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Diritto 5^A Diritto 5° A LO STATO 1. LA DEFINIZIONE DI STATO Lo Stato moderno è un’organizzazione giuridico - politica di un popolo che si stanzia su un territorio . Gli elementi costitutivi dello Stato sono: Il popolo cioè l’insieme dei cittadini di uno Stato; Il territorio, ossia lo spazio entro il quale lo stato esercita il proprio potere. Comprende: la terraferma, il mare territoriale, il sottosuolo, lo spazio aero e il territorio fluttuante; La sovranità, che è il potere assoluto, originario ed esclusivo dello Stato; si distingue in: - sovranità interna, che riguarda l’esercizio del potere all’interno dl territorio; - sovranità esterna, cioè il potere di respingere le interferenze degli altri Stati. 2. LA STORIA L’idea di Stato L’idea moderna di Stato si è affermata in Europa a partire dal XV secolo e, precisamente, dalla pace di Vestfalia, successiva alla guerra di Chiara Ponti 5^A A.S.2014-2015Pag. 1
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Diritto 5^A

Diritto 5° ALO STATO

1. LA DEFINIZIONE DI STATO Lo Stato moderno è un’organizzazione giuridico - politica di un popolo che si stanzia su un territorio .

Gli elementi costitutivi dello Stato sono:

Il popolo cioè l’insieme dei cittadini di uno Stato;

Il territorio, ossia lo spazio entro il quale lo stato esercita il proprio potere. Comprende: la terraferma, il

mare territoriale, il sottosuolo, lo spazio aero e il territorio fluttuante;

La sovranità, che è il potere assoluto, originario ed esclusivo dello Stato; si distingue in:

- sovranità interna, che riguarda l’esercizio del potere all’interno dl territorio;

- sovranità esterna, cioè il potere di respingere le interferenze degli altri Stati.

2.LA STORIA L’idea di Stato

L’idea moderna di Stato si è affermata in Europa a partire dal XV secolo e, precisamente, dalla pace di

Vestfalia, successiva alla guerra di Trent’anni. Con questa pace si chiude il feudalesimo e si istaurano gli Stati

Nazionali.

Lo Stato nazionale assolutoL’evoluzione dello Stato è molto lunga e comincia con lo Stato Nazionale Assoluto in cui il monarca era al

centro dello Stato e della vita dei sudditi. Luigi XIV è il monarca più rappresentativo di questa tipologia di

Stato, che aveva tutti i poteri nelle sue mani.

Lo Stato nazionale assoluto illuminatoIntorno al Settecento, lo Stato Nazionale Assolutista diventa Illuminato per cui il monarca, che rimane al

centro dello Stato, mostra un’attenzione in più verso il popolo. Il monarca più rappresentativo di questo secolo

è certamente l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che rivoluziona lo Stato attraverso l’istituzione del catasto

(registrazione degli immobili).

Lo Stato liberaleDopo le rivoluzioni borghesi, verificatesi prima in Inghilterra nel XVII secolo e poi in Francia con la

Rivoluzione Francese, lo Stato passa dall’essere Stato Nazionale Assolutista (Illuminato o meno) a Stato

Liberale cioè quello Stato che si basa sulla separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, tra

organi differenti e riconosce le libertà fondamentali dei cittadini. I principi a cui si ispirava sono:

1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, la legge è superiore a tutto, per cui il sovrano non ha in mano un

potere illimitato, ma doveva rispettare le norme giuridiche;

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2. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, che riconosceva la parità tra i cittadini;

3. IL PRINCIPIO PER CUI UN SOGGETTO POTEVA RIVOLGERSI AL GIUDICE PER FAR VALERE I

PROPRI DIRITTI;

4. IL PRINCIPIO DELLA SOVRANITÀ POPOLARE, cioè del popolo, ma riferendosi solo alle classi

sociali elevate.

Si tratta però di uno Stato elitario fatto da borghesi in cui vi era un equilibrio formale, dato dal fatto che il voto

era censitario (i borghesi si eleggono tra loro).

I cambiamenti in ItaliaA partire dal 1919 in Italia si cambia il modo di votare con il suffragio universale maschile: cambia

completamente la composizione della Camera, che si compone di borghesi e proletari: questa situazione crea

instabilità politica.

Dopo la fine della prima guerra mondiale questo sistema si guasta completamente: si affermano le

organizzazioni sociali operaie e i partiti di massa che rivendicavano le loro libertà, i loro diritti e la

democrazia.

Le idee socialiste di MarxQuesto apparente equilibrio formale viene guastato dalle tensioni sociali di inizio ‘800 in cui pensatori come

Marx vogliono una rivoluzione del sistema: nasce il socialismo. Quello di Marx è un socialismo scientifico

che propone idee rivoluzionarie rispetto al sistema capitalista: è impossibile evitare una lotta di classe tra i

proletari sfruttati e i datori di lavoro, sfruttatori; questi ultimi versano ai proletari solo un salario di sussistenza

mentre loro si appropriano (ingiustamente) del plusvalore. È inevitabile la differenza tra le classi in cui i

proletari vengono lasciati alla fame.

Il proletariato deve instaurare un periodo di dittatura per preparare le basi di una nuova e giusta società,

senza classi ed ispirato al principio di uguaglianza: la società comunista.

Lo Stato socialistaLA RIVOLUZIONE RUSSA Nell’ottobre del 1917 i bolscevichi (ramo estremista del Partito

socialdemocratico russo) assediano il Palazzo d’Inverno dando inizio alla rivoluzione russa e all’affermazione

dello Stato Socialista e del sistema economico collettivista. Subito dopo i Soviet assumono il potere ed emanano

i primi decreti rivoluzionari; viene istituito il Consiglio dei Commissari del Popolo guidato da Lenin: inizia il

governo provvisorio che emana il decreto sulla terra secondo cui si abolisce la proprietà privata e tutti i terreni

diventano di proprietà dello Stato a disposizione dei contadini che intendono sfruttarli.

Le banche vengono nazionalizzate cioè espropriate e trasferite allo Stato e su tutte le imprese viene imposto il

controllo dei Soviet. Si gettano le basi per il sistema economico collettivista, presupposto per l’instaurazione

dello Stato socialista.

LO STATO SOCIALISTA Lo Stato socialista si diffonde non solo nell’URSS ma anche nei Paesi europei ad

essa legati. Si caratterizza per alcuni elementi:

- l’accentramento politico dell’apparato statale;

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- l’eliminazione del pluralismo politico unico partito;

- repressione del dissenso politico Stalin 1924 – 1953;

- abolizione delle libertà di iniziativa economica;

- abolizione della proprietà privata;

- pianificazione dell’economia,

- repressione delle fondamentali libertà civili.

Viene statalizzata anche l’economia gestita secondo il criterio della pianificazione quinquennale:

l’economia è chiusa senza concorrenza e quindi non competitiva.

Lo Stato totalitario: Fascismo e NazismoLa crisi dello Stato liberale porta in Germania, in Italia e in Spagna all’affermazione, tra la fine dell’’800 e del

‘900, delle ideologie nazionaliste cioè a quella politica che ha come obbiettivo il potenziamento della propria

nazione, attraverso l’espansione territoriale, la tutela della cultura e degli usi nazionali, la presenza di uno Stato

forte e ben organizzato: determina l’inizio di fascismo e nazismo, legata fortemente all’aspirazione alla

grandezza nazionale e alla volontà della potenza, da cui deriva la necessaria lotta tra Stati. L’espressione più

completa di questo Stato è il totalitarismo in cui il regime controlla ogni tipo di potere ed è presente

un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di tutti gli ambiti della società. Si basa sulla netta

convinzione dell’inferiorità delle masse rispetto ai capi divario tra governanti e governati.

CAUSE:

economica: con un gravissimo deficit del Bilancio statale, un’elevata inflazione ( redditi fissi),

necessità di riconvertire in senso civile l’apparato industriale bellico, una diffusa disoccupazione;

malcontento popolare: scioperi, manifestazioni e occupazioni di terre e fabbriche;

sentimento d’insicurezza: per mancanza di lavoro sicuro e timore per il futuro.

incapacità dei governi di sanare la situazione economica – sociale di grave crisi.

OBIETTIVO:

completa accettazione da parte delle masse degli scopi e degli ideali propri del potere . La concentrazione

nella persona del capo dei poteri e di tutte le funzioni pubbliche.

MEZZI:

la propaganda (indottrinamento degli individui) diffusa in ogni ambito vitale del popolo. Alienazione dei

ragazzi:

NAZISMO FASCISMO

Organizzazioni quale il Giovane Popolo Tedesco (+ 10 anni) e la

Gioventù hitleriana (+14 anni)

Opera nazionale Balilla (8-17 anni)

il terrore (repressione violenta del dissenso), anche con la drastica limitazione dei diritti di libertà dei

cittadini. Questa caratteristica dà luogo a vere e proprie persecuzioni a persone considerate ostili o non

integrate con il regime sofferenza e morte (es. campi di sterminio nazisti, gulag stalinisti e confino fascista).

eliminazione delle libere elezioni (regime = rappresentanza popolare)

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Il fascismoDopo la Prima Guerra Mondiale, l’Italia vive un periodo di grande debolezza sia economica sia sociale:

situazioni di marginalità diffuso analfabetismo e disgregazione sociale (impedimento per ogni tipo di

organizzazione sindacali);

classi dirigenti profondamente disunite squilibrio enorme tra Nord e Sud (concentrazione

monopolistica industriale aumento dei privilegi della borghesia del Nord)

1921 Grave crisi economica clima di malcontento e di divisioni emerge la figura di Mussolini che si

propone di stabilizzare la situazione del Paese reazione autoritaria “squadre di missione” azioni

punitive verso le organizzazioni dei lavoratori e verso gli esponenti della sinistra.

1922 Vittorio Emanuele III dà l’incarico di formare il Governo a Benito Mussolini (1833 - 1945).

Dopo un avvio particolarmente moderato, il fascismo rivela il suo lato totalitario:

o emana le leggi fascistissime, che sopprimono le libertà civili e sindacali;

o Mussolini ottiene le cariche di:

1. Segretario di Stato;

2. Capo del Governo;

3. Primo Ministro.

o Il Governo si impossessa del potere legislativo e di quello esecutivo;

oLa Camera dei fasci e delle corporazioni sostituisce la Camera dei deputati;

o Il partito fascista è l’unico partito legale, il massimo organo costituzionale dotati di ampi poteri, è il Gran

consiglio del fascismo;

o Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato per giudicare i reati “politici”, in cui viene reintrodotta la

pena di morte e disposto il confino per gli oppositori al regime.

1938 emana le leggi razziali contro gli ebrei. periodo di violenze e discriminazioni massive

incarcerazioni e deportazioni verso i campi di sterminio tedeschi.

1940 l’Italia entra in guerra e si allea con la Germania.

MODULO 2: I RAPPORTI TRA GLI STATI Unità 1: L’ordinamento internazionale

1. LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

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Gli Stati sono sovrani, cioè originari (il loro potere non deriva da un altro potere) indipendenti ed autonomi,

ma non vivono isolati e sono in constante relazione con altri Stati i cui obiettivi non sempre coincidono.

Come i rapporti tra i cittadini sono regolati dal diritto interno di uno Stato, così i rapporti internazionali sono

disciplinati dal diritto internazionale che è quindi l’insieme delle norme giuridiche che regolano le

relazioni tra gli Stati.

Il rispetto delle norme internazionali è il frutto della spontanea adesione di uno Stato e della sua

sottomissione conseguente agli atti normativi comuni. Nel diritto internazionale manca un’autorità

centrale che emani le leggi e ne garantisca il rispetto: sono le autorità istituzionali dei singoli Stati che

garantiscono l’adeguamento alle norme comuni.

Il diritto internazionale ha carattere pubblico quando riguarda le relazioni tra gli Stati , è invece privato

quando disciplina i rapporti tra i cittadini di uno Stato e gli stranieri; le norme di diritto internazionale

privato fanno parte dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato perché sono da lui emanate e hanno valore

solo al suo interno.

2. LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALELe fonti del diritto internazionale sono le consuetudini e i trattati.

Le consuetudini internazionali sono fonti non scritte, corrispondono a comportamenti generalizzati,

ripetuti e costanti da parte degli Stati, nella regolamentazione dei propri rapporti , con la convinzione

dell’obbligatorietà di tali comportamenti. Quindi perché ci sia una consuetudine occorrono due

elementi:

1. la ripetizione costante nel tempo di determinati comportamenti;

2. la convinzione che questi comportamenti siano obbligatori secondo il diritto

internazionali. (es. immunità diplomatiche)

I trattati sono accordi stipulati tra due o più Stati per regolare questioni di interesse comune sulla base

de principio della reciprocità. Essi possono essere:

1. aperti: lascia la libertà ad altri Stati di sottoscrivere altri trattati;

2. chiusi quando è solo tra due Stati;

3. bilaterali conclusi tra due soli Stati;

4. multilaterali stipulati tra più Stati allo scopo di stabilire norme comuni.

