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DELIBERA ORGANO SENATO ACCADEMICO del 15 gennaio 2014 fileDipartimento di Psicologia e Scienze...

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4 - Del. accreditamento provider ECM.doc Pagina 1 di 1 DELIBERA ORGANO SENATO ACCADEMICO del 15 gennaio 2014 Via Belenzani, 12 - Trento Struttura proponente Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive N. ordine del giorno 04 Oggetto Approvazione della proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Provider ECM Documentazione allegata - Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del 10/04/2013 e allegati; - Piano Formativo Dipartimento Psicologia e Scienze Cognitive; Sono presenti alla deliberazione: DE PRETIS Daria Rettore che presiede P ARMANINI Aronne Componente P BUZZI Carlo Componente P CASATI Fabio Componente P COLLINI Paolo Componente P DEFLORIAN Flavio Componente P GATTI Paolo Componente P LOCATELLI Carla Componente P È presente il Direttore Generale, dott.ssa Giancarla Masè, in qualità di Segretario verbalizzante. Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012; Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del 10 aprile 2013 con la quale il Consiglio approva la proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Dipartimento come Provider ECM; Considerato che diventare Provider ECM per la fornitura di attività di formazione in area sanitaria (attività di aggiornamento rivolta principalmente a medici, psicologi, logopedisti, educatori professionali) faciliterebbe la promozione di iniziative e convegni dell’Ateneo nel campo dei rapporti con la sanità, in particolare con quella del territorio, particolarmente importante; Considerato che tale azione permetterebbe di incentivare il ruolo dell’Ateneo nella formazione continua dei professionisti della salute; Considerato anche che il riconoscimento di crediti formativi comporterebbe un aumento di partecipanti alle iniziative di formazione continua dell’Ateneo; Considerato che la procedura prevede un costo di 2.500 euro all’anno e che tale costo è possibile recuperare con le quote d’ iscrizione ai convegni; Con voto unanime; Delibera 1. di approvare la proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Provider ECM, come da allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 4.1). F.to Il Presidente F.to Il Segretario Prof.ssa Daria de Pretis dott.ssa Giancarla Masé
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Page 1: DELIBERA ORGANO SENATO ACCADEMICO del 15 gennaio 2014 fileDipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive Estratto del Verbale n. 03/13 del Consiglio di Dipartimento di Psicologia e

4 - Del. accreditamento provider ECM.doc Pagina 1 di 1

DELIBERA

ORGANO SENATO ACCADEMICO del 15 gennaio 2014

Via Belenzani, 12 - Trento

Struttura proponente Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

N. ordine del giorno 04

Oggetto Approvazione della proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Provider ECM

Documentazione allegata

- Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del 10/04/2013 e allegati;

- Piano Formativo Dipartimento Psicologia e Scienze Cognitive;

Sono presenti alla deliberazione:

DE PRETIS Daria Rettore che presiede P

ARMANINI Aronne Componente P

BUZZI Carlo Componente P

CASATI Fabio Componente P

COLLINI Paolo Componente P

DEFLORIAN Flavio Componente P

GATTI Paolo Componente P

LOCATELLI Carla Componente P

È presente il Direttore Generale, dott.ssa Giancarla Masè, in qualità di Segretario verbalizzante.

Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del 10 aprile 2013 con la quale il

Consiglio approva la proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Dipartimento come Provider ECM;

Considerato che diventare Provider ECM per la fornitura di attività di formazione in area sanitaria (attività di

aggiornamento rivolta principalmente a medici, psicologi, logopedisti, educatori professionali) faciliterebbe la

promozione di iniziative e convegni dell’Ateneo nel campo dei rapporti con la sanità, in particolare con quella

del territorio, particolarmente importante;

Considerato che tale azione permetterebbe di incentivare il ruolo dell’Ateneo nella formazione continua dei

professionisti della salute;

Considerato anche che il riconoscimento di crediti formativi comporterebbe un aumento di partecipanti alle

iniziative di formazione continua dell’Ateneo;

Considerato che la procedura prevede un costo di 2.500 euro all’anno e che tale costo è possibile recuperare con

le quote d’ iscrizione ai convegni;

Con voto unanime;

Delibera

1. di approvare la proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Provider ECM, come da allegato che

costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 4.1).

F.to Il Presidente F.to Il Segretario Prof.ssa Daria de Pretis dott.ssa Giancarla Masé

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Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

Estratto del Verbale n. 03/13 del Consiglio di Dipartimento di

Psicologia e Scienze Cognitive

L'anno 2013 il giorno 10 del mese di aprile 2013 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive presso la sede di Palazzo Istruzione, Corso Bettini n. 84 a Rovereto

Professori ordinari e straordinari Presenti assenti

giustificati Assenti

Coricelli Giorgio

X Cubelli Roberto X

Dallari Marco X

Fraccaroli Franco

X

Ghislandi Patrizia X

Haxby Van Loan James

X

Job Remo X

Locatelli Carla

X

Miceli Gabriele

X

Micciolo Rocco X

Surian Luca

X

Turatto Massimo

X Vallortigara Giorgio

X

Venuti Paola X

Professori associati Presenti

assenti giustificati

Assenti

Adams Lewis Daniel

X

Braun Heinrich Christoph

X

Canal Luisa X

Gorno Tempini Luisa

X

Hasson Uri

X Lombardi Luigi

Melcher David

X

Paladino Maria Paola X

Pavani Francesco

X

Schwarzbach Jens Volkmar

X Tarozzi Massimiliano X

Tentori Katya X

Weisz Nathan

X

Zampini Massimiliano

X

Ricercatori Presenti

assenti giustificati

Assenti

Basso Gianpaolo X

Bonfiglioli Claudia X

Cattaneo Luigi

X

Coppola Maria Micaela X

Costarelli Sandro X

De Falco Simona X

Dellantonio Sara

X X

viviana.bertolini
Font monospazio
Allegato 4.1
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Verbale n. 3/13 – 10 aprile 2013 Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

2

Finocchiaro Chiara

X

Fortin Dario X

Lingnau Angelica

X

Jovicich Jorge

X

Mazza Veronica

X

Peelen Marius Vincent

X

Piazza Manuela

X

Rossato Andrea X

Sovrano Valeria Anna X

Vespignani Francesco X

Zamparelli Roberto

X

Zaniboni Sara

X

Rappresentanti degli studenti Presenti

assenti giustificati

Assenti

Artesini Luca X

Beletti Ioana

X

Gozzi Luigi Alberto X

Santoni Gioia X

Rappresentante dei dottorandi Presenti

assenti giustificati

Assenti

Rigo Paola

X

Rappresentante dei titolari di assegno di ricerca (art. 22 L 240/2010)

Presenti assenti

giustificati Assenti

Sulpizio Simone X

Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Paola Venuti. Constata la presenza del numero legale, il Direttore, prof. Remo Job, assume la Presidenza e dichiara aperta la

riunione per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

omissis

4. Accreditamento del Dipartimento quale Provider ECM

omissis

4. Si passa alla trattazione del 4° punto all’ordine del giorno: “Accreditamento del Dipartimento quale Provider ECM”

Il Direttore informa che, come discusso preliminarmente in sede di Giunta lo scorso 26 marzo, sia utile che il Dipartimento diventi Provider ECM per la fornitura di attività di aggiornamento in area sanitaria (attività di aggiornamento rivolta principalmente a medici, psicologi, logopedisti). La funzione di Provider faciliterebbe la promozione di iniziative e convegni del Dipartimento, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento di crediti formativi comporta un aumento di partecipanti alle iniziative del Dipartimento.

La procedura per richiedere questa funzione è complessa e prevede un costo di 2.500 euro all’anno, costo che è possibile recuperare con le quote d’ iscrizione ai convegni.

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Verbale n. 3/13 – 10 aprile 2013 Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

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Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Dipartimento come Provider ECM. omissis

Null’altro essendovi da trattare, la seduta termina alle ore 13.15. F.to Il Presidente F.to Il Segretario verbalizzante prof. Remo Job prof.ssa Paola Venuti

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Allegato 1

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE CONTINUA ECM DELLA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO INTRODUZIONE Le Linee di indirizzo per la formazione continua ECM della Provincia Autonoma di Trento rappresentano lo strumento informativo rivolto a tutti i soggetti che sono coinvolti nel sistema di formazione continua provinciale e che a diversi livelli accedono al portale www.ecmtrento.it.

Il presente documento, approvato dalla Giunta provinciale, è stato elaborato tenendo anche conto della normativa nazionale che istituisce il sistema di formazione continua, in particolare il Decreto Legislativo n. 229/1999 e s.m nonché gli specifici Accordi approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province Autonome.

ARTICOLO 1. LA FORMAZIONE CONTINUA ECM La formazione continua ECM rappresenta l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti della salute, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario. La formazione continua consiste in un percorso di attività formative che hanno lo scopo di sviluppare durante tutto l’arco della vita professionale le conoscenze, le qualifiche e le competenze dei professionisti della salute. E’ quindi uno strumento importante di cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi, necessario per promuovere lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario, indispensabile a garantire nel tempo la qualità e l’innovazione dei suoi servizi. ARTICOLO 2. OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE CONTINUA Per essere efficace e di sostegno ai cambiamenti e allo sviluppo dei servizi per la salute, la formazione continua è orientata a: a) assicurare comportamenti professionali che mettano al centro la persona ed i suoi

bisogni e realizzare percorsi e comportamenti a sostegno e condivisione del progetto di cura;

b) responsabilizzare alla pianificazione delle attività assistenziali rispetto a criteri di

equità e alla presa in carico del progetto di cura e alla valutazione dei risultati in termini di miglioramento e/o mantenimento della salute;

c) allenare i professionisti all’interdisciplinarietà per la costruzione di percorsi

assistenziali condivisi; d) diffondere una cultura di visione sistemica dei problemi/fenomeni, per far fronte alla

complessità dei problemi di salute e l’individuazione dei possibili percorsi di soluzione;

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e) implementare comportamenti professionali e gestionali, attenti ad un utilizzo ottimale

delle risorse in relazione anche ai Livelli Essenziali di Assistenza, coerenti con una cultura di appartenenza al sistema sanitario e a servizio dei cittadini;

f) favorire l’utilizzo di metodologie formative centrate sull’apprendimento finalizzato a

responsabilizzare il singolo ad attivare percorsi e metodologie per agire nella pratica professionale e verificarne gli esiti;

g) sviluppare abilità e comportamenti per garantire livelli ottimali di sicurezza al cittadino

ed al lavoratore in relazione al contesto di attività; h) promuovere modalità di revisione sistemica delle attività assistenziali attraverso

metodologie quali audit, il risk management, linee guida e altri strumenti finalizzati al governo clinico;

i) aggiornare e sviluppare le competenze professionali in relazione allo sviluppo

scientifico, tecnologico e dei bisogni di salute. ARTICOLO 3. LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA ECM La Provincia promuove sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, garantendone la qualità e la trasparenza. In particolare assolve alle seguenti funzioni: a) di programmazione del sistema di formazione continua, comprensiva delle azioni di

analisi dei bisogni e di individuazione degli obiettivi formativi di interesse provinciale, tenuto conto del parere del Consiglio sanitario provinciale;

b) di accreditamento dei provider di formazione continua di cui all’articolo 9 e di

gestione dell’albo provinciale dei provider; c) di governo e di valutazione del sistema di formazione continua ossia di verifica della

sua funzionalità e qualità complessiva. Per assolvere a tale funzione si avvale del contributo tecnico dell’Osservatorio provinciale della formazione continua, nonché delle proposte e osservazioni che pervengono dagli altri soggetti coinvolti nel sistema provinciale di formazione continua;

d) di invio al COGEAPS dei dati in ordine ai crediti ecm attribuiti ai partecipanti alla

formazione organizzata da provider accreditati localmente. ARTICOLO 4. LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA La Commissione provinciale per la formazione continua è l’organismo tecnico, nominato dalla Giunta provinciale, a cui sono affidate le seguenti attività: a) supporto alla Provincia nell’ambito delle procedure di accreditamento dei provider;

