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Diritto tributario

Date post: 05-Dec-2014
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Diritto tributario
70
A cura di Marcello Marzano
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Page 1: Diritto tributario

A cura di Marcello Marzano

Page 2: Diritto tributario

IL PERCORSO:

2

Definizioni

Le Imposte dirette

Le imposte indirette

Le dichiarazioni fiscali

Page 3: Diritto tributario
Page 4: Diritto tributario

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

4

La prima distinzione che occorre fare riguarda la differenza esistente tra

imposte e tasse.

Mentre le tasse servono a coprire il costo di un servizio (es. tassa per la

raccolta dei rifiuti), le imposte sono correlate alla ricchezza prodotta e il loro

pagamento non è legato al godimento di un beneficio specifico.

Definizioni

Page 5: Diritto tributario

ELEMENTI BASE DELL’IMPOSTA 1/2

5

il presupposto: il verificarsi di un fatto economico che determina gli obblighi tributari;

il soggetto attivo: l’Ente che, in base a precise disposizioni di legge, può riscuotere

determinati tributi da lui stesso istituiti;

il soggetto passivo: è colui che (persona fisica o giuridica) deve pagare l'imposta;

Definizioni

Page 6: Diritto tributario

ELEMENTI BASE DELL’IMPOSTA 2/2

6

l'oggetto: è ciò che viene sottoposto all’imposta;

la base imponibile: è la quantità della ricchezza (monetizzata) su cui viene calcolata

l’imposta;

l'aliquota: è la percentuale mediante la quale si determina l’imposta dovuta.

Definizioni

Page 7: Diritto tributario

CLASSIFICAZIONE

7

Principalmente le imposte vengono distinte in due grandi categorie: imposte dirette

ed imposte indirette.

Le imposte Dirette colpiscono direttamente la ricchezza dell’individuo (reddito o

patrimonio) ed essendo proporzionali alla ricchezza stessa, determinano un effetto

ridistributivo del reddito e hanno un gettito continuo.

Le imposte Indirette esulano dalla ricchezza e chiunque deve pagarle per il solo

fatto di compiere una determinata azione (registrazione di un atto, acquisto di un

bene, pubblicizzazione di un qualcosa, ecc.).

Definizioni

Page 8: Diritto tributario

LE IMPOSTE DIRETTE

8

o Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

o Imposta sul reddito delle società (IRES)

o Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

o Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Definizioni

Page 9: Diritto tributario

LE IMPOSTE INDIRETTE

9

o Imposta di registro;

o Accisa;

o Imposta ipotecaria;

o Imposta catastale;

o Imposta di bollo;

o Imposta sulle pubblicità;

o Imposta sul valore aggiunto (IVA).

Definizioni

Page 10: Diritto tributario

TIPOLOGIA DELLE IMPOSTE 1/2

10

Un’altra distinzione da fare è quella tra imposte fisse, proporzionali, progressive e

regressive.

L'imposta è fissa quando l’ammontare non dipende dall’imponibile, ma è

predeterminato (es. imposta di bollo).

Si ha l’imposta proporzionale quando il suo ammontare è determinato

proporzionalmente dall'aumento dell'imponibile: la percentuale che si andrà a

pagare è sempre la stessa (es. l’IVA).

Definizioni

Page 11: Diritto tributario

TIPOLOGIA DELLE IMPOSTE 2/2

11

L’imposta regressiva si ha quando l'importo varia in misura meno che proporzionale,

e progressiva quando ad un aumento della base imponibile essa aumenta in misura

più che proporzionale (es. l'IRPEF).

Esistono tre tipi di progressività: per classi (vengono decise diverse aliquote in base ai

redditi), continua (l’aliquota cresce ad ogni variazione del reddito) e per scaglioni (la

base imponibile viene suddivisa in fasce e ad ognuna viene attribuita un’aliquota che

cresce da uno scaglione all’altro).

Quest’ultimo tipo di imposizione è quella che viene applicata ai redditi delle persone

fisiche (IRPEF).

