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DTO 4-2017 Le gru a torre nei cantieri edili 4-2017... · Le gru a torre sono macchine costituite...

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Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 1 LE GRU A TORRE NEI CANTIERI EDILI Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 04/2017) 1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) Le gru a torre sono macchine costituite da una struttura verticale in traliccio di acciaio sulla cui sommità è installata la ralla rotante che garantisce la mobilità del braccio, anch’esso tralicciato. La capacità lavorativa è garantita da un argano di sollevamento e dal carrello traslante sul braccio rotante. La stabilità della macchina è generalmente assicurata da una zavorra posta alla base della torre verticale e da una zavorra di controfreccia posta all’estremità non operativa del braccio rotante. Completano la macchina l’insieme dei dispositivi di sicurezza elettrica necessari per prevenire situazioni di pericolo dovute a malfunzionamenti ed a possibili errori dell’operatore. Questo tipo di gru può raggiungere notevoli altezze di rotazione e lunghezze di braccio di oltre 70 m con una portata di punta variabile a seconda del modello. Al carrello, traslante lungo il braccio, è possibile applicare (con l’uso di specifici dispositivi) diversi accessori idonei per la movimentazione dei vari materiali presenti in cantiere: - Gancio di sollevamento, per sollevare materiali imbracati; - Cassoni metallici, per la movimentazione di inerti; - Ceste, per il sollevamento di materiali e attrezzature minuti; - Forche, per il carico e lo scarico di bancali dagli autocarri; - Gabbie, per la movimentazione di bancali mediante l’uso della forca ad altezze non superiori a m 1,50-m 2 (in riferimento alle prescrizioni del fabbricante della stessa forca) Non è mai omologata al trasporto ed all’elevazione di persone (tranne il caso di specifiche deroghe previste dalla legge). Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’articolo 71 “Obblighi del datore di lavoro(come modificato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 106 del 2009, al comma 11 (come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera f), legge n. 98 del 2013, poi così modificato dall'art. 7, comma 9-quinquies, legge n. 125 del 2013) stabilisce quanto segue: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL 2 , che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”. Il citato Allegato VII “Verifiche di attrezzature”, per le attrezzature in commento, stabilisce: 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 Nella versione originale le competenze erano affidate all’ISPESL. Con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010, (in cui si prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL), tutte le competenze che nel D.Lgs. 81/2008 erano originariamente attribuite all'ISPESL sono da intendersi conferite all'INAIL. Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 04/2017
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Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 1

     

 LE GRU A TORRE NEI CANTIERI EDILI 

 

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 04/2017)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) 

  Le gru a torre sono macchine costituite da una struttura verticale in traliccio di acciaio sulla cui sommità è installata la ralla rotante che garantisce la mobilità del braccio, anch’esso tralicciato. La capacità lavorativa è garantita da un argano di sollevamento e dal carrello traslante sul braccio rotante. La stabilità della macchina è generalmente assicurata da una zavorra posta alla base della torre verticale e da una zavorra di controfreccia posta all’estremità non operativa del braccio rotante. Completano la macchina l’insieme dei dispositivi di sicurezza elettrica necessari per prevenire situazioni di pericolo dovute a malfunzionamenti ed a possibili errori dell’operatore. Questo tipo di gru può raggiungere notevoli altezze di rotazione e lunghezze di braccio di oltre 70 m con una portata di punta variabile a seconda del modello. Al carrello, traslante lungo il braccio, è possibile applicare (con l’uso di specifici dispositivi) diversi accessori idonei per la movimentazione dei vari materiali presenti in cantiere: - Gancio di sollevamento, per sollevare materiali imbracati; - Cassoni metallici, per la movimentazione di inerti; - Ceste, per il sollevamento di materiali e attrezzature minuti; - Forche, per il carico e lo scarico di bancali dagli autocarri; - Gabbie, per la movimentazione di bancali mediante l’uso della forca ad altezze non superiori a m 1,50-m 2

(in riferimento alle prescrizioni del fabbricante della stessa forca) Non è mai omologata al trasporto ed all’elevazione di persone (tranne il caso di specifiche deroghe previste dalla legge). Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’articolo 71 “Obblighi del datore di lavoro” (come modificato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 106 del 2009, al comma 11 (come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera f), legge n. 98 del 2013, poi così modificato dall'art. 7, comma 9-quinquies, legge n. 125 del 2013) stabilisce quanto segue: “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL2, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”. Il citato Allegato VII “Verifiche di attrezzature”, per le attrezzature in commento, stabilisce: 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 Nella versione originale le competenze erano affidate all’ISPESL. Con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010, (in cui si prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL), tutte le competenze che nel D.Lgs. 81/2008 erano originariamente attribuite all'ISPESL sono da intendersi conferite all'INAIL.

Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano 

N. 04/2017 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 2

La prima verifica è finalizzata a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla denuncia di messa in servizio inoltrata all’INAIL. In particolare devono essere rilevate: a) Nome del costruttore; b) Tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio; c) Anno di costruzione; d) Matricola assegnata dall’INAIL.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 3

Periodicità: dalla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, entro il termine stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 (art. 71, c. 11, D.Lgs 81/2008). La documentazione allegata da visionare è la seguente: a) Dichiarazione CE di conformità; b) Verbale d’idoneità d’impiego R.E.S. punto 4.2.4 direttiva 2006/42/CE3; c) Dichiarazione di corretta installazione (ove prevista da disposizioni legislative); d) Tabelle/diagramma di portata (ove previsti); e) Diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); f) Istruzioni per l’uso; g) Registro di controllo. Al fine di assicurare le verifiche periodiche successive, dovrà essere presente la scheda tecnica di identificazione INAIL/Soggetti abilitati pubblici o privati.

3 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (c.d. “Direttiva macchine”).

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La verifica periodica Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui sopra e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro. La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. La prima verifica periodica è finalizzata a: a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in

servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore; tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio; anno di costruzione; matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformità; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l'uso.

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;

c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008;

d) controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in Allegato IV al D.M. 11.04.2011. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate su richiesta del datore di lavoro (art. 71 c. 11, D.Lgs 81/2008). Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto 3.1.2. del D.M. 11.04.2011 e con la periodicità indicata nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica periodica è finalizzata a: a) Verificare che la configurazione e l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle Istruzioni di

Uso e Manutenzione previste dal fabbricante (art. 71, c. 4, D.Lgs. 81/2008); b) Verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo (art. 71, c. 4, D.Lgs. 81/2008), ove previsto dai decreti

di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o dove non previsto dai risultati dei controlli riportati per iscritto, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni (art. 71, c. 9, D.Lgs. 81/2008);

c) Richiedere per la stabilità della gru, Idoneità del piano di posa, come disposto al punto 3.1.3 Allegato VI, D.Lgs. 81/2008;

d) Controllare lo stato di conservazione e manutenzione (art. 71, c. 8, D.Lgs. 81/2008); e) Effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza; f) Su gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in

esercizio da oltre 20 anni, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (D.M. 11 aprile 2011, All. II punto 2, lett. c, punto 3.2.3).

Al fine di assicurare la verifica periodica, dovrà essere presente: a) libretto delle verifiche ENPI; b) libretto di omologazione ISPESL; c) libretto di prima verifica ISPESL d) scheda tecnica di identificazione INAIL/Soggetti abilitati pubblici o privati; e) verbale di verifica periodica ASL-ARPA/Soggetti abilitati pubblici o privati. Nel dettaglio, le procedure di dettaglio delle verifiche periodiche sono state disciplinate dal Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro, 11.04.2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. In particolare il decreto, nei propri allegati, disciplina le seguenti materie, oltre a citare nei 6 articoli precedenti responsabilità e modalità per verifiche iniziali e periodiche:

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 5

Allegato 1: Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008;

Allegato 2: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche; Allegato 3: Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I; Allegato 4: Schede. Ai sensi dell'art. 71, comma 11 e 12, del D.Lgs. 81/2008, infatti, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale periodo il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Allo stesso modo, decorso inutilmente tale periodo il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Come già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e impianti elettrici, i soggetti privati abilitati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico, acquistando la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondendo direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Il richiamato allegato VII “Verifiche di attrezzature” del D.Lgs. 81/2008 consiste in una tabella indicante la tipologia di attrezzature e la periodicità della verifica alla quale devono essere sottoposte.