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b) individuazione dei criteri di accreditamento delle diverse tipologie di formazione, quali residenziale, sul campo e FAD;

c) monitoraggio della formazione continua (residenziale, sul campo, FAD) accreditata

nell’ambito del sistema informativo provinciale; d) valutazione delle iniziative formative per le quali i provider chiedono un numero di

crediti maggiori rispetto a quelli assegnati in base ai criteri di accreditamento definiti. Al fine di agevolare il funzionamento della Commissione, i componenti della stessa nominano al loro interno il Presidente, nonché l’Ufficio di presidenza, costituito oltre che dal Presidente, da altri due componenti della Commissione. L’Ufficio di presidenza propone alla Commissione il programma di attività annuale della Commissione e la costituzione di eventuali gruppi di lavoro su tematiche specifiche. ARTICOLO 5. IL CONSIGLIO DEI SANITARI Il Consiglio dei sanitari, di cui alla legge provinciale n. 16 di data 23 luglio 2010, esprime parere preventivo in ordine agli obiettivi provinciali della formazione continua, individuati nell’ambito del Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale. ARTICOLO 6. L’OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA L’Osservatorio provinciale della formazione continua è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto dall’Ufficio di presidenza della Commissione provinciale per la formazione continua di cui all’articolo 4 e dai rappresentanti di Ordini e Collegi delle professioni sanitarie interessati alla partecipazione. L’Osservatorio definisce le griglie di osservazione (check list) finalizzate a rilevare la qualità della formazione erogata, tenendo conto, tra l’altro, della coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e progettazione dell’intervento formativo, della qualità del processo formativo in aula, della presenza di eventuali conflitti di interesse. L’Osservatorio si avvale di osservatori (team di osservazione) adeguatamente formati per la rilevazione della qualità formativa erogata. ARTICOLO 7. GLI ORDINI E I COLLEGI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, che possono essere provider di formazione continua, rivestono il ruolo di garanti della professione e di certificatori della formazione continua. In particolare assolvono alle seguenti funzioni: a) gestiscono l’anagrafe dei crediti formativi acquisiti dai loro iscritti b) registrano i crediti formativi acquisiti dai loro iscritti per la formazione accreditata

fuori dalla Provincia Autonoma di Trento e comunque per la formazione frequentata fuori orario di servizio in quanto non autorizzata dal relativo datore di lavoro;

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c) registrano i crediti formativi acquisiti dai loro iscritti in qualità di tutor di stage e tirocini nell’ambito di progetti formativi gestiti autonomamente

d) garantiscono l’appropriatezza della formazione rispetto agli obiettivi formativi e alla

professione svolta e) certificano l’acquisizione dei crediti formativi ECM In attesa dell’applicazione dell’articolo 3 della legge n. 43 di data 1 febbraio 2006, spetta all’Azienda provinciale per i servizi sanitari tenere la registrazione dei crediti ecm conseguiti dai professionisti, per i quali attualmente non è previsto un Ordine di riferimento. ARTICOLO 8. I PROFESSIONISTI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE CONTINUA ECM La formazione continua ECM è rivolta a tutti coloro, che lavorano in ambito sanitario e socio sanitario, come dipendenti, convenzionati e liberi professionisti. Le professioni interessate sono le seguenti:

- Medico chirurgo - Odontoiatra - Farmacista - Veterinario - Psicologo - Biologo - Chimico - Fisico - Infermiere - Infermiere pediatrico - Ostetrica/o - Podologo - Fisioterapista - Logopedista - Ortottista/Assistente di oftalmologia - Terapista della neuro e

psicomotricità dell’età evolutiva

- Tecnico della riabilitazione psichiatrica - Terapista occupazionale - Educatore professionale - Tecnico audiometrista - Tecnico sanitario laboratorio biomedico - Tecnico sanitario di radiologia medica - Tecnico di neurofisiopatologia - Tecnico ortopedico - Tecnico audioprotesista - Tecnico della fisiopatologia

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

- Igienista dentale - Dietista - Tecnico della prevenzione nell’ambiente - Assistente sanitario

L’obbligo della formazione continua è strettamente connesso all’esercizio della professione sanitaria e decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, l’obbligo formativo decorre comunque dall’anno successivo a quello di iscrizione. Per quanto riguarda il massofisioterapista, l’obbligo di conseguire i crediti ecm riguarda esclusivamente il massofisioterapista che ha svolto il corso di studio ai sensi della legge n. 403/1971 e il cui titolo di studio risulta conforme ai principi del decreto legislativo n. 502/1992 e della legge n. 42/1999 nella quale sono riconosciuti equipollenti ai nuovi percorsi formativi universitari di base, i titoli conseguiti precedentemente alla legge. Pertanto, il massofisioterapista, in applicazione del D.M. che stabilisce l’equipollenza di

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diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base (D.M. 27 luglio 2000 pubblicato nella G.U. n. 190 del 16.08.2000) può utilmente acquisire crediti formativi partecipando ai corsi ECM destinati ai fisioterapisti. ARTICOLO 9. I PROVIDER ORGANIZZATORI DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN PROVINCIA DI TRENTO Sono provider provinciali, gli organizzatori di formazione pubblici e privati che, in possesso dei requisiti indicati dalla Giunta provinciale, hanno ricevuto l’accreditamento provinciale e pertanto sono abilitati a realizzare attività formative idonee per l’ECM, attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. Per il sistema provinciale di formazione continua, la richiesta di accreditamento del provider avviene esclusivamente accedendo alla piattaforma provinciale ECM, sul portale www.ecmtrento.it. I provider operanti nell’ambito della formazione continua in sanità devono essere in grado di garantire una formazione obiettiva, non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti sanitari. ARTICOLO 10. IL SISTEMA INFORMATIVO E L’ANAGRAFICA PROVINCIALE DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO TRENTINO Dal 2005, la Provincia Autonoma di Trento si avvale di un sistema informativo dedicato alla formazione continua (portale www.ecmtrento.it). Tale sistema informativo dispone di una banca dati a cui accedono, a livelli diversi:

a) la Provincia, amministratore e garante del sistema (compresa la Commissione provinciale ed il Consiglio dei sanitari) che gestisce le procedure di accreditamento dei provider, aggiorna l’albo provinciale dei provider, coordina i flussi di comunicazione, acquisisce in maniera aggregata tutti i dati della formazione realizzata sul territorio e valuta complessivamente il sistema in termini di qualità della formazione erogata, di monitoraggio delle risorse economiche investite e di indirizzo della formazione verso obiettivi formativi provinciali sempre più specifici e mirati;

b) gli organizzatori di formazione, che ricevono l’accreditamento come provider, e

gestiscono l’intero processo formativo dall’analisi dei fabbisogni formativi, all’accreditamento della formazione, alla gestione dei costi e delle risorse economiche impiegate, fino al rilascio del certificato ECM. Per i provider di formazione che sono anche datori di lavoro dei professionisti della salute il sistema informativo consente di consultare la situazione formativa del proprio personale dipendente;

c) i professionisti della salute, che possono verificare la loro situazione formativa

(vedi Dossier formativo di cui all’articolo 18) e avere comunicazione di tutte le iniziative formative ECM accreditate sul territorio provinciale;

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d) gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che gestiscono l’anagrafe dei crediti formativi ECM dei propri iscritti, anagrafe in gran parte alimentata direttamente dal sistema attraverso la gestione delle attività formative da parte dei provider;

L’anagrafica, periodicamente aggiornata, viene alimentata da: - anagrafica del personale dipendente e convenzionato dell’Azienda provinciale per i

servizi sanitari; - anagrafica del personale dipendente delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona

(APSP provinciali) - anagrafica delle strutture sanitarie convenzionate che aderiscono al sistema - anagrafica di Ordini e Collegi provinciali delle professioni sanitarie ARTICOLO 11. LA FORMAZIONE CONTINUA E GLI OBIETTIVI DI INTERESSE NAZIONALE E PROVINCIALE La formazione continua per essere efficace non si sviluppa in modalità occasionali, ma secondo percorsi programmati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema sanitario nazionale e provinciale. Gli obiettivi formativi nazionali e provinciali rappresentano lo strumento per orientare i programmi di formazione continua rivolti ai professionisti sanitari. Per questo la Provincia Autonoma di Trento privilegia l’accreditamento della formazione continua coerente con gli obiettivi provinciali individuati nel Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario di cui all’articolo 43 della legge provinciale n. 8/1996 e s.m. ARTICOLO 12. LE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE CONTINUA La Commissione provinciale per la formazione continua ECM accredita le seguenti tipologie di formazione: A) Formazione residenziale FR Include molteplici attività formative che si caratterizzano per il fatto che

l’insegnamento è consumato simultaneamente alla sua produzione. Le tipologie di formazione residenziale evidenziano modalità organizzative (risorse strutturali e strumenti didattici) ed educazionali (lezioni frontali, lavoro a piccoli gruppi,…) peculiari e diverse fra di loro.

Non sono accreditabili gli eventi residenziali (quali convegni, seminari, conferenze meeting) a prevalente partecipazione della popolazione con fini divulgativi e di sensibilizzazione e quindi non di specifico impatto formativo per i professionisti della salute.

Per quanto riguarda requisiti, criteri e procedure di accreditamento della formazione residenziale definiti dalla Commissione provinciale per la formazione continua, si rimanda all’allegato a) del presente documento.

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B) Formazione sul campo FSC E’ tutta la formazione che si fa sul posto di lavoro e che ha la finalità di modificare

aspetti di pratica professionale. In particolare essa comporta un incremento innovativo di conoscenze e competenze.

Tale tipo di formazione permette di verificare sul campo la reale capacità del professionista di comprendere ed attuare gli insegnamenti teorici precedentemente forniti. Essa implica la possibilità di utilizzare per l’apprendimento le strutture sanitarie, le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali al fine di modificare la pratica professionale e, talvolta, gli esiti assistenziali. Essa risulta di notevole rilevanza strategica per assicurare all’organizzazione che l’affidamento di compiti e mansioni sia fatto e monitorato sulla base di un’effettiva verifica dell’autonomia e abilità dei singoli.

La formazione sul campo si articola nelle seguenti tipologie: 1. gruppi di lavoro e studio 2. training individuale 3. casi clinici e aggiornamenti monotematici Essa può esplicarsi in diverse modalità: studio individuale finalizzato alla revisione della letteratura o di linee guida, lavori di gruppo, ricerca bibliografica, incontri di analisi e condivisione con gli operatori, produzione di procedure e protocolli, sperimentazione di strumenti progettati, raccolta dati per il monitoraggio, elaborazione dati per valutare l’impatto di un progetto, momenti strutturati di confronto sull’andamento del tirocinio/stage, discussione di casi, momenti strutturati di revisione della casistica clinica e organizzativa, consultazione di banche dati on line, esecuzione diretta di attività sotto supervisione. Per quanto riguarda requisiti, criteri e procedure di accreditamento della formazione sul campo definiti dalla Commissione provinciale per la formazione continua, si rimanda all’allegato b) del presente documento.

C) Formazione a distanza (FAD) E’ la formazione fruibile in tempi e sedi diverse da quelle del docente/relatore/tutor.

E’ costituita da tutti quei processi di trasferimento delle conoscenze in forma sincrona o asincrona, in relazione alla finalità della formazione.

Nel sistema provinciale di formazione continua ecm si accreditano, in fase sperimentale:

1. percorsi formativi per l’apprendimento individuale che si realizzano attraverso

sistemi on line 2. eventi sincroni in rete in video conferenza 3. percorsi formativi on-line per l’apprendimento collaborativo

Per quanto riguarda requisiti, criteri e procedure di accreditamento della formazione a

distanza definiti dalla Commissione provinciale per la formazione continua, si rimanda all’allegato c) del presente documento.

D) Formazione blended

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La formazione blended si articola in percorsi formativi strutturati che prevedono momenti in aula (FR) e momenti a distanza (FAD), oppure momenti in aula ed esperienze di formazione sul campo (FSC), o ancora integrano momenti di formazione residenziale, a distanza e sul campo.

