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deliberazione 23 luglio 1983; ric. A.S. Roma s.p.a

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deliberazione 23 luglio 1983; ric. A.S. Roma s.p.a. Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 307/308-315/316 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177057 . Accessed: 25/06/2014 04:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:56:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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deliberazione 23 luglio 1983; ric. A.S. Roma s.p.a.Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 307/308-315/316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177057 .

Accessed: 25/06/2014 04:56

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PARTE TERZA

contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni

o diritti o degli elementi in base ai quali è stato determinato ».

L'avviso d'accertamento, che rettifica il valore dichiarato di

lire 65 milioni in lire 85 milioni, si esprime cosi:

« Valore finale accertato, per quota di metà, lire 85.000.000.

Valutazione operata, per competenza territoriale, dall'ufficio

registro di Lonate, tenuto conto dei prezzi medi di mercato ap

plicati con equa obiettività, per i terreni peraltro tenuto conto

della redditività e delle colture, per i fabbricati la consistenza

dei piani e vani, stato di manutenzione e ubicazione».

Secondo la decisione della commissione di II grado di Ve

rona, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente,

perché il medesimo « contiene, invero, una descrizione sommaria

dei beni nonché degli elementi (prezzi medi di mercato, reddi

tività dei terreni, colture, consistenza, ubicazione e stato dei

fabbricati) in base ai quali si è pervenuti a determinazione del

valore. I beni, ancorché costituiti da terreni e fabbricati, for

mano in realtà un unico compendio, per cui è retta l'indicazione

di valore al loro complesso ».

È noto, per contro, che la motivazione dell'atto amministra

tivo (quale è l'accertamento di valore) quando è, come nella spe

cie, prescritta, adempie a due funzioni inscindibilmente connes

se: quella di rendere evidente l'iter logico-giuridico seguito dal

l'organo nella formazione dell'atto, e quella di consentire ai de

stinatari la contestazione degli eventuali errori di fatto o di di

ritto. Or se descrivere, nel senso linguistico, significa « rappresen tare con parole un luogo, un oggetto, ecc., notandone gli aspetti, le qualità, ecc. », è facile constatare che nell'accertamento in

questione non esiste alcuna « descrizione sommaria » e nemme

no un qualsiasi accenno o tentativo di descrizione; che i riferi

menti a prezzi medi di mercato, redditività, colture, consistenza

dei fabbricati in piani e vani, sono parole generiche, mancando

qualunque chiarimento circa il concreto metodo d'utilizzazione

dei medesimi per la stima, che, infine, l'ufficio ha indicato un

valore complessivo, senza curarsi nemmeno di distinguere tra

terreni e fabbricati, sebbene la distinzione del valore dei sin

goli cespiti fosse particolarmente raccomandata dalla circ. min.

finanze, dir. gen. tasse ed imposte dirette sugli affari, 10 gennaio 1973, n. 6/313136, citata dai ricorrenti. Si tratta, in sostanza, d'una semplice parvenza di motivazione, non idonea ai fini di

legge. E quindi, il detto accertamento deve essere dichiarato nullo.

Le sezioni unite debbono quindi esaminare il quesito proposto con l'ordinanza di rinvio della IX sezione: esso trae origine dalla decisione di queste sezioni unite, 20 ottobre 1980, n. 3011, dove si afferma che la mancanza, nell'avviso d'accertamento, d'una

contestuale motivazione sulla base degli elementi indicati nel l'art. 49 d.p.r. n. 634, cit., non genera la « nullità » dell'atto — in

tesa come « inesistenza giuridica », cioè come inidoneità alla

produzione d'effetti giuridici, rilevabilità d'ufficio, imprescritti bilità dell'azione diretta a farla valere — ma ne consente la rin

novazione. Poiché le commissioni tributarie giudicano delle « controversie d'imposta », cioè della sussistenza sostanziale del

l'obbligazione tributaria, e non della sola legittimità degli atti, il vizio della motivazione, dedotto come censura del ricorso, andava

sanato in sede contenziosa, con la acquisizione disposta anche d'ufficio degli elementi necessari per il giudizio di stima, in me

rito al quale la pronuncia delle commissioni avrebbe assunto va lore sostitutivo dell'originario provvedimento. A tal fine, secon do le sezioni unite, dovevano applicarsi gli art. 24 e 29 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, i quali, in conformità della volontà legisla tiva che sta alla loro base, ed in ossequio al principio del con

traddittorio in ogni grado del giudizio, impongono il rinvio della vertenza per nuovo esame alla commissione di I grado, per procedere alla determinazione del valore previa acquisizione de

gli elementi integrativi da fornirsi dall'ufficio.

Il problema oggi sorge perché l'art. 13 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739, ha sostituito l'originario art. 21 (« rinnovazione di noti ficazione ») del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, con un nuovo

testo, contenente la disciplina della « rinnovazione dell'atto im

pugnato », il quale nel 2° comma cosi dispone: « Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato

quando il vizio consiste nel difetto di motivazione, o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza ».

La IX sezione, nell'ordinanza di rinvio, rilevava che la detta norma « starebbe a dimostrare l'intenzione del legislatore di

volere attribuire al difetto di motivazione dell'atto d'accerta

mento conseguenze giuridiche più rilevanti, tali da comportare la nullità dell'atto stesso e l'impossibilità d'una sanatoria del vi

zio da cui è affetto ».

Le sezioni unite non intendono adesso affrontare il problema di maggiore importanza: se l'art. 21, 2° comma, d.p.r. n. 636 del

1972, nel testo modificato dall'art. 13 d.p.r. n. 739 del 1981, ab

bia voluto far discendere dal difetto di motivazione la giuridica inesistenza dell'accertamento; con tutte le conseguenze che de

rivano da tale specie di nullità, ivi compresa quella della rile

vabilità d'ufficio, espressamente menzionata nella dee. 3011 del

1980 (in questo caso, comunque, il difetto di motivazione è stato

dedotto fin dal primo grado del giudizio). Le sezioni unite in

tendono oggi rispondere soltanto al più circoscritto quesito: se

la norma sopravvenuta che vieta il rinnovo dell'atto impugnato

per difetto di motivazione consenta il rinvio della controversia

alla commissione di I grado, per acquisire gli elementi integra tivi ed esprimere il giudizio estimativo in sostituzione dell'accer

tamento viziato.

