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dr Nasello Confindustria Lecco dic 2012 · L’art.3 del REACH definisce SOSTANZA...

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106
RESTRIZIONI REACH CLP relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica CONFINDUSTRIA LECCO 04 DIC 2012
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RESTRIZIONI

REACH

CLP

relative alla fabbricazione,

all’immissione sul mercato e all’uso di

talune sostanze e preparati pericolosi.

Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica

CONFINDUSTRIA LECCO 04 DIC 2012

Regolamento CE 1907/2006

IL REACH si occupa di IL REACH si occupa di :

• in QUANTO TALISOSTANZE

• in MISCELESOSTANZE

LA PROTAGONISTA E’ LA SOSTANZALA PROTAGONISTA E’ LA SOSTANZA

• in MISCELESOSTANZE

• in ARTICOLISOSTANZE

“Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la “Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la “Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la “Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la

dose decide che non sia veleno”dose decide che non sia veleno”dose decide che non sia veleno”dose decide che non sia veleno”

OmniaOmnia venenumvenenum suntsunt:: necnec sinesine venenumvenenumquicquamquicquam existitexistit.. DosaDosa solasola facitfacit,, ututvenenumvenenum nonnon fitfit””

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastusvon Hohenheim detto Paracelsus

L’aforisma di Paracelso, volgarizzato in

““““…solo…solo…solo…solo la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.

Platone, nel “Platone, nel “FileboFilebo”, fa dire a Socrate:”, fa dire a Socrate:

6 se per esempio uno separasse da

tutte le arti, l'arte del contare, quella del

misurare e quella del pesare, sarebbe

insignificante quel che resterebbe di

ciascuna arte.ciascuna arte.

E’un inno alla chimica !

Dal punto di vista tossicologico la presenza di unasostanza in qualsiasi matrice rappresenta un rischio per lasalute soltanto in funzione della quantità che si puòassumere (dose).

L’art.3 del REACH definisceL’art.3 del REACH definisceL’art.3 del REACH definisceL’art.3 del REACH definisce

SOSTANZA

Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturaleo ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione,compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità ele impurità derivanti dal procedimento utilizzato, maesclusi i solventi che possono essere separati senzacompromettere la stabilità della sostanza o modificarne lacompromettere la stabilità della sostanza o modificarne lacomposizione

MISCELA una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze

ARTICOLO

un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

Gli obiettivi del REACHGli obiettivi del REACH

• Migliorare la cononoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente

• Migliorare la cononoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente

• Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle

• Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanzel’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanze

;

• Mantenere e rafforzare la competitività a la capacità dell’industria chimica europea

• Mantenere e rafforzare la competitività a la capacità dell’industria chimica europea

• Sostenere l’eventuale sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti

• Sostenere l’eventuale sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti

Con il “REACH” si generano:Con il “REACH” si generano:

� Nuove informazioni sui pericoli intrinseci

delle sostanze

� Nuovi canali di comunicazione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento

� Procedure di autorizzazione/restrizione

Autorizzazione/restrizione e sostituzioneAutorizzazione/restrizione e sostituzione

� Il REACH ha definito il nuovo strumento

dell’autorizzazione per le SVHC, secondo il

meccanismo dell’inclusione prima nella

“Candidate List” e poi, dopo la valutazione,“Candidate List” e poi, dopo la valutazione,

nell’Allegato XIV

� La Direttiva delle sostanze sottoposte a

restrizione è invece transitata direttamente

nell’Allegato XVII dal 1/6/2009

Struttura del regolamento REACHStruttura del regolamento REACH

� TITOLO I: Questioni generali

� TITOLO II: Registrazione delle sostanze

� TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare

sperimentazioni superflue

� TITOLO IV: Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento

� TITOLO V: Utilizzatori a valle

� TITOLO VI: Valutazione

� TITOLO VII: Autorizzazione

� TITOLO VIII: Restrizioni

� TITOLO IX: Tariffe

� TITOLO X: Agenzia

� TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature

� TITOLO XII: Informazioni

� TITOLO XIII: Autorità competenti

� TITOLO XIV: Applicazione e controlli

� •TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali

Allegati al regolamento REACHAllegati al regolamento REACH

� Allegato I Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica

� Allegato II Guida per le Schede di dati di sicurezza

� Allegato III Sostanze escluse dall’esenzione di cui all’art.12.1 lettera b)

� Allegato IV Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art.2.7 lett.a)

� Allegato V Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art.2.7 lett.b)

� AllegatoVI Informazioni di base

� Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno� Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno

� Allegato VIII Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 tonn/anno

� Allegato IX Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 tonn/anno

� Allegato X Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 tonn/anno

� Allegato XI Prescrizioni generali sugli studi sperimentali

� Allegato XII Guida per “utilizzatori a valle” Relazione sicurezza chimica

� Allegato XIII Criteri per identificazione sostanze PBT e vPvB

� Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione

� Allegato XV Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia

� Allegato XVI “Analisi socio-economica”: informazioni da considerare

� Allegato XVII Elenco delle “Restrizioni” in vigore

RESTRIZIONERESTRIZIONE

Reg. REACH Titolo VIII art 67Reg. REACH Titolo VIII art 67--73 73

Elementi chiaveElementi chiave

� È entrata in vigore il 01 giugno 2009

� Per RESTRIZIONE si intende qualsiasicondizione, limitazione o divieto riguardanti lacondizione, limitazione o divieto riguardanti lafabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercatodi una sostanza o di una miscela

� La restrizione è concepita come una”rete disicurezza” per gestire i rischi

� Si prescinde dal limite quantitativo di 1 t/anno

RESTRIZIONE

Reg. REACH Titolo VIII art 67-73

Elementi chiave

� Una restrizione può essere adottata in relazione alleconclusioni della valutazione

� In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate,incluse le sostanze per le quali nessuna impresa haincluse le sostanze per le quali nessuna impresa harichiesto un’autorizzazione specifica (in questo caso tutti gliusi della sostanza sono vietati)

� Rappresenta la trasposizione nel REACH delle

disposizioni della direttiva 76/769/CEE _ attualmente

abrogata _

� Correlata alla sostanza e non a chi la registra.

RESTRIZIONERESTRIZIONE

Reg. REACH Titolo VIII art 67Reg. REACH Titolo VIII art 67--73 73

Elementi chiave Elementi chiave

Sostanze utilizzate per

attività di ricerca e sviluppo

Sostanze utilizzate in

prodotti cosmetici (per vale la dir. 76/768/CEE)

Sostanze utilizzate per essere

trasformate mediante processo chimico in

altre sostanze (intermedi isolati in

sito)

Le RESTRIZIONI non si applicano

“Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato aseguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE,

le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla

conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al

trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate

all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia

proibita”

RESTRIZIONERESTRIZIONE

Reg. REACH Titolo VIII art 67Reg. REACH Titolo VIII art 67--73 73

Elementi chiave Elementi chiave

proibita”

Quando la fabbricazione o l’uso di una sostanza comporta un

rischio per la salute umana o per l’ambiente, possono essere

adottate a livello europeo nuove restrizioni o modificate quelle

esistenti, indicate nell’allegato XVII del regolamento REACH.

