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Diritto Del Turismo DANY

Date post: 18-Jul-2015
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DIRITTO DELL'ECONOMIA DEL TURISMOLE FONTIIl turismo nella Costituzione italianaLe peculiari caratteristiche territoriali e culturali del nostro Paese conferiscono molta importanza al turismo. L'esercizio dei poteri in merito al settore turistico viene affidato oggi prevalentemente alle Regioni ed enti locali. Prima del 2001, le Regioni potevano legiferare in materia di turismo rispettando per i limiti imposti dalle leggi statali. Oggi queste Regioni possono emanare leggi nel settore turistico anche se in contrasto con le leggi statali. Le Regioni svolgono quindi quattro tipi di funzioni: programmazione indirizzo coordinamento amministrazione

In questo ambito rientrano, ad esempio, il monitoraggio delle tecniche di incentivazione e commercializzazione delle risorse turistiche, la riqualificazione delle infrastrutture, le iniziative per la promozione turistica dell'immagine della Regione, etc. L'importanza che il turismo riveste nell'economia nazionale comporta per che in tale settore permanga una certa influenza statale. Lo Stato, infatti, anche dopo la riforma costituzionale del 2001, ha continuato ad emanare disposizioni di indirizzo e coordinamento delle politiche turistiche regionali e, alle volte, addirittura dei veri e propri regolamenti.

Proprio al fine di verificare la legittimit di questa ingerenza (influenza) statale intervenuta la Corte Costituzionale, autorizzando le Regioni, in seguito alla riforma del 2001, ad esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari. Gli interventi della Corte Costituzionale hanno quindi chiarito i limiti della potest legislativa statale e regionale in materia di turismo. Tuttavia, per quanto il turismo sia ora di competenza legislativa residuale per lo Stato, esso pu comunque porre in essere azioni al fine di rendere unica l'offerta turistica del Paese ed, inoltre, assumere un ruolo di raccordo delle politiche regionali. I limiti alla potest legislativa regionale Bench il turismo sia ormai una materia affidata alla potest legislativa delle Regioni, gli interessi economici dello Stato in questo settore alimentano la tendenza all'accentramento e all'esercizio di poteri di indirizzo pi che di raccordo delle politiche regionali. Tendenza favorita dal fatto che il turismo ha carattere infrasettoriale. Si pensi all'immigrazione, alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia dell'ambiente. Tuttavia, restano tuttora affidate alla competenza dello Stato, le funzioni di indirizzo

politico e di alta amministrazione inerenti l'attivit di promozione dell'offerta turistica italiana all'estero, e soprattutto la gestione finanziaria del settore. Infine, resta di competenza dello Stato il diritto privato del turismo (ad esempio contratto di albergo, contratto di viaggio), il diritto penale (ad esempio repressione del turismo sessuale) ed il diritto processuale. Gli ordinamenti regionali. Regioni ed enti locali. Fino alla met degli anni '90 vigeva il cosiddetto principio del parallelismo secondo il quale dipendevano dalle Regioni tutte le strutture per la promozione e l'informazione turistica: enti provinciali del turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Secondo il principio del parallelismo, dovevano appartenere alle Regioni le funzioni amministrative relative alle materie di competenza legislativa regionale. Nella successiva legislazione statale, tale principio del parallelismo fu sostituito dal principio di sussidariet, secondo il quale le funzioni amministrative avrebbero dovuto essere esercitate dagli enti pi prossimi, cos maggiormente responsabilizzati per i risultati conseguiti. La riforma del 2001 prevede infatti l'assegnazione delle funzioni amministrative ai Comuni. L'attivit di promozione, informazione, accoglienza ed assistenza turistica, non sono dunque pi regolate dalla legislazione regionale, ma risultano oggi delegate alle Provincie e ai Comuni, legittimati ad esercitarle anche in forma associata o avvalendosi di strumenti di cooperazione pubblico-privato. Le Regioni, tuttavia, conservano un importante funzione di indirizzo e coordinamento. Esse possono svolgere, ad esempio, attivit di promozione turistica all'estero. La Costituzione permette infatti a ciascuna Regione di concludere accordi con gli Stati o intese con enti territoriali interni ad un altro Stato, volti a favorire la conoscenza della propria offerta turistica e del proprio patrimonio artistico e culturale (funzione in passato svolta dall'ENIT). Le Regioni, inoltre, godranno (la legge non stata ancora emanata) di autonomia anche in materia di tributi: possono cio stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie. Allo stato attuale, dunque, le Regioni a statuto ordinario non possono ancora istituire specifici tributi collegati al turismo. La Sardegna, regione a statuto speciale, invece legittimata e contempla le imposte e tasse sul turismo fra le entrate della Regione. Turismo e principi comunitari. Il Trattato di Lisbona Il turismo rappresenta uno dei principali settori dell'economia europea. Tale incontestabile rilievo socio-economico non poteva essere evidentemente trascurato nelle politiche comunitario. Tuttavia, n il Trattato istitutivo della Comunit Europea, n l'Atto Unico includevano il turismo fra le materie di competenza comunitaria. E' solo con il Trattato di Maastricht che si ricomprende il turismo fra i settori in cui la Comunit pu adottare misure per il raggiungimento delle proprie finalit generali.

Nello scenario normativo descritto non pu meravigliare dunque l'assenza di una politica europea comune in tema di turismo, bench sia innegabile che alcuni interventi comunitari in settori come i trasporti, l'ambiente, le nuove tecnologie dell'informazione e la fiscalit, abbiano interessato direttamente il comparto turistico. La svolta si ha con il Trattato di Lisbona 2007. Il trattato, ratificato in Italia solo nel 2008, menziona esplicitamente il turismo tra i settori nei quali l'Unione Europea ha competenza per svolgere azioni con il fine di sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. L'oggetto principale dell'azione comunitaria in questo settore dunque la promozione della competitivit delle imprese dell'Unione operanti nel campo turistico. Il legislatore comunitario vuole creare un ambiente propizio per lo sviluppo delle imprese turistiche e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri. Quest'ultimo punto si pu raggiungere creando un network al fine di scambiare informazioni, esperienze schemi e procedure adottate tra le amministrazioni locali dei singoli Paesi. In sostanza, si vuole sviluppare degli strumenti comuni di classificazione della qualit dei servizi (ad esempio: stelle degli alberghi) e di standard qualitativi minimi delle prestazioni erogate. Il turismo nelle fonti internazionali Il turismo ha finora ricevuto attenzione marginale negli accordi internazionali. In materia turistica si sono avuti solo accordi bilaterali tra Stati. Sono state ben poche le convenzioni multilaterali, fra le quali vanno segnalate per la Convenzione sul contratto di viaggio (CCV) e la Convenzione sulla responsabilit degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. Fra le fonti internazionali della disciplina del turismo occorre menzionare gli atti non vincolanti emanati dalla Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), che influenzano notevolmente la politica mondiale del turismo e ispirano le singole legislazioni nazionali. L'OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) nasce nel 1970 mira, in particolare, a favorire lo sviluppo del turismo mondiale, tenendo conto anche delle esigenze dei Paesi emergenti. La sua attivit consiste nel garantire agli Stati l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione di progetti riguardanti la raccolta, elaborazione ed analisi di dati sui flussi turistici e alla formazione del personale addetto al settore turistico. La struttura dell'OMT composta da tre organi: Assemblea generale, il Consiglio esecutivo, il Segretariato.

ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIOEN PUBBLICA DEL TURISMOEvoluzione storica dell'organizzazione pubblica del turismo Il fenomeno turistico, fino all'inizio del secolo scorso, non aveva assunto proporzioni

e rilievo socio-economico tali da sollecitare l'intervento statale. La promozione turistica, la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico erano infatti affidate ad enti di diritto privato (Touring Club Italiano, Automobile Club d'Italia) oppure alle Pro-Loco. L'attenzione statale al settore turistico diventata per pi consistente in seguito alla prima guerra mondiale con l'istituzione dell'ENIT (Ente Nazionale per le industrie turistiche). Le funzioni dell'ENIT consistevano nella vigilanza sull'attivit alberghiera e nella raccolta ed elaborazione dei dati statistico-economici. Venne poi successivamente istituito il Commissariato al Turismo ma, il rilevo socioeconomico che il turismo stava assumendo (anche grazie allo sviluppo e all'incremento dei mezzi di trasporto) resero necessaria l'istituzione dei Ministero del Turismo. La presenza del Ministero del Turismo rendeva tuttavia estremamente rigida la struttura organizzativa del settore ed inoltre generava conflitti istituzionali tra Amministrazione centrale ed ordinamenti regionali. Per questo motivo, nel 1993, il Ministero del Turismo viene soppresso, con la conseguente istituzione di un Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attuale organizzazione statale del turismo Occorre ora soffermarsi sugli strumenti attuali dei quali lo Stato si avvale per l'esercizio dell'intervento residuale in materia turistica che, come visto sopra, deve essere giustificato, proporzionato ed attuato di intesa con le Regioni. Esercita le competenze statali in materia di turismo, dunque, il Dipartimento del Turismo, che appunto un ente legato alla Presidenza del Consiglio. Tra le sue funzioni ricordiamo: Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico nazionale Programmazione e gestione dei fondi strutturali comunitari Vigilanza sull'ENIT e sull'ACI Promozione degli investimenti turistici Riconoscimento di titoli di studio ed autorizzazioni all'esercizio delle attivit professionali per i cittadini Cura dei rapporti con le Organizzazioni internazionali Gli strumenti di coordinamento Stato-Regioni La legge di revisione costituzionale del 2001 ha trasferito alle Regioni le funzioni in tema di turismo. Tuttavia, lo Stato ha continuato ad esercitare le competenze strategiche in materia, anche perch le Regioni non hanno dimostrato di possedere una capacit costante coordinamento nelle politiche locali sul turismo. Per supplire a tale carenza viene istituita nel 1988 la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province, la quale svolge le sue competenze anche in materia turistica.

