+ All Categories
Home > Documents > Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per...

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per...

Date post: 19-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
68
2320-bis-B Capo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE- DIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e ` delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fis- sato dalle singole direttive, i decreti legisla- tivi recanti le norme occorrenti per dare at- tuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia ` scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e ` de- legato ad adottare i decreti legislativi di at- tuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le diret- tive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Go- verno e ` delegato ad adottare i decreti legisla- tivi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel ri- spetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con compe- tenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’e- lenco di cui all’allegato B, nonche ´, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita ` europee – Legge comunitaria 2008
Transcript
Page 1: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

2320-bis-B

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-DIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI

OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione

di direttive comunitarie)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrola scadenza del termine di recepimento fis-sato dalle singole direttive, i decreti legisla-tivi recanti le norme occorrenti per dare at-tuazione alle direttive comprese negli elenchidi cui agli allegati A e B. Per le direttiveelencate negli allegati A e B il cui terminedi recepimento sia gia scaduto ovvero scadanei tre mesi successivi alla data di entrata invigore della presente legge, il Governo e de-legato ad adottare i decreti legislativi di at-tuazione entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge. Per le diret-tive elencate negli allegati A e B che non

prevedono un termine di recepimento, il Go-

verno e delegato ad adottare i decreti legisla-tivi entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel ri-spetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per lepolitiche europee e del Ministro con compe-

tenza istituzionale prevalente per la materia,

di concerto con i Ministri degli affari esteri,della giustizia, dell’economia e delle finanze

e con gli altri Ministri interessati in relazione

all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell’e-

lenco di cui all’allegato B, nonche, qualorasia previsto il ricorso a sanzioni penali,

quelli relativi all’attuazione delle direttive

comprese nell’elenco di cui all’allegato A,

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunita europee – Legge comunitaria 2008

Page 2: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 2 —

sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli al-tri pareri previsti dalla legge, alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica perchesu di essi sia espresso il parere dei compe-tenti organi parlamentari. Decorsi quarantagiorni dalla data di trasmissione, i decretisono emanati anche in mancanza del parere.Qualora il termine per l’espressione del pa-rere parlamentare di cui al presente commaovvero i diversi termini previsti dai commi4 e 8 scadano nei trenta giorni che prece-dono la scadenza dei termini previsti aicommi 1 o 5 o successivamente, questi ul-timi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recantiattuazione delle direttive che comportinoconseguenze finanziarie sono corredati dellarelazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,comma 2, della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni. Su diessi e richiesto anche il parere delle Com-missioni parlamentari competenti per i profilifinanziari. Il Governo, ove non intenda con-formarsi alle condizioni formulate con riferi-mento all’esigenza di garantire il rispettodell’articolo 81, quarto comma, della Costi-tuzione, ritrasmette alle Camere i testi, corre-dati dei necessari elementi integrativi d’in-formazione, per i pareri definitivi delle Com-missioni parlamentari competenti per i profilifinanziari, che devono essere espressi entroventi giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore di ciascuno dei decreti legisla-tivi di cui al comma 1, nel rispetto dei prin-cıpi e criteri direttivi fissati dalla presentelegge, il Governo puo adottare, con la proce-dura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposi-zioni integrative e correttive dei decreti legi-slativi emanati ai sensi del citato comma 1,fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttivedi cui agli allegati A e B, adottati, ai sensidell’articolo 117, quinto comma, della Costi-tuzione, nelle materie di competenza legisla-tiva delle regioni e delle province autonome,si applicano alle condizioni e secondo le pro-

cedure di cui all’articolo 11, comma 8, dellalegge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nelcaso in cui una o piu deleghe di cui alcomma 1 non risultino esercitate alla sca-denza del termine previsto, trasmette alla Ca-mera dei deputati e al Senato della Repub-blica una relazione che da conto dei motiviaddotti a giustificazione del ritardo dai Mini-stri con competenza istituzionale prevalenteper la materia. Il Ministro per le politiche eu-ropee ogni sei mesi informa altresı la Ca-mera dei deputati e il Senato della Repub-blica sullo stato di attuazione delle direttiveda parte delle regioni e delle province auto-nome nelle materie di loro competenza, se-condo modalita di individuazione delle stesseda definire con accordo in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende confor-marsi ai pareri parlamentari di cui al comma3, relativi a sanzioni penali contenute neglischemi di decreti legislativi recanti attua-zione delle direttive comprese negli elenchidi cui agli allegati A e B, ritrasmette conle sue osservazioni e con eventuali modifica-zioni i testi alla Camera dei deputati e al Se-nato della Repubblica. Decorsi venti giornidalla data di ritrasmissione, i decreti sonoemanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

(Princıpi e criteri direttivi generali delladelega legislativa)

1. Salvi gli specifici princıpi e criteri diret-tivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capiII e IV, ed in aggiunta a quelli contenutinelle direttive da attuare, i decreti legislatividi cui all’articolo 1 sono informati ai se-guenti princıpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente inte-ressate provvedono all’attuazione dei decreti

Page 3: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 3 —

legislativi con le ordinarie strutture ammini-strative, secondo il principio della massimasemplificazione dei procedimenti e delle mo-dalita di organizzazione e di esercizio dellefunzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamentocon le discipline vigenti per i singoli settoriinteressati dalla normativa da attuare, sonointrodotte le occorrenti modificazioni alle di-scipline stesse, fatti salvi i procedimenti og-getto di semplificazione amministrativa ov-vero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dallenorme penali vigenti, ove necessario per as-sicurare l’osservanza delle disposizioni con-tenute nei decreti legislativi, sono previstesanzioni amministrative e penali per le infra-zioni alle disposizioni dei decreti stessi. Lesanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’ar-resto fino a tre anni, sono previste, in via al-ternativa o congiunta, solo nei casi in cui leinfrazioni ledano o espongano a pericolo in-teressi costituzionalmente protetti. In tali casisono previste: la pena dell’ammenda alterna-tiva all’arresto per le infrazioni che espon-gono a pericolo o danneggiano l’interesseprotetto; la pena dell’arresto congiunta aquella dell’ammenda per le infrazioni che re-cano un danno di particolare gravita. Nellepredette ipotesi, in luogo dell’arresto e del-l’ammenda, possono essere previste anchele sanzioni alternative di cui agli articoli 53e seguenti del decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274, e la relativa competenza delgiudice di pace. La sanzione amministrativadel pagamento di una somma non inferiorea 150 euro e non superiore a 150.000 euroe prevista per le infrazioni che ledano oespongano a pericolo interessi diversi daquelli indicati nei periodi precedenti. Nel-l’ambito dei limiti minimi e massimi previ-sti, le sanzioni indicate nella presente letterasono determinate nella loro entita, tenendoconto della diversa potenzialita lesiva del-l’interesse protetto che ciascuna infrazionepresenta in astratto, di specifiche qualita per-

sonali del colpevole, comprese quelle che

impongono particolari doveri di prevenzione,

controllo o vigilanza, nonche del vantaggio

patrimoniale che l’infrazione puo recare al

colpevole ovvero alla persona o all’ente nel

cui interesse egli agisce. Entro i limiti di

pena indicati nella presente lettera sono pre-

viste sanzioni identiche a quelle eventual-

mente gia comminate dalle leggi vigenti

per violazioni omogenee e di pari offensivita

rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei

decreti legislativi. Nelle materie di cui all’ar-

ticolo 117, quarto comma, della Costitu-

zione, le sanzioni amministrative sono deter-

minate dalle regioni. Le somme derivanti

dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite

con i provvedimenti adottati in attuazione

della presente legge, sono versate all’entrata

del bilancio dello Stato per essere riasse-

gnate, entro i limiti previsti dalla legislazione

vigente, con decreti del Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, alle amministrazioni

competenti all’irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da

leggi vigenti e che non riguardano l’attivita

ordinaria delle amministrazioni statali o re-

gionali possono essere previste nei decreti le-

gislativi recanti le norme necessarie per dare

attuazione alle direttive, nei soli limiti occor-

renti per l’adempimento degli obblighi di at-

tuazione delle direttive stesse; alla relativa

copertura, nonche alla copertura delle minori

entrate eventualmente derivanti dall’attua-

zione delle direttive, in quanto non sia possi-

bile farvi fronte con i fondi gia assegnati alle

competenti amministrazioni, si provvede a

carico del fondo di rotazione di cui all’arti-

colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all’attuazione di direttive che modifi-

cano precedenti direttive gia attuate con

legge o con decreto legislativo si procede,

se la modificazione non comporta amplia-

mento della materia regolata, apportando le

corrispondenti modificazioni alla legge o al

decreto legislativo di attuazione della diret-

tiva modificata;

Page 4: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 4 —

f) nella predisposizione dei decreti legi-slativi si tiene conto delle eventuali modifi-cazioni delle direttive comunitarie comunqueintervenute fino al momento dell’eserciziodella delega;

g) quando si verifichino sovrapposizionidi competenze tra amministrazioni diverse ocomunque siano coinvolte le competenze dipiu amministrazioni statali, i decreti legisla-tivi individuano, attraverso le piu opportuneforme di coordinamento, rispettando i prin-cıpi di sussidiarieta, differenziazione, ade-guatezza e leale collaborazione e le compe-tenze delle regioni e degli altri enti territo-riali, le procedure per salvaguardare l’unita-rieta dei processi decisionali, la trasparenza,la celerita, l’efficacia e l’economicita nell’a-zione amministrativa e la chiara individua-zione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d’ostacolo i diversitermini di recepimento, sono attuate con ununico decreto legislativo le direttive che ri-guardano le stesse materie o che comunquecomportano modifiche degli stessi atti nor-mativi.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplinasanzionatoria di violazioni di disposizioni

comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integra-zione delle norme comunitarie nell’ordina-mento nazionale, il Governo, fatte salve lenorme penali vigenti, e delegato ad adottare,entro due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, disposizioni recanti san-zioni penali o amministrative per le viola-zioni di obblighi contenuti in provvedimentiattuativi di direttive comunitarie, di naturaregolamentare o amministrativa, emanati aisensi delle leggi comunitarie vigenti, o in re-golamenti comunitari pubblicati alla data dientrata in vigore della presente legge, per i

quali non sono gia previste sanzioni penalio amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 e eserci-tata con decreti legislativi adottati ai sensidell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Presidente del Consi-glio dei ministri o del Ministro per le politi-che europee e del Ministro della giustizia, diconcerto con i Ministri competenti per mate-ria. I decreti legislativi si informano ai prin-cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cuial presente articolo sono trasmessi alla Ca-mera dei deputati e al Senato della Repub-blica per l’espressione del parere da partedei competenti organi parlamentari con lemodalita e nei termini previsti dai commi 3e 8 dell’articolo 1.

Art. 4.

(Modifica all’articolo 9 della legge

4 febbraio 2005, n. 11, in materia di onerirelativi a prestazioni e controlli)

1. All’articolo 9 della legge 4 febbraio2005, n. 11, e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffedeterminate ai sensi del comma 2 sono attri-buite, nei limiti previsti dalla legislazione vi-gente, alle amministrazioni che effettuano leprestazioni e i controlli, mediante riassegna-zione ai sensi del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 10 no-vembre 1999, n. 469».

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino norma-tivo nelle materie interessate dalle direttive

comunitarie)

1. Il Governo e delegato ad adottare, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza

Page 5: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 5 —

pubblica, con le modalita e secondo i prin-cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-sive modificazioni, entro ventiquattro mesidalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui all’articolo 1,comma 1, della presente legge, testi unici ocodici di settore delle disposizioni dettatein attuazione delle deleghe conferite dallapresente legge per il recepimento di direttivecomunitarie, al fine di coordinare le mede-sime con le altre norme legislative vigentinelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui alcomma 1 riguardano materie o settori omo-genei. Le disposizioni contenute nei testiunici o nei codici di settore non possono es-sere abrogate, derogate, sospese o comunquemodificate, se non in modo esplicito me-diante l’indicazione puntuale delle disposi-zioni da abrogare, derogare, sospendere omodificare.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 e inserito il se-guente:

«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentantiitaliani presso il Comitato delle regioni) –

1. Il Presidente del Consiglio dei ministripropone al Consiglio dell’Unione europea iventiquattro membri titolari e i ventiquattromembri supplenti del Comitato delle regioni,spettanti all’Italia in base all’articolo 263 delTrattato istitutivo della Comunita europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma1, i membri del Comitato delle regionisono cosı ripartiti tra le autonomie regionalie locali:

a) regioni e province autonome diTrento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti.

Tale rappresentanza tiene conto anche delleassemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo eformulata previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni.

4. In caso di modifica del numero deimembri titolari e supplenti spettanti all’Italia,la ripartizione di cui al comma 2 e effettuatamantenendo ferme le proporzioni di cui almedesimo comma»;

b) all’articolo 8, comma 5, l’alinea e so-stituito dal seguente: «Nell’ambito della rela-zione al disegno di legge di cui al comma 4il Governo:»;

c) all’articolo 11-bis, comma 1, le pa-role: «per le quali la Commissione europeasi e riservata di adottare disposizioni di at-tuazione» sono sostituite dalle seguenti:«che conferiscono alla Commissione europeail potere di adottare disposizioni di attua-zione»;

d) dopo l’articolo 14 e inserito il se-guente:

«Art. 14-bis. - (Parita di trattamento) – 1.Le norme italiane di recepimento e di attua-zione di norme e princıpi della Comunita eu-ropea e dell’Unione europea assicurano laparita di trattamento dei cittadini italiani ri-spetto ai cittadini degli altri Stati membridell’Unione europea residenti o stabiliti nelterritorio nazionale e non possono in ognicaso comportare un trattamento sfavorevoledei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani nontrovano applicazione norme dell’ordinamentogiuridico italiano o prassi interne che produ-cano effetti discriminatori rispetto alla condi-zione e al trattamento dei cittadini comuni-tari residenti o stabiliti nel territorio nazio-nale».

Page 6: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 6 —

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DIADEMPIMENTO NONCHE PRINCIPIE CRITERI SPECIFICI DI DELEGA

LEGISLATIVA

Art. 7.

(Delega al Governo per il coordinamentodelle disposizioni attuative della direttiva

2004/41/CE con la normativa vigente inmateria di alimenti e mangimi e con i

regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)

1. Il Governo e delegato ad adottare, conle modalita e secondo i princıpi e i criteridi cui all’articolo 20 della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni, ac-quisito il parere della Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano, entro il termine di due anni dalladata di entrata in vigore della presente legge,uno o piu decreti legislativi al fine di coordi-nare le disposizioni attuative della direttiva2004/41/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 aprile 2004, con la vigentenormativa in materia di alimenti e mangimi,nonche con i regolamenti (CE) n. 178/2002del Parlamento europeo e del Consiglio, del28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 12 gennaio 2005, e successive mo-dificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati, su proposta del Ministro perle politiche europee, del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, del Mi-nistro del lavoro, della salute e delle politi-che sociali e del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro della

giustizia, nel rispetto anche dei seguenti prin-cıpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle dispo-sizioni vigenti, nel rispetto delle normativecomunitarie e delle convenzioni internazio-nali in materia di armonizzazione della disci-plina della produzione e della commercializ-zazione dei prodotti alimentari e dei man-gimi, anche mediante l’abrogazione totale oparziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi re-lativi alla salute dell’uomo, degli animali edei vegetali, dell’ambiente, della protezioneed informazione del consumatore e dellaqualita dei prodotti, garantendo la libera cir-colazione, allo scopo di assicurare competiti-vita alle imprese;

c) abrogazione o modificazione dellenorme rese inapplicabili o superate dallo svi-luppo tecnologico e non piu adeguate all’e-voluzione produttiva e commerciale delleimprese;

d) riformulazione, razionalizzazione egraduazione dell’apparato sanzionatorio, inconformita ai criteri indicati all’articolo 2,comma 1, lettera c), con previsione di unasanzione amministrativa il cui importo, noninferiore a 500 euro e non superiore a500.000 euro, deve tenere conto anche delladimensione dell’impresa e del relativo fattu-rato, al fine di rendere piu incisive le san-zioni amministrative come deterrente effet-tivo;

e) conferma del principio della prescri-zione «a priori» preventiva rispetto all’accer-tamento ed alla contestazione o notificazionedelle violazioni nel relativo procedimentosanzionatorio;

f) reintroduzione e definizione delle mo-dalita di semplificazione delle procedure diautocontrollo applicate nelle micro e piccoleimprese, in conformita ai criteri di flessibilitariconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004;

g) semplificazione delle procedure esi-stenti in materia di registrazione e riconosci-

Page 7: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 7 —

mento delle imprese del settore alimentare emangimistico, in conformita alle disposizionicomunitarie;

h) circolazione delle informazioni tra leAmministrazioni;

i) razionalizzazione e coordinamentodelle attivita degli organi di vigilanza e con-trollo nell’attuazione del Piano integrato dicontrollo nazionale pluriennale di cui all’arti-colo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004,individuando, per detto Piano, il Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche so-ciali quale punto di contatto con gli organicomunitari;

l) individuazione, da demandare a de-creti di natura non regolamentare, di requisitie prescrizioni igienico-sanitarie degli ali-menti, delle sostanze e dei materiali destinatia venire a contatto con i prodotti alimentari,delle sostanze non alimentari impiegate neglie sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fi-tosanitari, nonche determinazione delle mo-dalita tecniche per l’effettuazione dei relativicontrolli sanitari ufficiali;

m) individuazione di adeguate modalitae procedure di collaborazione tra gli ufficidoganali e gli uffici periferici delle altre am-ministrazioni coinvolte nel controllo deglialimenti e dei mangimi;

n) definizione delle modalita di coordi-namento e delle procedure di collaborazioneed interscambio delle informazioni tra le am-ministrazioni coinvolte nel controllo deglialimenti e dei mangimi e le autorita di con-trollo in materia di condizionalita della Poli-tica agricola comune (PAC);

o) programmazione di una capillare epuntuale azione formativa e informativa ri-volta a tutti i soggetti coinvolti e interessatidalle norme in questione.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore dei decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto dei princıpi e criteridirettivi di cui ai commi 1 e 2 e con la pro-

cedura di cui ai medesimi commi, il Governopuo emanare disposizioni integrative e cor-rettive dei decreti medesimi.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni statali interessateprovvedono agli adempimenti previsti dalpresente articolo con le risorse umane e stru-mentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-rettiva 2007/47/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 5 settembre 2007, chemodifica la direttiva 90/385/CEE del Consi-

glio per il riavvicinamento delle legislazionidegli Stati membri relative ai dispositivi me-

dici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglioconcernente i dispositivi medici e la direttiva98/8/CE relativa all’immissione sul mercato

dei biocidi)

1. Nella predisposizione del decreto legi-slativo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 5 settembre 2007, che modifica ladirettiva 90/385/CEE del Consiglio per ilriavvicinamento delle legislazioni degli Statimembri relative ai dispositivi medici impian-tabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Con-siglio concernente i dispositivi medici e ladirettiva 98/8/CE relativa all’immissione sulmercato dei biocidi, il Governo e tenuto a se-guire, oltre ai princıpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 2, anche i princıpi e criteri diret-tivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1provvede, altresı, alla riformulazione delledisposizioni contenute nei decreti legislativi14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispettodella disciplina comunitaria, una maggiorecoerenza fra le due diverse discipline e di

Page 8: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 8 —

eliminare incongruenze e contraddizioni pre-senti nelle norme in vigore, assicurando:

a) una piu adeguata disciplina della vi-gilanza sugli incidenti, mediante la ridefini-zione della sfera dei soggetti destinatari dellecomunicazioni degli incidenti e degli eventida comunicare e una piu organizzata ge-stione dei dati, da parte del Ministero del la-voro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle inda-gini cliniche, differenziando le ipotesi rela-tive alle indagini riguardanti tipi di disposi-tivi mai utilizzati sull’uomo da quelle con-cernenti tipi di dispositivi gia utilizzati, spe-cificando le condizioni in presenza dellequali le indagini possono essere effettuatepresso istituti privati e affidando ai comitatietici previsti per le sperimentazioni clinichedei medicinali anche le valutazioni in temadi sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull’usocompassionevole dei dispositivi medici alfine di precisarne i limiti e le modalita perl’applicabilita, prevedendo, altresı, una speci-fica modalita per il trattamento di singoli pa-zienti in casi eccezionali di necessita e diemergenza, nei limiti posti dalle disposizionidi cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 en. 46 del 1997;

d) la revisione delle norme sulla pubbli-cita dei dispositivi medici, individuando, nel-l’ambito dei dispositivi per i quali e consen-tita la pubblicita sanitaria, le fattispecie chenon necessitano di autorizzazione ministe-riale;

e) la previsione delle misure necessariea garantire, con continuita nel tempo, efficacicollegamenti tra le banche dati nazionali e labanca dati europea Eudamed;

f) la riformulazione delle norme a con-tenuto sanzionatorio, prevedendo anche lanecessaria armonizzazione con le sanzionipreviste dal decreto legislativo 8 settembre2000, n. 332.