Il Lavoro: Definizioni e Forme

Page 12: Diritto tributario
Page 13: Diritto tributario

13

LE IMPOSTE DIRETTE

Le Imposte dirette nell’ordinamento tributario italiano sono:

o Irpef

o Ires

o Irap

Le Imposte dirette

Page 14: Diritto tributario

IRPEF

14

L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è l’imposta diretta che procura

allo Stato il maggior gettito fiscale.

E' un’imposta personale e progressiva: personale in quanto colpisce il reddito delle

persone fisiche, progressiva in quanto all’aumentare del reddito aumenta l’aliquota

da applicare sulla base di scaglioni prefissati.

Le Imposte dirette

Page 15: Diritto tributario

IRPEF

15

La base imponibile è costituita dal reddito, intendendo per “reddito” qualsiasi

elemento di ricchezza proveniente da lavoro dipendente ed assimilato (pensioni,

indennità di disoccupazione, cassa integrazione), da lavoro autonomo, da capitale

investito, da partecipazioni in società, da redditi fondiari e da redditi diversi.

Le Imposte dirette

Page 16: Diritto tributario

IRPEF – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

16

I redditi da lavoro dipendente sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di

acconto in busta paga con cadenza mensile: a fine anno, tenuto conto di tutti i

redditi percepiti, si procede al conguaglio tra quanto ancora dovuto e quanto già

versato a titolo di acconto.

Le Imposte dirette

Page 17: Diritto tributario

17

I redditi di lavoro autonomo sono quelli percepiti per l’esercizio di arti e professioni. Il

reddito che deriva da lavoro autonomo viene determinato dalla differenza tra i

compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio del proprio lavoro durante il

periodo d’imposta, meno quanto già versato a titolo di acconto.

IRPEF – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Le Imposte dirette

Page 18: Diritto tributario

IRPEF – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

18

I redditi da lavoro dipendente sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di

acconto in busta paga con cadenza mensile: a fine anno, tenuto conto di tutti i

redditi percepiti, si procede al conguaglio tra quanto ancora dovuto e quanto già

versato a titolo di acconto.

Page 19: Diritto tributario

IRPEF - REDDITO D’IMPRESA 1/2

19

Il reddito di impresa è quello che deriva dall’esercizio di imprese commerciali (tra le

quali sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole) ed è costituito dal risultato

del conto economico dell’esercizio o stabilito in via forfettaria per le piccole imprese. Il

contribuente è obbligato a versare un acconto sull’imposta che risulterà dovuta a fine

esercizio, versamento che avviene nei mesi di giugno e novembre dello stesso anno in

cui i redditi sono percepiti e si basa sui redditi dell’anno precedente.

Le Imposte dirette

Page 20: Diritto tributario

IRPEF - REDDITO D’IMPRESA 2/2

20

Nel caso l’impresa sia una ditta individuale, il reddito è imputato al titolare.

Nelle società di persone (Snc o Sas), il reddito sarà imputato ai soci in proporzione alla

quota da ciascuno posseduta anche se non vengono distribuiti utili: il reddito

d’impresa viene sommato al reddito personale dei soci e la tassazione viene calcolata

sulla somma dei due redditi

Le Imposte dirette

Page 21: Diritto tributario

REDDITI DA CAPITALE

21

Per i redditi da capitale (interessi su titoli, conti correnti e depositi, dividendi su

azioni), si ha un trattamento particolare: per le persone fisiche non imprese è stata

prevista una tassazione alla fonte con ritenuta definitiva, mentre per le imprese è

prevista una esenzione parziale di questi redditi (il 60% è esente). Le aliquote sono

due: il 27% sugli interessi di c/c e depositi e sui proventi di obbligazioni emesse da

società quotate in borsa; il 12,50% sugli altri proventi (interessi di titoli di stato,

obbligazioni con durata superiore ai 18 mesi, etc.).

Le Imposte dirette

Page 22: Diritto tributario

IRPEF - REDDITO FONDIARIO 1/2

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Il reddito fondiario è il reddito prodotto dalla proprietà di terreni e fabbricati iscritti

nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

Non è realmente percepito dal proprietario (non aumenta la disponibilità economica),

ma viene calcolato in base a tabelle catastali (indicate dai Comuni) che determinano il

valore medio ordinario sulla cui base si effettuerà la tassazione (es. una casa nel

centro storico della città avrà un valore più alto rispetto a quello della periferia e

quindi una tassazione maggiore).

