Date post: | 07-Feb-2016 |
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Il matrimonio
il matrimonio
• Nella disciplina costituzionale il matrimonio costituisce il «fondamento della famiglia» (art. 29 Cost).
• Coincidenza tra famiglia e matrimonio relazioni giuridicamente protette sono quelle che hanno la fonte nel matrimonio (codici ottocenteschi)
• Diritto di famiglia diritto dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli MA rilevanza di relazioni parentali più ampie
il matrimonio
• No definizione codicistica
• Due diverse accezioni di matrimonio
• Come atto: momento costitutivo del vincolo/celebrazione
• Come rapporto: contenuto delle relazioni coniugali dalla legge sul divorzio: matrimonio come «comunione materiale e spirituale» tra coniugi
Principio della libertà matrimoniale
• Matrimonio come espressione della libertà e autonomia della persona diritto inviolabile di sposarsi, di non sposarsi o di convivere senza matrimonio
• art. 12 CEDU (diritto di sposarsi) e art. 9 Carta di Nizza (diritto di sposarsi e di costituire una famiglia)
• art. 29 Cost. matrimonio come fondamento della “società naturale” rispetto privatezza dei rapporti, autonomia nelle decisioni
• art. 2 e 3 Cost.: è diritto inviolabile da garantire a tutti egualmente come espressione della dignità
• Autonomia della famiglia e libertà matrimoniale come principi fondamentali della tutela costituzionale della famiglia
• Garanzia dai condizionamenti indiretti
Il matrimonio-atto
• Matrimonio come manifestazione di volontà iniziale,
fonte di diritti e obblighi, generatrice di uno status che
non può cessare per volontà dei coniugi
• Articolazione dei modi di formazione del vincolo
matrimoniale produttivo di effetti civili:
• 1) il matrimonio civile;
• 2) il matrimonio canonico trascritto
• 3) il matrimonio celebrato secondo i riti di altre
confessioni religiose
• Disciplina del matrimonio-rapporto identica in tutti i casi
Matrimonio civile
• 1) il matrimonio civile è quello celebrato in Italia dinanzi all'ufficiale di stato civile e all'estero secondo le forme ivi stabilite.
• Cardine del sistema garanzia del principio di eguaglianza: credo religioso e convinzioni personali, sono fatti personali che non devono comportare distinzioni circa le condizioni che determinano l’ingresso/uscita dal rapporto e gli effetti del matrimonio
Matrimonio religioso
• 2) il matrimonio canonico trascritto
• celebrato in forma religiosa: è assoggettato a requisiti di validità/ cause di invalidità e riti stabiliti dal diritto canonico ma
• 1) il riconoscimento civile è condizionato alla sussistenza dei requisiti di validità del matrimonio civile;
• 2) gli effetti civili non sono (più) automatici (come nel matrimonio concordatario) ma la loro produzione dipende da un atto di volontà degli sposi (trascrizione);
• 3) l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità (non è più effetto diretto della pronuncia del Trib. Eccles. ma) dipende dalla volontà dei coniugi che debbono fare espressa richiesta alla Corte d'appello ed è subordinata al controllo sui profili processuali e sostanziali della pronuncia canonica (delibazione).
Matrimonio religioso
• 3) il matrimonio celebrato secondo i riti delle
confessioni religiose che hanno stipulato Intese
• celebrato in forma religiosa, resta
assoggettato alle regole del codice quanto alle
condizioni di ammissibilità, ai requisiti di validità,
ed è sottoposto in tutto alla giurisdizione dello
Stato in ordine alle cause matrimoniali.
• Gli effetti civili sono subordinati alla volontà degli
sposi
La promessa di matrimonio
• Disciplina ispirata al principio della libertà
matrimoniale
• Art. 79 Effetti.
• La promessa di matrimonio non obbliga a
contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento (es.
clausola penale, caparra conf.).
• Ma bilanciamento con tutela dell'affidamento che
la promessa genera in chi la riceve
La promessa di matrimonio
• Effetti della promessa di matrimonio
• 1) Restitutori:
• Art. 80. Restituzione dei doni.
• Il promittente (anche in caso di promessa
unilaterale) può domandare la restituzione
dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato
contratto.
La promessa di matrimonio
• 2) effetti risarcitori
• Art. 81. Risarcimento dei danni.
• La promessa di matrimonio vicendevole e solenne (per atto pubblico o per scrittura privata, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione), obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
• Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La promessa di matrimonio
• In entrambi i casi la domanda non è
proponibile dopo un anno dal giorno in cui
s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
(o, per la restituzione dei doni, un anno dal
giorno della morte di uno dei promittenti).