Per concludere un trattato bisogna rispettare alcune fasi:

A. negoziazione in cui gli Stati conducono trattative preparatorie:

B. stipulazione con la firma da parte degli organi che rappresentano gli Stati (ministri degli esteri o capi di

Governo)

C. ratifica con cui ciascuno Stato accetta ufficialmente l’impegno sottoscritto attraverso una

dichiarazione;

D. scambio di ratifiche con cui i diversi Stati rendono pienamente operativo il trattato concluso.

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Concluso un trattato internazionale, non esiste alcuna autorità superiore agli Stati che lo faccia rispettare. La

Convenzione internazionale sul diritto dei Trattati (approvata a Vienna nel 1969) regolamenta i Trattati

internazionali sostenendo il principio Pacta Sum Servanda in base al quale ogni trattato in vigore vincola le

parti che devono eseguirlo in buona fede. Inoltre afferma che uno Stato non può giustificare la mancata

esecuzione di un Trattato invocando le disposizioni delle proprie leggi interne.

3. L’ITALIA E L’ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALEArticolo 10 della Costituzione italiana, primo comma “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle

norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”:

lo Stato italiano, sovrano nel proprio territorio, si adegua, per scelte costituzionali, alle norme del

diritto internazionale;

l’efficacia delle leggi interne è subordinata a quella delle norme adottate tramite convenzioni e trattati

internazionali.

le norme dello Stato se incompatibili devono essere annullate o modificata per conformarsi con

l’ordinamento internazionale.

Articolo 11 della Costituzione italiana “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli

altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con

gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra

le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Questo articolo:

nasce dalla volontà dei nostri Costituenti di:

evitare esperienze devastanti come quelle della guerra;

assicurare alle nuove generazioni un futuro di pace.

ripudia la guerra come:

strumento di offesa ad altri Stati

rispetto reciproco e pace tra gli Stati (a favore della costruzione dei rapporti internazionali)

Lo Stato italiano rinuncia al proprio potere sovrano a favore delle organizzazioni internazionali per assicurare

giustizia e accordo tra popoli, come l’ONU e la NATO che possono deliberare interventi di natura militare per

scongiurare situazioni di maggiore gravità e imprevedibili.

Nonostante ciò ci sono forze politiche contrarie alla partecipazione dei soldati a queste iniziative, in quanto

convinti che sia contrario al principio di ripudio della guerra dell’articolo 11.

4. L’ONULe origini dell’ONU e la Dichiarazione universale dei Diritti umani

Dopo la fine della Prima guerra mondiale 42 Paesi fondano la Società delle Nazioni per dar vita a

un’organizzazione sovranazionale per evitare lo scoppio di altre guerre. All’interno della Società, il

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Consiglio generale deve risolvere le eventuali controversie tra gli Stati membri attraverso la

mediazione e il dialogo.

Le debolezze della Società delle Nazioni sono:

1. Gli Stati non hanno mai collaborato insieme, ma sempre in modo autonomo;

2. Non sono presenti gli USA;

3. Modalità di voto: ogni decisione deve essere presa all’unanimità.

Nel 1944, a Dumbarton Oaks i rappresentanti di USA, URSS, Cina e Gran Bretagna predispongono

una bozza di accordo per dare vita ad un’organizzazione internazionale da istituire nel

dopoguerra per allontanare altri conflitti.

Il testo finale dà ufficialmente vita all’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), firmato il

26.06.1945 a San Francisco da 51 Paesi. Lo scopo principale dell’organizzazione è garantire la pace

e la sicurezza tra le nazioni.

Lo statuto dell’organizzazione prevede la cooperazione internazionale in ambito economico e

sociale. Un compito fondamentale dell’organizzazione è realizzare condizioni generali di

benessere per:

1. Favorire rapporti pacifici tra gli Stati;

2. Combattere unitariamente i problemi della povertà, della fame, delle malattie,

dell’analfabetismo, della violazione dei diritti umani e del degrado ambientale.

Nel dicembre del 1948 gli Stati che aderiscono all’ONU approvano la Dichiarazione universale dei

diritti umani, un documento che:

Riconosce i diritti dell’uomo;

Esprime la volontà collettiva di non rivivere mai più atrocità e soprusi della guerra mondiale;

I Governi si impegnano a lavorare per un mondo pacifico e giusto, e sancisce i diritti

fondamentali per la dignità e lo sviluppo di ogni essere umano. I diritti umani sono:

universali spettano a tutti i soggetti

indivisibili a ciascun individuo devono essere riconosciuti tutti i diritti.

Nonostante siano passati 60 anni molti obiettivi sono stati raggiunti (superamento imperialismo e

apartheid), ma per la maggioranza delle persone sono ancora da raggiungere (es. il mantenimento in

molte parti del mondo della pena di morte, della tortura, dell’estrema povertà, del mal nutrimento dei

bambini, dell’analfabetismo, dei soprusi a danno di chi manifesta idee contrastanti con il “regime” di

Stato, alle persecuzioni di popolazioni per motivi etnici o religiosi).

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Gli organi principali dell’ONUI principali organi dell’ONU sono:

ASSEMBLEA GENERALE :

1. SEDE: New York

2. COMPOSIZIONE: Tutti gli Stati membri

3. COMPITI E FUNZIONI: Vengono discusse tutte le questioni. Prende le decisioni

relative alla pace internazionale e alla sicurezza con la maggioranza di 2/3.

Le altre deliberazioni richiedono la maggioranza semplice

4. MODALITÀ DI VOTO: Ogni Stato ha diritto di voto indipendentemente dalle suo

dimensioni e dal suo livello di sviluppo

SEGRETARIATO:

1. SEDE: New York

2. COMPOSIZIONE: Segretario generale

3. COMPITI E FUNZIONI: Struttura amministrativa dei dipendenti delle Nazioni

Unite. Funzioni di rappresentanza dell’ONU e di mediazione ai massimi livelli

internazionali

4. MODALITÀ DI VOTO:

CONSIGLIO DI SICUREZZA

1. COMPOSIZIONE: 15 membri – 5 permanenti e 10 eletti a rotazione

2. COMPITI E FUNZIONI: Mantenere la pace nel mondo. Le decisioni possono

essere

risoluzioni che gli Stati membri sono vincolati a rispettare;

misure per rafforzare le proprie decisioni (es. le sanzioni economiche o il

blocco di scambi commerciali)

3. MODALITÀ DI VOTO: Ogni membro permanente possiede diritto di veto, che

consiste nel potere di opporsi a una deliberazione del Consiglio, impedendone

la realizzazione.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

1. SEDE: Aja

2. COMPOSIZIONE: 15 giudici scelti in base alla loro qualificazione

dall’Assemblea Generale

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3. COMPITI E FUNZIONI: Risolvere le controversie che possono insorgere tra gli

Stati membri nell’applicazione del diritto internazionale.

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

1. COMPOSIZIONE: 54 membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea generale

2. COMPITI E FUNZIONI: Sviluppo economico mondiale di problemi ambientali e

di diritti umani.

I compiti dell’ONUL’obiettivo fondamentale dell’ONU è favorire la pace tra gli Stati del mondo. Quando ci sono

situazioni di tensione tra due o più Stati questi possono rivolgersi alla Corte di Giustizia con

libera adesione per la soluzione della loro controversia; tuttavia, gli Stati tendono di inasprire i

rapporti reciproci e a dar vita ad azioni, anche di carattere militare, volte ad affermare le proprie

pretese. L’organizzazione delle Nazioni Unite può intervenire attraverso provvedimenti che

evitano la degenerazione delle situazioni possono essere:

1. atti di diplomazia preventiva, basati prevalentemente su interventi di mediazioni;

2. atti di pacificazione, riconoscibili in negoziati e in accordi di cessate il fuoco.

Questi interventi spesso non sono sufficienti a scongiurare il conflitto attraverso:

1. L’EMBARGO il Consiglio di sicurezza può chiedere agli Stati membri dell’ONU di

interrompere gli scambi commerciali con lo Stato/i interessati, tagliando le vie di

comunicazione. Richiede tempi di realizzazione molto lunghi e i cui effetti ricadono sulla

popolazione, che subisce le conseguenze della crisi economica indotta nel Paese soggetto alle

sanzioni, senza colpire i reali responsabili;

2. I “CASCHI BLU” (dal colore del copricapo che indossano) sono:

formate da contingenti militari inviati da tutti gli Stati aderenti.

un’alternativa all’embargo e consiste nell’inviare forze di pace neutrali a presidiare le

zone interessate e a controllare che gli eventuali accordi di tregua vengono rispettati.

L’intervento è subordinato al consenso delle parti in conflitto, non sempre disponibili a questi

interventi. Rappresentano una forza di pace, le limitazioni sono:

1. non possono schierarsi a favore di una delle parti in conflitto;

2. non possono usare la forza se non quando sono attaccate;

3. possono usare solo armi leggere.

Quando la situazione degenera in conflitto armato il Consiglio di sicurezza può:

inviare i propri mezzi militari in azioni di interposizione tra le parti;

deliberare in intervento armato volto a:

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I. contrastare rilevanti violazioni del diritto internazionale;

II. evitare danni gravi ai civili.

La Corte penale internazionale e altri organi dell’ONUNell’ambito dell’ONU per costruire la pace, la giustizia per il rispetto dei diritti umani, è stata

istituita la Corte penale istituzionale, con sede all’Aja, nei Paesi Bassi. È un organo permanente,

indipendente dalle giurisdizioni penali nazionali che esercita il potere giurisdizionale sulle

persone fisiche per gravi crimini di portata internazionale sulle persone come:

IL GENOCIDIO consiste in quegli atti che tendono a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo

nazionale etnico, raziale o religioso.

I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ consistono in atti commessi sistematicamente come: omicidi,

stermini, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamenti, tortura, stupri, schiavitù

sessuale, sterilizzazione forzata;

I CRIMINI DI GUERRA consistono nell’omicidio volontario, della tortura, nella distruzione e

appropriazione di beni, nella costrizione verso un prigioniero a prestare servizio nelle forze

armate, nella privazione di un equo e regolare processo, l’esecuzione deliberata di attacchi contro

popolazioni civili, nell’utilizzo di armi velenose, di gas asfissianti o tossici, l’uso di proiettili che

si espandono all’interno del corpo umano.

CRIMINI DI AGGRESSIONE.

È composta da 18 giudici, selezionati tra persone che godono di un’elevata considerazione

morale, imparziali e integri, che hanno i requisiti richieste nei loro Stati per l’esercito della

massime cariche giurisdizionali. Sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli Stati e

devono avere cittadinanze diverse.

5.LA NATOLa NATO è stata istituita nel 1949 con il trattato noto come Patto Atlantico: un’organizzazione

politico-militare di difesa che ha soprattutto lo scopo di proteggere i Paesi membri dal rischio di

un conflitto militare con l’Unione Sovietica e i Paesi a essa alleati. Gli Stati aderenti, infatti, si

impegnano reciprocamente a intraprendere azioni di aiuto, anche di carattere militare, in caso di

aggressioni esterne. Della NATO fanno attualmente parte 28 Paesi. I principi che stanno alla base

della NATO sono:

1. la tutela delle libertà dei popoli;

2. il rispetto della pace e della sicurezza;

3. la salvaguardia dell’integrità territoriale degli Stati.

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Come reazione alla costituzione della NATO fu sottoscritto nel 1955 a Varsavia un secondo accordo

tra Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Germania dell’Est, Ungheria e Bulgaria col nome di

Patto di Varsavia; questo patto si basava sul principio di reciproca difesa tra gli Stati membri. In

quell’epoca si sviluppa una decisa contrapposizione tra NATO e Patto di Varsavia, in un clima di

tensione internazionale denominato “guerra fredda”.

In seguito al crollo del muro di Berlino, all’unificazione delle due Germanie e allo scioglimento

dell’unione sovietica, il patto di Varsavia cessa di avere effetto e iniziano i contatti per un

avvicinamento alla NATO da parte dei Paesi membri. Negli anni successivi si assiste ad un

allargamento della NATO; infatti nel 1997 viene firmato l’Atto fondatore, patto di cooperazione e

sicurezza tra i Paesi della NATO e quelli della Federazione Russa in base al quale la Federazione

partecipa alla NATO come Stato associato con diritto di parola, essendo così coinvolto nel nuovo

ordine europeo. Questi accordi come primo fondamentale risultato, hanno ottenuto l’ingresso nella

NATO nel 1999, di tre Paesi dell’ex Patto di Varsavia (Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria). Altri

sette paesi, in precedenza nell’area di influenza comunista, sono poi entrate nella NATO il 29 marzo

2003: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.

L’UNIONE EUROPEA1. LE ORIGINI STORICHE

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L’idea dell’unificazione europea risale al XIX secolo quando vengono avanzate le prime proposte in

tal senso; trova concreta realizzazione solo nella seconda metà del secolo, dopo la devastante

esperienza delle due guerre mondiali.

A partire dall’Ottocento:

il francese Saint – Simon in una pubblicazione del 1814 sostiene l’idea di un Parlamento europeo

in cui fossero rappresentati gli Stati d’Europa;

Giuseppe Mazzini dà vita nel 1834, in Svizzera, alla Giovine Europa, un’associazione ispirata

all’idea di creare un’alleanza rivoluzionaria tra i popoli europei per contrastare la “santa alleanza”

del otere. In realtà è un’iniziativa di solo valore teorico, che tuttavia contribuisce a diffondere il

senso di unità europea.

Carlo Cattaneo disegna per la prima volta un quadro organico di integrazione europea

sostenendo la necessità di costruire gli Stati Uniti Italiani attraverso una federazione tra

repubbliche regionali e autonome per procedere alla formazione di una Stato federale

europeo.

