. 24) le quali sono tipiche ed

insuscettibili di estensione ad altre ipotesi diverse da quelle previste dalla norma, il rinvio deve essere disposto innanzi ad altra sezione della commissione di secondo grado.

Il criterio adottato per il rinvio conseguente all'annullamento, da parte della Commissione centrale, delle decisioni delle com

missioni di merito è del tutto analogo a quello previsto per la

giurisdizione civile (art. 383 c.p.c.) e penale (art. 543 c.p.p.) per cui può ritenersi che il rinvio ad un giudice di grado pari a

quello che ha pronunciato la sentenza annullata costituisca un

principio generale dell'ordinamento processuale che non può in

alcun modo ritenersi contrastante con la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, come ha, invece, ritenuto la sentenza

impugnata. Invero, l'art. 24 Cost, non esige che il giudizio di rinvio si

svolga anch'esso in doppio grado; esso, lungi dall'essere un

giudizio autonomo e totalmente avulso dai precedenti gradi di

merito e di legittimità svoltisi in precedenza, è una continuazione

degli stessi per cui l'unico giudizio viene ad articolarsi in un

numero di gradi superiori al consueto; solo per incidens può,

quindi, ricordarsi che la regola del doppio grado della cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce per necessaria implicazione alla garanzia della difesa (Corte cost. n.

41/65, id., 1965, I, 1124; 117/73, id., 1973, I, 2682; 22/73, ibid., 1344).

La decisione impugnata deve, quindi, essere cassata limitata

mente a tale aspetto e, poiché non rientra nei poteri di questa corte disporre il rinvio direttamente innanzi alla commissione tributaria di merito, la controversia deve essere rimessa alla

Commissione tributaria centrale che si atterrà al principio di

diritto enunciato da questa Suprema corte. (Omissis)

II

Motivi della decisione. — (Omissis). Con di secondo motivo

l'amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata di

nullità dell'accertamento, sostenendo che l'accertamento stesso

era sufficientemente motivato con i riferimenti ai criteri di

valutazione prescritti dalla legge e che nessun rilievo assumeva la

circostanza che la motivazione risultasse stampigliata anziché

manoscritta o dattiloscritta. Anche questo motivo di ricorso non merita accoglimento. La motivazione stampigliata sull'impugnato avviso di accerta

mento, premessa l'inattendibilità dei redditi dichiarati perché

esigui rispetto a quelli correnti, giustifica la rettificazione operata con l'espressione « tenuto conto della natura e della ubicazione

del fabbricato e considerata la consistenza e destinazione delle

singole unità immobiliari censite ».

È agevole rilevare come l'espressione sopra trascritta non

integri quella motivazione analitica che l'art. 37 t.u. 645/58 prescri ve a pena di nullità, in relazione al successivo art. 74, perché il

reddito del fabbricato, in ipotesi di denuncia di un canone di locazione asseritamente inferiore a quelli correnti per i fabbricati in analoghe condizioni, possa essere determinato comparativamen te a questi ultimi.

Il riferimento ai parametri utilizzati risulta infatti assoluta mente generico, dato che esso può essere legittimamente compiu to, assumendo il significato ed il valore preteso dalla norma, soltanto quando dia luogo ad una comparazione specifica e

Il Foro Italiano — 1985.

concreta con il reddito di altri immobili in analoghe condizioni

ed aventi analoghe caratteristiche.

L'adozione di una stampigliatura identica a quella adottata per motivare gli accertamenti per tutti gli anni (otto) per i quali vi

era stata contestazione, anche in presenza di modificazione della

consistenza immobiliare, e per giungere a risultati di reddito

imponibile diverso, se non rileva sul piano del mezzo tecnico con

il quale può essere scritta la motivazione, è indice della genericità della stessa in quanto utilizzabile quale che sia la situazione

concreta.

Il vero è che dall'avviso di accertamento non è dato desumere

quali siano i fabbricati in analoghe condizioni individuati dal

l'amministrazione, quale sia il reddito che essi correttamente

producono e, quindi, come sia stato determinato per comparazio ne con esso quello accertato a carico del contribuente.