3. Il Governo e autorizzato a riformularele previsioni riguardanti i dispositivi medici

per risonanza magnetica nucleare contenutenel regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 8 agosto 1994,n. 542, assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di ca-rattere generale riguardanti tutti i dispositivimedici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;

b) l’adeguamento allo sviluppo tecnolo-gico ed alla evoluzione delle conoscenzescientifiche, con particolare riferimento allasicurezza d’uso ed alle indicazioni clinichedei dispositivi medici in relazione all’inten-sita del campo magnetico statico espressoin tesla, modificando in tal senso il sistemaautorizzativo per renderlo piu coerente conle competenze regionali e delle provinceautonome in materia di programmazione sa-nitaria previste dalle leggi vigenti, affidandoconseguentemente alle regioni e provinceautonome l’autorizzazione all’installazionedelle apparecchiature per risonanza, conesclusione delle sole apparecchiature a riso-nanza magnetica ritenute di carattere speri-mentale.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le Ammini-strazioni pubbliche competenti provvedonocon le risorse umane, strumentali e finanzia-rie previste a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-rettiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione

del principio delle pari opportunita e dellaparita di trattamento fra uomini e donne in

materia di occupazione e impiego)

1. Nella predisposizione del decreto legi-slativo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attua-zione del principio delle pari opportunita e

Page 9: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 9 —

della parita di trattamento fra uomini edonne in materia di occupazione ed impiego(rifusione), il Governo e tenuto ad acquisireanche il parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-

rettiva 2008/50/CE relativa alla qualita del-l’aria ambiente e per un’aria piu pulita in

Europa)

1. Nella predisposizione del decreto legi-slativo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 21 maggio 2008, relativa alla qua-lita dell’aria ambiente e per un’aria piu pu-lita in Europa, il Governo e tenuto ad acqui-sire il parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, ed aseguire, oltre ai princıpi e criteri direttivi dicui all’articolo 2, anche i seguenti princıpie criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordi-namento, di approvazione e di risoluzionedei casi di inadempimento, diretti a garantireun approccio coerente ed uniforme in mate-ria di valutazione e gestione della qualitadell’aria ambiente nel quadro del riparto dicompetenze tra Stato, regioni ed enti localiper l’attuazione dei compiti definiti dalla le-gislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa allapianificazione ed alla programmazione dellaqualita dell’aria ambiente con le norme vi-genti in materia di autorizzazioni alle emis-sioni, agli impianti termici civili, ai combu-stibili e alla circolazione veicolare, alloscopo di permettere l’attuazione dei piani eprogrammi mediante gli strumenti e gli inter-venti previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e

una ripartizione delle competenze, in materia

di qualita dell’aria, relativamente all’appro-

vazione degli strumenti di campionamento

e misura, delle reti di misurazione e dei me-

todi di valutazione, all’accreditamento dei la-

boratori, alla definizione delle procedure di

approvazione e di accreditamento, alla garan-

zia della qualita delle misurazioni ed ai con-

nessi controlli, prevedendo, al fine di garan-

tire criteri omogenei su tutto il territorio na-

zionale, che le relative linee guida siano de-

finite dall’Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale (ISPRA);

d) in considerazione della particolare si-

tuazione di inquinamento dell’aria presente

nella pianura padana, promuovere l’adozione

di specifiche strategie di intervento nell’area

interessata, anche attraverso un maggiore

coordinamento tra le regioni che insistono

sul predetto bacino;

e) al fine di unificare la normativa na-

zionale in materia di qualita dell’aria am-

biente, abrogare espressamente le disposi-

zioni con cui sono state attuate le direttive

96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre

1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22

aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 16 novembre

2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e

2004/107/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche le

relative norme di esecuzione, e prevedere le

opportune modifiche che assicurino la coe-

renza della parte quinta del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela

dell’aria e la riduzione delle emissioni in at-

mosfera, con il nuovo quadro normativo in

materia di qualita dell’aria.

2. Ai fini dell’adozione del decreto legisla-

tivo di cui al presente articolo, resta fermo

quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4.

Page 10: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 10 —

Art. 11.

(Delega al Governo per il riordino

della disciplina in materia di inquinamentoacustico)

1. Al fine di garantire la piena integra-zione nell’ordinamento nazionale delle di-sposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 25 giugno 2002, relativa alla determina-zione e alla gestione del rumore ambientale,e di assicurare la coerenza e l’omogeneitadella normativa di settore, il Governo e dele-gato ad adottare, con le modalita e secondo iprincıpi e criteri direttivi di cui all’articolo20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-cessive modificazioni, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge,uno o piu decreti legislativi per il riassetto ela riforma delle disposizioni vigenti in mate-ria di tutela dell’ambiente esterno e dell’am-biente abitativo dall’inquinamento acustico,di requisiti acustici degli edifici e di determi-nazione e gestione del rumore ambientale, inconformita all’articolo 117 della Costituzionee agli statuti delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bol-zano, nonche alle relative norme di attua-zione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adot-tati anche nel rispetto dei seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisionedelle disposizioni vigenti, con particolare ri-ferimento all’armonizzazione delle previsionicontenute nella legge 26 ottobre 1995,n. 447, con quelle recate dal decreto legisla-tivo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progetta-zione, esecuzione e ristrutturazione delle co-struzioni edilizie e delle infrastrutture dei tra-sporti nonche determinazione dei requisitiacustici passivi degli edifici nel rispetto del-l’impianto normativo comunitario in materia

di inquinamento acustico, con particolare ri-ferimento alla direttiva 2002/49/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 25 giu-gno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adot-tati su proposta del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, di con-certo con il Ministro del lavoro, della salutee delle politiche sociali, con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti nonche con glialtri Ministri competenti per materia, acqui-sito il parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifica-zioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a se-guito di deliberazione preliminare del Consi-glio dei ministri, sono trasmessi alla Cameradei deputati e al Senato della Repubblicaperche su di essi siano espressi, entro qua-ranta giorni dalla data di trasmissione, i pa-reri delle Commissioni competenti per mate-ria e per i profili finanziari. Decorso tale ter-mine i decreti sono emanati anche in man-canza dei pareri. Qualora il termine per l’e-spressione dei pareri parlamentari di cui alpresente comma scada nei trenta giorni cheprecedono la scadenza dei termini previstiper l’esercizio della delega, questi ultimisono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all’attuazione della de-lega di cui al comma 1 ed entro lo stesso ter-mine il Governo provvede all’adozione ditutti gli atti di sua competenza previsti dallalegislazione vigente e al loro coordinamentoe aggiornamento, anche alla luce di quantodisposto dagli emanandi decreti legislatividi cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, ladisciplina relativa ai requisiti acustici passividegli edifici e dei loro componenti di cui al-l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge26 ottobre 1995, n. 447, non trova applica-zione nei rapporti tra privati e, in particolare,nei rapporti tra costruttori-venditori e acqui-renti di alloggi sorti successivamente alladata di entrata in vigore della presente legge.

Page 11: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 11 —

6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 194, e abrogato.

7. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

Art. 12.

(Modifica all’articolo 5 della legge 10 feb-braio 1992, n. 164, recante nuova disciplina

delle denominazioni di origine)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge10 febbraio 1992, n. 164, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «In tale zona nonsi possono impiantare e iscrivere vigneti al-l’albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne pro-durre vini Chianti DOCG».

Art. 13.

(Delega al Governo per il riordinoe la revisione della disciplina in materia

di fertilizzanti)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge e con le modalita di cui all’ar-ticolo 1, un decreto legislativo di riordino erevisione della disciplina in materia di ferti-lizzanti, nel rispetto dei seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamentodelle definizioni di «concime» e delle suemolteplici specificazioni, di «fabbricante» edi «immissione sul mercato», ai sensi dell’ar-ticolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003del Parlamento europeo e del Consiglio, del13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioniobbligatorie come stabilita dall’articolo 6 delcitato regolamento (CE) n. 2003/2003 per iconcimi immessi sul mercato con l’indica-zione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficialidi controllo per valutare la conformita dei

concimi, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare inbase ai princıpi di effettivita, proporzionalitae dissuasivita, ai sensi dell’articolo 36 del re-golamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del de-creto legislativo di cui al comma 1 e abro-gato il decreto legislativo 29 aprile 2006,n. 217.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri,ne minori entrate a carico della finanza pub-blica. Le Amministrazioni interessate svol-gono le attivita previste dal presente articolocon le risorse umane, finanziarie e strumen-tali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Disposizioni sanzionatorie per l’applicazionedel regolamento (CE) n. 479/2008 e del rego-

lamento (CE) n. 555/2008, relativi all’orga-nizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell’articolo 86 del regola-mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del29 aprile 2008, i produttori regolarizzano lesuperfici vitate, impiantate prima del 1º set-tembre 1998 senza disporre dei corrispon-denti diritti di impianto, mediante versa-mento di una somma di 6.000 euro per et-taro; il versamento non e dovuto per le su-perfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2,paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1non e effettuato entro il 31 dicembre 2009 ola relativa superficie non e estirpata entro il30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre2008, non ha estirpato le superfici vitate im-piantate dopo il 31 agosto 1998 senza di-sporre dei corrispondenti diritti di impianto,

Page 12: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 12 —

e punito con la sanzione amministrativa di12.000 euro per ettaro.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio2008 superfici vitate senza disporre dei corri-spondenti diritti di impianto e punito con lasanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 siapplicano ogni dodici mesi, secondo le mo-dalita previste all’articolo 55 del regola-mento (CE) n. 555/2008 della Commissione,del 27 giugno 2008.

6. Il termine entro il quale i produttori co-municano, ai sensi dell’articolo 57 del rego-lamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzano,l’intenzione di ricorrere alla vendemmiaverde o alla distillazione, e il 31 maggio diciascuna campagna.

7. Le facolta previste dall’articolo 57 delregolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuitealle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nei limiti delle lorocompetenze.

8. Il produttore che detiene una superficievitata superiore a 0,1 ettari e non ottemperao ottempera in modo incompleto o inesattoagli obblighi previsti dall’articolo 56, para-grafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008e punito con la sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, perogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si ap-plica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione delcontratto di distillazione, un mese dopo ladata di cui al comma 6 o dalla diversa datafissata dalle regioni e dalle province auto-nome di Trento e di Bolzano, nei limiti delleloro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delledisposizioni in materia di vendemmia verde,il 1º settembre dell’anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecu-niarie previste dal presente articolo, ad ecce-zione di quelle previste dal comma 8, non eammesso il pagamento in misura ridotta di

cui all’articolo 16 della legge 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell’articolo 117, quintocomma, della Costituzione ed in attuazionedi quanto previsto dall’articolo 11, comma8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le di-sposizioni del presente articolo si applicano,per le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano che non abbiano ancoraprovveduto al recepimento delle disposizionidei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore dellanormativa di attuazione adottata da ciascunaregione e provincia autonoma nei limiti delleloro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniariepreviste nel presente articolo sono applicatedalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano nei limiti delle lorocompetenze.

13. Se i produttori non eseguono l’estirpa-zione delle viti, come prescritto ai commi 2,3 e 4, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono provvedere,nei limiti delle loro competenze, alla rimo-zione degli impianti, ponendo a carico deglistessi produttori le relative spese.

Art. 15.

(Delega al Governo per l’adeguamento della

normativa nazionale al regolamento (CE)n. 479/2008, relativo all’organizzazione co-

mune del mercato vitivinicolo)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, su proposta del Ministro perle politiche europee, del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali e del Mi-nistro della giustizia, acquisito il parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, uno o piu decreti legi-slativi per l’attuazione del regolamento (CE)

Page 13: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 13 —

n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile2008, al fine di assicurare la piena integra-zione tra l’organizzazione comune del mer-cato del vino e la normativa nazionale, ap-portando specifiche integrazioni e modifica-zioni alla normativa vigente, secondo le pro-cedure previste dall’articolo 1, commi 2, 3 e4, e nel rispetto dei princıpi e criteri generalidi cui all’articolo 2, nonche dei seguenti ul-teriori princıpi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l’elevato li-vello qualitativo e di riconoscibilita dei vinia denominazione di origine e indicazionegeografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazio-nale per la tutela e la valorizzazione delledenominazioni di origine e delle indicazionigeografiche tipiche dei vini;

c) assicurare strumenti per la traspa-renza del settore vitivinicolo e la tutela deiconsumatori e delle imprese rispetto ai feno-meni di contraffazione, usurpazione e imita-zione;

d) perseguire il massimo coordinamentoamministrativo tra il Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali e le re-gioni, in particolare per quanto concerne lagestione del settore dei vini a denominazionedi origine protetta e a indicazione geograficaprotetta;

e) individuare le sedi amministrative egli strumenti di semplificazione amministra-tiva in ordine agli adempimenti proceduralia carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il si-stema sanzionatorio secondo i criteri di effi-cacia e applicabilita, individuando gli organi-smi e le azioni per garantire l’elevato livelloqualitativo delle produzioni vitivinicole nel-l’interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri,ne minori entrate a carico della finanza pub-blica.

Art. 16.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,

e al decreto legislativo 29 gennaio 2004,n. 58)

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 1, e in-serito il seguente:

«1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bo-vini di eta non superiore a dodici mesi allamacellazione sono classificate dai responsa-bili delle strutture di macellazione ai sensidell’allegato XI-bis del regolamento (CE)n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre2007, e dell’articolo 2 del decreto del Mini-stro delle politiche agricole alimentari e fore-stali 8 agosto 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 240 del 13 ottobre 2008»;

b) il comma 1 dell’articolo 3 e sostituitodal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, iltitolare dello stabilimento, che viola l’ob-bligo di identificazione e di classificazionedi cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, e sog-getto alla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 3.000 a euro18.000»;

c) il comma 2 dell’articolo 3 e sostituitodal seguente:

«2. Il titolare dello stabilimento che uti-lizza una marchiatura o etichettatura dif-forme da quanto previsto dall’articolo 2 delregolamento di cui al decreto del Ministroper le politiche agricole 4 maggio 1998,n. 298, e dall’articolo 2 del decreto del Mini-stro delle politiche agricole alimentari e fore-stali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e sog-

Page 14: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 14 —

getto alla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 1.000 a euro6.000».

2. All’articolo 5 del decreto legislativo 29gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e in-serito il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,l’operatore o l’organizzazione, come definitidall’articolo 12 del regolamento (CE)n. 1760/2000, che in ogni fase della produ-zione e della commercializzazione non ap-ponga, o apponga in maniera errata, sullecarni ottenute da bovini di eta non superiorea dodici mesi un’etichetta recante le indica-zioni obbligatorie, previste dagli articoli 13,paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regola-mento, e dal punto IV dell’allegato XI-bisdel regolamento (CE) n. 1234/2007, secondole modalita indicate dagli articoli 2 e 3 delregolamento (CE) n. 1825/2000 e dall’arti-colo 3 del decreto del Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali 8 agosto2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 240 del 13 ottobre 2008, e soggetto al pa-gamento di una sanzione amministrativa pe-cuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».

Art. 17.

(Disposizioni per l’applicazione del regola-

mento (CE) n. 110/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 15 gennaio

2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002della Commissione, del 13 giugno 2002)

1. Al fine di dare attuazione al regola-mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,in materia di bevande spiritose, la lettera a)del comma 1 dell’articolo 12 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 16 luglio 1997, n. 297, e abro-gata.

2. Le imprese di condizionamento sono te-

nute a indicare nell’etichetta l’origine degli

oli extravergini di oliva e degli oli di oliva

vergini, ai sensi del regolamento (CE)

n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giu-

gno 2002, e successive modificazioni.

3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che

commercializzano gli oli extravergini di

oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti

al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta

della documentazione, stabilita secondo le

modalita di cui al comma 5, per l’identifica-

zione dell’origine del prodotto e per la veri-

fica della conformita alle indicazioni facolta-

tive, qualora utilizzate, di cui al citato rego-

lamento (CE) n. 1019/2002, e successive

modificazioni.

4. Ai controlli previsti dal presente arti-

colo provvede l’Ispettorato centrale per il

controllo della qualita dei prodotti agroali-

mentari del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali.

5. Con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono determinate le

modalita di attuazione del presente articolo

e dell’articolo 23 del regio decreto-legge 15

ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge

18 marzo 1926, n. 562, e successive modifi-

cazioni.

6. Il Governo, fatte salve le norme penali

vigenti, e delegato ad adottare, entro centot-

tanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, le disposizioni sanzio-

natorie amministrative per le violazioni delle

disposizioni di cui al presente articolo e al

citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e suc-

cessive modificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui

al presente articolo non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

Page 15: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 15 —

Art. 18.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 23 di-cembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni am-ministrative e penali in materia di aiuti co-

munitari nel settore agricolo)

1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre1986, n. 898, di conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 27 ottobre1986, n. 701, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, le parole: «del Fondoeuropeo agricolo di orientamento e garanzia»sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo eu-ropeo agricolo di garanzia e del Fondo euro-peo agricolo per lo sviluppo rurale» e le pa-role: «a lire sette milioni settecentoquaranta-cinquemila» sono sostituite dalle seguenti:«ad euro 3.999,96»;

b) al comma 2, le parole: «del Fondoeuropeo agricolo di orientamento e garanzia»sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo eu-ropeo agricolo di garanzia e del Fondo euro-peo agricolo per lo sviluppo rurale» e le pa-role: «detto Fondo» sono sostituite dalle se-guenti: «detti Fondi».

Art. 19.

(Disposizioni per il parziale recepimento

della direttiva 2007/61/CE che modifica la di-rettiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di

latte conservato parzialmente o totalmente di-sidratato destinato all’alimentazione umana)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20febbraio 2004, n. 49, di attuazione della di-rettiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 di-cembre 2001, relativa a taluni tipi di latteconservato parzialmente o totalmente disidra-tato destinato all’alimentazione umana, eabrogato.

Art. 20.

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva

2008/13/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell’11 marzo 2008)

1. All’elenco A allegato alla legge 16

aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Diret-

tiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per

il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative agli apparecchi elettrici

utilizzati in medicina umana e veterinaria»

sono soppresse.

2. Il decreto del Ministro per il coordina-

mento delle politiche comunitarie 28 novem-

bre 1987, n. 597, recante attuazione della di-

rettiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparec-

chi elettrici utilizzati in medicina umana e

veterinaria, e abrogato.

Art. 21.

(Modifica al decreto legislativo 9 maggio

2001, n. 269, recante attuazione della diret-

tiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante

le apparecchiature radio e le apparecchia-

ture terminali di telecomunicazione e il reci-

proco riconoscimento della loro conformita)

1. Il comma 4 dell’articolo 13 del decreto

legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e sosti-

tuito dal seguente:

«4. Ciascun apparecchio e contraddistinto

dal fabbricante mediante l’indicazione del

modello, del lotto e/o dei numeri di serie e

del nome del fabbricante o della persona re-

sponsabile dell’immissione sul mercato».

Page 16: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 16 —

Art. 22.

(Modifiche al codice del consumo di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al codice del consumo di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, comma 6, le parole:«conformemente alle disposizioni di cui alpresente articolo» sono sostituite dalle se-guenti: «conformemente alle disposizioni dicui alla presente sezione»;

b) l’articolo 144-bis e sostituito dal se-guente:

«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le auto-

rita nazionali per la tutela dei consumatori)– 1. Il Ministero dello sviluppo economico,salve le disposizioni in materia bancaria, fi-nanziaria, assicurativa e di sistemi di paga-mento e le competenze delle autorita indi-pendenti di settore, che continuano a svol-gere le funzioni di autorita competente aisensi dell’articolo 3, lettera c), del regola-mento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,nonche le disposizioni vigenti nelle ulteriorimaterie per le quali e prevista la competenzadi altre autorita nazionali, svolge le funzionidi autorita competente, ai sensi del mede-simo articolo 3, lettera c), del citato regola-mento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III,titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulaticon i consumatori, di cui alla parte III, titoloI;

c) garanzia nella vendita dei beni diconsumo, di cui alla parte IV, titolo III,capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parteIII, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui allaparte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai localicommerciali, di cui alla parte III, titolo III,capo I, sezione I;

g) contratti a distanza, di cui alla parteIII, titolo III, capo I, sezione II;

h) contratti relativi all’acquisizione diun diritto di godimento ripartito di beni im-mobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economicoesercita tutti i poteri di cui al citato regola-mento (CE) n. 2006/2004, nelle materie dicui al comma 1, anche con riferimento alleinfrazioni lesive degli interessi collettivi deiconsumatori in ambito nazionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui aicommi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo eco-nomico puo avvalersi delle camere di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura,nonche del Corpo della Guardia di finanzache agisce con i poteri ad esso attribuitiper l’accertamento dell’imposta sul valoreaggiunto e delle imposte sui redditi. Puoinoltre definire forme di collaborazione conaltre pubbliche amministrazioni. Limitata-mente ai poteri di cui all’articolo 139, puoavvalersi delle associazioni dei consumatorie degli utenti di cui all’articolo 137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionato-ria in materia di indicazione dei prezzi di cuiall’articolo 17 del presente codice e le dispo-sizioni di cui all’articolo 22, comma 3, deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,ai fini dell’applicazione del regolamento(CE) n. 2006/2004 il Ministero dello svi-luppo economico, per lo svolgimento dellefunzioni di cui al comma 1, puo avvalersi,in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai po-teri di cui al comma 2, nonche relativamenteall’applicazione delle sanzioni di cui aicommi 6 e 7, sono stabilite con regolamentoemanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,lettera d), della legge 23 agosto 1988,n. 400, in modo da garantire il contradditto-

Page 17: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 17 —

rio, la piena cognizione degli atti e la verba-

lizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo,

senza giustificato motivo, di esibire i docu-

menti o di fornire le informazioni richieste,

nell’ambito delle proprie competenze, dal

Ministero dello sviluppo economico, riguar-

danti fattispecie di infrazioni nazionali o in-

tracomunitarie, nonche nel caso in cui siano

esibiti documenti o fornite informazioni non

veritiere, si applicano le sanzioni di cui al-

l’articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni

assunti nei confronti del Ministero dello svi-

luppo economico dai soggetti interessati, per

porre fine a infrazioni nazionali o intracomu-

nitarie, si applicano le sanzioni di cui all’ar-

ticolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4,

del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in

materia di pratiche commerciali scorrette di

cui alla parte II, titolo III, si applicano le di-

sposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e

2, in relazione alle funzioni di autorita com-

petente attribuite all’Autorita garante della

concorrenza e del mercato. Per i profili san-

zionatori, nell’ambito delle proprie compe-

tenze, l’Autorita garante della concorrenza

e del mercato provvede ai sensi dell’articolo

27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico

designa l’ufficio unico di collegamento re-

sponsabile dell’applicazione del citato rego-

lamento (CE) n. 2006/2004».

2. Alle attivita e agli adempimenti di cui

all’articolo 144-bis del codice del consumo

di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, come sostituito dal comma 1,

lettera b), del presente articolo, si provvede

nell’ambito delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Vendita e somministrazione di bevandealcoliche)

1. In conformita alle linee di indirizzocontenute nella strategia comunitaria in ma-teria di riduzione dei danni derivanti dal con-sumo di alcol, di cui alla comunicazionedella Commissione europea COM (2006)625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l’articolo14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e in-serito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Vendita e somministra-

zione di bevande alcoliche in aree pubbli-che) – 1. La somministrazione di alcolici eil loro consumo sul posto, dalle ore 24 alleore 7, possono essere effettuati esclusiva-mente negli esercizi muniti della licenza pre-vista dall’articolo 86, primo comma, del te-sto unico delle leggi di pubblica sicurezza,di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolicisu spazi o aree pubblici diversi dalle perti-nenze degli esercizi di cui al comma 1 e pu-nito con la sanzione amministrativa pecunia-ria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto ecommesso dalle ore 24 alle ore 7, anche at-traverso distributori automatici, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da euro5.000 a euro 30.000. Per le violazioni dicui al presente comma e disposta anche laconfisca della merce e delle attrezzature uti-lizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall’arti-colo 14 della presente legge, dall’articolo6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003,n. 151, convertito, con modificazioni, dallalegge 1º agosto 2003, n. 214, e dall’articolo6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,convertito, con modificazioni, dalla legge 2ottobre 2007, n. 160, e successive modifica-zioni».

Page 18: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 18 —

Art. 24.

