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Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale ... numero 77 del 24-05-2019.pdf3. Decorrenza del...

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Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 24/05/2019 Circolare n. 77 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.4 OGGETTO: Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni e chiarimenti in materia di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale alla luce delle novità normative introdotte dai commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n.
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Page 1: Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale ... numero 77 del 24-05-2019.pdf3. Decorrenza del trattamento L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 24/05/2019

Circolare n. 77

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.4

OGGETTO: Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145(legge di bilancio 2019). Stabilizzazione dell’indennizzo per leaziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 marzo1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni e chiarimenti in materia diindennizzo per la cessazione dell’attività commerciale alla luce delle novitànormative introdotte dai commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n.

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145.

INDICE: 1. Premessa2. Destinatari dell’indennizzo (articolo 1, comma 283)2.1 Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento2.2 Requisiti e condizioni3. Decorrenza del trattamento4. Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1,comma 284)5. Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamentodell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1, comma 284)6. Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo7. Cause di incompatibilità8. Durata dell’indennizzo

1. Premessa

Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è statapubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato perl'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.L’articolo 1 della citata legge, ai commi 283 e 284, ha previsto quanto segue:“283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggettiche si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alladata di presentazione della domanda.284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, èdovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributie delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggiodegli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presentecomma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibriotra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cuial primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquotacontributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni” (Allegato n. 1).Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al decretolegislativo 28 marzo 1996, n. 207, diviene una misura strutturale; conseguentemente èstabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte,al Fondo che finanzia l’indennizzo.Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e dellepolitiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto.Per tutto ciò che non è espressamente previsto nei paragrafi che seguono, si fa rinvio, inquanto compatibili, alle norme in vigore ed alle istruzioni già fornite dall’Istituto in materia.In particolare, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo, nonchéutilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano leistruzioni fornite con le circolari n. 111 del 25 maggio 1996, n. 39 del 18 febbraio 1998 e n. 20del 21 gennaio 2002.

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2. Destinatari dell’indennizzo (articolo 1, comma 283)

2.1 Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii. (Allegato n. 2),richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono beneficiaredell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale di cui alla legge di bilancio 2019, neilimiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano,in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività disomministrazione al pubblico di alimenti e bevande;attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge n. 449/1997 (cfr. lacircolare n. 39/1998) rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguentisoggetti:

i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma noni loro coadiutori.

Alla luce dell’articolo 1 sopra citato, a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari dellanorma gli esercenti le seguenti attività:

gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’articolo 4, comma 1,lett. h), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e ss.mm.ii. (Allegato n. 3), ossia gli esercenti leattività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi omercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso ildomicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, lasomministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblicoeffettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio,scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi,agenti immobiliari, promotori finanziari.

Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitanocontemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi diesercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentementedalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazionedell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultimaattività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio ilsoggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazionedella norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.In merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, come già specificato alleStrutture territoriali con il messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, deve tenersi conto dellacessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore puòbeneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto dellacessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.

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2.2 Requisiti e condizioni L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 che, alla data dipresentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decretolegislativo n. 207/1996, come di seguito riepilogati:

a. abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;b. risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di

titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliesercenti attività commerciali.

Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamentecontinuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa edessere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, iltrattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali conil messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212/2002, cheprevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto,l’omissione contributiva.La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, leomissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato unadichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:

a. abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale.In merito alla cessazione dell’attività commerciale, si precisa che possono beneficiaredella misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisitiprevisti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996 al momento della domanda,coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigoredella legge di bilancio 2019.La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata.Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, aqualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote dipartecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione oconcessione in affitto d’azienda);

b. abbiano riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa dicui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o averecomunicato la cessazione dell'attività commerciale all’ente comunale.In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui ilsoggetto sia stato in possesso.Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hannoceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza(ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, vendutoo donate solo alcune;

c. il soggetto titolare dell'attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso laCamera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti erappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è statainserita nella struttura del REA un’apposita sezione).Si rammenta che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione perl’erogazione del trattamento (cfr. in proposito le sentenze della Corte di Cassazione,sezione lavoro, n. 27675 del 20.12.2011 e n. 847 del 23.01.2012).Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentatodomanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predettacondizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la Struttura territoriale compentenon dovrà trasmettere la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevolema tenerla in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione.

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3. Decorrenza del trattamento

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, in presenzadi tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello dipresentazione della relativa domanda.Come evidenziato al precedente paragrafo, la cancellazione dal Registro delle imprese, di cuialla precedente lettera c), è una condizione essenziale per l’erogazione del trattamento.Nell’ipotesi in cui la suddetta cancellazione abbia una data successiva alla domanda diindennizzo, la decorrenza del trattamento dovrà essere differita al primo giorno del mesesuccessivo all’avvenuta cancellazione. Qualora, invece, la cancellazione risulti in data anteriorerispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo giorno del mesesuccessivo alla domanda di indennizzo.La decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni illustrate con la presentecircolare, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1°febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio2019.

4. Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributivaaggiuntiva (articolo 1, comma 284)

L’indennizzo introdotto dalla legge di bilancio 2019, come illustrato in premessa, è diventatouna misura strutturale; tuttavia, la concessione dello stesso rimane subordinato, come giàstabilito dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, alla disponibilità dellerisorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 delmedesimo decreto.Ciò posto, al fine di garantire le finalità delle disposizioni in commento, l’articolo 1, comma284, della legge n. 145/2018, congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo, ha ancheripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cuiall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii., nella misura esecondo le modalità previste nel medesimo decreto.Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestionedei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamentealla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti alversamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%. Tale aliquota, per la quota pariallo 0,07%, è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della retecommerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 207/1996, mentre, la restante quota,pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliesercenti attività commerciali.

5. Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventualeadeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1, comma284)

Come già specificato, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, introdotto dallalegge di bilancio 2019, è concesso dall’Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse delFondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativon. 207/1996.L’Istituto effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione della prestazione incommento.

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Come previsto al comma 284 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, “qualora dal monitoraggiodegli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presentecomma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibriotra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cuial primo periodo del presente comma”.In caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della predetta aliquotacontributiva, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo lemodalità stabilite al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 207/1996.Ai fini dell’eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decretolegislativo 28 marzo 1996, n. 207, il monitoraggio riguarderà sia le entrate contributive sia glioneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni e sarà finalizzato alla verifica del loro relativoequilibrio, anche in via prospettica.

6. Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo

La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essereindirizzata alla Struttura territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto,direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto,SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennitàcommercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitatiall’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact CenterINPS.Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello,non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data delladomanda originariamente presentata.L’istruttoria delle domande deve essere effettuata dalle Strutture territoriali competenti, comedi consueto, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base delle istruzioni fornitecon la circolare n. 47 del 27 marzo 2012, verificando, in particolare, tramite gli archividell’Istituto, i dati forniti e le dichiarazioni rese dall’interessato nella domanda.Si rammenta che le domande che le Strutture territoriali, a seguito dell’istruttoria, ritengono dinon poter accogliere, devono essere trasmesse alla Direzione centrale Pensioni - AreaContenzioso dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi, della Gestione separata e delle forme esclusive dell’Ago, utilizzando esclusivamenteil Sistema Gestione Documentale (SGD), per essere sottoposte all’esame del competenteComitato, che decide sulla concessione degli indennizzi in via definitiva (cfr. la circolare n. 159del 16 dicembre 2004 e il messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, paragrafo 1.3).La domanda deve essere corredata della scheda istruttoria, allegata alla presente circolare(Allegato n. 4). Tale scheda deve essere debitamente compilata, datata, firmata in modoleggibile e deve indicare i motivi ostativi all’accoglimento, nonché contenere la relativadocumentazione a supporto.Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l’Autoritàgiudiziaria.I provvedimenti di accoglimento continuano invece ad essere adottati direttamente dalleStrutture territoriali.

7. Cause di incompatibilità

L'indennizzo, come stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibilecon lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensidell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

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Si ribadisce, pertanto, che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né almomento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.In proposito, si precisa che non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che ilsoggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una societàin accomandita semplice (cfr. la circolare n. 12 del 1 febbraio 2008). Pertanto, la semplicepartecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commerciantinon impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo.L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ilbeneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale aisensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.Cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo non sarà possibilené rispristinare l’erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesimaattività cessata.In merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazioneministeriale, la prestazione in argomento è compatibile con l’erogazione di qualsiasitrattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.Pertanto, sono confermate le istruzioni fornite dall’Istituto alle Strutture territoriali con ilmessaggio n. 7384/2014, paragrafo 1, e con il successivo messaggio n. 604/2015, paragrafo3.L’indennizzo non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di untrattamento pensionistico di vecchiaia.

8. Durata dell’indennizzo

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, spetta finoa tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge invigore nella Gestione dei commercianti.Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche ilrequisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, sianopreviste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), ai sensi dell’articolo 19-ter deldecreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/ 2009, l’indennizzospetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4

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S C H E D A I S T R U T T O R I A

DOMANDA DI INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE A

NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 283 E 284, DELLA LEGGE N.145 DEL 30 DICEMBRE 2018 (LEGGE DI

BILANCIO 2019). STABILIZZAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI DI

CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 MARZO 1996, N. 207.

- SEDE/AGENZIA _______________________________________________________________________________

- COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE _________________________________________________________

- DATA DI NASCITA ____________________CODICE FISCALE ________________________________________

- DATA PRESENTAZIONE DOMANDA _____________________________________________________________

- DATA DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI __________________________________________

□ TITOLARE □ COADIUTORE (barrare l’ipotesi che ricorre)

SI ALLEGA L’ESTRATTO CONTRIBUTIVO DEL RICHIEDENTE

- NUMERO ANNI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI _________________________________

- ATTIVITA’ COMMERCIALE ESERCITATA ________________________________________________________

- DATA DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE _____________________________

- DATA DI RICONSEGNA AL COMUNE DELL’AUTORIZZAZIONE/LICENZA PER L’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE _______________________________________________________________

- DATA DI PRESENTAZIONE AL COMUNE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

