Decreto 31 dicembre 1962; Pres. Jannaccone P.; Soc. Stanic industria petroliferaSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 161/162-163/164Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153262 .
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GIURISPRÜDENZA COSTITÜZIONALE E GlVlLfc
limentare (art. 135), e obbligato a pagare non solo i orediti
gi& ammessi al momento dolla proposta, ma anche quelli non ammessi perchõ contestati e pei quali ponde giudizio, s'intende se il giudizio si concluded positivamente per il
oredito, e anehe i crediti non insinuati, purche veri e reali e non preseritti.
In tali sensi e la interpretazione della stessa difesa
del Chiani in conclusionale 14 maggio 1962. £ difatti
evidente che il oredito, insinuato ma non ammesso dal
giudice delegato, una volta sopravvenuto il provvedimento definitivo di ammissione, dovrä considerarsi oredito am
messo ex tunc. Alia conolusione conoorda la considerazione ohe se il oonoordato si impone nei rapporti creditori non
insinuati ed assuntore a maggior ragione esso s'impone tra
creditori sub iudice ed assuntore.
Dun que sussiste, trattandosi di oonoordato assunto da
terzo, la liberazione del debitore.
No contro si invochi la mancanza di causa per la ces
sione della revocatoria. La causa non 6 nella rispondenza dei valori, ma nella rimozione del fallimento. La rispon denza, ohe 6 un presupposto, alio stato appare probabile, almeno in parte, e ciõ õ necessario e sufficiente. La ces sione della revocatoria non e ohe un elemento del calcolo, che potra eventualmente rivelarsi, a 'posteriori, errato, senza inferire sulla validitä della cessione.
Non preoccupa la Corte il problema degli interessi del
terzo ceduto dato che costui poträ difendersi nell'altro
giudizio allegando la sufficienza dei beni ceduti o subendo
il pregiudizio della revooa in limiti ristretti. II giudicato di questa sentenza, se di giudicato si tratta, si forma sulla
validity della cessione non sulla possibility del concreto
integrale esercizio della revocatoria.
£ noto che la revocatoria fallimentare non ha assunto
dalla revocatoria ordinaria la nozione di eventus damni
in tutta la sua interezza, percho ricollega il pregiudizio della massa al fatto istesso della insolvenza, che si veri fica quando vi sia impossibility per il debitore di adempiere le proprie obbligazioni per mancanza di attivo liquido.
II danno e quindi nella possibility di lesione della par condicio creditorum.
Dichiarato il fallimento, gli atti compiuti dal fallito al
tempo della insolvenza sono privi di effetto e sono revocati
(art. 64, 65, 66 legge fall.) e il bene oggetto dell'atto fa
parte del patrimonio del fallito, come se non ne fosse mai
uscito, ciõ appunto al fine della eseouzione ooncorsuale. Sul terzo grava un obbligo di restituzione del bene,
che sorge appunto con la dichiarazione di fallimento. £
tuttavia oosa certa, anche per chi ritenga il carattere di
aocertamento e non costitutivo dell'azione revocatoria, ohe il curatore non puõ essere ammesso ad esercitare l'azione se non vi abbia interesse (art. 100 cod. proc. civ.) e tale interesse il curatore non ha quando l'attivo fallimentare sia sufficiente al soddisfo delle passivita. In altri termini il fine mediato della revocatoria eioe quello dello assogget tamento del bene alia eseouzione ne esclude l'esercizio nel caso che l'eseouzione sia da escludere.
Non diverso discorso õ da farsi per l'assuntore del oonoordato.
Ciõ õ manifesto se si ritenga la natura contrattuale del oonoordato, e che la sentenza di omologazione non fa
rebbe che integrare la capacity dei paciscenti in una ma
teria nella quale la loro autonomia non c piena. £ chiaro
difatti che i contraenti possono fare oggetto di cessione solo ciõ che loro spetta e nei limiti nei quali ne õ ammesso
l'esercizio.
Anche per chi ritenga la natura non contrattuale ma
processuale del oonoordato la conolusione non puõ essere
diversa. Dichiarato il fallimento il dominio della liqui dazione sfugge ai creditori ai quali si sovrappongono gli
organi fallimentari.
