Date post: | 19-Feb-2019 |
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Martedì 23 Dicembre 2014 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com
t @ 24NormeTributi
DICHIARAZIONI 2015
Il modello Ivascopre le carteMatteo Balzanelli e Massimo Sirri upagina 42
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e PaMARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
LE INIZIATIVE
Torna l’appuntamento annuale di Telefisco: il 29 gennaio 2015 imprese e professionisti potranno approfondire tutte le tematiche legate alle novità fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Gli esperti del Sole 24 Ore illustreranno, durante l’annuale convegno giunto alla 24esima edizione, le novità fiscali che interessano le imprese e, di conseguenza, i professionisti. Attenzione puntata, dunque, sulle novità che saranno previste dalla legge di Stabilità in corso di approvazione in Parlamento, sulle disposizioni attuative delle delega per la riforma fiscale, a partire dall’abuso del diritto, oltre che sulle novità in materia di contabilità e sulle procedure per il rientro dei capitali dall’estero disciplinate dalla legge 186/2014 in vigore dal prossimo 1° gennaio che introduce, tra l’altro, il reato di autoriciclaggio.
Ma spazio anche alle novità introdotte dal decreto semplificazioni. A cominciare da quelle in campo Iva con la modifica delle regole per le richieste di rimborsi e dall’iscrizione immediata al Vies, per arrivare a quelle sulle comunicazioni (black list, lettere d’intento e Intrastat). Con un approfondimento sulle conseguenze per professionisti e intermediari abilitati sull’introduzione della dichiarazione precompilata e della certificazione unica per i sostituti d’imposta che conterrà anche i redditi di lavoro autonomo.
Come negli anni passati,sarà possibile seguire i lavori presso una delle sedi collegate, che a oggi sono 22, distribuite su tutto il territorio nazionale. Banche, Ordini professionali e organismi associativi locali possono diventare partner del Sole 24 Ore e attivare una sede di Telefisco nella propria città: tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco. In alternativa è possibile chiamare il numero dedicato 02. 349732 09 oppure scrivere una mail alla casella [email protected].
Per diventare partner diTelefisco 2015 è necessario mettere a disposizione una sala convegni di dimensionisufficienti (da 50 a 1.000 posti) per giovedì 29 gennaio e il pomeriggio del giorno precedente (per l’allestimento e le prove tecniche di collegamento).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il convegno
IL 29 GENNAIO
Telefisco 2015:sotto la lentela nuovaprecompilata
Reati tributari. Domani all’esame del Consiglio dei ministri il pacchetto sulla certezza del diritto L’omesso versamento Iva non sarà depenalizzato
Dichiarazione infedele, soglia più altaIl limite salirà da 50mila a 150mila euro - L’illecito riguarderà anche i 770 dei sostituti d’imposta
Marco MobiliGiovanni Parente
pUltima chance per l’abuso deldiritto e nuovi reati tributari. Ilprovvedimento attuativo delladelega fiscale è atteso domani al Consiglio dei ministri, che dovrebbe esaminare anche i primi decreti del Jobs Act. Dopo il mancato esame nella precedente riunione di Governo del 12 dicembrescorso, ora il pacchetto sulla certezza del diritto cerca di ottenere il prima via libera. Se dovesse saltare questo giro, tutto sarebbe rimandato al prossimo anno. Un aspetto non secondario se si pensa che poi le commissioni parlamentari avranno 30 giorni dalla data di trasmissione per esprimere i pareri. Il tutto quando mancano poco più di tre mesi alla scadenza del 27 marzo 2015 fissata dalla delega (legge 23/2014) per attuare i decreti, a meno che non intervenga una proroga. Intanto, però si stanno sciogliendo gli ulti
mi dubbi a partire da quelli sulle soglie relative al penale tributario(per l’abuso del diritto si rimandaall’articolo in basso). Una rimodulazione che dovrà fare i conti con il reato di autoriciclaggio cheentrerà in vigore il prossimo 1° gennaio e rischia di far “rivivere” i
reati tributari commessi in anni passati in quanto la prescrizione della nuova fattispecie scatta dalla data del reimpiego delle risorseottenute grazie al precedente illecito commesso.
