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Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35

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Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ” “ Il dirigente generale sostituto del dirigente inadempiente ” Segretario Generale Comune di Macerata Dott. Antonio Le Donne. - PowerPoint PPT Presentation
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Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“Il dirigente generale sostituto del dirigente inadempiente” Segretario Generale Comune di Macerata Dott. Antonio Le Donne MACERATA, 15 febbraio 2013
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Page 1: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5  convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35

“Disposizioni urgenti in materia disemplificazione e di sviluppo”

“Il dirigente generale sostituto del dirigente inadempiente”

 

Segretario Generale Comune di MacerataDott. Antonio Le Donne

MACERATA, 15 febbraio 2013

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Osservazioni preliminari: 1. di cosa parliamo?Il rispetto del termine e le manovre di salvaguardia

finalizzate a garantirne il perseguimento anche per sostituzione soggettiva

Il rispetto del termine unisce in modo mirabile i due canoni costituzionali di cui all’art. 97 Cost:

imparzialità e buon andamento

Infatti, il tema del termine è connesso sia alla legge 69/2009

(radice per questo aspetto della legge 35/2012 dunque a servizio della legge 241/1990)

sia alla legge 190/2012 sull’Anticorruzione(tutte le disposizioni concernenti la disciplina del termine

art 1, comma 9, 15, 28, 30, 48)sia alla legge 213/2012 sui Nuovi controlli

(connessione a: d.lgs. 150/1009 e d.l 95 art. 5, comma 11, conv legge 135/2012

Ciclo della performance e trattamento accessorio).

.

.

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Osservazioni preliminari: 2. perché ne parliamo?

A LIVELLO OGGETTIVO:Il termine come elemento congiuntivo

del diritto e della gestione,della legalità formale e di quella sostanziale.

Nessuna antinomia ma unitarietà nella coesistenza e interfunzionalità.

Al LIVELLO SOGGETTIVOAlla unitarietà della funzione oggettiva

si connette la unicità della identità soggettiva:nessuna distinzione intersoggettiva a livello apicale

tra controllo e gestione,ma unificazione in un soggetto

organo di vertice di amministrazione attivadeputato a (far) raggiungere gli obiettivi della gestione

nel rispetto della legge.

.

.

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Osservazioni preliminari: 3. di chi parliamo?

“Figure apicali dell’Amministrazione o Dirigente generale”

Sono le locuzioni utilizzate dalla Legge 35/2012 per indicare il Soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo.

Non vi sono indicazioni specifiche per gli enti locali come invece precisato nella Legge 190 Anticorruzione

e nella Legge 213 sui Nuovi controllinelle quali si indica direttamente il Segretario generale.

DUNQUE?Se la legge fosse stata coeva alla 190 e alla 213, il percorso sin qui seguito nel 2012 dal Legislatore

avrebbe portato a precisare l’identità del sostituto negli enti locali.

Dunque la individuazione nel Segretario generaleè l’esito di una interpretazione sistematica

(sul pilastro dell’art. 97 TUEL 267/2000) e non letterale.

.

.

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Comma 8 art.2 L.241/90

All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il

comma 8 è stato sostituito dal seguente:

Comma 8La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è

disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento

dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

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Nuovo Comma 9 art.2 L.241/90

Il Dl. 5 convertito nella legge 35/2012dispone che all’articolo 2

della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 9 sia stato sostituito

da cinque nuovi commi dei quali il 9 bis

a sua volta successivamente integrato

dal dl. 83/2012 convertito nella Legge 134/2012

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Comma 9 art.2 L.241/90 (1-5)

Comma 9

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione

della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare

e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

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Comma 9-bis art.2 L.241/90 (2-5)

Comma 9-bis

L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione,

il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito

al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza

al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

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Comma 9-ter art.2 L.241/90 (3-5)

Comma 9-ter

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7,

il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis

perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,

concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

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Comma 9-quater art.2 L.241/90 (4-5)

Comma 9-quaterIl responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,

entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti,

suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,

nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione

previsto dalla legge o dai regolamenti.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Comma 9-quinquies art.2 L.241/90 (5-5)

Comma 9-quinquies

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte

sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti

e quello effettivamente impiegato.