Ad esempio sono soggette a restrizioni le sostanze CMR

(cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

Procedura per l’adozione di una Procedura per l’adozione di una

restrizione ai sensi del restrizione ai sensi del

Reg. REACH Titolo VIII art.67Reg. REACH Titolo VIII art.67--73)73)

Se la Commissione Europea o uno Stato membro ritengono che la

fabbricazione o l’uso di una sostanza presentino un rischio non

adeguatamente controllato per la salute umana o per l’ambiente possono:

FASCICOLO

predisposto

secondo

le prescrizioni

dell’allegato XV

Procedura per l’adozione di una Procedura per l’adozione di una

restrizione ai sensi del restrizione ai sensi del

Reg. REACH Titolo VIII art.67Reg. REACH Titolo VIII art.67--7373

l’identità della sostanza

Il fascicolo predisposto dall’ECHA o dallo Stato Membroconterrà informazioni su:

la/le restrizioni proposte per la fabbricazione, l’immissionesul mercato e l’uso della sostanza

motivazioni della proposta di restrizione

una valutazione socioeconomica in cui sono posti aconfronto i vantaggia per la salute umana e l’ambiente con i costiche la restrizione comporta

le consultazioni delle parti interessate e il modo in cui si ètenuto conto delle loro osservazioni

Procedura per l’adozione di una Procedura per l’adozione di una

restrizione ai sensi del restrizione ai sensi del

Reg. REACH Titolo VIII art. 67Reg. REACH Titolo VIII art. 67--7373

Il processo di restrizione ha diversi attori e Il processo di restrizione ha diversi attori e stepstep. .

Questo grafico fornisce una panoramica del processo. Questo grafico fornisce una panoramica del processo.

L’elenco delle sostanze contenute nell’allegato XVII del

Regolamento Reach può essere continuamente

modificato ed integrato.

In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate,In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate,incluse le sostanze per le quali non è stata richiestaautorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi dellasostanza sono vietati).

Ad oggi è stato modificato introducendo nuove

restrizioni e variando quelle esistenti.

ATTUALMENTE CONTIENE “63 voci”

Allegato XVII e i suoi

aggiornamenti

Regolamento REACH MODIFICA

Regolamento CE 552/2009

Regolamento UE 276/2010

Regolamento UE 207/2011

ALLEGATO XVII

ELENCO DELLE RESTRIZIONI

Regolamento UE 207/2011

Regolamento UE 207/2011

Regolamento UE 366/2011

Regolamento UE 494/2011

Regolamento UE 412/2011

Regolamento UE 836/2012

Regolamento UE 847/2012

Regolamento UE 848/2012

Regolamento UE 853/2012

Fabbricante, importatore, rappresentante

esclusivo o utilizzatore a valle

Violazione D Lgs 133/09 REACH

Che fabbrica,immette sul mercato outilizza una sostanza inquanto tale o in quanto

art.16 comma 1

TITOLO VIIIRestrizioni relative alla fabbricazione, quanto tale o in quanto

componente di un preparatoo di un articolo nonconformemente allecondizioni di RESTRIZIONIpreviste dall’allegato XVII(fatte salve le deroghepreviste dall’art.67)

Arresto fino a tre mesi

o ammenda compresa

fra 40.000 e 150.000

Euro

fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e miscele pericolose

Art.67 ( All.XVII )

Allegato XVII Allegato XVII –– 1. PCB/PCT1. PCB/PCT

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

Policlorodifenili e policlorotrifenili; PCB,PCT� cristalli solidi incolori;

� bassa solubilità in acqua ed solubilità in sostanze idrofobe come oli e grassi;

� bassa volatilità;� bassa volatilità;

� le miscele di uso industriale sono liquidi viscosi di colore giallo, la cui viscosità è generalmente proporzionale al numero di atomi di cloro presente;

� impiegati come isolanti termici per condensatori, trasformatori e interruttori, come fluidi per scambio termico, per circuiti idraulici, lubrificanti e oli da taglio, nonché come additivi in vernici, carte copiative, adesivi, sigillanti, ritardanti di fiamma e fissanti per microscopia;

� messi al bando con l’approvazione della Convenzione di Stoccolma(2001); nonostante ciò, per l’uso massiccio che ne è stato fatto in passato,essi sono ancora considerati tra gli inquinanti più pericolosi per la lorotossicità nei confronti dell’uomo e dell’ambiente.

RESTRIZIONI

Non sono ammessi come sostanze e nelle miscele, inclusi oli usati

Allegato XVII Allegato XVII –– 1. PCB/PCT1. PCB/PCT

come da modifica reg.552/09come da modifica reg.552/09

Non sono ammessi come sostanze e nelle miscele, inclusi oli usatio apparecchi in conc.>50ppm (0.005% peso)

Tuttavia gli apparecchi, gli impianti e fluidi già in uso alla datadel 30 giugno 1986 possono essere usati sino al momento in cuiverranno eliminati o raggiungeranno la fine della loro durataoperativa:- Apparecchi elettrici a sistema chiuso; trasformatori, resistenzee induttanze; grandi e piccoli condensatori; fluiditermocconvettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; fluidiidraulici per l’equipaggiamento sotterraneo delle miniere

Non più nel

Reg. 552/09

Allegato XVII Allegato XVII –– 2. 2. CloroeteneCloroetene

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

� Il cloruro di vinile, detto anche VCM o CVM, da cloruro di vinile� Il cloruro di vinile, detto anche VCM o CVM, da cloruro di vinile

monomero; è un composto organico clorurato.

� A temperatura e pressione ambiente, è un gas incolore dal tipicoodore dolciastro, insolubile in acqua. Trova principalmente impiegonella produzione di polimeri come il PVC, come adesivo dellaplastica, nelle lavorazioni della gomma e della carta, usato anchecome refrigerante;

Allegato XVII Allegato XVII –– 2. 2. CloroeteneCloroetene

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONIRESTRIZIONI

Chi processa il CVM in Italia ?Chi processa il CVM in Italia ?

Aziende italiane suddivise per RegioneAziende italiane suddivise per Regione

Polimeri: Art.2.9 – campo di applicazione

I Polimeri sono esentati dalla Registrazione e dalla Valutazione

I Polimeri non sono esentati dall’Autorizzazione

non si applicano i TITOLI II e VI

Ogni fabbricante o importatore di un Polimero presenta unaRegistrazione all’Agenzia per la/le Sostanze Monomeriche oper qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attorea monte della catena d’approvvigionamento, se sonosoddisfatte le due seguenti condizioni:

Monomeri: Art.6.3 – obbligo generale di Registrazione

soddisfatte le due seguenti condizioni:

1. Il Polimero contiene il 2% o più in p/p di tali sostanzemonomeriche o altre sostanze in forma di unitàmonomeriche e sostanze chimicamente legate;

2. Il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altresostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all’anno

Allegato XVII 4. Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)

come da modifica reg.552/09

UTILIZZO

Ritardante di fiamma – Additivo per fibre tessili sintetiche, materie plastiche,

vernici, resine fenoliche, rivestimenti per carta, gomma e schiume

poliuretaniche.

Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice

EINECS

C9H15Br6O4P Esteri fosforici 126-72-7 2A 204-799-9

poliuretaniche.

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo.La somministrazione per via orale produce nel topo tumori dello stomaco,del polmone, del rene e della pelle.

RESTRIZIONIRESTRIZIONI

Allegato XVII – 5. Benzene

come da modifica reg.552/09

Formula bruta Famiglia

chimicaCodice CAS Classe IARC Codice

EINECS

C6H6 Idrocarburi aromatici

71-43-2 1 200-753-7

� conosciuto anche come benzolo

� definito come il composto base della classe degli idrocarburi aromatici

� a temp.ambiente si presenta come liquido incolore che però evapora� a temp.ambiente si presenta come liquido incolore che però evapora

velocemente

� caratterizzato da un odore pungente e dolciastro

� altamente infiammabile

� noto cancerogeno riconosciuto per l’uomo

UTILIZZO

Intermedio di sintesi per produrre altri composti chimici come stirene, cumene

(per realizzare varie resine), cicloesano (per creare il nylon e molte fibre

sintetiche); solvente produrre alcuni tipi di gomme, lubrificanti, coloranti,

inchiostri, collanti, detergenti, pesticidi.

Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

Il benzene è inoltre un componente

delle benzine, fino all’1% in volume,

dove conferisce potere antidetonante.

Questo limite massimo ammissibileQuesto limite massimo ammissibile

viene stabilito dalla Direttiva del

Parlamento Europeo e del CONSIGLIO

98/70/CE

Dir.98/70/CE relativa alla qualità della

benzina e del combustibile diesel e

recante modificazioni della direttiva

93/12/CEE

Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene

come da modifica reg.552/09come da modifica reg.552/09

a confronto con la dir.98/70/CE a confronto con la dir.98/70/CE

La DIRETTIVA 98/70/CE all’ALLEGATO I stabilisce le:

Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

Allegato XVII Allegato XVII –– 6. Fibre d’6. Fibre d’AMIANTOAMIANTO

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli

articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, gli Stati Membri possono concedere una deroga per l’immissione

sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti

Allegato XVII Allegato XVII –– 6. Fibre d’6. Fibre d’AMIANTOAMIANTO

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti

di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a

quando siano disponibili sostituti non contenenti fibre.

2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al par. 1 e che sono già

installati e/o in servizio prima del 1°gen 2005 è consentito fino alla data della

loro eliminazione o fine della loro vita utile.

Tuttavia, gli Stati Membri possono, per motivi di tutela della salute umana,

limitare, vietare e sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima

della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

� È in corso di approvazione da parte della Commissione Ue unregolamento (D022847/02 del 28 settembre 2012) che introdurrà nuovemodifiche all'allegato XVII del cd. Reach (regolamento 1907/2006/CE),in particolare con riguardo all'amianto.

� Per tale materiale, infatti, il regolamento in fase di approvazioneprevede il divieto di fabbricazione e immissione sul mercato anche

Allegato XVII Allegato XVII –– 6. Fibre d’6. Fibre d’AMIANTOAMIANTO

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

delle miscele che ne contengono le fibre, oltre al divieto già previstoper le fibre singolarmente considerate e per i prodotti che lecontengono.

IN PRATICAIIIII

Nell’allegato XVII nella voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo commaverrà sostituito dal seguente:

"La fabbricazione, immissione sul mercato e l'uso di queste fibre diarticoli e miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sonovietati. "

Allegato XVII

come da reg.552/09

16.Carbonati di Pb

17.Solafti di Pb

Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice EINECS

PbCO3

PbSO4Sali inorganici

598-63-07446-14-2

2A209-943-4231-198-9

16. Carbonato di 16. Carbonato di PbPb _ PbCO_ PbCO33 17. Solfato di 17. Solfato di PbPb _ PbSO_ PbSO44

UTILIZZI

come pigmento bianco coprente per

vernici a base di olio di lino e per

vernici ad acqua, nelle ceramiche

smaltate, nello stucco (mastice), nei

cementi, come componente di un

lubrificante stabilizzante per PVC,

come componente nella fabbricazione

di termistori, come componente in cere

anti-slittamento per cavi d'acciaio allo

scopo di fornire una più alta resistenza

al logoramento.

UTILIZZI

in modo massiccio nelle vernici, anche

se negli ultimi anni tale applicazione si è

notevolmente ridotta.

Usato inoltre come stabilizzante per

prevenire la degradazione di materiali

costruiti in PVC.

Tali materiali trovano impiego in

tubazioni e grondaie resistenti alla

corrosione negli impianti industriali,

nelle tubazioni per l’acqua e nei

serramenti.

Allegato XVII Allegato XVII

come da reg.552/09 come da reg.552/09

16.Carbonati16.Carbonati di di PbPb

17.Solafti di 17.Solafti di PbPb

RESTRIZIONINon sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o

in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.

Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla

convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull’uso della

biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territoriobiacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio

l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e

di edifici storici e dei loro interni.

È in corso di approvazione da parte della CommissioneUE un regolamento (D022847/02 del 28 settembre 2012)che introdurrà nuove modifiche all'allegato XVII del Reach,in particolare la proposta di regolamento prevede perla biacca di piombo e i solfati di piombo, che ne possaessere autorizzata l'immissione sul mercato, in deroga, daparte dei singoli Stati (finora era prevista solo la derogaper l'uso sul territorio dei singoli Stati).

Allegato XVII Allegato XVII –– 18 e 18 bis. Mercurio18 e 18 bis. Mercurio

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

Il Hg e' l'unico metallo comune che e' liquido a temperatura ordinaria.È un metallo, liquido, pesante e bianco-argenteo. Si unisce facilmente in leghe con molti metalli, come oro, argento e stagno. Queste leghe sono denominate amalgami.La sua elevata densità ne permette l’uso in barometri, manometri e termometri.termometri.

I più importanti sali di mercurio sono:1. cloruro mercurico HgCl2 (sublimato corrosivo - un potente veleno usato

come insetticida, nel veleno per topi, e come disinfettante);2. cloruro mercurioso Hg2Cl2 (usato come campione in misure

elettrochimiche e come un purgativo in medicina);3. fulminato di mercurio (Hg(ONC)2, un detonatore usato in esplosivi;4. solfato mercurico (HgS, vermilio, un pigmento rosso per la pittura di

grande diffusione commerciale)

Allegato XVII Allegato XVII –– 18 e 18 bis. Mercurio18 e 18 bis. Mercurio

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

18. Composti del mercurioNon sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele

destinate a essere utilizzate per:

a) impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:— carene di imbarcazioni,— carene di imbarcazioni,— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impiantoutilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmentesommerso;b) la protezione del legno;c) l’impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzatiper la loro fabbricazione;d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loroutilizzazione

Allegato XVII – 18 e 18 bis. Mercurio

come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI18. Bis MercurioNon sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele

destinate a essere utilizzate per:

1. Non è consentita l’immissione sul mercato:a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grandeb) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grandepubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometridiversi da quelli per la temperatura corporea).

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi dimisura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. GliStati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sulmercato di tali dispositivi di misura.

3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre2007.

Allegato XVII Allegato XVII –– 18 e 18 bis. Mercurio18 e 18 bis. Mercurio

modifica del reg. 552/09 modifica del reg. 552/09

con il reg.847/2012 con il reg.847/2012

RESTRIZIONI

Con il REGOLAMENTO (UE) N. 847/2012 DELLA COMMISSIONE del 19

settembre 2012 si modifica l’allegato XVII del regolamento per quanto riguarda

il mercurio:

• si stabilisce che i seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio non sonocommercializzabili dopo il 10 aprile 2014 :commercializzabili dopo il 10 aprile 2014 :

1. Barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, tensiometri, termometri,

picnometri al mercurio e i dispositivi di misura da utilizzare per la

determinazione del punto di rammollimento.

Il divieto, comunque, non si applica ai:

� dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

� dispositivi di misura esposti al pubblico per fini storici e culturali

Allegato XVII Allegato XVII –– 19. Composti dell’arsenico 19. Composti dell’arsenico

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

CARATTERISTICHE GENERALI

L'arsenico e i suoi composti inorganicisono stati utilizzati sin dal 1800 comepesticidi. Dal 1970 sono stati ancheusati in medicina per curare psoriasi,usati in medicina per curare psoriasi,asma e leucemia. Attorno agli anni '80l'uso principale di questi composti era

come conservante del legno.

Altri usi comprendono la preparazionedi vetri e leghe non ferrose.Per quanto riguarda gli effetti sullasalute, tali composti sin dagli anni '80sono classificati cancerogeni certi perl'uomo.

As2O3 (Triossido di As detta anche anidride arseniosa)

As2O5 (Pentaossido di As detta anche anidride arsenica)

Classe IARC 1

Allegato XVII Allegato XVII –– 19. Composti dell’arsenico 19. Composti dell’arsenico

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

1. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o inmiscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da partedi microrganismi, piante o animali su:— carene di imbarcazioni,— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impiantoutilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmentesommerso.

2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o inmiscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per usoindustriale, a prescindere dal loro uso.

3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subitotale trattamento non può essere immesso sul mercato. Per tale paragrafosono consentite deroghe.

Allegato XVII Allegato XVII –– 19. Composti dell’arsenico 19. Composti dell’arsenico

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

UN ESEMPIO DI SOSTITUZIONE:

I COMPOSTI DELL’ARSENICO NEL VETRO DI MURANO

La realizzazione del vetro di Muranorappresenta un’attività specifica in linea conla tradizione made in Italy, trattandosi diun’attività artigianale di fama internazionale.un’attività artigianale di fama internazionale.

Da cosa e’ composto il vetro di Murano?

�sabbia di silice; Soda Solvay; marmo; potassa; borace pentaidrato; ossido di arsenico; nitrati; altro.

Quali sostituti dell’ossido di arsenico sono stati selezionati:Solfato di sodio (come affinante) - Ossido di cerio (decolorante e affinante)Loppa d’altoforno o scoria d’altoforno (sottoprodotto del processo di lavorazionedella ghisa contenente silicio, alluminio, calcio e magnesio)

Allegato XVII Allegato XVII –– 20. Composti 20. Composti organostanniciorganostannici

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

I composti organostannici sono composti organici checontengono almeno un legame fra carbonio e stagno.

Di questi composti, quello di gran lunga più noto è il TBT

CARATTERISTICHE GENERALI

Di questi composti, quello di gran lunga più noto è il TBT[tributilstagno], impiegato su vasta scala nelle verniciantivegetative usate per le imbarcazioni.

I dati disponibili mostrano che i composti organostannici sonotossici anche a livelli relativamente bassi d'esposizione e non soloper gli organismi invertebrati marini, ma anche per i mammiferi; èinoltre dimostrata la tossicità degli organostannici per il sistemaimmunitario.

1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in

miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.

2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in

miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di

RESTRIZIONI

Allegato XVII – 20. Composti organostannici

come da modifica reg.552/09

miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di

microrganismi, piante o animali su:

a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la

navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto

utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente

sommerso.

3. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in

miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque

industriali.

Con il REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010

si modifica l’allegato XVII del regolamento per quanto riguarda i composti

organostannici.

Al punto 20 si aggiungono i seguenti paragrafi 4, 5 e 6 dove si specifica che:

4. i TBT (tributilstagno) e i TPT (trifenilstagno) non possono essere utilizzati dopo il

01 luglio 2012

Allegato XVII Allegato XVII –– 20. Composti 20. Composti organostanniciorganostannici

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

01 luglio 2012

5. i DBT(dibutilstagno) non possono essere utilizzati in miscele ed articoli se la

miscela è superiore all’equivalente dello 0.1% in peso dello stagno.

In via Derogatoria le restrizioni di cui sopra non si applicano fino al 1 gennaio

2015 ai seguenti articoli: adesivi sigillanti mono e bicomponenti, pitture e

rivestimenti, profili in PVC, tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua

piovana, nonché meteriali di copertura per tetti e facciate

6. i DOT (dioctilstagno) non possono più essere utilizzati a far data dal 1 giugno 2012

se la concentrazione begli articoli è superiore allo 0.1% in peso dello stagno.

La Coca-Cola ritira

88 mila bicchieri al

McDonald, bicchieri di Shrek tossici:

Potrei avere un bicchiere di Potrei avere un bicchiere di

6666666666.CADMIO.CADMIO

88 mila bicchieri al

cadmio.

di Shrek tossici:

ritiratiMcDonald’s ha ritirato dai

mercati 12 milioni di bicchieri dicon l’immagine di Shrek.

Il materiale utilizzato per ildisegno contiene una sostanzatossica: il cadmio

Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice CAS 7440-43-9Classe IARC 1

Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

I più importanti composti del cadmio sono:

� ossido di cadmio (utilizzato nelle batterie come intermedio e come catalizzatore)� solfuro di cadmio (utilizzato come pigmento)� solfato di cadmio (utilizzato nell’elettrodeposizione)nell’elettrodeposizione)� stearato di cadmio (utilizzato come stabilizzante per la plastica)

RESTRIZIONI1. Non sono ammessi per colorare fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele quali : PVC, PUR, LDPE, CA, Resine epossidiche, MF, PET, Polistirene, PE, PP. 2. Nelle pitture la % di Cd non deve essere superiore allo 0.1 p/p.3. Non sono ammessi per stabilizzare le miscele o gli articoli fabbricati, a partire da polimeri o copolimeri del cloruro di vinile, contenuti di Cd >0.01% in peso del polimero.

IIsegue4. Tuttavia sono ammessi per colorare articoli utili per motivi di sicurezza.

5. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componentiimpiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione di alimenti, perl’agricoltura, per la refrigerazione ed il congelamento

Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

l’agricoltura, per la refrigerazione ed il congelamento

b) nelle attrezzature e macchine per la produzione di articoli per la casa,dell’arredamento, degli impianti sanitari, del riscaldamento e delcondizionamento d’aria, di carta e cartone, di prodotti tessili e diabbigliamento.

Tuttavia le restrizioni non si applicano agli articoli e ai loro componentiimpiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, “offshore” enucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonchéagli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile enelle imbarcazioni.

Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO

modifica del reg. 552/09 modifica del reg. 552/09

con il reg.835/2012 con il reg.835/2012

RESTRIZIONI

Con il REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE del 18

settembre 2012 si modifica l’allegato XVII del regolamento per

quanto riguarda il Cadmio:• si sostituiscono i paragrafi 1 e 2

All’interno del paragrafo 1 viene inserito:

È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dallematerie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) èpari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.»

All’interno del paragrafo 2 viene inserito:

«Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiedeall’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conformealle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto arestrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse daquelle elencate al primo paragrafo.»

Allegato XVII Allegato XVII –– 27. Nickel 27. Nickel

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice

EINECS

Ni Metalli 7440-02-0 2B 231-111-4

UTILIZZO

Additivo nell’acciaioProduzione monete, utensili, gioielli ebigiotteria,metalli e altre leghe, batterie,accessori elettronici, candele per auto –catalizzatore per idrogenazione

RESTRIZIONI

Allegato XVII Allegato XVII –– 27. Nickel 27. Nickel

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

1. Non è consentito l’uso:a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforatio in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso dicessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm 2per settimana (limite di migrazione);per settimana (limite di migrazione);b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con lapelle, quali:— orecchini,— collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,— casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,— bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchimetallici,se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione dinickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto eprolungato con la pelle è superiore a 0,5 µ/cm 2 /settimana

I coloranti azoici sono caratterizzatidalla presenza del gruppocromoforo azo –N=N- che può esserepresente più volte nella stessamolecola di colorante. Spesso sitrovano legati ad ammine aromatiche.

Allegato XVII Allegato XVII –– 43. Coloranti azoici43. Coloranti azoici

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

Essi rappresentano la classe piùimportante dei coloranti sintetici siaper il numero che per la varietà diapplicazioni.

Sono ancora molto utilizzati per latinta dei vestiti e del cuoio, comecoloranti alimentari e quali pigmenti divernici.

Inoltre impiegati negli inchiostri distampa ed in alcuni procedimenti perstampe a colori.

Allegato XVII Allegato XVII –– 43. Coloranti azoici43. Coloranti azoici

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

RESTRIZIONI1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono

rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in

concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) non

vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in

contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad

esempio:esempio:

— capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci,

parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo

— calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli,

cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo

— giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio

— filati e tessuti destinati al consumatore finale.

Allegato XVII Allegato XVII –– 43. Coloranti azoici43. Coloranti azoici

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

RESTRIZIONI2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessisul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, “lista dei coloranti azoici” nonpossono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessilie in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni > 0.1% in peso.e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni > 0.1% in peso.

Coloranti azoici in appendice 9Coloranti azoici in appendice 9

Miscela di :

trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-

2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1-

naftolato)cromato(1-)

trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-

2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1-

naftolato)cromato(1-)

� sostanze vPvB che non si trovano in natura.

� gruppo chimico molto vasto, gli alchilfenoli etossilati

� vengono spesso impiegati in vari processi industriali fra cui il tessile

il materiale può danneggiare il sistema ormonale, lo sviluppo

Allegato XVII Allegato XVII

46. 46. NonilfenoloNonilfenolo e e nonilfenolinonilfenoli etossilatietossilati

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

COSA SONO I NONILFENOLI e NONIFENOLI ETOSSILATI?

� il materiale può danneggiare il sistema ormonale, lo sviluppo sessuale e il sistema riproduttivo

� le quantità presenti in abiti e scarpe non sono dannose direttamente per l’uomo. Ma l’uso continuo e l’esposizione diretta della pelle al prodotto potrebbero avere riflessi problematici

� inoltre è stato dimostrato che i veri rischi si avrebbero durante i lavaggi in lavatrice. Durante questo processo, infatti, una parte di NPE si scioglie nell’acqua per finire poi nel sistema fognario, nelle falde acquifere e quindi nel ciclo dell’acqua.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con

concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1. pulizie industriali e civili, tranne:

— sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene

riciclato o incenerito,

RESTRIZIONI

Allegato XVII Allegato XVII

46. 46. NonilfenoloNonilfenolo e e nonilfenolinonilfenoli etossilatietossilati

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

riciclato o incenerito,

— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene

riciclato o incenerito;

2. pulizie domestiche

3. trattamento tessile e di pellame, tranne:

— trattamento senza rilascio in acque di scarico,

— sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata

per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle

acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui

il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

6. industria della pasta di carta e della carta;

segue6666..RESTRIZIONI

Allegato XVII Allegato XVII

46. 46. NonilfenoloNonilfenolo e e nonilfenolinonilfenoli etossilatietossilati

come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09

6. industria della pasta di carta e della carta;

7. prodotti cosmetici;

8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi;

9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.

Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro

scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o

biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state

rilasciate prima del 17 luglio 2003.

Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe IARC 1

Il Cromo(III) è da considerarsi, in tracce essenziale alla vita umana e animale, mentre i

composti del Cromo (VI) sono riconosciuti tossici e cancerogeni.

La maggiore esposizione si ha durante la produzione di cromati e di pigmenti al

cromo nei processi saldatura, di placcatura, di verniciatura a spruzzo, nella concia

delle pelli e nell’edilizia in cui il cromo è presente nel cemento.

1. Il cemento e le miscele contenenti

cemento non possono essere immessi sul

mercato o utilizzati se contengono, una

Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

mercato o utilizzati se contengono, una

volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg

(0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul

peso totale secco del cemento.

2. III.

2. Qualora si impieghino agenti riducenti i fornitori

devono garantire prima dell’immissione sul mercato

che l’imballaggio del cemento o delle miscele

contenenti cemento rechi informazioni visibili,

Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

contenenti cemento rechi informazioni visibili,

leggibili e indelebili riguardanti la data di

confezionamento, così come le condizioni di

conservazione e il periodo di conservazione adeguati

a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il

contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite

indicato al paragrafo 1.

3. 666

3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano

all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti

fabbricati mediante processi controllati chiusi e

interamente automatizzati, in cui il cemento e le

Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

interamente automatizzati, in cui il cemento e le

miscele contenenti cemento sono manipolati

unicamente da macchinari e nei quali non esiste

alcuna possibilità di contatto con la pelle.

6666

I.e il CLINKER di CEMENTO Portland?

Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

• è il componente idraulicamente attivo in un cemento• è una SOSTANZA e non un semilavorato• in quanto menzionato nell’allegato V è esentato dalla

registrazione

• deve essere classificato, etichettato ed accompagnato da

Il CLINKER

• deve essere classificato, etichettato ed accompagnato daSDS

• le C&L andavano notificate ad ECHA entro il 01 dic. 2010

6666666666666. è le tracce di Cr VI

Il CEMENTO

• è un PREPARATO• in quanto tale non è soggetto a registrazione• deve essere classificato, etichettato ed accompagnato daSDS con e-SDS

• la C&L non è da fare• le restrizioni per il CROMO VI restano cogenti

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, non possono

essere immessi sul mercato o utilizzati per la

produzione di pneumatici o parti di pneumatici

gli olii diluenti aventi un contenuto: di BaP

Allegato XVII Allegato XVII –– 50. IPA50. IPA

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o un

contenuto complessivo di tutti gli IPA, elencati in

allegato, superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2. Inoltre, non possono essere immessi sul

mercato pneumatici e battistrada per

rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o

gennaio 2010 se contengono oli diluenti in

quantitativi superiore ai limiti fissati nel

paragrafo 1.

Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

In Europa, circa il 90% della produzione annuale di ftalati viene utilizzata nel processo di produzione del PVC, al quale non si legano chimicamente, ma agiscono da additivi che conferiscono flessibilità al polimero. Sono impiegati anche per altri polimeri plastici, pitture, vernici e cosmetici (smalti per unghia).

L’85% degli ftalati impiegati nella produzione industriale è rappresentato da:

a) Ftalato di bis(2-etilesile) [DEHP];b) Dibutilftlalto [DBP]c) Benzilbutilftalato [BBPd) Diisononilftalato [DINP]e) Diisodeciftalato [DIDP]f) Ftalato di diottile [DNOP]

Diffusione e tossicologia degli FTALATI

Sono classificabili Persistent Organic Pollulants (POPs):

1. persistenti nell’ambiente (aria, acqua, suolo);

determinano effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente;

Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

2. determinano effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente;

3. sono interferenti endocrini (endocrine disruptor

compounds_EDCs) quindi classificati tossici per la

riproduzione categoria 1B;

4. il loro bioaccumulo avviene, principalmente, attraverso la

catena alimentare ma anche attraverso inalazione, ingestione o

contatto con la pelle e le mucose.

Il Il RapexRapex ((EuropeanEuropean RapidRapid AlertAlert System System forfor

nonnon--foodfood consumer consumer productsproducts))

Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI

come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09

RESTRIZIONI

Allegato XVII Allegato XVII –– 59. 59. DiclorometanoDiclorometano

come da modifica reg. 276/2010 come da modifica reg. 276/2010

Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice

EINECS

CH2Cl2 Organo alogenati 75-09-2 2B 200-838-9

UTILIZZO

Sgrassante per motori, Sverniciatori, Sostituto dei fluorocarburinelle bombolette spray per insetticidi, Lacche per capelli,Produzione schiume poliuretaniche, Solvente per applicazioniFarmaceutiche e da Laboratorio, Componente dei prodottiignifughi, Fumigante e Insetticida.

Attività in Attività in corso in ITALIAcorso in ITALIA

Deroga sulla restrizione dDeroga sulla restrizione d’’uso uso

del CHdel CH22ClCl22

REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

Nuovo Punto 59 nell’Allegato XVII del REACH: DICLOROMETANO

Paragrafo 1.

Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o

superiore allo 0,1 %, in peso:

a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al

pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;

b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli

operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;

c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

Nuovo Punto 59 nell’Allegato XVII del REACH: DICLOROMETANO

Attività in Attività in corso in ITALIAcorso in ITALIA

Deroga sulla restrizione dDeroga sulla restrizione d’’uso uso

del CHdel CH22ClCl22

Paragrafo 2.

In deroga al paragrafo 1,

gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate

attività l’impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione

specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare

l’immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori

professionali.

Possibilità diPossibilità di

derogaderoga

REGOLAMENTO (UE) N. 366/2011 del 14 aprile 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

Nuovo Punto 60 nellNuovo Punto 60 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

ACRILAMMIDEACRILAMMIDE

Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Cod. EINECS

C3H5NO Ammidi 79-06-1 2A 201-173-7

UtilizzoMonomero (usato soprattutto per la produzione di poliacrilammidi), additivo perMonomero (usato soprattutto per la produzione di poliacrilammidi), additivo perintonaci, addensante per lattice, stabilizzante per inchiostri.I polimeri sono usati come: agglomerante e additivo per carta e pasta di legno,agente ritardante della disidratazione del cemento, nella preparazione deicosmetici, stabilizzante del suolo, disperdente delle vernici, agente per iltrattamento delle fibre tessili, additivo nei processi di formatura delle anime difonderia.

Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o

componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0.1% in peso

per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012

RESTRIZIONE

Nuovo Punto 61 nellNuovo Punto 61 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

DIMETILFUMARATODIMETILFUMARATO

Nella puntata del 17 aprile 2009 di "Mi mandaRaitre" fece scalpore la notizia:Compra un paio di scarpe in un negozio e,

dopo averle indossate, si ritrova con un ustione

REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 del 15 maggio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

di secondo grado ai piedi. Sotto accusa le

calzature di produzione cinese e una sostanza

pericolosa: il dimetilfumarato (DMF).

Il DMF è una sostanza con azione biocida che contrasta efficacementel'azione di muffe che deteriorano la pelle di mobili (divani) o di calzaturedurante lo stoccaggio o il trasporto in un clima umido.Nella maggior parte dei casi il DMF era contenuto in piccoli sacchettifissati all'interno dei mobili o inseriti nelle scatole delle calzature.

Nuovo Punto 61 nellNuovo Punto 61 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

DIMETILFUMARATODIMETILFUMARATO

REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 del 15 maggio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

A differenza dei paesi monsonici (Cina e Vietnam) le

bustine di "silica gel" che vengono prodotte in Italia e in

L'importazione e la commercializzazione del DMF è vietata in ambitocomunitario perchè la sostanza risulta gravemente nociva per la salutepubblica.

bustine di "silica gel" che vengono prodotte in Italia e in

Europa non contegono (DMF).

Il DMF evapora e impregna il cuoio proteggendolo dalle muffe.E' stato accertato che questo materiale ha prodotto gravi conseguenze permolti consumatori che vi sono venuti a contatto, che vanno da prurito cutaneoa irritazione, arrossamenti, ustioni e, in certi casi, gravi difficoltà respiratorie.

RESTRIZIONE

Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni

superiori a 0,1 mg/kg. Non possono essere commercializzati articoli o

loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.»

Nuovo Punto 62 nellNuovo Punto 62 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

COMPOSTI COMPOSTI DIDI FENILMERCURIOFENILMERCURIO

REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 del 19 settembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

Acetato di fenilmercurio

Propionato di fenilmercurio

2-Etilesanoato di fenilmercurio

Ottanoato di fenilmercurio

I cinque composti del fenilmercuriosono utilizzati soprattutto comecatalizzatori nei sistemi poliuretaniciutilizzati per rivestimenti, adesivi,

Neodecanoato di fenilmercurio sigillanti e applicazioni elastomeriche.

I composti di fenilmercurio generano prodotti didegradazione, compreso il metilmercurio.Il metilmercurio tende a bioaccumularsi nellacatena alimentare acquatica.

1. Dal 10 ottobre 2017 è vietata la fabbricazione, l'immissione

sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele di alcuni

tipi di fenilmercuri se la concentrazione di mercurio nelle

miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Nuovo Punto 62 nellNuovo Punto 62 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

COMPOSTI COMPOSTI DIDI FENILMERCURIOFENILMERCURIO

RESTRIZIONE

2. Così come è vietata l'immissione sul mercato di articoli o

loro parti contenenti una o più di queste sostanze se la

concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti

è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Nuovo Punto 63 nellNuovo Punto 63 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

PIOMBOPIOMBO

REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 del 18 settembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

Nuovo Punto 63 nell’Allegato XVII del REACH: PIOMBO

Paragrafo 1.

1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di

gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale

parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.

2. Ai fini del paragrafo 1:

“articoli di gioielleria” comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria

e gli accessori per capelli, inclusi: a) braccialetti, collane e anelli; b)

articoli di gioielleria per piercing; c) orologi da polso e bracciali da

uomo; d) spille e gemelli per polsini.

3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o

utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.

Nuovo Punto 63 nellNuovo Punto 63 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH

PIOMBOPIOMBO

REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 del 18 settembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII

Nuovo Punto 63 nell’Allegato XVII del REACH: PIOMBO

4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) al vetro cristallo

b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;

c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche

d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione,

vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di

almeno 500 °C.

5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria

immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli

articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.

Proposte di restrizioni attuali sul Proposte di restrizioni attuali sul

sito dell’ECHAsito dell’ECHA

Proposte di restrizioni attuali sul Proposte di restrizioni attuali sul

sito dell’ECHAsito dell’ECHA

il Cromo VI non viene intenzionalmente utilizzato nei processi di lavorazione

della pelle, tuttavia può formarsi durante il processo di ossidazione del

Cromo III che viene utilizzato durante la concia delle pelli.

Questo accade nonostante siano state implementate misure per prevenire la

formazione di Cromo VI nelle concerie di tutta Europa.

I pareri finali dei due comitati saranno finalizzati entro Marzo 2013. Sulla

base di questi pareri la Commissione europea prenderà una decisione se

introdurre questa nuova restrizione nel Regolamento REACH.

Il controllo delle SDS per la Il controllo delle SDS per la

verifica delle restrizioniverifica delle restrizioni

Lo strumento che l’utilizzatore a valle deve utilizzare al fine diverificare se i prodotti acquistati contengano sostanze presentinegli allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e nella CandidateList è costituito dalla Scheda Dati di Sicurezza.

Per le sostanze/miscele pericolose utilizzate in azienda

l’utilizzatore a valle:

1. raccoglie e verifica l’aggiornamento e la redazione in lingua

italiana di tutte le schede dati di sicurezza (SDS) già disponibili in

azienda

2. se necessario, richiede ai fornitori le SDS in lingua italiana e

aggiornate

3. estrae dalle SDS (alla sezione 3) Composizione/ Informazione sugli

ingredienti

4. l’identificativo (numero CAS o CE), il nome chimico e la classificazione

di tutte le sostanze con particolare rischio per l’uomo e l’ambiente

Il controllo delle SDS per la Il controllo delle SDS per la

verifica delle restrizioniverifica delle restrizioni

5. trasferisce tali informazioni (numeri CAS/CE, nome chimico e

classificazione) nel proprio elenco delle sostanze/miscele acquistate

6. consulta la sezione 15 della SDS, che potrebbe già evidenziare la

presenza nel prodotto di sostanze incluse negli allegati 14 e 17

7. una volta completato l’elenco dei prodotti chimici con le informazioni

estratte dalle SDS, verifica se ci sono sostanze contenute negli elenchi

suddetti (allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e Candidate List).

Chi è l’utilizzatore a valle?Chi è l’utilizzatore a valle?

Il controllo delle SDS per la Il controllo delle SDS per la

verifica delle restrizioniverifica delle restrizioni

Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove

Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di SicurezzaL’azienda che acquista ed utilizza sostanze chimiche può a sua volta immetterlesul mercato tal quali o in miscela (nel ruolo di formulatore o riempitore disostanze/miscele).

Il regolamento REACH ha introdotto nuovi obblighi sulla redazionedella scheda dati di sicurezza, che sono stati integrati ed aggiornati dalRegolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, ancheRegolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anchealla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, ledisposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II.

Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuoviformati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanzeche per miscele secondo tempistiche differenti.

Dal 1 dicembre 2010 le SDS devono essere conformi all’allegato I del

Reg.453/10 (modifica all’allegato II del REACH).

Dal 1 giugno 2015 le SDS dovranno essere conformi all’allegato II del

Reg.453/10

Alcune importanti novità sono già in vigore da 1 giugno 2007(allegato II del REACH):

� Inversione delle sezioni 3 e 2 della SDS

� Inserimento dell’indirizzo e-mail del tecnico competente responsabiledella compilazione

Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove

Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza

della compilazione

� Per le sostanze PBT e vPvB è previsto che la scheda dati di

sicurezza indichi tali caratteristiche

� Se è richiesta una CSR (relazione sulla sicurezza chimica), sonopredisposti gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usiidentificati

� L’allegato 13 del REACH definisce i criteri per l’identificazione delle

sostanze PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e delle

sostanze vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili).

Deroga al 1 giugno 2017 per le miscele immesse sul mercato prima del 1

giugno 2015

L’azienda che immette sul mercato prodotti chimici deve fornire la scheda

dati di sicurezza nei seguenti casi (art. 31 par. 1 del REACH):

1. Alla prima fornitura di:

- sostanze o miscele pericolose

- sostanze PBT o vPvB

- sostanze incluse nella candidate list

Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove

Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza

- sostanze incluse nella candidate list

2. Su richiesta del cliente in caso di vendita di:

-miscele non pericolose ma contenenti piccole concentrazioni (indicate all’art.31 par. 3 del REACH) di sostanze pericolose o PBT, vPvB o sostanze conlimiti di esposizione professionale.

Nel caso in cui la scheda dati di sicurezza non sia obbligatoria, il fornitore

è comunque tenuto a trasmettere, se pertinenti, le informazioni di cui

all’articolo 32 del REACH, relative a:

- eventuale presenza nel prodotto di sostanze soggette ad autorizzazione o a

restrizioni; ogni altro dato disponibile per consentire l'identificazione el'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

La SDS deve essere aggiornata (e ridistribuita a tutti i clienti, a cui è

stata consegnata la sostanza/miscela nei dodici mesi precedenti) nelleseguenti circostanze (art. 31 paragrafo 9 del REACH):

a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possonoincidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni suipericoli;

Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove

Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza

pericoli;

b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;

c) allorché è stata imposta una restrizione

Le schede date di sicurezza devono essere fornite nella lingua dello

stato membro in cui è il prodotto venduto (art. 31 par. 5 del REACH).