Le Imposte dirette

Page 23: Diritto tributario

IRPEF - REDDITO FONDIARIO 2/2

23

Nel momento in cui l’immobile viene affittato si considera il reddito annuo derivante

dalla locazione meno una quota forfetaria pari al 15% per le spese di manutenzione.

Se il fabbricato è adibito ad abitazione principale (il proprietario vi ha la residenza) si

andrà a dedurre dalla base imponibile la rendita catastale dell’immobile: la c.d. “prima

casa” è considerato un bene il cui acquisto va stimolato.

Le Imposte dirette

Page 24: Diritto tributario

IRPEF - REDDITI DIVERSI

24

I redditi diversi sono quelli non ricompresi tra i precedenti e sono costituiti

principalmente dalle plusvalenze realizzate mediante operazioni immobiliari (acquisto

e rivendita di immobili) e dalla cessione di titoli, valute ed altri valori a scopo

speculativo.

Si applica un’imposta sostitutiva che può essere del 27% o del 12,5% (a seconda che si

tratti di cessione di partecipazioni qualificate o meno). Il contribuente può comunque

scegliere per la tassazione d’acconto e quindi riportare i guadagni di capitale nel

reddito complessivo dell’IRPEF.

Page 25: Diritto tributario

IRPEF - TASSAZIONE SEPARATA

25

La legge prevede infine una tassazione separata per alcuni redditi che vengono

percepiti “una tantum”, ma sono maturati in più anni, come il trattamento di fine

rapporto.

Le Imposte dirette

Page 26: Diritto tributario

ALIQUOTE IRPEF

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Per calcolare la base imponibile si procede sommando tutti i redditi personali ed

operando le deduzioni spettanti in base alle normative fiscali (es. spese sanitarie,

carichi di famiglia, interessi pagati sul mutuo prima casa, ecc); alla base imponibile

così determinata, si applica l’imposta prevista in base agli scaglioni di reddito:

•23% per il primo scaglione, comprendente redditi fino a 15.000 euro;

•27% per il secondo tra 15.001 e 28.000 euro;

•38% per il terzo tra 28.001 e 55.000 euro;

•41% per il quarto, tra 55.001 e 75.000 euro;

•43% per il quinto, oltre 75.000 euro.

Le Imposte dirette

Page 27: Diritto tributario

IRES

27

L’IRES è l'imposta sul reddito delle società, introdotta in sostituzione dell’IRPEG. Sono

sottoposti ad essa solamente i soggetti dotati di personalità giuridica

(SPA, SRL, SAPA, Società Cooperative, Enti pubblici e privati, associazioni ed ONLUS) e

ne sono escluse, di conseguenza, tutte le forme di società di persone.

Le Imposte dirette

Page 28: Diritto tributario

IRES

28

E’ un’imposta proporzionale al reddito che colpisce con aliquota fissa la capacità

contributiva totale e viene autoliquidata dal contribuente, che, mediante la

compilazione della dichiarazione dei redditi (Unico Società di Capitali), provvede

direttamente al calcolo e al pagamento dell’imposta stessa.

La base imponibile è data dal reddito dell’impresa (utile/perdita dell’esercizio

risultante dal bilancio) più i costi indeducibili meno il reddito esente. All’importo

così determinando si applica l’aliquota del 27,5%.

Le Imposte dirette

Page 29: Diritto tributario

IRES

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Il pagamento avviene in due rate, con scadenze fissate al 16 giugno ed al 30 novembre.

Con la rata di giugno si versa il saldo dell’anno in corso più il 40% dell’acconto per

l’anno successivo, con la rata di novembre si versa il rimanente 60%. L’acconto è pari al

100% del saldo da versare se questo è maggiore di € 20,66 (altrimenti non si versa

acconto).

Il contribuente ha la possibilità di scegliere di rateizzare l’importo in 6 rate da pagare

con cadenza mensile tra giugno e novembre.

