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Disciplina rifiuti da aree militari

Date post: 06-Dec-2014
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Commento alla normativa sulla disciplina della gestione dei rifiuti e dei siti inquinati da aree militari
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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ LA RECENTE DISCIPLINA DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI A cura di Marco Grondacci Ricercatore in diritto ambientale La Spezia dicembre 2011 Sommario Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 2008 Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (GURI n. 67 del 19 Marzo 2008) .................................................................................................................................... 2 Decreto Ministero Difesa 19/3/2008 Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4- 2008) .................................................................................................................................................... 4 Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009 Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (10A04403) (GU n. 87 del 15-4-2010 ) .............................................................................. 6 Dlgs 15 marzo 2010, n.66 Codice dell'ordinamento militare - Stralcio – tutela ambientale (So n. 84 alla GURI 8 maggio 2010 n. 106) ...................................................................................................... 16
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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

LA RECENTE DISCIPLINA

DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI

A cura di Marco Grondacci Ricercatore in diritto ambientale

La Spezia dicembre 2011

Sommario Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 2008 Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (GURI n. 67 del 19 Marzo 2008)....................................................................................................................................2 Decreto Ministero Difesa 19/3/2008 Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4-2008) ....................................................................................................................................................4 Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009 Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (10A04403) (GU n. 87 del 15-4-2010 )..............................................................................6 Dlgs 15 marzo 2010, n.66 Codice dell'ordinamento militare - Stralcio – tutela ambientale (So n. 84 alla GURI 8 maggio 2010 n. 106)......................................................................................................16

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Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 2008 Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (GURI n. 67 del 19 Marzo 2008) TESTO DEL DM 6/3/2008 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/67/3.htm LE NORME DEL TU AMBIENTE ATTUATE DAL DM 6/3/2008 Il comma 5 bis dell’articolo 184 del dlgs 152/2006(TU ambiente) afferma che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte del dlgs 152/2006 relativa ai rifiuti, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Per una attuazione completa del comma 5bis articolo 184 dlgs 152/2006: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1511&categoria=Rifiuti OGGETTO DEL DM 6/3/2008 In attuazione di quanto previsto dal sopra citato comma 5bis, prima parte, dell’articolo 184 del dlgs 152/2006 , il presente decreto individua i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale nei seguenti:

a) tutti i materiali d'armamento, quali: armi nucleari, biologiche e chimiche; armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato da apposito Decreto del Ministero della Difesa; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi per uso sportivo e da caccia, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare

b) le infrastrutture per la difesa militare quali: le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

c) opere destinate alla difesa nazionale rientranti nelle seguenti ricadenti nelle seguenti categorie: aeroporti ed eliporti; basi navali; caserme; stabilimenti ed arsenali; reti, depositi carburanti e lubrificanti; depositi munizioni e di sistemi d'arma; comandi di unità operative e di supporto logistico; basi missilistiche; strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo; segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea; m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; poligoni e strutture di addestramento; centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia; opere di protezione ambientale correlate alle

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opere della difesa nazionale; installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale

d) opere di difesa nazionale da realizzare di urgenza e non rientranti nelle categorie elencate alla lettera precedente.

e) infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.

f) le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.

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Decreto Ministero Difesa 19/3/2008 Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4-2008) FINALITA’ DEL DECRETO 19/3/2008 Il dlgs 182/2003 ha dato attuazione alla direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ( per un commento vedi in questa voce in data di pubblicazione sulla GURI: 22/7/2003). In particolare l'art. 3 del dlgs 182/2003 nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico, in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Quindi il presente decreto attua quanto previsto dall’articolo 3 sopra menzionato. GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI NELLE BASI MILITARI NAVALI I comandi militari territoriali della Marina militare, per assicurare, in autonomia funzionale, il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in sosta presso le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente) , e del regolamento CE n. 1774/2002 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ). Istruzione tecniche, sono altresì adottate, per il naviglio di appartenenza, dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto. La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e relativi controlli, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, sono delegati all'Autorità militare, che garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento dei rifiuti al momento dello sbarco secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi che effettuano trasporti internazionali.

GESTIONE RIFIUTI E RESIDUI DI CARICO PER I PORTI NON MILITARI I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi di unità indicate nella tabella A (navi militari soggette agli adempimenti della notifica , di cui alla tabella C allegata al presente decreto, e del successivo conferimento di rifiuti nel porto di scalo della nave):

a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C ( nome nave, tipo e quantità dei rifiuti da conferire), che costituisce parte integrante del presente decreto ;

b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla lettera a), all'Autorità marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessità di conferire i rifiuti prodotti dalla nave;

c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto.

