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diritto e comunicazione mat - Dossierdiritto-comunicazione.decesare.info/Documentazione...Ministri e...

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Dossier Il quadro normativo in tema di “indennità” dei parlamentari, ministri e sindaci. a cura di Daniela Bolognino 1
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Page 1: diritto e comunicazione mat - Dossierdiritto-comunicazione.decesare.info/Documentazione...Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari; 6.a) Circolare n. 4 del 2007 – Ministero

Dossier

Il quadro normativo in tema di

“indennità” dei parlamentari, ministri e sindaci.

a cura di Daniela Bolognino

1

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Indice:

1. Riepilogo quadro normativo; 2. Trattamento economico – Camera dei Deputati; 3. Trattamento economico dei Senatori;

4. Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - Determinazione dell'indennità spettante ai

membri del Parlamento; 5. Legge 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei

dipendenti statali – art. 2, comma 1, relativo al trattamento economico dei Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente a quelli che sono anche parlamentari

6. Legge 9 novembre 1999, n. 418 - Disposizioni in materia di indennità dei

Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari;

6.a) Circolare n. 4 del 2007 – Ministero dell’economia e delle finanze sull’importo della indennità Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari da considerare per l’anno 2006.

7. D.D.L. A.S. n.1446 - Riforma della disciplina dei trattamenti economici riconosciuti ai membri del Parlamento (presentato il 12 marzo 2009);

8. D.D.L. A.S. n.1521 - Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante

disposizioni per la pubblicita` della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (presentato il 22 aprile 2009);

9. Artt. 82 –83, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali; 10. Alcuni dati sul sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali (Fonte

Lexitalia) 11. Alcune Tabelle su “i costi della politica” da La Casta di Sergio Rizzo e Gian

Antonio Stella.

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1. Riepoligo quadro normativo:

Somma di denaro attribuita eccezionalmente a un soggetto, che, prestando un certo tipo di attività lavorativa, sia sottoposto a particolari condizioni ambientali o temporali tali da rendergli più gravosa la prestazione a cui è adibito: alcuni esempi possono essere l'indennità di turno, di sottosuolo, quella per lavori nocivi o pesanti. Ve ne sono poi altre corrisposte per sopperire alle difficoltà incontrate dal lavoratore a causa di determinate condizioni geografiche (indennità di residenza, o di trasferta) o collegate con i rischi professionali (indennità di cassa e di maneggio di denaro); di altre, il riconoscimento è collegato a particolari esigenze del lavoratore connesse allo svolgimento della prestazione (indennità di vestiario, di mensa, di concorso spese di trasporto). La giurisprudenza ha risolto alcuni problemi relativi alla natura delle indennità sopra elencate sancendo la loro natura retributiva con le relative conseguenze (ad es., nel calcolo del trattamento di fine rapporto di regola la retribuzione del lavoratore è comprensiva anche delle indennità suddette). Ha però giustificato la sospensione delle indennità riconosciute qualora vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse. Altre specifiche indennità sono regolate e previste dalla contrattazione collettiva delle singole categorie e sono notevolmente diffuse nel settore del pubblico impiego.

Definizione di “indennità”

Fonte: enciclopedia giuridica del diritto

Indennità parlamentare

Concetto diverso da quanto sopra menzionato

Norma di riferimento - Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;

Definizione: vedi art. 1 Divieti di cumulo: vedi art. 3

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La legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 stabilisce che tale indennità essa è suddivisa in due voci:

• Il compenso mensile fisso, che gli Uffici di presidenza delle Camere devono decidere in modo che esso non superi il dodicesimo del trattamento complessivo annuo lordo del magistrato con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate;

• La diaria, il cui ammontare è parimenti deciso dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Essa è assegnata in ragione dei giorni di seduta; esiste la possibilità di ritenute in caso di assenze.

Rapporti: indennità/stipendio per: art. 2, comma 1, della legge n. 212/52 –

a) Ministro anche parlamentare

per Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente

a quelli che sono anche parlamentari.

b) Ministro non parlamentare

art. 1, comma 1, della legge n. 418/99, recante “Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari” prevede che ai citati membri del Governo che non siano parlamentari compete un’indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

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Rapporti Parlamentare –Sindaco

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

- Art. 82 – Indennità; - Art. 83 – divieto di cumulo

Rinvio ai dati del punto n. 9 e n. 10

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2. Camera dei Deputati1

Trattamento economico

La prima voce è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare

L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata in riduzione dall'art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile - che, a seguito della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, è stato ridotto del 10% - è pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51) e della ritenuta fiscale (€ 3.899,75).

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.

È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.

Spese di trasporto e spese di viaggio

I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

1 Fonte: www.camera.it;

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Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.

Soppressione dei rimborsi per i viaggi di studio all'estero

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007 il rimborso delle spese sostenute dai deputati per viaggi all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Spese telefoniche

I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.

Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Assegno di fine mandato

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio

Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

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Modifiche alla disciplina dell'assegno vitalizio

(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007)

1) Per i deputati eletti per la prima volta a decorrere dalla XVI legislatura l'importo dell'assegno vitalizio varierà da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 60 per cento. 2) A decorrere dalla XVI legislatura è stata soppressa la facoltà per il deputato di riscattare, mediante contribuzione volontaria, gli anni di mandato non esercitati in caso di legislature incomplete. A seguito di tale soppressione i periodi di versamento dei contributi coincidono necessariamente con gli anni effettivi di mandato. 3) La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio è stata estesa al caso in cui il titolare del vitalizio assuma successivamente al 1° gennaio 2008 cariche pubbliche che prevedano una indennità il cui importo sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità parlamentare; alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità.

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3. Trattamento economico dei Senatori2 La principale voce delle competenze spettanti al parlamentare è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio". Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese inerenti lo svolgimento del mandato parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche. Completano la scheda le voci sull'assegno di solidarietà (cioè il trattamento di fine mandato), sulle prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare

L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata, in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse ridotta al 96% del predetto trattamento (analoga decisione è stata adottata alla Camera dei deputati). Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, l'importo lordo dell'indennità ha subito inoltre una riduzione pari al 10 per cento.