Per quanto riguarda requisiti, criteri e procedure di accreditamento della formazione blended definiti dalla Commissione provinciale per la formazione continua, in fase sperimentale, si rimanda all’allegato d) del presente documento.

ARTICOLO 13. LA FORMAZIONE ALL’ESTERO La formazione all’estero, accreditabile ecm, in fase sperimentale, si presenta nelle seguenti tipologie: a) il professionista della Provincia Autonoma di Trento che frequenta un’iniziativa

formativa all’estero; b) il provider italiano accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento che intenda

realizzare un’attività formativa transfrontaliera. In ordine all’accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all’estero non possono essere accreditate quelle svolte su navi in rada o in corso e in occasione di crociere in Italia o all’estero. Per quanto riguarda requisiti, criteri e procedure di accreditamento della formazione all’estero definiti dalla Commissione provinciale per la formazione continua, si rimanda all’allegato e) del presente documento.

ARTICOLO 14. I LIMITI PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI Non sono accreditate le iniziative formative aventi ad oggetto: a) alfabetizzazione informatica (word, excel…); b) alfabetizzazione di una lingua straniera; c) corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento alla normativa fiscale. ARTICOLO 15. LE MEDICINE NON CONVENZIONALI Sono accreditabili, esclusivamente per le professioni di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, le iniziative riguardanti la fitoterapia, la medicina omeopatica, l’omotossicologia, l’agopuntura, la medicina ayurvedica e la medicina antroposofica. Qualora il provider dichiari nel piano formativo di organizzare iniziative di formazione continua compresi nelle medicine non convenzionali sopra indicate, la Provincia provvede alla loro preventiva valutazione e autorizzazione. Per tutte le altre iniziative in ordine alle medicine non convenzionali, diverse da quelle sopra indicate, è cura della Provincia trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione continua il piano formativo del provider per la valutazione della compatibilità.

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ARTICOLO 16. I CREDITI ECM I crediti ECM sono la misura dell’impegno e del tempo che ogni professionista ha dedicato annualmente all’aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Ogni professionista deve acquisire i crediti partecipando ad iniziative formative organizzate da provider accreditati a livello nazionale e/o regionale/provinciale. I crediti assegnati ad ogni iniziativa formativa realizzata dal provider accreditato in Provincia di Trento, sono individuati secondo i criteri di accreditamento approvati dalla Commissione provinciale per la formazione continua.

I crediti maturati dai professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione continua organizzate da provider accreditati a livello nazionale e/o regionale/provinciale sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

Per il periodo 2008-2010 la quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità ha dovuto acquisire era di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per tale triennio potevano essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti gia' acquisiti negli anni precedenti.

Per il triennio 2011-2014 e successivi si demanda a quanto previsto dagli Accordi tra lo Stato le Regioni e Province Autonome in materia che saranno di volta in volta approvati. ARTICOLO 17. I CREDITI ECM MATURATI IN QUALITA’ DI DOCENTE/RELATORE, ANIMATORE/TUTOR, ESPERTO, RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA FORMAZIONE CONTINUA Sono riconosciuti crediti ecm per: a) attività di docente, animatore, tutor, responsabile scientifico della formazione

residenziale (si veda allegato a); b) attività di esperto, tutor, referente didattico, conduttore della formazione sul campo

(si veda allegato b); c) attività di tutor negli stage e tirocini rivolti a studenti per il conseguimento della

laurea, dell’abilitazione, nell’ambito delle Scuole di Specializzazione, nonché nell’ambito dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale attivati in provincia di Trento (si veda allegato f).

ARTICOLO 18. IL DOSSIER FORMATIVO Il Dossier formativo rappresenta lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo professionista (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale). E’ uno strumento di accompagnamento del professionista in grado di:

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a) rendere esplicito e visibile il proprio percorso formativo; b) programmare la formazione individuale e di gruppo; c) valutare la pertinenza e la rilevanza delle azioni formative erogate e frequentate in

rapporto al proprio lavoro; d) monitorare il percorso formativo in relazione agli obiettivi raggiunti, ai crediti acquisiti

e definire il proprio piano formativo; e) consentire l’esercizio della propria professione in modo più appropriato, identificando

e coniugando i propri bisogni formativi in modo coerente con quelli del contesto di lavoro.

Nell’ambito del proprio dossier formativo, il professionista deve aver assolto a tre tipologie di obiettivi formativi: a) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali

individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi tecnico professionali);

b) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle

procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono a professionisti ed equipe che intervengono in un determinato segmento di produzione (obiettivi formativi di processo);

c) finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure

idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono di norma a tutti i professionisti avendo caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema)

Il professionista accede al proprio dossier formativo, tramite password nell’ambito del portale www.ecmtrento.it. Oltre a visualizzare la propria situazione formativa certificata ecm, il professionista può gestire in autonomia una specifica sezione, nell’ambito della quale inserisce eventuali altri percorsi formativi non certificati ecm, nonché può iscriversi alla formazione, ove sono previste le modalità on line di iscrizione. ARTICOLO 19. L’ESONERO DALL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA E’ esonerato dall’obbligo della formazione continua ECM il professionista che: a) frequenta in Italia corsi di formazione post base propri della categoria di

appartenenza (corso di specializzazione; dottorato di ricerca; master; corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica previsti dal decreto del MURST n. 509/1999; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgsl. n. 368/1999 e s.m.; corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari di cui al D.

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Lgsl. 229/1999 e al D.P.R. 484/1997; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della L. n. 135/1990 “Piano di interventi contro l’AIDS”);

b) usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge n.

1204/1971 e s.m. e di periodi di aspettativa per maternità; c) usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla

legge n. 958/1986 e s.m. E’ altresì esonerato dall’obbligo della formazione continua, per la durata del triennio in corso, il professionista che frequenta all’estero: a) dottorato di ricerca presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca per un

periodo di svolgimento di minimo 150 ore b) master, corso di perfezionamento, comunque denominato, presso Università,

strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore.

Il professionista che si trova nelle fattispecie sopra indicate deve conservare la documentazione comprovante la fruizione dell’esonero. Tale esonero è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricade a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dei crediti è quello in cui l’assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2010 a gennaio 2011, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti è valida esclusivamente per l’anno 2010. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo. ARTICOLO 20. LE SPONSORIZZAZIONI Sponsor è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, beni o servizi a un provider ecm, mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello sponsor medesimo. La sponsorizzazione costituisce una fonte regolata di finanziamento di manifestazioni congressuali e convegnistiche, nonché di programmi formativi elaborati e organizzati in forma di eventi residenziali o a distanza da parte di soggetti pubblici e privati. Ai fini dell’accreditamento della formazione sponsorizzata, il provider deve garantire che la formazione è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti. Allo scopo presso la propria segreteria organizzativa deve essere disponibile la seguente documentazione: a) documentazione attestante l’esistenza di contratti scritti di sponsorizzazione da cui

emergono le parti interessate, l’entità e la tipologia del supporto e le rispettive obbligazioni;

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b) dichiarazioni relative al conflitto di interessi; c) documento che descrive le procedure adottate per la rilevazione degli eventuali

conflitti e la loro risoluzione; d) documento sulle regole e procedure adottate dal provider per il pagamento di

rimborsi e onorari al personale coinvolto nella realizzazione del programma formativo. In particolare viene evidenziato che i pagamenti/rimborsi, anche di ospitalità, a docenti/tutor/relatori e altri ruoli previsti nell’ambito della formazione siano effettuati dal provider (e non dallo sponsor) sulla base di un regolamento interno formalmente approvato. Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di docenti/tutor/relatori e altri ruoli previsti nell’ambito della formazione;

e) dichiarazione che il reclutamento dei partecipanti alla formazione è avvenuto senza

interferenze da parte dello sponsor; f) dichiarazione che attesta la riservatezza di elenchi e indirizzi dei partecipanti, che non

possono essere trasmessi in alcun modo allo sponsor; g) documento riepilogativo degli esiti del questionario sulla qualità percepita dai

partecipanti alla formazione, con riferimento specifico alla presenza di sponsor. Per quanto riguarda la formazione continua ecm organizzata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, le sponsorizzazioni sono consentite previa costituzione e utilizzo esclusivo di un fondo unico delle sponsorizzazioni. ARTICOLO 21. LA PUBBLICITA’ Condizioni: a) è vietata nelle sedi formative e nei materiali durevoli (formazione a distanza) la

pubblicità di qualsiasi tipo di prodotto di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico chirurgici di aziende pubbliche e private…);

b) per il materiale cartaceo (giornali, pubblicazioni….) nessuna pubblicità può essere

presente nelle pagine dedicate all’attività ecm e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad esempio pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale informatico e audiovisivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di finestre, videate, spot promozionali…) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi le pubblicità possono essere inserite solo all’inizio e alla fine;

c) è consentita la pubblicità di prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti,

dispositivi medico chirurgici di aziende pubbliche e private..) in sedi adiacenti a quelle dedicate alla formazione, ma non nel materiale durevole FAD e nei depliant e programmi formativi;

d) presso la sede formativa è consentita la pubblicità per formazione ecm, inclusa la

presentazione di corsi, congressi… ma senza interferenza con le attività didattiche.

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ARTICOLO 22. IL CONFLITTO DI INTERESSI Il conflitto di interessi rappresenta la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza l’uno sull’altro. Nella formazione continua ECM, il conflitto di interessi è la condizione in cui si trova il professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi natura, intrattenute con una qualsiasi società o ente, inerenti alla tematica dell’evento, così da rischiare di compromettere completezza e oggettività dell’informazione scientifica. Perché sussista la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all’interferenza. A questo proposito si evidenziano di seguito alcune indicazioni per i soggetti coinvolti nella formazione ecm: a) Provider Nessun soggetto che produca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici,

omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire direttamente o indirettamente formazione ecm. Lo stesso vale analogamente per i partner legati da contratto ai provider.

I componenti degli organi direttivi ed i responsabili (scientifico, amministrativo, informatico…) dei provider non possono avere interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della sanità. Al riguardo il provider provvede ad esplicita dichiarazione. Sotto la responsabilità del provider devono essere indipendenti da interessi commerciali la rilevazione dei fabbisogni formativi, l’individuazione degli obiettivi formativi, l’individuazione dei contenuti formativi, la definizione delle tecniche didattiche, la nomina di docenti/tutor/relatori e altri ruoli previsti dalla formazione, il reclutamento dei partecipanti, le valutazioni della formazione.

b) Docenti/tutor/relatori e altri ruoli previsti dalla formazione E’ richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti

portatori di interessi commerciali in campo sanitario (dichiarazione esplicita dell’interessato relativa agli ultimi due anni). Rimborsi e compensi devono essere pagati dal provider. Il conflitto di interessi sussiste anche se un docente/relatore è chiamato a partecipare ad un evento, all’interno del quale si discute di trattamenti diagnostici o terapeutici, di dispositivi o applicativi software, sponsorizzato da un’azienda che lo ha remunerato in forma diretta o indiretta. Eventuali interferenze sulla scientificità ed equilibrio della formazione ecm sono acquisite tramite i questionari di valutazione della qualità percepita dai partecipanti, le verifiche in loco presso il provider, le verifiche sul materiale didattico.

ARTICOLO 23. CONTRIBUTO DEI PROVIDER ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA PROVINCIALE DI FORMAZIONE CONTINUA ECM Per conseguire e mantenere l’accreditamento, il Provider è tenuto al versamento a favore della Provincia Autonoma di Trento di un contributo annuo dell’importo di € 2.500,00, a copertura degli oneri a carico della Provincia medesima per le attività di propria

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competenza e per gli organismi di governo del sistema provinciale di formazione continua. Le modalità e i tempi per il versamento del contributo sono indicati nell’ambito del portale www.ecmtrento.it. Allegati Allegato a): Criteri per l’assegnazione di crediti alla formazione residenziale Allegato b): Criteri per l’assegnazione di crediti alla formazione sul campo Allegato c): Criteri per l’assegnazione di crediti alla formazione a distanza Allegato d): Criteri per l’assegnazione di crediti alla formazione blended Allegato e): Riconoscimento di crediti ECM per la formazione all’estero Allegato f): Criteri per l’assegnazione di crediti ai tutor negli stage, tirocini, per il

conseguimento della laurea, dell’abilitazione e nell’ambito delle Scuole di specializzazione, dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale della Provincia di Trento.