La finalit della Conferenza consiste nel promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, garantendone il raccordo con i soggetti ai quali affidata la gestione dei servizi di servizi di pubblico interesse. La Conferenza assicura inoltre scambi di dati ed informazioni tra Governo e Regioni e deve essere obbligatoriamente sentita sugli schemi dei disegni di legge e decreti legislativi su materie di interesse regionale. Essa determina, infine, i criteri di ripartizione dei finanziamenti assegnati dalla legge alle Regioni. La legge 135/2001, nel riformare la legislazione nazionale del turismo, istituisce la Conferenza nazionale del turismo, indetta ogni due anni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un organismo puramente consultivo a composizione mista, in cui intervengono rappresentanti di Regioni, enti locali, dell'imprenditoria turistica, dei consumatori, dei sindacati, associazioni ambientaliste, etc. Tale conferenza deputata non al coordinamento tra Stato e Regioni, bens tra Istituzioni e organismi socio-economici, per favorirne il confronto al fine di poter definire politiche strategiche del settore turistico condivise dalle parti sociali. Un passo decisivo per assicurare un coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico stato fatto con l'istituzione del Comitato nazionale per il turismo che sostituisce l'ENIT. Tale comitato deve dunque svolgere la funzione di complessivo coordinamento delle politiche del settore e, per evitare sovrapposizioni con la Conferenza permanente Stato-Regioni, per il suo funzionamento, non ci si avvale del coinvolgimento delle Regioni ma solo dello Stato. Il Comitato nazionale per il turismo pu essere definito come una sorta di cabina di regia idonea a conferire nuovo impulso al settore che, in seguito al decentramento alle Regioni delle relative competenze, aveva subito una lunga fase di stagnazione per la sostanziale incapacit delle stesse di auto-coordinarsi. Tali buoni propositi hanno per dovuto fare i conti con il nuovo assetto costituzionale scaturito alla revisione del 2001, il quale, come abbiamo visto, ha reso il turismo materia di competenza residuale delle Regioni. La Corte costituzionale, sollecitata dalle regioni, dunque intervenuta dichiarando l'incostituzionalit della disposizione che ha istituito il Comitato Nazionale per il Turismo. L'oggetto della censura non il nuovo organismo in s, bens le modalit della sua costituzione, che non hanno previsto nessuna consultazione con le Regioni. In seguito a questo provvedimento, nel 2006 stato eliminato il Comitato Nazionale per il turismo per essere sostituito dal Comitato delle politiche turistiche, che ha il compito di identificare le singole aree di intervento sulle quali effettuare politiche nazionali e regionali, e singole iniziative oggetto di strategie condivise orientate allo sviluppo del turismo, garantendo maggiore collaborazione con le Regioni. I SISTEMI TURISTICI LOCALI I sistemi turistici locali sono dei contesti turistici omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

Si pensi, ad esempio ad un'area che si distingue da altre per la particolare concentrazione di produzioni tipiche dell'agricoltura (formaggi, vino, etc). La sua confluenza in un sistema turistico locale consentirebbe di valorizzare tali peculiarit e, allo stesso tempo, di promuoverne la fruizione. I sistemi turistici locali non sono istituzioni in senso proprio: non rappresentano cio n enti pubblici, n organismi intermedi. Si tratta di figure o tecniche di organizzazione turistica che possono rivestire le forme giuridiche pi disparate, anche e soprattutto di partnership pubblico-privato, finalizzate a valorizzare le risorse locali. Con i sistemi turistici locali si intende, in pratica, favorire ed implementare la collaborazione e le sinergie tra enti pubblici ed imprese private. I sistemi turistici locali costituiscono una tecnica che esalta il ruolo delle comunit locali (Province e Comuni) attenuando invece il ruolo delle Regioni. Tuttavia quest'ultime godono, dal canto loro, di massima autonomia sia nell'identificazione di linee di indirizzo alle quali i sistemi dovranno attenersi per svolgere le proprie funzioni, sia per determinare modalit e misura dei finanziamenti ai progetti destinati a quest'ultimi. L'iniziativa per la costituzione dei sistemi turistici locali presa dagli enti locali ovvero da soggetti privati che operano con gli enti e le associazioni di categoria. Alle Regioni compete invece il riconoscimento dei sistemi turistici locali, anche ai fini, come abbiamo gi detto, dell'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti di sviluppo. L'ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO L'ENIT stato istituito nel 1919 con la denominazione di Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche con la funzione di svolgere propaganda turistica all'estero. L'ente dotato di personalit giuridica di diritto pubblico ed ha costituito l'organo principale per l'intervento pubblico nel turismo fino all'istituzione del Ministero del Turismo volto a ridimensionarne le funzioni: in seguito, infatti, l'ENIT stato riformato e ridenominato Ente nazionale italiano per il turismo, e ha svolto il compito promuovere ed incrementare il movimento turistico dall'estero verso l'Italia, ma in esecuzione delle direttive elaborate dal Ministero. Verso la met degli anni 90 si assistito ad una riforma dell'aspetto organizzativo dell'ENIT, che ha imposto una composizione prevalentemente tecnica dei suoi componenti, grazie alla quale l'ENIT prende il nome di ENIT-AGENZIA. La funzione dell'Agenzia rimane comunque quella di promozione dell'immagine dell'offerta turistica nazionale all'estero, per favorire la commercializzazione dei prodotti turistici italiani mediante apposite strategie di marketing. Resta comunque fermo che le singole Regioni siano pienamente legittimate a svolgere una propria attivit di promozione e sostegno anche all'estero di iniziative inerenti al turismo. Per lo svolgimento della propria attivit l'ENIT-AGENZIA pu avvalersi di strutture privatistiche e consorzi.

LE ISTITUZIONI PRIVATE La promozione del turismo rientra tra le funzioni di alcuni enti a carattere nazionale, aventi per natura privatistica. Tra questi rientrano le associazioni PRO-LOCO, che sono dunque enti non profit la cui attivit consiste nell'accoglienza, tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali, promozione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e folkloristico delle singole localit in cui sono insediate. Le associazioni pro-loco hanno una struttura organizzativa che consiste nell'assemblea degli associati, che designa il Presidente, l'organo di gestione (consiglio di amministrazione) e di controllo interni (collegio sindacale). Il Touring Club Italiano (TCI) ha lo scopo di sviluppare il turismo in genere e pi particolarmente in Italia, anche attraverso la pubblicazione di riviste, carte, guide e libri in argomento. Fra queste pubblicazioni, particolarmente diffusa la Guida del Touring sugli alberghi ed i ristoranti, che assume un ruolo significativo nell'orientare i turisti nella scelta delle strutture ricettive nelle quali soggiornare. Per ottenere l'inserzione non previsto nessun corrispettivo diretto, ma occorre che l'impresa turistica sia socia del Touring Club pagando una quota associativa annuale. Il TCI, inoltre, offre anche assistenza legale ai soci nella rivendicazione dei loro diritti in qualit di turisti. Il Centro Turistico Studentesco (CTS), fondato nel 1974, un'associazione privata senza scopo di lucro che si propone di favorire gli scambi culturali e mobilit giovanile.

LE IMPRESE TURISTICHEImpresa pubblica fra diritto pubblico e privato Tradizionalmente si intendeva identificare le imprese turistiche con le strutture ricettive (alberghi, residence, etc) grazie anche alla legge quadro 217/1983. Grazie alla legge 135/2001 tale impostazione smentita, in quanto questa prevede che sono imprese turistiche quelle che esercitano attivit economiche organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti e di servizi, che concorrono alla formazione dell'offerta turistica. La nozione di imprese turistiche ora riconosciuta non circoscrive dunque la categoria alle strutture ricettive, ma consente di includervi tutte quelle imprese la cui attivit finalizzata a soddisfare i bisogni del turista. Sono quindi imprese turistiche anche le agenzie di viaggi ed i tour operators che, sorprendentemente, non erano considerati imprese turistiche dalla legge quadro 217/1983. L'impresa turistica costituisce un tipico esempio di impresa a statuto speciale ossia destinataria di un particolare tipo di disciplina. E' opportuno dunque fare un confronto tra la disciplina generale che definisce l'imprenditore e la disciplina speciale dell'impresa turistica per poi evidenziarne le differenze. Ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. imprenditore chi esercita professionalmente

un'attivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. I requisiti richiesti dal codice civile per l'acquisto della qualit di imprenditore sono dunque la professionalit, l'organizzazione e la produttivit, nonch la gestione con metodo economico. In particolare, quanto alla professionalit, l'acquisto della qualit di imprenditore presuppone l'esercizio abituale e non occasionale di una certa attivit produttiva. Non cio imprenditore chi predispone un singolo pacchetto di viaggio per soddisfare le particolari esigenze di un amico o di un conoscente, n chi organizza un singolo evento in discoteca. La professionalit non implica per l'esercizio continuato dell'attivit in senso cronologico. Se cos non fosse il numero degli imprenditori turistici per il codice civile, sarebbe molto ridotto, poich la maggior parte di essi esercita attivit stagionali. Sono allora imprenditori turistici coloro che svolgono periodicamente, ma in modo abituale, una certa attivit: ad esempio, chi gestisce uno stabilimento balneare attivo soltanto tre mesi l'anno. Pi delicata l'applicazione del requisito dell'organizzazione all'attivit turistica. In generale l'attivit pu dirsi organizzata quando esercitata con un impiego coordinato di fattori produttivi, cio capitale e lavoro. Non allora imprenditore colui che, sia pure ogni estate, concede in locazione il proprio appartamento in una localit di villeggiatura per ottenere una rendita. E' invece imprenditore turistico chi, in quella stessa localit di villeggiatura, predispone un'articolata organizzazione di mezzi (ufficio) e/o di persone (segretaria, consulente) per locale e vendere una serie di case-vacanze. L'imprenditore turistico di regola, ma non sempre, un imprenditore commerciale. La produzione del servizio turistico potrebbe essere connessa anche alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura o all'allevamento di animali. In tali ipotesi chi esercita quest'attivit turistica imprenditore agricolo e non commerciale, essendo cos sottratto alle procedure concorsuali (fallimento) ed all'obbligo di tenuta delle scritture contabili. E' il caso dell'agriturismo. Nozione pubblicistica e disciplina generale dell'impresa turistica SONO IMPRESE TURISTICHE QUELLE CHE ESERCITANO ATTIVITA' ECONOMICHE ORGANIZZATE PER LA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE E GESTIONE DEI PRODOTTI, SERVIZI, TRA CUI GLI STABILIMENTI BALNEARI, DI INFRASTRUTTURE E DI ESERCIZI, COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE FACENTI PARTE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI, CONCORRENTI ALLA FORMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA. Salta subito all'occhio nella definizione trascritta, il mancato riferimento al requisito della professionalit. Si deduce che anche chi esercita occasionalmente un'attivit finalizzata alla soddisfazione dei bisogni del turista va considerato impresa turistica. In effetti, l'attivit turistica pu essere esercitata anche da chi non imprenditore ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura turistica dell'attivit non basta a qualificare l'impresa come definita dal codice civile.

