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Diritto Commerciale (Campobasso)

Date post: 12-Oct-2015
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diritto commerciale3 volumi del campobasso

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  • DIRITTO COMMERCIALE (Campobasso)

    Volume 1 - Il diritto dellimpresa -

    scritto da *Acquario Capri*

  • Limprenditore

    Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attivit economiche ruota intorno alla figura dellimprenditore definito allart. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della distinzione tra i diversi tipi dimpresa e dimprenditore operanti su piani diversi:

    1. Oggetto dellimpresa (agricola, commerciale) 2. Dimensione dellimpresa (piccola, media) 3. Natura del soggetto che esercita limpresa (individuale, pubblica)

    Nel codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria dimprenditori e di aziende. Le definizioni tra i vari tipi dimpresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio lambito di applicazione dello statuto dellimprenditore commerciale. Per lart. 2082 imprenditore chi esercita professionalmente unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per gli economisti limprenditore quel soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Egli coordina, organizza e dirige il processo produttivo assumendo su di s il rischio relativo ed mosso dal raggiungimento del massimo profitto (ricavi costi). La disciplina dellimprenditore applicabile ad attivit caratterizzate da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi) e da specifiche modalit di svolgimento (organizzazione, economicit, professionalit). I requisiti dellart. 2082 sono rilevanti ai fini della nozione civilistica dellimprenditore e sono solo tendenzialmente coincidenti con quelli fissati da altri settori. Limpresa attivit finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. attivit produttiva. Nel qualificare unattivit come produttiva irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati, il tipo di bisogno da soddisfare, la qualificazione come attivit di godimento o di amministrazione del proprio patrimonio. Quindi sono imprese commerciali le societ dinvestimento, quelle finanziarie e le holdings. La funzione organizzativa dellimprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali. Lorganizzazione imprenditoriale pu essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Non necessario che lattivit organizzativa dellimprenditore crei un apparato strumentale fisicamente percepibile. Quindi la qualit dimprenditore non pu essere negata sia quando lattivit esercitata senza lausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Per alcuni la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non pu essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi lesistenza dimpresa. Per altri limprenditore anche il lavoratore autonomo. In conclusione un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale necessario per aversi impresa. In mancanza si avr semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. Per aversi impresa essenziale che lattivit produttiva sia condotta con metodo economico con modalit che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi e lautosufficienza economica. Lattivit economica devessere esercitata con professionalit cio devessere un esercizio abituale e non occasionale di una data attivit produttiva. Ci non implica la presenza dinterruzioni nellattivit. possibile anche il contemporaneo esercizio di pi attivit dimpresa. Impresa si pu avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare. La professionalit devessere accertata in base ad indici esteriori e oggettivi. Requisito minimo essenziale dellattivit dimpresa leconomicit della gestione e non lo scopo di lucro. La destinazione al mercato della produzione non richiesta da alcun dato legislativo. Ma per alcuni limpresa per conto proprio non impresa.

  • Limpresa illegale non impedisce lacquisto della qualit dimprenditore e con pienezza di effetti ferma restando lapplicazione di sanzioni amministrative e penali per loggetto dellattivit. Invece limpresa immorale non impresa. Il legislatore esclude la qualifica imprenditoriale per le professioni intellettuali. Per lart. 2238 c.c. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un attivit organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II. I requisiti dellattivit dimpresa possono ricorrere tutti anche nellesercizio delle professioni intellettuali quindi i professionisti non sono imprenditori per libera opzione del legislatore. Gli unici 2 casi dimprenditori-professionisti sono il farmacista e lagente di cambio.

  • Le categorie di imprenditori

    A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE Il testo originario dellart. 2035 c.c. stabiliva che: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivit diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivit connesse. Si reputano connesse le attivit dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Quindi vi erano attivit agricole essenziali ed attivit agricole per connessione. Ma la coltivazione del fondo, la silvicoltura e lallevamento del bestiame hanno subito una profonda evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto avanzare lagricoltura industrializzata e ha consentito di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Oggi anche lattivit agricola pu dar luogo ad ingenti investimenti di capitale. Oggi ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni forma di produzione basata su un ciclo biologico naturale. Per lodierno art. 2035 c.c. imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivit connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivit, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonch le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivit agricola esercitata, ivi comprese le attivit di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalit come definite dalla legge. Quindi:

    - la produzione di specie vegetali ed animali sempre qualificabile come attivit agricola essenziale;

    - nella coltivazione del fondo si fanno rientrare anche le attivit di orticoltura, coltivazione in serra, fuori terra o in vivai e floricoltura;

    - la silvicoltura quellattivit caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti (no estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco);

    - per allevamento di animali sintendono anche la zootecnia svolta fuori dal fondo, gli allevamenti in batteria, lallevamento con alimentazione proveniente da fuori del fondo, lallevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, lattivit cinotecnica (allevamento di cani), lallevamento di gatti, lallevamento di animali da cortile, lacquacoltura (no acquisto di animali allingrosso con lo scopo di rivenderli).

    Le attivit agricole per connessione sono attivit oggettivamente commerciali. Per essere considerate attivit agricole ci devono essere 2 condizioni:

    1) Il soggetto che esercita una tale attivit devessere gi qualificabile come imprenditore agricolo poich svolge in forma dimpresa una delle 3 attivit agricole tipiche e attivit coerente con quella connessa (Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivit di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico) [connessione soggettiva];

    2) sufficiente che le attivit connesse non prevalgano, per rilievo economico, sullattivit agricola essenziale.

    Limprenditore agricolo esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e dallassoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221) ma obbligato alliscrizione nel registro delle imprese (pubblicit notizia e legale). Lart. 2195 c.c. individua le attivit che qualificano limprenditore commerciale:

    1) Attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (industria automobilistica, chimica);

    2) Attivit intermediaria nella circolazione dei beni o servizi (commercio);

  • 3) Attivit di trasporto per terra, acqua o per aria (specificazione della categoria n1); 4) Attivit bancaria e assicurativa (specificazione delle categorie n2 ed 1 rispettivamente); 5) Altre attivit ausiliarie delle precedenti (agenzia, mediazione, deposito, commissione,

    spedizione, pubblicit commerciale, marketing). Gli elementi che individuano e distinguono limpresa commerciale sono il carattere industriale dellattivit di produzione di beni o servizi e il carattere intermediario dellattivit di scambio. Limprenditore commerciale obbligato alliscrizione nel registro delle imprese (pubblicit legale), alla tenuta delle scritture contabili e allassoggettamento alle procedure concorsuali. La categoria degli imprenditori civili, sottoposti solo alla disciplina generale dellimprenditore, non espressamente prevista dal legislatore. C una tesi propensa ad ammettere lesistenza delle imprese civili ritenendo che il requisito dellindustrialit debba essere inteso come attivit che implichi limpiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni ad opera delluomo e che possa essere qualificata attivit intermediaria nella circolazione solo quella nella quale ricorre sia lacquisto sia la vendita di beni. Sarebbero quindi imprese civili quelle che producono beni senza trasformare materie prime e quelle che producono servizi senza trasformare materie prime tranne quelle individuate dai comma 3, 4 e 5 dellart. 2195 c.c. Ma c anche una tesi contraria ad ammettere lesistenza delle imprese civili che quella prevalente e ritiene che attivit industriale significhi attivit non agricola ed il concetto di intermediazione debba essere inteso come equivalente di scambio. Quindi limprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo.

    B. PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE Il piccolo imprenditore sottoposto allo statuto generale dellimprenditore, esonerato, anche se esercita attivit commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dallassoggettamento alle procedure concorsuali mentre obbligato alliscrizione nel registro delle imprese (pubblicit notizia). Nella legislazione speciale questa figura oggetto di una ricca ed articolata disciplina che ne favorisce lesistenza e lo sviluppo. Ci sono 2 diverse definizioni del piccolo imprenditore nel codice civile e in quello fallimentare:

    Lart. 2083 c.c. dive che: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano unattivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori la prevalenza del lavoro proprio e familiare. Quindi per aversi la piccola impresa necessario che limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa e che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nellimpresa prevalgono sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nellimpresa.

