deliberazione 23 luglio 1983; ric. A.S. Roma s.p.a.Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 307/308-315/316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177057 .
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PARTE TERZA
contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni
o diritti o degli elementi in base ai quali è stato determinato ».
L'avviso d'accertamento, che rettifica il valore dichiarato di
lire 65 milioni in lire 85 milioni, si esprime cosi:
« Valore finale accertato, per quota di metà, lire 85.000.000.
Valutazione operata, per competenza territoriale, dall'ufficio
registro di Lonate, tenuto conto dei prezzi medi di mercato ap
plicati con equa obiettività, per i terreni peraltro tenuto conto
della redditività e delle colture, per i fabbricati la consistenza
dei piani e vani, stato di manutenzione e ubicazione».
Secondo la decisione della commissione di II grado di Ve
rona, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente,
perché il medesimo « contiene, invero, una descrizione sommaria
dei beni nonché degli elementi (prezzi medi di mercato, reddi
tività dei terreni, colture, consistenza, ubicazione e stato dei
fabbricati) in base ai quali si è pervenuti a determinazione del
valore. I beni, ancorché costituiti da terreni e fabbricati, for
mano in realtà un unico compendio, per cui è retta l'indicazione
di valore al loro complesso ».
È noto, per contro, che la motivazione dell'atto amministra
tivo (quale è l'accertamento di valore) quando è, come nella spe
cie, prescritta, adempie a due funzioni inscindibilmente connes
se: quella di rendere evidente l'iter logico-giuridico seguito dal
l'organo nella formazione dell'atto, e quella di consentire ai de
stinatari la contestazione degli eventuali errori di fatto o di di
ritto. Or se descrivere, nel senso linguistico, significa « rappresen tare con parole un luogo, un oggetto, ecc., notandone gli aspetti, le qualità, ecc. », è facile constatare che nell'accertamento in
questione non esiste alcuna « descrizione sommaria » e nemme
no un qualsiasi accenno o tentativo di descrizione; che i riferi
menti a prezzi medi di mercato, redditività, colture, consistenza
dei fabbricati in piani e vani, sono parole generiche, mancando
qualunque chiarimento circa il concreto metodo d'utilizzazione
dei medesimi per la stima, che, infine, l'ufficio ha indicato un
valore complessivo, senza curarsi nemmeno di distinguere tra
terreni e fabbricati, sebbene la distinzione del valore dei sin
goli cespiti fosse particolarmente raccomandata dalla circ. min.
finanze, dir. gen. tasse ed imposte dirette sugli affari, 10 gennaio 1973, n. 6/313136, citata dai ricorrenti. Si tratta, in sostanza, d'una semplice parvenza di motivazione, non idonea ai fini di
legge. E quindi, il detto accertamento deve essere dichiarato nullo.
Le sezioni unite debbono quindi esaminare il quesito proposto con l'ordinanza di rinvio della IX sezione: esso trae origine dalla decisione di queste sezioni unite, 20 ottobre 1980, n. 3011, dove si afferma che la mancanza, nell'avviso d'accertamento, d'una
contestuale motivazione sulla base degli elementi indicati nel l'art. 49 d.p.r. n. 634, cit., non genera la « nullità » dell'atto — in
tesa come « inesistenza giuridica », cioè come inidoneità alla
produzione d'effetti giuridici, rilevabilità d'ufficio, imprescritti bilità dell'azione diretta a farla valere — ma ne consente la rin
novazione. Poiché le commissioni tributarie giudicano delle « controversie d'imposta », cioè della sussistenza sostanziale del
l'obbligazione tributaria, e non della sola legittimità degli atti, il vizio della motivazione, dedotto come censura del ricorso, andava
sanato in sede contenziosa, con la acquisizione disposta anche d'ufficio degli elementi necessari per il giudizio di stima, in me
rito al quale la pronuncia delle commissioni avrebbe assunto va lore sostitutivo dell'originario provvedimento. A tal fine, secon do le sezioni unite, dovevano applicarsi gli art. 24 e 29 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, i quali, in conformità della volontà legisla tiva che sta alla loro base, ed in ossequio al principio del con
traddittorio in ogni grado del giudizio, impongono il rinvio della vertenza per nuovo esame alla commissione di I grado, per procedere alla determinazione del valore previa acquisizione de
gli elementi integrativi da fornirsi dall'ufficio.
Il problema oggi sorge perché l'art. 13 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739, ha sostituito l'originario art. 21 (« rinnovazione di noti ficazione ») del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, con un nuovo
testo, contenente la disciplina della « rinnovazione dell'atto im
pugnato », il quale nel 2° comma cosi dispone: « Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato
quando il vizio consiste nel difetto di motivazione, o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza ».
La IX sezione, nell'ordinanza di rinvio, rilevava che la detta norma « starebbe a dimostrare l'intenzione del legislatore di
volere attribuire al difetto di motivazione dell'atto d'accerta
mento conseguenze giuridiche più rilevanti, tali da comportare la nullità dell'atto stesso e l'impossibilità d'una sanatoria del vi
zio da cui è affetto ».
Le sezioni unite non intendono adesso affrontare il problema di maggiore importanza: se l'art. 21, 2° comma, d.p.r. n. 636 del
1972, nel testo modificato dall'art. 13 d.p.r. n. 739 del 1981, ab
bia voluto far discendere dal difetto di motivazione la giuridica inesistenza dell'accertamento; con tutte le conseguenze che de
rivano da tale specie di nullità, ivi compresa quella della rile
vabilità d'ufficio, espressamente menzionata nella dee. 3011 del
1980 (in questo caso, comunque, il difetto di motivazione è stato
dedotto fin dal primo grado del giudizio). Le sezioni unite in
tendono oggi rispondere soltanto al più circoscritto quesito: se
la norma sopravvenuta che vieta il rinnovo dell'atto impugnato
per difetto di motivazione consenta il rinvio della controversia
alla commissione di I grado, per acquisire gli elementi integra tivi ed esprimere il giudizio estimativo in sostituzione dell'accer
tamento viziato.
