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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ... · Art. 1 Finalita' e soggetti ai...

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2010 Preambolo Preambolo Articolo 1 Art. 1 Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010 Articolo 2 Art. 2 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) Articolo 3 Art. 3 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) Articolo 4 Art. 4 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) Articolo 5 Art. 5 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) Articolo 6 Art. 6 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) Articolo 7 Art. 7 Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi Articolo 8 Art. 8 Modelli di dichiarazione per la destinazione del cinque per mille Articolo 9 Art. 9 Destinazione del cinque per mille Articolo 10 Art. 10 Riparto del cinque per mille Articolo 11 Art. 11 Corresponsione del cinque per mille Articolo 12 Art. 12 Obbligo di rendicontazione delle somme Articolo 13 Art. 13 Modalita' e termini per il recupero delle somme Allegato 1 Allegato Allegato 2 Allegato Allegato 3 Allegato Allegato 4 Allegato Allegato 5 Allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 Pagina 1
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 131  del 8 giugno 2010

PreamboloPreambolo

Articolo 1

Art. 1 Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010

Articolo 2

Art. 2 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

Articolo 3

Art. 3 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

Articolo 4

Art. 4 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

Articolo 5

Art. 5 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)

Articolo 6

Art. 6 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e)

Articolo 7

Art. 7 Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi

Articolo 8

Art. 8 Modelli di dichiarazione per la destinazione del cinque per mille

Articolo 9

Art. 9 Destinazione del cinque per mille

Articolo 10

Art. 10 Riparto del cinque per mille

Articolo 11

Art. 11 Corresponsione del cinque per mille

Articolo 12

Art. 12 Obbligo di rendicontazione delle somme

Articolo 13

Art. 13 Modalita' e termini per il recupero delle somme

Allegato 1Allegato

Allegato 2Allegato

Allegato 3Allegato

Allegato 4Allegato

Allegato 5Allegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

Pagina 1

- PreamboloPreambolo

In vigore dal 8 giugno 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l' , il quale prevede che con decreti del Presidenteart. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191del Consiglio dei Ministri le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10

, convertito, con modificazioni, dalla , sono destinate alle finalita' di cuifebbraio 2009, n. 5 legge 9 aprile 2009, n. 33all'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191, nella misura massima ivi prevista;

Considerato che, ai sensi del citato , gli schemi deiart. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativavigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alleCamere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di caratterefinanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsialle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredatidei necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competentiper i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni;

Considerato, altresi', che nell'Elenco 1 allegato alla citata , e' prevista la proroga dellalegge n. 191 del 2009devoluzione del cinque per mille attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma

;1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

all' ; all'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 art.45, comma 1-bis, del decreto-legge 31, convertito, con modificazioni, dalla ;dicembre 2007, n. 248 legge 28 febbraio 2008, n. 31

all'art. 63-bis, commi da 1 a 4, del , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;legge 6 agosto 2008, n. 133

Rilevata la necessita' di definire, per l'anno finanziario 2010, con un decreto di natura non regolamentare delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dellaSalute, le tipologie di attivita' e di soggetti che possono accedere al beneficio del cinque per mille per l'anno 2010;

Rilevato, inoltre, che, con il medesimo decreto occorre stabilire le modalita' di richiesta, le liste dei soggettiammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme, nonche' le modalita' e i termini del recupero delle sommenon rendicontate;

Considerata l'opportunita' di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggettibeneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e diconservazione per dieci anni della documentazione;

Visto l' , convertito, con modificazioni, dalla art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazionilegge 6 agosto 2008, n. 133

sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle personefisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina lerelative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e direndicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono unarilevante attivita' di interesse sociale»;

Visto il , recante «Testo unico delledecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni eintegrazioni;

Visto il , pubblicato nella Gazzetta Ufficialedecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 200627 gennaio 2006, n. 22, recante «Definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per milledell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricercascientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza»;

Visto il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009aprile 2009, n. 88, recante «Modalita' di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di unaquota pari al 5 per mille dell'IRPEF», come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16

, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100;aprile 2009

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

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Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute;

Decreta:

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-Articolo 1

Art. 1 Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010

In vigore dal 8 giugno 2010

Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla1.base dei criteri e delle modalita' di cui al ,decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolod'imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in basealla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale,legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall' , eart. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato

;decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, chesvolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla .legge 20 maggio 1985, n. 222

3. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille non sono inalcun modo alternative fra loro.