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile spettante dal 2007 e destinato a rimanere invariato fino al 2012, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008, è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una seduta dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il Senatore non partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare

A titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le attività e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, è previsto un contributo mensile di 4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro) erogato direttamente al Senatore ed in parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogato al Gruppo parlamentare di appartenenza.

Spese di trasporto e spese di viaggio

I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, è previsto un rimborso spese forfettario, il cui ammontare annuo è pari a 15.379,37 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 18.486,31 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

2 Fonte: www.senato.it;

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Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Lazio, il rimborso è corrisposto nella misura di 7.689,68 euro.

Spese telefoniche

I Senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro per le spese telefoniche, inclusi i servizi di connettività.

Assistenza sanitaria integrativa

E' previsto il rimborso delle spese sanitarie ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai titolari di trattamento di reversibilità, nonché ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano tale Assistenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (i Senatori in carica il 4,5% pari a euro 540,27; i titolari di assegni vitalizi il 4,7% dell'importo lordo) e quote aggiuntive per i familiari.

Assegno di solidarietà (a fine mandato)

Il Senatore versa mensilmente al Fondo di solidarietà il 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari ora a 804,40 euro. Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l'assegno di solidarietà (anche denominato "di fine mandato"), che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio

Anche in questo caso, il Senatore versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora a 1.032,51 euro, piu il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, recentemente modificato, il Senatore cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età, purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa - a partire dal 1° gennaio 2008 - a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, purché comportino un'indennità pari almeno al 40 per cento dell'indennità parlamentare.

E' stata altresì approvata una nuova disposizione sulla misura degli assegni vitalizi, che si applicherà ai Senatori eletti per la prima volta a partire dalla prossima legislatura. Per effetto di tale disposizione regolamentare, l'importo dell'assegno vitalizio varia da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

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4. Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290

Articolo 1

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Articolo 2

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Articolo 3

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni. L'indennità di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta.

Articolo 43

I commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti: "I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di 3 Ha sostituito i commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

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famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente.

Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità.

Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed e computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio".

Articolo 54

L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza. L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto. L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

4 Sul punto si veda la sentenza della Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 1044 del 7 luglio1995: “L'assegno vitalizio agli ex parlamentari - a differenza dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento e della diaria agli stessi corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, prevista rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge n. 1261 del 1965 al fine di garantire il libero svolgimento del mandato - adempie ad una diversa funzione, di natura assistenziale e previdenziale: ne consegue che detto assegno deve ritenersi disciplinato dalle disposizioni in vigore per gli assegni degli impiegati civili dello Stato in materia di sequestro, pignoramento e cessione, considerato che esso, in caso di morte del parlamentare, spetta non soltanto al coniuge superstite ed ai figli, ma, in mancanza di essi, agli affiliati e ai parenti permanentemente inabili, nell'ordine stabilito. Ne consegue che la norma dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 1261 del 1965 deve considerarsi di stretta interpretazione, non suscettibile di estendere il regime di inoppugnabilità ed insequestrabilità al diverso istituto dell'assegno vitalizio, il quale perciò - non essendo per esso prevista una disciplina apposita in materia - deve, allo stesso modo di ogni altro emolumento dei dipendenti pubblici, considerarsi aggredibile nella misura del quinto a seguito di pignoramento o sequestro, in conformità al regime in vigore per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti”.

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Articolo 6

Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

Articolo 7

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

Articolo 8

Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Note

(1) Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto: Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

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5. Legge 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali – art. 2, comma 1, relativo al trattamento economico dei Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente a quelli che sono anche parlamentari Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.

Art. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico5.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 13 gennaio 1914, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 376.

É abrogato l'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778.

5 Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri vedi l'art. 23, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che: “1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002”. Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato vedi il comma 575 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che: “Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007”.

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6. Legge 9 novembre 1999, n. 418 - Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari6 Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

Art. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 1467.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6 Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 8 febbraio 2000, n. 50; - Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 30 dicembre 2003, n. 50. 7L’ art. 47, legge 24 aprile 1980, n. 146 prevede: “Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980” . I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento. Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione”.

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N. 1446

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SOLIANI, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO,BLAZINA, ASTORE, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, SIRCANA,Mariapia GARAVAGLIA e BERTUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2009

Riforma della disciplina dei trattamenti economici

riconosciuti ai membri del Parlamento

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il valore della de-

mocrazia esige che ogni sua espressione sia

caratterizzata dal rigore morale, dalla misura,

dalla sobrieta. Anche il trattamento econo-

mico dei parlamentari rientra in questo qua-

dro, rendendo esplicita la coerenza tra la li-

berta e la responsabilita del parlamentare e

il trattamento economico che ne accompagnala funzione. I profondi mutamenti della strut-

tura economica e sociale del Paese (anche

collegati alla crisi finanziaria che sta col-

pendo i mercati internazionali), uniti alle cre-

scenti difficolta del sistema politico-istituzio-

nale italiano di corrispondere alle aspettative

dei cittadini e uscire finalmente dalla com-

plessa fase di transizione che sta da anni at-

traversando, hanno concorso ad approfondire

il solco tra la societa civile e le istituzioni,

con il rischio di determinare una vera e pro-

pria crisi di fiducia nella democrazia rappre-

sentativa.

In questo contesto, ogni residuo privilegio

dei parlamentari e ormai percepito a maggior

ragione come intollerabile da un Paese sem-

pre piu esposto alla perdita di sicurezze so-ciali: colpito nel potere d’acquisto di pen-

sioni e salari, nel risparmio privato, nell’ac-

cesso al lavoro e alle prestazioni assistenziali

e previdenziali.

In tal senso, un intervento legislativo

orientato a ridimensionare e a «moralizzare»

il trattamento economico dei parlamentari

nazionali, lungi dall’assecondare pulsioni de-

magogiche, intende riequilibrare e contempe-

rare due valori costituzionalmente protetti: la

garanzia del libero svolgimento del mandato

parlamentare e l’effettivita del controllo de-

mocratico, attraverso la piena trasparenza e

accessibilita pubblica dei trattamenti econo-

mici riconosciuti ai membri del Parlamento

(articolo 1).

