Date post: | 01-May-2015 |
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Dott.Mario Forti
La rilevazione dei risultati della gestione: la contabilità generale e il bilancio
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATACorso Universitario di perfezionamento in Gestione e controllo
nelle aziende del sistema sanitario
Mario FortiASUR Marche – Area Contabilità, Bilancio e Finanza Civitanova Marche, 18 maggio 2006
Dott.Mario Forti
La Riforma del Servizio Sanitario Nazionale
Da ente pubblico ad azienda pubblica
Aziende sanitarie: natura aziendale” e personalità giuridica Da aziende di “erogazione” ad aziende di “produzione” Autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e
tecnica. Il sistema di finanziamento Il principio della libera scelta dell’assistito La concorrenzialità pubblico/privato La ricerca dell’efficacia e dell’efficienza La “regionalizzazione” del sistema sanitario
Dott.Mario Forti
La Riforma del Servizio Sanitario Nazionale
Dalla contabilità finanziaria
alla contabilità economico patrimonialeStrumento di controllo della spesa sanitaria e dell’efficienza dei servizi erogati
D.lgs. 517/1993 art. 5:
“Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
segue
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La Riforma del Servizio Sanitario Nazionale
Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimonialeD.lgs. 517/1993 art. 5:
la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del
bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio; la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che
consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; l’obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
segue
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Il sistema contabile in una azienda sanitaria
L’impostazione nazionaleD.lgs. 517/1993 art. 5:
Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
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Il sistema contabile in una azienda sanitaria
L’impostazione nazionaleLa Nota Integrativa
Secondo le linee guida del Ministero, la Nota Integrativa va suddivisa in quattro parti, ovvero:
A) Criteri di valutazione
B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale
C) Informazioni sul Conto Economico
D) Altre informazioni
Inoltre, la nota integrativa può essere articolata a sua volta in sezioni e tabelle che devono essere redatte rispettando, in ogni caso, gli schemi previsti dalle istruzioni delle Regioni. Infine, le sezioni possono contenere anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati
Bilancio civilistico: art. 2427 Contenuto della nota integrativa
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Il sistema contabile in una azienda sanitaria
Quale schema di bilancio?
Civilistico (Codice Civile/D.Lgs. N.127/1991)
Ministeriale (D.m. 20 Ottobre 1994)
Regionale
Interferenze e ambiguità
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Il sistema contabile in una azienda sanitaria
Materiale di analisi:
Bilancio Civilistico
Bilancio Ministeriale
Bilanci Regionali
(Veneto, Lazio, Marche)
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Il sistema contabile in una azienda sanitaria
Conclusioni:Non sempre le differenze rispetto al bilancio civilistico sono motivate
da peculiarità del settore sanitario;
I conti di reddito sono spesso accesi alle destinazioni e non alle nature contabili (ammesso dalle Linee Guida ove “per quanto concerne i conti relativi ai costi e ai ricavi, si è ritenuto opportuno proporre una suddivisione in sottoconti in relazione alle principali attività svolte dalle aziende sanitarie e ospedaliere”.
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Il sistema contabile in una azienda sanitaria
Conclusioni:L’autonomia regionale ha recuperato, in modo non sempre uniforme,
l’allineamento alle indicazioni del codice civile e dei principi contabili (in virtù del rinvio all’art.2423 ter c.c. effettuato dal d.lgs. 502/92 modificato dal 517/93)
La comparabilità dei bilanci è realistica nell’ambito di ciascuna regione, impossibile a livello nazionale sia per le difformità formali di redazione sia soprattutto per l’autonomia lasciata alle singole regioni di adottare specifici criteri di valutazione che influenzano in maniera significativa il risultato d’esercizio.
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La Riforma del Servizio Sanitario Nazionale
Dal rendiconto finanziario al bilancio di esercizio:
Conto economicoStato patrimonialeNota integrativaRendiconto finanziarioRelazione sulla gestioneRelazione del Collegio Sindacale
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I principi di redazione del bilancio Principi generali (art. 2423 Codice Civile): il Bilancio deve essere chiaro; il Bilancio deve riportare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda e il risultato economico dell’esercizio;
nel caso in cui le disposizioni di legge non siano sufficienti a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale , finanziaria ed economica , è necessario inserire in Bilancio ulteriori informazioni che permettano la corretta rappresentazione della situazione contabile aziendale;
se l’applicazione delle disposizioni civilistiche o delle leggi speciali non dovesse permettere una rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata, e se ne deve dare evidenza nella nota integrativa , esponendo le motivazioni della non applicazione e l’influenza che questo ha sulla situazione patrimoniale aziendale.