Le Imposte dirette

Page 30: Diritto tributario

30

IRAP

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è un’imposta introdotta nel

1998 in seguito alla soppressione di alcuni tributi (Ilor, Iciap, tassa sulla partita Iva,

imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributi per il Servizio Sanitario

Nazionale) e grava su imprese e professionisti.

Colpisce il valore della produzione netta, cioè il reddito prodotto (dalle società,

dalle imprese individuali e dai liberi professionisti) al lordo dei costi per il personale

e dei proventi di natura finanziaria.

Le Imposte dirette

Page 31: Diritto tributario

31

IRAP

A seconda dell’attività economica svolta, la base imponibile deve essere calcolata in

modo differente:

Imprese commerciali: dal costo della produzione si devono escludere i costi per i

dipendenti, le perdite sui crediti e gli interessi passivi. Anche quei soggetti non tenuti

alla redazione del bilancio devono riclassificare i propri costi e ricavi sulla base dello

schema previsto per la determinazione dell’IRAP.

Le Imposte dirette

Page 32: Diritto tributario

32

IRAP

Imprese agricole: si determina sottraendo dai corrispettivi l’ammontare dei costi

d’acquisto calcolato in fase di dichiarazione IVA con l’eccezione dei produttori agricoli

esonerati dall’IVA che sono esclusi anche dall’IRAP;

Enti non commerciali ed amministrazioni pubbliche: non effettuando attività

commerciale, la base imponibile è calcolata sull’ammontare dei compensi per lavoro

dipendente ed occasionale di competenza dell’anno.

Le Imposte dirette

Page 33: Diritto tributario

33

L'imposta è determinata applicando all'imponibile l'aliquota del 3,90% e il suo

gettito è attribuito alle Regioni, che hanno la possibilità, entro determinati limiti,

di aumentare o ridurre l’aliquota e di esonerare alcune categorie di contribuenti

(es. ONLUS).

IRAP

Le Imposte dirette

Page 34: Diritto tributario
Page 35: Diritto tributario

LE IMPOSTE INDIRETTE

35

o Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

o Imposte minori

Le Imposte indirette

Page 36: Diritto tributario

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IVA

L’Imposta sul Valore Aggiunto è un’imposta indiretta sugli scambi, reale e

proporzionale e grava sulla quasi totalità delle operazioni di vendita di beni e

servizi destinati al consumo. E’ stata istituita nel 1972 ed è regolamentata dal

D.P.R. 633/72 e dalle sue successive modifiche.

Le Imposte indirette

Page 37: Diritto tributario

37

IVA

Il meccanismo prevede la tassazione solo del valore aggiunto prodotto in

ciascuna fase produttiva o commerciale: l’aliquota è calcolata sull’intero valore

del bene venduto, ma prima del versamento si deduce l’IVA pagata ai fornitori (e

da questi liquidata al fisco). Quindi se formalmente è versata da imprenditori e

professionisti (cui incombono anche i relativi adempimenti), di fatto viene

sostenuta dal consumatore finale che acquista il bene o servizio, pagandone il

prezzo comprensivo dell’imposta.

Le Imposte indirette

Page 38: Diritto tributario

38

Condizione base per l’applicazione dell’Iva è che le operazioni siano effettuate

nel territorio dello Stato (requisito della territorialità): nel caso di cessione dei

beni si considera il luogo dove si trova il bene, mentre per le prestazioni di

servizi si valuta il domicilio del soggetto che effettua la prestazione. Se manca il

requisito della territorialità le operazioni sono non imponibili ovvero non si

applica l’Iva.

IVA

Le Imposte indirette

Page 39: Diritto tributario

39

Soggetti passivi

Anche se sono i consumatori finali coloro che sostengono materialmente l’IVA, i

contribuenti formali sui quali cadono tutti gli adempimenti dell’imposta sono:

gli imprenditori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, a meno

che le vendite non siano effettuate al di fuori dell’esercizio di impresa;

i professionisti e artisti che eseguono prestazioni di servizi nell’esercizio della

professione;

gli importatori che acquistano da Paesi extra UE, anche al di fuori dell’esercizio

di impresa (p.es. gli importatori privati, non imprese);

gli acquirenti di beni e servizi comunitari (acquisti intracomunitari).

