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Drammi individuali e disagio sociale: La Riforma Fornero...

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La Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, ”Quindicenni”, Donne ESMOL, Esonerati Pubblica Amm.ne, Fondi di Settore e Licenziati Ai Parlamentari della XVII Legislatura Drammi individuali e disagio sociale: La Riforma Fornero delle PensioniRoma, 15 marzo 2013 COMITATO MOBILITATI MILANO - COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA - COMITATO DIRIGENTI ESODATI - COMITATO ESODATI BANCARI - COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI - GRUPPO DONNE ESMOL (ESodate.MObilitate.Licenziate) - COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI - COORDINAMENTO ESODATI ROMANI - COORDINAMENTO MOBILITATI ESODATI ” MILANO - COMITATO “I QUINDICENNI” - COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI - COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMITATO LICENZIATI - COMITATO ESODATI PARMA
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La Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, ”Quindicenni”,

Donne ESMOL, Esonerati Pubblica Amm.ne,

Fondi di Settore e Licenziati

Ai Parlamentari della XVII Legislatura

“Drammi individuali e disagio sociale:

La Riforma Fornero delle Pensioni”

Roma, 15 marzo 2013

COMITATO MOBILITATI MILANO - COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA - COMITATO DIRIGENTI ESODATI -

COMITATO ESODATI BANCARI - COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI -

GRUPPO DONNE ESMOL (ESodate.MObilitate.Licenziate) - COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI -

COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI -

COORDINAMENTO ESODATI ROMANI - “COORDINAMENTO MOBILITATI ESODATI ” MILANO -

COMITATO “I QUINDICENNI” - COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI -

COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMITATO LICENZIATI - COMITATO ESODATI PARMA

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Sommario

1. SINTESI 3

2. NECESSITÀ DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI, COME ATTUATA DALLA MINISTRA FORNERO: UN PO’ DI

INFORMAZIONE, DA FONTI UFFICIALI, PER VALUTARNE IL VERO SIGNIFICATO 4

IL PROBLEMA DELLA SALVAGUARDIA DEI CITTADINI COLPITI DALLA “BRUTALITÀ” DELLA RIFORMA DELLE

PENSIONI: QUALI SONO DAVVERO I CITTADINI COLPITI E COSA DOVREBBE SIGNIFICARE SALVAGUARDIA

NELL’EQUITÀ 7

3. SINTESI DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA PENSIONISTICA NEL PERIODO 2010-2012 12

TABELLE DI SINTESI E DI CONFRONTO 15

4. SITUAZIONE ATTUALE DELLE SALVAGUARDIE 16

5. INTERVENTI LEGISLATIVI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELLA SALVAGUARDIA TOTALE DEI LAVORATORI

“ESODATI” 18

UN PO’ DI RASSEGNA PER MEMORIA 22

6. I COMITATI IN RETE 24

3

1. Sintesi

La Rete dei Comitati fin dall’inizio di questa vicenda si è proposta come entità di confronto politico

indipendente rappresentativa del complesso fenomeno, definito dai media in maniera non corretta

e fuorviante come “esodati”.

Nel corso del 2012 la lotta intrapresa è stata portata e rappresentata presso i partiti ed i

parlamentari della precedente legislatura.

Oggi, le Camere hanno subito un ricambio di oltre il 60% dei parlamentari, per cui riteniamo

fondamentale proporre il presente documento sia come promemoria per coloro che erano presenti

nella precedente Legislatura sia come introduzione alla puntuale conoscenza del problema e dello

stato dell’arte ad oggi.

La Rete dei Comitati vuole anche con questo far chiarezza sulla propria posizione, argomentandola,

ai fini di un obiettivo di giustizia ed equità sociale e del corretto rapporto tra Stato e Cittadino che la

Riforma del sistema previdenziale del dicembre 2011 ha gravemente compromesso.

Una riforma che, considerata la sua “non gradualita” e la sua valenza retroattiva, mostra la

presenza di misure discriminatorie di chiara valenza anticostituzionale.

Il documento è stato diviso nei seguenti paragrafi:

1. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla Ministra Fornero: un po’ di

informazione, da fonti ufficiali, per valutarne il vero significato

2. Salvaguardia dei cittadini penalizzati dalla “brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono

davvero i cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia nell’equità

3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012

4. Categorie e logiche delle salvaguardie adottate

5. Lo stato attuale del problema sociale “Esodati” e gli interventi legislativi necessari

4

2. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla

Ministra Fornero: un po’ di informazione, da fonti ufficiali, per

valutarne il vero significato

Per quanto attiene allo sviluppo dell’attuale situazione normativa al riguardo, il dettaglio è riportato

nel paragrafo “Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012”.

In questa parte invece vogliamo sottolineare alcuni aspetti che sono fondamentali per

comprendere la effettiva correttezza ed equità della riforma di cui alla L. 214/2011 art. 24.

Riteniamo fondamentale tale approccio nella convinzione che il tentativo, finora compiuto

vanamente, di “mettere una pezza” ad una ingiustizia tramite una soluzione rabberciata e parziale

non potrà mai sanare il principio di equità verso tutti, generando pertanto comunque

discriminazione!

Anzitutto - e soprattutto perché le motivazioni sempre ed esclusivamente addotte dal Governo per

giustificare l’introduzione delle norme erano assolutamente fuorvianti mentre altre ben più

significative sono state volutamente taciute all’opinione pubblica - si evidenzia che:

Non è mai esistita alcuna riforma, di alcun tipo, realizzata per Decreto Legge, senza che vi sia

almeno la specifica legge delega del Parlamento, ed il motivo è evidente e scritto nella

Costituzione all’art. 77 (“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare

decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e

d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza

di legge, … omissis ”). La Costituzione afferma che il Governo “NON PUO’”, per cui il

Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare, in assenza di una precisa “legge

delega delle Camere” sulla materia pensionistica, senza la quale il Governo può emanare

Decreti Legge solo con carattere di “PROVVEDIMENTI TEMPORANEI”. Né può valere, in

quanto sarebbe in totale contraddizione con l’art. 77, l’eventuale approvazione del Decreto

Legge a sanare il vulnus costituzionale poiché un atto costituzionalmente nullo non può

essere sanato!!