La nozione di impresa turistica si colloca dunque su un piano totalmente diverso dalla definizione civilistica di imprenditore. Ne consegue che, ad esempio, gli affittacamere che siano organizzati con metodo imprenditoriale, pur se svolgono occasionalmente attivit ricettiva, possono fruire delle agevolazioni, dei contributi e delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere riservati alle imprese turistiche. L'autorizzazione ad esercitare attivit turistiche pu essere concessa anche ad associazioni senza scopo di lucro operanti per soddisfare finalit ricreative, culturali o religiose esclusivamente dei propri aderenti o di associati appartenenti ad associazioni straniere con analoghe finalit e legate fra di loro da accordi internazionali di cooperazione. A. LE STRUTTURE RICETTIVE I requisiti delle strutture ricettive Fissati i caratteri comuni delle imprese turistiche va ora approfondito lo studio della particolare disciplina delle strutture ricettive. Bisogna da subito porre attenzione agli obblighi di pubblica sicurezza. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio soltanto a persone munite di carta di identit o documento valido di riconoscimento. Per i cittadini extracomunitari sar sufficiente l'esibizione del passaporto. I soggetti devono prima consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalit, la quale va sottoscritta dal cliente. Dopodich bisogna consegnare copia di questa scheda (entro 24h) all'autorit locale di pubblica sicurezza. L'apertura ed il trasferimento delle strutture ricettive sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio ubicato l'esercizio, al quale va comunicata l'eventuale chiusura del servizio ricettivo per un tempo superiore agli 8 giorni. L'autorizzazione abilita oggi ad effettuare, insieme alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. Con la stessa autorizzazione (c.d. Autorizzazione unica) possibile anche fornire giornali, riviste, cartoline, francobolli, giri turistici della citt. L'esercizio dell'attivit di ricezione e ospitalit senza autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. Allo stato attuale il sindaco pu revocare l'autorizzazione qualora il titolare non risulti pi iscritto nel Registro delle imprese o non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, oppure sospenda l'attivit ricettiva per un periodo superiore a dodici mesi. La revoca pu aversi anche qualora i locali non posseggano pi i requisiti stabiliti (manchino, ad esempio, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria). In questi casi il Sindaco ordina al titolare dell'autorizzazione la sospensione cautelare dell'attivit, concedendogli un termine per mettersi in regola e, nel caso in cui tale termine decorra inutilmente, l'autorizzazione sar revocata.

Tipologie di strutture ricettive Le leggi regionali in ambito turistico dopo il 2001 non hanno modificato le definizioni delle tipologie di strutture ricettive previste dalla legge quadro 217/1983 ed pertanto ancora ad esse che bisogna far riferimento. Tale disposizione definisce per la prima volta gli alberghi. Gli ALBERGHI sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere ubicate in uno o pi stabili o parti di stabile. Vi sono poi i cosiddetti ESERCIZI PARALBERGHIERI, che si distinguono dagli alberghi grazie a delle peculiarit strutturali e dalla particolarit del servizio offerto. In questa categoria vanno ricompresi:

Motels, caratterizzati dalla particolare attrezzatura per la sosta e l'assistenza delle autovetture; Villaggi albergo, la cui particolarit consiste nella fornitura di servizi (come spettacoli di intrattenimento, attrezzature sportive) in un'unica area, agli utenti di unit abitative situate in pi stabili Residenze turistico-alberghiere: caratterizzate dal servizio autonomo di cucina del quale sono dotate le unit abitative che compongono la struttura ricettiva Alberghi diffusi: forniscono alloggi in stabili separati, ubicati solitamente in centri storici e, comunque, a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti i servizi di reception, portineria e gli altri servizi accessori generali.

In una terza categoria possiamo poi distinguere gli ESERCIZI EXTRAALBERGHIERI tra cui troviamo:

Campeggi: intesi come esercizi ricettivi attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento Villaggi turistici: che si distinguono dai campeggi poich destinati al soggiorno di turisti di norma sprovvisti di mezzi di pernottamento Alloggi Agroturistici: costituiti da locali utilizzati dall'imprenditore agricolo per attivit di ricezione ed ospitalit Case ed appartamenti per vacanze: senza offerta di servizi centralizzati, con contratti aventi validit non superiore ai tre mesi consecutivi Case per ferie: che sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone e gruppi, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi senza scopo di lucro

Ostelli della giovent e rifugi alpini In una quarta categoria vanno infine annoverate le strutture ricettive considerate inizialmente atipiche ma poi via via tipizzate e disciplinate dalle leggi regionali. Fra queste spiccano, per la loro attuale diffusione, le cosiddette beauty farms qualificate dalla dotazione di particolari strutture speciali che offrono la possibilit di usufruire di un soggiorno finalizzato a cicli di trattamento terapeutici, estetici o dietetici. Queste strutture devono essere dotate di personale specializzato e figure professionali (medici, istruttori, fisioterapisti) in modo da poter offrire un servizio qualificato. Devono inoltre essere provviste, oltre che della normale autorizzazione dell'esercizio dell'attivit alberghiera, delle ulteriori autorizzazioni ad hoc per ogni attivit praticata nella struttura ricettiva. Non esiste dunque un'unica autorizzazione per l'apertura di una beauty farm. Classificazione delle strutture ricettive La legge quadro 217/1983 affidava alle leggi regionali il compito dei dettare i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, attenendosi a tre parametri fondamentali: dimensione della struttura requisiti strutturali dei servizi offerti qualificazione degli addetti Su queste basi le Regioni hanno definito i requisiti necessari per ottenere un certo numero di stelle. In particolare, per gli alberghi vi sono cinque categorie (da una a cinque stelle); per gli alberghi di categoria pi elevata (cinque stelle) stata inoltre prevista la denominazione aggiuntiva di lusso. I parametri generali di classificazione devono essere previsti dalla legge statale, ai quali le Regioni devono adeguarsi, regolando l'attribuzione delle stelle ed i relativi procedimenti per ottenerle. E ci in quanto la classificazione delle strutture ricettive costituisce materia sulla quale incidono interessi generali attinenti soprattutto alla tutela della concorrenza ed alla protezione del turista-consumatore. E' infatti facilmente constatabile che l'eventuale disomogeneit dei parametri di classificazione degli alberghi tra le legislazioni regionali costituirebbe un elemento che minaccerebbe la concorrenza tra le imprese turistiche operanti in diversi ambiti territoriali del Paese. Inoltre, l'assegnazione di un numero maggiore di stelle ad una struttura ricettiva sprovvista di determinati requisiti trarrebbe in inganno il consumatore che aveva ponderato le proprie scelte sulla base di quella classificazione.

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive Prima dell'entrata in vigore della legge quadro 217/1983, le tariffe alberghiere erano sottoposte ad un controllo pubblico particolarmente stringente: in particolare, gli alberghi, le pensioni e le locande erano assoggettati al regime dei prezzi amministrati, consistente in una determinazione autoritativa dello Stato, previa consultazione degli operatori del settore. Il vero cambiamento di rotta avvenuto nel 1991 in cui si passa ad un regime di prezzi liberamente determinati dai singoli operatori turistici, obbligati a comunicare i prezzi praticati alle Regioni, alle Province e ai Comuni per permettere poi la pubblicazione sull'annuario ufficiale degli alberghi tenuto dall'ENIT. Il controllo pubblico oggi non riguarda pi, dunque, la determinazione del prezzo della struttura ricettiva, ma piuttosto la corretta informazione e pubblicit delle tariffe stabilite. Vincolo alberghiero Lo scopo di conservare e tutelare il patrimonio ricettivo esistente giustificava il vincolo di destinazione alberghiero, poi convertito in legge. La legge quadro 217/1983 estendeva il vincolo alle strutture ricettive (oltrech alberghiere) extralberghiere. Il proprietario della struttura ricettiva poteva rimuovere il vincolo di destinazione soltanto se provava la non-convenienza economico-produttiva dell'attivit di ricezione e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati nel caso in cui lo svincolo fosse avvenuto prima della scadenza del finanziamento agevolato. B. LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Agenzie di viaggio e tour operators. Fonti e definizioni. Le agenzie di viaggio e turismo costituiscono delle imprese turistiche in quanto esercitano attivit economiche, organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, etc. concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Le agenzie di viaggio e turismo sono quindi imprese che esercitano attivit di produzione, organizzazione, presentazione e vendita (a forfait o a provvigione), di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attivit di intermediazione dei prodotti turistici. Gi da queste considerazioni iniziali si evince che la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo , in buona parte, di diritto privato, in quanto volta a regolare il rapporto giuridico tra l'agente di viaggio e la propria clientela. Tuttavia, lo scopo di assicurare ai consumatori capacit e correttezza professionale degli operatori rappresenta un pubblico interesse e dunque disciplina di diritto pubblico. A questo riguardo va sottolineato innanzitutto che la disciplina pubblicistica delle agenzie di viaggio contenuta nelle leggi regionali, essendo ormai il turismo