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D.L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 art. 13 (1-2)

TRAMITE IL D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012,

Art. 13. comma 01 rubricato “ Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per

l’esercizio dell’attività edilizia”si statuisce che alla fine del comma 9-bis dell’articolo 2

della legge 7 agosto 1990, n. 241(comma inserito dal dl 5 convertito in legge 35/2012)

sono aggiunti alcuni periodi che danno vita alle disposizioni citate alla diapositiva successiva

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Integrazioni all’art. 2, comma 9 bis, L.241/90 (2-2)

«Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in

formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,

in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata

ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità

oltre a quella propria».

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Comma 9 integrale - Considerazioni (1-15)

Commento al comma 9

il Legislatore ha eliminato il riferimentoalla responsabilità dirigenziale

Tale modifica non è ben comprensibile, considerando che la violazione del termine

può anche costituire inosservanzadelle “direttive imputabili al dirigente”(cfr. l’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001)

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Comma 9 - Considerazioni (2-15)

Commento al comma 9

La scelta del Legislatore è stata quella difar confluire la condotta inosservante

del termine procedimentalenella valutazione della performance individuale

di cui al D.Lgs. n. 150/2009.

Tale scelta è in connessione alla tendenza normativa riscontrabile, ad esempio,

nell’art.21, comma 1-bis, e nell’art. 23, comma 3della L. n. 69/2009 (con formula più ampia).

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Comma 9 - Considerazioni (3-15)

Commento al comma 9

trattasi di rafforzamento

dell’approccio normativo esistente

si veda il seguente art. 7, comma 2, della L. n. 69/2009

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Comma 9 - Considerazioni (4-15)

Commento al comma 9

L ’art. 7, comma 2, della L. n. 69/2009, già statuiva:

“Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di

risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione

normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun

procedimento”

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Comma 9 - Considerazioni (5-15)

Commento al comma 9 bis

La norma prevede una sortadi mini-commissariamento,o “commissariamento interno”

alla stessa amministrazioneche si renda inosservante dei termini procedimentali,

prevedendoche il potere sostituivo

si attesti comunque al livello apicale,anche in assenza di più precisa ripartizione

delle competenze sostitutive.

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Comma 9 - Considerazioni (6-15)

Commento al comma 9 bis

La disposizione,utilizza la locuzione

“nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione” 1) intendendo

per “amministrazione” la sfera gestionale (come si evince dalla enumerazione delle figure

gestionali del capoverso successivo) 2)negando

ogni competenza/funzione sostitutivaagli organi di indirizzo politico-amministrativo,

L’ordinamento conferma la scelta in favore della distinzione

tra sfera politica e sfera amministrativa

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Comma 9 – Considerazioni (7-15)

Commento al comma 9 ter

La disposizione persegue due grandi obiettivi:

1) semplificazione procedimentale, cui sono sottesi

sia un’esigenza di incremento dell’efficienza e della funzionalità dell’amministrazione,

sia un favor per il cittadino

(esonerato dalle maggiori spese necessariamente connesse all’acceso alla giurisdizione, ormai proibitivo anche nel rito del

silenzio a causa dell’elevato contributo unificato)

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Comma 9 – Considerazioni (8-15)

Commento al comma 9 ter

La disposizione persegue due grandi obiettivi:

2) deflazionare il contenziosonascente dal rito speciale

di cui agli artt. 31 (commi 1 – 3) e 117 c.p.a.

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Commento al comma 9 ter

Trattandosi disostituzione interna all’amministrazione inadempiente,

non si può configurareun controllo sostitutivo in senso proprio(sulla falsariga dell’art. 120, comma 2, Cost.)

Assomiglia, per certi versi, al ricorso gerarchico, sebbene non è detto che il sostituto

sia effettivamente e in ogni occasione un sovraordinato.

In tal caso è più opportuno parlare di ricorso funzionale

Comma 9 – Considerazioni (9-15)

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Commento al comma 9 ter

Non si riscontra, peraltro, quella “straordinarietà”che è invece carattere precipuo

dei Commissari governativi(cfr. art. 11 L. n. 400/88)

fermo restando che i meccanismi sostituitivi esistenti postulano comunque una

diversa soggettività giuridicatra soggetto commissariantee soggetto commissariato,

che non si rinviene nel caso di cui trattasi.

Comma 9 – Considerazioni (10-15)

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Commento al comma 9-ter

La disposizione assegna al soggetto munito dei poteri sostitutivi

la qualifica di “responsabile”

Ne consegue che quello che definisco “contraltare silente ma vigilante”

del responsabile del procedimento attuativo è dunque il

responsabile del procedimento sostitutivo

Comma 9 – Considerazioni (11-15)

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Commento al comma 9-ter

Il RESPONSABILE SOSTITUTO

A) può esercitare direttamente la funzioneemanando il provvedimento omesso

l’ordinamento ha così codificato una forma speciale di avocazione

oppure

B) può designare un Commissario

NON è chiaramente circoscritto il novero dei soggetti potenzialmente destinatari della nomina commissariale.

Comma 9 – Considerazioni (12-15)

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Commento al comma 9-ter

Fatte salve tutte le responsabilità ordinamentali(da performance, dirigenziale disciplinare,

erariale, civile, e se del caso penale),che certo possono (occasionalmente)

soddisfare il cittadino sul piano morale,ma che non lo avvicinano al bene della vita,e in assenza di strumenti automatici

e forfettariamente indennitari l’unico strumento di concreto appagamento

per la pretesa sostanziale, a questo punto,sarà il ricorso (avverso il silenzio)avanti al Giudice amministrativo.

Comma 9 – Considerazioni (13-15)

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Commento al comma 9-quater

FINALITA’

monitorare i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento

in connessione alle previsioni dell’integrazione al comma 9 bis apportate dal DL 83/2012

non solo e non sempre per sanzionare l’inadempimento soggettivo,

ma PER ATTIVARE MANOVRE MIGLIORATIVEdell’organizzazione

Comma 9 – Considerazioni (14-15)

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Commento al comma 9-quinquies

La disposizione sembra voler “cristallizzare”anche documentalmente

l‘inadempimento perpetrato,facilitando l’opera

sia del Giudice amministrativoeventualmente adito per i profili risarcitori,

sia del Giudice contabileeventualmente chiamato

ad acclarare le responsabilità erariali.

Comma 9 – Considerazioni (15-15)

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Commento all’integrazione finale del comma 9-bis

1) responsabilizzare il vertice gestionale dell’Ente

2) assicurare al vertice la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti

3) garantire massima pubblicità e trasparenza nei confronti del cittadino (vedi avviso)

DL 83/12 Integrazione Co. 9 bis - Considerazioni

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Interpretazione sistematica

1) art. 97 TUEL 267/2000Segretario generale esercita sovraintendenza e coordinamento quale vertice gestionale dell’Ente

2) Legge 190 e legge 213 individuano il Segretario quale soggetto titolare delle funzioni apicali delle attività disciplinate dalle due normative assicurando l’effettività del perseguimento dei beni giuridici da esse tutelati

3) Legge 35 letta sistemicamente con le tre norme fondamentali sopra indicate consente di individuare nel Segretario queldirigente generale che negli enti locali deve assicurare l’effettività del diritto al rispetto del termine quale bene giuridico essenziale.

Fondamento essenziale proposta di deliberazione

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Grazie per l’attenzione

Dott. Antonio Le Donne Segretario Generale Comune di Macerata


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