I Contributi Previdenziali costituiscono il “premio assicurativo” (circa il 33% della retribuzione)

che i lavoratori e le imprese private versano all’ente assicuratore(INPS) per maturare, al

termine del periodo lavorativo, la pensione. Ne scaturiscono immediatamente due

considerazioni:

o La riforma “Dini” del 1994 ha imposto l’introduzione del sistema contributivo a

partire dal 1995, per cui la pensione che si matura è calcolata in funzione dei

contributi versati e non del valore della retribuzione media degli ultimi anni, come

era con il precedente sistema retributivo (unica eccezione per coloro che al 1/1/1995

avevano già almeno 18 anni di contributi, per i quali mediamente nel 2012 i

5

contributi si attestano su almeno 35 anni di versamenti). Perciò la pensione che il

dipendente riceverà è direttamente proporzionata a quanto individualmente è stato

versato: non vi è alcuna onere da parte della spesa pubblica per la pensione del

lavoratore privato!!

o I lavoratori, oggi “quasi sessantenni”, non hanno goduto di alcun beneficio ma anzi

hanno finora coperto le pensioni-baby e pensioni privilegiate precedenti alla riforma

“Dini”. Hanno versato tutti, ed anche oltre, i contributi necessari ad ottenere la

dignitosa pensione che gli spetta di diritto in una società civile ed onesta! Se non si

rispetta questo patto, si sta commettendo un “furto” ai danni di tali cittadini e si sta

violando il patto Stato-Cittadino!!

In Italia, nonostante sia stata richiesta più volte da moltissimo tempo, non vi è una chiara

separazione tra Previdenza ed Assistenza, con il risultato che diventano indistinguibili o

confuse, scomparendo nell’ambito dello stesso Istituto, le spese a carico dei contributi dei

lavoratori e delle imprese private da un lato e quelle realmente a carico della fiscalità

generale dello Stato dall’altro. Ad esempio le pensioni di invalidità e quelle sociali

dovrebbero chiaramente gravare sul bilancio pubblico e non sui contributi dei lavoratori.

Questa anomalia impedisce un effettivo e valido confronto con il bilancio pubblico degli altri

Stati europei.

Sulla base delle ultime Relazioni Annuali presentate al Parlamento, l’INPS da anni ha sempre

dichiarato che il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti privati, basato sulla

normativa vigente fino al dicembre 2011, era da considerarsi in equilibrio per molti decenni.

L’art. 24 della L. 214/2011 prevede l’accorpamento degli Istituti INPS (Dipendenti Privati) ed

INPDAP (dipendenti pubblici). Il primo però risultava in attivo, e la sua gestione lo è ancor di

più, mentre il secondo è in passivo di molti miliardi sia perché il suo datore di lavoro, lo

Stato nel suo complesso, non ha evidentemente effettuato i corretti versamenti sia perché

le aliquote contributive erano inferiori rispetto a quelle INPS. E’ evidente che i costi per le

pensioni dei dipendenti pubblici ricadranno sulla contribuzione dei dipendenti privati

anziché sul bilancio pubblico. L’ultimo bilancio ex-INPDAP presentato mostra, a fronte di un

attivo della gestione privata (INPS), un passivo sia economico che patrimoniale di alcuni

miliardi di euro.

Nessuna riforma pensionistica, in Italia ma anche negli Stati europei, è mai stata varata in

mancanza di qualsiasi gradualità, ne’ ha mai comportato l’avvio a regime immediato delle

norme definitive. La necessità di un adeguato periodo in anni di transitorio per mandare a

regime la riforma è dettata da 2 aspetti: la mancata salvaguardia del rapporto Stato-

Cittadino anche in merito alla sicurezza sociale che priva il Cittadino delle sue legittime

attese (si veda al proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 822/1988); la

necessità di non provocare situazioni sociali di enorme difficoltà ad intere fasce di

popolazione. Pertanto il Governo Monti (ma anche coloro che troppo frettolosamente

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hanno approvato tale inutile Riforma) ha mostrato in questo frangente una incompetenza

tale da provocare un disastro sociale enorme, oggi valutabile in almeno 500.000 famiglie

direttamente poste in crisi economica, oltre quelle che sono state “tradite nelle loro attese”

i cui componenti non potranno abbandonare il posto di lavoro a vantaggio di possibile

occupazione giovanile.

Le pensioni di alcune categorie di soggetti sono state ritardate dall’immediato anche di 6-7

anni. Ad esempio, per le donne, una lavoratrice che avrebbe compiuto i 60 anni nel gennaio

2012, e che con le previgenti norme avrebbe potuto andare in pensione a partire dal

gennaio 2013, non potrà raggiungere l’agognata pensione prima di ulteriori 6-7 anni, a causa

delle nuove norme previste in merito all’ottenimento della pensione di vecchiaia, laddove la

progressione dell’aumento del requisito anagrafico ha una repentinità tale che la sottopone

al continuo inseguimento dell’eta’ pensionabile, come avviene nel paradossale perenne

inseguimento in “Achille e la Tartaruga”[vedi Tabelle di sintesi e di confronto].

In linea generale, le persone colpite duramente e direttamente dalla nuova riforma hanno

compiuto oltre il 90% del loro percorso lavorativo e si vedono sottrarre, oramai prossime

alla meta, quanto è loro diritto avendo versato tutti i contributi.

Tenuto conto di quanto sopra detto è di tutta evidenza che:

Non si è trattato di Riforma delle Pensioni, ma di manovra sulle pensioni con il solo scopo di fare

cassa immediata destinando i contributi previdenziali (che sono soldi dei lavoratori) al

risanamento del bilancio dello Stato. Al momento della sua approvazione non vi era alcuna reale

necessità di Riforma delle Pensioni (così come non vi è a tutt’oggi), se non quella di limitare quelle

privilegiate!!

L’esigenza di cassa immediata, di tipo molto classista, ha fatto sì che nessuna attenzione

venisse posta al gravissimo problema sociale che si sarebbe creato, non prevedendo alcuna

transizione ne’ alcuna gradualità tra nuovo e vecchio sistema!!

Sono stati violati diritti fondamentali dei Cittadini nel loro rapporto con lo Stato. Lo stesso

presidente della Camera Fini durante la presentazione della Relazione INPS alla Camera

nel maggio 2012 ebbe a sottolineare “evidenti profili di incostituzionalità che debbono

essere sanati”

7

Il problema della Salvaguardia dei cittadini colpiti dalla

“brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono davvero i

cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia

nell’equità

Chiariti il reale contesto e le effettive finalità per le quali è stato varato il nuovo sistema

pensionistico, appare ora necessario ricordare le azioni legislative ed il comportamento fin qui

tenuto dall’insieme della classe politica (Governo e Parlamento), in relazione alla cosiddetta

“questione degli esodati” e in generale al tema delle salvaguardie.

Fin dal principio si è cercato di occultare volutamente le dimensioni del problema. Basti pensare

che:

già nel passaggio dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 alla sua conversione nella L. 214/2011 del

22/12/2011 la Ministra Fornero modifica la sua valutazione sulle reali conseguenze sociali,

conseguenti alla sua “Riforma”, passando dagli iniziali 50.000 soggetti destinatari di

salvaguardia ai 65.000. La Ministra Fornero, come da atti parlamentari, afferma alla Camera

che, sulla base delle categorie previste dall’art. 24 comma 14, a fronte dell’aumento di

risorse stanziate, nessuno rimarrà escluso dalle salvaguardie. Sarà smentita duramente (e

senza provare vergogna non si dimetterà) da tutti i fatti successivi! Il primo sarà il Decreto

Attuativo 1 giugno da lei stessa sottoscritto.