Le sezioni unite ritengono che la risposta debba essere ne
gativa.
Il legislatore, con la norma sopravvenuta, ha voluto impedire che attraverso successive integrazioni e correzioni dei motivi del
l'accertamento si protraessero le controversie di valore, che il
legislatore stesso ha voluto cicoscrivere entro brevi termini di
decadenza (un anno, secondo l'art. 49 d.p.r. n. 634 del 1972 e
l'art. 26 d.p.r. n. 637 dello stesso anno, elevato a due anni da
gli art. 2 e 4 d.p.r. 6 dicembre 1977 n. 914). Tale protrazione
temporale è ancor più grave quando la sanatoria si compia at
traverso un'istruttoria ed una decisione in sede contenziosa, dove
non operano i termini di decadenza. La volontà della legge è
che entro il termine di decadenza l'ufficio controlli l'esattezza
della dichiarazione dei contribuenti, e che, mediante una con
grua motivazione dell'avviso d'accertamento, l'informi compiu tamente delle ragioni del dissenso, dando loro modo, nel con
tempo, di tutelarsi nell'idonea sede. Di fronte all'espressa vo
lontà legislativa, il giudice tibutario non può che applicare la
legge, né spetta a lui porre riparo ad eventuali ripercussioni ne
gative del sistema sull'esercizio della potestà tributaria; che deve
trovare piuttosto salvaguardia nell'efficienza e nella diligenza de
gli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Le sezioni unite ritengono, pertanto, che l'avviso d'accerta
mento de quo debba essere dichiarato nullo, per difetto di mo
tivazione, senza possibilità di rinnovazione, e quindi senza che
vi sia luogo a rinvio alla commissione tributaria di I grado com
petente.
I
GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.; deliberazione 23 luglio 1983; ric. A.S. Roma s.p.a.
GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.;
Sport — Ingaggio di calciatori provenienti da federazioni stra
niere — Disposizioni limitative emesse dalla presidenza della
F.i.g.c. — Applicazione — Fattispecie concernente l'A.S. Ro
ma s.p.a. (L. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rap
porti tra società e sportivi professionisti, art. 12).
Un contratto preliminare relativo all'ingaggio di un calciatore
proveniente ex novo da federazione straniera, stipulato entro la
data dell'8 giugno 1983, è idoneo ad integrare la previsione
temporale contenuta nella deliberazione 9 giugno 1983 della
presidenza della F.i.g.c. (c.d. « diktat Sordillo »), anche se il
contratto definitivo, stipulato in data posteriore, si presenta come « frutto di una ridiscussione e di nuovo concordamento »
di clausole del contratto preliminare già concluso. (1)
(1-3) Presentiamo nella loro interessante veste di documento giuridico e « giudiziario » (cosi le nostre massime hanno cercato di caratterizzar le) le note deliberazioni della giunta esecutiva del C.o.n.i., che decidono i ricorsi della Roma e dell'Udinese (dell'A.S. Roma s.p.a. e dell'Udinese Calcio s.p.a.) contro l'applicazione del « diktat di Sordil lo », ovvero del « blocco degli stranieri », emesso il 9 giugno 1983 dalla presidenza della F.i.g.c. sulla base degli atti richiamati nella prima delle deliberazioni sopra riportate. Il ricorso della Roma, preceduto da quello
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Non ha carattere perentorio il termine del 13 giugno 1983, fissato nella deliberazione 9 giugno 1983 della presidenza della F.i.g.c. per il deposito dei contratti di ingaggio di calciatori provenienti ex novo da federazione straniera, purché sussista la certezza che la stipulazione del contratto non sia avvenuta oltre il giorno 8
giugno 1983 (nella specie, un notaio brasiliano attestava che in data 8 giugno 1983 gli era stato presentato per il riconoscimento delle firme il contratto tra la società calcistica italiana A.S.
Roma ed il Club Atletico Mineiro di Belo Horizonte relativo al
trasferimento del calciatore Cerezó). (2)
II
GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.; deliberazione 23 luglio
1983; ric. Udinese Calcio s.p.a.
Sport — Ingaggio di calciatori provenienti da federazioni stra
niere — Disposizioni limitative emesse dalla presidenza della
F.i.g.c. — Applicazione — Fattispecie concernente l'Udinese
Calcio s.p.a. (L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 12).
Può essere autorizzato il trasferimento in Italia di calciatore
proveniente ex novo da federazione straniera, anche se al
relativo contratto partecipa, insieme con il calciatore e le due
società calcistiche interessate, una società che non è un club
calcistico, ed alla quale vengono ceduti i diritti pubblicitari e
commerciali sul nome e sull'immagine del calciatore come
contropartita di un finanziamento per l'ingaggio (nella motiva
zione la giunta osserva che la società finanziaria non ha assunto un ruolo, vietato, di intermediazione calcistica, e che la cessione
dei diritti pubblicitari e commerciali di cui sopra non è soggetta alla approvazione della F.i.g.c.). (3)
rivolto al T.A.iR. Lazio dagli avvocati Conte, Cosenza e Lubrano quali soci dell'A.S. Roma s.p.a., investe, prima che l'applicazione, la legittimi tà dello stesso diktat: problema che la giunta esecutiva del C.o.n.i., uniformandosi in questo a certi indirizzi della giurisprudenza ammini
strativa, ha ritenuto di poter astenersi dall'esaminare per la riconosciuta fondatezza nel merito delle ragioni della ricorrente. È evidente che a
questo benevolo atteggiamento nei riguardi del merito dava motivazione la volontà di evitare il giudizio sulla legittimità del diktat, e ciò non
soltanto nella sede « amministrativa » (tale dovendosi qualificare, a quel che sembra, quella che trae la sua legittimazione e la sua efficacia non dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo, ma dall'art. 12, 4° comma, 1. 23 marzo 1981 n. 91), ma nella sede giurisdizionale già adita dai soci della Roma, che non sarebbe stata restia ad occuparsene, e che ora dovrà limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere (per l'orientamento del T.A.R. Lazio, quanto mai propenso all'intervento, cfr. le indicazioni di A. Lener, Una legge per lo sport?, in Foro it., 1981, V, 301).
