DEFINIZIONE DI ARMA
Dal punto di vista tecnico-giuridico per
“arma” si intende uno strumento
costruito dall’uomo allo scopo si
offendere o difendere, la cui funzione
naturale è prioritariamente quella di
arrecare un danno fisico ad altri esseri
viventi
CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI
Le armi vengono classificate in :
- armi e munizioni da guerra
- armi e munizioni comuni (da sparo e bianche)
dette anche “armi proprie”
- strumenti atti ad offendere detti “armi
improprie”
la nostra trattazione verterà principalmente sulle
armi in uso per l’esercizio della caccia
ARMI CONSENTITE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
VENATORIA
L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile
ad anima liscia fino a due colpi,a ripetizione e
semiautomatico, con contenitore contenente non
più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonché con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri
5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40
- i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica non possono contenere più di due
cartucce durante l’attività venatoria e fino a cinque
cartucce limitatamente la caccia al cinghiale.
- è consentito l’uso di fucili a due o tre canne (combinati)
- nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso di fucili
semiautomatici ad anima liscia salvo che il relativo
caricatore sia adattato da contenere non più di una
cartuccia
- il titolare di licenza di porto di fucile uso caccia è
autorizzato a portare , oltre all’arma, utensili da taglio o
da punta atti alle esigenze venatorie
Art. 13, L. 157/92 e smi
ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA
• L’arma è uno strumento in grado di proiettare a distanza e ad altissima velocità una palla unica, o una serie di pallini, in grado di colpire un bersaglio
• Nell’attività venatoria il fucile ha prioritariamente lo scopo di colpire ed abbattere istantaneamente l’animale selvatico oggetto di prelievo venatorio
• I fucili da caccia si suddividono in tre categorie :
- fucili con canna o canne “ad anima liscia”
- fucili con canna o canne “ad anima rigata”
- fucili combinati, provvisti cioè di canna/e ad anima liscia e canna/e ad anima rigata
I FUCILI AD ANIMA LISCIA
• Caratterizzati per l’interno delle canne totalmente
levigato, usati per sparare a pallini (munizione
spezzata) o a palla unica (palla franca)
• I fucili di questo tipo più conosciuti sono:
- la “doppietta” con canne giustapposte
- il “sovrapposto” con canne sovrapposte
- l’ “automatico” con una sola canna.
I primi due fucili sono armi “basculanti” nel senso che
all’apertura dell’arma le canne basculano (ruotano)
verso il basso attorno ad un perno in acciaio al quale
le canne sono vincolate, detto “rampone” .
• L’ automatico (da definirsi più correttamente come
semiautomatico) è dotato di una sola canna ed è
caratterizzato da un sistema fisso di tenuta della
canna e da un sistema d’armamento determinato da:
- il recupero del gas prodotto dall’esplosione della
polvere
- il rinculo determinato dalla forza contraria alla
fuoriuscita del proietto determinata dai gas di
combustione
- un’azione manuale a pompa
che consente di espellere il bossolo della cartuccia
sparata nonchè di recuperare una nuova cartuccia
dal serbatoio e inserirla nella camera di scoppio.
IL CALIBRO DEI FUCILI AD ANIMA LISCIA
Il calibro dei fucili ad anima liscia rappresenta un valore
numerico nominale (12, 16, 20, etc) universalmente
riconosciuto.
Tale valore, che cresce progressivamente con il ridursi
del diametro della canna, indica il numero delle palle
piene, sferiche ed uguali, che si ricavano da una
libbra di piombo di prima fusione (gr. 453,6), in grado
di passare in perfetta aderenza dal “vivo di volata”
(foro di uscita) di una canna cilindrica
Durante l’esercizio si tende ad usare la cartuccia che
per caratteristiche tecniche abbia maggiori
probabilità di abbattere istantaneamente l’animale
che si caccia.
L’ efficacia della cartuccia prescelta contribuisce a
determinare la portata utile di tiro cioè quella
distanza alla quale i proiettili sparati abbattono
sicuramente un bersaglio centrato.
Le altre variabili che incidono sulla postata utile di
un’arma sono : il calibro della stessa, la strozzatura
delle canne e le dimensioni e la carica di piombo
rispetto alle dimensioni del selvatico.
• Altro aspetto importante da tenere in considerazione è la gittata massima dell’arma intesa quale distanza che intercorre tra il punto di sparo e il punto di caduta per inerzia del proiettile che non ha incontrato il bersaglio.