materia di esclusiva competenza legislativa regionale. In attuazione del principio di sussidariet, le leggi regionali delegano agli enti locali (Province e Comuni) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo. Sul piano della responsabilit civile ovviamente doveroso distinguere tra attivit di organizzazione e di intermediazione nella vendita di pacchetti-viaggio. Secondo la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) l'organizzatore (Tour operator) il soggetto che realizza la combinazione degli elementi dei pacchetti turistici e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici. Il venditore (agenzia di viaggio) chi vende o si obbliga a procurare a terzi verso corrispettivo forfettario pacchetti turistici realizzati da altri. L'attivit e l'autorizzazione amministrativa Alcune leggi regionali distinguono tra attivit distintive ed attivit accessorie delle agenzie di viaggio e turismo. Fra le prime rientrano l'attivit di produzione, organizzazione di viaggi e di intermediazione, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Oltre alle attivit distintive, le agenzie di viaggio possono esercitare anche alcune attivit accessorie, quali: la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese di trasporto, l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione, etc. L'esercizio delle attivit di agenzia di viaggio e turismo subordinato ad un provvedimenti di autorizzazione amministrativa. Il procedimento per ottenere tale autorizzazione (fase istruttoria), il suo contenuto e gli effetti che produce la stessa sono minuziosamente disciplinati dalle leggi regionali. Ad esempio, l'autorizzazione deve espressamente indicare la denominazione dell'agenzia di viaggio, la generalit del titolare, l'attivit distintiva autorizzata e le eventuali attivit accessorie, il nome del direttore tecnico e l'ubicazione. Le Regioni possono, in base al principio della semplificazione amministrativa, sostituire l'autorizzazione con il silenzio assenso, in base al quale, decorso un certo termine dalla domanda dell'interessato, il silenzio della pubblica amministrazione equivale al provvedimento amministrativo favorevole. Le agenzie di viaggio e turismo autorizzate vengono inserite in un elenco regionale. In passato l'ENIT curava l'aggiornamento di un elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle indicazioni delle Regioni; oggi tale elenco pu ottenersi semplicemente dalla combinazione degli elenchi regionali. Per quanto riguarda la denominazione delle nuove agenzie di viaggio previsto l'obbligo di non adottare denominazioni che possano generare confusione nel consumatore, n nomi che coincidano con la denominazione di Comuni o Regioni italiane. Pi esattamente, le agenzie di viaggio non possono assumere denominazioni identiche ad altre gi operanti, sia pure in diverso ambito territoriale, in quanto la clientela alla quale si rivolgono ed i servizi che offrono non hanno rilievo puramente locale; ci soprattutto in ragione della diffusione dei nuovi canali distributivi, come il commercio elettronico. Pertanto l'identit della ditta sarebbe sempre suscettibile di generare confusione.

Filiali, succursali ed uffici in-plant delle agenzie di viaggio L'obiettivo di pianificare la concessione delle autorizzazioni alle agenzie di viaggio in relazione al movimento turistico, alla ricettivit turistica ed alla popolazione residente in una determinata zona, stato in un primo momento raggiunto tramite il numero chiuso delle licenze per le agenzie di viaggio. Tuttavia ci si resi conto che il numero chiuso delle agenzie di viaggi non consentiva al consumatore di ottenere il servizio migliore al prezzo pi basso. Successivamente, l'esigenza di imporre alle agenzie una limitazione territoriale di attivit, stata perseguita da alcune leggi regionali che subordinavano l'apertura di filiali e succursali a specifiche autorizzazioni che vietavano espressamente la vendita di servizi nella regione da parte di agenzie poste al di fuori del suo territorio. Tale disciplina si per verificata in contrasto con il diritto di libera prestazione dei servizi, caposaldo del Trattato UE. La Corte Costituzionale ha dunque stabilito che le articolazioni territoriali dell'impresa non risultano distinte dall'azienda e, pertanto, non devono essere visti come autonomi centri di imputazione di interessi economici. Dunque, la facolt di mantenere l'attivit di impresa circoscritta in un determinato contesto territoriale, o invece estenderla ed articolarla su ambiti pi vasti, espressione della libert organizzativa dell'imprenditore. Inoltre, il giudice ha escluso che le limitazioni territoriali di impresa siano valide a perseguire utilit sociale (quali la salvaguardia dei consumatori) in quanto tale scopo deve essere perseguito non appesantendo l'apparato burocratico, ma potenziando le garanzie patrimoniali (solidit finanziaria, copertura assicurativa) che le agenzie di viaggio devono offrire in caso di inadempimento. In definitiva, il conseguimento dell'autorizzazione amministrativa abilita l'agenzia di viaggio ad istituire, senza ulteriori autorizzazioni, succursali, filiali, uffici distaccati tanto nella Regione in cui ha sede, quanto in qualsiasi altra area geografica. I requisiti professionali ed il direttore tecnico Il presupposto per la concessione dell'autorizzazione amministrativa all'apertura di un'agenzia di viaggi l'accertamento, da parte dell'ente locale concedente, del possesso dei requisiti professionali. Per l'esercizio della professione di agente di viaggio necessario il superamento di un esame di abilitazione professionale in cui il candidato deve dare prova della conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica, legislazione e geografia turistica e di almeno due lingue straniere. Il titolare dell'autorizzazione tuttavia, di regola ma non necessariamente, soggetto diverso da chi possiede i requisiti professionali, che assume la qualifica di direttore tecnico. Spesso, infatti, il titolare dell'autorizzazione generalmente una societ alle cui dipendenze posto il soggetto abilitato alla professione di agenzie di viaggio (direttore tecnico, appunto) Nel caso di agenzia articolata in pi succursali o filiali, non necessaria la presenza stabile e continuativa di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

I requisiti finanziari a tutela dell'utente La Corte Costituzionale ha, come abbiamo visto, ritenuto che la tutela dei diritti dei consumatori non pu essere ottenuta limitando la libert organizzativa dell'imprenditore turistico, ma deve essere perseguita potenziando le garanzie patrimoniali che le agenzie di viaggio devono offrire in caso di inadempimento. Ci si riferisce in particolar modo al deposito cauzionale. La cauzione, di regola, consente infatti di risarcire i clienti nelle ipotesi di responsabilit dell'agenzia a causa di inadempimento delle obbligazioni assunte. Il deposito cauzionale, inoltre, ha anche la funzione di assicurare all'ente di vigilanza di rifarsi su di esso in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative. La legislazione moderna, tuttavia, tende a sostituire il deposito cauzionale con l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa con un massimale prestabilito. Per le ipotesi pi gravi di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggi imposto agli organizzatori o ai venditori di pacchetti di viaggio tutto compreso di disporre di garanzie che obbligano agenzie di viaggio e tour operators a stipulare polizze di assicurazione per la responsabilit civile verso il consumatore, istituendo in questo modo il fondo di garanzia, il quale posto a tutela di acquirenti di viaggi organizzati che, a causa della sopravvenuta insolvenza dell'organizzatore del viaggio, non erano pi partiti oppure erano dovuti rimpatriare dal luogo di vacanza a loro spese senza ottenere il rimborso delle somme sborsate. Le attivit svolte al di fuori delle agenzie La disciplina pubblicistica delle agenzie di viaggio e turismo non si applica agli uffici la cui attivit limitata alla vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle linee di navigazione. Neppure trova applicazione agli uffici delle imprese di trasporto (compagnie aeree o di navigazione), purch la loro attivit consista esclusivamente nella vendita dei biglietti di viaggio della compagnia rappresentata. Le sanzioni L'inosservanza della disciplina pubblicistica espone l'agente di viaggio a sanzioni amministrative, come la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione avviene nei seguenti casi: I. Sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione II. Mancato reintegro del deposito cauzionale III. Irregolarit amministrative o gravi e ripetuti inadempimenti verso i clienti IV. Mancata comunicazione dell'apertura di una filiale

V. Mutamento del titolare e trasferimento sede non autorizzati Nei casi pi gravi viene invece disposta la revoca dell'autorizzazione.

La FIAVET L'organismo di categoria pi rappresentativo delle agenzie di viaggio la FIAVET. Si tratta di un'associazione di imprese volta a salvaguardare gli interessi comuni delle agenzie e a rappresentarle nei rapporti con le istituzioni. Fra i suoi compiti rientrano, tra l'altro, la promozione di forme di propaganda e pubblicit commerciale, di opportune iniziative per la formazione professionale, l'instaurazione di rapporti di collaborazione e di intesa con le associazioni nazionali. La FIAVET e le sua articolazioni territoriali hanno in passato elaborato dei tariffari che le agenzie operanti in determinate zone avrebbero dovuto rispettare. Lo scopo era quello di uniformare il comportamento delle agenzie di viaggio. Per questo motivo, tali tabelle, sono state censurate dall'Autorit Garante della concorrenza e del mercato, che le ha correttamente ritenute come intese restrittive della concorrenza.