Per un'impostazione generale può vedersi, ancor oggi, la monografia di Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975; ma i problemi più importanti sono quelli che nascono dal citato art. 12 1. 91/81 (sul quale
giustamente si intrattiene, dal suo punto di vista, la -giunta esecutiva del C.o.n.i. nei considerando formulati extra decisum, e che riportiamo di
seguito a mo' di documentazione). Qui vengono in questione non tanto i controlli sulla gestione delle società sportive, nella loro globalità e nei loro modelli ancora da definire, quanto la sottoposizione all'approvazio ne delle federazioni sportive nazionali competenti per materia di tutte le
singole « deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili », o, comunque, di « tutti gli atti di straordinaria amministrazione»: disposizione che, a parte l'accozzaglia dei termini in cui è formulata, e l'intenzione di polarizzare il centro di
attenzione sulle deliberazioni societarie anziché sull'attività contrattuale, non può nascondere l'interferenza, più o meno diretta, degli organi federali sull'autonomia negoziale di diritto privato delle società sportive, cosi introdotta. L'incertezza in proposito emerge dalle parole della
prima delle deliberazioni in epigrafe, che una volta dice che la F.i.g.c. « non avrebbe tesserato » giocatori esteri di nuova provenienza se non a
certe condizioni, ed un'altra riferisce che la presidenza federale « non
autorizzava il trasferimento » del giocatore Cerezo alla Roma: la prima
locuzione, da un punto di vista formale, riguarda atteggiamenti « interni » dell'ordinamento sportivo, la seconda scolpisce una diretta
incidenza sulle manifestazioni dell'autonomia negoziale di soggetti
privati. E ciò risulta con evidenza ancora maggiore nel caso Udinese,
dove viene direttamente in esame il contenuto del contratto « quadrila terale » cui fa riferimento la terza massima, e si discute dei limiti
oggettivi del potere di autorizzazione della federazione. Il problema è
cosi inequivocamente aperto: l'art. 12 1. 91/81, nelle parti in cui
prevede l'autorizzazione federale, disciplina con norma statuale un
aspetto interno dell'ordinamento sportivo (che potrà avere una influenza
« di fatto » sulla esecuzione, e sul persistere dell'efficacia stessa, di un
contratto, una volta che, ad es., il calciatore ingaggiato non potrà essere
impiegato in gare ufficiali ma soltanto in incontri di beneficenza, ovvero
I
La giunta esecutiva del C.o.n.i., visto il ricorso proposto dall'A.S. Roma s.p.a. in data 12 luglio 1983 a norma dell'art. 12 1.
23 marzo 1981 n. 91, avverso il provvedimento con cui la
presidenza federale della F.i.g.c. ha negato l'autorizzazione al
tesseramento del giocatore Antonio Carlo Cerezo;
Visti i successivi motivi aggiunti a detto ricorso proposti dall'A.S. Roma s.p.a. con atto notificato in data 16 luglio 1983;
Udite le parti;
per giocare sulla spiaggia coi dirigenti della società e con i loro figli), o
attribuisce un potere di diretta interferenza — nella forma di un ufficio
di diritto privato — rispetto al valore di atti negoziali, rilevanti per l'ordinamento giuridico generale?
Questo — eventuale — profilo di interferenza (di base legale) tra ordinamento statale e ordinamento sportivo non è stato visto nel citato scritto di A. Lener, che dovrà farne ammenda; ma non sembra sia
stato visto neppure da coloro che, prima di questa recentissima
occasione, si sono dedicati al commento dell'art. 12 (v., ad es., le
pagine che C. Fois, in Nuove leggi civ., 1982, 638-642, dedica alla « approvazione degli atti » prevista nel 2° comma dell'articolo).
* * *
Riportiamo i considerando che hanno accompagnato le due delibera
zioni della giunta esecutiva del C.o.n.i., omettendo, in questo caso, di
indicare i poco misurati interventi della stampa quotidiana, che,
orientati in un senso o nell'altro, hanno contribuito soltanto a fare
vespaio.
« La giunta esecutiva del C.o.n.i. rileva che per la prima volta è stata
chiamata a pronunciarsi in relazione ai compiti che le sono assegnati dall'art. 12 1. n. 91/81, compiti che sono per certi aspetti innovativi nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano.
In ordine alle vicende concluse con le decisioni di cui sopra, la
giunta esecutiva ritiene di dover sottolineare come anche da esse sia
emerso quanto sia complesso l'attuale momento per il calcio in generale e per quello professionistico in particolare.
Infatti, da una parte, vi è una popolarità in grande e costante aumento di questo sport, le cui vicende interessano strati sempre più
vasti della popolazione, sottoponendo conseguentemente l'organizzazione, a tutti i livelli, a pressioni assai vivaci da parte dell'opinione pubblica.
Dall'altra, l'attuazione della 1. n. 91/81 sta comportando molteplici
problemi di rilevante serietà, resi ancora più ardui da questo momento
di trapasso dall'impostazione preesistente a quella che l'organizzazione calcistica professionistica si darà con la completa attuazione della citata
legge. In questa difficile e delicata fase di transizione, che scaturisce anche
dalla gradualità dei tempi di attuazione prevista dallo stesso legislatore,
il compito della federazione e di tutte le sue componenti risulta quanto mai impegnativo.
Malgrado le anzidette difficoltà obiettive, la federazione dimostra di
perseguire in modo estremamente positivo i propri fini istituzionali: non
solo il numero dei tesserati è in costante aumento, ma anche i
campionati, sempre più numerosi, si svolgono in maniera puntuale, ordinata e credibile, grazie alla competenza ed abnegazione dei dirigenti
federali, di società, degli arbitri e degli organi della disciplina sportiva.