Esso deve peraltro considerarsi solo unprimo, rilevante tassello di un piu generaledisegno riformatore che, a partire dalla ridu-zione del numero dei parlamentari nazionalie da una profonda revisione del sistema di fi-nanziamento pubblico dei partiti, giunga adinvestire anche il sistema della rappresen-tanza politica a livello territoriale, attraversoanaloghi interventi incidenti sul numero e sultrattamento economico dei consiglieri regio-nali, provinciali e comunali, al fine di ope-rare una riduzione generale dei costi dellapolitica.

Nel merito, si propone intanto in questasede l’integrale riforma della disciplina vi-gente dell’indennita parlamentare – risalentealla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 – preve-dendo innanzitutto la riduzione del 30 percento del tetto massimo imposto dalla legge:dal 100 al 70 per cento del trattamento com-plessivo massimo annuo lordo dei magistraticon funzioni di presidente di sezione dellaCorte di cassazione ed equiparate.

A fronte del tetto massimo disposto dallalegge, i Consigli di presidenza delle Camerehanno prima fissato l’importo delle indennitaparlamentari ad un livello appena inferiore(il 96 per cento, con delibere del 1993), equindi ridimensionato ancora tale importoper effetto della disposizione della legge fi-nanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005,n. 266, articolo 1, comma 52), che ha impo-sto una riduzione del 10 per cento dei tratta-menti indennitari, portandoli a circa l’86,4per cento del tetto massimo di legge.

In particolare, nel caso del Senato, l’im-porto netto mensile dell’indennita parlamen-tare spettante dal 2007 (destinato a rimanereinvariato fino al 2012, secondo quanto suc-cessivamente disposto dall’articolo 1, comma375, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 –

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge finanziaria 2008) e a tutt’oggi pari acirca 5.614 euro, al netto della ritenuta fi-scale, delle quote contributive per l’assegnovitalizio, per l’assegno di solidarieta e perl’assistenza sanitaria. Nel caso in cui il parla-mentare versi anche la quota aggiuntiva perla reversibilita dell’assegno vitalizio, essoscende a circa 5.355 euro.

La nuova disciplina proposta non solo ri-duce il tetto massimo previsto dalla legge,imponendo in concreto un taglio minimo dicirca 920 euro al mese, ma detta specificicriteri di quantificazione cui dovranno con-formarsi gli Uffici di presidenza delle Ca-mere in sede di effettiva determinazione deitrattamenti, e dalla cui applicazione risulte-ranno verosimilmente ulteriori risparmi dispesa.

Si prevede infatti:

a) l’avvicinamento dell’indennita parla-mentare al trattamento economico medio ri-conosciuto ai parlamentari nazionali deiPaesi dell’Unione europea aderenti all’areadell’euro, standardizzato per numero di abi-tanti ed estensione territoriale;

b) l’introduzione di meccanismi auto-matici di rideterminazione in riduzione del-l’indennita parlamentare, in relazione a fasicongiunturali di crisi economica e finanziariache richiedano interventi eccezionali di ridu-zione della spesa pubblica e dei trasferimentialle famiglie e alle imprese ovvero aumentidella pressione fiscale a carico degli stessisoggetti (articolo 2).

E inoltre esteso il divieto di cumulo del-l’indennita parlamentare, prevedendone l’in-compatibilita – oltre che con assegni, gettonidi presenza o altre indennita comunque deri-vanti da incarichi di carattere amministrativo(conferiti dallo Stato, da enti o organismipubblici, da enti privati concessionari di pub-blici servizi, da enti privati con partecipa-zioni pubbliche nell’azionariato e da enti pri-vati aventi rapporti commerciali con lo Statoe gli enti territoriali) – anche con le inden-nita riconosciute per la partecipazione a

commissioni giudicatrici di concorso, a mis-sioni, a commissioni di studio e a Commis-sioni d’inchiesta (articolo 3).

Un’analoga stretta e imposta ai rimborsiper le spese di soggiorno, la cosiddetta «dia-ria» (articolo 4).

Si prevede infatti che essa venga riservataai membri del Parlamento non residenti aRoma e che possa essere corrisposta solo arichiesta e previa presentazione alla Cameradi appartenenza della documentazione atte-stante le spese effettivamente sostenute. An-che in tal caso si riduce l’entita massima delrimborso, prevedendo che non possa comun-que superare il 70 per cento dell’indennita dimissione giornaliera prevista per i magistraticon funzioni di presidente di sezione dellaCorte di cassazione ed equiparate e che,per ogni giorno di assenza dalle sedute del-l’Assemblea e delle Commissioni, essovenga proporzionalmente rideterminato in ri-duzione.

Quanto alle spese di viaggio, si riconosceagli Uffici di presidenza delle Camere la fa-colta di stipulare apposite convenzioni con lesocieta di trasporto pubblico, al fine di rila-sciare ai parlamentari tessere per la liberacircolazione autostradale, ferroviaria, marit-tima e aerea, limitatamente ai trasferimentisul territorio nazionale. Tuttavia, si specificaespressamente che nessuna ulteriore provvi-denza economica o agevolazione, nell’ac-cesso a beni e servizi, possa essere ricono-sciuta ai membri del Parlamento.

Un altro significativo fronte di riforma ecostituito dall’introduzione ex novo di unadisciplina delle prestazioni di lavoro in fa-vore dei parlamentari, oggi sottratte a qua-lunque specifico o forma di controllo (arti-coli 5 e 6).