La ricerca di un punto d’accordo nelle ultime settimane avreb
be portato a fissare a 150mila eurola soglia di evasione da cui scatterà la dichiarazione infedele. Un importo triplicato rispetto al valore attuale e – a quanto risulta – con un’esclusione dal computo della non corretta classificazionedi elementi passivi o attivi, dell’inerenza, dell’indeducibilità di costi reali, delle inesatte imputazioni di competenza. Attenzione,però. Si prospettano rischi maggiori per i sostituti d’imposta. Il reato di dichiarazione infedelescatterà se nel modello 770 saranno indicati compensi, interessi e altre somme inferiori a quelle effettive qualora la differenza rispetto alle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro. Si tratta, in realtà, di un ritorno che rischia di compilcare e penalizzare gli adempimenti fiscali delleimprese. Così come altre insidie arriveranno sotto il versante dell’omessa dichiarazione: i sostitutiche non presenteranno il 770 ri
schieranno la reclusione da uno atre anni se le ritenute non versatesupereranno i 50mila euro.
Arrivano conferme anche sull’intenzione di non depenalizzareil reato di omesso versamento dell’Iva. Anche in questo caso la scelta dovrebbe cadere sulla triplicazione dell’attuale soglia, chepasserebbe così da 50mila a 150mila euro. Una decisione che risulterebbe in controtendenza rispetto a quanto affermato dal Mef lo scorso 13 novembre in risposta al question time in commissione Finanze alla Camera, quando aveva sottolineato che il precedente Governo, in sede di approvazione della delega fiscale, si era formalmente «impegnato all’abrogazione». Indicazione di cui bisognerà tener conto in vista dell’acconto Iva in scadenza lunedì 29 dicembre perché il reato si “materializza” per chi non versa entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al pe
riodo d’imposta successivo.Nessun intervento, invece, sul
la soglia dell’omesso versamentodi ritenute (anzi dovrebbe essere specificato che l’illecito sarà collegato non solo alla certificazionerilasciata ai percettori di compensi come accade ora ma anche agli importi indicati nel 770).
Tra le modifiche in arrivo c’èanche la revisione della disciplina sul raddoppio dei termini diaccertamento. A regime il fiscopotrà andare ai tempi supplementari per i controlli solo se ladenuncia sarà trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. Però, secondo le ultime ipotesi circolate, potrebbe anche essereprevisto un regime transitorio per il 2015 e il 2016, concedendo così all’amministrazione finanziaria la presentazione o la trasmissione della denuncia rispettivamente entro due anni e un anno dal termine di decadenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’ANALISI
AngeloCremonese
L’ambiziosoobiettivodi farechiarezza
Sembra stia prendendo forma l’ambizioso obiettivo di fornire una
risposta alle istanze provenienti dal mondo produttivo e tese a ottenere certezza giuridica nei rapporti tra fisco e contribuente. Le prime bozze circolate del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale contengono finalmente una disciplina e dei principi guida da seguire per evitare di cadere nella “trappola” dell’abuso del diritto. Va dunque commentata con soddisfazione l’introduzione di una disciplina positiva di questo istituto, sinora di origine giurisprudenziale, che permetta ai contribuenti di conoscere il perimetro entro cui muoversi per ottenere leciti risparmi d’imposta senza incorrere nei rilievi dell’agenzia delle Entrate. Non saranno più considerate abusive le operazioni giustificate da sostanziali ragioni economiche, anche di natura organizzativa e gestionale, che rispondano a finalità di ottimizzazione e miglioramento della struttura o dei metodi funzionali dell’impresa. Inoltre, è senz’altro positivo affermare che sarà salvaguardata la libertà di scelta del contribuente tra strade diverse e differenti regimi fiscali, anche se, dalla sua scelta, potrà derivare un minor carico tributario. Deve forse far riflettere il fatto che principi come questo, debbano essere chiariti con una norma specifica. Sul fronte sanzionatorio si registra la novità positiva dell’esclusione dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale dal campo penale. I tavoli delle Procure si libereranno, dunque, di numerosi fascicoli poiché, in base al principio del “favor rei”
l’esclusione riguarderà anche le operazioni concluse nel passato.