(Adeguamento comunitario di disposizioni

tributarie)

1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e sostituito dal seguente:

«3. La ritenuta e operata a titolo d’imposta

e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili

corrisposti a soggetti non residenti nel terri-

torio dello Stato diversi dalle societa ed

enti indicati nel comma 3-ter, in relazione

alle partecipazioni, agli strumenti finanziari

di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),

del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti

di associazione in partecipazione di cui al-

l’articolo 109, comma 9, lettera b), del me-

desimo testo unico, non relative a stabili or-

ganizzazioni nel territorio dello Stato. L’ali-

quota della ritenuta e ridotta al 12,50 per

cento per gli utili pagati ad azionisti di ri-

sparmio. L’aliquota della ritenuta e ridotta

all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi

pensione istituiti negli Stati membri dell’U-

nione europea e negli Stati aderenti all’Ac-

cordo sullo spazio economico europeo in-

clusi nella lista di cui al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai

sensi dell’articolo 168-bis del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi

dagli azionisti di risparmio, dai fondi pen-

sione di cui al periodo precedente e dalle so-

cieta ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno

diritto al rimborso, fino a concorrenza dei

quattro noni della ritenuta, dell’imposta che

dimostrino di aver pagato all’estero in via

definitiva sugli stessi utili mediante certifica-

zione del competente ufficio fiscale dello

Stato estero».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-plicano agli utili distribuiti a decorrere dalladata di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all’emanazione del decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze ai sensidell’articolo 168-bis del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposi-zioni del comma 3 dell’articolo 27 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, gli Stati ade-renti all’Accordo sullo spazio economico eu-ropeo sono quelli inclusi nella lista di cui aldecreto del Ministro delle finanze 4 settem-bre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in at-tuazione dell’articolo 11, comma 4, letterac), del decreto legislativo 1º aprile 1996,n. 239.

4. Nel decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportatele seguenti modifiche:

a) all’articolo 7, quarto comma, la let-tera f-quinquies) e sostituita dalla seguente:

«f-quinquies) le prestazioni di interme-diazione, relative ad operazioni diverse daquelle di cui alla lettera d) del presentecomma e da quelle di cui all’articolo 40,commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si consi-derano effettuate nel territorio dello Statoquando le operazioni oggetto dell’interme-diazione si considerano ivi effettuate, ameno che non siano commesse da soggettopassivo in un altro Stato membro dell’U-nione europea; le suddette prestazioni si con-siderano in ogni caso effettuate nel territoriodello Stato se il committente delle stesse eivi soggetto passivo d’imposta, sempre chele operazioni cui le intermediazioni si riferi-scono siano effettuate nel territorio della Co-munita»;

b) l’articolo 13 e sostituito dal seguente:

Page 19: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 19 —

«Art. 13. - (Base imponibile) – 1. La baseimponibile delle cessioni di beni e delle pre-

stazioni di servizi e costituita dall’ammon-tare complessivo dei corrispettivi dovuti al

cedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali, compresi gli oneri e le speseinerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri

verso terzi accollati al cessionario o al com-mittente, aumentato delle integrazioni diret-

tamente connesse con i corrispettivi dovutida altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivisono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le presta-zioni di servizi dipendenti da atto della pub-

blica autorita, dall’indennizzo comunque de-nominato;

b) per i passaggi di beni dal commit-tente al commissionario o dal commissiona-

rio al committente, di cui al numero 3) delsecondo comma dell’articolo 2, rispettiva-

mente dal prezzo di vendita pattuito dalcommissionario, diminuito della provvigione,

e dal prezzo di acquisto pattuito dal commis-sionario, aumentato della provvigione; per leprestazioni di servizi rese o ricevute dai

mandatari senza rappresentanza, di cui alterzo periodo del terzo comma dell’articolo

3, rispettivamente dal prezzo di fornituradel servizio pattuito dal mandatario, dimi-

nuito della provvigione, e dal prezzo di ac-quisto del servizio ricevuto dal mandatario,

aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4),

5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2,dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal

prezzo di costo dei beni o di beni simili, de-terminati nel momento in cui si effettuanotali operazioni; per le prestazioni di servizi

di cui al primo e al secondo periodo delterzo comma dell’articolo 3, dalle spese so-

stenute dal soggetto passivo per l’esecuzionedei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di ser-vizi di cui all’articolo 11, dal valore normale

dei beni e dei servizi che formano oggetto diciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al re-gime della temporanea importazione, dal cor-rispettivo della cessione diminuito del valoreaccertato dall’ufficio doganale all’atto dellatemporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effet-tuate nei confronti di un soggetto per il qualel’esercizio del diritto alla detrazione e limi-tato a norma del comma 5 dell’articolo 19,anche per effetto dell’opzione di cui all’arti-colo 36-bis, la base imponibile e costituitadal valore normale dei beni e dei servizi see dovuto un corrispettivo inferiore a tale va-lore e se le operazioni sono effettuate da so-cieta che direttamente o indirettamente con-trollano tale soggetto, ne sono controllate osono controllate dalla stessa societa che con-trolla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate daun soggetto per il quale l’esercizio del dirittoalla detrazione e limitato a norma del comma5 dell’articolo 19, la base imponibile e costi-tuita dal valore normale dei beni e dei servizise e dovuto un corrispettivo inferiore a talevalore e se le operazioni sono effettuate neiconfronti di societa che direttamente o indi-rettamente controllano tale soggetto, nesono controllate o sono controllate dallastessa societa che controlla il predetto sog-getto;

c) per le operazioni imponibili, noncheper quelle assimilate agli effetti del dirittoalla detrazione, effettuate da un soggettoper il quale l’esercizio del diritto alla detra-zione e limitato a norma del comma 5 del-l’articolo 19, la base imponibile e costituitadal valore normale dei beni e dei servizi see dovuto un corrispettivo superiore a tale va-lore e se le operazioni sono effettuate neiconfronti di societa che direttamente o indi-rettamente controllano tale soggetto, nesono controllate o sono controllate dalla

Page 20: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 20 —

stessa societa che controlla il predetto sog-getto;

d) per la messa a disposizione di veicolistradali a motore nonche delle apparecchia-ture terminali per il servizio radiomobilepubblico terrestre di telecomunicazioni edelle relative prestazioni di gestione effet-tuata dal datore di lavoro nei confronti delproprio personale dipendente la base imponi-bile e costituita dal valore normale dei ser-vizi se e dovuto un corrispettivo inferiore atale valore.

4. Ai fini della determinazione della baseimponibile i corrispettivi dovuti e le spesee gli oneri sostenuti in valuta estera sonocomputati secondo il cambio del giorno incui e stata effettuata l’operazione e, in man-canza, secondo il cambio del giorno antece-dente piu prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggettobeni per il cui acquisto o importazione la de-trazione e stata ridotta ai sensi dell’articolo19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibi-lita oggettiva, la base imponibile e determi-nata moltiplicando per la percentuale detrai-bile ai sensi di tali disposizioni l’importo de-terminato ai sensi dei commi precedenti»;

c) l’articolo 14 e sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Determinazione del valore

normale) – 1. Per valore normale si intendel’intero importo che il cessionario o il com-mittente, al medesimo stadio di commercia-lizzazione di quello in cui avviene la ces-sione di beni o la prestazione di servizi, do-vrebbe pagare, in condizioni di libera con-correnza, ad un cedente o prestatore indipen-dente per ottenere i beni o servizi in que-stione nel tempo e nel luogo di tale cessioneo prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessionidi beni o prestazioni di servizi analoghe, pervalore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo diacquisto dei beni o di beni simili o, in man-

canza, il prezzo di costo, determinati nel mo-mento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spesesostenute dal soggetto passivo per l’esecu-zione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell’articolo13, comma 3, lettera d), con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze sono sta-biliti appositi criteri per l’individuazione delvalore normale»;

d) all’articolo 17, il terzo comma e so-stituito dal seguente:

«Gli obblighi relativi alle cessioni di benie alle prestazioni di servizi effettuate nel ter-ritorio dello Stato da soggetti non residenti,che non si siano identificati direttamente aisensi dell’articolo 35-ter, ne abbiano nomi-nato un rappresentante fiscale ai sensi del se-condo comma, sono adempiuti dai cessionario committenti, residenti nel territorio delloStato, che acquistano i beni o utilizzano iservizi nell’esercizio di imprese, arti o pro-fessioni. La disposizione non si applica rela-tivamente alle operazioni imponibili ai sensidell’articolo 7, quarto comma, lettera f), ef-fettuate da soggetti domiciliati o residenti ocon stabili organizzazioni operanti nei terri-tori esclusi a norma del primo comma, let-tera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighirelativi alle cessioni di cui all’articolo 7, se-condo comma, terzo periodo, ed alle presta-zioni di servizi di cui all’articolo 7, quartocomma, lettere d) e f-quinquies), rese da sog-getti non residenti a soggetti domiciliati nelterritorio dello Stato, a soggetti ivi residentiche non abbiano stabilito il domicilio all’e-stero ovvero a stabili organizzazioni in Italiadi soggetti domiciliati e residenti all’estero,sono adempiuti dai cessionari e dai commit-tenti medesimi qualora agiscano nell’eserci-zio di imprese, arti o professioni»;

e) all’articolo 38-ter, primo comma, ilprimo periodo e sostituito dal seguente: «Isoggetti domiciliati e residenti negli Statimembri dell’Unione europea, che non si

Page 21: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 21 —

siano identificati direttamente ai sensi del-

l’articolo 35-ter e che non abbiano nominato

un rappresentante ai sensi del secondo

comma dell’articolo 17, assoggettati all’im-

posta nello Stato in cui hanno il domicilio

o la residenza, che non hanno effettuato ope-

razioni in Italia, ad eccezione delle presta-

zioni di trasporto e relative prestazioni acces-

sorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9,

nonche delle operazioni indicate nell’articolo

17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e

nell’articolo 74, commi settimo ed ottavo,

del presente decreto e nell’articolo 44,

comma 2, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono

ottenere, in relazione a periodi inferiori al-

l’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile

a norma dell’articolo 19 del presente decreto,

relativa ai beni mobili e ai servizi importati o

acquistati, sempreche di importo complessivo

non inferiore a duecento euro»;

f) all’articolo 54, il terzo comma e sosti-

tuito dal seguente:

«L’ufficio puo tuttavia procedere alla retti-

fica indipendentemente dalla previa ispe-

zione della contabilita del contribuente qua-

lora l’esistenza di operazioni imponibili per

ammontare superiore a quello indicato nella

dichiarazione, o l’inesattezza delle indica-

zioni relative alle operazioni che danno di-

ritto alla detrazione, risulti in modo certo e

diretto, e non in via presuntiva, da verbali,

questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3)

e 4) del secondo comma dell’articolo 51, da-

gli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri

contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni

eseguite nei confronti di altri contribuenti,

nonche da altri atti e documenti in suo pos-

sesso».

5. Il primo comma dell’articolo 39 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 600, e sostituito dal se-

guente:

«Per i redditi d’impresa delle persone fisi-che l’ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiara-zione non corrispondono a quelli del bilan-cio, del conto dei profitti e delle perdite edell’eventuale prospetto di cui al comma 1dell’articolo 3;

b) se non sono state esattamente appli-cate le disposizioni del titolo I, capo VI,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni;

c) se l’incompletezza, la falsita o l’ine-sattezza degli elementi indicati nella dichia-razione e nei relativi allegati risulta inmodo certo e diretto dai verbali e dai que-stionari di cui ai numeri 2) e 4) del primocomma dell’articolo 32, dagli atti, documentie registri esibiti o trasmessi ai sensi del nu-mero 3) dello stesso comma, dalle dichiara-zioni di altri soggetti previste negli articoli6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni ese-guite nei confronti di altri contribuenti o daaltri atti e documenti in possesso dell’ufficio;

d) se l’incompletezza, la falsita o l’ine-sattezza degli elementi indicati nella dichia-razione e nei relativi allegati risulta dall’ispe-zione delle scritture contabili e dalle altre ve-rifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal con-trollo della completezza, esattezza e veridi-cita delle registrazioni contabili sulla scortadelle fatture e degli altri atti e documenti re-lativi all’impresa nonche dei dati e delle no-tizie raccolti dall’ufficio nei modi previstidall’articolo 32. L’esistenza di attivita nondichiarate o la inesistenza di passivita dichia-rate e desumibile anche sulla base di presun-zioni semplici, purche queste siano gravi,precise e concordanti».

6. Il decreto del Ministro dell’economia edelle finanze di cui all’articolo 14, comma 3,del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, come modificatodal comma 4, lettera c), del presente articolo,e emanato entro centoventi giorni dalla data

Page 22: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 22 —

di entrata in vigore della presente legge. Finoalla data dalla quale trovano applicazione ledisposizioni del suddetto decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze, per lamessa a disposizione di veicoli stradali a mo-tore da parte del datore di lavoro nei con-fronti del personale dipendente si assumecome valore normale quello determinato anorma dell’articolo 51, comma 4, lettera a),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivodelle somme eventualmente trattenute al di-pendente e al netto dell’imposta sul valoreaggiunto compresa in detto importo.

7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993,n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportatele seguenti modifiche:

a) all’articolo 38:

1) dopo il comma 4, e inserito il se-guente:

«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valoreaggiunto, costituiscono prodotti soggetti adaccisa l’alcole, le bevande alcoliche, i tabac-chi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi ilgas fornito dal sistema di distribuzione di gasnaturale e l’energia elettrica, quali definitidalle disposizioni comunitarie in vigore»;

2) al comma 5, la lettera c) e sosti-tuita dalla seguente:

«c) gli acquisti di beni, diversi daimezzi di trasporto nuovi e da quelli soggettiad accisa, effettuati dai soggetti indicati nelcomma 3, lettera c), dai soggetti passivi peri quali l’imposta e totalmente indetraibile anorma dell’articolo 19, secondo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricolidi cui all’articolo 34 dello stesso decreto chenon abbiano optato per l’applicazione del-l’imposta nei modi ordinari se l’ammontarecomplessivo degli acquisti intracomunitari edegli acquisti di cui all’articolo 40, comma3, del presente decreto, effettuati nell’anno

solare precedente, non ha superato 10.000euro e fino a quando, nell’anno in corso,tale limite non e superato. L’ammontarecomplessivo degli acquisti e assunto al nettodell’imposta sul valore aggiunto e al nettodegli acquisti di mezzi di trasporto nuovi dicui al comma 4 del presente articolo e degliacquisti di prodotti soggetti ad accisa»;

b) all’articolo 40:

1) il comma 4 e sostituito dal se-guente:

«4. Le disposizioni del comma 3 non siapplicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasportonuovi e a quelle di beni da installare, mon-tare o assiemare ai sensi dell’articolo 7, se-condo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quellisoggetti ad accisa, effettuate nel territoriodello Stato, fino ad un ammontare nel corsodell’anno solare non superiore a 35.000 euroe sempreche tale limite non sia stato superatonell’anno precedente. La disposizione nonopera per le cessioni di cui al comma 3 effet-tuate da parte di soggetti passivi in altroStato membro che hanno ivi optato per l’ap-plicazione dell’imposta nel territorio delloStato»;

2) il comma 8 e abrogato;

3) il comma 9 e sostituito dal se-guente:

«9. Non si considerano effettuate nel terri-torio dello Stato le cessioni intracomunitariedi cui all’articolo 41 nonche le prestazioni diservizio, le prestazioni di trasporto intraco-munitario, quelle accessorie e le prestazionidi intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5e 6 rese a soggetti passivi d’imposta in altroStato membro»;

c) all’articolo 41, comma 1, la lettera b)e sostituita dalla seguente:

«b) le cessioni in base a cataloghi, percorrispondenza e simili, di beni diversi da

Page 23: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 23 —

quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportatidal cedente o per suo conto nel territorio dialtro Stato membro nei confronti di cessio-nari ivi non tenuti ad applicare l’imposta su-gli acquisti intracomunitari e che non hannooptato per l’applicazione della stessa. La di-sposizione non si applica per le cessioni dimezzi di trasporto nuovi e di beni da instal-lare, montare o assiemare ai sensi della let-tera c). La disposizione non si applica altresıse l’ammontare delle cessioni effettuate inaltro Stato membro non ha superato nel-l’anno solare precedente e non supera inquello in corso 100.000 euro, ovvero l’even-tuale minore ammontare al riguardo stabilitoda questo Stato a norma dell’articolo 34della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,del 28 novembre 2006. In tal caso e am-messa l’opzione per l’applicazione dell’im-posta nell’altro Stato membro dandone co-municazione all’ufficio nella dichiarazione,ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, rela-tiva all’anno precedente ovvero nella dichia-razione di inizio dell’attivita o comunque an-teriormente all’effettuazione della prima ope-razione non imponibile. L’opzione ha effetto,se esercitata nella dichiarazione relativa al-l’anno precedente, dal 1º gennaio dell’annoin corso e, negli altri casi, dal momento incui e esercitata, fino a quando non sia revo-cata e, in ogni caso, fino al compimento delbiennio successivo all’anno solare nel corsodel quale e esercitata; la revoca deve esserecomunicata all’ufficio nella dichiarazione an-nuale ed ha effetto dall’anno in corso»;

d) l’articolo 43 e sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) –

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni labase imponibile e determinata secondo le di-sposizioni di cui agli articoli 13, escluso ilcomma 4, 14 e 15 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.Per i beni soggetti ad accisa concorre a for-mare la base imponibile anche l’ammontaredi detta imposta, se assolta o esigibile in di-pendenza dell’acquisto.

2. La base imponibile, nell’ipotesi di cuiall’articolo 40, comma 2, primo periodo, eridotta dell’ammontare assoggettato ad impo-sta nello Stato membro di destinazione delbene.

3. Ai fini della determinazione della baseimponibile i corrispettivi, le spese e gli oneridi cui all’articolo 13 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, in valuta estera sono computati se-condo il cambio del giorno, se indicato nellafattura, di effettuazione dell’operazione o, inmancanza di tale indicazione, della data dellafattura.

4. Per le introduzioni di cui all’articolo 38,comma 3, lettera b), e per gli invii di cui al-l’articolo 41, comma 2, lettera c), la base im-ponibile e costituita dal prezzo di acquisto o,in mancanza, dal prezzo di costo dei beni odi beni simili, determinati nel momento incui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di benisi applica l’aliquota relativa ai beni, secondole disposizioni di cui all’articolo 16 del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633»;

e) all’articolo 44, il comma 2 e sosti-tuito dal seguente:

«2. In deroga al comma 1, l’imposta e do-vuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7dell’articolo 38, dal cessionario designatocon l’osservanza degli adempimenti di cuiagli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all’articolo40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti pas-sivi d’imposta non residenti, dal committentese soggetto passivo nel territorio delloStato»;

f) l’articolo 46 e sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Fatturazione delle operazioniintracomunitarie) – 1. La fattura relativa al-l’acquisto intracomunitario deve essere nu-merata e integrata dal cessionario o commit-tente con l’indicazione del controvalore in

Page 24: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 24 —

euro del corrispettivo e degli altri elementiche concorrono a formare la base imponibiledell’operazione, espressi in valuta estera,nonche dell’ammontare dell’imposta, calco-lata secondo l’aliquota dei beni o servizi ac-quistati. La disposizione si applica anche allefatture relative alle prestazioni di cui all’arti-colo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggettipassivi d’imposta nel territorio dello Stato.Se trattasi di acquisto intracomunitario senzapagamento dell’imposta o non imponibile oesente, in luogo dell’ammontare dell’impostanella fattura deve essere indicato il titolounitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cuiall’articolo 41 e per le prestazioni di cui al-l’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non sog-gette all’imposta, deve essere emessa fatturanumerata a norma dell’articolo 21 del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633, con l’indicazione, inluogo dell’ammontare dell’imposta, che trat-tasi di operazione non imponibile o non sog-getta all’imposta, con la specificazione dellarelativa norma. La fattura deve inoltre conte-nere l’indicazione del numero di identifica-zione attribuito, agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, al cessionario o committentedallo Stato membro di appartenenza; in casodi consegna del bene al cessionario di questiin diverso Stato membro, dalla fattura deverisultare specifico riferimento. La fatturaemessa per la cessione di beni, spediti o tra-sportati da uno Stato membro in altro Statomembro, acquistati senza pagamento dell’im-posta a norma dell’articolo 40, comma 2, se-condo periodo, deve contenere il numero diidentificazione attribuito al cessionario dalloStato membro di destinazione dei beni e ladesignazione dello stesso quale debitore del-l’imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasidi beni spediti o trasportati dal soggetto pas-sivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo41, comma 2, lettera c), nel territorio di altroStato membro, deve recare anche l’indica-zione del numero di identificazione allo

stesso attribuito da tale Stato; se trattasi dicessioni di beni in base a cataloghi, per cor-rispondenza e simili, di cui all’articolo 41,comma 1, lettera b), non si applica la dispo-sizione di cui al secondo periodo del comma2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di tra-sporto nuovi di cui all’articolo 38, comma4, nella fattura devono essere indicati anchei dati di identificazione degli stessi; se lacessione non e effettuata nell’esercizio di im-prese, arti e professioni tiene luogo della fat-tura l’atto relativo alla cessione o altra docu-mentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un ac-quisto intracomunitario di cui all’articolo38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o commit-tente delle prestazioni di cui all’articolo 40,commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto larelativa fattura entro il mese successivo aquello di effettuazione dell’operazione deveemettere entro il mese seguente, in unicoesemplare, la fattura di cui al comma 1 conl’indicazione anche del numero di identifica-zione attribuito, agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, al cedente o prestatore dalloStato membro di appartenenza; se ha rice-vuto una fattura indicante un corrispettivo in-feriore a quello reale deve emettere fatturaintegrativa entro il quindicesimo giorno suc-cessivo alla registrazione della fattura origi-naria»;

g) all’articolo 50, il comma 1 e sosti-tuito dal seguente:

«1. Le cessioni intracomunitarie di cui al-l’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, letterac), e le prestazioni di cui all’articolo 40,commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza ap-plicazione dell’imposta nei confronti dei ces-sionari e dei committenti che abbiano comu-nicato il numero di identificazione agli stessiattribuito dallo Stato membro di apparte-nenza»;

h) all’articolo 50, il comma 3 e sosti-tuito dal seguente:

Page 25: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 25 —

«3. Chi effettua acquisti intracomunitari ocommette le prestazioni di cui all’articolo40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all’impostadeve comunicare all’altra parte contraente ilproprio numero di partita IVA, come inte-grato agli effetti delle operazioni intracomu-nitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto dimezzi di trasporto nuovi da parte di personefisiche non operanti nell’esercizio di im-prese, arti e professioni».

8. Le disposizioni di cui al comma 4, let-tere b) e c), e al comma 7, lettera d), si ap-plicano alle operazioni effettuate dal sessan-tesimo giorno successivo a quello di entratain vigore della presente legge.