All’inizio del XX secolo l’Europa occupa una posizione di centralità del mondo della crescita

demografica e dal primato economico. Purtroppo però prevalgono posizioni nazionalistiche e di

rivalità tra gli Stati dell’Europa, che sfociano nelle guerre mondiali del 1914 e del 1939.

La Prima guerra mondiale ingigantisce i contrasti all’interno di ogni Paese e determina la decadenza

europea sia sotto il profilo demografico sia sotto quello economico e politico perché il conflitto:

causa la distribuzione di infrastrutture e di importanti apparati industriali;

costringe gli Stati a indebitarsi per sostenere le spese belliche;

aumenta la frammentazione del territorio;

comporta un inasprimento dei rapporti tra gli Stati.

Nel periodo tra le due guerre l’Europa vive momenti di estrema difficoltà, legati all’inflazione, alla

disoccupazione, alla ricostruzione e si affermano le ideologie totalitarie del nazismo tedesco, del

fascismo italiano e del franchismo spagnolo. Lo spirito di unità e fratellanza viene sostenuto dal

razzismo; il patrimonio artistico viene distrutto dai bombardamenti e il desiderio di unificazione viene

annullato dall’odio e dalla sopraffazione.

2. LE TAPPE DELL’UNIONE EUROPEANel maggio 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schumann elabora un progetto per mettere

in comune tra gli Stati europei le risorse di carbone e di acciaio. 3 sono le finalità di questo progetto:

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Aumentare la produzione di queste materie prime;

Ridurre i loro costi

Abolire i dazi doganali.

Il carbone e l’acciaio sono stati scelti perché erano stati fondamentali nell’opera di distruzione delle

guerre mondiali: si vuole quindi abbandonare una realtà di scontri e di tensioni tra gli Stati, favorendo

un’opera costruttiva di pace e di solidarietà.

In questa prima fase (fino al 1992) i Paesi partecipanti all’UE sono:

1. Francia,

2. Germania ovest,

3. Italia,

4. Belgio,

5. Lussemburgo

6. Paesi Bassi.

A cui si aggiungono a partire dal 1992:

7. Austria

8. Belgio

9. Danimarca e Svezia

10. Finlandia

11. Regno Unito

12. Grecia

13. Irlanda

14. Portogallo

15. Spagna

1951:

ISTITUZIONE DI: Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)

FINALITÀ: solidarietà produttiva in vista di una successiva unificazione economica e sociale

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1957:

ISTITUZIONE DI: Comunità economica europea (CEE) e comunità europea per l’energia

(EURATOM)

FINALITÀ: Cooperazione economica europea, abolendo tutti i dazi doganali tra gli Stati

membri e adottando tariffe doganali comuni verso i paesi estranei alla comunità.

FINE ANNI ’60

ISTITUZIONE DI: Mercato comune europeo (MEC)

FINALITÀ: Abolizione dei dazi doganali comuni tra gli Stati membri e sull’introduzione di una

tariffa comune verso i prodotti provenienti dai Paesi extraeuropei.

1979

ISTITUZIONE DI: Parlamento europeo e sistema monetario europeo

FINALITÀ Sistema di cambi tra le monete degli Stati comunitari per favorire l’equilibrio dei

mercati e per sostenere un processo di armonizzazione e stabilizzazione economica dei Paesi

aderenti.

1986

ISTITUZIONE DI: Atto unico europeo

FINALITÀ Viene superata l’ottica esclusivamente economica dell’unione europea,

perseguendo:

a. la piena libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Europa per tutti i

cittadini europei,

b. l’unione monetaria, con una sola moneta e una sola banca centrale,

c. L’unione politica tra gli Stati.

1992

ISTITUZIONE DI:

a. Trattato sull’Unione europea: trattato di Mastricht

b. Nasce l’Unione europea (UE) o Comunità europea (CE)

FINALITÀ

1. UNIONE MONETARIA, introduzione di una moneta unica

2. UNIONE POLITICA, iniziative comuni in determinati settori

3. UNIONE SOCIALE, condizione di parità tra i cittadini.

4. PATTO DI STABILITÀ IN CUI:

tasso di inflazione inferiore all’1,5% della media dei tre paesi più

importanti

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DIRITTO 2014 - 2015

disavanzo: differenza tra entrate e uscite e differenza tra disavanzo e PIL

inferiore al 3% del PIL

debito pubblico: inferiore al 60 % del PIL

Nel 1993 con il Consiglio di Copenaghen si stabiliscono i criteri necessari perché i Paesi

richiedenti possano entrare a far parte dell’UE:

il rispetto dei diritti umani

la garanzia della struttura democratica dello Stato

la tutela delle minoranze

l’efficienza dell’economia

il recepimento dell’acquis comunitario (insieme di tutte le regole della

comunità)

1995

ISTITUZIONE DI: Trattato di Amsterdam

FINALITÀ: Tutela dei diritti dei cittadini europei attraverso la Corte di Giustizia per la

violazione di qualche libertà

2007

ISTITUZIONE DI: Trattato di Lisbona

FINALITÀ:

Aggiornamento dei contenuti dei trattati precedenti

a. Ampia modernizzazione delle istituzioni comunitarie

b. Rafforzamento della politica sociali

c. Riconoscimento del carattere vincolante dei diritti umani.

3. LA STRUTTURA DELL’UEIl Consiglio dei ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, denominato anche “consiglio dei ministri” è l’organo decisionale della

Comunità europea e ha sede a Bruxelles.

COMPITI DEL CONSIGLIO:

1. emana le norme comunitarie (funzione legislativa) per numerose materie in collaborazione con

il Parlamento europeo

2. coordina le politiche economiche comunitarie

3. ha un ruolo fondamentale in materia di politica estera e di sicurezza comune.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO:

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DIRITTO 2014 - 2015

è composto da un ministro per ogni Stato; i ministri che vi partecipano variano di volta in volta, in

relazione alle materie da discutere. La presidenza è affidata a turno, per sei mesi, a uno degli Stati

membri. Dal 2014 il Consiglio dei ministri per gli affari esteri è presieduto dall’Alto rappresentante

dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

LE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate all’unanimità se riguardano materie come la politica

estera e la sicurezza comune, l’imposizione fiscale, le politiche d’asilo e di immigrazione, altrimenti a

maggioranza (semplice o qualificata) calcolata in base all’importanza demografica e politica che ogni

stato riveste nell’Unione.

Il Consiglio dell’Unione europea non è politicamente responsabile del proprio operato, nel senso che

non può essere costretto alle dimissioni dagli altri organi comunitari perché non rappresenta

direttamente i cittadini europei, ma i Governi degli Stati membri. I singoli ministri che lo

compongono sono quindi responsabili nei confronti del Governo e del Parlamento del proprio Stato.

La commissione europea LA COMMISSIONE EUROPEA, che ha sede a Bruxelles, è l’organo comunitario titolare del potere

esecutivo.

COMPITI: Tra i compiti principali della Commissione rientrano:

1. predispone gli atti normativi della Comunità

2. vigila sul rispetto dei trattati e delle norme comunitarie da parte degli Stati membri

3. predispone del bilancio

4. rappresenta l’Unione e tratta negli accordi commerciali e di cooperazione con gli altri Paesi

COMPOSIZIONE: La Commissione è composta da un membro per ogni Stato e diretta da un presidente

eletto dal Parlamento europeo. I singoli commissari vengono designati dal presidente della

Commissione in accordo con il Consiglio europeo e successivamente confermati dal Parlamento.

Rimane in carica per 5 anni e viene rinnovata ogni volta che si elegge il nuovo Parlamento. Ripartisce

le responsabilità fra i propri componenti (commissari europei), affidando a ogni commissione uno o

più settori.

Il parlamento europeo IL PARLAMENTO EUROPEO, è un organo di indirizzo e di controllo politico, eletto dai cittadini europei

che partecipa alla formazione delle norme comunitarie. Si riunisce a Strasburgo per le sessioni

plenarie mensili, a Bruxelles per le sessioni supplementari e per le riunioni delle Commissioni.

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DIRITTO 2014 - 2015

L’ELEZIONE: Viene eletto ogni 5 anni secondo le modalità stabilite da ogni Paese, per l’Italia vige il

sistema proporzionale

COMPITI: Il Parlamento europeo:

1) esercita, in molte materie, la funzione legislativa insieme al Consiglio dell’Unione;

2) nelle restanti materie svolge un ruolo consultivo e di controllo.

3) Approva il Bilancio comunitario

4) Con voto di sfiducia dei 2/3 può far dimettere la Commissione.

COMPOSIZIONE: Il numero dei componenti del Parlamento europeo varia in relazione alla

popolazione e non può superare il numero di 751. Gli eurodeputati non possono essere componenti

dei Parlamenti nazionali, sono organizzati nei gruppi parlamentari in base ai loro orientamenti,

indipendentemente dalla nazionalità. Coloro che non appartengono ad alcun gruppo si collocano tra i

“non iscritti”. All’interno del Parlamento europeo operano commissioni permanenti che dopo ricerche

e discussioni, producono relazioni che sono poi sottoposte al voto dell’Aula. Il Parlamento europeo ha

un proprio regolamento e un Presidente, eletto tra i suoi componenti.

LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni del Parlamento europeo si svolgono normalmente per alzata di

mano e richiedono in genere la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per la validità del voto è

necessaria la presenza in aula di almeno un terzo dei componenti (“numero legale”)

Il Consiglio europeo IL CONSIGLIO EUROPEO è l’organismo che delibera le scelte politiche fondamentali per l’UE.

ha sede a Bruxelles (Belgio)

funzioni:

1. svolge principalmente un ruolo di indirizzo politico in materia di giustizia, politica estera e

sicurezza comune, con articolare riferimento al mantenimento della pace, alla difesa comune, alla

cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il traffico della droga e la criminalità

internazionale, alla politica di immigrazione.

2. Ha funzione preparatoria rispetto alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea.

Composizione: è composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, assistiti dai propri

Ministri degli Esteri. I membri eleggono un loro Presidente, che rimane in carica per 5 anni e presiede

le riunioni, garantisce la continuità dei lavori e rappresenta l’UE sulla scena internazionale.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza del capo di Stato o di Governo del

Paese che è presidente di turno del Consiglio stesso.

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DIRITTO 2014 - 2015

Con il Tratta di Lisbona è stato istituito l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la

politica di sicurezza, un organo nominato dal Consiglio Europeo che ha il compito di dirigere la

politica estera e di sicurezza comune dell’UE per meglio tutelare i propri valori in ambito

internazionale.

La corte di giustizia LA CORTE DI GIUSTIZIA è l’organo giudiziario che ha il compito di garantire il rispetto del diritto

nell’applicazione dei trattati e delle norme comunitarie. Ha sede a Lussemburgo.

Funzioni:

1.deve risolvere le controversie di natura giuridica tra gli Stati membri;

2.può annullare gli atti comunitari ritenuti non validi dietro ricorso della Commissione oppure dei

singoli Stati;

3.giudica in materia di violazione degli organi comunitari da parte degli Stati o di altri soggetti

(es: imprese);

4.garantisce l’uniformità dell’interpretazione delle norme del diritto comunitario.

Per svolgere queste funzioni la Corte è aiutata da un Tribunale di Primo Grado, competente a

pronunciarsi su determinati tipi di cause come le azioni promosse dai privati cittadini, società o alcune

organizzazioni e su ricorsi relativi al diritto della concorrenza.

Composizione:

è composta da 1 giudice per ogni Stato membro + 8 avvocati generali con il compito di analizzare le

questioni sottoposte alla corte presentando, in relazione ad esse, conclusioni motivate.

4. LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO Le fonti del diritto comunitario sono:

1. i trattati, la fonte primaria del diritto comunitario;

2. i regolamenti, norme di portata generale, rivolte agli Stati ed ai singoli cittadini, trovano

applicazione diretta in ogni Stato dell’unione. Sono obbligatori e devono essere applicati

direttamente non essendo necessario alcun atto di ricezione interna da parte dei Paesi membri per la

loro oggettività. Entrano in vigore il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

3. Le direttive, norme giuridiche obbligatorie solo per gli Stati membri; non sono immediatamente

operative per le singole persone fisiche o giuridiche. Una direttiva non ha portata generale perché

può rivolgersi anche a singoli Stati, è necessario che ogni Stato coinvolto nella sua applicazione

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DIRITTO 2014 - 2015

modifichi le proprie leggi interne, con un atto di recepimento normativo. Per adeguarle ai propri

contenuti in questa disposizione. Dal 1989 in Italia è stata introdotta la cosiddetta legge

comunitaria la cui proposta deve essere presentata ogni anno dal Governo al Parlamento e contiene

la delega al Governo per l’emancipazione di decreti legislativi volti a recepire le direttive emanata

dall’Unione Europea. Il mancato adeguamento della legislazione interna di uno Stato a una

direttiva comporta sanzioni decise dalla Corte della Giustizia.

4. Decisioni sono norme valide solo per coloro verso cui sono specificatamente indirizzate come

cittadini, enti pubblici o privati;

5. Raccomandazioni che sono suggerimenti non vincolanti rivolti agli Stati dell’Unione.

5. LA CITTADINANZA EUROPEALa cittadinanza europea è prevista nel Trattato di Mastricht e attribuisce i diritti che spettano i membri

dell’unione, essa non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma le è complementare. Quindi attraverso

la cittadinanza europea vengono attribuiti diritti ulteriori rispetto a quelli garantiti a livello nazionale.