    Lart. 1, comma 2, legge fall. stabilisce: Sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti unattivit commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dellimposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando mancato laccertamento ai fini dellimposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti unattivit commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le societ commerciali. Di questo art. ora sopravvive solo questultima affermazione perch limposta di ricchezza mobile stata soppressa nel 1974, sostituita dallIRPEF, mentre il criterio del capitale investito non superiore a lire 900.000 stato dichiarato incostituzionale nel 1989.

    Alla luce di tutto ci piccolo imprenditore il titolare di unimpresa in cui prevale il lavoro familiare ed in nessun caso lo la societ commerciale. La L 860/1956 diceva che: artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali: a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari; c) che il titolare abbia la piena responsabilit dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione. La qualifica artigiana di un'impresa comprovata dall'iscrizione nell'albo. Il suo dato caratterizzante era nella natura artistica od usuale dei beni o servizi prodotti e non pi nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. Questa qualifica era anche riconosciuta alle imprese costituite in forma di societ cooperative o s.n.c. purch la maggioranza dei soci partecipasse personalmente al lavoro e ,nellimpresa, il lavoro avesse funzione preminente sul capitale. La L 443/1985 ha abrogato quella precedente dando una definizione dellimpresa artigiana basata su:

    a) loggetto dellimpresa costituito da qualsiasi attivit di produzione dei beni o di prestazione di servizi sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni;

  • b) il ruolo dellartigiano nellimpresa che deve svolgere in misura prevalente il suo lavoro nel processo produttivo;

    Il numero massimo dei dipendenti pi elevato rispetto al 1956, con la possibilit di raggiungere le dimensioni di una piccola industria di qualit, ed ribadito che devono essere diretti personalmente dallartigiano. Egli pu essere titolare di una sola impresa artigiana. Societ cooperative e s.n.c., dapprima, poi anche s.r.l. unipersonali, s.a.s. e, pi di recente, anche s.r.l. pluripersonali possono essere imprese artigiani a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale, quindi si qualificano artigiane anche imprese di costruzioni edili. Non consentito desumere da nessuna norma che debba ricorrere anche la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul lavoro altrui e sul capitale investito. Ma se non rispettato il criterio della prevalenza dellart. 2083 c.c., lartigiano non sottratto allo statuto dellimprenditore commerciale, sar artigiano ai fini delle provvidenze regionali ma non ai fini civilistici e potr fallire. Anche la societ artigiana in caso di dissesto fallir e non godr pi dellesonero. Le imprese artigiane non possono essere qualificate come imprese civili per la presenza del requisito dellindustrialit. impresa familiare limpresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il 3 grado (nipoti) e gli affini entro il 2 grado (cognati), disciplinata dallart. 230-bis c.c.: Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantit e qualit del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonch quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacit di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potest su di essi. Il lavoro della donna considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso pu essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altres in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento pu avvenire in pi annualit, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. Con questo art. il legislatore predispone una tutela minima ed inderogabile del lavoro familiare nellimpresa, qualora non ci sia un diverso rapporto giuridico tutelato dalla legge, riconoscendo ai membri che lavorino in modo continuato nella famiglia o nellimpresa determinati diritti patrimoniali ed amministrativi. I primi sono:

    1) Diritto al mantenimento; 2) Diritto di partecipazione agli utili in proporzione alla quantit e alla qualit di lavoro

    prestato; 3) Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dellazienda in proporzione

    alla quantit e alla qualit di lavoro prestato; 4) Diritto di prelazione sullazienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dellazienda

    (secondo lart. 732 c.c.). Sono previsti:

    - ladozione a maggioranza, dove ciascun familiare ha diritto ad un voto, di alcune decisioni in merito alla gestione straordinaria e di altre decisioni di particolare rilievo senza la presenza dellimprenditore in quanto destinatario di queste;

  • - il trasferimento del diritto di partecipazione esclusivamente a favore di altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime degli altri partecipanti;

    - il diritto alla liquidazione in caso di cessazione della prestazione di lavoro e in caso di alienazione dellazienda.

    Gli atti di gestione ordinaria sono di competenza esclusiva dellimprenditore. Egli agisce nei confronti di terzi in proprio e non come rappresentante dellimpresa familiare, quindi solo a lui saranno imputabili gli effetti degli atti che pone in essere. Se limpresa commerciale solo limprenditore sar esposto al fallimento in caso di dissesto.

    C. IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA Le societ sono le forme associative tipiche previste dal nostro ordinamento. La societ semplice la forma utilizzabile solo per lesercizio di attivit non commerciali. La societ commerciale quella che pu svolgere attivit agricola (societ di tipo commerciale con oggetto agricolo) o attivit commerciale (societ di tipo commerciale con oggetto commerciale). Parte della disciplina propria dellimprenditore commerciale si applica alle societ commerciali qualunque sia lattivit svolta. Le societ non sono mai piccoli imprenditori. Nelle s.n.c. e s.a.s. parte della disciplina dellimprenditore si applica solo o anche nei confronti dei soci a responsabilit illimitata. Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attivit dimpresa in 3 modi:

    a) possono svolgere direttamente attivit dimpresa avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di unautonomia decisionale e contabile (imprese-organo);

    b) possono dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale sia lesercizio di attivit dimpresa (enti pubblici economici) [dallinizio degli anni 90 sono stati privatizzati prima formalmente e poi sostanzialmente]. Essi sono sottoposti allo statuto generale dellimprenditore con lesonero dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori sostituiti da altre procedure;

    c) possono svolgere attivit dimpresa servendosi di strutture di diritto privato (societ a partecipazione pubblica).

    Per le prime 2 tipologie le regole peculiari sono dettate dagli art. 2093, 2201 e 2221 c.c. Lart. 2093 dice che le disposizioni del libro V si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge. Lart 2201 dice che Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivit commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quindi gli enti titolari dimprese-organo sono implicitamente esonerati dalliscrizione nel registro delle imprese e dallassoggettamento alle procedure concorsuali per lart. 2221 (Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.). Solo gli enti pubblici che svolgono attivit commerciale accessoria sono sottoposti allo statuto generale dellimprenditore e a tutte le restanti norme previste per limprenditore commerciale. Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attivit commerciale qualificabile come attivit dimpresa se fatta con metodo economico e professionalit. Questa pu essere anche loggetto esclusivo o principale dellente. Pi frequentemente costituisce unattivit accessoria. Non ci sono norme specifiche per questi enti. Essi possono essere imprenditori a pieni effetti con lesposizione al fallimento. Il fallimento di unassociazione non riconosciuta non comporta per il fallimento degli associati illimitatamente responsabili.

  • Lacquisto della qualit dimprenditore

    A. LIMPUTAZIONE DELLATTIVIT DI IMPRESA 1) Esercizio diretto dellattivit dimpresa (o con mandato con rappresentanza):

    Non ci sono problemi nellindividuare il soggetto cui imputabile la disciplina dellattivit dimpresa quando gli atti dimpresa sono compiuti direttamente dallinteressato o da altri in suo nome. Per il principio della spedita del nome, centro dimputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere il soggetto e solo il soggetto il cui nome stato validamente speso nel traffico giuridico. Limprenditore pu anche agire tramite mandato. [Il mandatario opera nellinteresse di un altro soggetto e pu porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza). Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.] Quindi la qualit dimprenditore acquistata dal soggetto e solo dal soggetto il cui nome stato speso nel compimento dei singoli atti dimpresa. Diventa imprenditore colui che esercita personalmente lattivit dimpresa compiendo in proprio nome gli atti relativi. Non diventa imprenditore il soggetto che gestisce laltrui impresa quando operi spendendo il nome dellimprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dallinteressato o riconosciutogli dalla legge. Limprenditore diventa il rappresentato quando gli atti sono compiuti tramite rappresentante che, anche se sostanzialmente esercita lattivit dimpresa, non mai imprenditore.