Per quanto concerne specificatamente la vicenda del tesseramento
dei giocatori Cerezo e Zico, la giunta sottolinea come non potevano non
sussistere difficoltà nel momento in cui la federazione era chiamata per la prima volta ad applicare in modo completo il disposto dell'art. 12 1.
n. 91/81. E pertanto emersa una serie di problemi obiettivi e
interpretativi che sono all'origine delle due questioni sottoposte al
giudizio del C.o.n.i.
La giunta condivide ed apprezza i principi di rigore ai quali si sono
ispirati la presidenza, il consiglio federale e le leghe, rigore che ha
imposto alle società, soprattutto nel momento in cui hanno inteso
compiere investimenti onerosi, di attenersi ai principi di equilibrio
finanziario a suo tempo fissati, al fine di pervenire alla maggiore razionalizzazione possibile della gestione delle società professionistiche, non solo per rispettare le disposizioni dell'art. 12 1. n. 91, ma anche allo
scopo di assicurare ordine e stabilità in un settore la cui efficienza sta
tanto a cuore all'opinione pubblica. "Pertanto ritiene che le decisioni in ordine ai ricorsi proposti dall'A.S.
Roma s.p.a. e dalla Udinese Calcio s.p.a. potranno essere utili al fine di
mettere a punto alcuni principi in ordine all'applicazione delle disposi
zioni di legge ed abbiano consentito alla F.i.g.c. di acquisire esperienze
preziose al fine di continuare e di accentuare, anche mediante una
tempestiva programmazione degli interventi, la sua azione per superare
nel migliore dei modi questa fase di transizione tra il modello
organizzativo antecedente alla 1. n. 91 e quello che si dovrà determinare
con la completa attuazione della legge stessa.
Tale obiettivo potrà essere conseguito in modo più agevole mediante
una grande unità di intenti di tutte le componenti del calcio professio
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PARTE TERZA
Esaminati gli atti;
Valutato il parere reso dalla commissione di esperti, nominata
dalla giunta esecutiva con deliberazione n. 564 del 19 luglio 1983;
Considerato in {atto:
L'acquisto di giocatori stranieri è regolato, per i profili che qui
interessano, dai seguenti atti.
In data 12 settembre 1981, con l'ali, n. 1 al comunicato ufficiale
n. 6/A, il consiglio della Federazione calcio stabiliva: « nel
prossimo bilancio di ogni società affiliata il costo del diritto alle
prestazioni dei giocatori, in precedenza definiti '
patrimonio gioca
tori al netto degli ammortamenti, debba risultare coperto da
capitale proprio (capitale sociale, riserve e debiti verso dirigenti e
soci delle società solo se espressamente riconosciuti infruttiferi e
postergati) almeno nella seguente misura:
— per le società di serie A 50% (cinquanta per cento); — per le società di serie B 60 % (sessanta per cento); — per le società di serie C/1 70% (settanta per cento); — per le società di serie C/2 80 % (ottanta per cento);
e che per i nuovi investimenti nel cosiddetto patrimonio giocatori
la copertura del relativo fabbisogno (calcolato al netto dei valori
contrattualmente attribuiti al diritto alle prestazioni esclusive del
giocatore ceduto senza corrispettivo in denaro nel medesimo
periodo) avvenga per il 100 % con capitali propri, intendendosi
per capitali propri i mezzi 'finanziari disponibili originati dalla
gestone ordinaria (autofinanziamento con i corrispettivi in denaro
della cessione del diritto alle prestazioni esclusive dei giocatori, nonché con i conferimenti di soci e di dirigenti in conto capitale o
in conto finanziamento, con dichiarazione di infruttuosità e con
postergazione) ».
Il 30 aprile 1983 (comunicato n. 16/A) il Consiglio federale
fissava al 30 giugno 1983 la data entro la quale le società
avrebbero dovuto inoltrare alla lega nazionale professionistica la
richiesta di tesseramento per calciatori provenienti ex novo da
federazione estera.
Il comunicato indicava i documenti che le società avrebbero
dovuto allegare alla domanda e testualmente ribadiva (punto 4, lett. c):
« e) L'impegno ad effettuare gli aumenti di capitale necessari od
i conferimenti di soci in conto capitale od in conto finanziamento, con dichiarazioni di infruttuosità e postergazione, qualora i pre ventivati oneri patrimoniali, gestionali e finanziari conseguenti all'assunzione di calciatori provenienti da federazione estera non
siano compatibili con la situazione patrimoniale e gestionale della
società al 31 maggio 1983 ».
In data 4 giugno 1983 (comunicato 19/A) il Consiglio federale, « ravvisando la necessità di prendere provvedimenti se del caso
anche di carattere straordinario, che valgano ad evitare iniziative che potrebbero provocare gravi squilibri nell'assetto societario e
federale », deliberava alla unanimità di delegare alla Presidenza federale « poteri straordinari da adottarsi, eventualmente, anche in
via di urgenza ».
In data 9 giugno 1983 la Presidenza federale (comunicato n.
20/A), «avvalendosi di poteri conferitigli dal Consiglio federale nella riunione del 4 giugno », deliberava « in via di urgenza » che
la F.i.g.c. non avrebbe tesserato per la stagione 1983/84 calciatori di nuova provenienza se non per le società neo promosse in serie A e per quelle che avessero depositato «entro lunedi 13 giugno la
documentazione di eventuali contratti di nuove acquisizioni già conclusi alla data odierna ». Ribadiva inoltre il comunicato che il tesseramento sarebbe avvenuto « soltanto se la copertura del relativo fabbisogno finanziario viene effettuata con capitali propri. Saranno considerati
' capitali propri
' unicamente i mezzi finan
ziari disponibili originati dalla gestione ordinaria (auto-finanzia
mento), nonché nuovi conferimenti di soci e di dirigenti in conto
capitale o in conto finanziamento, questi ultimi con carattere di
infruttuosità, e con postergazione, e con la precisazione che i
proventi derivanti da sponsorizzazione o sfruttamento pubblicitario
nistico (rappresentanti delle società, dei calciatori e degli allenatori), in modo da facilitare il difficile compito della presidenza e del consiglio federale.