E, in queste condizioni, non può non essere rilevato come la

tesi critica dell'amministrazione trascura completamente l'ovvio

rilievo che l'accertamento del tenore di quello di cui trattasi, mancando dell'indicazione di fatti specifici dai quali è desunto

l'imponibile maggiore di quello denunciato, si sottrae ad ogni

possibilità di controllo e non consente al contribuente di tutelare

adeguatamente il suo diritto di fronte alla pretesa fiscale.

Esattamente, pertanto, la decisione impugnata ne ha dichiarato

la nullità.

Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. (Omissis)

I

CORTE D'APPELLO DI ROMA; decreto 29 aprile 1985; Pres.

Pacifico, Est. Nicastro, P. M. Nappi (conci, conf.); Soc.

Molo del Sole.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Società — Società di capitali — Pendenza di ispezione giudiziaria

per denuncia di gravi irregolarità — Sede sociale — Trasferi

mento — Omologabilità (Cod. civ., art. 2409, 2436).

È omologabile la deliberazione con la quale l'assemblea di società

di capitali assoggettata ad ispezione giudiziaria a seguito di

denuncia di gravi irregolarità trasferisce la sede sociale. (1)

II

CORTE D'APPELLO DI TORINO; decreto 14 marzo 1984; Pres. Romagnoli, Est. Mancinelli, P. M. (conci, diff.); Soc. Paramatti industriale.

Società — Società di capitali — Pendenza di ispezione giudiziaria per denuncia di gravi irregolarità e di istanza di fallimento —

Sede sociale — Trasferimento — Omologabilità (Cod. civ., art.

2409, 2411, 2436; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del

fallimento, art. 6).

È omologabile la deliberazione con la quale l'assemblea di società di capitali, assoggettata ad ispezione giudiziaria a seguito di

denuncia di gravi irregolarità e nei confronti della quale pende istanza per la dichiarazione di fallimento, trasfsrise la sede sociale. (2)

III

TRIBUNALE DI RIETI; decreto 18 febbraio 1985; Pres. ed est.

Pernice, P. M. La Sala (conci, conf.); Soc. Molo del Sole.

IV

TRIBUNALE DI TORINO; decreto 11 gennaio 1984; Pres.

Mosetto, Est. Silva, P. M. Rizzo (conci, conf.); Soc. Paramatti industriale.

Società — Società di capitali — Pendenza di ispezione giudiziaria per denuncia di gravi irregolarità — Sede sociale — Trasferi mento — Omologabilità — Esclusione (Cod. civ., art. 2409, 2436).

Non è omologabile la deliberazione con la quale l'assemblea di società di capitali assoggettata ad ispezione giudiziaria a seguito di denuncia di gravi irregolarità trasferisce la sede sociale. (3)

(1-3) Non constano precedenti in termini. Per qualche riferimento si vedano peraltro Trib. Roma 19 febbraio 1976, Foro it., Rep. 1977, voce Società, n. 255 (per il quale l'assemblea di società sottoposta ad

This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:59 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

La corte, letto il ricorso del notaio dott. Franco Pannunzio

avverso il decreto del Tribunale di Rieti, in data 18 febbraio

1985, con il quale è stata rifiutata l'omologazione del verbale di

assemblea straordinaria della sjr.l. «Molo del Sole » in data 25

gennaio 1985, con la quale è stato deliberato il trasferimento

della sede sociale da Poggio Moiano a Roma, in quanto « assunta

ispezione giudiziale conserva la sua funzione di organo deliberante); Trib. Milano 12 febbraio 1973, id., 1973, I, 1257 e in Temi, 1973, 187, con nota di G. Ferri, Trasformazione di società in pendenza del

procedimento ex art. 2409 c.c. e di G. U. Tedeschi, Della trasformazio ne di società di capitali, pendente procedimento ex art. 2409 c.c., in società di persone, ed in Mon. trib., 1973, 360, con nota di F.

Mariani, Spunti giurisprudenziali sui rapporti tra poteri dell'assemblea e procedimento ex art. 2409 c.c. (per il quale è improcedibile il

ricorso ex art. 2409 c.c., nella specie promosso dal pubblico ministero,

qualora prima dell'emanazione di provvedimenti da parte del tribunale la società per azioni si trasformi in società in accomandita semplice); Trib. Torino 15 maggio 1970, Foro it., Rep. 1970, voce cit., n. 274 (per il quale nel corso dell'ispezione disposta ai sensi dell'art. 2409 c.c. l'assemblea dei soci può deliberare l'alienazione dei beni sociali) e

App. Milano 1° giugno 1954, id., 1955, I, 576 (per la quale, pendente l'ispezione ex art. 2409 c.c., l'assemblea può modificare lo statuto e

porre la società in liquidazione). In dottrina cfr. G. U. Tedeschi, Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali, 1965.