Le sezioni unite ritengono che la risposta debba essere ne

gativa.

Il legislatore, con la norma sopravvenuta, ha voluto impedire che attraverso successive integrazioni e correzioni dei motivi del

l'accertamento si protraessero le controversie di valore, che il

legislatore stesso ha voluto cicoscrivere entro brevi termini di

decadenza (un anno, secondo l'art. 49 d.p.r. n. 634 del 1972 e

l'art. 26 d.p.r. n. 637 dello stesso anno, elevato a due anni da

gli art. 2 e 4 d.p.r. 6 dicembre 1977 n. 914). Tale protrazione

temporale è ancor più grave quando la sanatoria si compia at

traverso un'istruttoria ed una decisione in sede contenziosa, dove

non operano i termini di decadenza. La volontà della legge è

che entro il termine di decadenza l'ufficio controlli l'esattezza

della dichiarazione dei contribuenti, e che, mediante una con

grua motivazione dell'avviso d'accertamento, l'informi compiu tamente delle ragioni del dissenso, dando loro modo, nel con

tempo, di tutelarsi nell'idonea sede. Di fronte all'espressa vo

lontà legislativa, il giudice tibutario non può che applicare la

legge, né spetta a lui porre riparo ad eventuali ripercussioni ne

gative del sistema sull'esercizio della potestà tributaria; che deve

trovare piuttosto salvaguardia nell'efficienza e nella diligenza de

gli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Le sezioni unite ritengono, pertanto, che l'avviso d'accerta

mento de quo debba essere dichiarato nullo, per difetto di mo

tivazione, senza possibilità di rinnovazione, e quindi senza che

vi sia luogo a rinvio alla commissione tributaria di I grado com

petente.

I

GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.; deliberazione 23 luglio 1983; ric. A.S. Roma s.p.a.

GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.;

Sport — Ingaggio di calciatori provenienti da federazioni stra

niere — Disposizioni limitative emesse dalla presidenza della

F.i.g.c. — Applicazione — Fattispecie concernente l'A.S. Ro

ma s.p.a. (L. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rap

porti tra società e sportivi professionisti, art. 12).

Un contratto preliminare relativo all'ingaggio di un calciatore

proveniente ex novo da federazione straniera, stipulato entro la

data dell'8 giugno 1983, è idoneo ad integrare la previsione

temporale contenuta nella deliberazione 9 giugno 1983 della

presidenza della F.i.g.c. (c.d. « diktat Sordillo »), anche se il

contratto definitivo, stipulato in data posteriore, si presenta come « frutto di una ridiscussione e di nuovo concordamento »

di clausole del contratto preliminare già concluso. (1)

(1-3) Presentiamo nella loro interessante veste di documento giuridico e « giudiziario » (cosi le nostre massime hanno cercato di caratterizzar le) le note deliberazioni della giunta esecutiva del C.o.n.i., che decidono i ricorsi della Roma e dell'Udinese (dell'A.S. Roma s.p.a. e dell'Udinese Calcio s.p.a.) contro l'applicazione del « diktat di Sordil lo », ovvero del « blocco degli stranieri », emesso il 9 giugno 1983 dalla presidenza della F.i.g.c. sulla base degli atti richiamati nella prima delle deliberazioni sopra riportate. Il ricorso della Roma, preceduto da quello

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Non ha carattere perentorio il termine del 13 giugno 1983, fissato nella deliberazione 9 giugno 1983 della presidenza della F.i.g.c. per il deposito dei contratti di ingaggio di calciatori provenienti ex novo da federazione straniera, purché sussista la certezza che la stipulazione del contratto non sia avvenuta oltre il giorno 8

giugno 1983 (nella specie, un notaio brasiliano attestava che in data 8 giugno 1983 gli era stato presentato per il riconoscimento delle firme il contratto tra la società calcistica italiana A.S.

Roma ed il Club Atletico Mineiro di Belo Horizonte relativo al

trasferimento del calciatore Cerezó). (2)

II

GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.; deliberazione 23 luglio

1983; ric. Udinese Calcio s.p.a.

Sport — Ingaggio di calciatori provenienti da federazioni stra

niere — Disposizioni limitative emesse dalla presidenza della

F.i.g.c. — Applicazione — Fattispecie concernente l'Udinese

Calcio s.p.a. (L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 12).

Può essere autorizzato il trasferimento in Italia di calciatore

proveniente ex novo da federazione straniera, anche se al

relativo contratto partecipa, insieme con il calciatore e le due

società calcistiche interessate, una società che non è un club

calcistico, ed alla quale vengono ceduti i diritti pubblicitari e

commerciali sul nome e sull'immagine del calciatore come

contropartita di un finanziamento per l'ingaggio (nella motiva

zione la giunta osserva che la società finanziaria non ha assunto un ruolo, vietato, di intermediazione calcistica, e che la cessione

dei diritti pubblicitari e commerciali di cui sopra non è soggetta alla approvazione della F.i.g.c.). (3)

rivolto al T.A.iR. Lazio dagli avvocati Conte, Cosenza e Lubrano quali soci dell'A.S. Roma s.p.a., investe, prima che l'applicazione, la legittimi tà dello stesso diktat: problema che la giunta esecutiva del C.o.n.i., uniformandosi in questo a certi indirizzi della giurisprudenza ammini

strativa, ha ritenuto di poter astenersi dall'esaminare per la riconosciuta fondatezza nel merito delle ragioni della ricorrente. È evidente che a

questo benevolo atteggiamento nei riguardi del merito dava motivazione la volontà di evitare il giudizio sulla legittimità del diktat, e ciò non

soltanto nella sede « amministrativa » (tale dovendosi qualificare, a quel che sembra, quella che trae la sua legittimazione e la sua efficacia non dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo, ma dall'art. 12, 4° comma, 1. 23 marzo 1981 n. 91), ma nella sede giurisdizionale già adita dai soci della Roma, che non sarebbe stata restia ad occuparsene, e che ora dovrà limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere (per l'orientamento del T.A.R. Lazio, quanto mai propenso all'intervento, cfr. le indicazioni di A. Lener, Una legge per lo sport?, in Foro it., 1981, V, 301).