La delega si pone quale ulteriore obiettivo quello di operare una revisione del sistema delle sanzioni penali di tipo tributario. L’orientamento che dovrebbe affermarsi dovrebbe essere quello di concentrare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale nella repressione dei comportamenti «fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa». Si va in questa direzione per il reato di dichiarazione fraudolenta; sulla base di quanto emerge dalle bozze del decreto delegato, se ne circoscrive il campo di applicazione ai soli comportamenti realmente fraudolenti. Saranno escluse quindi le contestazioni che attengono all’applicazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità di elementi passivi. Questà novità è particolarmente importante perchè rende meno rischiosa l’applicazione della normativa tributaria, spesso suscettibile di interpretazioni non univoche. Nemmeno in questa occasione il legislatore ha tenuto conto della crisi finanziaria che ha colpito le imprese e che determina spesso l’impossibilità oggettiva di versare i tributi. La direttrice sulla quale ci si è mossi è quella dell’aumento delle soglie di punibilità. Sarebbe invece auspicabile un intervento di tipo diverso con riferimento ai reati di indebita compensazione e di omesso versamento di Iva e ritenute. Queste fattispecie, non a caso assenti nel sistema penale tributario del decreto legislativo 74/2000, e introdotte negli ultimi dieci anni, hanno avuto l’effetto di criminalizzare i contribuenti, anche in buona fede, sanzionandoli per meri inadempimenti. Per questi casi, sempre più diffusi, non si dovrebbero prevedere sanzioni penali, che mal si conciliano con le esigenze di giustizia sostanziale, specie considerando gli aggravi di pena che deriveranno dall’introduzione, dal 1° gennaio 2015, del reato di autoriciclaggio.
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Elusione. I possibili effetti della nuova disciplina
Abuso del diritto solo in casi limitatiDario Deotto
pSarà un abuso del diritto che potrà essere applicato a casi davvero limitati quello che dovrebbe emergere dal provvedimento atteso domani all’esame del Consiglio dei ministri. Non poteva che essere così, visto che, utilizzando un’espressione coniata circa a metà del 1800 in Francia e già riportata su queste pagine l’abuso inizia dove finisce il diritto. Abuso e diritto sono due facce della stessa medaglia: il primo si pone come confine dell’esercizio del secondo. Il fatto è che in Italia l’abuso deldiritto di matrice tributaria è divenuto nel tempo una sorta di commistione nella quale sono affluiti i
fenomeni più disparati, molti dei quali di natura (eventualmente) evasiva, che con l’abuso del dirittonon avevano proprio nulla a che vedere. Senza contare che l’elusione o l’abuso sono stati individuati anche in ipotesi in cui il contribuente poneva in essere operazioni per conseguire un vantaggio fiscale legittimo. Il fatto di conseguire un semplice vantaggio fiscale, soprattutto quando non c’erano valide ragioni economiche sottostanti, è stato individuato, infatti, come una sorta di “peccato”, comese il contribuente non potesse fruire di un regime di tassazione inferiore rispetto a un altro, e quindi dovesse scegliere sempre il tratta
mento fiscale più oneroso.Tutto questo dovrebbe (il con
dizionale è d’obbligo) avere fine con il nuovo testo sull’abuso del diritto. Verrà stabilito, in particolare, che si ha abuso del diritto quando il contribuente pone in essere operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Poiil testo dà una definizione, forse non chiarissima, di cosa significa effettuare operazioni prive di sostanza economica e di vantaggio fiscale indebito. Quello che però è chiaro è che occorrono ambedue i requisiti (il terzo sarebbe quello dell’essenzialità, ma è da intendersi “connaturato” al vantaggio fi
scale indebito) per aversi abuso del diritto. Con l’evidente conseguenza che se un contribuente pone in essere operazioni esclusivamente per fruire di un regime fiscale previsto dal sistema (quindi legittimo) non si può parlare né di abuso né di elusione (il testo conferma che sono la stessa cosa). E questo a prescindere da eventuali ragioni economiche sottostanti.