Si subordina infatti l’accesso alle risorseper il pagamento delle spese di personale so-stenute dai parlamentari al deposito, pressola Camera di appartenenza, di copia dei con-tratti di lavoro stipulati con il medesimo per-sonale.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine, per un verso, di evitare un’ecces-siva frammentazione delle posizioni e dun-que dei trattamenti economici individuali e,per altro verso, di consentire la necessariaflessibilita nella qualificazione dei rapportidi lavoro, consulenza o collaborazione a sup-porto dell’attivita parlamentare, si demandaal Collegio dei questori della Camera di ap-partenenza la determinazione del numeromassimo di unita di personale e dell’entitamassima dei rimborsi delle spese di perso-nale complessivamente spettanti, su base an-nuale, a ciascun parlamentare. Resta fermotuttavia l’obbligo di determinare la tipologiadei rapporti contrattuali e l’entita dei tratta-menti economici in conformita con la norma-tiva vigente e con i contratti collettivi appli-cabili, in relazione alla qualita e quantitadella prestazione.

Infine, si introduce per la prima volta unadisciplina legislativa dell’assegno vitalizio ri-conosciuto ai parlamentari, sottraendo talemateria alla diretta determinazione delle Ca-mere (articolo 7).

In particolare, si legifica il contenuto so-stanziale di alcune recenti delibere del Colle-

gio dei questori delle Camere, che hanno ri-definito i criteri di computo dei vitalizi, ag-ganciandoli al montante contributivo e alladurata del mandato, nell’ambito di limitimassimi di importo prefissati (tabella A).

L’obiettivo e quello di rendere moltomeno oneroso per il contribuente il sostegnoeconomico riconosciuto agli ex parlamentari,avvicinando il sistema di calcolo dei vitaliziparlamentari al sistema cosiddetto «contribu-tivo», applicato a regime a tutti i lavoratoridipendenti in conseguenza della «riformaDini». Al medesimo obiettivo di moralizza-zione concorre la disposizione che consentel’accesso all’assegno vitalizio solo nel casodi durata completa del mandato (cinqueanni) e che preclude ai parlamentari la fa-colta di contribuzione volontaria per i periodinon coperti dallo stesso mandato. Da ultimo,si dispone che la nuova disciplina dei tratta-menti economici dei parlamentari nazionalisi applichi, per quanto compatibile (limitemassimo e trattamento fiscale delle inden-nita), anche ai trattamenti riconosciuti aimembri del Parlamento europeo eletti in Ita-lia (articolo 8).

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalita)

1. La presente legge stabilisce criteri e li-miti per la determinazione del trattamento in-dennitario spettante ai membri del Parla-mento ai sensi dell’articolo 69 della Costitu-zione, di seguito denominato «indennita par-lamentare», al fine di garantire il libero svol-gimento del mandato e di assicurare la pienatrasparenza e l’accessibilita pubblica dei trat-tamenti economici dei parlamentari.

Art. 2.

(Determinazione e trattamento fiscale

dell’indennita parlamentare)

1. L’indennita parlamentare e costituita daquote mensili comprensive del rimborsodelle spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di presidenza delle due Ca-mere determinano, con iniziativa coordinata,le diverse parti del trattamento, la loro entita,le condizioni per l’attribuzione e le modalitadi erogazione.

3. L’ammontare delle quote di cui alcomma l non puo comunque superare il 70per cento del trattamento complessivo mas-simo annuo lordo dei magistrati con funzionidi presidente di sezione della Corte di cassa-zione ed equiparate. Esso e determinato se-condo i seguenti princıpi e criteri di quantifi-cazione:

a) avvicinamento dell’indennita parla-mentare al trattamento economico medio ri-conosciuto ai membri dei Parlamenti nazio-nali dei Paesi dell’Unione europea aderenti

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all’area dell’euro, standardizzato per numerodi abitanti ed estensione territoriale;

b) introduzione di meccanismi automa-tici di rideterminazione in riduzione dell’in-dennita parlamentare, in relazione a fasi con-giunturali di crisi economica e finanziariache richiedano interventi eccezionali di ridu-zione della spesa pubblica e dei trasferimentialle famiglie e alle imprese ovvero aumentidella pressione fiscale a carico degli stessisoggetti.

4. Alle deliberazioni degli Uffici di presi-denza delle due Camere relative alla determi-nazione dell’indennita parlamentare deve es-sere garantita piena accessibilita pubblica, at-traverso la loro pubblicazione sui siti internetdella Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica e sui principali quotidiani nazio-nali, almeno sessanta giorni prima della loroentrata in vigore.

5. Ai fini del trattamento fiscale, l’inden-nita parlamentare e assimilata ai redditi dalavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera g), del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Divieti di cumulo)

1. L’indennita parlamentare non e cumula-bile con assegni, gettoni di presenza o altreindennita comunque derivanti da incarichidi carattere amministrativo, conferiti dalloStato, da enti od organismi pubblici, daenti privati concessionari di pubblici servizi,da enti privati con partecipazioni pubblichenell’azionariato e da enti privati aventi rap-porti commerciali con lo Stato, le regioni,le province ed i comuni.

2. L’indennita parlamentare, fino alla con-correnza dei quattro decimi del suo ammon-tare, detratti i contributi per la Cassa di pre-videnza dei parlamentari della Repubblica di

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all’articolo 6, non e cumulabile con sti-pendi, assegni e indennita derivanti da rap-porti di pubblico impiego, nonche con inden-nita e assegni derivanti da incarichi accade-mici, quando i rispettivi titolari siano statiposti in aspettativa ai sensi dell’articolo 88del testo unico delle leggi recanti normeper la elezione della Camera dei deputati,di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Il divieto di cumulo di cui al comma 2e esteso alle indennita per partecipazione acommissioni giudicatrici di concorso, a mis-sioni, a commissioni di studio e a Commis-sioni di inchiesta.

Art. 4.

(Rimborso delle spese di soggiornoe di viaggio. Divieto di accesso

ad altre provvidenze o benefıci)

1. Ai membri del Parlamento non residentia Roma puo essere corrisposto, a richiesta,un rimborso delle spese di soggiorno. A talfine, essi sono tenuti a presentare alla Ca-mera di appartenenza la documentazione at-testante le spese effettivamente sostenute.L’entita del rimborso non puo comunque es-sere superiore al 70 per cento dell’indennitadi missione giornaliera prevista per i magi-strati con funzioni di presidente di sezionedella Corte di cassazione ed equiparate.