La giunta esecutiva del C.o.n.i., confermando il proprio profondo convincimento nella validità del principio dell'autonomia tecnica ed organizzativa di tutte le federazioni, ribadisce nei confronti della F.i.g.c. la disponibilità alla più ampia collaborazione, anche e soprattutto mediante il collegamento costituito dall'apprezzata opera dell'avv. Sordil lo, presidente della Federcalcio e membro della giunta ».
del calciatore non potranno che essere ricompresi tra i '
ricavi '
dell'esercizio, secondo il principio della competenza ».
In data 22 giugno 1983 il Consiglio federale (comunicato n.
22/A) esprimeva la unanime incondizionata adesione ai provvedi menti adottati dalla Presidenza federale.
Intanto, in data 10 giugno 1983, la Roma Calcio inviava alla
Lega nazionale professionistica una comunicazione telegrafica del
seguente tenore: « Informo aver concluso accordo con giocatore straniero di cui mi riservo comunicare estremi anagrafici e
depositare documentazione. Saluti ».
In data 27 giugno l'A.S. Roma trasmetteva alla Lega nazionale
professionistica il contratto stipulato in data 21 giugno 1983 con
il Club Atletico Mineiro di Belo Horizonte relativo al trasferimen
to del giocatore Cerezo; nella lettere di accompagnamento si
precisava che l'atto, stipulato in Roma, era il frutto di una
ridiscussione e di nuovo concordamento relativo a clausole modali
del contratto già concluso l'8 giugno 1983.
In data 2 luglio 1983 (comunicato n. 23/A) la Presidenza
federale, sulla base della relazione del comitato tecnico, non
autorizzava il trasferimento del calciatore Cerezo per due distinti
motivi: i contratti erano stati depositati successivamente al 13
giugno 1983; l'investimento non era stato compiuto con capitale autonomo.
La A.S. Roma presentava ricorso alla giunta esecutiva del
C.o.n.i. in data 12 luglio 1983 con l'assistenza degli avv. prof. Aldo Sandulli, Salvatore Pieroni, Luigi Medugno; in data successi
va formulava motivi aggiunti. Il 15 luglio 1983 l'A.S. Roma ha
depositato presso la federazione nuovi documenti, ed in particola re: il contratto stipulato con il Olub Atletico Mineiro dell'8
giugno, nonché una dichiarazione notarile del 7 luglio 1983 con la
quale il notaio José Machel Taheliano attestava che nella data
dell'8 giugno il contratto con il Club Atletico Mineiro gli era stato
presentato per il riconoscimento delle firme.
In data 19 luglio 1983 questa giunta ha nominato tre giuristi, nelle persone dei professori avvocati Massimo Severo Giannini,
Giuseppe Guarino e Rosario Nicolò, perché assistessero il consi
glio nell'esame del caso.
La federazione ha fatto pervenire una propria relazione sul
caso.
Il giorno 20 luglio 1983, previa regolare convocazione, alla
presenza anche dei tre esperti giuristi, sono stati sentiti separata mente il dott. Borgogno, l'aw. Pesce per conto della federazione;
il presidente dell'A.S. Roma ing. Viola con il cons. Terracina, assistiti dagli avv. Sandulli, Medugno, Pieroni e Tartaglia.
Nel corso della audizione i rappresentanti dell'A.S. Roma hanno
manifestato l'impegno dei dirigenti ad effettuare un finanziamento
per l'importo necessario, con dichiarazione di infruttuosità e con
postergazione. Ai rappresentanti della federazione, successivamente alla audi
zione dei rappresentanti della società, sono stati chiesti alcuni
chiarimenti.
Considerato altresì:
1. - Con l'atto introduttivo e con i motivi aggiunti l'A.S. Roma ha formulato sostanzialmente due gruppi di censure. Con il primo
gruppo (motivi 1-8 dell'atto introduttivo e nn. 1-3 dell'atto aggiun tivo) si contesta sotto vari profili la determinazione della Presiden
za federale di prendere in considerazione le sole richieste di trasferimento relative a contratti stipulati prima dell'8 giugno, in
relazione ai quali la documentazione fosse stata depositata entro il
13 giugno. La giunta ritiene di poter prescindere dall'esaminare tale gruppo di motivi sulla base della documentazione successiva
mente acquisita. È stato infatti depositato il contratto originaria mente stipulato l'8 giugno 1983, sottoscritto dal presidente del
Club Atletico Mineiro e per la Roma dal procuratore Ruud
Bonewit, contratto integrato e meglio precisato con il successivo atto sottoscritto in Roma il 22 giugno 1983.
Il carattere preliminare dell'atto stipulato l'8 giugno, data la sua
impegnatività per le parti, induce a ritenere soddisfatte sotto
questo profilo le condizioni richieste dalla Presidenza federale con
il comunicato n. 20/9. In data 10 giugno 1983 la Roma aveva comunicato la conclusione dell'accordo senza indicarne gli estre mi: la comunicazione, posta in connessione con la documen
tazione successivamente depositata in merito alla stipulazione avvenuta sin dall'8 giugno, considerata la funzione di mera
integrazione della garanzia della prescrizione relativa al deposito della comunicazione, consente di ritenere che l'adempimento sia
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
stato tempestivamente soddisfatto nonostante la incompletezza della comunicazione.
È da aggiungere ohe il problema relativo all'osservanza dei termini previsti dalla delibera del Consiglio federale del 9 giugno
1983, che riguardavano sia la stipulazione del contratto con il
giocatore o con la società di provenienza sia il deposito presso la
lega, si deve considerare separato in punto di fatto anche per quanto riguarda il secondo aspetto. Risulta chiaro che lo spirito della regola attinente al deposito, ohe doveva essere eseguito entro il 13 giugno, fa intendere che tale brevissimo termine era
preordinato a soddisfare la esigenza di evitare che i contratti da
stipulare e da depositare fossero antidatati per rispettare formal
mente la prescrizione federale e per eluderla sostanzialmente. Ma
poiché nel caso particolare vi è uno strumento che autonomamente
può escludere ogni dubbio sulla certezza della data, atteso che vi è
una certificazione di un notaio brasiliano, idonea ad attribuire
piena fede ai fatti che il notaio dichiara avvenuti alla sua
presenza, a parte che in linea di fatto potrebbe essere giustificata da circostanze oggettive, non dovrebbe produrre conseguenze
sostanziali, perché la esigenza della certezza della data è soddisfat
ta in modo diverso.