235 ss., spec. 251, nota 4. Sul diverso problema dei limiti ai poteri dell'assemblea dopo la nomina dell'amministratore giudiziario cfr. Cass.

7 maggio 1963, n. 1113, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 176 (per la

quale cosi come la nomina di un amministratore giudiziario di società

di capitali ex art. 2409 c.c. non elimina l'attività di altri organi sociali, ed in particolare dell'assemblea, la quale conserva gli ordinari poteri normativi di organizzazione e di gestione, che non siano incompatibili con i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e con l'esercizio

dei poteri demandati all'amministratore, così pure la nomina dell'am

ministratore giudiziario di società di persone ai sensi dell'art. 1105 c.c.

non priva i soci del potere di compiere, d'accordo fra loro, un

qualsiasi atto di gestione degli affari sociali); App. Catania 22 agosto

1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 335, confermata da Cass. 14

novembre 1959, n. 3377, id., Rep. 1959, voce cit., n. 298 (per le quali durante l'amministrazione giudiziaria ex art. 2409 c.c. l'assemblea della

società di capitali non può adottare deliberazioni che contrastino con

l'amministrazione, ma può tuttavia, prendere ogni decisione che rispetti l'andamento dell'amministrazione giudiziaria, e, cosi, deliberare di

rendere liberamente trasferibili le quote sociali, eliminando la clausola che ne subordina l'alienabilità all'unanime consenso dell'assemblea);

Tedeschi, op. loc. cit.-, C. Silvetti (e G. Cavalli), Le società

per azioni, II, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi,

1972, 235 ss., ove ulteriori indicazioni di dottrina, nonché, da

ultimo, P. Mareschi, Collegio sindacale e controllo giudiziario, in

Giur. comm., 1976, I, 904 ss. Si noti che nel caso sottoposto al vaglio dei giudici torinesi, la

società si trovava in stato di liquidazione, circostanza che se non è

d'ostacolo secondo giurisprudenza (App. Milano 2 marzo 1956, Foro

it., Rep. 1957, voce cit., n. 507; Cass. 31 ottobre 1955, n. 3567, id.,

Rep. 1955, voce cit., n. 113) e dottrina (G. Frè, Società per azioni, 5*

ed., in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, 1982, 875; M.

Ghidini, Società personali, 1972, 873; P. Greco, Le società nel

sistema legislativo italiano. Lineamenti generali, 1959, 437; cfr., per altri riferimenti, G. Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione di società di capitali, in Giur. comm., 1984, I, 636) al trasferimento della sede, fa sorgere discussioni, tuttora aperte, in ordine alla

assoggettabilità alla procedura ex art. 2409 c.c. (per un panorama delle più recenti prese di posizione sull'argomento cfr. Niccolini, op. cit., 640-642).

Per completezza d'informazione e migliore intelligenza delle decisio

ni, riportiamo i pareri espressi, nelle rispettive sedi, dagli uffici del

pubblico ministero, a) P.m. presso la Corte d'appello di Roma: « Il

p.m., letti gli atti, rileva: la delibera in questione va omologata per i

seguenti motivi. Come è noto, il tribunale esercita in sede di

omologazione delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata un controllo di mera legittimità, a

norma degli art. 2411 e 2436 c.c. In presenza delle condizioni richieste dalla legge non può, pertanto, negarsi l'omologazione, mentre è

precluso ogni controllo di merito attinente all'opportunità o meno del

provvedimento adottato dall'assemblea. Tanto meno rappresenta un

ostacolo, ai fini specifici di un deliberato trasferimento di sede sociale,

l'ispezione giudiziale in itinere della società interessata ex art. 2409

c.c. disposta dal tribunale competente, trattandosi, in ogni caso, di un

profilo di opportunità che non può assolutamente incidere sulla

legittimità della decisione adottata. Per questi motivi, chiede che la

corte d'appello, I sezione civile, in accoglimento del reclamo de quo,

voglia ordinare l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di

assemblea dei soci della società ' Molo del Sole s.r.l. ', con la quale è

stato deciso il trasferimento della sede sociale a Roma. Roma 3 aprile 1985 ». b) P.m. presso il Tribunale di Rieti: « Il p.m. esprime parere contrario essendo in corso l'ispezione contabile disposta in precedenza dal tribunale. Rieti, 16 febbraio 1985 ». c) P.m. presso la Corte