2. Per i giorni di assenza dalle sedute del-l’Assemblea e delle Commissioni non puoessere riconosciuto il rimborso delle spesedi cui al comma 1 e la relativa quota mensiledell’indennita parlamentare e proporzional-mente rideterminata in riduzione.

3. Gli Uffici di presidenza delle Camere,sulla base di apposite convenzioni con le so-cieta di trasporto pubblico, possono disporreil rilascio ai parlamentari di tessere per la li-bera circolazione autostradale, ferroviaria,marittima e aerea, limitatamente ai trasferi-menti sul territorio nazionale.

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4. Nessuna ulteriore provvidenza econo-mica o agevolazione, nell’accesso a beni eservizi, puo essere riconosciuta ai membridel Parlamento.

Art. 5.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro in fa-

vore dei parlamentari e dei relativi rimborsi)

1. I membri del Parlamento possono avva-lersi, per le attivita connesse allo svolgi-mento del mandato parlamentare, di perso-nale esterno all’amministrazione della Ca-mera di appartenenza.

2. In caso di prestazioni a titolo oneroso, apena di decadenza del diritto ad usufruire delrimborso di cui al comma 5, il parlamentaree tenuto ad attestare l’insussistenza di rap-porti di parentela o affinita entro il terzogrado.

3. La tipologia dei rapporti contrattuali el’entita dei trattamenti economici sono deter-minati, in conformita con la normativa vi-gente e con i contratti collettivi di lavoroin quanto applicabili, in relazione alla qualitae quantita della prestazione.

4. In considerazione della natura peculiaredelle prestazioni di cui al presente articolo, ilcontratto puo essere rescisso laddove vengameno il rapporto di fiducia tra il parlamen-tare e il prestatore. In ogni caso, il contrattosi intende risolto con il termine della legisla-tura.

5. I membri del Parlamento possono usu-fruire, nei limiti di cui al comma 6, del rim-borso delle spese sostenute per le prestazionidi personale di cui al presente articolo. A talfine, sono tenuti a depositare, presso la Ca-mera di appartenenza, copia dei contratti sti-pulati.

6. Il Collegio dei questori della Camera diappartenenza determina, con propria delibe-razione, il numero massimo di unita di per-sonale e l’entita massima dei rimborsi dellespese di personale complessivamente spet-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanti, su base annuale, a ciascun parlamen-tare.

Art. 6.

(Disciplina dei vitalizi)

1. Ai membri del Parlamento puo esserericonosciuto, al termine del mandato, un as-segno vitalizio. A tal fine, il mandato deveessere di durata pari almeno a cinque annie il parlamentare deve avere autorizzato laCamera di appartenenza ad effettuare la de-trazione dall’indennita parlamentare dei con-tributi alla Cassa di previdenza dei parlamen-tari della Repubblica, secondo le aliquote dicontribuzione e le modalita stabilite, conpropria deliberazione, dal Collegio dei que-stori.

2. La deliberazione di cui al comma 1 de-termina altresı i criteri di computo dell’asse-gno vitalizio in relazione al montante contri-butivo e alla durata del mandato, nell’ambitodei limiti massimi di importo di cui alla ta-bella A allegata alla presente legge.

3. Non e ammessa la facolta di contribu-zione volontaria per periodi non coperti damandato parlamentare.

4. L’assegno vitalizio e sospeso, per tuttala durata della carica, qualora il titolare del-l’assegno sia rieletto al Parlamento nazionaleovvero sia eletto al Parlamento europeo o adun Consiglio regionale. L’assegno e altresısospeso nel caso in cui il titolare sia elettoo nominato a una delle seguenti cariche:

a) componente del Governo nazionale,in qualita di Presidente del Consiglio dei mi-nistri, ministro o sottosegretario di Stato;

b) componente di Giunta regionale o diprovincia autonoma;

c) componente della Commissione euro-pea;

d) titolare di incarichi istituzionali chela Costituzione o altre disposizioni costitu-zionali prevedono come incompatibili con ilmandato parlamentare;

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 10 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) componente del Consiglio della ma-gistratura militare;

f) componente del Consiglio di presi-denza della giustizia amministrativa;

g) componente del Consiglio di presi-denza della giustizia tributaria;

h) componente del Consiglio di presi-denza della Corte dei conti;

i) sindaco di comune capoluogo di re-gione o di comune con popolazione supe-riore a 250.000 abitanti, o presidente di pro-vincia con popolazione superiore a 500.000abitanti;

l) Presidente del Consiglio nazionaledell’economia e del lavoro;

m) componente dell’Autorita garantedella concorrenza e del mercato;

n) componente dell’Autorita per le ga-ranzie nelle comunicazioni;

o) componente dell’Autorita per l’ener-gia elettrica e il gas;

p) componente dell’Autorita per la vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi eforniture;

q) componente della Commissione digaranzia dell’attuazione della legge sullosciopero nei servizi pubblici essenziali;

r) componente della Commissione na-zionale per le societa e la borsa (CONSOB);

s) componente del Garante per la prote-zione dei dati personali;

t) componente dell’Istituto per la vigi-lanza sulle assicurazioni private e di inte-resse collettivo (ISVAP);

u) componente del consiglio di ammini-strazione della RAI-Radiotelevisione italianaspa;

v) altre cariche elettive o di governopresso gli enti locali, altre cariche di nominaparlamentare o da parte di assemblee elettiveregionali, provinciali o comunali, ovvero dinomina governativa, a livello statale, regio-nale o locale, per le quali sia prevista la cor-responsione di una indennita.

5. La sospensione dell’assegno vitalizioopera, in relazione alle cariche di cui al

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 11 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 4, quando l’importo delle relative in-dennita e pari o superiore al 40 per centodell’indennita parlamentare. In caso di ele-zione o nomina ad una delle predette cariche,il titolare dell’assegno vitalizio ne deve darecomunicazione alla Presidenza della Cameradi appartenenza entro cinque giorni.