Essa è condizionata, a parità di arma, oltre che dalla carica di polvere da sparo, dal peso del singolo pallino e dall’angolo formato dalla linea di tiro rispetto a quella del terreno (tale angolo con valore di circa 36° determina la gittata massima).
La dimensione dei pallini, e conseguentemente il peso unitario, è inversamente proporzionale alla numerazione che li distingue.
I FUCILI AD ANIMA RIGATA
Sono usati prevalentemente per la caccia alla selvaggina
ungulata.
Hanno l’interno della canna percorso, per tutta la sua
lunghezza, da rigature equamente intervallate, con
andamento elicoidale, che servono a conferire al
proiettile sparato un movimento rotatorio inteso a
stabilizzarne la traiettoria.
CALIBRO E MUNIZIONI DELLE CARABINE
Il calibro dei fucili ad anima rigata rappresenta
la distanza che intercorre tra i “pieni” di due
righe diametralmente opposte.
Le terminologie dei valori comunemente usate
possono generare confusione perché alcuni
espressi in “calibri nominali”, altri in millimetri,
altri ancora in millesimi di pollice (misura
anglosassone pari a 2,54 cm)
ACQUISTO, VENDITA E CESSIONE DELLE ARMI DA
CACCIA
• l’acquisto e la detenzione di un’arma sono consentiti solo a persone maggiorenni in possesso di licenza di porto d’armi o di nulla osta (esclusivamente per la detenzione) rilasciato dal Questore
• l’acquisto può essere effettuato presso rivenditori autorizzati o privati che detengano legittimamente l’arma
• chi vende o cede l’arma deve eccertarsi che l’acquisente sia in possesso di idoneo titolo
• della vendita o cessione va dato immediato avviso (cedente e acquirente) all’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura e/o Stazione Carabinieri)
DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI• la “detenzione” crea una relazione di fatto tra persona
fisica e l’arma indipendentemente dalla collocazione materiale e spaziale
• la detenzione è legittima quando l’acquirente fa, dopo l’acquisto, immediata denuncia di possesso (non deve intercorrere un lasso di tempo ingiustificato) all’ autoritàdi P.S.
• ogni qualvolta venga trasferito il luogo di detenzione occorre ripetere la denuncia
• il detentore ha l’obbligo di custodire l’arma “con ogni diligenza” e non consegnarla, anche se scarica, a minori, a persona incapace, tossicodipendente o inesperta (art.20,L.
110/1975 e smi)
• per le armi da caccia è ammessa la locazione o il
comodato purché il conduttore o l’accomandatario
siano in possesso dei prescritti titoli
• non esiste limite per l’acquisto e detenzione delle armi
utilizzate per l’esercizio dell’attività venatoria di cui
all’art 13 ,L. 157/92
• ogni singolo cacciatore può detenere , senza specifica
denuncia all’autorità di P.S., non più di 1000 cartucce
a munizione spezzata. Sono invece soggette a
denuncia :
- le cartucce a m.s. qualora superino le 1000 unità
- le cartucce per fucile ad anima rigata
- le cartucce con piombo superiore allo “0”
- le cartucce a palla unica
PORTARE ARMI DA CACCIA
• Il porto d’armi uso caccia, quale documento autorizzativo cartaceo, è composto da un “libretto” e da una “licenza”, il primo con funzione identificativa del titolare, la seconda con funzione abilitativa dello specifico uso a fine caccia
• Abilita il titolare a:
- esercitare l’attività venatoria (fermi restando gli altri titoli necessari e indispensabili)
- trasportare le armi lunghe da caccia e coltelli fuori dall’abitazione abituale
- acquistare le armi
• il “portare” un’arma si realizza quando una
persona fisica ha in disponibilità l’arma e la
possibilità di un suo uso immediato fuori dalla
propria abitazione
• si configura il porto di un’arma anche nel caso
di trasporto nell’autoveicolo o nello zaino,
non necessariamente sulla persona
• l’arma non deve mai essere abbandonata
incustodita allorquando viene prelevata dal
luogo di detenzione
CUSTODIA DELLE ARMI
• la normativa prevede che il proprietario detenga le
armi e le munizioni con “diligenza”, intesa come in
luogo sicuro e non alla portata di altre persone,
compresi i famigliari
• l’incauta custodia (così delineata dalla
giurisprudenza) , es. lasciare delle armi in un veicolo
incustodito o in spazi abitativi alla portata di tutti, si
configura quale reato