9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4e 7 si applicano a decorrere dal giorno suc-cessivo a quello di pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale della presente legge; tuttavia,per le operazioni effettuate a decorrere dal1º gennaio 2008 per le quali sia stata gia ap-plicata la disciplina risultante da tali disposi-zioni, resta fermo il trattamento fiscale appli-cato.

10. Il Governo, entro il termine di cui al-l’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, dellapresente legge, puo adottare decreti legisla-tivi contenenti disposizioni modificative edintegrative di quelle di cui ai commi da 4a 9 del presente articolo, al fine di effettuareulteriori coordinamenti con la normativa co-munitaria in tema di imposta sul valore ag-giunto.

11. Al fine di contrastare in Italia la diffu-sione del gioco irregolare ed illegale, nonchedi perseguire la tutela dei consumatori e del-l’ordine pubblico, la tutela dei minori e lalotta al gioco minorile ed alle infiltrazionidella criminalita organizzata nel settore deigiochi, tenuto conto del monopolio statalein materia di giochi di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, enel rispetto degli articoli 43 e 49 del TrattatoCE, oltre che delle disposizioni del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, dicui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, nonche dei princıpi di non discrimi-nazione, necessita, proporzionalita e traspa-renza, i commi da 12 a 26 del presente arti-colo recano disposizioni in materia di eserci-zio e di raccolta a distanza dei seguenti gio-chi:

a) scommesse, a quota fissa e a totaliz-zatore, su eventi, anche simulati, sportivi, in-clusi quelli relativi alle corse dei cavalli,nonche su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ip-pici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilita;

e) scommesse a quota fissa con intera-zione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazio-nale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e dif-ferita.

12. La disciplina dei giochi di cui alcomma 11 e introdotta ovvero adeguata conregolamenti emanati ai sensi degli articoli16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, esuccessive modificazioni, e 12 della legge18 ottobre 2001, n. 383, e successive modifi-cazioni. Nel rispetto della predetta disciplina,con provvedimenti del direttore generale del-l’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato si provvede alla istituzione di singoligiochi, alla definizione delle condizioni ge-nerali di gioco e delle relative regole tecni-che, anche d’infrastruttura, della posta unita-ria di partecipazione al gioco, anche sottoforma di prezzo di acquisto del titolo di le-gittimazione alla partecipazione al gioco,nonche della relativa variazione in funzionedell’andamento del gioco, considerato singo-larmente ovvero in rapporto ad altri, alla in-dividuazione della misura di aggi, diritti oproventi da corrispondere in caso di organiz-zazione indiretta del gioco, alla variazionedella misura del prelievo, anche per imposte,nell’ambito della misura massima prevista

Page 26: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 26 —

per ciascun gioco ed in funzione del predettoandamento.

13. L’esercizio e la raccolta a distanza diuno o piu dei giochi di cui al comma 11, let-tere da a) a f), ferma la facolta dell’Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato distabilire, ai sensi del comma 26, in funzionedelle effettive esigenze di mercato, in un nu-mero massimo di duecento, le concessioni dicui alla lettera a) del presente comma da at-tribuire in fase di prima applicazione, e con-sentito:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti eche assumono gli obblighi di cui al comma15, ai quali l’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato attribuisce concessioneper la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata invigore della presente legge, sono gia titolaridi concessione per l’esercizio e la raccoltadi uno o piu dei giochi di cui al comma 11attraverso rete fisica, rete di raccolta a di-stanza, ovvero entrambe.

14. L’esercizio e la raccolta a distanza deigiochi di cui al comma 11, lettere g) e h),sono effettuati fino alla data di scadenzadelle relative concessioni dai soggetti che,alla data di entrata in vigore della presentelegge, sono titolari unici di concessione perla gestione e lo sviluppo dei medesimi gio-chi. Su autorizzazione dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, la raccoltaa distanza dei giochi di cui al comma 11, let-tere g) e h), e altresı consentita ai soggetti dicui al comma 13 ai quali i titolari unici diconcessione abbiano dato licenza con la pre-visione di un aggio non inferiore a quellopercepito dai titolari di punti di vendita deimedesimi giochi che fanno parte della retefisica di raccolta dei predetti titolari unicidi concessione.

15. La concessione richiesta dai soggetti dicui al comma 13, lettera a), e rilasciata su-bordinatamente al rispetto di tutti i seguentirequisiti e condizioni:

a) esercizio dell’attivita di gestione e diraccolta di giochi, anche a distanza, in unodegli Stati dello Spazio economico europeo,avendovi sede legale ovvero operativa, sullabase di valido ed efficace titolo abilitativo ri-lasciato secondo le disposizioni vigenti nel-l’ordinamento di tale Stato, con un fatturatocomplessivo, ricavato da tale attivita, non in-feriore ad euro 1.500.000 nel corso degli ul-timi due esercizi chiusi anteriormente alladata di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a),possesso di una capacita tecnico-infrastruttu-rale non inferiore a quella richiesta dal capi-tolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cuial comma 16, lettera b), comprovata da rela-zione tecnica sottoscritta da soggetto indi-pendente, nonche rilascio all’Amministra-zione autonoma dei monopoli di Stato diuna garanzia bancaria ovvero assicurativa, aprima richiesta e di durata biennale, di im-porto non inferiore ad euro 1.500.000;

c) costituzione in forma giuridica di so-cieta di capitali, con sede legale in uno degliStati dello Spazio economico europeo, ante-riormente al rilascio della concessione edalla sottoscrizione della relativa convenzioneaccessiva;

d) possesso da parte del presidente, de-gli amministratori e dei procuratori dei requi-siti di affidabilita e professionalita richiestialle corrispondenti figure dei soggetti di cuial comma 16, lettera b);

e) residenza delle infrastrutture tecnolo-giche, hardware e software, dedicate alle at-tivita oggetto di concessione in uno degliStati dello Spazio economico europeo;

f) versamento all’Amministrazione auto-noma dei monopoli di Stato di un corrispet-tivo una tantum, per la durata della conces-sione e a titolo di contributo spese per la ge-stione tecnica ed amministrativa dell’attivitadi monitoraggio e controllo, pari ad euro300.000, piu IVA, per le domande di conces-sione riferite ai giochi di cui al comma 11,lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu

Page 27: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 27 —

IVA, per le domande di concessione riferiteal gioco di cui al comma 11, lettera f);

g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo dicui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, letterab), che chiedono la concessione per l’eserci-zio e la raccolta a distanza dei giochi di cuial comma 11, lettere da a) a f), al fine di am-pliare ovvero completare la gamma dei gio-chi per i quali gli stessi sono gia abilitati al-l’esercizio e alla raccolta a distanza, versanoall’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato il contributo di cui al comma 15, let-tera f), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari delgioco previsto dal regolamento di cui al de-creto del Ministro delle finanze 31 gennaio2000, n. 29, relativamente a domande di con-cessione riferite ai giochi di cui al comma11, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000, per i concessionari diesercizio a distanza dei giochi di cui all’arti-colo 1, comma 287, della legge 30 dicembre2004, n. 311, e successive modificazioni, eall’articolo 38, comma 4, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,relativamente a domande di concessione rife-rite al gioco di cui al comma 11, lettera f);

c) euro 350.000, per i concessionari dirimanenti giochi, non gia abilitati alla lororaccolta a distanza, relativamente a domandedi concessione riferite ai giochi di cui alcomma 11, lettere da a) a f).

17. La sottoscrizione della domanda diconcessione, il cui modello e reso disponibiledall’Amministrazione autonoma dei mono-poli di Stato sul proprio sito web, implica al-tresı l’assunzione da parte del soggetto ri-chiedente dei seguenti obblighi valevoli perl’intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell’Am-ministrazione autonoma dei monopoli diStato, della persistenza dei requisiti e delle

condizioni di cui al comma 15, lettere daa) a e);

b) comunicazione all’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato di ogni va-riazione relativa ai requisiti ed alle condi-zioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);

c) accesso dei giocatori all’area opera-tiva del sito web del concessionario dedicataall’offerta dei giochi di cui al comma 11, let-tere da a) a f), esclusivamente sub registra-zione telematica da parte del sistema centraledell’Amministrazione autonoma dei mono-poli di Stato;

d) esclusione dei consumatori residentiin Italia dall’offerta dei giochi di cui alcomma 11, lettere da a) a f), attraverso sitidiversi da quelli gestiti dai concessionari inaderenza a quanto previsto dalla concessione,ancorche gestiti dallo stesso concessionario,direttamente ovvero attraverso societa con-trollanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposi-zione di strumenti ed accorgimenti per l’au-tolimitazione ovvero per l’autoesclusionedal gioco, l’esclusione dall’accesso al giocoda parte di minori, nonche l’esposizione delrelativo divieto in modo visibile negli am-bienti virtuali di gioco gestiti dal concessio-nario;

f) promozione di comportamenti respon-sabili di gioco e vigilanza sulla loro adozioneda parte dei giocatori, nonche di misure a tu-tela del consumatore previste dal codice delconsumo, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2005, n. 206;

g) nell’ambito dell’esercizio e della rac-colta dei giochi di cui al comma 11, svolgi-mento dell’eventuale attivita di commercia-lizzazione esclusivamente mediante il canaleprescelto;

h) trasmissione al sistema centrale del-l’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato delle informazioni anonime relativealle singole giocate, ai prelievi ed ai versa-menti effettuati sui singoli conti di gioco,ai relativi saldi, nonche, utilizzando proto-colli di comunicazione stabiliti con provvedi-

Page 28: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 28 —

mento dell’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, ai movimenti, da identifi-care con apposita codifica, relativi ad attivitadi gioco effettuate dal giocatore mediante ca-nali che non prevedono la sub registrazioneda parte del sistema centrale dell’Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato;

i) messa a disposizione, nei tempi e conle modalita indicati dall’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato all’atto dellasua richiesta, di tutti i documenti e le infor-mazioni occorrenti per l’espletamento delleattivita di vigilanza e controllo della mede-sima Amministrazione;

l) consenso all’Amministrazione auto-noma dei monopoli di Stato per l’accesso,nei tempi e con le modalita indicati dallastessa Amministrazione, di suoi dipendentio incaricati alle sedi del concessionario afini di controllo e ispezione, nonche, ai me-desimi fini, impegno di massima assistenzae collaborazione a tali dipendenti o incari-cati;

m) utilizzo di conti correnti bancari opostali dedicati alla gestione delle sommedepositate sui conti di gioco di titolarita deigiocatori.

18. L’Amministrazione autonoma dei mo-nopoli di Stato effettua l’istruttoria delle do-mande di concessione entro novanta giornidalla data del loro ricevimento complete ditutta la documentazione occorrente per il ri-scontro dei requisiti e delle condizioni dicui al comma 15. In caso di incompletezzadella domanda ovvero della relativa docu-mentazione, il termine e sospeso fino alladata della sua regolarizzazione. Il termine ealtresı sospeso, in caso di richiesta di inte-grazioni documentali ovvero di chiarimentichiesti dall’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, dalla data della richiestae fino alla loro ricezione. In deroga alle di-sposizioni del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, fatti, stati e qualita relativi airequisiti ovvero alle condizioni di cui al

comma 15 non possono essere attestati nellaforma dell’autocertificazione ovvero della di-chiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta.In caso di decorso del termine per l’istrutto-ria senza l’adozione di un provvedimentoconclusivo espresso da parte dell’Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato,la domanda di concessione si intende re-spinta.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cuial comma 11 e subordinata alla stipula, an-che per via telematica, di un contratto diconto di gioco tra il giocatore e il concessio-nario. Lo schema di riferimento del contrattodi conto di gioco, reso disponibile dall’Am-ministrazione autonoma dei monopoli diStato sul proprio sito web, e predispostonel rispetto delle seguenti condizioni mi-nime, cui restano senz’altro soggetti i con-tratti di conto di gioco in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessio-nario della regolazione del contratto secondola legge dello Stato italiano e che italiano siail foro competente per le eventuali controver-sie, nel rispetto delle norme vigenti anche difonte comunitaria, con esclusione di forme dirisoluzione arbitrale delle controversie mede-sime;

b) utilizzo del conto di gioco in osser-vanza delle disposizioni di cui al decreto le-gislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attua-zione della direttiva 2005/60/CE concernentela prevenzione dell’utilizzo del sistema fi-nanziario a scopo di riciclaggio dei proventidi attivita criminose e di finanziamento delterrorismo, nonche della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecu-zione;

c) unicita del contratto di conto di giococon ciascun giocatore, divieto di utilizza-zione del conto di gioco di un giocatoreper la raccolta o l’intermediazione di giocatealtrui, improduttivita di frutti del conto digioco per il giocatore, nonche gratuita dellarelativa utilizzazione per il giocatore;

Page 29: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 29 —

d) indisponibilita da parte del concessio-nario delle somme depositate sul conto digioco, fatte salve le operazioni di addebitoe di accredito direttamente connesse all’eser-cizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messaa disposizione al giocatore delle vincite edelle relative somme, comunque non oltreun’ora dalla certificazione ufficiale del veri-ficarsi dell’evento che determina la vincita,salvo specifica diversa disposizione previstadal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non ol-tre sette giorni dalla richiesta e con valutacorrispondente al giorno della richiesta, dellesomme giacenti sul conto di gioco di cui ilgiocatore chieda al concessionario il pre-lievo;

g) durata del contratto di conto di gioconon superiore alla data di scadenza dellaconcessione;

h) informativa relativa al trattamentodei dati personali rispettosa della normativavigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionatodel giocatore alla trasmissione da parte delconcessionario all’Amministrazione auto-noma dei monopoli di Stato, su richiesta diquest’ultima, di tutti i dati relativi ai movi-menti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all’erario dell’interosaldo del conto di gioco decorsi tre annidalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore gene-rale dell’Amministrazione autonoma dei mo-nopoli di Stato i contributi di cui ai commi15, lettera f), e 16 possono essere adeguatiin aumento ogni tre anni sulla base dell’in-dice nazionale dei prezzi al consumo perl’intera collettivita (NIC) pubblicato dall’I-STAT.

21. L’Amministrazione autonoma dei mo-nopoli di Stato adotta la carta dei servizi inmateria di giochi al fine di assicurare lapiu corretta informazione dei giocatori, an-che in tema di doveri di condotta dei conces-

sionari, con particolare riguardo a quelli dicui al comma 17, lettera e).

22. Entro novanta giorni dalla data stabi-lita ai sensi del comma 26, i soggetti di cuial comma 13, lettera b), ai quali sono giaconsentiti l’esercizio e la raccolta a distanzadei giochi di cui al comma 11, sottoscrivonol’atto di integrazione della convenzione ac-cessiva alla concessione occorrente per ade-guarne i contenuti alle disposizioni deicommi da 11 a 26.

23. All’articolo 4, comma 1, della legge13 dicembre 1989, n. 401, e successive mo-dificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: «E punito altresı con la reclusioneda sei mesi a tre anni chiunque organizza,esercita e raccoglie a distanza, senza la pre-scritta concessione, qualsiasi gioco istituito odisciplinato dall’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato. Chiunque, ancorchetitolare della prescritta concessione, orga-nizza, esercita e raccoglie a distanza qual-siasi gioco istituito o disciplinato dall’Ammi-nistrazione autonoma dei monopoli di Statocon modalita e tecniche diverse da quellepreviste dalla legge e punito con l’arrestoda tre mesi a un anno o con l’ammenda daeuro 500 a euro 5.000».

24. Salvo che il fatto costituisca reato, incaso di inadempimento da parte del conces-sionario delle disposizioni di cui ai commi17 e 19, l’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato dispone:

a) per l’inadempimento delle disposi-zioni di cui al comma 17, lettere a), b), d),e), f), i) e l), nonche delle disposizioni dicui al comma 19, la sospensione della con-cessione fino alla data in cui il concessiona-rio non ottemperi alle prescrizioni comuni-cate dalla Amministrazione, e, nel caso incui l’inadempimento perduri per i trentagiorni successivi alla comunicazione, la re-voca della concessione;

b) per l’inadempimento delle disposi-zioni di cui al comma 17, lettera h), la so-spensione della concessione fino alla data

Page 30: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 30 —

in cui il concessionario non ottemperi alleprescrizioni comunicate dalla Amministra-zione, e, nel caso in cui l’inadempimentoperduri per i dieci giorni successivi alla co-municazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle dispo-sizioni di cui al comma 17, lettera m), la so-spensione della concessione per la durata diquindici giorni; al secondo inadempimentodelle medesime disposizioni, la sospensionedella concessione per trenta giorni; al terzoinadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimentodelle disposizioni di cui ai commi 17 e 19l’Amministrazione dispone la revoca dellaconcessione.

25. I termini di cui alle lettere a) e b) delcomma 24 sono ridotti a meta in caso dinuovo inadempimento rilevato prima chesiano trascorsi dodici mesi dalla notificadel primo. In caso di terzo inadempimentonell’arco di dodici mesi, e disposta la revocadella concessione.

26. Con provvedimento del direttore gene-rale dell’Amministrazione autonoma dei mo-nopoli di Stato, sulla base di apposito pro-getto di fattibilita tecnica redatto dal partnertecnologico, e stabilita la data dalla quale de-corrono, in tutto o in parte, gli obblighi dicui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data iconcessionari continuano ad effettuare alpartner tecnologico dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato la trasmis-sione dei dati in conformita alla disciplinaa tale riguardo vigente anteriormente alladata di entrata in vigore della presente legge.

27. Con regolamento emanato ai sensi del-l’articolo 16, comma 1, della legge 13 mag-gio 1999, n. 133, adottato di concerto con ilMinistro dell’interno, sono disciplinati i tor-nei non a distanza di poker sportivo; con ilmedesimo regolamento sono altresı determi-nati l’importo massimo della quota di mo-dico valore di partecipazione al torneo e lemodalita che escludono i fini di lucro e la ul-teriore partecipazione al torneo una volta

esaurita la predetta quota, nonche l’impossi-bilita per gli organizzatori di prevedere piutornei nella stessa giornata e nella stessa lo-calita.

28. Nel rispetto dell’articolo 1 del decretolegislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificatocon legge 22 aprile 1953, n. 342, della diret-tiva 2005/60/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepitacon il decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 delTrattato istitutivo della Comunita europea,l’esercizio e la raccolta dei tornei di pokersportivo non a distanza sono consentiti aisoggetti titolari di concessione per l’esercizioe la raccolta di uno o piu dei giochi di cui alcomma 11 attraverso rete fisica nonche aisoggetti che rispettino i requisiti e le condi-zioni di cui al comma 15 previa autorizza-zione dell’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato.

29. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma29, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e integrato di6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alrelativo onere nonche alle minori entrate re-cate dai commi da 1 a 3 del presente arti-colo, valutate in 22 milioni di euro dall’anno2009, si provvede mediante utilizzo dellemaggiori entrate derivanti dai commi da 11a 26 del presente articolo, al netto dei costisostenuti dall’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato per la realizzazione ela gestione degli strumenti informatici occor-renti.

30. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze provvede al monitoraggio degli oneridi cui al presente articolo, anche ai fini del-l’adozione dei provvedimenti correttivi di cuiall’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modifica-zioni.

31. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare con propridecreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Page 31: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 31 —

32. All’articolo 1, comma 287, lettera h),della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comesostituita dall’articolo 38, comma 2, del de-creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e«settemilacinquecento» sono sostituite dalleseguenti: «cinquantamila» e «diciassettemila-cinquecento».

Art. 25.

(Modifica all’articolo 41 del decreto-legge

30 dicembre 2008, n. 207)

1. Nel rispetto degli obblighi derivantidalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio,del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadrocomunitario per la tassazione dei prodottienergetici e dell’elettricita, all’articolo 41del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma16-sexiesdecies e inserito il seguente:

«16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre laconcorrenzialita delle rivendite di benzina egasolio utilizzati come carburante per auto-trazione situate nella Repubblica di San Ma-rino e nel rispetto della normativa comunita-ria vigente e istituito, in favore delle regioniconfinanti con la stessa, un fondo per l’ero-gazione di contributi alle persone fisicheper la riduzione del prezzo della benzina edel gasolio per autotrazione alla pompa. Ilfondo e istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze,con una dotazione di 2 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2009. Le modalita dierogazione e i criteri di ripartizione del pre-detto fondo sono stabiliti con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, su pro-posta del Ministro per i rapporti con le re-gioni. All’onere derivante dall’attuazionedel presente comma, pari a 2 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2009, siprovvede mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1ºottobre 2007, n. 159, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.L’efficacia delle disposizioni di cui al pre-sente comma e subordinata all’autorizzazionedel Consiglio dell’Unione europea ai sensidell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

Art. 26.

(Delega al Governo per l’attuazionedella direttiva 2007/65/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legi-slativo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, dell’11 dicembre 2007, che modificala direttiva 89/552/CEE del Consiglio, rela-tiva al coordinamento di determinate disposi-zioni legislative, regolamentari e amministra-tive degli Stati membri concernenti l’eserci-zio delle attivita televisive, attraverso le op-portune modifiche al testo unico della radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, il Governo e tenuto a se-guire, oltre ai princıpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 2, anche i seguenti princıpi e cri-teri direttivi:

a) l’inserimento di prodotti e ammessonel rispetto di tutte le condizioni e i divietiprevisti dall’articolo 3-octies, paragrafi 2, 3e 4, della direttiva 89/552/CEE, come intro-dotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni edei divieti di cui alla lettera a) si applicanole sanzioni previste dall’articolo 51 del testounico di cui al decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, per la violazione delle disposi-zioni in materia di pubblicita, sponsorizza-zione e televendite, fatto salvo il divieto diinserimento di prodotti nei programmi perbambini, per la cui violazione si applica la

Page 32: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 32 —

sanzione di cui all’articolo 35, comma 2, delmedesimo decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177.

Art. 27.

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva2007/68/CE)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CEdella Commissione, del 27 novembre 2007,che modifica l’allegato III-bis della direttiva2000/13/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, per quanto concerne l’inclusionedi alcuni ingredienti alimentari, all’Allegato2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) la sezione III e sostituita dalla se-guente:

«Sezione III

Allergeni alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioe grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loroceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano,incluso destrosio, e prodotti derivati, purcheil processo subıto non aumenti il livello diallergenicita valutato dall’EFSA per il pro-dotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e pro-dotti derivati, purche il processo subıto nonaumenti il livello di allergenicita valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal qualesono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazionedi distillati o di alcol etilico di origine agri-cola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come sup-porto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzatacome chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e pro-dotti derivati, purche il processo subıto nonaumenti il livello di allergenicita valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal qualesono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), toco-ferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa na-turale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fi-tosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto dasteroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati, incluso latto-sio, tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbri-cazione di distillati o di alcol etilico di ori-gine agricola per liquori ed altre bevande al-coliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioe mandorle (Amyg-dalus communis L.), nocciole (Corylus avel-

lana), noci comuni (Juglans regia), noci dianacardi (Anacardium occidentale), noci dipecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.Koch), noci del Brasile (Bertholletia ex-

celsa), pistacchi (Pistacia vera), noci delQueensland (Macadamia ternifolia) e pro-dotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzataper la fabbricazione di distillati o di alcol eti-lico di origine agricola per liquori ed altrebevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concen-trazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/lespressi come SO2.