6. Nei casi in cui e prevista la sospen-sione, e fatta salva la facolta di optare perl’assegno vitalizio in luogo dell’indennita dicarica, nei casi in cui la vigente normativanazionale o comunitaria di riferimento con-sente al titolare di rinunciare agli emolu-menti connessi alla carica.

7. La Presidenza della Camera di apparte-nenza puo procedere in ogni momento allaverifica d’ufficio della sussistenza di unadelle cause di sospensione previste dal pre-sente articolo.

8. La sospensione dell’erogazione dell’as-segno vitalizio ha in ogni caso effetto dalladata di assunzione della carica.

Art. 7.

(Norme applicabili ai membridel Parlamento europeo)

1. Le disposizioni della presente legge inmateria di determinazione del limite mas-simo e di trattamento fiscale dell’indennitaparlamentare si applicano anche alle inden-nita riconosciute ai membri del Parlamentoeuropeo eletti in Italia, ai sensi dell’articolo1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 della legge31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogati.

2. Il comma 52 dell’articolo 1 della legge23 dicembre 2005, n. 266, e abrogato.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 12 –

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Art. 9.

(Applicabilita della legge)

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano a decorrere dalla legislatura incorso alla data della sua entrata in vigore.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1446– 13 –

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Tabella A

(Articolo 6)

Importi massimi dell’assegno vitalizio riferitipercentualmente all’indennita parlamentare

Anni dimandato

parlamentare

Percentualedell’indennitaparlamentare

5 206 247 288 329 3610 4011 4412 4813 5214 56

15 ed oltre 60

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E 1,00

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N. 1521

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COMINCIOLI, Paolo FRANCO e ADRAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2009

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni

per la pubblicita della situazione patrimoniale di titolari

di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Senato della Repubblica XV I L E G I S L A TURA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1521– 2 –

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegnodi legge raccoglie le indicazioni contenute inun ordine del giorno relativo al tema dellapubblicazione della situazione patrimonialedei parlamentari sul sito internet del Senato,presentato in occasione della discussione delbilancio interno ed accolto favorevolmentedai Senatori Questori.

Il testo attualmente vigente (legge 5 luglio1982, n. 441, recante disposizioni per la pub-blicita della situazione patrimoniale di tito-lari di cariche elettive e di cariche direttivedi alcuni enti) non poteva prevedere la possi-bilita che si intende attivare, non essendo adisposizione la rete internet. L’accessibilitaai dati relativi alla situazione patrimonialedei Parlamentari e attualmente garantita sol-tanto attraverso la consultazione di un bollet-tino curato e stampato dalla Camera di ap-partenenza. Con la presente proposta si in-

tende aumentare notevolmente, a favore dei

cittadini elettori, la possibilita di assumereinformazioni sui Deputati e sui Senatori

attraverso l’uso dello strumento informatico.

L’articolo l stabilisce che i Presidenti delledue Camere disciplinino le modalita di con-

sultazione, con particolare riferimento al

nuovo accesso via internet.

Con l’articolo 2 si individua nell’Ufficiodi Presidenza della camera di appartenenza

l’organo competente ad autorizzare la pub-

blicazione dei dati attualmente contenuti nel

bollettino cartaceo.

Nell’articolo 3 e introdotta la facolta da

parte delle regioni e degli enti locali, previa

deliberazione dei rispettivi consigli, di proce-dere alla pubblicazione sul proprio sito inter-

net dei dati raccolti sulla situazione patrimo-

niale degli eletti.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1521– 3 –

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 8, primo comma, dellalegge 5 luglio 1982, n. 441, le parole: «nel-l’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:«dai Presidenti del Senato della Repubblicae della Camera dei Deputati».

Art. 2.

1. All’articolo 9 della citata legge n. 441del 1982 sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) dopo il primo comma e inserito il se-guente:

«L’ufficio di presidenza della Camera diappartenenza dispone la pubblicazione sulproprio sito internet delle dichiarazioni pre-viste dal primo comma».

b) al secondo comma, le parole: «Il bol-lettino e» sono sostituite dalle seguenti: «Leinformazioni cui al primo comma sono».

Art. 3.

1. All’articolo 11 della citata legge n. 441del 1982 dopo il secondo comma e aggiuntoil seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, previadeliberazione dei rispettivi consigli, hannofacolta di attuare le disposizioni di cui all’ar-ticolo 9, secondo comma».

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E 1,00

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9. Artt. 82 –83, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Art. 82. Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa1.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali2.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali]3 .

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona]4.

1 Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 2 Comma prima modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così sostituito dal comma 25 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 3 Comma abrogato dal comma 25 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 4 Comma abrogato dal comma 25 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

1

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7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana5;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

5 Lettera così sostituita dal comma 25 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

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11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità6.

Art. 83. Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 27, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta8.

6 Comma così modificato prima dal comma 25 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così sostituito dall'art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 7 77. Definizione di amministratore locale 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. 8 Articolo così sostituito dal comma 26 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Precedente formulazione Articolo 83

Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.

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10. Alcuni dati sul sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali (Fonte Lexitalia)

Il sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali. Tre questioni aperte. (stralcio da articolo di ANTONIO SCARASCIA- Segretario generale della Provincia di Lecce)

1. La disciplina generale.

Dopo la rimodulazione della finanziaria 2008 lo stato dell’arte del sistema delle indennità negli enti locali è il seguente:

a) per sette categorie di amministratori (sindaci, presidenti di provincia, sindaci metropolitani, presidenti di comunità montana, presidenti di consiglio circoscrizionale delle città capoluogo, presidenti dei consigli comunali e provinciali, assessori) è stabilito il diritto all’indennità di carica, consistente in un compenso mensile fissato in via edittale per l’organo di vertice e calcolato in percentuale per le altre cariche, come segue (valori tratti dal DM 119/2000):