IVA

Le Imposte indirette

Page 40: Diritto tributario

40

Aliquote

Le aliquote applicate sono tre:

l’aliquota ordinaria, fissata al 21%;

l’aliquota riservata ai beni definiti essenziali, come quelli alimentari o la

prima casa, pari al 4%;

l’aliquota ridotta, applicabile solo a determinati prodotti, fissata al 10%.

La differenziazione delle aliquote permette l’attuazione di politiche

economiche e sociali: si riesce a facilitare l’acquisto di alcuni beni ritenuti

essenziali oppure opportuni (di cui si vuole incentivare la vendita, p.es. la

prima casa), disincentivando l’acquisto di altri.

IVA

Le Imposte indirette

Page 41: Diritto tributario

41

Base imponibile

La base imponibile è il valore pagato quale corrispettivo dei beni ceduti o dei

servizi prestati.

Le operazioni che costituiscono il presupposto dell’imposta si suddividono in:

imponibili: sono quelle a cui si applica l’IVA e sono soggette a fatturazione e

registrazione, inoltre concorrono a formare il volume d’affari e permettono di

“scaricare” l’imposta pagata sugli acquisti;

IVA

Le Imposte indirette

Page 42: Diritto tributario

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non imponibili: pur avendo tutte le caratteristiche delle operazioni imponibili, non

vi si applica l’IVA. Le operazioni tipiche sono l’esportazione e l’importazione che

vengono poi sottoposte ad un regime particolare di auto fatturazione (c.d. Reverse

charge);

esenti: sono sottoposte a registrazione e fatturazione ma non viene applicata

l’imposta e non permettono il recupero di quella pagata sugli acquisti;

escluse (fuori campo IVA): a queste operazioni non si applica l’IVA e non sono

soggette a tutti gli adempimenti delle altre operazioni, inoltre non concorrono a

formare il volume d’affari e non permettono il recupero dell’imposta pagata sugli

acquisti.

IVA

Le Imposte indirette

Page 43: Diritto tributario

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Adempimenti

Tutti i soggetti passivi devono dotarsi del numero di partita IVA, rilasciato

dall’amministrazione fiscale e che va citato in tutti gli atti dell’impresa o della

professione.

L’applicazione dell’IVA si caratterizza di 3 momenti sostanziali:

l’addebito dell’imposta al momento della vendita;

il calcolo ed il versamento dell’Iva alle scadenze periodiche (mensile o

trimestrale);

la dichiarazione annuale, dove si riepilogano tutte le informazioni sulle operazioni

IVA compiute nell’anno.

IVA

Le Imposte indirette

Page 44: Diritto tributario

44

Tutte le operazioni che prevedono l’addebito dell’IVA devono essere registrate in

appositi libri contabili (i registri IVA):

• registro acquisti, che devono essere iscritti indicando distintamente l’aliquota;

• registro vendite, anche queste indicate distinguendo l’aliquota applicata;

• registro dei corrispettivi, nel momento in cui non si emette fattura e si ottiene

l’autorizzazione al rilascio delle ricevute o scontrini fiscali questi vanno emessi

distinti per aliquota.

IVA

Le Imposte indirette

Page 45: Diritto tributario

45

La liquidazione è il calcolo periodico da eseguire per determinare l’Iva da versare al

fisco: si calcola l’imposta addebitata sulle vendite e si sottrae quella pagata per gli

acquisti, la differenza crea un debito o un credito verso l’amministrazione fiscale.

Le liquidazioni (ed i versamenti) sono generalmente mensili, ma è stata data la

possibilità al contribuente in regime contabile semplificato di scegliere per

liquidazioni trimestrali, pagando una maggiorazione dell’1% ad ogni liquidazione.

IVA

Le Imposte indirette

Page 46: Diritto tributario

46

Coloro che hanno il versamento mensile, devono provvedere al pagamento tramite un

modello specifico (F24) entro il 16 di ogni mese, mentre chi ha scelto il versamento

trimestrale deve eseguire i pagamenti a scadenze predeterminate:

16 marzo (relativamente all’ultimo trimestre dell’anno precedente, ma si può

versare in sede di dichiarazione annuale IVA – giugno/luglio – con un’ulteriore

maggiorazione);

16 maggio, per il debito del primo trimestre dell’anno;

16 agosto, debito del secondo trimestre dell’anno;

16 novembre, relativamente al terzo trimestre.