Il Trattato istitutivo della CE individua diritti e doveri riconoscibili ai cittadini dell’Unione, tra cui:

Quelli relativi alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri,

ulteriormente rafforzato dagli accordi di Schengen. Come ogni italiano può recarsi in qualsiasi

luogo del nostro paese, cosi ogni europeo ha questa possibilità per tutta l’estensione

dell’Europa unita. Quindi i territori degli Stati membri sono un unico spazio per i cittadini

europei;

I diritti politici;

I diritti riconosciuti ai lavoratori.

Il principio della libertà della circolazione si estende in particolare ai lavoratori e comporta

l’abolizione di ogni discriminazione nazionale, tra i lavoratori degli Stati membri, in relazione alle

possibilità d’impiego, alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. Quindi per ogni lavoratore

europeo:

Ha il diritto di rispondere alle offerte di lavoro di qualsiasi Stato dell’Unione;

Diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri per lavorare;

Il diritto di rimanere in quello Stato dopo aver occupato un impiego. A tal fine il Trattato

prevede:

1. Una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

2. L’eliminazione delle procedure burocratiche che ostacolano la libertà del movimento;

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DIRITTO 2014 - 2015

3. L’istituzione di meccanismi idonei a mettere in contatto le domande e le offerte di

lavoro.

Chi cerca lavoro in altri Stati dell’unione può ricorrere ai servizi della rete EURES, istituita in

collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni nazionali del lavoro, essa si avvale

della collaborazione di oltre 450 euro-consiglieri sparsi negli Stati dell’Europa unita e funziona da

ufficio di collocamento, fornendo informazioni sui posti di lavoro disponibili sui concorsi e sulle altre

possibili opportunità di studio e di impiego.

Per favorire la parità dei trattamenti dei lavoratori nel Trattato di Mastricht esiste il mutuo

riconoscimento dei diplomi, per cui la qualifica professionale ottenuta dal Paese d’origine è

riconosciuta nel paese ospitante. Se un lavoratore si trasferisce per lavoro, i suoi famigliari (coniuge,

figli di età minore di 21 anni, genitori e suoceri a carico) hanno il diritto di raggiungerlo.

Ai lavoratori dipendenti si applicano le singole norme nazionali, in relazione sia alla redistribuzione,

sia alla sicurezza sul lavoro, alla previdenza e alla assistenza sociale. I lavoratori che provengono da

un altro Stato dell’Unione hanno inoltre il diritto di iscriversi a un sindacato e di esercitarne i relativi

diritti, alla stregua dei lavoratori “interni”

Nel dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken, in considerazione dell’imminente ampliamento

dell’Unione europea a 25 paesi, istruisce un organismo a cui affidare il compito di scrivere una

Costituzione europea per modificare l’organizzazione della Comunità, ad ampliare e rafforzare le

politiche comuni.

MODULO 3: LA COSTITUZIONE ITALIANA

L’01.01.1948 entra in vigore la Costituzione italiana, così strutturata:

Principi fondamentali (art. 1 – 12);

I parte – diritti e doveri (art. 13 – 54);

II parte – ordinamento della Repubblica (art. 55 - 139);

XVIII disposizioni transitorie e finali.

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Unità 1: I valori fondamentali della Costituzione

1. LE RELAZIONI INTERNAZIONALISi definisce democrazia la forma di governo in cui l’organo titolare della sovranità è il popolo, al

quale spettano le decisioni relative all’organizzazione e al funzionamento dello Stato. All’articolo

1 la Costituzione sostiene il valore della democrazia e recita:

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione”.

Negli Stati moderni l’esercizio della democrazia avviene in modo rappresentativo o indiretto: il

popolo elegge i propri rappresentanti, ai quali spetta la guida dello Stato. In Italia tutti gli organi

hanno un’investitura di origine popolare, i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento. A

quest’ultimo spettano i compiti di:

emanazione delle leggi;

elezione del Presidente della Repubblica, capo di Stato che:

1. rappresenta l’unità dello Stato nazionale;

2. nomina il Governo, che detiene il potere politico.

La democrazia prevista dalla Costituzione è competitiva, la legge garantisce ai gruppi sociali del

popolo, differenti per ideologie e interessi, la possibilità di dare vita ad un’equa competizione tra

loro. Per il funzionamento della democrazia competitiva:

sono necessarie elezioni libere;

pluralità di partiti politici;

libertà di espressione;

libertà di acceso dibattito politico;

tutela delle minoranze politiche.

Il popolo esercita la propria sovranità nei limiti della Costituzione, i cittadini:

non possono comportarsi in modo arbitrario (rischio = dittatura della maggioranza);

devono esprimere la loro volontà in modo ordinato e trasparente nei limiti della Costituzione.

2. GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

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DIRITTO 2014 - 2015

Il popolo, attraverso l’esercizio del potere decisionale, esercita la democrazia diretta con:

il diritto di petizione

l’iniziativa di legge popolare

referendum

LA PETIZIONE E L’INIZIATIVA DI LEGGE“Tutti i cittadini possono rivolgere petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o

esporre comuni necessità”. La petizione:

è una richiesta scritta con cui uno o più cittadini (con firme autenticate) si rivolgono alle

Camere in relazione a materie di Pubblico interesse;

deve essere presentata al Parlamento;

non è obbligatorio che il Parlamento provvedi alla richiesta popolare;

deve essere promossa da almeno 50000 cittadini;

il documento deve essere:

1. redatto in articoli;

2. accompagnato da una relazione volta a illustrarne gli obiettivi e i contenuti essenziali.

IL REFERENDUMLa nostra Costituzione ammette tre tipi di referendum:

1. ABROGATIVO: è una votazione con cui il popolo si pronuncia, attraverso un SI (volontà di

abrogare) o un NO (volontà di mantenere la legge), sull’opportunità di mantenere o abrogare una

legge. Non è possibile presentare la richiesta nell’anno che precede lo scioglimento delle Camere e

nei sei mesi successivi alla loro elezione. La richiesta:

deve essere presentata alla Corte di Cassazione che:

esamina la regolarità delle firme;

deve valutare l’ammissibilità del quesito;

può bocciare la proposta di referendum anche se riguarda altre materie, qualora

sia in contrasto con la Costituzione.

può essere presentata da:

1. 5 consigli regionali;

2. 500 000 elettori:

le firme devono essere:

a) autenticate

b) raccolte entro tre mesi;

raccolte:

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DIRITTO 2014 - 2015

a) presso le sedi dei Comuni

b) dai comitati promotori del referendum

c) in altre sedi alla presenza del notaio.

Se la Corte Costituzionale dà il suo consenso, il Presidente della Repubblica:

indice il referendum;

indica la data del referendum, tra il 15 aprile e il 15 giugno;

Il referendum:

non avrà luogo se il Parlamento cambi la legge in modo sostanziale;

verrà rinviato di un anno nel caso di elezioni anticipate;

risulta valido se vi partecipa la maggioranza degli elettori aventi diritto, il quorum.

I referendum più importanti: divorzio (1974): con la legge 898 / 1970 si introduce il divorzio in Italia

con reazioni contrastanti tra forze politiche e cittadini, che portano al referendum. La partecipazione

fu dell’ 87,7% e votarono NO il 59,3 %. Altri referendum sono: aborto (1981); responsabilità civile

dei magistrati (1987); utilizzo dell’energia nucleare (1987); finanziamento pubblico ai partiti

(1993); sistema elettorale (1993); procreazione assistita (2005); privatizzazione dell’acqua,

legittimo impedimento e utilizzo dell’energia nucleare (2011);

2. COSTITUZIONALE: è una votazione che ha per oggetto una legge di revisione costituzionale,

cioè una legge che apporta modifiche alla Costituzione. Viene richiesta, entro tre mesi dalla

pubblicazione della legge, da:

15

dei componenti di una Camera;

500 00 elettori, ovvero 5 Consigli regionali (si consulta il corpo elettorale sull’opportunità o

meno della conferma della legge).

Questo tipo di referendum non richiede alcun quorum per essere valido. La legge viene indicata sulla

scheda e solo se prevalgono i SI la legge entrerà in vigore.

3. REGIONALE: ogni Regione Italiana ha un proprio Statuto, una sorta di Costituzione regionale,

che ne determina i principi di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regionale può essere

sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla pubblicazione ne fanno richiesta:

150

degli elettori della Regione;

15

dei Componenti del consiglio regionale;

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DIRITTO 2014 - 2015

Lo statuto non viene promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi.

3. L’UGUAGLIANZA L’articolo 3 della Costituzione sancisce l’uguaglianza di

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Nel primo comma l’articolo 3 tratta dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge in base al criterio

della cosiddetta uguaglianza formale; nel secondo comma invece si sostiene l’impegno dello Stato a eliminare

gli ostacoli che dovessero impedire la realizzazione pratica del principio di uguaglianza garantendo

l’uguaglianza sostanziale. Lo Stato deve quindi adottare provvedimenti differenziati e di favore verso le

categorie più deboli della società. L’uguaglianza sostanziale implica in sé il diritto della differenza, il diritto di

vedere rispettata la propria identità senza discriminazioni di alcun genere.

Prendendo atto dell’esistenza di disuguaglianze di fatto lo Stato ha il compito di garantire ai diversi gli stessi

diritti e le stesse libertà.

Esempi:

1. le donne a lungo hanno vissuto una condizione di inferiorità sociale e giuridica rispetto agli uomini; lo

Stato con emanazione di leggi adeguate ha progressivamente eliminato queste discriminazioni.

2. i figli nati fuori dal matrimonio in passato non avevano riconosciuti i diritti riservati ai figli legittimi;

3. i lavoratori subordinati vengono protetti nei loro diritti.

4. studenti meritevoli ma privi di mezzi vengono agevolati con sussidi e borse di studio.

Lo Stato Sociale, voluto dai Costituenti, garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari

per vivere il diritto sull’assistenza sociale e una forma di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Tuttavia il principio di uguaglianza sostanziale non può ancora dirsi compiutamente realizzato, poiché nella

nostra società sono ancora presenti pregiudizi sociali e ingiusti atteggiamenti razzisti.

Il principio di uguaglianza è ribadito nella Costituzione europea che:

1. vieta ogni forma di discriminazione;

2. sancisce la parità tra uomini e donne in ogni campo della vita lavorativa e sociale;

3. tutela specificatamente i diritti dei più deboli, quali minori, anziani e persone affette da disabilità.

4. IL LAVORO COME DIRITTO E COME DOVERE“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo

questo diritto.

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DIRITTO 2014 - 2015

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. (art. 4)

L’articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto. Esso non prevede l’obbligo per lo Stato di garantire lavoro a tutti ma non si

tratta neppure di un impegno di carattere formale perché lo Stato deve adoperarsi per promuovere le condizioni

per rendere il lavoro accessibile a tutti.

Il secondo comma dell’articolo afferma che il lavoro è un dovere civico che deve essere adempiuto dai “buoni

cittadini”, ciò non implica un impegno extra domestico e una remunerazione. In senso costituzionale quindi

sono lavoratori anche quelle persone che svolgono un lavoro casalingo o attività di volontariato non retribuita.

Il lavoro è:

un mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali;

uno strumento per affermare le proprie capacità e personalità.

un modo per partecipare attivamente al progresso materiale e spirituale della società.

Il lavoro sta alla base della Repubblica (art. 1), un diritto e dovere civico (art. 4). È tutelato ed è nella Prima

Parte della Costituzione, dall’articolo 35 all’articolo 40 che affermano:

la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

il diritto dei lavoratori ad una retribuzione dignitosa;

la protezione delle donne lavoratrici nei periodi di gravidanza e della maternità;

la tutela di chi è inabile al lavoro;

il diritto di organizzarsi in sindacati;

il diritto di scioperare.

Anche l’Unione Europea dà grande rilevanza al tema del lavoro: i lavoratori hanno il diritto di informazione e

consultazione nell’ambito dell’impresa, alla negoziazione, all’accesso ai servizi di collocamento, alla tutela in

caso di licenziamento ingiustificato, alla sicurezza e alla protezione della salute.

5. LA SCELTA REGIONALISTICA“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua

legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. (art. 5)

Dopo l’unità d’Italia del 1861 la legge di unificazione amministrativa prevede l’applicazione dell’apparato

burocratico piemontese a tutto il Paese. Così lo Stato italiano alla fine dell’ ‘800, si è caratterizzato da un forte

accentramento, accentuato durante il fascismo.

È l’Assemblea costituente a determinare un nuovo corso, sancendo nell’articolo 5, il principio del

decentramento, trasferendo funzioni e poteri decisionali dagli organi centrali dello Stato a quelli degli enti

locali per migliorare l’organizzazione dei pubblici uffici e porli a diretto contatto con la cittadinanza. Con il

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DIRITTO 2014 - 2015

riconoscimento delle autonomie locali lo Stato riconosce agli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Città

metropolitane e Comuni) la facoltà di gestire, attraverso una propria amministrazione e peri atti normativi, le

attività pubbliche relative al soddisfacimento dei bisogni delle cittadinanze locali. Questa è rafforzata nel 2001

da una riforma costituzionale che:

1. oltre all’autonomia amministrativa e normativa prevede anche un autonomia statutaria e Provincie e

Comuni possono dotarsi di una legge fondamentale, lo Statuto, che definisce la loro organizzazione e

il loro funzionamento;

2. introduce il principio di sussidiarietà per cui lo Stato provvede alla soddisfazione d’interessi pubblici

solo nella misura in cui gli enti locali non siano in grado di farvi fronte.