In tale procedura certe manifestazioni del fallito, dei
creditori, dei terzi hanno valore di mero presupposto per l'esercizio di determinati poteri. Cosl per il concordato
che costituisce una delle fasi (consecuzione) del procedi mento ooncorsuale esecutivo.
£ ohiaro tuttavia ohe gli organi fallimentari, e il tri
lh Forq [tauano — Volume LXXXVI — Parte /-ll.
bunale, non possono attribuire al terzo che assume il con
cordato, e che 6 un sostituto del curatore, poteri maggiori di quelli ohe spettano a costui. La revoeatoria fallimentare
per effetto della cessione non perde la sua natura e le sue caratteristiche essenziali.
La proposizione ehe con il concordato il tribunale po trebbe attribuire all'assuntore, anticipatamente, il risultato utile della azione revoeatoria 6 tutta da dimostrare.
II testo legislativo non autorizza siffatta interpreta zione, la quale presuppone una eccessiva considerazione del
legislatore per gli interessi deU'assuntore, laddove fe chiaro che in materia la considerazione e soltanto per gli inte ressi delle minoranze creditorie, degli assenti, forse del fallito. La interpretazione che si nega porta inoltre alio
assurdo che per il concordato viene resa deteriore la posi zione del terzo ceduto, convenuto in revoeatoria.
In ultimo va osservato, a critica della proposizione affermata dal Broggini, che il concordato data la certezza
per 1'assuntore di recuperare quanto pagherä, non appare rischioso, che il rischio del concordato, non va inteso nel senso di una perdita giä, scontata o probabile.
II rischio del concordato va inteso nel senso che lo assuntore b tenuto a pagare gli oneri anche nel caso di una
liquidazione dei beni insufficiente, con la eonseguenza ehe i creditori potranno rivolgersi contro il solo assuntore ; e non contro il fallito, al quale non si puõ far carico dello
inadempimento del concordato, essendosi egli, con lo
abbandono delle attivitä, liberato.
Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI ROMA.
Deoreto 31 dicembre 1962 ; Pres. Jannaccone P.; Soc. Stanio industria petrolifera.
Soeietä — Soeietä per azioni — Nomina dcl liqui datorc da parte del presidente del tribunale —
Revoca della liquidazione ad opera dcH'assem blea — Legittimitä.
L'assemblea straordinaria di una soeietä per azioni puõ all'unanimitä revoeare la liquidazione anche se la nomina del liquidatore sia avvenuta ad opera del presidente del tribunale ehe aveva a suo tempo aeeertato Vimpossibilitä di funzionamento delVassembled ed il conseguente ar ve nuto scioglimento della soeietä. (1)
Il Tribunale, ecc. — Il Presidente del Tribunale di Roma con deereto 3 giugno 1961, su rieorso della Soe. p. a,
Anic, dichiarõ lo scioglimento anticipato della Soeietä. Stanic-Industria petrolifera S.p.a. e nominõ il liquidatore ; ai sensi degli art. 2448, n. 3, e 2450 eod. civ., avendo ac certato ehe la Soeietä si trovava neirimpossibilitä di fun
zionare, in quanto per un dissidio tra i due Soci, Soe. Anic.
e Soe. Standard Oil Company, titolari ciascuna della metä
azioni della Soe. Stanic, non era possibile prendere delle deliberazioni valide.
Con assemblea straordinaria totalitaria del 22 novem bre 1962 i soci della Stanic, in liquidazione, lianno deli
berate, alPunanimitä, di revoeare lo stato di liquidazione della Soeietä ed hanno ricostituito 1'organo amministrativo
ordinario, con la nomina dei nuovi componenti il consiglio di amministrazione. Si chiede ora la omologazione di taie
deliberazione.
(1) Non risultano precedent! specifici. Sull'ammissibilitA. della revoca della liquidazione, v. Cass.
21 luglio 1960, n. 2068, Foro it., Rep. 1901, voce Soeietä, n. 343 ; Trib. Roma 23 marzo 1900, id., Rep. 1900, voce eit., n. 405.
Sulla nullita della delibera di revoca della liquidazione presa a maggioranza, v. Cass. 12 agosto 1900, n. 2350, id., 1900, I, 1403, con nota di richiami.
Sui poteri del presidente del tribunale in sede di nomina pei liquidatori, v. App. Lecce 29 settembre 1959, ibid., 133, con nota di richiami.