COMMERCIALE (SCIA) _________________________________________________________________________

- DATA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA PRESSO LA CCIAA _________________

- DATA DI DECORRENZA DELL’INDENNIZZO ____________________

- DATA DI CESSAZIONE DELL’INDENNIZZO ____________________

- IMPORTO LORDO DELL’INDENNIZZO DALLA DECORRENZA ALLA CESSAZIONE

ANNO ANNO ANNO

ANNO ANNO ANNO

ANNO ANNO ANNO

- DATI DELL’EVENTUALE PENSIONE DEL RICHIEDENTE (indicare l’ente erogatore, categoria, numero di

certificato, decorrenza ed importo mensile) ___________________________________________________________

- PARERE MOTIVATO ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

DATA ____________________ FIRMA DEL DIRIGENTE ___________________________________

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Allegato n. 3 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma

4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 4.

Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

(omissis)

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché' la vendita nelle

scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

(omissis)

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Allegato n. 2

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di

erogazione di un indennizzo per la cessazione

dell'attivita' commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 26 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i

Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega

conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.

549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la

cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che

esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita'

commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che

esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.

(1) (2) (3) (4) (5) ((6))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1)

che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28

marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi

previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti

di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo

compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004."

--------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma

272) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo

28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi

previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti

di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo

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compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007."

--------------

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma

1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28

marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi

previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti

di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo

compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011."

--------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre

2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che"

L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e'

concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai

soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di

compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del

requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di

vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza

utile della pensione di vecchiaia medesima."

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre

2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che

"L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e'

concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai

soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di

compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del

requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di

vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza

utile della pensione di vecchiaia medesima".

--------------

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma

283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e'

concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, ai

soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della

domanda".

Art. 2.

Requisiti e condizioni

1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel

periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano

in possesso dei seguenti requisiti:

a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di

eta', se donne;

b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per

almeno 5 anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione

dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti

attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS).

2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo

indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:

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a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'

commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione

al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia

esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal

registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese

presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Misura, durata e modalita' di erogazione

1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' pari all'importo del

trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla

Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attivita'

commerciali dell'INPS.

2. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare

nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, e' utile ai soli fini

del conseguimento del diritto a pensione.

3. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le

stesse modalita' e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche

agli esercenti attivita' commerciali.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di

eta', se uomo, ovvero il 60 anno di eta', se donna.

Art. 4.

Incompatibilita'

1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' incompatibile con lo

svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato.

2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita'

lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a

comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta

giorni dall'evento.

3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la

sussistenza di cause di incompatibilita'.

Art. 5

Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale

1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito presso

l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete

commerciale" che opera mediante contabilita' separata nell'ambito

della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

esercenti attivita' commerciali.

2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre

2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al

versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello

0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella

prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive

modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere

effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le

modalita' stabilite dall'INPS.

4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:

a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al

finanziamento del Fondo di cui al comma 1;

b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e' devoluta

alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

esercenti attivita' commerciali.

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5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1

a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo

vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni

previdenziali degli esercenti attivita' commerciali, ove potranno

essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla

Gestione medesima.

(1) (2) (3) (4) ((5))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 2)

che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto

legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione

dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti

attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio

2002 ed il 31 dicembre 2006."

---------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma

272) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato

decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le

medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009."

---------------

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma

2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla

gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al

31 dicembre 2013."

---------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre

2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che

"L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le

medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014."

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre

2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che

"L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le

medesime modalita', fino al 31 dicembre 2018".

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, e' gestito da un Comitato

nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale e composto da un rappresentante del

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Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un

rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria

designati dalle associazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le

attivita' necessarie a realizzare le finalita' del presente decreto e

definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione

dell'indennizzo.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di

cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di

razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di

ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.

Art. 7

Procedure per la concessione dell'indennizzo

1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo

deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul

modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione

probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.

2.

2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.

3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine

cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per

territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle domande

e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di

gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.

4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla

concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei

limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di cui all'art.

5.

5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura anticipata del

termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di

esaurimento delle risorse del Fondo.

(1) (2) (3) (4) ((5))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle

funzioni del Presidente della Repubbilica, ai sensi dell'articolo 86

della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

TREU, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 3)

che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo

n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al

comma 1 entro il 31 gennaio 2005."

--------------

AGGIORNAMENTO (2)

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La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma

272) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto

legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai

soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31

gennaio 2008."

--------------

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma

3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28

marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al

comma 1 entro il 31 gennaio 2012."

---------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre

2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che le domande

di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31

gennaio 2012.

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre

2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le

domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207

del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017".

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Allegato n. 1

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale

per il triennio 2019-20121

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni.

Fondi speciali)

(omissis)

283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28

marzo 1996, n. 207 è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste ai soggetti che

si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla

data di presentazione della domanda.

284. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è

dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi

e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio

degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente

comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio

tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui

al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota

contributiva l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

(omissis)


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