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Da ultimo è utile richiamare le seguenti Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, alla lettura delle quali si rimanda: 1) n. 21, del 07.08.2011: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Primi chiarimenti in ordine al

contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011; 2) n. 11, del 25.05.2012: D.M. 11.04.2011. Chiarimenti; 3) n. 23, del 13.08.2012: D.M. 11.04.2011. Chiarimenti; 4) n. 9, dell’11.03.2013: D.M. 11.04.2011. Chiarimenti; 5) n. 18, del 23.05.2013: D.M. 11.04.2011. Chiarimenti; 6) n. 31, del 18.07.2013: D.M. 11.04.2011. Chiarimenti.

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Si rammenta che nel caso di verifica con esito negativo di una gru, il datore di lavoro non potrà utilizzarla. Dopo aver provveduto a mettere in regola l’attrezzatura medesima, e prima della rimessa in servizio, il datore di lavoro dovrà richiedere una nuova verifica. La rimessa in servizio dell’attrezzatura di lavoro potrà avvenire solo dopo il rilascio del relativo verbale di verifica con esito positivo sottoscritto del tecnico verificatore incaricato. Si rammenta ancora che Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio e all’ARPA, la cessazione dell’esercizio della gru. Installazione della gru: Durante la progettazione dell’opera, il Coordinatore per la progettazione, redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 177 del 2012), del D.Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV, nello specifico nelle disposizioni generali nel punto d) attrezzature di lavoro. La stabilità della gru e il suo buon funzionamento generale è affidata alla sua corretta installazione adottando adeguate misure tecniche ed organizzative (art. 71, c. 3, in abbinato al punto 3.1.3, All. VI, D.Lgs. 81/2008. Si dovrà verificare la consistenza e l’idoneità del piano di posa, considerando le valutazioni geologiche al fine di ottenere i valori di resistenza alle compressioni del terreno, mettendo in relazione i valori di resistenza del terreno con i carichi agenti riportati dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro. In vicinanza degli scavi la gru deve trovarsi a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo. Tale distanza dipende dalla natura del terreno e dalle sue condizioni (contenuto d’acqua, attrito, ecc.), se le condizioni sono critiche previo progetto da un tecnico abilitato, andrà costruita una parete di contenimento del terreno, con uno specifico (progettato) basamento di supporto.

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Distanza da linee elettriche:

Tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/ 08 – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Area d’azione della gru (Allegato VI D.Lgs. 81/2008): 3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse. Viene redatto un piano organizzativo per le precedenze firmato dai responsabili dei cantieri e dai rispettivi manovratori delle gru, i quali sono stati informati, formati e addestrati sul corretto utilizzo dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, c. 7, D.Lgs. 81/2008). L’area d’accesso per gruista in cabina e del manutentore deve essere sempre idonea e accessibile All. V: 3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi raggiungere senza pericolo; 11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate. Fine servizio dell’attrezzatura di lavoro: Alla fine del servizio o comunque prima di abbandonare la gru si deve provvedere a: alzare il gancio sotto il braccio; lasciare libero il braccio (mediante apposito dispositivo elettromeccanico installato) di ruotare sotto la spinta del vento; togliere corrente agendo sull’apposito interruttore generale. Il dispositivo di sblocco rotazione e l’interruttore generale della gru per la messa fuori servizio devono essere installati in posizioni accessibili al gruista e al manutentore. Art. 80, D.Lgs. 81/2008: 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. Durante il fuori servizio non devono permanere carichi sollevati in quota. Art. 675 del Codice Penale: “Chiunque, senza le debite cautele4, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 619,00 euro5”. Eccezionalità: Allegato VI D.Lgs. 81/2008: Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro: 3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi

4 Trattasi di fattispecie colposa, dal momento che la condotta deve realizzarsi in assenza di un comportamento diligente. 5 Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 50, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