I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di unità indicate nella tabella B sono esonerati dalle procedure di notifica di cui alle lettera a) e b) sopra riportate. Sia per le navi della tabella A che per quelle della tabella B c’è l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla lettera c) sopra riportata però i comandanti delle navi militari non ottemperano a questo disposto, nel caso in cui si configurino le situazioni di necessità operativa cioè di quelle

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situazioni in cui l’adempimento di tali obblighi potrebbe compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave. Questa ultima deroga appare talmente generica da rischiare di rendere inapplicabile l’intero decreto ! ISPEZIONI Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari.

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Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009 Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (10A04403) (GU n. 87 del 15-4-2010 ) TESTO DEL DM 22/10/2009 http://www.lexambiente.it/rifiuti/203/6180-militari.html VEDI ANCHE DM 19/3/2008 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1004

NORME DEL TU AMBIENTE ATTUATE DAL DM 22/10/2009 Il comma 5 bis dell’articolo 184 del dlgs 152/2006(TU ambiente) afferma che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa (http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1510&categoria=Rifiuti ), nonché la gestione dei materiali e dei Rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte del dlgs 152/2006 relativa ai Rifiuti, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e Rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. OGGETTO DEL DM 22/10/2009 Il presente Decreto attua la seconda parte del predetto comma 5bis articolo 184 del dlgs 152/2006 ed in particolare disciplina: a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali; b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008 (http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1510&categoria=Rifiuti ) .

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DEFINIZIONE RIFIUTO NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DEL DM 22/10/2009 Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali (elencati al precedente paragrafo del presente commento) , le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi del dlgs 165/2001 sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ai sensi del rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di dichiarazione di fuori servizio e fuori di uso dei materiali di cui agli articolo 55 e 56 del capo IX del DPR 167/2006 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa), con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa. Per il testo del DPR 167/2006: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/107/13.htm AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GENERALE SUI RIFIUTI DI CUI AL DLGS 151/2006 (TU AMBIENTE) Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente), nonché del decreto legislativo n.165 del 2001(sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e dei rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della difesa. In particolare le procedure di cui al dlgs 152/2006 (parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) si applicano ai materiali dichiarati rifiuti (elencati specificamente dal presente decreto, vedi sopra paragrafo su OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale. SMALTIMENTO COME FARE RESIDUALE Lo smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente decreto, è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero. PROCEDURE DI SMALTIMENTO Valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano, per lo smaltimento, le seguenti procedure:

a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza, ex comma 1 articolo 50 Dpcm 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. Il Dpcm 3/2/2006 si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato

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del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato. In base al Dpcm 3/2/2006 per Autorità nazionale per la sicurezza si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati

b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonché ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.

GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI MILITARI NELLE BASI MILIT ARI NAVALI Alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme su procedure di recupero, e smaltimento sopra indicate si applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del DM 19/3/2008 : http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1004 , e delle disposizioni seguenti:

a) La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilità dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attività operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.

b) La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti.

c) Ai fini degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), i comandi militari territoriali della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme della parte IV del dlgs 152/2006 (TU ambiente) e di quelle recate dal presente decreto.

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GESTIONE DEI RIFIUTI NEL CORSO DI OPERAZIONI FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di gestione e smaltimento rifiuti, del presente decreto, sono applicate tenendo conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti locali.

Nel corso di operazioni militari della NATO le procedure speciali di gestione e smaltimento rifiuti del presente decreto sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della NATO e nel rispetto, altresì, degli usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare, avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi da raggiungere. DEPOSITO TEMPORANEO: DEFINIZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali ( come elencati nel paragrafo OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto della loro specificità e della necessità di salvaguardare le esigenze espresse dal presente decreto, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto (vedi paragrafo presente commento: DEFINIZIONE RIFIUTO NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DEL DM 22/10/2009); c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. DURATA DEPOSITO TEMPORANEO La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008(http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1510&categoria=Rifiuti), indipendentemente dalle quantità stoccate, non può essere superiore a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo la procedura descritta dal paragrafo del presente commento: DEFINIZIONE RIFIUTO NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DEL DM 22/10/2009.