Poiché tale documentazione, che costituisce adempimento delle
prescrizioni federali, è stata esibita al Consiglio federale soltanto
successivamente all'esame da parte di questo organo della richiesta
di tesseramento, non si può certo imputare a quest'ultimo il
mancato esame della medesima e si deve invece ritenere la
correttezza del suo procedere. Solo adesso, in sede di riesame
sostanziale nel quadro della disponibilità degli elementi ulterior
mente acquisiti, si può dare per certo, anche se qualche perplessità sul procedimento può sorgere, che i termini fissali nella delibera
zione del 9 giugno 1983 sono stati osservati, onde non ha ragione di essere esaminato il problema della legittimità dei sopra richia
mati provvedimenti, stante, oltretutto, il principio dell'ordinamento
sportivo di prevalenza piena della sostanza sulla forma.
2. - Con il secondo gruppo di censure l'A.S. Roma contesta il
motivo di merito, relativamente alla mancata assunzione di impe
gni per capitali nuovi di importo pari agli investimenti prefigurati,
e chiede l'assegnazione di un termine per fornire al riguardo la
necessaria prova. In connessione con tale argomentazione, i
dirigenti della Roma hanno chiesto l'inserimento nel verbale
dell'audizione del 20 luglio dell'impegno ad erogare finanziamenti,
di importo pari all'investimento per il calciatore Cerezo, se
necessario con espressa dichiarazione di infruttuosità e posterga zione.
La documentazione con la quale la A.S. Roma ha accompagnato
la richiesta di tesseramento del calciatore Cerezo è risultata
inspiegabilmente incompleta con riguardo ai documenti attinenti
alla situazione patrimoniale-finanziaria, prescritti con il comunicato
n. 16/A. I chiarimenti forniti dai rappresentanti della società nel corso
dell'audizione del 20 luglio hanno consentito di accertare ohe,
tenuto conto dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale della quale il comitato tecnico non poteva avere avuto conoscenza,
1 dati forniti dalla società con riferimento alla data del 30 giugno
1983 peraltro non divergono sostanzialmente da quelli ipotizzati dal comitato tecnico, e che è da ritenersi rispettato il rapporto tra
patrimonio giocatori ed il capitale proprio: sicché, in coerenza con
quanto deliberato dalla Presidenza federale nella stessa seduta del
2 luglio con riguardo alle società Avellino, Genoa 1893, Pisa,
Lazio ed Internazionale, ricorrono le condizioni per assegnare un
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione alla società
della presente decisione, perché la A.S. Roma produca alla
Presidenza federale la prova che gli oneri derivanti dai contratti in
questione sono coperti da capitali propri, da nuovi capitali o da
finanziamenti dei soci, accompagnati dalla dichiarazione della loro
infruttuosità e postergazione, come specificatamente richiesto dalle
norme contenute ai punti 4 e 5 della decisione del Consiglio federale del 30 aprile 1983.
Per questi motivi decide quanto segue: accoglie per quanto di
ragione il ricorso dell'A.S. Roma s.p.a., salvi gli ulteriori adempi
menti da parte della Presidenza federale della F.i.g.c. in ordine
alla documentazione di cui in motivazione e a quella integrativa
ohe dovrà essere esibita dalla società alla Presidenza federale
stessa, per soddisfare la esigenza della copertura finanziaria cosi
come riohiesto dalle norme federali, entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione.
II
La giunta esecutiva del C.o.n.i., visto il ricorso dall'Udinese
Calcio s.p.a. in data 18 luglio 1983 a norma dell'art. 12 1. 23 marzo
1981 n. 91, avverso il provvedimento con cui la Presidenza
federale della F.i.g.c. ha negato l'autorizzazione al tesseramento del
giocatore Arthur Antunes Coimbra, detto Zico;
Udite le parti; Esaminati gli atti;
Valutato il parere reso dalla commissione di esperti, nominata
dalla giunta esecutiva con deliberazione n. 564 del 19 luglio 1983;
Considerato che:
Il giorno 8 giugno 1983 veniva concluso a Rio de Janeiro un
atto, definito « compromesso particolare », tra l'atleta professionale di football Arthur Antunes Coimbra (Zico), la Sooietà Clube de
Regatas Flamengo, la Udinese Calcio sp.a., e una società inglese,
Groupings Ltd.
Le clausole del contratto prevedevano in particolare: l'Udinese
avrebbe pagato il prezzo del calciatore (Cr. $ 2.000.000.000 equi valente al cambio ufficiale del giorno del contratto a US $
3.964.556.000) da versarsi in due rate eguali al 30 settembre 1983
ed al 30 settembre 1984 dalla Groupings, società non calcistica, e
definita dal contratto « interveniente e garante »; la Groupings si
impegnava a far stipulare dal calciatore un contratto di lavoro
professionistico a condizioni definite; il predetto impegno veniva assunto anche dal calciatore; il calciatore autorizzava l'Udinese a
conferire un incarico per l'uso promozionale pubblicitario della
sua immagine, cedendo il 70 % del ricavo; la efficacia del
contratto era subordinata, tra l'altro, al conseguimento della
autorizzazione valutaria da parte dell'Udinese entro il 30 settembre
1983.