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3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 15/SEGR/0003326 del 10.02.2011: Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: “La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alla seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs. 81/2008. In tal modo, si fornisce una indicazione a tutti gli operatori relativa a quali limitate situazioni legittimino l’uso – che rimane eccezionale – di attrezzature di lavoro per sollevare persone, ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni. Le criticità più frequentemente riscontrate nell’utilizzo delle gru di cantiere sono le seguenti: INTERFERENZE: Criticità frequentemente riscontrate: presenza di ostacoli che determinano rischi interferenziali. Tali situazioni pregiudicano la stabilità sia del mezzo che del carico. Come principio generale, l’installazione di un apparecchio di sollevamento deve avvenire in modo tale da evitare rischi interferenziali. Pertanto, nella fase di realizzazione/progettuale di installazione, gli attori afferenti al sistema di prevenzione6, in accordo con l’installatore, dovranno valutare il corretto posizionamento della gru tenendo conto che la stessa deve asservire l’intera area di lavoro. Di conseguenza, nel posizionare l’apparecchio di sollevamento bisogna assicurarsi che non si presentino interferenze con ostacoli. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di: • ostacoli fissi; • linee elettriche; • presenza di altre attrezzature. Interferenza con ostacoli fissi: Il braccio di una gru a torre (in servizio e fuori servizio) deve essere libero di ruotare senza interferire con qualunque ostacolo. Esempi di misure da attuare: • prendere in considerazione l’installazione di una tipologia di gru con caratteristiche dimensionali tali da

evitare l’interferenza tramite l’utilizzo di un braccio più corto; • oppure la possibilità di modificare l’altezza della torre; • impennare il braccio (se previsto dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione); • ripiegare il braccio durante il fuori servizio (se previsto dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione); • ancorare la gru al basamento a terra tramite tiranti (se previsto dal costruttore nel libretto di uso e

manutenzione o mediate apposita relazione di verifica strutturale, da parte del costruttore, della gru ancorata sotto l’azione del vento);

• soluzioni diverse possono essere prese in considerazione solo se previste dal costruttore. Per quanto concerne l’ambiente operativo, all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione: i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI (art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008). Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate (ALLEGATO VI Punto 3.1.5). Una misura tecnica comunemente adottata è la cd “zona d’ombra”. Attraverso la regolazione dei fine corsa viene impedito il passaggio del carico sopra gli spazi occupati permanentemente dai lavoratori. Interferenza con linee elettriche:

6 Es. coordinatore per la progettazione dei lavori, il datore di lavoro dell’impresa, RSPP, ecc.

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La distanza di sicurezza7 da linee elettriche varia in funzione della tensione nominale e comunque la distanza di sicurezza deve essere comunque superiore ai limiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato IX (art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008) sopra riportata. Pertanto si dovrà tener conto dell’eventuale ingombri, dimensioni, e oscillazioni dei carichi da movimentare. Esempi di misure da attuare: • scelta di un attrezzatura specifica per il lavoro da svolgere in relazione ai rischi presenti nell’ambiente; • in accordo con l’ente gestore intervenire direttamente sulla linea elettrica attraverso: lo spostamento o

interramento della linea elettrica; interruzione temporanea dell’alimentazione; isolamento dei conduttori nudi in tensione;

• installazione di una idonea barriera fisica nelle immediate vicinanze della linea elettrica; • adozioni d’intervento tesi a limitare l’area di lavoro dell’apparecchio di sollevamento attraverso: limitazione

dell’area di lavoro mediante sistemi di sicurezza e/o sistemi elettrici di limitazione del campo operativo; limitazione dell’area di lavoro mediante riduzione della traslazione del carrello con installazione di sistema di sicurezza elettrici; limitazione dell’area di lavoro mediante riduzione della traslazione del carrello con installazione di sistema elettromeccanico.

Interferenza tra gru operanti in cantiere: Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (punto 3.2.1. Allegato VI D.Lgs. n. 81/2008). Esempi di misure da attuare: • adozione di misure tecniche installando sistemi di sicurezza o sistemi elettronici di limitazione del campo

operativo (Dispositivi di sicurezza elettrico-meccanico, sistemi elettronici di limitazione del campo operativo, sistemi elettronici anticollisione, commutatori elettrici);

• i bracci devono essere sfalsati tra di loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali8;

• adozione di misure organizzative nelle quali siano identificati i gruisti (adeguatamente informati, formati ed addestrati) e la precedenza delle manovre degli apparecchi di sollevamento.