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163 '
PARTE PRIMA
In tema di revocazione dello "stato di liquidazione õ
ormai generalmente aocolto il prinoipio ehe 1'assemblea
puõ all'unanimitä deliberare il ripristino della societä nel
suo normale stato per il raggiungimento dell'oggetto so
oiale. Taie principio poggia sul fatto ehe 1'assemblea dei
soei durante lo stato di liquidazione continua a funzionare
(art. 2351 eod. eiv.) e nulla vieta ad essa, specie se all'una
nimitä, di emettere una nuova deliberazione, oon cui, eli
minata la causa ehe ha dato luogo alio scioglimento della
societä, si ridona ad essa la normale attivitä.
In tal oaso la stessa volontä assembleare, ehe aveva
deliberato la nomina del liquidatore, decide di ricostituire
1'organo normale amministrativo.
Ciõ posto, puõ ugualmente 1'assemblea, con voto una
nime, deliberare la cosiddetta revoca della liquidazione
quando lo scioglimento della societä, e la nomina del liqui datore siano avvenuti per decreto del presidente del tribu
nale in virtu dei poteri eonferitigli dalle norme coordinate
degli art. 2450, 3° comma, e 2448, n. 3, per impossibility di funzionamento di quell'organo '?
Il problema cosl prospettato non ha precedenti giuris
prudenziali noti. Sembra perõ ai Collegio ehe põssa risol
versi affermativamente.
Invero il codice vigente, in materia di scioglimento di
societä, non riproduce la distinzione del codice commercio
abrogato (art. 189-191) tra cause di scioglimento ehe operano di diritto e cause ehe richiedono una deliberazione o una
sentenza per essere produttive di effetto, ma elenea, nel
1'art. 2448 cod. civ., puramente e semplicemente le cause di
scioglimento e dispone ehe, quando una di essesi verifichi,
gli amministratori devono, nel termine di trenta giorni, con
vocare 1'assemblea per le deliberazioni relative alla liquida zione (art. 2449 cod. civ.). Con tale nuova disciplina tutte
le cause di scioglimento operano di diritto, nel senso ehe, una volta verificatesi, impediscono il normale svolgimento della vita della societä per entrare nella fase di liquidazione. La deliberazione dell'assemblea relativa alla liquidazione ha il solo scopo di prendere atto dello avvenuto sciogli mento della societä e di nominare il liquidatore, ehe da
quella data õ 1'organo rappresentativo della societä. Il
momento operativo dello scioglimento sicchõ õ quello del
verificarsi della causa prevista espressamente dalla legge e non quello della deliberazione, tanto 6 ciõ vero ehe dal
verificarsi di quell'evento e fatto divieto agli amministra
tori di intraprendere nuove operazioni ed e prevista una
responsabilitä personale, illimitata e solidale, di essi, ove
dovessero contravvenire a tale divieto. £ chiaro ehe con il
verificarsi di una causa di scioglimento una fase della vita
della societä si chiude ed ha inizio una nuova fase, quella dello stato di liquidazione.
Non diversa efficacia ha il provvedimento delPautoritä
giudiziaria nell'ipotesi prevista dall'art. 2448, n. 3, e 2450
cod. civ. Il presidente del tribunale infatti, richiesto da uno dei soci, dagli amministratori o dai sindaci prende cognizione dei fatti ehe hanno posto in essere la causa di
scioglimento verificatasi, e cioõ la impossibilitä di funzio
namento dell'assemblea, e dichiara 1'avvenuto passaggio della societä alio stato di liquidazione, nominando con
temporaneamente il liquidatore. Egli non fa ehe consta tare 1'avvenuto scioglimento e adottare quei provvedimenti relativi alla liquidazione ehe avrebbe dovuto adottare 1'as
semblea, ove fosse stata in eondizioni di prendere una deli berazione valida. Quel provvedimento ha efficacia dichia
rativa e non costitutiva in quanto non õ dalla pronuncia del presidente del tribunale ehe la legge fa derivare il mu
tamento dello stato della societä ma dalla causa dello scio
glimento giä verificatasi e riconosciuta dalTautoritä giudi ziaria. Infatti la paralisi della vita normale della societä ha avuto inizio dal momento in cui gli organi amministra tivi non hanno potuto prendere deliberazioni valide.