LE PROFESSIONI TURISTICHELe professioni turistiche fra diritto pubblico e privato La legge 135/2001 definisce professioni turistiche tutte quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivit turistica, nonch servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. Si pone tuttavia il problema di distinguere tra attivit imprenditoriali turistiche ed attivit professionali turistiche. Innanzitutto il primo criterio sulla base del quale poter distinguere le due figure, sta nell'organizzazione. L'organizzazione di cui si avvale il professionista ha funzione ausiliare ed accessoria. L'esercente di una professione turistica pu dunque risultare, sul piani civilistico, un comune prestatore d'opera. E', tuttavia, certamente un imprenditore turistico il maestro di sci gestore di una scuola di sci, che svolge allo stesso tempo un'attivit professionale protetta ed un'attivit imprenditoriale turistica, ma la prima costituisce un elemento della seconda. Le competenze statali e regionali in materia di professioni turistiche L'ambito della competenza regionale in tema di turismo non pu automaticamente estendersi alle professioni turistiche. Lo Stato deve infatti svolgere il compito di dettare principi fondamentali vincolanti per la legislazione regionale al fine di assicurare dei profili nazionali omogenei e uniformi al comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle

professioni turistiche. Bisogna inoltre effettuare una distinzione tra professioni turistiche di interesse nazionale e professioni turistiche di interesse puramente locale; tra attivit professionali protette e non protette. Le professioni turistiche protette sono caratterizzate da una normativa che ne prevede l'esercizio solo previa iscrizione in albi o elenchi. Le professioni turistiche di interesse nazionale possono considerarsi oltre che le protette (maestro di sci, guide alpine) anche quelle non protette, in quanto necessitano di una regolamentazione basata su principi uniformi definiti a livello nazionale (esempio: le guide turistiche) Possono, dunque, definirsi professioni turistiche di interesse puramente locale le attivit per le quali non sussistono esigenze di principi uniformi a livello nazionale. Fino alla legge quadro 217/1983 sulle professioni turistiche avevano notevole importanza i profili di pubblica sicurezza, dunque il relativo accesso presupponeva una licenza di pubblica sicurezza da parte del Sindaco. Con il passaggio delle competenze in materia turistica dallo Stato alle Regioni si ha una progressivo cambiamento ed il controllo diventa un controllo di qualificazione volto ad assicurare una garanzia di qualit dei servizi turistici offerti. Successivamente, per semplificare le procedure amministrative, stato eliminato l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza e, grazie alle legge 135/2001, viene istituito un'unica struttura organizzativa con la responsabilit del rilascio di tali qualifiche: cosiddetto sportello unico. Professioni turistiche tradizionali: guide ed accompagnatori turistici Nonostante la legge quadro 217/1983 sia da ritenere formalmente abrogata dalla legge 135/2001, la classificazione e le definizioni delle professioni turistiche tradizionali in essa contenute costituiscono tuttora un necessario punto di riferimento. Le professioni possono distinguersi in due gruppi: attivit non sportive attivit sportive Le attivit non sportive sono caratterizzate dalle guide e gli accompagnatori turistici. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, gallerie, scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. Lo scopo di tale accompagnamento di consentire al turista l'acquisizione di un'approfondita conoscenza dei valori storici, artistici e culturali dei luoghi oggetto della visita. In queste visite c' quindi un'interesse pubblico del Paese visitato alla tutela e alla valorizzazione del proprio patrimonio artistico-culturale e, perci, deve essere illustrato solo da persone dotate di conoscenze approfondite e specialistiche. Inoltre, l'estrema diversificazione del patrimonio artistico-culturale italiano giustifica

il carattere territoriale e non nazionale all'autorizzazione amministrativa concessa alle guida turistiche. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornendo elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide. Pu subito notarsi che, a differenza delle guide turistiche, il dato qualificante dell'attivit di tale figura professionale consiste proprio nell'accompagnamento e nell'assistenza offerta ai turisti. La somministrazione di notizie di interesse turistico deve, insomma, considerarsi solo eventuale. Professioni turistiche e principi comunitari Il Trattato dell'UE prevede che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunit Europea siano vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunit diverso da quello del destinatario della prestazione. Al fine di offrire una migliore divulgazione delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale italiano, il nostro Paese ha in passato introdotto delle restrizioni alla generale libert di prestazione dei servizi turistici. In pratica, l'esercizio della professione di guida turistica che accompagna in Italia un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro avrebbe dovuto essere subordinato al possesso di una licenza che si ottiene in seguito all'acquisizione di una qualifica mediante il superamento di un esame. La Corte di Giustizia Europea tuttavia intervenuta dichiarando incompatibili con il diritto comunitario tali restrizioni all'accesso all'esercizio della professione di guida turistica. Gli organi comunitari hanno tuttavia concesso agli Stati membri la facolt di individuare particolari contesti riservati alle prestazioni professionali di guide specializzate, dotate di una specifica qualificazione. L'Italia si dovuta quindi adeguare ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia con un atto nei confronti delle Regioni che demanda a quest'ultime l'individuazione dei siti che possono essere illustrate ai visitatori esclusivamente da guide specializzate. I siti italiani riservati alle guide specializzate comprendono intere citt (come Verona, Vicenza, Venezia) o centri storici (ad esempio Roma, Firenze, Napoli, Siena). Soltanto al di fuori di essi i turisti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione Europea possono usufruire di guide provenienti da altri Stati dell'Unione e non abilitate in Italia. Tuttavia, successivamente la Commissione Europea ha ritenuto sproporzionata una tale restrizione della libera circolazione nel precedente elenco di siti italiani. Secondo la Commissione, tali restrizioni impediscono alle imprese di turismo di fornire la prestazione professionale con il proprio personale ed impediscono ai turisti partecipanti a viaggi organizzati di scegliere la guida anche in base alla familiarit con la loro lingua, ai loro interessi ed alle loro specifiche aspettative. Secondo la Commissione soltanto i musei e specifici monumenti storici richiedono, infatti, spiegazioni molto dettagliate e specialistiche tali da giustificare l'intervento di una guida specializzata.

Nel 2007 si avuta la definitiva liberalizzazione che prevede che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivit di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessit di alcuna autorizzazione, n abilitazione, sia essa generale o specifica. Tale disciplina realizza quindi una liberalizzazione che consente alle guide comunitarie di illustrare anche musei e specifici monumenti. Dunque, la salvaguardia dell'interesse generale di valorizzazione del patrimonio storico mediante la migliore divulgazione delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale italiano resta oggi affidata all'introduzione, in leggi regionali, di sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate. Tali sistemi di accreditamento hanno tuttavia la semplice funzione di attribuire una sorta di bollino di qualit alle guide turistiche che posseggono conoscenze specialistiche certificate. Le altre professioni turistiche non sportive La legge 217/1983 aveva definito altre tipologie di professioni turistiche. E', in particolare, interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri. Altre professioni turistiche tipiche non sportive sono l'organizzatore congressuale che, per professione, svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi, manifestazioni congressuali. L'animatore turistico che, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivit ricreative, sportive e culturali. Alcune leggi regionali hanno poi specificato la figura professionale del direttore di albergo. Il direttore di albergo assume responsabilit gestionali ed operative e costituisce il punto di riferimento nel rapporto tra l'amministrazione alberghiera e la clientela. L'esercizio di questa funzione subordinato al superamento di appositi esami ed all'iscrizione in elenchi regionali. Le professioni turistiche sportive Una trattazione autonoma meritano le professioni sportive, che costituiscono attivit professionali protette la cui regolamentazione affidata alle Federazioni sportive competenti per la singola disciplina. Fra queste vanno ricomprese l'istruttore nautico, il maestro di sci, la guida alpina, la guida speleologica, il maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, il maestro di snowboard. Le professioni di maestro di sci e di guida alpina formano inoltre oggetto di due leggi quadro nazionali. I principi contenuti in queste leggi sono volti ad uniformare la preparazione tecnica e didattica degli esercenti di tali attivit. Le due attivit professionali condividono in particolare la necessit che, per il loro svolgimento, si consegua un'abilitazione con il superamento di un esame da sostenersi di fronte ad una commissione di esperti, al termine di corsi teorico-pratici organizzati su base regionale.

LE TIPOLOGIE SPECIALI DI TURISMOTurismo e tutela dell'ambiente: l'Ecoturismo La linea direttiva della legislazione turistica comunitaria consiste nella promozione di uno sviluppo sostenibile, ossia in armonia con l'obiettivo di preservare le risorse naturali, artistiche e culturali. Al fine di conciliare le esigenze del turismo e la salvaguardia delle risorse naturali sono state emesse delle disposizioni nazionali per quanto riguarda le cosiddette aree naturali protette. Le aree naturali protette sono parchi e riserve naturali nei quali la particolarit della flora, fauna o delle formazioni geologiche impone una certa sensibilit alla protezione dell'ambiente. Fra di esse spiccano in particolar modo le aree protette marine che sono costituite dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa che presentano un certe interesse per le loro caratteristiche naturali geomorfologiche, fisiche o biochimiche. In queste riserve, istituite dal Ministero dell'Ambiente, regolamentata ogni attivit come la pesca, la navigazione, la balneazione, l'asportazione di minerali e reperti archeologici. E' certamente possibile, sia pure con alcune eccezioni, la fruizione turistica delle aree marine protette, ma va associata all'esigenza di salvaguardare il patrimonio naturalistico che esse ricomprendono. La protezione dell'ambiente si realizza anche con l'adozione di provvedimenti che impongono il numero chiuso e controllato in localit in cui l'afflusso di turisti deve essere regolato in base a una certa capacit di ricezione sostenibile della zona (c.d. Capacit turistica). Si tratta dei cosiddetti provvedimenti di ecoturismo adottati in localit di villeggiatura nelle quali ci sono amministrazioni locali che pongono particolare attenzione e sensibilit alla tutela dell'ambiente, anche pagando un prezzo relativo alla riduzione del numero dei visitatori e, dunque, minori introiti turistici (ad esempio si pensi ai limiti di ingresso autoveicoli nei centri storici oppure nelle isole). A. AGRITURISMO Caratteri generali ed evoluzione legislativa Tale speciale tipologia di turismo volta a garantire il sostentamento dell'agricoltura, la creazione di nuove occasioni di reddito in zone rurali in modo tale da combattere l'abbandono delle campagne ed il conseguente impoverimento della produzione agricola. L'attivit turistica ha un contenuto complesso ed articolate che ne rende piuttosto difficile l'inquadramento giuridico. Costituisce, in particolare, un'attivit di produzione di beni e servizi il cui esercizio conferirebbe a chi la esercita, di regola, la qualifica di imprenditore commerciale. In effetti, per, grazie alla connessione all'esercizio di attivit agricole principale, consente invece l'acquisto di imprenditore agricolo, il che si traduce soprattutto nell'esenzione dell'impresa turistica dal fallimento, riservato solo agli imprenditori

commerciali. Rientrano oggi fra le attivit agrituristiche: Attivit di ricezione e ospitalit Somministrazione di pasti e bevande di prod. Propria (o di zona) Degustazioni Attivit ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche

Una prima disciplina organica dell'agriturismo si avuta con la legge quadro del 1985. Tale legge prevedeva la necessaria stagionalit dell'offerta di ospitalit, che doveva svolgersi nei locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, che la somministrazione di pasti e bevande doveva essere costituita prevalentemente da prodotti propri, da consumarsi sul posto e che l'offerta di attivit ricreative e culturali poteva avvenire esclusivamente nell'ambito dell'azienda agricola. Tali disposizioni sono per poi state adeguate al nuovo quadro normativo del 2001 il quale allarga la nozione di attivit agrituristiche fino a ricomprendere l'organizzazione di attivit ricreative, culturali e didattiche purch siano finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio. Pubblico e privato nella nuova disciplina dell'agriturismo Grazie alla nuova legge del 2006 in tema di agriturismo, l'impresa agrituristica assume un rilievo pubblicistico per le sue finalit di valorizzazione e tutela. Accanto alle tradizionali finalit dell'agriturismo sopra illustrate, infatti, vengono menzionate nella legge anche il sostegno e l'incentivazione alle produzioni tipiche, alle produzioni di qualit. Del resto, si sa, che la promozione di un'alimentazione basata sui prodotti tipici del territorio contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente, riducendo l'inquinamento connesso al trasporto di generi alimentari ed al loro imballaggio. Peraltro, sempre grazie alla legge 2006, l'attivit agrituristica pu essere esercitata oggi sia da un imprenditore agricolo individuale, sia da societ di persone, di capitali o cooperative delle quali sia socio l'imprenditore agricolo. Ed anche consentito all'imprenditore (o alla societ) svolgere attivit agrituristica avvalendosi della prestazione di lavorati dipendenti. In passato, invece, la legge del 1985 ne permetteva l'esercizio soltanto all'imprenditore individuale con l'eventuale ausilio prestato dai propri familiari. L'area delle attivit agrituristiche delimitata dalla nuova legge del 2006 si presenta per certi aspetti pi ampia, per altri pi ristretta. Da un lato, l'imprenditore agrituristico oggi pu somministrare pasti e bevande che non siano esclusivamente propri, ma anche prodotti di aziende agricole della zona. Dall'altro lato, si profila pi restrittiva l'organizzazione dell'attivit di ricezione ed ospitalit nonch di organizzazione di degustazione dei prodotti aziendali: la legge precedente consentiva queste attivit anche al di fuori del fondo, mentre la norma attuale non permette che siano svolte al di fuori dei beni fondiari. Tuttavia rimangono sempre delle eccezioni: al di fuori dei beni fondiari tuttavia permesso svolgere le attivit ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva. Ci per a condizione che tali attivit siano obiettivamente connesse con l'attivit e le

risorse agricole aziendali: non potrebbe qualificarsi imprenditore turistico, quindi, chi gestisce una pista di go-kart o motocross, poich queste attivit non rispondono alle finalit di tutela ambientale che la nuova legge in materia di agriturismo mira a realizzare. Infine, il tratto qualificante dell'impresa turistica tradizionale previsto dalla precedente legge sull'agriturismo era la necessaria stagionalit dell'offerta di ospitalit. La legge 2006, tuttavia, elimina definitivamente il requisito della stagionalit dell'impresa agrituristica. I locali per le attivit turistiche e gli altri aspetti della disciplina La legge 2006 si interessata anche di aspetti legati all'edilizia degli agriturismo. Gli interventi edilizi in ambito di imprese agrituristiche vanno sottoposti a limiti e controlli, finalizzati ad evitare che gli imprenditori agricoli, attratti dai guadagni connessi allo svolgimento dell'attivit ricettiva, procedano ad una edificazione selvaggia dei propri terreni. La legge 2006, infatti, consente l'utilizzazione per attivit agrituristiche ai soli edifici o parti di essi gi esistenti nel fondo. Per la verit, la legislazione regionale permette la edificazione di nuovi edifici, ma sottoposta a rigide condizioni (materiali tradizionali, rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona). Il legislatore nazionale ha poi affidato alle Regioni la definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivit agrituristiche. Tuttavia, la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggette in via di principio alla normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti. Anche gli agriturismi, come gli alberghi, sono soggetti ad una classificazione in base ai servizi offerti (spighe), secondo criteri omogenei per l'intero territorio nazionale e pertanto rimessi alla competenza statale. Le attivit assimilate all'agriturismo: il pescaturismo e l'ittiturismo Fino alle soglie del nuovo millennio l'attivit di pesca stata tradizionalmente ricompresa tra le attivit di trasporto nautico e scarsa considerazione era riservata alla figura dell'imprenditore ittico ed alla rilevanza economica dei beni prodotti. Un potente stimolo al cambiamento di rotta stato dato dall'Unione Europea, la quale ha specificato che per prodotti agricoli si intendono sia i prodotti del suolo, che dell'allevamento e della pesca. E cos si definisce per la prima volta, equiparandolo all'imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico, il quale esercita l'attivit di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivit connesse. Si considerano connesse all'attivit di pesca, la specifica attivit di pescaturismo e di ittiturismo. L'attivit di pescaturismo consiste nell'imbarco di persone non facenti parti dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo. La pi generale attivit di ittiturismo

consiste invece nell'attivit di ospitalit, ricreazione e culturale. La differenza fra queste due attivit risiede nel fatto che il pescaturismo si svolge in mare, l'ittiturismo a terra: il primo consiste dunque nel rendere partecipe il turista della pratica e delle modalit di pesca, anche somministrandogli pasti a bordo che consistano prevalentemente nel pescato del giorno. L'ittliturismo invece un'attivit maggiormente affine all'agriturismo, poich si fonda sulla fornitura di alloggio ai turisti nell'abitazione del pescatore o in edifici a disposizione dello stesso. Si deve puntualizzare per che queste attivit possono conferire a chi le esercita la qualifica di imprenditore ittico equiparata all'imprenditore agricolo, soltanto a condizione che siano effettuate mediante l'utilizzo di prodotti proveniente in prevalenza dalla propria attivit di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica. Ne consegue dunque l'estensione all'ittiturismo e al pescaturismo della disciplina dell'agriturismo, tuttavia con qualche problema di adattamento generato dalla diversa natura delle attivit. Per stabilire un criterio di connessione con l'agriturismo bisogna anzitutto chiarire che pescaturismo e ittiturismo mirano a valorizzare l'attivit produttiva principale dell'imprenditore ittico: si intende, con queste attivit, allargare le sue fonti di reddito in modo da rendere l'attivit di pesca economicamente vantaggiosa, cos favorendo il mantenimento delle risorse umane del settore e, di riflesso, il sostegno e il recupero delle tradizioni enogastronomiche del mare. Dunque, come per l'agriturismo, ne consegue che l'attivit di pescaturismo ed ittiturismo non possono risultare prevalenti rispetto all'attivit principale di pesca. Ad esempio, se una societ di armamento ospita decine di turisti su varie imbarcazioni per organizzare giri turistici finalizzati alla conoscenza dell'ambiente marino certamente considerata una societ commerciale e non agricola. B. TURISMO CULTURALE Turismo e tutela dei beni culturali tra Stato e Regioni Il rapporto tra turismo e beni culturali , nel nostro Paese, particolarmente stretto anche in considerazione della naturale attrattivit del patrimonio storico-artistico italiano. Si definisce turismo culturale quel segmento del settore che ruota attorno alla conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale. Nel momento in cui il turismo viene ad intrecciarsi con la materia dei beni culturali c' una problematica ripartizione di competenze fra Stato e Regioni. La materia dei beni culturali oggetto di una assai incerta ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. La Costituzione assegna alla Repubblica il fondamentale compito di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Tuttavia, fra le materie di legislazione concorrente (Stato-Regioni) espressamente menzionata la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit culturali. Un contributo importante, ma non certo risolutivo, proviene oggi dalle prescrizioni