Il Foro Italiano — 1985.

per ostacolare palesemente lo svolgimento della disposta ispezio ne »; udita la relazione del consigliere relatore e viste le conclu sioni del p.m.; ritenuto che, per il combinato disposto degli art. 2411 e 2436 c.c., il tribunale, in sede di omologabilità limitata, deve

accertare soltanto « l'adempimento delle condizioni richieste dalla

legge», e compiere, quindi, un mero controllo di legittimità (che, secondo autorevole dottrina, va limitato ai vizi di nullità, e non

può essere esteso a quelli che determinano l'annullabilità della

delibera); che, nella specie, risultano adempiute le condizioni

richieste dalla legge, sicché l'atto dev'essere omologato. (Omissis)

II

Sul reclamo proposto dalla Paramatti industriale s.p.a. in liqui dazione, in persona dei liquidatore, dott. Antonio Gamberale, avverso il decreto 9/11 gennaio 1984 del Tribunale di Torino, che respingeva l'istanza di omologazione della deliberazione adot

tata dall'assemblea straordinaria della suddetta società in data 23

novembre 1983 (rog. De Vincenzo, rep. 6141/788), avente per

oggetto il trasferimento della sede della società da Settimo

Torinese, via Cavour 47, a Milano, via Quadronno 12; letto il

parere del p.g., che ha chiesto la conferma del decreto reclama

to; ritenuto che: l'unico controllo che compete al tribunale in sede di omologazione delle deliberazioni che importano modifica zioni dell'atto costitutivo di una società per azioni, è — a norma dell'art. 2411 c.c., richiamato dall'art. 2436 c.c. — quello concer nente « l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge »: un

controllo, cioè, di mera legittimità della deliberazione, sia con

riguardo ai poteri dell'organo deliberante ed alla forma della

deliberazione, sia con riguardo al rispetto delle norme imperative di legge che disciplinano l'attività delle società; i motivi addotti dal tribunale a sostegno del suo diniego di omologazione (pen denza di un procedimento ex art. 2409 c.c. ancora in fase

ispettiva, a carico degli amministratori; conseguente difficoltà di far eseguire con immediatezza, in caso di trasferimento della

sede sociale in Milano, gli adottandi provvedimenti cautelari e di convocare rapidamente l'assemblea) attengono all'opportunità, al « merito » della deliberazione, e non alla sua legittimità; altrettan to può dirsi dell'ulteriore motivo addotto dal p.m. nel suo parere del 14 dicembre 1983 (pendenza di un'istanza di fallimento contro la società, ad istanza del p.m.); invero la eventualità di

provvedimenti cautelari ex art. 2409, 3° comma, c.c., o la possibi lità che venga pronunciato il fallimento, non sono situazioni

prese in considerazione dalla legge per limitare i poteri delibera tivi dell'assemblea; poteri che vengono limitati solo in conseguen za di uno specifico provvedimento cautelare ostativo ex art. 2409

(che, ad esempio, vietasse lo spostamento della sede sociale, o

degli uffici della liquidazione: ma, nella specie, tale provvedi mento non esiste, e non è identificabile nel reclamato decreto), o in esito alla dichiarazione del fallimento (che non esiste, allo

stato); non può, dunque, negarsi la omologazione di una delibe razione che — quale che sia la sua opportunità e la sua finalità recondita — risulta adottata dall'organo competente, con le pre scritte maggioranze, e non è in contrasto con alcuna norma

imperativa di legge. (Omissis)