Il matrimonio: la natura
• Libertà matrimoniale circoscritta dai limiti fissati dall’ordinamento: la volontà deve essere certificata, non è in grado di incidere sul contenuto e sugli effetti del matrimonio.
• Dibattito sulla natura del matrimonio legato all’intreccio di libertà e autorità, di istanze individuali e collettive.
• Concezione istituzionale (pubblicistica): intervento dell’Uff. stato civile costitutivo del vincolo e volontà degli sposi è mero presupposto
• Concezione negoziale/consensuale (privatistica): volontà delle parti costitutiva del vincolo e intervento dell’Uff. stato civile certificativo, attributivo di certezza formale
Il matrimonio civile
• Forma della celebrazione (art. 107 c.c.)
• ufficiale dello stato civile,
• due testimoni, anche parenti,
• lettura degli articoli 143, 144 e 147
• riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie,
• dichiara che sono unite in matrimonio.
• Compilazione dell’atto di matrimonio immediatamente dopo la celebrazione.
Il matrimonio: la natura
• Ruolo di volontà delle parti e dell’USC
• - Interesse pubblico a creazione e conservazione del vincolo (la dichiarazione dell’USC ha ruolo costitutivo e la volontà degli sposi è condizione per tale pronuncia)
• - Società naturale (la volontà degli sposi ha ruolo costitutivo e la dichiarazione dell’USC ha ruolo “certificativo”)
• Prevale la concezione «negoziale»: volontà è elemento costitutivo del matrimonio, mentre la partecipazione dell’USC serve a attribuire al vincolo pubblica certezza
Il matrimonio
• Centralità del consenso
• Rafforzamento della sua rilevanza nella legge di riforma del diritto di famiglia elevazione dell'età minima per contrarre matrimonio, estensione del termine di decadenza per le impugnazioni, previsione del timore, della simulazione, dell'errore su qualità essenziali dell'altro coniuge come nuove cause di invalidità del matrimonio: principio del consenso a fondamento della complessiva disciplina della famiglia.
Condizioni per contrarre
matrimonio
• Requisiti previsti dalla legge se
mancano si convertono nei cd.
«impedimenti» (divieto per i soggetti e per
il celebrante)
• Per garantire la creazione di vincoli che
corrispondono ad un modello socialmente
accettato di matrimonio
Condizioni per contrarre
matrimonio • Maggiore età o emancipazione,
• non interdetti per infermità di mente,
• Libertà di stato,
• non legati tra loro dai vincoli di parentela, affinità, adozione specificamente indicati,
• non condannati per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altro (cd. «impedimento da delitto»),
• Superati per la donna 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio, in modo da evitare dubbi sulla paternità dei figli che dovesse partorire (cd. «lutto vedovile»)
• se violati il matrimonio è invalido tranne in caso di «lutto vedovile» (ammenda)
Impedimenti
• Funzione:
• soddisfano esigenze di ordine pubblico (principio monogamico, divieto incesto, prevenzione/repressione omicidi).
• garantiscono che il consenso sia espressione di una volontà pienamente libera e consapevole.
• Tipologia:
• Dispensabili: suscettibili di essere rimossi con autorizzazione del Tribunale (età, parentela in linea collaterale di terzo grado e affinità in linea collaterale in secondo grado, affinità in linea retta nel caso in cui derivi da matrimonio dichiarato nullo, divieto temporaneo di nuove nozze).
• Non dispensabili: non superabili in alcun modo (interdizione, precedente vincolo, delitto, parentela in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado, affinità in linea retta)
Impedimenti
• 1) Età
• Maggiore età indice di maturità psicologica
• eccezionale possibilità di anticipazione a 16 anni con autorizzazione del TM per «gravi motivi» e «ragioni fondate» se sussiste maturità psico-fisica minore emancipato assistito da curatore per stipulare le convenzioni matrimoniali
Impedimenti
• 2) Interdizione per infermità di mente
(giudiziale):
• Funzione di protezione dell’incapace
(critica)
• Interdetto legale, inabilitato e beneficiario
dell’a.d.s. (tranne divieto nel decreto di
nomina) possono contrarre matrimonio
• Incapacità naturale è causa di
annullamento
Impedimenti
• 3) di ordine pubblico:
• Bigamia (precedente matrimonio
produttivo di effetti civili)
• Esistenza di rapporti di parentela tra le
parti
• Delitto (omicidio tentato o consumato del
coniuge dell’altra)
Impedimenti
• 4) Divieto temporaneo di nuove nozze se
non siano passati trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento, dalla
cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio
• Evitare conflitto tra presunzioni di paternità
dato che «Il marito è padre del figlio
concepito o nato durante il matrimonio»
Diversità di sesso tra gli sposi
• Non è requisito espresso ma condizione implicita nel nostro codice civile che fa riferimento a più riprese al “marito” e alla “moglie”:
• Se manca: 1) matrimonio invalido; 2) USC può rifiutare di procedere alla pubblicazione del matrimonio od alla trascrizione di quello eventualmente celebrato all'estero.
