Date post: | 27-Jun-2015 |
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CORSO FORMATIVO E INFORMATIVO SULLA SCHEDA DI COLLABORAZIONE
SCUOLA E FAMIGLIE deliberata dalla DGR n.16 – del 4 febbraio 2014
Relatrici: Simona Mondelli eNina Lomonaco
CTS - Novara5-6 novembre 2014
Delibera Giunta Regionale n. 16/7072
del 4/2/2014All.1Protocollo di intesa di recepimento dell’accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012All. 2Scheda Scuola PrimariaAll. 3Scheda Scuola Secondaria e Istituzioni Formative
COS’È LA DGR n. 16?
È un accordo che si occupa di recepire a livello regionale le indicazioni della Legge 170/2010 e dell’accordo Stato-Regioni del 25 luglio del 2012, definendo un protocollo di intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA).
LEGGE 170/2010NUOVE NORME IN MATERIA DI DSA
IN AMBITO SCOLASTICO
Art. 3 comma 1. La diagnosi deve essere effettuata nell’ambito dei
trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.
comma 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
comma 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Diagnosi ICD-10 (sostituiti a breve dai codici dell’ICF)
F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche Disordini in cui le normali modalità di acquisizione delle competenze
sono disturbate fin dai primi stadi di sviluppo. Ciò non in diretta conseguenza di una mancata opportunità di apprendimento, non come risultato di un ritardo mentale e non in conseguenza di alcuna forma di trauma cerebrale o di deficit.
F81.0 – Disturbo specifico della lettura F81.1 – Disturbo specifico della compitazione F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio
specificato
Tabella codici delle diagnosi di DSA
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 25/07/2012
INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DEI DSA
L’articolo 1, comma 1, prevede che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’art. 3 comma 2 della Legge 170/2010 e del D.M. 5669/2011 (Linee Guida sui DSA).
OBIETTIVI DELLA DGR n.16Costruire un percorso che sia finalizzato alla
certificazione dei soggetti sospetti di DSA, che individui modalità uniformi e tempestive su tutto il territorio regionale e che sia in linea con le disposizioni normative citate.
Costruire un percorso in cui siano chiari i ruoli e le funzioni dei diversi professionisti coinvolti.
Essere uno strumento di condivisione sull’andamento scolastico, da utilizzarsi per il passaggio da un ordine di scuola all’altro, finalizzata ad evidenziare gli interventi pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall’allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA).
UN PERCORSO… DUE PROSPETTIVE
PROSPETTIVA PEDAGOGICO-DIDATTICA:
SCUOLA
PROSPETTIVA DIAGNOSTICA-
CERTIFICATORIA RIABILITATIVA: SANITÀ
Aspetti di interesse comuniConsentire la definizione di un profilo di funzionamento
in-formativo, che vada oltre la semplice categoria diagnostica (come richiesto dalla Consensus Conference del 2011) per una diagnosi completa in ogni sua parte, articolata e chiara.
Istituire il gruppo GDSAp (Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento), composto da figure sanitarie e istituito presso ogni ASL, cioè da: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il logopedista, il terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Essi lavoreranno secondo il principio dell’integrazione multi-professionale.
Il DGSAp si impegna a rilasciare la certificazione di DSA, se necessaria, entro sei mesi dalla ricezione delle schede scuola-famiglia (All.2-3 ).
COSA STABILISCE LA CONSENSUS CONFERENCE DEL 2011?
Stabilisce che la certificazione deve essere articolata e formalmente chiara, cioè:deve contenere il riferimento ai codici nosografici
dell’ICD-10 e deve contenere le informazioni necessarie per
stilare una programmazione educativa e didattica, che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure compensative e dispensative, descritte dalla legge.
QUALI SONO I PERCORSI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA?I percorsi possono essere tre:1) percorso di certificazione attivato tramite la
presentazione della scheda di collaborazione scuola–famiglia (allegati 2 e 3 della DGR n.16) che garantisce la conclusione del percorso diagnostico entro 6 mesi;
2) percorso senza scheda di collaborazione scuola-famiglia (non è garantita la conclusione entro 6 mesi);
3) percorso di ratifica da parte del GDSAp di diagnosi, redatta da un professionista privato, che rispetti i requisiti previsti dal SSN, con la tempistica di 45 gg.
Che cosa sono gli allegati 2 e 3 della DGR n.16, per i docenti?
Essi sono uno strumento di osservazione intenzionale e consapevole;
sono uno strumento di attivazione, in accordo con le famiglie, di azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche e strumentali e di descrizione degli esiti delle azioni attivate (Parte A)
sono uno strumento di descrizione delle significative difficoltà persistenti, dopo l’intervento di potenziamento effettuato (Parte B).
Inoltre …
Sono uno strumento di tutela dei docenti e dell’Istituzione scolastica per potenziali conflittualità tre scuola e famiglia.
Infine, ma non per ultimo, sono uno strumento di comunicazione, di condivisione e di continuità scuola-famiglia.
FASI DEL PERCORSO CERTIFICATORIO:1. L’istituzione scolastica in accordo con le famiglie, predispone per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero e potenziamento, presentino persistenti difficoltà, l’apposita scheda di collaborazione scuola–famiglia (All.2-3);
2. La famiglia consegna la scheda al Servizio Sanitario Locale;
3. Il GDSAp dell’Asl dovrà, entro sei mesi dalla segnalazione, completare il percorso diagnostico, con eventuale certificazione di disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche, ai sensi delle indicazioni della Consensus Conference del 2011.
L’utilizzo degli allegatidella DGR n.16 è obbligatorio?
No … ma è fortemente consigliato per le garanzie che fornisce
ed è espressamente richiesto dall’Ufficio Scolastico Regionale
e dalla nostra ASL.
Le schede di collaborazione scuola-famiglia, descrittive delle difficoltà scolastiche (allegati 2 e 3 della DGR n.16),
sono a regime con l’avvio dell’a.s. 2014/15
E ora analizziamo l’allegato 3, per la Scuola Secondaria e le Istituzioni Formative
dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)…
Allegato 3Schede Scuola Secondariae Istituzioni Formative dell’Istruzione e Formazione Professionale
QUANDO COMPILARE?
Parte APer
documentare un percorso
personalizzato,
attivato dalla scuola
Parte BDescrizione
delle significative
difficoltà persistenti
dopo l’intervento di potenziamento
effettuato.
PERCHÉ?
OSSERVAZIONE
Rilevazione di difficoltà e/o di sospetto
DSA
CONTINUITÀTRA ORDINI DI
SCUOLA
Buon lavoro a tutti!
Allegato 2Schede Scuola Primaria
QUANDO COMPILARE?
Parte APer
documentare un percorso
personalizzato,
attivato dalla scuola
Parte BDescrizione
delle significative
difficoltà persistenti
dopo l’intervento di potenziamento effettuato.
PERCHÉ?
OSSERVAZIONE
Rilevazione di difficoltà
e/o di sospetto
DSA