PIANO DI APPOGGIO: Criticità frequentemente riscontrate: assenza di documentazione finalizzata ad attestare l’idoneità della base di appoggio della gru ovvero che la stessa sia stata installata in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008). Se le istruzioni d’uso, fornite dal costruttore dell’apparecchio di sollevamento, riportano il progetto dettagliato per la realizzazione del plinto di supporto, (es. disegni, schemi di posizionamento del ferro di armatura con relative sezioni e caratteristiche meccaniche, caratteristiche del calcestruzzo e pressione specifica minima richiesta per il terreno nel quale costruire l’opera), in questo caso, tenuto conto delle specifiche responsabilità del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi (art. 17, 28 e 96), è sufficiente la dichiarazione prodotta dal datore di lavoro, con la quale attesta che l’esecuzione del plinto di sostegno è avvenuta conformemente a quanto riportato nel manuale d’uso della gru. Per converso, se le istruzioni contengono indicazioni sommarie o non esaustive per la costruzione del plinto di supporto, il plinto di sostegno dovrà essere oggetto di progettazione elaborata da ingegnere/architetto abilitato. In questo caso, la dichiarazione del datore di lavoro dovrà fare riferimento alla progettazione del professionista ed indicare espressamente che le caratteristiche del terreno rientrano nelle ipotesi di progetto. Indipendentemente dal contenuto delle istruzioni, un professionista abilitato dovrà indicare espressamente che il piano di posa delle vie di corsa/del basamento di appoggio degli stabilizzatori è idoneo a sopportare le sollecitazioni indotte dall’installazione e dall’esercizio dell’apparecchio. In tutti i casi la dichiarazione di idoneità del plinto di sostegno e di corretta installazione della gru a torre redatta e sottoscritta dal datore di lavoro deve fare parte della documentazione a corredo della gru a torre. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (punto 3.1.3 Allegato VI D.Lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008). Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono

7 La distanza di sicurezza deve essere pianificata tenendo conto degli eventuali ingombri, dimensioni, e oscillazioni dei carichi da movimentare. 8 La  distanza  di  sicurezza,  tenuto  conto  delle  indicazioni  del  fabbricante,  deve  essere  pianificata  tenendo  in  considerazione  gli  eventuali  ingombri, 

dimensioni, e oscillazioni dei carichi da movimentare. 

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attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24 del medesimo decreto). ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO: Criticità frequentemente riscontrate: utilizzo non corretto degli accessori di sollevamento. Imbracatura del carico utilizzando le legature del fascio (tondini, filo di ferro, ecc.) non facendo uso di accessori di sollevamento conformi alla Direttiva Macchine. Le legature costituiscono veri e propri accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica (requisiti di sicurezza) ed amministrativa (procedure per l’immissione in commercio o la messa in servizio) nella Direttiva macchine. Ciò comporta, in particolare, che queste anche quando siano realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora, in configurazione non reimpiegabile (tipo “usa e getta”), sono soggette al regime procedurale (messa a punto del fascicolo tecnico, redazione del manuale di istruzioni per l’uso in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità, apposizione della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dell’allegato I) ivi previsto. (cfr. Circolare n. 21/2002 del 17 aprile 2002 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Criticità frequentemente riscontrate: deposito di accessori di sollevamento in luoghi non idonei ai fini della sicurezza. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati (punto 3.1.7. Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008). Criticità frequentemente riscontrate: mancata esecuzione dei controlli (manutenzione) degli accessori di sollevamento. Le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. (punto 3.1.2 Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008).

FORMAZIONE: Criticità frequentemente riscontrate: mancanza di documentazione attestante l’avvenuta formazione ed addestramento all’utilizzo. Premesso che, l’utilizzo di apparecchi di sollevamento è consentito esclusivamente a: 1. persona maggiorenne (Allegato I del D.Lgs. n. 345/99); 2. persona informata, formata e addestrata all’uso specifico dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma, 7 del

D.Lgs. n. 81/2008); il legislatore ha previsto che per la conduzione di talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento è necessaria una specifica abilitazione all’uso (piattaforme di lavoro, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi) (art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