Già quasi subito, viene smentita dalla legge Milleproroghe, nella quale vengono aggiunte

ulteriori categorie di soggetti da salvaguardare

A fine marzo 2012, grazie allo sforzo della Rete dei Comitati e alla visibilità offerta da alcune

trasmissioni televisive, il problema degli Esodati conquista l’attenzione della discussione

nazionale. Fino ad allora nessuna protesta, tranne affermazioni verbali dei leader sindacali.

Ad aprile 2012, dopo l’audizione parlamentare del 9 aprile in cui ribadisce che i soggetti da

salvaguardare sono 65.000, Fornero viene brutalmente smentita dall’INPS che apre il velo su

dimensioni enormi, finora citate solo dai sindacati, da alcuni parlamentari del PD

particolarmente competenti in materia previdenziale e dai partiti di opposizione al Governo:

l’INPS viene tacciato di disfattismo e falsità e la ministra del lavoro minaccia i vertici

dell’ente di “dimissioni forzate”. I numeri, per l’INPS, relativamente alle sole categorie

definite dalla Legge sono 390.200, senza tener conto di altre situazioni gravissime come

quelle dei licenziati o dipendenti di aziende fallite. Ma Fornero insiste fino al suo DM 1

giugno 2012 dove, arbitrariamente ed in violazione dei poteri a lei delegati dalla L. 214/2011

art. 24 comma 14 e 15, delimita ulteriormente con un palese abuso la platea dei

salvaguardati, inserendo nel Decreto “paletti” assolutamente non previsti nella Legge, al

solo scopo di non superare il numero di 65.000.

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A Luglio 2012, in cambio del salvataggio della Ministra Fornero dal voto di sfiducia in

Parlamento minacciato dal PD, sono salvaguardati altri 55.000 soggetti, con una ulteriore

palese violazione di legalità, laddove il Parlamento approva una Legge (6 Lugio 2012 cd

Spendig-review) che contiene il riferimento al DM 1 giugno 2012 che verra’ pubblicato in

Gazzetta Ufficiale solo il 24 Luglio, e quindi assolutamente inesistente dal punto di vista

normativo. In pratica il 6 Luglio i Parlamentari votano una legge senza che una sua parte,

rappresentata dal contenuto del D.M. 1 Giugno 2012, sia stata ufficialmente pubblicata!!!!

Purtroppo lo scopo della norma è principalmente quello di coprire una vergogna

governativa nei confronti di accordi sottoscritti dal Ministero, ad esempio per il caso FIAT di

Termini Imerese: vengono definite salvaguardie ad hoc poiché il Ministero era coinvolto in

quell’accordo, come in altri.

Mentre con l’aiuto di molti Parlamentari, principalmente di PD, Lega e IDV ,la Rete dei

Comitati lotta per trovare soluzione al dramma avviando il confronto sulla Proposta di Legge

parlamentare 5103 alla Camera (che viene approvata all’unanimità in agosto dalla

Commissione Lavoro e rappresenta il primo e unico vero tentativo, seppure non

completamente esaustivo, di dare una soluzione alla questione “esodati”), il Governo nella

persona della Ministra Fornero e del Sottosegretario Martone lavora continuamente per

impedire la salvaguardia degli “esodati”, sia con interventi diretti in Parlamento sia con la

complicità della Ragioneria dello Stato, che a tutt’oggi non riesce a dimostrare la

compatibilità delle sue valutazioni economiche al riguardo ove raffrontate con quelle,

espresse dallo stesso Organo Istituzionale e relative ai risparmi ottenuti dalla Previdenza

con l’art. 24 della Legge 214/2011. Addirittura in uno dei suoi interventi la Ministra del

Lavoro informa che suddividerà i soggetti interessati in “meritevoli e non meritevoli” della

salvaguardia dalle norme della sua riforma e , quindi, della pensione, introducendo così

ulteriori discriminazioni che suonano come un insulto alla Costituzione stessa, in quanto

intende chiaramente infangare un diritto inalienabile che appartiene a tutti i contribuenti

della previdenza pubblica e che offende e uccide l’idea stessa di Stato.

Le proteste e le manifestazioni si snodano lungo tutto il resto dell’anno, fino alla sospensione

della discussione della PDL 5103 per la necessità di approvare la legge di stabilità, che

produrrà, sotto forte pressione, ulteriori 10.300 salvaguardati in categorie non contigue e

non sovrapponibili con le precedenti, in un marasma legislativo e procedurale che lascia

sbigottiti. La Legislatura finisce così!!

La malcelata intenzione di non voler risolvere il problema generato dall’incompetenza e

dall’arroganza dell’ultimo Governo si riassume con il semplicissimo fatto che a marzo 2013, ben 16

mesi dopo il “fuoco amico del Governo sui cittadini” restano sul terreno ancora 260.000 famiglie,

cui si aggiungono le altre che il Governo non ha mai preso in considerazione come quelle di

licenziati, dipendenti di aziende fallite etc…

Tutti i tentativi fin qui portati avanti hanno generato chiaramente quanto segue:

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FALSO MESSAGGIO - Si vuole far passare, fraudolentemente e senza alcun fondamento

giuridico e Costituzionale, l’idea che la salvaguardia non debba essere un diritto del

cittadino rispetto al “contratto previdenziale” Stato-Cittadino (contrariamente a quanto

affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 822/1988), bensì debba essere definita sulla

base di uno stato individuale, che per giunta potrebbe essere temporaneo, dipendente

dalla propria condizione lavorativa. Ciò determina già in sé la prima discriminazione, tra chi

perde il lavoro in un certo giorno e chi lo perde il giorno successivo, a parità di data di

maturazione del diritto a pensione.

EMERGENZA UMANITARIA – con la legge 122/2010 è stata istantaneamente aumentato il

periodo della finestra pensionistica da 3 a 12 mesi, prevedendo le salvaguardie con la

vecchia finestra solo per 10000 soggetti già in mobilità. Per coloro che ne rimanevano

esclusi si prospettava un periodo di fino a 9 mesi senza alcun reddito. Nel 2011, con norma

successiva basata su un Decreto Ministeriale annuale che determina il fabbisogno

finanziario, veniva prevista per gli esclusi l’integrazione al sostegno del reddito prolungando

l’erogazione dell’assegno di mobilità per il periodo necessario. Tali decreti, fondamentali per

la sopravvivenza di questi soggetti e delle loro famiglie, sono stati sinora sempre emessi con

colpevole ritardo superiore a un anno (ad esempio a gennaio 2013 è stato emesso il decreto

di copertura finanziaria del 2012), e già oggi si contano 3 mesi di ritardo sull’emissione del

decreto per le esigenze del 2013.