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-Articolo 2

Art. 2 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

In vigore dal 8 giugno 2010

1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), che intendono partecipare, per l'anno finanziario 2010, al ripartodella quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elencotenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente ilprodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzohttp://www.agenziaentrate.gov.it/ 2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parteintegrante e sostanziale del presente decreto, e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentantelegale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalledisposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 7 maggio2010, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissionetelematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseritiin un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia diappartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio2010 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 20maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

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regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo averproceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede allapubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 25 maggio 2010, di una versione aggiornata dell'elenco.

6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato dicui al comma 5 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delleentrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'attodi notorieta', ai sensi dell' , relativaart. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica nonautenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme alfacsimile Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione delladichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3, hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis,.del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2010 ai controlli, anche a campione, circa la veridicita'delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del

. I soggetti che non risultano in possesso dei requisitiPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille edepennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

10. Entro il 31 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi albeneficio del cinque per mille, nonche' quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza previstenei commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

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-Articolo 3

Art. 3 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

In vigore dal 8 giugno 2010

1. Ai fini del presente decreto per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), siintendono gli enti senza scopo di lucro, quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmentericonosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statalilegalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte difinanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 30 aprile 2010, a pena didecadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR).L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibilesul sito web del Ministero: http://cinquepermille.miur.it/.

3. Per le finalita' di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile, Allegato 3,che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonche', salvo quanto previsto al comma 5, unadichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28

, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti, conforme al fac-simile Allegato 4, che formadicembre 2000, n. 445parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere larettifica di eventuali errori di iscrizione ed effettuati gli opportuni controlli con l'Anagrafe delle ricerche del MIURentro il 5 maggio 2010. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenziadelle entrate l'elenco aggiornato degli enti iscritti entro il 7 maggio 2010.

4. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato dicui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gliallegati di cui al comma 3, copia non autentica del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente,nonche' copia dello statuto. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 novembre 2010procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga aquella prevista dall'art. 2, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenziadelle entrate, entro il 31 dicembre 2010, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi.

5. Gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari,le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

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la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 3 etrasmettono con raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi e per gli effettidi cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo debitamente compilato e firmato.

6. L'elenco che raccoglie i soggetti di cui ai commi 3 e 5 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.

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-Articolo 4

Art. 4 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

In vigore dal 8 giugno 2010

Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1,1.lettera c):

a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli e del 12 12-bis e successive modificazioni;decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

b) le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute;

c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazionecon gli enti di cui alle lettere a) e b), che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, aiprogrammi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2009, eche intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza, appositaistanza al Ministero della salute - Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, con indicazione delladenominazione, della sede e del codice fiscale. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione recantel'attivita' di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione deiprogrammi di ricerca approvati dal Ministero della salute. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiederela rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 5 maggio 2010 .

3. Il Ministero della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 maggio 2010,l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), da ammettere alfinanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

4. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicatonell'art. 2, comma 1.

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-Articolo 5

Art. 5 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)

In vigore dal 8 giugno 2010

1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni diresidenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalita' dicui all'art. 1, comma 1, lettera d).

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-Articolo 6

Art. 6 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e)

In vigore dal 8 giugno 2010

1. Per quanto attiene alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), che svolgonouna rilevante attivita' di interesse sociale, ai fini dell'individuazione degli enti che possono accedere al contributo, siapplicano le disposizioni contenute nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

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2. Per l'anno finanziario 2010 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), entro il 7maggio 2010, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizionesi effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematicasecondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sitoweb della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/.

Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e3.sostanziale del presente decreto, prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'enterichiedente, attestante:

a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;

b) la costituzione ai sensi dell' ;art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente dipromozione sportiva riconosciuto dal CONI;

e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta'inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, onei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quantodisposto dal comma 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curatodall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale diciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2010. Eventuali errori di iscrizionepossono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da unsuo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sedelegale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenziadelle entrate provvede, entro il 25 maggio 2010, alla pubblicazione sul sito di cui al comma 2, di una versioneaggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco e' trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al successivo comma 9.

6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco aggiornato dicui al comma 5, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale sitrova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del

, relativa alla persistenza dei requisiti previstidecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445dall' , pubblicato nella Gazzettaart. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile

, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.2009

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di undocumento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al fac-simile Allegato 5,che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e'condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno finanziario 2010.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 2 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del.decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

9. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 procede, entro il 31 dicembre2010, ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' di tali dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del

. I soggetti che non risultano in possesso deidecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445requisiti di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi, sono esclusi dal riparto delle somme del cinque permille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi albeneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15marzo 2011.

10. Entro la data del 31 marzo 2011, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonche'l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 6 e 7,sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

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-Articolo 7

Art. 7 Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

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In vigore dal 8 giugno 2010

1. E' consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu' di uno degli elenchi indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6,purche' l'ente risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in piu' elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle sceltedirette operate nei rispettivi elenchi.

3. Un ente presente in piu' elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi perde il diritto a fruire dellepreferenze ricevute nell'elenco da cui e' stato cancellato.

4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

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-Articolo 8

Art. 8 Modelli di dichiarazione per la destinazione del cinque per mille

In vigore dal 8 giugno 2010

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito dellepersone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, utilizzando il modello CUD 2010, il modello 730/1 redditi 2009, ilmodello Unico Persone Fisiche 2010 ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del cinque per mille, inserita nelfascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esoneratidalla presentazione della dichiarazione.

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-Articolo 9

Art. 9 Destinazione del cinque per mille

In vigore dal 8 giugno 2010

Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche,1.relativa al periodo di imposta 2009, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modellidi cui all'art. 8, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale,legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall' , eart. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato

;decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge chesvolgono una rilevante attivita' di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati nell'art. 1, del decreto del

, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88,Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009come modificato dal , pubblicato nella Gazzettadecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

2. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle lescelte operate.

3. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) c) ed e) dell'art. 1, comma 1, il contribuente, oltreall'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinaredirettamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codicefiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6.

4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad

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un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazionedelle somme, l'indicazione del codice fiscale.

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-Articolo 10

Art. 10 Riparto del cinque per mille

In vigore dal 8 giugno 2010

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, definitivamente individuati ai sensi degliarticoli 2, 3, 4 e 6 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre adaver apposto la firma ai sensi dell'art. 9, hanno, altresi', indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 9, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcuncodice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risultierrato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote delcinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b), c), ed e),del comma 1, dell'art. 1 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivodelle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggettipresenti negli elenchi.

3. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuentiche in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 8, comma 1, nel riquadro corrispondentealla finalita' di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente isingoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

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-Articolo 11

Art. 11 Corresponsione del cinque per mille

In vigore dal 8 giugno 2010

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2009, trasmettein via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, idati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodod'imposta 2009, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hannoeffettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille relativo alperiodo di imposta 2009 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita'"Ragioneria generale dello Stato" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, tra gli stati di previsione delleamministrazioni di cui al successivo comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara'effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a);

dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);

dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c);

dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d);

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e);

5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme

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allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

7. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell' .art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

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-Articolo 12

Art. 12 Obbligo di rendicontazione delle somme

In vigore dal 8 giugno 2010

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi,sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazioneillustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo resodisponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 apriledecreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009

2009, n. 88, come modificato dal , pubblicatodecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per lacompilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, lamedesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendicontoe della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10anni.

5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anchepresso le sedi degli enti beneficiari.

6. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese dipubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per milledell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalita' di utilita' sociale.

7. I controlli nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche vengono effettuati secondo i criteri fissati dall', pubblicato nella Gazzetta Ufficialeart. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009

16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal ,decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

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-Articolo 13

Art. 13 Modalita' e termini per il recupero delle somme

In vigore dal 8 giugno 2010

I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:1.

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su falseattestazioni anche documentali;

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendicontoe la relazione;

d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titoloall'ammissione al beneficio;

e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attivita' o nonsvolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;

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f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta ditrasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmenterichiesta.

2. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio,provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorita'giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine disessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gliindici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», emaggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degliaccessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dallanormativa vigente.

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- AllegatoAllegato 1

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- AllegatoAllegato 2

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- AllegatoAllegato 3

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- AllegatoAllegato 4

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- AllegatoAllegato 5

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