    2) Esercizio indiretto dellattivit dimpresa ( mandato senza rappresentanza): In questo caso ci pu essere una dissociazione tra il soggetto formalmente imprenditore e il reale interessato: uno il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti dimpresa (imprenditore palese o prestanome), laltro il soggetto che somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige in fatto limpresa e fa propri tutti i guadagni (imprenditore indiretto o occulto, dominus). Questo il fenomeno dellesercizio dellimpresa tramite interposta persona. Qui il rischio dimpresa non sar sopportato dal reale imprenditore (cio quello occulto) ma da questi trasferito, attraverso lo schermo dellimprenditore palese, sui creditori. Secondo la teoria del potere dimpresa, quando lattivit dimpresa esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestatore, sia il dominus, per quanto solo il primo acquisti la qualit di imprenditore e sia senzaltro esposto al fallimento. Secondo la teoria dellimprenditore occulto il dominus di unimpresa formalmente altrui non solo risponder insieme a questi, ma fallir sempre e comunque qualora fallisca il prestanome. Ci sarebbe giustificato dal 2 comma dellart. 147 l.f. per cui il fallimento della societ si estende anche ai soci la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della societ e dei soci palesi (fallimento del socio occulto di societ palese). Se fallisce la societ occulta inevitabile che fallisca anche limprenditore occulto. Quindi si afferma la responsabilit e lesposizione al fallimento di chiunque domini unimpresa a lui formalmente non imputabile. stata affermata la responsabilit del socio tiranno di una s.p.a. e quella dellazionista o degli azionisti sovrani. Si arriva a sanzionare con la responsabilit personale o col fallimento ogni forma di dominio occulto o palese dellaltrui impresa.

    B. INIZIO E FINE DELLIMPRESA La qualit dimprenditore si acquista con leffettivo inizio dellesercizio dellattivit dimpresa, non basta lintenzione e liscrizione nel registro delle imprese non condizione n necessaria n sufficiente per lattribuzione della qualit dimprenditore commerciale. Le societ acquisterebbero la qualit dimprenditori fin dal momento della loro costituzione quindi prima ed indipendentemente dalleffettivo inizio dellattivit produttiva. Ma lart. 2082 c.c. ricollega lacquisto della qualit imprenditoriale allesercizio e non alla mera intenzione di esercitare unattivit dimpresa, quindi il principio delleffettivit deve trovare applicazione anche per le societ. Se il compimento di atti tipici dimpresa non preceduto da una fase organizzativa oggettivamente percepibile, solo la ripetizione nel tempo di atti dimpresa coordinati ed omogenei render che non si tratta di atti occasionali ma di attivit professionalmente esercitata. Se viene creata preventivamente una stabile organizzazione aziendale, indice non equivoco di attivit professionale, anche un solo atto di esercizio sar sufficiente per affermare che lattivit iniziata. Anche gli atti di organizzazione sono atti dimpresa e possono essere equiparati agli atti di gestione non preceduti da una fase organizzativa. Questi determineranno lacquisto della qualit dimprenditore quando manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dellattivit verso

  • un determinato fine produttivo sia pure non realizzato. Ma un singolo atto o pi atti non coordinati non saranno sufficienti per lacquisto della qualit dimprenditore per una persona fisica. Per le societ, invece, basta un solo atto di organizzazione imprenditoriale. La qualit dimprenditore si perde solo con leffettiva cessazione dellattivit. Gli avvisi al pubblico, la cancellazione dagli albi o registri sono solo indici presuntivi. Solo per limprenditore commerciale importante la determinazione esatta del giorno di cessazione dellattivit per la previsione dellart. 10 l.f. che lo stesso pu fallire entro 1 anno da questa data. La fine dellimpresa di regola preceduta dalla liquidazione che costituisce ancora esercizio dellimpresa e si chiude con la definitiva disgregazione del complesso aziendale. Posso sopravvivere solo le passivit. Per quanto riguarda le societ, queste perdono la qualit dimprenditore con la cancellazione dal registro delle imprese che presuppone la disgregazione dellazienda e lintegrale pagamento delle passivit. Lart. 10 l.f. si applica dal giorno di questa cancellazione.

    C. CAPACIT E IMPRESA La capacit di agire presupposto per lacquisto della qualit dimprenditore, si acquista al compimento del 18 anno di et e si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. Lesercizio dellattivit dimpresa in violazione di tali norme non fa sorgere la qualit dimprenditore ma la sorte dei singoli atti dallo stesso compiuti regolata da disposizioni. Lincompatibilit un divieto di esercizio di impresa commerciale posto a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. La violazione di ci espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento. Linabilitazione temporanea allesercizio di unattivit commerciale non impedisce lacquisto o il riacquisto della qualit dimprenditore commerciale. possibile lesercizio di attivit dimpresa per conto e nellinteresse di un incapace o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire con losservanza delle disposizioni. Mentre per lattivit agricola valgono le norme di diritto comune, per lattivit commerciale si osservano gli art. 320, 371, 397, 424 e 425 c.c.. Il rappresentante legale dellincapace legittimato a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre pu compiere quello di straordinaria amministrazione solo in caso di necessit o di utilit evidente. Il legislatore pone un divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per i minori e gli interdetti. consentita solo la continuazione dellesercizio di una impresa commerciale preesistente quando ci sia utile per lincapace e sia autorizzata dal tribunale (ci amplia i poteri del rappresentante legale). I genitori o il tutore sono legittimati a compiere tutti gli atti che rientrano nellesercizio dellimpresa. Linabilitato pu compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione ma la sua posizione parificata agli incapaci assoluti. Solo il minore emancipato (minore che ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio prima del compimento del 18 anno) pu essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale, acquisendo la pena capacit di agire e esercitando limpresa anche senza lassistenza di un curatore, e pu compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione. Lautorizzazione soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese come la sua revoca. Anche il minore assoggettato al fallimento ma possibile evitare che le sanzioni penali colpiscano il minore fallito e ricadano anche sul rappresentante legale.

  • Lo statuto dellimprenditore commerciale

    A. LA PUBBLICIT LEGALE Gli imprenditori hanno lesigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con cui entrano in contatto. Ci viene soddisfatto dallintroduzione di un sistema di pubblicit legale che obbliga di rendere in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dellimpresa, secondo forme e modalit predeterminate per legge. Questo oltre allaccessibilit a terzi interessati (pubblicit notizia) ha anche effetto di opponibilit agli atti. Lo strumento utilizzato dalle imprese e societ il registro delle imprese, previsto dal nostro codice civile. Questo ha dovuto attendere lunghi anni prima di essere applicato per la mancanza del relativo regolamento dattuazione, in cui stato applicato un regime transitorio imperniato sulliscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e sullesonero degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le societ di capitali era prevista anche liscrizione nel Busarl, per le societ cooperative nel Busc. Leggi speciali prevedevano altri adempimenti pubblicitari. Con la L 580/1993 stato istituito il registro delle imprese, pienamente operante solo dal 1997, con la soppressione dei precedenti registri. Il registro delle imprese non solo strumento di pubblicit legale, ma anche di informazioni di carattere organizzativo. Il registro delle tenuto dalle camere di commercio in ciascuna provincia con tecniche informatiche, retto da un conservatore ed vigilato da un giudice delegato dal presidente del tribunale. articolato in 2 sezioni:

    1) Sezione ordinaria: vi sono iscritti gli imprenditori la cui iscrizione era prevista dal codice civile cio: a) gli imprenditori individuali commerciali non piccoli(art. 2195 e 2202c.c.); b) le societ tranne quella semplice(art. 2200 c.c.); c) i consorzi fra imprenditori con attivit esterna (art. 2612 c.c.); d) i gruppi europei di interesse economico (D.Lgs 240/1991); e) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale unattivit commerciale

    (art. 2201 c.c.); f) le societ estere che sono soggette alla legge italiana (art. 25 L 218/1995);

    Liscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ha sempre funzione di pubblicit legale e ha diversi tipi di efficacia a seconda dei casi:

    Efficacia dichiarativa: di regola sempre presente. I fatti e gli atti iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dalla loro registrazione, momento dal quale i terzi non potranno eccepire la loro ignoranza (solo per le societ di capitali e le cooperative lopponibilit piena solo decorsi 15 giorni dalliscrizione);

    Efficacia costitutiva: presente in alcune ipotesi tassativamente previste, presupposto perch latto sia produttivo di effetti e pu essere totale (iscrizione dellatto costitutivo delle societ di capitali e delle cooperative) o parziale (registrazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale per esuberanza di una s.p.a.);

    Efficacia normativa: presente in altre ipotesi ed presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico (s.n.c. e s.a.s.).

    2) Sezioni speciali: sono 2 e vi sono iscritti gli imprenditori che inizialmente erano esonerati cio nella 1^: a) gli imprenditori agricoli individuali(art. 2136 c.c.); b) i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.); c) le societ semplici; d) gli imprenditori artigiani. nella 2^: a) le societ fra professionisti (ora solo quelle tra avvocati).