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Allegato a)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI ALLA FORMAZIONE RESIDENZIALE

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Ogni progetto formativo ECM residenziale, a prescindere dai metodi didattici utilizzati, deve includere obbligatoriamente una fase di valutazione che si articola in 3 momenti:

- la verifica della effettiva partecipazione al processo – da attuare con strumenti obiettivi. Ai fini dell’acquisizione dei crediti, il professionista deve essere presente all’evento formativo residenziale (EFR) accreditato per il 100% della sua durata. Per gli eventi formativi rientranti nei progetti aziendali (PFA), la frequenza obbligatoria è del 90%. Nei casi di assenze brevi, il fornitore può prevedere momenti di recupero anche in edizioni successive dello stesso evento.

- la valutazione dell’apprendimento individuale – da realizzare con strumenti adeguati e in forme coerenti a documentare la

acquisita conoscenza/competenza di almeno il 60% della performance richiesta. Ai fini dell’acquisizione dei crediti, la scheda di valutazione dell’apprendimento deve essere firmata dal partecipante.

- la valutazione del gradimento, della qualità percepita dai partecipanti, in particolare in merito alla rilevanza del programma

rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione ed il tempo necessario per svolgere l’attività ed anche l’assenza di conflitto d’interessi percepito dall’utente.

Il programma formativo di ogni singolo evento deve prevedere: a) Argomento (titolo); b) Data e sede c) Durata d) Numero partecipanti e) Responsabile scientifico f) Docenti g) Animatori tutor h) Eventuali sponsor i) Obiettivi provinciali e nazionali j) Area tematica k) Destinatari l) Obiettivi formativi: ogni programma ECM deve prevedere obiettivi formativi espliciti e scritti in modo chiaro e che devono essere

proporzionati alla durata e alle modalità di svolgimento dell’iniziativa; m) La metodologia didattico-formativa con cui verrà erogata l’attività ECM.

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E’ necessario che per ogni programma formativo ECM vengano adottati metodi didattici che, oltre ad essere funzionali ai processi di apprendimento degli adulti, siano comunque: − coerenti con gli obiettivi proposti; − realizzati con tempi, condizioni strutturali e organizzative adeguate ed idonee attrezzature; − rivolti ad un numero di partecipanti adeguato alle strutture e procedure utilizzate; − gestiti da persone competenti del metodo didattico utilizzato.

n) Valutazioni del partecipante (rilevazione della presenza, del gradimento e dell’apprendimento) Nella Tabella di seguito sono indicati i criteri per l’attribuzione dei crediti ECM all’evento e quindi al professionista sanitario che lo avrà seguito ed avrà soddisfatto tutti e tre i momenti di valutazione sopra indicati.

NUMERO PARTECIPANTI

CREDITO ORE FORMAZIONE NON

INTERATTIVA (FNI)

CREDITO ORE FORMAZIONE INTERATTIVA

(FI)

FORMULA LIMITI MAX SUL N°

CREDITI

P<= 40 0,8 1,25 =N° ORE FNI *0,8 + N° ORE FI*1,25

50

40<P<=100 0,7 0,9 = N° ORE FNI *0,7 + N° ORE FI*0,9

50

P>100 0,6 0,7 = N° ORE FNI *0,6 + N° ORE FI*0,7

50

Criteri per l’attribuzione di crediti nella formazione residenziale a docenti, animatori, tutor, responsabile scientifico della formazione residenziale. I docenti/relatori, hanno diritto a n. 2 crediti ECM per ogni ora effettiva di docenza in eventi formativi accreditati. Il docente non può essere al contempo discente nella stessa edizione del corso; può essere discente in altre edizioni dello stesso corso e viceversa. I crediti per docenza possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di attività, non possono cioè essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti (es. un’ora o un’ora e trenta minuti danno

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ugualmente diritto a due crediti; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ore per docenze effettuate in eventi diversi). Gli animatori e i tutori della formazione residenziale, hanno diritto a n. 1 credito per ogni modulo formativo della durata di 4 ore, in cui è stata svolta l’attività di animazione / tutoraggio. Anche in tale caso i crediti sono acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di attività. Il responsabile scientifico ha diritto per l’attività svolta nella progettazione didattica dell’evento formativo ai crediti ecm nella misura del 30% dei crediti assegnati all’evento medesimo. I crediti acquisiti per l’attività di docenza, tutor/animatore e responsabile scientifico sono riconosciuti comunque entro il limite del 50% dei crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare.

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Allegato b)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI ALLA FORMAZIONE SUL CAMPO

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Ogni progetto formativo ECM sul campo, a prescindere dalle tecniche didattiche utilizzate, deve includere obbligatoriamente una fase di valutazione che si articola in 3 momenti:

- la verifica della effettiva partecipazione al processo – da attuare con strumenti obiettivi - la valutazione dell’apprendimento individuale – da realizzare con strumenti adeguati e in forme coerenti a documentare la

acquisita conoscenza/competenza - la valutazione del gradimento, della qualità percepita dai partecipanti, in particolare in merito alla rilevanza del programma

rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione ed il tempo necessario per svolgere l’attività ed anche l’assenza di conflitto d’interessi percepito dall’utente.

Di seguito gli elementi richiesti per ogni progetto di formazione sul campo. 1. Gruppi di lavoro e studio

a) Titolo b) Periodo di riferimento c) Struttura proponente d) Responsabile di progetto e) Responsabile scientifico f) Destinatari g) Obiettivi nazionali h) Obiettivi provinciali i) Obiettivi formativi j) Professioni coinvolte k) Fasi di lavoro l) Valutazioni del partecipante (rilevazione della presenza, del gradimento dell’apprendimento)

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2. Training individuale a) Titolo b) Periodo di riferimento c) Struttura proponente d) Sedi di tirocinio/stage e) Destinatari f) Responsabile di progetto g) Tutor presso la sede di tirocinio/stage h) Obiettivi nazionali i) Obiettivi provinciali j) Obiettivi formativi; k) Responsabile scientifico l) Caratteristiche del progetto m) Valutazioni del partecipante (rilevazione della presenza, del gradimento, dell’apprendimento)

3. Casi Clinici e aggiornamenti monotematici

a) Titolo del progetto b) Referente didattico c) Descrizione riassuntiva del progetto d) Obiettivi formativi e) Specializzazioni degli esperti coinvolti f) Destinatari g) Numero di casi clinici o di aggiornamenti monotematici compresi nel progetto e loro durata h) Definizione dell’argomento principale i) Conduttore del caso j) Valutazioni del partecipante (rilevazione della presenza, del gradimento, dell’apprendimento)

Di seguito sono indicati i criteri per l’attribuzione dei crediti ECM al progetto di formazione ECM e quindi al professionista sanitario che lo avrà seguito ed avrà soddisfatto tutti e tre i momenti di valutazione sopra indicati Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti.

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A) GRUPPI DI LAVORO E STUDIO a) partecipazione a commissioni b) partecipazione a gruppi di miglioramento c) partecipazione a gruppi di ricerca intervento d) audit clinico Requisiti per il calcolo dei crediti I progetti rientranti nelle tipologie di cui sopra, per essere accreditati ECM, devono prevedere: 1. un minimo di 3 fasi di lavoro esplicitate attraverso obiettivi formativi verificabili 2. una durata minima per il partecipante di 15 ore 3. a conclusione del progetto, una relazione finale del responsabile di progetto che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi

formativi proposti, le modalità di realizzazione del progetto, i miglioramenti attuati a livello organizzativo.

Ruoli a cui sono riconosciuti i crediti Sono riconosciuti crediti a: 1. responsabile scientifico ( 30% dei crediti calcolati al partecipante) 2. coordinatore (vedi tab. di seguito) 3. partecipante (vedi tab. di seguito) 4. tutor (vedi tab. di seguito) 5. esperto (2 crediti/ora) Criteri di calcolo dei crediti: Per tutte le figure ( tranne il Responsabile Scientifico e l’esperto) il calcolo del credito avviene in base alla somma di 3 elementi: 1. impegno in ore per ogni ruolo 2. fasi del progetto previste 3. risultato conseguito (relazione finale redatta dal responsabile di progetto) I primi 2 elementi determinano un credito sulla base di criteri predefiniti in fase di richiesta di accreditamento; il terzo è frutto della valutazione fatta dal Responsabile di Progetto sul risultato della attività formativa svolta dal singolo partecipante.

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Massimale dei crediti previsti per questa tipologia 50. La tabella di seguito illustra le modalità di calcolo dei crediti

Elementi di valutazione

Valore/documento di riferimento

Calcolo del credito Procedura

A IMPEGNO

Ore previste per ciascun ruolo (per il ruolo del partecipante almeno 15)

Ore progetto per Ruolo*0,6 (crediti max 32)

Assegnazione crediti in fase di richiesta di accreditamento

B PROGETTO

Fasi previste (almeno 3)

Valutazione articolazione progetto (crediti 3-12)

Assegnazione crediti in fase di richiesta di accreditamento

C RISULTATO

Relazione finale redatta dal Responsabile di Progetto

Valutazione del Responsabile di Progetto (crediti 0-6)

Assegnazione crediti a progetto ultimato. Il Responsabile del Progetto ha la responsabilità del controllo dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte del singolo partecipante. Gli è consentito di assegnare ulteriori max -6 crediti al singolo.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE MAX CREDITI

IMPEGNO durata progetto (ore)

Ore progetto per Ruolo *0,6 crediti

A % sul tot max

64 % (max 32 crediti)

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PROGETTO Articolazione del progetto in fasi

Fase di analisi e studio (es. Revisione della letteratura, oppure raccolta dati per documentare l’entità del fenomeno prima del cambiamento )

1

Individuazione dei correttivi o di strategie di intervento 1

Costruzione di strumenti per applicare nuovi comportamenti 1

Messa in atto del cambiamento 2

Monitoraggio del cambiamento 1

Valutazione dell’impatto di cambiamento 1

Fase di produzione di relazione finale, linee guida, protocolli,documenti operativi e/o innovativi

3

Raccolta sistematica di dati 2

B

TOTALE 12

% sul tot max 24 %

( max 12 crediti)

RISULTATO

Coerenza tra obiettivi formativi - impegno richiesto 2

Coerenza tra obiettivi formativi - metodi dichiarati 2

Valutazione dei risultati del progetto 2

TOTALE 6

C

% sul tot max 12 %

(max 6 crediti)

TOTALE (A+B+C) 50

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B) TRAINING INDIVIDUALE a) tirocinio b) stage c) inserimento neoassunto

Requisiti minimi dei progetti: 1. minimo di 2 fasi di lavoro 2. una durata minima per il partecipante di 15 ore 3. dichiarazione congiunta del responsabile di progetto e del tutor che il tirocinio/stage si è svolto secondo quanto previsto dal

progetto accreditato. Ruoli a cui sono riconosciuti i crediti Sono riconosciuti crediti a: - partecipante (vedi tab. di seguito) - tutor (50% dei crediti che consegue il partecipante)

Criteri di calcolo dei crediti: Massimale dei crediti previsti per questa tipologia 30. Nel calcolo del credito si tiene conto della somma di due elementi: 1. impegno in ore 2. fasi del progetto previste

Elementi di valutazione

Valore/documento di riferimento

Calcolo del credito Procedura

A IMPEGNO

Ore dichiarate (con blocco se inferiori a 15 per il ruolo del partecipante)

Sulla base delle ore vengono assegnati massimo 10 crediti

Assegnazione crediti in fase di richiesta di accreditamento

B PROGETTO Fasi/modalità operative

Sulla base delle modalità operative utilizzate vengono assegnati massimo 20 crediti

Assegnazione crediti in fase di richiesta di accreditamento

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ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CREDITO ASSEGNATO MAX CREDITI

A IMPEGNO durata progetto (ore)