Le Provincie hanno una modesta rilevanza nel contesto del decentramento amministrativo e sono dotate di

limitate attribuzioni e i cui costi superano i benefici alla collettività. Così nel 2011 si avvia un procedimento

che porterà alla loro scomparsa e i consigli provinciali non saranno rinnovati dopo la loro naturale scadenza. La

definitiva soppressione e l’attribuzione delle loro competenze a Regioni e Comuni verranno deposte con

provvedimenti legislativi specifici e un procedimento di revisione costituzionale.

Anche se la riforma costituzionale del 2011 non modifica sostanzialmente la nostra forma di Stato di fatto

introduce il principio federalista che rafforza i caratteri dello Stato regionale e mira al federalismo fiscale, che

prevede un’effettiva autonomia di entrata e di spesa degli enti locali attraverso tributi stabiliti autonomamente

dalle amministrazioni regionali e locali.

L’attuazione concreta del federalismo fiscale richiede l’emanazione di una serie di decreti legislativi non

ancora ultimati. È invece già stato approvato, nel giugno 2010, il decreto sul federalismo demaniale, che

prevede la possibilità di vendere beni appartenenti allo Stato (spiagge, fiumi e laghi), agli enti locali cosicché

possono disporne nell’interesse della collettività e valorizzarli al meglio.

Nell’aprile 2011, è stato introdotto il federalismo municipale che rafforza l’autonomia economica dei Comuni.

Queste le principali disposizioni:

istituzione di una tassa di soggiorno a carico dei turisti, compresa tra i 50 centesimi e i 5 euro per notte

per finanziare interventi di manutenzione e di restaurazione dei beni culturali;

possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF;

introduzione dell’imposta municipale (IMU) relativa agli immobili che si trovano sul territorio

comunale.

6. L’INTERNAZIONALISMOL’Italia costituzionale respinge la politica di rafforzamento dello Stato e di espansione territoriale propria del

fascismo e adotta percorsi di integrazione e collaborazione a livello internazionale. Ciò viene espresso

nell’articolo 10 della Costituzione:

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute.

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DIRITTO 2014 - 2015

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite

dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.

Infatti il primo comma afferma che lo Stato si adegua alle norme del diritto internazionale e subordina

l’efficacia delle norme del diritto internazionali.

I cittadini dell’Unione Europea hanno piena libertà di circolazione, di soggiorno e di lavoro come i cittadini

italiani. I cittadini extracomunitari possono sostare in Italia solo col rilascio e il rinnovo del permesso di

soggiorno.

La Costituzione riconosce il diritto di asilo politici che consiste nella facoltà, concessa agli stranieri che ne

fanno richiesta pe motivi di sicurezza, di poter risiedere nel territorio italiano perché il loro Paese d’origine

non garantisce l’esercizio delle libertà riconosciute nella Prima Parte della nostra Costituzione.

Queste norme si ispirano alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativo allo Statuto dei rifugiati, è rifugiato

chi, nel proprio Paese, è perseguitato per motivi politici, religiosi, etici, di razza. Il riconoscimento della

condizione di rifugiato non comporta automaticamente il diritto d’asilo, disciplinato in Italia dalla legge

sull’immigrazione e non in modo specifico e completo.

L’UE garantisce a chi fa richiesta dello status di rifugiato che la domanda sarà esaminata dallo Stato

comunitario in cui è avvenuto il suo ingresso.

L’estradizione è un provvedimento che permette a uno Stato di chiedere il trasferimento e la consegna di un

imputato o di un condannato che s trova nel territorio di un altro Stato.

L’ultimo comma dell’articolo 10 specifica che l’estradizione non è ammessa nei confronti di stranieri accusati

per reati politici.

Nei Paesi dell’UE il mandato di cattura europeo, di più rapida attuazione, ha sostituito l’estradizione.

Questo provvedimento consente agli organi della polizia di qualunque Paese dell’UE di arrestare un cittadino

comunitario, sulla base di un mandato di cattura emesso da un giudice di un altro Stato europeo.

Il mandato di cattura europeo vale solo per i reati di particolare gravità:

1. terrorismo;

2. tratta di esseri umani;

3. sfruttamento sessuale;

4. partecipazione ad associazioni criminali;

5. traffico di stupefacenti;

6. compravendita illecita di armi.

Chiara Ponti V A Pag. 27

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DIRITTO 2014 - 2015

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. (art. 11)

L’articolo 11 della Costituzione esprime il principio del ripudio della guerra come mezzo per offendere la

libertà di altri popoli e come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali.

È in linea con l’articolo 10 che riconosce le organizzazioni internazionali il cui scopo è la promozione e la

tutela della pace (es. ONU).

Unità 2: Le principali libertà civili1. LA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

La Prima parte della nostra Costituzione, dall’art. 143 al art.154, si occupa dei diritti e doveri dei

cittadini, tutelati sia come cittadini sia come collettivo.

La Costituzione valorizza le libertà civili e il principio di uguaglianza formale e sostanziale.

Anche la libertà può essere

formale, nel senso che ognuno di noi è libero di adottare tutti i comportamenti non

vietati dallo Stato;

sostanziale, nel senso che lo Stato si impegna a rendere possibili a tutti determinati

diritti.

L’articolo 13 tutela la libertà personale: nessuno di noi può subire limitazioni arbitrarie alla propria

libertà, perché l’applicazione di qualunque restrizione è subordinata a un provvedimento giudiziario,

denominato mandato giudiziario emanato nei soli casi previsti dalla legge.

Per i provvedimenti giudiziari è previsto l’obbligo della motivazione che è strettamente legata al

diritto alla difesa previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Solo se l’imputato è correttamente informato della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico, infatti,

potrà organizzarsi adeguatamente e predisporre la propria difesa.

L’ultimo comma fa riferimento alla carcerazione preventiva, oggi chiamata custodia cautelare (il

periodo di tempo in cui l’imputato rimane in carcere in attesa che finisca il processo a suo carico). È

praticata una pena anticipata anche se la nostra Costituzione prevede, per gli imputati prevede, per gli

imputati, la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost. c. 2).

Ma non si possono lasciare in liberta persone che potrebbero rivelarsi socialmente pericolose, così la

legge determina termini massimi per la custodia cautelare, superati i quali l’imputato va rimesso in

libertà anche se le fasi processuali non si sono esaurite.

Chiara Ponti V A Pag. 28

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DIRITTO 2014 - 2015

2. LA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALEL’articolo 16 della Costituzione prevede la libertà di circolazione e di soggiorno cioè garantisce a tutti

i cittadini una mobilità importante per l’economia nazionale. Per motivi sanitari e di sicurezza, ma

non per motivi politici possono esserci restrizioni alla libertà di circolazione, ciò per evitare il

ripetersi delle vergognose condanne al confino avvenute in epoca fascista.

La libertà di circolazione e soggiorno è estesa su tutto il territorio dei paesi comunitari sulla base

dell’articolo 45. La libertà di circolazione e soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati,

ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

3. LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIEROLa nostra Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero all’articolo 21, particolarmente

ampio.

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni

altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,

per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che

la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia

giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia

all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo

di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento

della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al

buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Questa libertà non può essere assoluta perché è necessario rispettare determinati diritti ed

esistenze altrui, in particolare:

non si possono offendere l’onere o il decoro di altre persone (reati di ingiuria e

diffamazione);

non si possono diffondere notizie che riguardano la vita privata di altri (legge sulla

privacy);

Chiara Ponti V A Pag. 29

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DIRITTO 2014 - 2015

nell’attività professionale non si possono rivelare notizie apprese dai propri clienti;

occorre sempre rispettare il limite del buon costume.

La libertà di pensiero è tutelata dalla Costituzione nella libertà di stampa che non è soggetta ad

autorizzazioni o censure. Se attraverso la stampa vengono commessi reati o violate le leggi

l’articolo 21 della Costituzione prevede il sequestro dell’opera nei casi previsti dalla legge e su

iniziativa di un’autorità giudiziaria.

L’articolo 21 evidenzia il principio della trasparenza che garantisce ai lettori il diritto di

conoscere i proprietari delle testate giornalistiche, in modo da poter filtrare le informazioni

riportate, visto che la proprietà delle aziende editoriali si concentra nelle mani di pochi soggetti,

spesso legati alla politica, alla finanza o al mondo industriale.

Per tutelare il pluralismo ideologico nell’editoria, la legge italiana vieta le concentrazioni presso

una stessa impresa editoriale del 30% dei quotidiani venduti, inoltre l’acquisto di imprese

editoriali o di azioni delle stesse deve essere pubblico.

4. LE GARANZIE GIURISDIZIONALIL’articolo 24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni

giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.” garantisce a

tutti la facoltà di ricorrere alla collaborazione degli organi giudiziari per fare valere i propri diritti,

attraverso l’istaurazione di un processo (nel nostro Paese si svolge in tre diversi gradi).

Inoltre è inviolabile il diritto di ognuno alla difesa quindi è imputato di un reato ha il diritto di farsi

assistere durante il processo di un avvocato di propria scelta.

I soggetti economicamente non abbienti (chi non supera un certo reddito, aggiornato ogni due anni)

godono del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Il diritto alla difesa si estende anche alla tutela

verso gli errori giudiziali che precede il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, sia economici, sia

morali, da parte di chi sia stato ingiustamente condannato.

L’articolo 25 afferma “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso.

Chiara Ponti V A Pag. 30

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DIRITTO 2014 - 2015

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” Il

principio del giudice naturale ha l’obiettivo di garantire una scelta imparziale del giudice individuato

sulla base di specifici criteri di competenza.

Il secondo comma richiama il principio di irretroattività per cui nessuna persona può essere punita per

comportamenti posti in essere prima che entrasse in vigore la legge che ne ha determinato la

sanzionabilità.

Il principio della personalità della responsabilità penale affermato dall’art. 27 precisa che la sanzione

prevista per il reato commesso può essere subito solo dal suo autore. La Costituzione stabilisce inoltre

che l’imputato di un reato non può essere ritenuto colpevole fino alla condanna definitiva (3° grado)

di giudizio sancendo in questo modo il principio di presunzione di innocenza.

Le pene inoltre devono rispettare il senso di umanità e ispirarsi all’obiettivo della rieducazione del

condannato e l’articolo 27 non può essere applicata a pena di morte, con riferimento alle leggi militari

in tempo di guerra abolita con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

Unità 3: La funzione legislativa, il Parlamento1. DEMOCRAZIA INDIRETTA E CORPO ELETTORALE

L’articolo 1 afferma “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Questi principi vengono realizzati:

1) istituiti di democrazia diretta;

2) più frequentemente, attraverso il sistema delle elezioni (democrazia indiretta).

Le elezioni sono di 3 tipi:

1. elezioni politiche attraverso cui il popolo elegge i propri rappresentanti in Parlamento;

2. le elezioni amministrative che eleggono i rappresentanti del popolo negli organismi locali, quali

Regioni e Comuni;

3. le elezioni europee per la scelta dei componenti del Parlamento dell’Unione europea.

L’insieme dei cittadini maggiorenni (anche residenti all’estero) col diritto di voto forma il corpo elettorale. Per

eleggere i membri del Senato della Repubblica è necessario aver compiuto 25 anni di età.

I Comuni, tramite gli Uffici elettorali tengono aggiornate le liste elettorali, in cui sono iscritti i cittadini con

diritto di voto. Dalle liste elettorali periodicamente vengono depennati i defunti, i soggetti che incorrono in

incapacità elettorale conseguente per esempio alla condanna a misure di sicurezza o all’interdizione dai

pubblici uffici. Le liste elettorali sono pubbliche.

Chiara Ponti V A Pag. 31

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DIRITTO 2014 - 2015

I cittadini che intendono esercitare il diritto di voto devono recarsi presso il seggio elettorale cui sono assegnati

all’interno del proprio Comune. Ogni seggio è costituito da un presidente, da un segretario e da tre o quattro

scrutatori. Per votare occorre:

1) esibire al presidente del seggio la tessera elettorale, un documento assegnato al compimento dei 18

anni, valido per più votazioni;

2) presentare un documento di identità, a meno che uno dei componenti dei seggio dichiari di conoscere

personalmente l’elettore che riceve la scheda, o le schede, per la votazione, insieme con una matita

copiativa e si reca nella cabina elettorale (protetta per consentire la segretezza del voto) dove è vietato

portare macchine fotografiche o telefoni cellulari attraverso i quali sarebbe possibile produrre

immagini utili a un controllo dell’espressione del proprio voto.

L’elettore consegna le schede al Presidente, che provvede inserirle nelle apposite urne e a registrare

l’avvenuta espressione del voto ai suoi registri del seggio sia nella tessera elettorale.

Non sono valide, le schede nulle, cioè quelle con segni non corrispondenti a quelli richiesti dalla legge

che potrebbero consentire l’identificazione dell’elettore, nulle sono anche le schede con più di un voto.

2. I SISTEMI ELETTORALIIl sistema elettorale indica le modalità attraverso le quali si svolgono le elezioni e ne disciplina gli effetti.

Fino al 1993 l’Italia repubblicana ha avuto un sistema elettorale proporzionale puro, in virtù dl quale

l’assegnazione dei seggi parlamentari avviene in proporzione ai voti ricevuti da ciascun partito . Questo

sistema favoriva un’elevata rappresentatività a danno però della stabilità governativa, perché nessun

partito politico era in grado di conquistare la maggioranza di seggi parlamentari.