Page 33: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 33 —

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati»;

b) la sezione IV e abrogata.

2. E autorizzata la commercializzazione,fino ad esaurimento delle scorte, dei prodottialimentari, conformi alle disposizioni del de-creto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, im-messi sul mercato od etichettati prima del 31maggio 2009.

3. All’articolo 29 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 109, e aggiunto, infine, il seguente comma:

«3-bis. Le modifiche della sezione III del-l’Allegato 2, rese necessarie per il recepi-mento di direttive comunitarie in materia,sono adottate con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Mini-stro del lavoro, della salute e delle politichesociali, previo parere della Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano, da esprimere entro trenta giorni dallarichiesta».

4. Sono abrogati l’articolo 8, commi 2 e 3,del decreto legislativo 8 febbraio 2006,n. 114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 109, e successive modifica-zioni.

Art. 28.

(Delega al Governo per la modifica della di-sciplina in materia di composizione e deno-

minazione degli estratti alimentari e dei pro-dotti affini, in esecuzione della sentenza

della Corte di giustizia delle Comunita euro-pee del 19 giugno 1990, nella causa

C-177/89)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, con le modalita di cui all’ar-ticolo 1 e nel rispetto dei princıpi e criteri di-

rettivi di cui all’articolo 2, un decreto legi-slativo al fine di dare piena e completa ese-cuzione alla sentenza della Corte di giustiziadelle Comunita europee del 19 giugno 1990,nella causa C-177/89, con particolare riferi-mento alle disposizioni in materia di compo-sizione e denominazione degli estratti ali-mentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo e autorizzato ad apportare, en-tro quattro mesi dalla data di entrata in vigoredel decreto legislativo di cui al comma 1, leconseguenti modifiche ed integrazioni al rego-lamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 29.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-rettiva 2007/23/CE relativa all’immissione

sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Nella predisposizione del decreto legisla-tivo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 maggio 2007, relativa all’immissionesul mercato di articoli pirotecnici, il Governoe tenuto a seguire, oltre ai princıpi e criteri di-rettivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi infor-matizzati di trattamento dei dati e di gestionedelle procedure, le domande ed i procedi-menti per l’accertamento della conformitadegli articoli pirotecnici ai requisiti di sicu-rezza della direttiva medesima e le ulterioriprocedure per il riconoscimento dei prodottipirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimentocon le disposizioni vigenti in materia di sicu-rezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzioneincendi, delle fabbriche, dei depositi, del tra-sporto, degli esercizi di vendita dei prodottiesplodenti;

c) assicurare la produzione, l’uso e losmaltimento ecocompatibili dei prodottiesplodenti, compresi quelli pirotecnici per

Page 34: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 34 —

uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall’accen-sione di pirotecnici di qualsiasi specie, pre-vedendo una disciplina specifica per la rac-colta e lo smaltimento dei rifiuti di tali pro-dotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichetta-tura degli artifici pirotecnici, che consenta,nella intera filiera commerciale ed anche me-diante l’adozione di codici alfanumerici, lacorretta ed univoca individuazione dei pro-dotti esplodenti nel territorio nazionale, lamigliore tracciabilita amministrativa deglistessi ed il rispetto dei princıpi in materiadi tutela della salute ed incolumita pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e moda-lita di etichettatura per i prodotti pirotecnicifabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al ri-spetto delle esigenze di ordine e di sicurezzapubblica e di prevenzione incendi nell’acqui-sizione, detenzione ed uso degli artifici piro-tecnici e ad escludere dal possesso di taliprodotti persone comunque ritenute perico-lose;

g) determinare le attribuzioni e la com-posizione del comitato competente al con-trollo delle attivita degli organismi notificatiresponsabili delle verifiche di conformita, as-sicurandone l’alta competenza e l’indipen-denza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle di-sposizioni della legislazione nazionale di at-tuazione della direttiva 2007/23/CE, l’intro-duzione di sanzioni, anche di natura penale,nei limiti di pena stabiliti per le contravven-zioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975,n. 110, ferme le disposizioni penali vigentiin materia, a tutela dell’ordine pubblico,della sicurezza pubblica, dell’incolumitadelle persone e della protezione ambientale.

2. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pub-blica. Le amministrazioni pubbliche compe-tenti provvedono agli adempimenti di cui al

presente articolo con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente. Ai componenti del comitatodi cui al comma 1, lettera g), non e corrispo-sto alcun emolumento, indennita o rimborsospese.

Art. 30.

(Delega al Governo per l’attuazione della

direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione,a norma della direttiva 93/15/CEE, di un si-

stema di identificazione e tracciabilita degliesplosivi per uso civile)

1. Nella predisposizione del decreto legi-slativo per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile2008, relativa all’istituzione, a norma delladirettiva 93/15/CEE del Consiglio, di un si-stema di identificazione e tracciabilita degliesplosivi per uso civile, il Governo e tenutoa seguire, oltre ai princıpi e criteri direttividi cui all’articolo 2, anche i seguenti princıpie criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicu-rare la trattazione dei procedimenti e la con-servazione dei dati concernenti le licenze dipubblica sicurezza relativi alla fabbricazione,importazione, esportazione, transito, trasferi-mento comunitario, trasporto, tracciabilitaamministrativa ed identificazione univocadegli esplosivi, e quelli relativi ai titolaridelle stesse, sia assicurato dal Ministero del-l’interno, con le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente,e dai titolari delle licenze mediante proce-dure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessinel mercato civile, modalita di etichettatureatte a distinguere la destinazione, rispetto aquelle riservate ad uso militare o delle forzedi polizia;

c) prevedere l’introduzione di sanzionipenali, nei limiti di pena di cui alla legge 2ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al di-

Page 35: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 35 —

vieto di detenzione e di introduzione nel ter-ritorio nazionale degli esplodenti di cui aldecreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,sprovvisti dei sistemi armonizzati di identifi-cazione univoca e di tracciabilita; prevedere,inoltre, l’introduzione di sanzioni, anche dinatura penale, per le altre infrazioni alla legi-slazione nazionale di attuazione della citatadirettiva 2008/43/CE.

2. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Art. 31.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-

rettiva 2007/36/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, relativa all’esercizio di al-

cuni diritti degli azionisti di societa quotate)

1. Nella predisposizione del decreto legi-slativo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, dell’11 luglio 2007, relativa all’eserci-zio di alcuni diritti degli azionisti di societaquotate, il Governo e tenuto a seguire, oltreai princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo2, in quanto compatibili, anche i seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) definire l’ambito di applicazionedelle norme di recepimento della direttiva2007/36/CE emanate ai sensi della delegadi cui al presente articolo, escludendo daesso gli organismi di investimento collettivo,armonizzati e non armonizzati, e le societacooperative;

b) individuare le norme di recepimentodella direttiva 2007/36/CE emanate ai sensidella delega di cui al presente articolo appli-cabili alle societa emittenti azioni diffuse trail pubblico in misura rilevante e alle societaemittenti valori mobiliari diversi dalle azionicon diritto di voto negoziati in mercati rego-lamentati o diffusi tra il pubblico in misurarilevante;

c) indicare il termine minimo che deveintercorrere fra la pubblicazione dell’avvisodi convocazione e la data di svolgimento del-l’assemblea in prima convocazione, tenendoconto dell’interesse a un’adeguata informa-tiva degli azionisti e dell’esigenza di unatempestiva convocazione dell’assemblea indeterminate circostanze, e assicurando il ne-cessario coordinamento con le disposizionidi attuazione degli articoli 6 e 7 della diret-tiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenutodell’avviso di convocazione a quanto previ-sto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva2007/36/CE e disciplinarne le modalita didiffusione, al fine di garantirne l’effettivadiffusione nell’Unione europea, tenendoconto degli oneri amministrativi a caricodella societa emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto deisoci di integrare l’ordine del giorno dell’as-semblea di cui all’articolo 126-bis del testounico delle disposizioni in materia di inter-mediazione finanziaria, di cui al decreto legi-slativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto pre-visto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell’opzione di cuiall’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,e confermando la partecipazione minimaper il suo esercizio nella misura del quaran-tesimo del capitale sociale, nonche quantoprevisto dal citato articolo 126-bis, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittima-zione all’intervento in assemblea e all’eserci-zio del voto a quanto previsto dall’articolo 7della direttiva 2007/36/CE, introducendo leopportune modifiche ed adeguamenti dellenorme in materia di legittimazione all’eserci-zio dei diritti sociali conferiti da strumenti fi-nanziari in gestione accentrata, nonche inmateria di disciplina dell’assemblea, di im-pugnazione delle delibere assembleari e didiritto di recesso, e procedere ad un riordinodelle disposizioni normative in materia di ge-stione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazionetenendo conto dell’interesse a garantire una

Page 36: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 36 —

corretta rappresentazione della compagineazionaria e ad agevolare la partecipazione al-l’assemblea, anche tramite un rappresentante,dell’azionista, nonche dell’esigenza di ade-guata organizzazione della riunione assem-bleare;

h) al fine di agevolare l’esercizio dei di-ritti sociali, riordinare la disciplina vigente inmateria di aggiornamento del libro dei soci,valutando altresı l’introduzione di un mecca-nismo di identificazione degli azionisti, per iltramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell’azionista diporre domande connesse all’ordine delgiorno prima dell’assemblea, prevedendoche la societa fornisca una risposta, ancheunitaria alle domande con lo stesso conte-nuto, al piu tardi nella riunione assembleare,tenuto conto di quanto previsto dall’articolo9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresen-tanza in assemblea, al fine di rendere piuagevoli ed efficienti le procedure per l’eser-cizio del voto per delega, adeguandola altresıall’articolo 10 della direttiva 2007/36/CE,avvalendosi delle facolta di cui al paragrafo2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondocomma, del medesimo articolo e confer-mando quanto previsto dall’articolo 2372, se-condo, terzo e quarto comma, del codice ci-vile;

m) identificare le fattispecie di poten-ziale conflitto di interessi fra il rappresen-tante e l’azionista rappresentato, avvalendosidelle opzioni di cui all’articolo 10, paragrafo3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplinadella sollecitazione delle deleghe di voto,coordinandola con le modifiche introdottealla disciplina della rappresentanza in assem-blea in attuazione della delega di cui al pre-sente articolo e preservando un adeguato li-vello di affidabilita e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l’eserci-zio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali

presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri re-golamentari necessari per l’attuazione dellenorme emanate ai sensi della delega di cuial presente articolo;

q) prevedere per la violazione delle di-sposizioni adottate in attuazione della diret-tiva 2007/36/CE l’applicazione di sanzioniamministrative pecuniarie non inferiori nelminimo a euro 500 e non superiori nel mas-simo a euro 500.000.

2. Dall’esercizio della delega di cui al pre-sente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-

rettiva 2007/64/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 13 novembre 2007, rela-

tiva ai servizi di pagamento nel mercato in-terno, recante modifica delle direttive 97/7/

CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legi-slativi per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 13 novembre 2007, relativa ai ser-vizi di pagamento nel mercato interno, re-cante modifica delle direttive 97/7/CE,2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, cheabroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e te-nuto a seguire, oltre ai princıpi e criteri diret-tivi di cui all’articolo 2, anche i seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per larealizzazione dell’Area unica dei pagamentiin euro (SEPA), in conformita con il princi-pio di massima armonizzazione contenutonella direttiva;

b) favorire la riduzione dell’uso di con-tante nelle operazioni di pagamento e privile-giare l’utilizzo da parte delle pubbliche am-ministrazioni, a livello nazionale e locale,

Page 37: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 37 —

di strumenti di pagamento elettronici. Lapubblica amministrazione dovra provvedervicon le risorse umane, strumentali e finanzia-rie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle im-prese e dei fornitori di servizi di pagamento,anche tenendo conto delle scelte effettuate inaltri Paesi dell’Unione europea e della neces-sita di preservare la posizione competitivadel nostro sistema finanziario ed imprendito-riale;

d) favorire lo sviluppo di un mercatoconcorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti dipagamento abilitati alla prestazione di servizidi pagamento con esclusione delle attivita diraccolta di depositi e di emissione di monetaelettronica;

f) individuare nella Banca d’Italia l’au-torita competente ad autorizzare l’avvio del-l’esercizio dell’attivita e a esercitare il con-trollo sugli istituti di pagamento abilitati,nonche a verificare il rispetto delle condi-zioni previste dalla direttiva per l’esecuzionedelle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d’Italia l’au-torita competente a specificare le regole chedisciplinano l’accesso ai sistemi di paga-mento, assicurando condizioni di parita con-correnziale tra le diverse categorie di presta-tori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenzaposti in capo ai prestatori di servizi di paga-mento al fine di consentire agli utenti di taliservizi di effettuare scelte consapevoli, gra-duando i requisiti informativi in relazionealle esigenze degli utenti stessi, al rilievoeconomico del contratto concluso e al valoredello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori diservizi di pagamento di applicare spese ag-giuntive agli utenti di detti servizi per l’eser-cizio del loro diritto nei casi previsti dalla di-rettiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripar-tizione di responsabilita tra i prestatori diservizi di pagamento coinvolti nell’esecu-

zione di un’operazione di pagamento, al

fine di garantirne il reciproco affidamento

nonche il regolare funzionamento dei servizi

di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli

utenti nei confronti dei fornitori di servizi di

pagamento;

n) prevedere procedure per la risolu-

zione stragiudiziale delle controversie rela-

tive all’utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in

base alle quali i soggetti che hanno iniziato

a prestare i servizi di pagamento di cui al-

l’allegato alla direttiva 2007/64/CE confor-

memente al diritto nazionale vigente prima

della data di entrata in vigore del decreto le-

gislativo possano continuare tale attivita fino

al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d’Italia l’au-

torita competente a emanare la normativa di

attuazione del decreto legislativo e a recepire

afferenti misure di attuazione adottate dalla

Commissione europea con procedura di co-

mitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni

alla normativa vigente, anche di derivazione

comunitaria, per i singoli settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realiz-

zarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle di-

sposizioni dettate in attuazione della direttiva

l’applicazione di sanzioni amministrative pe-

cuniarie non inferiori nel minimo a euro 500

e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall’esercizio della delega di cui al pre-

sente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Page 38: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 38 —

Art. 33.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-

rettiva 2008/48/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa

ai contratti di credito ai consumatori e cheabroga la direttiva 87/102/CEE e previsione

di modifiche ed integrazioni alla disciplinarelativa ai soggetti operanti nel settore fi-

nanziario di cui al decreto legislativo 1º set-tembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi

ed agli agenti in attivita finanziaria)

1. Nella predisposizione dei decreti legi-slativi per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 23 aprile 2008, relativa ai contrattidi credito ai consumatori, che provvederannoad apportare al testo unico delle leggi in ma-teria bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1º settembre 1993, n. 385, le ne-cessarie modifiche e integrazioni, il Governoe tenuto a seguire, oltre ai princıpi e criteridirettivi di cui all’articolo 2, anche i seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli stru-menti di protezione del contraente deboleprevisti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento afavore dei consumatori, qualora ricorranoanaloghe esigenze di tutela alla luce delle ca-ratteristiche ovvero delle finalita del finan-ziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri am-ministrativi inibitori e l’applicazione dellesanzioni amministrative previste dal testounico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993 per contrastare le violazioni delledisposizioni del titolo VI di tale testo unico,anche se concernenti rapporti diversi dal cre-dito al consumo, al fine di assicurare un’ade-guata reazione a fronte dei comportamentiscorretti a danno della clientela. La misuradelle sanzioni amministrative e pari a quellaprevista dall’articolo 144 del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e

successive modificazioni, e dall’articolo 39,comma 3, della legge 28 dicembre 2005,n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrap-posizioni normative, il titolo VI del testounico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993 con le altre disposizioni legislativeaventi a oggetto operazioni e servizi discipli-nati dal medesimo titolo VI e contenute neldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel de-creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantireil rispetto di queste ultime disposizioni, imeccanismi di controllo e di tutela delcliente previsti dal citato titolo VI del testounico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attivitae dei soggetti operanti nel settore finanziariodi cui al titolo V e all’articolo 155 del testounico di cui al decreto legislativo n. 385 del1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteridirettivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l’iscri-zione al fine di consentire l’operativita neiconfronti del pubblico soltanto ai soggettiche assicurino affidabilita e correttezza del-l’iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllopiu efficaci, modulati anche sulla base delleattivita svolte dall’intermediario;

3) garantire la semplificazione, la tra-sparenza, la celerita, l’economicita e l’effica-cia dell’azione amministrativa e dei procedi-menti sanzionatori, attribuendo i poteri san-zionatori e di intervento alla Banca d’Italia;

4) prevedere sanzioni amministrativepecuniarie e accessorie e forme di interventoeffettive, dissuasive e proporzionate, quali,tra l’altro, il divieto di intraprendere nuoveoperazioni e il potere di sospensione, raffor-

Page 39: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 39 —

zando, nel contempo, il potere di cancella-zione;

e) rivedere la disciplina dei mediatoricreditizi di cui alla legge 7 marzo 1996,n. 108, e la disciplina degli agenti in attivitafinanziaria di cui al decreto legislativo 25settembre 1999, n. 374, introducendola neltesto unico di cui al decreto legislativon. 385 del 1993, in modo da:

1) assicurare la trasparenza dell’ope-rato e la professionalita delle sopraindicatecategorie professionali, prevedendo l’innalza-mento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo avente per-sonalita giuridica, con autonomia organizza-tiva e statutaria, ed eventuali articolazioniterritoriali, costituito da soggetti nominaticon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, scelti tra le categorie dei me-diatori creditizi, degli agenti in attivita finan-ziaria, delle banche e degli intermediari fi-nanziari, con il compito di gestire gli elenchidei mediatori creditizi e degli agenti in atti-vita finanziaria. Detto organismo sara sotto-posto alla vigilanza della Banca d’Italia,che, in caso di grave inerzia o malfunziona-mento, potra proporne lo scioglimento al Mi-nistro dell’economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento delMinistro dell’economia e delle finanze adot-tato, previo parere delle Commissioni parla-mentari competenti, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sentita la Banca d’Italia, siano deter-minate le modalita di funzionamento dell’or-ganismo di cui al numero 2) e sia individuatala disciplina: dei poteri dell’organismo edelle sue eventuali articolazioni territoriali,necessari ad assicurare un efficace svolgi-mento delle funzioni di gestione degli elen-chi, ivi compresi poteri di verifica e sanzio-natori; dell’iscrizione negli elenchi dei me-diatori creditizi e degli agenti in attivita fi-nanziaria, con le relative forme di pubblicita;della determinazione e riscossione, da partedell’organismo o delle sue eventuali articola-

zioni territoriali, di contributi o di altresomme dovute dagli iscritti e dai richiedentil’iscrizione, nella misura necessaria per ga-rantire lo svolgimento dell’attivita; delle mo-dalita di tenuta della documentazione concer-nente l’attivita svolta dai mediatori creditizie dagli agenti in attivita finanziaria; dellemodalita di aggiornamento professionale ditali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, ledisposizioni del titolo VI del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, esuccessive modificazioni, prevedendo altresıche la Banca d’Italia possa prescrivere speci-fiche regole di condotta. Con riferimento allecommissioni di mediazione e agli altri costiaccessori, dovranno essere assicurate la tra-sparenza nonche l’applicazione delle disposi-zioni previste per la determinazione degli in-teressi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge7 marzo 1996, n. 108, e dall’articolo 1815del codice civile;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie,nonche la sospensione e la cancellazione da-gli elenchi e le sanzioni accessorie, preve-dendo che l’organismo sia competente per iprovvedimenti connessi alla gestione deglielenchi e la Banca d’Italia per quelli relativialle violazioni delle disposizioni di cui al nu-mero 4);

6) individuare cause di incompatibi-lita, tra cui la contestuale iscrizione in en-trambi gli elenchi, al fine di assicurare laprofessionalita e l’autonomia dell’operativita;

7) prescrivere l’obbligo di stipularepolizze assicurative per responsabilita civileper danni arrecati nell’esercizio delle attivitadi pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorieper disciplinare il trasferimento nei nuovielenchi dei mediatori e degli agenti in atti-vita finanziaria gia abilitati, purche in pos-sesso dei requisiti previsti dalla nuova disci-plina;

9) per i mediatori creditizi prevederel’obbligo di indipendenza da banche e inter-mediari e l’obbligo di adozione di una forma

Page 40: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 40 —

giuridica societaria per l’esercizio dell’atti-vita; introdurre ulteriori forme di controlloper le societa di mediazione creditizia dimaggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attivitafinanziaria forme di responsabilita del sog-getto che si avvale del loro operato, anchecon riguardo ai danni causati ai clienti;

f) coordinare il testo unico di cui al de-creto legislativo n. 385 del 1993 e le altre di-sposizioni legislative aventi come oggetto latutela del consumatore, definendo le infor-mazioni che devono essere fornite al clientein fase precontrattuale e le modalita di illu-strazione, con la specifica, in caso di offertacongiunta di piu prodotti, dell’obbligatorietao facoltativita degli stessi.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Art. 34.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, recante attuazione della diret-

tiva 2001/83/CE, e successive direttive dimodifica, relativa ad un codice comunitario

concernente i medicinali per uso umano,nonche della direttiva 2003/94/CE)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo lalettera c) e inserita la seguente:

«c-bis) medicinale per terapia avanzata:un prodotto quale definito all’articolo 2 delregolamento (CE) n. 1394/2007 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 13 no-vembre 2007, sui medicinali per terapieavanzate»;

b) al comma 1 dell’articolo 3, e ag-giunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) a qualsiasi medicinale per terapiaavanzata, quale definito nel regolamento (CE)

n. 1394/2007 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 13 novembre 2007, preparatosu base non ripetitiva, conformemente a spe-cifici requisiti di qualita e utilizzato in unospedale, sotto l’esclusiva responsabilita pro-fessionale di un medico, in esecuzione di unaprescrizione medica individuale per un pro-dotto specifico destinato ad un determinatopaziente. La produzione di questi prodotti eautorizzata dall’AIFA. La stessa Agenziaprovvede affinche la tracciabilita nazionale ei requisiti di farmacovigilanza, nonche glispecifici requisiti di qualita di cui alla pre-sente lettera, siano equivalenti a quelli previ-sti a livello comunitario per quanto riguarda imedicinali per terapie avanzate per i quali erichiesta l’autorizzazione a norma del regola-mento (CE) n. 726/2004»;

c) il comma 1 dell’articolo 6 e sostituitodal seguente:

«1. Nessun medicinale puo essere im-messo in commercio sul territorio nazionalesenza aver ottenuto un’autorizzazione del-l’AIFA o un’autorizzazione comunitaria anorma del regolamento (CE) n. 726/2004 incombinato disposto con il regolamento (CE)n. 1394/2007»;

d) al comma 5 dell’articolo 119, le pa-role: «farmaceutica, che e titolare di altreAIC o di un’autorizzazione alla produzionedi medicinali» sono soppresse.