Da 15 a 30 ore= 3 cr Da 31 a 45 ore= 5 cr Da 46 a 60 ore= 8 cr Oltre 60 ore= 10 cr

% sul tot max 33,3 10

laboratori didattici 3 crediti

momenti di confronto strutturato sull’andamento del tirocinio, stage, inserimento

4 crediti

momenti strutturati di revisione della casistica clinica ed organizzativa:

4 crediti

studio di materiale didattico di approfondimento teorico

2 crediti

consultazione di banche dati on line 2 crediti

B FASI/ MODALITA’ OPERATIVE

esecuzione diretta di attività sotto supervisore

5 crediti

% sul tot max 66,6 20

TOTALE (A+B) 30

C) DISCUSSIONE CASI CLINICI E AGGIORNAMENTI MONOTEMATICI a) discussione di casi clinici b) aggiornamenti monotematici in reparto

Requisiti minimi dei progetti: 1. minimo due casi clinici/aggiornamenti monotematici a progetto 2. durata minima di due ore di ogni caso clinico/aggiornamento monotematico

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3. a conclusione del progetto, il referente didattico scientifico presenta una relazione finale che consiste nella descrizione narrativa dei casi clinici svolti, evidenziando dati clinici, laboristici e strumentali che sono stati proposti durante la discussione, le domande guida utilizzate per la conduzione della discussione

Ruoli a cui sono riconosciuti i crediti Sono riconosciuti crediti a : - referente didattico scientifico - partecipanti - conduttore - esperti che nell’anno solare hanno partecipato ad almeno 2 casi clinici /aggiornamenti monotematici dello stesso progetto. Criteri di calcolo dei crediti: - partecipante da 5 a 20 partecipanti: 1,5 crediti/h da 21 a 40 partecipanti: 1 credito/h

- conduttore 4 crediti per caso clinico

- referente didattico scientifico di struttura ospedaliera 50% del monte crediti assegnato all’intero progetto di cui è referente

in alternativa acquisisce i crediti in qualità di partecipante

- esperto 2 crediti/ora

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Allegato c)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI ALLA FORMAZIONE A DISTANZA

(in fase sperimentale)

Ogni progetto formativo ECM in FAD a prescindere dalle tecniche didattiche utilizzate, deve includere obbligatoriamente una fase di valutazione che si articola in 3 momenti:

- la verifica della effettiva partecipazione al processo – da attuare con strumenti obiettivi. - la valutazione dell’apprendimento individuale – da realizzare con strumenti adeguati e in forme coerenti a documentare la

acquisita conoscenza/competenza - la valutazione del gradimento, della qualità percepita dai partecipanti, in particolare in merito alla rilevanza del programma

rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione ed il tempo necessario per svolgere l’attività ed anche l’assenza di conflitto d’interessi percepito dall’utente.

Nel programma FAD deve essere riportato - Titolo - Data di inizio e di fine dell’erogazione del programma, che non può avere validità per un periodo temporale superiore ai dodici mesi - Durata prevista (impegno orario individuale) - Modalità di apprendimento (individuale; collaborativa; individuale e collaborativa) - Metodologie didattiche (autoformazione, videoconferenza, gruppi di apprendimento collaborativi, altro) - Responsabile scientifico - Tutor didattico/docente - Tutor tecnico - Destinatari - Obiettivi provinciali e nazionali con cui il programma è coerente - Obiettivi formativi

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- Area tematica - Mezzo tecnologico necessario per la fruizione (internet – intranet: indicazione del sito) - Caratteristiche (presenza di forum, chat, aula virtuale, wiki, mailing list) - Individuazione e tracciabilità dell’operatore trentino - Indicazione di eventuali sponsor - Valutazioni del partecipante (rilevazione della presenza; valutazione del gradimento; valutazione dell’apprendimento che nel caso di test a scelta multipla deve essere prevista la variazione casuale, ma sistematica dell’ordine dei quesiti e dell’ordine della risposta esatta) DURATA VERIFICA CREDITI PERCORSI FORMATIVI PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CHE SI REALIZZANO ATTRAVERSO SISTEMI ON LINE (AUTOFORMAZIONE):accesso flessibile con attività di apprendimento indipendenti da fattori didattici e organizzativi che coinvolgono altri discenti

Minimo 4 ore Partecipazione con tracciabilità accesso dell’operatore del sistema sanitario trentino, gradimento, apprendimento

Da 0,5 a 1,5 crediti/ impegno previsto

EVENTI SINCRONI IN RETE IN VIDEOCONFERENZA: (Seminari, convegni, meeting,ecc)

Minimo 2 ore a incontro

Partecipazione con tracciabilità accesso dell’operatore del sistema sanitario trentino, Gradimento apprendimento

Da 0,5 a 1 crediti/ impegno previsto

PERCORSI FORMATIVI PER L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO: Modalità di apprendimento che si basa sulla valorizzazione della collaborazione all’interno di un gruppo di pari, supportata da un tutor/docente. I componenti del gruppo interagiscono in modalità sincrona/asincrona per il raggiungimento di un obiettivo. L’approccio alla conoscenza è di tipo costruttivistico esiste quando si ha una reale interdipendenza tra i membri del gruppo nella realizzazione di un obiettivo, con modalità di

comunicazione sincrona o asincrona.

Partecipazione con tracciabilità accesso dell’operatore del sistema sanitario trentino, Gradimento Apprendimento

Da 0,5 a 1,5 crediti/ impegno previsto

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Allegato d)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI ALLA FORMAZIONE BLENDED

(in fase sperimentale)

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Ogni progetto formativo ECM blended, a prescindere dalle tecniche didattiche utilizzate, deve includere obbligatoriamente una fase di valutazione che si articola in 3 momenti:

- la verifica della effettiva partecipazione al processo – da attuare con strumenti obiettivi. - la valutazione dell’apprendimento individuale – da realizzare con strumenti adeguati e in forme coerenti a documentare la

acquisita conoscenza/competenza - la valutazione del gradimento, della qualità percepita dai partecipanti, in particolare in merito alla rilevanza del programma

rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione ed il tempo necessario per svolgere l’attività ed anche l’assenza di conflitto d’interessi percepito dall’utente.

Per l’accreditamento di un progetto formativo blended, il provider fornisce sinteticamente in apposita scheda del sistema informativo www.ecmtrento.it i dati specifici per l’accreditamento delle singole tipologie (residenziale, sul campo, fad) di cui è composto il progetto. I criteri per l’accreditamento sono evidenziati di seguito: TIPOLOGIE CREDITI

RESIDENZIALE+ FAD Percorsi formativi strutturati che prevedono momenti in aula e on line

Somma dei crediti ottenuti dalle tipologie individuate * 1,4. Max 50 crediti a progetto

RESIDENZIALE+FSC Percorsi formativi strutturati che prevedono momenti in aula e formazione sul campo secondo le tipologie individuate

Somma dei crediti ottenuti dalle tipologie individuate * 1,4. Max 50 crediti a progetto

FAD+FSC Percorsi formativi strutturati che prevedono sezioni on line e formazione sul campo secondo le tipologie individuate

Somma dei crediti ottenuti dalle tipologie individuate * 1,4 Max 50 crediti a progetto

RESIDENZIALE+FAD+FSC Percorsi formativi strutturati che prevedono momenti in aula, on line e formazione sul campo secondo le tipologie individuate

Somma dei crediti ottenuti dalle tipologie individuate * 1,4. Max 50 crediti a progetto

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Allegato e)

RICONOSCIMENTO DI CREDITI ECM PER LA

FORMAZIONE ALL’ESTERO. (in fase sperimentale)

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1. Professionista della Provincia Autonoma di Trento che frequenta un evento all’estero.

Sono riconosciuti crediti ecm per la frequenza all’estero di iniziative formative rientranti nelle seguenti tipologie: - formazione residenziale - stage presso strutture ospedaliere, università, strutture di ricerca .. Il professionista, ultimata la frequenza, dovrà compilare il modello di domanda di seguito allegato e consegnare la documentazione relativa all’evento ai seguenti soggetti: - all’ordine/collegio di appartenenza, qualora il professionista vi sia iscritto - all’azienda provinciale per i servizi sanitari, qualora il professionista ne sia dipendente

e non risulti iscritto a ordini e collegi professionali - alle apsp consorziate in UPIPA, qualora il professionista ne sia dipendente e non risulti

iscritto a ordini e collegi professionali - alle strutture sanitarie convenzionate iscritte al sistema informativo, qualora il

professionista ne sia dipendente e non risulti iscritto a ordini e collegi professionali - all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, qualora si tratti di libero professionista non

iscritto ad ordini e collegi professionali L’iniziativa formativa, e quindi i crediti ecm riconosciuti, sarà valutata sulla base degli elementi caratterizzanti e utilizzando i criteri di calcolo dei crediti ecm della formazione svolta sul territorio provinciale. Al partecipante è rilasciata una attestazione dell’attività formativa svolta all’estero e una quantificazione del credito ecm equivalente attribuibile. 2. Provider della Provincia Autonoma di Trento che intenda realizzare

un’attività formativa transfrontaliera. Per attività transfrontaliere si intendono le attività formative che si svolgono nelle Regioni e Province prossime ad un confine con uno Stato estero con il quale sono in corso, in materia sanitaria, rapporti di reciproca collaborazione. Per essere riconosciute come attività formative transfrontaliere, le attività devono soddisfare i seguenti requisiti: a) provider accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento b) esistenza di un Accordo bilaterale o Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e

Provincia Autonoma e lo Stato estero c) una parte dell’attività o l’intera attività deve svolgersi presso una sede situata entro i

confini dello Stato estero d) la sede di svolgimento all’estero preferibilmente, ma non esclusivamente di tipo

istituzionale (es. ospedale, università…) presso lo stato estero e) tematica di comune interesse per le regioni confinanti coerente con l’accordo

bilaterale o il protocollo d’intesa di riferimento. Il provider, le cui attività formative organizzate all’estero, soddisfino i requisiti sopra indicati procederà all’inserimento della formazione nell’ambito del portale www.ecmtrento.it.

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MODELLO DI DOMANDA DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE ALL’ESTERO A CUI IL PROFESSIONISTA HA PARTECIPATO

All’Ordine/Collegio di appartenenza (se professionista iscritto a Ordine/Collegio)

All’APSS

(se professionista dipendente, non iscritto a ordine/collegio; se libero professionista non iscritto a ordine/collegio)

All’APSP

(se professionista dipendente, non iscritto a ordine/collegio)

SOGGETTO RICHIEDENTE

Nome e Cognome Codice fiscale Residenza Professione Telefono Email EVENTO FORMATIVO Ente organizzatore (Non possono essere organizzatori formazione i soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per l’infanzia, dispositivi e strumenti medici)

Titolo Data di svolgimento Luogo di svolgimento Durata della formazione (indicare il numero complessivo di ore frequentate 1 ora=60 minuti)

Professioni destinatarie Numero partecipanti (ca) Tipologia di formazione a) formazione residenziale

b) stage (presso strutture ospedaliere,

università, strutture di ricerca) articolato nelle seguenti fasi:

|_| laboratori didattici (n. ore____) |_| momenti di confronto strutturato sull’andamento dello stage (n. ore____) |_| momenti strutturati di revisione della casistica clinica e organizzativa (n. ore____) |_| studio di materiale didattico di

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approfondimento teorico (n. ore____) |_| consultazione banche dati on line (n. ore____) |_| esecuzione diretta di attività sotto supervisore (n. ore____)

Modalità di valutazione dell’apprendimento

|_| questionario |_| prova orale |_| prova scritta |_| prova pratica |_| altro

Lingua utilizzata Materiale didattico distribuito Coerenza della formazione con gli obiettivi nazionali e provinciali

La/il sottoscritta/o ______________________ certifica, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali del reato di falsa attestazione (artt. 75 e 78 DPR 445/2000 e art. 483, 495 e 496 del codice penale) di aver frequentato almeno il 90% dell’iniziativa formativa di cui chiede la valutazione. Luogo, data e firma Allegati al modello di domanda - programma dettagliato dell’iniziativa - indicazioni sulla professionalità dei relatori - indicazioni sulla professionalità del responsabile scientifico dell’iniziativa - Copia dell’attestato di partecipazione completo della durata della partecipazione.