Il partito con la maggioranza relativa doveva quindi stringere alleanze con altre formazioni per poter

andare al Governo. Queste alleanze hanno escluso sia le forze all’estrema destra, sia quelle all’estrema

sinistra concentrandosi su posizioni centriste, con la partecipazione di 5 gruppi politici (pentapartito): DC,

PSI e PRI. Queste coalizioni erano deboli perché costituite solo dopo le elezioni sulla base di programmi

politici differenziati e le crisi di governo erano estremamente frequenti.

Alla fine degli anni ’80 si avverte la necessità di modificare il sistema elettorale. Il referendum del 18

aprile 1993 la legge elettorale entra in vigore viene abrogata con quali l’83% di voti favorevoli , le leggi

del 4 agosto 1993, n. 276 e n.277 introducono i nuovi sistemi elettorali per il Senato e per la Camera, che

prevedono la ripartizione dei seggi per il 75 % secondo il sistema maggioritario e per il 25% secondo il

metodo proporzionale. Dei 315 seggi senatoriali 232 sono assegnati con il sistema maggioritario in collegi

uninominali: eletto senatore chi, ottiene nel proprio collegio il maggior numero di voti; gli 83 seggi rimanenti

sono invece assegnati secondo il sistema proporzionale, sulla base di un unico collegio nazionale. Dei 630

seggi della Camera sono 475 sono assegnati con il sistema maggioritario e 155 con il sistema proporzionale.

Per l’elezione del Senato è prevista una scheda per l’elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati invece

due schede elettorali, una per l’elezione con il sistema maggioritario e l’altra per il sistema proporzionale. In

questo modo l’eletto ha

Chiara Ponti V A Pag. 32

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DIRITTO 2014 - 2015

a. una maggiore libertà nell’espressione delle proprie preferenze di voto;

b. la possibilità di esprimere il voto a favore di partiti diversi sulle due schiere.

Il seguito alla Legge 21 dicembre 2005, n. 270 il sistema ha un carattere proporzionale corretto, cioè con soglie

di sbarramento che corrispondono alle percentuali di voto al di sotto delle quali un partito do una coalizione

non hanno il diritto di accedere al Parlamento.

È poi previsto il previo di maggioranza che attribuisce alla coalizione o alla singola lista con il maggior numero

di voti validi per un numero più elevati di rappresentanti eletti, affinché raggiunga il 55% dei seggi. Questo

premio non scatta se l’esito delle elezioni garantisce di per sé alla coalizione (o alla lista) vincente un numero

maggiore di eletti.

Il premio di maggioranza viene applicato per la Camera su base nazionale, per il Senato su base regionale.

3. LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO E IL BICAMERALISMOIl Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo. Poiché il popolo non può materialmente prendere

decisioni riguardanti lo Stato i cittadini eleggono i loro rappresentanti in Parlamento, affinché questi si

facciano portatori dei loro ideali e interessi.

Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati (630 membri) e il Senato della

Repubblica (315 membri elettivi più i senatori a vita).

Le Camere rimangono in carica per 5 anni (periodo denominato legislatura) ma possono essere sciolte

anticipatamente dal Presidente della Repubblica se è impossibile formare una maggioranza in grado di

sostenere un governo stabile.

Poiché Camera dei deputati e Senato hanno gli stessi poteri, si parla di bicameralismo perfetto.

Questa identità di funzioni è oggi ampiamente contestata ed esiste da tempo la proposta di modificare la

Costituzione italiana per passare a un bicameralismo imperfetto, con compiti differenziali tra i due rami del

Parlamento e con l’ipotesi di sostituire il Senato con una Camera delle Regioni che rappresenti gli interessi

delle autonomie locali.

4. L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERELa complessa organizzazione interna delle Camere è prevista nei regolamenti approvati a maggioranza

assoluta. Ogni Camera ha un Presidente, eletto dalla stessa Camera di appartenenza che ha la funzione di

dirigere i lavori dell’assemblea e di risolvere i dubbi di interpretazione relativi al regolamento nel

rispetto del principio di imparzialità. La Costituzione prevede che:

1. il Presidente del Senato supplisca il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento;

2. il Presidente della Camera presieda le riunioni in seduta comune del Parlamento;

3. entrambi siano consultati dal Presidente della Repubblica nell’ipotesi di scioglimento anticipato

delle Camere e quando si procede alla formazione di un nuovo Governo.

L’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da quattro vicepresidenti, otto sottosegretari e tre

questori, svolge compiti di natura amministrativa e si occupa in particolare della gestione finanziaria della

Camera.

Chiara Ponti V A Pag. 33

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DIRITTO 2014 - 2015

I membri di ciascuna Camera sono raggruppati secondo i partiti con il proprio Presidente, o capogruppo

che lo rappresenta. L’insieme che organizza e programma l’attività parlamentare insieme con il

Presidente della Camera.

I Presidenti delle camere nominano le giunte parlamentari che si occupano dell’organizzazione interna e

del funzionamento delle attività parlamentari.

Le Commissioni permanenti sono composte da parlamentari di tutti i gruppi in proporzione al numero

dei loro membri.

5. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI PARLAMENTARIPer poter essere eletti alla carica di parlamentari non devono sussistere cause di:

1. ineleggibilità. Sono ineleggibili i titolari di determinati uffici, quali sindaci dei Comuni con più di

20000 abitanti, i consiglieri regionali e coloro che hanno rapporti con Governi esteri (ad esempio, i

diplomatici). Il principio di ineleggibilità si basa sul rispetto della parità dei candidati: chi ricopre

determinati ruoli potrebbe infatti fare pressioni sugli elettori;

2. incompatibilità, cioè impedimenti giuridici all’elezione di altre cariche istituzionali. Le principali

cause di incompatibilità sono stabilite da norme costituzionali e intercorrono:

tra senatore e deputato;

tra parlamentare e Presidente della Repubblica;

tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della Magistratura;

tra parlamentare e consigliere regionale;

tra parlamentare e giudice costituzionale.

I membri del Parlamento:

1) sono i rappresentanti dei cittadini;

2) rimangono in carica per tutta la legislatura;

(art. 67) “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di

mandato”. Le parole “senza vincolo di mandato” esprimono il principio di autonomia di ogni parlamentare, in

base al quale i deputati e i senatori risultano liberi dagli interessi specifici degli elettori e possono operare in

piena libertà a favore del benessere del Paese.

3) beneficiano dell’insindacabilità, ossia non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse

e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni;

4) godono dell’immunità dagli arresti poi che è l’esecuzione di un eventuale mandato di arresto è

subordinata al consenso della Camera di appartenenza (a parte l’ipotesi della flagranza di reato).

L’immunità vale anche per le perquisizioni e per le intercettazioni telefoniche.

6. L’ITER LEGISLATIVOL’emanazione delle leggi richiede uno specifico procedimento denominato iter legislativo che si articola in

quattro fasi:

Chiara Ponti V A Pag. 34

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DIRITTO 2014 - 2015

1) l’iniziativa: perché si attivi la funzione legislativa delle Camere occorre un’iniziativa legislativa che è

esercitata:

a. dal Governo che, per la sua funzione di indirizzo della politica e dell’economia del Paese, ha

spesso la necessità di adeguare le norme in relazione agli obiettivi che si propone in questo caso

prende il nome di disegno di legge.

b. dai membri del Parlamento, a titolo individuale o

collettivo;

c. dai Consigli regionali;

d. dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

(CNEL);

e. dal popolo (almeno 50'000 persone in possesso dei requisiti

per l’elettorato attivo della Camera dei deputati).

2) la discussione e approvazione: la fase della discussione ed dell’approvazione svolge secondo diverse

procedure. Esse sono:

a. procedura ordinaria o procedura in sede referente, obbligatoria per alcune materie. Questa

procedura inizia con l’esame preliminare della proposta o del disegno si legge che dopo aver

studiato ne riferisce i contenuti fondamentali che, dopo un ulteriore esame, ne decide

l’approvazione o il respingimento. È possibile che il Presidente della Camera o del Senato

autorizzino diverse procedure.

b. procedura decentrata (art. 72 c. 3 Cost.) in cui la proposta di legge viene esaminata, discussa e

approvata o respinta solo dai membri della commissione competente (sede deliberante);

c. procedura abbreviata che riduce i tempi di discussione e viene applicata ai provvedimenti più

urgenti;

d. procedura redigente in cui la commissione competente approva i singoli articoli della proposta di

legge e l’assemblea l’intero progetto;

Il procedimento legislativo deve ripetersi in ciascuna Camera e il testo deve essere identico in entrambi

i rami del Parlamento (navetta parlamentare).

3) la promulgazione La legge viene presentata al Presidente della Repubblica cui spetta la

promulgazione. Egli, se ritiene gravemente incostituzionale il testo che gli è stato presentato può

esercitare il veto sospensivo, rimandando alle Camere e chiedendo una nuova deliberazione che tenga

conto dei suoi rilievi.

4) la pubblicazione Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in

vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che la legge stabilisca un termine

diverso.

Chiara Ponti V A Pag. 35

Il progetto legislativo presentato alle Camere prende il nome di proposta di legge

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DIRITTO 2014 - 2015

Il Parlamento ha il potere anche di emanare leggi costituzionali che hanno lo stesso rilevo della

Costituzione e sono superiori sia alle leggi ordinarie sia a quelle sostanziali. Due sono i tipi di legge

costituzionali:

1. leggi che modificano la Costituzione (leggi di revisione costituzionale);

2. leggi che regolano particolari materie per cui la Costituzione prevede una riserva di legge

costituzionale .

Le leggi costituzionali devono essere approvate due volte in ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi

l’una dall’altra, e devono raggiungere nella seconda votazione la maggioranza dei due terzi dell’assemblea (art.

138 Cost.). Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi la

legge è validamente approvata, ma può essere sottoposta a referendum costituzionale su iniziativa di 1/5 dei

membri di una Camera, di 500'000 elettori o di cinque Consigli regionali. La legge costituzionale soggetta a

referendum non è promulgata se non ottiene la maggioranza dei voti validi.

Unità 4: La funzione esecutiva, il Governo

1. LA COMPOSIZIONE E LA FORMAZIONE DEL GOVERNOL’articolo 93 afferma che “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei

ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”, che è il massimo organo governativo.

Il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi su convocazione del Presidente del Consiglio

che fissa l’ordine del giorno. Le sue riunioni, diversamente da quelle del Parlamento non sono

Chiara Ponti V A Pag. 36

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DIRITTO 2014 - 2015

pubbliche. Le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti, vincolano tutti i ministri. Se

un ministro non è d’accordo per esprimere il suo dissenso può solo dare le dimissioni.

Il Consiglio dei ministri ha i poteri di maggior rilievo politico, tra cui:

1- la determinazione della politica generale;

2- l’emanazione di disegni legge, decreti legge e regolamenti;

3- l’adozione delle decisioni fondamentali relative alla politica estera e a quella comunitaria.

Il ruolo principale del Presidente del consiglio è garantire l’unità dell’azione di governo

promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

Il Presidente del Consiglio non è superiore gerarchico dei ministri e non può dare loro ordini

nell’ambito di loro competenze, ma in base alla Legge 440/1988 è legittimato a sospendere

l’adozione di atti intrapresi dai ministri e ad impartire direttive collegate a decisioni maturate

all’interno del Consiglio dei ministri.

I ministri hanno:

1) una funzione politica come membri del Consiglio dei Ministri; v

2) una funzione amministrativa, per il loro ruolo di responsabili di settori della Pubblica

amministrazione.

I ministri non sono necessariamente membri del Parlamento; nella loro veste amministrativa

(ministri con portafoglio):

a. sono responsabili dell’organizzazione e dell’attività del Ministero che dirigono;

b. possono emanare provvedimenti amministrativi, tra cui le circolari, che corrispondono a

norme interne rivolte ai dipendenti del ministero.

I ministri sono:

Affari Esteri;

Interno;

Economia e Finanze;

Sviluppo economico;

Politiche agricole, alimentari e forestali;

Ambiente e Tutela del territorio;

Infrastrutture e trasporti;

Lavoro e Politiche sociali;

Salute;

Pubblica istruzione;

Università e Ricerca;

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DIRITTO 2014 - 2015

Beni e Attività culturali.

Fanno parte del Governo anche altri organi previsti da una legge ordinaria, tra i quali rientrano: i

viceministri, i sottosegretari e i commissari straordinari.

La composizione del Governo ha natura politica, in quanto i suoi componenti sono scelti tra gli

esponenti della maggioranza parlamentare da assicurare il mantenimento del rapporto di fiducia

tra Parlamento e Governo. In casi di particolare difficoltà il capo dello Stato può ricorrere a un

Governo tecnico, composto da persone non appartenenti al Parlamento e scelte in base alle loro

specifiche competenze in determinati settori. Solitamente i Governi tecnici rimangono in carica

fino alla successiva fase elettorale.

Il processo di formazione del Governo si articola fondamentalmente in:

1. fine legislatura;

2. voto degli italiani;

3. consultazioni, il Presidente della Repubblica individua la persona cui affidare

l’incarico, in realtà le elezioni primarie del partito conferiscono al leader.

4. il conferimento dell’incarico, (con riserva)

5. formazione del consiglio dei ministri.