Art. 35.

(Termine del procedimento di cui all’articolo

2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)

1. All’articolo 2 della legge 13 luglio1965, n. 825, e successive modificazioni, eaggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il termine per la conclusione del procedi-mento di cui al presente articolo e di novantagiorni decorrenti dalla data di ricevimentodella richiesta».

2. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,

Page 41: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 41 —

con modificazioni, dalla legge 31 marzo

2004, n. 87, e abrogato.

3. Il nuovo termine di cui all’articolo 2,

terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n.

825, introdotto dal comma 1 del presente ar-

ticolo, trova applicazione anche per le richie-

ste di inserimento nella tariffa di vendita al

pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni

dei prezzi di vendita al dettaglio il cui proce-

dimento non e ancora concluso alla data di

entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-

rettiva 2008/51/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che

modifica la direttiva 91/477/CEE del Consi-

glio, relativa al controllo dell’acquisizione

e della detenzione di armi)

1. Nella predisposizione del decreto legi-

slativo per l’attuazione della direttiva 2008/

51/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 21 maggio 2008, che modifica la di-

rettiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al

controllo dell’acquisizione e della detenzione

di armi, il Governo e tenuto a seguire, oltre

ai princıpi e criteri direttivi generali di cui

all’articolo 2, anche i seguenti ulteriori prin-

cıpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi

da fuoco, delle loro parti, delle loro parti es-

senziali e delle munizioni, nonche delle armi

per uso scenico e disattivate, degli strumenti

per la segnalazione acustica e per quelle co-

munque riproducenti o trasformabili in armi,

individuando le modalita per assicurarne il

piu efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all’i-scrizione nel Catalogo nazionale delle armicomuni da sparo, anche al fine di assicurare,in armonia con le disposizioni della Conven-zione sul reciproco riconoscimento dellepunzonature di prova delle armi da fuocoportatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973,n. 993, la pronta tracciabilita delle armi dafuoco, delle loro parti, delle loro parti essen-ziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le pro-cedure in materia di marcatura delle armida fuoco, delle loro parti essenziali e dellemunizioni, attribuendo al Ministero dell’in-terno le relative competenze di indirizzo evigilanza, al fine della pronta tracciabilita edel controllo sull’uso delle stesse, anche me-diante il rilascio di speciali autorizzazioni sututte le attivita di tiro e sulla ricarica dellemunizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione deiregistri cartacei con registrazioni informatiz-zate ai fini dell’attivita di annotazione delleoperazioni giornaliere svolte, richieste ai tito-lari delle licenze di pubblica sicurezza con-cernenti le armi e le munizioni, garantendol’interoperabilita con i relativi sistemi auto-matizzati del Ministero dell’interno e la con-servazione dei dati per un periodo minimo dicinquanta anni dalla data dell’annotazionestessa;

e) prevedere il controllo dell’immis-sione sul mercato civile di armi da fuocoprovenienti dalle scorte governative, noncheprocedure speciali per la loro catalogazionee marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per lacatalogazione e la verifica delle armi semiau-tomatiche di derivazione militare, anche aifini dell’autorizzazione per la loro deten-zione;

g) adeguare la disciplina in materia ditracciabilita e tutela delle armi antiche, arti-stiche e rare e delle relative attivita di rac-colta ai fini culturali e collezionistici;

Page 42: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 42 —

h) determinare le procedure, ordinarie e

speciali, per l’acquisizione e la detenzione

delle armi, anche attraverso la previsione

dei requisiti necessari, anche fisici e psichici,

degli interessati all’acquisizione e alla deten-

zione di armi, al fine di evitare pericoli per

gli stessi, nonche per l’ordine e la sicurezza

pubblica, prevedendo a tal fine un’idonea in-

formazione alle persone conviventi con il ri-

chiedente e anche lo scambio protetto dei

dati informatizzati tra il Servizio sanitario

nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine,

utili a prevenire possibili abusi da parte di

soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio,

rinnovo e uso della Carta europea d’arma

da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autoriz-

zazioni contemplate nell’articolo 31 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le

licenze di polizia per l’esercizio delle attivita

di intermediazione delle armi e per l’effet-

tuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che di-

sciplinino l’utilizzazione, il trasporto, il de-

posito e la custodia delle armi, anche al

fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l’introduzione di sanzioni

penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2

ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile

1975, n. 110, per le infrazioni alle disposi-

zioni della legislazione nazionale di attua-

zione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall’attuazione della delega di cui al

presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall’eserci-

zio della delega di cui al presente articolo

le Amministrazioni interessate provvedono

con le risorse umane, strumentali e finanzia-

rie disponibili a legislazione vigente.

Art. 37.

(Disposizioni relative all’attuazione dei re-golamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

e n. 589/2008 della Commissione, perquanto riguarda la commercializzazione

delle uova, nonche delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Com-

missione, concernenti la protezione dellegalline ovaiole)

1. Qualora i centri d’imballaggio delleuova, definiti all’articolo 1 del regolamento(CE) n. 589/2008 della Commissione, del23 giugno 2008, non soddisfino piu le condi-zioni previste dall’articolo 5 del medesimoregolamento, si applicano i provvedimentiamministrativi della revoca e della sospen-sione dell’autorizzazione.

2. In caso d’inosservanza delle disposi-zioni contenute nella specifica normativa co-munitaria e nazionale, sempre che il fattonon costituisca reato, si applicano le seguentisanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico dichiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l’imballaggio, il reimbal-laggio e la classificazione di uova in catego-rie di qualita e di peso;

2) svolga l’attivita di raccoglitore, op-pure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei con-fronti di coloro che mescolano, al fine divenderle, le uova di gallina con quelle di al-tre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei con-fronti degli operatori che omettono o non ag-giornano o non tengono correttamente o nonconservano, per almeno dodici mesi, ai sensidell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20,21 e 22 del medesimo regolamento, secondole modalita stabilite dalle disposizioni nazio-nali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confrontidei titolari dei centri di imballaggio e dei

Page 43: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 43 —

raccoglitori che omettono di comunicare allaregione o provincia autonoma di apparte-nenza ed al competente dipartimento del Mi-nistero delle politiche agricole alimentari eforestali, entro trenta giorni dall’avveni-mento, le variazioni tecniche, societarie od’indirizzo e la cessazione dell’attivita;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a se-conda dei casi, dei titolari dei centri d’imbal-laggio, dei produttori e, limitatamente agliarticoli 14 e 16, relativi rispettivamente al-l’utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla ven-dita di uova sfuse, a carico dei rivenditori,per la violazione dei seguenti articoli del re-golamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratte-ristiche qualitative, al divieto di trattamentiper la conservazione ed ai criteri di classifi-cazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazionedi attrezzature dei centri d’imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai terminitemporali per la lavorazione delle uova ealla stampigliatura degli imballaggi e delleuova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, re-lativi all’etichettatura degli imballaggi edelle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei con-fronti di coloro che violano le norme di cuiagli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento(CE) n. 589/2008, relative alla stampigliaturadelle uova importate da Paesi terzi o scam-biate con Paesi comunitari, all’indicazionedella durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei con-fronti di coloro che omettono di riportareuna o piu diciture obbligatorie ai sensi dellanormativa vigente oppure violano quantoprescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decretodel Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali 13 novembre 2007, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicem-bre 2007, relativi all’uso di diciture facolta-tive;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei con-fronti dei titolari dei centri d’imballaggio edei produttori che violano le norme sullastampigliatura delle uova con il codice delproduttore, di cui all’allegato XIV del rego-lamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,del 22 ottobre 2007, ed all’articolo 9 del re-golamento (CE) n. 589/2008, nonche all’arti-colo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008,relativo all’indicazione del tipo di alimenta-zione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gliimporti si intendono aumentati del doppiose la partita di merce irregolare e superiorealle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione,le sanzioni di cui al comma 2 sono aumen-tate da un terzo alla meta.

5. Per l’applicazione delle sanzioni si ap-plica il procedimento previsto dalla legge24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercia-lizzate che risultano non conformi alle dispo-sizioni previste dalla normativa comunitariae nazionale, l’Ispettorato centrale per il con-trollo della qualita dei prodotti agroalimen-tari (ICQ) attua le disposizioni di cui all’ar-ticolo 25, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 589/2008, fino a quando la partitastessa non e in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento e diBolzano, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono definite, nell’ambito delle rispet-tive competenze, le modalita di attuazionedelle disposizioni di cui al comma 1, nonchemodalita uniformi per l’attivita di controlloai fini dell’irrogazione delle sanzioni ammi-nistrative di cui ai commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali esercita il controllo perl’applicazione delle disposizioni del presentearticolo tramite l’Ispettorato centrale per ilcontrollo della qualita dei prodotti agroali-mentari (ICQ) che e anche l’Autorita compe-

Page 44: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 44 —

tente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, ad irrogare le san-zioni amministrative pecuniarie previste dalcomma 2 del presente articolo.

9. Al fine di dare piena attuazione alle di-rettive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 lu-glio 1999, e 2002/4/CE della Commissione,del 30 gennaio 2002, concernenti la prote-zione delle galline ovaiole, il Governo e de-legato ad adottare, entro diciotto mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge,uno o piu decreti legislativi recanti disposi-zioni per la riorganizzazione del settore na-zionale della produzione di uova, in confor-mita ai seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) interventi per la riconversione, delo-calizzazione in aree conformi alle norme ur-banistiche o acquisizione di strutture di alle-vamento che adottano, al momento della rea-lizzazione, le norme relative alla protezionedelle galline ovaiole allevate in batteria ocon sistemi alternativi (a terra o all’aperto),come indicato dalla direttiva 1999/74/CEsul benessere degli animali;

b) priorita agli interventi di riconver-sione, delocalizzazione o acquisizione di al-levamenti il cui beneficiario autonomamenteadotta disciplinari di produzione che miglio-rano ulteriormente le condizioni di benessereanimale previste dalla direttiva 1999/74/CE;

c) realizzazione di filiere certificate cheintegrano le varie fasi del ciclo produttivo:allevamento, produzione di mangime, lavora-zione, trasformazione e distribuzione dei pro-dotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);

d) priorita per le filiere integrate e cer-tificate che utilizzano materie prime di pro-venienza esclusivamente nazionale;

e) priorita per la realizzazione di filiereintegrate per la produzione di uova e ovopro-dotti biologici;

f) interventi per l’acquisizione e la ri-strutturazione di mangimifici e strutture distoccaggio specifici a supporto delle filieredi produzione;

g) interventi per l’ammodernamento e larealizzazione di impianti di calibratura, sele-zione e produzione di ovoprodotti;

h) interventi per la promozione e lacommercializzazione di uova e ovoprodottiitaliani sui mercati esteri;

i) interventi per favorire la ricerca e losviluppo di nuovi prodotti in collaborazionecon universita e centri di ricerca;

l) interventi per il trattamento e la valo-rizzazione delle eiezioni tramite il recuperodi energia.

10. Dopo l’articolo 3 del decreto legisla-tivo 29 luglio 2003, n. 267, e inserito il se-guente:

«Art. 3-bis. - (Adeguamento degli im-pianti) – 1. La realizzazione e l’adeguamentodegli impianti, al fine della sostituzione dellegabbie di cui al numero 1 dell’allegato C,possono avvenire con il ricorso alle misuredi cui agli accordi di programma quadro,promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensidel comma 203 dell’articolo 2 della legge23 dicembre 1996, n. 662, e successive mo-dificazioni, oppure ai contratti di filiera edi distretto previsti dal decreto del Ministrodelle politiche agricole e forestali 1º agosto2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 226 del 29 settembre 2003».

11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e10 non derivano nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica.

Art. 38.

(Controlli della Commissione europea, a tu-tela della concorrenza, in locali non societari)

1. Nei casi di accertamenti disposti dallaCommissione europea ai sensi dell’articolo21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002,concernente l’applicazione delle regole diconcorrenza di cui agli articoli 81 e 82 delTrattato CE, l’esecuzione delle decisioni e

Page 45: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 45 —

autorizzata dal procuratore della Repubblica,che provvede in conformita all’articolo 21,paragrafo 3, del regolamento.

Art. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-

ria di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza

della Corte di giustizia resa in data 25 luglio2008 nella causa C-504/06. Procedura di in-

frazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 90, il comma 11 e sosti-tuito dal seguente:

«11. La disposizione di cui al comma 3non si applica ai lavori privati non soggettia permesso di costruire in base alla norma-tiva vigente e comunque di importo inferioread euro 100.000. In tal caso, le funzioni delcoordinatore per la progettazione sono svoltedal coordinatore per la esecuzione dei la-vori»;

b) all’articolo 91, comma 1, dopo la let-tera b) e aggiunta la seguente:

«b-bis) coordina l’applicazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 90, comma 1».

Art. 40.

(Disposizioni per l’accreditamento dei labo-

ratori di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo siapplicano ai:

a) laboratori non annessi alle impresealimentari che effettuano analisi nell’ambito

delle procedure di autocontrollo per le im-

prese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese ali-

mentari che effettuano analisi ai fini dell’au-

tocontrollo per conto di altre imprese alimen-

tari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a)

e b), di seguito indicati come «laboratori»,

devono essere accreditati, secondo la norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole

prove o gruppi di prove, da un organismo di

accreditamento riconosciuto e operante ai

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, nell’ambito delle rispettive compe-

tenze, sono definite le modalita operative di

iscrizione, aggiornamento, cancellazione in

appositi elenchi dei laboratori, nonche moda-

lita uniformi per l’effettuazione delle verifi-

che ispettive finalizzate alla valutazione della

conformita dei laboratori ai requisiti di cui al

comma 2.

4. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

ne minori entrate a carico della finanza pub-

blica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono

le attivita previste dal presente articolo con

le risorse umane, finanziarie e strumentali di-

sponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di rico-

noscimento, alle iscrizioni, agli aggiorna-

menti e alle cancellazioni relative all’elenco

dei laboratori sono poste a carico delle im-

prese secondo tariffe e modalita di versa-

mento da stabilire con successive disposi-

zioni regionali, sulla base del costo effettivo

del servizio, determinato mediante apposito

accordo tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

Page 46: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 46 —

Art. 41.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-rettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rela-tiva ai servizi nel mercato interno)

1. Nella predisposizione dei decreti legi-slativi per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizinel mercato interno, da adottare su propostadel Ministro per le politiche europee e delMinistro dello sviluppo economico ovverodel Ministro con competenza prevalente inmateria, di concerto con i Ministri per lapubblica amministrazione e l’innovazione eper la semplificazione normativa e con glialtri Ministri interessati, acquisito il pareredella Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, realizzando ilnecessario coordinamento con le altre dispo-sizioni vigenti, il Governo e tenuto a seguire,oltre ai princıpi e criteri direttivi generali dicui all’articolo 2, anche i seguenti princıpie criteri direttivi:

a) garantire la liberta di concorrenza se-condo condizioni di pari opportunita ed ilcorretto ed uniforme funzionamento del mer-cato nonche assicurare agli utenti un livelloessenziale ed uniforme di condizioni di ac-cessibilita all’acquisto di servizi sul territorionazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) promuovere l’elaborazione di codicidi condotta e disciplinari, finalizzati, in par-ticolare, a promuovere la qualita dei servizi,tenendo conto delle loro caratteristiche speci-fiche;

c) prevedere che le disposizioni dei de-creti legislativi si applichino a tutti i servizinon esplicitamente esclusi dall’articolo 2, pa-ragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera pre-

stazione di servizi, anche dall’articolo 17

della direttiva;

d) definire puntualmente l’ambito og-

gettivo di applicazione;

e) semplificare i procedimenti ammini-

strativi per l’accesso alle attivita di servizi,

anche al fine di renderli uniformi sul piano

nazionale, subordinando altresı la previsione

di regimi autorizzatori al ricorrere dei pre-

supposti di cui all’articolo 9 della direttiva

e prevedendo che, per tali regimi, da elen-

care in allegato al decreto legislativo di cui

al presente articolo, la dichiarazione di inizio

attivita rappresenti la regola generale salvo

che motivate esigenze impongano il rilascio

di un atto autorizzatorio esplicito;

f) garantire che, laddove consentiti dalla

normativa comunitaria, i regimi di autorizza-

zione ed i requisiti eventualmente previsti

per l’accesso ad un’attivita di servizi o per

l’esercizio della medesima siano conformi

ai princıpi di trasparenza, proporzionalita e

parita di trattamento;

g) garantire la libera circolazione dei

servizi forniti da un prestatore stabilito in

un altro Stato membro, imponendo requisiti

relativi alla prestazione di attivita di servizi

solo qualora siano giustificati da motivi di

ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sa-

nita pubblica o tutela dell’ambiente, nel ri-

spetto dei princıpi di non discriminazione e

di proporzionalita;

h) prevedere che l’autorizzazione all’ac-

cesso o all’esercizio di una attivita di servizi

abbia efficacia su tutto il territorio nazionale.

Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’au-

torizzazione possono essere giustificate solo

da un motivo imperativo di interesse gene-

rale;

i) ferma restando l’applicazione del

principio di prevalenza di cui all’articolo 3,

paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di

garantire, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo

4, della direttiva, il carattere unitario nazio-

Page 47: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 47 —

nale dell’individuazione delle figure profes-

sionali con i relativi profili ed eventuali titoli

abilitanti, individuare espressamente, per tutti

i servizi rientranti nell’ambito di applica-

zione della direttiva, gli eventuali requisiti

compatibili con la direttiva medesima e ne-

cessari per l’accesso alla relativa attivita e

per il suo esercizio;

l) prevedere che lo svolgimento di tutte

le procedure e le formalita necessarie per

l’accesso all’attivita di servizi e per il suo

esercizio avvenga attraverso sportelli unici

usufruibili da tutti i prestatori di servizi a

prescindere che questi siano stabiliti sul ter-

ritorio nazionale o di altro Stato membro,

in coerenza con quanto gia previsto al ri-

guardo dall’articolo 38 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

regolando il conseguente coordinamento fra

le relative disposizioni;

m) prevedere che le procedure e le for-

malita per l’accesso e l’esercizio delle atti-

vita di servizi possano essere espletate attra-

verso gli sportelli unici anche a distanza e

per via elettronica;

n) realizzare l’interoperabilita dei si-

stemi di rete, l’impiego non discriminatorio

della firma elettronica o digitale ed i collega-

menti tra la rete centrale della pubblica am-

ministrazione e le reti periferiche;

o) prevedere forme di collaborazione

con le autorita competenti degli altri Stati

membri e con la Commissione europea al

fine di garantire il controllo dei prestatori e

dei loro servizi, in particolare fornendo al

piu presto e per via elettronica, tramite la

rete telematica IMI, realizzata dalla Commis-

sione europea, le informazioni richieste da

altri Stati membri o dalla Commissione. Lo

scambio di informazioni puo riguardare le

azioni disciplinari o amministrative promosse

o le sanzioni penali irrogate e le decisioni

definitive relative all’insolvenza o alla ban-

carotta fraudolenta assunte dalle autorita

competenti nei confronti di un prestatore eche siano direttamente pertinenti alla compe-tenza del prestatore o alla sua affidabilitaprofessionale, nel rispetto dei presuppostistabiliti dalla direttiva;

p) prevedere che, relativamente alle ma-terie di competenza regionale, le norme perl’adeguamento, il coordinamento e la sempli-ficazione dei procedimenti autorizzatori con-cernenti l’esercizio della liberta di stabili-mento e la libera prestazione dei servizisiano adottate dallo Stato, in caso di inadem-pienza normativa delle regioni, in conformitaall’articolo 117, quinto comma, della Costi-tuzione e che, in caso di inadempienza am-ministrativa, sia esercitato il potere sostitu-tivo di cui all’articolo 120, secondo comma,della Costituzione;

q) prevedere che tutte le disposizioni diattuazione della direttiva nell’ambito dell’or-dinamento nazionale siano finalizzate a ren-dere effettivo l’esercizio della liberta di sta-bilimento e la libera circolazione dei servizigarantite dagli articoli 43 e 49 del TrattatoCE, perseguendo in particolare i seguentiobiettivi:

1) la crescita economica e la crea-zione di posti di lavoro sul territorio nazio-nale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri ammini-strativi per l’accesso ad una attivita di servizie per il suo esercizio;

4) l’effettivita dei diritti dei destina-tari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottatein attuazione della direttiva siano emanate inconformita ai seguenti ulteriori princıpi e cri-teri:

1) salvaguardia dell’unitarieta deiprocessi decisionali, della trasparenza, del-l’efficacia e dell’economicita dell’azione am-ministrativa e chiara individuazione dei sog-getti responsabili;

Page 48: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 48 —

2) semplificazione, accorpamento, ac-

celerazione, omogeneita, chiarezza e traspa-

renza delle procedure;

3) agevole accessibilita per prestatori

e destinatari di servizi a tutte le informazioni

afferenti alle attivita di servizi, in attuazione

degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di

pubblicita, di informazione e di conoscibilita

degli atti procedimentali anche mediante uti-

lizzo di sistemi telematici;

s) garantire l’applicazione della norma-

tiva legislativa e contrattuale del lavoro del

luogo in cui viene effettuata la prestazione

di servizi, fatti salvi trattamenti piu favore-

voli al prestatore previsti contrattualmente,

ovvero assicurati dai Paesi di provenienza

con oneri a carico di questi ultimi, evitando

effetti discriminatori nonche eventuali danni

ai consumatori in termini di sicurezza ed

eventuali danni all’ambiente;

t) prevedere idonee modalita al fine di

assicurare un’effettiva applicazione del prin-

cipio di parita di trattamento dei cittadini ita-

liani, rispetto a quelli degli altri Stati membri

dell’Unione europea, ed evitare effetti discri-

minatori a danno dei prestatori italiani di ser-

vizi, nonche eventuali danni ai consumatori

in termini di sicurezza ed eventuali danni al-

l’ambiente.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dal-

l’ordinamento comunitario ai sensi dell’arti-

colo 117, primo comma, della Costituzione,

entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano le proprie disposizioni normative

al contenuto della direttiva nonche ai princıpi

e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente

articolo non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica.

Art. 42.