DISCRIMINAZIONE 1 - L’invenzione del limite numerico, reiterato nelle diverse norme fin qui

approvate (L. 214/2011, L. 95/2012 e legge di stabilità 2013), determina differenza di

trattamento tra i cittadini aventi gli stessi requisiti di accesso alla pensione, in palese

contraddizione con il dettato Costituzionale. Un caso tra i tanti che possono essere

esemplificati: nell’ambito di una medesima categoria 2 soggetti che hanno diversa posizione

in graduatoria, qualsiasi sia il criterio di definizione della stessa, potrebbero trovarsi

facilmente nella situazione in cui il soggetto escluso potrebbe maturare nella stessa data, o

anche prima, il diritto alla pensione eppure si troverebbe escluso incomprensibilmente. In

uno Stato civile, o presunto tale, non può esserci la lotteria dei diritti!!

DISCRIMINAZIONE 2 – Al fine fraudolento di far rientrare nei limiti numerici i soggetti definiti

dalle norme ed evitare enormi moli di contenzioso successivo, i Decreti Attuativi limitano,

con enorme abuso di potere, la platea “inventando di sana pianta” paletti immotivati per

le categorie definite (es. non aver lavorato nel periodo di Mobilità oppure non aver

superato un certo reddito o non aver versato almeno un contributo per i Contributori

Volontari, etc.) e addirittura illogici, in base alle Leggi esistenti. Questa modalità di arbitrio

fa scaturire discriminazione tra cittadini rispetto al loro diritto alla pensione.

DISCRIMINAZIONE 3 – Nell’identificazione delle categorie e dei criteri di salvaguardia, le

norme non hanno tenuto conto che le disposizioni introdotte non si fondano su di uno

spostamento “sic et simpliciter” dei parametri pensionistici precedenti, ma ne stravolgono

completamente la logica, spesso combinandosi con le norme emanate con i due precedenti

10

interventi legislativi in materia pensionistica (L. 122/2010 e L.111/2011) ed amplificandone

gli effetti negativi. Il caso più evidente è quello dei lavoratori in mobilità che “devono”

maturare il diritto secondo i requisiti precedenti alla L.214/2011 entro la fine dell’erogazione

dell’assegno di mobilità. Purtroppo, il legislatore ha dimenticato che pochi mesi prima, era

stata accelerata l’applicazione dell’aspettativa di vita per tutti e dell’adeguamento dell’età

anagrafica per le donne. Il risultato è che moltissimi soggetti perdono la salvaguardia per

tale motivo. L’illogicità della questione è di tale evidenza che lo stesso Ministero, come

dichiarato dai Msg INPS 20600/2012 e 13343/2012, ha annunciato l’emissione di una norma

per garantire la salvaguardia a coloro che, a causa dell’aumento dell’aspettative di vita, ne

perderebbero il diritto. E’ evidente che queste modalità di intervento non tutelano le

donne, alle quali si applicano anche gli adeguamenti di età uomo-donna né tantomeno

coloro che, mobilitati, maturerebbero il requisito pensionistico dei 40 anni oltre il termine

della mobilità attraverso la contribuzione volontaria di poche settimane o mesi, i quali

sono comunque esclusi da ogni salvaguardia. Ciò costituisce un chiaro arbitrio.

DISCRIMINAZIONE 4 – L’INPS ha dimostrato una incapacità gestionale elevatissima sia

nell’attuale situazione che nella gestione pregressa. Una delle conseguenze di tale

incapacità pregressa colpisce, oggi, sia coloro che essendo in mobilità avevano cercato di

fare domanda di Contribuzione Volontaria per coprire i brevi periodi contributivi mancanti

per raggiungere il requisito pensionistico a valle della mobilità, sia coloro che in costanza di

disoccupazione l’avevano fatta (la domanda di C.V.) semplicemente per assicurarsi lo stato

di Contributori Volontari. Infatti l’INPS, a “macchia di leopardo” su tutto il Territorio

Nazionale, in violazione di norme chiare ed inderogabili e di sue stesse circolari (n.50 del

2008), ha respinto le richieste di autorizzazione (salvo poi con il messaggio interno

20286/2012 [1] tentare di sanare l’errore accogliendole probabilmente in modo

retroattivamente illegittimo) e molte volte ha addirittura rifiutato la presentazione della

domanda sia ai soggetti in costanza di mobilità che a quelli in costanza di disoccupazione:

questo clamoroso errore da parte dell’INPS oggi pregiudica la salvaguardia di coloro che non

hanno “chiamato i carabinieri” per far protocollare la domanda di Autorizzazione alla

Contribuzione Volontaria. Altro caso eclatante: l’Inps ha in più occasioni comunicato ai

contributori volontari, che lo domandavano per ovvii motivi, che non era necessario

provvedere a “versare almeno un contributo” ne’ c’era alcun divieto a “ rilavorare”,

condizioni che sono diventate poi causa di non salvaguardia. La situazione deve essere

sanata per TUTTI poiché si è in grado di dimostrare il comportamento dell’INPS tramite

prove e testimonianze dirette!!

DISCRIMINAZIONE 5 – Le norme di salvaguardia introdotte a norma dell’art. 6 comma 2-ter

D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14/2012 e successive, che prevede la

[

1] Il messaggio interno INPS 20286 è stato emesso solo dopo l’approvazione della legge di stabilità che a Dicembre

2012 all’art. 1, comma 231, al punto d) ha previsto la salvaguardia per altre tipologie di soggetti escludendo comunque

coloro che non hanno ottenuto l’autorizzazione alla Contribuzione Volontaria entro il 4/12/2011.

11

salvaguardia per “i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011,

in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter

del codice di procedura Civile”, effettuano una chiara discriminazione rispetto a tutti gli

altri lavoratori che sono stati Licenziati. Infatti le norme del C.P.C. indicate nell’articolo

determinano soltanto la presenza o meno di un “accordo tombale del rapporto di lavoro” a

fronte di un “LICENZIAMENTO” operato dall’Azienda, per cui il corretto riferimento “non

discriminatorio” è “il licenziamento” e non “l’aver fatto l’accordo”: saremmo nell’assurdo

per cui chi ha citato l’azienda per ingiusto licenziamento non vien salvaguardato, mentre

chi passivamente ha accettato il licenziamento lo è!! Difficile da far comprendere

giuridicamente!!

DISCRIMINAZIONE 6 - La Ministra del lavoro Elsa Fornero il 13 ottobre 2012 dichiara: "Il

governo - - è impegnato a cercare nell'ambito delle situazioni di persone che possono

rischiare di trovarsi nel 2013 e 2014 senza reddito e senza lavoro, altre cause giuste e

meritevoli di salvaguardia. Non credo si possa pensare all'esenzione di intere categorie". La

discriminazione è palese in quanto, all’interno della stessa categoria di soggetti non

salvaguardati, non c’è alcun pensionando più meritevole di altri. E’ pertanto evidente che La

Ministra del Lavoro, con queste sue affermazioni tende a “colpevolizzare” una gran parte di

pensionandi per i quali il diritto alla salvaguardia viene negato arbitrariamente, creando un

enorme disagio economico ed esistenziale .