Per un'impostazione generale può vedersi, ancor oggi, la monografia di Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975; ma i problemi più importanti sono quelli che nascono dal citato art. 12 1. 91/81 (sul quale

giustamente si intrattiene, dal suo punto di vista, la -giunta esecutiva del C.o.n.i. nei considerando formulati extra decisum, e che riportiamo di

seguito a mo' di documentazione). Qui vengono in questione non tanto i controlli sulla gestione delle società sportive, nella loro globalità e nei loro modelli ancora da definire, quanto la sottoposizione all'approvazio ne delle federazioni sportive nazionali competenti per materia di tutte le

singole « deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili », o, comunque, di « tutti gli atti di straordinaria amministrazione»: disposizione che, a parte l'accozzaglia dei termini in cui è formulata, e l'intenzione di polarizzare il centro di

attenzione sulle deliberazioni societarie anziché sull'attività contrattuale, non può nascondere l'interferenza, più o meno diretta, degli organi federali sull'autonomia negoziale di diritto privato delle società sportive, cosi introdotta. L'incertezza in proposito emerge dalle parole della

prima delle deliberazioni in epigrafe, che una volta dice che la F.i.g.c. « non avrebbe tesserato » giocatori esteri di nuova provenienza se non a

certe condizioni, ed un'altra riferisce che la presidenza federale « non

autorizzava il trasferimento » del giocatore Cerezo alla Roma: la prima

locuzione, da un punto di vista formale, riguarda atteggiamenti « interni » dell'ordinamento sportivo, la seconda scolpisce una diretta

incidenza sulle manifestazioni dell'autonomia negoziale di soggetti

privati. E ciò risulta con evidenza ancora maggiore nel caso Udinese,

dove viene direttamente in esame il contenuto del contratto « quadrila terale » cui fa riferimento la terza massima, e si discute dei limiti

oggettivi del potere di autorizzazione della federazione. Il problema è

cosi inequivocamente aperto: l'art. 12 1. 91/81, nelle parti in cui

prevede l'autorizzazione federale, disciplina con norma statuale un

aspetto interno dell'ordinamento sportivo (che potrà avere una influenza

« di fatto » sulla esecuzione, e sul persistere dell'efficacia stessa, di un

contratto, una volta che, ad es., il calciatore ingaggiato non potrà essere

impiegato in gare ufficiali ma soltanto in incontri di beneficenza, ovvero

I

La giunta esecutiva del C.o.n.i., visto il ricorso proposto dall'A.S. Roma s.p.a. in data 12 luglio 1983 a norma dell'art. 12 1.

23 marzo 1981 n. 91, avverso il provvedimento con cui la

presidenza federale della F.i.g.c. ha negato l'autorizzazione al

tesseramento del giocatore Antonio Carlo Cerezo;

Visti i successivi motivi aggiunti a detto ricorso proposti dall'A.S. Roma s.p.a. con atto notificato in data 16 luglio 1983;

Udite le parti;

per giocare sulla spiaggia coi dirigenti della società e con i loro figli), o

attribuisce un potere di diretta interferenza — nella forma di un ufficio

di diritto privato — rispetto al valore di atti negoziali, rilevanti per l'ordinamento giuridico generale?

Questo — eventuale — profilo di interferenza (di base legale) tra ordinamento statale e ordinamento sportivo non è stato visto nel citato scritto di A. Lener, che dovrà farne ammenda; ma non sembra sia

stato visto neppure da coloro che, prima di questa recentissima

occasione, si sono dedicati al commento dell'art. 12 (v., ad es., le

pagine che C. Fois, in Nuove leggi civ., 1982, 638-642, dedica alla « approvazione degli atti » prevista nel 2° comma dell'articolo).

* * *

Riportiamo i considerando che hanno accompagnato le due delibera

zioni della giunta esecutiva del C.o.n.i., omettendo, in questo caso, di

indicare i poco misurati interventi della stampa quotidiana, che,

orientati in un senso o nell'altro, hanno contribuito soltanto a fare

vespaio.

« La giunta esecutiva del C.o.n.i. rileva che per la prima volta è stata

chiamata a pronunciarsi in relazione ai compiti che le sono assegnati dall'art. 12 1. n. 91/81, compiti che sono per certi aspetti innovativi nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano.

In ordine alle vicende concluse con le decisioni di cui sopra, la

giunta esecutiva ritiene di dover sottolineare come anche da esse sia

emerso quanto sia complesso l'attuale momento per il calcio in generale e per quello professionistico in particolare.

Infatti, da una parte, vi è una popolarità in grande e costante aumento di questo sport, le cui vicende interessano strati sempre più

vasti della popolazione, sottoponendo conseguentemente l'organizzazione, a tutti i livelli, a pressioni assai vivaci da parte dell'opinione pubblica.

Dall'altra, l'attuazione della 1. n. 91/81 sta comportando molteplici

problemi di rilevante serietà, resi ancora più ardui da questo momento

di trapasso dall'impostazione preesistente a quella che l'organizzazione calcistica professionistica si darà con la completa attuazione della citata

legge. In questa difficile e delicata fase di transizione, che scaturisce anche

dalla gradualità dei tempi di attuazione prevista dallo stesso legislatore,

il compito della federazione e di tutte le sue componenti risulta quanto mai impegnativo.

Malgrado le anzidette difficoltà obiettive, la federazione dimostra di

perseguire in modo estremamente positivo i propri fini istituzionali: non

solo il numero dei tesserati è in costante aumento, ma anche i

campionati, sempre più numerosi, si svolgono in maniera puntuale, ordinata e credibile, grazie alla competenza ed abnegazione dei dirigenti

federali, di società, degli arbitri e degli organi della disciplina sportiva.

Per quanto concerne specificatamente la vicenda del tesseramento

dei giocatori Cerezo e Zico, la giunta sottolinea come non potevano non

sussistere difficoltà nel momento in cui la federazione era chiamata per la prima volta ad applicare in modo completo il disposto dell'art. 12 1.

n. 91/81. E pertanto emersa una serie di problemi obiettivi e

interpretativi che sono all'origine delle due questioni sottoposte al

giudizio del C.o.n.i.

La giunta condivide ed apprezza i principi di rigore ai quali si sono

ispirati la presidenza, il consiglio federale e le leghe, rigore che ha

imposto alle società, soprattutto nel momento in cui hanno inteso

compiere investimenti onerosi, di attenersi ai principi di equilibrio

finanziario a suo tempo fissati, al fine di pervenire alla maggiore razionalizzazione possibile della gestione delle società professionistiche, non solo per rispettare le disposizioni dell'art. 12 1. n. 91, ma anche allo

scopo di assicurare ordine e stabilità in un settore la cui efficienza sta

tanto a cuore all'opinione pubblica. "Pertanto ritiene che le decisioni in ordine ai ricorsi proposti dall'A.S.

Roma s.p.a. e dalla Udinese Calcio s.p.a. potranno essere utili al fine di

mettere a punto alcuni principi in ordine all'applicazione delle disposi

zioni di legge ed abbiano consentito alla F.i.g.c. di acquisire esperienze

preziose al fine di continuare e di accentuare, anche mediante una

tempestiva programmazione degli interventi, la sua azione per superare

nel migliore dei modi questa fase di transizione tra il modello

organizzativo antecedente alla 1. n. 91 e quello che si dovrà determinare

con la completa attuazione della legge stessa.

Tale obiettivo potrà essere conseguito in modo più agevole mediante

una grande unità di intenti di tutte le componenti del calcio professio

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PARTE TERZA

Esaminati gli atti;

Valutato il parere reso dalla commissione di esperti, nominata

dalla giunta esecutiva con deliberazione n. 564 del 19 luglio 1983;

Considerato in {atto:

L'acquisto di giocatori stranieri è regolato, per i profili che qui

interessano, dai seguenti atti.

In data 12 settembre 1981, con l'ali, n. 1 al comunicato ufficiale

n. 6/A, il consiglio della Federazione calcio stabiliva: « nel

prossimo bilancio di ogni società affiliata il costo del diritto alle

prestazioni dei giocatori, in precedenza definiti '

patrimonio gioca

tori al netto degli ammortamenti, debba risultare coperto da

capitale proprio (capitale sociale, riserve e debiti verso dirigenti e

soci delle società solo se espressamente riconosciuti infruttiferi e

postergati) almeno nella seguente misura:

— per le società di serie A 50% (cinquanta per cento); — per le società di serie B 60 % (sessanta per cento); — per le società di serie C/1 70% (settanta per cento); — per le società di serie C/2 80 % (ottanta per cento);

e che per i nuovi investimenti nel cosiddetto patrimonio giocatori

la copertura del relativo fabbisogno (calcolato al netto dei valori

contrattualmente attribuiti al diritto alle prestazioni esclusive del

giocatore ceduto senza corrispettivo in denaro nel medesimo

periodo) avvenga per il 100 % con capitali propri, intendendosi

per capitali propri i mezzi 'finanziari disponibili originati dalla

gestone ordinaria (autofinanziamento con i corrispettivi in denaro

della cessione del diritto alle prestazioni esclusive dei giocatori, nonché con i conferimenti di soci e di dirigenti in conto capitale o

in conto finanziamento, con dichiarazione di infruttuosità e con

postergazione) ».

Il 30 aprile 1983 (comunicato n. 16/A) il Consiglio federale

fissava al 30 giugno 1983 la data entro la quale le società

avrebbero dovuto inoltrare alla lega nazionale professionistica la

richiesta di tesseramento per calciatori provenienti ex novo da

federazione estera.

Il comunicato indicava i documenti che le società avrebbero

dovuto allegare alla domanda e testualmente ribadiva (punto 4, lett. c):

« e) L'impegno ad effettuare gli aumenti di capitale necessari od

i conferimenti di soci in conto capitale od in conto finanziamento, con dichiarazioni di infruttuosità e postergazione, qualora i pre ventivati oneri patrimoniali, gestionali e finanziari conseguenti all'assunzione di calciatori provenienti da federazione estera non

siano compatibili con la situazione patrimoniale e gestionale della

società al 31 maggio 1983 ».

In data 4 giugno 1983 (comunicato 19/A) il Consiglio federale, « ravvisando la necessità di prendere provvedimenti se del caso

anche di carattere straordinario, che valgano ad evitare iniziative che potrebbero provocare gravi squilibri nell'assetto societario e

federale », deliberava alla unanimità di delegare alla Presidenza federale « poteri straordinari da adottarsi, eventualmente, anche in

via di urgenza ».

In data 9 giugno 1983 la Presidenza federale (comunicato n.

20/A), «avvalendosi di poteri conferitigli dal Consiglio federale nella riunione del 4 giugno », deliberava « in via di urgenza » che

la F.i.g.c. non avrebbe tesserato per la stagione 1983/84 calciatori di nuova provenienza se non per le società neo promosse in serie A e per quelle che avessero depositato «entro lunedi 13 giugno la

documentazione di eventuali contratti di nuove acquisizioni già conclusi alla data odierna ». Ribadiva inoltre il comunicato che il tesseramento sarebbe avvenuto « soltanto se la copertura del relativo fabbisogno finanziario viene effettuata con capitali propri. Saranno considerati

' capitali propri

' unicamente i mezzi finan

ziari disponibili originati dalla gestione ordinaria (auto-finanzia

mento), nonché nuovi conferimenti di soci e di dirigenti in conto

capitale o in conto finanziamento, questi ultimi con carattere di

infruttuosità, e con postergazione, e con la precisazione che i

proventi derivanti da sponsorizzazione o sfruttamento pubblicitario

nistico (rappresentanti delle società, dei calciatori e degli allenatori), in modo da facilitare il difficile compito della presidenza e del consiglio federale.

La giunta esecutiva del C.o.n.i., confermando il proprio profondo convincimento nella validità del principio dell'autonomia tecnica ed organizzativa di tutte le federazioni, ribadisce nei confronti della F.i.g.c. la disponibilità alla più ampia collaborazione, anche e soprattutto mediante il collegamento costituito dall'apprezzata opera dell'avv. Sordil lo, presidente della Federcalcio e membro della giunta ».

del calciatore non potranno che essere ricompresi tra i '

ricavi '

dell'esercizio, secondo il principio della competenza ».

In data 22 giugno 1983 il Consiglio federale (comunicato n.

22/A) esprimeva la unanime incondizionata adesione ai provvedi menti adottati dalla Presidenza federale.

Intanto, in data 10 giugno 1983, la Roma Calcio inviava alla

Lega nazionale professionistica una comunicazione telegrafica del

seguente tenore: « Informo aver concluso accordo con giocatore straniero di cui mi riservo comunicare estremi anagrafici e

depositare documentazione. Saluti ».

In data 27 giugno l'A.S. Roma trasmetteva alla Lega nazionale

professionistica il contratto stipulato in data 21 giugno 1983 con

il Club Atletico Mineiro di Belo Horizonte relativo al trasferimen

to del giocatore Cerezo; nella lettere di accompagnamento si

precisava che l'atto, stipulato in Roma, era il frutto di una

ridiscussione e di nuovo concordamento relativo a clausole modali

del contratto già concluso l'8 giugno 1983.

In data 2 luglio 1983 (comunicato n. 23/A) la Presidenza

federale, sulla base della relazione del comitato tecnico, non

autorizzava il trasferimento del calciatore Cerezo per due distinti

motivi: i contratti erano stati depositati successivamente al 13

giugno 1983; l'investimento non era stato compiuto con capitale autonomo.

La A.S. Roma presentava ricorso alla giunta esecutiva del

C.o.n.i. in data 12 luglio 1983 con l'assistenza degli avv. prof. Aldo Sandulli, Salvatore Pieroni, Luigi Medugno; in data successi

va formulava motivi aggiunti. Il 15 luglio 1983 l'A.S. Roma ha

depositato presso la federazione nuovi documenti, ed in particola re: il contratto stipulato con il Olub Atletico Mineiro dell'8

giugno, nonché una dichiarazione notarile del 7 luglio 1983 con la

quale il notaio José Machel Taheliano attestava che nella data

dell'8 giugno il contratto con il Club Atletico Mineiro gli era stato

presentato per il riconoscimento delle firme.

In data 19 luglio 1983 questa giunta ha nominato tre giuristi, nelle persone dei professori avvocati Massimo Severo Giannini,

Giuseppe Guarino e Rosario Nicolò, perché assistessero il consi

glio nell'esame del caso.

La federazione ha fatto pervenire una propria relazione sul

caso.

Il giorno 20 luglio 1983, previa regolare convocazione, alla

presenza anche dei tre esperti giuristi, sono stati sentiti separata mente il dott. Borgogno, l'aw. Pesce per conto della federazione;

il presidente dell'A.S. Roma ing. Viola con il cons. Terracina, assistiti dagli avv. Sandulli, Medugno, Pieroni e Tartaglia.

Nel corso della audizione i rappresentanti dell'A.S. Roma hanno

manifestato l'impegno dei dirigenti ad effettuare un finanziamento

per l'importo necessario, con dichiarazione di infruttuosità e con

postergazione. Ai rappresentanti della federazione, successivamente alla audi

zione dei rappresentanti della società, sono stati chiesti alcuni

chiarimenti.

Considerato altresì:

1. - Con l'atto introduttivo e con i motivi aggiunti l'A.S. Roma ha formulato sostanzialmente due gruppi di censure. Con il primo

gruppo (motivi 1-8 dell'atto introduttivo e nn. 1-3 dell'atto aggiun tivo) si contesta sotto vari profili la determinazione della Presiden

za federale di prendere in considerazione le sole richieste di trasferimento relative a contratti stipulati prima dell'8 giugno, in

relazione ai quali la documentazione fosse stata depositata entro il

13 giugno. La giunta ritiene di poter prescindere dall'esaminare tale gruppo di motivi sulla base della documentazione successiva

mente acquisita. È stato infatti depositato il contratto originaria mente stipulato l'8 giugno 1983, sottoscritto dal presidente del

Club Atletico Mineiro e per la Roma dal procuratore Ruud

Bonewit, contratto integrato e meglio precisato con il successivo atto sottoscritto in Roma il 22 giugno 1983.

Il carattere preliminare dell'atto stipulato l'8 giugno, data la sua

impegnatività per le parti, induce a ritenere soddisfatte sotto

questo profilo le condizioni richieste dalla Presidenza federale con

il comunicato n. 20/9. In data 10 giugno 1983 la Roma aveva comunicato la conclusione dell'accordo senza indicarne gli estre mi: la comunicazione, posta in connessione con la documen

tazione successivamente depositata in merito alla stipulazione avvenuta sin dall'8 giugno, considerata la funzione di mera

integrazione della garanzia della prescrizione relativa al deposito della comunicazione, consente di ritenere che l'adempimento sia

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

stato tempestivamente soddisfatto nonostante la incompletezza della comunicazione.

È da aggiungere ohe il problema relativo all'osservanza dei termini previsti dalla delibera del Consiglio federale del 9 giugno

1983, che riguardavano sia la stipulazione del contratto con il

giocatore o con la società di provenienza sia il deposito presso la

lega, si deve considerare separato in punto di fatto anche per quanto riguarda il secondo aspetto. Risulta chiaro che lo spirito della regola attinente al deposito, ohe doveva essere eseguito entro il 13 giugno, fa intendere che tale brevissimo termine era

preordinato a soddisfare la esigenza di evitare che i contratti da

stipulare e da depositare fossero antidatati per rispettare formal

mente la prescrizione federale e per eluderla sostanzialmente. Ma

poiché nel caso particolare vi è uno strumento che autonomamente

può escludere ogni dubbio sulla certezza della data, atteso che vi è

una certificazione di un notaio brasiliano, idonea ad attribuire

piena fede ai fatti che il notaio dichiara avvenuti alla sua

presenza, a parte che in linea di fatto potrebbe essere giustificata da circostanze oggettive, non dovrebbe produrre conseguenze

sostanziali, perché la esigenza della certezza della data è soddisfat

ta in modo diverso.

Poiché tale documentazione, che costituisce adempimento delle

prescrizioni federali, è stata esibita al Consiglio federale soltanto

successivamente all'esame da parte di questo organo della richiesta

di tesseramento, non si può certo imputare a quest'ultimo il

mancato esame della medesima e si deve invece ritenere la

correttezza del suo procedere. Solo adesso, in sede di riesame

sostanziale nel quadro della disponibilità degli elementi ulterior

mente acquisiti, si può dare per certo, anche se qualche perplessità sul procedimento può sorgere, che i termini fissali nella delibera

zione del 9 giugno 1983 sono stati osservati, onde non ha ragione di essere esaminato il problema della legittimità dei sopra richia

mati provvedimenti, stante, oltretutto, il principio dell'ordinamento

sportivo di prevalenza piena della sostanza sulla forma.

2. - Con il secondo gruppo di censure l'A.S. Roma contesta il

motivo di merito, relativamente alla mancata assunzione di impe

gni per capitali nuovi di importo pari agli investimenti prefigurati,

e chiede l'assegnazione di un termine per fornire al riguardo la

necessaria prova. In connessione con tale argomentazione, i

dirigenti della Roma hanno chiesto l'inserimento nel verbale

dell'audizione del 20 luglio dell'impegno ad erogare finanziamenti,

di importo pari all'investimento per il calciatore Cerezo, se

necessario con espressa dichiarazione di infruttuosità e posterga zione.

La documentazione con la quale la A.S. Roma ha accompagnato

la richiesta di tesseramento del calciatore Cerezo è risultata

inspiegabilmente incompleta con riguardo ai documenti attinenti

alla situazione patrimoniale-finanziaria, prescritti con il comunicato

n. 16/A. I chiarimenti forniti dai rappresentanti della società nel corso

dell'audizione del 20 luglio hanno consentito di accertare ohe,

tenuto conto dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale della quale il comitato tecnico non poteva avere avuto conoscenza,

1 dati forniti dalla società con riferimento alla data del 30 giugno

1983 peraltro non divergono sostanzialmente da quelli ipotizzati dal comitato tecnico, e che è da ritenersi rispettato il rapporto tra

patrimonio giocatori ed il capitale proprio: sicché, in coerenza con

quanto deliberato dalla Presidenza federale nella stessa seduta del

2 luglio con riguardo alle società Avellino, Genoa 1893, Pisa,

Lazio ed Internazionale, ricorrono le condizioni per assegnare un

termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione alla società

della presente decisione, perché la A.S. Roma produca alla

Presidenza federale la prova che gli oneri derivanti dai contratti in

questione sono coperti da capitali propri, da nuovi capitali o da

finanziamenti dei soci, accompagnati dalla dichiarazione della loro

infruttuosità e postergazione, come specificatamente richiesto dalle

norme contenute ai punti 4 e 5 della decisione del Consiglio federale del 30 aprile 1983.

Per questi motivi decide quanto segue: accoglie per quanto di

ragione il ricorso dell'A.S. Roma s.p.a., salvi gli ulteriori adempi

menti da parte della Presidenza federale della F.i.g.c. in ordine

alla documentazione di cui in motivazione e a quella integrativa

ohe dovrà essere esibita dalla società alla Presidenza federale

stessa, per soddisfare la esigenza della copertura finanziaria cosi

come riohiesto dalle norme federali, entro il termine perentorio di

dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione.

II

La giunta esecutiva del C.o.n.i., visto il ricorso dall'Udinese

Calcio s.p.a. in data 18 luglio 1983 a norma dell'art. 12 1. 23 marzo

1981 n. 91, avverso il provvedimento con cui la Presidenza

federale della F.i.g.c. ha negato l'autorizzazione al tesseramento del

giocatore Arthur Antunes Coimbra, detto Zico;

Udite le parti; Esaminati gli atti;

Valutato il parere reso dalla commissione di esperti, nominata

dalla giunta esecutiva con deliberazione n. 564 del 19 luglio 1983;

Considerato che:

Il giorno 8 giugno 1983 veniva concluso a Rio de Janeiro un

atto, definito « compromesso particolare », tra l'atleta professionale di football Arthur Antunes Coimbra (Zico), la Sooietà Clube de

Regatas Flamengo, la Udinese Calcio sp.a., e una società inglese,

Groupings Ltd.

Le clausole del contratto prevedevano in particolare: l'Udinese

avrebbe pagato il prezzo del calciatore (Cr. $ 2.000.000.000 equi valente al cambio ufficiale del giorno del contratto a US $

3.964.556.000) da versarsi in due rate eguali al 30 settembre 1983

ed al 30 settembre 1984 dalla Groupings, società non calcistica, e

definita dal contratto « interveniente e garante »; la Groupings si

impegnava a far stipulare dal calciatore un contratto di lavoro

professionistico a condizioni definite; il predetto impegno veniva assunto anche dal calciatore; il calciatore autorizzava l'Udinese a

conferire un incarico per l'uso promozionale pubblicitario della

sua immagine, cedendo il 70 % del ricavo; la efficacia del

contratto era subordinata, tra l'altro, al conseguimento della

autorizzazione valutaria da parte dell'Udinese entro il 30 settembre

1983.

Veniva poi stipulato un separato atto, definito « accordo partico lare » tra la Groupings Ltd. e la Udinese Calcio. L'atto non recava

data, ma è dello stesso giorno 8 giugno. Con tale accordo la

Udinese trasferiva alla Groupings i diritti pubblicitari e commer

ciali del nome e dell'immagine del calciatore Zico per la somma di

$ USA 1.600.000, da pagarsi in due rate, la prima di 1.000.000

US $ al 30 settembre 1983, la seconda di 600.000 US $ al 30

settembre 1984. La Groupings assumeva a proprio carico anche gli interessi a maturare sulle somme versate al Club Flamengo in

anticipo rispetto alle date nelle quali i versamenti avrebbero

dovuto essere effettuati dalla Udinese; qualora la gestione pubbli

citaria, incrementata da tali interessi, avesse dato un delta negati

vo, la Udinese sarebbe stata tenuta a disputare un incontro

amichevole gratuito all'estero con un club a scelta della Grou

pings.

Il tesseramento del calciatore Zico, quale risulte disciplinato

dagli atti citati, non è stato approvato dalla Presidenza federale,

che si è pronunciata in data 2 luglio 1983 su relazione del

comitato tecnico. È stato ritenuto in particolare: ohe il tra

sferimento non fosse autorizzabile, perché l'intesa economica era

avvenuta con una società, la Groupings, che non è un club

calcistico; che la interposizione della Groupings non risulterebbe

chiara; che non sarebbe stata autorizzabile la cessione dei diritti

pubblicitari e commerciali in favore di tale società; che il ricavo

del contratto pubblicitario doveva considerarsi poliennale e non

poteva ritenersi compensabile con la partita debitoria della Udine

se; che il Flamengo aveva condizionato il rilascio del transfert in

favore della Udinese al pagamento del prezzo, ma, a parte la

circostanza che non si conosceva il prezzo concordato tra il

Flamengo e la Groupings, il contratto non prevedeva alcuna

garanzia per l'ipotesi in cui la Groupings non avesse adempiuto alla sua obbligazione nei confronti del Flamengo; che l'Udinese

giustificava l'operazione sul piano finanziario sulla base di un

credito Zanussi, postergato ed infruttifero, di lire 2.300.000.000,

che non risultava deliberato dal consiglio di amministrazione di

tale società; che il costo complessivo dell'operazione doveva

stimarsi in lire 7.000.000.000, essendo le passività globali dell'Udi

nese di lire 11.000.000.000; ohe l'operazione doveva conseguente

mente ritenersi non compatibile con le norme federali con riguar do al profilo finanziario.

La società Udinese, dopo avere proposto reclamo al Consiglio federale con atti deli'8 e del 13 luglio, ha presentato ricorso alla

Giunta del C.o.n.i. in data 18 luglio 1983, ai sensi dell'art. 12 1.

n. 91/81.

Il ricorso, articolato in una pluralità di motivi, sottopone ad

esame analitico le varie parti della motivazione del provvedimen to federale; richiede tra l'altro la concessione di un termine di

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PARTE TERZA

dieci giorni per integrare, completare ed emendare la propria documentazione economica, analogamente a quanto è stato dispo sto in favore di altre società.

Al ricorso sono stati allegati documenti tra i quali il contratto

definitivo 20 giugno 1983 tra il club Flamengo, l'Udinese, la

Groupings ed il calciatore Zico.

In data 19 luglio 1983 la giunta ha nominato tre giuristi, nelle

persone dei professori avvocati Massimo Severo Giannini, Giusep

pe Guarino e Rosario Nicolò, perché assistessero il consiglio nell'esame del caso.

La federazione ha fatto pervenire una propria relazione.

Il giorno 20 luglio 1983, previa regolare convocazione, alla

presenza anche dei tre giuristi sovraindicati, sono stati sentiti

separatamente il dott. Borgogno, l'avv. Pesce per la federazione; il

presidente dell'Udinese Calcio dott. Lamberto Mazza, assistito dal

prof. avv. Pietro Guerra.

Nel corso dell'audizione la Udinese ha dato precisazioni in

merito a specifiche circostanze, facendo pervenire successivamente

la relativa documentazione, che consiste nei seguenti atti:

1) lettera del presidente dell'Udinese di trasmissione degli atti, che attesta, tra l'altro, che la Zanussi redige ogni anno un bilancio

consolidato certificato; quindi i riflessi economici e finanziari

relativi al noto finanziamento infruttifero e postergato, essendo la

stessa Zanussi proprietaria dei pacchetti azionari dell'Udinese Calcio e della Finel, vengono eliminati in sede di compilazione di

detto bilancio consolidato;

2) attestazione B.N.L. 18 luglio 1983;

3) attestazione Banca Cattolica del Veneto del 18 luglio 1983;

4) attestazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone del 18

luglio 1983;

5) fotocopia integrale del contratto 20 giugno 1983 in quanto la

copia allegata al ricorso, per difetto di fotocopiatura, non com

prendeva gli ultimi due righi di p. 2;

6) fotocopia del verbale del consiglio di amministrazione dell'U

dinese del 21 luglio 1983;

7) lettera Groupings 27 giugno 1983;

8) fotocopia del verbale del consiglio di amministrazione delle

industrie Zanussi s.p.a. del 16 luglio 1981.

Considerato inoltre che:

Nell'esercizio della competenza di cui all'art. 12 1. 91/81 la

giunta esercita un potere non solo di legittimità, ma anche di

merito.

L'Udinese, nel corso del procedimento innanzi alla giunta, ha

esibito documenti che modificano e chiariscono aspetti sostanziali,

quali erano stati tenuti presenti dalla Presidenza federale. È da

deplorare che la società abbia omesso la tempestiva trasmissione

all'organo competente di atti specificamente utili per la decisione, che avrebbero potuto determinare una diversa conclusione.

Nel contratto 20 giugno 1983 sono parti il Clube de Regatas do

Flamengo, la Udinese Calcio, la Groupings ed il calciatore Coimbra (Zico). Nell'art. 1 viene indicato in Cr. $ 2.000.000.000 il

prezzo pattuito nel contratto originario con la Groupings, in

relazione al quale la Groupings aveva già effettuato un versamento di Cr. $ 200.000.000 ed il cui saldo avrebbe dovuto essere versato nello stesso giorno in cui veniva stipulato il nuovo contratto, 20

giugno 1983, alle ore 16,30.

Nell'art. 7, in relazione alla proroga accordata, si precisa il

prezzo, ohe per effetto della svalutazione interna viene determinato in Cr. $ 2.300.000.000, di cui 200.000.000 già versati, e si assegna alla Groupings il termine improrogabile per il saldo sino al 23

luglio 1983. Il transfert del calciatore è subordinato al pagamento del suddetto saldo.

Sulla base di queste pattuizioni contrattuali vengono a cadere le

perplessità in merito all'assenza di garanzie circa l'effettivo paga mento del saldo da parte della Groupings, circostanza cui si

collegava la ragionevole preoccupazione che l'Udinese effettuasse il

pagamento del prezzo senza avere la certezza del transfert del

giocatore: risulta che l'intero prezzo dovrà essere corrisposto dalla Groupings entro il 23 luglio 1983 e che contestualmente a tale pagamento sarà accordato il transfert-, d'altro canto il contrat

to 8 giugno esonera l'Udinese da ogni responsabilità nell'ipotesi di mancato rilascio dell'autorizzazione valutaria; e tale autorizzazione non potrà essere conseguita se prima non sia stata data la prova dell'avvenuta concessione del transfert.

L'accordo particolare Udinese-Groupings dell'8 giugno 1983, avente ad oggetto la cessione dei diritti di pubblicità e commercia

lizzazione, è stato a sua volta integrato con una lettera della

Groupings del 27 giugno 1983, che subordina espressamente la

cessione all'autorizzazione delle competenti autorità italiane, tra le

quali è da comprendersi quella delle autorità valutarie.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari risulta, sulla base della

documentazione esibita dopo la decisione negativa della Presiden

za federale:

che al 30 giugno 1983 i conti correnti intrattenuti dalla Udinese

con la B.N.L., la Banca Cattolica del Veneto e la Cassa di

risparmio di Udine e Pordenone, registravano saldi creditori;

che il 21 giugno 1983 il consiglio di amministrazione dell'Udine

se ha deliberato un aumento di capitale di lire 6.500.000.000 e la

emissione di un prestito obbligazionario di nominali lire

2.000.000.000 convertibili in azioni con esclusione del diritto di

opzione a favore degli azionisti e conseguente aumento del

capitale sociale a lire 8.500.000.000.

Alla stregua delle circostanze evidenziate perdono pratica rile

vanza le questioni di diritto proposte dalla Udinese, con l'eccezio

ne di quelle delle quali si dirà, ed appare congruo assegnare alla

società un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione

della decisione della giunta perché integri, completi ed emendi la

propria documentazione economica. La Presidenza federale, che

dovrà pronunciarsi su tale documentazione ai fini dell'eventuale

approvazione del trasferimento del giocatore, ove del caso racco

glierà le prove, ohe in attesa dell'integrale attuazione degli aumenti

di capitale deliberati gli oneri derivanti dal contratto in questione siano coperti da nuovi capitali o da finanziamenti dei soci,

accompagnati dalla dichiarazione della loro infruttuosità e poster

gazione, come specificamente richiesto dalle norme contenute ai

punti 4 e 5 della decisione del Consiglio federale del 30 aprile 1983.

Nell'esercizio del potere autorizzatorio la Presidenza federale

dovrà attenersi alle seguenti direttive:

a) è da ritenere che il trasferimento del calciatore avvenga in

modo diretto dal club calcistico Flamengo all'Udinese, come

esplicitamente risulta dal testo dell'accordo 20 giugno 1983;

b) il ruolo della Groupings pertanto non è di intermediazione

calcistica, che sarebbe vietato dalle norme federali, ma semplice mente strumentale ai fini del finanziamento dell'operazione, rima

nendo a carico della Groupings gli interessi per il pagamento sia

della prima quota prezzo (Cr $ 200.000.000) sia della quota

corrispondente alla rata ohe l'Udinese verserà solo il 30 settembre

1984;

c) i diritti per la commercializzazione e pubblicizzazione del

nome e dell'immagine del giocatore trovano il loro corrispettivo non solo nella somma pattuita di 1.600.000 US $, ma anche negli interessi di cui al punto b), che dovranno far carico alla

Groupings;

d) il contratto di cessione di tali diritti non è soggetto ad

approvazione da parte della Presidenza federale;

e) la garanzia per la Udinese a ricevere i pagamenti cui la

Groupings si è impegnata è rappresentata dalla circostanza che tali

pagamenti sono da effettuarsi nelle stesse date di quelli dovuti

dall'Udinese alla Groupings per modo che la prevista contestualità

elimina ogni rischio da parte dell'Udinese;

/) il credito Zanussi per lire 2.300.000.000 conserva la caratteri

stica del credito originario Finel ed è pertanto infrutttifero e

postergato; l'accettazione della cessione di tale credito cosi qua lificato non richiedeva da parte della Zanussi una delibera del

consiglio di amministrazione, disponendo il presidente del tempo dei poteri di straordinaria, oltre che di ordinaria amministrazione, in virtù della delibera del consiglio di amministrazione della

società del 16 luglio 1981;

g) il credito dell'Udinese verso il comune non può essere

correlato alla spesa annuale a carico della società per la locazione

dell'impianto; invero, il credito si collega agli oneri per l'amplia mento dell'impianto, anticipati dall'Udinese, ohe trarrà maggiori ricavi di gestione dalla disponibilità del maggior numero di posti,

conseguente all'ampliamento effettuato.

Per questi motivi, decide quanto segue: accoglie per quanto di

ragione il ricorso dell'Udinese Calcio s.p.a., salvi gli ulteriori

adempimenti da parte della Presidenza federale della F.i.g.c. in

ordine alla documentazione di cui in motivazione e a quella

integrativa che dovrà essere esibita dalla società alla Presidenza

federale stessa, per soddisfare la esigenza della copertura finanzia ria cosi come richiesto dalle norme federali, entro il termine

perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione.

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