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USO IN SICUREZZA: Criticità frequentemente riscontrate: sollevamenti multipli con due o più attrezzature di lavoro in assenza di idonea procedura. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori (punto 3.2.5 Allegato VI del D.lgs. n. 81/2008). Criticità frequentemente riscontrate: utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008). I lavoratori, invece, devono in particolare: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (art. 20 del medesimo decreto). VETUSTA’ DELLE ATTREZZATURE: Criticità frequentemente riscontrate: nel corso di attività di verifica periodica si riscontrano attrezzature messe in servizio da molti anni e per le quali il datore di lavoro non ha provveduto ad effettuare dei controlli sulle strutture al fine di verificare la presenza di eventuali difetti o anomalie. In aggiunta ai controlli, da eseguirsi al montaggio e secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, il legislatore ha previsto che per le gru mobili e trasferibili, il datore di lavoro, durante la verifica periodica deve esibire le risultanze dell’indagine supplementare finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (Allegato II, DM 11/04/2011. CONTROLLI/MANUTENZIONE: Criticità frequentemente riscontrate: mancata esecuzione dei controlli (manutenzione) degli apparecchi di sollevamento. Premesso che il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione, la mancata effettuazione dei controlli può pregiudicare la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ed essere causa anche di gravi incidenti. Per tale ragione il legislatore ha previsto sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente [Art. 87, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008]. CONTROLLI INIZIALI: Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento. CONTROLLI PERIODICI: Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. CONTROLLI TRIMESTRALI: Le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. (punto 3.1.2, Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008). Per le funi un utile riferimento può essere rappresentato dalla norma UNI ISO 4309:2011. Per le catene, invece, un utile riferimento per i controlli è rappresentato dalla norma UNI EN 818-79. La mancata esecuzione di controlli trimestrali è sanzionata dall’art.

9 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 7: Catene a tolleranza stretta per paranchi - Grado T (tipi T, DAT, DT). La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 818-7:2002+A1 (edizione aprile 2008) e tiene conto delle correzioni introdotte il 14 maggio 2008. La norma fornisce i requisiti relativi alla sicurezza delle catene per paranchi di grado T (tipi T, DAT, DT).

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87, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 71, comma 3, punto 3.1.2, Allegato VI del medesimo decreto). CONTROLLI STRAORDINARI: Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. PERSONA COMPETENTE: Gli interventi di controllo, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, devono essere effettuati da persona competente. Non è possibile affidare la manutenzione degli apparecchi di sollevamento e dei relativi accessori di sollevamento a persone non adeguatamente addestrate. Infatti, l’art. 71, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, dispone che il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché “in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti”. DOCUMENTAZIONE: Criticità frequentemente riscontrate: assenza di documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento, attrezzature in pressione e impianti termici (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008). Determinate attrezzature di lavoro o impianti, riportati in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 del medesimo decreto. Le verifiche sono onerose e la mancata effettuazione delle verifica periodica comporta una sanzione amministrativa. E’ da precisare che per quanto riguarda le attrezzature in pressione, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti (DM n. 329/200410). Criticità frequentemente riscontrate: assenza di documentazione attestante l’effettuazione dei controlli degli apparecchi di sollevamento I risultati dei controlli delle attrezzature di lavoro devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Per tali fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da [Art. 87, comma. 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008]. Criticità frequentemente riscontrate: assenza di documentazione attestante l’effettuazione dei controlli e delle verifiche periodiche di impianti elettrici (art. 4 DPR n. 462/200111 e art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008). Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le verifiche sono onerose e la mancata effettuazione delle verifica periodica comporta una sanzione amministrativa. In sintesi, il legale rappresentante di un’impresa che utilizza in un cantiere una gru, è tenuto ad osservare una serie di obblighi ed adempimenti che sono riportati sinteticamente nel seguente schema a blocchi:

10 Decreto Ministeriale n. 329 del 01.12.2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”. 11 Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

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SANZIONI: Le sanzioni, per le diverse fattispecie di violazione agli obblighi sanciti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro”, sono stabilite dall’art. 87 dello stesso decreto:

Art. 71, c. Obbligo Sanzione Riferimento

1

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70 “Requisiti di sicurezza”, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie Il datore di lavoro e il dirigente sono

puniti con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 €

Art. 87, c. 2, lett. c)

2

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro

da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre

attrezzature già in uso.

3

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro”:

All. VI: p.to 3.1.3: Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 €

Art. 87, c. 3, lett. b)

All. VI: p.to 3.1.4: Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. All. VI: p.to 3.1.5: Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate. All. VI: p.to 3.1.6: Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso. All. VI: p.to 3.1.7: Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati. All. VI: p.to 3.2.1: Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

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Art. 71, c. Obbligo Sanzione Riferimento

3

All. VI: p.to 3.1.1: I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Art. 87, c. 4, lett. b)

All. VI: p.to 3.1.2: Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. All. VI: p.to 3.2.2: Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure. All. VI: p.to 3.2.3: Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. All. VI: p.to 3.2.4: I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto. All. VI: p.to 3.2.5: Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori. All. VI: p.to 3.2.6: Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi. I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza. All. VI: p.to 3.2.7: L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. All. VI: p.to 3.2.8: Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. All. VI: p.to 6.1: Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. All. VI: p.to 6.2: Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.