del codice dei beni culturali che assegna il compito di tutela dei beni culturali alla legislazione esclusiva Statale. E' esclusiva competenza statale: Individuare i beni culturali Regolare, limitare, vietare o conformare l'intervento fisico dell'uomo sul patrimonio culturale Limitare i diritti di disposizione di tale patrimonio Lo stesso codice definisce i contenuti del compito di valorizzazione nell'esercizio delle funzioni volte sia a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione della fruizione pubblica del patrimonio stesso, sia alla conservazione del patrimonio culturale. Tuttavia non si pu trascurare il fatto che la Costituzione sancisce i principi di sussidariet, che impongono che lo Stato si occupi delle sole funzioni che richiedano un esercizio unitario e che non siano esercitabili adeguatamente dalle autonomie territoriali. Per le funzioni di valorizzazione, il codice dei beni culturali impone una distinzione tra beni culturali di propriet pubblica e privata. Rispetto ai primi, Stato e Regioni ed enti locali sono competenti con riguardo alla gestione. Rispetto ai beni culturali di propriet privata (fra cui rientrano i beni della Chiesa e di enti privati), si esclude invece qualsiasi forma di intervento autoritativo. Tuttavia si prevede che tali beni possano essere inclusi in accordi di valorizzazione riguardanti beni pubblici fruendo in questo caso del sostegno pubblico (consistente essenzialmente in agevolazioni fiscali). Il contributo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali Un prezioso contributo per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali apportato da enti privati. Il Fondo per l'ambiente italiano (FAI) una fondazione riconosciuta, senza scopo di lucro, che ha come oggetto la contribuzione alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale italiano. Il FAI acquista (mediante donazioni, eredit, comodato) beni immobili di valore storico, artistico e naturalistico (residenze, dimore, castelli, monasteri, aree naturali), provvede alle necessarie opere di restauro e li apre successivamente al pubblico. In modo da consentirne la fruizione. Ci sono poi le Fondazioni bancarie alle quali oggi possibile affidare in concessione servizi inerenti a musei, scavi archeologici, gallerie, archivi di stato e biblioteche. Il Ministero dei beni culturali, le Regioni e gli altri enti locali stipulano cos degli specifici accordi di coordinamento con le fondazioni bancarie. Si tratta di accordi di mecenatismo culturale finalizzati, da un lato, a coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale in modo da garantire un impiego equilibrato e proficuo delle risorse finanziarie messe a disposizione e, talora a cooperare al potenziamento dell'attrattivit e della ricettivit turistica. Un'ulteriore fonte di risorse economiche a sostegno del patrimonio culturale la

sponsorizzazione. Si definisce sponsorizzazione di beni culturali qualsiasi forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o attuazione di iniziative in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivit o il prodotto dell'attivit degli sponsor. La sponsorizzazione consiste dunque in un contratto che comporta un ritorno di immagine per l'azienda o particolari sgravi fiscali. Turismo religioso Il turismo religioso costituisce una tipologia di turismo connessa al viaggio o alla permanenza in luoghi diversi da quello di residenza motivati da un fine religioso (turismo religioso oggettivo) oppure, in assenza di una simile finalit, riguardante soggetti religiosi (turismo religioso soggettivo). La legge 135/2001 concede alle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalit religiose (fra le quali rientrano le parrocchie) l'autorizzazione ad organizzare direttamente viaggi (ad esempio pellegrinaggi) cui partecipano esclusivamente i propri aderenti o fedeli. Tale viaggio pu essere organizzato anche a scopo non esclusivamente religioso, ma anche culturale o ricreativo. La disciplina del turismo religioso deve oggi riferirsi alla competenza delle Regioni. La legge regionale della Campania, ad esempio, offre una definizione delle case di ospitalit, che sono strutture ricettive extralberghiere di propriet di enti ecclesiastici, che hanno il fine di offrire ospitalit a pagamento a chiunque lo richieda, ma nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalit stessa. In altre leggi regionali le definizioni della stessa struttura ricettiva possono essere diverse: nella legge regionale veneta non si identificano, ad esempio, i soggetti gestori negli enti ecclesiastici; in quella piemontese si prevede la figura della casavacanza; in Friuli si classificano le case per ferie. Anche la disciplina delle professioni turistiche pu talora presentare qualche particolarit se interferisce con la connotazione religiosa del viaggio o del soggiorno. La Regione Lombardia, ad esempio, prevede l'esenzione dall'obbligo di munirsi di licenza per chi svolge non professionalmente l'attivit di accompagnatore e assistente in pellegrinaggi. Turismo sportivo Con il turismo sportivo si raggruppano due tipologie di turismo: il turismo sportivo partecipativo, che consiste nell'effettuare viaggi allo scopo di partecipare direttamente alle attivit sportive, praticando uno sport (anche estremo o di avventura); il turismo sportivo di spettacolo, nel quale il viaggio ha invece lo scopo di assistere ad una manifestazione sportiva (mondiali di calcio, giochi olimpici, partita di campionato, ecc). Il turismo sportivo non costituisce, allo stato attuale, una tipologia speciale dotata di autonoma regolamentazione rispetto alla legislazione turistica generale. C' necessit solo di osservare le regole dettate dalle organizzazioni e federazioni in relazione alle relative attivit sportive di riferimento. Unica eccezione possono considerarsi le professioni turistiche sportive, alcune delle quali (maestro di sci, guida alpina) godono di una autonoma disciplina.

C. TURISMO TERMALE Il fenomeno e gli interessi coinvolti Le ragioni dell'importanza strategica del turismo termale sono collegate all'evoluzione del termalismo che, da fenomeno di elite, ha progressivamente assunto una dimensione sociale, favorita dalla riconosciuta efficacia terapeutica delle acque termali. Si aggiunga anche che ormai la domanda di questo tipo di turismo si evoluta coinvolgendo non pi una clientela esclusivamente anziana. L'emersione dell'interesse per un turismo del benessere ha indotto i grandi gruppi alberghieri ad offrire ai turisti servizi complementari legati alla cura del benessere fisico attraverso centri fitness e beauty farms che, per, non hanno niente a che vedere con il turismo termale. Il legislatore ha avuto quindi il duro compito di evitare l'uso abusivo della qualificazione termale. La disciplina Il tentativo di coniugare il tradizionale e fondamentale profilo sanitario del termalismo con la crescente espansione della domanda di turismo del benessere ha ispirato l'intervento legislativo di riordino nel settore termale. Il legislatore nazionale ha infatti riconosciuto la centralit del contenuto sanitario delle prestazioni termali. La centralit del contenuto sanitario della prestazione termale ha una duplice conseguenza: da un lato, la necessit di assicurare unitariet al sistema termale nazionale; dall'altro lato, l'esigenza di limitare l'utilizzo dei riferimenti alle terme alle sole fattispecie aventi comprovata efficacia terapeutica. La legge 323/2000 ha instaurato uno stretto nesso tra termalismo e sviluppo turistico, in quanto ha investito l'ENIT del compito di promuovere il termalismo come parte integrante dell'offerta turistica italiana. L'erogazione di cure termali sottoposta dalla legge al possesso di determinati requisiti amministrativi. Innanzitutto, sono abilitati ad erogare cure termali gli stabilimenti delle aziende termali che risultino in regola con l'atto di concessione mineraria o con altro titolo per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate. E' possibile assegnare pi concessioni in relazione allo stesso bacino idrico, se possibile e compatibile. Al fine di scongiurare l'uso abusivo della qualificazione termale, con gli inconvenienti e le distorsioni varie, stato istituito il marchio di qualit termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attivit termali. Tale marchio assegnato con decreto del Ministero dell'Ambiente solo se siano stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistica. La realizzazione delle finalit terapeutiche delle cure termali esige una certa formazione professionale degli operatori. In particolare definito operatore di assistenza termale chi svolge un'attivit indirizzata a promuovere e conservare la funzionalit e il benessere fisico della

persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali e, inoltre, ad assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

L'USO TURISTICO DEL DEMANIO MARITTIMOI beni del demanio marittimo e il loro regime giuridico I beni che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici si definiscono beni pubblici e sono classificati dal codice civile in due categorie: beni demaniali e beni patrimoniali, quest'ultimi a loro volta distinti in disponibili ed indisponibili. I beni demaniali si caratterizzano per la loro assoluta incommerciabilit: essi sono inalienabili, ma possono formare oggetto di diritti di godimento a favore di terzi solo attraverso lo strumento della concessione amministrativa. I beni patrimoniali indisponibili possono, a differenza dei demaniali, essere oggetto di contratto, bench nel rispetto del limite della compatibilit di tali atti con la destinazione dei beni stessi a fini di utilit generale. I beni patrimoniali disponibili sono invece trattati dal legislatore al pari di beni dei privati. Fra i beni demaniali possiamo facilmente ricomprendere le seguenti categorie, che rappresentano il demanio marittimo: Lido del mare Spiaggia Porti Lagune, foci, paludi Canali

La Costituzione attribuisce alle Regioni la potest legislativa esclusiva in materia di demanio marittimo. Ed in virt del principio di sussidariet le relative funzioni sono assegnate ai Comuni. L'ampiezza delle funzioni regionali (e comunali) sul demanio marittimo caratterizzata da due importanti limiti: il potere statale di indirizzo e coordinamento e la titolarit dominicale dei beni, i quali restano entrambi allo Stato. Questa scissione comporta, ad esempio, che il rilascio della concessione di competenza del Comune, mentre la fissazione e riscossione dei canoni spettano allo Stato (il che tuttavia forma fonte di dubbi costituzionali). La concessione d'uso dei beni demaniali marittimi a fini turistici Si detto che i beni demaniali possono essere concessi in godimento a determinati soggetti mediante concessione o licenza. La concessione d'uso tuttavia possibile soltanto se idonea a garantire il miglior soddisfacimento dell'interesse collettivo. Non invece consentita al fine di realizzare un esclusivo interesse privato del concessionario. Le concessioni d'uso di beni demaniali marittimi per finalit turistico-ricreative sono