Una volta nominato il liquidatore l'intervento del pre sidente del tribunale cessa e le operazioni di liquidazione seguono il corso previsto dalla legge, come se la messa in
liquidazione della societä fosse stata oonstatata e deli berata dalPassemblea.
Com» si vede la funzione del presidente del tribunale
lia carattere surrogatorio dell'assemblea oarente e si esau risce con la nomina del liquidators ; egli non b autorizzato dalla legge ad intervenire durante la fase della liquidazione, ecoetto nel oaso in cui l'assemblea, clie dovrebbe prendere deliberazioni, non funzioni. Ancbe qui si tratta di una fun zione sostitutiya e vicaria al fine di consentire il normale
svolgimento della fase di liquidazione. II liquidatore infatti deve svolgere la sua attivitä nei
limiti dei poteri conferitigli dalla legge, sotto il controllo del collegio sindaoale, e deve risponderne aH'assemblea e non anche al presidente del tribunale. Se eosi non fosse il
liquidatore nominato dal presidente del tribunale nell'ipo tesi in esame assumerebbe la veste di amministratore giu diziario e non quella propria e ben diversa prevista dalla
legge. Se dunque il liquidatore deve dar conto del suo operato
aH'assemblea, se l'intervento del presidente del tribunale si esaurisce con la nomina di lui, sia pure dopo l'aceerta mento delle condizioni previste dall'art. 2448, n. 3, 6 evi dente ehe l'organo prominente della societä, l'assemblea, una volta ritrovata la sua concordia, puõ deliberare la cosid detta revoca della liquidazione e ristabilire gli organi no minali della societä,, senza ricbiedere un nuovo intervento dell'autorita giudiziaria, peraltro non previsto dalla legge.
Si potrebbe obiettare clie l'assemblea con la sua delibe razione verrebbe in definitiva a revocare il decreto del pre sidente del tribunale ehe ha dichiarato lo scioglimento della societä laddove occorrerebbe, a tale scopo, un provve dimento della stessa autoritä ehe lo ha emesso. Si b giä detto ehe il presidente del tribunale ha una funzione sosti tutiva dell'organo carente, funzione che si esaurisce e cessa con il provvedimento stesso. Una volta che l'organo ha ripreso la sua normale attivitä l'intervento del presidente del tribunale non trova alcuna legittimazione in nessuna
disposizione di legge. L'obiezione sopra riportata sarebbe seria e consistente ove il provvedimento del presidente del tribunale avesse avuto efficacia costitutiva ; poiche si e accertato che esso ha solo effetto dichiarativo e che lo
scioglimento opera di diritto dal momento in cui si b verifi cato l'evento, non vi e alcuna norma che vieti all'assemblea, nella sua sovranitä, di decidere le sorti della societä e tanto meno esiste una disposizione di ordine pubblico che auto rizzi 1'autoritä giudiziaria ad opporsi alla volontä una nime dei soci diretta alia conservazione della societä.
Dalla data di omologazione del verbale di assemblea cessa l'attivita del liquidatore.
Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI NAPOLI.
Sentenza 7 settembre 1962 ; Pres. Pisani P., Est. De Gio vanni ; N. Cosimini (Aw. Turco) c. Opera nazionale
combattenti, Min. agricoltura e L. Cosimini (Aw. Doria).
Corte costituzionale — Questione incidcntale di le
gittimitä costituzionale sollevata da giudice di
appello — Successiva dicliiarazionc d'inionda tczza — Iistinzione del giudizio d'appello per in
tempestiva riassunzione — Passaggio in giu dicato delta scntenza di primo grado (Cod. proc. civ., art. 297, 338 ; legge 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale, art. 23, 29).
N& la ordinanza, con la quale il giudice d'appello, ritenendo non manifestamente infondata la questione d'incosti tuzionalitä di una norma avente forza di legge, ne ri mette la cognizione alVesame della Oorte costituzionale, ne la sentenza della Oorte costituzionale, che dichiara
infondata la questione, rientrano tra i provvedimenti, ido nei a modificare, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ., gli effetti della sentenza di primo grado. (1)
Di eonseguenza, dichiarata, per intempestiva riassunzione,
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