Tab. 1 - Indennità edittale per i sindaci: abitanti fino a da

1001 3001 5001 10.001 30.001 50.001 100.00

1 250.001 oltre

1000 a 3000 5000 10.000 30.000 50.000 100.000 250.000

500.000 500.000

(migliaia) £ 2.500

£ 2.800

£ 4.200

£ 5.400 £ 6.000 £ 6.700 £ 8.000 £ 9.700 £ 11.200 £ 15.10

0 Tab. 2 - Indennità edittale per i sindaci dei capoluoghi di provincia e di regione:

abitanti fino a da 50.001 da 100.001 Capoluogo di regione 50.000 a 100.000 a 500.000

vecchie lire 8.000.000 9.700.000 11.200.000 15.100.000 Tab. 3 - Rapporto tra indennità del sindaco e indennità del vicesindaco e assessori:

abitanti fino da 1.001 da 5.001 da 10.001 oltre a 1.000 a 5.000 a 10.000 a 50.000 50.000

vicesindaco 15% 20% 55% 55% 75%assessori 10% 15% 45% 60% 65%

Tab. 4 - Rapporto tra indennità del sindaco e indennità del presidente del consiglio:

abitanti fino a da 1000 oltre 1.000 a 15.000 15.000

Presidente del consiglio

5% 10% come gli assessori

4

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Tab. 5 - Indennità del presidente del consiglio circoscrizionale:

Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari l’indennità è pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione. Tab. 6 - Sistema delle indennità nelle province:

abitanti fino a da 250.001 da 500.001 oltre 250.000 a 500.000 a 1.000.000 1.000.000

Presidente £ 8.000.000 £ 9.700.000 £ 11.200.000 £ 13.500.000VicePresidente 75% 75% 75% 75%

Assessori 65% 65% 65% 65% Presidente del consiglio 65% 65% 65% 65% Tab. 7 - Indennità nelle unioni, nei consorzi, nelle comunità montane:

Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità nella misura prevista per un comune avente popolazione pari a quella dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella per gli assessori del comune di riferimento.

b) per i consiglieri comunali e provinciali, i consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, e i consiglieri delle comunità montane è stabilito il diritto a ricevere un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (nella misura di cui alle seguenti tabelle) nel limite mensile di un quarto dell’indennità massima spettante all’organo di vertice “in base al decreto”; Tab. 8. Gettoni di presenza dei consiglieri comunali:

abitanti fino a da 1.001 da 10.001 da 30.001 da 250.001 oltre 1.000 a 10.000 a 30.000 a 250.000 a 500.000 500.000

vecchie lire

33.000 35.000 43.000 70.000 115.000 200.000

Tab. 9 - Gettoni di presenza dei consiglieri provinciali

abitanti fino a da 250.001 da 500.001 oltre 250.000 a 500.000 a 1.000.000 1.000.000

vecchie lire 70.000 90.000 150.000 200.000

5

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Tab. 10 - Gettoni nelle circoscrizioni, nelle unioni, nei consorzi, nelle comunità m.: Il gettone spettante ai consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia è pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione. Il gettone dei consiglieri delle comunità montane è pari alla misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. Per i consiglieri delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, e per i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali il gettone è pari a quello previsto per un comune avente popolazione pari a quella dell'unione o del consorzio tra enti locali.

c) è prevista la maggiorazione ope legis fino al 10% della misura-base delle indennità, al verificarsi di tre situazioni virtuose: fluttuazioni stagionali della popolazione che incrementano del 30% (5%), entrate proprie superiori alla media regionale (3%), spesa corrente pro-capite superiore alla media regionale (2%);

d) per gli enti in ordine con il patto di stabilità è prevista la facoltà di deliberare un incremento della misura-base delle indennità, entro il limite percentuale indicato nella tabella D del decreto 119, con provvedimento di giunta per l’organo di vertice e per gli assessori e di consiglio per i presidenti delle assemblee;

e) è stabilito il divieto per lo stesso amministratore di cumulare due indennità di carica per funzioni svolte presso enti diversi, ovvero di cumulare indennità e gettoni di presenza nello stesso ente.

Questione: Il cumulo tra indennità gettoni per mandati elettivi presso enti diversi.

Omissis…….La terza questione riguarda il cumulo indennità gettoni per mandati elettivi presso enti diversi. Il comma 6 dall’articolo 82 del TUEL - abrogato dalla finanziaria 2008 - affermava il principio della cumulabilità di queste due misure se dovute per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona. L’abrogazione del comma è stata interpretata da taluno come introduzione del divieto di cumulo. In particolare è stata interpretata così dalla Corte dei Conti, sezione regionale veneta, nel parere reso alla Provincia di Vicenza con deliberazione n. 11 del 17 aprile 2008.

La sezione, dopo aver richiamata la conforme posizione della sezione regionale lombarda (con delibera n. 12/2008 dell’11 marzo 2008) spiega di propendere per l’implicita affermazione del divieto, perché, nella contraria ipotesi la conferma della cumulabilità si sostanzierebbe in una sorta di interpretatio abrogans delle disposizioni sulla riduzione dei costi della politica, nel cui contesto è collocata la abrogazione del comma 6; ed inoltre perché se non può essere applicata una disposizione abrogata, non può, a fortiori, applicarsi una norma ricavata aliunde per via interpretativa, che abbia il medesimo contenuto di quella abrogata.

Tali considerazioni sono sufficienti per la Corte dei Conti veneta a superare l’assenza di un espresso divieto di cumulo nel testo dell’articolo 83 del TUEL, che invece contempla espressamente: il divieto per i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri regionali di percepire i gettoni di presenza previsti dal capo IV del TUEL (comma 1); il divieto di cumulo di indennità di

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funzione in caso di cariche incompatibili (comma 3); il divieto per gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, di percepire “ulteriori” compensi per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate (eccetto che per indennità di missione), se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche (comma 2).

Con tutto il rispetto che si deve ad un organismo autorevole come la Corte dei Conti, non si può fare a meno di osservare che le argomentazioni addotte nel parere non appaiono insuperabili e che, di contro, sussistono validi argomenti per dissentire da quella posizione.