A fronte di quanto fin qui esposto e delle evidenti parzialità e discriminazioni legate

a qualsiasi altra modalità di risoluzione, la “Rete dei Comitati” ribadisce ancora

una volta che, ove non si dimostrasse possibile ottenere l'immediata abrogazione

della legge vigente, lotterà affinché la corretta ed equa salvaguardia sia garantita

a tutti coloro che abbiano i seguenti 2 semplici requisiti (evitando qualsiasi

“paletto” restrittivo e lotteria):

1. Non essere più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedano il futuro licenziamento.

2. Maturare il requisito pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12. 2018.

12

3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel

periodo 2010-2012

L. 122/2010 (30/7/2010)

Requisiti pensionistici: Introduzione a partire dal 2015 della verifica triennale prevista da

riforma Dini per la correzione dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita a partire dal

2015, con limitazione massima a 3 mesi per la prima applicazione. Tutti gli altri requisiti per

uomini e donne restano invariati

Salvaguardie previste: Nessuna, in considerazione che l’entrata in vigore è prevista a

distanza di 5 anni e sposta il diritto in maniera certa (non dipendente anche dalla

contribuzione) di 3 mesi

Decorrenza dell’assegno di pensione: passaggio immediato da “finestre fisse” a “finestra

mobile” con periodo fisso di 12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico. Questo

colpisce immediatamente coloro che sono senza lavoro (mobilitati etc.) a causa

dell’allungamento anche di 10 mesi del periodo tra maturazione ed elargizione del diritto

Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo

di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al

30/4/2010 nel numero limitato a 10.000 (Lotteria incontrollabile)

Intervento di prolungamento al sostegno del reddito: per i mobilitati che non sono

compresi nella lotteria delle salvaguardie è previsto, con decreto da emanare

teoricamente all’inizio di ogni anno, il prolungamento dell’erogazione dell’indennità di

mobilità fino alla maturazione del requisito pensionistico. E’ però quantomeno

scandaloso che fino ad oggi l’emanazione del decreto ministeriale annuale di rinnovo

dell’intervento di sostegno al reddito avvenga con colpevole ritardo (anche quasi di un

anno) lasciando le persone che si trovano in questa situazione prive di ogni sussistenza.

L. 111/2011 (15/7/2011) art. 18 e modificazioni con L. 148/2011 (14/9/2011)

Requisiti pensionistici: si sommano improvvisamente diversi effetti nel corso dell’estate 2011,

di seguito indicati

Anticipazione dal 2015 al 2013 dell’incremento dell’età anagrafica in relazione

all’aspettativa di vita

Introduzione dell’adeguamento dell’età anagrafica del pensionamento di vecchiaia delle

donne dagli attuali 60 anni all’età prevista per gli uomini. Previsione del periodo di

13

adeguamento dal 2016 al 2028. Tale adeguamento si somma a quello previsto per

aspettativa di vita

Salvaguardie previste: NESSUNA!!! Eppure sarebbe necessaria almeno per le norme che

si introducono dal 2013

Decorrenza dell’assegno di pensione: Per coloro che maturano i requisiti con la sola

contribuzione di 40 anni (i cosiddetti 40isti) la “finestra mobile” viene aumentata

progressivamente di 1 mese nel 2012, un altro nel 2013 ed un altro ancora nel 2014.

Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo

di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al

30/6/2011 nel numero limitato a 5.000 (Un’altra lotteria incontrollabile)

L. 214/2011 (22/12/2011) art. 24

Requisiti pensionistici: dal momento dell’approvazione a soli 9 (nove) giorni ….

Aumento degli anni di contributi indipendentemente dalla età anagrafica (40isti) da 40 anni

a 42 e 1 mese per gli uomini e a 41 e un mese per le donne dal 1 gennaio 2012, un ulteriore

mese nel 2013 ed ancora un altro nel 2014. In aggiunta viene agganciato il numero di anni di

contribuzione per tale categoria all’aspettativa di vita. Effetto reale dinamico (tra parentesi

anni necessari per uomini e donne): 2012 (42+1 e 41+1); 2013 (42+6 e 41+6); 2014 (42+7 e

41+7); 2015 (42+7 e 41+7); 2016 (42+11 e 42+11). Il risultato è la sospensione totale delle

prestazioni pensionistiche indipendenti dall’età anagrafica per almeno 2 anni!!!

Accelerazione violentissima dell’adeguamento dell’età di pensionamento di vecchiaia per le

donne (Vedere la tabella). Effetto reale dinamico: sospensione delle prestazioni

pensionistiche di vecchiaia per le donne per circa 4 anni!!!

Eliminazione immediata delle cosiddette Quote. Effetto reale dinamico: sospensione delle

prestazioni pensionistiche di moltissimi lavoratori per non meno di 5 anni!!!

Salvaguardie previste: applicazione dei requisiti precedenti alla riforma Fornero per le

seguenti categorie: mobilità ordinaria (solo se il requisito pensionistico viene raggiunto

entro il termine del periodo di mobilità), mobilità lunga ed appartenenti a fondi speciali

con accordi antecedenti al 4/12/2011, nonché Contributori Volontari nel numero totale

di 65.000 (Ancora lotterie incontrollabili). Con la L. 14/2012 (Milleproroghe) è estesa

anche agli esodati cessati entro il 31/12/2011 che con le vecchie norme avrebbero

maturato la decorrenza pensionistica entro il 31/12/2013.

Con il Dm 1 giugno, previsto dalla L. 214/2011, la Ministra “forza” in maniera

certamente anomala, inserendo ulteriori paletti non previsti dalla Legge

primaria e perciò non previsti dal Parlamento, l’interpretazione delle

14

salvaguardie per riuscire a mantenere il limite dei 65.000, nonostante, al

momento di approvazione del D.M. in oggetto, non sia certo che il numero di

65.000 sia sufficiente (affermazione ripetuta dal Presidente dell’INPS

Mastrapasqua a RAI2 il 3 ottobre u.s.)!!

Con l’art. 22 del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), dopo polemiche

enormi Ministra e Governo sono costretti a smentire se stessi procedendo ad

una salvaguardia per ulteriori 55.000 persone senza coerenza e continuità con i

65.000 precedenti!!