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Art. 71, c. Obbligo Sanzione Riferimento

6

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Art. 87, c. 4, lett. b)

9

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10

Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 €

Art. 87, c. 2, lett. c)

7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai

lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

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I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI: Oltre alla irrogazione delle sanzioni di cui al punto precedente, da parte degli Enti competenti, l’Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di effettuare verifiche e controlli, al fine di valutare, di concerto con INAIL, ARPA ed AUSL, il rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM 11.04.2011. Tali verifiche possono riguardare sia i cantieri edili aperti, ovvero dotati di un titolo edilizio valido, e precisamente: 1) per opere soggette a Permesso di Costruire: fino a tre anni dalla data di rilascio del PdC (art. 19, c. 2, L.R.

n. 15/2013); 2) per opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività: fino a tre anni dalla data della sue efficacia

(art. 16, c. 1, L.R. n. 15/2013); Ma tali verifiche possono riguardare anche i cantieri per i quali il titolo edilizio è scaduto e tuttavia le gru a torre permangono nell’area di cantiere. Tali cantieri non sono da considerarsi operativi, in quanto mancano del requisito fondamentale di un titolo edilizio valido ed operante. Per i cantieri in corso di operatività i controlli e le verifiche saranno tesi ad accertare la regolarità della installazione rispetto agli obblighi ed alle procedure stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. 11.04.2011. Per i cantieri invece la cui validità del titolo edilizio è scaduta, i controlli e le verifiche, oltre ad accertare il rispetto degli obblighi e delle procedure stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. 11.04.2011, potranno avere riguardo anche ad altri aspetti, non ultimo quello relativo alla comparazione del diritto del titolare del cantiere di mantenere in essere la gru (sempre nel rispetto delle disposizioni citate), in attesa del rinnovo del titolo edilizio scaduto, con il principio generale della tutela del decoro della città, che non può essere compromesso dal permanere, a volte anche per anni, di una gru in un cantiere non operativo, ricordando che è dovere primario dell’Amministrazione Comunale salvaguardare il decoro, l’igiene, la cura e la manutenzione e provvedere ad eliminare tutte le condizioni di pericolo per la incolumità pubblica. L’Amministrazione pubblica locale ha infatti il dovere di garantire un’immagine bella, ordinata e pulita della città. In tal senso il Sindaco aveva emesso in data 27.10.2015, specifica ordinanza, di carattere generale, avente ad oggetto “Manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati in area comunale per l'igiene e la sanità pubblica e per il decoro urbano”, anche in ragione del fatto che “le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale”. Le gru edili abbandonate nei cantieri, si inseriscono a pieno titolo in tale

Art. 71, c. Obbligo Sanzione Riferimento

8

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende

dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo

frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 €

Art. 87, c. 2, lett. c)