• Ratio: matrimonio visto come unione orientata alla procreazione ed alla crescita dei figli
• Mutamenti sociali inducono a mettere in discussione questo presupposto
• Differenza tra Carta EDU del 1950 e Carta di Nizza
Unioni omosessuali
• Diritto di sposarsi è diritto fondamentale nell’UE
• 1° opzione: apertura dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali (es. Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia)
• 2° opzione: affiancare al matrimonio una partnership riservata e diversa ma con analoghi effetti (Germania, Regno Unito)
• 3° opzione: disciplina dei patti di convivenza per etero e omosessuali (Francia)
Unioni omosessuali
• NB il diritto di sposarsi e costruire una
famiglia è diritto fondamentale per cui va
garantito a tutti senza discriminazioni
• “secondo le leggi nazionali che regolano
l’esercizio di tale diritto” matrimonio o
forma equivalente di riconoscimento
formale
Matrimonio omosessuale
• Schalk e Kopf c. Austria, 2010
• Corte costituzionale n. 138/2010
• Corte di cassazione n. 4184/2012
• Trib. Grosseto, Ordinanza 3 aprile 2014
Schalk e Kopf c. Austria
• due cittadini austriaci di sesso
maschile avevano chiesto all'ufficio dello
stato civile di adempiere le formalità
richieste per contrarre matrimonio
• Rifiuto
• Denuncia di violazione degli artt. 12 e 14,
in relazione all'art. 8, della Convenzione
Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo • ARTICOLO 12 Diritto al matrimonio
• A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la
donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo
le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto
• ARTICOLO 14 Divieto di discriminazione
• Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso (…)
• ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
• 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare (…)
Schalk e Kopf c. Austria
• Corte Europea dei diritti dell’uomo • 1) no violazione dell’art. 8/12:
• Ampia discrezionalità per gli Stati membriperché il
matrimonio è profondamente e intimamente legato al
retroterra sociale e culturale che naturalmente differisce
da una comunità all’altra
• diritto al matrimonio è estensibile alle coppie
omosessuali ma non c’è obbligo di introdurlo
Schalk e Kopf c. Austria
• 2) circa l’art. 8/14 La discriminazione degli
omosessuali nell’esercizio del diritto al rispetto della vita
privata e familiare non sorretta da un serio interesse
statale ma dall’orientamento sessuale dei ricorrenti
sussiste se mancano strumenti alternativi di
riconoscimento dell’unione tra persone dello stesso
sesso
• una relazione stabile e duratura tra individui dello stesso
sesso rientra nel concetto di vita familiare così come
evolutosi nella giurisprudenza e nella legislazione dei
paesi membri
Corte costituzionale n. 138/2010
• 2 cittadini di sesso maschile, si erano opposti all’atto col
quale l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di procedere
alla pubblicazione del matrimonio celebrato all’estero
motivato con l’assunto che l’istituto del matrimonio,
nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato
sulla diversità di sesso tra i coniugi.
• Chiedono che siano dichiarate incostituzionali le norme
che presuppongono la diversità di sesso al fine di
estendere alle unioni omosessuali la disciplina del
matrimonio civile e colmare il vuoto conseguente al fatto
che il legislatore non si è posto il problema del
matrimonio omosessuale
Corte costituzionale n. 138/2010
• 1) Rispetto all’art. 2 Cost.: Le unioni omosessuali
rientrano tra le formazioni sociali protette dall’art. 2
• Tale protezione non implica il «diritto» al matrimonio.
Spetta alla discrezionalità del legislatore individuare le
forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni.
• 2) Rispetto all’art. 3 e 29 Cost. i concetti di famiglia e di
matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con
riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in
vigore, ma non può spingersi fino al punto d’incidere sul
nucleo della norma, modificandola in modo tale da
includere in essa fenomeni e problematiche non
considerati in alcun modo quando fu emanata
Corte costituzionale n. 138/2010
• Presupposto della diversità di sesso non
può essere superato per via ermeneutica,
perché non si tratterebbe di una semplice
rilettura del sistema ma di procedere ad
un’interpretazione creativa.