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CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI : SOGGETTI RESPONSABILI PER ATTIVARE LE PROCEDURE Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area militare svolge le attività indicate di seguito, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio. CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI. PROCEDURE Le procedure riguardano:

a) Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate

b) Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata c) Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata d) Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla

indagine preliminare di cui alla lettera b) e) Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle

soglie di contaminazione f) Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la

determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica

g) Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento h) Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica

CONTAMINAZIONI E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: MISURE DI PREVENZIONE Il Comandante o il direttore responsabile dell'area: a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione; b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. INDAGINE PRELIMINARE SULL’INQUINAMENTO E RIPRISTINO ZONA CONTAMINATA Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalità occorrenti: a) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione; b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato: 1) provvede al ripristino della zona contaminata; 2) informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo del presente commento, i propri superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.

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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

COMUNICAZIONE AVVENUTO RIPRISTINO Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. COMUNICAZIONE SUPERAMENTO SOGLIE DI CONTAMINAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente: a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza. PRESENTAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DOPO L’ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti previsti dall’allegato II alla Parte IV del dlgs 152/2006 (TU ambiente) . Secondo l’allegato II per caratterizzazione dei siti contaminati si intende l’intero processo costituito dalle seguenti fasi:

1) ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito 2) elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un

piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

3) Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti

4) Elaborazione dei risultati delle indagini eseguitee dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee

5) Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo 6) Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili – sui quali impostare

gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri dell’Allegato I alla parte IV del dlgs 152/2006

Entro trenta giorni successivi alla presentazione del piano di caratterizzazione, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

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PROCEDURA DI ANALISI DEL RISCHIO SULLA BASE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo i criteri applicativi ex allegato 1 alla parte IV al dlgs 152/2006 (TU ambiente). Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi relativa al piano di caratterizzazione, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di vertice). Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI NON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONE DI SOGLIA DEL RISCHIO Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazione di soglia del rischio, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa , nominato dal competente organo di vertice, nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di vertice, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. PROCEDURA DI BONIFICA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DI RISCHIO DA MONITORAGGIO EX POST Nel caso in cui le attività di monitoraggio (stabilito a conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente) rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica.

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PROCEDURA DI BONIFICA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA DI RISCHIO EMERSO DALLA ANALISI DEL RISCHIO Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice , il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione progetto di bonifica o messa in sicurezza, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. PROCEDURE DI PREVENZIONE E BONIFICA IN CASO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NAZIONALE Qualora, nel corso delle procedure di prevenzione e bonifica sopra descritte, occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità individuata dal DPCM 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. Per un commento al DPCM sul segreto di stato: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1010&categoria=Informazione LIMITI ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI PREVENZIONE E BONIFICA L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di prevenzione o bonifica in caso di contaminazione sopra descritta è escluso, ai sensi della lettera b) comma 2 articolo 5 , del Dlgs 195/2005 (http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=16&categoria=Informazione), ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso e' escluso ai sensi del Dpcm 8/4/2008: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1010&categoria=Informazione Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente) nonché quelle nel caso di

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informazioni tutelate dalla sicurezza nazionale e sulla limitazione dell’accesso (vedi paragrafi precedenti nel presente commento); a tutte le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. reti distribuzione carburanti o comunque aree non superiori ai 1000 metri quadri), in attuazione delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 (TU ambiente), il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede: a) alle comunicazioni sull’avvenuto superamento delle soglie di contaminazione; b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio. CONTROLLI TECNICI, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI, E NULLA OSTA L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti individuati dal presente Decreto; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica del presente decreto e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento. REGISTRI, DOCUMENTI E SCRITTURE: SOSTITUZIONE REGISTRI DI CARICO SCARICO E FORMULARI Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma, munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture elencati dal presente decreto, desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 (http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/107/13.htm) e successive istruzioni applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (c.d. MUD) previsto dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o civile al quale é demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate (http://www.guidaentilocali.it/articolo.asp?id=758) .

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COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente).

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Dlgs 15 marzo 2010, n.66 Codice dell'ordinamento militare - Stralcio – tutela ambientale (So n. 84 alla GURI 8 maggio 2010 n. 106) TESTO DEL DLGS 66/2010 http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2010-05-08&annoatto=2010&numeroatto=66&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0089&aggatto=si&&afterrif=yes&newsearch=1&paginadamostrare=1&tmstp=1288811067226 GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del Dlgs 152/2006, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (gestione rifiuti), con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del Dlgs 152/2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso. RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1149&categoria=Rifiuti ), sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.


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