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preoccupazione e conseguente dovere, in capo all’Amministrazione Comunale. Risulta pertanto necessario ed opportuno che anche i cantieri edili si presentino in uno stato ordinato in modo tale da evitare al massimo possibile un impatto negativo nel paesaggio urbano. Lo stato d’uso e d’abbandono di tali gru, potrebbe rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica qualora rovinassero a terra, in ragione, spesso, del notevole lasso di tempo durante il quale esse appaiono prive della necessaria sorveglianza, controllo ed opere di manutenzione. Si rammenta quanto stabilito dall’art. 56/III “Disciplina di cantiere. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili”, della Disciplina Normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio: “Va inoltre assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena efficienza del cantiere e della recinzione sotto il profilo della sicurezza e del decoro”…”In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. In particolare vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni nei cantieri edili, con particolare riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81”…” Nello svolgimento dell’attività edilizia, indipendentemente dal titolo abilitante prescritto, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad assicurare l’incolumità dei cittadini che operano nel cantiere e che utilizzano gli spazi adiacenti. Segnatamente, l’assuntore e il Direttore dei lavori devono porre particolare cura ove vengano poste in essere le seguenti attività:…installazione di gru…”… In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell’igiene e del decoro”…” … gli apparecchi di sollevamento…non possono essere posti in uso se non siano muniti di regolare certificato di collaudo”. Il comma 15 dell’articolo 56/III inoltre stabilisce: “La rimozione di ponteggi, barriere, recinzioni ed ogni altro ingombro relativo al cantiere, deve avvenire entro 30 gg. dalla comunicazione della fine dei lavori”. In tal senso la disposizione vale anche per le gru. Nell’ipotesi in cui non vi sia stata la formale comunicazione di fine dei lavori, vale la disposizione normativa del termine di validità dei titoli edilizi sopra riportata. Pertanto, al termine dei lavori, comunicato formalmente oppure operativo ex lege, la gru a torre deve essere rimossa in ogni caso, a meno che gli interessati non abbiano avviato le necessarie procedure di proroga dei titoli edilizi, come illustrate nella DTO n. 20/2016. Se le verifiche effettuate dall’Amministrazione Comunale dovessero accertare il mancato rispetto delle disposizioni statali in materia di verifiche obbligatorie: 1) si procederà ad intimare ai responsabili di procedere entro un congruo termine alla effettuazione delle

verifiche, segnalando la irregolarità alle Autorità competenti, per l’irrogazione delle sanzioni previste per ogni singola fattispecie (come sopra dettagliate);

2) nel caso di mancata effettuazione delle verifiche si procederà alla emissione di specifica ordinanza per la rimozione della gru.

Tale ultima ordinanza verrà emessa con espresso richiamo a quanto sancito dall’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), come sostituito dall’art. 6 del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge il 24 luglio 2008 n. 125, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, ed il comma 412 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tale ordinanza dovrà richiamare il rispetto del D.Lgs n. 81/2008, l’obbligo di rimuovere la gru sotto la guida di un tecnico qualificato e abilitato, secondo le specifiche competenze, funzioni, nature giuridiche e l’obbligo di avere riguardo e dipendenza dei titoli di proprietà e di uso, e diritti di terzi di qualsiasi natura e tipo (stati di fatto e di diritto, diritti reali e condominiali, pertinenze, dipendenze, accessioni, ragioni, azioni e servitù attive e passive) eventualmente esistenti ed in particolare gravanti sull’area interessata. Inoltre l’ordinanza richiamerà l’obbligo di comunicare il relativo inizio dei lavori e di trasmettere a lavori ultimati, apposita relazione tecnica, a firma di un tecnico qualificato e abilitato, attestante l’avvenuta eliminazione di ogni qualsiasi possibile e potenziale pericolo o pregiudizio per la pubblica e privata incolumità presente nell’area interessata dallo smontaggio della gru. L’ordinanza inoltre dovrà rammentare, in caso l'intervento sia realizzato d'ufficio, per sua inottemperanza nei termini assegnati, che lo stesso sarà realizzato in danno, con rivalsa di spese, oltre alle somme legate al transennamento, all'occupazione del suolo pubblico e alle somme pagate eventualmente a terzi senza la necessità per l’Amministrazione Comunale di adottare atti e sia provvedimenti di preavviso, fatta eccezione per l'accertamento di ottemperanza.

12 “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 2011, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»).

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Sempre in caso d'inottemperanza, il relativo rapporto sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 65013 e 67714 del Codice Penale. In calce l’ordinanza, ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della L. 7/8/1990, n. 241, provvederà a rammentare che, contro la stessa, i soggetti destinatari potranno ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo. Ad integrazione di quanto sopra, è utile rammentare il pronunciamento del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna - Sentenza n. 325, del 15 marzo 2006, con il quale si è stabilito che “costituisce rifiuto una gru ridotta a rottame, non suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono da oltre alcuni anni”. Castel San Giovanni, lunedì 10 aprile 2017  

15

13 Art. 650: Inosservanza dei provvedimento dell’Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro. 14 Art. 677: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154,00 euro a 929,00 euro. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a 309,00 euro. 15 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – 

Sviluppo  Urbano  –  Sportello  Unico  dell’Edilizia  del  Comune  di  Castel  San  Giovanni.  Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  SI ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010),  la presente copia su supporto analogico dell’originale  in formato elettronico, ha  la stessa efficacia probatoria dell’originale in tutte le sue componenti.


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