La Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, ”Quindicenni”,
Donne ESMOL, Esonerati Pubblica Amm.ne,
Fondi di Settore e Licenziati
Ai Parlamentari della XVII Legislatura
“Drammi individuali e disagio sociale:
La Riforma Fornero delle Pensioni”
Roma, 15 marzo 2013
COMITATO MOBILITATI MILANO - COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA - COMITATO DIRIGENTI ESODATI -
COMITATO ESODATI BANCARI - COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI -
GRUPPO DONNE ESMOL (ESodate.MObilitate.Licenziate) - COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI -
COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO - COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI -
COORDINAMENTO ESODATI ROMANI - “COORDINAMENTO MOBILITATI ESODATI ” MILANO -
COMITATO “I QUINDICENNI” - COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI -
COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMITATO LICENZIATI - COMITATO ESODATI PARMA
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Sommario
1. SINTESI 3
2. NECESSITÀ DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI, COME ATTUATA DALLA MINISTRA FORNERO: UN PO’ DI
INFORMAZIONE, DA FONTI UFFICIALI, PER VALUTARNE IL VERO SIGNIFICATO 4
IL PROBLEMA DELLA SALVAGUARDIA DEI CITTADINI COLPITI DALLA “BRUTALITÀ” DELLA RIFORMA DELLE
PENSIONI: QUALI SONO DAVVERO I CITTADINI COLPITI E COSA DOVREBBE SIGNIFICARE SALVAGUARDIA
NELL’EQUITÀ 7
3. SINTESI DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA PENSIONISTICA NEL PERIODO 2010-2012 12
TABELLE DI SINTESI E DI CONFRONTO 15
4. SITUAZIONE ATTUALE DELLE SALVAGUARDIE 16
5. INTERVENTI LEGISLATIVI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELLA SALVAGUARDIA TOTALE DEI LAVORATORI
“ESODATI” 18
UN PO’ DI RASSEGNA PER MEMORIA 22
6. I COMITATI IN RETE 24
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1. Sintesi
La Rete dei Comitati fin dall’inizio di questa vicenda si è proposta come entità di confronto politico
indipendente rappresentativa del complesso fenomeno, definito dai media in maniera non corretta
e fuorviante come “esodati”.
Nel corso del 2012 la lotta intrapresa è stata portata e rappresentata presso i partiti ed i
parlamentari della precedente legislatura.
Oggi, le Camere hanno subito un ricambio di oltre il 60% dei parlamentari, per cui riteniamo
fondamentale proporre il presente documento sia come promemoria per coloro che erano presenti
nella precedente Legislatura sia come introduzione alla puntuale conoscenza del problema e dello
stato dell’arte ad oggi.
La Rete dei Comitati vuole anche con questo far chiarezza sulla propria posizione, argomentandola,
ai fini di un obiettivo di giustizia ed equità sociale e del corretto rapporto tra Stato e Cittadino che la
Riforma del sistema previdenziale del dicembre 2011 ha gravemente compromesso.
Una riforma che, considerata la sua “non gradualita” e la sua valenza retroattiva, mostra la
presenza di misure discriminatorie di chiara valenza anticostituzionale.
Il documento è stato diviso nei seguenti paragrafi:
1. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla Ministra Fornero: un po’ di
informazione, da fonti ufficiali, per valutarne il vero significato
2. Salvaguardia dei cittadini penalizzati dalla “brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono
davvero i cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia nell’equità
3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012
4. Categorie e logiche delle salvaguardie adottate
5. Lo stato attuale del problema sociale “Esodati” e gli interventi legislativi necessari
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2. Necessità della Riforma delle Pensioni, come attuata dalla
Ministra Fornero: un po’ di informazione, da fonti ufficiali, per
valutarne il vero significato
Per quanto attiene allo sviluppo dell’attuale situazione normativa al riguardo, il dettaglio è riportato
nel paragrafo “Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel periodo 2010-2012”.
In questa parte invece vogliamo sottolineare alcuni aspetti che sono fondamentali per
comprendere la effettiva correttezza ed equità della riforma di cui alla L. 214/2011 art. 24.
Riteniamo fondamentale tale approccio nella convinzione che il tentativo, finora compiuto
vanamente, di “mettere una pezza” ad una ingiustizia tramite una soluzione rabberciata e parziale
non potrà mai sanare il principio di equità verso tutti, generando pertanto comunque
discriminazione!
Anzitutto - e soprattutto perché le motivazioni sempre ed esclusivamente addotte dal Governo per
giustificare l’introduzione delle norme erano assolutamente fuorvianti mentre altre ben più
significative sono state volutamente taciute all’opinione pubblica - si evidenzia che:
Non è mai esistita alcuna riforma, di alcun tipo, realizzata per Decreto Legge, senza che vi sia
almeno la specifica legge delega del Parlamento, ed il motivo è evidente e scritto nella
Costituzione all’art. 77 (“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, … omissis ”). La Costituzione afferma che il Governo “NON PUO’”, per cui il
Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare, in assenza di una precisa “legge
delega delle Camere” sulla materia pensionistica, senza la quale il Governo può emanare
Decreti Legge solo con carattere di “PROVVEDIMENTI TEMPORANEI”. Né può valere, in
quanto sarebbe in totale contraddizione con l’art. 77, l’eventuale approvazione del Decreto
Legge a sanare il vulnus costituzionale poiché un atto costituzionalmente nullo non può
essere sanato!!
I Contributi Previdenziali costituiscono il “premio assicurativo” (circa il 33% della retribuzione)
che i lavoratori e le imprese private versano all’ente assicuratore(INPS) per maturare, al
termine del periodo lavorativo, la pensione. Ne scaturiscono immediatamente due
considerazioni:
o La riforma “Dini” del 1994 ha imposto l’introduzione del sistema contributivo a
partire dal 1995, per cui la pensione che si matura è calcolata in funzione dei
contributi versati e non del valore della retribuzione media degli ultimi anni, come
era con il precedente sistema retributivo (unica eccezione per coloro che al 1/1/1995
avevano già almeno 18 anni di contributi, per i quali mediamente nel 2012 i
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contributi si attestano su almeno 35 anni di versamenti). Perciò la pensione che il
dipendente riceverà è direttamente proporzionata a quanto individualmente è stato
versato: non vi è alcuna onere da parte della spesa pubblica per la pensione del
lavoratore privato!!
o I lavoratori, oggi “quasi sessantenni”, non hanno goduto di alcun beneficio ma anzi
hanno finora coperto le pensioni-baby e pensioni privilegiate precedenti alla riforma
“Dini”. Hanno versato tutti, ed anche oltre, i contributi necessari ad ottenere la
dignitosa pensione che gli spetta di diritto in una società civile ed onesta! Se non si
rispetta questo patto, si sta commettendo un “furto” ai danni di tali cittadini e si sta
violando il patto Stato-Cittadino!!