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Allegato f)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI AI TUTOR NEGLI STAGE, TIROCINI, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA, DELL’ABILITAZIONE, NELL’AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEL CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ATTIVATI IN PROVINCIA DI TRENTO.

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a) Tutor destinatari dei crediti ecm

I crediti ecm per attività di tutoraggio svolto nell’ambito dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, sono riconosciuti sia ai tutor clinici, stabilmente assegnati ai Poli universitari delle professioni sanitarie, che svolgono la funzione tutoriale in ambito clinico e di laboratorio, sia ai tutor supervisori di tirocinio che, contestualmente al loro esercizio professionale, assumono nelle diverse strutture aziendali, una funzione continuativa e costante di accompagnamento e supervisione del tirocinante. Sono altresì riconosciuti tali crediti a: - i medici della medicina convenzionata ed ospedaliera che svolgono attività di tutoraggio, nell’ambito dei corsi di formazione

specifica in medicina generale, gestiti dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, tramite la locale Scuola di formazione specifica in medicina generale o che seguono gli stage prabilitazione;

- professionisti sanitari che svolgono l’attività di tutor per il conseguimento dell’abilitazione, nell’ambito dei tirocini organizzati dalle Scuole di Specializzazione universitarie o, nel caso dei farmacisti, nell’ambito dei tirocini organizzati durante il corso di laurea in farmacia.

b) Periodi di attività e criteri di attribuzione del credito Tenuto conto delle modalità di svolgimento dei tirocini e della loro durata media, è definito in un mese (ovvero 4 settimane continuative di attività tutoriale, anche se non con lo stesso discente) il periodo minimo di attività necessario ai fini del riconoscimento del credito. Preso atto del fatto che l’impegno richiesto dal tutor deve essere incentivato non solo nel primo mese, evitando così l’abbandono del tirocinio nei mesi successivi al secondo, sono definiti i seguenti criteri di attribuzione del credito:

MESE NUMERO CREDITI

1° mese 6

2° mese 8

3° mese 4

4° mese 4

5° mese 4

6° mese 4

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I crediti per tale modalità formativa sono quindi aumentati a 30 crediti annui corrispondenti a 6 mesi di attività. A partire dalla seconda mensilità i crediti sono frazionabili per settimana: nel secondo mese si possono acquisire fino a 2 crediti a settimana, mentre nei mesi successivi al secondo si può acquisire un credito a settimana.

c) Registrazione del credito

Per l’attività di tutor svolta nell’ambito dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l’attestazione dei crediti è rilasciata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche tramite i Poli universitari delle professioni sanitarie che gestiscono i tirocini. Negli altri casi l’attestazione dei crediti è rilasciata dall’Ordine professionale di riferimento.

d) Valutazioni

Per quanto riguarda i tutor dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, tramite i Poli universitari delle professioni sanitarie, raccoglie i risultati delle valutazioni del tutor da parte del discente tirocinante.

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Allegato 2)

CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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PREMESSA

Il sistema di formazione continua ecm della Provincia Autonoma di Trento ha preso

avvio nell’anno 2002, quando la Giunta provinciale, dando applicazione a quanto previsto dal

Decreto Legislativo n. 229/1999 e s.m., ne ha individuato le funzioni, gli organismi e soggetti

istituzionali coinvolti, nonché le risorse necessarie per darvi attuazione. In questi anni il sistema

è notevolmente cresciuto, grazie anche alla realizzazione di un portale ad esso dedicato, che ha

permesso il governo della formazione, dall’analisi dei fabbisogni formativi, all’accreditamento e

gestione delle iniziative formative, fino all’aggiornamento del dossier formativo di ogni singolo

professionista.

Con l’Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009 recante “Accreditamento dei provider

ecm, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo

sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti” approvato con Decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2010, il sistema di formazione continua è

destinato ancora a crescere e progredire per migliorare la fruibilità e meglio garantire la qualità

e l’efficacia della formazione.

Il punto di svolta, che il predetto Accordo sancisce, è rappresentato dall’accreditamento dei

provider e dalla conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi ecm,

riconoscendo alle Regioni/Province Autonome la funzione di governo, monitoraggio e

valutazione del sistema di formazione continua.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento redatto dalla Commissione provinciale per la formazione continua ecm

individua, nel rispetto dell’Accordo nazionale del 5 novembre 2009 e tenuto conto del

conseguente Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, il procedimento di accreditamento

dei provider, nonché definisce i necessari requisiti, avendo a riguardo a:

- le caratteristiche del provider

- la sua organizzazione generale e le risorse

- la qualità dell’offerta formativa

Il presente documento è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione provinciale

per la formazione continua, sulla base delle esperienze derivanti dalla sua applicazione e

dell’evoluzione della normativa nazionale e provinciale in materia.

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2. ACCREDITAMENTO NAZIONALE E PROVINCIALE DEI PROVI DER

L’accreditamento di un provider ecm è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica

(ente accreditante) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in

sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ecm.

L’accreditamento consente al provider di individuare e attribuire direttamente i crediti ai

partecipanti alla formazione organizzata, tenuto conto dei criteri di attribuzione e calcolo dei

crediti definiti dall’ente accreditante.

L’accreditamento viene rilasciato da un solo ente accreditante (Commissione nazionale o

Regione/Provincia Autonoma, anche tramite organismi all’uopo costituiti) a seguito della

verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti.

Per l’Azienda sanitaria/soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie pubblici o

privati, le cui sedi insistono sul territorio provinciale, sussiste l’obbligo di accreditarsi presso la

Provincia Autonoma di Trento.

Le Università, le Società scientifiche, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS., gli ordini, i collegi, le relative

federazioni, le Associazioni professionali, gli enti di diritto pubblico e i soggetti privati possono

scegliere il soggetto accreditante (Commissione nazionale per la formazione continua o

Regione/Provincia Autonoma), purché rispettino i limiti conseguenti. In caso di accreditamento

presso la Commissione nazionale per la formazione continua, per tali soggetti, non sussistono

vincoli territoriali; in caso di accreditamento presso la Provincia Autonoma di Trento, l’attività

residenziale e la formazione a distanza – quest’ultima con i requisiti della tracciabilità – devono

essere erogati sul territorio provinciale e comunque limitati agli operatori sanitari che svolgono

l’attività sanitaria prevalentemente nella Provincia Autonoma di Trento.

L’accreditamento può essere richiesto dal provider limitatamente a specifiche aree formative (ad

esempio Società scientifiche che si rivolgono al settore o settori disciplinari che rappresentano o

affini), a specifiche tipologie di formazione (residenziali, a distanza, sul campo...), o ancora a

specifiche professioni sanitarie.

I crediti formativi attestati ai professionisti sanitari da un provider accreditato dalla Provincia

Autonoma di Trento hanno valore nazionale.

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Gli organizzatori di formazione continua che operano nel territorio della Provincia di Trento

possono richiedere l’accreditamento quali provider alla Provincia Autonoma di Trento, tenuto

conto di quanto di seguito:

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ENTE FORMATORE TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ACCRED. NAZIONALE

ACCRED. PROVINC

IALE

TIPOLOGIA DI DESTINATARI

svolgono formazione solo nella Provincia Autonoma di Trento

X

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento svolgono uno o più eventi residenziali in regione diversa

Accreditamento singolo evento

formativo*

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

svolgono formazione a distanza (FAD) X

Solo gli operatori sanitari dipendenti e comunque del sistema sanitario provinciale

Azienda sanitaria e altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private

accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, svolgono formazione a distanza (FAD) con accesso libero a tutti i professionisti, indipendentemente dalla loro sede operativa

Accreditamento singolo evento

formativo*

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

svolgono formazione solo sul territorio provinciale

X

Solo gli operatori sanitari che svolgono l’attività sanitaria prevalentemente nella Provincia Autonoma di Trento

il Piano formativo si realizza in più Regioni o Province Autonome X

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, svolgono uno o più eventi residenziali in regione diversa

Accreditamento singolo evento

formativo*

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

svolgono formazione a distanza (FAD) X

Solo gli operatori sanitari dipendenti e comunque del sistema sanitario provinciale

Università, IRCCS, IIZZSS, Ordini e Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali, le Associazioni professionali e gli enti di diritto pubblico di rilevanza nazionale o sovraregionale, con sede operativa nella Provincia Autonoma di Trento

accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, svolgono formazione a distanza (FAD), con accesso libero a tutti i professionisti, indipendentemente dalla loro sede operativa

Accreditamento singolo evento

formativo*

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

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svolgono formazione solo nella Provincia Autonoma di Trento

X

Solo gli operatori sanitari che svolgono l’attività sanitaria prevalentemente nella Provincia Autonoma di Trento

il Piano formativo si realizza in più Regioni o Province Autonome X

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, svolgono uno o più eventi residenziali in regione diversa

Accreditamento singolo evento

formativo*

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

svolgono formazione a distanza (FAD) X

Solo gli operatori sanitari dipendenti e comunque del sistema sanitario provinciale

Le società scientifiche, nonché le Agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni, gli altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie con sede operativa nella Provincia Autonoma di Trento

accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, svolgono formazione a distanza (FAD), con accesso libero a tutti i professionisti, indipendentemente dalla loro sede operativa

Accreditamento singolo evento

formativo*

Tutti gli operatori sanitari indipendentemente dalla Provincia/Regione ove prestano l’attività sanitaria

* L’accreditamento, a livello nazionale, del singolo evento formativo, è comunque subordinato alle decisioni in merito assunte dalla Commissione

nazionale per la formazione continua.

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3. ENTE ACCREDITANTE

Per la Provincia Autonoma di Trento, l’ente accreditante è la Provincia Autonoma di Trento,

che nell’ambito del procedimento di accreditamento, si avvale della Commissione provinciale

per la formazione continua.

La Provincia Autonoma di Trento, sentita la Commissione provinciale per la formazione

continua:

- esamina la documentazione ricevuta ai fini dell’accreditamento

- rilascia il provvedimento di accreditamento

- dispone sanzioni (ammonizione, sospensione, diniego, revoca dell’accreditamento) al

provider, qualora riscontri violazioni

- gestisce l’anagrafe dei crediti dei professionisti sanitari della Provincia Autonoma di

Trento e la trasferisce periodicamente al COGEAPS

- istituisce e gestisce l’Albo provinciale dei provider ecm, che include i provider accreditati

a livello provinciale e ne cura l’aggiornamento sistematico

- comunica alla Commissione nazionale per la formazione continua l’elenco dei provider che

hanno conseguito l’accreditamento standard, per l’aggiornamento dell’albo nazionale

- produce un rapporto annuale sulle attività ecm tenendo conto anche dei risultati delle

verifiche /audit effettuate per il rilascio dell’accreditamento standard.

4. PROVIDER ECM ACCREDITATO

Il provider ecm è un soggetto che:

- ha configurazione giuridica e sede operativa nella Provincia Autonoma di Trento

- opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari

- svolge attività di formazione esclusivamente finalizzata al miglioramento dell’assistenza

sanitaria e non influenzata da interessi commerciali

- è in grado di organizzare e rendere fruibili eventi o programmi educazionali garantendo

anche il supporto logistico, il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell’apprendimento

ovvero la trasmissione dei dati su traccia elettronica;

- ha competenze nelle metodologie, nelle tecniche e nei contenuti della formazione degli

operatori sanitari, che devono essere garantiti dal profilo delle competenze documentate

del responsabile scientifico;

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- è responsabile dell’integrità etica, del valore deontologico, della qualità tecnico scientifica,

dei contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che

utilizza, nonchè dell’indipendenza dei programmi formativi;

- assegna, utilizzando il sistema informativo provinciale, i crediti ecm ai propri prodotti

formativi ed attesta l’acquisizione dei crediti ai partecipanti alle attività educative che

organizza, dopo aver verificato positivamente il raggiungimento degli obiettivi formativi;

- si impegna a trasmettere, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia Autonoma di

Trento ogni eventuale cambiamento di denominazione, di stato giuridico e di statuto,

inclusa la formazione di consorzi.. Dal momento di tale comunicazione e fino

all’autorizzazione della Provincia non potrà svolgere alcuna attività ecm;

- è disponibile a rendere accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di

verifica

- si impegna a versare, ai fini del conseguimento e del mantenimento dell’accreditamento, il

contributo annuo definito dalla Giunta provinciale in Euro 2.500,00 a copertura degli oneri

a carico della Provincia per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo

del sistema provinciale di formazione continua;

- si impegna ad utilizzare il sistema informativo della Provincia Autonoma di Trento per

tutte le attività previste dal presente documento e dai documenti allegati al fine di

soddisfare i requisiti di accreditamento ed i conseguenti fabbisogni informativi;

- si impegna al rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la formazione continua

ecm della Provincia Autonoma di Trento

- possiede i requisiti per l’accreditamento di cui all’allegato A)

Le aziende farmaceutiche e quelle che forniscono strumenti e presidi medici non possono

acquisire il ruolo di provider.

5. PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

Il procedimento di accreditamento del provider ecm si articola nelle seguenti fasi:

A) Domanda di accreditamento provvisorio

I soggetti richiedenti l’accreditamento come provider ecm inviano alla Provincia Autonoma di

Trento (presso il Servizio provinciale competente) apposita domanda di accreditamento

provvisorio.

In particolare, oltre alla domanda di accreditamento, il provider è tenuto a fornire:

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- documentazione relativa all’attività formativa già svolta (nel caso si tratti di ente

precedentemente non registrato nel sistema provinciale ecm e comunque non di nuova

costituzione)

- per i soggetti privati: certificato CCIAA di iscrizione al Registro delle imprese con dicitura

antimafia o analogo documento di iscrizione in apposito Registro per gli enti che non sono

soggetti alla registrazione alla Camera di Commercio

- Piano formativo attuale, almeno semestrale, che evidenzia iniziative formative rivolte ai

professionisti sanitari

Il modello di domanda di accreditamento provvisorio deve essere debitamente compilato,

attraverso il sistema informativo provinciale www.ecmtrento.it e trasmesso per posta al Servizio

provinciale competente, unitamente alla documentazione sopra indicata.

B) Accreditamento provvisorio

La Provincia, sulla base della documentazione prodotta dal provider e sentita la Commissione

provinciale per la formazione continua:

- emette, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, un proprio atto

con il quale:

1. rilascia accreditamento provvisorio con validità di 12 mesi. Entro tale periodo, la

Provincia, a seguito delle verifiche, rilascia accreditamento standard o comunica

diniego di accreditamento standard

2. sospende i termini per l’accreditamento provvisorio per lievi difformità e carenze

rilevate nella documentazione prodotta, invitando il provider a sanare, entro termini

stabiliti, le predette difformità e carenze

3. comunica diniego di accreditamento provvisorio per gravi difformità e carenze rilevate

nella documentazione prodotta. In questo caso il provider può ripresentare domanda di

accreditamento provvisorio non prima di un anno dal diniego

- istituisce e aggiorna l’Albo provinciale dei provider ecm

C) Accreditamento standard

Nel corso dei 12 mesi successivi al rilascio dell’atto di accreditamento provvisorio, la Provincia,

con l’ausilio della Commissione provinciale per la formazione continua:

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1. svolge attività di verifica sull’attività formativa svolta e sugli aspetti organizzativi e

strutturali ad essa connessi (requisiti di cui all’allegato A), di tutti i provider accreditati

provvisoriamente, avvalendosi in particolare del sistema informativo provinciale

(www.ecmtrento.it), nonché di eventuali team di verifica incaricato delle visite sul campo.

Le verifiche si articolano in:

- VSC = verifiche sul campo presso le sedi dei provider o incontri con i

coordinatori/responsabili scientifici

- VD = verifiche documentali

- VSI = verifiche delle attività della struttura e della organizzazione attraverso il sistema

informatico

- CS = Customer satisfaction (segnalazioni e analisi del gradimento attraverso la

considerazione attenta di apposito questionario, e interviste – anche a distanza – a

partecipanti, docenti e operatori della formazione)

L’attività di verifica comprende:

- la valutazione delle informazioni relative alle caratteristiche dei provider (risorse strutturali

e organizzative per la formazione)

- l’analisi delle interviste e/o dei questionari di gradimento sulla qualità percepita dai

partecipanti e dai docenti delle attività formative realizzate.

2. Coordina l’attività del team di verifica il quale esegue le verifiche e stila un verbale con i

risultati delle valutazioni da trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento.

3. Emette, sulla base del verbale trasmesso, un proprio atto con il quale:

a) rilascia accreditamento standard per 4 anni

b) comunica diniego di accreditamento standard per gravi difformità e carenze

rilevate nella verifica dei requisiti e nella valutazione della quantità e qualità della

formazione erogata. In questo caso il provider decade anche dall’accreditamento

provvisorio e può ripresentare domanda non prima di un anno dal diniego

dell’accreditamento standard;

4. aggiorna l’albo provinciale dei provider ecm e comunica alla Commissione nazionale per

la formazione continua l’elenco dei provider accreditati.

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D) Revoca dell’accreditamento standard

La Provincia Autonoma di Trento, sentita la Commissione provinciale per la formazione

continua, revoca l’accreditamento standard, qualora durante il periodo di mantenimento:

E) verifichi il mancato possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato A)

F) rilevi che il provider non ha accreditato alcuna iniziativa formativa nell’arco di due anni.

Il provider, a cui è stato revocato l’accreditamento standard, deve attendere 12 mesi prima di

richiedere nuovamente l’accreditamento provvisorio.

E) Allegati

Al presente documento sono allegati:

Allegato a) Requisiti minimi per l’accreditamento dei provider

Allegato b) Domanda di accreditamento provvisorio

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Allegato a)

REQUISITI MINIMI PER L’ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER I requisiti che il provider deve dichiarare di possedere per ottenere l’accreditamento (provvisorio e standard) riguardano :

a) le caratteristiche del soggetto richiedente b) l’organizzazione generale e le risorse c) la qualità dell’offerta formativa

Perché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che tutti i requisiti indicati siano soddisfatti secondo gli indicatori e le evidenze di seguito. 1. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Requisito Indicatore

Evidenza

nei casi di verifica per conseguire l’accreditamento

standard

Modalità di verifica

Ragione Sociale Denominazione VD

Sede operativa Sede con i requisiti necessari alla gestione delle attività ecm e situata nel territorio della Provincia di Trento

VD

Legale rappresentante Generalità complete del rappresentante legale

VD

Impegno statutario nel campo della formazione continua

Presenza esplicita di questa finalità nell’oggetto sociale anche a titolo non esclusivo

Solo per i soggetti privati: certificato CCIAA di iscrizione nel Registro delle imprese o analogo certificato di iscrizione in apposito registro

VD

Pregressa esperienza in attività didattico/formativa in campo sanitario

Evidenza di attività formative in campo sanitario e indicazione delle aree di attività prevalenti realizzate negli ultimi tre anni. Questo requisito non è obbligatorio per l’accreditamento provvisorio di provider di nuova costituzione

Documentazione in cui si evidenzia che il provider ha progettato, pianificato realizzato attività formative in campo sanitario VSI

VD

Affidabilità economica finanziaria

Presenza di bilanci e/o documenti economici annuali

Bilanci e/o documenti economici che evidenziano le risorse dedicate alla formazione

VD

Affidabilità rispetto alle norme in tema di sicurezza, prevenzione e fiscalità

Presenza di documentazione relativa a :

- antimafia (per privati) - rispetto obblighi

prevenzione infortuni (strutture, attrezzature)

Documentazione che evidenzia il rispetto della normativa nazionale e provinciale in vigore in materia

VD

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- rispetto obblighi in tema di contributi previdenziali e assistenziali

- rispetto obblighi fiscali 2. ORGANIZZAZIONE GENERALE E RISORSE

Requisito Indicatore

Evidenza

nei casi di verifica per conseguire l’accreditamento

standard

Modalità di verifica

Sedi, strutture/attrezzature disponibili (proprie o per contratto)

Sono disponibili sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività amministrative e di quelle formative nel territorio della Provincia di Trento e con caratteristiche coerenti con i Piani formativi proposti. Per FAD e FSC devono essere disponibili le condizioni e attrezzature per organizzare e gestire iniziative di formazione a distanza o attività di formazione sul campo

Titoli di proprietà o contratti di locazione o altro titolo di utilizzo in cui sia indicata la durata temporale e la destinazione d’uso Contratti/convenzioni con soggetti idonei per le tecnologie mediatiche necessarie per la FAD e/o soggetti che gestiscono strutture sanitarie idonee per la FSC (se non possedute in proprio)

VSI VD VSC

Struttura organizzativa Presenza di risorse umane che configurano una organizzazione stabile e finalizzata alla formazione inclusa la presenza di un responsabile per la formazione(CV)

Documentazione descrittiva con organigramma della struttura dedicata alla formazione

VSI VD

Registro responsabili scientifici

Presenza di un elenco di responsabili scientifici di cui il provider intende avvalersi, e relativa area tematica di competenza. I responsabili scientifici in elenco devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi e l’impegno a comunicare eventuali cambiamenti successivi rispetto a quanto dichiarato

I responsabili scientifici sono inseriti dal provider nel portale www.ecmtrento.it

VSI

Registro docenti Presenza di un elenco dei docenti interni ed esterni di cui il provider intende avvalersi e relativa area tematica di competenza. I docenti in elenco devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi e

I docenti sono inseriti dal provider nel portale www.ecmtrento.it

VSI

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l’impegno a comunicare eventuali cambiamenti successivi rispetto a quanto dichiarato

Sistema qualità Esiste una procedura ed un responsabile per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e sono individuati criteri ed identificati indicatori di processo e di esito

Procedure documentate dei processi attinenti alla formazione

VSI VD VSC

3. QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA

Requisito Indicatore

Evidenza

nei casi di verifica per conseguire l’accreditamento

standard

Modalità di verifica

Rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi sulla base di specifici indicatori coerenti con le caratteristiche e le finalità del provider

Esistono delle procedure tramite cui rilevare il fabbisogno formativo dell’utenza a cui è rivolta la formazione

Documentazione che esplicita le procedure messe in atto per la rilevazione del fabbisogno formativo VD

Pianificazione Esiste un piano formativo almeno semestrale che deve comprendere:

- aree di offerta formativa pertinenti ai bisogni rilevati

- n. presunto di iniziative per area di offerta formativa

- tipologia di formazione (RES, FSC, FAD)

- destinatari della formazione

- obiettivi formativi generali.

Il piano formativo è periodicamente inserito nel portale www.ecmtrento.it

VD VSI

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Progettazione Esistono procedure strutturate per la progettazione della formazione, che verificano la congruità delle metodologie valutative e la coerenza tra obiettivi formativi, metodi didattici e modalità di valutazione dell’apprendimento

Il provider nell’ambito delle procedure d’accreditamento inserisce nel portale www.ecmtrento.it prima dell’attivazione del corso i dati richiesti per ogni singolo evento formativo, allegandone specifico programma e prova di valutazione, specificando tra l’altro:

- titolo dell’iniziativa - tipologia formativa

(RES, FAD, FSC) - obiettivi formativi - metodologie

didattiche e valutative - periodo/sede - responsabile

scientifico - docenti

VD VSI

Erogazione Esistono procedure organizzate per garantire il processo di erogazione delle attività

Documentazione che il provider inserisce nel portale www.ecmtrento.it VSI

Valutazione Esiste un sistema di: - rilevazione presenza - rilevazione del

gradimento e della qualità percepita

- congruità tra obiettivi, metodi didattici e valutazione dell’apprendimento

Documentazione che il provider inserisce nel portale www.ecmtrento.it

VSI

Attribuzione crediti ecm Si garantisce l’attribuzione dei crediti ai destinatari aventi diritto e la distribuzione degli attestati ecm.

Documentazione che il provider inserisce nel portale www.ecmtrento.it

VSI

Sponsorizzazioni Esplicita dichiarazione al rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la formazione continua

Documentazione relativa a contratti/convenzioni di sponsorizzazione. Tali contratti devono esplicitare le obbligazioni di entrambi i contraenti ed essere firmati dal legale rappresentante. Informazioni nel portale www.ecmtrento.it

VD VSI

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Allegato b)

Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane Via Gilli, 4 38121 TRENTO

OGGETTO: Domanda di Accreditamento provvisorio Con la presente, si richiede l’accreditamento, quale Provider ECM, dell’operatore di formazione con RAGIONE SOCIALE _____________________, per la sede operativa di _____________________ ubicata in ___________________________ * Allo scopo si allegano:

1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti minimi;

2) Per i soggetti privati: Certificato CCIAA in carta semplice con dicitura antimafia, oppure analogo documento di iscrizione in apposito Registro per gli enti che non sono soggetti alla registrazione alla Camera di Commercio;

3) Documentazione relativa all’attività formativa già svolta (questa documentazione non è

obbligatoria per gli enti/soggetti già registrati precedentemente nel sistema provinciale ecm, in quanto documentazione già a disposizione della Provincia Autonoma di Trento; non è altresì obbligatoria per enti/soggetti di nuova istituzione);

4) Piano formativo attuale almeno semestrale che evidenzia iniziative formative rivolte ai

professionisti sanitari Distinti saluti, Luogo, data ________________________ Il legale rappresentante

TIMBRO E FIRMA

* si ricorda che la sede operativa deve essere ubicata nel territorio della Provincia di Trento.

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Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEG ALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto__________________________nato a_____________(prov.___) il_____________ codice fiscale ____________________ Residente in ____________________________ (prov.___) Via ______________, n__________ In qualità di Legale Rappresentante della __________________________ con sede legale in _______________________ in riferimento alla richiesta di accreditamento come provider ECM, visto l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 192 del 5 novembre 2009 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti"; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. _________ di data _________ che definisce i Criteri di accreditamento dei Provider della Provincia Autonoma di Trento ed approva le Linee di indirizzo per la formazione continua provinciale consapevole che i dati forniti con la richiesta di accreditamento costituiscono dichiarazione formale di possesso dei requisiti ed accettazione delle norme che regolano il sistema ECM della Provincia Autonoma di Trento, fatte salve tutte le norme di legge vigenti in materia; consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA CHE L’ENTE RAPPRESENTATO

− ha sede operativa nella Provincia Autonoma di Trento; − non rientra nella categoria dei soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano

e pubblicizzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per l’infanzia, dispositivi medici;

− non ha conseguito l’accreditamento provider per la sede operativa indicata, presso la

Commissione nazionale per la formazione continua o presso altro sistema regionale di formazione continua;

− opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari; − (solo per i soggetti privati) è dotato di atto certificato CCIAA di iscrizione nel Registro

delle imprese o di analogo certificato di iscrizione in apposito registro per gli enti che non sono soggetti alla registrazione alla Camera di Commercio;

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− dispone di statuto nel quale è evidenziato l’impegno nel campo della formazione

continua (anche a titolo non esclusivo);

− ha pregressa esperienza in attività formativa in campo sanitario, avendo realizzato negli ultimi tre anni dal 2008 al 2010 n. _____ iniziative accreditate ECM (questo requisito non è obbligatorio per l’accreditamento provvisorio di enti di nuova istituzione, ovvero nell’anno 2011);

− garantisce affidabilità economica finanziaria, disponendo di bilanci e/o di documenti

economici che evidenziano le risorse dedicate alla formazione;

− è affidabile rispetto alle norme in tema di sicurezza prevenzione e fiscalità, disponendo della seguente documentazione relativa a: |_| antimafia (solo per i soggetti privati) |_| obblighi per prevenzione ed infortuni (strutture e attrezzature) |_| obblighi in tema di contributi previdenziali e assistenziali |_| obblighi fiscali

− dispone in proprio o per contratto di: |_| sedi per lo svolgimento di attività amministrative connesse alla formazione |_| sedi per lo svolgimento di attività formative residenziali |_| sedi per lo svolgimento di attività formative sul campo |_| attrezzature idonee per iniziative di formazione a distanza (FAD)

− dispone di risorse umane che configurano un’organizzazione stabile e finalizzata alla

formazione, inclusa la presenza di un responsabile per la formazione; − dispone di un elenco dei responsabili scientifici della formazione, con indicata l’area di

competenza ed evidenziata la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

− dispone di un elenco dei docenti interni ed esterni, con indicata l’area di competenza ed evidenziata la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

− dispone di un sistema qualità, con un responsabile e con documentate le procedure per la

valutazione del raggiungimento degli obiettivi e specificati gli indicatori di processo e di esito;

− chiede l’accreditamento provider per le seguenti tipologie di formazione:

|_| residenziale |_| a distanza (FAD) |_| sul campo (FSC)

- chiede l’accreditamento provider per le seguenti professioni sanitarie:

|_| ____________ |_| tutte le professioni sanitarie

− dispone di un sistema di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi;

− per la pianificazione, approva un Piano formativo almeno semestrale, che evidenzia

iniziative formative rivolte ai professionisti sanitari e che specifica le aree di offerta

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formativa pertinenti ai bisogni rilevati, i destinatari della formazione e gli obiettivi formativi provinciali generali;

− per la progettazione, si avvale di procedure strutturate e documentate, che verificano la

congruità delle metodologie valutative e la coerenza tra obiettivi formativi, metodi didattici e modalità di valutazione dell’apprendimento;

− per l’erogazione, si avvale di procedure organizzate e documentate che garantiscono il

processo di erogazione delle attività formative;

− per la valutazione dei partecipanti la formazione, si avvale di un sistema che rileva: |_| la presenza alla formazione |_| il gradimento e la qualità percepita l_| l’apprendimento

− garantisce l’attribuzione dei crediti ecm ai partecipanti la formazione e la distribuzione degli attestati ecm agli aventi diritto;

− garantisce, nel caso di sponsorizzazioni, il rispetto di quanto previsto dalle Linee di

indirizzo per la formazione continua in provincia di Trento, predisponendo la documentazione ivi prevista;

− svolge attività di formazione esclusivamente finalizzata al miglioramento dell’assistenza

sanitaria e non influenzata da interessi commerciali;

− garantisce l’integrità etica, il valore deontologico, la qualità tecnico scientifica dei contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che utilizza, nonché l’indipendenza dei programmi formativi;

− trasmette, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia Autonoma di Trento ogni

eventuale cambiamento di denominazione, di stato giuridico e di statuto, incluso la formazione di consorzi. Dal momento di tale comunicazione e fino all’autorizzazione della Provincia non potrà svolgere alcuna attività ecm;

− rende accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di verifica

− utilizza il sistema informativo della Provincia Autonoma di Trento disponibile sul sito

www.ecmtrento.it

− si impegna al pagamento del contributo annuo pari ad € 2.500,00, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio provinciale competente della Provincia.

In fede

Il Legale Rappresentante

__________________________________ Luogo, data, ______________ Al presente documento deve essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante

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PIANO FORMATIVO ANNO 2013 E PROGRAMMAZIONE A.A. 2013/14

PER PROFESSIONI SANITARIE

Si evidenziano di seguito le iniziative formative realizzate dal Dipartimento di Psicologia e Scienze

Cognitive nell’anno 2013 e le proposte di formazione per l’a.a.2013/14:

Diploma di Master Universitario di Primo livello “Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbi dello spettro autistico”

anno 2013

I Tema - I disturbi pervasivi dello sviluppo

II Tema - Metodologie e tecniche di educazione speciale

III Tema – L’intervento nei diversi contesti

Durata: 1 anno

Obbiettivi formativi: Il Master vuole formare persone in grado di attuare interventi educativi

per soggetti con disturbi dello spettro autistico ed altri disturbi che ne compromettono le abilità

emotive, relazionali e comportamentali.

Responsabile scientifico: prof.ssa Paola Venuti.

Quota iscrizione: La quota d’ iscrizione è fissata in € 2.500.

Corso introduttivo alla lingua dei segni (LIS)

Durata: il corso ha una durata di 36 ore, ed è articolato in 13 lezioni.

Obbiettivi formativi: offrire agli studenti di psicologia e scienze cognitive, ed a coloro che

svolgono attività di ricerca in quest'ambito, una conoscenza introduttiva alla lingua dei segni

italiana (LIS) utilizzata dalla persone sorde per comunicare. Benché veicolata attraverso un

canale visuo-gestuale, la LIS e le altre lingue dei segni sono a tutti gli effetti delle lingue e

possono costituire una preziosa occasione di riflessione sui meccanismi del linguaggio umano,

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sulla flessibilità dei processi coinvolti nell'attenzione, nella percezione visuo-spaziale e nella

pianificazione gestuale e sui meccanismi di plasticità cerebrale.

Responsabile scientifico: prof. Francesco Pavani.

Quota iscrizione: si è richiesto un contributo di 150 Euro per partecipante (75 Euro per gli

studenti del Dipartimento e del CIMEC).

Ciclo di incontri “Le professioni dello Psicologo. Percorsi, attività ed

esperienze di professionisti”

Durata: 10 incontri di due ore nel periodo marzo - maggio

Obbiettivi formativi: Il ciclo di incontri ha l’obbiettivo di approfondire la figura professionale

dello psicologo del lavoro, dell’organizzazione e delle risorse umane, nei suoi aspetti progettuali,

di intervento e consulenza psicosociale a individui, gruppi, organizzazioni e istituzioni.

Responsabile scientifico: prof. Franco Fraccaroli.

Quota iscrizione: da definire

Convegno Nazionale "Educazione professionale tra azione e

formazione"

Destinatari: educatori professionali, formatori, studenti e docenti universitari, personale

sanitario e sociale.

Durata: un giorno 31 gennaio 2014

Obbiettivi formativi: Conoscere l'educazione professionale socio sanitaria per il miglioramento

dei processi di inclusione sociale, sviluppare le metodologie formative (in particolare sui processi

della valutazione degli apprendimenti esperienziali), sviluppare buone pratiche di collaborazione

università-territorio a livello nazionale.

Metodologia didattico-formativa: conferenza, poster session; workshop session

Quota iscrizione: da definire

Social Health Education International Conference

Destinatari: educatori professionali, social workers, formatori, studenti e docenti universitari,

personale sanitario e sociale.

Durata: due/tre giorni 23-25 ottobre 2014

Obbiettivi formativi: Conoscere l'educazione professionale socio sanitaria per il miglioramento

dei processi di inclusione sociale, sviluppare le metodologie formative (in particolare sui processi

della valutazione dell'experiential learning), sviluppare buone pratiche di collaborazione

università-territorio a livello internazionale.

Metodologia didattico-formativa: conference, poster session; workshop session, field visits

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Quota iscrizione: da definire

Seminario "L'educatore professionale in formazione"

Destinatari: educatori professionali, formatori, studenti e docenti universitari, personale socio

sanitario.

Durata:1 giorno da definire (2014)

Obbiettivi formativi: descrivere e diffondere l'educatore professionale attraverso le esperienze

innovative di formazione e apprendimento

Metodologia didattico-formativa: conferenza, workshops paralleli

Seminario "Empowerment personale e sociale"

Destinatari: educatori professionali, formatori, studenti e docenti universitari, personale

sanitario.

Durata:1 giorno da definire (2014)

Obbiettivi formativi: individuare le competenze in atto nei processi di valutazione

dell'educazione professionale sanitaria

Metodologia didattico-formativa: conferenza, workshops paralleli

Giornate di Studio e Formazione in collaborazione con la Fondazione

Marica De Vincenzi Onlus per l’a.a.2013/14

Destinatari: psicologi, medici, logopedisti

Obbiettivi formativi: affrontare la tematica proposta in una prospettiva sia scientifica, sia

educativa; l’idea è quella di offrire un momento di formazione per le persone che si occupano

della tematica trattata e di argomenti affini sia da un punto di vista della ricerca, sia da un punto

di vista clinico-riabilitativo:

- “Solidarietà e linguaggio”

- “I disturbi del linguaggio del bambino”


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