Il primo è l’argomento ermeneutico e si ricava dai criteri sull’interpretazione delle leggi (articolo 12 delle preleggi), secondo i quali nell'applicare una disposizione non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. Nel nostro caso il divieto di cumulo non è affatto desumibile dalla successione delle parole - che quel divieto non pongono - e nemmeno dal contesto delle altre disposizioni del testo Unico sulle indennità e i gettoni, che con quel divieto mal si conciliano

Il secondo è di merito e si desume direttamente dal successivo comma 7, il quale vieta il cumulo indennità-gettoni “nel medesimo ente”. Non può sfuggire il particolare rilievo di questa specificazione, la quale circoscrivendo il divieto di cumulo nell’ambito del medesimo ente, lascia fuori dallo spazio applicativo del divieto il cumulo degli emolumenti per i mandati elettivi tra enti diversi.

Il terzo si ricava dal novellato articolo 83 del TUEL, rubricato “divieto di cumulo”, che riunisce in unica disposizione i divieti di cumulo vigenti dopo il restyling della legge finanziaria 2008, ma non include tra quei divieti la situazione che stiamo considerando.

Il quarto si rifà ai principi di diritto dell’ordinamento e in particolare al principio che impedisce di applicare le disposizioni restrittive dei diritti oltre le ipotesi tipizzate dalla legge, escludendo operazioni interpretative configuranti estensione analogica “in malam partem” dirette a restringere il novero dei diritti soggettivi; nel nostro caso non par dubbio che il diritto del consigliere a percepire il gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni sia fondato sulla legge (articolo 82, comma 2, del dlgs 267/2000) e che la restrizione di quel diritto debba essere espressamente codificata e non applicata “per analogia”, come avverrebbe se si estendesse ai consiglieri comunali e provinciali il divieto dell’articolo 83, comma 1, che esclude il cumulo indennità-gettoni per mandati elettivi presso enti diversi per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali.

La disapplicazione del comma 6 sembra corrispondere ad una esigenza di coordinamento tra gli articoli 82 e 83 del Testo Unico, in quanto sarebbe stato contraddittorio mantenere nell’articolo 82 il principio della cumulabilità indennità-gettoni per cariche elettive ricoperte presso enti diversi (secondo il dettato del comma 6 dell’articolo 82), per poi infrangerlo nel comma 1 dell’articolo 83 che quel cumulo vieta per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali.

Queste considerazioni inducono a non escludere apoditticamente che, anche dopo l’abrogazione del previgente comma 6 dell’articolo 82 ad opera della legge finanziaria 2008, possa essere mantenuto il cumulo indennità gettoni per mandati elettivi svolti dai consiglieri comunali e provinciali presso enti diversi e che sia molto opportuno attendere il pronunciamento delle giurisdizioni di merito, prima di adottare decisioni definitive sul punto.

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11. Alcune Tabelle su “i costi della politica” da La Casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.

Tabella 6 Gli stipendi (stipendio e diaria) dei parlamentari dal 1966

Anno Totale

1966 7.002

1973 6.190

1981 7.187

1986 7.756

1991 13.484

1996 12.755

2001 13.81

2006 15.706

Valori in euro correnti

All’indennità base si sommano i seguenti benefit: Diaria 4.003 €

Contributo per i collaboratori 4.190 €

Assegno di fine mandato 80% dell’importo mensile per anno di mandato

Assegno vitalizio, dal 25% all’80% dell’indennità

Pedaggi autostradali gratuiti

Circolazione sui treni, sui traghetti italiani e sui voli nazionali gratuita

Trasferimento della residenza tra 3.323 € a 3.995 €

Rimborso annuo viaggi all’estero 3.100 €

Assistenza sanitaria integrativa del servizio pubblico

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Barberia a prezzi “ridicoli” o gratuita per i senatori

Libero ingresso a cinema e teatri

Assicurazione contro furti avvenuti nei locali della Camera di oggetti propri

Tabella 7 L’indennità base dei parlamentari europei

Stato Retribuzione

Italia 149.215

Austria 105.527

Germania 84.108

Irlanda 83.706

Regno Unito 82.380

Grecia 73.850

Belgio 72.017

Danimarca 69.768

Olanda 66.782

Lussemburgo 63.791

Francia 63.093

Finlandia 62.640

Svezia 61.704

Slovenia 49.860

Cipro 48.960

Portogallo 48.285

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Tabella 4 I costi della Camera dal 1968

Anni

1968 140.863.557

1973 178.336.800

1978 206.676.709

1983 295.531.512

1988 508.778.958

1993 626.303.821

1998 777.927.965

2003 837.849.876

2007 1.004.435.000*

Tabella 1 L’esercito degli eletti

Deputati e senatori

Consiglieri regionali

Assessori regionali non consiglieri

Amministratori provinciali

Amministratori comunali

Sindaci e vicesindaci

Consiglieri circoscrizionali

952

1.129

125

3.933

152.155

14.242

6.949

TOTALE 179.485

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Stipendio massimo in euro

Presidente Consiglio e Giunta

Presidente Commissioneconsiliare

Capigruppo Consigl. regionale

Abruzzi 13.844 15.037 15.037 13.359

Basilicata 9.506 9.435 9.310 7.029

Calabria 13.353 12.538 11.316 11.316

Campania 12.386 11.720 0* 10.972

Emilia R. 10.006 11.908 11.906 11.053

Friuli V.G. 8.038 8.412 8.412 7.676

Lazio 12.548 10.771 10.771 9.958

Liguria 11.611 10.205 10.205 9.337

Lombardia 12.064 13.222 13.222 12.555

Marche 8.477 7.477 0* 6.810

Molise 12.038 10.922 0* 10.255

Piemonte 11.270 17.297 17.630 16.630

Puglia 18.885 14.725 14.725 13.830

Sardegna 14.644 12.958 11.417 11.417

Sicilia 14.329 12.277 0* 10.946

Toscana 7.498 8.425 8.425 7.633

Trentino A.A.

10.507 6.614 6.614 6.614

Umbria 7.102 6.597 6.597 6.597

Valle d’A. 10.228/561 7.109 0* 6.607

Veneto 12.651 11.281 11.281 9.711

0* Lo stipendio di capogruppo è quello di Consigliere

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