Veniva poi stipulato un separato atto, definito « accordo partico lare » tra la Groupings Ltd. e la Udinese Calcio. L'atto non recava
data, ma è dello stesso giorno 8 giugno. Con tale accordo la
Udinese trasferiva alla Groupings i diritti pubblicitari e commer
ciali del nome e dell'immagine del calciatore Zico per la somma di
$ USA 1.600.000, da pagarsi in due rate, la prima di 1.000.000
US $ al 30 settembre 1983, la seconda di 600.000 US $ al 30
settembre 1984. La Groupings assumeva a proprio carico anche gli interessi a maturare sulle somme versate al Club Flamengo in
anticipo rispetto alle date nelle quali i versamenti avrebbero
dovuto essere effettuati dalla Udinese; qualora la gestione pubbli
citaria, incrementata da tali interessi, avesse dato un delta negati
vo, la Udinese sarebbe stata tenuta a disputare un incontro
amichevole gratuito all'estero con un club a scelta della Grou
pings.
Il tesseramento del calciatore Zico, quale risulte disciplinato
dagli atti citati, non è stato approvato dalla Presidenza federale,
che si è pronunciata in data 2 luglio 1983 su relazione del
comitato tecnico. È stato ritenuto in particolare: ohe il tra
sferimento non fosse autorizzabile, perché l'intesa economica era
avvenuta con una società, la Groupings, che non è un club
calcistico; che la interposizione della Groupings non risulterebbe
chiara; che non sarebbe stata autorizzabile la cessione dei diritti
pubblicitari e commerciali in favore di tale società; che il ricavo
del contratto pubblicitario doveva considerarsi poliennale e non
poteva ritenersi compensabile con la partita debitoria della Udine
se; che il Flamengo aveva condizionato il rilascio del transfert in
favore della Udinese al pagamento del prezzo, ma, a parte la
circostanza che non si conosceva il prezzo concordato tra il
Flamengo e la Groupings, il contratto non prevedeva alcuna
garanzia per l'ipotesi in cui la Groupings non avesse adempiuto alla sua obbligazione nei confronti del Flamengo; che l'Udinese
giustificava l'operazione sul piano finanziario sulla base di un
credito Zanussi, postergato ed infruttifero, di lire 2.300.000.000,
che non risultava deliberato dal consiglio di amministrazione di
tale società; che il costo complessivo dell'operazione doveva
stimarsi in lire 7.000.000.000, essendo le passività globali dell'Udi
nese di lire 11.000.000.000; ohe l'operazione doveva conseguente
mente ritenersi non compatibile con le norme federali con riguar do al profilo finanziario.
La società Udinese, dopo avere proposto reclamo al Consiglio federale con atti deli'8 e del 13 luglio, ha presentato ricorso alla
Giunta del C.o.n.i. in data 18 luglio 1983, ai sensi dell'art. 12 1.
n. 91/81.
Il ricorso, articolato in una pluralità di motivi, sottopone ad
esame analitico le varie parti della motivazione del provvedimen to federale; richiede tra l'altro la concessione di un termine di
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PARTE TERZA
dieci giorni per integrare, completare ed emendare la propria documentazione economica, analogamente a quanto è stato dispo sto in favore di altre società.
Al ricorso sono stati allegati documenti tra i quali il contratto
definitivo 20 giugno 1983 tra il club Flamengo, l'Udinese, la
Groupings ed il calciatore Zico.
In data 19 luglio 1983 la giunta ha nominato tre giuristi, nelle
persone dei professori avvocati Massimo Severo Giannini, Giusep
pe Guarino e Rosario Nicolò, perché assistessero il consiglio nell'esame del caso.
La federazione ha fatto pervenire una propria relazione.
Il giorno 20 luglio 1983, previa regolare convocazione, alla
presenza anche dei tre giuristi sovraindicati, sono stati sentiti
separatamente il dott. Borgogno, l'avv. Pesce per la federazione; il
presidente dell'Udinese Calcio dott. Lamberto Mazza, assistito dal
prof. avv. Pietro Guerra.
Nel corso dell'audizione la Udinese ha dato precisazioni in
merito a specifiche circostanze, facendo pervenire successivamente
la relativa documentazione, che consiste nei seguenti atti:
1) lettera del presidente dell'Udinese di trasmissione degli atti, che attesta, tra l'altro, che la Zanussi redige ogni anno un bilancio
consolidato certificato; quindi i riflessi economici e finanziari
relativi al noto finanziamento infruttifero e postergato, essendo la
stessa Zanussi proprietaria dei pacchetti azionari dell'Udinese Calcio e della Finel, vengono eliminati in sede di compilazione di
detto bilancio consolidato;
2) attestazione B.N.L. 18 luglio 1983;
3) attestazione Banca Cattolica del Veneto del 18 luglio 1983;
4) attestazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone del 18
luglio 1983;
5) fotocopia integrale del contratto 20 giugno 1983 in quanto la
copia allegata al ricorso, per difetto di fotocopiatura, non com
prendeva gli ultimi due righi di p. 2;
6) fotocopia del verbale del consiglio di amministrazione dell'U
dinese del 21 luglio 1983;
7) lettera Groupings 27 giugno 1983;
8) fotocopia del verbale del consiglio di amministrazione delle
industrie Zanussi s.p.a. del 16 luglio 1981.
Considerato inoltre che:
Nell'esercizio della competenza di cui all'art. 12 1. 91/81 la
giunta esercita un potere non solo di legittimità, ma anche di
merito.
L'Udinese, nel corso del procedimento innanzi alla giunta, ha
esibito documenti che modificano e chiariscono aspetti sostanziali,
quali erano stati tenuti presenti dalla Presidenza federale. È da
deplorare che la società abbia omesso la tempestiva trasmissione
all'organo competente di atti specificamente utili per la decisione, che avrebbero potuto determinare una diversa conclusione.
Nel contratto 20 giugno 1983 sono parti il Clube de Regatas do
Flamengo, la Udinese Calcio, la Groupings ed il calciatore Coimbra (Zico). Nell'art. 1 viene indicato in Cr. $ 2.000.000.000 il
prezzo pattuito nel contratto originario con la Groupings, in
relazione al quale la Groupings aveva già effettuato un versamento di Cr. $ 200.000.000 ed il cui saldo avrebbe dovuto essere versato nello stesso giorno in cui veniva stipulato il nuovo contratto, 20
giugno 1983, alle ore 16,30.