Il Governo entra in carica dopo la prestazione del giuramento e deve, entro 10 giorni, ottenere da

ciascuna Camera la fiducia sul proprio programma. Le Camere attraverso l’approvazione della

mozione di fiducia, cioè un provvedimento motivato, votato per appello nominale, in modo da

rendere il voto palese e da costringere i Parlamentari ad assumersi pubblicamente le proprie

responsabilità.

Il Governo rimane normalmente in carica 5 anni, sciogliendosi in concomitanza con la scadenza

della legislatura. È possibile tuttavia che si verifichi una sua fine anticipata se viene meno il

rapporto di fiducia verso il Parlamento in seguito a contrasti tra i partiti della maggioranza

parlamentare. Il governo si dimette e si verifica la crisi extraparlamentare.

Sono decisamente meno frequenti le crisi parlamentari, provocata da un voto di sfiducia di una

Camera, che può avvenire attraverso l’approvazione di una mozione di sfiducia, o in seguito a

specifica richiesta di verifica da parte dello stesso Governo.

2. LE FUNZIONI DEL GOVERNO 1. Funzione di indirizzo politico che consiste essenzialmente nel:

- guidare la politica generale del Paese,

- programmare l’andamento dell’economia,

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DIRITTO 2014 - 2015

- coordinare i rapporti con altri Stati.

Nello svolgere questa funzione il Governo:

c. Esercita iniziativa legislativa emanando atti con forza di legge;

d. Predispone il Bilancio dello Stato manovrando la spesa pubblica;

e. Controlla il credito attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

f. Dirige la politica estera attraverso il ministro competente.

L’attività politica del Governo trova espressione nel programma (predisposto dal Presidente del

Consiglio, con l’appoggio delle forze politiche che lo sostengono) dove vengono indicati i principali

obiettivi che si intendono raggiungere in ambito economico, fiscale, monetario e sociale.

2. Funzione esecutiva o amministrativa del Governo consiste nella direzione della Pubblica

amministrazione e corrisponde all’insieme degli atti attraverso i quali il Governo si propone di

realizzare in modo concreto gli interessi della collettività nei diversi settori amministrativi, quali

sanità e pubblica istruzione.

3. Funzione normativa che traduce in pratica le decisioni assunte nell’ambito della funzione

dell’indirizzo politico;

Quindi il Governo può emanare di propria iniziatica, in casi eccezionali di urgenza e necessità,

atti con forza di legge denominati decreti legge che entrano in vigore il giorno della

pubblicazione; nello stesso giorno devono però essere presentati alle Camere che a loro volta

devono convertirli in legge entro 60 giorni, pena la loro decadenza;

In base alla Legge 400/1988 non è possibile tramite questi normativi, disciplinare le materie per

cui la Costituzione ammette esclusivamente la procedura legislativa ordinaria (es. approvazione

del Bilancio) o conferire deleghe legislative. Inoltre i decreti non convertiti in legge entro 60

giorni non possono essere riproposti dal Governo (divieto di reiterazione), a meno che si

verifichino nuovi presupposti o siano cambiate sostanzialmente le norme;

Su specifica richiesta del Parlamento, espressa attraverso una legge delega, il Governo può

emanare i decreti legislativi, il cui scopo è quello di facilitare l’emanazione di leggi che vertono

su materie l’emanazione di leggi che vertono su materie complesse sul piano tecnico o molto

dettagliate.

Unità 5: Gli organi di controllo costituzionale1. IL RUOLO COSTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA

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DIRITTO 2014 - 2015

Il primo comma dell’articolo 87 della Costituzione afferma “Il Presidente della Repubblica è il

capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Capo dello Stato non significa che al Presidente è

riconosciuta una supremazia di potere, ma nel senso che egli è il garante della Costituzione e, in

tale veste, deve fare in modo di ottenere un buon funzionamento di tutti gli organi dello Stato.

Svolge quindi un’importantissima funzione di coordinamento del sistema costituzionale,

controllando gli organi pubblici e intervenendo con decisioni di fronte a una loro eventuale inerzia.

È importante il potere di esternazione del Presidente della Repubblica che gli consente di

“richiamare all’ordine” gli organi dello Stato attraverso messaggi pubblici. È inoltre rilevante la

sua attività di mediazione tra i partiti politici, soprattutto nelle crisi di governo.

Il presidente rappresenta infine l’unità nazionale.

2. ELEZIONE E DURATA DELLA CARICA Per essere eletto Presidente della Repubblica occorrono tre requisiti:

1. Cittadinanza italiana;

2. Età superiore ai 50 anni;

3. Il godimento de0i diritti civili e politici.

Nella nostra forma di Governo parlamentare l’elezione compete al Parlamento. Le Camere, in

seduta comune e con una composizione allargata ai rappresentanti regionali (3 per ogni Regione,

1 per la Valle d’Aosta) eleggono con voto segreto il Presidente della Repubblica con una

maggioranza qualificata (2/3) nelle prime tre votazioni e assoluta a partire dalla terza. Ciò per

garantire la scelta di una persona che svolga il ruolo presidenziale con assoluta imparzialità

(super partes) indipendentemente dalla propria ideologia e dall’appartenenza a un determinato

schieramento politico.

Il ruolo presidenziale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata (art. 84 c. 2

Cost.) perché deve essere adempiuto senza interferenze collegabili ad altre attività svolte

contemporaneamente dal Presidente.

Il Presidente della Repubblica rimane in carica 7 anni e può essere rieletto. La cessazione della

carica può avvenire per:

1. scadenza del mandato;

2. dimissioni (es. Leone);

3. destituzione in caso di condanna penale

- attentato alla Costituzione (complotto o scopo personale);

- alto tradimento.

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DIRITTO 2014 - 2015

4. Impedimento permanente, quale una malattia invalidante (es. il

Presidente Antonio Segni, colpito da trombosi celebrale).

3. LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERETra i poteri del capo dello Stato ci sono:

a) presidenza del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);

b) nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale;

c) potere legislativo (decreto presidente della repubblica dpr);

d) potere esecutivo, in quanto capo della forze armate;

e) concessione della grazia;

f) scioglimento anticipato delle Camere.

Lo scioglimento anticipato delle Camere, previsto dall’art. 88, una volta sentito il parere, non

vincolate, dei Presidenti delle due Camere. Sono possibili fondamentalmente tre ragioni per lo

scioglimento anticipato:

1. lo scioglimento funzionale nel caso in cui il Parlamento non sia in grado di svolgere le sue

funzioni e di consentire la formazione di un Governo;

2. lo scioglimento di adeguamento se manca la corrispondenza delle Camere e

l’orientamento politico dei cittadini espresso in caso di elezioni amministrative;

3. lo scioglimento tecnico in seguito all’approvazione di una legge di rilievo costituzionale

che abbia influenza sulla struttura del Parlamento.

Il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo incarico (semestre bianco)

a meno che tale periodo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura.

4. IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALELa Costituzione per la sua supremazia normativa è rigida; per poterla modificare il Parlamento

deve approvare le leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) che richiedono un’ampia

maggioranza. Le leggi ordinarie (emanate dal parlamento) e quelle sostanziali (emanate dal

Governo). Non possono contrastare con la Costituzione; per garantire il rispetto di questo

principio esiste un organo speciale, la Corte Costituzionale che esprime giudizio di legittimità

delle leggi.

La Corte Costituzionale, chiamata Consulta, dal nome del palazzo romano dove si riunisce è un

organo cui compete il rispetto della Costituzione da parte delle norme giuridiche.

All’interno dell’Assemblea costituente l’idea di introdurre un organo di controllo costituzionale

non fu inizialmente accolta da tutte le forze politiche, qualcuno la definì un’idea pericolosa. I

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DIRITTO 2014 - 2015

partiti di sinistra la ritenevano un’istituzione in qualche modo antidemocratica perché poche

persone potevano annullare le leggi votate dal Parlamento, organo rappresentativo del popolo.

Alla fine prevalse però la convinzione che dovesse mettere in primo piano la certezza del diritto, e

di conseguenza, fu istituito un organismo che interpretano e le riconoscono di esattezza la Corte

costituzionale.

5. LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale è composta da 15 giudici:

5 eletti a scrutinio segreto dal Parlamento con la maggioranza dei 23 nei primi 3 scrutini e dei

¾ dal quarto; ciò per assicurare un ampio accordo politico e tutelare l’opposizione.

5 dal capo dello Stato;

5 dalle supreme magistrature dello Stato (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corte di

Cassazione).

Possono essere eletti:

1- magistrati delle giurisdizioni più alte;

2- gli avvocati con più di 20 anni di esercizio professionale;

3- professori universitari di materie giuridiche.

I giudici costituzionali entrano in carica dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato

davanti al capo dello Stato restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili e i loro poteri possono

essere prorogati diversamente da quanto può cadere per i membri delle Camere e del Governo.

Come i parlamentari beneficiano dell’immunità dagli arresti e dell’insindacabilità cioè non sono

perseguibili per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Sono inoltre

inamovibili, nel senso che la Corte Costituzionale può sospenderli o rimuoverli dall’incarico per

gravi mancanze nell’esercizio delle proprie funzioni o per sopravvenuta incapacità fisica o

civile.

La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra attività in impieghi pubblici o

privati; l’eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica per incompatibilità compete alla

stessa Corte costituzionale.

I componenti della Corte eleggono un Presidente che rimane in carica per tre anni e può essere

rieletto. Egli:

1-rappresenta la Corte;

2-coordina le attività convocandone e presiedendone le riunioni e stabilendo il calendario dei

lavori. In caso di parità di voti nelle deliberazioni è il suo voto a decidere.

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Per deliberare devono essere presenti almeno undici giudici e a maggioranza assoluta . La

decisione si considera comunque adottata da tutti i giudici e i giudici dissenzienti non possono far

trapelare all’esterno la loro opinione.

Le deliberazioni della Corte hanno la natura giuridica di sentenze sono obbligatorie verso tutti e

definitive in quanto non possono essere impugnate davanti ad altri organi.

6. LA FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A) IL GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA’ DELLE LEGGI: La Corte costituzionale ha il potere

di giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, degli atti

aventi forza di legge (decreti legge e legislativi), delle leggi regionali e degli statuti delle Regioni

ordinarie con il potere di annullare queste norme nel caso in cui contrastino con la Costituzione.

Non può però agire di sua iniziativa, ma è necessario che qualcuno ne chieda l’intervento o per

via incidentale o per via diretta.

1- Il procedimento incidentale inizia da un qualsiasi giudizio (penale, civile o amministrativo;

se il magistrato ritiene di sua iniziativa o su proposta delle parti che la legge da applicarsi al

processo non sia conforme alla costituzione, può sospendere il processo e, attraverso la

cosiddetta eccezione di costituzionalità, rimettere al giudizio della corte costituzionale la

questione di legittimità costituzionale. Se la proposta è stata avanzata da una delle parti del

processo il giudice, che prende il nome giuridico di giudice a quo deve prima verificare che la

richiesta sia rilevante, cioè indispensabile per la corretta conclusione del processo, e non

manifestamente infondata, cioè che abbia un minimo di fondamento. Al termine della propria

valutazione, il giudice potrà dichiarare la questione rilevante e non manifestamente

infondata, rilevante oppure no. Solo nel primo caso il processo viene sospeso e si delega alla

Corte la questione di legittimità;

2- La via diretta riguarda le controversie sulle leggi promosse dallo Stato contro le Regioni o

dalle regioni contro lo Stato, allo scopo di tutelare le competenze di ciascuno in ambito

legislativo. La Corte costituzionale ha il compito di decidere se una legge regionale ecceda la

competenza di una regione o se sia una legge dello Stato a invadere la competenza

legislativa regionale.

Le sentenze della Corte Costituzionale possono essere:

1- di rigetto: la Corte giudica infondato il dubbio di incostituzionalità, esse vincolano solo le

parti, cioè hanno efficacia inter partes;

2- di accoglimento: la Corte riconosce la disposizione di legge illegittima costituzionalmente

e la annulla con efficacia retroattiva ed erga omnes, cioè verso tutti.

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Le sentenze della Corte costituzionale, come stabilisce l’articolo 137 della Costituzione non sono

contestabili in appello.

B) IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: Tra gli organi dello Stato, o tra lo

Stato e una Regione, oppure tra le Regioni, possono sorgere conflitti di attribuzione quando ciascuno

dei soggetti coinvolti rivendica una data competenza o reputa l’atto dell’altro lesivo di un proprio

potere (art 134 Cost.). La Corte Costituzionale può essere chiamata a risolvere il conflitto

stabilendo, tramite sentenza, a chi spettino effettivamente le funzioni oggetto della contesa. Il

giudizio della Corte è previsto solo per i conflitti che sorgono tra organi che appartengono a poteri

diversi.

I conflitti di attribuzione tra lo Stato e una Regione, oppure tra le Regioni possono riguardare solo

atti di natura non legislativa; rientrano pertanto in questa area gli atti normativi non legislativi

come i regolamenti e gli atti amministrativi come le circolari ministeriali.

C) IL GIUDIZIO SUL PREDENTE DELLA REPUBBLICA: Se il capo dello Stato viene messo

in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune per alto tradimento o attentato alla

Costituzione è competenza della Corte Costituzionale giudicarlo. In questo caso la composizione

della Corte si allarga a comprendere, oltre i 15 giudici ordinari, 16 giudici aggregati eletti a

sorte da un elenco di cittadini di età non inferiore ai 40 anni steso ogni 9 anni dal Parlamento .

La Corte può disporre la sospensione dalla carica del capo dello Stato.