    Liscrizione nelle sezioni speciali ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia, ma per gli imprenditori agricoli e le societ semplice ha efficacia di pubblicit legale. I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dellimpresa. Alcuni atti delle societ di capitali e delle cooperative devono essere pubblicati nella G.U. anzich nel registro delle imprese. Prima di procedere alliscrizione lufficio deve controllare che il fatto o latto soggetto ad iscrizione e che la documentazione regolare nonch la sua esistenza e veridicit. Il controllo non investe anche la validit dellatto. Per gli atti sottoposti a controllo notarile lufficio deve verificare solo la regolarit formale della documentazione. Liscrizione viene fatta nel registro della provincia in cui ha sede limpresa e negli atti e nella corrispondenza devessere indicato il registro presso cui stata iscritta. eseguita su domanda o dufficio come la cancellazione. Liscrizione viene fatta nel registro della provincia in cui ha sede limpresa e negli atti e nella corrispondenza devessere indicato il registro

  • presso cui stata iscritta. eseguita su domanda o dufficio (come la cancellazione) entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda mediante linserimento dei dati nellelaboratore elettronico e la loro messa a disposizione del pubblico. Contro il provvedimento motivato di rifiuto delliscrizione il richiedente pu ricorrere entro 8 giorni al giudice del registro che provvede con decreto. Contro di esso pu essere proposto ricorso al tribunale che provvede con decreto. Linosservanza dellobbligo di registrazione punita con sanzioni amministrative pecuniarie e con sanzioni indirette.

    B. LE SCRITTURE CONTABILI Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti dimpresa, della situazione del patrimonio dellimprenditore e del risultato economico dellattivit svolta. Queste contribuiscono a rendere razionale ed efficiente lorganizzazione e la gestione dellimpresa e la loro tenuta obbligatoria per tutti gli imprenditori commerciali individuali non piccoli, per tutte le societ commerciali non semplici e per gli enti pubblici e di diritto privato che svolgono attivit commerciale in via secondaria o accessoria. Per gli altri la tenuta facoltativa. (art. 2214 c.c.) Il principio generale delle scritture contabili obbligatorie che limprenditore deve tenere tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dellazienda. In ogni caso devono essere tenuti:

    Il libro giornale: registro cronologico-analitico, numerato progressivamente in ogni pagina prima delluso, in cui devono essere indicate le operazioni relative allesercizio dellimpresa nellordine in cui sono compiute (art. 2216 c.c.);

    Il libro degli inventari: registro periodico-sistematico, numerato progressivamente in ogni pagina prima delluso, redatto allinizio dellesercizio dellimpresa e ogni esercizio che si chiude col bilancio (prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verit la situazione complessiva del patrimonio e gli utili conseguite o le perdite sofferte alla fine di ogni anno) (art. 2217 c.c.).

    Devono essere ordinatamente conservati gli originali della corrispondenza commerciale ricevuta e le copie di quella spedita. Altre scritture contabili sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa: libro mastro, libro cassa, libro magazzino. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di unordinata contabilit (art. 2219 c.c.)o con sistemi informatici e devono essere conservate per 10 anni (art. 2220 c.c.). Non sono soggette ad un controllo esterno tranne quelle di s.p.a. quotate in borsa. Le sanzioni per la mancata tenuta delle scritture non sono generali e dirette ma eventuali e indirette. Le scritture contabili sono destinate a restare nella sfera interna dellimprenditore non essendo accessibili ai terzi. Ma ci sono delle eccezioni per le societ di capitali e le cooperative che devono rendere pubblico il bilancio depositandolo presso lufficio del registro e per le imprese soggette a controllo pubblico che non hanno segreti nei confronti dellorgano pubblico preposto alla vigilanza. Le scritture contabili possono essere rese note in un processo come mezzo di prova (efficacia probatoria) a favore o contro limprenditore o contro i terzi. Il giudice pu chiedere solo lesibizione delle singole scritture contabili. Solo in caso di controversie relative allo scioglimento della societ, alla comunione di beni e alla successione per causa di morte il giudice pu ordinare la comunicazione di tutte le scritture contabili alla controparte (art. 2709-2711 c.c.).

    C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Limprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti interni ed esterni allorganizzazione che possono agire anche in rappresentanza dellimprenditore. In generale il conferimento ad un altro soggetto dellincarico di compiere uno o pi atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per s lincaricato ad agire in nome dellinteressato. Quindi il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante tenuto ad accertare esistenza, contenuto e regolarit della procura, senza la quale non c un espresso conferimento della rappresentanza. Vi un sistema speciale di rappresentanza fissato dagli art. 2203-2213 c.c. determinato da 3 figure tipiche di ausiliari interni automaticamente investiti del potere di rappresentanza, effetto naturale di quella determinata collocazione nellimpresa ad opera dellimprenditore che potr essere modificata solo con atto specifico. Queste 3 figure sono:

    1) Linstitore (art. 2203-2208 c.c.) colui che preposto dal titolare allesercizio dellimpresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (direttore generale). un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, al vertice assoluto o relativo della gerarchia del personale. Possono essere preposti contemporaneamente allesercizio dellimpresa anche pi institori che agiranno disgiuntamente salvo

  • diverse previsioni. Linstitore ha un potere di gestione generale, tenuto, congiuntamente allimprenditore, alladempimento degli obblighi discrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili e allassoggettamento al fallimento. Pu avere anche un ampio e generale potere di rappresentanza sia sostanziale, compiendo in nome dellimprenditore tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa (non quelli che esorbitano dalla sua gestione e non pu alienare o ipotecare i beni immobili del proponente senza autorizzazione), sia processuale, stando in giudizio sia come attore che come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nellesercizio dellimpresa a cui preposto. I poteri rappresentativi possono essere ampliati o limitati e ci sar opponibile a terzi solo se la procura originaria o il successivo atto siano pubblicati nel registro delle imprese. Mancando tale pubblicit la rappresentanza si reputa generale. Linstitore deve rendere palese al terzo con cui contratta la sua qualifica spendendo il nome dellinteressato. Per la contemplatio domini linstitore che non comunica la sua rappresentanza fa valere ogni contratto per se stesso ed il terzo. Egli personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il proponente e lo anche il proponente.

    2) I procuratori (art. 2209 c.c.) Sono coloro che, in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per limprenditore gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa, pur non essendo preposti ad esso. Sono ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto allinstitore ed il loro potere decisionale circoscritto ad un determinato settore operativo dellimpresa o ad una serie specifica di atti (dirigente del personale, direttore del settore pubblicit). Non hanno rappresentanza processuale, non sono tenuti agli obblighi discrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili e limprenditore non risponder degli atti senza spedita del suo nome.

    3) I commessi (art. 2210-2213 c.c.) Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono a contatto con terzi (commesso di negozio, cameriere). Possono compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. Non possono concedere dilazioni o sconti, non possono derogare al contratto preposto dallimprenditore, possono ricevere per conto dellimprenditore le dichiarazioni che riguardano lesecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze e chiedere provvedimenti cautelari nellinteresse dellimprenditore.

  • I consorzi fra imprenditori Per lart. 2602 c.c. Con il contratto di consorzio pi imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Ci stato introdotto dalla L 377/1976 ed regolato dagli art. 2602-2620 c.c.. Ci sono 2 tipi di consorzi:

    1. Consorzi anticoncorrenziali: sono costituiti prevalentemente o esclusivamente per disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attivit o attivit similari, presentandosi cos come una manifestazione di patti limitativi della concorrenza. Essi sollecitano controlli per impedire che sinstaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con linteresse generale (disciplina antimonopolistica);

    2. Consorzi di coordinamento: sono costituiti per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, presentandosi cos come strumenti di cooperazione interaziendale finalizzati alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate. Questi ricorrono soprattutto nelle piccole e medie imprese. Rispondono allesigenza di conservare e di accrescere la competitivit delle imprese e concorrono a preservare la struttura concorrenziale del mercato. Perci sono agevolati dal legislatore.