In Italia, nonostante sia stata richiesta più volte da moltissimo tempo, non vi è una chiara
separazione tra Previdenza ed Assistenza, con il risultato che diventano indistinguibili o
confuse, scomparendo nell’ambito dello stesso Istituto, le spese a carico dei contributi dei
lavoratori e delle imprese private da un lato e quelle realmente a carico della fiscalità
generale dello Stato dall’altro. Ad esempio le pensioni di invalidità e quelle sociali
dovrebbero chiaramente gravare sul bilancio pubblico e non sui contributi dei lavoratori.
Questa anomalia impedisce un effettivo e valido confronto con il bilancio pubblico degli altri
Stati europei.
Sulla base delle ultime Relazioni Annuali presentate al Parlamento, l’INPS da anni ha sempre
dichiarato che il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti privati, basato sulla
normativa vigente fino al dicembre 2011, era da considerarsi in equilibrio per molti decenni.
L’art. 24 della L. 214/2011 prevede l’accorpamento degli Istituti INPS (Dipendenti Privati) ed
INPDAP (dipendenti pubblici). Il primo però risultava in attivo, e la sua gestione lo è ancor di
più, mentre il secondo è in passivo di molti miliardi sia perché il suo datore di lavoro, lo
Stato nel suo complesso, non ha evidentemente effettuato i corretti versamenti sia perché
le aliquote contributive erano inferiori rispetto a quelle INPS. E’ evidente che i costi per le
pensioni dei dipendenti pubblici ricadranno sulla contribuzione dei dipendenti privati
anziché sul bilancio pubblico. L’ultimo bilancio ex-INPDAP presentato mostra, a fronte di un
attivo della gestione privata (INPS), un passivo sia economico che patrimoniale di alcuni
miliardi di euro.
Nessuna riforma pensionistica, in Italia ma anche negli Stati europei, è mai stata varata in
mancanza di qualsiasi gradualità, ne’ ha mai comportato l’avvio a regime immediato delle
norme definitive. La necessità di un adeguato periodo in anni di transitorio per mandare a
regime la riforma è dettata da 2 aspetti: la mancata salvaguardia del rapporto Stato-
Cittadino anche in merito alla sicurezza sociale che priva il Cittadino delle sue legittime
attese (si veda al proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 822/1988); la
necessità di non provocare situazioni sociali di enorme difficoltà ad intere fasce di
popolazione. Pertanto il Governo Monti (ma anche coloro che troppo frettolosamente
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hanno approvato tale inutile Riforma) ha mostrato in questo frangente una incompetenza
tale da provocare un disastro sociale enorme, oggi valutabile in almeno 500.000 famiglie
direttamente poste in crisi economica, oltre quelle che sono state “tradite nelle loro attese”
i cui componenti non potranno abbandonare il posto di lavoro a vantaggio di possibile
occupazione giovanile.
Le pensioni di alcune categorie di soggetti sono state ritardate dall’immediato anche di 6-7
anni. Ad esempio, per le donne, una lavoratrice che avrebbe compiuto i 60 anni nel gennaio
2012, e che con le previgenti norme avrebbe potuto andare in pensione a partire dal
gennaio 2013, non potrà raggiungere l’agognata pensione prima di ulteriori 6-7 anni, a causa
delle nuove norme previste in merito all’ottenimento della pensione di vecchiaia, laddove la
progressione dell’aumento del requisito anagrafico ha una repentinità tale che la sottopone
al continuo inseguimento dell’eta’ pensionabile, come avviene nel paradossale perenne
inseguimento in “Achille e la Tartaruga”[vedi Tabelle di sintesi e di confronto].
In linea generale, le persone colpite duramente e direttamente dalla nuova riforma hanno
compiuto oltre il 90% del loro percorso lavorativo e si vedono sottrarre, oramai prossime
alla meta, quanto è loro diritto avendo versato tutti i contributi.
Tenuto conto di quanto sopra detto è di tutta evidenza che:
Non si è trattato di Riforma delle Pensioni, ma di manovra sulle pensioni con il solo scopo di fare
cassa immediata destinando i contributi previdenziali (che sono soldi dei lavoratori) al
risanamento del bilancio dello Stato. Al momento della sua approvazione non vi era alcuna reale
necessità di Riforma delle Pensioni (così come non vi è a tutt’oggi), se non quella di limitare quelle
privilegiate!!
L’esigenza di cassa immediata, di tipo molto classista, ha fatto sì che nessuna attenzione
venisse posta al gravissimo problema sociale che si sarebbe creato, non prevedendo alcuna
transizione ne’ alcuna gradualità tra nuovo e vecchio sistema!!
Sono stati violati diritti fondamentali dei Cittadini nel loro rapporto con lo Stato. Lo stesso
presidente della Camera Fini durante la presentazione della Relazione INPS alla Camera
nel maggio 2012 ebbe a sottolineare “evidenti profili di incostituzionalità che debbono
essere sanati”
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Il problema della Salvaguardia dei cittadini colpiti dalla
“brutalità” della Riforma delle Pensioni: quali sono davvero i
cittadini colpiti e cosa dovrebbe significare salvaguardia
nell’equità
Chiariti il reale contesto e le effettive finalità per le quali è stato varato il nuovo sistema
pensionistico, appare ora necessario ricordare le azioni legislative ed il comportamento fin qui
tenuto dall’insieme della classe politica (Governo e Parlamento), in relazione alla cosiddetta
“questione degli esodati” e in generale al tema delle salvaguardie.
Fin dal principio si è cercato di occultare volutamente le dimensioni del problema. Basti pensare
che:
già nel passaggio dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 alla sua conversione nella L. 214/2011 del
22/12/2011 la Ministra Fornero modifica la sua valutazione sulle reali conseguenze sociali,
conseguenti alla sua “Riforma”, passando dagli iniziali 50.000 soggetti destinatari di
salvaguardia ai 65.000. La Ministra Fornero, come da atti parlamentari, afferma alla Camera
che, sulla base delle categorie previste dall’art. 24 comma 14, a fronte dell’aumento di
risorse stanziate, nessuno rimarrà escluso dalle salvaguardie. Sarà smentita duramente (e
senza provare vergogna non si dimetterà) da tutti i fatti successivi! Il primo sarà il Decreto
Attuativo 1 giugno da lei stessa sottoscritto.
Già quasi subito, viene smentita dalla legge Milleproroghe, nella quale vengono aggiunte
ulteriori categorie di soggetti da salvaguardare
A fine marzo 2012, grazie allo sforzo della Rete dei Comitati e alla visibilità offerta da alcune
trasmissioni televisive, il problema degli Esodati conquista l’attenzione della discussione
nazionale. Fino ad allora nessuna protesta, tranne affermazioni verbali dei leader sindacali.
Ad aprile 2012, dopo l’audizione parlamentare del 9 aprile in cui ribadisce che i soggetti da
salvaguardare sono 65.000, Fornero viene brutalmente smentita dall’INPS che apre il velo su
dimensioni enormi, finora citate solo dai sindacati, da alcuni parlamentari del PD
particolarmente competenti in materia previdenziale e dai partiti di opposizione al Governo:
l’INPS viene tacciato di disfattismo e falsità e la ministra del lavoro minaccia i vertici
dell’ente di “dimissioni forzate”. I numeri, per l’INPS, relativamente alle sole categorie
definite dalla Legge sono 390.200, senza tener conto di altre situazioni gravissime come
quelle dei licenziati o dipendenti di aziende fallite. Ma Fornero insiste fino al suo DM 1
giugno 2012 dove, arbitrariamente ed in violazione dei poteri a lei delegati dalla L. 214/2011
art. 24 comma 14 e 15, delimita ulteriormente con un palese abuso la platea dei
salvaguardati, inserendo nel Decreto “paletti” assolutamente non previsti nella Legge, al
solo scopo di non superare il numero di 65.000.
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A Luglio 2012, in cambio del salvataggio della Ministra Fornero dal voto di sfiducia in
Parlamento minacciato dal PD, sono salvaguardati altri 55.000 soggetti, con una ulteriore
palese violazione di legalità, laddove il Parlamento approva una Legge (6 Lugio 2012 cd
Spendig-review) che contiene il riferimento al DM 1 giugno 2012 che verra’ pubblicato in
Gazzetta Ufficiale solo il 24 Luglio, e quindi assolutamente inesistente dal punto di vista
normativo. In pratica il 6 Luglio i Parlamentari votano una legge senza che una sua parte,
rappresentata dal contenuto del D.M. 1 Giugno 2012, sia stata ufficialmente pubblicata!!!!
Purtroppo lo scopo della norma è principalmente quello di coprire una vergogna
governativa nei confronti di accordi sottoscritti dal Ministero, ad esempio per il caso FIAT di
Termini Imerese: vengono definite salvaguardie ad hoc poiché il Ministero era coinvolto in
quell’accordo, come in altri.
Mentre con l’aiuto di molti Parlamentari, principalmente di PD, Lega e IDV ,la Rete dei
Comitati lotta per trovare soluzione al dramma avviando il confronto sulla Proposta di Legge
parlamentare 5103 alla Camera (che viene approvata all’unanimità in agosto dalla
Commissione Lavoro e rappresenta il primo e unico vero tentativo, seppure non
completamente esaustivo, di dare una soluzione alla questione “esodati”), il Governo nella
persona della Ministra Fornero e del Sottosegretario Martone lavora continuamente per
impedire la salvaguardia degli “esodati”, sia con interventi diretti in Parlamento sia con la
complicità della Ragioneria dello Stato, che a tutt’oggi non riesce a dimostrare la
compatibilità delle sue valutazioni economiche al riguardo ove raffrontate con quelle,
espresse dallo stesso Organo Istituzionale e relative ai risparmi ottenuti dalla Previdenza
con l’art. 24 della Legge 214/2011. Addirittura in uno dei suoi interventi la Ministra del
Lavoro informa che suddividerà i soggetti interessati in “meritevoli e non meritevoli” della
salvaguardia dalle norme della sua riforma e , quindi, della pensione, introducendo così
ulteriori discriminazioni che suonano come un insulto alla Costituzione stessa, in quanto
intende chiaramente infangare un diritto inalienabile che appartiene a tutti i contribuenti
della previdenza pubblica e che offende e uccide l’idea stessa di Stato.
Le proteste e le manifestazioni si snodano lungo tutto il resto dell’anno, fino alla sospensione
della discussione della PDL 5103 per la necessità di approvare la legge di stabilità, che
produrrà, sotto forte pressione, ulteriori 10.300 salvaguardati in categorie non contigue e
non sovrapponibili con le precedenti, in un marasma legislativo e procedurale che lascia
sbigottiti. La Legislatura finisce così!!
La malcelata intenzione di non voler risolvere il problema generato dall’incompetenza e
dall’arroganza dell’ultimo Governo si riassume con il semplicissimo fatto che a marzo 2013, ben 16
mesi dopo il “fuoco amico del Governo sui cittadini” restano sul terreno ancora 260.000 famiglie,
cui si aggiungono le altre che il Governo non ha mai preso in considerazione come quelle di
licenziati, dipendenti di aziende fallite etc…
Tutti i tentativi fin qui portati avanti hanno generato chiaramente quanto segue:
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FALSO MESSAGGIO - Si vuole far passare, fraudolentemente e senza alcun fondamento
giuridico e Costituzionale, l’idea che la salvaguardia non debba essere un diritto del
cittadino rispetto al “contratto previdenziale” Stato-Cittadino (contrariamente a quanto
affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 822/1988), bensì debba essere definita sulla
base di uno stato individuale, che per giunta potrebbe essere temporaneo, dipendente
dalla propria condizione lavorativa. Ciò determina già in sé la prima discriminazione, tra chi
perde il lavoro in un certo giorno e chi lo perde il giorno successivo, a parità di data di
maturazione del diritto a pensione.
EMERGENZA UMANITARIA – con la legge 122/2010 è stata istantaneamente aumentato il
periodo della finestra pensionistica da 3 a 12 mesi, prevedendo le salvaguardie con la
vecchia finestra solo per 10000 soggetti già in mobilità. Per coloro che ne rimanevano
esclusi si prospettava un periodo di fino a 9 mesi senza alcun reddito. Nel 2011, con norma
successiva basata su un Decreto Ministeriale annuale che determina il fabbisogno
finanziario, veniva prevista per gli esclusi l’integrazione al sostegno del reddito prolungando
l’erogazione dell’assegno di mobilità per il periodo necessario. Tali decreti, fondamentali per
la sopravvivenza di questi soggetti e delle loro famiglie, sono stati sinora sempre emessi con
colpevole ritardo superiore a un anno (ad esempio a gennaio 2013 è stato emesso il decreto
di copertura finanziaria del 2012), e già oggi si contano 3 mesi di ritardo sull’emissione del
decreto per le esigenze del 2013.
DISCRIMINAZIONE 1 - L’invenzione del limite numerico, reiterato nelle diverse norme fin qui
approvate (L. 214/2011, L. 95/2012 e legge di stabilità 2013), determina differenza di
trattamento tra i cittadini aventi gli stessi requisiti di accesso alla pensione, in palese
contraddizione con il dettato Costituzionale. Un caso tra i tanti che possono essere
esemplificati: nell’ambito di una medesima categoria 2 soggetti che hanno diversa posizione
in graduatoria, qualsiasi sia il criterio di definizione della stessa, potrebbero trovarsi
facilmente nella situazione in cui il soggetto escluso potrebbe maturare nella stessa data, o
anche prima, il diritto alla pensione eppure si troverebbe escluso incomprensibilmente. In
uno Stato civile, o presunto tale, non può esserci la lotteria dei diritti!!
DISCRIMINAZIONE 2 – Al fine fraudolento di far rientrare nei limiti numerici i soggetti definiti
dalle norme ed evitare enormi moli di contenzioso successivo, i Decreti Attuativi limitano,
con enorme abuso di potere, la platea “inventando di sana pianta” paletti immotivati per
le categorie definite (es. non aver lavorato nel periodo di Mobilità oppure non aver
superato un certo reddito o non aver versato almeno un contributo per i Contributori
Volontari, etc.) e addirittura illogici, in base alle Leggi esistenti. Questa modalità di arbitrio
fa scaturire discriminazione tra cittadini rispetto al loro diritto alla pensione.
DISCRIMINAZIONE 3 – Nell’identificazione delle categorie e dei criteri di salvaguardia, le
norme non hanno tenuto conto che le disposizioni introdotte non si fondano su di uno
spostamento “sic et simpliciter” dei parametri pensionistici precedenti, ma ne stravolgono
completamente la logica, spesso combinandosi con le norme emanate con i due precedenti
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interventi legislativi in materia pensionistica (L. 122/2010 e L.111/2011) ed amplificandone
gli effetti negativi. Il caso più evidente è quello dei lavoratori in mobilità che “devono”
maturare il diritto secondo i requisiti precedenti alla L.214/2011 entro la fine dell’erogazione
dell’assegno di mobilità. Purtroppo, il legislatore ha dimenticato che pochi mesi prima, era
stata accelerata l’applicazione dell’aspettativa di vita per tutti e dell’adeguamento dell’età
anagrafica per le donne. Il risultato è che moltissimi soggetti perdono la salvaguardia per
tale motivo. L’illogicità della questione è di tale evidenza che lo stesso Ministero, come
dichiarato dai Msg INPS 20600/2012 e 13343/2012, ha annunciato l’emissione di una norma
per garantire la salvaguardia a coloro che, a causa dell’aumento dell’aspettative di vita, ne
perderebbero il diritto. E’ evidente che queste modalità di intervento non tutelano le
donne, alle quali si applicano anche gli adeguamenti di età uomo-donna né tantomeno
coloro che, mobilitati, maturerebbero il requisito pensionistico dei 40 anni oltre il termine
della mobilità attraverso la contribuzione volontaria di poche settimane o mesi, i quali
sono comunque esclusi da ogni salvaguardia. Ciò costituisce un chiaro arbitrio.
DISCRIMINAZIONE 4 – L’INPS ha dimostrato una incapacità gestionale elevatissima sia
nell’attuale situazione che nella gestione pregressa. Una delle conseguenze di tale
incapacità pregressa colpisce, oggi, sia coloro che essendo in mobilità avevano cercato di
fare domanda di Contribuzione Volontaria per coprire i brevi periodi contributivi mancanti
per raggiungere il requisito pensionistico a valle della mobilità, sia coloro che in costanza di
disoccupazione l’avevano fatta (la domanda di C.V.) semplicemente per assicurarsi lo stato
di Contributori Volontari. Infatti l’INPS, a “macchia di leopardo” su tutto il Territorio
Nazionale, in violazione di norme chiare ed inderogabili e di sue stesse circolari (n.50 del
2008), ha respinto le richieste di autorizzazione (salvo poi con il messaggio interno
20286/2012 [1] tentare di sanare l’errore accogliendole probabilmente in modo
retroattivamente illegittimo) e molte volte ha addirittura rifiutato la presentazione della
domanda sia ai soggetti in costanza di mobilità che a quelli in costanza di disoccupazione:
questo clamoroso errore da parte dell’INPS oggi pregiudica la salvaguardia di coloro che non
hanno “chiamato i carabinieri” per far protocollare la domanda di Autorizzazione alla
Contribuzione Volontaria. Altro caso eclatante: l’Inps ha in più occasioni comunicato ai
contributori volontari, che lo domandavano per ovvii motivi, che non era necessario
provvedere a “versare almeno un contributo” ne’ c’era alcun divieto a “ rilavorare”,
condizioni che sono diventate poi causa di non salvaguardia. La situazione deve essere
sanata per TUTTI poiché si è in grado di dimostrare il comportamento dell’INPS tramite
prove e testimonianze dirette!!
DISCRIMINAZIONE 5 – Le norme di salvaguardia introdotte a norma dell’art. 6 comma 2-ter
D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14/2012 e successive, che prevede la
[
1] Il messaggio interno INPS 20286 è stato emesso solo dopo l’approvazione della legge di stabilità che a Dicembre
2012 all’art. 1, comma 231, al punto d) ha previsto la salvaguardia per altre tipologie di soggetti escludendo comunque
coloro che non hanno ottenuto l’autorizzazione alla Contribuzione Volontaria entro il 4/12/2011.
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salvaguardia per “i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011,
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter
del codice di procedura Civile”, effettuano una chiara discriminazione rispetto a tutti gli
altri lavoratori che sono stati Licenziati. Infatti le norme del C.P.C. indicate nell’articolo
determinano soltanto la presenza o meno di un “accordo tombale del rapporto di lavoro” a
fronte di un “LICENZIAMENTO” operato dall’Azienda, per cui il corretto riferimento “non
discriminatorio” è “il licenziamento” e non “l’aver fatto l’accordo”: saremmo nell’assurdo
per cui chi ha citato l’azienda per ingiusto licenziamento non vien salvaguardato, mentre
chi passivamente ha accettato il licenziamento lo è!! Difficile da far comprendere
giuridicamente!!
DISCRIMINAZIONE 6 - La Ministra del lavoro Elsa Fornero il 13 ottobre 2012 dichiara: "Il
governo - - è impegnato a cercare nell'ambito delle situazioni di persone che possono
rischiare di trovarsi nel 2013 e 2014 senza reddito e senza lavoro, altre cause giuste e
meritevoli di salvaguardia. Non credo si possa pensare all'esenzione di intere categorie". La
discriminazione è palese in quanto, all’interno della stessa categoria di soggetti non
salvaguardati, non c’è alcun pensionando più meritevole di altri. E’ pertanto evidente che La
Ministra del Lavoro, con queste sue affermazioni tende a “colpevolizzare” una gran parte di
pensionandi per i quali il diritto alla salvaguardia viene negato arbitrariamente, creando un
enorme disagio economico ed esistenziale .
A fronte di quanto fin qui esposto e delle evidenti parzialità e discriminazioni legate
a qualsiasi altra modalità di risoluzione, la “Rete dei Comitati” ribadisce ancora
una volta che, ove non si dimostrasse possibile ottenere l'immediata abrogazione
della legge vigente, lotterà affinché la corretta ed equa salvaguardia sia garantita
a tutti coloro che abbiano i seguenti 2 semplici requisiti (evitando qualsiasi
“paletto” restrittivo e lotteria):
1. Non essere più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedano il futuro licenziamento.
2. Maturare il requisito pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12. 2018.
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3. Sintesi del processo normativo in materia pensionistica nel
periodo 2010-2012
L. 122/2010 (30/7/2010)
Requisiti pensionistici: Introduzione a partire dal 2015 della verifica triennale prevista da
riforma Dini per la correzione dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita a partire dal
2015, con limitazione massima a 3 mesi per la prima applicazione. Tutti gli altri requisiti per
uomini e donne restano invariati
Salvaguardie previste: Nessuna, in considerazione che l’entrata in vigore è prevista a
distanza di 5 anni e sposta il diritto in maniera certa (non dipendente anche dalla
contribuzione) di 3 mesi
Decorrenza dell’assegno di pensione: passaggio immediato da “finestre fisse” a “finestra
mobile” con periodo fisso di 12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico. Questo
colpisce immediatamente coloro che sono senza lavoro (mobilitati etc.) a causa
dell’allungamento anche di 10 mesi del periodo tra maturazione ed elargizione del diritto
Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo
di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al
30/4/2010 nel numero limitato a 10.000 (Lotteria incontrollabile)
Intervento di prolungamento al sostegno del reddito: per i mobilitati che non sono
compresi nella lotteria delle salvaguardie è previsto, con decreto da emanare
teoricamente all’inizio di ogni anno, il prolungamento dell’erogazione dell’indennità di
mobilità fino alla maturazione del requisito pensionistico. E’ però quantomeno
scandaloso che fino ad oggi l’emanazione del decreto ministeriale annuale di rinnovo
dell’intervento di sostegno al reddito avvenga con colpevole ritardo (anche quasi di un
anno) lasciando le persone che si trovano in questa situazione prive di ogni sussistenza.
L. 111/2011 (15/7/2011) art. 18 e modificazioni con L. 148/2011 (14/9/2011)
Requisiti pensionistici: si sommano improvvisamente diversi effetti nel corso dell’estate 2011,
di seguito indicati
Anticipazione dal 2015 al 2013 dell’incremento dell’età anagrafica in relazione
all’aspettativa di vita
Introduzione dell’adeguamento dell’età anagrafica del pensionamento di vecchiaia delle
donne dagli attuali 60 anni all’età prevista per gli uomini. Previsione del periodo di
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adeguamento dal 2016 al 2028. Tale adeguamento si somma a quello previsto per
aspettativa di vita
Salvaguardie previste: NESSUNA!!! Eppure sarebbe necessaria almeno per le norme che
si introducono dal 2013
Decorrenza dell’assegno di pensione: Per coloro che maturano i requisiti con la sola
contribuzione di 40 anni (i cosiddetti 40isti) la “finestra mobile” viene aumentata
progressivamente di 1 mese nel 2012, un altro nel 2013 ed un altro ancora nel 2014.
Salvaguardie previste: per mobilitati che maturano il requisito entro la fine del periodo
di mobilità e per appartenenti a fondi speciali, entrambi con accordi antecedenti al
30/6/2011 nel numero limitato a 5.000 (Un’altra lotteria incontrollabile)
L. 214/2011 (22/12/2011) art. 24
Requisiti pensionistici: dal momento dell’approvazione a soli 9 (nove) giorni ….
Aumento degli anni di contributi indipendentemente dalla età anagrafica (40isti) da 40 anni
a 42 e 1 mese per gli uomini e a 41 e un mese per le donne dal 1 gennaio 2012, un ulteriore
mese nel 2013 ed ancora un altro nel 2014. In aggiunta viene agganciato il numero di anni di
contribuzione per tale categoria all’aspettativa di vita. Effetto reale dinamico (tra parentesi
anni necessari per uomini e donne): 2012 (42+1 e 41+1); 2013 (42+6 e 41+6); 2014 (42+7 e
41+7); 2015 (42+7 e 41+7); 2016 (42+11 e 42+11). Il risultato è la sospensione totale delle
prestazioni pensionistiche indipendenti dall’età anagrafica per almeno 2 anni!!!
Accelerazione violentissima dell’adeguamento dell’età di pensionamento di vecchiaia per le
donne (Vedere la tabella). Effetto reale dinamico: sospensione delle prestazioni
pensionistiche di vecchiaia per le donne per circa 4 anni!!!
Eliminazione immediata delle cosiddette Quote. Effetto reale dinamico: sospensione delle
prestazioni pensionistiche di moltissimi lavoratori per non meno di 5 anni!!!
Salvaguardie previste: applicazione dei requisiti precedenti alla riforma Fornero per le
seguenti categorie: mobilità ordinaria (solo se il requisito pensionistico viene raggiunto
entro il termine del periodo di mobilità), mobilità lunga ed appartenenti a fondi speciali
con accordi antecedenti al 4/12/2011, nonché Contributori Volontari nel numero totale
di 65.000 (Ancora lotterie incontrollabili). Con la L. 14/2012 (Milleproroghe) è estesa
anche agli esodati cessati entro il 31/12/2011 che con le vecchie norme avrebbero
maturato la decorrenza pensionistica entro il 31/12/2013.
Con il Dm 1 giugno, previsto dalla L. 214/2011, la Ministra “forza” in maniera
certamente anomala, inserendo ulteriori paletti non previsti dalla Legge
primaria e perciò non previsti dal Parlamento, l’interpretazione delle
14
salvaguardie per riuscire a mantenere il limite dei 65.000, nonostante, al
momento di approvazione del D.M. in oggetto, non sia certo che il numero di
65.000 sia sufficiente (affermazione ripetuta dal Presidente dell’INPS
Mastrapasqua a RAI2 il 3 ottobre u.s.)!!
Con l’art. 22 del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), dopo polemiche
enormi Ministra e Governo sono costretti a smentire se stessi procedendo ad
una salvaguardia per ulteriori 55.000 persone senza coerenza e continuità con i
65.000 precedenti!!
Con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) vengono
salvaguardati ulteriori 10130 soggetti distribuendoli nelle 4 categoria di
salvaguardie già precedentemente considerate, comprendendo per i soggetti
mobilitati gli accordi sia in sede governativa che non governativa
(precedentemente non considerati) e i destinatari di mobilità in deroga, con
maturazione del requisito pensionistico entro il periodo difruizione
dell’ammortizzatore sociale e comunque entro il 31/12/2014; vengono ammessi
alle salvaguardie anche i contributori volontari e i cessati con decorrenza
pensionistica entro i 36 mesi dall’entrata in vigore della legge 214/2011, anche se
sono stati titolari di rapporto di lavoro (purchè non sia stato “lavoro dipendente
di tipo indeterminato”) a condizione che non abbiano conseguito un reddito
annuo lordo superiore ai 7500 Euro rispettivamente dopo il 4/12/2011 e il
30/6/2012. Al comma 235 viene istituito un fondo specifico di 36 Mln di Euro
per il 2013, rifinanziabile e destinato a contenere anche le eventuali economie
realizzate sulle somme stanziate a copertura degli interventi di salvaguardia
previsti negli interventi legislativi precedenti, destinato al finanziamento di
ulteriori norme di salvaguardia.
15
Tabelle di sintesi e di confronto
Con legge 111/2011
Anno Uomini Donne
Incremento aggiuntivo in mesi rispetto
alle norme prec. Anzianità Vecchiaia Anzianità Vecchiaia
Incremento aggiuntivo in
mesi rispetto alle norme prec.
(donne)
2012 61 65 NA 60
3 2013 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 3 mesi 3
3 2014 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 4 mesi 4
3 2015 61 e 3 mesi 65 e 3 mesi NA 60 e 6 mesi 6
7 2016 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi NA 61 e 1 mesi 13
7 2017 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi 61 e 5 mesi 17
7 2018 61 e 7 mesi 65 e 7 mesi 61 e 7 mesi 61 e 10 mesi 22
11 2019 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 62 e 8 mesi 32
11 2020 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 63 e 2 mesi 38
11 2021 61 e 11 mesi 65 e 11 mesi 61 e 11 mesi 63 e 8 mesi 44
15 2022 62 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 64 e 6 mesi 54
Con legge 214/2011 (riforma Fornero)
Anno Uomini Donne
Incremento aggiuntivo in
mesi (solo vecchiaia)
rispetto alle norme prec. Anzianità * Vecchiaia Anzianità Vecchiaia
Incremento aggiuntivo in mesi rispetto
alle norme prec. (donne)
2012 NA 66 NA 62 24
3 2013 NA 66 e 3 mesi NA 62 24
3 2014 NA 66 e 3 mesi NA 63 e 6 mesi 42
3 2015 NA 66 e 3 mesi NA 64 e 6 mesi 54
7 2016 NA 66 e 7 mesi NA 65 60
7 2017 NA 66 e 7 mesi NA 65 60
7 2018 NA 66 e 7 mesi NA 66 72
11 2019 NA 66 e 11 mesi NA 66 e 4 mesi 76
11 2020 NA 66 e 11 mesi NA 66 e 4 mesi 76
11 2021 NA 67 NA 67 84
15 2022 NA 67 e 4 mesi NA 67 e 4 mesi 88
* Poiché l'età minima per le quote era di 61 anni il primo spostamento è di ben 5 anni pari a 60 mesi
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4. Situazione attuale delle Salvaguardie
Leggi e Decreti attuativi
1. Decreti SalvaItalia 2011 + Milleproroghe 2012
65.000 salvaguardati
DL n.201 del 6/12/2011 (art.24 c.14-15), GU n.284 del 6/12/2011
Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, GU n.300 del 27/12/2011
DL n.216 del 29/12/2011(artt.6 e 6-bis), GU n.302 del 29/12/2011
Legge di conversione n.14 del 24/2/2012, GU n.48 del 27/2/2012
Decreto Attuativo MLPS e MEF del 1/6/2012, GU n.171 del 24/7/2012
Circolare MLPS n.19 del 31/7/2012
2. Decreto Spending Review 2012
55.000 salvaguardati
DL n.95 del 6/7/2012 (artt.22,24), GU n.156 del 6/7/2012
Legge di conversione n.135 del 7/8/2012, GU n.189 del 14/8/2012
Decreto Attuativo MLPS e MEF dell’8/10/2012, GU n.17 del 21/1/2013
Circolare MLPS n.6 del 25/1/2013
3. Legge di Stabilità 2013
10.130 salvaguardati
Legge n.228 del 24/12/2012 (art.1 c.231-237), G.U. n.302 del 29/12/2012
In attesa del Decreto Attuativo
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Riepilogo salvaguardati al 2.3.2013
SalvaItalia 2012
+ Milleproroghe
2013
Spending
Review
2012
Legge di
Stabilità
2013
TOTALE
Lavoratori collocati in
MOBILITA’ ORDINARIA 25.590
40.000
1.800
71.610 Lavoratori collocati in
MOBILITA’ LUNGA 3.460
Lavoratori collocati in
MOBILITA’ IN DEROGA 760
Lavoratori titolari di
prestazione straordinaria
a carico di FONDI DI
SOLIDARIETA’ DI
SETTORE
17.710 1.600 19.310
Lavoratori autorizzati alla
PROSECUZIONE
VOLONTARIA DELLA
CONTRIBUZIONE
10.250 7.400 2.440 20.090
Lavoratori in ESONERO
DAL SERVIZIO 950 950
Lavoratori in congedo per
ASSISTENZA FIGLI
DISABILI
150 150
Lavoratori CESSATI in
ragione di ACCORDI
INDIVIDUALI 6.890 6.000 5.130 18.020
Lavoratori CESSATI in
ragione di ACCORDI
COLLETTIVI
TOTALE 65.000 55.000 10.130 130.130
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5. Interventi Legislativi necessari per l’attuazione della
salvaguardia totale dei lavoratori “esodati”
Le Categorie:
a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA
b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA
c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE
d) Lavoratori autorizzati alla PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE
e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO
f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI
g) Lavoratori licenziati
h) Quindicenni
a) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA
Modifica generale del principio per cui la maturazione del diritto pensionistico debba avvenire
entro la fine mobilità per cui occorrono le seguenti modifiche:
1. Ammettere alla salvaguardia i soggetti mobilitati che maturano il requisito pensionistico entro
36 mesi dalla fine mobilità, senza alcun vicolo sulla data di autorizzazione alla contribuzione
volontaria nel caso in cui quest’ultima risulti necessaria per il perfezionamento del requisito
pensionistico.
2. Per coloro che sono in mobilità non deve essere applicata l’aspettativa di vita, oltre che per i
c.d. “quarantisti”, anche per pensionamenti di vecchiaia e di anzianità per quota.
3. Per la pensione di vecchiaia per le donne non deve essere applicato l’adeguamento dell’età
anagrafica donne-uomini previsto dalle leggi precedenti alla 214/2011.
4. Non deve essere applicato l’aumento della finestra per chi maturerebbe la pensione di
anzianità indipendentemente dall’età anagrafica (coloro che maturano 40 anni di
contributo).
19
5. chiarire una volta per tutte che vengono ammessi alla salvaguardia tutti i soggetti destinatari
di mobilità di qualsiasi tipo, con accordi firmati entro il 31 Dicembre 2011 e stipulati in
qualsiasi sede, non solo in quella governativa (come invece limitato dal D.L. n.95 del
6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012), a prescindere dalla data di conclusione
della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di
effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di
cassa integrazione guadagni.
6. L’eventuale occupazione a tempo determinato o parziale, così come previsto dalla normativa
che regola l’istituto della mobilità, non deve far perdere il diritto alla salvaguardia (La
preoccupazione è che i lavoratori in mobilità, che non possono rifiutare le offerte di
ricollocazione per non perdere la mobilità, rischino di perdere il diritto alla salvaguardia se
venissero estesi i paletti introdotti per i cessati e CV).
b) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA
1. Non deve essere applicata l’aspettativa di vita a coloro che sono in mobilità c.d. lunga.
2. Per la pensione di vecchiaia per le donne non deve essere applicato l’adeguamento dell’età
anagrafica donne-uomini previsto dalle leggi precedenti alla 214/2011.
c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di FONDI DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE
1. Per tutti gli esodati di questa categoria si chiede l’immediato invio della comunicazione di
salvaguardia che si esplica nella certificazione alla pensione.
2. Per coloro che sono cessati tra il 31/10/2008 ed il 04/12/2011 si chiede l’eliminazione della
penalizzazione legata alla finestra mobile (legge 122/2010) e/o alla speranza di vita (111/11
e 148/11) ovvero il rinnovo automatico dell'intervento del Fondo sociale estendendolo
anche alla copertura della "speranza di vita" (attualmente non prevista).
d) Lavoratori AUTORIZZATI alla CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
1. spostare dal 4/12/2011 al 31/12/2012 la data di riferimento per l’autorizzazione alla
contribuzione volontaria e prevedere il diritto alla pensione con le vecchie norme a tutti
coloro che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva
entro la data del 31 dicembre 2013, o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro
il 31 dicembre 2014.
2. eliminare il riferimento all’aver rilavorato dopo l’autorizzazione ed all’aver versato almeno un
contributo volontario dopo l’autorizzazione.
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3. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo
complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.
4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima
del 20 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011, ai quali, pertanto, continua ad applicarsi l’art. 1 comma 8 della legge
243/2004, come successivamente modificato dalla legge 247/2007, senza alcun vincolo o
condizione ulteriori rispetto a quanto prescritto nelle previgenti norme sulla contribuzione
volontaria.
5. modificare la condizione relativa ai termini entro i quali occorre perfezionare i requisiti per il
pensionamento:
a) sostituire il riferimento a “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico” con il riferimento a “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.
b) spostare la data termine dal 6/12/2014 (trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del DL SalvaItalia) al 31/12/2018.
e) Lavoratori in ESONERO DAL SERVIZIO
Modificare le salvaguardie previste dal DL SalvaItalia (art.24 c.14 lettera e) in modo da:
1. estendere la salvaguardia prevista per i lavoratori in esonero dal servizio ai sensi della Legge
dello Stato (art.72 c.1 del DL 25/6/2008 n. 112, convertito con legge 6/8/2008 n.133) ai
lavoratori in esonero dal servizio ai sensi delle Leggi Regionali che hanno recepito l’istituto
disciplinato dalla Legge dello Stato
2. applicare la concessione dell’esonero e la salvaguardia per i lavoratori che avevano
presentato l’istanza di esonero entro il 1/3/2011 e nei confronti dei quali l’amministrazione
ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento
dell'istanza, anche nella forma di una determinazione ricognitiva della volontà già
manifestata
3. applicare a tutti i lavoratori in esonero dal servizio, ai sensi della Legge statale o delle Leggi
regionali, la normativa previdenziale esistente al momento della presentazione dell’istanza
di esonero con l’eliminazione, della penalizzazione legata alla finestra mobile (legge
122/2010) e/o alla speranza di vita (111/11 e 148/11), qualora subentrate successivamente.
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f) Lavoratori CESSATI in ragione di ACCORDI INDIVIDUALI o COLLETTIVI
1. per coloro che hanno stipulato l’accordo antecedentemente alla data del 31/12/2011
eliminare la condizione della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/6/2012.
2. eliminare la condizione di aver conseguito dopo il 30/6/2012 un reddito annuo lordo
complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato non superiore a euro 7.500.
3. modificare la condizione relativa ai termini entro i quali occorre perfezionare i requisiti per il
pensionamento:
a) sostituire il riferimento a “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico” con il riferimento a “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.
b) spostare la data termine dal 6/12/2014 (trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del DL SalvaItalia) al 31/12/2018.
4. applicare a tutti i lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati prima
dell’entrata in vigore della penalizzazione legata alla finestra mobile (legge 122/2010) e/o di quella
legata alla speranza di vita (leggi 111/11 e 148/11), la normativa previdenziale esistente al momento
della stipula dell’accordo.
g) Lavoratori Licenziati
Ai lavoratori licenziati ante 31.12.2011 sia individualmente sia in conseguenza di
ristrutturazione, fallimento o altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività
d’impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle
previgenti regole entro il 31 dicembre 2018, va applicata la normativa in vigore anteriormente al
4 dicembre 2011, ancorché abbiano stipulato accordi conciliatori post 31.12.2011.
h) Quindicenni
Per i soggetti che si richiamano per la pensione di vecchiaia alle 4 deroghe ancora aventi ragion
d'essere sancite nel 1992 alla legge Amato n.503, essendo soggetti disoccupati e avendo già
subito nel tempo, a seguito delle varie riforme succedutesi, un incremento complessivo dell'età
pensionabile pari a 6 anni, inclusi i mesi di finestra previsti dalla legge 122/2010, si chiede che
si applichi la normativa previgente al 4 dicembre 2011 in relazione al requisito anagrafico, ossia
60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a cui aggiungere in entrambi i casi 12 mesi se
lavoratori dipendenti o 18 mesi se lavoratori autonomi, in considerazione del fatto che con i
nuovi criteri anagrafici imposti dalla riforma previdenziale si attua a discapito della
componente femminile della categoria una fortissima penalizzazione di genere, che si
materializza con un brutale innalzamento del requisito anagrafico richiesto, non inferiore a
ulteriori 4 anni.
22
Un po’ di rassegna per memoria
A volte si dimentica la Storia, ma la Storia non si dimentica di noi.
1. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - ''I conti dell'istituto sono a posto. Il bilancio 2008
dell'Inps -dice- presenta un saldo attivo di piu' di 11 mld di euro. Rimane sostenuta la dinamica
delle entrate contributive, sensibilmente in crescita, così come migliora l'attivita' di recupero dei
crediti (un vero piccolo grande boom con 5 mld di euro nel 2008)'' (relazione bilancio INPS 2008
http://www.soldionline.it/notizie/economia/inps-mastrapasqua-sistema-pensionistico-e-in-
equilibrio)
2. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - «Il sistema previdenziale italiano, dopo quasi 20 anni di
continui e prudenti aggiustamenti riformatori, può vantare, a detta di tutti i commentatori più
autorevoli e delle Autorità europee, una stabilità finanziaria e una qualità invidiabile» (relazione
maggio 2011 su bilancio INPS 2010
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6704&iMenu=1&p1=2&ItemDir=7544)
3. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS – “calo degli assegni liquidati del 46,9% nei primi sei
mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo 2011”. A dare «i loro effetti sono state le riforme dei
governi precedenti .. non la riforma Monti-Fornero che avrà effetto dall'inizio del 2013». Per
quanto riguarda l'età pensionabile, secondo Mastrapasqua «in questo semestre la media è di
61,3 anni: abbiamo superato la Francia di quasi due anni e a fine anno-primi mesi dell'anno
prossimo, agganceremo la Germania». Tutto senza effetto della riforma Fornero.
(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-28/mastrapasqua-inps-calo-assegni-
150952.shtml?uuid=AbbBSdFG )
4. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Una società degna di questo nome non lascia nessuno
senza reddito e senza pensione” (Audizione alla Camera 6/12/2011 – resoconto pag. 6 -
http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/11/audiz2/2011/1206&pagi
na=s010)
5. On. Muro – Relatore PdL 5103 – “C'è un principio che si studia per il primo esame di
giurisprudenza ma, neanche, al liceo, quando si legge qualche libro di diritto. Non è che le
norme, soprattutto in alcune materie, possano essere retroattive sul presupposto che vi sia
un'esigenza economica. Se fosse così, chi accetterà mai nel futuro un patto con lo Stato?” ed
ancora “Se c'è una possibilità le aziende e i lavoratori vi attingono dopodiché spetta allo Stato
essere garante di questi accordi. È proprio la natura del mondo del lavoro e del diritto che
presuppone tali accordi. “ (interrogazione urgente alla Ministra del Lavoro – Camera Deputati –
19/04/20212 -
http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.s
ub00040
6. Elsa Fornero - Ministra del Lavoro – “Si vuole ricordare, in proposito, che la stima iniziale,
allora, quando si provvedeva alla stesura dell'articolo, era di circa 50 mila. La nostra stima era
stata di circa 50 mila persone, poi è stata successivamente elevata a 65 mila proprio in una
23
logica prudenziale. Siccome non siamo in grado di calcolarle bene, facciamo un accantonamento
che corrisponde a un numero un po' superiore, anzi abbastanza, sostanzialmente, superiore a
quanto era stata la stima iniziale in sede di definizione del decreto-legge.” (risposta ad
interrogazione urgente on. Muro – Camera Deputati – 19/04/20212 -
http://www.camera.it/410?idSeduta=0624&tipo=stenografico#sed0624.stenografico.tit00090.s
ub00040
7. la relazione inviata dall' Inps al Ministero del Lavoro calcola che gli esodati sono in totale
390,200. La relazione, aggiunge l' agenzia, è arrivata al ministero prima che la ministra Fornero
firmasse il decreto che ha fissato a solo 65 mila il totale di quelli che saranno tutelati.
(http://tg.la7.it/economia/video-i564139) …. I lavoratori esodati che potrebbero avere diritto ad
andare in pensione sulla base delle vecchie regole secondo il decreto Salva Italia e il
Milleproroghe sono 390.200: è quanto emerge - secondo quanto apprende l'ANSA - dalla
Relazione Inps al ministero del Lavoro inviata prima della firma del decreto che fissa a 65.000 la
quota dei salvaguardati. (ANSA 11/6/2012
(http://wwwansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2012/06/11/ESODATI-INPS-SONO-
390-200_7018482.html)
8. Senatore Sacconi “Ora il nodo degli esodati rivela il più ampio problema di una significativa area
di persone - calcolabili tra 500.000 e 700.000, in base alle serie dei pensionamenti di anzianità -
a rischio di povertà perché potrebbero rimanere privi di salario, sussidio, pensione nei prossimi
anni. Penso in particolare a donne oggi ultracinquantenni, cui è stata improvvisamente innalzata
l'età di pensione di cinque anni, con l'esito di un differenziale di ben dieci anni rispetto al più
generoso sistema previdenziale tedesco.” (dichiarazione al Senato 19/6/2012)
9. Elsa Fornero – Ministra del Lavoro . “Respingo con forza ogni insinuazione sul fatto che io abbia
fornito cifre non vere o che io abbia inteso sottrarre dati alla pubblica conoscenza” (audizione al
Senato del 19/06/2012 http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=166526)
10. Giuliano Cazzola, presidente della Commissione Lavoro della Camera - abolire le quote è stato
un errore. Era un sistema più gestibile. I problemi causati da questa riforma, a partire dagli
esodati, provengono dall'abolizione delle quote. (Convegno Tuttopensioni de Il Sole24ore
19/3/2012 ore 10.40)
11. On. Gianfranco Fini - Presidente della Camera- invitava Governo e Parlamento a modificare “al
più presto” la Legge “per garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali in materia di
uguaglianza del cittadino davanti alla Legge ..” (Presentazione del bilancio INPS - 29/05/2012 -
presso la Camera – testo e video disponibile su sito Camera e sito INPS
http://webtv.camera.it/portal/portal/default/Archivio?IdEvento=5022&IdIntervento=322)
12. Dott. Mastrapasqua – Presidente INPS - riferendosi agli esodati “La loro condizione deve
trovare una soluzione, una soluzione che valga per tutti, non solo per un contingente di coloro
che hanno questo diritto soggettivo “ (Presentazione del bilancio INPS - 29/05/2012 - presso la
Camera – testo e video disponibile su sito Camera e sito INPS)
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6. I Comitati in Rete
COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI Salvatore Carpentieri 3357619638 [email protected]
COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA Claudio Ardizio 3294206516 [email protected] COMITATO DIRIGENTI ESODATI Alessandro Costa 3356308273 [email protected] COMITATO ESODATI BANCARI Claudio Nigro 3203485348 [email protected] COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI Francesco Flore 3389976878 [email protected] [email protected]
GRUPPO DONNE ESMOL (ESODATE MOBILITATE LICENZIATE) Marta Pirozzi 3772441197 [email protected]
COMITATO MOBILITATI MILANO Maurizio Vitale 3287639173
[email protected] COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI Alberto Maddeo [email protected]
Organizzazione eventi per la RETE Angelo Moiraghi 335483344 [email protected]
COORDINAMENTO ESODATI ROMANI Emilio De Martino 3661570104 [email protected]
COORDINAMENTO ”MOBILITATI, ESODATI” MILANO Antonio Perna 3356842999 [email protected] COMITATO “I QUINDICENNI” Evelina Rossetto 00339528724 [email protected] COMITATO ESODATI PARMA Claudio Bernardini 3355776288 [email protected] COMITATO LICENZIATI E CESSATI SENZA TUTELE Elide Alboni [email protected]
COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA' di SETTORE FERROVIERI Marcello Luca 3383182418 [email protected] COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO Enzo Cozzolini 3880646654 [email protected]
COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMM.NI Giovanni Zappalà 3339519575 [email protected]