III

Letto il ricorso che precede del notaio Aldo Pannunzio di Roma

per la omologazione del verbale di assemblea straordinaria della « Molo del Sole «-società a responsabilità limitata portante trasfe rimento della sede sociale da Poggio Moiano a Roma di cui all'atto pubblico del predetto notaio in data 25 gennaio 1985, rep. 9970; visti gli atti; ritenuto che il Tribunale di Rieti, con

d'appello di Torino: « Visto, si chiede la conferma del provvedimento emesso dal tribunale. Torino, 29 febbraio 1984». d) P.m. presso il Tribunale di Torino: « Il p.m. osserva quanto segue. Si devono condividere le considerazioni formulate dal collegio sindacale, in forza delle quali lo stesso manifestava in corso d'assemblea la propria opposi zione; si segnala infatti che la società Paramatti industriale s.p.a. è sog getta a procedura ex art. 2409 c.c., tuttora in corso, promossa in seguito ad istanza di questo ufficio; la relazione ispettiva, recentemente deposita ta presso questo tribunale (sez. 1a civ. bis pres. Conti), ha eviden ziato gravi irregolarità amministrative e un forte disavanzo che ha

già determinato istanza di fallimento da parte di questo ufficio; il deliberato trasferimento della sede sociale, non sostenuto da fondate

ragioni ed evidentemente diretto a predeterminare la competenza ter ritoriale degli organi giudiziari che dovranno occuparsi delle vicende della società, deve essere pertanto ritenuto quanto meno inopportuno; per questi motivi, esprime parere contrario alla richiesta omologa del verbale dell'assemblea straordinaria della società Paramatti industriale

s.p.a. in data 23 novembre 1983. Torino, 14 dicembre 1983 ».

This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:59 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1783 PARTE PRIMA 1784

provvedimento in data 5 dicembre 1984 ha disposto ispezione contabile alla società; che i motivi addotti per il trasferimento della sede sociale non appaiono rivestire carattere di particolare urgenza per deliberare un cambio di sede; che, al contrario, la deliberazione di trasferimento della sede sociale appare assunta

per ostacolare palesemente lo svolgimento della disposta ispezio ne; su conforme parere del p.m. in sede, udita la relazione del

presidente relatore, ritenuta la propria competenza, respinge (omis sis)

IV

Vista la richiesta del notaio Ciro De Vincenzo, residente in

Milano, con studio in via Borromei n. 2, diretta ad ottenere

l'omologazione del verbale di assemblea straordinaria della Para matti industriale s.p.a., in liquidazione, con sede in Settimo

Torinese, via Cavour n. 47; visto il parere negativo del p.m. rileva: la Paramatti industriale s.p.a. è soggetta a procedura ex art. 2409 c.c., promossa in seguito ad istanza del p.m. L'assem blea del 30 novembre 1983 ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Settimo Torinese a Milano.

Il trasferimento della sede della società, mentre è pendente una procedura ex art. 2409 c.c., ha l'effetto pratico di ridurre od

impedire l'efficacia dei provvedimenti urgenti cautelari, tipici della

procedura delineata dall'art. 2409 c.c. Dispone, infatti, il 3° camma dell'art. 2409 c.c. che « se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni ».

Ora, con il trasferimento della sede sociale da Settimo Torinese a Milano, il tribunale, che procede ai sensi dell'art. 2409 c.c., si troverebbe nella impossibilità di far eseguire con la dovuta immediatezza i provvedimenti cautelari ritenuti necessari, nonché di convocare l'assemblea in termini brevissimi.

In tale contesto, quindi, il collegio, ritenuta la illegittimità della richiesta respinge l'istanza di omologazione de qua.

CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 18 aprile 1984; Pres.

Costantino, Est. Bontempo; Borgognoni Vimercati (Avv. Ba

roni) e. Banca nazionale dell'agricoltura (Aw. Gagliardini).

Titoli di credito — Assegno bancario — Benestare telefonico con blocco — Protesto di assegno emesso in epoca successiva —

Legittimità — Fattispecie (R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736,

disposizioni sull'assegno bancario, art. 4, 32, 34, 45, 116).