(Disposizioni in materia di recepimento della

direttiva 2003/58/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 15 luglio 2003,

che modifica la direttiva 68/151/CEE del

Consiglio per quanto riguarda i requisiti di

pubblicita di taluni tipi di societa)

1. All’articolo 2250 del codice civile,

dopo il quarto comma sono aggiunti i se-

guenti:

«Gli atti delle societa costituite secondo

uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII

del presente titolo, per i quali e obbligatoria

l’iscrizione o il deposito, possono essere al-

tresı pubblicati in apposita sezione del regi-

stro delle imprese in altra lingua ufficiale

delle Comunita europee, con traduzione giu-

rata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubbli-

cati in lingua italiana, quelli pubblicati in al-

tra lingua ai sensi del quinto comma non

possono essere opposti ai terzi, ma questi

possono avvalersene, salvo che la societa di-

mostri che essi erano a conoscenza della loro

versione in lingua italiana.

Le societa di cui al quinto comma che di-

spongono di uno spazio elettronico destinato

alla comunicazione collegato ad una rete te-

lematica ad accesso pubblico forniscono, at-

traverso tale mezzo, tutte le informazioni di

cui al primo, secondo, terzo e quarto

comma».

2. All’articolo 2630, primo comma, del

codice civile, dopo le parole: «registro delle

imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero

omette di fornire negli atti, nella corrispon-

denza e nella rete telematica le informazioni

prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo,

terzo e quarto comma,».

Page 49: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 49 —

Art. 43.

(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008,

n. 172, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2008, n. 210, recante mi-

sure straordinarie per fronteggiare l’emer-genza nel settore dello smaltimento dei rifiuti

nella regione Campania, nonche misure ur-genti di tutela ambientale)

1. Il comma 2 dell’articolo 2-ter del de-creto-legge 6 novembre 2008, n. 172, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 di-cembre 2008, n. 210, e abrogato.

Art. 44.

(Delega al Governo per l’attuazione della di-rettiva 2007/66/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, chemodifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/

CEE del Consiglio per quanto riguarda ilmiglioramento dell’efficacia delle procedure

di ricorso in materia di aggiudicazione degliappalti pubblici)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entroil termine e con le modalita di cui all’arti-colo 1, uno o piu decreti legislativi volti arecepire la direttiva 2007/66/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, dell’11 di-cembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio perquanto riguarda il miglioramento dell’effica-cia delle procedure di ricorso in materia diaggiudicazione degli appalti pubblici. Suglischemi dei decreti legislativi e acquisito ilparere del Consiglio di Stato. Decorsi qua-rantacinque giorni dalla data di trasmissione,i decreti sono emanati anche in mancanzadel parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi previsti dalcomma 1, possono essere emanate disposi-zioni correttive e integrative nel rispetto

delle medesime procedure di cui al citatocomma 1.

3. Ai fini della delega di cui al presentearticolo, per stazione appaltante si intendonoi soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del co-dice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legisla-tivo 12 aprile 2006, n. 163, e successive mo-dificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, se-condo il diritto comunitario o nazionale, alrispetto di procedure o princıpi di evidenzapubblica nell’affidamento di contratti relativia lavori, servizi o forniture. I decreti legisla-tivi di cui al comma 1 sono adottati nel ri-spetto dei princıpi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 2, nonche dei seguentiprincıpi e criteri direttivi specifici:

a) circoscrivere il recepimento alle di-sposizioni elencate nel presente articolo e co-munque a quanto necessario per rendere ilquadro normativo vigente in tema di tutelagiurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificatedalla direttiva 2007/66/CE, previa verificadella coerenza con tali direttive degli istitutiprocessuali gia vigenti e gia adeguati, anchealla luce della giurisprudenza comunitaria enazionale, e inserendo coerentemente i nuoviistituti nel vigente sistema processuale, nelrispetto del diritto di difesa e dei princıpidi effettivita della tutela giurisdizionale e diragionevole durata del processo;

b) assicurare un quadro processualeomogeneo per tutti i contratti contemplatidal citato codice di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, ancorche non rien-tranti nell’ambito di applicazione delle diret-tive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare unrecepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla di-rettiva 2007/66/CE;

c) assicurare il coordinamento con il vi-gente sistema processuale, prevedendo leabrogazioni necessarie;

d) recepire integralmente l’articolo 1,paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e

Page 50: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 50 —

l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/

13/CEE, come modificati dalla direttiva

2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la sta-

zione appaltante, tempestivamente informata

dell’imminente proposizione di un ricorso

giurisdizionale, con una indicazione somma-

ria dei relativi motivi, si pronunci valutando

se intervenire o meno in autotutela;

e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, let-

tera b), della direttiva 89/665/CEE e gli arti-

coli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva

92/13/CEE, come modificati dalla direttiva

2007/66/CE, fissando un termine dilatorio

per la stipula del contratto e prevedendo ter-

mini e mezzi certi per la comunicazione a

tutti gli interessati del provvedimento di ag-

giudicazione e degli altri provvedimenti

adottati in corso di procedura;

f) recepire l’articolo 2, paragrafo 6, e

l’articolo 2-quater della direttiva 89/665/

CEE, nonche l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo

capoverso, e l’articolo 2-quater della diret-

tiva 92/13/CEE, come modificati dalla diret-

tiva 2007/66/CE, prevedendo:

1) che i provvedimenti delle proce-

dure di affidamento sono impugnati entro

un termine non superiore a trenta giorni dalla

ricezione e i bandi entro un termine non su-

periore a trenta giorni dalla pubblicazione;

2) che i bandi, ove immediatamente

lesivi, e le esclusioni sono impugnati autono-

mamente e non possono essere contestati con

l’impugnazione dell’aggiudicazione defini-

tiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure

di affidamento sono impugnati con l’aggiudi-

cazione definitiva, fatta comunque salva l’e-

ventuale riunione dei procedimenti;

3) che il rito processuale davanti al

giudice amministrativo si svolge con la mas-

sima celerita e immediatezza nel rispetto del

contraddittorio e della prova, con razionaliz-

zazione e abbreviazione dei vigenti termini

di deposito del ricorso, costituzione delle al-

tre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;

4) che tutti i ricorsi e scritti di parte eprovvedimenti del giudice hanno forma sin-tetica;

5) che tutti i ricorsi relativi alla me-desima procedura di affidamento sono con-centrati nel medesimo giudizio ovvero riu-niti, se cio non ostacoli le esigenze di celeredefinizione;

g) recepire l’articolo 2, paragrafi 3 e 4,della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2, pa-ragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE,come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,prevedendo la sospensione della stipulazionedel contratto in caso di proposizione di ri-corso giurisdizionale avverso un provvedi-mento di aggiudicazione definitiva, accom-pagnato da contestuale domanda cautelare erivolto al giudice competente, con i seguenticriteri:

1) la competenza, sia territoriale cheper materia, e inderogabile e rilevabile d’uf-ficio prima di ogni altra questione;

2) la preclusione alla stipulazione delcontratto opera fino alla pubblicazione delprovvedimento cautelare definitivo, ovverofino alla pubblicazione del dispositivo dellasentenza di primo grado, in udienza o entroi successivi sette giorni, se la causa puo es-sere decisa nel merito nella camera di consi-glio fissata per l’esame della domanda caute-lare;

3) il termine per l’impugnazione delprovvedimento cautelare e di quindici giornidalla sua comunicazione o dall’eventuale no-tifica, se anteriore;

h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quin-quies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell’ambito di una giurisdizioneesclusiva e di merito, con i seguenti criteri:

1) prevedere la privazione di effettidel contratto nei casi di cui all’articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della

Page 51: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 51 —

direttiva 89/665/CEE e all’articolo 2-quin-quies, paragrafo 1, lettere a) e b), della diret-tiva 92/13/CEE, con le deroghe e i tempera-menti ivi previsti, lasciando al giudice cheannulla l’aggiudicazione la scelta, in fun-zione del bilanciamento degli interessi coin-volti nei casi concreti, tra privazione di ef-fetti retroattiva o limitata alle prestazioni daeseguire;

2) nel caso di cui all’articolo 2-sexies,paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e al-l’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della diret-tiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che an-nulla l’aggiudicazione la scelta, in funzionedel bilanciamento degli interessi coinvoltinei casi concreti, tra privazione di effettidel contratto e relativa decorrenza, e sanzionialternative;

3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e2), lasciare al giudice che annulla l’aggiudi-cazione la scelta, in funzione del bilancia-mento degli interessi coinvolti nei casi con-creti, tra privazione di effetti del contrattoe relativa decorrenza, ovvero risarcimentoper equivalente del danno subıto e compro-vato;

4) disciplinare le sanzioni alternativefissando i limiti minimi e massimi dellestesse;

i) recepire l’articolo 2-septies della di-rettiva 89/665/CEE e l’articolo 2-septiesdella direttiva 92/13/CEE, come modificatidalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i ter-mini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1,lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies, e iltermine di trenta giorni nel caso di cui al pa-ragrafo 2 dei citati articoli 2-septies;

l) recepire gli articoli 3 e 4 della diret-tiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della di-rettiva 92/13/CEE, come modificati dalla di-rettiva 2007/66/CE, individuando il Mini-stero competente e il procedimento;

m) dettare disposizioni razionalizzatricidell’arbitrato, secondo i seguenti criteri:

1) incentivare l’accordo bonario;

2) prevedere l’arbitrato come ordina-rio rimedio alternativo al giudizio civile;

3) prevedere che le stazioni appaltantiindichino fin dal bando o avviso di indizionedella gara se il contratto conterra o meno laclausola arbitrale, proibendo contestualmenteil ricorso al negozio compromissorio succes-sivamente alla stipula del contratto;

4) contenere i costi del giudizio arbi-trale;

5) prevedere misure acceleratorie delgiudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all’arti-colo 20, comma 8, del decreto-legge 29 no-vembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,nei limiti temporali ivi previsti.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni provvedono agliadempimenti previsti dall’attuazione del pre-sente articolo con le risorse umane, strumen-tali e finanziarie previste a legislazione vi-gente.

Art. 45.

(Modifica all’articolo 8-novies del decreto-

legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,

n. 101. Parere motivato nell’ambito dellaprocedura d’infrazione n. 2005/5086)

1. All’articolo 8-novies, comma 4, del de-creto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 giugno2008, n. 101, le parole: «in base alle proce-dure definite dall’Autorita per le garanzienelle comunicazioni nella deliberazionen. 603/07/CONS del 21 novembre 2007,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290del 14 dicembre 2007, e successive modifi-cazioni e integrazioni» sono sostituite dalleseguenti: «in conformita ai criteri di cuialla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Au-

Page 52: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 52 —

torita per le garanzie nelle comunicazioni,del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009».

Capo III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTOEUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPOEUROPEO DI COOPERAZIONE TERRI-

TORIALE (GECT)

Art. 46.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territo-riale (GECT) istituiti ai sensi del regola-mento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, edel presente capo, aventi sede legale nel ter-ritorio nazionale, perseguono l’obiettivo difacilitare e promuovere la cooperazione tran-sfrontaliera, transnazionale o interregionaleal fine esclusivo di rafforzare la coesioneeconomica e sociale e comunque senza finidi lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotatidi personalita giuridica di diritto pubblico. IlGECT acquista la personalita giuridica conl’iscrizione nel Registro dei gruppi europeidi cooperazione territoriale, di seguito deno-minato «Registro», istituito presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri – Segreta-riato generale, ai sensi dell’articolo 47.

3. Possono essere membri di un GECT isoggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1,del citato regolamento (CE) n. 1082/2006.Ai fini della costituzione o partecipazionead un GECT, per «autorita regionali» e«autorita locali» di cui all’articolo 3, para-grafo 1, del citato regolamento, si intendonorispettivamente le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano e gli enti locali

di cui all’articolo 2, comma 1, del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

4. La convenzione e lo statuto di un

GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato

regolamento (CE) n. 1082/2006, sono appro-

vati all’unanimita dei suoi membri e sono re-

datti in forma pubblica ai sensi degli articoli

2699 e seguenti del codice civile, a pena di

nullita. Gli organi di un GECT avente sede

in Italia, nonche le modalita di funziona-

mento, le rispettive competenze e il numero

di rappresentanti dei membri in detti organi,

sono stabiliti nello statuto. Le finalita speci-

fiche del GECT ed i compiti ad esse con-

nessi sono definiti dai membri del GECT

nella convenzione istitutiva. Fermo restando

quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafi 1,

2, 4 e 5, del citato regolamento (CE)

n. 1082/2006 i membri possono in partico-

lare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorita di gestione, l’e-

sercizio dei compiti del segretariato tecnico

congiunto, la promozione e l’attuazione di

operazioni nell’ambito dei programmi opera-

tivi cofinanziati dai fondi strutturali comuni-

tari e riconducibili all’obiettivo «Coopera-

zione territoriale europea», nonche la promo-

zione e l’attuazione di azioni di cooperazione

interregionale inserite nell’ambito degli altri

programmi operativi cofinanziati dai fondi

strutturali comunitari;

b) la promozione e l’attuazione di ope-

razioni inserite nell’ambito di programmi e

progetti finanziati dal Fondo per le aree sot-

toutilizzate di cui all’articolo 61 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del

quadro strategico nazionale 2007-2013, pur-

che tali operazioni siano coerenti con le prio-

rita elencate dall’articolo 6 del citato regola-

mento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano,

mediante interventi congiunti con altre re-

gioni europee, a raggiungere piu efficace-

mente gli obiettivi stabiliti per tali pro-

Page 53: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 53 —

grammi o progetti, con benefıci per i territorinazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma4, al GECT puo essere affidata la realizza-zione anche di altre azioni specifiche di coo-perazione territoriale, purche coerenti con ilfine di rafforzare la coesione economica esociale, nonche nel rispetto degli impegni in-ternazionali dello Stato.

Art. 47.

(Autorizzazione alla costituzione

di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT pre-sentano alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Segretariato generale, una richiesta,anche congiunta, di autorizzazione a parteci-pare alla costituzione di un GECT, corredatadi copia della convenzione e dello statutoproposti. Su tale richiesta, la Presidenza delConsiglio dei ministri – Segretariato generaleprovvede nel termine di novanta giorni dallaricezione, previa acquisizione dei pareri con-formi del Ministero degli affari esteri perquanto attiene alla corrispondenza con gli in-dirizzi nazionali di politica estera, del Mini-stero dell’interno per quanto attiene alla cor-rispondenza all’ordine pubblico e alla pub-blica sicurezza, del Ministero dell’economiae delle finanze per quanto attiene alla corri-spondenza con le norme finanziarie e conta-bili, del Ministero dello sviluppo economicoper quanto attiene ai profili concernenti lacorrispondenza con le politiche di coesione,della Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento per le politiche comunitarieper quanto attiene ai profili concernenti lecompatibilita comunitarie, del Dipartimentoper gli affari regionali per quanto attienealla compatibilita con l’interesse nazionaledella partecipazione al GECT di regioni, pro-vince autonome ed enti locali, e delle altreamministrazioni centrali eventualmente com-

petenti per i settori in cui il GECT intendeesercitare le proprie attivita.

2. Entro il termine massimo di sei mesidalla comunicazione dell’autorizzazione, de-corso il quale essa diventa inefficace, cia-scuno dei membri del GECT, o il relativo or-gano di gestione, se gia operante, chiede l’i-scrizione del GECT nel Registro istituitopresso la Presidenza del Consiglio dei mini-stri – Segretariato generale, allegando all’i-stanza copia autentica della convenzione edello statuto. La Presidenza del Consigliodei ministri – Segretariato generale, verifi-cata nei trenta giorni successivi la tempesti-vita della domanda di iscrizione, nonche laconformita della convenzione e dello statutoapprovati rispetto a quelli proposti, iscrive ilGECT nel Registro e dispone che lo statuto ela convenzione siano pubblicati, a cura espese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana. Dell’avvenutaiscrizione e data comunicazione alle ammini-strazioni che hanno partecipato al procedi-mento.

3. Le modifiche alla convenzione e allostatuto del GECT sono altresı iscritte nel Re-gistro, secondo le modalita ed entro gli stessitermini previsti nei commi 1 e 2. Di esse vadata altresı comunicazione con pubblica-zione, per estratto, nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e nella Gazzetta Uf-

ficiale dell’Unione europea. Copia integraleo parziale di ogni atto per il quale e pre-scritta l’iscrizione, a norma dei commi 1 e2, e rilasciata a chiunque ne faccia richiesta,anche per corrispondenza; il costo di tale co-pia non puo eccedere il costo amministrativo.

4. L’autorizzazione e revocata nei casiprevisti dall’articolo 13 del regolamento(CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente inmateria di controlli qualora i compiti di unGECT riguardino azioni cofinanziate dall’U-nione europea, di cui all’articolo 6 del citatoregolamento (CE) n. 1082/2006, il controllosulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi

Page 54: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 54 —

pubblici e svolto, nell’ambito delle rispettiveattribuzioni, dal Ministero dell’economia edelle finanze, dalla Corte dei conti e dallaGuardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto ita-liano a un GECT gia costituito e alle modi-fiche della convenzione, nonche alle modifi-che dello statuto comportanti, direttamente oindirettamente, una modifica della conven-zione, si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni del presente articolo.

Art. 48.

(Norme in materia di contabilitae bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economicopreventivo annuale e pluriennale, lo stato pa-trimoniale, il conto economico, il rendicontofinanziario e la nota integrativa e li sotto-pone ai membri, che li approvano sentite leamministrazioni vigilanti, di cui all’articolo47, comma 5.

2. Al fine di conferire struttura uniformealle voci dei bilanci pluriennali e annuali,nonche dei conti consuntivi annuali e di ren-dere omogenei i valori inseriti in tali voci, inmodo da consentire alle amministrazioni vi-gilanti dello Stato ove ha sede il GECT,alle omologhe amministrazioni degli Statidi appartenenza degli altri membri delGECT, nonche ai competenti organi dell’U-nione europea, di comparare le gestioni deiGECT, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e il Ministro dello sviluppo econo-mico, previa intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano, adottano, con decreto interministeriale,le norme per la gestione economica, finan-ziaria e patrimoniale, conformemente a prin-cıpi contabili internazionali del settore pub-blico. I soggetti che costituiscono un GECTrecepiscono nella convenzione e nello statutole predette norme.

3. Dall’attuazione del presente articolo edegli articoli 46 e 47 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Le amministrazioni pubbliche inte-ressate provvedono all’attuazione del pre-sente articolo e degli articoli 46 e 47 conle risorse umane, finanziarie e strumentali di-sponibili a legislazione vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DAREATTUAZIONE A DECISIONI QUADROADOTTATE NELL’AMBITO DELLACOOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDI-

ZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 49.

(Delega al Governo per l’attuazionedi decisioni quadro)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entroil termine di dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, i decreti legi-slativi recanti le norme occorrenti per dareattuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI delConsiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’ap-plicazione del principio del reciproco ricono-scimento delle decisioni di confisca;

b) decisione quadro 2006/960/GAI delConsiglio, del 18 dicembre 2006, relativaalla semplificazione dello scambio di infor-mazioni e intelligence tra le autorita degliStati membri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge;

c) decisione quadro 2008/909/GAI delConsiglio, del 27 novembre 2008, relativa al-l’applicazione del principio del reciproco ri-conoscimento alle sentenze penali che irro-gano pene detentive o misure privative dellaliberta personale, ai fini della loro esecu-zione nell’Unione europea.

Page 55: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 55 —

2. I decreti legislativi di cui al comma 1,

lettere a) e c), del presente articolo sono

adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri o

del Ministro per le politiche europee e del

Ministro della giustizia, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, dell’economia e

delle finanze, dell’interno e con gli altri Mi-

nistri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1,

lettera b), del presente articolo e adottato, nel

rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per le

politiche europee e del Ministro dell’interno,

di concerto con i Ministri degli affari esteri,

della giustizia, dell’economia e delle finanze

e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono

trasmessi alla Camera dei deputati e al Se-

nato della Repubblica affinche su di essi

sia espresso il parere dei competenti organi

parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla

data di trasmissione, il decreto e emanato an-

che in mancanza del parere. Qualora il ter-

mine per l’espressione del parere parlamen-

tare di cui al presente comma, ovvero i di-

versi termini previsti dai commi 5 e 7, sca-

dano nei trenta giorni che precedono la sca-

denza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o

successivamente, questi ultimi sono prorogati

di quaranta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle decisioni quadro che com-

portano conseguenze finanziarie sono corre-

dati della relazione tecnica di cui all’articolo

11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni. Su di essi

e richiesto anche il parere delle Commissioni

parlamentari competenti per i profili finan-

ziari. Il Governo, ove non intenda confor-

marsi alle condizioni formulate con riferi-

mento all’esigenza di garantire il rispetto

dell’articolo 81, quarto comma, della Costi-

tuzione, ritrasmette alle Camere il testo, cor-redato dei necessari elementi integrativi d’in-formazione, per i pareri definitivi delle Com-missioni parlamentari competenti per i profilifinanziari, che devono essere espressi entroventi giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore di ciascuno dei decreti legisla-tivi di cui al comma 1, nel rispetto dei prin-cıpi e criteri direttivi fissati dalla presentelegge, il Governo puo adottare, con la proce-dura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposi-zioni integrative e correttive dei decreti legi-slativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende confor-marsi ai pareri delle Commissioni parlamen-tari di cui al comma 4, ritrasmette con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni itesti alla Camera dei deputati e al Senatodella Repubblica. Decorsi venti giorni dalladata di ritrasmissione, i decreti sono emanatianche in mancanza di nuovo parere.

Art. 50.