Dott.Mario Forti
I principi di redazione del bilancio Principi specifici (art. 2423 bis Codice Civile): Prudenza - la valutazione delle poste di Bilancio deve
essere effettuata tenendo sempre presente tale principio; pertanto la valutazione di poste positive deve essere effettuata solo per gli utili effettivamente realizzati, mentre per le poste negative è necessario ipotizzare anche le eventuali perdite presunte e/o rischi prevedibili, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
Continuazione – la redazione del Bilancio deve tenere conto di una ipotesi di continuità dell’attività aziendale;
Utili – in Bilancio devono essere iscritti, così come richiamato dal principio della prudenza, solo gli utili effettivamente realizzati prima della chiusura dell’esercizio;
Dott.Mario Forti
I principi di redazione del bilancio Competenza – il principio della competenza temporale
guida la redazione del Bilancio d’esercizio, in quanto richiede l’iscrizione dei costi e dei ricavi nell’esercizio in cui si sono effettivamente realizzati. Infatti nella redazione del Bilancio si deve tener conto: degli oneri e proventi di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data di pagamento e di incasso;
dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se sono emersi dopo la chiusura dell’esercizio;
Elementi eterogenei - la presenza in bilancio di elementi con caratteristiche diverse rispetto ad altri elementi compresi nelle medesime voci richiede che tali elementi siano valutati separatamente;
Dott.Mario Forti
I principi di redazione del bilancio Continuità dei criteri di valutazione - i criteri di valutazione
utilizzati non possono essere modificati da un esercizio ad un altro. In casi eccezionali, allorchè si renda necessario effettuare il cambio di criterio, esso deve essere giustificato nella nota integrativa e precisato il suo effetto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Dott.Mario Forti
I postulati del bilancio d’esercizio (dai principi contabili nazionali)
Utilità del bilancio per i destinatari dello stesso La completezza dell’informazione La prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali La comprensibilità (ovvero: la chiarezza) La neutralità (ovvero: l’imparzialità) La comparabilità L’omogeneità La significatività e rilevanza dei fatti economici per la loro
rappresentazione in bilancio Il criterio base del costo per le valutazioni di bilancio nell’azienda in
funzionamento La funzione informativa di completezza della nota integrativa e delle altre
informazioni necessarie La verificabilità dell’informazione
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L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
Legge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
CAPO IVContabilità di esercizioArt. 10(Contabilità economica e patrimoniale)1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende
sanitarie è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
2. Le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, degli impegni, dei beni dei terzi o presso terzi ed altri oggetti tipici dei conti d'ordine sono integrative della contabilità economica.
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Art. 11(Piano dei conti)1. Il piano dei conti per la contabilità generale è adottato dal Direttore generale in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale. Lo schema contiene elementi rivolti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili ed a consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura di conto economico e dello stato patrimoniale.2. I conti d'ordine costituiscono parte integrante del piano dei conti.
L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
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L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
Art. 12 (Libri obbligatori)1. I libri obbligatori delle Aziende sanitarie sono:a) il libro giornale;b) il libro degli inventari;c) il libro dei provvedimenti del Direttore generale;d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei
revisori;e) gli altri libri previsti dalla normativa vigente.2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione
dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili di cui all'articolo 13, si applicano gli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
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L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
Art. 13
(Scritture contabili)
1. Le scritture contabili sono preordinate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli
elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo i modelli di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente e dalle
relative disposizioni attuative.
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L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
CAPO V Il bilancio di esercizio Art. 14 (Bilancio di esercizio)1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento. Si applica il disposto di cui all'articolo 2423, terzo e quarto comma, codice civile, fatta salva l'ultima proposizione.2. Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.3. Nella redazione del bilancio di esercizio trovano applicazione i principi di cui all'articolo 2423 bis del codice civile.
Dott.Mario Forti
L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
Art. 15 (Struttura del bilancio di esercizio)1. Il bilancio di esercizio è articolato in:a) stato patrimoniale;b) conto economico;c) nota integrativa.2. La Giunta regionale adotta gli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico
cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Tali schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.
3. Il contenuto obbligatorio della nota integrativa è stabilito con delibera della Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2427 del codice civile ed in relazione ad esigenze informative specifiche per l'analisi della gestione. In ogni caso la nota integrativa deve prevedere la rappresentazione della dinamica finanziaria, tramite apposito schema di rendiconto delle fonti e degli impieghi di liquidità.
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L’impostazione regionaleLegge Regionale 19 novembre 1996, n. 47. Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.
Art. 16 (Criteri di valutazione)
1. Per la valutazione delle poste di bilancio si applicano i criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile salvo quanto indicato al comma 2.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo d'acquisto medio ponderato dell'esercizio. Se il valore così ottenuto differisce, in misura rilevante, dal costo corrente a fine esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci, adotta specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione. In ogni caso devono essere individuati criteri omogenei per l'ammortamento delle immobilizzazioni disponendo che eventuali deroghe devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e formare oggetto di trattazione della relazione del Collegio dei revisori.
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Finalità del Bilancio: visione ministerialePer conferire struttura uniforme alle voci dei
bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Dott.Mario Forti
Finalità del Bilancio: visione regionale
Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento.
Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.
Dott.Mario Forti
Il sistema contabile
L’attuale sistema contabile è idoneo a soddisfare le finalità regionali?
Stato dell’arte nella Regione Marche:
La contabilità generale La contabilità analitica La contabilità industriale
Dott.Mario Forti
Il sistema contabile
L’evoluzione verso il sistema amministrativo integrato come soluzione delle esigenze informative aziendali
e regionali
I SISTEMI AMMINISTRATIVI E.R.P.(Enterprise Resource Planning)
I SOTTOSISTEMI AMMINISTRATIVI