Legittimamente la banca trattario, che ha concesso benestare

telefonico confermando l'esistenza di provvista a copertura di

assegni presentatigli a mezzo stanza di compensazione e conte stualmente obbligandosi a bloccare le relative somme (c.d. benefondi con blocco), considera tali somme indisponibili dal

traente, e, benché non abbia ancora pagato gli assegni suddetti, lascia protestare altro assegno emesso in epoca successiva a

quelli. (1)

(1) La sentenza è riportata in Foro it., 1984, I, 1956, con nota di richiami. Se ne riproduce la massima per pubblicare la nota di G. Niccolini.

• * *

A proposito di benefondi di assegno bancario (in margine ad una recente sentenza).

1. - I delegati dei paesi partecipanti alla conferenza internazionale di Ginevra del 1931 — i cui lavori portarono, tra l'altro (1), all'approvazio

(1) La conferenza ginevrina — i cui lavori erano stati preceduti da altre due conferenze tenutesi nel 1911 e nel 1912 all'Aja per iniziativa del governo olandese (v. per tutti V. Angeloni, La prima conferenza dell'Aia per l'unificazione del diritto cambiario, in Riv. dir. comm., 1912, I, 529 ss.) nel corso delle quali era stato elaborato un progetto di legge uniforme sull'assegno bancario — approvò tre distinte conven zioni: oltre a quella sullo check, contenente il testo della legge uniforme con due allegati (uno relativo alla legge stessa ed un altro riguardante clausole generali e riserve lasciate alla legislazione dei singoli paesi) ed un protocollo, una seconda convenzione destinata a risolvere i conflitti di legge nelle parti lasciate alle riserve dei singoli Stati o non regolate dalla legge uniforme, ed una terza sul regime fisca le dello chèque. Su tali convenzioni si veda per tutti A. Giannini, Il sistema delle convenzioni di Ginevra del 1931 per l'unificazione del diritto dello chèque, id., 1931, 1, 347 ss., ed ivi a p. 355 ss. il te sto delle convenzioni.

Il Foro Italiano — 1985.

ne della legge uniforme sullo check — avevano in più occasioni espresso l'opinione che il pagamento per assegno dovesse equivalere al pagamento in moneta (2): «il faut partir de l'idée — si affermava (3) — que le chèque remplace le paiement».

Su tale opinione, tuttavia, fini col prevalere quella, opposta, che intendeva riconoscere all'assegno bancario la più circoscritta funzione di strumento atto ad agevolare l'adempimento dell'obbligazione pecu niaria.

Più d'uno i motivi che consigliarono di rifiutare la tesi della funzione solutoria dell'assegno bancario: fra questi, il pericolo di una concorrenza, neppure sempre agevolmente controllabile da parte de! (e autorità monetarie, dell'assegno bancario in danno della moneta di Sta to (4); il timore che la banca trattarla potesse non opporre resistenza al l'ordine di revoca del traente (5); e, soprattutto, la preoccupazione che lo chèque risultasse, al momento dell'incasso, privo di copertura, per cause anche non immediatamente risalenti alla volontà del traente (6). Nel nostro ordinamento, inoltre, l'introduzione di una simile regola avrebbe portato una cospicua deroga non solo al principio generale, espresso nell'art. 1277, 1° comma, c.c., che vuole i debiti pecuniari estinguibili esclusivamente con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (7), ma anche alla disposizione racchiusa nell'art. 1182, 3° comma, c.c., secondo la qua le è al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza dell'obbligazione pecuniaria, che questa dev'essere adempiuta (8).

(2) Cfr. G. Molle, 1 titoli di credito bancari, Milano, 1972, V. (3) Cosi si esprimeva il delegato tedesco alla conferenza L. Quas

sowsky, in Comptes rendus. Chèque, 239-240. (4) Pericolo che, come ognuno intende, è maggiormente presente

negli assegni circolari, a motivo della ragionevole certezza del loro buon fine, risalente all'affidabilità economica dell'emittente, della loro

pagabilità « presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente »

(art. 82 1. ass.) entro un termine di presentazione più ampiodi quelli previsti per l'assegno bancario, e della conseguente loro più agevole negoziabilità: e che ha pertanto indotto il legislatore, per un verso, a riseivarne l'emissione ai soli istituti di credito autorizzati, e, per altro verso, ad obbligare l'istituto emittente a prestare una proporzionale cauzione presso la Banca d'Italia (cauzione che non solo è posta a garanzia dei portatori dei titoli, ma anche consente all'autorità pubbli ca di esercitare un costante controllo sull'ammontare complessivo degli assegni circolari emessi).