IVA

Le Imposte indirette

Page 47: Diritto tributario

47

E’ stato previsto anche il pagamento di un acconto annuale, da versare entro il 27

dicembre di ciascun anno, pari all’88% dell’importo versato per l’ultimo mese o

trimestre dell’anno precedente (o che si prevede di effettuare per lo stesso periodo

dell’anno in corso). L’acconto non è dovuto se inferiore a € 103,29.

IVA

Le Imposte indirette

Page 48: Diritto tributario

48

La dichiarazione annuale è un adempimento formale che deve essere adempiuto in

fase di dichiarazione dei redditi. Si indicano tutte le operazioni IVA, distinguendo tra

acquisti e vendite, indicando le diverse aliquote e specificando le regioni ove tali

operazioni si sono svolte. Permette la determinazione definitiva del debito o del

credito d'imposta e consente il recupero di detrazioni non effettuate e la correzione

di eventuali errori compiuti nelle precedenti annotazioni.

IVA

Le Imposte indirette

Page 49: Diritto tributario

49

IMPOSTE MINORI …

IMPOSTA DI REGISTRO: è un tributo reale ed indiretto, che colpisce gli atti scritti di qualsiasi natura (atti pubblici, scritture private autenticate, atti emessi da un organo giurisdizionale). I soggetti passivi sono coloro che pongono in essere l’atto o che ne traggono beneficio quindi le parti, i pubblici ufficiali che lo hanno redatto, chiunque richieda la registrazione. La base imponibile è costituita dal valore dei beni oggetto dell’atto oppure dal corrispettivo per essi pattuito, il pagamento avviene al momento della registrazione dell’atto che può essere obbligatoria o volontaria. L’imposta può essere fissa, pari ad € 168,00, oppure proporzionale a seconda del tipo di atto da registrare.

L´imposta di registro può risultare rilevante in determinate operazioni (es. trasferimenti mobiliari e immobiliari) ed è alternativa all'IVA qualora l´operazione stessa non ne sia soggetta.

Le Imposte indirette

Page 50: Diritto tributario

50

IMPOSTE MINORI …

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ESTERNA: colpisce i messaggi

pubblicitari trasmessi in forma acustica (radio) o visiva in luoghi pubblici

(compresi i luoghi accessibili al pubblico come un’attività commerciale).

L´imposta è pagata dal titolare degli impianti attraverso cui viene diffuso il

messaggio pubblicitario e dal titolare dell’impresa che viene pubblicizzata,

secondo tariffe stabilite annualmente dai Comuni.

Le Imposte indirette

Page 51: Diritto tributario

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IMPOSTA DI BOLLO: è uno dei tributi più antichi nato come imposta sull’utilizzo

della carta nella redazione degli atti formali, con la riforma del 1972 è divenuta

l’imposta dovuta per l’impiego giuridico degli atti.

Ha una natura cartolare, ovvero è collegato all’esistenza o all’uso degli atti: per

questo viene applicato quasi sempre in misura fissa. Gli atti possono essere

soggetti al bollo fin dall’origine (oggetto del tributo è la formazione dell’atto)

o solo in caso d’uso (il presupposto è l’uso giuridico dell’atto).

IMPOSTE MINORI …

Le Imposte indirette

Page 52: Diritto tributario

52

… IMPOSTA DI BOLLO

Può essere assolto in diversi modi: ordinario, acquistando la c.d. carta bollata così

che risulti rispettato il rapporto tra somma pagata e quantità di carta

impiegata; straordinario, acquistando le marche da bollo da apporre sul

documento; virtuale, versando su c/c o all’ufficio del registro l’importo

dell’imposta. E’ proporzionale in quanto aumenta all’aumentare dei fogli utilizzati

nell’atto

IMPOSTE MINORI …

Le Imposte indirette

Page 53: Diritto tributario

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ACCISA: è un’imposta a riscossione immediata applicata alla produzione o al

consumo di determinati beni (es. carburanti, alcolici e tabacchi). L’accisa si va

a sommare al valore finale dei prodotti e quindi determina la base

imponibile su cui poi si calcola l’IVA.