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) vengono

salvaguardati ulteriori 10130 soggetti distribuendoli nelle 4 categoria di

salvaguardie già precedentemente considerate, comprendendo per i soggetti

mobilitati gli accordi sia in sede governativa che non governativa

(precedentemente non considerati) e i destinatari di mobilità in deroga, con

maturazione del requisito pensionistico entro il periodo difruizione

dell’ammortizzatore sociale e comunque entro il 31/12/2014; vengono ammessi

alle salvaguardie anche i contributori volontari e i cessati con decorrenza

pensionistica entro i 36 mesi dall’entrata in vigore della legge 214/2011, anche se

sono stati titolari di rapporto di lavoro (purchè non sia stato “lavoro dipendente

di tipo indeterminato”) a condizione che non abbiano conseguito un reddito

annuo lordo superiore ai 7500 Euro rispettivamente dopo il 4/12/2011 e il

30/6/2012. Al comma 235 viene istituito un fondo specifico di 36 Mln di Euro

per il 2013, rifinanziabile e destinato a contenere anche le eventuali economie

realizzate sulle somme stanziate a copertura degli interventi di salvaguardia

previsti negli interventi legislativi precedenti, destinato al finanziamento di

ulteriori norme di salvaguardia.

15

Tabelle di sintesi e di confronto

Con legge 111/2011

Anno Uomini Donne

Incremento aggiuntivo in mesi rispetto

alle norme prec. Anzianità Vecchiaia Anzianità Vecchiaia

Incremento aggiuntivo in

mesi rispetto alle norme prec.

(donne)

2012 61 65 NA 60

3 2013 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 3 mesi 3

3 2014 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 4 mesi 4

3 2015 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 6 mesi 6

7 2016 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi NA 61 e 1 mesi 13

7 2017 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi 61 e 5 mesi 17

7 2018 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi 61 e 7 mesi 61 e 10 mesi 22

11 2019 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 62 e 8 mesi 32

11 2020 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 63 e 2 mesi 38

11 2021 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 63 e 8 mesi 44

15 2022 62 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 64 e 6 mesi 54

Con legge 214/2011 (riforma Fornero)

Anno Uomini Donne

Incremento aggiuntivo in

mesi (solo vecchiaia)

rispetto alle norme prec. Anzianità * Vecchiaia Anzianità Vecchiaia

Incremento aggiuntivo in mesi rispetto

alle norme prec. (donne)

2012 NA 66 NA 62 24

3 2013 NA 66 e 3 mesi NA 62 24

3 2014 NA 66 e 3 mesi NA 63 e 6 mesi 42

3 2015 NA 66 e 3 mesi NA 64 e 6 mesi 54

7 2016 NA 66 e 7 mesi NA 65 60

7 2017 NA 66 e 7 mesi NA 65 60

7 2018 NA 66 e 7 mesi NA 66 72

11 2019 NA 66 e 11 mesi NA 66 e 4 mesi 76

11 2020 NA 66 e 11 mesi NA 66 e 4 mesi 76

11 2021 NA 67 NA 67 84

15 2022 NA 67 e 4 mesi NA 67 e 4 mesi 88

* Poiché l'età minima per le quote era di 61 anni il primo spostamento è di ben 5 anni pari a 60 mesi

16

4. Situazione attuale delle Salvaguardie

Leggi e Decreti attuativi

1. Decreti SalvaItalia 2011 + Milleproroghe 2012

65.000 salvaguardati

DL n.201 del 6/12/2011 (art.24 c.14-15), GU n.284 del 6/12/2011

Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, GU n.300 del 27/12/2011

DL n.216 del 29/12/2011(artt.6 e 6-bis), GU n.302 del 29/12/2011

Legge di conversione n.14 del 24/2/2012, GU n.48 del 27/2/2012

Decreto Attuativo MLPS e MEF del 1/6/2012, GU n.171 del 24/7/2012

Circolare MLPS n.19 del 31/7/2012

2. Decreto Spending Review 2012

55.000 salvaguardati

DL n.95 del 6/7/2012 (artt.22,24), GU n.156 del 6/7/2012

Legge di conversione n.135 del 7/8/2012, GU n.189 del 14/8/2012

Decreto Attuativo MLPS e MEF dell’8/10/2012, GU n.17 del 21/1/2013

Circolare MLPS n.6 del 25/1/2013

3. Legge di Stabilità 2013

10.130 salvaguardati

Legge n.228 del 24/12/2012 (art.1 c.231-237), G.U. n.302 del 29/12/2012

In attesa del Decreto Attuativo

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Riepilogo salvaguardati al 2.3.2013

SalvaItalia 2012

+ Milleproroghe

2013

Spending

Review

2012

Legge di

Stabilità

2013

TOTALE

Lavoratori collocati in

MOBILITA’ ORDINARIA 25.590

40.000

1.800

71.610 Lavoratori collocati in

MOBILITA’ LUNGA 3.460

Lavoratori collocati in

MOBILITA’ IN DEROGA 760

Lavoratori titolari di

prestazione straordinaria

a carico di FONDI DI

SOLIDARIETA’ DI

SETTORE

17.710 1.600 19.310

Lavoratori autorizzati alla

PROSECUZIONE

VOLONTARIA DELLA

CONTRIBUZIONE

10.250 7.400 2.440 20.090

Lavoratori in ESONERO

DAL SERVIZIO 950 950

Lavoratori in congedo per

ASSISTENZA FIGLI

DISABILI

150 150

Lavoratori CESSATI in

ragione di ACCORDI

INDIVIDUALI 6.890 6.000 5.130 18.020

Lavoratori CESSATI in

ragione di ACCORDI

COLLETTIVI

TOTALE 65.000 55.000 10.130 130.130

18

5. Interventi Legislativi necessari per l’attuazione della

salvaguardia totale dei lavoratori “esodati”

Le Categorie:

a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA

b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA

c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE

d) Lavoratori autorizzati alla PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO

f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI

g) Lavoratori licenziati

h) Quindicenni

a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA

Modifica generale del principio per cui la maturazione del diritto pensionistico debba avvenire

entro la fine mobilità per cui occorrono le seguenti modifiche:

1. Ammettere alla salvaguardia i soggetti mobilitati che maturano il requisito pensionistico entro

36 mesi dalla fine mobilità, senza alcun vicolo sulla data di autorizzazione alla contribuzione

volontaria nel caso in cui quest’ultima risulti necessaria per il perfezionamento del requisito

pensionistico.

2. Per coloro che sono in mobilità non deve essere applicata l’aspettativa di vita, oltre che per i

c.d. “quarantisti”, anche per pensionamenti di vecchiaia e di anzianità per quota.

3. Per la pensione di vecchiaia per le donne non deve essere applicato l’adeguamento dell’età

anagrafica donne-uomini previsto dalle leggi precedenti alla 214/2011.

4. Non deve essere applicato l’aumento della finestra per chi maturerebbe la pensione di

anzianità indipendentemente dall’età anagrafica (coloro che maturano 40 anni di

contributo).

19

5. chiarire una volta per tutte che vengono ammessi alla salvaguardia tutti i soggetti destinatari

di mobilità di qualsiasi tipo, con accordi firmati entro il 31 Dicembre 2011 e stipulati in

qualsiasi sede, non solo in quella governativa (come invece limitato dal D.L. n.95 del

6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012), a prescindere dalla data di conclusione

della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di

effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di

cassa integrazione guadagni.