(5) Molle, I titoli, cit., V. Si tenga conto che anteriormente all'introduzione della legge uniforme — dalla quale l'art. 35 della nostra 1. ass., a mente del quale « l'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo trascorso il termine di presentazione » — in dottrina prevaleva l'opinione che l'assegno banca rio fosse liberamente revocabile (cfr. W. Bigiavi, La delegazione, Padova, 1940, 193, nota 16; L. Mossa, Il diritto dello « check », Sassari, 1919, I, 195 ss.; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3 a ed., Milano, 1906, III, 609, § 1412).

Nel corso dei lavori della convenzione ginevrina, si trovarono in contrasto due diversi orientamenti: quello di matrice anglosassone (sect. 75 del Bill of Exchange Act del 1882; § 4-403 dell'Uniform commercial code) che, considerato l'assegno bancario alla stregua di una cambiale tratta su un banchiere, ne ammetteva la libera revocabi lità; e quello francese secondo il quale la revoca era invece sempre inammissibile e priva di effetti anche dopo spirato il termine di presentazione, essendo divenuta la provvista, in forza dell'emissione dell'assegno, di proprietà del prenditore (M. Vassaeur et X. Marin, Le chèque, Paris, 1969, 148). Nel contrasto fra tali orientamenti, ne pre valse un terzo, di ispirazione germanica, secondo cui la revoca ha effetto solo successivamente allo spirare del termine di presentazione: fu tuttavia lasciata agli Stati firmatari la facoltà di assumere al riguardo un diverso atteggiamento {riserva n. 16: cosi, ad es., per i Paesi scandinavi e la Finlandia la revoca del traente è vincolante per la banca trattarla: cfr. sul punto Molle, I titoli, cit., 65-66 e nota 62).

(6) Si pensi ad un pignoramento, effettuato presso la banca trattarla, delle somme depositate sul conto del traente; ovvero ad un loro sequestro; come pure al fallimento del traente.

(7) Si tratta, invero, di un principio di ordine generale, vigente anche presso altri ordinamenti. Cosi, ad es., in Francia, nel cui sistema giudiziario « le créancier ne peut étre contraint d'accepter d'autres valeurs que la quantité de monnaie qui fait l'object de l'obligation, par exemple un effet de commerce ou un mandat-post, qui sont des créances sur d'autres personnes et ne fournissent pas exactement au créancier l'argent liquide qui lui est dù » (cosi J. Radouan, Obliga tions, li, in Traité pratique de droit civil frangais a cura di Planiol e Ripert, 2° ed., Paris, 1954, 559). Poco importa, poi, al riguardo, l'affidabilità economica del titolo: « il est vrai que le mandat-post, consistant en une créance sur l'administration des postes, donne une sécurité particulière au créancier. Strictement cependant le créancier peut, au moins qu'il ne l'ait accepté à l'avance, refuser ce procédé de règlement, qui l'oblige à un déplacement et ne lui fournit pas un paiement immediat ». Talora, peraltro, il pagamento di obbligazioni pecuniarie a mezzo di assegni o di conti correnti postali, o tramite il circuito bancario, è imposto per legge in considerazione della partico larità dell'operazione economica in cui il pagamento stesso si inseri sce, ed anche allo scopo di esercitare un più incisivo controllo valutario o fiscale: vedi ad es., sempre in Francia, la 1. 22 ottobre 1940 e successive modifiche (cfr. F. Giorgianni, L'assegno come mezzo di pagamento, ed. provv., Napoli, 1979, 130 nota 49 e R. Par dolesi, in Foro it., 1980, I, 2114-2115), e, in Italia, il d.l. 6 giugno 1956 n. 476 e la recente evoluzione normativa in tema di riscossione delle entrate statali, per la quale l'art. 1 d.p.r. 30 aprile 1976 n. 656, modificando gli art. 225 e 230 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, ha ampiamente ammesso l'utilizzazione di simili strumenti (cfr. E. Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 9, I, Torino, 1984, 443, nota 54).

(8) Su tali argomenti fa leva la nostra giurisprudenza, formatasi prevalentemente in materia di corresponsione dei canoni di locazione e

This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:59 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended