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Deontologia in Psicologia Clinica ePsicoterapia: aspetti operativi nei rapporti
clinici ed istituzionali
Fulvio Frati
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Si sono cos venute a creare nelle organizzazioni sanitarie italiane
sia pubbliche che private
moltepliciiniquit di sistema, quali ad esempio:
differenze quali-quantitative nei servizi erogati in varie aree delPaese;
disuniformi e lunghe liste d'attesa anche per patologie che nonpossono aspettare;
scarso rispetto per il malato;
sprechi ed inappropriatezza delle richieste e delle prestazioni;condizionamento delle libert di scelta dei malati;
insufficiente attenzione posta al finanziamento e all'erogazione deiservizi per cronici ed anziani.
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Mapoich tali problemi non riguardano solo lItalia,
ma tutta larea occidentale-industrializzata
nel 19
99
il cosiddetto Gruppo di Tavistock
ha sviluppato alcuniprincipi etici generali che si rivolgonoa tutti coloro che hanno a che fare con la sanit e la salute.
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4) Collaborazione degli operatori della sanit tra loro e con il paziente,con il quale indispensabile stabilire un rapporto di partenariato: Nulla
che mi riguardi senza di me , secondo Maureen Bisognano (Institute ofHealth Care Improvement, Boston), il motto che dobbiamo attribuire adogni nostro paziente e che ci deve in primo luogo guidare, e che quindimaggiormente dobbiamo rispettare, in ogni nostra interazione con lui.
5) Miglioramento.Non sufficiente fare bene, dobbiamo fare meglio,accettando il nuovo e incoraggiando i cambiamenti migliorativi. Vi
ampio spazio per migliorare, giacch tutti i sistemi sanitari soffrono dioveruse, underuse, misuse delle prestazioni (uso eccessivo, usoinsufficiente, uso improprio).
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6) Sicurezza. Il principio moderno di Primum non nocere significalavorare quotidianamente per massimizzare i benefici delle prestazioni,minimizzarne i danni, ridurre gli errori in medicina.
7) Onest, trasparenza, affidabilit, rispetto della dignit personalesonoessenziali a qualunque sistema sanitario e a qualunque rapporto tramedico e paziente.
Altri due principi che alcuni propongono di aggiungere ai 7 sopraelencatisono:
8) la responsabilizzazione di chi opera in sanit9) la libera scelta da parte del paziente.
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Il nostro Piano Nazionale Sanitario ha deciso di ispirare
la propria condotta a questi 9 principi
attraverso il passaggio dalla precedente visione basata essenzialmente sulprincipio della Sanit a quella pi nuova e moderna basata invece sul
principio della Salute
per esempio
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Tale transizione dalla Sanit alla Salute fondata, in particolare, suiseguenti principi essenziali per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutte
le strutture pubbliche e private ad esso afferenti:
il diritto alla salute;
l'equit all'interno del sistema;
la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;
la dignit ed il coinvolgimento di tutti i cittadini;
la qualit delle prestazioni;
l'integrazione socio-sanitaria;
lo sviluppo della conoscenza e della ricerca;
la sicurezza sanitaria dei cittadini.
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Il diritto alla salute e alle cure, indipendentemente dal reddito, costituisceda tempo parte integrante dei principi che costituiscono l'ossatura del
nostro sistema sociale,
ma non ha trovato fino ad oggi una sufficienteattuazione
Nella nuova ed attuale visione esso costituisce un obiettivoassolutamente prioritario, pertanto indispensabile:
1. garantire i Livelli Essenziali di Assistenza concordati fra Stato eRegioni;
2. assicurare un'efficace prevenzione sanitaria;
3. diffondere la cultura della promozione della salute.
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7. Dichiarazioni delle Hawaii (1977, 1983, 1996, World PsychiatricAssociation);
8. Dichiarazione di Atene sui diritti dei malati di mente (1989, WorldPsychiatric Association);
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In ambito pi strettamente Europeo, invece, vanno citati
1. la Raccomandazione sulla protezione legale dei malati di menteospedalizzati contro la loro volont (R.83, 1983);
2. la Raccomandazione sulla psichiatria ed i diritti umani (R.1235,1994);
3. la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (art. 7, 1996 );
(tutti i tre emanati dal Consiglio d' Europa);4. le Good Clinical Trial Practice emanate nel 1987 dalla Comunit
Europea.
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Per quanto riguarda invece le normative del nostro Paese
La Costituzione della Repubblica Italiana tutela la riservatezza come
diritto fondamentale delluomo:
vietando ogni forma di ispezione o perquisizione personale (articolo13);
proclamando linviolabilit del domicilio (articolo 14);
garantendo la libert e la segretezza della corrispondenza e di ognialtra forma di comunicazione (articolo15).
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LUNIONE EUROPEA
con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dellUnionen. 95/46/CE del 24 ottobre 1995,
obbliga gli stati membri ad assicurarela protezione delle libert e dei diritti fondamentali
delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata,rispetto al trattamento dei dati personali.
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In attuazione di una specifica direttiva delParlamento Europeo e del Consiglio dellUnioneEuropea, il 31.12.1996 stata emanata nel nostroPaese la legge 675/96Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei datipersonali, che si posta a salvaguardia dei diritti
dei cittadini rispetto alluso dei dati personali,
compresi quelli forniti ai Servizi Sanitari pubblicie privati ed alle organizzazioni sanitarie che li
compongono.
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Dal 1 Gennaio 2004 la
Legge n. 675/96Tutela delle persone e di altrisoggetti rispetto al trattamento dei dati personali
stata quindi sostituita dal
Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati
personali,
che riorganizza e completa tutte le precedenti
disposizioni nazionali emanate su questa materia.
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Secondo lattuale normativa, i dati personali sonopropriet del soggetto al quale si riferiscono (che
viene definito con il termine di interessato), epertanto Chiunque ha diritto alla protezione deidati personali che lo riguardano (D.Lgs. 30-6-
2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei datipersonali Art. 1 Diritto alla protezione dei dati
personali).
Quindi, salvo eccezioni previste tassativamentedalla legge, i dati personali possono essereutilizzati, trattati e conservati solo per gli scopi,
per il tempo e con i modi autorizzatidallinteressato.
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ALCUNE DEFINIZIONIFONDAMENTALI
(Fonte: Art. 4 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei datipersonali)
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Interessato: la persona fisica, la persona giuridica,l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
Dati identificativi: i dati personali che permettonolidentificazione diretta dellinteressato;
Datopersonale:qualunque informazione relativa apersona fisica, persona giuridica, ente odassociazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altrainformazione, ivi compreso un numero diidentificazione personale.
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Dati sensibili:idatipersonali idonei a rivelare l'originerazziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o dialtro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni a caratterereligioso, filosofico, politico o sindacale, nonch i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale; Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)a o) e da r) a u), delD.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, inmateria di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualit di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
T tt t l i l di i i
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=370850714&KEY=01LX0000056549&http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=370850714&KEY=01LX0000056549&8/9/2019 DeontPsicologiaclin
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Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni,effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti laraccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, laconsultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, ladiffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se nonregistrati in una banca di dati;
Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblicaamministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cuicompetono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine allefinalit, alle modalit del trattamento di dati personali e agli strumentiutilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblicaamministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni ditrattamento dal titolare o dal responsabile.
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Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito ditrattamento, non pu essere associato ad un interessatoidentificato o identificabile;
Blocco: la conservazione di dati personali con sospensionetemporanea di ogni altra operazione del trattamento;
Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di datipersonali, ripartito in una o pi unit dislocate in uno o pisiti;
Garante per la tutela delle riservatezza dei datipersonali: l Autorit istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675 , di cui si specificanocompiti e funzioni negli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. n.
196 del 30-6-2003 Codice in materia di protezione dei datiersonali.
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=370850714&KEY=01LX0000020343&http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=370850714&KEY=01LX0000020343&8/9/2019 DeontPsicologiaclin
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Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 definisce quindicinque capisaldiper iltrattamento dei dati personali. Secondo quanto da esso esplicitamente
stabilito, i dati devono:
essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi edutilizzati solo compatibilmente con tali scopi;
essere esatti ed aggiornati;
essere pertinenti, completi, e non eccedenti rispetto al fine per cui sonostati conferiti;
essere conservati in una forma che consenta lidentificazionedellinteressato per un tempo non superiore agli scopi per cui sono statiraccolti o trattati;
essere trattati lecitamente e correttamente.
Il D L 196 d l 30 6 2003 i di id i lt
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Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 individua inoltre conprecisione i soggetti a cui competono diritti e doveri
rispetto al trattamento dei dati personali:
Linteressato: la persona a cui si riferiscono i dati personali;
Il titolare: la persona fisica o giuridica su cui ricadono gli obblighi e leresponsabilit, anche penali, dellattuazione della normativa;
Il responsabile: la persona che gestisce il controllo e lorganizzazione delle procedure nei rapporti con linteressato (nel caso di servizi con competenzecliniche, dato il sovrapporsi delle norme sul segreto professionale, ilresponsabile il medico direttore della struttura o chi ne fa le veci);
Lincaricato (o gli incaricati): colui che materialmente rileva, tratta oaccede ai dati seguendo le istruzioni del responsabile;
Il Garante per la tutela delle riservatezza dei dati personali: lautoritindipendente a cui la legge attribuisce compiti di intervento e vigilanza
sulloperato dei soggetti pubblici e privati relativamente ai dati personali ed alloro trattamento.
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Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 quindi ispirato allasemplificazione delle procedure in materia di protezione
dei dati personali, allintroduzione di nuove garanzie peri cittadini ed alla razionalizzazione delle norme esistenti.
Il provvedimento, sulla base dellesperienza di 6 anni,
riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altridecreti legislativi, regolamenti e codici deontologici chesi sono succeduti in questi anni, e contiene ancheimportanti innovazioni tenendo conto dellagiurisprudenza del Garante e della direttivadellUnione Europea n. 2000/58 sulla riservatezza nellecomunicazioni elettroniche.
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Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 diviso in tre parti: la prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale datrattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento
ai settori pubblico e privato; la seconda la parte speciale dedicata a specifici settori: questasezione,oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazionegiuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamentidebitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degliorganismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionalicon il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con ledisposizioni relative allUfficio del Garante.
Il Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di conformare leinnumerevoli disposizioni relative anche in via indiretta alla privacy, entrato in vigore quasi integralmente il 1 Gennaio 2004. Vediamo
perci ora, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte
parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri fornitiin questi anni dal Garante.
Notifica ione U d ll i i li lifi i i i t d tt d l
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Notificazione. Una delle principali semplificazioni introdotte dalD.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda ladempimento della notificazioneal Garante, ovvero dellatto con cui limpresa, il professionista o la
pubblica amministrazione segnala allAutorit i trattamenti di dati che si
intendono effettuare. Mentre con loriginale impianto della legge675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti isoggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico si rovescialimpostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va
effettuata. La notifica dovr essere effettuata solo in particolari casi ditrattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalitduso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati construmenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori,oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche dimarketing, nonch in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali erelative alla solvibilit. Non solo diminuiscono le ipotesi di notificaobbligatoria, ma vengono snellite anche le modalit della stessa: solo pervia telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto allutilizzo
della firma digitale.
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E lArt. 37 del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 adindicarci chi deve inviare
al Garante per la Privacy
la notificazione con cui lImpresa,
il Professionista o la Pubblica Amministrazionesegnala i trattamenti di dati che si intendono
effettuare.
Vediamo pertanto, nel dettaglio, cosa prevede taleArticolo.
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37. Notificazione del trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati afini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositivit, trapianto di organi e tessuti e
monitoraggio della spesa sanitaria;c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
..
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Consenso.Il nuovo Codice della privacy sviluppa il principiodel bilanciamento degli interessi con uno snellimento degliadempimenti a carico delle aziende. Larea del consenso vienesostanzialmente confermata per ipotesi gi esistenti (artt. 11, 12 e20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesidi esonero con riferimento a settori specifici (tra le altre, quelle diutilizzo per perseguire un legittimo interesse del titolare con
particolare riferimento allattivit dei gruppi bancari e per itrattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento asoci e aderenti).
Informativa.Rimane fermo ladempimento dellinformativaagli interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante pu,comunque, individuare modalit semplificate in
particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione alpubblico (call center).
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Sanit.In ambito sanitario si semplifica linformativa da rilasciare aipazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei daticon ununica dichiarazione resa al medico di famiglia o allorganismo
sanitario (il consenso vale anche per la pluralit di trattamenti a fini disalute erogati da distinti reparti e unit dello stesso organismo, nonchda pi strutture ospedaliere e territoriali). E comunque necessario chele informazioni essenziali vengano date per iscritto, con linguaggiochiaro e che siano complete ed esaustive. Non pertanto accettabile
che linformativa sia redatta come una semplice liberatoria formale,poich il consenso dellinteressatoal trattamento deve essere libero edinformato. Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 prevede quindi che lestrutture sanitarie pubbliche adottino le misure adeguate per facilitare
lesercizio dei diritti dellinteressato. Per il settore sanitario vengonoinoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanzedi cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa,certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazionisui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza ancheagli operatori sanitari non tenuti al segreto professionale.
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Lavoro. Viene confermata lelaborazione di un codice di deontologiae buona condotta che dovr fissare regole per linformativa ed ilconsenso anche degli annunci per finalit di occupazione (selezione del
personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche laquestione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quantosancito dall articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).Illavoratore domestico tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Telecomunicazioni. Il Codice si inserisce nella linea di tendenzaeuropea e stabilisce un nuovo e pi ridotto termine massimo per laconservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di
accertamento e repressione reati, prescrivendo un termine di trentamesi rispetto a quello attuale di 5 anni, secondo modalit che dovrannoessere stabilite con decreto ministeriale. Ridotto periodo diconservazione, anonimato e necessit del consenso per il trattamento
dei dati sulla localizzazione dei cellulari.
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Pubblica amministrazione. Il Codice innova anche,accogliendo indicazioni del Garante, nella materia della
notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi eimpone la regola della busta chiusa per i casi di notificaeffettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancitaespressamente la necessit per gli enti pubblici di approvare
regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con ilparere conforme del Garante.
Liste elettorali. Leliste elettorali, con il nuovo Codice, nonpossono essere pi usate per promozione commerciale: solo per
scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalit di studio(ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socioassistenziale).
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Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 prevede infine una serie di sanzioniamministrative, civili o penali per chi ne viola le disposizioni:
ad esempio, larticolo 161 di questo Codice punisce con sanzioniamministrative che vanno dai tremila ai novantamila euro lomessao inidonea informativa all'interessato; larticolo 163punisce con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilaeuro a sessantamila eurolomessa o incompleta notificazione al
Garante ai sensi dei propri articoli 37 e 38; larticolo 167 punisce conla reclusione da sei mesi a tre anni chi procede adillecito trattamentodi dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20,
21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45 di questo D.Lgs.; varie altre
sanzioni amministrative o penali sono inoltre previste, sempre nel TitoloIII, per pi specifiche violazioni di singole norme di questo Codice.
Da tutte queste norme deriva altres ilrisarcimento ai sensidellarticolo 2050 del Codice Civile a chiunque cagioni danni a terzi
nel trattamento dei dati personali.
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il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003, che unifica ed aggiorna ladisciplina sorta nel nostro Paese con la Legge 675/1996 e
quindi sviluppatasi con le modifiche ed integrazioni diquestultima
(tra le quali vanno citate almeno il Decreto del Presidente dellaRepubblica n. 318 del 28 luglio 1999 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale del 14 settembre 1999, n. 216 e la Legge 325 del 3novembre 2000 pubblicata sulla G. U. n. 262 del 9 novembre 2000)
costituisce ormai un complesso di norme che ognititolare di studio professionale o di altra struttura
lavorativa chiamato a conoscere e ad osservare, e per
la violazione delle quali sono previste pesanti sanzioni.
In sintesi, quindi,
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Lo psicologo strettamente tenuto al segreto professionale.Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese inragione del suo rapporto professionale, n informa circa le
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che
non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Art. 11 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 11 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
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Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.Lo psicologo pu derogare allobbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in
presenza di valido e dimostrabile consensodel destinatario della sua prestazione.Valuta, comunque, lopportunit
di fare uso di tale consenso,considerando preminente la tutela psicologica dello
stesso.
Art. 12 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 12 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
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Art. 13 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 13 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologolimita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso inragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela
psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessit di derogaretotalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza,qualora si prospettino gravi pericoli perla vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
C di l i d li i l i i li i
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Art. 14 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 14 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, tenutoad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale
intervento. tenuto altres ad impegnare, quando necessario, i componenti del
gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
di l i d li i l i i li iA 15 C di D l i d li P i l i i li i
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Art. 15 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 15 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segretoprofessionale, lo psicologo pu condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
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Il principio della tutela e
della salvaguardia
del benessere psicologico
e psicofisico del soggetto stesso
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Il segreto professionale viene sancito dal codice penale e dai codiciIl segreto professionale viene sancito dal codice penale e dai codici
deontologici ed attiene al diritto/dovere del singolo professionistadeontologici ed attiene al diritto/dovere del singolo professionistadi non rivelare a terzi fatti, informazioni o dati appresi da un determinatodi non rivelare a terzi fatti, informazioni o dati appresi da un determinato
soggetto in ragione del rapporto professionale instaurato con lo stesso,soggetto in ragione del rapporto professionale instaurato con lo stesso,
a meno che non sussista una giusta causa.a meno che non sussista una giusta causa.
SEGRETO PROFESSIONALESEGRETO PROFESSIONALE
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PRIVACYPRIVACY
Diritto di ogni persona alla riservatezza dei propri datisia personali, sia sensibili,
come essi sono definiti dalla Legge 675/96e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
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In base all art. 11 della legge 675/96il trattamento dei dati personali di tipo generico
da parte di soggetti privati ammesso solo con il consenso espressodellinteressato.
Il consenso validamente prestato solo se espresso liberamente,in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state date allinteressato (cliente-
committente) per iscritto ovveroverbalmente le seguenti
informazioni (art. 10 della Legge):
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sulle finalit (per lespletamento dellincarico professionale) emodalit del trattamento cui sono destinati i dati personali;
sulla necessit del conferimento di tutti quei dati che sonoindispensabili per lassolvimento dellincarico professionale;
circa lambito professionale di comunicazione o diffusione dei datistessi; sui diritti dellinteressato (cliente-utente) circa il trattamento dei suoidati personali: diritti elencati nellart. 13 della legge;
il nome e lindirizzo del responsabile ove sia una persona diversadal libero professionista quale titolare dei dati del trattamento deidati.
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Per quanto riguarda invece i dati personali definiti sensibili, conprovvedimento n. 4/2000 emesso in data 20.09.2000 dal Garante
(e pubblicato sul n.229 della Gazzetta ufficiale del 30.09.2000)i liberi professionisti iscritti in Albi o Elenchi professionali sono stati
autorizzati in via generale dal 01 ottobre 2000 fino al 31 dicembre2001 a trattare i dati sensibili
di cui allart. 22, comma 1, della legge n. 675/1996.
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Per gli Psicologi assume particolare rilievo il provvedimento n. 2/2000emesso in data 20.09.2000 dal Garante (e pubblicato sul n. 229 della
Gazzetta ufficiale del 30.09.2000) con il quale si prevede chelautorizzazione al trattamento di dati idonei a rivelarelo stato di salute e la vita sessuale
rilasciata, anche senza richiesta:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e
agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi. Siprecisa che in tali casi l autorizzazione rilasciata al fine di
consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l adempimento di
specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa comunitaria o da regolamenti () . Il trattamento puriguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di
altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione
sia necessaria per i fini su indicati.
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che lo Psicologo faccia sottoscrivere al proprio cliente,allatto del conferimento dellincarico professionale,
una dichiarazione autorizzatoria(che esprima cio il suo consenso)al trattamento sia dei dati di tipo generico
sia di quelli considerati sensibili.
quindi necessario
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Art 16 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt 16 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
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Art. 16 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 16 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorchindirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segretoprofessionale, in modo da salvaguardare in ogni casolanonimato del destinatario della prestazione.
ArtArt 2525 Codice Deontologico degli PsicologiCodice Deontologico degli Psicologi
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Art.Art. 2525 Codice Deontologico degli PsicologiCodice Deontologico degli Psicologi
italianiitaliani
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi eLo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi edi valutazione di cui dispone.di valutazione di cui dispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggettiNel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetticirca la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, secirca la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se
non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese chenon nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese chepossano recare ad essi pregiudizio.possano recare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei propri interventiNella comunicazione dei risultati dei propri interventidiagnostici e valutativi, lo psicologo tenuto a regolare talediagnostici e valutativi, lo psicologo tenuto a regolare tale
comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica deicomunicazione anche in relazione alla tutela psicologica deisoggetti.soggetti.
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LA DIAGNOSI E LA
CERTIFICAZIONE
PSICOLOGICAPER GLI PSICOLOGI
PROFESSIONISTI
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Qualche tempo fa, una Collega dirigente del ServizioDistrettuale di Psicologia di una Azienda U.S.L. ha rivolto al proprioOrdine Regionale di appartenenza alcuni quesiti, relativi alla possibilit
per gli Psicologi delle A.U.S.L. di certificare una diagnosi Psicologica e,in particolare, di certificare una diagnosi codificata. Si riporta pertantoqui di seguito, considerato linteresse che tali quesiti e le relative risposte
possono suscitare anche in molti altri Colleghi che operano non solo nelServizio pubblico ma anche al di fuori di esso, lestratto della lettera diquesta Collega al proprio Ordine Regionale e la relativa risposta ad essa
fornita.
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IL QUESITO RIVOLTO
Si richiede un parere scritto in merito alla certificazione della
diagnosi da inserire nei protocolli e procedure per gli Psicologi cheoperano nei Servizi di questa Azienda U.S.L.
Tale richiesta nasce dallesigenza di informare i Colleghi del Serviziodi Psicologia dellAzienda e pubblicare tali note nellArchivio di
Psicologia dellAzienda.
Si ricorda che nella stesura delle procedure relative alle visitepsichiatriche e psicologiche individuate e approvate per il servizio di
Igiene Mentale viene richiesta una diagnosi sul paziente da poterinserire allinterno del sistema informativo codificabile con D.S.M.-
IV o I.C.D.-10.
Dalla riunione con i Colleghi sono stati posti i seguenti interrogativi:
- E possibile per gli Psicologi certificare?
- E possibile certificare una diagnosi codificata?
LA RISPOSTA DELLORDINE
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LA RISPOSTA DELLORDINE
Si rileva innanzitutto che il parere richiesto al riguardo verte, essenzialmente,sulla titolarit della potest certificatrice e sulla individuazione dei soggetti
legittimati a certificare.Prima di affrontare nel merito la questione, nei limiti correlati alla esigenza difare chiarezza sulla puntuale situazione del Servizio Distrettuale di Psicologia, giova
premettere chela potest certificatrice ha carattere sussidiario, nelsenso che essa in tanto esiste, riconosciuta ed esercitata in
quanto, a monte, sono definite ed attribuite ex lege competenze efunzioni.
Tale potest certificatrice spetta, come pi avanti evidenziato, alla pubblicaamministrazione, ovvero ai soggetti ad essa equiparati. Quanto sollevato e
sintetizzato nei due punti di domanda a conclusione della Vostra richiesta - se cioper gli Psicologi che operano per conto del Servizio sia possibile certificare e sesia possibile certificare una diagnosi codificata, richiede, prioritariamente, che siadefinito il contesto entro cui il problema va correttamente collocato ed esaminatoratione materiae ed entro cui vanno ricercati principi, criteri e previsioni normative
dai quali desumere le soluzioni appropriate e legittimamente fondate.
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Il contesto di riferimento, alla luce dellordinamento positivo, risultaconnotato:
- dalla natura di pubblica amministrazione della AUSL;- dalla natura pubblica delle funzioni e dei compiti istituzionali cheobbligatoriamente debbono essere svolti dalla AUSL e, quindi, dal ServizioDistrettuale di Psicologia, ai fini della tutela della salute;- dalle specifiche competenze assegnate e riconosciute alla professione diPsicologo dallart. 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonch dallecompetenze di psicoterapeuta nei termini previsti dallart. 3 della medesimalegge;- dai contenuti, contrattualmente stabiliti, del profilo professionale e dellaqualifica di appartenenza degli Psicologi che operano per conto dellAziendaUSL nellambito del Servizio Distrettuale di Psicologia;
- dallesercizio della professione di Psicologo, professione regolamentata dallacitata legge, e dalla connessa titolarit a certificare le risultanze delle relativeprestazioni;- dallobbligo del segreto professionale di cui agli artt. 622 c. p. e 200 c. p. p.,confermato dallart. 4 della legge 56/89.
Tutto ci premesso si pu a questo punto precisare che i certificati
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Tutto ci premesso, si pu a questo punto precisare che i certificati possono essere distinti in due categorie. Una riguarda i certificatiqualificati propri e laltra gli impropri.
I primi consistono in dichiarazioni di scienza relativi a fatti deiquali il titolare della potest certificatrice ha diretta ed immediataconoscenza per ragioni dufficio, ed hanno lo scopo di testificarequanto risulta da registri, elenchi e da atti e documenti tenuti dalla P.A. (certificati anagrafici, certificati del casellario giudiziario, del
catasto, etc.).Tali certificati determinano certezza legale erga omnes,
superabile soltanto attraverso una sentenza che dichiari la falsit delcontenuto.
I certificati, invece, cosiddetti impropri hanno un contenutodiverso in quanto esso la risultante di una attivit di accertamentocondotta da parte dellufficio pubblico competente di fatti obiettiviriscontrati a seguito di ispezioni, di esami o di indagini specifici, inconformit ai quali, ad esempio, per largomento che qui interessa,viene formulata una diagnosi, una terapia e quantaltro di pertinenza.
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A tal proposito, da taluni studiosi viene individuata anche lacategoria dei certificati cosiddetti estimativi (certificati di sana e
robusta costituzione, certificati di idoneit psichica e fisica ai finidel conseguimento di determinate licenze, etc.).Laddove vi il diritto soggettivo ad esercitare la professione
vi strettamente congiunto il diritto a certificare il contenuto edil risultato delle prestazioni effettuate.
Il legislatore non ha ancora provveduto ad aggiornare levarie disposizioni di legge sulla potest certificatrice in ambitoPsicologico di cui sono titolari gli Psicologi iscritti allAlboprofessionale.
Disposizioni che debbono essere interpretate in conformit aicriteri logico sistematici [art. 12 delle preleggi] per esserecoerenti alla recente istituzione della professione di Psicologo ealla costituzione dellOrdine professionale avvenuta nel 1994.
I certificati cosiddetti impropri, ed anche quelli c. d. estimativi, in
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I certificati cosiddetti impropri , ed anche quelli c. d. estimativi, inragione del loro contenuto, non determinano alcuna certezza legale ergaomnes, ma assolvono ad obiettivi ed a scopi strumentali che la leggestabilisce puntualmente ogni qual volta ritiene prevalente tutelarelinteresse generale.
In tale prospettiva, tali certificati sono destinati a conferire rilevanzagiuridica ai fatti accertati.
Dallinsieme delle disposizioni di legge che disciplinano la materia si
enucleano taluni principi, anche non scritti, secondo cui:- la potest certificatrice propria delle pubbliche autorit ovvero dei
soggetti riconosciuti equiparati;- soltanto gli atti di certificazione da loro emessi hanno efficacia e
producono determinati effetti giuridici;- soltanto le amministrazioni, gli uffici ed i soggetti che svolgonopubbliche funzioni o che espletano attivit di pubblico interesse sonolegittimati a rilasciare certificati il cui contenuto non pu che esserefunzionalmente consequenziale allattivit espletata, in conformit alle
competenze istituzionali.
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Per quanto, concerne, infine, il secondo interrogativo (E
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Per quanto, concerne, infine, il secondo interrogativo ( Epossibile, per gli Psicologi, certificare una diagnosi codificata?)la risposta del pari affermativa.
La certificazione codificata non solo possibile, macostituisce un atto dovuto, nel rispetto delle norme chedisciplinano le competenze delle professioni appartenenti alruolo sanitario.
Le diagnosi psicologiche e le rispettive certificazioni degli
Psicologi vanno eventualmente codificate congiuntamente aicertificati medici riguardanti le diagnosi delle patologieorganiche qualora vengano riscontrate.
Diversamente si dovrebbe ipotizzare una sottrazione di
competenze nei confronti degli Psicologi ovvero una subalternitdegli Psicologi, scientificamente non accettabile.In ambedue i casi si verrebbe a concretizzare fattispecie in
cui possono ravvisarsi elementi di illegittimit.
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Inoltre, una specifica attenzione in fase di certificazione
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Inoltre, una specifica attenzione in fase di certificazionediagnostica deve essere prestata da ogni Psicologo al fine di nonincorrere nella violazione di norme che attribuiscono in via
esclusiva specifiche competenze ad altre figure professionali, adesempio prescrivendo un periodo di astensione dallattivitlavorativa o certificando uno stato di tossicodipendenza (facoltche le attuali normative vigenti attribuiscono infatti, in viaesclusiva, ai Medici). E invece di competenza dello Psicologo
clinico, a maggior ragione se abilitato anche allesercizio dellaPsicoterapia, qualunque diagnosi a carattere psicopatologico,eventualmente (come sopra si rilevava) anche con lutilizzo deicodici del D.S.M.-IV o dellI.C.D.-10, anche se ovviamente una
diagnosi psicologica correttamente compiuta va ben oltre unasemplice codificazione nosografia e deve invece estendersi allarilevazione di tutte le principali problematiche, risorse e necessitdel soggetto e dellambiente che lo circonda.
Si rammenta infatti, con specifico riferimento alla figurad ll i l i h l d ll l /
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dello Psicologo-psicoterapeuta, che lart. 3 della legge 56/89equipara di fatto lo Psicoterapeuta non medico a quello non
medico per tutti i tipi di attivit, eccezion fatta (comma 2)per ogni intervento di competenza esclusiva dellaprofessione medica tra i quali rientrano ovviamente, oltre aidue tipi di intervento documentale gi poco sopra citati (cio
appunto la prescrizione di un periodo di astensionedallattivit lavorativa o la certificazione di uno stato ditossicodipendenza), anche competenze di ancor pi chiaraesclusivit degli Iscritti allOrdine dei Medici-chirurghi e
egli Odontoiatri quali ad esempio leffettuazione sullepersone di interventi di tipo cosiddetto intrusivo(operazioni chirurgiche, incisioni, iniezioni endovenose ecc.)o la somministrazione di qualunque tipo di farmaco .
Per tornare invece a questioni riguardanti
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q gspecificatamente lattivit professionale dello Psicologo, vorreisottolineare come mi siano state in svariate occasioni rivolte daiColleghi domande relative allobbligo o meno di consegna aipazienti, o ad altri Committenti che ne fanno richiesta, deiprotocolli originali dei tests psicologici effettuati, e come talidomande di chiarimenti si siano, in questi ultimi tempi,particolarmente intensificate anche alla luce dei vari
provvedimenti legislativi in materia di tutela della privacy.Ritengo opportuno, pertanto, portare a conoscenza di tutti iColleghi di alcuni elementi che possono, probabilmente,rivestire al riguardo un interesse di carattere generale, tale da
giustificarne perci la pubblicazione in questa sede.
Innanzitutto, occorre al riguardo ricordare ci cheaffermano su questo problema gli articoli 15, 16, 17, 21 e 25 delnostro Codice Deontologico.
Articolo 15
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Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, loPsicologo pu condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo dicollaborazione.
Articolo 16Lo Psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorch indirizzate ad un pubblico diprofessionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso lanonimatodel destinatario della prestazione.
Articolo 17La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllodi appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardinoil rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi allaconclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.Lo Psicologo deve provvedere perch, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezionesia affidata ad un collega ovvero allOrdine professionale.Lo Psicologo che collabora alla costituzione ed alluso di sistemi di documentazione si adoperaper la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
A ti l 21
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Articolo 21Lo Psicologo, a salvaguardia dellutenza e della professione, tenuto a non insegnareluso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Psicologo, asoggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline
Psicologiche. fatto salvo linsegnamento agli studenti del corso di laurea in Psicologia, ai tirocinanti,ed agli specializzandi in materie Psicologiche.
Articolo 25
Lo Psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cuidispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suointervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizieapprese che possano recare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo Psicologo
tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela Psicologica deisoggetti.
Dallesame complessivo di tali articoli emergono chiaramente due
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p gindicazioni generali:1) Luso dei tests Psicologici, inteso come possibilit di utilizzarlimediante la loro somministrazione e/o interpretazione, assolutamente riservato agli Psicologi o, per quanto riguarda i testclinici, alle poche altre figure professionali abilitate (ad es.psichiatri, neurologi ecc.);2) Luso delle informazioni fornite dai test Psicologici, e quindi la
comunicazione dei loro esiti, , per quanto in parte estendibileanche ad altre figure professionali direttamente interessate,comunque limitato al minimo strettamente ritenuto di volta involta necessario dallo stesso Psicologo che ha direttamente
somministrato tali test.A tali vincoli nelluso dei test e delle informazioni da essi ricavateimposte dal codice deontologico si aggiungono, tuttavia, altrivincoli (in alcuni casi ancora pi limitanti) imposti dalle stesseCase editrici che ne curano la stampa e la diffusione nel nostroPaese.
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Ad esempio, la casa editrice Organizzazioni Speciali (O.S.) di Firenze, sicuramenteuna delle maggiori in Italia in questo specifico settore, vincola ogni utilizzatore deitest da essa pubblicati alla sottoscrizione di uno specifico modulo di registrazione
comportante tutta una serie di precisi limiti ed assunzioni di responsabilit.Riportiamo perci, qui di seguito, una significativa parte del testo di tale modulo,che deve essere sottoscritto da ogni professionista al momento in cui egli provvede
per la prima volta allacquisto di qualunque strumento Psicologico prodottodallO.S:
MODULO DI REGISTRAZONE DEGLI UTENTI O.S. 2001" Per l'uso dei materiali O.S., acquistati presso di Voi, ci impegnamo a rispettare lecondizioni che seguono.
1) L'utilizzazione dei materiali deve essere condizionata a princpi di riservatezza eil loro uso legato alle norme contenute nei manuali che li corredano. In nessun caso
serviranno come strumento di conversazioni, di conferenze, di pubblicazioni
divulgative, ecc.2) I materiali saranno conservati in modo da impedirne l'accesso a persone non
autorizzate perch non qualificate.3)I materiali non verranno rivenduti n prestati a qualsiasi organizzazione o
individuo senza il consenso delle O.S. Organizzazioni Speciali, consenso che deveessere richiesto in precedenza.
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4) Tutti i moduli dei test Psicologici una volta che siano usati e che abbianoservito allo scopo proposto verranno realmente distrutti.
5) Tutti i materiali O.S. sono protetti dalle norme vigenti sui diritti d'autore equindi non riproducibili in alcun modo (fotocopiato, computer o altro mezzo)senza autorizzazione; in particolare, le griglie di correzione e le tabelle di
valutazione non vengono vendute ma cedute in licenza d'uso e pertanto nonpossono essere trasferite ad altri od utilizzate in una forma differente da quella
predisposta da O.S.
Abbiamo opportunamente valutato come queste condizioni siano state disposte alfine di tutelare la ricerca e prendiamo di conseguenza nota che (intendendoesemplificare e non limitare) ogni riproduzione anche parziale dei materiali O.S. odi loro singole parti (questionari, fogli di risposta, e/o di notazione, griglie, scale di
valutazione, ecc.) eseguita con duplicatore, fotocopiatrice, computer o con ognialtro mezzo, rigorosamente vietata in quanto costituirebbe violazione dei diritti
d'autore. Di conseguenza, ove ci fosse utile usare parti o modificazioni dei testPsicologici vendutici, ve ne chiederemo autorizzazione riferendo alla Vostra
favorevole predisposizione a queste concessioni quando siano dirette a consentirel'esecuzione di lavori sperimentali di rigorosa seriet scientifica. Qualunque
autorizzazione comunque da Voi rilasciata deve essere portata e approvata informa scritta".
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Le sopra riportate clausole 1, 2 e 4 meritano di essere particolarmenteevidenziate.
1) L'utilizzazione dei materiali deve essere condizionata a princpi diriservatezza e il loro uso legato alle norme contenute nei manuali che licorredano. In nessun caso serviranno come strumento di conversazioni,
di conferenze, di pubblicazioni divulgative, ecc.Questa clausola sintetizza e ribadisce, con unincisivit per alcuni
aspetti ancora maggiore, le indicazioni e le limitazioni relative allusodelle informazioni provenienti dallutilizzo dei tests presenti nei soprariportati articoli 15,16,17 e 25 del vigente Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani.2) I materiali saranno conservati in modo da impedirne l'accesso a
persone non autorizzate perch non qualificate.Il significato di questa clausola appare sostanzialmente sovrapponibile aquello ribadito dal sopra riportato articolo 21 del nostro Codice
Deontologico.4) Tutti i moduli dei test Psicologici una volta che siano usati e cheabbiano servito allo scopo proposto verranno realmente distrutti.
Questultima clausola richiesta dalla O S agli
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Questultima clausola richiesta dalla O.S. agliacquirenti dei propri strumenti Psicologici appare
addirittura definitiva, risolutiva rispetto al problemaevidenziato allinizio del presente articolo. Il termine
realmente in essa contenuto evidenzia infatti lanecessit, al termine del loro uso, di una distruzione
fisica dei moduli originali dei tests O.S. utilizzati, equindi la totale impossibilit di una loro consegna sia alpaziente sia ad altri eventuali terzi committenti.
Inoltre, da quanto sopra emerso appare evidente che
solo lo Psicologo che li ha materialmente utilizzati puvalutare il momento in cui tale distruzione deve essereeffettivamente attuata.
Naturalmente, le ultime considerazioni qui evidenziate si riferiscono specificatamente ai testPsicologici editi in Italia dalle Organizzazioni Speciali di Firenze, che pur essendo una tra le
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g g p , pmaggiori case editrici che nel nostro Paese pubblicano test Psicologici non certamente la sola.Come comportarsi, pertanto, qualora la domanda di consegna ai pazienti, o ad altri Committentiche ne fanno richiesta, dei protocolli originali dei tests psicologici effettuati, riguardi reattivi che
sono pubblicati in Italia da altre Case editrici?A tal fine, a mio avviso, ci soccorre lultimo comma dellart. 25 del vigente Codice Deontologicodegli Psicologi Italiani, gi sopra riportato, che testualmente afferma che Nella comunicazionedei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo Psicologo tenuto a regolare talecomunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. E infatti evidente che,invece, un esame diretto dei dati presenti nei protocolli originali dei tests psicologici da parte dei
singoli soggetti che a tali tests si sono sottoposti esporrebbe sicuramente questi ultimi (a menoche essi non siano, ipotesi evidentemente assai residuale rispetto a quanto di normageneralmente accade, Psicologi regolarmente iscritti allAlbo e perci abilitati allesercizio dellaProfessione) a pesanti rischi di interpretazione scorretta di tali dati, non avendo ovviamente essile necessarie competenze tecniche per comprenderli correttamente e mettendo quindi, con ci,direttamente a repentaglio la propria stessa serenit ed il proprio equilibrio interiori. Per tali
motivi, almeno per quanto riguarda i test a carattere clinico anche se essi non sono editi inItalia dallO.S. e da altre Case Editrici che ne prevedano anchesse la materiale distruzione allafine del loro utilizzo da parte del Professionista evidente che lo Psicologo non debba di regolaconsegnare direttamente il proprio materiale di lavoro ai propri clienti, limitandosi invece a farpervenire loro una comunicazione adeguatamente filtrata sia che si tratti di una restituzioneorale dellesito di un test o di un processo psicodiagnostica sia che si tratti di una relazione o di
una certificazione espresse in forma scritta.
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LA CERTIFICAZIONEPSICOLOGICA DA PARTE
DEGLI PSICOLOGI LIBERIPROFESSIONISTI
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Unultima riflessione in questambito riguarda infine lapossibilit di certificazione Psicologica da parte degli Psicologi
liberi professionisti. Anche per essi, ovviamente, il rilascio di uncertificato che sintetizzi il lavoro Psicologico effettuato con unproprio paziente sicuramente consentito, sebbene facendo
sempre attenzione a non ignorare alcune limitazioniconcernenti ci che per legge esplicitamente affidato ad altre
categorie professionali (ad esempio, come si gi detto, noncertificando in prima persona una diagnosi di uso abituale di
sostanze stupefacenti, che il D.M. 186/1990 definisce come unaprocedura di tipo medico-legale, oppure non quantificando
mai precisi periodi di riposo o addirittura di astinenza dalavoro, che sono anchessi esplicitamente definiti per Leggecome compiti di esclusiva competenza degli esercenti la
professione medica).
Ol i h
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Oltre a ci, comunque, sempre opportuno ancheper lo Psicologo libero professionista, in fase di
redazione e di rilascio di una dichiarazione o uncertificato di questo tipo (ma analogheraccomandazioni sono comunque valide anche pergli Psicologi dipendenti che spesso sono anchessi
chiamati a produrre certificazioni o relazioni suicasi da essi seguiti), attenersi sempre ad alcuni
importantissimi accorgimenti, al fine di tutelarsirispetto ad un uso improprio che di tali relazioni,
dichiarazioni o certificazioni possa essereeventualmente fatto dal soggetto o da terzi.
Vediamo quindi di elencare almeno alcuni tra iprincipali di questi accorgimenti:
1) Utilizzare sempre carta intestata recante il nome, il cognome, la
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qualifica ed almeno lindirizzo dello studio del Professionista,meglio se con anche specificato lOrdine territoriale al quale si
iscritti ed il proprio numero di Repertorio (ad es.: Dott.ssa MariaRossi, Psicologo Psicoterapeuta, Studio: Piazza Duomo, 1 00100
Roma Iscritta allOrdine degli Psicologi dellEmilia-Romagnacon num. di Repertorio 1083);
2) Iniziare sempre la stesura di tale certificato con una frase cheriprenda lintestazione sopra citata e che giustifichi la legittimit di
quanto successivamente espresso, quale ad esempio la seguente oanaloga: Io sottoscritta Dott.ssa Maria Rossi, Psicologo
Psicoterapeuta con Studio in Piazza Duomo, 1 a Roma, IscrittaallOrdine degli Psicologi dellEmilia-Romagna con num. diRepertorio 1083, dichiaro a mezzo della presente di aver seguito
professionalmente la Sig.ra Lucia Bianchi, nata a Roma il 14Settembre 1955, dal mese di settembre 2001 al mese di maggio
2003, al fine di ..;
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3) Di concordare semprepreventivamente, con il soggettorichiedente tale certificazione o relazione,lutilizzo sostanziale che ne verr fatto,anche al fine di redigerne il testo inottemperanza a quanto stabilito dallart.25 del vigente Codice Deontologico degliPsicologi italiani (articolo qui giintegralmente riportato in precedenza);
4) Di non riferirsi mai, allinterno del testo di tale certificato o
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) ,relazione, a prestazioni professionali eventualmente effettuate verso
altre persone che non siano il soggetto al quale la relazione si
riferisce, a meno che non se ne sia preventivamente ottenuto unesplicito consenso informato scritto. Tale rischio particolarmente evidente ed insidioso, ad esempio, nel caso
(tuttaltro che infrequente) in cui uno dei componenti di una coppiache abbia seguito insieme un percorso terapeutico o di sostegno
richieda poi al professionista una certificazione inerente talepercorso, magari per presentarla poi in Tribunale durante una causadi separazione o di divorzio: uno Psicologo che rediga una relazionesu una terapia di coppia su richiesta di uno solo dei due componenti
la coppia stessa, e poi glie la consegni, senza il preventivo permessoscritto dellaltro componente la coppia medesima incorre infatti nonsolo in grave conseguenze disciplinari, ma anche in gravi
conseguenze penali per violazione sia della normativa sulla privacyche di quella sul segreto professionale;
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5) Di non riferirsi mai, allinterno del testo di tale
certificato o relazione, a caratteristiche psicologicheo psicopatologiche di altre persone che non siano ilsoggetto direttamente richiedente la certificazionestessa (eccezion fatta per una relazione su di un
soggetto minore richiesta da chi legittimamente nedetiene la potest genitoriale, su di un soggettointerdetto richiesta da chi legittimamente ne detienela tutela o, infine, nel caso di una relazione richiestada un Giudice di un Tribunale per il quale il
professionista ricopre il ruolo di C.T.U.);
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6)Di fondare le proprie valutazioni ed ipropri giudizi professionali, allinterno deltesto del certificato o della relazione che lo
Psicologo rilascia e sulla base di quantoesplicitamente stabilito dallart. 7 del C.D.
vigente, solo sulla base di elementi fondatisulla conoscenza professionale diretta
ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile in possesso dello Psicologostesso;
7) Di concludere sempre il certificato o la
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7) Di concludere sempre il certificato o larelazione che lo Psicologo rilascia con un frase
del tipo Si rilascia la presente certificazione, incarta libera, a richiesta dellinteressato, per tuttigli usi consentiti dalla Legge o analoga
(specificando di norma il nominativo dellapersona alla quale si rilascia materialmente ilcertificato stesso se questultima ad esempio
nei casi gi citati di soggetti minorenni ointerdetti non corrisponde al soggetto al qualeinvece il testo della relazione o del certificato si
riferisce direttamente);
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8) Di apporre sempre in calce a tale relazione ocertificazione la data della sua stesura, la propria
firma autografa ed eventualmente anche il propriotimbro;
9)Di redigere sempre tali certificati, dichiarazioni o
relazioni, in copia almeno duplice, una delle qualirimarr in possesso dello Psicologo dopo che lo
stesso le avr fatto apporre in calce, dalla personaalla quale materialmente consegner laltra o lealtre copie, la dicitura Per ricevuta, la data diconsegna e la firma autografa e leggibile dellapersona che ha ritirato laltra o le altre copie;
10) Di conservare nei propri
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10) Di conservare nei propriarchivi tale copia firmata per
ricevuta in modo tale che non nesia consentito laccesso o la visione
a terzi, sulla base di quantoprevisto dalle vigenti norme penali
e deontologiche, in questa sede giripetutamente citate, in materia diprivacy e di segreto professionale.
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LA CARTELLA CLINICA:ASPETTI NORMATIVI,
MEDICO-LEGALI EDAMMINISTRATIVI.
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Come atto pubblico (art 2699 Codice civile) la cartella
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p ( )clinica fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che loha formato, nonch delle dichiarazioni delle partie degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenutiin sua presenza o da lui compiuti. Ne deriva tra laltro
lapplicabilit degli articoli del codice penale in tema difalsit in atti pubblici: falso materiale (art. 476 c.p.)qualora venga apportata una successiva alterazione alcontenuto della cartella clinica e falso ideologico (art.
479 c.p.) qualora vengano riportati nella cartella daticoscientemente non veritieri o attestazioni noncorrispondenti alla verit.
In particolare i requisiti dellatto
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In particolare, i requisiti dellattopubblico sono i seguenti:
1. deve essere redatto da un pubblicoufficiale;
2. questultimo deve essere autorizzato adattribuire pubblica fede allatto stessonel luogo in cui si formato;
3. devono essere rispettate le formalitprescritte derivanti dal codice e da leggispeciali.
Anche il ritardo nella compilazione pu produrre addebito
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Anche il ritardo nella compilazione pu produrre addebitopenale, per omissione di atti dufficio (art 328 c.p.). Infatti,per quanto attiene al continuo ed immediato aggiornamentodella cartella clinica, la sentenza del 23.3.87 della V sez.
penale della Corte di Cassazione definisce quanto segue:
La cartella clinica adempie la funzione di diario del
decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, per cuigli eventi devono essere annotati contestualmente al loroverificarsi. Pertanto la cartella clinica acquista il carattere didefinitivit in relazione ad ogni singola annotazioneed esce dalla disponibilit del suo autore nel momentostesso in cui la singola annotazione viene registrata.
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.
Ne consegue che (allinfuori
della correzione dei meri errorimateriali) le modifiche e le aggiunteintegrano un falso punibile, anche se
il soggetto abbia agito per ristabilirela verit, perch violano le garanziedi certezza accordate agli atti pubblici.
E ancora con sentenza del 21 4 83 lo stesso organismo
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E ancora, con sentenza del 21.4.83, lo stesso organismoribadisce: La cartella clinica, della cui regolare
compilazione responsabile il primario, adempie lafunzione di diario del decorso della malattia e di altrifatti rilevanti. Attesa la sua funzione di diario, i fattidevono essere annotati contestualmente al loro
verificarsi. Ne consegue che lannotazione postuma diun fatto clinico rilevante integra il reato di falsomateriale in atto pubblico di cui all articolo 476c.p. La cartella clinica acquista il carattere di definitivit
in relazione ad ogni singola annotazione ed escedalla sfera di disponibilit del suo autore nel momentoin cui la singola annotazione venga registrata.
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Ogni annotazione assume pertantoautonomo valore documentale e pienaefficacia nel tratto giuridico non appenaviene trascritta, con la conseguenza che unasuccessiva alterazione da parte del
compilatore costituisce falsit punibile,ancorch il documento sia ancora nella suamateriale disponibilit, in attesa della
trasmissione alla direzione sanitaria per ladefinitiva custodia.
P t t l i d bb d ll
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Pertanto nel caso si debba procedere allacorrezione di errori materiali allatto della
stesura necessario coprire con un tratto ciche si intende eliminare (che deve comunquerisultare leggibile) mentre se si vuole
procedere alla correzione in epoca successiva necessario aggiungere unannotazione, chesi pone come autonoma dichiarazione,
recante la data reale di stesura e la firmadellestensore.
Per quanto riguarda invece la cartella clinicad tt t di di i t
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redatta presso studi o case di cura private nonconvenzionate, essa costituisce un promemoria
privato dellattivit diagnostica e terapeutica svoltae non riveste carattere n di atto pubblico n dicertificazione.
Dal punto di vista penalistico pertanto, pur essendolattivit libero-professionale svolta dal medico
allinterno di una casa di cura privata inquadrabilecome servizio di pubblica necessit, la falsitideologica della cartella clinica redatta in questocontesto non punibile ai sensi dellart. 481 c.p.
Tuttavia lunica disciplina di dettaglio, in cui si fornisce
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una sintetica descrizione del contenuto minimaledella cartella clinica, riguarda le cartelle cliniche dellecase di cura private (DPCM 27.6.86 Atto di indirizzoe coordinamento dell attivit amministrativa delleregioni in materia di requisiti delle case di cura private,
art 35):In ogni casa di cura privata prescritta, per ogniricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui
risultino le generalit complete, la diagnosi di entrata,lanamnesi familiare e personale, lesame obiettivo, gliesami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, laterapia, gli esiti e i postumi.
Ed ancora: Le cartelle cliniche, firmate dal
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medico curante e sottoscritte dal medicoresponsabile di raggruppamento, dovranno portareun numero progressivo ed essere conservate a curadella direzione sanitaria. Fatta salva la legislazionevigente in materia di segreto professionale,
le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoriadevono essere esibiti, a richiesta, agli organiformalmente incaricati della vigilanza. In caso di
cessazione dellattivit della casa di cura le cartellecliniche dovranno essere depositate presso ilservizio medico-legale della U.S.L.territorialmente competente.
Non esistono quindi indicazioni
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Non esistono, quindi, indicazioniparticolarmente precise e dettagliate per la
stesura della cartella clinica: e questo, se daun lato comprensibile in considerazionedelle peculiari caratteristiche ed esigenze
delle diverse branche della medicina e deidiversi reparti ospedalieri, dallaltrorende evidentemente pi complessilinformatizzazione del documento,la condivisione delle informazioni elimpiego dei dati per studi epidemiologici.
Secondo la dottrina giuridica, infatti,
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Secondo la dottrina giuridica, infatti,la cartella clinica, costituita dallinsieme
delle informazioni anagrafiche,sanitarie, sociali, ambientali e giuridicheconcernenti un determinato
paziente, non solo uno strumentoutile allassistenza del malato, maanche un atto ufficiale indispensabilea garantire la certezza del diritto e
una preziosa fonte documentaria perle ricerche di carattere storico-sanitario..
In quanto formazione di documento originale, la
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In quanto formazione di documento originale, lacompilazione della cartella clinica non costituisce
di per s trattamento di dati personali e non richiedequindi alcuna particolare autorizzazione, bastando alegittimarla la richiesta di prestazioni da parte del
paziente.
Qualunque altra organizzazione dei dati (peresempio la costituzione di un archivioinformatizzato) rientra invece nellaregolamentazione della legge 675/96.
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In quanto atto pubblico e, contemporaneamente,
documento clinico, il contenuto della cartella protetto dal segreto dufficio e dal segretoprofessionale.
Tale documento deve essere pertanto conservatoin modo da impedirne laccesso a persone non
coinvolte nella terapia.
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Il paziente titolare della cartella ha in ogni
momento accesso al suo contenuto,ed lunico soggetto titolato a chiederne copiacon le uniche eccezioni degli eredi legittimi,del rappresentante legale della persona minoreo dichiarata legalmente incapace e, in certi casi,delle compagnie di assicurazioni.
Poich la cartella clinica costituisce atto
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Poich la cartella clinica costituisce attopubblico nella sua integrit, la copia della
cartella va effettuata sulloriginale in toto:non in alcun modo giustificabile il rilasciodi un estratto.
Risulta inoltre del tutto illegale qualunquecreazione di fascicoli diversi, riferiti allo
stesso paziente, che registrino una qualunqueattivit diagnostica o terapeutica al di fuoridella cartella clinica.
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La cartella clinica deve essere
conservata illimitatamente (circolareMin.San. n. 61 del 19.12.86), e i dati sucui si basa la refertazione diagnosticadevono essere conservati per almeno
5 anni nel caso di preparati citologicie istologici (D.P.C.M. 10.2.84) e peralmeno 10 anni nei restanti casi, conleccezione dei resoconti radiologici e
di medicina nucleare (D.M. 14.2.97)da conservare illimitatamente.
Responsabile dellarchiviazione definitiva dei dati la
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Direzione Sanitaria dellospedale, mentre responsabiledella regolare compilazione delle cartelle e della loro
conservazione allinterno dellunit operativa finch ilpaziente vi sia ricoverato il primario, direttoredellunit operativa (DPR 27.3.69). Egli pu tuttaviadelegare ai collaboratori tali compiti, nellosservanzadelle misure di sicurezza (DPR 318/99 art. 9).Per la conservazione delle cartelle cliniche e dei relativireferti consentita sia la microfilmatura (legge n.15/68,
DPCM 11.9.74) che larchiviazione su supporto ottico,purch nel rispetto delle prescrizioni dellAIPA (legge537/93, DPR n. 445 del 28.12.00, delibera AIPA n. 42del 13.12.01, legge 59/97).
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Lillegittima divulgazione del contenutodella cartella clinica pu condurrea conseguenze di ordine penale
per violazione del segreto professionale(codice penale art. 622) o di
quello dufficio (art. 326 c.p.), questultimoapplicabile solo al personale strutturato, ilprimo applicabile anche allo studentefrequentatore ed al laureato tirocinante.
illegittima la circolazione della cartella clinica a/ i di i d i i ( /
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persone/enti diversi dai seguenti (Legge 675/96,D.Lvo 282 del 30.7.99):
- il diretto interessato, il tutore o chi esercita la patriapotest- persone diverse dall interessato (ivi compreso ilmedico curante) solo se fornite di delega- lAutorit giudiziaria- gli enti previdenziali (INAIL, INPS ecc.),limitatamente alle materie di competenza
- il S.S.N.- gli eredi legittimi- i medici a scopo scientifico- statistico(purch in forma anonima).
La cartella clinica, quale comunemente intesa,t i di il l d t l
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rappresenta quindi il complesso documentaleafferente ad ogni individuo ricoverato in ambitoospedaliero, in cui sono contenuti dati anagrafici, leannotazioni tecniche riguardanti lesame clinico,linsieme delle ricerche diagnostiche espletate, la
diagnosi formulata, le cure intraprese, e levoluzionedella malattia nel periodo della degenza.
Lo strumento-cartella in vigore nei Servizi
sanitari territoriali, e non in quelli ospedalieri,pu quindi essere ugualmente definito cartellaclinica?
Vediamo, intanto, cos la cartella nei Servizi Territoriali. Si
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tratta, per lo pi - fatte le debite eccezioni (es. introduzione dicartelle cliniche computerizzate) - di un insieme di materiale
cartaceo, riunito in un unico contenitore, su cui vengono annotatii vari dati relativi al paziente/utente, nonch la storia del suorapporto con il servizio, in termini sia oggettivi (dati socio-anamnestici del soggetto e della sua famiglia, esami richiesti ed
effettuati e loro esito, date dei colloqui fatti e date a cui non si presentato, interventi terapeutici intrapresi e loro evoluzione-esito), sia pi soggettivi, attinenti cio il colloquio, registratidalloperatore (contenuto libero dei colloqui con il soggetto ed isuoi familiari, impressioni delloperatore relativamente alliterterapeutico, note per i colleghi che condividono il caso, o pro-memoria per i colloqui successivi) in cui ampia pu essere ladiscrezionalit delloperatore nel riportare i fatti.
Da quanto su esposto quindi si evince
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Da quanto su esposto, quindi, si evincecome lo strumento cartella in vigore nei
Servizi territoriali sia, di fatto, compostodi due parti :
- una cartella clinica vera e propriache riporta dati oggettivi ;
- una parte di testi liberi, con carattere diampia soggettivit e di riservatezza.
Riassumendo:
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La cartella clinica in uso nei Servizi socio-sanitari
pubblici, anche ambulatoriali, il fascicolo in cui siraccolgono i dati anamnestici e obbiettivi riguardanti il
paziente, quelli sul decorso della malattia, i risultati degliaccertamenti e delle terapie praticate.E un documento, quindi, nel quale si esprime e simanifesta lattivit dellente e che, oltre a rappresentareuno strumento di lavoro, ha rilevanza giuridica perch non
persegue solo finalit pratiche e statistiche di ordineinterno ma consacra una determinata realt (visite, natura egravit della malattia, terapia) che pu essere fonte didiritti ed obblighi per lo Stato e per lo stesso paziente .
Come atto pubblico, quindi, la cartella clinica
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p , q , un bene patrimoniale indisponibile (art.
830 C.C.): pertanto deve essere conservataillimitatamente e, per quanto riguarda la suaconservazione, soggetta al regime generale
dei beni pubblici stabilito dallart. 8 del DPR30.09.63 N. 1409 sugli Archivi di Stato.
Inoltre, il ritardo nella sua compilazionepotrebbe comportare la sussistenza delreato di omissione di atti dufficio, punibileai sensi dellart. 328 C.P.