6. L’eventuale occupazione a tempo determinato o parziale, così come previsto dalla normativa

che regola l’istituto della mobilità, non deve far perdere il diritto alla salvaguardia (La

preoccupazione è che i lavoratori in mobilità, che non possono rifiutare le offerte di

ricollocazione per non perdere la mobilità, rischino di perdere il diritto alla salvaguardia se

venissero estesi i paletti introdotti per i cessati e CV).

b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA

1. Non deve essere applicata l’aspettativa di vita a coloro che sono in mobilità c.d. lunga.

2. Per la pensione di vecchiaia per le donne non deve essere applicato l’adeguamento dell’età

anagrafica donne-uomini previsto dalle leggi precedenti alla 214/2011.

c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE

1. Per tutti gli esodati di questa categoria si chiede l’immediato invio della comunicazione di

salvaguardia che si esplica nella certificazione alla pensione.

2. Per coloro che sono cessati tra il 31/10/2008 ed il 04/12/2011 si chiede l’eliminazione della

penalizzazione legata alla finestra mobile (legge 122/2010) e/o alla speranza di vita (111/11

e 148/11) ovvero il rinnovo automatico dell'intervento del Fondo sociale estendendolo

anche alla copertura della "speranza di vita" (attualmente non prevista).

d) Lavoratori AUTORIZZATI alla CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

1. spostare dal 4/12/2011 al 31/12/2012 la data di riferimento per l’autorizzazione alla

contribuzione volontaria e prevedere il diritto alla pensione con le vecchie norme a tutti

coloro che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva

entro la data del 31 dicembre 2013, o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro

il 31 dicembre 2014.

2. eliminare il riferimento all’aver rilavorato dopo l’autorizzazione ed all’aver versato almeno un

contributo volontario dopo l’autorizzazione.

20

3. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo

complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.

4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima

della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima

del 20 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31

dicembre 2011, ai quali, pertanto, continua ad applicarsi l’art. 1 comma 8 della legge

243/2004, come successivamente modificato dalla legge 247/2007, senza alcun vincolo o

condizione ulteriori rispetto a quanto prescritto nelle previgenti norme sulla contribuzione

volontaria.

5. modificare la condizione relativa ai termini entro i quali occorre perfezionare i requisiti per il

pensionamento:

a) sostituire il riferimento a “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento

pensionistico” con il riferimento a “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.

b) spostare la data termine dal 6/12/2014 (trentaseiesimo mese successivo alla data di

entrata in vigore del DL SalvaItalia) al 31/12/2018.

e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO

Modificare le salvaguardie previste dal DL SalvaItalia (art.24 c.14 lettera e) in modo da:

1. estendere la salvaguardia prevista per i lavoratori in esonero dal servizio ai sensi della Legge

dello Stato (art.72 c.1 del DL 25/6/2008 n. 112, convertito con legge 6/8/2008 n.133) ai

lavoratori in esonero dal servizio ai sensi delle Leggi Regionali che hanno recepito l’istituto

disciplinato dalla Legge dello Stato

2. applicare la concessione dell’esonero e la salvaguardia per i lavoratori che avevano

presentato l’istanza di esonero entro il 1/3/2011 e nei confronti dei quali l’amministrazione

ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento

dell'istanza, anche nella forma di una determinazione ricognitiva della volontà già

manifestata

3. applicare a tutti i lavoratori in esonero dal servizio, ai sensi della Legge statale o delle Leggi

regionali, la normativa previdenziale esistente al momento della presentazione dell’istanza

di esonero con l’eliminazione, della penalizzazione legata alla finestra mobile (legge

122/2010) e/o alla speranza di vita (111/11 e 148/11), qualora subentrate successivamente.

21

f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI

1. per coloro che hanno stipulato l’accordo antecedentemente alla data del 31/12/2011

eliminare la condizione della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/6/2012.

2. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 30/6/2012 un reddito annuo lordo

complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.

3. modificare la condizione relativa ai termini entro i quali occorre perfezionare i requisiti per il

pensionamento:

a) sostituire il riferimento a “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento

pensionistico” con il riferimento a “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.

b) spostare la data termine dal 6/12/2014 (trentaseiesimo mese successivo alla data di

entrata in vigore del DL SalvaItalia) al 31/12/2018.

4. applicare a tutti i lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati prima

dell’entrata in vigore della penalizzazione legata alla finestra mobile (legge 122/2010) e/o di quella

legata alla speranza di vita (leggi 111/11 e 148/11), la normativa previdenziale esistente al momento

della stipula dell’accordo.

g) Lavoratori Licenziati

Ai lavoratori licenziati ante 31.12.2011 sia individualmente sia in conseguenza di

ristrutturazione, fallimento o altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività

d’impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle

previgenti regole entro il 31 dicembre 2018, va applicata la normativa in vigore anteriormente al

4 dicembre 2011, ancorché abbiano stipulato accordi conciliatori post 31.12.2011.

h) Quindicenni

Per i soggetti che si richiamano per la pensione di vecchiaia alle 4 deroghe ancora aventi ragion

d'essere sancite nel 1992 alla legge Amato n.503, essendo soggetti disoccupati e avendo già

subito nel tempo, a seguito delle varie riforme succedutesi, un incremento complessivo dell'età

pensionabile pari a 6 anni, inclusi i mesi di finestra previsti dalla legge 122/2010, si chiede che

si applichi la normativa previgente al 4 dicembre 2011 in relazione al requisito anagrafico, ossia

60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a cui aggiungere in entrambi i casi 12 mesi se

lavoratori dipendenti o 18 mesi se lavoratori autonomi, in considerazione del fatto che con i

nuovi criteri anagrafici imposti dalla riforma previdenziale si attua a discapito della

componente femminile della categoria una fortissima penalizzazione di genere, che si

materializza con un brutale innalzamento del requisito anagrafico richiesto, non inferiore a

ulteriori 4 anni.

22

Un po’ di rassegna per memoria

A volte si dimentica la Storia, ma la Storia non si dimentica di noi.

1. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - ''I conti dell'istituto sono a posto. Il bilancio 2008

dell'Inps -dice- presenta un saldo attivo di piu' di 11 mld di euro. Rimane sostenuta la dinamica

delle entrate contributive, sensibilmente in crescita, così come migliora l'attivita' di recupero dei

crediti (un vero piccolo grande boom con 5 mld di euro nel 2008)'' (relazione bilancio INPS 2008

http://www.soldionline.it/notizie/economia/inps-mastrapasqua-sistema-pensionistico-e-in-

equilibrio)

2. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - «Il sistema previdenziale italiano, dopo quasi 20 anni di

continui e prudenti aggiustamenti riformatori, può vantare, a detta di tutti i commentatori più

autorevoli e delle Autorità europee, una stabilità finanziaria e una qualità invidiabile» (relazione

maggio 2011 su bilancio INPS 2010

http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6704&iMenu=1&p1=2&ItemDir=7544)

3. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS – “calo degli assegni liquidati del 46,9% nei primi sei

mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo 2011”. A dare «i loro effetti sono state le riforme dei

governi precedenti .. non la riforma Monti-Fornero che avrà effetto dall'inizio del 2013». Per

quanto riguarda l'età pensionabile, secondo Mastrapasqua «in questo semestre la media è di

61,3 anni: abbiamo superato la Francia di quasi due anni e a fine anno-primi mesi dell'anno

prossimo, agganceremo la Germania». Tutto senza effetto della riforma Fornero.

(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-28/mastrapasqua-inps-calo-assegni-

150952.shtml?uuid=AbbBSdFG )

4. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Una società degna di questo nome non lascia nessuno

senza reddito e senza pensione” (Audizione alla Camera 6/12/2011 – resoconto pag. 6 -

http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/11/audiz2/2011/1206&pagi

na=s010)

5. On. Muro – Relatore PdL 5103 – “C'è un principio che si studia per il primo esame di

giurisprudenza ma, neanche, al liceo, quando si legge qualche libro di diritto. Non è che le

norme, soprattutto in alcune materie, possano essere retroattive sul presupposto che vi sia

un'esigenza economica. Se fosse così, chi accetterà mai nel futuro un patto con lo Stato?” ed

ancora “Se c'è una possibilità le aziende e i lavoratori vi attingono dopodiché spetta allo Stato

essere garante di questi accordi. È proprio la natura del mondo del lavoro e del diritto che

presuppone tali accordi. “ (interrogazione urgente alla Ministra del Lavoro – Camera Deputati –

19/04/20212 -

http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.s

ub00040

6. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Si vuole ricordare, in proposito, che la stima iniziale,

allora, quando si provvedeva alla stesura dell'articolo, era di circa 50 mila. La nostra stima era

stata di circa 50 mila persone, poi è stata successivamente elevata a 65 mila proprio in una

23

logica prudenziale. Siccome non siamo in grado di calcolarle bene, facciamo un accantonamento

che corrisponde a un numero un po' superiore, anzi abbastanza, sostanzialmente, superiore a

quanto era stata la stima iniziale in sede di definizione del decreto-legge.” (risposta ad

interrogazione urgente on. Muro – Camera Deputati – 19/04/20212 -

http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.s

ub00040

7. la relazione inviata dall' Inps al Ministero del Lavoro calcola che gli esodati sono in totale

390,200. La relazione, aggiunge l' agenzia, è arrivata al ministero prima che la ministra Fornero

firmasse il decreto che ha fissato a solo 65 mila il totale di quelli che saranno tutelati.

(http://tg.la7.it/economia/video-i564139) …. I lavoratori esodati che potrebbero avere diritto ad

andare in pensione sulla base delle vecchie regole secondo il decreto Salva Italia e il

Milleproroghe sono 390.200: è quanto emerge - secondo quanto apprende l'ANSA - dalla

Relazione Inps al ministero del Lavoro inviata prima della firma del decreto che fissa a 65.000 la

quota dei salvaguardati. (ANSA 11/6/2012

(http://wwwansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2012/06/11/ESODATI-INPS-SONO-

390-200_7018482.html)

8. Senatore Sacconi “Ora il nodo degli esodati rivela il più ampio problema di una significativa area

di persone - calcolabili tra 500.000 e 700.000, in base alle serie dei pensionamenti di anzianità -

a rischio di povertà perché potrebbero rimanere privi di salario, sussidio, pensione nei prossimi

anni. Penso in particolare a donne oggi ultracinquantenni, cui è stata improvvisamente innalzata

l'età di pensione di cinque anni, con l'esito di un differenziale di ben dieci anni rispetto al più

generoso sistema previdenziale tedesco.” (dichiarazione al Senato 19/6/2012)

9. Elsa Fornero – Ministra del Lavoro . “Respingo con forza ogni insinuazione sul fatto che io abbia

fornito cifre non vere o che io abbia inteso sottrarre dati alla pubblica conoscenza” (audizione al

Senato del 19/06/2012 http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=166526)

10. Giuliano Cazzola, presidente della Commissione Lavoro della Camera - abolire le quote è stato

un errore. Era un sistema più gestibile. I problemi causati da questa riforma, a partire dagli

esodati, provengono dall'abolizione delle quote. (Convegno Tuttopensioni de Il Sole24ore

19/3/2012 ore 10.40)

11. On. Gianfranco Fini - Presidente della Camera- invitava Governo e Parlamento a modificare “al

più presto” la Legge “per garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali in materia di

uguaglianza del cittadino davanti alla Legge ..” (Presentazione del bilancio INPS - 29/05/2012 -

presso la Camera – testo e video disponibile su sito Camera e sito INPS

http://webtv.camera.it/portal/portal/default/Archivio?IdEvento=5022&IdIntervento=322)

12. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - riferendosi agli esodati “La loro condizione deve

trovare una soluzione, una soluzione che valga per tutti, non solo per un contingente di coloro

che hanno questo diritto soggettivo “ (Presentazione del bilancio INPS - 29/05/2012 - presso la

Camera – testo e video disponibile su sito Camera e sito INPS)

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6. I Comitati in Rete

COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI Salvatore Carpentieri 3357619638 [email protected]

COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA Claudio Ardizio 3294206516 [email protected] COMITATO DIRIGENTI ESODATI Alessandro Costa 3356308273 [email protected] COMITATO ESODATI BANCARI Claudio Nigro 3203485348 [email protected] COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI Francesco Flore 3389976878 [email protected] [email protected]

GRUPPO DONNE ESMOL (ESODATE MOBILITATE LICENZIATE) Marta Pirozzi 3772441197 [email protected]

COMITATO MOBILITATI MILANO Maurizio Vitale 3287639173

[email protected] COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI Alberto Maddeo [email protected]

Organizzazione eventi per la RETE Angelo Moiraghi 335483344 [email protected]

COORDINAMENTO ESODATI ROMANI Emilio De Martino 3661570104 [email protected]

COORDINAMENTO ”MOBILITATI, ESODATI” MILANO Antonio Perna 3356842999 [email protected] COMITATO “I QUINDICENNI” Evelina Rossetto 00339528724 [email protected] COMITATO ESODATI PARMA Claudio Bernardini 3355776288 [email protected] COMITATO LICENZIATI E CESSATI SENZA TUTELE Elide Alboni [email protected]

COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI Marcello Luca 3383182418 [email protected] COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO Enzo Cozzolini 3880646654 [email protected]

COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMM.NI Giovanni Zappalà 3339519575 [email protected]


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