Il giudizio prevede le seguenti fasi:

1- L’istruttoria: in cui il presidente della Corte indaga e interroga il Presidente della Repubblica;

2- L’udienza: in cui ha luogo il dibattimento basato sul contraddittorio tra accusa e difesa;

3- La riunione in camera di consiglio e sentenza: per la decisione finale (sentenza); alla

votazione devono partecipare almeno 21 giudici e deve risultare prevalente il numero dei giudici

aggregati (quorum costitutivo). La sentenza, deliberata a maggioranza, può essere:

a. assolutoria

b. di condanna, in questa ipotesi la corte dispone la decadenza dall’incarico

presidenziale e applica le sanzioni che ritiene opportune.

La sentenza è inappellabile, a meno che non vengano scoperti fatti nuovi da cui risulti

evidenti l’estraneità del presidente al reato contestatogli.

D) IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEI REFERENDUM ABROGATIVO: è un’altra

funzione della Corte; il referendum non è ammesso per le leggi tributarie, di Bilancio, di amnistia

e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. La Corte può vietare il

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referendum anche su altre materie se lo ritiene in contrasto con lo spirito costituzionale; in

particolare essa ha stabilito l’inammissibilità dei quesiti referendari che abbiano per oggetto:

L’abrogazione di leggi costituzionali;

Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato;

Quesiti privi di omogeneità e chiarezza.

Unità 6: La Magistratura1. IL RUOLO DEI MAGISTRATI

La Magistratura è il terzo organo costituzionale, detentore del potere giudiziario, composto da

magistrati o giudici, che esercitano la funzione giurisdizionale, che consiste nell’amministrare la

giustizia in nome del popolo. Il compito dei magistrati è accertare, nei casi loro sottoposti, che il

diritto sia stato o meno violato e di applicare di conseguenza le sanzioni previste.

I magistrati devono:

risolvere la controversia sottoposta al loro giudizio attraverso una decisione finale chiamata

sentenza;

attenersi scrupolosamente alle norme in base all’interpretazione giuridica;

essere rigorosamente imparziali nello svolgimento delle loro funzioni.

2. GIURISDIZIONE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVASi possono individuare tre tipi di giurisdizione: civile, penale e amministrativa.

La giurisdizione civile Si parla di giurisdizione civile quando insorgono controversie tra soggetti privati per la lesione di

un diritto.

L’attore è colui che vuole ottenere giustizia è denominato.

Il convenuto è colui che viene citato in giudizio.

La sentenza motivata è il provvedimento finale con cui il giudice risolve la questione (primo

grado); la parte non soddisfatta può presentare contro di essa e aprire un secondo processo

(secondo grado) davanti a un altro magistrato. Contro la sentenza d’appello è possibile fare

ricorso presso la Corte di Cassazione (terzo grado).

In materia civile, i giudici competenti sono:

PRIMO GRADO

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DIRITTO 2014 - 2015

Giudice di pace che si occupa delle cause di valore economico;

Tribunale opera:

1. Attraverso uno dei tre giudici (monocratico) nelle controversie di minor valore economico;

2. Nella sua composizione plenaria, o collegiale, nelle altre cause.

SECONDO GRADO

Tribunale : per le cause decise dal Giudice di Pace;

Corte d’appello : composto da tre giudici per le cause decise dal tribunale.

TERZO GRADO

Corte di Cassazione : composta da 5 membri con unica sede a Roma. Essa è competente a

giudicare una sentenza solo per quanto attiene all’esatta osservanza e all’uniforme

interpretazione della legge; non può sindacare nel merito la sentenza del giudice precedente: è

solo giudice di diritto e non di fatto.

La giurisdizione penale Si ha la giurisdizione penale quando si giudica una persona accusata di un reato cioè di un fatto

che non colpisce solo un determinato soggetto, ma anche l’intera collettività.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità di una o più persone accusate di aver

commesso un reato e di condannarle, qualora se ne accerti la colpevolezza, alle pene previste dalla

legge.

I reati si classificano in reati:

contro la persona;

contro il patrimonio;

contro la famiglia;

contro la moralità pubblica;

contro il buon costume.

L’INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE E I GRADI DI PROCESSO

L’individuazione del giudice competente viene effettuata secondo i criteri di competenza

per territorio, è competente il giudice nella cui circoscrizione è stato commesso il reato;

per materia, i giudici individuati secondo questo criterio sono organizzati:

primo grado

1. giudice di pace: si occupa di alcuni reati minori espressamente indicati dalla legge;

2. tribunale: che può operare in sede collegiale (tre giudici), per le cause di media

gravità, o monocratica (un solo giudice), per i reati di minore gravità.

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DIRITTO 2014 - 2015

3. corte d’assise: composta da due magistrati e sei giudici popolari, cittadini scelti tramite

elenchi formati e aggiornati dai Comuni occorre:

essere cittadini italiani;

con un’età compresa tra i trenta e i 65 anni;

avere una condotta morale.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio si può essere dispensati per legittimo

impedimento, che deve essere però provato.

La corte è competente per i reati punibili con l’ergastolo o con la detenzione superiore a

ventiquattro anni e per alcuni reati specifici.

secondo grado

1. tribunale: per le cause decise dal Giudice di pace;

2. corte d’appello: per le cause decise dal Tribunale;

3. corte d’assise d’appello: per le cause decise in Corte d’Assise.

terzo grado

1. corte di cassazione: giudica nella legittimità con o senza rinvio (sentenza passata in

giudicato).

LE PARTI DEL PROCESSO

Le parti del processo penale sono:

il Pubblico ministero (PM): è un magistrato cui compete la funzione di dirigere le indagini

e di sostenere la pubblica accusa, una funzione requirente, non giudicante. È organizzato in

uffici, denominati procure.

l’imputato, è la persona che viene accusata di aver commesso un reato. La responsabilità

penale è riconosciuta nel nostro Paese a partire dai 14 anni: sotto questo limite di età non si

può essere processati.

Gli imputati tra i 14 e i 18 anni sono giudicati dal Tribunale dei minorenni. Essendo

aumentato il numero dei reati commessi dai giovani di età inferiore ai quattordici anni si

discute della possibilità di modificare la normativa sulla responsabilità penale. La proposta

principale è quella di abbassare a sedici anni la soglia della piena responsabilità penale e a

12 quella più limitata e affidata ai giudici minorili. Negli altri Paesi europei l’età minima per

l’imputabilità penale varia dai 10 (UK e Cipro) a 18 (Belgio e Lussemburgo).

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

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DIRITTO 2014 - 2015

La Costituzione prevede alcuni principi di tutela in materia penale:

l’irretroattività delle leggi penali (art. 25 c.2 Cost.);

la riserva di legge (art. 24 Cost.);

la personalità della responsabilità penale (art. 111 Cost.);

lo scopo rieducativo delle pene e il divieto della pena di morte (art. 27 c. 2 Cost.);

la presunzione di non colpevolezza dell’imputato (art. 27 c. 3 Cost.);

il principio del giusto processo (art. 111 Cost.);

l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.)

LE INDAGINI PRELIMINARI E L’UDIENZA PRELIMINARI

Il processo penale inizia con la fase delle indagini preliminari in cui operano due specifici organi

della Magistratura, il Pubblico Ministero (PM) e il Giudice per le indagini preliminari (GIP).

Le indagini si aprono con la notizia di reato che si ottiene normalmente tramite denuncia, presentata

presso gli uffici delle Forze dell’ordine.

La denuncia è obbligatoria:

1. se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato;

2. se ci si accorge di aver ricevuto denaro falso;

3. se si rinvengono esplosivi;

4. se rappresentanti sportivi hanno ricevuto notizia di imbrogli nelle competizioni;

5. se a constatare la presunta commissione di un reato è un pubblico ufficiale, ossia chi svolge

una pubblica funzione.

La notizia di reato viene immediatamente registrata nel Registro delle notizie di reato. Il PM ha

il compito dirigere le indagini e acquisire gli elementi di prova idonei a formulare

un’imputazione a carico dell’indagato o degli indagati.

Il GIP deve:

3. controllare la legittimità e la correttezza dell’azione penale;

4. disporre nei confronti dell’imputato eventuali provvedimenti

restrittivi della libertà.

Si dispone l’arresto per pericolosità:

dell’individuo,

di rischio di fuga

di inquinamento delle prove.

Esistono provvedimenti alternativi all’arresto come

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DIRITTO 2014 - 2015

gli arresti domiciliari: l’imputato non può allontanarsi dalla propria abitazione né

ricevere visite non autorizzate dal giudice;

la libertà vigilata: sottoposto ad una serie di obblighi che ne limitano la libertà.

Al termine delle indagini se il PM deve trasmettere i risultati al GIP e può richiedere:

l’archiviazione del caso se ha verificato l’inesistenza dei presupposti per l’azione penale;

il rinvio a giudizio con la formulazione dei capi di imputazione.

IL DIBATTIMENTO E IL GIUSTO PROCESSO

Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, a cui si giunge nell’ipotesi in cui il GUP

abbia deciso di rinviare a giudizio l’imputato.

Le prove devono essere prodotte secondo l’ordine indicato dalla legge: prima quelle presentate dal

PM poi quelle delle parti private; le prove possono essere:

documenti (scritti, video o fotografici);

nell’audizione di testimoni, di periti e di consulenti tecnici

e vengono esaminate in contraddittorio cioè sia dalla parte che le ha prodotte sia dalla contro parte.

Durante l’interrogatorio dei testimoni le domande vengono poste prima dalla parte che ha citato

il teste e poi dalla controparte o dalle altre parti presenti nel processo.

L’INCIDENTE PROBATORIO è un istituto con cui il pubblico ministero o la difesa, in via

eccezionale, possono presentare nella fase dibattimentale atti probatori assunti durante le

indagini preliminari. I casi sono indicati dalla legge.

L’ONERE DELLA PROVA grava sulla Pubblica accusa, con la conseguenza che, se il PM, non

riesce a presentare prove sufficienti ai fini della condanna, l’imputato deve essere assolto.

Completato l’esame delle prove, le parti sono tenute a precisare le proprie conclusioni e richieste.

Anche in questo caso deve essere rispettato un ordine preciso:

1. PM;

2. difesa della parte civile;

3. difensore dell’imputato.

Al termine le parti espongono conclusioni e richieste; successivamente il giudice si ritira in

Camera di Consiglio per predisporre la sentenza:

di proscioglimento: secondo le seguenti formule:

1) perché il fatto non sussiste;

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Diritto ad una sola replica

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DIRITTO 2014 - 2015

2) perché l’imputato non ha commesso il fatto;

3) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

4) perché il reato è stato commesso da persona non imputabile.

di condanna.

La sentenza si compone di due parti:

1. il dispositivo, in cui sono indicati gli elementi della decisione;

2. la motivazione, che indica sinteticamente i motivi che hanno indotto l’autorità a prendere quella

decisione.

Il dibattimento si svolge in base al principio del giusto processo (art. 111 Cost.) che si fonda

essenzialmente:

1. sul contraddittorio tra le parti in condizioni di parità;

2.sull’imparzialità del giudice;

3. sulla ragionevole durata del processo;

4.sull’informazione riservata della persona accusata di un reato perché

possa disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa;

possa acquisire ogni mezzo di prova a suo favore;

possa essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua

impiegata nel processo.

La giurisdizione amministrativa Si parla di giurisdizione amministrativa quando un privato contesta e chiede l’annullamento di

un Provvedimento della Pubblica amministrazione, che ritiene ingiusto e lesivo dei propri

interessi,

I giudici competenti in materia amministrativa sono:

PRIMO GRADO

TAR (Tribunale amministrativo regionale): organo statale che si trova in ogni capoluogo di

Regione.

SECONDO GRADO

Consiglio di Stato.

GIUR. CIVILE GIUR. PENALE GIUR.AMMIN.

Giudice di Tribunale Tribunale Giudice Tribunale Tribunale TAR

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DIRITTO 2014 - 2015

pace (comp.

monocrati

ca)

(comp.

collegiale)

di Pace (comp.

monocratica)

(comp.

collegiale)

Tribunale Corte d’appello Corte d’appello Corte

d’assise

d’appello

Consiglio di Stato

Corte di cassazione Corte di cassazione

3. L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E IL CSM “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.” (art. 104 c.1

Cost.).

Il principio dell’indipendenza della Magistratura è molto importante: i giudici sono sottratti alle

possibili pressioni degli altri organi (art. 101 “I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”).

Il principio si è consolidato nel tempo e ha consentito processi contro personaggi potenti; per

tutelare questo principio la Costituzione ha istituito il Consiglio Superiore della Magistratura o

CSM, ovvero l’organo di autogoverno della Magistratura. Esso:

è composto da 27 membri:

1- è presieduto dal Presidente della Repubblica;

2- è composto da Primo presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione,

oltre ad altri 24 componenti. Essi sono:

A. eletti in parte dal Parlamento in seduta comune (8)

B. eletti in parte da tutti i magistrati (16).

I membri restano in carica 4 anni e sono immediatamente rieleggibili.

Si occupa di tutto ciò che riguarda i giudici:

1) Provvede alle loro assunzioni tramite concorsi;

2) Alle loro assegnazioni;

3) Ai loro trasferimenti;

4) Alle loro promozioni;

5) Alle sanzioni nei loro confronti

È compito del ministro della Giustizia provvedere a tutto quanto necessario per il corretto

funzionamento degli uffici giudizio (art. 110 Cost.).

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