(Princıpi e criteri direttivi per l’attuazione

della decisione quadro 2006/783/GAI relativaall’applicazione del principio del reciproco

riconoscimento delle decisioni di confisca)

1. Il Governo adotta il decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attua-zione alla decisione quadro 2006/783/GAIdel Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa al-l’applicazione del principio del reciproco ri-conoscimento delle decisioni di confisca,nel rispetto dei princıpi e criteri direttivi ge-nerali stabiliti dalle disposizioni di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), non-che delle disposizioni previste dalla deci-sione quadro medesima, nelle parti in cuinon richiedono uno specifico adattamentodell’ordinamento italiano, e sulla base dei se-guenti princıpi e criteri direttivi, realizzando

Page 56: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 56 —

il necessario coordinamento con le altre di-sposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni sianoquelle di cui all’articolo 2 della decisionequadro;

b) prevedere che l’autorita centrale aisensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, delladecisione quadro sia individuata nel Mini-stero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di ricono-scimento possa essere avanzata dall’autoritagiudiziaria italiana anche per le confische di-sposte ai sensi dell’articolo 12-sexies del de-creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni, aisensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d),punto iii), della decisione quadro;

d) prevedere che l’autorita competente achiedere il riconoscimento e l’esecuzione aisensi dell’articolo 4 della decisione quadrosia l’autorita giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione deiprovvedimenti di riconoscimento della confi-sca di beni emessi dall’autorita giudiziaria diun altro Stato membro avvenga nelle formedella cooperazione giudiziaria diretta, avva-lendosi, se del caso, dei punti di contattodella Rete giudiziaria europea, anche alfine di individuare l’autorita competente, eassicurando in ogni caso modalita di trasmis-sione degli atti che consentano all’autoritagiudiziaria italiana di stabilirne l’autenticita;

f) prevedere che l’autorita giudiziariaitaliana che ha emesso, nell’ambito di unprocedimento penale, un provvedimento diconfisca concernente cose che si trovanosul territorio di un altro Stato membro sipossa rivolgere direttamente all’autorita giu-diziaria di tale Stato per avanzare la richiestadi riconoscimento e di esecuzione del prov-vedimento medesimo; prevedere la possibi-lita di avvalersi dei punti di contatto dellaRete giudiziaria europea, anche al fine di in-dividuare l’autorita competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro direttodi cui alle lettere e) ed f), adeguate formedi comunicazione e informazione nei ri-guardi del Ministro della giustizia, anche afini statistici;

h) prevedere la trasmissione d’ufficiodelle richieste provenienti dalle autorita diun altro Stato membro, da parte dell’autoritagiudiziaria italiana che si ritiene incompe-tente, direttamente all’autorita giudiziaria ita-liana competente, dandone comunicazioneall’autorita giudiziaria dello Stato di emis-sione;

i) prevedere che, nei procedimenti di ri-conoscimento ed esecuzione delle decisionidi confisca, l’autorita giudiziaria italiananon proceda alla verifica della doppia incri-minabilita nei casi e per i reati previsti dal-l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione qua-dro;

l) prevedere che, nei procedimenti di ri-conoscimento ed esecuzione delle decisionidi confisca emesse da autorita giudiziarie dialtri Stati membri per reati diversi da quelliprevisti dall’articolo 6, paragrafo 1, della de-cisione quadro, l’autorita giudiziaria italianaproceda alla verifica della doppia incrimina-bilita;

m) prevedere che possano essere esperitii rimedi di impugnazione ordinari previstidal codice di procedura penale, anche a tu-tela dei terzi di buona fede, avverso il rico-noscimento e l’esecuzione di provvedimentidi blocco e di sequestro, ma che l’impugna-zione non possa mai concernere il meritodella decisione giudiziaria adottata dalloStato di emissione;

n) prevedere che l’autorita giudiziaria,in veste di autorita competente dello Statodi esecuzione, possa rifiutare l’esecuzionedi una decisione di confisca quando:

1) l’esecuzione della decisione diconfisca sarebbe in contrasto con il principiodel ne bis in idem;

2) in uno dei casi di cui all’articolo 6,paragrafo 3, della decisione quadro, la deci-

Page 57: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 57 —

sione di confisca riguarda fatti che non costi-tuiscono reato ai sensi della legislazionedello Stato di esecuzione; tuttavia, in materiadi tasse o di imposte, di dogana e di cambio,l’esecuzione della decisione di confisca nonpuo essere rifiutata in base al fatto che la le-gislazione dello Stato di esecuzione non im-pone lo stesso tipo di tasse o di imposte, onon contiene lo stesso tipo di disciplina inmateria di tasse o di imposte, di dogana edi cambio, della legislazione dello Stato diemissione;

3) vi sono immunita o privilegi anorma del diritto dello Stato italiano che im-pedirebbero l’esecuzione di una decisione diconfisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, com-presi i terzi di buona fede, a norma del di-ritto dello Stato italiano, rendono impossibilel’esecuzione della decisione di confisca, an-che quando tale impossibilita risulti conse-guenza dell’applicazione di mezzi di impu-gnazione di cui alla lettera m);

5) la decisione di confisca si basa suprocedimenti penali per reati che devonoconsiderarsi commessi in tutto o in parte interritorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa suprocedimenti penali per reati che sono staticommessi, secondo la legge italiana, al difuori del territorio dello Stato di emissione,e il reato e improcedibile ai sensi degli arti-coli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il ri-conoscimento e l’esecuzione di una confiscarichiesta da uno Stato di emissione, l’autoritagiudiziaria italiana procedente attivi proce-dure di consultazione con l’autorita compe-tente dello Stato di emissione, anche tramitel’autorita centrale di cui alla lettera b);

p) prevedere che l’autorita giudiziaria,in veste di autorita competente dello Statodi esecuzione, possa rinviare l’esecuzionedi una decisione di confisca:

1) quando il bene e gia oggetto di unprocedimento di confisca nazionale, anche

nell’ambito di un procedimento di preven-zione;

2) quando sono stati proposti i mezzidi impugnazione di cui alla lettera m) e finoalla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confi-sca concernente una somma di denaro, qua-lora ritenga che vi sia il rischio che il valoretotale risultante dalla sua esecuzione possasuperare l’importo specificato nella decisionesuddetta a causa dell’esecuzione simultaneadella stessa in piu di uno Stato membro;

4) qualora l’esecuzione della deci-sione di confisca possa pregiudicare un’inda-gine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l’autorita giudiziaria,in veste di autorita competente dello Statodi emissione, possa convenire con l’autoritadello Stato di esecuzione che la confisca ab-bia ad oggetto somme di denaro o altri benidi valore equivalente a quello confiscato,salvo che si tratti di cose che servirono o fu-rono destinate a commettere il reato, ovveroil cui porto o detenzione siano vietati dallalegge;

r) prevedere, ai sensi dell’articolo 12,paragrafo 1, della decisione quadro, chequando lo Stato italiano opera in veste diStato di esecuzione la decisione di confiscain relazione alla quale e stato effettuato il ri-conoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo leforme prescritte dal codice di procedura ci-vile per il pignoramento presso il debitoreo presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registraticon la trascrizione del provvedimento pressoi competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati perl’esercizio di un’impresa, con l’iscrizionedel provvedimento nel registro delle impreseo con le modalita previste per i singoli benisequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali,con l’annotazione nei libri sociali e con l’i-scrizione nel registro delle imprese;

Page 58: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 58 —

5) sugli strumenti finanziari demate-rializzati, ivi compresi i titoli del debito pub-blico, con la registrazione nell’appositoconto tenuto dall’intermediario ai sensi del-l’articolo 34 del decreto legislativo 24 giu-gno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10,comma 3, del decreto legislativo 21 maggio2004, n. 170;

s) prevedere che, dopo l’esecuzionedelle formalita di cui alla lettera r), l’uffi-ciale giudiziario proceda all’apprensione ma-teriale dei beni con, ove disposta, l’assi-stenza della polizia giudiziaria; prevedere al-tresı i casi in cui sia possibile procedere allosgombero di immobili confiscati medianteausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confi-sche disposti dall’autorita giudiziaria nel-l’ambito di un procedimento penale, ad ecce-zione del sequestro probatorio, ovvero nel-l’ambito di un procedimento di prevenzionepatrimoniale, si eseguano nei modi previstialle lettere q) e r);

u) prevedere la destinazione dellesomme conseguite dallo Stato italiano neicasi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, let-tere a) e b), e dall’articolo 18, paragrafo 1,della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all’ar-ticolo 16, paragrafo 2, della decisione qua-dro, quando la confisca sia stata disposta aisensi dell’articolo 3 della decisione quadro2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio2005, alla destinazione dei beni confiscati siapplichi la disciplina relativa alla destina-zione dei beni oggetto di confisca di preven-zione;

z) prevedere, in caso di responsabilitadello Stato italiano per i danni causati dall’e-secuzione di un provvedimento di confiscarichiesto dall’autorita giudiziaria dello Statomembro di emissione, l’esperibilita del pro-cedimento previsto dalla decisione quadroper il rimborso degli importi versati dalloStato italiano a titolo di risarcimento allaparte lesa.

2. Alle attivita previste dal comma 1 siprovvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

Art. 51.

(Princıpi e criteri direttivi per l’attuazionedella decisione quadro 2006/960/GAI rela-

tiva alla semplificazione dello scambio di in-formazioni e intelligence tra le autorita degli

Stati membri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge)

1. Il Governo adotta il decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attua-zione alla decisione quadro 2006/960/GAIdel Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativaalla semplificazione dello scambio di infor-mazioni e intelligence tra le autorita degliStati membri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge, nel rispettodei princıpi e criteri direttivi generali stabilitidalle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche sullabase dei seguenti princıpi e criteri direttivi,realizzando il necessario coordinamento conle altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorita competente incaricatadell’applicazione della legge» debba inten-dersi quanto definito dall’articolo 2, letteraa), della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba inten-dersi quanto definito dall’articolo 2, letterab), della decisione quadro;

3) per «operazione di intelligence cri-minale» debba intendersi quanto definito dal-l’articolo 2, lettera c), della decisione qua-dro;

4) per «informazione e/o intelli-gence» debba intendersi quanto definito dal-l’articolo 2, lettera d), della decisione qua-dro;

5) per «reati di cui all’articolo 2, pa-ragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/

Page 59: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 59 —

GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, rela-tiva al mandato di arresto europeo» debbanointendersi i reati previsti dalla legislazionenazionale che corrispondono o sono equiva-lenti a quelli enunciati nella suddetta disposi-zione, nonche, ove non inclusi tra i prece-denti, quelli connessi al furto di identita rela-tivo ai dati personali;

b) prevedere modalita procedurali affin-che le informazioni possano essere comuni-cate alle autorita competenti di altri Statimembri ai fini dello svolgimento di indaginipenali o di operazioni di intelligence crimi-nale, specificando i termini delle comunica-zioni medesime, secondo quanto stabilitodall’articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni pos-sano essere richieste ai fini dell’individua-zione, della prevenzione o dell’indagine suun reato quando vi sia motivo di fatto di ri-tenere che le informazioni e l’intelligencepertinenti siano disponibili in un altro Statomembro, e che la richiesta debba precisarei motivi di fatto nonche le finalita cui sonodestinate l’informazione e l’intelligence non-che il nesso tra le finalita e la persona og-getto delle informazioni e dell’intelligence;

d) prevedere i canali e la lingua di co-municazione secondo i criteri fissati dall’arti-colo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurareil soddisfacimento delle esigenze di tuteladei dati personali e della segretezza dell’in-dagine, secondo quanto previsto dalla norma-tiva vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati al-l’articolo 10 della decisione quadro, modalitaprocedurali per lo scambio spontaneo di in-formazioni e di intelligence;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indi-cati all’articolo 3, paragrafo 3, della deci-sione quadro, un’autorita competente possarifiutarsi di fornire le informazioni e l’intelli-gence solo nel caso in cui sussistano le ra-gioni indicate all’articolo 10 della medesimadecisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell’articolo 3, pa-ragrafo 4, della decisione quadro, chequando le informazioni o l’intelligence ri-chieste da altro Stato membro siano correlatea un procedimento penale la trasmissionedelle stesse da parte dell’autorita nazionalerichiesta sia subordinata all’autorizzazionedell’autorita giudiziaria procedente;

i) prevedere che autorizzazione analogaa quella prevista dalla lettera h) sia richiestanei casi in cui l’autorita nazionale compe-tente intenda procedere a uno scambio spon-taneo di informazioni e di intelligence con leautorita competenti di altro Stato membro, aisensi dell’articolo 7 della decisione quadro,quando esse siano correlate a un procedi-mento penale.

2. Alle attivita previste dal comma 1 siprovvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

Art. 52.

(Princıpi e criteri direttivi di attuazione della

decisione quadro 2008/909/GAI del Consi-glio, del 27 novembre 2008, relativa all’ap-

plicazione del principio del reciproco rico-noscimento alle sentenze penali che irrogano

pene detentive o misure privative della li-berta personale, ai fini della loro esecuzione

nell’Unione europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attua-zione alla decisione quadro 2008/909/GAIdel Consiglio, del 27 novembre 2008, rela-tiva all’applicazione del principio del reci-proco riconoscimento alle sentenze penaliche irrogano pene detentive o misure priva-tive della liberta personale, ai fini dellaloro esecuzione nell’Unione europea, nel ri-spetto dei princıpi e criteri direttivi generalistabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonchenel rispetto delle disposizioni previste dalla

Page 60: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 60 —

decisione quadro medesima e sulla base dei

seguenti princıpi e criteri direttivi, realiz-

zando il necessario coordinamento con le al-

tre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o piu disposizioni in

base alle quali e consentito all’autorita giudi-

ziaria italiana, anche su richiesta della per-

sona condannata ovvero dello Stato di esecu-

zione, che abbia emesso una sentenza penale

di condanna definitiva, di trasmetterla, unita-

mente a un certificato conforme al modello

allegato alla decisione quadro e con qualsiasi

mezzo che lasci una traccia scritta in condi-

zioni che consentano allo Stato di esecuzione

di accertarne l’autenticita, all’autorita com-

petente di un altro Stato membro dell’Unione

europea, ai fini della sua esecuzione in

quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l’esecuzione sia finalizzata a

favorire il reinserimento sociale della per-

sona condannata;

2) che la persona condannata si trovi

sul territorio dello Stato italiano o in quello

dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debita-

mente informata in una lingua che essa com-

prende, abbia prestato, in forme idonee a

rendere certa la manifestazione di volonta,

il proprio consenso al trasferimento, salvi i

casi nei quali il consenso non e richiesto ai

sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della deci-

sione quadro;

4) che il reato per il quale la persona

e stata condannata sia punito in Italia con

una pena detentiva della durata massima

non inferiore a tre anni, sola o congiunta a

una pena pecuniaria, o con una misura di si-

curezza privativa della liberta personale della

medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri

tra quelli verso i quali, alla data di emissione

della sentenza, la decisione quadro consente

il trasferimento ai sensi dell’articolo 6 della

decisione quadro;

b) introdurre una o piu disposizioni inbase alle quali prevedere la possibilita perl’autorita giudiziaria italiana di riconoscere,ai fini della sua esecuzione nello Stato, unasentenza penale di condanna definitiva tra-smessa, unitamente a un certificato conformeal modello allegato alla decisione quadro,dall’autorita competente di un altro Statomembro dell’Unione europea, alle medesimecondizioni indicate alla lettera a), nonchealle seguenti:

1) che il reato per il quale la personae stata condannata sia punito in Italia conuna pena detentiva della durata massimanon inferiore a tre anni, sola o congiunta auna pena pecuniaria, e sia riconducibile auna delle ipotesi elencate nell’articolo 7, pa-ragrafo 1, della decisione quadro, indipen-dentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencatenell’articolo 7, paragrafo 1, della decisionequadro, il fatto per il quale la persona e statacondannata nello Stato membro di emissionecostituisca reato anche ai sensi della leggeitaliana, indipendentemente dagli elementicostitutivi del reato e dalla sua qualificazionegiuridica;

3) che la durata e la natura della penainflitta nello Stato di emissione siano compa-tibili con la legislazione italiana, salva lapossibilita di suo adattamento nei limiti sta-biliti dall’articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di rico-noscimento e di esecuzione della sentenzadi condanna definitiva trasmessa da un altroStato membro ai sensi della lettera b), indivi-duando i motivi tra quelli indicati all’articolo9 della decisione quadro e con le procedureivi descritte, ferma la possibilita di dare rico-noscimento ed esecuzione parziali alla sen-tenza trasmessa, nonche di acconsentire auna nuova trasmissione della sentenza, incaso di incompletezza del certificato o disua manifesta difformita rispetto alla sen-tenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della de-cisione quadro;

Page 61: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 61 —

d) introdurre una o piu disposizioni rela-tive al procedimento di riconoscimento di cuialla lettera b), con riferimento all’autoritagiudiziaria competente, ai termini e alleforme da osservare, nel rispetto dei princıpidel giusto processo;

e) prevedere che, a meno che non esistaun motivo di rinvio a norma dell’articolo 11o dell’articolo 23, paragrafo 3, della deci-sione quadro, la decisione definitiva sul rico-noscimento della sentenza e sull’esecuzionedella pena sia comunque presa entro novantagiorni dal ricevimento della sentenza e delcertificato;

f) prevedere che nel procedimento di ri-conoscimento di cui alla lettera b), su richie-sta dello Stato di emissione, l’autorita giudi-ziaria italiana possa adottare nei confrontidella persona condannata che si trovi sul ter-ritorio dello Stato misure cautelari provviso-rie, anche a seguito dell’arresto di cui allalettera i), allo scopo di assicurare la sua per-manenza nel territorio e in attesa del ricono-scimento della sentenza emessa da un altroStato membro;

g) prevedere, in relazione alle misurecautelari provvisorie di cui alla lettera f):

1) che esse possano essere adottatealle condizioni previste dalla legislazione ita-liana vigente per l’applicazione delle misurecautelari e che la loro durata non possa supe-rare i limiti previsti dalla medesima legisla-zione;

2) che il periodo di detenzione pertale motivo non possa determinare un au-mento della pena inflitta dallo Stato di emis-sione;

3) che esse perdano efficacia in casodi mancato riconoscimento della sentenzatrasmessa dallo Stato di emissione e inogni caso decorsi sessanta giorni dalla loroesecuzione, salva la possibilita di prorogareil termine di trenta giorni in caso di forzamaggiore;

h) prevedere che la polizia giudiziariapossa procedere all’arresto provvisorio della

persona condannata per la quale vi sia unarichiesta di riconoscimento ai sensi della let-tera b), allo scopo di assicurare la sua perma-nenza nel territorio e in attesa del riconosci-mento della sentenza emessa da un altroStato membro;

i) prevedere, in caso di arresto provviso-rio, che la persona arrestata sia messa imme-diatamente, e, comunque, non oltre venti-quattro ore, a disposizione dell’autorita giu-diziaria, che questa proceda al giudizio diconvalida entro quarantotto ore dalla rice-zione del verbale d’arresto e che, in casodi mancata convalida, la persona arrestatasia immediatamente posta in liberta;

l) introdurre una o piu disposizioni rela-tive al trasferimento e alla presa in consegnadella persona condannata a seguito del rico-noscimento, nelle ipotesi di cui alle letterea) e b);

m) introdurre una o piu disposizioni re-lative al procedimento di esecuzione dellapena a seguito del riconoscimento di cuialla lettera b), anche con riferimento all’ipo-tesi di mancata o parziale esecuzione e ai be-nefıci di cui la persona condannata puo go-dere in base alla legislazione italiana, nel ri-spetto degli obblighi di consultazione e in-formazione di cui agli articoli 17, 20 e 21della decisione quadro;

n) introdurre una o piu disposizioni rela-tive alle condizioni e ai presupposti per laconcessione della liberazione anticipata ocondizionale, dell’amnistia, della grazia odella revisione della sentenza, ai sensi degliarticoli 17 e 19 della decisione quadro;

o) introdurre una o piu disposizioni rela-tive all’applicazione del principio di specia-lita, in base alle quali la persona trasferitain Italia per l’esecuzione della pena nonpuo essere perseguita, condannata o altri-menti privata della liberta personale per unreato commesso in data anteriore al trasferi-mento di cui alla lettera b), diverso da quelloper cui ha avuto luogo il trasferimento, fa-cendo espressamente salve le ipotesi previste

Page 62: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 62 —

dall’articolo 18, paragrafo 2, della decisionequadro;

p) introdurre una o piu disposizioni rela-tive al transito sul territorio italiano dellapersona condannata in uno Stato membro,in vista dell’esecuzione della pena in un altroStato membro, nel rispetto dei criteri di rapi-dita, sicurezza e tracciabilita del transito, confacolta di trattenere in custodia la personacondannata per il tempo strettamente neces-sario al transito medesimo e nel rispetto diquanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);

q) introdurre una o piu disposizioni rela-tive al tipo e alle modalita di trasmissionedelle informazioni che devono essere fornitedall’autorita giudiziaria italiana nel procedi-mento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attivita previsti dalla de-cisione quadro di cui al comma 1 in rela-zione ai rapporti con autorita straniere sonosvolti da organi di autorita amministrative e

giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorsedi cui le stesse gia dispongono, senza oneriaggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 53.

(Princıpi e criteri direttivi di attuazione della

decisione quadro 2008/841/GAI del Consi-glio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta

contro la criminalita organizzata)

1. Il Governo adotta un decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attua-zione alla decisione quadro 2008/841/GAIdel Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativaalla lotta contro la criminalita organizzata,nel rispetto dei princıpi e criteri direttivi ge-nerali stabiliti dalla presente legge e con lemodalita di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del-l’articolo 49.

Page 63: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 63 —

Allegato A(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicina-mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi mediciimpiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i di-spositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercatodi biocidi;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novem-bre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consi-glio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipen-dente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di so-cieta per azioni;

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istitu-zione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema diidentificazione e tracciabilita degli esplosivi per uso civile;

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante derogheper l’ammissione di ecotipi e varieta agricole naturalmente adattate allecondizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, noncheper la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina ditali ecotipi e varieta;

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novem-bre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente ildivieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostaticae delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

Page 64: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 64 —

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordotra la Comunita delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea deilavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavorodei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita transfronta-liera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misurecomunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la di-rettiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-guarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigio-namento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a ca-rico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’usodi alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifu-sione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio eabroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita e delleparita di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed im-piego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la di-rettiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-guarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita, la notifica di reazioni edeventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, lalavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti ecellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al si-stema comune d’imposta sul valore aggiunto;

Page 65: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 65 —

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicem-bre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicem-bre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nellaComunita europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttiveparticolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazionedelle relazioni sull’attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa quo-tate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce normeminime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguardale regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisi-zioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre2007, che reca disposizioni sulle quantita nominali dei prodotti preconfe-zionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e mo-difica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo svi-luppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ri-partizione della capacita di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione deidiritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di loco-motori e treni sul sistema ferroviario della Comunita;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novem-bre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante mo-

Page 66: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 66 —

difica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, cheabroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem-bre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa alcoordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e am-ministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita televi-sive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem-bre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglioper quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ri-corso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla spe-cificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioniobbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la diret-tiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce normedettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalladirettiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membrodi rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la diret-tiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modificadell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e delConsiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezionia terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, relativa alla qualita dell’aria ambiente e per un’aria piu pulita in Eu-ropa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al con-trollo dell’acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile ecommerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo dellapolitica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’am-biente marino);

Page 67: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 67 —

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno2008, relativa all’interoperabilita del sistema ferroviario comunitario (rifu-sione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la diret-tiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requi-siti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesionedella Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa allaconcorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunica-zioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identifica-zione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le pro-cedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione incampo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modificala direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa irequisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla com-mercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto edelle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novem-bre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modificala direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionaledei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere racco-mandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energeticoe le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modificadella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul va-lore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni in-tracomunitarie;

Page 68: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti … · 2019. 6. 20. · 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino

— 68 —

IL PRESIDENTE

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regimegenerale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.


Recommended