Le schede dati di sicurezza devono contenere la data di redazione e

devono essere divise in 16 sezioni (art. 31 par. 6 del REACH).

La scheda non deve contenere sottosezioni privi di testo.

Un utilizzatore a valle include nelle proprie schede dati sicurezza i pertinenti

scenari di esposizione allegate alle SDS ricevute dai fornitori (art. 31 par. 7 delREACH).

L’utilizzatore a valle deve rispettare gli usi previsti dalla Scheda dati

sicurezza e dagli eventuali scenari di esposizione allegati (in questo caso le

SDS vengono definite SDS estese).

Verifica degli usi consentiti per le sostanze Verifica degli usi consentiti per le sostanze

concon

Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza

SDS vengono definite SDS estese).

Tali scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e

prodotte o importate in quantità superiore a 10 ton/anno (per tali tonnellaggi

il produttore/importatore ha l’obbligo di effettuare una valutazione sullasicurezza chimica con redazione degli scenari).

Può essere molto utile leggere la sezione 15.2 della SDS per capire se è stata

fatta una Valutazione della sicurezza chimica e se sono quindi previsti anche

gli scenari di esposizione.

Nel caso di sostanza già registrata, l’utilizzatore potrebbe averricevuto dal produttore anche gli scenari di esposizione, allegati allaSDS, in cui sono descritti dettagliatamente gli unici usi consentiti equindi sicuri delle sostanze.

In questi casi l’utilizzatore a valle deve verificare che i propri usi

Verifica degli usi consentiti per le sostanze Verifica degli usi consentiti per le sostanze

in presenza di SCENARI in presenza di SCENARI DIDI ESPOSIZIONEESPOSIZIONE

In questi casi l’utilizzatore a valle deve verificare che i propri usisiano previsti dagli scenari di esposizione allegati alla scheda

dati di sicurezza.

Negli scenari sono riportati le condizioni operative e le misure di gestione del rischio e, in cui è possibile utilizzare la sostanza.

AzioniAzioni dada svolgeresvolgere perper lala verificaverifica cheche

ii propripropri usiusi delladella sostanzasostanza sianosiano coperticoperti daglidagli

scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla SDSSDS..

1. Raccogliere informazioni sulla modalità di utilizzo della sostanza in

azienda e presso i propri clienti. Si consiglia di identificare e

codificare gli usi utilizzando il “sistema di descrittori degli usi”standardizzato dall’ECHA

2. Verificare che tali usi siano coperti dagli scenari di esposizione (gli usi2. Verificare che tali usi siano coperti dagli scenari di esposizione (gli usiconsentiti sono sintetizzati nella sezione 1.2 della scheda dati di sicurezza);

3. Valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra gli usi e quelli previstidagli scenari di esposizione. Per esempio: i prodotti sono destinati almercato dei consumatori, ma il fornitore non ha inserito gli usi da partedei consumatori negli scenari di esposizione.

4. Si consiglia di verificare che negli usi consigliati della sostanza non siariportato l’uso come sostanza intermedia.

5. Se gli usi sono previsti, confrontare le condizioni di uso sicuro descritte

negli scenari di esposizione con le condizioni effettive di utilizzo in

azienda;

6. Valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra le condizioni d’uso e

AzioniAzioni dada svolgeresvolgere perper lala verificaverifica cheche

ii propripropri usiusi delladella sostanzasostanza sianosiano coperticoperti daglidagli

scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla SDSSDS..

6. Valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra le condizioni d’uso e

quelle descritte negli scenari di esposizione. Ad esempio: il prodotto

contiene al massimo il 20% della sostanza, ma lo scenario di esposizionecopre solamente una concentrazione massima del 5%;

7. Nel caso di difficoltà nel valutare se il proprio uso sia effettivamente consentito,si può far riferimento alla sezione 5 e 6 della “Guida per gli utilizzatori a valle”dell’ECHA (Sez.5 Verifica della conformità con lo scenario d’esposizione Sez.6

Decidere se l’uso non è coperto dallo scenario d’esposizione).

NelNel casocaso didi utilizzoutilizzo diverso,diverso, dada quelloquello previstoprevisto

daglidagli scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla schedascheda

datidati didi sicurezzasicurezza

L’utilizzatore a valle può:

1. chiedere subito al fornitore di sviluppare un nuovo scenario di

esposizione in modo tale da rendere l’uso previsto un uso identificato.esposizione in modo tale da rendere l’uso previsto un uso identificato.I fornitori dovranno valutare tale richiesta entro 1 mese al massimodalla sua presentazione o un mese prima della fornitura successiva,considerando quale tra le due date è posteriore,

2. sostituire la sostanza scelta con una sostanza meno pericolosa;

3. rivolgersi ad un altro fornitore, che sia munito di uno scenario

comprensivo dell’uso previsto.

� Nel caso in cui non attui nessuna delle precedenti soluzioni, l’utilizzatore

a valle sarà tenuto a compilare personalmente la relazione sulla

sicurezza chimica (CSR) (art.37 par. 4 del REACH), in conformitàall’allegato XII del regolamento REACH (entro 12 mesi dal ricevimento dellaSDS aggiornata con il numero di registrazione).

In questo caso, l’utilizzatore crea uno scenario di esposizione, in cui è incluso

NelNel casocaso didi utilizzoutilizzo diverso,diverso, dada quelloquello previstoprevisto

daglidagli scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla schedascheda

datidati didi sicurezzasicurezza

In questo caso, l’utilizzatore crea uno scenario di esposizione, in cui è inclusol’uso previsto. L’utilizzatore allega tale scenario alla propria SDS e comunicaall’ECHA le informazioni di cui art. 38 paragrafo 2 del REACH (entro 6 mesidal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di registrazione).

� In alcuni casi, in particolare se la sostanza è usata per attività di ricercaorientate ai prodotti o se la quantità utilizzata sono inferiori a 1 tonnellatal’anno, l’utilizzatore può essere esentato dall’elaborazione della CSR, ma nondall’obbligo di notifica all’ECHA.

Esempio di Esempio di ee--SDSSDS

1I.STRALCIO di una e-SDS

Esempio di Esempio di ee--SDSSDS

2I.STRALCIO di una e-SDS

Esempio di ee--SDSSDS

3I.STRALCIO di una e-SDS

Elementi “critici” e conclusioniElementi “critici” e conclusioni

� Rispetto degli standard di sicurezza previsti dal REACH per i

prodotti provenienti dai paesi extra-europei ⇨⇨⇨⇨ controllo e

vigilanza

� Individuazione di misure di gestione del rischio/scenari di

esposizione ⇨⇨⇨⇨ Sviluppo di professionalità e know how

tuttora scarsamente presenti.

⇨⇨⇨⇨

tuttora scarsamente presenti.

Necessità di:

1. Informazione

2. Formazione

3. Incentivi per le attività di ricerca e sviluppo

GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE

BUONA PROSECUZIONE DEI LAVORIBUONA PROSECUZIONE DEI LAVORI


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