La differenza fondamentale tra accisa ed IVA è che mentre la prima si basa

sulla quantità utilizzata (es. un litro di carburante) la seconda usa come base

di calcolo il valore monetario del prodotto.

Il momento impositivo sorge quando si fabbrica o quando si immettono

(anche importando) i beni sul mercato.

IMPOSTE MINORI …

Le Imposte indirette

Page 54: Diritto tributario

54

IMPOSTA CATASTALE: è un’imposta su ogni variazione (voltura) catastale, come ad

es. il cambio del nome del proprietario.

La voltura ha il compito di tener aggiornato il catasto, ovvero l’inventario generale

degli immobili e dei suoi proprietari sia persone fisiche che giuridiche.

Solitamente si paga al notaio che poi provvede alla liquidazione dell’imposta.

IMPOSTE MINORI …

Le Imposte indirette

Page 55: Diritto tributario
Page 56: Diritto tributario

56

Tutti coloro che producono reddito d’impresa hanno l’obbligo di presentare

all’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) le dichiarazioni relative all’attività

svolta nell’esercizio finanziario precedente. Nello specifico, le dichiarazioni annuali

da presentare sono:

Dichiarazione dei redditi;

Dichiarazione Irap;

Dichiarazione IVA;

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

LE DICHIARAZIONI FISCALI

Le Dichiarazioni fiscali

Page 57: Diritto tributario

57

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A seconda della tipologia d’impresa, l’imprenditore dovrà presentare il Modello Unico

relativo.

I titolari di partita IVA ed i lavoratori dipendenti in alcuni casi particolari, per la

presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare il Modello Unico

Persone fisiche.

Le Dichiarazioni fiscali

Page 58: Diritto tributario

58

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa sono il quadro RF per le

ditte individuali con contabilità ordinaria ed il quadro RG per le ditte individuali con

contabilità semplificata.

Nel Modello andranno indicati oltre ai dati relativi al contribuente ed alla sua attività,

tutti i redditi percepiti, le spese sostenute per l’attività, le spese personali detraibili (es.

spese sanitarie, mutuo prima casa, ecc.), gli acconti d’imposta versati e gli eventuali

crediti relativi agli anni precedenti.

Dal calcolo di tutte le voci si avrà il debito o il credito IRPEF.

Le Dichiarazioni fiscali

Page 59: Diritto tributario

59

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I soci di società di persone devono invece utilizzare Modello Unico Società di

Persone, che permette di dichiarare:

l'ammontare dell'utile o della perdita, delle ritenute d'acconto e dei crediti

d'imposta da attribuire ai soci, e di conseguenza i debiti/crediti IRPEF;

l’IRAP dovuta dalla società;

l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze;

i redditi soggetti a tassazione separata;

redditi e proventi soggetti ad imposta sostitutiva;

l'elenco dei soci alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Le Dichiarazioni fiscali

Page 60: Diritto tributario

60

Le società di capitali sono tenute alla presentazione del Modello Unico Società di

Capitali. In questo caso l’ammontare dell’utile, i debiti/crediti IRES ed IRAP e tutto

quello che consegue dalla presentazione del modello saranno a carico della società,

che avendo personalità giuridica è autonoma rispetto ai soci: il reddito di ogni socio

non aumenta con l’aumento del reddito societario fino a quando non verranno

distribuiti gli utili.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Dichiarazioni fiscali

Page 61: Diritto tributario

61

La base della presentazione della dichiarazione dei redditi è data dal bilancio, a cui

poi andranno fatte le cosiddette “riprese fiscali” ovvero si andranno a sottrarre tutte

quelle spese che non sono detraibili (es. le spese del personale ai fini IRAP, una

percentuale delle spese di rappresentanza, ecc) e si aggiungeranno quei proventi non

fiscalmente rilevanti (es. rimborsi IRAP).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Dichiarazioni fiscali

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Attualmente le dichiarazioni dei redditi, quale che sia il Modello Unico utilizzato,

devono essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30

settembre dell’anno successivo mentre la scadenza per il pagamento delle imposte

è fissata al 16 giugno o 16 luglio (con una piccola maggiorazione) ed al 30

novembre per il pagamento dell’acconto per l’anno successivo.