    Il contratto di consorzio pu essere stipulato solo fra imprenditori. Per lart. 2603 c.c. il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullit. Esso deve indicare:

    1) l'oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

    Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. La durata del contratto pu essere liberamente decisa dalle parti. In mancanza di determinazione questo valido per dieci anni (art. 2604 c.c.). Il contratto di consorzio un contratto tendenzialmente aperto ed ammette nuovi consorziati con le condizioni stabilite nel contratto. Comunque i nuovi imprenditori potranno aderirvi solo con il consenso di tutti i consorziati. Infatti il contratto, se non diversamente convenuto, non pu essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati e le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullit (art. 2607 c.c.). Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio (art. 2610 c.c.). Il contratto di consorzio pu sciogliersi limitatamente ad un consorziato per recesso o per esclusione. Le cause delluna e dellaltra devono essere indicate nel contratto. Quando non sono indicate operer la clausola di esclusione prevista dallart. 2610 c.c. Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso (cio la quota di produzione riservata a quel consorziato e non la quota di partecipazione al patrimonio del consorzio) si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Per lart. 2611 c.c. il contratto di consorzio si scioglie:

    1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilit di conseguirlo; 3) per volont unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimenti dell'autorit governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto.

    Sul piano civilistico ci sono 2 tipi di consorzi: 1. Consorzi con (sola) attivit interna: regolano i rapporti reciproci fra consorziati e

    controllano il rispetto di quanto convenuto; 2. Consorzi con (anche) attivit esterna: costituiscono un ufficio comune che svolge

    attivit con i terzi nellinteresse delle imprese consorziate. Il carattere strutturale essenziale dei consorzi la creazione di unorganizzazione comune cui demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando ad esecuzione le decisioni a tal fine necessarie.

  • La struttura organizzativa di ogni consorzio si fonda sulla presenza di unassemblea, organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati, e di un organo direttivo, con funzioni gestorie ed esecutive. Le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati (art. 2606 c.c.). richiesto il consenso di tutti i consorziati per le modificazioni del contratto. Le deliberazioni che non sono prese in conformit alle disposizioni possono essere impugnate davanti all'autorit giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa. I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. La responsabilit verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio regolata dalle norme sul mandato (art. 2608 c.c.). Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivit con i terzi (consorzi con attivit esterna), un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione (pubblicit legale) presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati (art. 2612 c.c.). Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle s.p.a. e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2615-bis c.c.). I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza attribuita ad altre persone (art. 2613 c.c.). Quindi la mancanza di rappresentanza processuale passiva inopponibile ai terzi. Nei consorzi con attivit esterna, i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art. 2614 c.c.). Ci sono obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, per le quali risponde esclusivamente il consorzio e i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile (ma non c nessuna forma di controllo sulla consistenza del patrimonio consortile, sulla rispondenza al vero della situazione patrimoniale e sul rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio consortile), e obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, per le quali rispondono solidalmente sia il consorzio o i consorziati interessati, sia il fondo consortile ed in caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. Consorzi e societ sono istituti diversi per la diversit dei loro scopi. Il consorzio ha la funzione tipica di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate e tendenzialmente destinati ad essere assorbiti dalle stesse. Quindi il suo intento non lo scopo di ricavare un utile ma quello di usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione dallimpresa consortile in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti delle proprie imprese. Lo scopo consortile simile a quello mutualistico delle cooperative ma specifico e tipico. Nel 1976 stata riconosciuta la prassi dellutilizzazione delle forme societarie per il perseguimento di uno scopo consortile. Lart. 2615-ter dice che Le societ previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. Le societ consortili sono integralmente soggette alla disciplina del tipo societario prescelto e non sono regolate per i profili formali dalle norme societarie e per quelli sostanziali dalle norme del consorzio.

  • Lazienda Definizione di azienda. Lart. 2555 definisce lazienda come il complesso dei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa. Da ci emerge che lazienda un complesso di singoli elementi che hanno unitaria destinazione verso uno specifico fine produttivo. Essa pu essere vista come il mezzo di cui limprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attivit (rapporto mezzo/fine tra azienda e attivit dimpresa). Lazienda assume inoltre forte rilievo sul piano economico, acquistando solitamente valore maggiore rispetto alla somma dei valori dei singoli beni (avviamento). Si distingue tra avviamento oggettivo, quello ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dellazienda, e avviamento soggettivo, quello dovuto allabilit operativa dellimprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilit nel formare, conservare e accrescere la propria clientela. Elementi costitutivi dellazienda. Al fine di qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante solo la destinazione dellimprenditore allesercizio allattivit dimpresa. Irrilevante il titolo giuridico (propriet, usufrutto, altro) che legittima limprenditore ad utilizzare un dato bene. Riguardo a cosa ricomprendere nella parola beni, lopinione pi diffusa considera elementi costitutivi dellazienda solo le cose in senso proprio di cui limprenditore si avvale, escludendo dunque servizi, crediti, debiti, rapporti di lavoro e rapporti contrattuali. Tra concezione atomistica e concezione unitaria. Le teorie unitarie considerano lazienda come un unico bene immateriale, sul quale il titolare potrebbe avere un diritto di propriet unitario. Le teorie atomistiche concepiscono invece lazienda come una semplice pluralit di beni tra loro funzionalmente collegati e sul quale limprenditore pu vantare diritti diversi (propriet, diritti reali limitai, diritti personali di godimento). Mancando una legge di circolazione propria dellazienda lipotesi unitaria va rifiutata, tuttavia bisogna sempre tenere conto, nelle controversie, della salvaguardia dellunit funzionale dellazienda. Anche per quanti vogliono considerare lazienda ununiversalit di beni mobili (che secondo lart. 816 sono la pluralit di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria), la disciplina dettata per tali universalit non applicabile allazienda, se non per risolvere problemi pratici lasciati insoluti dalla disciplina dellazienda. Infatti, lazienda di regola costituita da beni eterogenei e pu comprendere anche beni (mobili ma anche immobili) che non sono di propriet dellimprenditore. Trasferimento dellazienda. Per stabilire se un determinato atto di disposizione dellimprenditore vada qualificato come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali, non si guarda al nomen dato al contratto, ma al risultato realmente perseguito e realizzato. Con il trasferimento di azienda, saranno considerati trasferiti tutti quei beni che hanno come funzione lo svolgimento dellattivit dimpresa: necessaria la specificazione dei beni che limprenditore non vuole includere nel trasferimento. Si noti che il trasferimento di azienda pu riguardare anche un solo ramo dazienda, purch dotato di organicit operativa. Non neanche necessario che lazienda sia in funzione al momento della vendita, ma solo che linsieme dei beni trasferiti sia di per s potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per lesercizio di una determinata attivit dimpresa. La forma necessaria per la validit del trasferimento deve essere la stessa forma stabilita dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono lazienda o per la particolare natura del contratto. Non esiste quindi unautonoma ed unitaria legge di circolazione dellazienda. Di conseguenza, ad esempio, il trasferimento di immobili comporter la forma scritta pena la nullit. La forma richiesta ai fini di opponibilit ai terzi invece quella scritta, per quanto riguarda le imprese soggette a registrazione, includendo tra queste tutte le imprese, poich tutte le imprese vengono registrate, seppure con diversi tipi di pubblicit. Sempre per le imprese soggette a registrazione, lart. 2256 stabilisce anche che i relativi contratti, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese. EFFETTI DELLA VENDITA DELLAZIENDA: Divieto di concorrenza dellalienante. Lart. 2257 afferma che chi aliena unazienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, dalliniziare una nuova impresa che possa comunque, per loggetto, lubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dallazienda ceduta. Si vuole in questo modo contemperare lesigenza dellacquirente di godere dellavviamento soggettivo (che egli stesso ha pagato!), e quella dellalienante a non vedere compressa la propria libert di iniziativa economica per troppo tempo. Si noti che resta possibile stabilire un termine minore di cinque anni, ma mai maggiore, e che il divieto da ritenersi applicabile anche in caso di vendita coattiva (il divieto rimane al fallito).

