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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209 · PDF fileall’allegato II, parte A, della...

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DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 1 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209 (G.U. n. 182 del 7.8.2003) Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 (1), ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l’allegato B; Vista la direttiva 2000/53/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso; Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della citata direttiva 2000/53/CE; Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbra- io 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE (2); Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l’allegato II della citata direttiva 2000/53/CE; Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE (4), del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE (2); Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5), e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta- ta nella riunione del 14 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Mini- stro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
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DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 1

DECRETO LEGISLATIVO24 giugno 2003, n. 209

(G.U. n. 182 del 7.8.2003)

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 (1), ed in particolare l’articolo 1,

commi 1, 3 e 5, e l’allegato B;Vista la direttiva 2000/53/CE (2) del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre

2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per leloro relazioni sull’attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbra-io 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciatoai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE (2);

Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno2002, che modifica l’allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE (4), del 27febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e deimateriali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE (2);

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5), e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni;

Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta-ta nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministridegli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle

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infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gliaffari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, comedefiniti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti emateriali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto oriparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato dicomponenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio,come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni dicui all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1,lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE (6), e successivemodificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 sulreimpiego e sul recupero.

4. E’ fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, disicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonchè diprotezione del suolo e delle acque.

Art. 2Obiettivi

1. Il presente decreto ha lo scopo:a) di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine

di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramentodella qualità dell’ambiente;

b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguardal’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta,della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;

c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo svilup-po di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionaleed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero edi riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzionee dell’azione preventiva ed in conformità alla strategia comunitaria inmateria di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina:

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a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiutiderivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e percontrollare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, daadottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nel-l’ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggioe il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento dirifiuti pericolosi;

b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione deiveicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuoriuso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo delmercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiegoe il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;

c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e ilrecupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivantidal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;

d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l’efficienza delleattività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita delveicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veico-lo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimentodel veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l’ambiente ed inmodo economicamente sostenibile;

e) le responsabilità degli operatori economici.

Art. 3Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:a) “veicoli”, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui

all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE (6), ed i veicoli amotore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE (7), conesclusione dei tricicli a motore;

b) “veicolo fuori uso”, un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita checostituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22 (5), e successive modifiche;

c) “detentore” il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasititolo;

d) “produttore”, il costruttore o l’allestitore, intesi come detentori del-l’omologazione del veicolo, o l’importatore professionale del veicolostesso;

e) “prevenzione”, i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolo-sità per l’ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e dellesostanze che lo compongono;

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f) “trattamento”, le attività di messa in sicurezza, di demolizione, dipressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di prepara-zione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonchè tutte le altreoperazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento delveicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegnadello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n);

g) “messa in sicurezza”, le operazioni di cui all’allegato I, punto 5;h) “demolizione”, le operazioni di cui all’allegato I, punto 6;i) “pressatura”, le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo

già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;l) “tranciatura”, le operazioni di cesoiatura;m) “frantumatore”, un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in

frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicu-rezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metalloriciclabili;

n) “frantumazione”, le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammen-ti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni dimessa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui dimetallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate alrecupero, anche energetico, o allo smaltimento;

o) “impianto di trattamento”, impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27,28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sonoeffettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);

p) “centro di raccolta”, impianto di trattamento di cui alla lettera n),autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22del 1997 (5), che effettua almeno le operazioni relative alla messa insicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

q) “reimpiego”, le operazioni in virtù delle quali i componenti di unveicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano statioriginariamente concepiti;

r) “riciclaggio”, il ritrattamento, in un processo di produzione, dei mate-riali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso ilrecupero di energia. Per recupero di energia si intende l’utilizzo dirifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante ince-nerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

s) “recupero”, le pertinenti operazioni di cui all’allegato C del decretolegislativo n. 22 del 1997 (5);

t) “smaltimento”, le pertinenti operazioni di cui all’allegato B del decretolegislativo n. 22 del 1997 (5);

u) “operatori economici”, i produttori, i distributori, gli operatori addettialla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le

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imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio egli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso edei relativi componenti e materiali;

v) “sostanza pericolosa”, le sostanze considerate pericolose in basealla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;

z) “informazioni per la demolizione”, tutte le informazioni necessarie peril trattamento appropriato e compatibile con l’ambiente di un veicolofuori uso.