• la norma non ha preso in considerazione
le unioni omosessuali, bensì ha inteso
riferirsi al matrimonio nel significato
tradizionale di detto istituto.
Corte cass. n. 4184 del 2012
• Richiesta di trascrizione del matrimonio
contratto in Olanda da due uomini italiani
respinta dal Sindaco perché contraria
all'ordine pubblico
• Sono titolari del diritto alla trascrizione del
relativo atto nel corrispondente registro
dello stato civile italiano?
Cass. n. 4184 del 2012
• 1) no, non per contrarietà all’ordine pubblico (stante il
superamento della concezione secondo cui la diversità
di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile,
"naturalistico", della stessa "esistenza" del
matrimonio) ma per la non riconoscibilità come atto di
matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano stante la
inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto,
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano
Cass. n. 4184 del 2012
• 2) il diritto fondamentale di contrarre matrimonio non è
riconosciuto dalla nostra Costituzione a due persone
dello stesso sesso.
• Tuttavia, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e
nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente
una condizione di coppia e del diritto alla tutela
giurisdizionale di specifiche situazioni, possono adire i
giudici comuni per far valere, il diritto ad un trattamento
omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia
coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le
conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle
disposizioni delle leggi vigenti.
Trib. Grosseto, O.za 3/4/2014
• Coppia di sesso maschile chiede
trascrizione del matrimonio celebrato a NY
• Rifiuto
• Assunto che il matrimonio omosessuale
non è inesistente né contrario all’ordine
pubblico
• Esame normativa interna
Trib. Grosseto, O.za 3/4/2014
• Non esiste nell’ordinamento italiano alcun
impedimento alla trascrizione nei registri
dello stato civile dell’atto di matrimonio
contratto all’estero tra soggetti dello stesso
sesso: la trascrizione non ha natura
costitutiva ma unicamente certificativa e di
pubblicità di un atto di per sé valido.
Procedimento di formazione del
matrimonio
• Fasi:
• A) pubblicazione accertare l’inesistenza di impedimenti al matrimonio
• B) celebrazione ottenere il consenso degli sposi
• C) documentazione attribuire certezza all'esistenza del vincolo e fornire la necessaria documentazione
• Disciplina: artt. 93-113 c.c. e ordinamento di stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396).
Pubblicazione
• Scopo: portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio al fine di accertare l'inesistenza di impedimenti matrimoniali (pubblicità-notizia).
• Richiesta all’USC del comune in cui uno degli sposi ha la residenza (e successivamente curata dal medesimo)
• L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter
procedere alla pubblicazione rilascia un certificato con i
motivi del rifiuto.
Pubblicazione
• Luogo: comuni di residenza di entrambi gli sposi
• Durata: minimo otto giorni.
• Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla data della eseguita pubblicazione e dopo 180 gg. (dopo si considera non avvenuta ed occorre eventualmente rinnovarla).
• Eccezionalmente è ammessa la riduzione dei
termini e «per cause gravissime» la dispensa
dalla pubblicazione
Opposizioni al matrimonio
• Possibili durante la fase delle pubblicazioni
• Soggetti legittimati e ragioni dell’opposizione:
• 1) cerchia dei familiari «per qualunque causa che osti alla
celebrazione»
• 2) Coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
• 3) PM se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di
mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età,
non possa essere promossa l'interdizione.
• Il giudice ha la facoltà (in precedenza era un obbligo) di sospendere
la celebrazione fino alla chiusura del procedimento
• Possibile condanna dell’opponente che non sia il PM o un
ascendente al risarcimento del danno se l’opposizione è respinta
per infondatezza
Celebrazione
• Pubblicità della cerimonia: per attribuire solennità
formale all'atto.
• Luogo: di regola la casa comunale, davanti all’USC al
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (ma deroghe).
• 2 testimoni (maggiore garanzia di pubblicità dell’atto)
• USC: dà lettura di artt. 143, 144, 147, riceve
dichiarazione da ciascuno (non apponibili termini e
condizioni-> rifiuto di celebrazione o si considerano non
apposti) e dichiara gli sposi uniti in matrimonio. Subito
dopo procede alla compilazione dell’atto di matrimonio
Rifiuto di celebrazione
• Per garantire la corrispondenza al modello
matrimoniale regolato oltre al rifiuto delle
pubblicazioni (e alle eventuali opposizioni)
• L'ufficiale dello stato civile (non) può
rifiutare la celebrazione del matrimonio (se
non) per una causa ammessa dalla legge.
• Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato
con l'indicazione dei motivi (Art. 112 c.c.).
Prova del matrimonio
• E’ rappresentata dall’atto di matrimonio nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio se non presenta l'atto di matrimonio.
Contenuto dell’atto di
matrimonio • art. 64 D.P.R. n. 396/2000:
• Contenuto necessario:
• Generalità degli sposi e dei testimoni;
• la data della eseguita pubblicazione o il decreto di
autorizzazione alla omissione;
• il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli
impedimenti dispensabili;
• la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli artt.
143, 144 e 147 del codice civile;
• la dichiarazione degli sposi di volersi prendere
rispettivamente in marito e in moglie;
Contenuto dell’atto di
matrimonio • il luogo della celebrazione (se diverso dalla casa
comunale);
• la dichiarazione fatta dall’USC che gli sposi sono uniti in
matrimonio.
• Contenuto eventuale: riconoscimento di un figlio naturale
o dichiarazioni relatitive al regime patrimoniale tra
coniugi.
• Dopo la compilazione, l'atto di matrimonio viene
sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale di
stato civile.
• Iscrizione dell’atto di matrimonio nel registro di
matrimonio.
Prova del matrimonio
• Quando non sia possibile dare la prova
mediante l’atto (es. distrutto o smarrito), è
ritenuto rilevante a tal fine il possesso di
stato, risultante da tractatus, nomen,
fama, che integrano gli elementi che
rendono socialmente evidente lo status
coniugale.
Matrimonio per procura
• Eccezionalmente viene ammessa la possibilità che il consenso per un atto personalissimo come il matrimonio venga prestato da terzi
• Art. 111 c.c. riconosce tale facoltà:
• A) in tempo di guerra, a i militari e «alle persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate»
• B) quando uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi con autorizzazione del Tribunale
• Procuratore non è rappresentante ma mero nuncius
Matrimonio canonico
• Per il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico Art. 8 dell’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 1984 (ratificato con l. n. 121/1985)
Matrimonio canonico
• Preceduto da pubblicazioni nella casa comunale.
• Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiega ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c., e redige in doppio originale, l’atto di matrimonio (ammesso contenuto eventuale).
• Principi:
• A) il matrimonio canonico ha effetti civili solo se trascritto (adempimento a competenza mista)
Matrimonio canonico
• Ma la trascrizione non può avere luogo:
• a) quando gli sposi non rispondono ai requisiti
della legge civile circa l’età richiesta per la
celebrazione;
• b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento
che la legge civile considera inderogabile.
• Ma ammessa quando, secondo la legge civile,
l’azione di nullità o di annullamento non
potrebbe essere più proposta
Matrimonio canonico
• B) le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio
sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate
efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della
Corte d'appello competente, quando questa accerti:
• 1) competenza del giudice ecclesiatico
• 2) garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio in
modo non difforme dai principi fondamentali
dell'ordinamento italiano
• 3) ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla
legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle
sentenze straniere
Trascrizione
• La richiesta di trascrizione deve essere fatta
entro 5 giorni dalla celebrazione mediante la
trasmissione da parte del parroco dell’atto di
matrimonio all’USC.
• USC la effettua entro ventiquattro ore dal
ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.
• Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato
civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine prescritto.
Trascrizione tardiva
• Ammissibile la trascrizione c.d. tardiva su richiesta 1) di
entrambi, 2) di uno con la conoscenza e senza
l’opposizione dell'altro,
• A condizione che:
• 1) entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo
stato libero dal momento della celebrazione a quello
della richiesta di trascrizione,
• 2) senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai
terzi.
• In difetto della trascrizione, il matrimonio canonico resta
irrilevante per lo Stato, produttivo di conseguenze solo di
fronte alla Chiesa
Matrimonio culti acattolici
• Disciplina della l. 24 giugno 1929, n. 1159 (cui
rinvia l’art. 83 c.c.) e relativo regolamento di
esecuzione R.D. n. 289/1930 sui culti
«ammessi» nello Stato e regole parzialmente
diverse per quelle confessioni che abbiano
intessuto specifiche intese con lo Stato secondo
l’art. 8 Cost.
• Al pari di quello concordatario consegue effetti
civili in seguito alla trascrizione e postula il
rispetto delle condizioni previste dal codice