  • Spesso si tenta inoltre di eludere il divieto attraverso inizio di impresa attraverso un prestanome, costituendo una societ di comodo o entrando in unaltra impresa concorrente come dirigente. Si ritiene che il divieto debba considerarsi violato ogni volta si sia avuto sviamento di clientela dallazienda ceduta, per fatto concorrenziale direttamente o indirettamente dovuto allalienante. E comunque difficile provare lelusione, e sono necessarie adeguate clausole per evitare tutto ci. La successione nei contratti aziendali. La disciplina dettata riguardo alla successione nei contratti aziendali deroga alla disciplina della cessione di contratti normali di diritto comune. Lart. 2258 stabilisce che se non pattuito diversamente, lacquirente dellazienda subentra nei contratti stipulati per lesercizio dellazienda stessa che non abbiano carattere personale, e dunque automaticamente, senza bisogno di alcuna manifestazione di volont. Al terzo contraente riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilit dellalienante. Da notare in questo caso che la deroga ai principi di diritto comune ancora pi marcata: non necessario il consenso del contraente ceduto, che pu soltanto chiedere il risarcimento danni allalienante dando la prova (non facile!) che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dellacquirente dellazienda. Inoltre il recesso non determina il ritorno del contratto in testa allalienante ma la definitiva estinzione dello stesso. E evidente dunque il favor legislativo per il mantenimento dellunit funzionale dellazienda. Riguardo al carattere personale dei contratti, lopinione prevalente ritiene che contratti personali siano quei contratti nei quali lidentit e le qualit dellimprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo contraente (e non viceversa). Per il trasferimento di tali contratti si ritorna alla disciplina di diritto comune di cessione del contratto. Anche al fine di provare la giusta causa, il terzo deve dimostrare che lidentit dellimprenditore era essenziale ai fini del contratto. I crediti e i debiti aziendali. A) Riguardo ai crediti, la legge non dice, come invece fa con i contratti, se crediti e debiti si trasferiscono direttamente con lazienda o meno. Lopinione seguita che il trasferimento non automatico, in mancanza di espressa previsione. Inoltre, come recita lart. 2259, dal momento delliscrizione del trasferimento dellazienda nel registro delle imprese, la cessione dei crediti relativi allazienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Tuttavia, il debitore ceduto liberato se paga in buona fede allalienante (lalienante deve naturalmente impegnarsi a pagare a sua volta il debito allacquirente). Nel caso di imprese non soggette a registrazione, vige invece la disciplina generale della cessione dei crediti. B) Riguardo ai debiti, lart. 2560, al fine di tutelare i terzi creditori e lesigenza di certezza, afferma che lalienante non liberato dai debiti anteriori al trasferimento, se non ha il consenso dei creditori. Per quanto riguarda le sole imprese commerciali, previsto invece che nel trasferimento di unazienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche lacquirente dellazienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Usufrutto e affitto dellazienda. Lazienda pu essere costituita in usufrutto o concessa in affitto. La costituzione in usufrutto comporta il riconoscimento di poteri-doveri in testa allusufruttuario, per tutelare sia la libert dellusufruttuario, sia linteresse del concedente. A tal fine, lart. 2561 dispone che lusufruttuario deve esercitare lazienda sotto la ditta che la contraddistingue, conducendo lazienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne lefficienza dellorganizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria dalla gestione dellazienda determinano la cessazione dellusufrutto per abuso dellusufruttuario. Lusufruttuario ha inoltre il potere-dovere non solo di godere dei beni aziendali, ma anche di disporne nei limiti delle esigenze della gestione. Lusufruttuario potr comprare nuovi beni, che diventeranno di propriet del nudo proprietario e sui quali lusufruttuario avr diritto di godimento e potere di disposizione. Laffitto di azienda ha come oggetto del contratto un complesso di beni organizzati ed decisamente diverso dalla locazione di un immobile destinato allesercizio di attivit dimpresa, che ha per oggetto il locale in quanto tale. Nella pratica non facile distinguerli. Sia allaffitto, sia allusufrutto si applicano le norme riguardo il divieto di concorrenza e la successione nei contratti aziendali, al solo usufrutto la disciplina dei crediti aziendali, a nessuno dei due le norme riguardanti i debiti aziendali anteriori, dei quali risponderanno unicamente il nudo proprietario o il locatore.

  • I segni distintivi

    I segni distintivi consentono allimprenditore di essere individuato sul mercato e di essere distinto dagli altri. I 3 segni principali sono la ditta, linsegna ed il marchio. La loro funzione di favorire la formazione ed il mantenimento della clientela poich consentono ai consumatori di distinguere fra i vari operatori economici e di effettuare scelte consapevoli. Limprenditore ha unampia libert nella formazione dei propri segni distintivi. tenuto a rispettare per alcune regole. Egli ha diritto alluso esclusivo dei propri segni, relativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva rispetto agli imprenditori concorrenti. Pu anche trasferire ad altri i propri segni distintivi. La ditta il nome commerciale dellimprenditore e lo individua come soggetto di diritto nellesercizio dellattivit dimpresa. un segno necessario, in mancanza del quale si usa il nome civile dellimprenditore. Il nome civile quello attribuito per legge: a struttura fissa, unico e non liberamente modificabile (art. 6 c.c.). attributo della personalit ed indisponibile ed intrasmissibile. La ditta regolata dagli art. 2563-2567 c.c.. I limiti che incontra limprenditore sono rappresentati dal rispetto dei principi della verit e della novit. Il principio della verit (art. 2563 c.c.) ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata. La prima la ditta formata dallimprenditore che la utilizza e deve contenere almeno il cognome o la sigla dellimprenditore con la libert di essere completata come si preferisce. Non imposta per la corrispondenza con il nome civile dellimprenditore. Egli non neppure tenuto a modificare la ditta patronimica qualora intervengano mutamenti nel suo nome civile. La seconda la ditta formata da un certo imprenditore e successivamente trasferita ad un altro insieme allazienda. Non imposta lintegrazione della ditta col proprio cognome o con la propria sigla. Per il principio della novit (art. 2564 c.c.) quando la ditta uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e pu creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Per il diritto alluso esclusivo della ditta e lobbligo di differenziazione sussistono solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro e quindi possa determinarsi confusione per loggetto dellimpresa e/o per il luogo in cui questa esercitata. La confondibilit delle ditte devessere valutata sul nucleo caratterizzante e dominante di ditte effettivamente utilizzate. Per lart 2565 c.c. la ditta non pu essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. La ditta pu essere trasferita anche quando non trasferita lintera azienda ma solo un ramo della stessa purch dotato di organica unit. Chi ha trasferito lazienda responsabile in solido con lacquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata qualora il terzo contraente abbia potuto ragionevolmente ritenere di trattare col cedente. Quindi lalienante ad avere lonere di portare a conoscenza dei terzi lavvenuto trasferimento. Per quanto riguarda le societ alla ragione sociale e alla denominazione sociale si applica lart. 2564. Queste per non vanno identificate con la ditta ma vanno poste sullo stesso piano del nome civile. Le societ le devono avere e possono avere anche una ditta originaria nonch una o pi ditte derivate. Linsegna individua i locali in cui lattivit dimpresa esercitata ed disciplinata dallart. 2568 c.c.. Il marchio individua e distingue i beni o i servizi prodotti ed disciplinato dagli art. 2569-2574 c.c. e dal R.D. 929/1942.

  • DIRITTO COMMERCIALE (Campobasso)

    Volume 2 - Il diritto delle societ -

    scritto da *Acquario Capri*

  • Le societ Le societ sono organizzazioni di persone e di mezzi create dallautonomia privata per lesercizio in comune di unattivit produttiva. Sono strutture organizzative tipiche, previste dal nostro ordinamento per lesercizio in forma associata dellattivit dimpresa. Il legislatore pone a disposizione 8 tipi di societ:

    1. la societ semplice (art. 2251-2290 c.c.); 2. la s.n.c. (art. 2291-2312 c.c.); 3. la s.a.s. (art. 2313-2324 c.c.); 4. ls.p.a. (art. 2325-2461 c.c.); 5. la s.a.p.a. (art. 2462-2471 c.c.); 6. ls.r.l. (art. 2472-2497-bis c.c.); 7. la societ cooperativa (art. 2511-2545 c.c.); 8. le mutue assicuratrici (art. 2546-2548 c.c.).

    I singoli tipi di societ sono diversi ma presentano alcuni elementi in comune che permettono loro di essere raggruppati in categorie omogenee:

    1. la societ semplice, la s.n.c. e la s.a.s. sono societ di persone; 2. ls.p.a., la s.a.p.a. e ls.r.l. sono societ di capitali.