2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore

direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuoriuso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o dellasuccursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato allademolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E’,comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, ancheprima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia statoufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso diesclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stataeffettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motorerinvenuti da organi pubblici e non reclamati;

c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa ogiudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorchè giacente in area privata,risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1,lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca,ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei,conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.

Art. 4Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiutiprovenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascionell’ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarneil reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi daavviare allo smaltimento finale, il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adottainiziative dirette a favorire:a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con

il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell’uso di sostanze

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pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto piùpossibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;

b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo cheagevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, ilriciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali,promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;

c) l’utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con ilproduttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti dimateriale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare ilmercato dei materiali riciclati.

Art. 5Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentoread un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intendecedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato alconcessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice odell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

2. A partire dalle date indicate all’articolo 15, comma 5, la conse-gna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo ledisposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra inspese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fattisalvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubbli-co registro automobilistico, di seguito denominato: “PRA”, e quelli relativial trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla conces-sionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato.

3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva,una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distri-buiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta,opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assi-curato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito alcomma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento delveicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se ilveicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, partidella carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presentiin origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizio-ne, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttriceo dell’automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa

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in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale eamministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichia-razione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo statodello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonchè, seassunto, l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione delveicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succur-sale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità dicui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo alcentro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevutadell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di pro-prietà e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionarioo gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo alcentro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentoreil certificato di rottamazione, conservandone copia.

7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolodestinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore delveicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore dellasuccursale della casa costruttrice o dell’automercato, apposito certifica-to di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completatodalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonchè dall’impe-gno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se nonancora effettuata, nonchè al trattamento del veicolo.

8. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancel-lazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura deltitolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestoredella succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneridi agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entrotre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore otitolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e letarghe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decretodel Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (8).

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolofuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata aisensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna alcompetente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolofuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessiona-rio o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’appositoregistro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alledisposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolaredel centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi aisensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (9), nelcaso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citatodecreto legislativo n. 285 del 1992 (10).

12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificatodi rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori usodalle responsabilità civile, penale e amministrativa connesse alla pro-prietà ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificatodi cui al comma 7 libera, altresì, a partire dalla data della consegna delveicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursa-le della casa costruttrice o dell’automercato dalle responsabilità assunteai sensi del comma 6.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispon-denti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sonoriconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamatidai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cuial comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposi-zioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5).

15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delleattività di trattamento, predisposto dall’Agenzia per la protezione del-l’ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonchè sullabase delle informazioni fornite dall’Albo nazionale delle imprese cheeffettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, sonostabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori usocon valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e lametodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo,nonchè le modalità per la valutazione del raggiungimento degli obiettivistabiliti all’articolo 7, comma 2.

Art. 6Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

1. Gli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o),si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all’allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, letteraf), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dall’articolo 2,comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5), ed alle

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pertinenti prescrizioni dell’allegato I, nonchè nel rispetto dei seguentiobblighi:a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del

veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5;b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato

allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componen-ti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurregli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demoli-zione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modoidentificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo danon contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolofuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti inmodo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggioe di recupero.

3. Alla chiusura dell’impianto di trattamento, il titolare provvede alripristino ambientale dell’area utilizzata, secondo le modalità stabilitedalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristinoambientale è data priorità all’utilizzo di specifiche tecniche di ingegneriaambientale.

4. Nel caso che, dopo l’avviamento dell’impianto di trattamento, laprovincia competente per territorio accerta la non conformità dello stessoall’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativon. 22 del 1997 (5) ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni edelle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all’eserci-zio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell’articolo 28 delcitato decreto legislativo n. 22 del 1997 (5), la regione competente perterritorio previa diffida, sospende quest’ultima autorizzazione per unperiodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocataqualora il titolare dell’impianto non provveda a conformarsi, entro ilpredetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.

5. L’ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti daveicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33del decreto legislativo n. 22 del 1997 (5), è subordinata a preventivaispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsientro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio diattività e, comunque, prima dell’avvio della stessa attività; detta ispezione,che è effettuata, dopo l’inizio dell’attività, almeno una volta l’anno, accerta:a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;

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b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed allemisure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate aisensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5), nonchè allenorme tecniche previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legisla-tivo n. 22 del 1997 (5).

6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguitodelle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposi-zioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di untermine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività, salvoche il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, aconformare detta attività alla normativa vigente.

7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell’ambientee della tutela del territorio, all’APAT e all’Albo nazionale delle impreseche effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, i risultatidelle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.

8. In conformità al disposto dell’articolo 28, comma 3, del decretolegislativo n. 22 del 1997 (5), l’autorizzazione all’esercizio delle operazio-ni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciataagli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per unperiodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citatocomma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all’atto del rilasciodell’autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Rego-lamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabileper un periodo di otto anni.

Art. 7Reimpiego e recupero

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuoriuso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicolie sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono:a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, se soste-

nibile dal punto di vista ambientale;c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico.

2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degliobiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all’artico-lo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalità stabilite daldecreto previsto all’articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatorigarantiscono che:a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1°

gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno

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all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentua-le di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all’80per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodottianteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e direcupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo eper anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;

b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale direimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medioper veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio èpari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

Art. 8Gestione del veicolo fuori uso

1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell’eserciziodelle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dairelativi componenti o materiali, il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delleinfrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:a) gli accordi di cui all’articolo 12, comma 1, ed altre forme di collabora-

zione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;2) l’organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare

una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, conparticolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;

3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impiantidi trattamento e di riciclaggio;

4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatoripossono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;

5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibi-le o conveniente reimpiegare o riciclare;

6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussidei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;

b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazionefinalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;

c) l’adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all’articolo 6,commi 1 e 2;

d) l’adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano leattività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell’ambiente.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concertocon i Ministeri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, al

12 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati,in particolare non metallici, individua e promuove:a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al

riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio,per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;

b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economicifinalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materialitrattati;

c) politiche di sostegno e di incentivazione per l’impiego di quantità cre-scenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.

3. La regione promuove, anche d’intesa con gli enti locali interes-sati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego,il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso edei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine diridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine dipriorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.

4. L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione deirifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22 (5), provvede, anche per le finalità di cuiall’articolo 5, comma 15, avvalendosi dell’APAT, al monitoraggio delsistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativicomponenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettiviprevisti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggioe di recupero. Dall’attuazione della presente disposizione non derivanooneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 9Divieti

1. Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l’immissione sulmercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercu-rio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi edalle condizioni previsti nell’allegato II.

Art. 10Informazioni per la demolizione e codifica

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall’immissione sulmercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccoltale pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o susupporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificarei diversi componenti e materiali del veicolo e l’ubicazione di tutte lesostanze pericolose in esso presenti.

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 13

2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia diriservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti delveicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazionisulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti chepossono essere reimpiegati.

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materialie di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme dicodifica previste dalla decisione 2003/138/CE (4).

Art. 11Trasmissione di dati e di informazioni

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministrodelle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunitàeuropee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo ditre anni preso in esame, una relazione sull’applicazione delle disposizio-ni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall’APAT, ai sensidel comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni chedecorre dal 21 aprile 2002.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti trasmette all’APAT i dati relativi alle immatrico-lazioni di nuovi veicoli avvenute nell’anno solare precedente, i dati pervenutidai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonchèi dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.

3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e ditrattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materialicomunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinentimateriali e componenti sottoposti a trattamento, nonchè i dati relativi aimateriali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, alriciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazioneambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (11), e successivemodificazioni, che, a tal fine, è integrato da una specifica sezione daadottare, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2-bis, dellacitata legge n. 70 del 1994 (11), entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto.

4. L’APAT trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui aicommi 2 e 3.

5. A decorrere dall’anno 2003, gli operatori economici pubblicanoannualmente e rendono disponibili all’Albo nazionale delle imprese di cuiall’articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:

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a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possonoessere reimpiegati, recuperati e riciclati;

b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, conparticolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;

c) l’ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recuperodel veicolo fuori uso e dei relativi componenti;

d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine diridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dairelativi componenti e materiali.

6. Il produttore del veicolo rende accessibili all’acquirente delveicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazio-ni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.

Art. 12Accordi volontari

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con ilMinistro delle attività produttive, può stipulare, con i settori economiciinteressati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alledisposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1,all’articolo 7, comma 2, all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all’articolo 11, commi 5 e 6, nonchè perprecisare le modalità di applicazione dell’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:a) avere forza vincolante;b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonchè le moda-

lità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

comunicati alla Commissione delle Comunità europee;d) prevedere l’accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti.

Art. 13Sanzioni

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e deirifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell’articolo6, comma 2, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e conl’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell’articolo 5, comma 1, è punitocon la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazionedi cui all’articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 15

pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documentirisultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, siapplicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

4. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11,è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componen-ti di veicoli in violazione del divieto di cui all’articolo 9 è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 10,commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con lasanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

8. Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previ-ste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi siapplica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22.

Art. 14Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all’articolo 6,comma 5, nonchè quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni edei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione delpresente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di taliprestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioniregionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe acopertura di detti oneri e le relative modalità di versamento.

2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate,provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle proprieattività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

Art. 15Disposizioni transitorie e finali

1. Il titolare del centro di raccolta o dell’impianto di trattamento inesercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro seimesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territoriodomanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamentodell’impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto com-prende un piano per il ripristino ambientale dell’area utilizzata, da attuarealla chiusura dello stesso impianto.

16 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

2. La regione, entro i termini stabiliti dall’articolo 27 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5), conclude il procedimento e sipronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazionedel progetto, la regione autorizza l’esercizio dei relativi lavori, stabilendo-ne le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che nonpuò essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data diapprovazione del progetto.

3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che nonrisultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell’impiantoprevisti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione del-l’attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tuteladella salute e dell’ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dellostesso impianto in tempi definiti.

4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, procede all’ispezione degliimpianti in esercizio alla stessa data che effettuano l’attività di recuperodi rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all’articolo 6, comma 5, al finedi verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di eserciziopreviste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità edi tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle moredell’adeguamento, la prosecuzione dell’attività. In caso di mancatoadeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l’attività è interrotta.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8, ledisposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stessoarticolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i

veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente

al 1° luglio 2002.6. L’entità della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 28 del

decreto legislativo n. 22 del 1997 (5) può essere ridotta se il centro diraccolta e l’impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regola-mento (CE) n. 761/01.

7. E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate inoccasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolofuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezzadello stesso veicolo individuate all’allegato III.

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori usosono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività diautoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (5), e successivemodificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 17

singola previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (12).

9. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 daparte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare dafatture rilasciate al cliente.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretole disposizioni dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (5)

non si applicano ai veicoli individuati all’articolo 1, comma 1, e definitiall’articolo 3, comma 1, lettera a).

11. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutturee dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gliallegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute insede comunitaria.

12. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia dicompetenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento delladirettiva 2000/53/CE (2), si applicano fino alla data di entrata in vigoredella normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma,da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunita-rio e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei MinistriBUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

MATTEOLI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorioFRATTINI, Ministro degli affari esteri

CASTELLI, Ministro della giustiziaTREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiMARZANO, Ministro delle attività produttive

SIRCHIA, Ministro della saluteLA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

18 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

__________(1) Vedasi "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.03/01 o "la motorizzazione 2002" pag. 2002/

174.(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 045996.(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 047392.(4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 052572.(5) Vedasi "la motorizzazione 1997" pag. 97371 o "il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti" pag.

00.00.01.(6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070271.(7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 051842.(8) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/498 o "codice della strada" pag. 093.01.13 o "i

veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.09/04.(9) Vedasi "codice della strada" pag. 159.00.00.

(10) Vedasi "codice della strada" pag. 215.00.00.(11) Vedasi "il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti" pag. 11.01.00.(12) Vedasi "le revisioni dei veicoli" pagg. 01.01.00, 02.01.00, 03.01.00, 05.01.00, 05.02.00,

06.01.00, 08.02.00, 10.01.00, 11.01.00, 12.01.00, 13.01.00, 14.01.00, 15.01.00, 22.01.00,23.01.00, 24.01.00, 25.01.00, 26.01.00, 28.01.00, 31.01.00, 32.01.00, 33.01.00, 40.01.00,41.01.00, 42.01.00, 43.01.00, 44.01.00, 45.01.00, 46.01.00, 47.01.00, 48.01.00, 49.01.00,71.01.00, 72.01.00, 73.01.00.

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 19

Allegato I al decreto legislativo 24.6.2003, n. 209(articolo 6, commi 1 e 2)

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL’IMPIANTODI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

1. Ubicazione dell’impianto di trattamento.1.1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione agli impianti di trattamento

disciplinati dal presente decreto, l’autorità competente tiene con-to dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione deglistessi impianti:

1.1.1. Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento non devono ricadere:a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell’articolo 17,

comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, esuccessive modifiche;

b) in aree individuate ai sensi dell’articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, esuccessive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizza-zione è consentita a seguito della valutazione di impattoambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensidell’articolo 5 del medesimo decreto;

c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia aisensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modifiche;

d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, deldecreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successivemodifiche;

e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi deldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successivemodifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensidell’articolo 151 del citato decreto.

1.1.2. Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento non devono essereubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nellefasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cuialla legge n. 183 del 1989.

1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali diaccettabilità dell’impianto in relazione ai seguenti parametri:a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si

intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamentocontinuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini osimili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da

20 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sullastrada;

b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.1.1.4. Nell’individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da

privilegiare:1) le aree industriali dismesse;2) le aree per servizi e impianti tecnologici;3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccol-ta e dell’impianto di trattamento ubicati in aree non idonee,individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.

1.3. L’area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta edell’impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria discorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte diautomezzi pesanti.

2. Requisiti del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento.2.1. Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono dotati di:

a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemidi raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;

b) adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione,anche in caso di incidenti;

c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati dipozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione,muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;

d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, confor-memente a quanto previsto dalla normativa vigente in materiaambientale e sanitaria;

e) deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento deiliquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazionedi soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.2.2. Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

a) l’adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio susuperficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effet-tuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica deifiltri dell’olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili opoliclorotrifenili;

c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e deifluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, oliomotore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico,

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 21

liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degliaccumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidio liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;

d) l’adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.2.3. Al fine di minimizzare l’impatto visivo dell’impianto e la rumorosità

verso l’esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barrieraesterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberatu-re o schermi mobili.

2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione neltempo della barriera di protezione ambientale.

3. Organizzazione del centro di raccolta.3.1. Il centro di raccolta è organizzato, in relazione alle attività di

gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispon-denti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolofuori uso:a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso

prima del trattamento;b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;c) settore di deposito delle parti di ricambio;d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione

volumetrica;e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;g) settore di deposito dei veicoli trattati.

3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicolifuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indiffe-rentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenticondizioni:a) i veicoli devono essere tenuti separati;b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di

impermeabilità e di resistenza.3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore

del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicolitrattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilità e diresistenza non può essere utilizzato, nelle more dell’adeguamentodell’impianto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, per il deposito deiveicoli ancora da trattare.

3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un’area adeguata allosvolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere super-fici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanzeliquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di

22 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita didecantatori con separatori per oli.

3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggiodei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

4. Criteri per lo stoccaggio.4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i

bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedereadeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimi-co-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti disistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare,in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travasoe di svuotamento.

4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e loscarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti inperfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente.

4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo disicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboc-camento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.

4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in unbacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino dicontenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nelcaso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serba-toi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ognicaso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichet-tatura, con l’indicazione del rifiuto stoccato conformemente allenorme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi conteni-tori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi chepossono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essereneutralizzati in loco.

4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quantoprevisto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre2002, n. 231.

4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che discipli-nano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devonoessere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all’attaccochimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 23

suolo sottostante. L’area deve avere una pendenza tale da con-vogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti diraccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in areeconfinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo diappositi sistemi di copertura.

4.10. Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposi-zioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, esuccessive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono esserestoccati su basamenti impermeabili.

4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all’interno dell’impianto di tratta-mento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologiedi rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consen-tire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati pressoidonea area dell’impianto appositamente allestita o presso centriautorizzati.

5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono

effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni

acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi con-tenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidiche possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazioneelettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione,stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispettodella normativa vigente per gli stessi combustibili;

c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possonoesplodere, quali airbag;

d) prelievo del carburante e avvio a riuso;e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi conteni-

tori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lostoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio dellatrasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, diantigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidirefrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi efluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non sianonecessari per il reimpiego delle parti interessate. Durantel’asportazione devono essere evitati sversamenti e adottatiopportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al finedi evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

24 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previascolatura; l’olio prelevato deve essere stoccato con gli olilubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito conteni-tore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motoredestinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati

come contenenti mercurio.6. Attività di demolizione.6.1. L’attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altreoperazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivisull’ambiente;

b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componentipericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successiviresidui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio com-mercializzabili, nonchè dei materiali e dei componentirecuperabili, in modo da non compromettere le successivepossibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio

consistono:a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo

in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimentiper evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurez-za degli operatori;

b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, allu-minio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nelprocesso di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non ven-gono separati nel processo di frantumazione, in modo tale dapoter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraur-ti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali nonvengono separati nel processo di frantumazione, in modo taleda poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro.8. Criteri di gestione.8.1. Nell’area di conferimento non è consentito l’accatastamento dei

veicoli.

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 25

8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancorasottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massi-ma di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità evalutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

8.3. L’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni dimessa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato nondeve essere superiore ai cinque metri di altezza.

8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sonostoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il lorodeterioramento ai fini del successivo reimpiego.

8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale danon modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromet-terne il successivo recupero.

8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni aicomponenti che contengono liquidi e fluidi.

8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzicontaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

26 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

Allegato II al decreto legislativo 24.6.2003, n. 209(articolo 9, comma 1)

MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICAIL DIVIETO PREVISTO DALL’ARTICOLO 9, COMMA 1

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 27

[6]

28 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

_____[1] Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata

per l’eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo,alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE.

[2] Cfr. nota 1.[3] Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l’esenzione in questione in

funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.[4] Cfr. nota 1.[5] Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi

per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazionei dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

[6] Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammiper veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazionei dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:- E’ ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di

piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso permateriale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotteintenzionalmente [1].

- E’ ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nell’alluminio, acondizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente [2].

- Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nelrame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza nonsia stata introdotta intenzionalmente [3].

- E’ ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenzadi un’esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) delladirettiva 2000/53/CE.

- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 èconsentita la utilizzazione di pezzi di ricambio [4] prodotti entro il 1' luglio 2007

_____[1] “Introdotta intenzionalmente” significa “utilizzata deliberatamente nella formulazione di un mate-

riale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nelprodotto finale, per dare a quest’ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici. Ladefinizione di “introdotta intenzionalmente” non si riferisce all’impiego di materiali riciclati comefeedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possacontenere quantità dei metalli regolamentati.

[2] Cfr. nota 1.[3] Cfr. nota 1.[4] La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla

normale manutenzione dei veicoli.Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone deimotori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perchè tali componenti rientrano in voci specifiche.

DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004 29

Allegato III al decreto legislativo 24.6.2003, n. 209(articolo 15, comma 7)

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO

1. Il presente allegato riporta l’elenco delle parti di ricambio attinen-ti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una

perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio pergli occupanti o eventuali terzi coinvolti;

b) componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal condu-cente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia delveicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

Impianto freni:servofreno;pompa/cilindro freni;dischi/tamburi;pinza completa;disco portafreni;tubazioni flessibili/rigide;pedaliera completa;caveria freno a mano;leva freno a mano.

Sterzo:albero superiore e inferiore snodato;tiranteria lato cremagliera/ruote;tubazioni idroguida;organi servosterzo.

Sospensione anteriore/posteriore:montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;bracci oscillanti;perni a sfera;puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;traverse e telai;ammortizzatori.

Trasmissione:semiassi.

Varie:tubazioni impianto alimentazione;pompa benzina esterna;sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, airbag).

30 DOCUMENTAZIONE CONVEGNO TRASPORTO RIFIUTI 11 MARZO 2004

Allegato IV al decreto legislativo 24.6.2003, n. 209(articolo 5, comma 7)

REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

Il certificato di rottamazione di cui all’articolo 5, comma 7, deveindicare e includere:1) il nome, l’indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identifica-

zione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato;2) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia l’autorizza-

zione allo stabilimento o all’impresa che rilascia il certificato dirottamazione;

3) il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dellostabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui ilcertificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da unoperatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;

4) la data e l’ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l’oradi presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestoredella succursale della casa costruttrice o dell’automercato;

5) la dichiarazione del centro di raccolta attestante l’avvenuta cancella-zione del veicolo dal PRA;

6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio

e della targa, ove prevista;8) il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la nazionalità, gli

estremi del documento di identificazione e la firma del detentore checonsegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da unsoggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita,l’indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.


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