sottoposte ad un particolare regime. L'interesse al libero accesso della spiaggia ha ceduto sempre il passo all'intenzione del turista medio di godere dei servizi offerti da uno stabilimento balneare sulla spiaggia. La spiaggia cos diventata strumento per l'esercizio di attivit imprenditoriali (in quanto pu includere esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni e natanti). Tuttavia rimane l'obbligo per i titolari delle concessioni per fini turistici di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione. L'inosservanza di questo obbligo comporta l'applicazione al concessionario di sanzioni amministrative e penali: in particolare, sul piano amministrativo, l'inottemperanza pu comportare la decadenza della concessione. Ulteriori deroghe rispetto alla disciplina generale del codice della navigazione sono previste in tema di durata della concessione e si spiegano perch il soddisfacimento dei sopra accennati interessi del turista medio presuppone per il gestore di uno stabilimento balneare concessionario, notevoli investimenti che non sarebbe conveniente operare per un arco limitato di tempo. La concessione oggi pu avere durata superiore a sei anni fino ad un massimo di venti anni. Gli obblighi del concessionario Le imprese turistiche che producono servizi servendosi della spiaggia (come gli stabilimenti balneari) devono corrispondere un canone di concessione allo Stato, che ha la titolarit dominicale del bene demaniale. L'importo del canone viene calcolato in base alla valutazione del tipo e delle caratteristiche dell'attivit imprenditoriale programmata con l'utilizzo del bene demaniale e dei profitti che il richiedente la concessione pu obiettivamente ricavare. Va per tenuto presente anche l'interesse pubblicistico, ossia la migliore fruizione della spiaggia e del mare ai turisti. Questo interesse implica che dalla concessione scaturiscono una serie di obblighi per il concessionario. Il concessionario tuttavia si obbliga a garantire, in particolare, il mantenimento della pulizia delle aree in concessione e degli spazi limitrofi, i servizi minimi igienicosanitari, il salvataggio, il transito libero e gratuito per l'accesso alla battigia e al mare. La fissazione del canone deve tenere conto anche i costi per l'adempimento degli obblighi appena detti. In definitiva, affidata alle Regioni o ai Comuni la politica di gestione e l'esercizio di funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime. Tuttavia, si visto per che l'ampiezza delle funzioni regionali e comunali sul demanio marittimo incontra un limite sulla titolarit dominicale dei beni; ci comporta che lo Stato poi applichi e percepisca i proventi dei canoni ricavati dalla loro utilizzazione a fini turistico-ricreativi, determinati in base a variabili definite dalle Regioni.

L'estinzione del rapporto La disciplina delle cause di estinzione del rapporto della concessione data dal Codice della Navigazione. Il rapporto di concessione si estingua innanzitutto per scadenza del termine previsto nel contratto senza rinnovazione della concessione. Il codice distingue poi a seconda che la modifica o estinzione della concessione siano dipendenti da cause naturali o da fatto dell'amministrazione. Per cause naturali potrebbe darsi che i beni demaniali in concessione subiscano per eventi naturali (ad esempio, erosione) modificazioni tali da restringerne la possibilit di utilizzo o da renderlo addirittura impossibile. Nel primo caso il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone, nel secondo la concessione si estingue. Riguardo invece fatti di amministrazione, dobbiamo distinguere la revoca e la decadenza. La revoca un atto amministrativo emanato dalla stessa autorit che ha disposto la concessione, che si giustifica allorch si verifichino modificazioni sopravvenute per effetto delle quali viene meno l'interesse collettivo inizialmente correlato all'oggetto della concessione o alle sue modalit di esercizio. E' un provvedimento che non d diritto a nessun indennizzo del concessionario, a meno che la concessione non abbia dato luogo alla costruzione di opere stabili. La decadenza costituisce invece un provvedimento della pubblica amministrazione che ha rilasciato la concessione a carattere sanzionatorio pronunciato in determinati casi di inadempimento del concessionario agli obblighi sanciti nella concessione, oppure di utilizzazione del bene demaniale con modalit non pi conformi alla realizzazione dell'interesse pubblico. Diversamente dalla revoca, il concessionario decaduto non pu mai essere rimborsato per le opere eseguite o per le spese sostenute sul bene demaniale oggetto di concessione. Le vicende del rapporto concessorio. Il Subingresso. Il Codice della Navigazione prescrive l'obbligo del concessionario di esercitare direttamente la concessione, senza cio sostituire altri a s nel godimento della stessa. Tuttavia prevista la disciplina del subingresso, che pu avvenire per atto fra vivi o mortis causa. Per quanto riguarda il subingresso per atto fra vivi, il concessionario che intenda sostituire altri a s nel godimento della concessione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorit amministrativa concedente. In particolare, le operazioni da compiere per il subingresso per atto fra vivi deve avvenire in questo modo: Il concessionario inoltra all'autorit concedente la richiesta di sostituzione dalla quale risultano specificate l'identit e qualit personali dell'imprenditore che subentrer. Tale richiesta apre quindi una fase istruttoria che ha il fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutare l'idoneit di quest'ultimo a soddisfare le esigenze di pubblico interesse derivanti dalla concessione.

Il procedimento del subingresso mortis causa simile. Tuttavia gli eredi devono per chiederne la conferma all'amministrazione concedente entro sei mesi a pena di decadenza. Questa richiesta di conferma consente all'amministrazione di valutare l'idoneit degli eredi a realizzare l'interesse pubblico. Tuttavia, il progressivo sviluppo del turismo ha reso tuttavia tale regolamentazione un po' troppo rigida e, dunque, inadeguata poich non soddisfa i requisiti di flessibilit richiesti dal mondo attuale. La subconcessione Gli ostacoli sopra elencati alla cessione della concessione (subingresso fra vivi) hanno indotto le imprese balneari a ricorrere, anzich alla sostituzione nella titolarit soggettiva della concessione, a contratti di diritto privato che hanno ad oggetto il semplice trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione. Si tratta della cosiddetta subconcessione ad imprenditore diverso dal concessionario della gestione di una o pi attivit che rientrano nell'ambito della concessione demaniale. Grazie ad una legge emanata nel 1993 oggi esplicitamente ammesso l'affidamento a terzi della gestione di attivit secondarie (accessorie) nell'ambito della concessione demaniale, a condizione che sia preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente. Tuttavia, grazie ad una legge del 2001, oggi consentito anche l'affidamento a terzi, a tempo indeterminato, di attivit principali della concessione. E' per richiesta la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente per l'affidamento a terzi sia dell'attivit principale che delle attivit accessorie. In caso di mancata autorizzazione si avr la decadenza del concessionario per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. In definitiva, seppure nella suboconcessione, a differenza che nel subingresso, non cambia la persona del concessionario, ma solo chi gestisce l'impresa, resta comunque la necessit di preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione concedente. I porti turistici ed il turismo nautico Il particolare sviluppo del diportismo nautico degli ultimi decenni ha fatto s che le esistenti strutture portuali per soddisfare le esigenze dei diportisti risultassero inadeguate, come d'altronde anche il relativo regime giuridico. I porti costituiscono parte integrante del demanio marittimo e ci comporta che il porto turistico, seppure costruito da privati, diventa demaniale alla scadenza della concessione amministrativa. Un simile regime, dovuto ad una concezione del demanio marittimo in funzione essenzialmente militare e volto a soddisfare le esigenze della navigazione tradizionale, rappresenta un grosso ostacolo per gli investimenti privati. In materia, il legislatore stato per lungo tempo insensibile. Tuttavia, il primo passo viene fatto nel 1997 in quanto viene data una nozione giuridica che distingue il porto turistico dall'approdo turistico e punto di ormeggio.

Il primo la porzione dei porti polifunzionali destinati a servire il diportista nautico anche con la fornitura di servizi complementari, mentre il secondo caratterizzato dalla presenza di strutture destinate all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti. Realizzare un porto tuttavia cosa ben diversa dall'attrezzare una spiaggia. Comporta cio oneri notevolmente maggiori che disposto a sostenere solo un imprenditore al quale gli sia data la certezza di poter gestire in modo redditizio e per un ragionevole periodo di tempo, la struttura realizzata. Inoltre, i porti turistici di nuova concezione sono spesso organismi complessi costituiti anche da opere complementari (negozi, ristoranti, bar). Per tali ragioni si ipotizzata una propriet privata del porto turistico durante il periodo della concessione. Tale ipotesi non per confermata dalla legislazione attuale che definisce chiaramente pubblica la propriet dei porti marittimi. E nemmeno si potrebbe ipotizzare la sussistenza di una propriet privata sulle costruzioni eseguite sul porto dato che il Codice della Navigazione le considera pertinenze del demanio marittimo (anche se tali possono reputarsi solo le opere connesse alla struttura del porto turistico, non anche le opere complementari come ristoranti, bar, negozi, le quali sono senz'altro oggetto di propriet privata). Infine bisogna definire chi competente a rilasciare la concessione per la realizzazione e gestione di porti turistici: se il porto ha rilevanza nazionale ed internazionale, la sua competenza dello Stato; nel caso il porto abbia rilevanza regionale e interregionale, la competenza delle Regioni.

LE PRENOTAZIONILe prenotazioni fra tipologia e realt dei dati normativi Il termine prenotazione indica nella lingua italiana la pattuizione preliminare e accessoria con la quale ci si garantisce la stipulazione di un contratto finale. Dal punto di vista del turista, ovvio che la prenotazione gli assicura la futura soddisfazione del bisogno di svago. Nell'ottica dell'imprenditore turistico, invece, la prenotazione consente di pianificare molti aspetti della propria attivit: calibrare l'offerta di servizi in relazione all'effettiva richiesta, con i conseguenti risvolti in termini di personale, quantificazione delle forniture da ordinare, etc. E' allo stesso modo evidente che l'estrema variet dedotte nei contratti finali (vendita di biglietto teatrale, ospitalit in albergo, trasporto) rende assai vario il contenuto di tali pattuizioni preliminari. Contenuto che si profila tanto pi semplice, quanto minore il valore della prestazione che si intende prenotare. Grazie all'avvento di Internet, inoltre, si giunti a nuove modalit di prenotazione. Internet consente una rapida comparazione delle diverse offerte e ci consente di poter valutare quale sia la migliore tra queste per quanto riguarda il rapporto qualit-prezzo; inoltre non da sottovalutare la comodit di poter prenotare il servizio turistico che si vuole in qualunque momento ed in qualsiasi luogo. Da tutto ci si pu capire la ragione dell'assenza di una nozione giuridica di prenotazione. Non si tratta di una lacuna: l'eterogeneit dei modelli di prenotazione costringe a dover valutare il contenuto delle dichiarazioni negoziali rese dalle


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