Il testo del decreto confermapoi che il contribuente può scegliere tra regimi diversi quello meno oneroso fiscalmente, quindi l”uso distorto”, semmai, si è avuto fino a questo momento da parte di prassi e giurisprudenza.
Il vero ”abuso dell'abuso” si è
avuto però quando in molti pronunciamenti di legittimità sono state ritenute “abusive” situazioni in realtà riconducibili (eventualmente) alla simulazione e alla frode. Ne sono esempi i noti casi in cuila cessione di un marchio è stata simulata in una cessione d’azienda, il contratto di un famoso calciatore è stato tramutato in diritto di sfruttamento dell’immagine, per non parlare dei casi in cui delle aree sono state fatte apparire come pertinenziali oppure di certi rapporti infragruppo chiaramente “camuffati”. Senza contare tuttele ipotesi di anti economicità – chiaramente di natura eventualmente “evasiva” – che sono state
“condite” con il sempre presente “sale” dell’abuso del diritto.
Tutto questo non dovrebbe (anche qui il condizionale è d’obbligo)accadere più. Dal testo dello schema di decreto legislativo si comprende che tutte le volte in cui si è in presenza di fenomeni simulatori, di alterazione, di frode, non si è nel campo dell’abuso del diritto, ma in quello dell’evasione.
Accade cioè quello che avvienein altri ordinamenti stranieri (Germania, Spagna), nei quali tutte le situazioni simulatorie vengono ricondotte all’evasione, con l’abuso/elusione che costituisce una fattispecie residuale. In questo modo, se la norma verrà applicata correttamente, anche in Italia il fenomeno dell’abuso/elusione dovrebbe ricondursi a situazioni molto limitate.
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QUOTIDIANO DEL FISCOLegge di stabilitàe sentenze Irap
Oggi l’analisi sulle clausole di salvaguardia e l’articolo sulle sentenze di Cassazione sull’Irap
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Fonte: elaborazioni Il Sole 24 Ore su dati Procure
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Omessa presentazionedichiarazione
Var. 2014/13
+3,1%
2012 2013 2014*
2.829
Var. 2014/12
+38,6%
Dichiarazioneinfedele
Var. 2014/13
-1,5%
2012 2013 2014*
2.588
Var. 2014/12
+29,0%
Altre ipotesidi dichiarazione fraudolenta
Var. 2014/13
+35,0%
2012 2013 2014*
237 203
Var. 2014/12
+15,6%
Dichiarazione fraudolentacon uso di fatture false
Var. 2014/13
-13,8%
2012 2013 2014*
Var. 2014/12
+5,8%
2.8642.468
Emissione fattureper operazioni inesistenti
Var. 2014/13
-13,9%
2012 2013 2014*
1.330 1.507
Var. 2014/12
-2,4%
Omesso versamentodi ritenute certificate
Var. 2014/13
-5,8%
2012 2013 2014*
Var. 2014/12
+38,5%
3.580
Omessoversamento di Iva
Var. 2014/13
-5,3%
2012 2013 2014*
5.3136.614
Var. 2014/12
+17,9%
Indebitacompensazione
Var. 2014/13
+23,9%
2012 2013 2014*
289 352
Var. 2014/12
+50,9%
1.234274
137
2.550
1.275
2.916
1.458
1.298
6491.686
6.266
3.133436
218
3.3722.434
2.333 1.976 2.104
(*) Gennaio - luglio 2014 Proiezione a fine 2014
Il trend dei reati tributari
L’andamento delle notizie di reato per i diversi illeciti tributari dal 2012 al 2014 (con la stima a fine anno) su un campione di 43 Procure della Repubblica
94 giorni
Il conto alla rovesciaIl tempo mancante alla scadenzaper attuare la delega fiscale
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5 MASTER ONLINECON ATTESTATO SULLE NUOVECOMPETENZE DI RUOLO
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