E’ comunque data la possibilità di suddividere le imposte dovute in 6 rate con

scadenze ben definite: 16 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e

16 novembre.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Gli studi si settore

Parte importante delle dichiarazioni dei redditi sono rappresentate dagli studi di

settore. Vengono stabiliti dall’autorità finanziaria in collaborazione con le principali

associazioni di categoria, determinando il ricavo o compenso attribuibile alle

imprese o ai lavoratori autonomi, tenendo conto di variabili di natura contabile, di

variabili strutturali e di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di

una impresa. Ogni attività produttiva ha uno studio di settore specifico, e ne sono

esonerati coloro che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a

7,5 milioni di euro.

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'obiettivo prioritario è la riduzione dell’evasione fiscale mediante l’utilizzo di

strumenti indiretti per la determinazione della base imponibile.

Il funzionamento è piuttosto semplice: i ricavi dichiarati dal singolo contribuente

vengono rapportati a quelli attribuibili alla sua attività.

Nel momento in cui i ricavi dichiarati sono diversi da quelli stabiliti dallo studio di

settore per la sua categoria, si ha la "non congruità": a questo punto o il contribuente

si “adegua” o si espone alla possibilità di essere soggetto ad una verifica fiscale da

studi settore, dove l’autorità lo invita ad un contraddittorio.

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'adeguamento avviene con il versamento di una maggiorazione del 3% sulla

differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e

quelli risultanti dalle scritture contabili. La maggiorazione deve essere versata con le

stesse modalità e con le stesse scadenze stabilite per il versamento a saldo dell'imposta

sul reddito.

Il contribuente è comunque tutelato: nel momento in cui esistano delle valide

giustificazioni per la differenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli previsti, egli potrà

spiegare le proprie ragioni durante un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE IRAP

La dichiarazione IRAP è un obbligo per le imprese commerciali, le imprese

agricole e per coloro che esercitano arti e professioni, mentre ne sono esclusi

coloro che svolgono collaborazioni occasionali, essendo il presupposto

dell’imposta l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata: la

base imponibile è data dal valore della produzione al netto dei costi

indetraibili.

La dichiarazione è inclusa nel modello Unico ed è soggetta ai medesimi termini

di presentazione.

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE IVA

La dichiarazione Iva è obbligatoria per tutti coloro che effettuano operazioni rilevanti

ai fini IVA nell’ambito dello Stato.

In fase di dichiarazione vengono comunicati i debiti ed i crediti maturati nell’anno di

competenza, i versamenti effettuati a titolo definitivo e quelli versati come acconto

(da versare entro il 27 dicembre dell’anno). Questo consente al contribuente di

determinare definitivamente la propria situazione e di correggere eventuali errori

compiuti in fase di liquidazione mensile o trimestrale.

Nel caso in cui dai conteggi definitivi risulti un debito, il versamento può essere

eseguito entro il 16 marzo oppure entro i termini previsti per il pagamento dell’Unico

con la maggiorazione dello 0,4%.

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Coloro che hanno dei dipendenti devono dichiarare tutti gli emolumenti corrisposti

nell'anno precedente a dipendenti, collaboratori, professionisti, sui quali è stata

operata una ritenuta d'acconto.

Il Modello 770 è suddiviso in due parti, che sono anche due distinte dichiarazioni:

Mod. 770-Semplificato che viene utilizzato per comunicare telematicamente i dati

fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, TFR,

prestazioni erogate in forma di capitale dai fondi pensione, redditi di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e

quelli relativi all'assistenza fiscale;

Le Dichiarazioni fiscali

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DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Mod. 770-Ordinario che invece va presentato da chi deve comunicare i dati sulle

ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati

nell'anno precedente, operazioni di natura finanziaria, i dati relativi alle indennità di

esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i

crediti d'imposta utilizzati.

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Dott. Marcello Marzano

Dottore commercialista e revisore legale Via Giuseppe Dell'Omodarme, 99

56121 Pisa Phone: +39 050/6202110 Mobile: +39 347/1891383

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