Nell'art. 7, in relazione alla proroga accordata, si precisa il
prezzo, ohe per effetto della svalutazione interna viene determinato in Cr. $ 2.300.000.000, di cui 200.000.000 già versati, e si assegna alla Groupings il termine improrogabile per il saldo sino al 23
luglio 1983. Il transfert del calciatore è subordinato al pagamento del suddetto saldo.
Sulla base di queste pattuizioni contrattuali vengono a cadere le
perplessità in merito all'assenza di garanzie circa l'effettivo paga mento del saldo da parte della Groupings, circostanza cui si
collegava la ragionevole preoccupazione che l'Udinese effettuasse il
pagamento del prezzo senza avere la certezza del transfert del
giocatore: risulta che l'intero prezzo dovrà essere corrisposto dalla Groupings entro il 23 luglio 1983 e che contestualmente a tale pagamento sarà accordato il transfert-, d'altro canto il contrat
to 8 giugno esonera l'Udinese da ogni responsabilità nell'ipotesi di mancato rilascio dell'autorizzazione valutaria; e tale autorizzazione non potrà essere conseguita se prima non sia stata data la prova dell'avvenuta concessione del transfert.
L'accordo particolare Udinese-Groupings dell'8 giugno 1983, avente ad oggetto la cessione dei diritti di pubblicità e commercia
lizzazione, è stato a sua volta integrato con una lettera della
Groupings del 27 giugno 1983, che subordina espressamente la
cessione all'autorizzazione delle competenti autorità italiane, tra le
quali è da comprendersi quella delle autorità valutarie.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari risulta, sulla base della
documentazione esibita dopo la decisione negativa della Presiden
za federale:
che al 30 giugno 1983 i conti correnti intrattenuti dalla Udinese
con la B.N.L., la Banca Cattolica del Veneto e la Cassa di
risparmio di Udine e Pordenone, registravano saldi creditori;
che il 21 giugno 1983 il consiglio di amministrazione dell'Udine
se ha deliberato un aumento di capitale di lire 6.500.000.000 e la
emissione di un prestito obbligazionario di nominali lire
2.000.000.000 convertibili in azioni con esclusione del diritto di
opzione a favore degli azionisti e conseguente aumento del
capitale sociale a lire 8.500.000.000.
Alla stregua delle circostanze evidenziate perdono pratica rile
vanza le questioni di diritto proposte dalla Udinese, con l'eccezio
ne di quelle delle quali si dirà, ed appare congruo assegnare alla
società un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
della decisione della giunta perché integri, completi ed emendi la
propria documentazione economica. La Presidenza federale, che
dovrà pronunciarsi su tale documentazione ai fini dell'eventuale
approvazione del trasferimento del giocatore, ove del caso racco
glierà le prove, ohe in attesa dell'integrale attuazione degli aumenti
di capitale deliberati gli oneri derivanti dal contratto in questione siano coperti da nuovi capitali o da finanziamenti dei soci,
accompagnati dalla dichiarazione della loro infruttuosità e poster
gazione, come specificamente richiesto dalle norme contenute ai
punti 4 e 5 della decisione del Consiglio federale del 30 aprile 1983.
Nell'esercizio del potere autorizzatorio la Presidenza federale
dovrà attenersi alle seguenti direttive:
a) è da ritenere che il trasferimento del calciatore avvenga in
modo diretto dal club calcistico Flamengo all'Udinese, come
esplicitamente risulta dal testo dell'accordo 20 giugno 1983;
b) il ruolo della Groupings pertanto non è di intermediazione
calcistica, che sarebbe vietato dalle norme federali, ma semplice mente strumentale ai fini del finanziamento dell'operazione, rima
nendo a carico della Groupings gli interessi per il pagamento sia
della prima quota prezzo (Cr $ 200.000.000) sia della quota
corrispondente alla rata ohe l'Udinese verserà solo il 30 settembre
1984;
c) i diritti per la commercializzazione e pubblicizzazione del
nome e dell'immagine del giocatore trovano il loro corrispettivo non solo nella somma pattuita di 1.600.000 US $, ma anche negli interessi di cui al punto b), che dovranno far carico alla
Groupings;
d) il contratto di cessione di tali diritti non è soggetto ad
approvazione da parte della Presidenza federale;
e) la garanzia per la Udinese a ricevere i pagamenti cui la
Groupings si è impegnata è rappresentata dalla circostanza che tali
pagamenti sono da effettuarsi nelle stesse date di quelli dovuti
dall'Udinese alla Groupings per modo che la prevista contestualità
elimina ogni rischio da parte dell'Udinese;
/) il credito Zanussi per lire 2.300.000.000 conserva la caratteri
stica del credito originario Finel ed è pertanto infrutttifero e
postergato; l'accettazione della cessione di tale credito cosi qua lificato non richiedeva da parte della Zanussi una delibera del
consiglio di amministrazione, disponendo il presidente del tempo dei poteri di straordinaria, oltre che di ordinaria amministrazione, in virtù della delibera del consiglio di amministrazione della
società del 16 luglio 1981;
g) il credito dell'Udinese verso il comune non può essere
correlato alla spesa annuale a carico della società per la locazione
dell'impianto; invero, il credito si collega agli oneri per l'amplia mento dell'impianto, anticipati dall'Udinese, ohe trarrà maggiori ricavi di gestione dalla disponibilità del maggior numero di posti,
conseguente all'ampliamento effettuato.
Per questi motivi, decide quanto segue: accoglie per quanto di
ragione il ricorso dell'Udinese Calcio s.p.a., salvi gli ulteriori
adempimenti da parte della Presidenza federale della F.i.g.c. in
ordine alla documentazione di cui in motivazione e a quella
integrativa che dovrà essere esibita dalla società alla Presidenza
federale stessa, per soddisfare la esigenza della copertura finanzia ria cosi come richiesto dalle norme federali, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione.
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