    A. LA NOZIONE DI SOCIET Lart. 2247 c.c. dice che Con il contratto di societ due o pi persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attivit economica allo scopo di dividerne gli utili. Fino al 1993 non era consentita la costituzione di una societ da parte di una sola persona. Con il D.Lgs. 88/1993 ci stato eccezionalmente previsto per la s.r.l. che quindi pu essere costituita anche con atto unilaterale. Le societ sono enti associativi a base contrattuale e possono essere inquadrate nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo. I caratteri strutturali dei contratti associativi e quindi del contratto di societ sono:

    a) Le prestazioni di ciascuna parte possono anche essere di diversa natura e di diverso ammontare ma tutte sono finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune e trovano il loro corrispettivo nella partecipazione ai risultati dellattivit comune o nellacquisto della partecipazione sociale;

    b) Il contratto associativo un contratto plurilaterale ed aperto (in aumento o in diminuzione); c) Il contratto associativo un contratto di organizzazione di una futura attivit e non esaurisce

    la sua funzione con lesecuzione delle prestazioni. d) La nullit, lannullabilit, la risoluzione per inadempimento o per impossibilit sopravvenuta

    che colpiscono il vincolo di una delle parti non comportano la nullit, lannullabilit, la risoluzione per inadempimento o per impossibilit sopravvenuta dellintero contratto.

    Essendo la societ definita un contratto, ad essa sar applicata la disciplina generale sui contratti nei limiti della compatibilit con i caratteri propri del contratto associativo e del tipo di societ in questione. Le societ si caratterizzano per la contemporanea presenza di 3 elementi:

    1) I conferimenti dei soci: Sono costituiti dai contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della societ e hanno la funzione di dotare la societ del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dellattivit dimpresa. Con i conferimenti, quindi, ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale allattivit comune e si espone al rischio dimpresa. essenziale che ci sia fatto da tutti i soci. Pu costituire oggetto di conferimento ogni entit (beni e servizi) suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attivit dimpresa. Il patrimonio sociale costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci e successivamente modificato qualitativamente e quantitativamente in relazione alle vicende economiche della societ. La sua consistenza accertata annualmente col bilancio desercizio dove la differenza tra attivit e passivit chiamata patrimonio netto. Lattivo patrimoniale costituisce la garanzia generica principale od esclusiva dei creditori della societ. Il capitale sociale nominale unentit numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nellatto costitutivo della societ. Esso rimane immutato

  • finch, con modifica dellatto costitutivo, non se ne decide laumento o la riduzione. Il capitale sociale nominale assolve a 2 funzioni:

    Funzione vincolistica: il capitale sociale indica il valore delle attivit patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dallattivit dimpresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della societ. Ci un margine di garanzia patrimoniale supplementare per i creditori.

    Funzione organizzativa: il capitale sociale termine di riferimento per accertare periodicamente se c un utile o se ci sono perdite.

    Funzione di base di misurazione: solo nelle societ di capitali il capitale sociale base di misurazione di alcune situazioni soggettive dei soci sia di carattere amministrativo, sia di carattere patrimoniale.

    2) Lesercizio in comune di attivit economica (scopo-mezzo): Loggetto sociale la specifica attivit economica, cio quellattivit produttiva esercitata in comune che presenta i caratteri propri dellattivit dimpresa, che i soci si propongono di svolgere, predeterminata nellatto costitutivo della societ e modificabile nel corso della vita della stessa seguendo alcune norme. Lattivit economica devessere preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune, giuridicamente imputabile al gruppo in modo che tutti siano partecipi del suo risultato positivo o negativo. Ma le societ possono essere utilizzate anche per lesercizio di attivit produttiva a carattere in imprenditoriale come le societ occasionali e le societ fra professionisti. Le societ occasionali prevedono lesercizio in comune di unattivit economica ma senza professionalit (cio occasionalmente). Quindi a loro applicabile solo la disciplina della societ prescelta ma non quella dellimpresa. Si ha societ senza impresa quando si in presenza di un esercizio in comune di unattivit oggettivamente non duratura. Le societ fra professionisti sono societ formate da professionisti intellettuali che hanno per oggetto unico ed esclusivo lesercizio in comune dellattivit professionale. Essi esercitano unattivit economica non considerabile per legge attivit dimpresa. Gli incarichi professionali sono assunti dalla societ che giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali. Le professioni intellettuali hanno un carattere rigorosamente personale ed i professionisti intellettuali, per la L 1815/1939, devono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi esclusivamente la dizione studio tecnico, legale seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati. Per levoluzione delle professioni intellettuali ha spinto verso lutilizzazione di strutture organizzative di tipo imprenditoriale per il loro esercizio in forma associata. La L 266/1997 ha conferito al Ministro della Giustizia il potere di fissare con proprio decreto i requisiti per lesercizio in forma societaria delle attivit previste dalla L 1815/1939 ma nel 1998 il governo ha rinunciato ad emanare il regolamento sulle societ di professionisti affidandolo ad una futura legge delega. Ma la societ fra professionisti non va confusa con lassunzione congiunta di un incarico da parte di pi professionisti poich questi eseguono personalmente una propria prestazione intellettuale, n va confusa con la societ di mezzi, costituita per lacquisto e la gestione in comune di beni strumentali allesercizio individuale e personale delle rispettive professioni, n va confusa con la societ di servizi che offre sul mercato un prodotto complesso per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi (societ di ingegneria, societ di elaborazione elettronica dei dati contabili, societ di revisione contabile). Per le professioni non protette la forma societaria pu essere assunta senza limitazioni ma per costituire una societ quanti esercitano professioni non protette esercitano unopzione che li pone fuori della categoria dei professionisti intellettuali e che impedisce di qualificare lattivit della societ come esercizio di una professione intellettuale. Per le professioni protette esclusa lammissibilit di qualsiasi forma societaria. necessario che il legislatore definisca uno specifico statuto per le societ fra professionisti. Lunica societ fra professionisti attualmente esistente la societ per avvocati, introdotta dal D.Lgs 96/2001. Questa ha come oggetto esclusivo lesercizio in comune dellattivit professionale dei propri soci e pu acquistare beni e diritti strumentali allesercizio della professione e compiere qualsiasi attivit diretta a tale scopo. regolata dalle norme della s.n.c.. Tutti i soci devono essere avvocati e non devono partecipare a nessunaltra societ tra avvocati. Il socio cancellato o radiato dallalbo viene automaticamente cancellato dalla societ, per quello sospeso lesclusione facoltativa. La ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci o di 1 o pi seguito da s.t.p.. La costituzione della societ per avvocati uguale a quella della s.n.c. ma liscrizione viene fatta in una

  • sezione speciale del registro delle imprese ed ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia. iscritta anche in una sezione speciale dellalbo degli avvocati. Linvalidit della suddetta societ regolata: le cause sono le stesse di quelle dei contratti, per gli effetti c una disciplina speciale. La societ per avvocati non soggetta a fallimento. La disciplina volta a conciliare lesercizio in forma societaria della professione forense con il rispetto del principio della personalit della prestazione e di quello della diretta responsabilit del professionista nei confronti del cliente. Il cliente pu scegliere il proprio difensore. Lincarico professionale pu essere svolto solo dai soci in possesso degli specifici requisiti prescritti per lesercizio dellattivit richiesta. Solo gli incaricati sono personalmente ed illimitatamente responsabili per lattivit svolta in esecuzione dellincaricato. Con essi risponde la societ con il proprio patrimonio. Riassunti scritti da GennaroAcquario1980 ([email protected]). Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    3) Lo scopo di divisione degli utili (scopo-fine): Sotto il profilo dello scopo perseguibile le societ possono essere distinte in 3 grandi categorie:

    a. Societ lucrative (art. 2247 c.c.) con lo scopo di conseguire utili destinati ad essere divisi tra i soci;

    b. Societ mutualistiche (art 2511 c.c.) con lo scopo di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto fornendo servizi o occasioni di lavoro a condizioni pi vantaggiose;

    c. Societ consortili (art. 2615-ter c.c.) con lo scopo di far usufruire i soci dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti.

    Gli elementi di distinzione tra le societ e le associazioni risiedono nella natura dellattivit e nello scopo-fine perseguibile:

    - lattivit delle societ devessere produttiva e condotta con metodo lucrativo o quanto meno economico;

    - lo scopo-fine delle societ uno scopo economico mentre quello delle associazioni la devoluzione a terzi degli eventuali risultati positivi dellattivit comune.