La cartella clinica acquista il carattere di
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definitivit in relazione ad ogni singola
annotazione, che quindi esce dalla sfera didisponibilit del compilatore non appena vieneriportata. Le modifiche o aggiunte in un attopubblico dopo che stato definitivamenteformato integrano il falso anche se il soggettoha agito per ristabilire la verit effettuale, inquanto a causa dellaggiunta postuma latto
viene a rappresentare e documentare fatti diversida quelli che rappresentava e documentava nellaversione originale.
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In base al parere espresso dal nostro
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Consulente Legale, Avv. Federico Gualandi,
la Cartella Clinica propriamente detta usata nelle strutture ospedalierein regime di ricovero - un documento
definito in base a precise normative diLegge e deve rispettare, nella sua redazione,criteri obbligatori dai quali non
pu prescindere. Essa pu essere richiesta incopia integrale alle direzioni sanitarie inbase alla legge 241/90.
Linsieme degli appunti redatti
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g ppdurante le sedute dallo Psicologo -sia egli dipendente di unAUSLoppure libero professionista - non
si configura, invece, come CartellaClinica ai sensi di legge e non ,
quindi, consegnabile in base arichieste di accesso ai sensi della L.241/90.
Questo insieme di appunti registrati rappresenta
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Q pp g ppsoltanto una sorta di diario clinico o fascicolo
personale e non costituisce un documentoformale, ma soltanto uno strumento ad usoesclusivo del professionista per facilitare e
rendere pi agevole la conduzione del lavoropsicologico e/o terapeutico.Addirittura, per essere corretti, detti appunti nondovrebbero essere conservati, in caso di strutturepubbliche, nella cartella del paziente, madovrebbero essere tenuti esclusivamente dalprofessionista che li ha redatti.
Soltanto a seguito di regolare
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Soltanto a seguito di regolare
ordinanza di sequestroemessa dal Giudice, relativamente atutto il materiale riferito ad un
paziente, il professionistadeve necessariamente fornire quantoformalmenterichiesto allautorit giudiziaria.
Detto questo precisiamo anche che
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Detto questo, precisiamo anche che
il professionista comunque tenutoa relazionare sulla diagnosi, sullatipologia e sulla tempistica degliinterventi effettuati, anche
psicoterapeutici, senza per
minimamente entrare nel merito deicontenuti delle sedute.
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I due requisiti fondamentali
della compilazione della cartellasono
la
chiarezzae
la veridicit .
I due requisiti fondamentali della
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I due requisiti fondamentali dellacompilazione, al di l della soggettivitsempre possibile, sono la chiarezza e laveridicit. Il primo requisito, quello dellachiarezza, appare opportuno per
evitare incertezze di interpretazione deldocumento ma, in genere, noncostituisce illecito penale: la Cassazione
(29 maggio 1961) ha affermato chel'incompletezza e l'ambiguit nonequivalgono a falsit, in quanto non
attengono alla veridicit del documento
Il secondo requisito invece, quello della veridicit, risponde ad unrequisito di legge. Il sanitario, infatti, che attesti il falso, incorre - a
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q gg , , ,seconda della qualit dell'alterazione - in uno dei seguenti reati:
art.476 c.p. "Falsit materiale commessa da pubblicoufficiale in atti pubblici": il Pubblico Ufficiale che nell'esecuzionedelle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso, punitocon la reclusione da uno a sei anni;
art.479 c.p. "Falsit ideologica commessa da PubblicoUfficiale in atti pubblici": il Pubblico Ufficiale che, ricevendo oformando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attestafalsamente che un atto stato da lui compiuto, o avvenuto in sua
presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese,ovvero ometta o alteri dichiarazioni da lui ricevute o comunqueattesta falsamente fatti di cui l'atto destinato a provare la verit;soggiace alle pene stabilite all'art.476 c.p.
Le falsit, quindi, che possono essere
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Le falsit, quindi, che possono essererealizzate su documenti, sono di due tipi:
a) falsit materiale: attivit di falsificazioneche possono essere effettuate sull'atto gi
terminato (es. cancellature, aggiunte);b) falsit ideologica: attivit di falsificazioneche possono essere realizzate nel momento
in cui l'atto viene formato.
Le cancellature, le aggiunte in caso di
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erronea trascrizione debbono, pertanto,
essere effettuate in modo tale che siapossibile comprendere quantoprecedentemente annotato (es. non
utilizzare decoloranti o altri mezzi diretti avariare gli scritti apposti, ma tracciare unariga sull'errore, e trascrivere a fianco osopra; riportare una nota di correzioneaccanto allo scritto precedente).
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Eventuali errori, pertanto, non devonoessere corretti cancellandone le tracce o,peggio, rifacendo la cartella, ma devono
essere rettificati con la data del momentoin cui lannotazione correttiva stataredatta.
Al fi di l i i di i i i
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Al fine di osservare le vigenti disposizioni
in tema di rispetto e di tutela dellariservatezza, la cartella clinica non devein alcun modo contenere notizie relative a
persone diverse dal paziente (soprattuttonel caso in cui tali notizie configurasseroreati) se non come fatti riferiti e solo se
pertinenti alla gestione del caso.
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Inoltre, poich le notizie registratedevono essere quelle strettamentenecessarie alla migliore gestione del caso,
le informazioni sui famigliari dovrannoessere riportate solo se collegate aiproblemi del paziente.
In conclusione la cartella clinica deve
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In conclusione, la cartella clinica deve
rappresentare un documento e unostrumento di lavoro che contenga tuttoquanto necessario e sufficiente a
svolgere nel modo migliore linterventoche il paziente richiede ed autorizza,senza omissioni ma anche senza datieccedenti.
Pertanto,
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e ta to,
la cartella deve essereaggiornata contestualmente al
verificarsi dei fatti che attesta
(per esempio: se si fa un colloquio
o un anamnesi, ci va registratosenza ritardo);
La cartella non deve contenere
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correzioni che impediscano di vedere
l'errore commesso
(che va quindi corretto con tratto dipenna e riscrittura a lato e non consovrascrittura)
n, tantomeno, rifacimenti;
la cartella non deve contenere giudizipersonali dell'operatore che non siano di
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personali dell'operatore che non siano di
carattere professionale
(per esempio non accettabile scrivere "il
paziente ha un atteggiamento manipolatorio,ma, eventualmente si potranno registrare ifatti che sono rilevanti rispetto all'attendibilit
del paziente: ad es. "il paziente forniscedell'accaduto versioni differenti a differentioperatori");
la cartella non deve contenere giudizi
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gche spettano ad altri
(per esempio non si pu scrivere "il paziente dedito ad attivit illegali" ma eventualmente
"il paziente non riferisce fonti di redditocompatibili con le spese dichiarate" oppure"riferisce condanna per furto);
la cartella non deve contenere
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la cartella non deve contenere
come fatti assodatielementi riferiti a terzi
(quindi non si deve scrivere "moglieprostituta" ma "il paziente riferisce
che la moglie sarebbe dedita allaprostituzione);
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la cartella non deve contenere
informazioni irrilevanti per gli obiettividella diagnosi e della cura
(per esempio non si scriver "un fratelloomosessuale affetto da AIDS" ma "un fratelloaffetto da AIDS" essendo lomosessualit
altrui clinicamente irrilevante).
Occorre inoltre informare i pazienti che riferiscono in manieracircostanziata comportamenti illegittimi altrui che il segreto
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professionale, di fronte a un possibile reato, riguarda solo
l'interessato e non altre persone, nei confronti delle quali invecegli addetti a pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia.
Perci prima di scrivere, ad esempio, che il soggetto di cui ci si staoccupando "riferisce di non aver conseguito l'astinenza da eroina
perch la medesima gli viene fornita dall'insegnante di italiano"occorre accertarsi che l'interessato intenda effettivamente rilasciaretale dichiarazione che comporter, ovviamente, l'immediatadenuncia alla magistratura, e ci ovviamente, in primo luogo, per
evitare di essere poi disconfermati dal paziente in altra sede con leconseguenze, facilmente prevedibili, di perdita o comunque gravecompromissione della possibilit di reciproca e proficuacollaborazione.
Art. 17 Codice Deontologico degli Psicologi italianiArt. 17 Codice Deontologico degli Psicologi italiani
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La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche
attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti oregistrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, cheriguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinqueanni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto
salvo quanto previsto da norme specifiche.Lo psicologo deve provvedere perch, in caso di sua morte o di suo
impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovveroallOrdine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed alluso di sistemi didocumentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela
dei soggetti interessati.
Deve quindi essere ben chiaro che si parla di due coseben diverse, e che tra loro presentano problematiche ben
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