    Quindi unassociazione per essere definita tale o non usa il metodo economico, o lo usa ma devolve istituzionalmente gli utili conseguiti a scopi altruistici. Ma spesso gruppi associativi con scopi ideali si servono dello strumento delle s.p.a. dichiarando nellatto costitutivo unattivit economica ed uno scopo lucrativo poi non perseguiti. Queste forme non sono legittime. Non poche sono le societ di diritto speciale senza scopo di lucro. La differenza tra societ e comunione che la prima un contratto che ha per oggetto lesercizio in comune di unattivit economica, la seconda una situazione giuridica che sorge quando la propriet o altro diritto reale spetta in comune a pi persone o un contratto che ha per oggetto il semplice godimento della cosa comune. Anche nella comunione previsto lo svolgimento di attivit a contenuto patrimoniale nellinteresse comune attraverso lorganizzazione di un gruppo ma il rapporto beni-attivit ed i poteri di cui lorganizzazione investita sono diversi nei 2 istituti: nella societ i beni comuni hanno funzione servente, nella comunione lattivit che svolge funzione servente rispetto ai beni. Nella societ i beni che fanno parte del patrimonio sociale hanno un vincolo di stabile destinazione allo svolgimento dellattivit dimpresa, ma ci non presente nella comunione. Nella societ e nella comunione operano i seguenti differenti principi cardine:

    Societ Comunione

    Il socio non pu servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio

    sociale per fini estranei a quelli della societ.

    Ciascun partecipante pu servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne

    parimenti uso secondo il loro diritto. Il singolo socio non pu provocare a sua

    discrezione lo scioglimento anticipato della societ e la conseguente divisione del

    patrimonio sociale.

    Ciascuno dei partecipanti pu sempre domandare lo scioglimento della comunione.

    Il creditore particolare del socio non pu soddisfarsi direttamente sul patrimonio della

    societ.

    Il creditore particolare dei singoli comproprietari pu liberamente aggredire anche la cosa comune

    per soddisfarsi.

  • La comunione non gode di autonomia patrimoniale. Il regime patrimoniale delle societ applicabile solo quando i beni sono destinati allo svolgimento di unattivit dimpresa. Sono vietate le societ di mero godimento. Il discriminante tra comunione e societ la presenza o meno di unattivit comune dimpresa. possibile che dalla comunione si passi alla societ e ci avviene quando i comproprietari si servono dei beni relativi per lesercizio di una comune attivit dimpresa. Non possibile lesercizio di unimpresa collettiva priva di autonomia patrimoniale, definibile come comunione dimpresa. Ci accade quando unazienda in comunione viene utilizzata dai comproprietari per lesercizio in comune di attivit dimpresa, senza precisi accordi in merito al conferimento in societ dei relativi beni. Un contratto di societ pu essere concluso anche per fatti concludenti e per questi pu avvenire anche il conferimento. Leffettivo esercizio di unattivit dimpresa oggettivamente apprezzabile come non equivoco atto di destinazione societaria dei relativi beni. Con limpresa familiare si in presenza di unimpresa collettiva il cui esercizio non d vita alla formazione di un patrimonio autonomo ed il cui regime non accostabile n a quello dellordinaria comunione n a quello della societ di fatto. I creditori dimpresa potranno soddisfarsi su tutti i beni della comunione alla pari con gli altri creditori della comunione senza diritto di preferenza e possono aggredire anche il patrimonio personale dei coniugi ma solo per la met del credito e solo se i beni comuni non soddisfano i debiti. I creditori particolari possono soddisfarsi direttamente anche sui beni della comunione legale.

    B. I TIPI DI SOCIET Le societ si distinguono in base a vari criteri:

    1) lo scopo istituzionale perseguibile: societ lucrative e societ mutualistiche; 2) la natura dellattivit esercitabile: la societ semplice utilizzabile solo per attivit non

    commerciali mentre tutte le altre societ sono utilizzabili per attivit commerciali e non; 3) la personalit giuridica: le societ di capitali e le cooperative ce lhanno, le societ di persone

    no, quindi: Societ di capitali Societ di persone

    Organizzazione di tipo corporativo basata sulla presenza di una pluralit di

    organi.

    Non prevista lorganizzazione di tipo corporativo.

    Principio maggioritario domina il funzionamento degli organi sociali.

    Modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilit illimitata il potere di

    amministrare la societ ma richiede il consenso di tutti i soci per le modifiche dellatto

    costitutivo. Singolo socio senza potere diretto di

    amministrazione e di controllo, solo con diritto di concorrere alla designazione

    dei membri dellorgano di amministrazione e di controllo.

    Singolo socio a responsabilit illimitata con potere di amministrazione e di rappresentanza

    della societ.

    4) il regime di responsabilit per le obbligazioni sociali: nelle s.n.c. e nella societ semplice rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente; nelle s.a.s. e s.a.p.a. ci sono soci a responsabilit limitata e soci a responsabilit illimitata; nelle s.p.a. e s.r.l. risponde solo il patrimonio sociale.

    Personalit giuridica ed autonomia patrimoniale costituiscono 2 diverse tecniche legislative per creare le condizioni di diritto privato pi propizie per la diffusione e lo sviluppo delle imprese societarie. Il legislatore concede ai creditori sociali un trattamento preferenziale rispetto ai creditori personali dei soci e consente a chi costituisce una societ di creare un diaframma fra il proprio patrimonio e le obbligazioni contratte collettivamente nellesercizio in comune dellattivit dimpresa.

    Nelle societ di capitali e nelle cooperative ci conseguito in modo diretto e lineare con il riconoscimento della personalit giuridica. Le societ sono trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. Quindi queste godono di una perfetta autonomia patrimoniale. I beni conferiti diventano formalmente beni di propriet della societ. Comunque questa alterit societ-soci formale e sussiste nei limiti in cui essa riconosciuta dallordinamento. In alcuni casi, in questi tipi di societ, ci sono anche soggetti responsabili personalmente.

    Nelle societ di persone, che non hanno personalit giuridica, i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della societ per soddisfarsi (solo gli utili spettanti al

  • proprio debitore) mentre i creditori della societ non possono aggredire il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili (possono farlo solo dopo aver tentato con esito negativo di soddisfarsi sul patrimonio della societ). I beni sociali sono considerati beni in compropriet, le obbligazioni sociali sono qualificate come obbligazioni proprie dei soci e la responsabilit come responsabilit per debito proprio. La societ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Le societ di persone sono trattate come autonomi centri dimputazione, come soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci.

    Quanti costituiscono una societ possono liberamente scegliere fra tutti i tipi di societ previsti se lattivit non commerciale, fra tutti i tipi tranne la societ semplice se lattivit commerciale. Se lattivit non commerciale, si applica la disciplina della societ semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire le societ secondo uno degli altri tipi. Se lattivit commerciale, si applica la disciplina della s.n.c.. Scelto un determinato tipo, le parti possono disegnare con clausole contrattuali un assetto organizzativo della loro societ parzialmente diverso da quello risultante dalla disciplina legale del tipo prescelto. Se le clausole sono incompatibili con il tipo di societ scelto, queste verranno annullate con lapplicazione automatica della corrispondente disciplina legale. Non pu essere costituita una societ stravagante che non risponde per nome e per criteri organizzativi ai tipi stabiliti dalla legge. In questo caso la sanzione la nullit della societ atipica. I patti parasociali sono quegli accordi che vengono stipulati dai soci al di fuori dellatto costitutivo, al momento della costituzione della societ, per regolare il loro comportamento nella societ o verso la societ. Questi vincolano solo gli attuali soci e la loro invalidit non incide sulla validit della societ e degli atti sociali. Con la stipula del contratto le parti contraenti divengono membri della struttura organizzativa creata, acquistano la qualit di soci e diventano titolari di una serie articolata di situazioni soggettive di natura amministrativa e di natura patrimoniale. Queste situazioni sono destinate ad esplicarsi allinterno e nei confronti di un gruppo organizzato per la realizzazione di uno scopo comune.

  • La societ per azioni

    La s.p.a. forma con la s.r.l. e la s.a.p.a. la categoria delle societ di capitali ed una societ nella quale: 1) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societ col suo patrimonio, a differenza della

    s.a.p.a.; 2) la partecipazione sociale rappresentata da azioni, a differenza della s.r.l..

    La s.p.a. il prototipo normativo delle societ di capitali in quanto l


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